CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 17 luglio 2014
273.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi. Atto n. 92.

PARERE APPROVATO

  La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi (atto n. 92),
   rilevato che tali disposizioni costituiscono una tappa fondamentale nel percorso di risanamento dei conti pubblici, anche in virtù delle attività connesse alla revisione della spesa pubblica e alla determinazione dei fabbisogni e dei costi standard;
   condivisa l'esigenza, connessa all'armonizzazione dei bilanci, di rendere la finanza pubblica più trasparente a vantaggio dei cittadini e dei vari portatori d'interesse verso la pubblica amministrazione;
   sottolineato che lo schema di decreto si colloca nell'ambito del più ampio progetto di armonizzazione avviato dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196, diretto a eliminare la pluralità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio dei vari settori delle amministrazioni pubbliche e a prevedere la graduale adozione di strumenti e principi contabili comuni, che garantiscano bilanci e rendiconti confrontabili e aggregabili, in quanto elaborati con le stesse metodologie e criteri;
   rilevato che lo schema di decreto in esame è il risultato di oltre due anni di impegno dedicato a seguire la sperimentazione e ad integrare ed affinare la versione sperimentale della riforma, da parte di diversi gruppi di lavori operanti presso la Ragioneria Generale dello Stato;
   considerati gli esiti delle specifiche audizioni svolte dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, di rappresentanti dell'Unione delle province d'Italia – UPI (15 maggio 2014), della Corte dei conti (29 maggio 2014), dell'Istituto nazionale di statistica – ISTAT (4 giugno 2014), della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (12 giugno 2014), dell'Associazione nazionale comuni italiani – ANCI (19 giugno 2014) e della Ragioneria generale dello Stato (26 giugno 2014);
   condiviso, in tema di armonizzazione dei sistemi contabili, l'invito della Corte dei conti, formulato in occasione della recente audizione concernente lo schema di decreto in esame, ad «una maggiore coerenza fra il sistema contabile dello Stato e quello degli enti territoriali, con riferimento, soprattutto, all'adozione della competenza finanziaria potenziata. Il principio della competenza «a scadenza», introdotto per gli enti territoriali (Regioni, Enti locali e loro organismi partecipati), in prospettiva deve trovare applicazione anche per le altre amministrazioni pubbliche (decreto legislativo n. 91 del 2011)»;
   considerato che, con riferimento alla disciplina dei residui, sono ampiamente condivisibili le più rigorose regole per la Pag. 62loro contabilizzazione; tuttavia occorre non pregiudicare la continuità del funzionamento dell'ente e dei servizi resi ed evitare – attraverso un impatto a efficacia immediata dei meccanismi di riaccertamento dei residui e di accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità – situazioni insostenibili di disequilibrio; ad esempio, nel corso della propria audizione, la rappresentante dell'ANCI ha ricordato che «una prima stima realizzata da IFEL sui dati di bilancio disponibili ipotizza un valore del Fondo crediti di dubbia esigibilità per il comparto comunale pari a 17 miliardi di euro. L'importo dell'accantonamento sopra evidenziato costringe, di fatto, gli enti ad una manovra aggiuntiva pari ad oltre il 29,4 per cento della spesa, non sostenibile nell'attuale quadro di finanza locale... Per tale ragione si ritiene necessario immaginare sin da ora un percorso di accompagnamento di natura finanziaria che consenta agli enti di rendere graduale e sostenibile per i bilanci l'applicazione delle nuove regole contabili»;
   sottolineato che dovrebbe essere dato rilievo nei bilanci ai dati contabili relativi alle società partecipate o controllate che effettivamente incidono sulla situazione finanziaria degli enti, che nel testo dello schema di decreto legislativo il perimetro del consolidamento è esteso rispetto al diritto comune (obbligatorio solo per le società controllate) alle società partecipate e a quelle quotate, nei limiti della quota di partecipazione, e che è conseguentemente ampiamente condivisibile l'esigenza di effettuare una differenziazione tra le diverse forme di consolidamento in ragione delle diverse forme di partecipazione e controllo da parte degli enti territoriali, oltre che del diverso tipo di società (es. quotate e non quotate);
