CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 22 luglio 2014
276.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo.

EMENDAMENTI DEL GOVERNO E DEL RELATORE E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

Subemendamento all'emendamento 1.94

  Dopo le parole: di cui all'articolo 1, comma 2» inserire le seguenti: ed all'articolo 3, fatta eccezione per il personale militare e delle Forze di polizia di Stato,».
0. 1. 94. 1. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Sostituire le parole: maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento, come rideterminato a decorrere dal 1o gennaio 2012 dall'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni con le seguenti: maturazione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al pensionamento, come rideterminati dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.
0. 1. 94. 3. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al capoverso «comma 5», sopprimere l'ultimo periodo.
0. 1. 94. 5. Binetti.

  Al capoverso «comma 5», sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti dei soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai magistrati, ai professori universitari e al personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale.»
0. 1. 94. 6. Centemero.

  Al capoverso «comma 5», ultimo periodo, sostituire le parole: si applicano anche nei confronti con le seguenti: non si applicano nei confronti.
0. 1. 94. 7. Centemero.

  Capoverso comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa,.
*0. 1. 94. 2. Balduzzi.

  Capoverso comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa,.
*0. 1. 94. 8. Centemero.

  Dopo le parole: dei professori e ricercatori universitari inserire le seguenti: dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, Pag. 22degli avvocati e procuratori dello Stato, del personale della carriera diplomatica e prefettizia.
0. 1. 94. 4. Invernizzi, Matteo Bragantini.

ART. 1.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  «5. All'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, il comma 11 è sostituito dal seguente:
   «Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse le autorità indipendenti, possono, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento, come rideterminato a decorrere dal 1o gennaio 2012 dall'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi e fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, dei professori e dei ricercatori universitari nonché dei soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni.».
1. 94. Fiano.

Subemendamento all'emendamento 7.53.

  Sostituire la parola: rideterminazione con la seguente: contenimento.
0. 7. 53. 1. Matteo Bragantini, Invernizzi.

ART. 7.

  Al comma 2, sostituire la parola: riduzione con la seguente: rideterminazione.
7. 53. Fiano.

ART. 19.

  Dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:
  14-bis. Le funzioni di supporto dell'Autorità politica delegata per il coordinamento in materia di controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, sono attribuite all'Ufficio per il programma di Governo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  L'Ufficio provvede alle funzioni trasferite con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
19. 86. Il Governo.

ART. 21.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Le funzioni inserire le seguenti: reclutamento e formazione.
21. 41. Fiano.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  «6-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il titolo IV della parte I è abrogato;
   b) all'articolo 102, commi terzo e quinto, sono soppresse le parole: «a cura dell'istituto diplomatico»;
21. 42. Fiano.

Pag. 23

Subemendamento all'emendamento 22.112.

ART. 22.

  Al comma 9 lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: In alternativa a quanto disposto dal precedente periodo, la sede degli organismi di cui al comma 1 può essere fissata, avuto riguardo anche alle attuali condivisioni di spese e servizi, in edifici condotti in locazione, previa ulteriore riduzione del canone attualmente dovuto, acquisito il parere obbligatorio e vincolante dell'Agenzia del demanio».
0. 22. 112. 1. Centemero.

  Al comma 9, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , o in locazione a condizioni più favorevoli rispetto a quelle degli edifici demaniali.
0. 22. 112. 2. Famiglietti.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al capoverso: «comma 9», alla lettera d) aggiungere infine il seguente periodo: «Resta fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 57 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché dall'articolo 1, comma 321, della legge 27 dicembre 2013, n. 147»;
   b) dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente: «9-ter. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 57 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché, dall'articolo 1, comma 321, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.».
*0. 22. 112. 3. Palese, Centemero.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al capoverso: «comma 9», alla lettera d) aggiungere infine il seguente periodo: «Resta fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 57 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché dall'articolo 1, comma 321, della legge 27 dicembre 2013, n. 147»;
   b) dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente: «9-ter. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 57 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché, dall'articolo 1, comma 321, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.».
*0. 22. 112. 4. Leone.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al capoverso: «comma 9», alla lettera d) aggiungere infine il seguente periodo: «Resta fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 57 del decreto legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché, nonché dall'articolo 1, comma 321, della legge 27 dicembre 2013, n. 147»;
   b) dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente: «9-ter. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 57 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché, dall'articolo 1, comma 321, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.».
*0. 22. 112. 5. Schullian.

  All'emendamento 22.112 del Relatore apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera d) aggiungere infine il seguente periodo: «Resta fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 57 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, nonché, dall'articolo 1 comma 321 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.».Pag. 24
   b) dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente: «9-ter. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 57 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché, dall'articolo 1 comma 321 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.».
*0. 22. 112. 7. Bruno Bossio.

  Al capoverso f), sostituire le parole: 2 per cento con le seguenti: 1 per cento.
0. 22. 112. 8. Matteo Bragantini, Invernizzi.

Subemendamento a emendamento 22.112.

  Al capoverso 9-bis, dopo le parole: uno o più edifici inserire le seguenti: di proprietà pubblica.
0. 22. 112. 6. Spessotto, Lombardi, Cozzolino, Dieni, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Sostituire il comma 9 con i seguenti:
  9. Gli organismi di cui al comma 1 gestiscono i propri servizi logistici in modo da rispettare i seguenti criteri:
   a) sede in edificio di proprietà pubblica o in uso gratuito, salve le spese di funzionamento;
   b) concentrazione degli uffici nella sede principale, salvo che per oggettive esigenze di diversa collocazione in relazione alle specifiche funzioni di singoli uffici;
   c) esclusione di locali adibiti ad abitazione o foresteria per i componenti e il personale;
   d) spesa complessiva per sedi secondarie, rappresentanza, trasferte e missioni non superiore al 20 per cento della spesa complessiva;
   e) presenza effettiva del personale nella sede principale non inferiore al 70 per cento del totale su base annuale, tranne che per la Commissione nazionale per le società e la borsa;
   f) spesa complessiva per incarichi di consulenza, studio e ricerca non superiore al 2 per cento della spesa complessiva.
  9-bis. Gli organismi di cui al comma 1 assicurano il rispetto dei criteri di cui allo stesso comma 1 entro un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e ne danno conto nelle successive relazioni annuali, che sono trasmesse anche alla Corte dei conti. Nell'ipotesi di violazione di uno dei criteri di cui alle lettere a), b) o c), entro l'anno solare successivo a quello della violazione il Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Agenzia del demanio, individua uno o più edifici da adibire a sede, eventualmente comune, delle relative autorità. L'organismo interessato trasferisce i propri uffici nei sei mesi successivi all'individuazione. Nell'ipotesi di violazione di uno degli altri criteri, l'organismo interessato trasferisce al Ministero dell'economia e delle finanze una somma corrispondente all'entità dello scostamento o della maggiore spesa, che rimane acquisita all'erario.

  Conseguentemente, sopprimere i commi 11 e 12.
22. 112. Fiano.

  Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: subordina fino a cautelare con le seguenti: può subordinare l'efficacia, anche qualora dalla decisione non derivino effetti irreversibili, alla prestazione, anche mediante fideiussione, di una cauzione di importo commisurato al valore dell'appalto e comunque non superiore allo 0,5 per cento del suddetto valore.
40. 24. Fiano.

Pag. 25

ART. 41.

  Al comma 1, capoverso lettera a), dopo le parole: equitativamente determinata, aggiungere le seguenti: comunque non superiore al doppio delle spese liquidate,.
41. 14. Il relatore.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: quando la decisione è fondata su ragioni manifeste con le seguenti: in presenza di motivi palesemente infondati in fatto.
41. 15. Il relatore.

Pag. 26

ALLEGATO 2

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI

ART. 6.

  Al comma 1, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: Devono essere rendicontati eventuali rimborsi spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata.
6. 30. (Nuova formulazione) Ciprini, Lombardi, Dieni, Tripiedi, Nesci, Cominardi, Baldassarre, Bechis, Rizzetto, Chimienti, Rostellato, Luigi Gallo, Cozzolino.

ART. 18.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:
  «1. Nelle more della rideterminazione dell'assetto organizzativo dei tribunali amministrativi regionali, in assenza di misure di attuazione del piano di cui al comma 1-bis, a decorrere dal 1o luglio 2015 sono soppresse le sezioni staccate di tribunale amministrativo regionale aventi sede in comuni che non sono sedi di corte d'appello, ad eccezione della sezione autonoma della provincia di Bolzano. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, da adottare entro il 31 marzo 2015, sono stabilite le modalità per il trasferimento del contenzioso pendente presso le sezioni soppresse, nonché delle risorse umane e finanziarie, al tribunale amministrativo della relativa regione. Dal 1o luglio 2015, i ricorsi sono depositati presso la sede centrale del tribunale amministrativo regionale.
  1-bis. Entro il 31 dicembre 2014 il Governo, sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, presenta al Parlamento una relazione sull'assetto organizzativo dei tribunali amministrativi regionali, che comprende un'analisi dei fabbisogni, dei costi delle sedi e del personale, del carico di lavoro di ciascun tribunale e di ciascuna sezione, nonché del grado di informatizzazione. Alla relazione è allegato un piano di riorganizzazione, che prevede misure di ammodernamento e razionalizzazione della spesa e l'eventuale individuazione di sezioni da sopprimere, tenendo conto della collocazione geografica, del carico di lavoro e dell'organizzazione degli uffici giudiziari.».

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «All'articolo» con le seguenti: «A decorrere dal 1o luglio 2015, all'articolo» e sostituire la lettera a) con la seguente: «a) al terzo comma, le parole: “Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzi,” sono soppresse;».
18. 2. (nuova formulazione) Gitti, D'Alia, Bazoli, Berlinghieri, Sisto, Rosato, Lauricella.

ART. 24.

  Al comma 1, dopo le parole: un apposito comitato interministeriale inserire le seguenti: Pag. 27, nonché sono individuate le forme di consultazione dei cittadini, delle imprese e delle loro associazioni.

  Conseguentemente al comma 4, dopo le parole: gli accordi sono inserite le seguenti: sulla modulistica per l'edilizia e per l'avvio di attività produttive.
24. 12. Roberta Agostini.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione illustra alla Commissione parlamentare per la semplificazione i contenuti dell'Agenda entro quarantacinque giorni dalla sua approvazione da parte del Consiglio dei Ministri e riferisce sul relativo stato di attuazione entro il 30 aprile di ciascun anno».
24. 5. Tabacci, Taricco, Petrenga, Covello, Prataviera, Moretto, Lodolini, Terrosi, Palese, Marzano, Pastorino, Mazzoli, Senaldi, Borghi, Dal Moro, Tartaglione, Giulietti, Ferrari, D'Ottavio, Tidei, Venittelli, Fabbri, Carrescia, Donati, Bossa, Montroni, D'Incecco, Amoddio, Iacono, Crivellari, Patriarca, Cominelli, De Menech, Paola Bragantini, Gribaudo, Monchiero, Capua, Quintarelli, Tinagli, Vargiu, Mucci.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: che possono essere utilizzati da cittadini e imprese decorsi trenta giorni dalla pubblicazione dei relativi decreti.;

  Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: e i cittadini e le imprese li possono comunque utilizzare decorsi trenta giorni dai medesimi termini.
*24. 6. Basso.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: che possono essere utilizzati da cittadini e imprese decorsi trenta giorni dalla pubblicazione dei relativi decreti.;

  Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: e i cittadini e le imprese li possono comunque utilizzare decorsi trenta giorni dai medesimi termini.
*24. 3. Marco Di Maio, Donati, De Menech, Galperti, Fanucci, Gadda, D'Incecco, Carrescia, Dell'Aringa, Dallai, Tidei, Moretto.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: che possono essere utilizzati da cittadini e imprese decorsi trenta giorni dalla pubblicazione dei relativi decreti.;

  Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: e i cittadini e le imprese li possono comunque utilizzare decorsi trenta giorni dai medesimi termini.
*24. 20. Dorina Bianchi.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: che possono essere utilizzati da cittadini e imprese decorsi trenta giorni dalla pubblicazione dei relativi decreti.;

  Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: e i cittadini e le imprese li possono comunque utilizzare decorsi trenta giorni dai medesimi termini.
*24. 21. Vignali.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: che possono essere utilizzati da cittadini e imprese decorsi trenta giorni dalla pubblicazione dei relativi decreti.;

  Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: e i cittadini e le imprese li possono comunque utilizzare decorsi trenta giorni dai medesimi termini.
*24. 22. Locatelli.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: che possono essere utilizzati da cittadini e imprese decorsi trenta giorni dalla pubblicazione dei relativi decreti.;

Pag. 28

  Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: e i cittadini e le imprese li possono comunque utilizzare decorsi trenta giorni dai medesimi termini.
*24. 23. Rubinato.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: che possono essere utilizzati da cittadini e imprese decorsi trenta giorni dalla pubblicazione dei relativi decreti.;

  Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: e i cittadini e le imprese li possono comunque utilizzare decorsi trenta giorni dai medesimi termini.
*24. 24. Lodolini, Ginato.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: che possono essere utilizzati da cittadini e imprese decorsi trenta giorni dalla pubblicazione dei relativi decreti.;

  Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: e i cittadini e le imprese li possono comunque utilizzare decorsi trenta giorni dai medesimi termini.
*24. 25. Busin, Marguerettaz.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: che possono essere utilizzati da cittadini e imprese decorsi trenta giorni dalla pubblicazione dei relativi decreti.;

  Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: e i cittadini e le imprese li possono comunque utilizzare decorsi trenta giorni dai medesimi termini.
*24. 26. Gelmini, Squeri, Abrignani.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: che possono essere utilizzati da cittadini e imprese decorsi trenta giorni dalla pubblicazione dei relativi decreti.;

  Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: e i cittadini e le imprese li possono comunque utilizzare decorsi trenta giorni dai medesimi termini.
*24. 27. Gebhard.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, con particolare riferimento a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.
24. 1. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Entro 180 giorni dalla data di conversione del presente decreto, le amministrazioni di cui ai commi 2 e 3 approvano un piano di informatizzazione delle procedure di presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni che permettano la compilazione online con procedure guidate accessibili tramite autenticazione con Sistema Pubblico dell'Identità Digitate. Le procedure devono permettere il completamento della procedura, il tracciamento dell'istanza con individuazione del responsabile del procedimento e, dove applicabile, l'indicazione dei termini entro i quali si ha diritto ad ottenere una risposta. Il piano deve prevedere una completa informatizzazione entro 18 mesi.
24. 29. Coppola.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. La modulistica di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo è pubblicata sul portale www.impresainungiorno.gov.it ed è resa disponibile per la compilazione delle pratiche telematiche da parte delle imprese entro e non oltre 60 giorni dalla sua approvazione.
*24. 30. (Nuova formulazione) Dorina Bianchi, Vignali, Piccone.

Pag. 29

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. La modulistica di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo è pubblicata sul portale www.impresainungiorno.gov.it ed è resa disponibile per la compilazione delle pratiche telematiche da parte delle imprese entro e non oltre 60 giorni dalla sua approvazione.
*24. 31. (Nuova formulazione) Vignali.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. La modulistica di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo è pubblicata sul portale www.impresainungiorno.gov.it ed è resa disponibile per la compilazione delle pratiche telematiche da parte delle imprese entro e non oltre 60 giorni dalla sua approvazione.
*24. 32. (Nuova formulazione) Rubinato, Rosato.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. La modulistica di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo è pubblicata sul portale www.impresainungiorno.gov.it ed è resa disponibile per la compilazione delle pratiche telematiche da parte delle imprese entro e non oltre 60 giorni dalla sua approvazione.
*24. 33. (Nuova formulazione) Gebhard, Schullian.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. La modulistica di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo è pubblicata sul portale www.impresainungiorno.gov.it ed è resa disponibile per la compilazione delle pratiche telematiche da parte delle imprese entro e non oltre 60 giorni dalla sua approvazione.
*24. 34. (Nuova formulazione) Lodolini, Ginato, Gasparini.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. La modulistica di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo è pubblicata sul portale www.impresainungiorno.gov.it ed è resa disponibile per la compilazione delle pratiche telematiche da parte delle imprese entro e non oltre 60 giorni dalla sua approvazione.
*24. 36. (Nuova formulazione) Gelmini, Squeri, Abrignani.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. La modulistica di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo è pubblicata sul portale www.impresainungiorno.gov.it ed è resa disponibile per la compilazione delle pratiche telematiche da parte delle imprese entro e non oltre 60 giorni dalla sua approvazione.
*24. 39. (Nuova formulazione) Busin, Marguerettaz.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. La modulistica di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo è pubblicata sul portale www.impresainungiorno.gov.it ed è resa disponibile per la compilazione delle pratiche telematiche da parte delle imprese entro e non oltre 60 giorni dalla sua approvazione.
*24. 7. (Nuova formulazione) Basso.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. La modulistica di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo è pubblicata sul portale www.impresainungiorno.gov.it ed è resa disponibile per la compilazione delle pratiche telematiche da parte delle imprese Pag. 30entro e non oltre 60 giorni dalla sua approvazione.
*24. 4. (Nuova formulazione) Marco Di Maio, Donati, De Menech, Galperti, Fanucci, Gadda, D'Incecco, Carrescia, Dallai, Tidei, Moretto.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  «
4-bis. All'articolo 62, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Tali funzioni, con eccezione di quelle anagrafiche, possono altresì essere svolte utilizzando i dati anagrafici, costantemente allineati all'Anagrafe nazionale della popolazione residente, eventualmente conservati dai comuni, nelle basi di dati locali.”.».
24. 38. (Nuova formulazione) Coppola.

  Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

Art. 24-bis.
(Obblighi di trasparenza per le pubbliche amministrazioni).

  1. L'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 è sostituito dal seguente:

«Art. 11.
(Ambito soggettivo di applicazione).

  1. Ai fini del presente decreto per “pubbliche amministrazioni” si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.
  2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche:
   a) agli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati;
   b) limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da parte di amministrazioni pubbliche, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.

  3. Alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, in caso di partecipazione non maggioritaria, si applicano, limitatamente alla attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190.».
24. 012. (Nuova formulazione) D'Alia, Binetti.

  Dopo l'articolo 24, inserire i seguenti:

Art. 24-bis.
(Regole tecniche per l'attuazione della Agenda digitale).

  1. Le regole tecniche previste dall'attuazione dell'Agenda digitale italiana, come definita dall'articolo 47 del decreto-legge n. 5 del febbraio 2012, sono adottate con le modalità previste dall'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Qualora non ancora adottate e decorsi ulteriori novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i decreti recanti regole tecniche di attuazione del Codice della amministrazione digitale possono essere dettati con decreto del Pag. 31Presidente del Consiglio dei ministri anche ove non sia pervenuto il concerto dei Ministri interessati.
  2. Al comma 1 dell'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in fondo è aggiunto il periodo: «Le amministrazioni competenti, la Conferenza Unificata e il Garante per la protezione dei dati personali rispondono entro trenta giorni dalla richiesta di parere. In mancanza di risposta nei termini sopra indicati il parere si intende integralmente positivo».

Art. 24-ter.
(Servizi in rete e basi di dati delle pubbliche amministrazioni).

  1. A decorrere dal centottantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le amministrazioni che non rispettano quanto prescritto dall'articolo 63 e dall'articolo 52, comma 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni e integrazioni sono soggette alla sanzione prevista dall'articolo 19, comma 5, lettera b).
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni e integrazioni comunicano all'Agenzia per l'Italia Digitale, esclusivamente per via telematica, l'elenco delle basi dati in loro gestione, e degli applicativi che le utilizzano.

Art. 24-quater.
(Comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni).

  1. Il comma 2 dell'articolo 58 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 è sostituito da: «Le pubbliche amministrazioni comunicano tra loro attraverso la messa a disposizione a titolo gratuito degli accessi alle proprie basi di dati alle altre amministrazioni mediante la cooperazione applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera e). L'Agenzia per l'Italia digitale, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e le amministrazioni interessate alla comunicazione telematica, definisce entro novanta giorni gli standard di comunicazione e le regole tecniche a cui le amministrazioni devono conformarsi.».
  2. Il comma 3 dell'articolo 58 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 è sostituito da: «L'Agenzia per l'Italia digitale provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, riferendo annualmente con apposita relazione al Presidente del consiglio dei ministri ed al Ministro delegato. ».
  3. Il comma 3-bis dell'articolo 58 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 è soppresso.
24. 016 (Nuova formulazione) Brunetta, Centemero.

ART. 27.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: sanitarie, aggiungere le seguenti: anche nell'esercizio dell'attività libero professionale intramoenia.
27. 2. Calabrò, Garofalo, Roccella.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente 1-bis:
  1-bis: È fatto obbligo a ciascuna azienda del Servizio sanitario nazionale (SSN), a ciascuna struttura o ente privato operante in regime autonomo o accreditato con il SSN ed a ciascuna struttura o ente che, a qualunque titolo, renda prestazioni sanitarie a favore di terzi, di dotarsi di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per responsabilità civile verso terzi (RCT) e per responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO), a tutela dei pazienti e del personale.
27. 8. Miotto, Capone, Grassi, Paola Bragantini, D'Incecco, Piccione, Sbrollini, Casati, Fossati, Lenzi, Carnevali.

Pag. 32

  Sopprimere il comma 2.
*27. 15. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Nesci, Lombardi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Sopprimere il comma 2.
*27. 16. Nicchi, Kronbichler, Quaranta, Airaudo, Placido.

  Sopprimere il comma 2.
*27. 17. Monchiero.

  Sopprimere il comma 2.
*27. 18. Balduzzi, Monchiero.

  Sopprimere il comma 2.
*27. 19. Palese.

  Sopprimere il comma 2.
*27. 20. Lenzi, Bindi, Miotto, Pollastrini, Carnevali, Capone, Grassi, Paola Bragantini, D'Incecco, Amato, Romanini, Lauricella, Fassina, Piccione, Roberta Agostini, Sbrollini, Casati, Fossati, Gribaudo.

ART. 30.

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Per le finalità di cui al presente comma l'Unità operativa speciale per EXPO 2015 opera fino alla completa esecuzione dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.».
30. 5. (Nuova formulazione) Dadone, Sarti, Lombardi, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Fraccaro.

  Al comma 4, dopo le parole: dell'ANAC aggiungere le seguenti: e non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
30. 9. Sorial, Cozzolino, Dadone, Dieni, Lombardi, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Fraccaro.

  Al Titolo III, sostituire la rubrica del Capo II con la seguente: MISURE RELATIVE ALL'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE SERVIZI O FORNITURE.
30. 10. Ferranti.

ART. 31.

  Al comma 1, sopprimere le parole: e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche.
31. 2. Famiglietti.

ART. 34.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con l'obbligo di pubblicazione di tali spese sul sito istituzionale dell'evento Expo Milano 2015 in modo che siano accessibili e periodicamente aggiornate.
34. 2. Sorial, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

Pag. 33

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
34. 3. Sorial, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

ART. 37.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 37.
(Trasmissione ad ANAC delle varianti in corso d'opera).

  1. Fermo restando quanto previsto in merito agli obblighi di comunicazione all'Osservatorio previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di cui al comma 1, lettere b), e) e d) dell'articolo 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di importo eccedente il 10 per cento dell'importo originario del contratto sono trasmesse, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad apposita relazione del responsabile del procedimento, all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazione pubbliche entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.
  2. Per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di cui all'articolo 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono comunicate all'Osservatorio, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza dell'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche. In caso di inadempimento si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6, comma 11 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
*37. 1. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 37.
(Trasmissione ad ANAC delle varianti in corso d'opera).

  1. Fermo restando quanto previsto in merito agli obblighi di comunicazione all'Osservatorio previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria le varianti in corso d'opera di cui al comma 1, lettere b) e) e d) dell'articolo 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 di importo eccedente il 10 per cento dell'importo originario del contratto sono trasmesse, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad apposita relazione del responsabile del procedimento, all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazione pubbliche entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.
  2. Per appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di cui all'articolo 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono comunicate all'Osservatorio, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza dell'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazione pubbliche. In caso di inadempimento Pag. 34si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6 comma 11 del decreto legislativo n. 163 del 2006.
*37. 3. Mariani, Tino Iannuzzi, Arlotti, Borghi, Mariastella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Manfredi, Covello, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini, Fabbri, De Micheli.

ART. 38.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2015 il comma 2-bis dell'articolo 136 dell'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 è sostituito dal seguente: «2-bis. Tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale».
38. 1. Ferranti.

ART. 40.

  Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «subordina» fino a: «cautelare» con le seguenti: «può subordinare l'efficacia, anche qualora dalla decisione non derivino effetti irreversibili, alla prestazione, anche mediante fideiussione, di una cauzione di importo commisurato al valore dell'appalto e comunque non superiore allo 0,5 per cento del suddetto valore».
40. 24. Il relatore.

ART. 42.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  1-bis. Nell'articolo 136, Allegato 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104, al comma 2-bis le parole «possono essere» sono sostituite dalla seguente «sono».
42. 5. Coppola.