CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 luglio 2014
268.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. (C. 2486 Governo).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
   esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 90 del 2014 recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (C. 2486 Governo);
   premesso che:
    il comma 4 dell'articolo 18 modifica l'organizzazione del Tavolo permanente per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana, prevedendo che il suo presidente sia individuato dal Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
    riguardo a tali previsioni, si evidenzia, in generale, l'esigenza di definire stabilmente la governance relativa all'attuazione dell'Agenda digitale italiana e di rendere pienamente operativi i vertici degli organismi ad essa preposti;
    sotto il profilo formale, si segnala altresì che occorre riferire le modifiche dell'articolo 47 del decreto-legge n. 5 del 2012, introdotte dal comma 4 dell'articolo 18 del decreto-legge in esame, al quarto periodo del comma 2 del citato articolo 47, anziché, come indicato, al terzo periodo;
    l'articolo 22 reca diverse misure che incidono sulle modalità di organizzazione e di funzionamento delle Autorità indipendenti e che, per quanto concerne in modo specifico le competenze della IX Commissione, possono avere un impatto significativo sull'espletamento dei compiti dell'Autorità di regolazione dei trasporti e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
    in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 22, merita una valutazione particolarmente approfondita l'impatto che possono determinare sul funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti che, a differenza delle altre Autorità, si trova ancora nella fase di avvio della propria attività;
    in particolare il comma 4 dell'articolo 22 prevede una gestione unitaria delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale delle Autorità indipendenti;
    occorre in proposito rilevare che gli organismi ai quali si applica tale previsione svolgono compiti diversi tra loro (in alcuni casi si tratta di autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità, in altri casi di autorità di vigilanza, in altri di autorità di garanzia) e, soprattutto, operano in ambiti del tutto differenti; la previsione di procedure concorsuali comuni dovrebbe pertanto riferirsi esclusivamente ai servizi amministrativi, contabili e finanziari e tecnici, che hanno funzione di supporto, al fine di non pregiudicare la selezione delle professionalità necessarie nell'ambito specifico di attività di ciascuna Autorità, che non si vede come possa essere assicurata da concorsi unitari;
    occorre altresì segnalare che l'Autorità di regolazione dei trasporti è ancora in fase di primo reclutamento delle ottanta Pag. 129unità che, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 2011, ne costituiscono la pianta organica; sono infatti in corso di svolgimento le selezioni di personale già dipendente di pubbliche amministrazioni, che dovrà ricoprire fino al 50 per cento dell'organico, mentre devono essere avviate le procedure di concorso, aperte a tutti, per la selezione del restante 50 per cento. Al riguardo appare opportuno escludere espressamente l'applicazione delle disposizioni in materia di gestione unificata delle procedure concorsuali per quanto concerne il reclutamento iniziale delle ottanta unità in questione; tali disposizioni, infatti, potrebbero determinare ritardi che pregiudicherebbero pesantemente il funzionamento dell'Autorità;
    il comma 7 dell'articolo 22 stabilisce che le Autorità procedano alla gestione unitaria dei servizi strumentali mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di uffici comuni almeno tra due Autorità. In particolare si prevede che le Autorità, entro il 31 dicembre 2014 provvedano a gestire in comune almeno tre dei seguenti servizi: affari generali, servizi finanziari e contabili, acquisti e appalti, amministrazione del personale, gestione del patrimonio, servizi tecnici e logistici, sistemi informativi e informatici. Dall'attuazione di tali disposizioni dovranno conseguire, entro l'anno 2015, risparmi pari ad almeno il 10 per cento della spesa complessiva sostenuta dagli stessi organismi per i servizi in questione nell'anno 2013;
    si osserva al riguardo che le previsioni del comma 7 stabiliscono in modo dettagliato le modalità con cui le Autorità devono raggiungere gli obiettivi di risparmio prefissati; sembrerebbe più rispettoso dell'autonomia organizzativa e gestionale delle Autorità lasciare ad esse l'individuazione e l'attuazione delle misure organizzative che permettano di raggiungere i medesimi risultati in termini di risparmio;
    il comma 9 dell'articolo 22 prevede che l'Agenzia del demanio individui, entro il 30 settembre 2014, uno o più edifici contigui da adibire a sede comune per l'Autorità dei trasporti, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione e la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali e stabilisce che entro il 30 giugno 2015 i suddetti organismi siano tenuti a trasferire i propri uffici negli edifici individuati dall'Agenzia del demanio. In conseguenza di quanto disposto dal comma 9, il comma 10 sopprime la previsione, relativa alle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, per cui tali Autorità non possono avere sede nella medesima città; il successivo comma 11 sopprime altresì la previsione per cui la sede dell'Autorità di regolazione dei trasporti è individuata in un immobile pubblico nella città di Torino;
    anche con riferimento alle previsioni del comma 9, come già osservato per quanto concerne il comma 7, si può rilevare che esse dettano disposizioni di dettaglio sulle sedi delle Autorità, che non necessariamente individuano la strada più efficace per conseguire risparmi, anche in considerazione dei vincoli derivanti dalla situazione esistente. Anche per quanto riguarda il profilo della spesa per immobili, sarebbe più opportuna una previsione che, salvaguardando l'autonomia delle Autorità in merito alle proprie scelte organizzative e gestionali, producesse in via diretta effetti di limitazione della spesa sostenuta dalle Autorità stesse per canoni di locazione di immobili;
    una valutazione particolarmente approfondita è, anche per questo aspetto, necessaria con riferimento all'impatto che le disposizioni dei commi 9 e 11 possono determinare sul funzionamento dell'Autorità dei trasporti, imponendo il trasferimento della sede di tale Autorità da Torino a Roma, anche tenendo conto delle spese già sostenute per la predisposizione dell'attuale sede presso il Lingotto di Torino,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

