CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 22 luglio 2014
276.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Introduzione dell'articolo 372-bis del codice penale, concernente il reato di depistaggio. C. 559 Bolognesi.

EMENDAMENTI

Subemendamenti all'emendamento 1.10 del relatore

  Al comma 1 capoverso Art. 375 c.p., apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: da due a sei anni chiunque con le seguenti: da sei a dieci anni il pubblico ufficiale o l'incaricato di servizio pubblico che;
   b) dopo le parole: o un processo penale, inserire le seguenti: in relazione ai reati diretti all'eversione dell'ordine costituzionale, ai reati di strage previsti dagli articoli 285 e 422, ai reati previsti dall'articolo 416-bis, dall'articolo 575, dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, nonché ai reati concernenti il traffico illegale di armi, materiale nucleare, chimico e o biologico;
   c) sopprimere il periodo che va dalle parole: Il colpevole non è punibile fino alle parole: o sviata.;.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2 e il comma 3.
0. 1. 10. 1. Daniele Farina, Sannicandro.

  All'articolo 375, capoverso, al comma 1 dopo il numero 3 inserire il seguente: 4) usa violenza o minaccia, offre o promette denaro o altra utilità, promette l'impunità anche parziale, utilizza qualsiasi mezzo fraudolento per impedire, ostacolare o sviare l'indagine ovvero induce imputati, testimoni, periti, consulenti tecnici, interpreti o collaboratori a tacere in tutto o in parte quanto a loro conoscenza, a rendere dichiarazioni o valutazioni non veritiere o a commettere una delle condotte previste nelle lettere precedenti.
0. 1. 10. 2. Bolognesi.

  Al comma 1, sopprimere le parole: Il colpevole non è punibile se ripristina lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove prima che l'attività giudiziaria sia stata concretamente impedita, ostacolata o sviata.
0. 1. 10. 3. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Turco.

  All'articolo 375, capoverso, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: Il reato di cui al comma precedente è punibile anche se la condotta è finalizzata alla protezione di correi o di organizzazioni delle quali i medesimi fanno parte.
0. 1. 10. 4. Bolognesi.

  Sopprimere il comma 2.
0. 1. 10. 5. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Turco.

  Dopo il comma 2 inserire il seguente comma:
  2-bis. La condanna superiore per il delitto di cui all'articolo 375 comporta l'interdizione dai pubblici uffici.
0. 1. 10. 6. Bolognesi.

Pag. 40

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Dopo l'articolo 375 (Circostanze aggravanti) è inserito il seguente: «Art. 375-bis. Aggravante speciale di depistaggio. Per i reati previsti dagli articoli 367, 368, 369, 371-bis, 372, 373, 374-bis, 377, 377-bis, 378, 379, 379-bis, 476, 477, 478, 479, 480, 482, 483, 485, 490, 491-bis, 494, 496, 610, 611, 612, 615-ter, 615-quater, 616, 617, 617-ter, 617-quinquies, 617-sexies, 621, 624, 624-bis, 635-bis, 635-quater, 635-quinquies, la pena è aumentata dalla metà al triplo se commessi da pubblici ufficiali o da incaricati di pubblico servizio per ostacolare l'acquisizione di fonti di prova, per depistare, per eludere le indagini in un procedimento penale concernente reati diretti all'eversione dell'ordine costituzionale, i reati di strage previsti dagli articoli 285 e 422, i reati previsti dall'articolo 416-bis, dall'articolo 575 c.p, dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, nonché dei reati concernenti il traffico illegale di armi, materiale nucleare, chimico o biologico.
  Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli artt. 98 e 114 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.
0. 1. 10. 7. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Turco.

  Al comma 3, capoverso Art. 384-ter, al secondo periodo, dopo le parole: la pena è aumentata aggiungere le seguenti: dalla metà al triplo.
0. 1. 10. 8. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Turco.

  Al comma 3, capoverso articolo 384-ter, dopo il numero 2 inserire il seguente:
    3) se il fatto è commesso in relazione a procedimenti concernenti delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni, diversi da quelli di cui al comma precedente, nonché in relazione al reato di cui all'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, il colpevole è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.
0. 1. 10. 80. Bolognesi.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente comma:
  3-bis. Nel primo periodo del sesto comma dell'articolo 157, dopo le parole: «sono raddoppiati per» sono inserite le seguenti: «Il reato di cui all'articolo 375».
0. 1. 10. 9. Bolognesi.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente comma:
  3-bis. La prescrizione per il reato di cui al primo comma decorre dal giorno della scoperta del reato.
0. 1. 10. 10. Bolognesi.

ART. 1.

  Sostituire l'articolo 1 con il seguente:
  1. L'articolo 375 del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 375. (Depistaggio e inquinamento processuale). È punito con la reclusione da due a sei anni chiunque, al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine, o un processo penale:
   1) immuta artificiosamente il corpo del reato ovvero lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone connessi al reato;
   2) distrugge, sopprime, occulta o rende comunque inservibili, in tutto o in Pag. 41parte, un documento o un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta di un reato o al suo accertamento;
   3) forma o altera artificiosamente, in tutto o in parte, i documenti o gli oggetti indicati nel precedente numero.

  Il colpevole non è punibile se ripristina lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove prima che l'attività giudiziaria sia stata concretamente impedita, ostacolata o sviata.».

  2. Il comma 2 dell'articolo 374 del codice penale è abrogato.
  3. Dopo l'articolo 384-bis è inserito il seguente: «Articolo 384-ter. (Circostanze aggravanti). Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374, 375, la pena è della reclusione da tre a otto anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione non superiore a cinque anni; è della reclusione da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna superiore a cinque anni; è della reclusione da sei a venti anni se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo.
  Nei casi previsti dagli articoli 367, 368, 369, 371-bis, 31-ter, 372, 373, 374, 375, 377, 377-bis, la pena è aumentata:
   1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle funzioni;
   2) se il fatto è commesso in relazione a procedimenti concernenti i delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 276, 280, 280-bis, 283, 284, 285, 289-bis, 306, 416-bis, 416-ter, 422 del codice penale, nonché i reati previsti dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17 e quelli concernenti il traffico illegale di armi, materiale nucleare, chimico o biologico.

  Quando le circostanze di cui ai numeri 1 e 2 del comma precedente concorrono, la pena è aumentata dalla metà fino al doppio.».
1. 10. Il Relatore.

  Sostituire l'articolo 1 con i seguenti articoli:

Art. 1.

  Dopo l'articolo 384-bis. (Punibilità dei fatti commessi in collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria all'estero) è inserito il seguente:
  «Art. 384-ter. Aggravante speciale di depistaggio. Per i reati previsti dagli articoli 367, 368, 369, 371-bis, 372, 373, 374-bis, 377, 377-bis, 378, 379, 379-bis, 476, 477, 478, 479, 480, 482, 483, 485, 490, 491-bis, 494, 496, 610, 611, 612, 615-ter, 615-quater, 616, 617, 617-ter, 617-quinquies, 617-sexies, 621, 624, 624-bis, 635-bis, 635-quater, 635-quinquies, la pena è aumentata dalla metà al triplo se commessi da pubblici ufficiali o da incaricati di pubblico servizio per ostacolare l'acquisizione di fonti di prova, per depistare, per eludere le indagini in un procedimento penale concernente reati diretti all'eversione dell'ordine costituzionale, i reati di strage previsti dagli articoli 285 e 422, i reati previsti dall'articolo 416-bis, dall'articolo 575 c.p, dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, nonché dei reati concernenti il traffico illegale di armi, materiale nucleare, chimico o biologico.
  Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli artt. 98 e 114 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante».

Art. 2.

  Al comma 1 dell'articolo 635-bis. (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici) aggiungere il seguente comma:
  2. «Se ricorre l'aggravante speciale di cui all'articolo 384-ter c.p. si procede d'ufficio».

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Art. 3.

  Al sesto comma dell'articolo 157 c.p. (Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere), dopo le parole: «per i reati di cui agli artt.» Sono aggiunte le seguenti: «384-ter,».

Art. 4.

  All'articolo 160 c.p. (Interruzione del corso della prescrizione), comma 3, dopo le parole: «del codice di procedura penale» sono aggiunte le seguenti: «e per i reati aggravati ai sensi dell'articolo 384-ter del codice penale».
1. 1. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Turco.

  Sostituire l'articolo con i seguenti articoli:

Art. 1.

  Dopo l'articolo 375. (Circostanze aggravanti) è inserito il seguente:
  «Art. 375-bis. Aggravante speciale di depistaggio. Per i reati previsti dagli articoli 367, 368, 369, 371-bis, 372, 373, 374-bis, 377, 377-bis, 378, 379, 379-bis, 476, 477, 478, 479, 480, 482, 483, 485, 490, 491-bis, 494, 496, 610, 611, 612, 615-ter, 615-quater, 616, 617, 617-ter, 617-quinquies, 617-sexies, 621, 624, 624-bis, 635-bis, 635-quater, 635-quinquies, la pena è aumentata dalla metà al triplo se commessi da pubblici ufficiali o da incaricati di pubblico servizio per ostacolare l'acquisizione di fonti di prova, per depistare, per eludere le indagini in un procedimento penale concernente reati diretti all'eversione dell'ordine costituzionale, i reati di strage previsti dagli articoli 285 e 422, i reati previsti dall'articolo 416-bis, dall'articolo 575 c.p, dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, nonché dei reati concernenti il traffico illegale di armi, materiale nucleare, chimico o biologico.
  Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli artt. 98 e 114 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

Art. 2.

  Al comma 1 dell'articolo 635-bis. (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici) aggiungere il seguente comma:
  2. «Se ricorre l'aggravante speciale di cui all'articolo 375-bis c.p. si procede d'ufficio».

Art. 3.

  Al sesto comma dell'articolo 157 c.p. (Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere), dopo le parole: «per i reati ci cui agli artt.» Sono aggiunte le seguenti: «375-bis,».

Art. 4.

  All'articolo 160 c.p. (Interruzione del corso della prescrizione), comma 3, dopo le parole: «del codice di procedura penale» sono aggiunte le seguenti: «e per i reati aggravati ai sensi dell'articolo 375-bis del codice penale».
1. 2. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Turco.

  Sostituire l'articolo con i seguenti articoli:

Art. 1.

  Dopo l'articolo 377-bis. (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni Pag. 43mendaci all'autorità giudiziaria) è inserito il seguente:
  «Art. 377-ter. Reato di depistaggio. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, con azioni od omissioni ostacola, ritarda indebitamente, depista le indagini nei procedimenti penali concernenti reati diretti all'eversione dell'ordine costituzionale, i reati di strage previsti dagli articoli 285 e 422, i reati previsti dall'articolo 416-bis, dall'articolo 575, dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, nonché dei reati concernenti il traffico illegale di armi, materiale nucleare, chimico e o biologico, è punito con la reclusione da sei a dodici anni».

Art. 2.

  Al sesto comma dell'articolo 157 c.p. (Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere), dopo le parole: «per i reati ci cui agli artt.» Sono aggiunte le seguenti: «, 377-ter c.p.».

Art. 3.

  All'articolo 160 c.p. (Interruzione del corso della prescrizione), comma 3, dopo le parole: «del codice di procedura penale» sono aggiunte le seguenti: «e per il reato di cui all'articolo 377-ter c.p.».
1. 3. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Turco.

