CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 17 luglio 2014
273.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari (C. 2486 Governo).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI

ART. 6.

  Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: E degli enti e società da essi controllati ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali.
6. 3. (Nuova formulazione) Basso, Ascani, Marco Meloni, De Micheli, Fabbri.

  Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: Incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito, e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ogni singola amministrazione.
*6. 36. (Nuova formulazione) Rotta, Giacobbe, Martelli, Gnecchi, Giorgio Piccolo, Incerti, Gribaudo.

  Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: Incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito, e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ogni singola amministrazione.
*6. 34. (Nuova formulazione) Fabbri, Raciti.

  Al comma 1, sostituire il quarto periodo con il seguente: Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia.
6. 40. Centemero.

ART. 13.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.

  1. I commi 5 e 6 dell'articolo 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono abrogati.
13. 1. Catanoso.

ART. 20.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
20. 10. Sorial, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli, Fraccaro.

ART. 45.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 325.
*45. 4. Ferranti.

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  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 325.
*45. 1. Venittelli, Famiglietti.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 325.
*45. 16. Colletti, Turco, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 325.
*45. 17. La Russa.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 325.
*45. 18. Leone.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 325.
*45. 13 (Nuova formulazione) Bazoli, Marzano, Amoddio, Ferranti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al regio decreto 18 dicembre 1941 n. 1368 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 111, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando le comparse sono depositate con modalità telematiche il presente comma non si applica.»;
   b) all'articolo 137, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando il ricorso o il controricorso sono depositati con modalità telematiche il presente comma non si applica».
*45. 5. Ferranti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al regio decreto 18 dicembre 1941 n. 1368 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 111, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando le comparse sono depositate con modalità telematiche il presente comma non si applica.»;
   b) all'articolo 137, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando il ricorso o il controricorso sono depositati con modalità telematiche il presente comma non si applica».
*45. 23. Bazoli, Marzano, Amoddio, Ferranti.

  Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

Art. 45-bis.
(Misure in materia di contenuto degli atti di parte e di comunicazioni e notificazioni con modalità telematiche).

   1. All'articolo 125, primo comma, del codice di procedura civile l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il difensore deve, altresì, indicare il proprio numero di fax.».
  2. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 16-ter, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1, le parole: «dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre Pag. 282008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2»;
    2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alla giustizia amministrativa.»;
   b) dopo l'articolo 16-sexies è inserito il seguente:

  Art. 16-septies. – (Tempo delle notificazioni con modalità telematiche). – 1. La disposizione di cui all'articolo 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo.
  3. All'articolo 136 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il comma 1 è sostituito dal seguente: «I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo un recapito di fax, che può essere anche diverso da quello del domiciliatario. La comunicazione a mezzo fax è eseguita esclusivamente qualora sia impossibile effettuare la comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi, per mancato funzionamento del sistema informatico della giustizia amministrativa. È onere dei difensori comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione del recapito di fax.
  4. All'articolo 13, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: «Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile» sono sostituite dalle seguenti: «Ove il difensore non indichi il proprio numero di fax ai sensi dell'articolo 125, primo comma, del codice di procedura civile.
45. 01. Ferranti.

ART. 46.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) all'articolo 9, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:
  1-ter. In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede secondo il dettato di cui al comma 1-bis del presente articolo.
*46. 1. Ferranti.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) all'articolo 9, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:
  1-ter. In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede secondo il dettato di cui al comma 1-bis del presente articolo.
*46. 3. Bazoli, Marzano, Amoddio, Ferranti.

ART. 51.

  Al comma 1 sostituire la parola: tre con la seguente: quattro.
*51. 5. (nuova formulazione) Turco, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, la parola: tre è sostituita dalla seguente: quattro.
*51. 7. Centemero.

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  Al comma 1 sostituire la parola: tre con la seguente: quattro.
*51. 8. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2, sostituire le parole: al comma 7 è aggiunto con le seguenti: al comma 7, apportare le seguenti modificazioni: a) le parole: di cui ai commi da 1 a 4 sono sostituite dalle seguenti: con modalità telematiche; b) è aggiunto.
51. 11. Bazoli, Marzano, Amoddio.

  Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: Per i duplicati rimane fermo quanto previsto dall'articolo 23-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 con le seguenti: il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine.
52. 2. Ferranti.