   considerato che risulta essenziale garantire – anche attraverso l'esperienza maturata da coloro che già hanno effettuato la sperimentazione – un percorso formativo e di aggiornamento del personale degli enti territoriali, con particolare attenzione e riferimento a quelli di minore dimensione ai quali devono altresì essere garantite forme adeguate e permanenti di assistenza e supporto tecnico, per favorire il tempestivo adeguamento ai nuovi metodi contabili;
   considerato che è necessario che sia garantito l'efficace scambio di dati tra le diverse amministrazioni, aggiornando i sistemi già utilizzati;
   rilevato che è necessario garantire un passaggio graduale, facilitato ed assistito anche nel superamento di specifiche criticità ed errori, al nuovo sistema contabile e tenere presente che è difficile garantire l'ordinato avvio del nuovo sistema, a decorrere dal 1o gennaio 2015, per tutti gli enti che non hanno preso parte alla sperimentazione; tra l'altro, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, non pochi enti avranno già predisposto i documenti di bilancio con la contabilità tradizionale;
   sottolineato che è comunque necessario procedere in modo incisivo con l'introduzione dei nuovi metodi contabili;
   condivisi i contenuti dell'intesa sancita in Conferenza Unificata il 3 aprile 2014 sullo schema di decreto legislativo;
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera a), punto 1), il comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 118 del 2011 sia sostituito dal seguente: «1. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, il presente titolo e il titolo III disciplinano l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, ad eccezione dei casi in cui il Titolo II disponga diversamente, con particolare riferimento alla fattispecie di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), degli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dei loro enti e organismi strumentali, esclusi gli enti di cui al titolo II del presente decreto. A decorrere dal 1o Pag. 63gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il presente decreto.»;
   2) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera c), al comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 118 del 2011, le parole: «dall'ambito sanitario» siano sostituite dalle seguenti: «dal perimetro sanitario»;
   3) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera c), al comma 7 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 118 del 2011, alla lettera a), siano sostituite le parole: «dall'ambito sanitario» con le seguenti: «dal perimetro sanitario» e sia aggiunto in fine il seguente periodo: «Per ciascun residuo passivo eliminato in quanto correlato a obbligazioni giuridicamente perfezionate, è indicata la natura della fonte di copertura»;
   4) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera c), sia sostituito il comma 16 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 118 del 2011 con il seguente: «16. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 15, l'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione al 1o gennaio 2015, determinato dal riaccertamento straordinario dei residui effettuato a seguito dell'attuazione del comma 7 e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è ripianato per una quota pari almeno al 10 per cento l'anno. In attesa del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 15, entro il 31 luglio 2014, sono definiti criteri e modalità di ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione di cui al periodo precedente, attraverso un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Tale decreto si attiene ai seguenti criteri:
   a) utilizzo di quote accantonate o destinate del risultato di amministrazione per ridurre la quota del disavanzo di amministrazione;
   b) ridefinizione delle tipologie di entrata utilizzabili ai fini del ripiano del disavanzo;
   c) individuazione di eventuali altre misure finalizzate a conseguire un sostenibile passaggio alla disciplina contabile prevista dal presente decreto.»;
   5) con riferimento all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera h) sia inserita la seguente: «h-bis) all'articolo 8, il comma 1 è sostituito dal seguente: 1. Con le modalità definite dall'articolo 14, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dal 1o gennaio 2017 le codifiche SIOPE degli enti territoriali e dei loro enti strumentali in contabilità finanziaria sono sostituite con quelle previste nella struttura del piano dei conti integrato. Le codifiche SIOPE degli enti in contabilità civilistica sono aggiornate in considerazione della struttura del piano dei conti integrato degli enti in contabilità finanziaria.»;
