CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 luglio 2014
268.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari (C. 2486 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La III Commissione,
   esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge n. 2486, di conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari»;
   condiviso l'obiettivo del provvedimento di riformare e razionalizzare gli apparati amministrativi pubblici e di snellire e rendere più trasparente l'azione amministrativa;
   segnalato che i tagli lineari previsti all'articolo 1 rischiano di impattare negativamente sulle attività di cooperazione allo sviluppo e sulle spese, già fortemente ridotte, per il funzionamento degli uffici all'estero;
   auspicata una piena continuità della formazione specialistica del personale del Ministero degli Affari Esteri attraverso una valorizzazione, del peculiare patrimonio specialistico espresso per molti anni dall'Istituto diplomatico «Mario Toscano»;
   posta in rilievo l'esigenza di preservare un regime amministrativo semplificato per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza o per la manutenzione straordinaria sugli immobili del MAE all'estero in aree ad elevato rischio geopolitico,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   gli interventi di cooperazione allo sviluppo e di sostegno ai processi di ricostruzione e di partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché quelli per la messa in sicurezza o per la manutenzione straordinaria degli immobili destinati alla tutela dei cittadini e degli interessi italiani all'estero siano esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 35 e 37;
   tra i princìpi generali che ispireranno la Scuola nazionale dell'amministrazione di cui all'articolo 21 venga espressamente menzionata quello della promozione, nell'ambito di un'apposita struttura dipartimentale, della formazione linguistica e specialistica riservata al personale del Ministero degli Affari esteri ed in particolare per quello operante nella rete estera, in coerenza con le indicazioni formulate in merito dallo stesso Ministero;
  e con la seguente osservazione:
   si valuti l'esigenza che i tagli lineari di cui all'articolo 1 non comportino ulteriori contrazioni delle attività di cooperazione allo sviluppo, per le quali il Governo si è impegnato ad assicurare un incremento di risorse, in ottemperanza agli obiettivi indicati in ambito OCSE – DAC, ne delle risorse per il funzionamento degli uffici all'estero, che garantiscono servizi a cittadini ed imprese operanti fuori dal territorio nazionale.

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ALLEGATO 2

Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo. C. 2498 Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Finalità della politica di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale).

  1. È compito della Repubblica promuovere, organizzare e attuare una politica di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale la quale si ispiri alle seguenti finalità:
   a) la promozione di relazioni pacifiche, collaborative, eque e solidali tra i popoli, le comunità e gli Stati, anche al fine di prevenire i conflitti, in conformità alla Costituzione italiana e allo Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945, reso esecutivo ai sensi della legge 17 agosto 1957, n. 848;
   b) il soddisfacimento dei diritti umani fondamentali in conformità al patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, nonché al patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottati a New York rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 1966, resi esecutivi ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881, nonché alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatta a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, e, in particolare, la salvaguardia della vita umana e il soddisfacimento dei bisogni primari, il diritto all'alimentazione, l'eliminazione della miseria, la lotta all'emarginazione sociale, la promozione e la difesa della democrazia e dei diritti civili e politici, in particolare delle categorie più deboli e svantaggiate;
   c) la salvaguardia e la promozione dei diritti della donna, fin dall'infanzia, e la rimozione di ogni ostacolo alla sua piena partecipazione alla vita sociale, economica e politica;
   d) la salvaguardia e la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, come previsto dalla Convenzione sui diritti dei fanciullo, fatta a New York, il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 20 marzo 2003, n. 77;
   e) la promozione delle istituzioni democratiche, realmente rappresentative dell'insieme della popolazione e garanti delle minoranze etniche, linguistiche e religiose;
   f) la redistribuzione delle risorse e la democratizzazione della governance globale anche a livello economico;
   g) la realizzazione di uno sviluppo basato sulla tutela dell'ambiente inteso come bene globale, sulla valorizzazione delle risorse naturali e umane locali e sulla partecipazione democratica delle popolazioni interessate, come previsto dalle deliberazioni della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo, svoltasi a Rio de Janeiro nel giugno 1992 e della Conferenza Rio+20 del giugno 2012;Pag. 43
   h) la lotta all'analfabetismo, la promozione dell'educazione di base, e della formazione professionale;
   i) la tutela, la rigenerazione e la promozione dei beni comuni, a beneficio delle generazioni presenti e di quelle future;
   l) il diritto di ogni popolo alla sovranità alimentare, anche in vista del convegno sulla lotta contro la povertà e per lo sviluppo sociale di Roma 2015;
   m) l'attuazione degli impegni contenuti nei piani di azione approvati dai vertici sullo sviluppo promossi dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU);
   n) il soccorso alle popolazioni colpite da maremoti, terremoti o altre calamità naturali, ovvero vittime di guerre o di conflitti od oggetto di persecuzioni.

  2. Le politiche di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale sono elemento qualificante e contribuiscono allo sviluppo di un quadro coerente di azioni e iniziative dello Stato in materia di politica estera, ambientale, sociale, di rispetto dei diritti fondamentali e della dignità della persona, di rafforzamento dei rapporti di maggiore giustizia ed equità tra i popoli, di redistribuzione delle risorse, nonché di prevenzione diplomatica e non violenta dei conflitti.
  3. La Repubblica considera con particolare favore le iniziative volte a promuovere una società multiculturale, con il contributo attivo dei migranti e delle loro associazioni ai progetti di cooperazione allo sviluppo.
  4. La Repubblica, in conformità alla risoluzione 198/98/CE del Parlamento europeo, del 2 luglio 1998, sul commercio equo e solidale e il movimento dell'economia sociale nel suo complesso, riconosce il commercio equo e solidale come parte integrante di una cooperazione socialmente ed ecologicamente sostenibile, impegnandosi a sostenere le iniziative degli organismi che svolgono tale attività.
1. 1. Scotto, Palazzotto.

  Al comma 1 sostituire il secondo periodo con il seguente: In adempimento degli articoli 10 e 11 della Costituzione e in coerenza con i trattati, le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea, essa si ispira alla Dichiarazione universale dei diritti umani.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo:, mutualità e sussidiarietà e contribuisce all'eliminazione della povertà nel mondo in tutte le sue manifestazioni.
1. 2. Spadoni, Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. L'Italia assicura la coerenza generale delle sue politiche pubbliche con gli Obiettivi del Millennio, con gli obiettivi della cooperazione internazionale e nello spirito delle previsioni dei Trattati dell'Unione europea, con particolare riferimento alla tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali.
1. 3. Spadoni, Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

  Al comma 2, lettera a), dopo le parole: sviluppo sostenibile, aggiungere le seguenti: fondato sulla valorizzazione delle risorse umane locali, sulla concreta partecipazione democratica delle popolazioni coinvolte, nonché sulla tutela dell'ambiente.
1. 4. Scotto, Palazzotto.

  Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: che soddisfi le esigenze di benessere economico, sociale, di lavoro, di salute e di vita delle popolazioni dei Paesi partner, la sostenibilità e la rigenerazione ambientale nei Paesi con alti livelli di povertà e di quelli in fase di transizione verso il proprio inserimento nell'economia internazionale;.
1. 5. Spadoni, Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

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  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) rafforzare i meccanismi virtuosi di micro-finanza, in particolare microcredito, micro-leasing e business sociale, quali strumenti di giustizia sociale e diplomazia preventiva.
1. 6. Sibilia, Manlio Di Stefano, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

  Al comma 2 dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) promuovere relazioni economiche, finanziarie commerciali più eque e solidali.
1. 7. Scotto, Palazzotto.

  Al comma 3, dopo le parole: non discriminazione, e, aggiungere le seguenti: escludendo ogni collegamento con missioni ed interventi militari,.
1. 8. Scotto, Palazzotto.

  Al comma 3, sopprimere il seguente periodo: di Paesi in via di sviluppo.
1. 9. Scagliusi, Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Grande, Del Grosso, Spadoni.

ART. 2.

  Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
  1. Possono beneficiare degli interventi previsti dalla presente legge i soggetti, pubblici o privati, le comunità e le organizzazioni della società civile residenti nei Paesi partner, nonché le popolazioni e le comunità destinatarie di specifiche previsioni di tutela e promozione in ambito internazionale o comunque individuate nel Piano strategico triennale della cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 12.
  2. Possono essere attuati, mediante i soggetti di cui all'articolo 25, interventi che hanno come dirette destinatarie le popolazioni civili e le comunità locali e che sono discussi, negoziati e concordati con i diretti rappresentanti di tali popolazioni.
2. 1. Scotto, Palazzotto.

  Al comma 1, sostituire le parole da: le istituzioni nazionali, fino al fine periodo, con le seguenti:, profit e non profit, le istituzioni nazionali e le amministrazioni locali dei Paesi partner, individuati in coerenza con i princìpi generali e condivisi in sede di Comitato di aiuto allo sviluppo dell'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE/DAC) e di Unione europea, nonché attenendosi alle procedure contrattuali e di monitoraggio previste per la parte Fondo Europeo di Sviluppo (FES) e di bilancio dall’EuropeAid Co-operation Office e ai criteri di accreditamento previsti dal Framework Partnership Agreement di ECHO, nonché, in tema di regolamenti finanziari, dal DEVCO Companion to financial and contractual procedures più aggiornato della Commissione Europea.
2. 2. Grande, Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Spadoni, Del Grosso, Scagliusi.

  Al comma 2 dopo le parole: allo sviluppo, aggiungere le seguenti: anche attraverso la costituzione di un Fondo unico per le attività previste dalla presente legge.
2. 3. Scotto, Palazzotto.

  Sostituire il comma 4 con i seguenti:
  4. Gli interventi di cooperazione allo sviluppo sono finanziati mediante doni e crediti di aiuto a condizioni particolarmente agevolate. I crediti di aiuto e i doni non possono essere in nessun modo condizionati all'acquisto di beni e di servizi dall'Italia né associati a strumenti finanziari o a condizioni di mercato. Nelle Pag. 45attività di cooperazione deve essere privilegiato l'impiego di beni e di servizi prodotti nei Paesi e nelle aree in cui si realizzano gli interventi. Il ricorso ai crediti di aiuto è possibile solo nell'ambito di programmi complessi che prevedono anche il ricorso a finanziamenti a dono, tenendo comunque presente la necessità di spendere in loco o nei Paesi limitrofi almeno il 50 per cento dei finanziamenti a credito.
  4-bis. Non rientrano, altresì, nell'ambito di applicazione della presente legge, gli interventi che hanno ad oggetto la promozione, l'assicurazione e ogni altra forma di sostegno del commercio o degli investimenti italiani all'estero.
2. 4. Scotto, Palazzotto.

  Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora tale impiego non sia possibile, si ricorre a gare internazionali finalizzate a garantire la massima competitività, trasparenza e qualità dell'azione.
2. 5. Spadoni, Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

  Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di impossibilità, per l'impiego dei beni e servizi si fa ricorso a gare internazionali, aperte oltre che alle aziende dei Paesi membri dell'Unione europea, a quelle dei Paesi membri dell'OCSE e dei Paesi confinanti.
2. 6. Del Grosso, Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Grande, Spadoni, Scagliusi.

  Sostituire il comma 5 con i seguenti:
  5. Non rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge gli interventi che hanno carattere militare o di polizia, rientranti nelle iniziative decise nell'ambito di alleanze internazionali quali la NATO e definiti ai sensi del comma 5-bis. Le attività di cooperazione e di solidarietà non possono avere alcuna relazione logistica, funzionale od operativa con le attività militari, neanche in caso di prosecuzione o continuazione di programmi già in corso.
  5-bis. Sono da considerare interventi militari o di polizia quelli svolti in Paesi esteri da contingenti delle Forze armate e delle forze addette al mantenimento dell'ordine pubblico, anche nell'ambito di operazioni decise e attuate nel quadro di organizzazioni internazionali.
2. 7. Scotto, Palazzotto.

  Al comma 5, dopo le parole: attività militari, aggiungere le seguenti: o di attività festive direttamente dalle Forze Armate.
2. 8. Scotto, Palazzotto.

  Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole:, nonché di qualunque attività ambientalmente o economicamente non sostenibile.
2. 9. Scagliusi, Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Grande, Del Grosso, Spadoni.

  Al comma 5 aggiungere, in fine, le seguenti parole:, di polizia e di sicurezza.
2. 10. Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Gli stanziamenti destinati alla cooperazione internazionale allo sviluppo non possono essere utilizzati oltre il limite del sei per cento per coprire spese amministrative, generali e d'esercizio.
2. 11. Di Battista, Manlio Di Stefano, Sibilia, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

Pag. 46

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Gli stanziamenti destinati alla cooperazione internazionale allo sviluppo sono erogati secondo criteri di trasparenza e regolarmente rendicontati. Le spese sostenute nei Paesi dove si realizzano gli interventi non possono essere inferiori al 50 per cento dello stanziamento assegnato, al netto dei compensi dei cooperanti nei medesimi Paesi.
2. 12. Del Grosso, Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Spadoni, Grande, Scagliusi.

  Al comma 6 dopo le parole: diritti umani, aggiungere le seguenti: dell'accoglienza.
2. 13. Scotto, Palazzotto.

  Al comma 6 dopo le parole: norme europee e internazionali, aggiungere le seguenti: in materia di diritto d'asilo.
2. 14. Scotto, Palazzotto.

  Al comma 6, aggiungere, in fine: sui diritti umani e dei migranti.
2. 15. Scotto, Palazzotto.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. La cooperazione allo sviluppo promuove programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche nell'ambito scolastico, e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia e i Paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli tra i giovani.»
2. 16. Spadoni, Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

ART. 3.

  Sopprimerlo.
3. 1. Nicoletti.

ART. 4.

  Al comma 1 sostituire le parole: aiuto pubblico allo sviluppo APS con le seguenti: cooperazione pubblica allo sviluppo CPS;.

  Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorra l'acronimo: APS con il seguente: CPS e sostituire la rubrica con la seguente: (Ambiti di applicazione della cooperazione pubblica allo sviluppo).
4. 1. Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

  Al comma 1 sostituire le parole: Aiuto Pubblico allo Sviluppo APS con le seguenti: Cooperazione pubblica allo sviluppo CPS.

  Conseguentemente, sostituire l'acronimo: APS con il seguente: CPS ovunque ricorra nel testo.
4. 4. Cimbro.

  Al comma 1 dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
   f-bis)
iniziative relative ai rifugiati.
4. 2. Di Battista, Manlio Di Stefano, Sibilia, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

  Al comma 1 dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
   f-bis) interventi internazionali di peace building.
4. 3. Scotto, Palazzotto.

Pag. 47

  Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Oggetto dell'attività di cooperazione)
.

  1. Nel quadro dei rapporti di mutualità di interscambio tra i popoli rientrano, in forma prioritaria ma non esclusiva, le seguenti attività:
   a) la realizzazione di progetti di sviluppo intersettoriale in aree determinate, individuati e formulati con la partecipazione congiunta delle autorità e della società civile a livello locale;
   b) lo studio, la progettazione, la fornitura e la costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi;
   c) la formazione di base e la formazione professionale anche in Italia di cittadini dei Paesi partner e del personale destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;
   d) la realizzazione in Italia di programmi educativi e di sensibilizzazione per la cooperazione allo sviluppo, la costruzione della pace, e la realizzazione di iniziative volte a promuovere gli scambi sociali, culturali ed educativi fra l'Italia e i Paesi partner, nel quadro della promozione di una cultura e di una educazione multietnica e di una mutua solidarietà tra comunità locali;
   e) la realizzazione di iniziative volte a promuovere l'autosviluppo locale dei piccoli e medi produttori agricoli e manifatturieri e i processi produttivi e commerciali sviluppati nel rispetto dei principi dello scambio commerciale equo e solidale e dell'economia sociale e solidale fra l'Italia e i Paesi partner;
   f) la realizzazione di interventi nei Paesi partner, a sostegno e per lo sviluppo locale di un'autonoma capacità di ricerca scientifica e tecnologica, con specifico riguardo alle esigenze locali e alla necessità di mettere a punto tecnologie appropriate ad ogni specifico contesto locale e ambientale;
   g) le attività di microcredito volte a favorire lo sviluppo autonomo delle popolazioni locali e la lotta alla povertà, l'avviamento di attività nei Paesi partner;
   h) il sostegno, anche attraverso programmi di informazione e di comunicazione, a iniziative che favoriscono una maggiore partecipazione delle popolazioni e delle comunità ai processi democratici, a livello locale e nazionale, nei Paesi partner;
   i) le iniziative di cooperazione decentrata e orizzontale che promuovono il collegamento tra regioni, città metropolitane, comunità montane, comuni e altri enti locali o soggetti italiani di cui all'articolo 25 e omologhi soggetti dei Paesi partner;
   l) il sostegno e l'adozione a distanza;
   m) l'assistenza tecnica, l'amministrazione, la gestione, la valutazione e il monitoraggio dell'attività di cooperazione allo sviluppo, anche attraverso l'impiego di personale qualificato per tali compiti;
   n) gli interventi civili di pace volti a prevenire o gestire, con modalità non violente, i conflitti di carattere locale o su scala più ampia, attraverso attività di peacebuilding e riconciliazione post conflitto, protezione e sostegno dei difensori ed attivisti dei diritti umani.

  2. Gli interventi di cooperazione allo sviluppo sono finanziati mediante doni e crediti di aiuto a condizioni particolarmente agevolate. I crediti di aiuto e i doni non possono essere in nessun modo condizionati all'acquisto di beni e di servizi dall'Italia né associati a strumenti finanziari o a condizioni di mercato. Nelle attività di cooperazione deve essere privilegiato l'impiego di beni e di servizi prodotti nei Paesi e nelle aree in cui si realizzano gli interventi. Il ricorso ai crediti di aiuto è possibile solo nell'ambito di programmi complessi che prevedono anche il ricorso a finanziamenti a dono, tenendo comunque presente la necessità di spendere in loco o nei Paesi limitrofi Pag. 48almeno il 50 per cento dei finanziamenti a credito.
  3. Gli interventi miranti a promuovere attività produttive, finanziati mediante crediti di aiuto, devono essere economicamente sostenibili e non superiori ai limiti stabiliti dall'OCSE per l'accesso ai crediti di aiuto.
4. 01. Scotto, Palazzotto.

ART. 5.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Rientra nell'ambito della CPS la partecipazione organica dell'Italia all'attività di organismi internazionali e di organismi intergovernativi competenti in materia di cooperazione allo sviluppo, secondo le indicazioni del DAC/OCSE, alle iniziative concordate con organizzazioni di integrazione regionale. Per le iniziative legate al capitale di banche e fondi di sviluppo multilaterali sono adottati sistemi di gestione degli interventi, sulla base di criteri di efficacia, economicità, coerenza, unitarietà e trasparenza che prevedono la rendicontazione dettagliata atta a garantire la razionalizzazione della spesa e la pubblicazione on line di tutte le attività, delle relative spese e dei giustificativi contabili, nonché i tassi di interesse applicati ai beneficiari finali e agli intermediari finanziari. Le banche interessate non devono essere coinvolte in investimenti per la produzione, acquisto e commercio di armi.
5. 1. Spadoni, Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

  Al comma 4 dopo la parola: internazionale aggiungere le seguenti: d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con l'Agenzia di cui all'articolo 17,.
5. 2. Grande, Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Spadoni, Del Grosso, Scagliusi.

  Al comma 5, dopo la parola: internazionale aggiungere le seguenti: e con l'Agenzia di cui all'articolo 17.
5. 3. Scagliusi, Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Spadoni, Grande, Del Grosso.

ART. 6.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e si avvale dell'Agenzia di cui all'articolo 17 nell'espletamento di ogni compito di cui al documento triennale di programmazione.
6. 1. Di Battista, Manlio Di Stefano, Sibilia, Spadoni, Del Grosso, Grande, Scagliusi.

ART. 7.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1. Gli interventi di cooperazione allo sviluppo sono finanziati mediante doni e crediti di aiuto a condizioni particolarmente agevolate. I crediti di aiuto e i doni non possono essere in nessun modo condizionati all'acquisto di beni e di servizi dall'Italia né associati a strumenti finanziari o a condizioni di mercato. Nelle attività di cooperazione deve essere privilegiato l'impiego di beni e di servizi prodotti nei Paesi e nelle aree in cui si realizzano gli interventi. Il ricorso ai crediti di aiuto è possibile solo nell'ambito di programmi complessi che prevedono anche il ricorso a finanziamenti a dono, tenendo comunque presente la necessità di spendere in loco o nei Paesi limitrofi almeno il 50 per cento dei finanziamenti a credito.
  1-bis. Gli interventi miranti a promuovere attività produttive, finanziati mediante crediti di aiuto, devono essere economicamente sostenibili e non superiori ai limiti stabiliti dall'OCSE per l'accesso ai crediti di aiuto.
7. 1. Scotto, Palazzotto.

Pag. 49

  Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: Esse devono corrispondere a una specifica richiesta da parte del Paese partner, nella sua configurazione statuale, territoriale e comunitaria, in linea con il principio della piena appropriazione dei processi di sviluppo da parte dei Paesi partner.
7. 2. Scagliusi, Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Spadoni, Grande, Del Grosso.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Gli interventi e i programmi di cui al comma 1 sono concordati, sulla base di un'espressa richiesta del Paese partner, che deve fornire garanzie e consentire i controlli necessari ad assicurare l'effettiva destinazione delle risorse erogate alla realizzazione dell'intervento o programma. La gestione diretta da parte dei soggetti della CPS è ammessa nei Paesi dove le gravi violazioni dei diritti umani rendono necessari interventi diretti in favore delle popolazioni vittime di atti persecutori e antidemocratici. Ogni anno è redatta la lista dei Paesi nei quali il rispetto dei diritti umani è oggetto di violazioni, anche segnalate da organismi internazionali, tenendo conto dei mutati scenari geopolitici indicati dalla rete diplomatico-consolare afferente al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dall'Agenzia di cui all'articolo 17.
7. 3. Scagliusi, Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Spadoni, Grande, Del Grosso.

  Al comma 2, secondo periodo sostituire le parole: degli aiuti definiti con le seguenti: dello sviluppo definito.
7. 4. Grande, Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Spadoni, Del Grosso, Scagliusi.

  Al comma 3, dopo la parola: internazionale aggiungere le seguenti: di concerto con l'Agenzia.
7. 5. Spadoni, Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Del Grosso, Grande, Scagliusi.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:, avuto riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione delle espressioni della società civile operanti nei Paesi partner nel campo dei servizi alla persona, in aderenza al principio di sussidiarietà.
7. 6. Picchi.

  Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Imprese miste e settore privato per lo sviluppo).

  1. A valere sul Fondo rotativa di cui all'articolo 8, il Comitato direttiva dell'Agenzia di cui all'articola 17 può concedere crediti agevolati a:
   a) organizzazioni internazionali con la previsione che: i tassi di interesse praticati ai beneficiari finali siano nettamente inferiori ai tassi prevalenti del mercato locale; gli interessi maturati sul conto capitale siano reinvestiti per attività di sviluppo a tassi di interesse e condizioni estremamente agevolati nei Paesi stessi o in Paesi partner; non siano effettuate scalate per l'acquisizione di altre banche locali o fondi; siano erogati ai beneficiari finali in tempi non superiori a trenta giorni;
   b) imprese italiane per assicurare il parziale anticipo del finanziamento della quota di capitale di rischio o per fornire garanzie, prestiti o altri strumenti, individuati dal Comitato interministeriale per la cooperazione internazionale di cui all'articolo 15, in imprese miste da costituire o già costituite nei Paesi di cui all'articolo 2, Pag. 50comma 1, con la partecipazione di investitori, pubblici o privati, del Paese partner.

  2. Le imprese italiane devono garantire:
   a) una comprovata capacità di generare sviluppo e impiego nei Paesi partner e una capacità di partenariato duraturo con le imprese locali;
   b) la destinazione dell'intervento in favore delle zone o delle fasce di popolazione più povere in sinergia con altri interventi della cooperazione italiana nel Paese interessato;
   c) l'adozione dei princìpi del sistema del Global Compact dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;
   d) l'osservanza delle linee guida dell'OCSE sulla responsabilità sociale d'impresa per le imprese multinazionali;
   e) l'applicazione delle norme internazionali sul lavoro, secondo gli standard internazionali fissati dall'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) in materia di sicurezza, di rispetto dell'ambiente e di applicazione di salari minimi internazionalmente riconosciuti;
   f) l'applicazione delle norme in materia di certificazione di regolarità contributiva, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legge 20 marzo 2014 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, e in materia di documentazione antimafia ai sensi dell'articolo 87 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, modificato dal Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 218;
   g) l'impegno a non delocalizzare le attività dai Paesi d'origine e a non licenziare il personale nel Paese d'origine per tale motivo;
   h) la pubblicità del proprio bilancia e dell'entità dei proventi degli investimenti realizzati;
   i) l'assenza di condizioni di monopolio.
7. 01. Sibilia, Manlio Di Stefano, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

ART. 8.

  Al comma 1, dopo la parola: previa sono aggiunte le seguenti: valutazione tecnica ed economica favorevole effettuata dall'Agenzia e a seguito di.
8. 1. Sibilia, Manlio Di Stefano, Di Battista, Del Grosso, Spadoni, Grande, Scagliusi.

  Al comma 1, sostituire le parole: un istituto finanziario gestore, appositamente selezionato, con procedura ad evidenza pubblica con le seguenti: la Cassa depositi e prestiti S.p.A.

  Conseguentemente:
   a) dopo l'articolo 21, inserire il seguente Capo:
  Capo IV-bis. – (Istituzione Finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo)
  Art. 21-bis. – (Istituzione Finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo).

  1. Nell'ambito delle finalità della presente legge, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. può assolvere ai compiti di Istituzione Finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo.
  2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 8, 21 e 27, il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale e l'Agenzia Italiana per la cooperazione allo sviluppo si avvalgono della Cassa depositi e prestiti S.p.A. per l'istruttoria e la gestione dei profili finanziari delle iniziative di cooperazione allo sviluppo, nonché per la strutturazione di prodotti di finanza per lo sviluppo nell'ambito di accordi con organizzazioni finanziarie Pag. 51europee o internazionali o della partecipazione a programmi dell'Unione europea.
  3. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. può destinare risorse proprie ad iniziative rispondenti alle finalità della presente legge, anche in regime di cofinanziamento con soggetti privati, pubblici o internazionali, previo parere favorevole del Comitato congiunto di cui all'articolo 21.
  4. Con convenzione tra il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, l'Agenzia, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi e prestiti S.p.A. sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.
   b) all'articolo 27, comma 5, sostituire le parole: all'istituto gestore di cui all'articolo 8 con le seguenti: alla Cassa depositi e prestiti S.p.A.
8. 3. Il Relatore.