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ALLEGATO 2

DL 92/2014: Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile (Nuovo testo C. 2496 Governo).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La I Commissione,
   esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2496 Governo «DL 92/2014: Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile»,
   rilevato che le disposizioni contenute nel decreto-legge sono riconducibili alle materie di potestà legislativa esclusiva statale «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», «ordinamento civile e penale», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere a), l), della Costituzione,
   ricordato che le motivazioni di necessità ed urgenza dell'intervento – come richiamate nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del decreto-legge – nascono dall'esigenza di dare compiuta attuazione a quanto stabilito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo che, nella sentenza-pilota dell'8 gennaio 2013 (causa Torreggiani e altri contro Italia, ricorsi 43517/09 più altri riuniti) ha stabilito che la situazione di sovraffollamento carcerario italiano è suscettibile di violare l'articolo 3 della CEDU,
   ricordato che, in tale sede, i giudici europei hanno stabilito che l'Italia dovesse, entro il termine di un anno dalla data di definitività della sentenza stessa (28 maggio 2013), adottare le misure necessarie che avessero effetti preventivi e compensativi e che garantissero realmente una riparazione effettiva delle violazioni della Convenzione risultanti dal sovraffollamento carcerario in Italia, ingiungendo e che detto termine è quindi spirato il 28 maggio 2014,
   ricordato inoltre che la Corte EDU, il 1o luglio 2014, ha ribadito il proprio orientamento in materia carceraria, con riferimento all'articolo 3 della Convenzione – pervenendo ad accertare, nella sentenza Mihailescu c. Romania (ric. 46546/12), la violazione di questo parametro per le condizioni carcerarie irrispettose di un minimum spaziale entro le celle (nn. 52-61),
   tenuto conto che la Corte costituzionale (sentenza 22 novembre 2013) – pur dichiarando l'inammissibilità di una questione di legittimità costituzionale dell'articolo 147 c.p. (in materia di possibile rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena quando essa debba svolgersi in condizioni contrarie al senso di umanità) – ha Pag. 31affermato, nella motivazione, la gravità della situazione di sovraffollamento derivante dal malfunzionamento cronico proprio del sistema penitenziario italiano. La Consulta, richiamandosi alla citata sentenza Torreggiani, ha ritenuto che il carattere inderogabile del principio dell'umanità del trattamento rende necessaria «la sollecita introduzione di misure specificamente mirate a farla cessare»,
   preso atto che, allo scopo di ridurre il sovraffollamento ed approntare una serie di misure che potessero soddisfare le richieste della CEDU (come quelle della Consulta), sono intervenuti una serie di provvedimenti, tra cui in particolare i decreti-legge 78/2013 e 146/2013,
   considerato altresì che l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge in esame inserisce nell'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975) l'articolo 35-ter attraverso il quale si attivano rimedi risarcitori a favore di detenuti e internati per violazione dell'articolo 3 della Convenzione EDU,
   tenuto conto che, con tale disposizione, si aggiungono alle competenze del magistrato di sorveglianza l'adozione di provvedimenti compensativi stabilendo che – quando l'attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti del detenuto consista in condizioni di detenzione che violino l'articolo 3 della Convenzione EDU, come interpretato dalla giurisprudenza CEDU – il magistrato di sorveglianza, su istanza del detenuto o del difensore munito di procura speciale, debba «compensare» il detenuto con l'abbuono di un giorno di pena residua per ogni 10 giorni durante i quali vi è stata la violazione;
   preso atto che, in base a quanto previsto dal provvedimento, il magistrato di sorveglianza liquida il richiedente con una somma di 8 euro per ogni giorno trascorso in carcere in «condizioni inumane e degradanti» nei seguenti casi: il residuo di pena da espiare non permette l'attuazione della citata detrazione percentuale; nell'ipotesi in cui il periodo detentivo trascorso in violazione dell'articolo 3 CEDU sia stato inferiore a 15 giorni,
   rilevato altresì che per coloro che hanno trascorso il periodo di custodia cautelare non computabile nella pena da espiare (ad esempio perché sono stati poi assolti) ovvero per coloro che hanno già espiato la pena carceraria, l'istanza risarcitoria può essere avanzata, entro 6 mesi dalla fine della custodia o della detenzione, davanti al tribunale del distretto nel cui territorio hanno la residenza. Il tribunale distrettuale, con procedimento camerale, decide in composizione monocratica con decreto non reclamabile. Anche in tal caso, il quantum del risarcimento è di 8 euro per ogni giorno in cui si è subito il pregiudizio,
   evidenziata quindi la necessità che la Commissione di merito valuti, sotto il profilo della ragionevolezza, se le previsioni disposte dal provvedimento in esame siano pienamente idonee a corrispondere a quanto richiesto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella richiamata sentenza dell'8 gennaio 2013, riguardo la necessità di garantire «realmente una riparazione effettiva delle violazioni della Convenzione»,
   ricordato altresì che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha, in tale sede, rilevato che «la violazione del diritto dei ricorrenti di beneficiare di condizioni detentive adeguate non è la conseguenza di episodi isolati, ma trae origine da un problema sistemico risultante da un malfunzionamento cronico proprio del sistema penitenziario italiano, che ha interessato e può interessare ancora in futuro numerose persone»,
   richiamato l'articolo 8, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, che modifica l'articolo 275 c.p.p. sui criteri di scelta delle misure cautelari, in modo da limitare il ricorso alla custodia cautelare in carcere, sostituendo in particolare l'articolo 275, comma 2-bis, c.p.p. che, prima dell'entrata in vigore del decreto-legge, vietava di disporre la custodia cautelare nel caso in cui il giudice avesse ritenuto che con la sentenza poteva essere concessa la sospensione condizionale della pena,Pag. 32
   rilevato che in base al nuovo comma 2-bis è esteso anche agli arresti domiciliari il divieto di disporre la custodia cautelare in carcere nel caso in cui il giudice ritenga che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena; l'esplicito riferimento alla custodia cautelare «in carcere» (non presente nel comma 2-bis previgente all'entrata in vigore del decreto-legge) fa sì che risultino escluse dall'ambito applicativo della nuova disposizione la custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri (articolo 285-bis c.p.p.) e la custodia cautelare in luogo di cura (articolo 286 c.p.p.); è introdotto il divieto di applicazione della sola custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni,
   ricordato che nel corso dell'esame sono state introdotte deroghe al secondo divieto: è’ stato, in particolare, previsto che sia possibile adottare la custodia in carcere nel caso in cui sussistano gravi indizi di colpevolezza in ordine a specifici delitti di grave allarme sociale (reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p. nonché ai reati di omicidio, prostituzione minorile, pornografia minorile, turismo sessuale, violenza sessuale semplice e di gruppo, atti sessuali con minorenni); analoga deroga al divieto di disporre la custodia in carcere è introdotta in relazione ai delitti di cui all'articolo 656, comma 9, lettera a), c.p.p. ovvero quelli per cui l'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario non consente la concessione di benefici carcerari nonché i delitti di incendio boschivo, maltrattamenti di familiari minorenni, stalking nei confronti di donna in gravidanza, di minori e disabili, furto in abitazione e furto con strappo,
   ricordato altresì che è previsto che il divieto di applicazione della custodia cautelare non si applichi quando non possano essere disposti gli arresti domiciliari in quanto non vi è la disponibilità di uno dei luoghi di esecuzione della misura indicati dall'articolo 284, comma 1, c.p.p (un'abitazione o altro luogo di privata dimora ovvero un luogo pubblico di cura e assistenza o una casa famiglia protetta); tramite la salvaguardia dell'applicabilità dell'articolo 276, comma 1-ter, c.p.p., è, poi resa comunque possibile l'applicazione in via sostitutiva della custodia cautelare a seguito della revoca degli arresti domiciliari in caso di trasgressione delle prescrizioni connesse,
   ricordato inoltre che è fatta salva l'applicabilità dell'articolo 280, comma 3, c.p.p., il quale stabilisce che non si applica nei confronti di chi abbia trasgredito alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare il comma 2, in base a cui la custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e per il delitto di finanziamento illecito dei partiti,
   evidenziata quindi, all'articolo 8, l'opportunità di valutare l'esigenza di precisare maggiormente gli effetti che conseguono alla clausola di salvaguardia relativa al comma 3 dell'articolo 280 c.p.p., e di valutarne l'eventuale mantenimento all'interno del nuovo articolo 8

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

  valuti la Commissione di merito, sotto il profilo della ragionevolezza, se le previsioni risarcitorie, disposte dal provvedimento in esame, siano pienamente rispondenti a quanto richiesto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella richiamata sentenza dell'8 gennaio 2013 (causa Tor reggiani e altri contro Italia, ricorsi 43517/09 più altri riuniti);

e con la seguente osservazione:

  all'articolo 8, valuti la Commissione di merito l'esigenza di precisare maggiormente gli effetti che conseguono alla clausola di salvaguardia relativa al comma 3 dell'articolo 280 c.p.p., valutando, in caso, se mantenerlo all'interno del nuovo articolo 8.

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ALLEGATO 3

DL 92/2014: Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile (Nuovo testo C. 2496 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La I Commissione,
   esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2496 Governo «DL 92/2014: Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile»,
   rilevato che le disposizioni contenute nel decreto-legge sono riconducibili alle materie di potestà legislativa esclusiva statale «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», «ordinamento civile e penale», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere a), l), della Costituzione,
   ricordato che le motivazioni di necessità ed urgenza dell'intervento – come richiamate nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del decreto-legge – nascono dall'esigenza di dare compiuta attuazione a quanto stabilito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo che, nella sentenza-pilota dell'8 gennaio 2013 (causa Torreggiani e altri contro Italia, ricorsi 43517/09 più altri riuniti) ha stabilito che la situazione di sovraffollamento carcerario italiano è suscettibile di violare l'articolo 3 della CEDU,
   ricordato che, in tale sede, i giudici europei hanno stabilito che l'Italia dovesse, entro il termine di un anno dalla data di definitività della sentenza stessa (28 maggio 2013), adottare le misure necessarie che avessero effetti preventivi e compensativi e che garantissero realmente una riparazione effettiva delle violazioni della Convenzione risultanti dal sovraffollamento carcerario in Italia, ingiungendo e che detto termine è quindi spirato il 28 maggio 2014,
   ricordato inoltre che la Corte EDU, il 1o luglio 2014, ha ribadito il proprio orientamento in materia carceraria, con riferimento all'articolo 3 della Convenzione – pervenendo ad accertare, nella sentenza Mihailescu c. Romania (ric. 46546/12), la violazione di questo parametro per le condizioni carcerarie irrispettose di un minimum spaziale entro le celle (nn. 52-61),
   tenuto conto che la Corte costituzionale (sentenza 22 novembre 2013) – pur dichiarando l'inammissibilità di una questione di legittimità costituzionale dell'articolo 147 c.p. (in materia di possibile rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena quando essa debba svolgersi in condizioni contrarie al senso di umanità) – ha affermato, nella motivazione, la gravità Pag. 34della situazione di sovraffollamento derivante dal malfunzionamento cronico proprio del sistema penitenziario italiano. La Consulta, richiamandosi alla citata sentenza Torreggiani, ha ritenuto che il carattere inderogabile del principio dell'umanità del trattamento rende necessaria «la sollecita introduzione di misure specificamente mirate a farla cessare»,
   preso atto che, allo scopo di ridurre il sovraffollamento ed approntare una serie di misure che potessero soddisfare le richieste della CEDU (come quelle della Consulta), sono intervenuti una serie di provvedimenti, tra cui in particolare i decreti-legge 78/2013 e 146/2013,
   considerato altresì che l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge in esame inserisce nell'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975) l'articolo 35-ter attraverso il quale si attivano rimedi risarcitori a favore di detenuti e internati per violazione dell'articolo 3 della Convenzione EDU,
   tenuto conto che, con tale disposizione, si aggiungono alle competenze del magistrato di sorveglianza l'adozione di provvedimenti compensativi stabilendo che – quando l'attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti del detenuto consista in condizioni di detenzione che violino l'articolo 3 della Convenzione EDU, come interpretato dalla giurisprudenza CEDU – il magistrato di sorveglianza, su istanza del detenuto o del difensore munito di procura speciale, debba «compensare» il detenuto con l'abbuono di un giorno di pena residua per ogni 10 giorni durante i quali vi è stata la violazione;
   preso atto che, in base a quanto previsto dal provvedimento, il magistrato di sorveglianza liquida il richiedente con una somma di 8 euro per ogni giorno trascorso in carcere in «condizioni inumane e degradanti» nei seguenti casi: il residuo di pena da espiare non permette l'attuazione della citata detrazione percentuale; nell'ipotesi in cui il periodo detentivo trascorso in violazione dell'articolo 3 CEDU sia stato inferiore a 15 giorni,
   rilevato altresì che per coloro che hanno trascorso il periodo di custodia cautelare non computabile nella pena da espiare (ad esempio perché sono stati poi assolti) ovvero per coloro che hanno già espiato la pena carceraria, l'istanza risarcitoria può essere avanzata, entro 6 mesi dalla fine della custodia o della detenzione, davanti al tribunale del distretto nel cui territorio hanno la residenza. Il tribunale distrettuale, con procedimento camerale, decide in composizione monocratica con decreto non reclamabile. Anche in tal caso, il quantum del risarcimento è di 8 euro per ogni giorno in cui si è subito il pregiudizio,
   evidenziata quindi la necessità che la Commissione di merito valuti se i criteri per la determinazione del quantum delle previsioni risarcitorie, disposte dal provvedimento in esame, siano pienamente rispondenti ai principi stabiliti dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella richiamata sentenza dell'8 gennaio 2013 (causa Torreggiani e altri contro Italia, ricorsi 43517/09 più altri riuniti) ed al principio di proporzionalità di matrice costituzionale,
   ricordato altresì che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha, in tale sede, rilevato che «la violazione del diritto dei ricorrenti di beneficiare di condizioni detentive adeguate non è la conseguenza di episodi isolati, ma trae origine da un problema sistemico risultante da un malfunzionamento cronico proprio del sistema penitenziario italiano, che ha interessato e può interessare ancora in futuro numerose persone»,
   richiamato l'articolo 8, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, che modifica l'articolo 275 c.p.p. sui criteri di scelta delle misure cautelari, in modo da limitare il ricorso alla custodia cautelare in carcere, sostituendo in particolare l'articolo 275, comma 2-bis, c.p.p. che, prima dell'entrata in vigore del decreto-legge, vietava di disporre la custodia cautelare nel caso in cui il giudice avesse ritenuto che con la sentenza poteva essere concessa la sospensione condizionale della pena,
   rilevato che in base al nuovo comma 2-bis è esteso anche agli arresti domiciliari il Pag. 35divieto di disporre la custodia cautelare in carcere nel caso in cui il giudice ritenga che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena; l'esplicito riferimento alla custodia cautelare «in carcere» (non presente nel comma 2-bis previgente all'entrata in vigore del decreto-legge) fa sì che risultino escluse dall'ambito applicativo della nuova disposizione la custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri (articolo 285-bis c.p.p.) e la custodia cautelare in luogo di cura (articolo 286 c.p.p.); è introdotto il divieto di applicazione della sola custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni,
   ricordato che nel corso dell'esame sono state introdotte deroghe al secondo divieto: è’ stato, in particolare, previsto che sia possibile adottare la custodia in carcere nel caso in cui sussistano gravi indizi di colpevolezza in ordine a specifici delitti di grave allarme sociale (reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p. nonché ai reati di omicidio, prostituzione minorile, pornografia minorile, turismo sessuale, violenza sessuale semplice e di gruppo, atti sessuali con minorenni); analoga deroga al divieto di disporre la custodia in carcere è introdotta in relazione ai delitti di cui all'articolo 656, comma 9, lettera a), c.p.p. ovvero quelli per cui l'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario non consente la concessione di benefici carcerari nonché i delitti di incendio boschivo, maltrattamenti di familiari minorenni, stalking nei confronti di donna in gravidanza, di minori e disabili, furto in abitazione e furto con strappo,
   ricordato altresì che è previsto che il divieto di applicazione della custodia cautelare non si applichi quando non possano essere disposti gli arresti domiciliari in quanto non vi è la disponibilità di uno dei luoghi di esecuzione della misura indicati dall'articolo 284, comma 1, c.p.p (un'abitazione o altro luogo di privata dimora ovvero un luogo pubblico di cura e assistenza o una casa famiglia protetta); tramite la salvaguardia dell'applicabilità dell'articolo 276, comma 1-ter, c.p.p., è, poi resa comunque possibile l'applicazione in via sostitutiva della custodia cautelare a seguito della revoca degli arresti domiciliari in caso di trasgressione delle prescrizioni connesse,
   ricordato inoltre che è fatta salva l'applicabilità dell'articolo 280, comma 3, c.p.p., il quale stabilisce che non si applica nei confronti di chi abbia trasgredito alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare il comma 2, in base a cui la custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e per il delitto di finanziamento illecito dei partiti,
   evidenziata quindi, all'articolo 8, l'opportunità di valutare l'esigenza di precisare maggiormente gli effetti che conseguono alla clausola di salvaguardia relativa al comma 3 dell'articolo 280 c.p.p., e di valutarne l'eventuale mantenimento all'interno del nuovo articolo 8

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

  valuti la Commissione di merito se i criteri per la determinazione del quantum delle previsioni risarcitorie, disposte dal provvedimento in esame, siano pienamente rispondenti ai principi stabiliti dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella richiamata sentenza dell'8 gennaio 2013 (causa Torreggiani e altri contro Italia, ricorsi 43517/09 più altri riuniti) ed al principio di proporzionalità di matrice costituzionale;

e con la seguente osservazione:

  all'articolo 8, valuti la Commissione di merito l'esigenza di precisare maggiormente gli effetti che conseguono alla clausola di salvaguardia relativa al comma 3 dell'articolo 280 c.p.p., valutando, in caso, se mantenerlo all'interno del nuovo articolo 8.