   6) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera l), al comma 6 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 118 del 2011, alla lettera e) siano sostituite le parole: «lettera o)» con le seguenti: «lettera n)»;
   7) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera l), al comma 15 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 118 del 2011, dopo la parola: «adottano» sia soppressa la parola: «solo» e dopo le parole: «funzione autorizzatoria» siano aggiunte le seguenti parole: «cui affiancano, con funzione conoscitiva, gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, salvo gli allegati n. 17, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 1996 che possono non essere compilati»;
   8) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera m), all'articolo 11-quater del decreto legislativo n. 118 del 2011, dopo il comma 3 sia aggiunto il seguente: «4. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015-2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentari.»; Pag. 64
   9) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera s) – relativa all'articolo 18 del decreto legislativo n. 118 del 2011 – il numero 3) sia sostituito dal seguente: «3) alla lettera c) del comma 1, le parole: “30 giugno” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre”;
   10) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera t), il comma 4 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 sia sostituito dal seguente: «4. Il sistema comune di indicatori di risultato delle Regioni e dei loro enti ed organismi strumentali, è definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriale. Il sistema comune di indicatori di risultato degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali, è definito con decreto del Ministero dell'interno, su proposta della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriale. L'adozione del Piano di cui al comma 1 è obbligatoria a decorrere dall'esercizio successivo all'emanazione dei rispettivi decreti.»;
   11) con riferimento all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera t), sia inserita la seguente:
   t-bis) all'articolo 20:
    al comma 2 la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) accertano ed impegnano nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente, ivi compresa la quota premiale condizionata alla verifica degli adempimenti regionali e le quote di finanziamento sanitario vincolate o finalizzate. Ove si verifichi la perdita definitiva di quote di finanziamento condizionate alla verifica di adempimenti regionali, ai sensi della legislazione vigente, detto evento è registrato come cancellazione dei residui attivi nell'esercizio nel quale la perdita si determina definitivamente;»;
    dopo il comma 2 siano inseriti i seguenti:
  «2-bis. I gettiti derivanti dalle manovre fiscali regionali e destinati al finanziamento del Servizio sanitario regionale sono iscritti nel bilancio regionale nell'esercizio di competenza dei tributi.
  2-ter. La quota dei gettiti derivanti dalle manovre fiscali regionali destinata obbligatoriamente al finanziamento del servizio sanitario regionale, ai sensi della legislazione vigente sui piani di rientro dai disavanzi sanitari, è iscritta nel bilancio regionale triennale, nell'esercizio di competenza dei tributi, obbligatoriamente per l'importo stimato dal competente Dipartimento delle finanze, ovvero per il minore importo destinato al Servizio sanitario regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Tale iscrizione comporta l'automatico e contestuale accertamento e impegno dell'importo nel bilancio regionale. La regione non può disimpegnare tali somme, se non a seguito di espressa autorizzazione da parte del Tavolo di verifica degli adempimenti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. In relazione a tale autorizzazione la regione è tenuta a trasmettere al Tavolo di verifica degli adempimenti la relativa documentazione corredata dalla valutazione d'impatto operata dal competente Dipartimento delle finanze. Ove si verifichi in sede di consuntivazione dei gettiti fiscali un minore importo effettivo delle risorse derivanti dalla manovra fiscale regionale rispetto all'importo che ha formato oggetto di accertamento e di impegno, detto evento è contabilmente registrato nell'esercizio nel quale tale perdita si determina come cancellazione dei residui attivi.»;

   12) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 118 del 2011, siano aggiunte in fine le seguenti parole: «Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, le regioni non sono tenute alla predisposizione del documento di economia e finanza regionale e adottano il documento di programmazione previsto dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento di economia e Pag. 65finanza regionale è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi.»;
   13) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 118 del 2011, sia sostituita la parola: «permanente» con la parola: «continuativo» e le parole: «legge di stabilità» siano sostituite con le seguenti: «legge di bilancio»;
   14) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 40, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 118 del 2011, dopo le parole: «trasferimenti in c/capitale,» siano aggiunte le seguenti: «al saldo negativo delle partite finanziarie,» e dopo le parole: «di competenza di parte corrente» siano aggiunte le seguenti: «, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità»;
   15) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 42 del decreto legislativo n. 118 del 2011 sia sostituito il comma 6 con il seguente: «6. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi del comma 1, può essere utilizzata, nel rispetto dei vincoli di destinazione, con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:
   a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
   b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio previsti dalla legislazione vigente, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
   c) per il finanziamento di spese di investimento;
   d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
   e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.»;
   16) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo n. 118 del 2011, sia soppressa la lettera h);
   17) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 51, comma 4, del decreto legislativo n. 118 del 2011, dopo le parole: «secondo le modalità previste dall'articolo 42, commi 8 e 9» siano inserite le seguenti: «le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi, le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente,»;
   18) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 51, comma 6, del decreto legislativo n. 118 del 2011, dopo la lettera f) siano aggiunte le seguenti lettere:
   «g) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 2, lettera d);
   h) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti correnti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.»;
   19) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 51 del decreto legislativo n. 118 del 2011, dopo il comma 9 sia aggiunto il seguente: «10. Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1o gennaio 2015»;
   20) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 54, comma 3, del decreto legislativo n. 118 del 2011, siano sostituite le lettere h) ed i) con le seguenti:
   «g) l'esercizio finanziario e la data di emissione;Pag. 66
   h) la codifica SIOPE di cui all'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»;
   21) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 56, comma 8, del decreto legislativo n. 118 del 2011, dopo le parole: «nel registro delle fatture ricevute» siano aggiunte le seguenti: «secondo le modalità previste dall'articolo 42 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89», le parole: «Per tali documenti è istituito un registro unico» siano sostituite con le seguenti: «Per il protocollo di tali documenti è istituito un registro unico nel rispetto della disciplina in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,» e siano soppresse le parole da: «Nel registro delle fatture ricevute» sino alla fine del medesimo comma 8;
   22) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 63 del decreto legislativo n. 118 del 2011, il comma 4 sia sostituito dal seguente: «4. Al rendiconto della gestione sono allegati i documenti previsti dall'articolo 11, comma 4, l'elenco delle delibere di prelievo dal fondo di riserva per spese impreviste di cui all'articolo 48, comma 1, lettera b), con le indicazioni dei motivi per i quali si è proceduto ai prelevamenti e il prospetto relativo alla gestione del perimetro sanitario di cui all'articolo 20, comma 1.»;
   23) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 66 del decreto legislativo n. 118 del 2011, il comma 2 sia sostituito dal seguente: «2. Nel sito internet della regione dedicato ai bilanci è pubblicata la versione integrale del rendiconto della gestione, comprensivo anche della gestione in capitoli, con il relativo allegato concernente la gestione del perimetro sanitario di cui all'articolo 63, comma 4, del rendiconto consolidato, comprensivo della gestione in capitoli e del rendiconto semplificato per il cittadino di cui all'articolo 11, comma 2.»;
   24) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 74, n. 1, del decreto legislativo n. 118 del 2011, relativamente all'articolo 114 del TUEL sia soppressa la lettera d);
   25) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 74, n. 5, del decreto legislativo n. 118 del 2011, relativamente all'articolo 151 del TUEL, al comma 1, secondo periodo, sia sostituita la parola: «deliberano» con la parola: «presentano»;
   26) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 74, n. 11, del decreto legislativo n. 118 del 2011, relativamente all'articolo 162 del TUEL sia sostituita la lettera a) con la seguente: «a) al comma 1, le parole: “redatto in termini di competenza, per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. La situazione corrente, come definita al comma 6 del presente articolo, non può presentare un disavanzo” sono sostituite dalle seguenti: “riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”.»;
   27) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 74, n. 11, del decreto legislativo n. 118 del 2011, relativamente all'articolo 162 del TUEL, al comma 6, dopo le parole: «trasferimenti in c/capitale,» siano aggiunte le seguenti: «al saldo negativo delle partite finanziarie» e dopo le parole: «non possono avere altra forma di finanziamento» siano aggiunte le seguenti parole: «, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità»;
   28) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 74, n. 12, del decreto legislativo n. 118 del 2011, relativamente all'articolo 163 del TUEL, al Pag. 67comma 5, dopo le parole: «. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente,» siano aggiunte le seguenti: «unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti,»;
   29) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 74, n. 12, del decreto legislativo n. 118 del 2011, relativamente all'articolo 166 del TUEL, al comma 1 e al comma 2-quater, siano sostituite le parole: «Altri Fondi» con le seguenti: « Fondo di riserva»;
   30) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 74, n. 19, del decreto legislativo n. 118 del 2011, relativamente all'articolo 170 del TUEL, al comma 1 siano sostituite le parole: «30 giugno» con le parole: «31 luglio», siano soppresse le parole: «da adottarsi entro il 31 luglio» e siano aggiunte in fine le seguenti: «Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi»;
   31) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 74, n. 23, del decreto legislativo n. 118 del 2011, relativamente all'articolo 175 del TUEL, alla lettera c) – concernente modifiche al comma 3 – dopo la lettera d) siano aggiunte le seguenti:
   «e)
le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);
   f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);
   g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.»;
   32) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 74, n. 23, del decreto legislativo n. 118 del 2011, relativamente all'articolo 175 del TUEL, alla lettera e) – che inserisce il comma 5-quater – alla lettera a) sopprimere le parole: «limitatamente ai capitoli dotati dello stesso codice di quarto livello del piano dei conti»;
   33) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 74, n. 23, del decreto legislativo n. 118 del 2011, relativamente all'articolo 175 del TUEL, alla lettera e) – che inserisce il comma 5-quater – dopo la lettera c) siano aggiunte le seguenti:
   «d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;
   e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi.»;
   34) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 74, n. 23, del decreto legislativo n. 118 del 2011, relativamente all'articolo 175 del TUEL, dopo la lettera l) sia aggiunta la seguente:
   m) dopo il comma 9-bis è aggiunto il seguente: «9-ter. Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1o gennaio 2015.»;
   35) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 74, n. 34, del decreto legislativo n. 118 del 2011, relativamente all'articolo 191 del TUEL, Pag. 68alla lettera c) dopo le parole: «nel registro delle fatture ricevute» siano aggiunte le seguenti: «secondo le modalità previste dall'articolo 42 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89», dopo le parole: «Per il protocollo di tali documenti è istituito un registro unico» siano inserite le seguenti: «nel rispetto della disciplina in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,» e siano soppresse le parole da: «Nel registro delle fatture ricevute» sino alla fine della medesima lettera c);
   36) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 74, n. 61, del decreto legislativo n. 118 del 2011, relativamente all'articolo 239 del TUEL, al comma 1, n. 2), dopo le parole: «variazioni di bilancio» siano aggiunte le seguenti: «escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, ferma restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio».
