CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 2 luglio 2014
264.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Soppressione della società Equitalia Spa e trasferimento delle funzioni in materia di riscossione all'Agenzia delle entrate, nonché determinazione del limite massimo degli oneri a carico dei contribuenti nei procedimenti di riscossione. C. 2299 Cancelleri.

PARERE APPROVATO

  La Commissione Giustizia,
   esaminato il provvedimento in oggetto,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame prevede la soppressione della società Equitalia Spa a decorrere dal 1 gennaio 2015 e il passaggio delle relative funzioni all'Agenzia delle entrate, esercitate, concretamente, dalla Direzione centrale per la riscossione, appositamente istituita, la quale subentra integralmente nei diritti e negli oneri relativi all'esercizio delle funzioni di riscossione della società Equitalia S.p.A. e delle società pubbliche ad essa collegate;
    per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione giustizia, l'articolo 2 stabilisce che gli interessi, le more, gli aggi e le sanzioni per il ritardato o mancato pagamento delle cartelle esattoriali maturati fino alla data di entrata in vigore della legge, fatta eccezione per le cartelle esattoriali in relazione alle quali è stata pronunciata una sentenza passata in giudicato avente ad oggetto i reati di natura fiscale, sono estinti e sono sostituiti dal pagamento di un interesse pari alla misura del tasso Euribor a dodici mesi da applicare sulla base delle modalità e dei criteri da stabilire con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate;
    a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, comunque, detti importi non possono superare il limite del tasso usurario, secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 4, della legge sull'usura;
    la disposizione illustrata, peraltro, si riferisce al solo calcolo dei tassi di interesse sulle somme dovute, mentre la norma in esame sembra introdurre, ai fini della definizione del limite oltre il quale gli importi dovuti sono assimilati al tasso usurario, anche gli importi riguardanti interessi mora, sanzioni e aggio;
   ritenuto che:
    la riscossione dei tributi è un elemento essenziale per la tenuta dei conti pubblici e deve seguire la titolarità della gestione dei tributi, nel rispetto del principio secondo il quale chi li impone deve riscuoterli, anche per evitare che si crei un'area di irresponsabilità in questo rilevante settore dell'amministrazione pubblica;
    la riscossione, inoltre, deve tenere conto della congiuntura economica ed usare strumenti congrui e proporzionali;
    l'attività di Equitalia ha dimostrato e dimostra gravi limiti giacché si sono utilizzati strumenti normativi ed amministrativi spesso criticabili per loro rigidità ed inadeguatezza rispetto alla situazione dei debitori e, più in generale, dell'economia reale;
    da più parti si è sostenuto che le norme di settore e la governance dell'ente dovrebbero essere modificate e che potrebbe Pag. 42essere opportuno riflettere su una riorganizzazione della funzione della riscossione che coinvolga i Comuni (ANCI) e le Regioni, prevedendo norme e percorsi (anche attraverso l'attuazione della delega fiscale) che premino i contribuenti virtuosi, identifichino strumenti di sostegno dei contribuenti in difficoltà, eliminino sanzioni derivanti dalla commissione di meri errori formali e favoriscano la rateizzazione, limitando le azioni forzose,
    la proposta di legge all'attenzione della Commissione, per quanto di competenza, non pare cogliere le sopra esposte osservazioni e neppure risolvere le evidenziate criticità; non presenta soluzioni condivisibili, eque ed efficienti,
  tanto premesso, esprime

PARERE CONTRARIO

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ALLEGATO 2

DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. C. 2426 Governo.

PARERE APPROVATO

  La Commissione Giustizia,
   esaminato il provvedimento in oggetto,
   rilevato che:
    a) l'articolo 2, comma 1, prevede interventi per accelerare la realizzazione del Grande Progetto Pompei e, a tal fine, dispone talune deroghe al Codice dei contratti pubblici per gli affidamenti dei contratti;
    b) le Commissioni di merito hanno opportunamente modificato la disposizione introducendo limiti significativi alla discrezionalità del Direttore generale di progetto e regole volte a garantire la trasparenza delle procedure relative agli affidamenti di contratti;
    c) l'articolo 3 prevede la nomina di un commissario straordinario chiamato a predisporre, entro il 31 dicembre 2014, un Progetto di riassegnazione degli spazi dell'intero complesso della Reggia di Caserta, al fine di restituirlo alla sua destinazione culturale, educativa e museale; al commissario straordinario sembrano essere attribuiti meri poteri di impulso e coordinamento;
    d) l'articolo 5, comma 3, in materia di fondazioni lirico-sinfoniche, dispone la proroga dell'amministrazione straordinaria delle fondazioni che alla data di entrata in vigore del decreto legge non abbiano ancora adeguato i propri statuti;
    e) l'articolo 16 provvede al riordino e alla razionalizzazione dell'ENIT-Agenzia nazionale per il turismo e la fase di transizione è affidata alla gestione di un commissario straordinario, che svolge le funzioni dell'organo collegiale di amministrazione (comma 4); lo stesso commissario straordinario pone in liquidazione la società Promuovi Italia S.p.A, secondo le disposizioni del codice civile;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE