CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 10 luglio 2014
269.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

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ALLEGATO 2

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ALLEGATO 3

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ALLEGATO 4

Disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali. C. 2256 Zanda, approvata dalla 5a Commissione permanente del Senato, e C. 2343 Governo.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

TESTO UNIFICATO
(C. 2256 e C. 2343 Governo).

Disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di modalità di composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali.

Art. 1.
(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie connesse al saldo del libretto al portatore).

  1. All'articolo 58 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. La violazione della prescrizione di cui all'articolo 49, comma 12, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 al 10 per cento del saldo del libretto al portatore»;
   b) al comma 7-bis, il quarto periodo è soppresso.

Art. 2.
(Modifiche alle norme della legge 8 marzo 1989, n. 95, per le modalità di composizione dei seggi elettorali).

  1. L'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, è sostituito dal seguente:
  «Art. 6. – 1. Tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la commissione elettorale comunale, in pubblica adunanza, preannunziata venti giorni prima con manifesto pubblicato nell'albo pretorio on line e affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede:
   a) al sorteggio, per ogni sezione elettorale del comune, di un numero di nominativi compresi nell'albo degli scrutatori pari a quello occorrente;
   b) alla formazione, per sorteggio, di una graduatoria di nominativi compresi nel predetto albo per sostituire, secondo l'ordine di estrazione, gli scrutatori sorteggiati a norma della lettera a) in caso di eventuale rinuncia o impedimento.

  2. Qualora il numero dei nominativi ricompresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui al comma 1, la commissione elettorale comunale procede ad ulteriore sorteggio Pag. 106fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso.
  3. Ai sorteggiati, il sindaco o il commissario notifica, nel più breve tempo, e al più tardi non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, l'avvenuta nomina. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario che provvede a sostituire gli impediti con gli elettori ricompresi nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1
  4. La nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni».

Art. 3.
(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale nella regione Calabria).

  1. Al fine di consentire la rimozione dello squilibrio finanziario derivante dagli oneri relativi all'esercizio 2013 posti a carico del bilancio della regione e concernenti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale, nonché di assicurare per il biennio 2014-2015 un contributo straordinario per la copertura dei costi del sistema di mobilità regionale di trasporto pubblico locale, la regione Calabria è autorizzata ad utilizzare le risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2007-2013 nel limite massimo di 40 milioni di euro per il 2014, di cui 20 milioni a copertura degli oneri relativi all'esercizio 2013, e di 20 milioni di euro per il 2015, a condizione che vengano implementate le misure che la regione deve attuare ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un più rapido raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei costi rispetto ai ricavi effettivi, in linea con quanto stabilito con il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. A tal fine la regione Calabria integra, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano di riprogrammazione di cui al comma 4 del medesimo articolo 16-bis, da approvare con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
  2. Il piano di cui al comma 1 deve prevedere il contenimento dei corrispettivi a treno/km prodotti, attuato tramite iniziative di razionalizzazione dell'offerta e riqualificazione dei servizi, misure di efficientamento coerenti, per il servizio ferroviario, con i corrispettivi medi a treno/km registrati nelle regioni, e, per il servizio su gomma, un corrispettivo medio a bus/km che rispecchi la media rilevata nelle principali regioni italiane. Il piano deve altresì prevedere la fissazione di tariffe che tengano conto della tariffa media applicata a livello nazionale per passeggero/km, ed inoltre un rapporto tra ricavi da traffico e corrispettivo da regione non inferiore al 20 per cento. Il piano deve dimostrare che, stanti le misure di efficientamento adottate e tenuti fermi gli standard di qualità, la prosecuzione nell'erogazione del servizio di trasporto pubblico locale dall'anno 2016 avvenga senza ulteriori contributi straordinari. Per l'erogazione del contributo straordinario di cui al comma 1 relativo alle annualità 2014 e 2015, la regione Calabria deve dimostrare l'effettiva attuazione delle misure previste in termini di diminuzione del corrispettivo necessario a garantire l'erogazione del servizio per le rispettive annualità.
  3. Le risorse sono rese disponibili, entro il predetto limite di 60 milioni di euro complessivi, previa rimodulazione degli interventi già programmati a valere sulle risorse stesse.
  4. Per il 2014, le risorse finalizzate alla copertura degli oneri relativi all'esercizio 2013 sono disponibili, nel limite di 20 milioni di euro, previa delibera della Giunta regionale di rimodulazione delle risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, adottata previo parere favorevole dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia Pag. 107e delle finanze e dello sviluppo economico, successivamente alla presentazione del piano di cui al comma 1.

Art. 4.
(Disposizioni finanziarie in favore delle isole minori).

  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
  «3-bis. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, in alternativa all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo, un'imposta di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 2,50, ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola minore, utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l'isola. Il comune che ha sede giuridica in un'isola minore e nel cui territorio insistono altre isole minori con centri abitati destina il gettito del tributo per interventi nelle singole isole minori dell'arcipelago in proporzione agli sbarchi effettuati nelle medesime. L'imposta è riscossa, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione e aeree o dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali e che sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, ovvero con le diverse modalità stabilite dal comune con regolamento ai sensi del predetto articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, in relazione alle particolari modalità di accesso alle isole. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel comune, dai lavoratori, dagli studenti pendolari, nonché dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria e che sono parificati ai residenti. I comuni possono prevedere nel regolamento modalità applicative del tributo, nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo; possono altresì prevedere un aumento dell'imposta fino ad un massimo di euro 5 in relazione a determinati periodi di tempo; possono altresì prevedere un'imposta fino ad un massimo di euro 5 in relazione all'accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali, in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica, ed in tal caso l'imposta può essere riscossa dalle locali guide vulcanologiche regolarmente autorizzate o da altri soggetti individuati dall'amministrazione comunale con apposito avviso pubblico. Il gettito del tributo è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e interventi di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali nonché interventi in materia di polizia locale e sicurezza, di mobilità e viabilità, di raccolta e smaltimento dei rifiuti, nonché dei relativi servizi pubblici locali».

  2. I regolamenti comunali adottati alla data di entrata in vigore della presente legge sono fatti salvi nella parte in cui sono in linea con le disposizioni introdotte dal comma 1 e sono, comunque, resi conformi alle medesime disposizioni, entro il termine di approvazione del bilancio di Pag. 108previsione, pendente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.
(Disposizioni per la predisposizione da parte delle regioni di piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa).

  1. Le regioni, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, possono realizzare progetti sperimentali per la predisposizione del «Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 2015-2017» finalizzati alla riduzione dei costi sostenuti per le spese di funzionamento, anche a seguito dei processi di riorganizzazione delle strutture regionali. Il Piano triennale previsto dai progetti sperimentali deve: indicare le concrete misure di razionalizzazione finalizzate all'eliminazione degli sprechi e delle inefficienze; intervenire, prioritariamente, sui processi di informatizzazione, digitalizzazione e semplificazione delle procedure amministrative con conseguente abbattimento dei relativi costi, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 15 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni; specificare la spesa storica, sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate, nonché i correlati obiettivi finanziari di risparmio; attestare la natura strutturale e permanente delle economie aggiuntive, rispetto a quelle previste dalla normativa vigente ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
  2. In relazione ai risparmi di spesa certificati ai sensi della vigente normativa dai competenti organi di controllo, le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate per ciascuna voce di spesa inserita nel piano possono essere utilizzate annualmente per la contrattazione integrativa del solo personale non dirigenziale nell'importo massimo del 30 per cento.
  3. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 15, comma 2-bis, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, i risparmi effettivamente conseguiti per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 15 sono utilizzati in misura pari a due terzi per le finalità previste dall'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. In ogni caso, i fondi per la contrattazione integrativa del personale dirigenziale e non dirigenziale possono essere incrementati dei risparmi derivanti dalle economie aggiuntive di cui al presente comma, in misura non superiore al 10 per cento delle risorse fisse dei predetti fondi aventi carattere di certezza e stabilità.
  4. Nel caso in cui le amministrazioni non abbiano rispettato i vincoli ed i limiti finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa, i risparmi di cui al presente articolo devono essere destinati prioritariamente al graduale recupero delle somme indebitamente erogate secondo le modalità e i tempi previsti dai piani di rientro.
  5. Le regioni trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai fini del relativo monitoraggio, una relazione illustrativa ed una relazione tecnico-finanziaria sullo stato di attuazione del progetto sperimentale e sulla concreta attuazione del «Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 2014-2016» e trasmettono alla Corte dei conti le informazioni relative ai risultati conseguiti.

Art. 6.
(Disposizioni per il mantenimento nella regione Sardegna dell'installazione di manufatti amovibili fino alla scadenza della concessione turistico-balneare).

  1. Al fine di fronteggiare il grave stato di crisi e di mantenere i livelli occupazionali Pag. 109del settore turistico balneare della regione Sardegna e nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative e sportive, i concessionari possono mantenere installati i manufatti amovibili di cui al comma 1, lettera e.5), dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzati, legittimamente e in conformità alla concessione, nella regione Sardegna, fino alla scadenza della concessione stessa così come stabilita dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e successive modificazioni, senza necessità di nuova istanza, assicurando il pagamento dei relativi canoni concessori dovuti ai sensi delle vigenti disposizioni normative. I manufatti devono comunque essere rimossi alla data di scadenza della concessione, permanendo solo per il periodo di durata della stessa.

Art. 7
(Misure per la regione Sardegna).

  1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere disciplinati modalità e tempi di trasmissione all'Agenzia stessa, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti erogati per il pagamento dei tributi di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 30 novembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2013, e 20 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2013, e al loro utilizzo.
  2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. A tal fine, il Commissario delegato di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 122 del 20 novembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2013, e successivamente, in via ordinaria, il Presidente della regione, cura la tenuta e l'aggiornamento di un registro di tutti gli aiuti concessi a ciascun soggetto che eserciti attività economica per la compensazione dei danni causati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013, al fine di verificare l'assenza di sovracompensazioni dei danni subìti per effetto dei medesimi eventi alluvionali, tenendo anche conto degli eventuali indennizzi assicurativi.

Art. 8.
(Modifiche al codice delle leggi antimafia, in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali).