  Al comma 2, dopo le parole: di beni, servizi e lavori, aggiungere le seguenti:, prodotti secondo criteri di sostenibilità ambientale ed economica,.
8. 2. Del Grosso, Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Spadoni, Grande, Scagliusi.

ART. 9.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.
(Cooperazione decentrata).

  1. Le regioni, le città metropolitane, i comuni, le comunità montane e gli altri enti pubblici possono attuare in piena autonomia interventi di cooperazione allo sviluppo, nell'ambito delle strategie annuali stabilite dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e approvate dal Parlamento ai sensi dell'articolo 12. L'Agenzia per la Cooperazione allo Sviluppo (ACS) di cui all'articolo 17 favorisce la cooperazione decentrata tra realtà locali italiane e dei Paesi partner, contribuendo finanziariamente, in tutto o in parte, ai progetti presentati, anche attraverso loro consorzi, dai soggetti di cui al presente comma, nonché fornendo assistenza e servizi, direttamente o mediante organismi esecutori esterni.
  2. È istituita una Commissione paritetica per la cooperazione decentrata, di seguito denominata «Commissione paritetica», composta da dieci membri, di cui cinque nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, tre dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, uno dall'Unione delle province d'Italia e uno dall'Associazione nazionale dei comuni italiani. La Commissione paritetica è presieduta dal Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale o da un suo delegato, e alle sue riunioni partecipa il direttore generale dell'ACS, o un suo delegato.
  3. Nel caso di richiesta di contributo finanziario da parte dei soggetti di cui al comma 1, la Commissione paritetica discute e presenta proposte in ordine alle attività di cooperazione allo sviluppo promosse, organizzate e attuate ai sensi dell'articolo 25, commi 3 e 4, che assicurino il coordinamento tra le attività nel pieno rispetto della loro autonomia, stabilendo, altresì, la quota del Fondo unico da destinare annualmente a tali attività.
  4. Nel rispetto della piena autonomia prevista al comma 1, la Commissione paritetica deve favorire l'ottimizzazione delle politiche di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale dell'Italia, con l'obiettivo di evitare la moltiplicazione di iniziative analoghe e le conseguenti dispersioni di risorse, che possono comportare una diminuzione dell'efficienza e dell'efficacia delle politiche di cooperazione.
  5. La Commissione paritetica può trasmettere all'ACS indicazioni e suggerimenti per la redazione dei piani-Paese e dei piani regionali di cui all'articolo 12-bis.Pag. 52
  6. Le associazioni senza fini di lucro, le società cooperative e gli altri soggetti indicati all'articolo 25, possono presentare richiesta di contributo alle regioni e agli altri enti territoriali per progetti di cooperazione allo sviluppo.
9. 1. Scotto, Palazzotto.

  Sostituire il comma 2 col seguente:
  2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali possono attuare iniziative di cooperazione allo sviluppo con enti di equivalente o assimilabile rappresentatività territoriale e con Stati esteri in accordo con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, secondo quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, anche avvalendosi dell'Agenzia di cui all'articolo 17. Le regioni, le province autonome e gli enti locali comunicano preventivamente al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e all'Agenzia di cui all'articolo 17 le attività di partenariato territoriale, finanziate e programmate, ai fini dell'applicazione dell'articolo 11, commi 1 e 4, e dell'inclusione delle attività stesse nella banca dati di cui all'articolo 17, comma 9.
9. 2. Alli.

ART. 10.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Coordinamento con gli interventi umanitari e di emergenza).

  1. Gli interventi di emergenza realizzati dall'Italia in Paesi colpiti da crisi sociali, umanitarie e ambientali sono distinti dalla cooperazione allo sviluppo.
  2. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il direttore generale dell'ACS e con le autorità competenti per gli aiuti umanitari e le emergenze internazionali, stabilisce con proprio decreto, per ogni evento che genera situazioni di emergenza sociale, umanitaria e ambientale, la durata del periodo di prima emergenza, che in ogni caso non può superare i novanta giorni, distinto da quello in cui possono svolgersi attività di ricostruzione. In tale periodo, le attività sono svolte dalle autorità competenti per gli aiuti umanitari e le emergenze internazionali. Trascorso tale periodo, le attività di ricostruzione sono svolte dall'ACS.
  3. Per assicurare il necessario coordinamento tra gli interventi di emergenza, le attività di ricostruzione e le politiche di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale e per ottimizzare la gestione delle risorse, agli incontri decisionali e organizzativi legati agli interventi di emergenza partecipano il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale o un suo delegato, e il direttore generale dell'ACS, o un suo delegato.
10. 1. Scotto, Palazzotto.

  Al comma 1 dopo le parole: esperienza in materia aggiungere le seguenti: avvalendosi dei soggetti in loco per gli interventi legati alla primissima emergenza.
10. 2. Scotto, Palazzotto.

  Al comma 2, dopo la parola: internazionale inserire le seguenti: previa valutazione tecnica favorevole dell'Agenzia di cui all'articolo 17.
10. 3. Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Spadoni, Grande, Scagliusi, Del Grosso.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Gli interventi internazionali di emergenza umanitaria di cui ai commi precedenti sono inderogabilmente distinti dalle missioni internazionali militari e di polizia.
10. 4. Scotto, Palazzotto.

Pag. 53

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Nel limite dello stanziamento di cui al comma 253 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le organizzazioni di cui all'articolo 25 della presente legge organizzano contingenti di corpi civili di pace destinati alla formazione e alla sperimentazione della presenza di giovani volontari da impegnare in azioni di pace non governative nelle aree di conflitto o a rischio di conflitto o nelle aree di emergenza ambientale. All'organizzazione del contingente si provvede ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77.
10. 5. Scotto, Palazzotto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. È istituito, presso il Ministero degli affari esteri, un Tavolo di coordinamento degli interventi civili di pace, composto dalle organizzazioni non governative, dalle associazioni e dai soggetti impegnati con progetti di iniziative autonomamente finanziate o finanziate ai sensi della presente legge.
10. 6. Scotto, Palazzotto.

ART. 11.

  Al comma 3 sostituire le parole: è invitato a partecipare, senza diritto di voto con la seguente: partecipa.
11. 1. Spadoni, Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Del Grosso, Grande, Scagliusi.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La delega al vice ministro riguarda le competenze attribuite dalla presente legge al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
11. 2. Picchi.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale gestisce altresì, in raccordo con il Ministro dell'economia e delle finanze, gli stanziamenti sui capitoli di bilancio del MEF per la partecipazione a programmi di banche multilaterali di sviluppo, previa deliberazione del Comitato congiunto di cui all'articolo 21 della presente legge, circa le priorità geografiche e le finalità specifiche dell'impiego dei fondi in questione e in raccordo costante e diretto tra il rappresentante italiano negli organismi in questione e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in tutte le fasi propositive, deliberative e attuative. Di tale attività il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale redige un rendiconto periodico, su base semestrale, degli obiettivi conseguiti, delle problematicità emerse e delle opportunità esistenti soprattutto per la partecipazione delle aziende italiane ai progetti di sviluppo.
11. 3. Cirielli.

ART. 12.

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 12.
(Adozione del Piano strategico triennale della cooperazione allo sviluppo).

  1. Alla politica di cooperazione allo sviluppo sovraintendono il Ministro degli affari esteri e il Vice Ministro della cooperazione allo sviluppo che propongono al Consiglio del ministri, per l'approvazione, il Piano strategico triennale della cooperazione allo sviluppo.
  2. Il Piano strategico triennale della cooperazione allo sviluppo, di cui al comma 1, deve contenere:
   a) obiettivi specifici, strumenti e finanziamenti alla Cooperazione pubblica allo sviluppo (CPS), di cui all'articolo i 5, Pag. 54evidenziando l'entità e la ripartizione delle risorse da attribuire alla CPS italiana in sede di legge di stabilità;
   b) la ripartizione dei finanziamenti tra contributi obbligatori a organismi multilaterali, banche e fondi di sviluppo e Fondo unico per la CPS;
   c) la destinazione dei contributi multilaterali obbligatori e della partecipazione finanziaria italiana alle risorse delle banche e dei fondi di sviluppo a carattere multilaterale;
   d) i Paesi destinatari della cooperazione italiana finanziata con le risorse del Fondo unico per la CPS;
   e) le aree geografiche e i Paesi prioritari; i Paesi cooperanti per i piani-Paese; i settori e le aree destinatari di iniziative tematiche regionali;
   f) l'entità delle risorse del Fondo unico per la CPS, destinate agli interventi al di fuori dei piani-Paese e delle iniziative tematiche regionali;
   g) per ciascuna area geografica e Paese prioritari, la ripartizione delle risorse finanziarie tra i canali bilaterale, multibilaterale e multilaterale volontario e tra gli strumenti del dono e del credito di aiuto;
   h) le condizioni di concedibilità e i parametri di agevolazione dei crediti di aiuto, nel rispetto del limiti e dei vincoli concordati dall'Italia nell'ambito dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);
   i) le iniziative programmate e gli accordi a livello internazionale per la riduzione del debito estero dei Paesi cooperanti e per la loro integrazione politica ed economica nel contesto internazionale;
   l) l'entità delle risorse del Fondo unico per la CPS, destinate agli interventi di emergenza;
   m) l'entità delle risorse del Fondo unico per la CPS destinate alla concessione di contributi e di crediti agevolati alle organizzazioni senza fini di lucro, alle società cooperative e alle altre organizzazioni di cui all'articolo 25 nonché i criteri per la concessione di tali contributi e crediti;
   n) l'entità delle risorse del Fondo unico per la CPS, destinate alla concessione di cofinanziamenti e di crediti agevolati alla cooperazione decentrata;
   o) l'entità delle risorse del Fondo unico per la CPS, destinate al funzionamento dell'Agenzia per la Cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 1 7, che non può essere inferiore al 5 per cento, né superiore al 10 per cento dello stesso Fondo unico.

  3. Il Piano strategico triennale della cooperazione allo sviluppo, contenente gli indirizzi e le finalità di tale politica, in modo da assicurare anche il coordinamento fra le attività bilaterali, multilaterali, multibilaterali e quelle attuate dall'Unione europea, dall'ONU, dalle istituzioni finanziarie internazionali e da altre organizzazioni internazionali, è aggiornato ogni anno dal Consiglio dei ministri e sottoposto ad approvazione del Parlamento.
  4. Il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, di concerto con gli altri Ministri competenti, definisce le linee-guida generali e i criteri ai quali devono attenersi i rappresentanti Italiani presso le istituzioni finanziarie internazionali e le banche multilaterali di sviluppo, nonché presso gli altri organismi multilaterali commerciali o finanziari, al fine di assicurare coerenza e continuità rispetto alle strategie generali della CPS.
  5. Le regioni, le Città metropolitane, le comunità montane e i comuni danno attuazione agli interventi di cooperazione allo sviluppo stabiliti dal Piano strategico triennale e promuovono nel loro rispettivi ambiti territoriali la sensibilizzazione e la partecipazione organizzata della società civile. La Commissione paritetica per la cooperazione decentrata, di cui all'articolo 9, detta apposite linee direttive per quanto riguarda il coordinamento e la razionalizzazione di tali interventi.

Pag. 55

Art. 12-bis.
(Definizione dei Piani-Paese).

  1. Per ogni Stato destinatario di interventi di cooperazione l'ACS redige un piano-Paese. Tali piani-Paese si basano sull'individuazione di zone d'intervento specifiche, scelta in base all'indice di povertà calcolato dall'United Nations development programme (UNDP), nelle quali concentrare le attività di cooperazione. Qualora lo ritenga opportuno, o quando sia previsto nell'ambito delle linee programmatiche di cui all'articolo 12, comma 2, l'ACS redige inoltre piani regionali, comprendenti territori situati in più Stati.
  2. Il piano-Paese deve essere discusso con i soggetti governativi e non governativi della cooperazione italiana presenti nel Paese in oggetto, con le organizzazioni locali della società civile e, salvo che nei casi di cui all'articolo 2, comma 2, deve essere negoziato con i rappresentanti del Governo del Paese partner, Il piano-Paese, inoltre, deve rispettare le finalità del piano generale di sviluppo del Paese partner, assicurando in particolare il coordinamento con le decisioni e con le attività degli operatori internazionali.
  3. Gli interventi di cooperazione allo sviluppo devono essere discussi con i rappresentanti, eletti o designati con metodo democratico, della popolazione o della comunità direttamente destinataria dei relativi benefici e con le organizzazioni locali della società civile, secondo il principio del consenso libero, informato e preventivo. In ogni caso, nella valutazione degli interventi, deve essere data rilevanza alla capacità di coinvolgimento partecipativo delle popolazioni interessate. Il coinvolgimento e la partecipazione devono essere considerati con particolare attenzione nei casi previsti dall'articolo 2, comma 2.
12. 1. Scotto, Palazzotto.

  Al comma 1, dopo le parole: previa acquisizione dei pareri, aggiungere le seguenti: vincolanti.
12. 2. Spadoni, Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

  Al comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Qualora particolari esigenze di sviluppo lo prevedano, possono essere approvate, in deroga, anche programmazioni quinquennali».
12. 3. Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, nonché i criteri che dovranno informare la concessione di crediti agevolati di cui all'articolo 27 comma 3.
12. 4. Sibilia, Manlio Di Stefano, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

  Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: indicatori misurabili, aggiungere le seguenti: in accordo con il sistema di Global Report Iniziative (GRI).
12. 5. Di Battista, Manlio Di Stefano, Sibilia, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

  Al comma 4, primo periodo, in fine aggiungere le seguenti parole: , chiari e rapportabili a ogni attività progettuale, nonché delle spese effettuate, delle rendicontazioni presentate e di quelle approvate nei controlli ex-post.
12. 6. Del Grosso, Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Spadoni, Grande, Scagliusi.

  Al comma 4, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: evidenziando le retribuzioni dei funzionari, dei dirigenti, dei capi missione, degli esperti, dei consulenti e dei cooperanti.
12. 7. Grande, Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

Pag. 56

  Al comma 4, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: La relazione rendiconta in maniera dettagliata quali progetti siano stati finanziati, che esito abbiano avuto, quali siano ancora in corso, quali criteri di efficacia, economicità, coerenza e unitarietà siano stati adottati, e la ragione sociale delle aziende e delle organizzazioni che hanno beneficiato di tali erogazioni.
12. 8. Del Grosso, Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Spadoni, Grande, Scagliusi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  «4-bis. Al fine di garantire l'assunzione di impegni internazionali certi a livello bilaterale e multilaterale, gli stanziamenti triennali per la cooperazione allo sviluppo, individuati nella legge di bilancio, non possono subire riduzioni. Le risorse relative a ciascun esercizio finanziario e non impegnate nell'esercizio stesso sono riportate per intero nell'esercizio successivo.».
12. 9. Scotto, Palazzotto.

ART. 13.

  Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, decorsi i quali il documento è approvato anche in assenza del parere.».
13. 1. Spadoni, Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

  Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Nel caso si determinassero pareri contrastanti su taluni interventi di cooperazione previsti dal documento di programmazione, il viceministro delegato ai sensi dell'articolo 11, comma 3 della presente legge, è tenuto a relazionare al Parlamento sulla necessità di tali interventi.
13. 2. Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Istituzione del Fondo per la cooperazione internazionale)
.

  1. A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, nello stato di previsione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è istituito il Fondo per la cooperazione internazionale (di seguito denominato «Fondo») allo scopo di garantire la massima efficacia ed efficienza degli interventi dell'Italia a favore della CPS.
  2. Nel Fondo confluiscono le risorse e le autorizzazioni di spesa destinate dalla legislazione vigente alla cooperazione internazionale nell'ambito delle missioni e dei programmi relativi alla cooperazione stessa, alla cooperazione economica e alle relazioni internazionali, anche relativamente agli oneri derivanti dalla partecipazione dell'Italia a organismi internazionali, gli stanziamenti all'Istituto agronomico per l'oltremare, nonché eventuali fondi stanziati per sostenere le attività di cooperazione nell'ambito delle missioni internazionali di pace.
  3. Nel Fondo possono essere iscritti le donazioni e i contributi di soggetti privati volti a realizzare specifici interventi e programmi di cooperazione che prevedono un cofinanziamento pubblico. Tali somme vengono iscritte in un capitolo dedicato del Fondo per garantire la massima trasparenza di gestione.
  4. Il Fondo è rifinanziato annualmente con la legge di stabilità in funzione degli impegni internazionali assunti dall'Italia e da risorse autorizzate da leggi pluriennali e permanenti che finanziano attività di cooperazione internazionale, nonché i contributi obbligatori previsti per legge. A tal fine è predisposto un allegato alla legge di bilancio in cui sono espressamente indicati gli stanziamenti, distinti per ciascuno stato di previsione dei Ministeri, che prevedono finanziamenti per interventi a sostegno di iniziative per la cooperazione internazionale.Pag. 57
  5. Le disponibilità del Fondo sono attribuite all'Agenzia di cui all'articolo 17, con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  6. Le risorse del Fondo relative a ciascun esercizio finanziario e non utilizzate al termine dell'esercizio, possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate all'esercizio successivo.
  7. All'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo la parola: «strategiche», sono inserite le seguenti: «, al fondo per la cooperazione internazionale».
  8. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale pubblica ogni anno nel proprio sito istituzionale il resoconto delle iniziative finanziate dal Fondo e delle eventuali ragioni che hanno determinato ritardi nell'esecuzione di tali iniziative.
13. 01. Spadoni, Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

ART. 14.

  Al comma 2, sostituire le parole da: rispetto fino a: articolo 12 con le seguenti: dai progetti finanziati, di quale esito abbiano avuto, quali siano ancora in corso, quali criteri di efficacia, economicità, coerenza e unitarietà siano stati adottati, la ragione sociale delle aziende e delle organizzazioni che hanno beneficiato di tali erogazioni e dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e alle priorità indicati nel documento di programmazione e di indirizzo di cui all'articolo 12.
14. 1. Grande, Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Spadoni, Del Grosso, Scagliusi.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  «2-bis. Al fine di garantire l'assunzione di impegni internazionali certi a livello bilaterale e multilaterale, gli stanziamenti triennali per la cooperazione allo sviluppo, indicati nella legge di bilancio, non possono subire riduzioni.
  2-ter. Le risorse relative a ciascun esercizio finanziario e non impegnate nell'esercizio stesso sono riportate per intero all'esercizio successivo».
14. 2. Scagliusi, Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Spadoni, Grande, Del Grosso.

ART. 15.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 15.
(Fondo unico per la cooperazione pubblica allo sviluppo).

  1. È istituito il Fondo unico per la cooperazione pubblica allo sviluppo (CPS), di seguito denominato: «Fondo unico», nato all'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge, costituito:
   a) dagli stanziamenti quinquennali iscritti nell'apposita rubrica del Fondo unico;
   b) dagli eventuali apporti conferiti, in qualsiasi valuta, dai Paesi partner, da altri Stati, da enti od organismi internazionali per la cooperazione allo sviluppo;
   c) dai fondi a ciò destinati da regioni, città metropolitane, comuni e altri enti locali;
   d) dai fondi destinati alle iniziative bilaterali e multibilaterali da finanziare a dono, compresi, e distinti tra loro, quelli per le iniziative di cooperazione decentrata e quelli per le iniziative promosse dalle associazioni e società cooperative di cui all'articolo 25;
   e) dai mezzi finanziari destinati alla costituzione del fondo rotativo per il finanziamento delle iniziative bilaterali a credito di aiuto e dai relativi rientri;Pag. 58
   f) dai fondi derivanti dalle operazioni di conversione dei crediti commerciali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 25 luglio 2000, n. 209, da gestire secondo le modalità previste dagli accordi bilaterali con i Paesi interessati;
   g) dai fondi destinati, per le sole finalità e nei limiti della presente legge, ai contributi, obbligatori e volontari, alle organizzazioni internazionali, alla partecipazione italiana al capitale di banche e di fondi internazionali di sviluppo nonché alla cooperazione allo sviluppo svolta dall'Unione europea;
   h) dalle risorse del fondo rotativo previste dall'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni;
   i) da donazioni, lasciti, legati o liberalità delle sole persone fisiche;
   l) da qualsiasi altro provento derivante dall'esercizio delle attività dell'ACS, comprese le eventuali restituzioni da parte dell'Unione europea;
   m) dal gettito derivante da imposte di scopo, o da altri strumenti innovativi, quali la tassazione sulle transazioni finanziarie o la sovrattassa su porto d'anni.

  2. Gli stanziamenti destinati al Fondo unico sono determinati in sede di legge di stabilità. I residui non utilizzati possono essere utilizzati nell'esercizio finanziario successivo.
  3. Gli stanziamenti destinati dalla legge al Fondo unico sono iscritti in un'apposita unità previsionale di base del bilancio dello Stato della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  4. Alla gestione finanziaria e contabile del Fondo unico provvede un istituto di credito scelto mediante gara fra quelli, presenti in Italia, che dichiarano di non operare nel settore degli armamenti e il cui statuto è basato su criteri di equità commerciale nei rapporti fra Nord e Sud del mondo.
  5. Ai fini di cui al comma 4, il bando di gara deve considerare tra i requisiti per la scelta dell'istituto di credito il non coinvolgimento nel finanziamento all'industria degli armamenti, compresi il finanziamento alle operazioni di import-export e l'appoggio alle operazioni di pagamento, nonché l'assenza di succursali, filiali o società controllate in Paesi considerati paradisi fiscali dall'OSCE o da altre istituzioni e organizzazioni internazionali. Il bando di gara deve altresì considerare l'adozione da parte dell'istituto di credito di standard ambientati, sociali e sui diritti umani per la valutazione degli impatti conseguenti ai finanziamenti effettuati.
  6. Gli stanziamenti destinati alla cooperazione allo sviluppo confluiscono nel Fondo unico all'atto della sua istituzione».
15. 1. Scotto, Palazzotto.

  Al comma 5 premettere il seguente periodo: «Alle riunioni del CICS partecipa, in rappresentanza delle Regioni, il Presidente della Conferenza delle regioni o un suo delegato.
15. 2. Alli.

ART. 16.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 16.
(Consulta per la cooperazione allo sviluppo).

  1. È istituita la Consulta per la cooperazione allo sviluppo, di seguito denominata «Consulta».
  2. Della Consulta fanno parte le autonomie locali, le associazioni senza fini di lucro e le società cooperative di cui all'articolo 25 che ne fanno richiesta e che presentano i requisiti previsti dal medesimo articolo.
  3. Possono altresì chiedere di fare parte della Consulta tutte le organizzazioni, le associazioni e le reti impegnate sui temi della giustizia ambientale, sociale ed economica globale che ne fanno richiesta. In Pag. 59tale caso il comitato direttivo della Consulta, di cui al comma 4, si pronuncia entro tre mesi, con decisione motivata, in merito alla richiesta di partecipazione.
  4. La Consulta è convocata per il suo insediamento dal Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I componenti della Consulta eleggono il comitato direttivo, composto da undici membri, che rimangono in carica per un anno. I membri del comitato direttivo sono rieleggibili per un massimo di tre mandati.
  5. Il comitato direttivo propone un regolamento di funzionamento della Consulta, che deve essere successivamente approvato, con eventuali modifiche, dalla Consulta stessa, entro tre mesi dalla sua prima convocazione. Il regolamento è trasmesso al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale per l'approvazione definitiva.
  6. Allo scopo di recepire e di discutere le indicazioni espresse dalla Consulta, il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale si riunisce con il comitato direttivo della Consulta almeno due volte l'anno.
  7. Al fine di una valutazione generale sulle attività e sugli indirizzi, il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale convoca, a scadenza biennale, una Conferenza generale sulla cooperazione allo sviluppo, a carattere consultivo, cui partecipano le associazioni, le società cooperative, le regioni, gli enti locali e gli altri soggetti che svolgono attività di cooperazione allo sviluppo.
  8. La Consulta ha diritto a propri spazi autogestiti negli strumenti d'informazione e di pubblicità previsti dalla presente legge.
  9. Il comitato direttivo della Consulta e ogni suo membro, anche a titolo individuale, possono presentare all'Agenzia per la Cooperazione allo Sviluppo, di cui all'articolo 17 e al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale osservazioni e pareri su ogni aspetto dell'attività dell'ACS, compresi i singoli interventi.
  10. La Consulta può inoltrare all'ACS proprie indicazioni e suggerimenti per la redazione dei piani-Paese e dei piani regionali di cui all'articolo 12-bis.
  11. Il Consiglio adotta un proprio regolamento che ne disciplina il funzionamento, prevedendo, tra l'altro, articolazioni funzionali all'approfondimento di tematiche settoriali e geografiche da discutere con il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale e il direttore dell'Agenzia.
  12. La Consulta facilita la partecipazione delle organizzazioni della società civile italiana ai meccanismi e agli organismi di consultazione previsti dalle convenzioni delle Nazioni Unite, le Organizzazioni e i trattati multilaterali e bilaterali, in tema di cooperazione, policy making accountability, diritti umani e sostenibilità prevedendo strumenti di condivisione delle informazioni e di sostegno alla partecipazione.
  13. L'ACS è tenuta a esaminare le relazioni, le osservazioni e i pareri di cui ai commi 10 e 11 e a pronunciarsi in merito entro sessanta giorni dalla loro presentazione.
16. 1. Scotto, Palazzotto.

  Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: profit e non profit.
16. 2. Scotto, Palazzotto.

  Al comma 1 dopo le parole: e delle università, aggiungere le seguenti: , del volontariato.
16. 3. Scotto, Palazzotto.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Consiglio nazionale è convocato, inoltre, qualora un terzo dei suoi componenti lo richieda.
16. 4. Di Battista, Manlio Di Stefano, Sibilia, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

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ART. 17.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 17.
(Istituzione dell'Agenzia per la Cooperazione allo Sviluppo).

  1. È istituita l'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo (ACS), ente pubblico con piena capacità di diritto privato, dotato di autonomia regolamentare, amministrativa, contabile, organizzativa, patrimoniale, finanziaria e gestionale, cui è attribuito il compito di programmare, promuovere, finanziare, attuare, monitorare e coordinare gli interventi per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, fatte salve le attività svolte autonomamente dalle associazioni senza fini di lucro, dalle società cooperative e dalle altre organizzazioni di cui al capo IV, nonché quelle di cooperazione decentrata di cui all'articolo 9. L'ACS opera secondo criteri di efficienza ed economicità, indicati dallo statuto e dai regolamenti di cui al comma 11 ed è sottoposta alla vigilanza del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale e al controllo di cui al comma 14.
  2. L'ACS programma, promuove, finanzia, gestisce, coordina, valuta e monitora tutti gli interventi sulla base delle disposizioni previste dall'articolo 12.
  3. L'ACS svolge un ruolo di orientamento e di informazione degli operatori dello sviluppo e degli Stati, enti, organi e cittadini, italiani o stranieri, interessati alla cooperazione allo sviluppo, in conformità al principio di trasparenza dell'attività amministrativa.
  4. L'ACS predispone i piani-Paese di cui all'articolo 12-bis e delibera l'istituzione delle proprie unità locali di cooperazione nei Paesi partner, secondo quanto disposto dai commi 26 e seguenti nonché delle proprie rappresentanze presso le organizzazioni internazionali.
  5. L'ACS può anche svolgere attività su mandato e con finanziamento parziale o totale di organismi internazionali e a tale scopo può partecipare alle relative gare di aggiudicazione.
  6. L'ACS provvede alle attività di valutazione degli impatti sociali, ambientati e sui diritti umani dei singoli progetti, e dei piani-Paese e dei piani regionali di cui all'articolo 12-bis.
  7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti la composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'ACS in conformità a quanto disposto dal presente articolo e dall'articolo 17, comma 4.
  8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, procede alla nomina del direttore generale dell'ACS, scelto tra persone dotate di provata e riconosciuta esperienza nel campo specifico, nonché di esperienza manageriale. La nomina è approvata dal Parlamento. Il direttore generale dura in carica tre anni e il suo incarico può essere rinnovato una sola volta.
  9. Il direttore generale sovraintende alle attività dell'ACS vigilando, sotto la propria responsabilità, sul costante perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e sul rispetto dei vincoli e delle procedure previsti dalla presente legge.
  10. Il direttore generale esercita le funzioni di rappresentanza interna ed esterna, anche processuale, dell'ACS.
  11. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il direttore generale dell'ACS propone al comitato direttivo di cui al comma 14, per l'approvazione, lo statuto e i regolamenti di funzionamento dell'ACS.
  12. Dopo l'approvazione del comitato direttivo, il direttore generale dell'ACS trasmette lo statuto al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale Pag. 61che a sua volta lo presenta al Consiglio dei ministri per la definitiva approvazione.
  13. Eventuali variazioni allo statuto e ai regolamenti dell'ACS sono approvate secondo la procedura di cui ai commi 11 e 12.
  14. Il comitato direttivo dell'ACS è composto dal direttore generale e da quattro membri, che durano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta. I membri del comitato sono scelti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fra persone di provata esperienza nel settore della cooperazione allo sviluppo, tra cui rappresentanti di enti locali e di organizzazioni non governative, e sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con le seguenti modalità:
   a) due su proposta del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale;
   b) uno su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
   c) uno su proposta dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata».

  15. Il comitato direttivo opera in conformità con quanto stabilito nello statuto di cui al comma 11. Esso, in particolare:
   a) predispone lo statuto e delibera i regolamenti dell'ACS;
   b) delibera il programma triennale di attività dell'ACS corredato della relativa relazione programmatica;
   c) delibera il bilancio di previsione annuale, le eventuali note di variazione nonché il rendiconto consuntivo, corredato della relazione illustrativa dei risultati conseguiti e dello stato d'avanzamento delle attività, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio;
   d) approva, entro due mesi dal suo insediamento, e successivamente ogni volta che se ne presenta la necessità, la struttura organizzativa dell'ACS predisposta dal direttore generale sulla base di quanto indicato ai commi 18 e seguenti;
   e) adotta le deliberazioni relative al funzionamento dell'ACS;
   f) approva i piani-Paese predisposti dall'ACS;
   g) approva le iniziative di cooperazione finanziate, anche parzialmente, attraverso il Fondo unico per la CPS;
   h) delibera gli impegni di spesa;
   i) delibera l'apertura degli uffici periferici dell'ACS;
   l) delibera in merito a ogni questione che il direttore generale ritiene opportuno sottoporre alla sua attenzione.

  16. Presso l'ACS è istituito un collegio dei revisori dei conti, presieduto da un magistrato della Corte dei conti e composto da altri cinque membri nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con le seguenti modalità:
   a) due su proposta del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale;
   b) uno su proposta delle Commissioni competenti in materia di affari esteri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
   c) uno su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
   d) uno su proposta del direttore generale dell'ACS.

  17. Il collegio dei revisori dei conti vigila sul buon andamento amministrativo, finanziario e contabile dell'ACS, anche sotto il profilo del rispetto delle finalità di cui all'articolo 1.
  18. L'ACS è strutturata in divisioni geografiche, una divisione multilaterale, una divisione giuridico-amministrativa e una divisione del personale. La struttura dell'ACS comprende inoltre gli uffici tematici di staff del direttore generale, che Pag. 62lo coadiuvano nell'attività di controllo sull'attuazione degli interventi di cui alla presente legge nelle distinte aree geografiche, anche sotto il profilo della coerenza con le disposizioni generali di programmazione degli interventi di CPS.
  19. Le divisioni geografiche sono preposte alla conduzione dei negoziati bilaterali, alla formulazione delle proposte di programmazione finanziaria e tecnica, nonché alla gestione e al coordinamento dei progetti e alla supervisione sull'attuazione della programmazione bilaterale.
  20. La divisione multilaterale è preposta ai seguenti compiti:
   a) facilitare la gestione dei rapporti con gli organismi internazionali e sovranazionali;
   b) formulare la proposta annuale per la concessione dei contributi volontari agli organismi e agli istituti afferenti all'ONU e ad altre organizzazioni internazionali;
   c) valutare e coordinare, in costante coordinamento con le divisioni geografiche competenti, i programmi e i progetti multibilaterali, non attribuibili ad una specifica area geografica.

  21. La divisione del personale è preposta alla gestione del personale dell'ACS, con particolare riguardo al reclutamento, alla carriera, alle missioni e ai trasferimenti all'estero.
  22. Uno specifico ufficio dell'ACS è incaricato dei servizi di informazione interna e al pubblico, di documentazione e di banca dati, nonché della redazione del bollettino dell'ACS.
  23. Il personale dell'ACS è inquadrato sulla base di un negoziato tra il direttore generale, a tal fine coadiuvato dalla divisione del personale di cui al comma 21 e le organizzazioni sindacali a livello intercategoriale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il quale si procede all'individuazione del contratto collettivo nazionale del lavoro cui fare riferimento per il predetto inquadramento. Le contrattazioni successive sono svolte con le organizzazioni sindacali della categoria individuata a seguito della procedura negoziale di cui al primo periodo.
  24. Fino alla definizione della nuova normativa di cui al comma 23, si applicano le disposizioni contrattuali relative al personale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge.
  25. Lo status del personale dipendente dell'ACS deve tenere conto dell'esigenza di tutelarne e valorizzarne l'indipendenza, l'imparzialità e la professionalità.
  26. L'ACS, sulla base di direttive e indicazioni del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale provvede all'istituzione di unità locali di cooperazione (ULC) con sede propria nei Paesi partner, che si avvalgono ma non dipendono dalle rappresentanze diplomatiche locali.
  27. I compiti delle ULC consistono:
   a) nella facilitazione della conduzione dei negoziati con le autorità centrali e locali del Paese partner relativamente alla definizione e alla realizzazione dei piani-Paese e dei progetti di cooperazione;
   b) nel mantenimento dei rapporti attinenti alle iniziative di cooperazione con le autorità centrali e locali del Paese partner e con la popolazione locale, nonché con gli altri soggetti che attuano interventi di cooperazione in loco;
   c) nella predisposizione e nell'invio all'ACS di ogni elemento di informazione utile alla gestione, alla valutazione e al coordinamento delle iniziative di cooperazione intraprese, nonché alla redazione e modifica dei piani-Paese o di singoli progetti;
   d) nella predisposizione della documentazione necessaria alla redazione delle linee programmatiche per la cooperazione allo sviluppo definite all'articolo 12;
   e) nella supervisione e nel controllo tecnico delle iniziative di cooperazione in atto;Pag. 63
   f) nello sdoganamento, nel controllo, nella custodia e nella consegna delle attrezzature e dei beni inviati dall'ACS.

  28. In sede di prima attuazione della presente legge, entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, il direttore generale, con propri regolamenti, definisce le procedure relative al funzionamento dell'ACS, comprese quelle di reclutamento del personale, di affidamento delle consulenze, di gestione e di valutazione dei progetti e di selezione degli esecutori degli interventi, e le sottopone all'esame del comitato direttivo per una prima approvazione. Dette procedure sono successivamente sottoposte al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale per l'approvazione definitiva. Le procedure sono trasmesse anche alle Commissioni parlamentari competenti.
  29. Eventuali integrazioni e modifiche ai regolamenti adottati ai sensi del comma 1 sono approvate con le modalità stabilite nel medesimo comma.
  30. Alla gestione delle attività dirette alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 si provvede in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.
  31. L'ACS ha autonomia finanziaria, che esercita attingendo al Fondo unico per la CPS di cui all'articolo 14.
  32. Per quanto riguarda gli aspetti amministrativi e contabili, l'ACS è soggetta al controllo del collegio dei revisori dei conti ai sensi del comma 16, a quello dell'organismo di verifica contabile di cui al comma 39, lettera a), e a quello delle Commissioni parlamentari competenti.
  33. La Corte dei conti esercita il controllo di legittimità in via successiva sugli atti dell'ACS, che è tenuta a inoltrarli contestualmente alla loro definizione. La Corte dei conti provvede a trasmettere copia di tutta la documentazione alle Commissioni parlamentari competenti.
  34. È istituita presso l'ACS una struttura di valutazione e di ispezione indipendente, composta da tre esperti nominati per un periodo di cinque anni. Tale struttura ha il compito di svolgere valutazioni ed esami di progetti sostenuti dalla cooperazione italiana su richiesta diretta di comunità locali coinvolte o di organizzazioni non governative locali, nonché su richiesta della Consulta di cui all'articolo 16, o di suoi singoli membri, al fine di proporre eventuali misure correttive e di migliorare le prestazioni della cooperazione italiana.
  35. Ogni intervento di cooperazione allo sviluppo deve essere sottoposto ad accertamento preventivo e a valutazione di compatibilità socio-ambientale e sui diritti umani, da effettuare altresì in corso d'opera e successivamente, con particolare attenzione alle tecnologie utilizzate. Ogni intervento di cooperazione deve altresì essere sottoposto a valutazione di impatto di genere e a valutazione di impatto sull'infanzia.
  36. Le valutazioni di cui al comma 35, nonché ogni altra valutazione di impatto sui diritti umani, sociali e dei lavoratori o sull'ambiente, la documentazione relativa al coinvolgimento e alla partecipazione delle popolazioni dei Paesi partner e ogni altra documentazione significativa per la valutazione del progetto sono rese pubbliche dall'ACS almeno tre giorni prima dell'approvazione del progetto stesso.
  37. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, anche su proposta dell'ACS o della Consulta di cui all'articolo 16, elabora le linee guida comprendenti gli elementi necessari per realizzare le valutazioni di cui ai commi 35 e 36 e le propone al Consiglio dei ministri per l'approvazione. Il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale può disporre l'integrazione o l'aggiornamento dei criteri per la valutazione di impatto di un singolo progetto, in modo da adeguare la relativa valutazione ai migliori standard internazionali. All'eventuale aggiornamento delle linee guida di cui al presente comma si provvede con le modalità previste per la loro approvazione.
  38. In considerazione della specificità delle sue attività, l'ACS è gestita in deroga alle norme sul bilancio dello Stato, senza Pag. 64il controllo preventivo della Ragioneria generale dello Stato e della Corte dei conti.
  39. Con procedura concorsuale, gestita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, ogni tre anni sono selezionati, fra le organizzazioni riconosciute internazionalmente di eccellenza nei rispettivi settori:
   a) un organismo specializzato nelle verifiche di bilancio, che esercita i suoi controlli sul bilancio complessivo dell'ACS, su singole iniziative scelte a campione e su quelle il cui controllo è richiesto dal Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale o dalle Commissioni parlamentari competenti;
   b) un organismo specializzato nella certificazione di qualità, che esercita i controlli di qualità su singole iniziative scelte a campione e su quelle il cui controllo è richiesto dal Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale o dalle Commissioni parlamentari competenti.

  40. Dell'eventualità dei controlli di cui al comma 39 e dell'obbligo di mettere a disposizione ogni dato e ogni informazione richiesti, nonché di permettere l'accesso ai luoghi dove si svolgono le attività operative e amministrative è fatta menzione nei contratti e nelle convenzioni relativi allo svolgimento delle iniziative di cooperazione a chiunque affidate.
  41. Ciascuno degli organismi di cui al comma 39 redige annualmente una relazione sui risultati della propria attività e la presenta al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale che la trasmette alle Commissioni parlamentari competenti, nonché al direttore generale dell'ACS, di cui al comma 8 e al collegio dei revisori dei conti dell'ACS, di cui al comma 16.
  42. Nel quadro degli impegni assunti dall'Italia in ambito internazionale di superamento dell'aiuto legato, per accedere ai crediti agevolati a valere sul fondo rotativo previsto dall'articolo 6 della legge 26 febbraio 1 987, n. 49, le imprese italiane si devono formalmente impegnare a rispettare quanto previsto dalle Linee guida OCSE sulla responsabilità sociale delle imprese per gli investimenti internazionali e dalla risoluzione P7-TA (2011) 0141 del Parlamento europeo del 6 aprile 2011 in materia di investimenti internazionali e di rispetto da parte delle imprese delle clausole sociali ed ambientali e delle norme internazionali sui diritti umani».
17. 1. Scotto, Palazzotto.

  Al comma 3, sostituire le parole da: alle fasi fino a presente legge con le seguenti: alle fasi di identificazione basata sull'analisi costi/opportunità per la collettività, istruttoria, formulazione, valutazione, finanziamento, gestione, controllo, monitoraggio, studi e ricerche delle iniziative di cooperazione allo sviluppo di cui alla presente legge.
17. 2. Sibilia, Manlio Di Stefano, Di Battista, Del Grosso, Spadoni, Grande, Scagliusi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. L'Agenzia promuove programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche nell'ambito scolastico, e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia e i Paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli tra i giovani.
17. 3. Del Grosso, Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Spadoni, Grande, Scagliusi.

  Al comma 5, dopo la parola: selezione aggiungere le seguenti: con evidenza pubblica.
17. 4. Grande, Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Spadoni, Del Grosso, Scagliusi.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. Ferma restando la sua autonomia decisionale di spesa entro un limite massimo di due milioni di euro, il direttore Pag. 65dell'Agenzia, per l'utilizzo di fondi pubblici di cooperazione da parte della stessa Agenzia, deve conformarsi alle disposizioni di contabilità pubblica.
17. 5. Cirielli.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: due milioni di euro con le seguenti: cinque milioni di euro.
17. 6. Marazziti, Fitzgerald Nissoli, Santerini.

  Al comma 7, sostituire le parole: prioritariamente laddove possibile con le seguenti: laddove compatibili con il mandato dell'Agenzia.
17. 7. Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Spadoni, Grande, Scagliusi, Del Grosso.

  Al comma 8, dopo le parole: nell'ambito della dotazione organica di cui all'articolo 19, comma 2 aggiungere le seguenti: , del personale di cui all'articolo 31, comma 4.
17. 8. Cimbro.

  Al comma 13, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,.
17. 9. Scagliusi, Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Spadoni, Grande, Del Grosso.

  Al comma 13 sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente, dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis). Tutte le operazioni di controllo e vigilanza sono effettuate dalla Corte dei conti.
17. 10. Scagliusi, Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Spadoni, Grande, Del Grosso.

  Al comma 13, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) le procedure comparative di cui al comma 3 del presente articolo.
17. 11. Del Grosso, Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

  Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Valutazione dei risultati. Coerenza degli interventi e delle politiche).

  1. È istituita, presso l'Agenzia, un'unità di valutazione che risponde direttamente al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, allo scopo di garantire l'indipendenza nella valutazione dell'efficacia degli interventi, la coerenza strategica delle azioni di CPS e la coerenza delle politiche internazionali dell'Italia rispetto agli obiettivi di cooperazione, come previsto dall'articolo 1.
  2. I compiti di selezione del personale da impiegare per attività di CPS sono affidati all'Agenzia, che stabilisce, con cadenza biennale tramite procedura di evidenza pubblica e previa pubblicazione on line dei curricula, una lista di personale idoneo proveniente dai settori pubblico e privato. A tale fine l'Agenzia provvede alla definizione di uno specifico protocollo di valutazione delle idoneità e delle candidature.
  3. L'unità di valutazione si avvale di personale che abbia prestato servizio nell'ambito delle attività di cooperazione internazionale per almeno quindici anni consecutivi, coadiuvato da magistrati, docenti universitari, avvocati dello Stato e revisori dei conti, la cui retribuzione resta a carico delle amministrazioni e degli enti di appartenenza.Pag. 66
  4. I soggetti di cui al comma 3 restano in carica per un quadriennio.
  5. L'attività dell'unità di valutazione è, altresì, coadiuvata da un'unità antifrode costituita da personale distaccato dalle amministrazioni competenti e, in particolare, da personale della procura della Repubblica e della Corte dei conti.
  6. Entro sei mesi dalla conclusione di ciascun progetto finanziato, l'unità di valutazione verifica l'efficacia degli interventi effettuati, la loro coerenza con il progetto approvato e l'effettiva conclusione di essi nel rispetto dei costi previsti.
  7. Dall'attuazione del presente articolo non debbono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
17. 01. Spadoni, Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Del Grosso, Grande, Scagliusi.

ART. 18.

  Sopprimerlo.
18. 1. Scotto, Palazzotto.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:
  1. All'Agenzia è attribuita autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, patrimoniale, contabile e di bilancio.
18. 2. Sibilia, Manlio Di Stefano, Di Battista, Del Grosso, Spadoni, Grande, Scagliusi.

  Al comma 1, dopo la parola: autonomia, inserire le seguenti: organizzativa, regolamentare, amministrativa, patrimoniale,.
18. 3. Picchi.

  Al comma 2, lettera d), sopprimere le seguenti parole: e liberalità.
18. 4. Di Battista, Manlio Di Stefano, Sibilia, Spadoni, Grande, Scagliusi, Del Grosso.

ART. 19.

  Al comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente:
   a) mediante l'inquadramento degli esperti di cui all'articolo 16 comma 1 lettere c) ed e) della legge 26 febbraio 1987, n. 49 in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge nel limite massimo di 50 Unità. Entro la data di cui all'articolo 30, comma 1, gli interessati possono optare per il mantenimento in servizio presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  Conseguentemente, all'articolo 31, sopprimere il comma 4 e al comma 5 sostituire le parole: Il contratto individuale di lavoro del personale di cui al comma 4 resta regolato con le seguenti: Il contratto individuale di lavoro del personale di cui al comma 2, lettera a) dell'articolo 19 resta regolato.
19. 1. Marazziti, Fitzgerald Nissoli, Santerini.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Per il personale dell'Agenzia è prevista una formazione professionale continua sui temi della cooperazione allo sviluppo, nonché la verifica, almeno biennale, della conoscenza linguistica straniera di livello minimo C1, di cui al quadro europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue.
19. 2. Grande, Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Spadoni, Del Grosso, Scagliusi.

  Sopprimere il comma 6.
19. 3. Picchi.

Pag. 67

ART. 20.

  Sopprimerlo.
20. 1. Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Spadoni, Grande, Scagliusi, Del Grosso.

  Al comma 1, sostituire la parola: sei con dodici.
20. 2. Di Battista, Manlio Di Stefano, Sibilia, Del Grosso, Spadoni, Grande, Scagliusi.

ART. 21.

  Sopprimerlo.
21. 1. Spadoni, Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Del Grosso, Grande, Scagliusi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 21.
(Comitato interministeriale per la cooperazione internazionale).

  1. Al fine di assicurare la programmazione, il coordinamento e la coerenza di tutte le attività di cui all'articolo 1 è istituito il Comitato interministeriale per la cooperazione internazionale (di seguito denominato CICI Comitato).
  2. Il Comitato è composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che lo presiede, dal Viceministro della CPS, dai Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, dell'interno, della difesa, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale può delegare al Viceministro della CPS la presidenza.
  3. Sulla base delle finalità e degli indirizzi della politica di cooperazione internazionale indicati nel Documento di cui all'articolo 12, il Comitato verifica la coerenza, promuove il coordinamento delle attività di cooperazione internazionale di tutti i dicasteri e la coerenza delle politiche pubbliche con gli obiettivi della cooperazione internazionale.
  4. Sono invitati a partecipare alle riunioni del Comitato altri Ministri, nonché i Presidenti di Regione e il Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, qualora siano trattate questioni di propria competenza.
  5. Il Comitato, su proposta del presidente, adotta un regolamento interno che ne disciplina il funzionamento e stabilisce la frequenza delle riunioni.
  6. Le deliberazioni del Comitato sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
21. 2. Spadoni, Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Grande, Scagliusi, Del Grosso.

ART. 22.

  Al comma 2 sopprimere la lettera d).
22. 1. Scotto, Palazzotto.

  Al comma 2 lettera d), dopo le parole: qualora agiscano, aggiungere le seguenti: con fondi propri e.
22. 2. Scotto, Palazzotto.

  Al comma 2, la lettera d), dopo la parola: sociale aggiungere le seguenti: all'ordinamento del lavoro, alla concorrenza leale, al divieto di delocalizzazione.
22. 3. Del Grosso, Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Spadoni, Grande, Scagliusi.

Pag. 68

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per i soggetti individuati dal presente articolo, è fatto obbligo di pubblicazione telematica dei bilanci.
22. 4. Scagliusi, Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Del Grosso, Spadoni, Grande.

ART. 23.

  Sostituire la rubrica con la seguente: (Amministrazioni dello Stato, università ed enti pubblici).
23. 1. Picchi.

  Al comma 1, sostituire le parole: pubbliche e degli altri enti pubblici con le seguenti: e degli enti pubblici.
23. 2. Picchi.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Commercio equo e solidale ed economia sociale e solidale).

  1. La Repubblica riconosce il valore del commercio equo e solidale e dell'economia sociale e solidale in quanto forme di cooperazione volte a realizzare progetti di produzione, di riconversione ecologica e sociale solidale di strutture e reti produttive, di capacity building e advocacy sui temi della giustizia economica e commerciale, nonché scambi commerciali con e tra i produttori del Paesi partner, che tendono a valorizzare le produzioni, le tradizioni e le culture autoctone, con particolare riguardo alle coltivazioni biologiche e alle altre attività produttive che si indirizzano all'obiettivo dello sviluppo ambientalmente e socialmente sostenibile.
  2. I soggetti di cui all'articolo 25, che praticano le attività di capacity building, di advocacy e gli scambi di cui al comma 1 del presente articolo, sono iscritti, su propria richiesta, ad appositi albi o registri tenuti a livello nazionale e regionale, e beneficiano di agevolazioni fiscali e di esenzioni dai tassi di importazione, stabilite dal Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per la cooperazione e la solidarietà Internazionali.
  3. Agli albi e registri di cui al comma 2 possono essere iscritte le associazioni e le società cooperative che:
   a) sono costituite con atto pubblico ai sensi del codice civile;
   b) hanno come fine statutario lo svolgimento dell'attività di commercio equo e solidale e di economia sociale e solidale nel suo complesso nonché obiettivi di solidarietà internazionale e di cooperazione allo sviluppo;
   c) non risultano in alcun modo collegate con soggetti aventi fini di lucro, italiani o stranieri;
   d) possono dimostrare di avere svolto attività di commercio equo e solidale negli ultimi due anni;
   e) non hanno alloro interno la presenza di soci sovventori;
   f) documentano che la presenza dei lavoratori non soci è inferiore a quella dei soci lavoratori.

  4. Ai fini di cui al presente articolo sono valutate con particolare attenzione le iniziative che, oltre a incrementare la partecipazione del movimento cooperativo dei paesi partner incrementano, altresì, i livelli di tutela dei diritti dei lavoratori e salvaguardano i diritti dei lavoratori che prestano la loro opera in tali attività.
  5. La Repubblica riconosce le attività di microcredito, di finanza etica e di economia solidale quale strumento economico innovativo che contribuisce in maniera determinante alla lotta contro la povertà e allo sviluppo autoctono dei popoli, con l'effetto di implementare meccanismi virtuosi di sviluppo e di emancipazione economica Pag. 69delle popolazioni più povere, escluse dal canali economici e finanziari tradizionali. Nell'ambito delle attività di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale, sono favorite le attività di microcredito aventi come scopo la creazione e lo sviluppo di attività imprenditoriali socialmente e ambientalmente sostenibili, volte in primo luogo al soddisfacimento dei bisogni essenziali delle popolazioni locali.
  6. I soggetti di cui all'articolo 25 che svolgono attività di microcredito, di finanza etica e di economia solidale al sensi di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, sono iscritti, su propria richiesta, ad appositi albi o registri tenuti a livello nazionale e regionale e beneficiano di agevolazioni fiscali e di esenzioni dai tassi di importazione, stabilite dal Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale.
  7. Agli albi e registri di cui al comma 6 possono essere iscritte le associazioni e le società cooperative che:
   a) sono costituite con atto pubblico ai sensi del codice civile;
   b) hanno come fine statutario lo svolgimento dell'attività di microcredito, di finanza etica o di economia solidale, nonché obiettivi di solidarietà internazionale e di cooperazione allo sviluppo;
   c) non risultano in alcun modo collegate con soggetti aventi fini di lucro, italiani o stranieri;
   d) possono dimostrare di avere svolto attività di microcredito, di finanza etica o di economia solidale negli ultimi due anni;
   e) non hanno alloro interno la presenza di soci sovventori;
   f) documentano che la presenza del lavoratori non soci è inferiore a quella del soci lavoratori;
   g) si ispirano nelle loro operazioni ai principi della finanza eticamente orientata.

  8. Ai fini di cui al presente articolo sono valutate con particolare attenzione le iniziative che, oltre a incrementare la partecipazione del movimento cooperativo dei Paesi partner, salvaguardano, altresì, i diritti dei lavoratori che prestano la loro opera in tali attività.
  9. Ai fini della presente legge, per volontariato, servizio civile nazionale, servizio civile europeo, campi di lavoro all'estero e corpi civili di pace si intendono le iniziative e le attività volte ad assicurare il coinvolgimento diretto dei cittadini nella pianificazione, progettazione e attuazione di programmi e progetti di partenariato volti a rafforzare lo scambio reciproco di competenze, la costruzione di reti di solidarietà, la diplomazia popolare e dal basso, nonché l'interposizione pacifica e non violenta nelle aree di conflitto.
  10. I soggetti di cui all'articolo 25, che svolgono attività di volontariato, di servizio civile nazionale, di servizio civile europeo, di campi di lavoro all'estero e di corpi civili di pace secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, sono iscritti, su propria richiesta, ad appositi albi o registri tenuti a livello nazionale e regionale e beneficiano di agevolazioni fiscali e di esenzioni dai tassi di importazione, stabilite dal Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per la cooperazione e la solidarietà Internazionale.
  11. Agli albi e registri di cui al comma 10 possono essere iscritte le associazioni e le società cooperative che:
   a) sono costituite con atto pubblico ai sensi del codice civile;
   b) hanno come fine statutario lo svolgimento dell'attività di sostegno o adozione a distanza, nonché obiettivi di solidarietà internazionale e di cooperazione allo sviluppo;
   c) non risultano in alcun modo collegate con soggetti aventi fini di lucro, italiani o stranieri;
   d) possono dimostrare di avere svolto attività di sostegno o di adozione a distanza negli ultimi due anni;Pag. 70
   e) non hanno alloro interno la presenza di soci sovventori;
   f) documentano che la presenza dei lavoratori non soci è inferiore a quella del soci lavoratori.

  12. Ai fini di cui al presente articolo sono valutate con particolare attenzione le iniziative che, oltre a incrementare la partecipazione del movimento cooperativo dei Paesi partner, salvaguardano, altresì, i diritti dei lavoratori che prestano la loro opera in tali attività.
23. 01. Scotto, Palazzotto.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
Attività di microcredito, finanza etica ed economia solidale).

  1. La Repubblica riconosce le attività di microcredito, di finanza etica e di economia solidale quale strumento economico innovativo che contribuisce in maniera determinante alla lotta contro la povertà e allo sviluppo autoctono dei popoli, con l'effetto di implementare meccanismi virtuosi di sviluppo e di emancipazione economica delle popolazioni più povere, escluse dai canali economici e finanziari tradizionali. Nell'ambito delle attività di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale, sono favorite le attività di microcredito aventi come scopo la creazione e lo sviluppo di attività imprenditoriali socialmente e ambientalmente sostenibili, volte in primo luogo al soddisfacimento dei bisogni essenziali delle popolazioni locali.
  2. I soggetti di cui all'articolo 25, che svolgono attività di microcredito, di finanza etica e di economia solidale ai sensi di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, sono iscritti, su propria richiesta, ad appositi albi o registri tenuti a livello nazionale e regionale e beneficiano di agevolazioni fiscali e di esenzioni dai tassi di importazione, stabilite dal Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale.
  3. Agli albi e registri di cui al comma 2 possono essere iscritte le associazioni e le società cooperative che:
   a) sono costituite con atto pubblico ai sensi del codice civile;
   b) hanno come fine statutario lo svolgimento dell'attività di microcredito, di finanza etica o di economia solidale, nonché obiettivi di solidarietà internazionale e di cooperazione allo sviluppo;
   c) non risultano in alcun modo collegate con soggetti aventi fini di lucro, italiani o stranieri;
   d) possono dimostrare di avere svolto attività di microcredito, di finanza etica o di economia solidale negli ultimi due anni;
   e) non hanno alloro interno la presenza di soci sovventori;
   f) documentano che la presenza dei lavoratori non soci è inferiore a quella dei soci lavoratori;
   g) si ispirano nelle loro operazioni ai princìpi della finanza eticamente orientata.

  4. Ai fini di cui al presente articolo sono valutate con particolare attenzione le iniziative che, oltre a incrementare la partecipazione del movimento cooperativo dei Paesi partner, salvaguardano, altresì, i diritti dei lavoratori che prestano la loro opera in tali attività.
23. 02. Scotto, Palazzotto.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Volontariato, servizio civile nazionale, servizio civile europeo, campi di lavoro all'estero, corpi civili di pace).

  1. Ai fini della presente legge, per volontariato, servizio civile nazionale, servizio Pag. 71civile europeo, campi di lavoro all'estero e corpi civili di pace si intendono le iniziative e le attività volte ad assicurare il coinvolgimento diretto dei cittadini nella pianificazione, progettazione e attuazione di programmi e progetti di partenariato volti a rafforzare lo scambio reciproco di competenze, la costruzione di reti di solidarietà, la diplomazia popolare e dal basso, nonché l'interposizione pacifica e non violenta nelle aree di conflitto.
  2. I soggetti di cui all'articolo 25, che svolgono attività di volontariato, di servizio civile nazionale, di servizio civile europeo, di campi di lavoro all'estero e di corpi civili di pace secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, sono iscritti, su propria richiesta, ad appositi albi o registri tenuti a livello nazionale e regionale e beneficiano di agevolazioni fiscali e di esenzioni dai tassi di importazione, stabilite dal Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale.
  3. Agli albi e registri di cui al comma 2 possono essere iscritte le associazioni e le società cooperative che:
   a) sono costituite con atto pubblico ai sensi del codice civile;
   b) hanno come fine statutario lo svolgimento dell'attività di sostegno o adozione a distanza, nonché obiettivi di solidarietà internazionale e di cooperazione allo sviluppo;
   c) non risultano in alcun modo collegate con soggetti aventi fini di lucro, italiani o stranieri;
   d) possono dimostrare di avere svolto attività di sostegno o di adozione a distanza negli ultimi due anni;
   e) non hanno al loro interno la presenza di soci sovventori;
   f) documentano che la presenza dei lavoratori non soci è inferiore a quella dei soci lavoratori.

  4. Ai fini di cui al presente articolo sono valutate con particolare attenzione le iniziative che, oltre a incrementare la partecipazione del movimento cooperativo dei Paesi partner, salvaguardano, altresì, i diritti dei lavoratori che prestano la loro opera in tali attività.
23. 03. Scotto, Palazzotto.

ART. 25.

   Sostituirlo con il seguente:

Art. 25.
(Associazioni senza fini di lucro e società cooperative per la cooperazione allo sviluppo, il volontariato, la finanza etica, il servizio civile, i corpi civili di pace).

  1. Possono presentare all'ACS progetti volti a perseguire le finalità di cui all'articolo 1 le associazioni o i gruppi di associazioni che presentano i seguenti requisiti:
   a) essere costituite con atto pubblico ai sensi del codice civile;
   b) avere tra i propri fini statutari la prestazione di attività di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale;
   c) non perseguire fini di lucro;
   d) non risultare collegate in alcun modo con soggetti aventi fini di lucro, italiani o stranieri;
   e) poter dimostrare di avere svolto attività di cooperazione allo sviluppo negli ultimi due anni;
   f) svolgere le attività di rendicontazione e presentare i rapporti di attività richiesti dall'ACS.

  2. Possono, altresì, presentare all'ACS progetti di cooperazione, volti a perseguire le finalità di cui all'articolo 1, le società cooperative che presentano i seguenti requisiti:
   a) avere tra i propri fini statutari la realizzazione di attività di cooperazione allo sviluppo;Pag. 72
   b) non risultare in alcun modo collegate con soggetti aventi fini di lucro, italiani o stranieri;
   c) poter dimostrare di avere svolto attività di cooperazione allo sviluppo negli ultimi due anni;
   d) svolgere attività di rendicontazione e presentare i rapporti di attività richiesti dalla presente legge;
   e) non avere al loro interno la presenza di soci sovventori;
   f) documentare che la presenza dei lavoratori non soci è inferiore a quella dei soci lavoratori, fatte salve le cooperative di consumo.

  3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono inseriti in un apposito elenco opportunamente reso pubblico dall'ACS.
  4. Possono, altresì, presentare all'ACS progetti di cooperazione le organizzazioni del commercio equo e solidale e dell'economia sociale e solidale nel suo complesso, le associazioni e le cooperative di immigrati, le organizzazioni che svolgono attività di microcredito, di finanza etica o di economia solidale, di volontariato, del servizio civile nazionale, del servizio civile europeo, di campi di lavoro all'estero e di colpi civili di pace e quelle impegnate nell'attività di sostegno e adozione a distanza.
  5. Possono, altresì, presentare all'ACS progetti di cooperazione le organizzazioni dei Paesi partner che hanno requisiti definiti con apposito regolamento adottato dall'ACS.
  6. La capacità di intervento dei soggetti di cui al presente articolo è valutata dall'ACS in relazione alle specifiche caratteristiche dei progetti presentati.
  7. Le operazioni effettuate nei confronti delle amministrazioni dello Stato, delle associazioni e delle società cooperative di cui al presente articolo, che provvedono, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'acquisto, al trasporto e alla spedizione di beni all'estero, nonché all'utilizzo di servizi in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, non sono imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Un analogo beneficio compete per l'esportazione di beni destinati alle medesime finalità, nonché all'acquisto di biglietti aerei per missioni all'estero nel quadro di progetti di cooperazione.
  8. Le attività di cooperazione allo sviluppo o che comunque rispettano le finalità degli articoli
1 e 2, svolte dai soggetti di cui al presente articolo, rientranti nel quadro di collaborazione tra l'Italia e l'ONU o l'Unione europea, sono da considerare, ai fini fiscali, attività di natura non commerciale. Le relative disposizioni sono adottate dal Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
25. 1. Scotto, Palazzotto.

   Sostituirlo con il seguente:

Art. 25.
(Organizzazioni della società civile ed altri soggetti senza finalità di lucro).

  1. L'Italia promuove e sostiene la partecipazione alla, cooperazione allo sviluppo delle organizzazioni della società civile e di altri soggetti senza finalità di lucro, sulla base del principio di sussidiarietà.
  2. Sono soggetti della cooperazione allo sviluppo, ai fini della presente legge, le organizzazioni della società civile e gli altri soggetti senza, finalità di lucro e in nessun modo collegati agli interessi di enti pubblici o privati aventi scopo di lucro italiani o stranieri, di seguito elencati:
   a) organizzazioni non governative, specializzate nella cooperazione allo sviluppo e nell'aiuto umanitario, aventi le caratteristiche di idoneità previste dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49 (di seguito ONG);Pag. 73
   b) altre organizzazioni di utilità sociale e associazioni di promozione sociale statutariamente finalizzate alla cooperazione e alla solidarietà internazionale;
   c) organizzazioni di commercio equo e solidale, della finanza etica e del microcredito che nel proprio statuto prevedano come finalità prioritaria la cooperazione internazionale allo sviluppo;
   d) organizzazioni, formalmente costituite, che siano espressione di comunità di cittadini immigrati e che dimostrino di mantenere con le comunità dei Paesi di origine rapporti di cooperazione e sostegno allo sviluppo o che collaborino con soggetti provvisti dei requisiti di cui al presente articolo e attivi nei Paesi coinvolti.
   e) le imprese cooperative e sociali, le università non statali, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese, le fondazioni e, in generale, gli enti legalmente riconosciuti che non perseguano finalità di lucro, qualora i loro statuti prevedano la cooperazione allo sviluppo tra i fini istituzionali.

  3. Finché non saranno operative le iscrizioni all'albo, rimangono validi gli effetti del riconoscimento dell'idoneità concessa alle ONG ai sensi della legge 26 febbraio 1987 numero 49, purché nell'ultimo triennio gli organismi abbiano realizzato iniziative nell'ambito della cooperazione allo sviluppo. L'iscrizione allo specifico albo, di cui al articolo 20 comma 3-bis, è attestata da apposita certificazione.
  4. I soggetti di cui al presente articolo, comma 2, lettere a), b), c), d) con l'iscrizione allo specifico albo, sono riconosciuti ONLUS ai sensi dall'articolo 10, comma 8, della legge 4 dicembre 1997, n. 460, nel quale le parole: «le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49» sono sostituite con le seguenti: «le organizzazioni non governative e le altre associazioni iscritte all'albo ai sensi della disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo umano e sostenibile». Di conseguenza, le agevolazioni fiscali relative alle erogazioni liberali di cui all'articolo 14 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, e i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle ONG deducibili ai sensi del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, valgono per le ONG e le altre associazioni iscritte all'albo.
  5. Mediante procedure comparative pubbliche disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 16, comma 13, sulla base di requisiti di competenza, esperienza acquisita, capacità, efficacia e trasparenza, l'Agenzia può concedere contributi o affidare la realizzazione di iniziative e programmi di cooperazione allo sviluppo a soggetti iscritti nell'albo di cui al comma 3. Tali soggetti possono a loro volta proporre iniziative e programmi alla valutazione dell'Agenzia al fine della loro messa a procedura comparativa pubblica.
  6. Le attività di cooperazione allo sviluppo svolte dai soggetti iscritti all'albo sono da considerarsi, ai fini fiscali, attività di natura non commerciale.
25. 2. Scotto, Palazzotto.

  Al comma 2 lettera b), dopo le parole: finalizzate alla aggiungere le seguenti: cooperazione allo sviluppo e alla.
25. 3. Beni, Amendola, Cimbro.

  Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: le organizzazioni e comunità di cittadini immigrati che mantengano con le seguenti: le organizzazioni formalmente costituite, che siano espressione di comunità di cittadini immigrati e che mantengano.
25. 4. Di Battista, Manlio Di Stefano, Sibilia, Del Grosso, Spadoni, Grande, Scagliusi.

  Al comma 2, lettera d) sostituire le parole: e comunità di cittadini immigrati Pag. 74che con le seguenti: e le associazioni delle comunità di cittadini immigrati che.
25. 5. Beni, Amendola, Cimbro.

  Al comma 2 lettera e) sostituire le parole: e, in generale, gli enti legalmente riconosciuti o altri soggetti del terzo settore che non perseguano finalità di lucro, con le seguenti: le organizzazioni di volontariato di cui alla Legge 266/1991 e successive modificazioni e le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 383/2000 e successive modificazioni,.
25. 6. Beni, Amendola, Cimbro.

  Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e che nei loro statuti abbiano la cooperazione allo sviluppo come finalità prioritaria.
25. 7. Grande, Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Spadoni, Del Grosso, Scagliusi.

  Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   f-bis) le organizzazioni del sud del mondo che prevedano tra le finalità la solidarietà internazionale e la cooperazione internazionale allo sviluppo tra le priorità d'azione.
25. 8. Scotto, Palazzotto.

  Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   f-bis) gli Enti Autorizzati iscritti all'Albo autorizzati ai sensi dall'articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni ed iscritti al relativo Albo tenuto dalla Commissione per le Adozioni Internazionali.
25. 9. Santerini, Marazziti, Fitzgerald Nissoli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le organizzazioni di cui al comma 2 hanno l'obbligo di impiego dei fondi ricevuti a favore di progetti di utilità sociale nella misura minima del 70 per cento destinando solo la quota residua per attività di informazione e pubblicità degli stessi. Il non rispetto di tale obbligo comporta la decadenza totale o parziale dalle agevolazioni previste.
25. 10. Sibilia, Manlio Di Stefano, Di Battista, Del Grosso, Spadoni, Grande, Scagliusi.

  Sostituire il comma 3 con i seguenti:
  3. Il Comitato congiunto di cui all'articolo 21 fissa i seguenti parametri e criteri sulla base dei quali sono verificate le competenze e l'esperienza acquisite nella cooperazione internazionale dai soggetti di cui al comma 2:
   a) partecipazione all'attività di organismi internazionali;
   b) accreditamento presso organismi internazionali;
   c) presentazione di progetti internazionali in materia di sostenibilità, cooperazione internazionale, ambiente, lotta alla desertificazione, cambiamenti climatici, analisi del rischio, lotta alla povertà, soluzione dei conflitti, agricoltura, proprietà intellettuale.

  3-bis. I soggetti cui al comma 2 sono iscritti, a seguito di tali verifiche, in un apposito albo istituito, aggiornato e pubblicato periodicamente dall'Agenzia. È fatto obbligo ai soggetti iscritti nell'elenco di cui al presente comma presentare almeno ogni due anni un documentato rapporto sull'attività svolta.
25. 11. Sibilia, Manlio Di Stefano, Di Battista, Del Grosso, Spadoni, Grande, Scagliusi.

  Al comma 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole: favorendo e incentivando forme di aggregazione fra gli stessi. Tali Pag. 75organizzazioni e soggetti possono a loro volta proporre alla valutazione dell'Agenzia iniziative e programmi al fine della loro messa a procedura comparativa pubblica.
*25. 12. Beni, Cimbro.

  Al comma 4, aggiungere in fine, le seguenti parole:, favorendo e incentivando forme di aggregazione tra gli stessi. Tali organizzazioni e soggetti possono a loro volta proporre iniziative e programmi alla valutazione dell'Agenzia al fine della loro messa a procedura comparativa pubblica.
*25. 13. Del Grosso, Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Spadoni, Grande, Scagliusi.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, favorendo e incentivando forme di aggregazione tra gli stessi, tramite convenzioni di sovvenzionamento non costituenti appalto di servizi ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, numero 157.
25. 14. Picchi.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Ai soggetti di cui al comma 2, l'Agenzia non può concedere contributi o affidare la realizzazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo qualora non siano garantiti criteri di proporzionalità retributiva prevedendo che il salario più alto non superi di oltre 12 volte quello più basso. In ogni caso, è applicato il tetto massimo di retribuzione ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
25. 15. Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Del Grosso, Spadoni, Grande, Scagliusi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Le attività di cooperazione allo sviluppo svolte dai soggetti iscritti all'elenco di cui al comma 3 sono da considerarsi, ai fini fiscali, attività di natura non commerciale.
25. 16. Picchi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Le attività di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario svolte dai soggetti iscritti nell'elenco di cui al comma 3 del presente articolo, sono da considerarsi, ai fini fiscali, attività di natura non commerciale.
25. 17. Santerini, Marazziti, Fitzgerald Nissoli.

ART. 26.

  Il numero: 26 è sostituito dal numero: 27.

  Conseguentemente all'articolo 27, il numero: 27 è sostituito dal numero: 26.
26. 1. Picchi.

  Al comma 1, aggiungere in fine, i seguenti periodi: Tale personale può essere impiegato anche a titolo volontario, senza l'istituzione di un rapporto di lavoro. In tal caso, agli assegni erogati ai volontari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2002 n. 77, e gli stessi non potranno eccedere i limiti individuati dal successivo comma 2.
26. 2. Grande, Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Spadoni, Del Grosso, Scagliusi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. L'Italia riconosce e promuove il volontariato prestato nell'ambito delle iniziative di cooperazione allo sviluppo. Il personale di cui al comma 1 può essere Pag. 76impiegato anche a titolo volontario, senza l'istituzione di un rapporto di lavoro, con un trattamento economico e giuridico analogo a quanto stabilito dall'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 aprile 2002 n. 77.
26. 3. Cimbro, Amendola.

  Al comma 3, sopprimere le parole: e 12.
26. 4. Scagliusi, Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Spadoni, Grande, Del Grosso.

ART. 27.

  Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
  1. La cooperazione allo sviluppo riconosce e favorisce rapporto delle imprese ai processi di sviluppo dei Paesi partner ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, concorrenzialità e responsabilità sociale, anche al fine di favorire lo sviluppo del settore privato negli stessi Paesi.
  2. Nel pieno rispetto del principio dello slegamento degli aiuti, è promossa la partecipazione dei soggetti di cui alla lettera d) dell'articolo 22 alle procedure di evidenza pubblica dei contratti per la realizzazione di iniziative di sviluppo che richiedano lo specifico apporto di tali soggetti, finanziate ai sensi della presente legge, nonché dai Paesi partner, dall'Unione europea, dagli organismi internazionali, dalle banche di sviluppo e dai fondi internazionali che ricevono finanziamenti dalla cooperazione allo sviluppo.
  2-bis. I soggetti di cui al presente articolo, si devono impegnare a rispettare il codice etico di cui all'articolo 17, comma 10, e quanto previsto dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sulla responsabilità sociale delle imprese per gli investimenti internazionali e dalla risoluzione P7-TA(2011)0141 del Parlamento europeo, del 6 aprile 2011, in materia di investimenti internazionali e di rispetto da parte delle imprese delle clausole sociali e ambientali e delle norme internazionali sui diritti umani.
27. 1. Scotto, Palazzotto.

  Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo: Gli istituti bancari che partecipano in qualsiasi modo alle operazioni di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185 (Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento) non possono partecipare, anche indirettamente, a progetti di cooperazione allo sviluppo.
27. 2. Spadoni, Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Del Grosso, Grande, Scagliusi.

  Al comma 2, sostituire le parole: È promossa la più ampia partecipazione dei soggetti di cui al comma 1 con le seguenti: Nel rispetto del principio dello slegamento degli aiuti, è promossa la partecipazione dei soggetti di cui al comma 1.
27. 3. Di Battista, Manlio Di Stefano, Sibilia, Spadoni, Grande, Scagliusi, Del Grosso.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per le iniziative di sviluppo operate da soggetti di cui al comma 1, è fatto obbligo ai soggetti di attuazione di redigere e attuare uno specifico piano di impatto sociale secondo gli standard internazionali. Gli oneri sostenuti per la ideazione e l'implementazione di tale piano, se realizzato da parte di soggetti iscritti all'elenco di cui all'articolo 25, comma 3, sono considerati oneri deducibili dal reddito complessivo d'impresa, di cui al Capo VI del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, numero 917 e successive modificazioni.
27. 4. Picchi.

Pag. 77

  Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, con particolare riferimento alla piccola e media impresa.
27. 5. Del Grosso, Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Spadoni, Grande, Scagliusi.

  Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) Le imprese italiane coinvolte devono garantire le seguenti condizioni:
   i) una comprovata capacità di generare sviluppo e impiego nei Paesi partner e una capacità di partenariato duraturo con le imprese locali;
   ii) la finalizzazione dell'intervento alle zone o fasce di popolazione più povere in sinergia con altri interventi della cooperazione italiana nel Paese interessato;
   iii) l'adozione dei principi del Global Compact dell'organizzazione delle Nazioni Unite;
   iv) l'osservanza delle linee guida dell'OCSE sulla responsabilità sociale d'impresa per le imprese multinazionali;
   v) l'applicazione delle norme internazionali sul lavoro, secondo standard internazionali fissati dall'organizzazione internazionale del lavoro (ILO) e in termini di sicurezza, rispetto dell'ambiente e applicazione di salari minimi internazionalmente riconosciuti;
   vi) la non delocalizzazione delle attività dai Paesi di origine e, la non licenziabilità del personale nel Paese d'origine per tale motivo;
   vii) g) l'accessibilità al pubblico del proprio bilancio e l'entità dei proventi degli investimenti realizzati;
   viii) di non determinare condizioni di monopolio.
27. 6. Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Spadoni, Grande, Scagliusi, Del Grosso.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. La presente legge non si applica ai soggetti di cui al presente comma qualora siano impegnati in attività di produzione e commercio di armamenti.
27. 7. Scotto, Palazzotto.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. I soggetti di cui al presente articolo, si devono impegnare a rispettare il codice etico di cui all'articolo 17, comma 10, e quanto previsto dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sulla responsabilità sociale delle imprese per gli investimenti internazionali e dalla risoluzione P7-TA(2011)0141 del Parlamento europeo, del 6 aprile 2011, in materia di investimenti internazionali e di rispetto da parte delle imprese delle clausole sociali e ambientali e delle norme internazionali sui diritti umani.
27. 8. Scotto, Palazzotto.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. I soggetti di cui al presente articolo, fermo restando quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, non possono essere beneficiari degli altri stanziamenti previsti da questa legge per gli interventi a sostegno di politiche di cooperazione e sviluppo.
27. 9. Scotto, Palazzotto.

ART. 30.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  4. All'articolo 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 460 del 1997 dopo il numero 11) è aggiunto il seguente:
   12) cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale;.
30. 1. Beni.

Pag. 78

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole «dallo statuto sociale della CDP S.p.A.,» è inserito il numero: «1)»;
   b) dopo le parole «di ciascuna operazione» sono inserite le parole «; 2) effettuata, anche tramite società partecipate, in cofinanziamento con istituzioni finanziarie europee multilaterali e/o sovranazionali, secondo modalità di coordinamento con il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale da definire in apposita convenzione».
30. 2. Il Relatore.

ART. 31.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. La rendicontazione dei progetti conclusi alla data di cui all'articolo 30, comma 1, è curata dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. Alla rendicontazione si applica la normativa vigente al momento della concessione del contributo.
31. 1. Del Grosso, Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Spadoni, Grande, Scagliusi.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. Le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n.49, e considerate Onlus ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 46, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritte all'Anagrafe unica delle Onlus.
31. 2. Il Relatore.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. All'entrata in vigore della presente legge, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n.49, dovranno dare comunicazione all'Agenzia delle Entrate, nelle forme previste dall'articolo 11 del decreto legislativo del 4 dicembre 1997 n.  460, della volontà di iscriversi all'Anagrafe unica delle Onlus, allegando il proprio Statuto.
  Salvo verifica della non incompatibilità delle previsioni dello Statuto con i requisiti di cui all'articolo 10 del Decreto legislativo del 4 dicembre 1997 n. 460, l'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione delle stesse presso l'Anagrafe Unica delle Onlus.
  In assenza di diversa comunicazione entro quaranta giorni da parte dell'Agenzia delle Entrate, l'ente si intende comunque iscritto all'Anagrafe Unica delle Onlus.

  Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  8. In ogni caso, per i primi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge rimangono validi, ai soli fini fiscali, gli effetti del riconoscimento dell'idoneità concessa ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, alle organizzazioni non governative purché nell'ultimo triennio abbiano realizzato iniziative nell'ambito della cooperazione allo sviluppo.
31. 3. Il Relatore.