CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 10 luglio 2014
269.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli (Testo unificato C. 360 Garavini ed abb.).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 360 Garavini ed abbinate, recante «Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli»;
   preso atto che il testo unificato in esame modifica la vigente disciplina civilistica in materia di attribuzione del cognome ai figli, anche in relazione alla recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che prevede la possibilità di attribuire a questi ultimi il cognome materno;
   ricordato che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato recentemente l'Italia per la violazione degli articoli 8 e 14 della Convenzione EDU concernenti, rispettivamente, il diritto al rispetto della vita privata e familiare (norma che involge comunque ogni aspetto della identificazione personale) e il divieto di ogni forma di discriminazione. In particolare, la sentenza 7 gennaio 2014 della CEDU (Cusan e Fazio c. Italia) ha definito la preclusione all'assegnazione al figlio del solo cognome materno una forma di discriminazione basata sul sesso che viola il principio di uguaglianza tra uomo e donna;
   ricordate, altresì, le raccomandazioni n. 1271 del 1995 e n. 1362 del 1998 del Consiglio d'Europa che hanno affermato che il mantenimento di previsioni discriminatorie tra donne e uomini riguardo alla scelta del nome di famiglia non è compatibile con il principio di eguaglianza sostenuto dal Consiglio stesso, raccomandando agli Stati inadempienti di realizzare la piena eguaglianza tra madre e padre nell'attribuzione del cognome dei loro figli, di assicurare la piena eguaglianza in occasione del matrimonio in relazione alla scelta del cognome comune ai due partners, di eliminare ogni discriminazione nel sistema legale per il conferimento del cognome tra figli nati nel e fuori del matrimonio;
   evidenziato che la Corte costituzionale ha avuto modo di pronunciarsi sull'attribuzione ai figli del solo cognome paterno nella sentenza n. 61 del 2006, nella quale ha affermato che «l'attuale sistema di attribuzione del cognome è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell'ordinamento e con il valore costituzionale dell'uguaglianza tra uomo e donna», richiamando, altresì, «il vincolo – al quale i maggiori Stati europei si sono già adeguati – posto dalle fonti convenzionali, e, in particolare, dall'articolo 16, comma 1, lettera g), della Convenzione sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 14 marzo 1985, n. 132, che impegna gli Stati contraenti ad adottare tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti della donna in tutte le questioni derivanti dal matrimonio e nei rapporti familiari e, in particolare, ad assicurare Pag. 37«gli stessi diritti personali al marito e alla moglie, compresa la scelta del cognome...»»;
   sottolineato che il testo unificato interviene su una materia – l'ordinamento civile – di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;
   rilevato, con riferimento alle specifiche disposizioni del provvedimento, che esso prevede una disciplina identica per l'attribuzione del cognome ai figli nati nel matrimonio e ai figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti da entrambi i genitori, nel rispetto del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione, secondo l'ottica di completa equiparazione tra figli nati nel matrimonio e figli nati fuori dal matrimonio che ha ispirato la recente riforma della filiazione;
   evidenziato, tuttavia, che il nuovo articolo 262, quinto comma, del codice civile – come sostituito dall'articolo 2 del testo unificato – detta una disciplina sulla trasmissione del cognome in caso di doppio cognome di uno dei genitori valida solo per i figli nati fuori del matrimonio. In particolare, per questi ultimi, in caso di doppio cognome di uno dei genitori, questi trasmette al figlio un solo cognome a sua scelta;
   rilevata la mancanza di una disposizione transitoria volta a consentire l'applicazione della nuova disciplina in materia di cognome anche ai genitori di figli minorenni,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare la disposizione di cui all'articolo 1, capoverso Art. 143-ter, comma quarto, con quella di cui all'articolo 2, capoverso Art. 262, comma quinto, al fine di evitare differenze di disciplina suscettibili di determinare ingiustificate disparità di trattamento tra figli nati nel matrimonio e figli nati fuori dal matrimonio;
   b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre nel testo una disposizione transitoria volta a consentire l'applicazione della nuova disciplina in materia di cognome anche ai genitori di figli minorenni.