  Sostituirlo con il seguente:
  Dopo l'articolo 377-bis del codice penale, inserire il seguente articolo:
  «Art. 377-ter (Reato di depistaggio). Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che con azioni od omissioni ostacola, ritarda indebitamente, depista le indagini nei procedimenti penali concernenti reati diretti all'eversione dell'ordine costituzionale, i reati di strage previsti dagli articoli 285 e 422, i reati previsti dall'articolo 416-bis, dall'articolo 575, dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, nonché dei reati concernenti il traffico illegale di armi, materiale nucleare, chimico e o biologico, è punito con la reclusione da sei a dieci anni».
1. 5. Daniele Farina, Sannicandro.

Pag. 44

ALLEGATO 2

Introduzione dell'articolo 372-bis del codice penale, concernente il reato di depistaggio. C. 559 Bolognesi.

EMENDAMENTI APPROVATI

Subemendamento 0. 1. 10. 9.

  Al comma 1, capoverso «Art. 375», al primo comma, sostituire le parole: sei anni con le seguenti: otto anni.

  Conseguentemente, dopo il comma 3 inserire il seguente: All'articolo 157, sesto comma, primo periodo, dopo le parole: «agli articoli» è inserita la seguente: «375, aggravato ai sensi dell'articolo 384-bis,».
0. 1. 10. 9. (Nuova formulazione). Bolognesi.

Subemendamenti all'emendamento 1. 10 Verini

  Al comma 1, sopprimere le parole: Il colpevole non è punibile se ripristina lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove prima che l'attività giudiziaria sia stata concretamente impedita, ostacolata o sviata.
* 0. 1. 10. 3. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Turco.

  Al comma 1, sopprimere le parole: Il colpevole non è punibile se ripristina lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove prima che l'attività giudiziaria sia stata concretamente impedita, ostacolata o sviata.
* 0. 1. 10. 1. (Nuova formulazione). Daniele Farina, Sannicandro.

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. La condanna alla reclusione superiore a tre anni per il delitto di cui all'articolo 375 comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
0. 1. 10. 6. (Nuova formulazione). Bolognesi.

  Al comma 3, capoverso «Art. 384-ter, al secondo periodo, dopo le parole: la pena è aumentata aggiungere le seguenti: da un terzo alla metà.
0. 1. 10. 8. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Turco.

  Sostituire l'articolo 1 con il seguente:
  1. L'articolo 375 del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 375. – (Depistaggio e inquinamento processuale). – È punito con la reclusione da due a sei anni chiunque, al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine, o un processo penale:
   1) immuta artificiosamente il corpo del reato ovvero lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone connessi al reato;
   2) distrugge, sopprime, occulta o rende comunque inservibili, in tutto o in parte, un documento o un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta di un reato o al suo accertamento;Pag. 45
   3) forma o altera artificiosamente, in tutto o in parte, i documenti o gli oggetti indicati nel precedente numero.

  Il colpevole non è punibile se ripristina lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove prima che l'attività giudiziaria sia stata concretamente impedita, ostacolata o sviata.».

  2. Il comma 2 dell'articolo 374 del codice penale è abrogato.
  3. Dopo l'articolo 384-bis è inserito il seguente: «Articolo 384-ter. – (Circostanze aggravanti). – Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374, 375, la pena è della reclusione da tre a otto anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione non superiore a cinque anni; è della reclusione da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna superiore a cinque anni; è della reclusione da sei a venti anni se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo.
  Nei casi previsti dagli articoli 367, 368, 369, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374, 375, 377, 377-bis, la pena è aumentata:
   1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle funzioni;
   2) se il fatto è commesso in relazione a procedimenti concernenti i delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 276, 280, 280-bis, 283, 284, 285, 289-bis, 306, 416-bis, 416-ter, 422 del codice penale, nonché i reati previsti dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, e quelli concernenti il traffico illegale di armi, materiale nucleare, chimico o biologico.

  Quando le circostanze di cui ai numeri 1 e 2 del comma precedente concorrono, la pena è aumentata dalla metà fino al doppio».
1. 10. Il Relatore.