CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 2 luglio 2014
264.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. (Testo unificato C. 731 Velo ed altri e C. 1588 Governo).

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 1.

  Al comma 1, sostituire le parole:, della giustizia e, con le seguenti: della giustizia, della salute e,.
1. 1. Nardi, Quaranta.

ART. 2.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole:, in particolare di quelli maggiormente vulnerabili, aggiungere le seguenti: ivi compresi i conducenti di ciclomotori e motoveicoli, coerentemente con quanto prescritto al livello comunitario dal piano d'azione (COM(2010)389) inteso a favorire la creazione di uno spazio comune europeo della sicurezza stradale,.
2. 1. Nardi, Quaranta.

  Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: e degli enti locali, con particolare riferimento ai poteri dello Stato nei confronti degli enti proprietari e gestori delle strade con le seguenti: e a quelle degli enti locali ivi comprese quelle dei comuni sulla circolazione nei centri abitati, con particolare riferimento ai poteri dello Stato nei confronti degli enti proprietari e gestori delle strade.
2. 2. Nardi, Quaranta.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
   a-bis) adeguamento delle disposizioni del codice della strada alle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;.

  Conseguentemente:
   alla lettera d), alinea, dopo le parole: delle misure finalizzate aggiungere le seguenti: alla gestione dei dati;
   alla lettera d), dopo il numero 8), aggiungere il seguente:
    9) introduzione del documento unico per la gestione delle informazioni del veicolo, che includa dati tecnici, giuridici e di proprietà, consistente in una carta a microcircuito sulla quale venga altresì lasciato uno spazio di memoria utilizzabile dal proprietario del veicolo;
2. 3. Catalano.

  Al comma 1, lettera d), alinea, dopo le parole: utenza vulnerabile, inserire le seguenti: quali bambini, disabili, anziani, pedoni, ciclisti, utenti di ciclomotore e motociclo e tutti coloro che meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulla strada,.
*2. 4. Garofalo.

  Al comma 1, lettera d), alinea, dopo le parole: utenza vulnerabile, inserire le seguenti: quali bambini, disabili, anziani, Pag. 234pedoni, ciclisti, utenti di ciclomotore e motociclo e tutti coloro che meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulla strada,.
*2. 5. Bergamini.

  Al comma 1, lettera d), numero 1) sopprimere le seguenti parole:, anche attraverso la riduzione dei limiti di velocità.
2. 6. Baldelli.

  Al comma 1, lettera d), numero 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e l'introduzione di segnalazioni acustiche e tattili a favore dei soggetti portatori di handicap con particolare riferimento ai soggetti ipovedenti.
2. 7. Caparini, Attaguile.

  Al comma 1, lettera d), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, prevedendo un'adeguata distanza tra la collocazione del sistema elettronico di rilevamento automatico della velocità e l'avviso di segnaletica di riduzione della velocità.
2. 8. Baldelli.

  Al comma 1, lettera d), numero 2), dopo le parole: rivedere i limiti di velocità delle strade extraurbane aggiungere le seguenti: , prevedendo un'adeguata distanza tra la collocazione del sistema elettronico di rilevamento automatico della velocità e l'avviso di segnaletica di riduzione della velocità.
2. 9. Baldelli.

  Al comma 1, lettera d), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche inserendo una percentuale di tolleranza fissata al 5 per cento del limite massimo di velocità.
2. 10. Matteo Bragantini, Attaguile.

  Al comma 1, lettera d), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche considerando la specificità delle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia, dotate di apparecchiature debitamente omologate per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, dove il limite di velocità può essere fissato a 150 km/h.
2. 11. Matteo Bragantini, Attaguile.

  Al comma 1, lettera d), dopo il numero 2), inserire il seguente:
  «2-bis) l'estensione del controllo del rispetto dei limiti di velocità tramite telecamere di sicurezza e sistemi di controllo elettronico della velocità. L'installazione di tali dispositivi è obbligatoria, per gli enti competenti, nelle specifiche aree maggiormente colpite da incidenti stradali, individuate, per quanto attiene alle autostrade e alle strade extraurbane principali, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e, per quanto attiene alle altre tipologie di strade, con decreto prefettizio;».
*2. 12. Biasotti.

  Al comma 1, lettera d), dopo il numero 2), inserire il seguente:
  «2-bis) l'estensione del controllo del rispetto dei limiti di velocità tramite telecamere di sicurezza e sistemi di controllo elettronico della velocità. L'installazione di tali dispositivi è obbligatoria, per gli enti competenti, nelle specifiche aree maggiormente colpite da incidenti stradali, individuate, per quanto attiene alle autostrade e alle strade extraurbane principali, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e, per quanto attiene alle altre tipologie di strade, con decreto prefettizio;».
*2. 13. Crivellari.

Pag. 235

  Al comma 1, lettera d), dopo il numero 2), inserire il seguente:
  «2-bis) l'estensione del controllo del rispetto dei limiti di velocità tramite telecamere di sicurezza e sistemi di controllo elettronico della velocità. L'installazione di tali dispositivi è obbligatoria, per gli enti competenti, nelle specifiche aree maggiormente colpite da incidenti stradali, individuate, per quanto attiene alle autostrade e alle strade extraurbane principali, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e, per quanto attiene alle altre tipologie di strade, con decreto prefettizio;».
*2. 14. Garofalo.

  Al comma 1, lettera d), dopo il numero 2), inserire il seguente:
  «2-bis) l'estensione del controllo del rispetto dei limiti di velocità tramite telecamere di sicurezza e sistemi di controllo elettronico della velocità. L'installazione di tali dispositivi è obbligatoria, per gli enti competenti, nelle specifiche aree maggiormente colpite da incidenti stradali, individuate, per quanto attiene alle autostrade e alle strade extraurbane principali, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e, per quanto attiene alle altre tipologie di strade, con decreto prefettizio;».
*2. 15. Piso.

  Al comma 1, lettera d), dopo il numero 2), inserire il seguente:
  «2-bis) l'estensione del controllo del rispetto dei limiti di velocità tramite telecamere di sicurezza e sistemi di controllo elettronico della velocità. L'installazione di tali dispositivi è obbligatoria, per gli enti competenti, nelle specifiche aree maggiormente colpite da incidenti stradali, individuate, per quanto attiene alle autostrade e alle strade extraurbane principali, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e, per quanto attiene alle altre tipologie di strade, con decreto prefettizio;».
*2. 16. Squeri.

  Al comma 1, lettera d), numero 3), sostituire le parole: ciclistica e pedonale, con le seguenti: pedonale e dei veicoli a due ruote.
2. 17. Garofalo.