  1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 48, dopo il comma 8 è inserito il seguente:
  «8-bis. I beni di cui al comma 8 possono essere altresì trasferiti, per le finalità istituzionali o sociali di cui al comma 3, lettere c) e d), in via prioritaria al patrimonio del comune ove il bene è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione, qualora tale destinazione non sia tale da pregiudicare i diritti dei creditori dell'azienda medesima. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, sono determinate le modalità attuative della disposizione di cui al precedente periodo che assicurino il migliore e più efficiente utilizzo dei suddetti beni senza pregiudizio per le finalità cui sono destinati i relativi proventi e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il trasferimento di cui al presente comma è disposto, conformemente al decreto di cui al periodo precedente, con apposita delibera dell'Agenzia»;Pag. 110
   b) all'articolo 117, comma 8, primo periodo, le parole da: «qualora si tratti» fino alla fine del periodo sono soppresse;
   c) all'articolo 117, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
  «8-bis. L'Agenzia dispone altresì, ai sensi del comma 8, l'estromissione e il trasferimento dei beni immobili aziendali, in via prioritaria, al patrimonio degli enti territoriali che abbiano sottoscritto con l'Agenzia o comunque con pubbliche amministrazioni protocolli di intesa, accordi di programma ovvero analoghi atti idonei a disporre il trasferimento in proprietà degli stessi beni, con efficacia decorrente dalla data indicata nei medesimi atti».

Art. 9.
(Disposizioni relative al Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni).

  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze continua ad avvalersi, anche quale struttura di supporto del Comitato di ministri di cui al terzo periodo del presente comma, sino al 31 dicembre 2018, del Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni, presieduto dal direttore generale del Tesoro e composto da quattro esperti di riconosciuta indipendenza e di notoria esperienza nei mercati nazionale e internazionali, di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 15 ottobre 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30 novembre 1993, nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 novembre 2013. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso né sono attribuiti gettoni di presenza. La definizione e il coordinamento temporale dei programmi di dismissione di partecipazioni in società controllate dallo Stato e da altri enti e società pubbliche attuati dal Ministero dell'economia e delle finanze spettano ad un Comitato di ministri, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico e dai Ministri competenti per materia. Nello svolgimento di tali funzioni, il Comitato di ministri di cui al presente comma si avvale del supporto del Comitato permanente di cui al primo periodo. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 10.
(Disposizioni modificative della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e di altre norme).

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 91, le parole da: «sono versati all'entrata del bilancio dello Stato» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «rimangono nella disponibilità della società di gestione, a fronte di idonea certificazione circa il loro esatto ammontare da parte dell'ENAC, da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;
   b) al comma 118, primo periodo, le parole: «, in qualità di Commissario delegato per l'emergenza,» sono soppresse.
   c) al comma 550 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli intermediari finanziari di cui al presente comma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, fermi restando i previsti requisiti di professionalità e onorabilità»;
   d) al comma 573, la parola: «comunale» è soppressa;
   e) il comma 624 è sostituito dal seguente:Pag. 111
  «624. Le disposizioni di cui ai commi da 618 a 623 si applicano anche nel caso in cui il debito tributario derivi da ingiunzione fiscale e agli avvisi esecutivi emessi dalle agenzie fiscali e affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013. Per i debiti tributari derivanti da ingiunzione fiscale, i termini del 31 marzo 2014 e del 15 aprile 2014, di cui ai commi 620 e 623, si intendono riferiti al 31 maggio 2014 e al 15 giugno 2014».

  2. L'applicazione del comma 529 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differita al 31 dicembre 2014.
  3. All'alinea dell'articolo 10 dello statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, dopo le parole: «ferma restando la copertura» sono inserite le seguenti: «a carico del bilancio regionale».

Art. 11.
(Disposizioni in materia di immobili pubblici).

  1. Al terzo periodo del comma 15 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «, il cui espletamento deve precedere il trasferimento ai comuni» sono soppresse.
  2. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo del comma 18 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dalle dichiarazioni di conformità catastale previste dall'articolo 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52, e dall'articolo 19, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;
   b) al primo periodo del comma 19 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dalle dichiarazioni di conformità catastale previste dall'articolo 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52, e dall'articolo 19, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

  3. Nei casi delle operazioni immobiliari di cui all'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2001, n. 410, come da ultimo modificato dal comma 3 del presente articolo, nonché di cui all'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, l'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, può essere acquisito successivamente agli atti di trasferimento. Non si applica la disposizione del comma 3 del medesimo articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modificazioni.

Art. 12.
(Misure in materia di infrastrutture e di trasporti).

  1. Dopo il comma 5 dell'articolo 16 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono inseriti i seguenti:
  «5-bis. Al fine di consentire la completa esecuzione del piano di rientro dal disavanzo accertato e del piano dei pagamenti approvati in data 24 dicembre 2013, la regione Campania mette a disposizione le risorse concordate nel piano entro il primo semestre dell'anno di riferimento. In caso di inerzia della regione, il Commissario ad acta appresta tutte le misure finanziarie necessarie, anche mediante l'adozione di atti di variazione del bilancio regionale da considerare nella definizione delle scelte programmatiche relative al rispetto dei limiti del patto di stabilità Pag. 112interno, per l'appostamento nel bilancio stesso delle risorse finanziarie di cui al comma 9 del presente articolo e all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.
  5-ter. Ai fini del raggiungimento dell'equilibrio economico e del potenziamento del servizio erogato dalla società esercente il trasporto ferroviario regionale, partecipata in via totalitaria dalla regione Campania in regime di controllo analogo, il Commissario ad acta adotta tutti gli atti di natura programmatoria e gestionale, riguardanti anche la dotazione di personale e la rimodulazione dei servizi e delle tariffe di trasporto ferroviario, necessari al conseguimento degli obiettivi del piano di rientro di cui al comma 5 nonché allo scorporo del ramo d'azienda relativo al trasporto e all'immediata conseguente indizione di una gara per l'affidamento del servizio ovvero per l'individuazione dei soci nella costituenda società per un'efficace ed economica gestione del servizio».

Art. 13.
(Disposizioni in materia di Expo 2015).

  1. Al comma 2 dell'articolo 46-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «le società in house degli enti locali soci di EXPO s.p.a.» sono aggiunte le seguenti: «e gli enti locali e regionali per le attività strettamente funzionali alla realizzazione dell'Esposizione universale»;
   b) le parole: «31 dicembre 2015,» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016,».

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ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi. Atto n. 92.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi (atto n. 92),
   rilevato che tali disposizioni costituiscono una tappa fondamentale nel percorso di risanamento dei conti pubblici, anche in virtù delle attività connesse alla revisione della spesa pubblica e alla determinazione dei fabbisogni e dei costi standard;
   condivisa l'esigenza, connessa all'armonizzazione dei bilanci, di rendere la finanza pubblica più trasparente a vantaggio dei cittadini e dei vari portatori d'interesse verso la pubblica amministrazione;
   sottolineato che lo schema di decreto si colloca nell'ambito del più ampio progetto di armonizzazione avviato dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196, diretto a eliminare la pluralità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio dei vari settori delle amministrazioni pubbliche e a prevedere la graduale adozione di strumenti e principi contabili comuni, che garantiscano bilanci e rendiconti confrontabili e aggregabili, in quanto elaborati con le stesse metodologie e criteri;
   rilevato che lo schema di decreto in esame è il risultato di oltre due anni di impegno dedicato a seguire la sperimentazione e ad integrare ed affinare la versione sperimentale della riforma, da parte di diversi gruppi di lavori operanti presso la Ragioneria Generale dello Stato;
   considerati gli esiti delle specifiche audizioni svolte dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, di rappresentanti dell'Unione delle province d'Italia – UPI (15 maggio 2014), della Corte dei conti (29 maggio 2014), dell'Istituto nazionale di statistica – ISTAT (4 giugno 2014), della Conferenza delle regioni e delle province autonome (12 giugno 2014), dell'Associazione nazionale comuni italiani – ANCI (19 giugno 2014) e della Ragioneria generale dello Stato (26 giugno 2014);
   condiviso, in tema di armonizzazione dei sistemi contabili, l'invito della Corte dei conti, formulato in occasione della citata audizione concernente lo schema di decreto in esame, ad «una maggiore coerenza fra il sistema contabile dello Stato e quello degli enti territoriali, con riferimento, soprattutto, all'adozione della competenza finanziaria potenziata. Il principio della competenza «a scadenza», introdotto per gli enti territoriali (regioni, Enti locali e loro organismi partecipati), in prospettiva deve trovare applicazione anche per le altre amministrazioni pubbliche (decreto legislativo n. 91 del 2011)»;Pag. 114
   considerato che, con riferimento alla disciplina dei residui, sono ampiamente condivisibili le più rigorose regole per la loro contabilizzazione; tuttavia occorre non pregiudicare la continuità del funzionamento dell'ente e dei servizi resi ed evitare – attraverso un impatto a efficacia immediata dei meccanismi di riaccertamento dei residui e di accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità – situazioni insostenibili di disequilibrio; ad esempio, nel corso della propria audizione, la rappresentante dell'ANCI ha ricordato che «una prima stima realizzata da IFEL sui dati di bilancio disponibili ipotizza un valore del Fondo crediti di dubbia esigibilità per il comparto comunale pari a 17 miliardi di euro. L'importo dell'accantonamento sopra evidenziato costringe, di fatto, gli enti ad una manovra aggiuntiva pari ad oltre il 29,4 per cento della spesa, non sostenibile nell'attuale quadro di finanza locale... Per tale ragione si ritiene necessario immaginare sin da ora un percorso di accompagnamento di natura finanziaria che consenta agli enti di rendere graduale e sostenibile per i bilanci l'applicazione delle nuove regole contabili»;
   sottolineato che dovrebbe essere dato rilievo nei bilanci ai dati contabili relativi alle società partecipate o controllate che effettivamente incidono sulla situazione finanziaria degli enti, che nel testo dello schema di decreto legislativo il perimetro del consolidamento è esteso rispetto al diritto comune (obbligatorio solo per le società controllate) alle società partecipate e a quelle quotate, nei limiti della quota di partecipazione, e che è conseguentemente ampiamente condivisibile l'esigenza di effettuare una differenziazione tra le diverse forme di consolidamento in ragione delle diverse forme di partecipazione e controllo da parte degli enti territoriali, oltre che del diverso tipo di società (es. quotate e non quotate);
   considerato che risulta essenziale garantire – anche attraverso l'esperienza maturata da coloro che già hanno effettuato la sperimentazione – un percorso formativo e di aggiornamento del personale degli enti territoriali, con particolare attenzione e riferimento a quelli di minore dimensione ai quali devono altresì essere garantite forme adeguate e permanenti di assistenza e supporto tecnico, per favorire il tempestivo adeguamento ai nuovi metodi contabili;
   considerato che è necessario che sia garantito l'efficace scambio di dati tra le diverse amministrazioni, aggiornando i sistemi già utilizzati;
   rilevato che è necessario garantire un passaggio graduale, facilitato ed assistito anche nel superamento di specifiche criticità ed errori, al nuovo sistema contabile e tenere presente che è difficile garantire l'ordinato avvio del nuovo sistema, a decorrere dal 1o gennaio 2015, per tutti gli enti che non hanno preso parte alla sperimentazione; tra l'altro, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, non pochi enti avranno già predisposto i documenti di bilancio con la contabilità tradizionale;
   sottolineato che è comunque necessario procedere in modo incisivo con l'introduzione dei nuovi metodi contabili;
   condivisi i contenuti dell'intesa sancita in Conferenza Unificata il 3 aprile 2014 sullo schema di decreto legislativo,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera a), punto 1), il comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 118 del 2011 sia sostituito dal seguente: «1. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, il presente titolo e il titolo III disciplinano l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, ad eccezione dei casi in cui il Titolo II disponga diversamente, con particolare riferimento alla fattispecie di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), degli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, Pag. 115n. 267, e dei loro enti e organismi strumentali, esclusi gli enti di cui al titolo II del presente decreto. A decorrere dal 1o gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il presente decreto»;
   2) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera c), al comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 118 del 2011, le parole «dall'ambito sanitario» siano sostituite dalle seguenti «dal perimetro sanitario»;
   3) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera c), al comma 7 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 118 del 2011, alla lettera a), siano sostituite le parole «dall'ambito sanitario» con le seguenti «dal perimetro sanitario» e aggiungere in fine il seguente periodo: «Per ciascun residuo passivo eliminato in quanto correlato a obbligazioni giuridicamente perfezionate, è indicata la natura della fonte di copertura»;
   4) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera c), sia sostituito il comma 16 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 118 del 2011 con il seguente: «16. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 15, l'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione al 1o gennaio 2015, determinato dal riaccertamento straordinario dei residui effettuato a seguito dell'attuazione del comma 7 e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è ripianato per una quota pari almeno al 10 per cento l'anno. In attesa del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 15, entro il 31 luglio 2014, sono definiti criteri e modalità di ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione di cui al periodo precedente, attraverso un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Tale decreto si attiene ai seguenti criteri:
    a) utilizzo di quote accantonate o destinate del risultato di amministrazione per ridurre la quota del disavanzo di amministrazione;
    b) ridefinizione delle tipologie di entrata utilizzabili ai fini del ripiano del disavanzo;
    c) individuazione di eventuali altre misure finalizzate a conseguire un sostenibile passaggio alla disciplina contabile prevista dal presente decreto»;
   5) con riferimento all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera h) sia inserita la seguente: «h-bis) all'articolo 8, il comma 1 è sostituito dal seguente: 1. Con le modalità definite dall'articolo 14, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dal 1o gennaio 2017 le codifiche SIOPE degli enti territoriali e dei loro enti strumentali in contabilità finanziaria sono sostituite con quelle previste nella struttura del piano dei conti integrato. Le codifiche SIOPE degli enti in contabilità civilistica sono aggiornate in considerazione della struttura del piano dei conti integrato degli enti in contabilità finanziaria»;
   6) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera l), al comma 6 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 118 del 2011, alla lettera e) siano sostituite le parole «lettera o)» con le seguenti «lettera n)»;
   7) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera l), al comma 15 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 118 del 2011, dopo la parola «adottano» sia soppressa la parola «solo» e dopo le parole «funzione autorizzatoria» siano aggiunte le seguenti parole: «cui affiancano, con funzione conoscitiva, gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, salvo gli allegati n. 17, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 1996 che possono non essere compilati»;
   8) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera m), all'articolo 11-quater del decreto legislativo n. 118 del 2011, dopo il comma 3 sia aggiunto il seguente: «4. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015-2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice Pag. 116civile. A tal fine, per società quotate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentari»;
   9) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera s) – relativa all'articolo 18 del decreto legislativo n. 118 del 2011 – il numero 3) sia sostituito dal seguente «3) alla lettera c) del comma 1, le parole «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre»;
   10) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera t), il comma 4 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 sia sostituito dal seguente: «4. Il sistema comune di indicatori di risultato delle regioni e dei loro enti ed organismi strumentali, è definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriale. Il sistema comune di indicatori di risultato degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali, è definito con decreto del Ministero dell'interno, su proposta della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriale. L'adozione del Piano di cui al comma 1 è obbligatoria a decorrere dall'esercizio successivo all'emanazione dei rispettivi decreti»;
   11) con riferimento all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera t), sia inserita la seguente:
  t-bis) all'articolo 20:
   al comma 2 la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) accertano ed impegnano nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente, ivi compresa la quota premiale condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, le quote di finanziamento sanitario vincolate o finalizzate. Ove si verifichi la perdita definitiva di quote di finanziamento condizionate alla verifica di adempimenti regionali, ai sensi della legislazione vigente, detto evento è registrato come cancellazione dei residui attivi nell'esercizio nel quale la perdita si determina definitivamente»;
   dopo il comma 2 siano inseriti i seguenti:
  «2-bis. I gettiti derivanti dalle manovre fiscali regionali e destinati al finanziamento del Servizio sanitario regionale sono iscritti nel bilancio regionale nell'esercizio di competenza dei tributi.
  2-ter. La quota dei gettiti derivanti dalle manovre fiscali regionali destinata obbligatoriamente al finanziamento del servizio sanitario regionale, ai sensi della legislazione vigente sui piani di rientro dai disavanzi sanitari, è iscritta nel bilancio regionale triennale, nell'esercizio di competenza dei tributi, obbligatoriamente per l'importo stimato dal competente Dipartimento delle finanze, ovvero per il minore importo destinato al Servizio sanitario regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Tale iscrizione comporta l'automatico e contestuale accertamento e impegno dell'importo nel bilancio regionale. La regione non può disimpegnare tali somme, se non a seguito di espressa autorizzazione da parte del Tavolo di verifica degli adempimenti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. In relazione a tale autorizzazione la regione è tenuta a trasmettere al Tavolo di verifica degli adempimenti la relativa documentazione corredata dalla valutazione d'impatto operata dal competente Dipartimento delle finanze. Ove si verifichi in sede di consuntivazione dei gettiti fiscali un minore importo effettivo delle risorse derivanti dalla manovra fiscale regionale rispetto all'importo che ha formato oggetto di accertamento e di impegno, detto evento è contabilmente registrato nell'esercizio nel quale tale perdita si determina come cancellazione dei residui attivi»;
   12) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 118 del 2011, siano aggiunte in fine le seguenti parole: «Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, le regioni non sono tenute alla predisposizione del documento di economia e finanza Pag. 117regionale e adottano il documento di programmazione previsto dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento di economia e finanza regionale è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi.»;
   13) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 118 del 2011, sia sostituita la parola «permanente» con la parola «continuativo» e le parole «legge di stabilità» siano sostituite con le seguenti «legge di bilancio»;
   14) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 40, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 118 del 2011, dopo le parole «trasferimenti in c/capitale,» siano aggiunte le seguenti «al saldo negativo delle partite finanziarie,» e dopo le parole «di competenza di parte corrente» aggiungere le seguenti «, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità»;
   15) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 42 del decreto legislativo n. 118 del 2011 sia sostituito il comma 6 con il seguente: «6. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi del comma 1, può essere utilizzata, nel rispetto dei vincoli di destinazione, con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:
    a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
    b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio previsti dalla legislazione vigente, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
    c) per il finanziamento di spese di investimento;
    d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
    e) per l'estinzione anticipata dei prestiti»;
   16) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo n. 118 del 2011, sia soppressa la lettera h);
   17) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 51, comma 4, del decreto legislativo n. 118 del 2011, dopo le parole «secondo le modalità previste dall'articolo 42, commi 8 e 9» siano inserite le seguenti «le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi, le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente»;
   18) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 51, comma 6, del decreto legislativo n. 118 del 2011, dopo la lettera f) siano aggiunte le seguenti lettere:
  «g) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 2, lettera d);
  h) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti correnti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente»;
   19) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 51 del decreto legislativo n. 118 del 2011, dopo il comma 9 sia aggiunto il seguente: «10. Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1o gennaio 2015»; Pag. 118
   20) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 54, comma 3, del decreto legislativo n. 118 del 2011, siano sostituite le lettere h) ed i) con le seguenti:
  «g) l'esercizio finanziario e la data di emissione;
  h) la codifica SIOPE di cui all'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»;
   21) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 56, comma 8, del decreto legislativo n. 118 del 2011, dopo le parole: «nel registro delle fatture ricevute» siano aggiunte le seguenti: «secondo le modalità previste dall'articolo 42 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 «, le parole «Per tali documenti è istituito un registro unico» siano sostituite con le seguenti «Per il protocollo di tali documenti è istituito un registro unico nel rispetto della disciplina in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,» e siano soppresse le parole da «Nel registro delle fatture è annotato:» e le relative lettere da a) ad h);
   22) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 63 del decreto legislativo n. 118 del 2011, il comma 4 sia sostituito dal seguente: «4. Al rendiconto della gestione sono allegati i documenti previsti dall'articolo 11, comma 4, l'elenco delle delibere di prelievo dal fondo di riserva per spese impreviste di cui all'articolo 48, comma 1, lettera b), con le indicazioni dei motivi per i quali si è proceduto ai prelevamenti e il prospetto relativo alla gestione del perimetro sanitario di cui all'articolo 20, comma 1»;
   23) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 66 del decreto legislativo n. 118 del 2011, il comma 2 sia sostituito dal seguente: «2. Nel sito internet della regione dedicato ai bilanci è pubblicata la versione integrale del rendiconto della gestione, comprensivo anche della gestione in capitoli, con il relativo allegato concernente la gestione del perimetro sanitario di cui all'articolo 63, comma 4, del rendiconto consolidato, comprensivo della gestione in capitoli e del rendiconto semplificato per il cittadino di cui all'articolo 11, comma 2»;
   24) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 74, n. 1, del decreto legislativo n. 118 del 2011, relativamente all'articolo 114 del TUEL sia soppressa la lettera d);
   25) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 74, n. 5, del decreto legislativo n. 118 del 2011, relativamente all'articolo 151 del TUEL, al comma 1, secondo periodo, sia sostituita la parola «deliberano» con la parola «presentano»;
   26) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 74, n. 11, del decreto legislativo n. 118 del 2011, relativamente all'articolo 162 del TUEL sia sostituita la lettera a) con la seguente: «a) al comma 1, le parole: «redatto in termini di competenza, per l'anno successivo, osservando i princìpi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. La situazione corrente, come definita al comma 6 del presente articolo, non può presentare un disavanzo» sono sostituite dalle seguenti: «riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni»;
