CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 1 luglio 2014
263.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico (Nuovo testo unificato C. 224 Fedriga, C. 387 Murer, C. 727 Damiano, C. 946 Polverini, C. 1014 Fedriga, C. 1045 Di Salvo, C. 1336 Airaudo).

EMENDAMENTO 1.100 DEL GOVERNO E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

  All'emendamento 1.100, sostituire il capoverso articolo 1, con il seguente:
  Art. 1. – 1. L'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sopprimere gli articoli 1-bis e 1-ter;
   b) sostituire il capoverso articolo 8 con il seguente:
  Art. 8 – 1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, valutati in 3 miliardi di euro per il 2014, in 6,551 miliardi di euro per l'anno 2015, in 9 miliardi di euro per l'anno 2016, in 12,3 miliardi di euro per l'anno 2017 e in 14,4 miliardi di euro per l'anno 2018, si provvede mediante ulteriori misure di razionalizzazione e revisione della spesa da adottare ai sensi dell'articolo 49-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
0. 1. 100. 1. Tripiedi Rizzetto, Bechis, Ciprini, Rostellato, Baldassarre, Chimienti, Cominardi.

  All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1, al comma 1, premettere il seguente:
  01. Nelle more della definizione di un intervento strutturale in materia previdenziale, da attuare entro il 31 dicembre 2014, secondo i princìpi e criteri direttivi di cui al periodo seguente, nonché dell'adozione di disposizioni relative all'accesso al pensionamento del personale della scuola che ha maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, trovano applicazione i commi da 1 a 4. L'intervento strutturale in materia previdenziale è volto a recuperare la flessibilità nell'età pensionabile, attraverso un meccanismo di incentivi e disincentivi, e il sistema delle quote di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 247, nonché a riconoscere la centralità della cura dell'infanzia e della non autosufficienza, in particolare da parte delle donne, e ad estendere la disciplina di legge prevista in caso di lavorazione in attività particolarmente faticosa e pesante ai lavoratori iscritti al Fondo speciale dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato istituito presso l'Inps, ai lavoratori del settore di macchina, agli addetti del settore di coperta della categoria dei marittimi e ai lavoratori esposti all'amianto e che hanno contratto o che potranno contrarre malattie asbesto correlate.
0. 1. 100. 2. Polverini.

  All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1, al comma 1, premettere il seguente:
  01. Nelle more della definizione di un intervento strutturale in materia previdenziale, da attuare entro il 31 dicembre 2014, secondo i principi e criteri direttivi Pag. 115di cui al periodo seguente, trovano applicazione i commi da 1 a 4. L'intervento strutturale in materia previdenziale è volto a recuperare la flessibilità nell'età pensionabile, attraverso un meccanismo di incentivi e disincentivi, e il sistema delle quote di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 247, nonché a riconoscere la centralità della cura dell'infanzia e della non autosufficienza, in particolare da parte delle donne, e ad estendere la disciplina di legge prevista in caso di lavorazione in attività particolarmente faticosa e pesante ai lavoratori iscritti al Fondo speciale dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato istituito presso l'Inps, ai lavoratori del settore di macchina, agli addetti del settore di coperta della categoria dei marittimi e ai lavoratori esposti all'amianto e che hanno contratto o che potranno contrarre malattie asbesto correlate.
0. 1. 100. 3. Polverini.

  All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1, al comma 1, sopprimere la lettera a).
*0. 1. 100. 4. Fedriga.

  All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1, al comma 1, sopprimere la lettera a).
*0. 1. 100. 5. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

  All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1, al comma 1, lettera b), sostituire le parole: entro i quindici giorni con le seguenti: entro i sessanta giorni.
0. 1. 100. 6. Fedriga.

  All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1, al comma 1, lettera b), sostituire le parole: della presente disposizione con le seguenti: della presente legge.
0. 1. 100. 7. Fedriga.

  All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1, al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 30 dicembre 2016 con le seguenti: 31 dicembre 2018.
0. 1. 100. 8. Fedriga.

  All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1, comma 1, lettera b), dopo le parole: collocamento in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni aggiungere le seguenti: ovvero abbiano maturato i requisiti entro sei mesi dalla fine del periodo di mobilità.
0. 1. 100. 9. Fedriga.

  All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1, comma 1, lettera b), sostituire le parole: 31 dicembre 2014 con le seguenti: 31 dicembre 2015.
0. 1. 100. 10. Fedriga.

  All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1, sopprimere il comma 4.
0. 1. 100. 11. Fedriga.