  Al comma 1, lettera d), numero 4), sostituire le parole da: e l'interconnessione fino alla fine, con le seguenti: con particolare riguardo alle dotazioni dei mezzi destinati a quello extraurbano, nonché all'interconnessione tra questo e le altre modalità di trasporto.
2. 18. Bergamini.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 5).
2. 19. Baldelli.

  Al comma 1, lettera d), numero 5), dopo la parola: biciclette inserire le seguenti: con particolare attenzione ai dispositivi di sicurezza e di segnalazione per i ciclisti di età inferiore agli anni 14.
2. 20. Prataviera, Attaguile.

  Al comma 1, lettera d), numero 5), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, con particolare riferimento ai quadricicli leggeri e a quelli pesanti.
2. 21. Nardi, Quaranta.

  Al comma 1, lettera d), numero 6), dopo le parole: funzioni residenziali, inserire le seguenti:, del trasporto pubblico.
2. 22. Garofalo.

Pag. 236

  Al comma 1, lettera d), dopo il numero 6), inserire il seguente:
  6-bis) la predisposizione di una segnaletica dedicata all'utenza vulnerabile al fine di garantirne la sicurezza, alla luce delle esperienze di successo di altri Paesi europei.
2. 23. Bergamini.

  Al comma 1, lettera d), numero 7) dopo le parole: apposizione facoltativa aggiungere le seguenti: e senza oneri per i proprietari.
2. 24. Baldelli.

  Al comma 1, lettera d), numero 8), sopprimere le parole: su strada.
2. 25. Tullo, Pagani.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente numero:
  8-bis) l'aggiornamento delle disposizioni concernenti la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, consentendo l'accesso di motocicli di cilindrata non inferiore a 120 cc., se guidati da conducenti maggiorenni.
*2. 26. Squeri.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente numero:
  8-bis) l'aggiornamento delle disposizioni concernenti la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, consentendo l'accesso di motocicli di cilindrata non inferiore a 120 cc., se guidati da conducenti maggiorenni.
*2. 27. Garofalo.

  Al comma 1, lettera d), dopo il numero 8), aggiungere il seguente:
   8-bis) la possibilità di autorizzare, in mancanza di apposite aree destinate al parcheggio, la fermata e la sosta delle biciclette sui marciapiedi ove non rechino intralcio al transito di merci e pedoni.
2. 28. Cristian Iannuzzi, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano.

  Al comma 1, sopprimere la lettera e).

  Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
   l-bis)
aggiornamento e ammodernamento delle disposizioni concernenti la progettazione dello spazio stradale e della segnaletica, in particolare prevedendo:
    1) il riassetto della disciplina concernente la classificazione, la costruzione e la tutela delle strade, delle fasce di rispetto, degli accessi e delle diramazioni, della pubblicità e di ogni forma di occupazione del suolo stradale, finalizzata in particolare al miglioramento delle condizioni di sicurezza da offrire agli utenti della strada;
    2) disposizioni miranti alla limitazione della presenza a bordo strada di ostacoli fissi artificiali, quali i supporti della segnaletica commerciale e stradale e delle barriere di sicurezza, al fine di ridurre le condizioni di pericolo per ciclomotori e motoveicoli;
    3) l'attribuzione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del compito di predisporre, nel rispetto delle norme di progettazione stradale, linee di indirizzo destinate agli enti proprietari delle strade, concernenti la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e arredi urbani che migliorino la sicurezza degli utilizzatori di veicoli a due ruote, dei pedoni e, in generale, dell'utenza vulnerabile;
    4) criteri atti alla riduzione dell'uso della segnaletica stradale e all'aggiornamento della stessa secondo princìpi di semplificazione e di organicità, tenendo conto delle diverse tipologie di utenza, in particolare di quella ciclistica.
*2. 29. Biasotti.

Pag. 237

  Al comma 1, sopprimere la lettera e).

  Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
   l-bis)
aggiornamento e ammodernamento delle disposizioni concernenti la progettazione dello spazio stradale e della segnaletica, in particolare prevedendo:
    1) il riassetto della disciplina concernente la classificazione, la costruzione e la tutela delle strade, delle fasce di rispetto, degli accessi e delle diramazioni, della pubblicità e di ogni forma di occupazione del suolo stradale, finalizzata in particolare al miglioramento delle condizioni di sicurezza da offrire agli utenti della strada;
    2) disposizioni miranti alla limitazione della presenza a bordo strada di ostacoli fissi artificiali quali i supporti della segnaletica commerciale e stradale e delle barriere di sicurezza, al fine di ridurre le condizioni di pericolo per ciclomotori e motoveicoli;
    3) l'attribuzione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del compito di predisporre, nel rispetto delle norme di progettazione stradale, linee di indirizzo destinate agli enti proprietari delle strade, concernenti la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e arredi urbani che migliorino la sicurezza degli utilizzatori di veicoli a due ruote, dei pedoni e, in generale, dell'utenza vulnerabile;
    4) criteri atti alla riduzione dell'uso della segnaletica stradale e all'aggiornamento della stessa secondo princìpi di semplificazione e di organicità, tenendo conto delle diverse tipologie di utenza, in particolare di quella ciclistica.
*2. 30. Crivellari.

  Al comma 1, sopprimere la lettera e).

  Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
   l-bis)
aggiornamento e ammodernamento delle disposizioni concernenti la progettazione dello spazio stradale e della segnaletica, in particolare prevedendo:
    1) il riassetto della disciplina concernente la classificazione, la costruzione e la tutela delle strade, delle fasce di rispetto, degli accessi e delle diramazioni, della pubblicità e di ogni forma di occupazione del suolo stradale, finalizzata in particolare al miglioramento delle condizioni di sicurezza da offrire agli utenti della strada;
    2) disposizioni miranti alla limitazione della presenza a bordo strada di ostacoli fissi artificiali quali i supporti della segnaletica commerciale e stradale e delle barriere di sicurezza, al fine di ridurre le condizioni di pericolo per ciclomotori e motoveicoli;
    3) l'attribuzione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del compito di predisporre, nel rispetto delle norme di progettazione stradale, linee di indirizzo destinate agli enti proprietari delle strade, concernenti la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e arredi urbani che migliorino la sicurezza degli utilizzatori di veicoli a due ruote, dei pedoni e, in generale, dell'utenza vulnerabile;
    4) criteri atti alla riduzione dell'uso della segnaletica stradale e all'aggiornamento della stessa secondo princìpi di semplificazione e di organicità, tenendo conto delle diverse tipologie di utenza, in particolare di quella ciclistica.
*2. 31. Garofalo.

  Al comma 1, sopprimere la lettera e).

  Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
   l-bis)
aggiornamento e ammodernamento delle disposizioni concernenti la progettazione dello spazio stradale e della segnaletica, in particolare prevedendo:
    1) il riassetto della disciplina concernente la classificazione, la costruzione e la tutela delle strade, delle fasce di rispetto, degli accessi e delle diramazioni, Pag. 238della pubblicità e di ogni forma di occupazione del suolo stradale, finalizzata in particolare al miglioramento delle condizioni di sicurezza da offrire agli utenti della strada;
    2) disposizioni miranti alla limitazione della presenza a bordo strada di ostacoli fissi artificiali quali i supporti della segnaletica commerciale e stradale e delle barriere di sicurezza, al fine di ridurre le condizioni di pericolo per ciclomotori e motoveicoli;
    3) l'attribuzione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del compito di predisporre, nel rispetto delle norme di progettazione stradale, linee di indirizzo destinate agli enti proprietari delle strade, concernenti la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e arredi urbani che migliorino la sicurezza degli utilizzatori di veicoli a due ruote, dei pedoni e, in generale, dell'utenza vulnerabile;
    4) criteri atti alla riduzione dell'uso della segnaletica stradale e all'aggiornamento della stessa secondo princìpi di semplificazione e di organicità, tenendo conto delle diverse tipologie di utenza, in particolare di quella ciclistica.
*2. 32. Piso.

  Al comma 1, sopprimere la lettera e).

  Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
   l-bis)
aggiornamento e ammodernamento delle disposizioni concernenti la progettazione dello spazio stradale e della segnaletica, in particolare prevedendo:
    1) il riassetto della disciplina concernente la classificazione, la costruzione e la tutela delle strade, delle fasce di rispetto, degli accessi e delle diramazioni, della pubblicità e di ogni forma di occupazione del suolo stradale, finalizzata in particolare al miglioramento delle condizioni di sicurezza da offrire agli utenti della strada;
    2) disposizioni miranti alla limitazione della presenza a bordo strada di ostacoli fissi artificiali quali i supporti della segnaletica commerciale e stradale e delle barriere di sicurezza, al fine di ridurre le condizioni di pericolo per ciclomotori e motoveicoli;
    3) l'attribuzione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del compito di predisporre, nel rispetto delle norme di progettazione stradale, linee di indirizzo destinate agli enti proprietari delle strade, concernenti la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e arredi urbani che migliorino la sicurezza degli utilizzatori di veicoli a due ruote, dei pedoni e, in generale, dell'utenza vulnerabile;
    4) criteri atti alla riduzione dell'uso della segnaletica stradale e all'aggiornamento della stessa secondo princìpi di semplificazione e di organicità, tenendo conto delle diverse tipologie di utenza, in particolare di quella ciclistica.
*2. 33. Squeri.

  Al comma 1, lettera e), dopo il numero 1), inserire il seguente:
   1-bis) possibilità per gli enti gestori delle strade, fermo restando le disposizioni in materia di alberi monumentali di cui all'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, di sostituire le essenze arboree o arbustive compatibilmente con la salute pubblica, la sicurezza stradale e la conservazione del paesaggio.
2. 34. Prataviera, Attaguile.

  Al comma 1, lettera e), dopo il numero 1), inserire il seguente:
   1-bis) realizzazione a carico degli enti gestori delle strade di un catasto del patrimonio arboreo del demanio statale che deve essere aggiornato annualmente.
2. 35. Prataviera, Attaguile.

Pag. 239

  Al comma 1, lettera e), numero 2), dopo le parole: barriere di sicurezza, inserire le seguenti: o comunque a prevedere la manutenzione e l'ammodernamento delle stesse.
2. 36. Prataviera, Attaguile.

  Al comma 1, lettera e), numero 2), dopo le parole: barriere di sicurezza aggiungere le seguenti: nonché alla rimozione dei sistemi elettronici fissi di rilevamento della velocità inutilizzati.
2. 37. Baldelli.

  Al comma 1, lettera e), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e mitigare gli effetti d'urto dei motociclisti.
2. 38. Matteo Bragantini, Prataviera, Attaguile.

  Al comma 1, lettera e), numero 3), aggiungere, in fine, il seguente periodo: anche privilegiando la scelta di segnaletica verticale ed orizzontale innovativa, come passaggi pedonali segnalati a terra o visual direzionali a Led, piuttosto che impianti di illuminazione.
2. 39. Prataviera, Attaguile.

  Al comma 1 lettera e) numero 3) aggiungere, in fine, le seguenti parole: prevedendo per questi ultimi anche l'adeguamento della segnaletica con un bordo ad alta visibilità.
2. 40. Bergamini.

  Al comma 1, lettera e), dopo il punto 3), inserire il seguente:
   3-bis) disposizioni volte a razionalizzare le competenze nella gestione delle infrastrutture stradali, definendo con precisione i compiti dei diversi gestori delle strade.
2. 41. Prataviera, Attaguile.

  Al comma 1, lettera e), dopo il numero 3), inserire il seguente:
   3-bis) la certificazione, da parte degli enti gestori delle strade, del fabbisogno della pubblica illuminazione stradale e semaforica, con la segnalazione annuale dei fabbisogni energetici.
2. 42. Prataviera, Attaguile.

  Al comma 1, lettera e), numero 4), dopo la parola: organicità inserire le seguenti: e adeguamento alle tecnologie disponibili per migliorarne la visibilità.
2. 43. Bergamini.

  Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente numero:
   4-bis) riassetto in materia di segnaletica luminosa in particolare prevedendo adeguati intervalli di accensione delle luci delle lanterne semaforiche, nonché la segnalazione chiara e comprensibile dei sistemi di rilevamento automatico installati in prossimità della segnaletica luminosa;
2. 44. Baldelli.

  Al comma 1, lettera e), aggiungere in fine il seguente numero:
   4-bis) criteri di razionalizzazione omogenei per tutti gli enti gestori stradali per la concessione di permessi e/o nulla osta per impianti pubblicitari fissi, mobili e retroilluminati o a messaggio luminoso variabile dinamico;
2. 45. Prataviera, Attaguile.

  Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente numero:
   4-bis) riassetto in materia di criteri di posizionamento degli attraversamenti pedonali e di installazione di lanterne semaforiche countdown;
2. 46. Baldelli.

Pag. 240

  Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente numero:
   4-bis) l'introduzione, nelle more dell'emanazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 del codice della strada, di disposizioni che assicurino che la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti sia subordinata al rispetto delle prescrizioni impartite dal gestore dell'infrastruttura stradale e autostradale, fatti salvi i regolamenti già emanati dall'ente proprietario della strada all'entrata in vigore della presente norma.
2. 47. Squeri.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: strumenti di pianificazione della mobilità, della circolazione e della sicurezza stradale inserire le seguenti: al fine di accrescere l'efficienza della mobilità e l'accessibilità territoriale complessiva.
2. 48. Squeri.

  Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: filtrata dalle informazioni sottoposte a tutela della privacy e aggregata anche dal punto di vista geografico, dovrà esser pubblicata e resa disponibile in un formato dati di tipo aperto, così come definito dalla lettera a), comma 3 dell'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni.
2. 49. De Lorenzis, Cristian Iannuzzi, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano.

  Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:
   g-bis) ricognizione delle attività pubbliche e private contemplate nel codice della strada e nel relativo regolamento di esecuzione, postulando inoltre strumenti e metodologie efficaci e sostenibili per i controlli di legalità e regolarità dell'esercizio, unitamente ad adeguate sanzioni in caso di violazioni;.
2. 50. Garofalo.

  Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, il seguente periodo: . Al fine di evitare l'introduzione di nuovi ed ingiustificati oneri a carico delle imprese, le finalità di cui alla presente lettera dovranno essere raggiunte attraverso l'utilizzo di strumenti telematici già esistenti, come il tachigrafo digitale;.
*2. 51. Garofalo.

  Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, il seguente periodo: . Al fine di evitare l'introduzione di nuovi ed ingiustificati oneri a carico delle imprese, le finalità di cui alla presente lettera dovranno essere raggiunte attraverso l'utilizzo di strumenti telematici già esistenti, come il tachigrafo digitale;.
*2. 52. Pagani.

  Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, il seguente periodo: . Al fine di evitare l'introduzione di nuovi ed ingiustificati oneri a carico delle imprese, le finalità di cui alla presente lettera dovranno essere raggiunte, se possibile, attraverso l'utilizzo di strumenti telematici già esistenti, come il tachigrafo digitale, ovvero tramite l'adozione di un unico dispositivo a bordo camion, idoneo ad assolvere sia le finalità della presente lettera, sia quelle precedentemente assolte dagli strumenti esistenti;.
2. 53. Catalano.

Pag. 241

  Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:
   h-bis) introduzione di disposizioni volte a favorire l'attuazione di meccanismi premiali in relazione a comportamenti virtuosi da parte degli utenti, anche prevedendo forme di defiscalizzazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, che incidano sul pagamento del premio assicurativo oppure sul pagamento della tassa automobilistica;.
2. 56. Nardi, Quaranta.

  Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:
   h-bis) introduzione di disposizioni volte a favorire la diffusione e l'installazione di dispositivi idonei a segnalare otticamente la frenata dei veicoli, al fine di adeguarli alle nuove tipologie brevettuali conseguenti all'implementazione di progetti tesi a migliorare la sicurezza della circolazione stradale, nonché a diminuire il numero e l'entità dei sinistri.
2. 57. Zaratti.

  Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:
   h-bis) l'installazione obbligatoria di dispositivi «alcohol interlock» su:
    1) vetture condotte da guidatori recidivi alla guida in stato di ebbrezza;
    2) veicoli di categoria M2, M3, N2, N3 in modo da assicurare il rispetto del principio di guida a tasso alcolemico zero per i guidatori professionali;
    3) flotte aziendali adibite al trasporto pubblico passeggeri e merci conto terzi.

  Eventuali manomissioni o utilizzi impropri di tali dispositivi volti a vanificarne l'efficacia saranno soggetti a specifiche sanzioni;.
*2. 58. Crivellari.

  Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:
   h-bis) l'installazione obbligatoria di dispositivi «alcohol interlock» su:
    1) vetture condotte da guidatori recidivi alla guida in stato di ebbrezza;
    2) veicoli di categoria M2, M3, N2, N3 in modo da assicurare il rispetto del principio di guida a tasso alcolemico zero per i guidatori professionali;
    3) flotte aziendali adibite al trasporto pubblico passeggeri e merci conto terzi.

  Eventuali manomissioni o utilizzi impropri di tali dispositivi volti a vanificarne l'efficacia saranno soggetti a specifiche sanzioni;.
*2. 59. Piso.

  Al comma 1, lettera i) apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'alinea sostituire le parole «anche modificando l'entità delle sanzioni» con le seguenti «anche integrando le tipologie delle sanzioni e modificandone l'entità»;
   b) dopo il numero 10), aggiungere i seguenti:
    10-bis) misure volte ad assicurare l'efficacia delle sanzioni relative alla violazione dell'obbligo di pagamento del pedaggio su strade ed autostrade in cui esso sia dovuto, ivi compresa l'introduzione di sanzioni amministrative accessorie;Pag. 242
    10-ter) l'introduzione di disposizioni volte ad assicurare che la riscossione delle sanzioni e degli oneri accessori, dovuti per il mancato pagamento del pedaggio su strade ed autostrade, sia di spettanza del concessionario stradale ed autostradale, quando il relativo accertamento avvenga ad opera del personale dello stesso;.
2. 60. Garofalo.

  Al comma 1, lettera i), numero 1), sopprimere le parole: e di misure riduttive dell'entità delle sanzioni in caso di assolvimento dell'obbligo dei pagamenti in tempi brevi.
2. 61. Nardi, Quaranta.

  Al comma 1, lettera i), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e prevedendo la graduazione del recupero in tempi abbreviati dei punti persi attraverso l'introduzione di meccanismi premiali in presenza di comportamenti virtuosi.
2. 62. Baldelli.

  Al comma 1, lettera i), numero 1), aggiungere, infine, le seguenti parole:, ad esclusione delle violazioni per le quali è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
2. 63. Dell'Orco, Cristian Iannuzzi, Liuzzi, Spessotto, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano.

  Al comma 1, lettera i), numero 3), dopo le parole: degli utenti della strada aggiungere le seguenti: quali il mancato rispetto delle regole di precedenza e di sorpasso, di divieto di utilizzo di apparecchiature radiotelefoniche durante la guida, l'omesso rispetto della distanza di sicurezza; nonché l'eccesso di velocità in relazione alle condizioni ambientali;.
2. 64. Nardi, Quaranta.

  Al comma 1, lettera i), numero 3) sopprimere il secondo periodo.
2. 65. Nardi, Quaranta.

  Al comma 1, lettera i), numero 3), sostituire il secondo periodo con il seguente: Sarà altresì prevista una revisione della disciplina sanzionatoria per chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope cagiona la morte di una persona, anche prevedendo una modifica al codice penale che istituisca il reato di «omicidio stradale» punito con la reclusione da nove a diciotto anni.
2. 66. Rondini, Prataviera, Attaguile.

  Al comma 1, lettera i), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, mentre, per le tipologie di infrazioni che abbiano provocato incidenti gravi o che si caratterizzino per atteggiamento recidivo nella commissione di infrazioni gravi, si prevedrà l'obbligo della frequenza a corsi terapeutico-riabilitativi, inclusivi di una valutazione psicologica dei risultati del percorso formativo.
*2. 67. Garofalo.

  Al comma 1, lettera i), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, mentre, per le tipologie di infrazioni che abbiano provocato incidenti gravi o che si caratterizzino per atteggiamento recidivo nella commissione di infrazioni gravi, si prevedrà l'obbligo della frequenza a corsi terapeutico-riabilitativi, inclusivi di una valutazione psicologica dei risultati del percorso formativo.
*2. 68. Piso.

Pag. 243

  Al comma 1, lettera i), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, mentre, per le tipologie di infrazioni che abbiano provocato incidenti gravi o che si caratterizzino per atteggiamento recidivo nella commissione di infrazioni gravi, si prevedrà l'obbligo della frequenza a corsi terapeutico-riabilitativi, inclusivi di una valutazione psicologica dei risultati del percorso formativo.
*2. 69. Crivellari.

  Al comma 1, lettera i), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, mentre, per le tipologie di infrazioni che abbiano provocato incidenti gravi o che si caratterizzino per atteggiamento recidivo nella commissione di infrazioni gravi, si prevedrà l'obbligo della frequenza a corsi terapeutico-riabilitativi, inclusivi di una valutazione psicologica dei risultati del percorso formativo.
*2. 70. Squeri.

  Al comma 1, lettera i), numero 3), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il soggetto condannato per il reato di omicidio colposo senza essere provvisto di titolo abilitante alla guida di veicoli non può conseguire la patente di guida o il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori;.
2. 71. Rondini, Prataviera, Attaguile.

  Al comma 1, lettera i), dopo il numero 3), inserire il seguente:
   3-bis) inasprimento delle sanzioni per comportamenti particolarmente riprovevoli dal punto di pista sociale quali l'occupazione degli spazi riservati alle persone disabili, prevedendo altresì disposizioni volte a consentire la revoca immediata dell'autorizzazione di cui al comma 2 dell'articolo 188 del codice della strada nelle ipotesi di uso improprio da parte di soggetti non legittimati;.
2. 72. Nardi, Quaranta.

  Al comma 1, lettera i), dopo il numero 3), inserire il seguente:
   3-bis) inasprimento delle sanzioni connesse all'utilizzo improprio del contrassegno dei disabili e delle strutture atte a garantire il diritto alla mobilità delle persone disabili.
2. 73. Fregolent.

  Al comma 1, lettera i), dopo il numero 3), inserire il seguente:
   3-bis) introduzione del divieto di fumare durante la marcia dell'autoveicolo, prevedendo una sanzione amministrativa non inferiore a quella prevista per il divieto di utilizzo di apparecchiature radiotelefoniche durante la guida.
2. 74. Nardi, Quaranta.

  Al comma 1, lettera i), numero 4), sostituire le parole da: la limitazione a: possibilità con la seguente: l'impossibilità.
2. 75. Cristian Iannuzzi, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano.

  Al comma 1, lettera i), numero 5), aggiungere, in fine, le seguenti parole: intervenendo anche con l'inasprimento delle pene fino a prevedere l'arresto da sei mesi a un anno e dell'ammenda da 1.000 a 4.000 euro per i conducenti di veicoli sprovvisti dell'assicurazione.
2. 76. Rondini, Attaguile.

  Al comma 1, lettera i), numero 5), aggiungere, in fine, le seguenti parole: intervenendo anche con l'inasprimento delle pene fino a prevedere l'arresto da tre mesi a un anno per i conducenti di veicoli sprovvisti dell'assicurazione.
2. 77. Caparini, Attaguile.

Pag. 244

  Al comma 1, lettera i), sopprimere il numero 7).
2. 78. Baldelli.

  Al comma 1, lettera i), numero 9), dopo le parole: agenti dello Stato aggiungere le seguenti: con strumenti diversi da quelli di rilevazione automatica della velocità e aggiungere, in fine, le seguenti parole: e prevedendo altresì che, per quanto concerne le sanzioni comminate per le violazioni dei limiti di velocità di cui agli articoli 141 e 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e accertate con strumenti di rilevazione automatica della velocità dagli organi di polizia stradale, compresi i corpi e i servizi di polizia municipale di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e), del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, i proventi siano interamente destinati al Fondo di garanzia per le vittime della strada, di cui all'articolo 285 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;.
2. 79. Baldelli.

  Al comma 1, lettera i), numero 9), dopo le parole: agenti dello Stato aggiungere le seguenti: con strumenti diversi da quelli di rilevazione automatica della velocità e aggiungere, in fine, le seguenti parole: e prevedendo altresì che, per quanto concerne le sanzioni comminate per le violazioni dei limiti di velocità di cui agli articoli 141 e 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e accertate con strumenti di rilevazione automatica della velocità dagli organi di polizia stradale, compresi i corpi e i servizi di polizia municipale di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e), del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, i proventi siano destinati per una percentuale non inferiore al 50 per cento al Fondo di garanzia per le vittime della strada, di cui all'articolo 285 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e per il restante 50 per cento siano destinati al Fondo finalizzato a finanziare il Piano nazionale della sicurezza stradale;.
2. 80. Baldelli.

  Al comma 1, lettera i), numero 9), sopprimere le parole da: e una percentuale non inferiore al 20 per cento fino alla fine.
2. 81. Prataviera, Attaguile.

  Al comma 1, lettera i), numero 9), sostituire le parole: il Piano nazionale della sicurezza stradale e i relativi programmi attuativi con le seguenti:, tramite apposito bando, progetti per la ricerca e lo sviluppo di sistemi innovativi di sicurezza stradale, portati avanti dai dipartimenti di ingegneria delle Università italiane.
2. 82. Prataviera, Attaguile.

  Al comma 1, lettera i), numero 9), sostituire le parole: il Piano nazionale della sicurezza stradale e i relativi programmi attuativi con le seguenti: campagne per la promozione della sicurezza stradale nelle scuole statali di primo e di secondo grado con il coinvolgimento dei governi degli enti locali.
2. 83. Prataviera, Attaguile.

  Al comma 1, lettera i), dopo il numero 9), inserire il seguente:
   9-bis) la previsione, per i concessionari delle strade e per gli enti locali, dell'obbligo di destinare l'importo dei proventi delle sanzioni pecuniarie comminate a seguito di superamento del limite di velocità rilevato da sistemi fissi di rilevazione automatica della velocità, al Fondo per le vittime della strada, di cui all'articolo 285 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e ad interventi di sicurezza stradale;.
2. 84. Baldelli.

Pag. 245

  Al comma 1, lettera i), dopo il numero 9), inserire il seguente:
   9-bis) la pubblicazione delle informazioni relative all'ammontare delle dotazioni nonché agli interventi finanziati dai fondi di cui al numero 9), che devono essere rese disponibili in un formato dati di tipo aperto, così come definito dalla lettera a), comma 3, dell'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni.
2. 85. De Lorenzis, Cristian Iannuzzi, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano.

  Al comma 1, lettera i), numero 10), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi compresa la riduzione percentuale dei trasferimenti statali connessi a infrastrutture e sicurezza. La percentuale sarà determinata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno, sentiti gli altri Ministeri competenti. Le risorse statali derivanti da tali eventuali mancati trasferimenti dovranno essere redistribuite destinandole ai comuni che abbiano ottemperato agli obblighi di legge in materia di sicurezza stradale, in proporzione al numero di abitanti. Sull'operatività della presente disposizione è attribuita la funzione di vigilanza all'Autorità di regolazione dei trasporti;.
*2. 86. Biasotti.

  Al comma 1, lettera i), numero 10), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi compresa la riduzione percentuale dei trasferimenti statali connessi a infrastrutture e sicurezza. La percentuale sarà determinata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno, sentiti gli altri Ministeri competenti. Le risorse statali derivanti da tali eventuali mancati trasferimenti dovranno essere redistribuite destinandole ai comuni che abbiano ottemperato agli obblighi di legge in materia di sicurezza stradale, in proporzione al numero di abitanti. Sull'operatività della presente disposizione è attribuita la funzione di vigilanza all'Autorità di regolazione dei trasporti;.
*2. 87. Piso.

  Al comma 1, lettera i), numero 10), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi compresa la riduzione percentuale dei trasferimenti statali connessi a infrastrutture e sicurezza. La percentuale sarà determinata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno, sentiti gli altri Ministeri competenti. Le risorse statali derivanti da tali eventuali mancati trasferimenti dovranno essere redistribuite destinandole ai comuni che abbiano ottemperato agli obblighi di legge in materia di sicurezza stradale, in proporzione al numero di abitanti. Sull'operatività della presente disposizione è attribuita la funzione di vigilanza all'Autorità di regolazione dei trasporti;.
*2. 88. Garofalo.

  Al comma 1, lettera i), numero 10), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi compresa la riduzione percentuale dei trasferimenti statali connessi a infrastrutture e sicurezza. La percentuale sarà determinata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno, sentiti gli altri Ministeri competenti. Le risorse statali derivanti da tali eventuali mancati trasferimenti dovranno essere redistribuite destinandole ai comuni che abbiano ottemperato agli obblighi di legge in materia di sicurezza stradale, in proporzione al numero di abitanti. Sull'operatività della presente disposizione è attribuita la funzione di vigilanza all'Autorità di regolazione dei trasporti;.
*2. 89. Crivellari.

  Al comma 1, lettera i), numero 10), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi compresa la riduzione percentuale dei trasferimenti Pag. 246statali connessi a infrastrutture e sicurezza. La percentuale sarà determinata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno, sentiti gli altri Ministeri competenti. Le risorse statali derivanti da tali eventuali mancati trasferimenti dovranno essere redistribuite destinandole ai comuni che abbiano ottemperato agli obblighi di legge in materia di sicurezza stradale, in proporzione al numero di abitanti. Sull'operatività della presente disposizione è attribuita la funzione di vigilanza all'Autorità di regolazione dei trasporti;.
*2. 90. Squeri.

  Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 2).
**2. 91. Nardi, Quaranta.

  Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 2).
**2. 92. Cristian Iannuzzi, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano.

  Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 2).
**2. 93. Baldelli.

  Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente:
   n-bis) revisione della disciplina per il conseguimento della patente di guida e l'aggiornamento dei conducenti, in modo da assicurare un'adeguata formazione e una puntuale verifica, in sede di esame, sia delle cognizioni teoriche sia delle capacità pratiche e dei comportamenti alla guida, al fine di garantire la sicurezza della circolazione.
2. 94. Pagani, Tullo.

  Al comma 1, lettera o), dopo le parole: requisiti psicofisici per il conseguimento e il rinnovo della patente, inserire le seguenti: compresa l'assenza di disturbi respiratori durante il sonno e della sindrome delle apnee ostruttive del sonno (OSAS).
2. 95. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, lettera o), sostituire le parole: medici monocratici, con le seguenti: medici responsabili dei servizi di base del distretto sanitario, escludendo dal compito di tale accertamento i medici appartenenti o appartenuti alle amministrazioni e ai corpi militari di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. 96. Prataviera, Attaguile.

  Al comma 1, lettera o), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ad esclusione della patente di categoria AM per la conduzione di veicoli a tre o quattro ruote.
2. 97. Squeri.

  Al comma 1, lettera o), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e prevedendo che tali adempimenti non comportino oneri per tali conducenti.
2. 98. Baldelli.

  Al comma 1, lettera o) aggiungere, in fine, le seguenti parole: e che il rinnovo della patente per la guida di autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone sia accordato ai conducenti con un'età non superiore ai settanta anni previo specifico attestato medico.
2. 99. Caparini, Attaguile.

  Al comma 1, lettera p), sopprimere la parola: militari.
2. 100. Pagani, Tullo.

Pag. 247

  Al comma 1, lettera p), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e l'individuazione dei professionisti medici curanti, anche di base, quali soggetti responsabili dell'accertamento, con certificato anamnestico, della sussistenza dei requisiti psico-fisici necessari alla conferma della validità della patente di guida, ferma restando la competenza delle commissioni mediche locali.
*2. 101. Crivellari.

  Al comma 1, lettera p), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e l'individuazione dei professionisti medici curanti, anche di base, quali soggetti responsabili dell'accertamento, con certificato anamnestico, della sussistenza dei requisiti psico-fisici necessari alla conferma della validità della patente di guida, ferma restando la competenza delle commissioni mediche locali.
*2. 102. Piso.

  Al comma 1, lettera p), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e l'individuazione dei professionisti medici curanti, anche di base, quali soggetti responsabili dell'accertamento, con certificato anamnestico, della sussistenza dei requisiti psico-fisici necessari alla conferma della validità della patente di guida, ferma restando la competenza delle commissioni mediche locali.
*2. 103. Squeri.

  Al comma 1, lettera q), numero 1), sostituire la parola: istruttore, con la seguente: accompagnatore.
2. 104. Tullo, Pagani.

  Al comma 1, lettera r), dopo le parole: compresi i veicoli di interesse storico e collezionistico, aggiungere le seguenti: ed i veicoli auto-bilancianti.
*2. 105. Bergamini.

  Al comma 1, lettera r), dopo le parole: compresi i veicoli di interesse storico e collezionistico, aggiungere le seguenti: ed i veicoli auto-bilancianti.
*2. 106. Garofalo.

  Al comma 1, lettera r), dopo la parola: collezionistico inserire le seguenti: e i carri allegorici allestiti per il carnevale o per rievocazioni storiche.
2. 107. Matteo Bragantini, Attaguile.

  Al comma 1, lettera r), dopo la parola: collezionistico, inserire le seguenti: e trattori agricoli.
2. 108. Prataviera, Attaguile.

  Al comma 1, lettera r), sostituire le parole da: nonché fino alla fine della lettera, con le seguenti: dei requisiti minimi per la loro circolazione, nonché revisione della disciplina delle associazioni di amatori dei veicoli di interesse storico ai fini della certificazione degli stessi.
2. 109. Pagani, Tullo.

  Al comma 1, lettera r), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e previsione dell'esonero dall'obbligo di revisione periodica per i veicoli di interesse storico e collezionistico.
2. 110. Grimoldi, Attaguile.

  Al comma 1, lettera t), dopo le parole: tariffe autostradali aggiungere le seguenti: al rilascio della patente di servizio.
2. 111. Molea, Oliaro, Vitelli, Vecchio.

  Al comma 1, dopo la lettera t), inserire la seguente:
   t-bis) introduzione di disposizioni atte a specificare che il veicolo privato Pag. 248utilizzato da un volontario dei vigili del fuoco che raggiunge la sede di servizio a seguito di chiamata per soccorso tecnico urgente, sia soggetto alle medesime norme di circolazione previste per i veicoli dei vigili del fuoco in servizio.
2. 112. Caparini, Attaguile.

  Al comma 1, dopo la lettera t), inserire la seguente:
   t-bis) previsione per i veicoli adibiti a servizi di soccorso di innalzamento a 4.000 kg della massa massima autorizzata per i veicoli la cui guida è consentita ai conducenti con patente di categoria B;
2. 113. Molea, Oliaro, Vitelli, Vecchio.

  Al comma 1, dopo la lettera t), inserire la seguente:
   t-bis) revisione delle disposizioni in materia di esenzione del pedaggio autostradale per i veicoli adibiti ad attività di soccorso, comprendendo tra i servizi pubblici di soccorso soggetti all'esenzione sia i servizi di trasporto medico di urgenza, sia i servizi di trasporto sanitario qualificato;
2. 114. Molea, Oliaro, Vitelli, Vecchio.

  Al comma 1, dopo la lettera t), inserire la seguente:
   t-bis) revisione delle disposizioni in materia di rilascio della patente di servizio, prevedendone l'estensione a soggetti abilitati a servizi di soccorso nell'ambito dell'espletamento delle funzioni, con particolare riguardo ai conducenti di ambulanze, di veicoli di soccorso avanzato, di veicoli adibiti al trasporto di plasma ed organi, nonché di automezzi dedicati ad attività di protezione civile;.
2. 115. Molea, Oliaro, Vitelli, Vecchio.

  Al comma 1, dopo la lettera t), inserire la seguente:
   t-bis) revisione della classificazione degli autoveicoli per uso speciale, includendo nella definizione anche i veicoli diversi dalle autoambulanze destinati al trasporto sanitario di persone in particolari condizioni di salute e previsione per tali veicoli di una particolare disciplina;.
2. 116. Molea, Oliaro, Vitelli, Vecchio.

  Al comma 1, lettera u), sostituire le parole: introduzione di apposite disposizioni con le seguenti: introduzione di una disciplina di coordinamento delle prescrizioni.
2. 117. Baldelli.

  Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, in osservanza delle European Best Practice Guidelines for Abnormal Road Transports.

  Conseguentemente, dopo la lettera a), inserire la seguente:
   a-bis) rivedere le disposizioni in materia di autorizzazioni periodiche per i veicoli eccezionali per massa e di prevedere un indennizzo forfettario per i percorsi ripetitivi e le autorizzazioni singole e multiple, un aumento del limite massimo di larghezza, nonché la non applicazione dell'IVA sulla tassa di usura.
2. 118. Catalano.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche consentendo l'omologazione degli autoveicoli attrezzati con carrelli elevatori sullo sbalzo, nel rispetto delle previsioni in materia a livello europeo.
2. 119. Caparini, Attaguile.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche consentendo Pag. 249l'avvio della sperimentazione di dispositivi concepiti per il rimorchio di autovetture, da parte di autoveicoli muniti di gancio posteriore di traino e idonea massa rimorchiabile per un'approvazione alla circolazione, nel rispetto della normativa europea in materia.
2. 120. Caon, Attaguile.

  Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis) caratteristiche dei veicoli destinati al trasporto pubblico extraurbano al fine di aumentare la visibilità dell'intera sagoma.
2. 121. Bergamini.

  Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis) ridefinizione della disciplina concernente i veicoli e i trasporti in condizione di eccezionalità e il relativo regime autorizzatorio in base alle linee guida europee sulla miglior prassi per i trasporti eccezionali su strada, nel rispetto della sicurezza delle strade e dell'integrità delle strutture, al fine di superare i limiti attualmente previsti in materia di sagoma e massa;.
*2. 122. Garofalo.

  Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis) ridefinizione della disciplina concernente i veicoli e i trasporti in condizione di eccezionalità e il relativo regime autorizzatorio in base alle linee guida europee sulla miglior prassi per i trasporti eccezionali su strada, nel rispetto della sicurezza delle strade e dell'integrità delle strutture, al fine di superare i limiti attualmente previsti in materia di sagoma e massa;.
*2. 123. Pagani.

  Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis) ridefinizione della disciplina concernente i veicoli e i trasporti in condizione di eccezionalità e il relativo regime autorizzatorio in base alle linee guida europee sulla miglior prassi per i trasporti eccezionali su strada, nel rispetto della sicurezza delle strade e dell'integrità delle strutture, al fine di superare i limiti attualmente previsti in materia di sagoma e massa;.
*2. 124. Catalano.

  Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis) ampliamento del rilascio di autorizzazioni periodiche per veicoli e trasporti eccezionali;.
**2. 125. Garofalo.

  Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis) ampliamento del rilascio di autorizzazioni periodiche per veicoli e trasporti eccezionali;.
**2. 126. Pagani.

  Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis) ampliamento del rilascio di autorizzazioni periodiche per veicoli e trasporti eccezionali;.
**2. 127. Catalano.

  Al comma 2, lettera c), dopo le parole: e la sicurezza delle gallerie aggiungere le seguenti: e l'aggiornamento delle modalità di determinazione dei livelli di qualità delle pellicole retroriflettenti.
2. 128. Bergamini.

Pag. 250

  Al comma 2, lettera c), dopo le parole: e la sicurezza delle gallerie aggiungere le seguenti: e la riconoscibilità di condizioni di particolare pericolo per l'utenza vulnerabile.
2. 129. Bergamini.

  Al comma 2, lettera e), dopo la parola: equipaggiamento, inserire le seguenti:, ivi compresi dispositivi per adattare le cinture di sicurezza alle condizioni fisiche delle donne in stato di gravidanza;.
2. 130. Prataviera, Attaguile.

  Al comma 2, lettera f), dopo le parole: in circolazione, inserire le seguenti: fermo restando il rigoroso rispetto dei requisiti di sicurezza stradale.
2. 131. Nardi, Quaranta.

  Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:
   h-bis)
produzione, distribuzione e personalizzazione delle targhe automobilistiche.
*2. 54. Garofalo.

  Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:
   h-bis)
produzione, distribuzione e personalizzazione delle targhe automobilistiche.
*2. 55. Catalano.

  Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
   l-bis) disciplina della raccolta dati sull'incidentalità stradale, introducendo:
    1) l'obbligo per i proprietari e i concessionari di strade, in coordinamento con le forze dell'ordine deputate alla rilevazione dei sinistri stradali (Polizia stradale, Carabinieri e polizie locali), di fornire all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), entro i primi 60 giorni dell'anno successivo, tutti i dati relativi all'incidentalità stradale dell'anno precedente;
    2) sanzioni per le amministrazioni inadempienti, eventualmente anche nella forma di minore erogazione di risorse pubbliche per il settore della mobilità e delle infrastrutture;
    3) l'istituzione di un sistema informatico pubblico, ad accesso gratuito per le amministrazioni, che consenta la raccolta e l'invio dei dati in modo omogeneo e su supporto informatico, da finanziare attraverso i proventi derivanti da contravvenzioni al codice della strada.
**2. 132. Biasotti.

  Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
   l-bis) disciplina della raccolta dati sull'incidentalità stradale, introducendo:
    1) l'obbligo per i proprietari e i concessionari di strade, in coordinamento con le forze dell'ordine deputate alla rilevazione dei sinistri stradali (Polizia stradale, Carabinieri e polizie locali), di fornire all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), entro i primi 60 giorni dell'anno successivo, tutti i dati relativi all'incidentalità stradale dell'anno precedente;
    2) sanzioni per le amministrazioni inadempienti, eventualmente anche nella forma di minore erogazione di risorse pubbliche per il settore della mobilità e delle infrastrutture;
    3) l'istituzione di un sistema informatico pubblico, ad accesso gratuito per le amministrazioni, che consenta la raccolta e l'invio dei dati in modo omogeneo e su supporto informatico, da finanziare attraverso i proventi derivanti da contravvenzioni al codice della strada.
**2. 133. Crivellari.

Pag. 251

  Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
   l-bis) disciplina della raccolta dati sull'incidentalità stradale, introducendo:
    1) l'obbligo per i proprietari e i concessionari di strade, in coordinamento con le forze dell'ordine deputate alla rilevazione dei sinistri stradali (Polizia stradale, Carabinieri e polizie locali), di fornire all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), entro i primi 60 giorni dell'anno successivo, tutti i dati relativi all'incidentalità stradale dell'anno precedente;
    2) sanzioni per le amministrazioni inadempienti, eventualmente anche nella forma di minore erogazione di risorse pubbliche per il settore della mobilità e delle infrastrutture;
    3) l'istituzione di un sistema informatico pubblico, ad accesso gratuito per le amministrazioni, che consenta la raccolta e l'invio dei dati in modo omogeneo e su supporto informatico, da finanziare attraverso i proventi derivanti da contravvenzioni al codice della strada.
**2. 134. Garofalo.

  Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
   l-bis) disciplina della raccolta dati sull'incidentalità stradale, introducendo:
    1) l'obbligo per i proprietari e i concessionari di strade, in coordinamento con le forze dell'ordine deputate alla rilevazione dei sinistri stradali (Polizia stradale, Carabinieri e polizie locali), di fornire all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), entro i primi 60 giorni dell'anno successivo, tutti i dati relativi all'incidentalità stradale dell'anno precedente;
    2) sanzioni per le amministrazioni inadempienti, eventualmente anche nella forma di minore erogazione di risorse pubbliche per il settore della mobilità e delle infrastrutture;
    3) l'istituzione di un sistema informatico pubblico, ad accesso gratuito per le amministrazioni, che consenta la raccolta e l'invio dei dati in modo omogeneo e su supporto informatico, da finanziare attraverso i proventi derivanti da contravvenzioni al codice della strada.
**2. 135. Piso.

  Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
   l-bis) disciplina della raccolta dati sull'incidentalità stradale, introducendo:
    1) l'obbligo per i proprietari e i concessionari di strade, in coordinamento con le forze dell'ordine deputate alla rilevazione dei sinistri stradali (Polizia stradale, Carabinieri e polizie locali), di fornire all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), entro i primi 60 giorni dell'anno successivo, tutti i dati relativi all'incidentalità stradale dell'anno precedente;
    2) sanzioni per le amministrazioni inadempienti, eventualmente anche nella forma di minore erogazione di risorse pubbliche per il settore della mobilità e delle infrastrutture;
    3) l'istituzione di un sistema informatico pubblico, ad accesso gratuito per le amministrazioni, che consenta la raccolta e l'invio dei dati in modo omogeneo e su supporto informatico, da finanziare attraverso i proventi derivanti da contravvenzioni al codice della strada.
**2. 136. Squeri.

  Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, tenendo anche conto del coinvolgimento dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, già individuati nel decreto legislativo n. 285 del 1992.
2. 137. Garofalo.

Pag. 252

ALLEGATO 2

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. (Testo unificato C. 731 Velo ed altri e C. 1588 Governo).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 2.

  Al comma 1, lettera d), alinea, dopo le parole: utenza vulnerabile, inserire le seguenti: quali bambini, disabili, anziani, pedoni, ciclisti, utenti di ciclomotore e motociclo e tutti coloro che meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulla strada,.
*2. 1. (nuova formulazione) Nardi, Quaranta.

  Al comma 1, lettera d), alinea, dopo le parole: utenza vulnerabile, inserire le seguenti: quali bambini, disabili, anziani, pedoni, ciclisti, utenti di ciclomotore e motociclo e tutti coloro che meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulla strada,.
*2. 4. Garofalo.

  Al comma 1, lettera d), alinea, dopo le parole: utenza vulnerabile, inserire le seguenti: quali bambini, disabili, anziani, pedoni, ciclisti, utenti di ciclomotore e motociclo e tutti coloro che meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulla strada,.
*2. 5. Bergamini.

  Al comma 1, lettera e), numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e predisponendo una segnaletica dedicata all'utenza vulnerabile, al fine di garantirne la sicurezza.
2. 23. (nuova formulazione) Bergamini.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente numero:
  8-bis) l'aggiornamento delle disposizioni concernenti la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, consentendo l'accesso di motocicli di cilindrata non inferiore a 120 cc., se guidati da conducenti maggiorenni.
*2. 26. Squeri.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente numero:
  8-bis) l'aggiornamento delle disposizioni concernenti la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, consentendo l'accesso di motocicli di cilindrata non inferiore a 120 cc., se guidati da conducenti maggiorenni.
*2. 27. Garofalo.