   27) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 74, n. 11, del decreto legislativo n. 118 del 2011, relativamente all'articolo 162 del TUEL, al comma 6, dopo le parole «trasferimenti in c/capitale,» siano aggiunte le seguenti «al saldo negativo delle partite finanziarie» e dopo le parole «non possono avere altra forma di finanziamento» siano aggiunte le seguenti parole:», salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato Pag. 119alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità»;
   28) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 74, n. 12, del decreto legislativo n. 118 del 2011, relativamente all'articolo 163 del TUEL, al comma 5, dopo le parole «. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente,» siano aggiunte le seguenti «unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti»;
   29) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 74, n. 12, del decreto legislativo n. 118 del 2011, relativamente all'articolo 166 del TUEL, al comma 1 e al comma 2-quater, sostituire le parole «Altri Fondi» con le seguenti « Fondo di riserva»;
   30) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 74, n. 19, del decreto legislativo n. 118 del 2011, relativamente all'articolo 170 del TUEL, al comma 1 siano sostituite le parole «30 giugno» con le parole «31 luglio», siano soppresse le parole «da adottarsi entro il 31 luglio» e siano aggiunte in fine le seguenti «Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi»;
   31) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 74, n. 23, del decreto legislativo n. 118 del 2011, relativamente all'articolo 175 del TUEL, alla lettera c) – concernente modifiche al comma 3 – dopo la lettera d) siano aggiunte le seguenti:
  «e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);
  f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);
  g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente»;
   32) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 74, n. 23, del decreto legislativo n. 118 del 2011, relativamente all'articolo 175 del TUEL, alla lettera e) – che inserisce il comma 5-quater – alla lettera a) sopprimere le parole «limitatamente ai capitoli dotati dello stesso codice di quarto livello del piano dei conti»;
   33) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 74, n. 23, del decreto legislativo n. 118 del 2011, relativamente all'articolo 175 del TUEL, alla lettera e) – che inserisce il comma 5-quater – dopo la lettera c) siano aggiunte le seguenti «d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;
    e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi»;
   34) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 74, n. 23, del decreto legislativo n. 118 del 2011, relativamente all'articolo 175 del TUEL, dopo la lettera l) sia aggiunta la seguente: «m) dopo il comma 9-bis è aggiunto il seguente: «9-ter. Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1o gennaio 2015.»; Pag. 120
   35) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 74, n. 34, del decreto legislativo n. 118 del 2011, relativamente all'articolo 191 del TUEL, alla lettera c) dopo le parole: «nel registro delle fatture ricevute» siano aggiunte le seguenti «secondo le modalità previste dall'articolo 42 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 «, dopo le parole «Per il protocollo di tali documenti è istituito un registro unico» siano inserite le seguenti «nel rispetto della disciplina in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,» e siano soppresse le parole da «Nel registro delle fatture è annotato:» e le relative lettere da a) ad h);
   36) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 74, n. 61, del decreto legislativo n. 118 del 2011, relativamente all'articolo 239 del TUEL, al comma 1, n. 2), dopo le parole «variazioni di bilancio» siano aggiunte le seguenti: «escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio»;
   37) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 80, comma 1, del decreto legislativo n. 118 del 2011, siano sostituite le parole «con la predisposizione degli strumenti della programmazione relativi al 2015 e agli esercizi successivi» con le seguenti «con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi»;
   38) con riferimento all'articolo 2, comma 2, lettera a), allegato n. 4/1, al paragrafo 4/1 (Gli strumenti della programmazione regionale) sia soppresso l'ultimo periodo;
   39) con riferimento all'articolo 2, comma 2, lettera a), allegato n. 4/1, al paragrafo 5/3 (Contenuti) sia soppresso il secondo periodo;
   40) con riferimento all'articolo 2, comma 2, lettera a), allegato n. 4/1, al paragrafo 5/3 (Contenuti) sia sostituito l'ultimo periodo «Lo sviluppo puntuale del contenuto della seconda sezione del DEFR è condizionato all'avanzamento dell'attuazione del federalismo fiscale: nelle more dell'attuazione del disposto dell'articolo 119 della Costituzione, gli indirizzi economico-finanziari collegati alla manovra finanziaria regionale sono contenuti nella relazione di accompagnamento del progetto della legge di bilancio.» con il seguente: «I contenuti finanziari del DEFR e della Nota di aggiornamento al documento strategico di programmazione sono condizionati all'avanzamento dell'attuazione del federalismo fiscale e definiti a seguito del parere che la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, elabora sulle linee guida per la ripartizione degli obiettivi di finanza pubblica inseriti nel DEF (e nella Nota di aggiornamento al DEF) e sulle regole previste per il singolo ente in ragione della categoria di appartenenza trasmesse al Governo. In caso di mancata attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 5 maggio 2009, n. 42, i documenti di programmazione regionali limitano la loro portata ad un contenuto meramente programmatico e orientato a obiettivi non finanziari, e la Nota di aggiornamento al DEFR è presentata contestualmente al disegno di legge di bilancio»;
   41) con riferimento all'articolo 2, comma 2, lettera a), all'allegato 4/2, paragrafo 3.3. dopo le parole «L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.» aggiungere le seguenti «Per le Pag. 121entrate tributarie che finanziano la sanità accertate sulla base degli atti di riparto e per le manovre fiscali regionali destinate al finanziamento della sanità o libere, accertate per un importo non superiore a quello stimato dal competente Dipartimento delle finanze attraverso il portale per il federalismo fiscale, non è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.»;
   42) siano adeguati i princìpi applicati di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011 in conseguenza delle ulteriori modifiche apportate allo schema di decreto a seguito del parere della Commissione;
  e con le seguenti osservazioni:
    a) il passaggio dalla vecchia alla nuova contabilità non determini situazioni di difficile sostenibilità per singoli enti e quindi siano individuati: 1) un programma, con tempistica scadenzata, di capillare formazione e assistenza tecnica del personale, con particolare attenzione alle specifiche condizioni degli enti di minore dimensione; 2) un percorso che accompagni gli enti che, entro una certa data, abbiano segnalato insormontabili difficoltà in relazione all'immediata applicazione del nuovo sistema, fatto salvo che gli enti che hanno effettuato la sperimentazione adottino il nuovo sistema contabile dal 1o gennaio 2015, insieme agli enti che dispongono di risorse umane e organizzative adeguate;
    b) valuti altresì il Governo l'opportunità che gli enti che accedono per la prima volta al nuovo metodo contabile possano beneficiare di un limitato «premio» in termini di spazi finanziari rispetto al patto di stabilità interno;
    c) individui il Governo le modalità più idonee per assicurare, d'intesa con gli enti interessati, la continuità dell'attività amministrativa e la sostenibilità complessiva, laddove l'ulteriore disavanzo – eventualmente connesso all'applicazione delle nuove regole contabili – costituisca una quota consistente del bilancio complessivo;
    d) assicuri il Governo, con riguardo all'articolo 18 del decreto legislativo n. 118 del 2011, come modificato dall'articolo 1, lettera s), dello schema di decreto correttivo, le attività e condizioni, di competenza sua e del Parlamento, che consentano l'effettivo esercizio del dovere da parte degli enti territoriali di adottare i propri bilanci nei termini prescritti. Occorre infatti garantire il loro diritto a vedere assicurato, nel corso del tempo, il rispetto da parte dello Stato di termini certi e compatibili con il processo di bilancio, oltre ad una ragionevole coerenza, semplicità e stabilità nel tempo della legislazione che incide sulle condizioni, di merito e procedimentali, che afferiscono al processo di elaborazione ed approvazione dei bilanci, consentendo agli enti effettività di autonomia finanziaria e di possibilità di programmazione;
    e) valuti il Governo l'esigenza di differenziare ulteriormente l'area del consolidamento, tenendo conto del tipo di società e delle diverse forme di partecipazione o controllo da parte degli enti; in particolare, individui il Governo, tenendo conto anche delle dimensioni dell'ente, una quota minima di partecipazione – ad esempio inferiore all'1 per cento – al di sotto della quale non vi è obbligo di consolidamento;
    f) individui il Governo tempi, modi e strumenti della formazione del personale, in grado di garantire la piena e diffusa attuazione dei nuovi metodi contabili; in particolare, valuti il Governo l'opportunità di riconoscere forme di premialità in favore degli enti che hanno effettuato la sperimentazione e che mettono a disposizione proprio personale per la formazione dei dipendenti di altri enti;
    g) assicuri il Governo, posto che per i componenti della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011, come modificato dall'articolo 1, lettera d), non è prevista la corresponsione di alcun compenso, indennità o rimborso spese e atteso che la Pag. 122norma prevede una apposita clausola di invarianza finanziaria, l'effettiva assenza di oneri per il funzionamento della Commissione e per l'eventuale assegnazione di ulteriori funzioni. Sul punto andrebbe pertanto assicurato che alle predette attività della Commissione e al suo funzionamento si possa farvi fronte con le ordinarie dotazioni previste a legislazione vigente del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
    h) assicuri il Governo la confrontabilità del flusso informativo anche attraverso l'interoperabilità del flusso informatico, mediante l'aggiornamento del Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (Siope), quale fonte principale per l'elaborazione delle stime di Contabilità Nazionale, e attraverso forme di riuso del medesimo Sistema;
    i) assicuri il Governo, in relazione all'esigenza della flessibilità degli stanziamenti di bilancio, la piena sostenibilità per le Regioni della abrogazione della possibilità di provvedere a rimodulazioni degli stanziamenti tra programmi in corso d'anno, con il solo vincolo della natura giuridicamente «rimodulabile» delle risorse interessate, prevedendosi, invece, che le variazioni tra programmi di bilancio in corso d'anno possano essere effettuate limitatamente agli stanziamenti di spesa relativi al personale e per le sole occorrenze connesse al trasferimento di risorse umane tra settori dell'amministrazione;
    l) chiarisca il Governo, in materia di cooperazione tra Stato e regioni di cui all'articolo 70 del decreto legislativo n. 118 del 2011, così come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera v), se per la predetta collaborazione-cooperazione sia prevista, oltre alla trasmissione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di tutte le informazioni di cui all'articolo 13 della legge n. 196 del 2009, anche l'implementazione di particolari sistemi informativi tra loro interoperanti e apposite forme di collaborazione con eventuali oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;
    m) sul piano della tecnica normativa, si suggerisce di prevedere la possibilità di apportare ulteriori modifiche ai principi contabili generali e applicati di cui agli allegati del decreto legislativo n. 118 del 2011, tramite fonte normativa di rango secondario, trattandosi di aspetti tecnico-contabili di dettaglio; ciò anche in considerazione del fatto che la materia «armonizzazione dei bilanci pubblici» rientra ormai negli ambiti di competenza legislativa esclusiva statale e di conseguenza la legislazione statale in materia non deve più limitarsi ai soli principi fondamentali, ma si espande anche alla normativa di dettaglio;
    n) in relazione allo straordinario rilievo del processo di armonizzazione, della sua complessità, del suo impatto sui sugli enti locali, e della necessità ribadita di un adeguato processo di formazione ed accompagnamento degli enti di cui alla precedente lettera a), il Governo riferisca alla Commissione entro la fine di settembre sugli sviluppi e l'attuazione di tale processo, con particolare riferimento al tema della formazione ed agli eventuali strumenti permanenti di assistenza tecnica che si ritenga opportuno attivare».