  All'emendamento 1.100, sostituire il capoverso articolo 1-bis, con il seguente:
  Art. 1-bis. – (Sostituzione dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni). – 1. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, il comma 14 è sostituito dal seguente:
  «14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai Pag. 116soggetti di cui all'articolo 1, commi 8 e 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, ai soggetti rientranti nelle deroghe dall'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, nonché, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:
   a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati fino al 31 dicembre 2011 o, in caso di fallimento dell'impresa, in mancanza dei predetti accordi, e che maturino i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2022, a prescindere dalla data di conclusione della procedura di mobilità e dalla data di effettivo collocamento in mobilità, eventualmente preceduto da un periodo di fruizione di cassa integrazione guadagni o altri ammortizzatori sociali e a prescindere dalla data di effettivo inizio o conclusione della fruizione degli ammortizzatori;
   b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 31 dicembre 2011, a prescindere dall'effettivo collocamento in mobilità entro tale data e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2022, a prescindere dalla data di conclusione della predetta mobilità;
   c) ai lavoratori che, alla data del 31 dicembre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o per i quali non siano trascorsi 24 mesi dal termine del periodo di fruizione della predetta prestazione straordinaria, nonché ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà, ferme restando le condizioni previste dall'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni. Resta salva la possibilità di accedere al trattamento pensionistico secondo quanto previsto dai commi 10 e 10-bis;
   d) ai lavoratori che siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, a condizione che perfezionino i requisiti utili alla decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2018. Ai fini della fruizione dei benefici di cui alla presente lettera non rilevano l'eventuale prestazione lavorativa successiva all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione né l'eventuale mancato versamento, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile;
   e) ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; ai fini della presente lettera, l'istituto dell'esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 31 dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell'articolo 72 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano a trovare applicazione per i lavoratori di cui alla presente lettera. Sono altresì disapplicate le disposizioni contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio;
   f) ai lavoratori che entro la data del 31 dicembre 2011 abbiano usufruito di congedi per assistere militari con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, o congiunti ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, ovvero ai sensi dell'articolo 80, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, Pag. 117n. 388, i quali maturino il requisito per l'accesso al pensionamento entro il 6 gennaio 2015;
   g) ai lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, i quali perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto. Il trattamento pensionistico non può avere decorrenza anteriore al 1o gennaio 2014».

  Conseguentemente, al capoverso articolo 8, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sostituire le parole: sono sostituite dalle seguenti: «a 1.354 milioni di euro per l'anno 2014, a 2.395 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.877 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.397 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.320 milioni di euro per l'anno 2018, a 626 milioni di euro per l'anno 2019, a 172 milioni di euro per l'anno 2020, a 49 milioni di euro per l'anno 2021 e a 4 milioni di euro per l'anno 2022», con le seguenti: sono sostituite dalle seguenti: «a 2.000 milioni di euro per l'anno 2014, a 3.500 milioni di euro per l'anno 2015, a 4.000 milioni di euro per l'anno 2016, a 4.500 milioni di euro per l'anno 2017, a 3.000 milioni di euro per l'anno 2018, a 1.600 milioni di euro per l'anno 2019, a 1.000 milioni di euro per l'anno 2020, a 600 milioni di euro per l'anno 2021 e a 400 milioni di euro per l'anno 2022»;
   b) sostituire il comma 3, con il seguente:
  3. All'onere derivante da quanto previsto dall'articolo 1-bis e dal comma 2 del presente articolo, pari a 515 milioni di euro per l'anno 2014, 1.242 milioni di euro per l'anno 2015, 1.242 milioni di euro per l'anno 2016, 2.012 milioni di euro per l'anno 2017, 1.565 milioni di euro per l'anno 2018 e 901 milioni di euro per l'anno 2019, 921 milioni di euro per l'anno 2020, 600 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede:
    a) quanto a 74 milioni di euro per l'anno 2014, 81 milioni di euro per l'anno 2015, 259 milioni di euro per l'anno 2016, 422 milioni di euro per l'anno 2017, 518 milioni di euro per l'anno 2018, 246 milioni di euro per l'anno 2019, 35 milioni di euro per l'anno 2020 per effetto delle economie derivanti dall'articolo 1;
    b) quanto a 441 milioni di euro per l'anno 2014, 1.161 milioni di euro per l'anno 2015, 983 milioni di euro per l'anno 2016, 1.590 milioni di euro per l'anno 2017, 1.047 milioni di euro per l'anno 2018, 655 milioni di euro per l'anno 2019, 886 milioni di euro per l'anno 2020, 600 milioni di euro per l'anno 2021 e 400 milioni di euro per l'anno 2022 mediante:
     1) riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati;
     2) riduzione dei risparmi che produrrà la riforma del sistema pensionistico di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con Pag. 118modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il cui ammontare previsto dalla relazione tecnica di accompagnamento al decreto-legge predetto era pari a circa 22 miliardi nel periodo 2012-2021 e che il rapporto dell'area attuariale dell'INPS, del giugno 2013, ha correttamente ricalcolato in oltre 90 miliardi per lo stesso periodo e con ulteriori risparmi negli anni successivi.
0. 1. 100. 12. Airaudo, Placido.

  All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
   0a)
ai soggetti rientranti nelle deroghe dall'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
0. 1. 100. 13. Fedriga.

  All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, comma 1, lettera a), sostituire le parole: 5.500 soggetti con le seguenti: 10.000 soggetti.
0. 1. 100. 14. Fedriga.

  All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, comma 1, lettera a), sostituire le parole: 5.500 soggetti con le seguenti: 8.000 soggetti.
0. 1. 100. 15. Fedriga.

  All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, comma 1, lettera a) sopprimere le parole: o non governativi.
0. 1. 100. 16. Rizzetto, Bechis, Tripiedi, Ciprini, Rostellato, Baldassarre, Chimienti, Cominardi.

  All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, comma 1, lettera a), sostituire le parole: entro il 30 settembre 2012 con le seguenti: entro il 31 dicembre 2013.
0. 1. 100. 17. Fedriga.

  All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, comma 1, lettera a), sostituire le parole: entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo con le seguenti: entro trentasei mesi dalla fine dello stesso periodo.
0. 1. 100. 18. Fedriga.

     All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, comma 1, lettera a), sostituire le parole: entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo con le seguenti: entro ventiquattro mesi dalla fine dello stesso periodo.
0. 1. 100. 19. Fedriga.