   37) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 80, comma 1, del decreto legislativo n. 118 del 2011, siano sostituite le parole: «con la predisposizione degli strumenti della programmazione relativi al 2015 e agli esercizi successivi» con le seguenti: «con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi»;
   38) con riferimento all'articolo 2, comma 2, lettera a), allegato n. 4/1, al paragrafo 4/1 (Gli strumenti della programmazione regionale) sia soppresso l'ultimo periodo;
   39) con riferimento all'articolo 2, comma 2, lettera a), allegato n. 4/1, al paragrafo 5/3 (Contenuti) sia soppresso il secondo periodo;
   40) con riferimento all'articolo 2, comma 2, lettera a), allegato n. 4/1, al paragrafo 5/3 (Contenuti) sia sostituito l'ultimo periodo: «Lo sviluppo puntuale del contenuto della seconda sezione del DEFR è condizionato all'avanzamento dell'attuazione del federalismo fiscale: nelle more dell'attuazione del disposto dell'articolo 119 della Costituzione, gli indirizzi economico-finanziari collegati alla manovra finanziaria regionale sono contenuti nella relazione di accompagnamento del progetto della legge di bilancio.» con il seguente: «I contenuti finanziari del DEFR e della Nota di aggiornamento al documento strategico di programmazione sono condizionati all'avanzamento dell'attuazione del federalismo fiscale e definiti a seguito del parere che la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, elabora sulle linee guida per la ripartizione degli obiettivi di finanza pubblica inseriti nel DEF (e nella Nota di aggiornamento al DEF) e sulle regole previste per il singolo ente in ragione della categoria di appartenenza trasmesse al Governo. In caso di mancata attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 5 maggio 2009, n. 42, i documenti di programmazione regionali limitano la loro portata ad un contenuto meramente programmatico e orientato a obiettivi non finanziari, e la Nota di aggiornamento al DEFR è presentata contestualmente al disegno di legge di bilancio.»;
   41) con riferimento all'articolo 2, comma 2, lettera a), all'allegato 4/2, paragrafo 3.3. dopo le parole: «L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.» aggiungere le seguenti: «Per le entrate tributarie che finanziano la sanità accertate sulla base degli atti di riparto e per le manovre fiscali regionali destinate al finanziamento della sanità o libere, accertate per un importo non superiore a Pag. 69quello stimato dal competente Dipartimento delle finanze attraverso il portale per il federalismo fiscale, non è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.»;
   42) siano adeguati i principi applicati di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011 in conseguenza delle ulteriori modifiche apportate allo schema di decreto a seguito del parere della Commissione;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) il passaggio dalla vecchia alla nuova contabilità non determini situazioni di difficile sostenibilità per singoli enti e quindi siano individuati: 1) un programma, con tempistica scadenzata, di capillare formazione e assistenza tecnica del personale, con particolare attenzione alle specifiche condizioni degli enti di minore dimensione; 2) un percorso che accompagni gli enti che, entro una certa data, abbiano segnalato insormontabili difficoltà in relazione all'immediata applicazione del nuovo sistema, fatto salvo che gli enti che hanno effettuato la sperimentazione adottino il nuovo sistema contabile dal 1o gennaio 2015, insieme agli enti che dispongono di risorse umane e organizzative adeguate;
   b) valuti altresì il Governo l'opportunità che gli enti che accedono per la prima volta al nuovo metodo contabile possano beneficiare di un limitato «premio» in termini di spazi finanziari rispetto al patto di stabilità interno;
   c) individui il Governo le modalità più idonee per assicurare, d'intesa con gli enti interessati, la continuità dell'attività amministrativa e la sostenibilità complessiva, laddove l'ulteriore disavanzo – eventualmente connesso all'applicazione delle nuove regole contabili – costituisca una quota consistente del bilancio complessivo;
   d) assicuri il Governo, con riguardo all'articolo 18 del decreto legislativo n. 118 del 2011, come modificato dall'articolo 1, lettera s), dello schema di decreto correttivo, le attività e condizioni, di competenza sua e del Parlamento, che consentano l'effettivo esercizio del dovere da parte degli enti territoriali di adottare i propri bilanci nei termini prescritti. Occorre infatti garantire il loro diritto a vedere assicurato, nel corso del tempo, il rispetto da parte dello Stato di termini certi e compatibili con il processo di bilancio, oltre ad una ragionevole coerenza, semplicità e stabilità nel tempo della legislazione che incide sulle condizioni, di merito e procedimentali, che afferiscono al processo di elaborazione ed approvazione dei bilanci, consentendo agli enti effettività di autonomia finanziaria e di possibilità di programmazione;
   e) valuti il Governo l'esigenza di differenziare ulteriormente l'area del consolidamento, tenendo conto del tipo di società e delle diverse forme di partecipazione o controllo da parte degli enti; in particolare, individui il Governo, tenendo conto anche delle dimensioni dell'ente, una quota minima di partecipazione – ad esempio inferiore all'1 per cento – al di sotto della quale non vi è obbligo di consolidamento;
   f) individui il Governo tempi, modi e strumenti della formazione del personale in grado di garantire la piena e diffusa attuazione dei nuovi metodi contabili; in particolare, valuti il Governo l'opportunità di riconoscere forme di premialità in favore degli enti che hanno effettuato la sperimentazione e che mettono a disposizione proprio personale per la formazione dei dipendenti di altri enti;
   g) assicuri il Governo, posto che per i componenti della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011, come modificato dall'articolo 1, lettera d), non è prevista la corresponsione di alcun compenso, indennità o rimborso spese e atteso che la norma prevede una apposita clausola di invarianza finanziaria, l'effettiva assenza di oneri per il funzionamento della Commissione e per l'eventuale assegnazione di ulteriori funzioni. Sul punto andrebbe Pag. 70pertanto assicurato che alle predette attività della Commissione e al suo funzionamento si possa fare fronte con le ordinarie dotazioni previste a legislazione vigente del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
   h) assicuri il Governo la confrontabilità del flusso informativo anche attraverso l'interoperabilità del flusso informatico, mediante l'aggiornamento del Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (Siope), quale fonte principale per l'elaborazione delle stime di Contabilità Nazionale, e attraverso forme di riuso del medesimo Sistema;
   i) assicuri il Governo, in relazione all'esigenza della flessibilità degli stanziamenti di bilancio, la piena sostenibilità per le Regioni della abrogazione della possibilità di provvedere a rimodulazioni degli stanziamenti tra programmi in corso d'anno, con il solo vincolo della natura giuridicamente «rimodulabile» delle risorse interessate, prevedendosi, invece, che le variazioni tra programmi di bilancio in corso d'anno possano essere effettuate limitatamente agli stanziamenti di spesa relativi al personale e per le sole occorrenze connesse al trasferimento di risorse umane tra settori dell'amministrazione;
   l) chiarisca il Governo, in materia di cooperazione tra Stato e Regioni di cui all'articolo 70 del decreto legislativo n. 118 del 2011, così come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera v), se per la predetta collaborazione-cooperazione sia prevista, oltre alla trasmissione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di tutte le informazioni di cui all'articolo 13 della legge n. 196 del 2009, anche l'implementazione di particolari sistemi informativi tra loro interoperanti e apposite forme di collaborazione con eventuali oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;
   m) sul piano della tecnica normativa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 introdotto dallo schema di decreto in esame, si valuti la possibilità di apportare ulteriori modifiche ai principi contabili generali e applicati di cui agli allegati del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011, tramite fonte normativa di rango secondario, trattandosi di aspetti tecnico-contabili di dettaglio; ciò anche in considerazione del fatto che la materia «armonizzazione dei bilanci pubblici» rientra ormai negli ambiti di competenza legislativa esclusiva statale e di conseguenza la legislazione statale in materia non deve più limitarsi ai soli principi fondamentali, ma si espande anche alla normativa di dettaglio;
   n) in relazione allo straordinario rilievo del processo di armonizzazione, della sua complessità, del suo impatto sui sugli enti locali, e della necessità ribadita di un adeguato processo di formazione ed accompagnamento degli enti di cui alla precedente lettera a), il Governo riferisca alla Commissione entro la fine di settembre sugli sviluppi e l'attuazione di tale processo, con particolare riferimento al tema della formazione ed agli eventuali strumenti permanenti di assistenza tecnica che si ritenga opportuno attivare».

Pag. 71

ALLEGATO 2

Pag. 72

Pag. 73

Pag. 74

Pag. 75

Pag. 76

Pag. 77

Pag. 78

Pag. 79

Pag. 80

ALLEGATO 3

Pag. 81

Pag. 82

ALLEGATO 4

Pag. 83