Pag. 130

  con le seguenti condizioni:
   1) al comma 4 dell'articolo 18, sostituire le parole: «terzo periodo» con le seguenti: «quarto periodo»;
   2) al comma 4 dell'articolo 22, dopo le parole: «di cui al comma 1», inserire le seguenti: «destinato allo svolgimento dei servizi strumentali» e aggiungere in fine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al reclutamento iniziale delle ottanta unità di personale previste nella pianta organica di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b-bis), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni»;
   3) sostituire il comma 7 dell'articolo 22 con il seguente: «7. Gli organismi di cui al comma 1 individuano ed attuano misure in materia di gestione dei servizi strumentali idonee a determinare, per ciascun organismo, entro l'anno 2015, risparmi complessivi pari ad almeno il dieci per cento della spesa sostenuta dallo stesso per la gestione dei medesimi servizi nell'anno 2013. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, si definiscono strumentali i seguenti servizi: affari generali, servizi finanziari e contabili, acquisti e appalti, amministrazione del personale, gestione del patrimonio, servizi tecnici e logistici, sistemi informativi ed informatici»;
   4) riformulare le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 22 nel senso di introdurre misure che, salvaguardando l'autonomia delle Autorità in merito alle proprie scelte organizzative e gestionali, producano in via diretta effetti di limitazione della spesa sostenuta dalle Autorità stesse per canoni di locazione di immobili;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) con riferimento alle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 18, valuti la Commissione di merito l'opportunità di segnalare al Governo l'esigenza di definire stabilmente la governance relativa all'attuazione dell'Agenda digitale italiana e di rendere pienamente operativi i vertici degli organismi ad essa preposti;
   b) con riferimento alle disposizioni di cui al comma 11 dell'articolo 22, valuti la Commissione di merito se sia opportuno abrogare la previsione in base alla quale la sede dell'Autorità di regolazione dei trasporti è individuata in un immobile pubblico nella città di Torino.

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ALLEGATO 2

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. (C. 2486 Governo).

PARERE APPROVATO

  La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
   esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 90 del 2014 recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (C. 2486 Governo);

   premesso che:
    il comma 4 dell'articolo 18 modifica l'organizzazione del Tavolo permanente per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana, prevedendo che il suo presidente sia individuato dal Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
    riguardo a tali previsioni, si evidenzia, in generale, l'esigenza di definire stabilmente la governance relativa all'attuazione dell'Agenda digitale italiana e di rendere pienamente operativi i vertici degli organismi ad essa preposti;
    sotto il profilo formale, si segnala altresì che occorre riferire le modifiche dell'articolo 47 del decreto-legge n. 5 del 2012, introdotte dal comma 4 dell'articolo 18 del decreto-legge in esame, al quarto periodo del comma 2 del citato articolo 47, anziché, come indicato, al terzo periodo;
    l'articolo 22 reca diverse misure che incidono sulle modalità di organizzazione e di funzionamento delle Autorità indipendenti e che, per quanto concerne in modo specifico le competenze della IX Commissione, possono avere un impatto significativo sull'espletamento dei compiti dell'Autorità di regolazione dei trasporti e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
    in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 22, merita una valutazione particolarmente approfondita l'impatto che possono determinare sul funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti che, a differenza delle altre Autorità, si trova ancora nella fase di avvio della propria attività;
    in particolare il comma 4 dell'articolo 22 prevede una gestione unitaria delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale delle Autorità indipendenti;
    occorre in proposito rilevare che gli organismi ai quali si applica tale previsione svolgono compiti diversi tra loro (in alcuni casi si tratta di autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità, in altri casi di autorità di vigilanza, in altri di autorità di garanzia) e, soprattutto, operano in ambiti del tutto differenti; la previsione di procedure concorsuali comuni dovrebbe pertanto riferirsi esclusivamente ai servizi amministrativi, contabili e finanziari e tecnici, che hanno funzione di supporto, al fine di non pregiudicare la selezione delle professionalità necessarie nell'ambito specifico di attività di ciascuna Autorità, che non si vede come possa essere assicurata da concorsi unitari;Pag. 132
    occorre altresì segnalare che l'Autorità di regolazione dei trasporti è ancora in fase di primo reclutamento delle ottanta unità che, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 2011, ne costituiscono la pianta organica; sono infatti in corso di svolgimento le selezioni di personale già dipendente di pubbliche amministrazioni, che dovrà ricoprire fino al 50 per cento dell'organico, mentre devono essere avviate le procedure di concorso, aperte a tutti, per la selezione del restante 50 per cento. Al riguardo appare opportuno escludere espressamente l'applicazione delle disposizioni in materia di gestione unificata delle procedure concorsuali per quanto concerne il reclutamento iniziale delle ottanta unità in questione; tali disposizioni, infatti, potrebbero determinare ritardi che pregiudicherebbero pesantemente il funzionamento dell'Autorità;
    il comma 7 dell'articolo 22 stabilisce che le Autorità procedano alla gestione unitaria dei servizi strumentali mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di uffici comuni almeno tra due Autorità. In particolare si prevede che le Autorità, entro il 31 dicembre 2014 provvedano a gestire in comune almeno tre dei seguenti servizi: affari generali, servizi finanziari e contabili, acquisti e appalti, amministrazione del personale, gestione del patrimonio, servizi tecnici e logistici, sistemi informativi e informatici. Dall'attuazione di tali disposizioni dovranno conseguire, entro l'anno 2015, risparmi pari ad almeno il 10 per cento della spesa complessiva sostenuta dagli stessi organismi per i servizi in questione nell'anno 2013;
    si osserva al riguardo che le previsioni del comma 7 stabiliscono in modo dettagliato le modalità con cui le Autorità devono raggiungere gli obiettivi di risparmio prefissati; sembrerebbe più rispettoso dell'autonomia organizzativa e gestionale delle Autorità lasciare ad esse l'individuazione e l'attuazione delle misure organizzative che permettano di raggiungere i medesimi risultati in termini di risparmio;
    il comma 9 dell'articolo 22 prevede che l'Agenzia del demanio individui, entro il 30 settembre 2014, uno o più edifici contigui da adibire a sede comune per l'Autorità dei trasporti, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione e la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali e stabilisce che entro il 30 giugno 2015 i suddetti organismi siano tenuti a trasferire i propri uffici negli edifici individuati dall'Agenzia del demanio. In conseguenza di quanto disposto dal comma 9, il comma 10 sopprime la previsione, relativa alle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, per cui tali Autorità non possono avere sede nella medesima città; il successivo comma 11 sopprime altresì la previsione per cui la sede dell'Autorità di regolazione dei trasporti è individuata in un immobile pubblico nella città di Torino;
    anche con riferimento alle previsioni del comma 9, come già osservato per quanto concerne il comma 7, si può rilevare che esse dettano disposizioni di dettaglio sulle sedi delle Autorità, che non necessariamente individuano la strada più efficace per conseguire risparmi, anche in considerazione dei vincoli derivanti dalla situazione esistente. Anche per quanto riguarda il profilo della spesa per immobili, sarebbe più opportuna una previsione che, salvaguardando l'autonomia delle Autorità in merito alle proprie scelte organizzative e gestionali, producesse in via diretta effetti di limitazione della spesa sostenuta dalle Autorità stesse per canoni di locazione di immobili;
    una valutazione particolarmente approfondita è, anche per questo aspetto, necessaria con riferimento all'impatto che le disposizioni dei commi 9 e 11 possono determinare sul funzionamento dell'Autorità dei trasporti, imponendo il trasferimento della sede di tale Autorità da Torino a Roma, anche tenendo conto delle spese già sostenute per la predisposizione Pag. 133dell'attuale sede presso il Lingotto di Torino,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) al comma 4 dell'articolo 18, sostituire le parole: «terzo periodo» con le seguenti: «quarto periodo»;
   2) al comma 4 dell'articolo 22, dopo le parole: «di cui al comma 1», inserire le seguenti: «destinato allo svolgimento dei servizi strumentali» e aggiungere in fine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al reclutamento iniziale delle ottanta unità di personale previste nella pianta organica di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b-bis), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni»;
   3) sostituire il comma 7 dell'articolo 22 con il seguente: «7. Gli organismi di cui al comma 1 individuano ed attuano misure in materia di gestione dei servizi strumentali idonee a determinare, per ciascun organismo, entro l'anno 2015, risparmi complessivi pari ad almeno il dieci per cento della spesa sostenuta dallo stesso per la gestione dei medesimi servizi nell'anno 2013. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, si definiscono strumentali i seguenti servizi: affari generali, servizi finanziari e contabili, acquisti e appalti, amministrazione del personale, gestione del patrimonio, servizi tecnici e logistici, sistemi informativi ed informatici»;
   4) riformulare le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 22 nel senso di introdurre misure che, salvaguardando l'autonomia delle Autorità in merito alle proprie scelte organizzative e gestionali, producano in via diretta effetti di limitazione della spesa sostenuta dalle Autorità stesse per canoni di locazione di immobili;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) con riferimento alle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 18, valuti la Commissione di merito l'opportunità di segnalare al Governo l'esigenza di definire stabilmente la governance relativa all'attuazione dell'Agenda digitale italiana e di rendere pienamente operativi i vertici degli organismi ad essa preposti;
   b) con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 22, valuti la Commissione di merito l'opportunità di mantenere le previsioni in base alle quali, da un lato, le autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, tra cui l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con sede a Napoli, non possono avere sede nella medesima città e, dall'altro, la sede dell'Autorità di regolazione dei trasporti è individuata in un immobile pubblico nella città di Torino.

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ALLEGATO 3

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. (Testo unificato C. 731 Velo ed altri e C. 1588 Governo).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 2.

  Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:
  «h-bis)
introduzione di disposizioni volte a favorire la più ampia accessibilità e fruibilità attraverso strumenti telematici dei dati relativi ai veicoli, ai titoli abilitativi alla guida, alle infrazioni stradali e all'incidentalità da parte dei soggetti interessati, in formato di tipo aperto, come definito dall'articolo 68, comma 3, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, fermo restando il rispetto della disciplina a tutela della riservatezza dei dati personali;».
2. 49. (nuova formulazione) De Lorenzis, Cristian Iannuzzi, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano.

  Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:
  «g-bis)
introduzione di specifiche misure che rafforzino i controlli sulle attività di revisione dei veicoli e di consulenza automobilistica;».
2. 50. (nuova formulazione) Garofalo.

  Al comma 1, lettera i), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione delle violazioni per le quali è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida».
2. 63. Dell'Orco, Cristian Iannuzzi, Liuzzi, Spessotto, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano.