CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 15 luglio 2014
271.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo. C. 2498 Governo, approvato dal Senato ed abb.

PARERE APPROVATO

  La Commissione giustizia,
   esaminato il disegno di legge in esame,
  rilevato che:
   il provvedimento reca la disciplina generale sulla cooperazione internazione per lo sviluppo, sancendo il principio secondo cui la cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile, i diritti umani e la pace, è parte integrante e qualificante della politica estera dell'Italia;
   la competenza della Commissione giustizia si incentra unicamente sull'articolo 19 in materia di personale dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, considerato che questa, ai sensi del comma 6, può avvalersi di magistrati ordinari, amministrativi o contabili, nonché di avvocati dello Stato, collocati fuori ruolo con le modalità previste dagli ordinamenti loro applicabili, nel limite massimo complessivo di sette unità. All'atto del collocamento fuori ruolo e per tutta la durata dello stesso, è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. La dotazione organica dell'Agenzia non può superare il limite massimo di 200 unità, rinviandosi ad un successivo decreto la determinazione della pianta organica;
   occorre una valutazione della Commissione di merito, che tenga conto, da un lato, delle particolari peculiarità delle funzioni svolte dall'Agenzia e, dall'altro, dell'opportunità di prevedere ulteriori casi di collocamento fuori ruolo di magistrati, a fronte di una carenza di organici dovuta anche a quanto previsto dal decreto legge n. 90 del 2014 che, con l'abrogazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, fa venire meno la disciplina speciale riconosciuta ai magistrati che consente a questi ultimi una permanenza in servizio fino al compimento del settantacinquesimo anno di età;
   all'esito di tale valutazione appare opportuno sopprimere il comma 6 dell'articolo 19 escludendo così la possibilità che ulteriori magistrati siano collocati fuori ruolo in aggiunta dei casi previsti dalla legislazione vigente,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   all'articolo 19 sopprimere il comma 6.

Pag. 58

ALLEGATO 2

DL 92/2014: Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile.

EMENDAMENTI

ART. 1.

  Sopprimerlo.
*1. 1. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Turco.

  Sopprimerlo.
*1. 2. Molteni, Caparini.

  Al capoverso articolo 35-ter, sopprimere il comma 1.
1. 3. Molteni, Caparini.

  Al comma 1, capoverso articolo 35-ter, sopprimere le seguenti parole: per un periodo di tempo non inferiore a quindici giorni.

  Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 35-ter.
1. 4. Daniele Farina, Sannicandro.

  Al capoverso articolo 35-ter, al comma 1, sostituire la parola: quindici con la seguente: trenta.
1. 5. Molteni, Caparini.

  Al capoverso articolo 35-ter, al comma 1, sostituire la parola: quindici con la seguente: quaranta.
1. 6. Molteni, Caparini.

  Al capoverso articolo 35-ter, al comma 1, sostituire la parola: quindici con la seguente: cinquanta.
1. 7. Molteni, Caparini.

  Al capoverso articolo 35-ter, al comma 1, sostituire la parola: quindici con la seguente: sessanta.
1. 8. Molteni, Caparini.

  Al capoverso articolo 35-ter, al comma 1, sostituire la parola: quindici con la seguente: settanta.
1. 9. Molteni, Caparini.

  Al capoverso articolo 35-ter, al comma 1, sostituire la parola: quindici con la seguente: ottanta.
1. 10. Molteni, Caparini.

  Al capoverso articolo 35-ter, al comma 1, sostituire la parola: quindici con la seguente: novanta.
1. 11. Molteni, Caparini.

  Al capoverso articolo 35-ter, al comma 1, sostituire la parola: quindici con la seguente: cento.
1. 12. Molteni, Caparini.

Pag. 59

  Al capoverso articolo 35-ter, al comma 1, sostituire la parola: quindici con la seguente: centodieci.
1. 13. Molteni, Caparini.

  Al capoverso articolo 35-ter, al comma 1, sostituire la parola: quindici con la seguente: centoventi.
1. 14. Molteni, Caparini.

  Al capoverso articolo 35-ter, al comma 1, sostituire la parola: quindici con la seguente: centotrenta.
1. 15. Molteni, Caparini.

  Al capoverso articolo 35-ter, al comma 1, sostituire la parola: quindici con la seguente: centoquaranta.
1. 16. Molteni, Caparini.

  Al capoverso articolo 35-ter, al comma 1, sostituire la parola: quindici con la seguente: centocinquanta.
1. 17. Molteni, Caparini.

  Al capoverso articolo 35-ter, al comma 1, sostituire la parola: quindici con la seguente: centosessanta.
1. 18. Molteni, Caparini.

  Al capoverso articolo 35-ter, al comma 1, sostituire la parola: quindici con la seguente: centosettanta.
1. 19. Molteni, Caparini.

  Al capoverso articolo 35-ter, al comma 1, sostituire la parola: quindici con la seguente: centoottanta.
1. 20. Molteni, Caparini.

  Al comma 1 dopo le parole: munito di procura speciale inserire le seguenti: senza che occorra precedente istanza ex articolo 35-bis, legge 354/75.
1. 21. Sgambato.

  Al capoverso articolo 35-ter, al comma 1, sostituire le parole: un giorno per ogni dieci con le seguenti: un giorno per ogni venti.
1. 22. Molteni, Caparini.

  Al capoverso articolo 35-ter, al comma 1, sostituire le parole: un giorno per ogni dieci con le seguenti: un giorno per ogni trenta.
1. 23. Molteni, Caparini.

  Al capoverso articolo 35-ter, al comma 1, sostituire le parole: un giorno per ogni dieci con le seguenti: un giorno per ogni quaranta.
1. 24. Molteni, Caparini.

  Al capoverso articolo 35-ter, al comma 1, sostituire le parole: un giorno per ogni dieci con le seguenti: un giorno per ogni cinquanta.
1. 25. Molteni, Caparini.

  Al capoverso articolo 35-ter, al comma 1, sostituire le parole: un giorno per ogni dieci con le seguenti: un giorno per ogni sessanta.
1. 26. Molteni, Caparini.

  Al capoverso articolo 35-ter, al comma 1, sostituire le parole: un giorno per ogni dieci con le seguenti: un giorno per ogni settanta.
1. 27. Molteni, Caparini.

Pag. 60

  Al capoverso articolo 35-ter, al comma 1, sostituire le parole: un giorno per ogni dieci con le seguenti: un giorno per ogni ottanta.
1. 28. Molteni, Caparini.

  Al capoverso articolo 35-ter, al comma 1, sostituire le parole: un giorno per ogni dieci con le seguenti: un giorno per ogni novanta.
1. 29. Molteni, Caparini.

  Al capoverso articolo 35-ter, al comma 1, sostituire le parole: un giorno per ogni dieci con le seguenti: un giorno per ogni cento.
1. 30. Molteni, Caparini.

  Al capoverso articolo 35-ter, al comma 1, sostituire le parole: un giorno per ogni dieci con le seguenti: un giorno per ogni centodieci.
1. 31. Molteni, Caparini.

  Al capoverso articolo 35-ter, al comma 1, sostituire le parole: un giorno per ogni dieci con le seguenti: un giorno per ogni centoventi.
1. 32. Molteni, Caparini.

  Al capoverso articolo 35-ter, al comma 1, sostituire le parole: un giorno per ogni dieci con le seguenti: un giorno per ogni centotrenta.
1. 33. Molteni, Caparini.

  Al capoverso articolo 35-ter, al comma 1, sostituire le parole: un giorno per ogni dieci con le seguenti: un giorno per ogni centoquaranta.
1. 34. Molteni, Caparini.

  Al capoverso articolo 35-ter, al comma 1, sostituire le parole: un giorno per ogni dieci con le seguenti: un giorno per ogni centocinquanta.
1. 35. Molteni, Caparini.

  Al capoverso articolo 35-ter, al comma 1, sostituire le parole: un giorno per ogni dieci con le seguenti: un giorno per ogni centosessanta.
1. 36. Molteni, Caparini.

  Al capoverso articolo 35-ter, al comma 1, sostituire le parole: un giorno per ogni dieci con le seguenti: un giorno per ogni centosettanta.
1. 37. Molteni, Caparini.

  Al capoverso articolo 35-ter, al comma 1, sostituire le parole: un giorno per ogni dieci con le seguenti: un giorno per ogni centottanta.
1. 38. Molteni, Caparini.

  Al comma 1 inserire, in fine, le seguenti parole: Il procedimento segue le forme previste dall'articolo 666 codice di procedura penale.
1. 39. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Turco.

  Al comma 1 inserire, in fine, le seguenti parole: Il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza è ricorribile per Cassazione.
1. 40. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Turco.

  Al comma 1 inserire, in fine, le seguenti parole: Quando il magistrato di sorveglianza ritenga necessario rivolge richieste di informazioni alla direzione dell'istituto di pena interessato ed in mancanza Pag. 61della comunicazione dello stesso entro il termine indicato dal giudice le circostanze addotte nell'istanza devono ritenersi come ammesse da parte dell'istituto.
1. 41. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Turco.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Al comma 1 dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, prima delle parole: «Al condannato» sono aggiunte le seguenti: «Alla persona sottoposta a custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari e»; conseguentemente le parole: «ha dato prova» sono sostituite dalle seguenti: «hanno dato prova».
1. 76. Dambruoso.

  Al capoverso articolo 35-ter, sopprimere il comma 2.
1. 42. Molteni, Caparini.

  Al capoverso articolo 35-ter, al comma 2, sostituire la parola: 8,00 con la seguente: 7,50.
1. 43. Molteni, Caparini.

  Al capoverso articolo 35-ter, al comma 2, sostituire la parola: 8,00 con la seguente: 7,00.
1. 44. Molteni, Caparini.

  Al capoverso articolo 35-ter, al comma 2, sostituire la parola: 8,00 con la seguente: 6,50.
1. 45. Molteni, Caparini.

  Al capoverso articolo 35-ter, al comma 2, sostituire la parola: 8,00 con la seguente: 6,00.
1. 46. Molteni, Caparini.

  Al capoverso articolo 35-ter, al comma 2, sostituire la parola: 8,00 con la seguente: 5,50.
1. 47. Molteni, Caparini.

  Al capoverso articolo 35-ter, al comma 2, sostituire la parola: 8,00 con la seguente: 5,00.
1. 48. Molteni, Caparini.

  Al capoverso articolo 35-ter, al comma 2, sostituire la parola: 8,00 con la seguente: 4,50.
1. 49. Molteni, Caparini.

  Al capoverso articolo 35-ter, al comma 2, sostituire la parola: 8,00 con la seguente: 4,00.
1. 50. Molteni, Caparini.

  Al capoverso articolo 35-ter, al comma 2, sostituire la parola: 8,00 con la seguente: 3,50.
1. 51. Molteni, Caparini.

  Al capoverso articolo 35-ter, al comma 2, sostituire la parola: 8,00 con la seguente: 3,00.
1. 52. Molteni, Caparini.

  Al capoverso articolo 35-ter, al comma 2, sostituire la parola: 8,00 con la seguente: 2,50.
1. 53. Molteni, Caparini.

  Al capoverso articolo 35-ter, al comma 2, sostituire la parola: 8,00 con la seguente: 2,00.
1. 54. Molteni, Caparini.

Pag. 62

  Al capoverso articolo 35-ter, al comma 2, sostituire la parola: 8,00 con la seguente: 1,50.
1. 55. Molteni, Caparini.

  Al capoverso articolo 35-ter, al comma 2, sostituire la parola: 8,00 con la seguente: 1,00.
1. 56. Molteni, Caparini.

  Al capoverso articolo 35-ter, al comma 2, sostituire la parola: 8,00 con la seguente: 0,50.
1. 57. Molteni, Caparini.

  Al capoverso articolo 35-ter, comma 2, sostituire le parole: per ciascuna giornata con le seguenti: per ogni due giornate.
1. 58. Molteni, Caparini.

  Al capoverso articolo 35-ter, comma 2, sostituire le parole: per ciascuna giornata con le seguenti: per ogni tre giornate.
1. 59. Molteni, Caparini.

  Al capoverso articolo 35-ter, comma 2, sostituire le parole: per ciascuna giornata con le seguenti: per ogni quattro giornate.
1. 60. Molteni, Caparini.

  Al capoverso articolo 35-ter, comma 2, sostituire le parole: per ciascuna giornata con le seguenti: per ogni cinque giornate.
1. 61. Molteni, Caparini.

  Al capoverso articolo 35-ter, comma 2, sostituire le parole: per ciascuna giornata con le seguenti: per ogni sei giornate.
1. 62. Molteni, Caparini.

  Al capoverso articolo 35-ter, comma 2, sostituire le parole: per ciascuna giornata con le seguenti: per ogni sette giornate.
1. 63. Molteni, Caparini.

  Al capoverso articolo 35-ter, comma 2, sostituire le parole: per ciascuna giornata con le seguenti: per ogni otto giornate.
1. 64. Molteni, Caparini.

  Al capoverso articolo 35-ter, comma 2, sostituire le parole: per ciascuna giornata con le seguenti: per ogni nove giornate.
1. 65. Molteni, Caparini.

  Al capoverso articolo 35-ter, comma 2, sostituire le parole: per ciascuna giornata con le seguenti: per ogni dieci giornate.
1. 66. Molteni, Caparini.

  Al capoverso articolo 35-ter, sopprimere il comma 3.
1. 67. Molteni, Caparini.

  Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 6 mesi con le seguenti: 18 mesi e, al terzo periodo, inserire, in fine, le seguenti parole: con procedura che preveda il rimborso delle spese a carico dell'erario in caso di esito positivo dell'istanza.
1. 1. Sgambato.

  Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 6 mesi con le seguenti: 18 mesi e, al terzo periodo, inserire, in fine, le Pag. 63seguenti parole: con procedura senza oneri per l'istante.
1. 80. Sgambato.

  Al capoverso articolo 35-ter, comma 3, sostituire le parole: entro sei mesi con le seguenti: entro cinque mesi.
1. 68. Molteni, Caparini.

  Al capoverso articolo 35-ter, comma 3, sostituire le parole: entro sei mesi con le seguenti: entro quattro mesi.
1. 69. Molteni, Caparini.

  Al capoverso articolo 35-ter, comma 3, sostituire le parole: entro sei mesi con le seguenti: entro tre mesi.
1. 70. Molteni, Caparini.

  Al capoverso articolo 35-ter, comma 3, sostituire le parole: entro sei mesi con le seguenti: entro due mesi.
1. 71. Molteni, Caparini.

  Al capoverso articolo 35-ter, comma 3, sostituire le parole: entro sei mesi con le seguenti: entro un mese.
1. 72. Molteni, Caparini.

  Al capoverso articolo 35-ter, comma 3, sostituire le parole: entro sei mesi con le seguenti: entro quindici giorni.
1. 73. Molteni, Caparini.

  Al comma 3 sopprimere le seguenti parole: Il decreto che definisce il procedimento non è soggetto a reclamo sono soppresse.
1. 74. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Turco.

  Sopprimere il comma 2.
1. 75. Molteni, Caparini.

ART. 2.

  Sopprimerlo.
*2. 1. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Turco.

  Sopprimerlo.
*2. 2. Molteni, Caparini.

  Sopprimere il comma 1.
2. 3. Molteni, Caparini.

  Al comma 1, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: quindici giorni.
2. 9. Molteni, Caparini.

  Al comma 1, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: un mese.
2. 8. Molteni, Caparini.

  Al comma 1, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: due mesi.
2. 7. Molteni, Caparini.

  Al comma 1, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: tre mesi.
2. 6. Molteni, Caparini.

  Al comma 1, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: quattro mesi.
2. 5. Molteni, Caparini.

Pag. 64

  Al comma 1, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: cinque mesi.
2. 4. Molteni, Caparini.

  Sopprimere il comma 2.
2. 10. Molteni, Caparini.

  Al comma 2, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: quindici giorni.
2. 16. Molteni, Caparini.

  Al comma 2, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: un mese.
2. 15. Molteni, Caparini.

  Al comma 2, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: due mesi.
2. 14. Molteni, Caparini.

  Al comma 2, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: tre mesi.
2. 13. Molteni, Caparini.

  Al comma 2, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: quattro mesi.
2. 12. Molteni, Caparini.

  Al comma 2, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: cinque mesi.
2. 11. Molteni, Caparini.

  Sopprimere il comma 3.
2. 17. Molteni, Caparini.

  Sopprimere il comma 4.
2. 18. Molteni, Caparini.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4) La cancelleria del giudice adito informa senza ritardo il Ministero degli Affari Esteri di tutte le domande presentate ai sensi dei commi 1, 2 e 3, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge.
2. 19. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Turco.

  Al comma 4, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: cinque mesi.
2. 20. Molteni, Caparini.

  Al comma 4, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: quindici giorni.
2. 25. Molteni, Caparini.

  Al comma 4, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: un mese.
2. 24. Molteni, Caparini.

  Al comma 4, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: due mesi.
2. 23. Molteni, Caparini.

  Al comma 4, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: tre mesi.
2. 22. Molteni, Caparini.

  Al comma 4, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: quattro mesi.
2. 21. Molteni, Caparini.

ART. 3.

  Sopprimerlo.
3. 1. Molteni, Caparini.

Pag. 65

ART. 4.

  Sopprimerlo.
4. 1. Molteni, Caparini.

  Al comma 1, capoverso articolo 91-bis, sopprimere il comma 1.
4. 3. Molteni, Caparini.

  Al comma 1, capoverso articolo 91-bis, sopprimere il comma 2.
4. 4. Molteni, Caparini.

  Al comma 1, capoverso articolo 91-bis, sopprimere il comma 3.
4. 5. Molteni, Caparini.

  Al comma 1, capoverso articolo 91-bis, al comma 3, inserire le seguenti parole: e motivate.
4. 6. Molteni, Caparini.

  Al comma 1, capoverso articolo 91-bis, al comma 3, inserire le seguenti parole: non superiore a trenta giorni, salvo proroghe di identica durata.
4. 7. Molteni, Caparini.

  Sopprimere il comma 3.
4. 8. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Turco.

ART. 5.

  Sopprimerlo.
*5. 1. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Turco.

  Sopprimerlo.
*5. 2. Molteni, Caparini.

  Al comma 1, sostituire la parola: venticinquesimo con la seguente: diciannovesimo.
5. 3. Molteni, Caparini.

  Al comma 1, sostituire la parola: venticinquesimo con la seguente: ventesimo.
5. 4. Molteni, Caparini.

  Al comma 1, sostituire la parola: venticinquesimo con la seguente: ventiduesimo.
5. 5. Molteni, Caparini.

  Al comma 1, sostituire la parola: venticinquesimo con la seguente: ventitreesimo.
5. 6. Molteni, Caparini.

  Al comma 1, sostituire la parola: venticinquesimo con la seguente: ventiquattresimo.
5. 7. Molteni, Caparini.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: sempre che, per quanti abbiano già compiuto il ventunesimo anno, non ricorrano particolari ragioni di sicurezza valutate dal giudice competente.
5. 100. Il Relatore.

Pag. 66

  Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche all'articolo 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

  L'articolo 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sostituito dal seguente:
  «1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonché di quelle di cui all'articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, è punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al presente comma non si applica l'articolo 162 del codice penale.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano allo straniero destinatario del provvedimento di respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 1 ovvero allo straniero identificato durante i controlli della polizia di frontiera, in uscita dal territorio nazionale.
  3. Al procedimento penale per il reato di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
  4. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato ai sensi del comma 1 non è richiesto il rilascio dei nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione ovvero del respingimento di cui all'articolo 10, comma 2, all'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato.
  5. Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 2, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale.
  6. Nel caso di presentazione di una domanda di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il procedimento è sospeso. Acquisita la comunicazione del riconoscimento della protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero del rilascio del permesso di soggiorno nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6, del presente testo unico, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere».
5. 8. Molteni, Caparini.

ART. 6.

  Sopprimerlo.
6. 1. Molteni, Caparini.

  Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

Art. 6.

  «1. L'organico del Corpo della polizia penitenziaria di cui alla tabella A, previsto dall'articolo 1, comma, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 è aumentato, per ciascun ruolo, del quindici per cento.
  2. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, è disposto per gli anni 2014, 2015 e 2016 un incremento di 800 milioni di euro annui, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di turn-over e limitazione delle assunzioni del comparto e all'onere si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».
6. 2. Molteni, Caparini.

Pag. 67

  Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni in tema di gestione dei programmi di edilizia penitenziaria).

  1. All'articolo 4 comma 1 del decreto-legge 1o luglio 2013, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, le parole: «fino al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle parole: «fino al 31 luglio 2014».
  2. Con decreto non regolamentare adottato dal Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono definite le misure necessarie per assicurare la continuità ed il raccordo delle attività già svolte ai sensi delle disposizioni richiamate nel comma che precede.
6. 0100. Il Relatore.

ART. 7.

  Sopprimerlo.
7. 1. Molteni, Caparini.

  Apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 1 sostituire le parole: dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le parole: dal 1o Luglio 2014 e le parole: del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria con le parole: del Corpo di Polizia Penitenziaria;
   b) al comma 2 sostituire le parole: dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le parole: dal 1o Luglio 2014.

  Conseguentemente, al titolo dell'articolo sostituire le parole: del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria con le parole: del Corpo di Polizia Penitenziaria.
7. 2. Borghese.

  Apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad eccezione degli uffici di sorveglianza.
   b) al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: eccezion fatta per gli uffici di sorveglianza.
7. 3. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Turco.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. I provvedimenti di distacco e comando già adottati nei riguardi dei personale di cui al comma 1, e che cessano di efficacia nei due anni decorrenti dal 1o luglio 2014, non possono essere rinnovati.
7. 4. Pagano.

  Al comma 2 sostituire le parole: dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: dal 1o luglio 2014.
7. 5. Borghese.

ART. 8.

  Sopprimerlo.
*8. 1. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Turco.

  Sopprimerlo.
*8. 2. Molteni, Caparini.

  Al capoverso 2-bis, sopprimere il secondo periodo.
*8. 3. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Turco.

  All'articolo 8, capoverso articolo 2-bis, sopprimere il secondo periodo.
*8. 4. Molteni, Caparini.

Pag. 68

  Al comma 1, capoverso, apportare le seguenti modifiche:
   a) al secondo periodo premettere le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dal comma 3 e ferma l'applicabilità degli articoli 276, comma 1-ter, e 280, comma 3,»;
   b) al secondo periodo sostituire le parole «da eseguire» con le seguenti: «irrogata da eseguire in carcere»;
   c) dopo l'ultimo periodo aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale disposizione non si applica nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 656, comma 9, lettera a), e quando, rilevata l'inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell'articolo 284, comma 1».
8. 100. Il Relatore.

  Al comma 1, capoverso secondo periodo, premettere le seguenti parole: Salvo che per i reati previsti dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale.
8. 6. Carfagna.

  Al comma 1, capoverso articolo 2-bis, secondo periodo, dopo la parola: carcere inserire le seguenti: tenuto conto della pericolosità del reo.
8. 10. Molteni, Caparini.

  Al comma 1, capoverso articolo 2-bis, secondo periodo, dopo la parola: carcere inserire le seguenti: tenuto conto della pericolosità del reo e che il nuovo delitto non colposo è stato commesso nei cinque anni dalla condanna del precedente.
8. 11. Molteni, Caparini.

  Al comma 1, capoverso articolo 2-bis, secondo periodo, dopo la parola: carcere inserire le seguenti: tenuto conto della pericolosità del reo e che lo stesso non sia stato già condannato per un delitto non colposo della stessa indole.
8. 12. Molteni, Caparini.

  Al comma 1, capoverso articolo 2-bis, secondo periodo, dopo la parola: carcere inserire le seguenti: tenuto conto della pericolosità del reo e che non sia recidivo ai sensi dell'articolo 99 del codice penale.
8. 13. Molteni, Caparini.

  Al comma 1, capoverso articolo 2-bis, secondo periodo, dopo la parola: carcere inserire le seguenti: tenuto conto della pericolosità del reo e che non sia recidivo ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del codice penale.
8. 14. Molteni, Caparini.

  Al comma 1, capoverso articolo 2-bis, secondo periodo, dopo la parola: carcere inserire le seguenti: tenuto conto della pericolosità del reo e che non sia recidivo ai sensi dell'articolo 99, comma 2, del codice penale.
8. 15. Molteni, Caparini.

  Al comma 1, capoverso articolo 2-bis, secondo periodo, dopo la parola: carcere inserire le seguenti: tenuto conto della pericolosità del reo e che non sia recidivo ai sensi dell'articolo 99, comma 3, del codice penale.
8. 16. Molteni, Caparini.

  Al comma 1, capoverso articolo 2-bis, secondo periodo, dopo la parola: carcere inserire le seguenti: tenuto conto della pericolosità del reo e che non sia recidivo ai sensi dell'articolo 99, comma 4, del codice penale.
8. 17. Molteni, Caparini.

Pag. 69

  Al comma 1, capoverso articolo 2-bis, secondo periodo, dopo la parola: carcere inserire le seguenti: tenuto conto della pericolosità del reo e ad esclusione dei reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies del codice di procedura penale.
8. 19. Molteni, Caparini.

  Al comma 1, capoverso articolo 2-bis, secondo periodo, dopo la parola: carcere inserire le seguenti: tenuto conto della pericolosità del reo e ad esclusione dei reati di cui all'articolo 625 del codice penale.
8. 20. Molteni, Caparini.

  Al comma 1, capoverso articolo 2-bis, secondo periodo, dopo la parola: carcere inserire le seguenti: tenuto conto della pericolosità del reo e ad esclusione dei reati di cui all'articolo 612-bis del codice penale.
8. 22. Molteni, Caparini.

  Al comma 1, capoverso articolo 2-bis, secondo periodo, dopo la parola: carcere inserire le seguenti: tenuto conto della pericolosità del reo e ad esclusione dei reati di cui all'articolo 628 del codice penale.
8. 24. Molteni, Caparini.

  Al comma 1, capoverso articolo 2-bis, secondo periodo, dopo la parola: carcere inserire le seguenti: tenuto conto della pericolosità del reo e ad esclusione dei reati di cui all'articolo 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
8. 26. Molteni, Caparini.

  Al comma 1, capoverso articolo 2-bis, secondo periodo, dopo la parola: carcere inserire le seguenti: tenuto conto della pericolosità del reo e ad esclusione dei reati di cui all'articolo 47-ter, comma 01, legge 26 luglio 1975, n. 354.
8. 28. Molteni, Caparini.

  Al comma 1, capoverso articolo 2-bis, secondo periodo, dopo la parola: carcere inserire le seguenti: tenuto conto della pericolosità del reo e ad esclusione dei reati di cui all'articolo 624-bis del codice penale.
8. 30. Molteni, Caparini.

  Al comma 1, capoverso articolo 2-bis, secondo periodo, dopo la parola: carcere inserire le seguenti: tenuto conto della pericolosità del reo e ad esclusione dei reati di cui all'articolo 648 del codice penale.
8. 32. Molteni, Caparini.

  Al comma 1, capoverso articolo 2-bis, secondo periodo, dopo la parola: carcere inserire le seguenti: tenuto conto della pericolosità del reo e ad esclusione dei reati di cui all'articolo 648-bis del codice penale.
8. 34. Molteni, Caparini.

  Al comma 1, capoverso articolo 2-bis, secondo periodo, dopo la parola: carcere inserire le seguenti: tenuto conto della pericolosità del reo e ad esclusione dei reati di cui all'articolo 317 del codice penale.
8. 36. Molteni, Caparini.

  Al comma 1, capoverso articolo 2-bis, secondo periodo, dopo la parola: carcere inserire le seguenti: tenuto conto della pericolosità del reo e ad esclusione dei reati di cui all'articolo 319 del codice penale.
8. 39. Molteni, Caparini.

Pag. 70

  Al comma 1, capoverso articolo 2-bis, secondo periodo, dopo la parola: carcere inserire le seguenti: ad esclusione dei reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies del codice di procedura penale.
8. 18. Molteni, Caparini.

  Al comma 1, capoverso articolo 2-bis, secondo periodo, dopo la parola: carcere inserire le seguenti: ad esclusione del reato di cui all'articolo 625, del codice penale.
8. 21. Molteni, Caparini.

  Al comma 1, capoverso articolo 2-bis, secondo periodo, dopo la parola: carcere inserire le seguenti: ad esclusione del reato di cui all'articolo 612-bis, del codice penale.
8. 23. Molteni, Caparini.

  Al comma 1, capoverso articolo 2-bis, secondo periodo, dopo la parola: carcere inserire le seguenti: ad esclusione del reato di cui all'articolo 628, del codice penale.
8. 25. Molteni, Caparini.

  Al comma 1, capoverso articolo 2-bis, secondo periodo, dopo la parola: carcere inserire le seguenti: ad esclusione del reato di cui all'articolo 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
8. 27. Molteni, Caparini.

  Al comma 1, capoverso articolo 2-bis, secondo periodo, dopo la parola: carcere inserire le seguenti: ad esclusione dei reati di cui all'articolo 47-ter, comma 01, legge 26 luglio 1975, n. 354.
8. 29. Molteni, Caparini.

  Al comma 1, capoverso articolo 2-bis, secondo periodo, dopo la parola: carcere inserire le seguenti: ad esclusione del reato di cui all'articolo 624-bis del codice penale.
8. 31. Molteni, Caparini.

  Al comma 1, capoverso articolo 2-bis, secondo periodo, dopo la parola: carcere inserire le seguenti: ad esclusione del reato di cui all'articolo 648 del codice penale.
8. 33. Molteni, Caparini.

  Al comma 1, capoverso articolo 2-bis, secondo periodo, dopo la parola: carcere inserire le seguenti: ad esclusione del reato di cui all'articolo 648-bis del codice penale.
8. 35. Molteni, Caparini.

  Al comma 1, capoverso articolo 2-bis, secondo periodo, dopo la parola: carcere inserire le seguenti: ad esclusione del reato di cui all'articolo 317, del codice penale.
8. 37. Molteni, Caparini.

  Al comma 1, capoverso articolo 2-bis, secondo periodo, dopo la parola: carcere inserire le seguenti: ad esclusione del reato di cui all'articolo 319, del codice penale.
8. 40. Molteni, Caparini.

  Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: da eseguire con le seguenti: concretamente inflitta.
8. 7. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Turco.

  Al comma 1, capoverso articolo 2-bis, secondo periodo, sostituire la parola tre con la seguente: due.
8. 8. Molteni, Caparini.

Pag. 71

  Al comma 1, capoverso articolo 2-bis, secondo periodo, sostituire la parola tre con la seguente: uno.
8. 9. Molteni, Caparini.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: La presente disposizione non si applica per i reati di cui al comma 9, lettera a) dell'articolo 656 del codice di procedura penale.
8. 41. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Turco.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: La presente disposizione non si applica ove ricorra l'esigenza cautelare prevista dall'articolo 274, lettera a) del codice di procedura penale.
8. 42. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Turco.

  Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: La presente disposizione non si applica nei confronti di chi abbia trasgredito alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare.
8. 43. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Turco.

  Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: La presente disposizione non si applica nei casi di cui al comma 5-bis dell'articolo 284 c.p.p.
8. 44. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Turco.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta alle Camere una relazione contenente dati, rilevazioni e statistiche relativi all'applicazione, nell'anno precedente, delle misure cautelari personali, distinte per tipologie, con l'indicazione dell'esito dei relativi procedimenti, ove conclusi.
8. 45. Leone.

  Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche al codice di procedura penale).

  1. All'articolo 438 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
   «1-bis. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 5 i procedimenti per i delitti di competenza della corte di assise.».

  2. Al comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale, le parole «Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta. Alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell'ergastolo», sono soppresse.
  3. Il presente articolo entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto-legge.
8. 46. Molteni, Caparini.

  Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche al codice di procedura penale).

  1. All'articolo 438 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
   «1-bis. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 5 i procedimenti per i delitti di competenza della corte di assise.».

Pag. 72

  2. Al comma 2, dell'articolo 442 del codice di procedura penale, le parole: «Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta. Alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell'ergastolo», sono soppresse.
8. 47. Molteni, Caparini.

  Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:
  8-bis. – (Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale). – Il comma 4-bis dell'articolo 656 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
   4-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 9, lettera b), quando la residua pena da espiare, computando le detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e acquisendo gli elementi necessari che possano escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, di cui ai commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 4-bis della stessa legge, non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinché provveda all'eventuale applicazione della liberazione anticipata e agli accertamenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. Il magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. La presente disposizione non si applica nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, fatte salve le ipotesi di cui ai commi 1-bis e 1-ter nel caso di accertamento negativo in ordine all'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva.» Conseguentemente al comma 9, lettera a), dell'articolo 656 del codice di procedura penale, dopo le parole: «all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni», sono aggiunte le seguenti: «fatte salve le ipotesi di cui ai commi 1-bis e 1-ter nel caso di accertamento negativo in ordine all'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva,».
8. 01. Dambruoso.

ART. 9.

  Sopprimerlo.
9. 1. Molteni, Caparini.

  Sopprimere il comma 1.
9. 2. Molteni, Caparini.

  Sopprimere il comma 1, lettera a).
9. 3. Molteni, Caparini.

  Sopprimere il comma 1, lettera b).
9. 4. Molteni, Caparini.

  Sopprimere il comma 2.
9. 5. Molteni, Caparini.

  Sopprimere il comma 3.
9. 6. Molteni, Caparini.

  Sopprimere il comma 4.
9. 7. Molteni, Caparini.

Pag. 73

ALLEGATO 3

DL 92/2014: Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile.

ARTICOLO AGGIUNTIVO DEL RELATORE

ART. 5.

  Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
Art. 5-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante nuova disciplina dell'accesso in magistratura).

  1. Con provvedimento motivato, il Consiglio superiore della magistratura, ove alla data di assegnazione delle sedi ai magistrati ordinari nominati con il decreto ministeriale 20 febbraio 2014 sussista una scopertura superiore al 20 per cento dei posti di magistrato di sorveglianza in organico, può attribuire esclusivamente ai predetti magistrati, in deroga all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, le funzioni di magistrato di sorveglianza al termine del tirocinio, anche antecedentemente al conseguimento della prima valutazione di professionalità.
5. 200. Il Relatore.

Pag. 74

ALLEGATO 4

DL 92/2014: Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 4.

  Al comma 1, capoverso Art. 97-bis, sopprimere il comma 3.
4. 8. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Turco.

ART. 5.

  Al comma 1, dopo le parole: di età, aggiungere le seguenti: sempre che, per quanti abbiano già compiuto il ventunesimo anno, non ricorrano particolari ragioni di sicurezza valutate dal giudice competente, tenuto conto altresì delle finalità rieducative.
5. 100. (nuova formulazione) Il Relatore.

ART. 6.

  Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:
Art. 6-bis.
(Disposizioni in tema di gestione dei programmi di edilizia penitenziaria).

  1. All'articolo 4 comma 1 del decreto-legge 1o luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, le parole: «fino al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle parole: «fino al 31 luglio 2014».
  2. Con decreto non regolamentare adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le misure necessarie per assicurare la continuità ed il raccordo delle attività già svolte ai sensi delle disposizioni richiamate nel comma che precede.
6. 0100. Il Relatore.