     All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, lettera a), sostituire il secondo periodo con il seguente: I versamenti volontari eventualmente necessari al raggiungimento dei requisiti pensionistici di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, possono riguardare anche periodi precedenti la domanda di autorizzazione.
0. 1. 100. 20. Fedriga.

     All'emendamento 1. 100, capoverso articolo 1-bis, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini della concessione dei benefìci di cui alla presente lettera non rileva l'eventuale prestazione di un'altra attività lavorativa di natura temporanea dopo la sottoscrizione degli accordi individuali o la stipulazione degli accordi collettivi di incentivo all'esodo.
0. 1. 100. 21. Fedriga.

     All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, lettera b), sostituire le parole: 12.000 soggetti con le seguenti: 20.000 soggetti.
0. 1. 100. 22. Fedriga.

Pag. 119

     All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, lettera b), sostituire le parole: 12.000 soggetti con le seguenti: 15.000 soggetti.
0. 1. 100. 23. Fedriga.

     All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, lettera b), sostituire le parole: la decorrenza del trattamento pensionistico con le seguenti: la maturazione del diritto al trattamento pensionistico.
0. 1. 100. 24. Fedriga.

     All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, lettera b), sostituire le parole: entro il quarantottesimo mese con le seguenti: entro l'ottantaquattresimo mese.
0. 1. 100. 25. Fedriga.

     All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, lettera b), sostituire le parole: entro il quarantottesimo mese con le seguenti: entro il settantaduesimo mese.
0. 1. 100. 26. Fedriga.

     All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, lettera b), sostituire le parole: entro il quarantottesimo mese con le seguenti: entro il sessantesimo mese.
0. 1. 100. 27. Fedriga.

     All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, lettera c), sostituire le parole: 8.800 soggetti con le seguenti: 15.000 soggetti.
0. 1. 100. 28. Fedriga.

     All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, lettera c), sostituire le parole: 8.800 soggetti con le seguenti: 10.000 soggetti.
0. 1. 100. 29. Fedriga.

     All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, lettera c), sostituire le parole: la decorrenza del trattamento pensionistico con le seguenti: la maturazione del diritto al trattamento pensionistico.
0. 1. 100. 70. Fedriga.

     All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, lettera c), sostituire le parole: entro il quarantottesimo mese con le seguenti: entro l'ottantaquattresimo mese.
0. 1. 100. 30. Fedriga.

     All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, lettera c), sostituire le parole: entro il quarantottesimo mese con le seguenti: entro il settantaduesimo mese.
0. 1. 100. 31. Fedriga.

     All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, lettera c), sostituire le parole: entro il quarantottesimo mese con le seguenti: centro il sessantesimo mese.
0. 1. 100. 32. Fedriga.

     All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, lettera d), sostituire le parole: 1.800 soggetti con le seguenti: 3.000 soggetti.
0. 1. 100. 33. Fedriga.

     All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, lettera d), sostituire le parole: 1.800 soggetti con le seguenti: 2.000 soggetti.
0. 1. 100. 34. Fedriga.

     All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, lettera d), sostituire le parole: la decorrenza del trattamento pensionistico con le seguenti: la maturazione del diritto al trattamento pensionistico.
0. 1. 100. 35. Fedriga.

Pag. 120

     All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, lettera d), sostituire le parole: entro il quarantottesimo mese con le seguenti: entro l'ottantaquattresimo mese.
0. 1. 100. 36. Fedriga.

     All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, lettera d), sostituire le parole: entro il quarantottesimo mese con le seguenti: entro il settantaduesimo mese.
0. 1. 100. 37. Fedriga.

  All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, comma 1, lettera d), sostituire le parole: entro il quarantottesimo mese con le seguenti: entro il sessantesimo mese.
0. 1. 100. 38. Fedriga.

  All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, comma 1, lettera e), sostituire le parole: 4.000 soggetti con le seguenti: 8.000 soggetti.
0. 1. 100. 39. Fedriga.

  All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, comma 1, lettera e), sostituire le parole: 4.000 soggetti con le seguenti: 6.000 soggetti.
0. 1. 100. 40. Fedriga.

  All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, comma 1, lettera e), sostituire le parole: non rioccupati a tempo indeterminato con le seguenti: anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro a tempo indeterminato,.
0. 1. 100. 41. Fedriga.

  All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, comma 1, lettera e), sostituire le parole: la decorrenza del trattamento pensionistico con le seguenti: la maturazione del diritto al trattamento pensionistico.
0. 1. 100. 42. Fedriga.

  All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, comma 1, lettera e), sostituire le parole: entro il quarantottesimo mese con le seguenti: entro l'ottantaquattresimo mese.
0. 1. 100. 43. Fedriga.

  All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, comma 1, lettera e) sostituire le parole: entro il quarantottesimo mese con le seguenti: entro il settantaduesimo mese.
0. 1. 100. 44. Fedriga.

  All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, comma 1, lettera e), sostituire le parole: entro il quarantottesimo mese con le seguenti: entro il sessantesimo mese.
0. 1. 100. 45. Fedriga.

  All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,».
  1-ter. In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui al comma Pag. 1211-bis è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1o settembre 2014, nel limite massimo di 4.000 soggetti e di 35 milioni di euro per l'anno 2014, di 106 milioni di euro per l'anno 2015, di 107,2 milioni di euro per l'anno 2016, di 108,4 milioni di euro per l'anno 2017 e di 72,8 milioni di euro per l'anno 2018. L'INPS prende in esame le domande di pensionamento, che possono essere inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro il 31 agosto 2014, dai lavoratori di cui al comma 1-bis che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, provvedendo al monitoraggio delle stesse. Le domande sono registrate secondo un ordine numerico progressivo basato sulla data e sull'ora di presentazione. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al medesimo comma 1.
  1-quater. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1-bis, ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto, comunque denominato, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), numeri 1) e 2), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che si intendono conseguentemente estese, con riferimento all'anno scolastico 2014, al personale di cui al citato comma 1-bis.

  Conseguentemente:
   a) al medesimo capoverso, comma 6, dopo le parole: i benefici di cui al presente articolo, aggiungere le seguenti: , con esclusione dei commi da 1-bis a 1-quater,;
   b) al capoverso articolo 8, comma 3:
    1) all'alinea sopprimere le parole da: pari a 74 milioni di euro per l'anno 2014 fino a: per l'anno 2022;
    2) alla lettera b) sostituire le parole: mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009. n. 2, con le seguenti: , nonché quanto agli oneri derivanti dall'articolo 1-bis, comma 1-bis, valutati in 35 milioni di euro per l'anno 2014, 106 milioni di euro per l'anno 2015, 107,2 milioni di euro per l'anno 2016, 108,4 milioni di euro per l'anno 2017 e 72,8 milioni di euro per l'anno 2018, mediante riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 230 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
0. 1. 100. 46. Placido, Airaudo, Pannarale, Marcon.
(Inammissibile)

  All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 24, comma 18, ultimo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «al presente Pag. 122comma» e le parole: «ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488» sono sostituite dalle seguenti: «ai lavoratori operanti nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni, ai lavoratori del settore di macchina e agli addetti del settore di coperta della categoria dei marittimi».

  Conseguentemente:
   a) al medesimo capoverso, comma 6, dopo le parole I benefici di cui al presente articolo, aggiungere le seguenti:, con esclusione del comma 1-bis,;
   b) al capoverso articolo 8, comma 3:
    1) all'alinea sopprimere le parole da pari a 74 milioni di euro per l'anno 2014, fino a per l'anno 2022;
   b) alla lettera b) sostituire le parole: mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con le seguenti: , nonché quanto agli oneri derivanti dall'articolo 1-bis, comma 1-bis, mediante riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 390 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
0. 1. 100. 47. Airaudo, Placido.

  All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'articolo 24, comma 18, ultimo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «al presente comma» e le parole: «ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.» sono sostituite dalle seguenti: «ai lavoratori operanti nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta treni, addetto alla manovra.».
  2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione, così rinominato dall'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
0. 1. 100. 48. Tripiedi, Cominardi, Rizzetto, Chimienti, Bechis, Ciprini, Rostellato, Baldassarre.

  All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. A tutti i lavoratori che avevano conseguito il requisito della cosiddetta «quota 96», in presenza di un requisito di 60 anni anagrafici e 36 anni di anzianità contributiva, ovvero 61 anni di anzianità anagrafica e 36 anni di anzianità contributiva, prima della riforma previdenziale Pag. 123di cui al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è concesso il collocamento in quiescenza.

  Conseguentemente, al capoverso articolo 8, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1-bis dell'articolo 1-bis si provvede mediante un tributo una tantum pari a 5 miliardi di euro a carico delle imprese che esercitano attività di gioco d'azzardo anche on line.
0. 1. 100. 49. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

  All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i medesimi lavoratori, ai fini della concessione dei benefici di cui alla medesima lettera non rileva l'eventuale prestazione di un'altra attività lavorativa di natura temporanea dopo la sottoscrizione degli accordi individuali o la stipulazione degli accordi collettivi di incentiva all'esodo.
0. 1. 100. 50. Fedriga.

  All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 194 è aggiunto il seguente:
  «194-bis. Ai lavoratori e alle lavoratrici di cui al comma 194 si applica comunque la disciplina pensionistica vigente fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, qualora dopo il 31 dicembre 2011 abbiano svolto attività lavorativa con qualsiasi contratto di lavoro, anche dipendente a tempo indeterminato, che si sia risolto in conseguenza del fallimento dell'impresa o di licenziamento non dovuto a giusta causa.»
0. 1. 100. 51. Airaudo, Placido.

  All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, sopprimere il comma 3.
0. 1. 100. 52. Fedriga.

  All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: , da effettuarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione,.
0. 1. 100. 53. Placido, Airaudo.

  All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 60 giorni con le seguenti: 90 giorni.
0. 1. 100. 54. Fedriga.

  All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: della presente disposizione con le seguenti: della presente legge.
0. 1. 100. 55. Fedriga.

  All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, comma 4, ultimo periodo, sostituire le parole: non prende in esame con le seguenti: comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero delle.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione a reperire le necessarie risorse a copertura degli ulteriori oneri.
0. 1. 100. 56. Fedriga.

  All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, comma 5, sostituire le parole: riferisce annualmente al Parlamento con Pag. 124le seguenti: entro il 30 giugno di ogni anno trasmette alle Camere una relazione.
0. 1. 100. 71. Il relatore.

  All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, comma 6, sostituire le parole da: 331 milioni di euro fino a: per l'anno 2019 con le seguenti: 355 milioni di euro per l'anno 2017, 303 milioni di euro per l'anno 2018, 203 milioni di euro per l'anno 2019.

  Conseguentemente, al capoverso articolo 8, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sostituire le parole da: 2.397 milioni di euro fino a: per l'anno 2019 con le seguenti: 2.421 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.420 milioni di euro per l'anno 2018, a 656 milioni di euro per l'anno 2019;
   b) al comma 2, sostituire le parole da: 91 milioni di euro per l'anno 2017 fino alla fine del comma con le seguenti: 67 milioni di euro per l'anno 2017, 215 milioni di euro per l'anno 2018 e 43 milioni di euro per l'anno 2019.
0. 1. 100. 72. Il relatore.

  All'emendamento 1.100, sopprimere il capoverso articolo 1-ter.
0. 1. 100. 57. Rizzetto, Bechis, Tripiedi, Ciprini, Rostellato, Baldassarre, Chimienti, Cominardi.

  All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-ter, al comma 1, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: dodici mesi.
0. 1. 100. 58. Fedriga.

  All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-ter, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «3. Il comma 15-bis dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che possono usufruire delle deroghe in esso previste i lavoratori dipendenti del settore privato anche se iscritti all'INPDAP.».

  Conseguentemente apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire la rubrica dell'articolo 1-ter con la seguente: Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 194, lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e del comma 15-bis dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
   b) al capoverso articolo 8, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
   «3-bis. All'onere derivanti da quanto previsto dall'articolo 1-ter, comma 3, si provvede mediante riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».
0. 1. 100. 59. Placido, Airaudo.

  All'emendamento 1.100, dopo il capoverso articolo 1-ter aggiungere il seguente:

Art. 1-quater.

  1. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, Pag. 125convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono inseriti i seguenti:
  «10-bis. Ai lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima è data facoltà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo a condizione che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo, in concorrenza con almeno 60 anni di età anagrafica. Per la liquidazione della pensione di vecchiaia nel sistema contributivo, di cui all'articolo 1, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la base imponibile non può essere superiore all'importo del massimale di cui all'articolo 2, comma 18, della medesima legge n. 335 del 1995 rapportato all'anno considerato sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolato dall'ISTAT.
  10-ter. I lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di alcun trattamento previdenziale o assistenziale, conseguono il diritto a pensione se in possesso del requisito anagrafico pari a 60 anni, prescindendo da qualsiasi minimale contributivo o di importo del rateo. Per il calcolo della pensione di cui al periodo precedente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335. In caso di conseguimento del diritto ad altro trattamento previdenziale o assistenziale, successivamente alla liquidazione della prestazione di cui al presente comma, il pagamento della stessa è sospeso fino alla maturazione dei requisiti anagrafici di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.».

  2. All'articolo 24, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'ultimo periodo è soppresso.
  3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono adottate misure in materia di giochi pubblici on line, lotterie istantanee e apparecchi e congegni di gioco, tali da assicurare, con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla medesima data di entrata in vigore della presente legge, il reperimento di nuove o maggiori entrate in misura tale da garantire la copertura degli oneri di cui al comma 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
0. 1. 100. 60. Rizzetto, Bechis, Tripiedi, Ciprini, Rostellato, Baldassarre, Chimienti, Cominardi.

  All'emendamento 1.100 dopo il capoverso articolo 1-ter aggiungere il seguente:

Art. 1-quater.

  1. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,».
  2. In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1o settembre 2014, nel limite massimo di 4.000 soggetti e di 35 milioni di euro per l'anno 2014, di 106 milioni di euro per l'anno 2015, di 107,2 milioni di euro per l'anno 2016, di 108,4 milioni di euro per l'anno 2017 e di 72,8 milioni di euro per l'anno 2018. L'INPS prende in esame le domande di pensionamento, che possono Pag. 126essere inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro il 31 luglio 2014, dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse basato, ai fini di cui all'ultimo periodo del presente comma e del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva vantate dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012.
  3. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1, ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto, comunque denominato, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), numeri 1) e 2), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, della legge 7 agosto 2012, n. 135, che si intendono conseguentemente estese, con riferimento all'anno scolastico 2014, al personale di cui al citato comma 1.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutati in 35 milioni di euro per l'anno 2014, 106 milioni di euro per l'anno 2015, 107,2 milioni di euro per l'anno 2016, 108,4 milioni di euro per l'anno 2017 e 72,8 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede parzialmente utilizzando i risparmi complessivamente conseguiti a valere sulle autorizzazioni di spesa relative al Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, come rideterminate, da ultimo, dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126.
0. 1. 100. 61. Marzana, Rizzetto, Bechis, Tripiedi, Ciprini, Rostellato, Baldassarre, Chimienti, Cominardi, Luigi Gallo, Vacca, D'Uva, Simone Valente, Di Benedetto, Battelli, Brescia.
(Inammissibile)

  All'emendamento 1.100, dopo il capoverso articolo. 1-ter aggiungere il seguente:

Art. 1-quater.

  1. Al comma 9 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, le parole: «fino al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2018».
  2. Il termine del 31 dicembre 2018 di cui al comma 9 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificato dal comma 1 del presente articolo, deve intendersi come termine ultimo entro il quale perfezionare i requisiti per l'accesso al regime ivi previsto.
0. 1. 100. 62. Fedriga.

  All'emendamento 1.100, dopo il capoverso articolo 1-ter aggiungere il seguente:

Art. 1-quater.
(Interpretazione autentica del comma 9 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243)
.

  1. Il comma 9 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, si interpreta nel senso che ai fini dell'accesso al regime sperimentale resta valida la sola maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2015.
0. 1. 100. 63. Fedriga.

  All'emendamento 1.100, dopo il capoverso articolo 1-ter aggiungere il seguente:

Art. 1-quater.
(Disposizioni concernenti i requisiti per l'accesso al pensionamento da parte del personale ferroviario e marittimo)
.

  1. All'articolo 24, comma 18, ultimo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, Pag. 127n. 214, le parole: «al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «al presente comma» e le parole: «ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'Inps ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488» sono sostituite dalle seguenti: «ai lavoratori operanti nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni, ai lavoratori del settore di macchina e agli addetti del settore di coperta della categoria marittimi».
0. 1. 100. 64. Fedriga.

  All'emendamento 1.100, dopo il capoverso articolo 1-ter aggiungere il seguente:

Art. 1-quater.
(Validità degli accordi per la gestione di eccedenze occupazionali)
.

  1. Ai fini dell'accesso al regime previdenziale vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è riconosciuta, anche in deroga alla normativa vigente, piena validità a tutti gli accordi stipulati dalle imprese anche in sede non governativa, entro il 31 dicembre 2011, per la gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali, compresi gli ammortizzatori sociali in deroga.
0. 1. 100. 65. Fedriga.

  All'emendamento 1.100, dopo il capoverso articolo 1-ter aggiungere il seguente:

Art. 1-quater.

  1. Ai fini di una puntuale verifica degli effetti previdenziali determinatisi a seguito delle modifiche della disciplina del sistema pensionistico di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei dati elaborati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), presenta una relazione trimestrale alle competenti Commissioni parlamentari relativa al numero complessivo dei lavoratori che periodicamente hanno avuto accesso al trattamento pensionistico, al numero di lavoratori che hanno usufruito delle deroghe previste dall'ordinamento nonché, di quelli che avrebbero potuto accedere al trattamento pensionistico secondo la previgente normativa, oltre alla classificazione della tipologia di accordo eventualmente intercorsa tra lavoratore ed azienda nei casi di incentivo e ai relativi effetti finanziari derivanti nonché alla classificazione del numero di lavoratori che potranno potenzialmente usufruire delle deroghe previste dall'ordinamento nel trimestre successivo ed ai relativi effetti finanziari.
0. 1. 100. 66. Rizzetto, Bechis, Tripiedi, Ciprini, Rostellato, Baldassarre, Chimienti, Cominardi.

  All'emendamento 1.100, capoverso articolo 8, sostituire il comma 3 con il seguente:
  2. All'articolo 1, comma 427, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto-legge del 28 gennaio 2014 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, come modificato dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, le parole: «a 1.448 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.988,1 milioni di euro per l'anno 2016, a 1.997,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1.339,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «a 1.950 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.500 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.500 milioni di euro per Pag. 128l'anno 2017 e a 2.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018».
0. 1. 100. 67. Fedriga.

  All'emendamento 1.100, capoverso articolo 8, al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b)
all'articolo 1, comma 427, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto-legge del 28 gennaio 2014 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, come modificato dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, le parole: «a 1.448 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.988,1 milioni di euro per l'anno 2016, a 1.997,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1.339,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «a 1.585 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.117,1 milioni di euro per l'anno 2016, a 1.997,9 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.339,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, a 1.432,6 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.388,6 milioni di euro per l'anno 2021 ed a 1.343,6 milioni di euro per l'anno 2022.»
0. 1. 100. 68. Fedriga.

  All'emendamento 1.100, capoverso articolo 8, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al primo periodo dopo le parole: «convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,», sono inserite le seguenti: «nonché per finanziare ulteriori interventi di salvaguardia in favore di lavoratori che maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento, secondo i requisiti vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il 31 dicembre 2022,».
0. 1. 100. 69. Placido, Airaudo.

  L'articolo 1 è sostituito dai seguenti:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 22, comma 1, all'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135).

  1. In considerazione del limitato utilizzo, ai fini dell'accesso al pensionamento secondo i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, della salvaguardia di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al predetto articolo 22, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'alinea, le parole: «ulteriori 55.000 soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «ulteriori 35.000 soggetti»;
   b) alla lettera a), le parole: «alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori che ancora non risultino cessati dall'attività lavorativa e collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «siano percettori, entro i quindici giorni successivi all'entrata in vigore della presente disposizione, del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e il cui rapporto di lavoro cessi entro il 30 dicembre 2016 per il collocamento in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni, ovvero cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, i cui nominativi siano stati comunicati entro il 31 dicembre 2014 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali Pag. 129secondo le modalità di cui al decreto 8 ottobre 2012 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 2012, n. 17»;

  2. All'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni e integrazioni, gli importi indicati al quarto periodo sono ridotti di 198 milioni di euro per l'anno 2016, 380 milioni di euro per l'anno 2017, 495 milioni di euro per l'anno 2018, 240 milioni di euro per l'anno 2019 e 35 milioni di euro per l'anno 2020.
  3. Per effetto di quanto disposto al comma 1, lettera a), del presente articolo, è operata una corrispondente diminuzione nel contingente numerico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 8 ottobre 2012 citato al comma 1, lettera b), del presente articolo.
  4. In considerazione del limitato utilizzo, ai fini dell'accesso al pensionamento secondo i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, della salvaguardia di cui all'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, al predetto articolo 11, comma 2, le parole: «nel limite di 6.500 soggetti e nel limite massimo di 151 milioni di euro per l'anno 2014, di 164 milioni di euro per l'anno 2015, di 124 milioni di euro per l'anno 2016, di 85 milioni di euro per l'anno 2017, di 47 milioni di euro per l'anno 2018 e di 12 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 2.500 soggetti e nel limite massimo di 77 milioni di euro per l'anno 2014, di 83 milioni di euro per l'anno 2015, di 63 milioni di euro per l'anno 2016, di 43 milioni di euro per l'anno 2017, di 24 milioni di euro per l'anno 2018 e di 6 milioni di euro per l'anno 2019». Conseguentemente, all'articolo 1, comma 235 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni e integrazioni gli importi indicati al quarto periodo sono ridotti di 74 milioni di euro per l'anno 2014, 81 milioni di euro per l'anno 2015, 61 milioni di euro per l'anno 2016, 42 milioni di euro per l'anno 2017, 23 milioni di euro per l'anno 2018 e 6 milioni di euro per l'anno 2019.

Art. 1-bis.
(Requisiti di accesso e decorrenze delle prestazioni pensionistiche)
.

  1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando le salvaguardie previste dall'articolo 24, comma 14, del predetto decreto-legge n. 201 del 2011, dall'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dall'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dagli articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e dall'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dall'articolo 1, commi da 194 al 198, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e i relativi decreti ministeriali attuativi del 1o giugno 2012, 8 ottobre 2012, 22 aprile 2013 e 14 febbraio 2014, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:
   a) nei limiti di 5.500 soggetti, ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e che perfezionino, entro il periodo di fruizione dell'indennità Pag. 130di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, potrà riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa. Tale versamento potrà comunque essere effettuato solo con riferimento ai dodici mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità sopra indicato;
   b) nei limiti di 12.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a), e f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;
   c) nei limiti di 8.800 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;
   d) nei limiti di 1.800 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto;
   e) nei limiti di 4.000 soggetti, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

  2. Per i lavoratori di cui al comma 1, lettera a), che siano già stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente all'entrata in vigore della presente disposizione e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini dei versamenti relativi ai dodici mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità come specificato nel predetto comma 1.
  3. Il trattamento pensionistico con riferimento ai soggetti di cui al presente articolo, non può avere decorrenza anteriore all'entrata in vigore della presente legge.
  4. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, si applicano per ogni singola categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, Pag. 131pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 2014, n. 17. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e altresì provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi dei commi 1 e 6, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal presente articolo.
  5. Sulla base dei dati del monitoraggio effettuato dall'INPS, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali riferisce annualmente al Parlamento in ordine all'attuazione delle disposizioni di salvaguardia, con particolare riferimento al numero di lavoratori salvaguardati e alle risorse finanziarie utilizzate.
  6. I benefìci di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di 32.100 soggetti e nel limite massimo di 43 milioni di euro per l'anno 2014, 218 milioni di euro per l'anno 2015, 378 milioni di euro per l'anno 2016, 331 milioni di euro per l'anno 2017, 203 milioni di euro per l'anno 2018, 173 milioni di euro per l'anno 2019, 128 milioni di euro per l'anno 2020, 49 milioni di euro per l'anno 2021 e 4 milioni di euro per l'anno 2022. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni e integrazioni gli importi indicati al quarto periodo sono corrispondentemente incrementati per gli importi di cui al precedente periodo.

Art. 1-ter.
(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 194, lettera
e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147).

  1. L'articolo 1, comma 194, lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpreta nel senso che il versamento volontario, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, potrà essere effettuato solo con riferimento ai sei mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità relativa alla mobilità in cui l'assicurato era collocato alla data del 4 dicembre 2011.
  2. Per i lavoratori di cui al comma 1 che siano già stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente all'entrata in vigore della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini dei versamenti relativi ai sei mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell'indennità relativa alla mobilità in cui l'assicurato era collocato alla data del 4 dicembre 2011.

  Conseguentemente:
   a) sopprimere gli articoli da 2 a 7;
   b) sostituire l'articolo 8 con il seguente:

Art. 8.
(Disposizioni di copertura finanziaria).

  1. Per effetto delle modifiche di cui agli articoli 1 e 1-bis, all'articolo 1, comma 235 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni e integrazioni, quarto periodo, le parole: «a 1.385 milioni di euro per l'anno 2014, a 2.258 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.758 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.488 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.635 milioni di euro per l'anno 2018, a 699 milioni di euro per l'anno 2019 e a 79 milioni di euro per l'anno 2020» sono Pag. 132sostituite dalle seguenti: «a 1.354 milioni di euro per l'anno 2014, a 2.395 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.877 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.397 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.320 milioni di euro per l'anno 2018, a 626 milioni di euro per l'anno 2019, a 172 milioni di euro per l'anno 2020, a 49 milioni di euro per l'anno 2021 e a 4 milioni di euro per l'anno 2022».
  2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni e integrazioni, è incrementata di 31 milioni di euro per l'anno 2014, 91 milioni di euro per l'anno 2017, 315 milioni di euro per l'anno 2018 e 73 milioni di euro per l'anno 2019.
  3. All'onere derivante da quanto previsto dall'articolo 1-bis e dal comma 2 del presente articolo pari a 74 milioni di euro per l'anno 2014, 218 milioni di euro per l'anno 2015, 378 milioni di euro per l'anno 2016, 422 milioni di euro per l'anno 2017, 518 milioni di euro per l'anno 2018, 246 milioni di euro per l'anno 2019, 128 milioni di euro per l'anno 2020, 49 milioni di euro per l'anno 2021 e 4 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede:
   a) quanto a 74 milioni di euro per l'anno 2014, 81 milioni di euro per l'anno 2015, 259 milioni di euro per l'anno 2016, 422 milioni di euro per l'anno 2017, 518 milioni di euro per l'anno 2018, 246 milioni di euro per l'anno 2019, 35 milioni di euro per l'anno 2020 per effetto delle economie derivanti dall'articolo 1;
   b) quanto a 137 milioni di euro per l'anno 2015, 119 milioni di euro per l'anno 2016, 93 milioni di euro per l'anno 2020, 49 milioni di euro per l'anno 2021 e 4 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 100. Il Governo.

Pag. 133

ALLEGATO 2

Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico (Nuovo testo unificato C. 224 Fedriga, C. 387 Murer, C. 727 Damiano, C. 946 Polverini, C. 1014 Fedriga, C. 1045 Di Salvo, C. 1336 Airaudo).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

  All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: della presente disposizione con le seguenti: della presente legge.
0. 1. 100. 55. Fedriga.

  All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, comma 5, sostituire le parole: riferisce annualmente al Parlamento con le seguenti: entro il 30 giugno di ogni anno trasmette alle Camere una relazione
0. 1. 100. 71. Il Relatore.

  All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1-bis, comma 6, sostituire le parole da: 331 milioni di euro fino a: per l'anno 2019 con le seguenti: 355 milioni di euro per l'anno 2017, 303 milioni di euro per l'anno 2018, 203 milioni di euro per l'anno 2019.

  Conseguentemente, al capoverso articolo 8, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sostituire le parole da: 2.397 milioni di euro fino a: per l'anno 2019 con le seguenti: 2.421 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.420 milioni di euro per l'anno 2018, a 656 milioni di euro per l'anno 2019;
   b) al comma 2, sostituire le parole da: 91 milioni di euro per l'anno 2017 fino alla fine del comma con le seguenti: 67 milioni di euro per l'anno 2017, 215 milioni di euro per l'anno 2018 e 43 milioni di euro per l'anno 2019.
0. 1. 100. 72. Il Relatore.

  Sostituire l'articolo 1 con i seguenti:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135).

  1. In considerazione del limitato utilizzo, ai fini dell'accesso al pensionamento secondo i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, della salvaguardia di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al predetto articolo 22, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'alinea, le parole: «ulteriori 55.000 soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «ulteriori 35.000 soggetti»;
   b) alla lettera a), le parole: «alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori che ancora non risultino cessati dall'attività lavorativa e collocati in mobilità ai Pag. 134sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «siano percettori, entro i quindici giorni successivi all'entrata in vigore della presente disposizione, del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e il cui rapporto di lavoro cessi entro il 30 dicembre 2016 per il collocamento in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni, ovvero cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, i cui nominativi siano stati comunicati entro il 31 dicembre 2014 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo le modalità di cui al decreto 8 ottobre 2012 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 2012, n. 17»;

  2.All'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni e integrazioni, gli importi indicati al quarto periodo sono ridotti di 198 milioni di euro per l'anno 2016, 380 milioni di euro per l'anno 2017, 495 milioni di euro per l'anno 2018, 240 milioni di euro per l'anno 2019 e 35 milioni di euro per l'anno 2020.
  3. Per effetto di quanto disposto al comma 1, lettera a), del presente articolo, è operata una corrispondente diminuzione nel contingente numerico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 8 ottobre 2012 citato al comma 1, lettera b), del presente articolo.
  4. In considerazione del limitato utilizzo, ai fini dell'accesso al pensionamento secondo i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, della salvaguardia di cui all'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, al predetto articolo 11, comma 2, le parole: «nel limite di 6.500 soggetti e nel limite massimo di 151 milioni di euro per l'anno 2014, di 164 milioni di euro per l'anno 2015, di 124 milioni di euro per l'anno 2016, di 85 milioni di euro per l'anno 2017, di 47 milioni di euro per l'anno 2018 e di 12 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 2.500 soggetti e nel limite massimo di 77 milioni di euro per l'anno 2014, di 83 milioni di euro per l'anno 2015, di 63 milioni di euro per l'anno 2016, di 43 milioni di euro per l'anno 2017, di 24 milioni di euro per l'anno 2018 e di 6 milioni di euro per l'anno 2019». Conseguentemente, all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni e integrazioni, gli importi indicati al quarto periodo sono ridotti di 74 milioni di euro per l'anno 2014, 81 milioni di euro per l'anno 2015, 61 milioni di euro per l'anno 2016, 42 milioni di euro per l'anno 2017, 23 milioni di euro per l'anno 2018 e 6 milioni di euro per l'anno 2019.

Art. 1-bis.
(Requisiti di accesso e decorrenze delle prestazioni pensionistiche).

  1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando le salvaguardie previste dall'articolo 24, comma 14, del predetto decreto-legge n. 201 del 2011, dall'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dall'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dagli articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla Pag. 135legge 28 ottobre 2013, n. 124, e dall'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dall'articolo 1, commi da 194 al 198, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e i relativi decreti ministeriali attuativi del 10 giugno 2012, 8 ottobre 2012, 22 aprile 2013 e 14 febbraio 2014, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:
   a) nei limiti di 5.500 soggetti, ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e che perfezionino, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, potrà riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa. Tale versamento potrà comunque essere effettuato solo con riferimento ai dodici mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità sopra indicato;
   b) nei limiti di 12.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a) e f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;
   c) nei limiti di 8.800 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;
   d) nei limiti di 1.800 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto;
   e) nei limiti di 4.000 soggetti, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

  2. Per i lavoratori di cui al comma 1, lettera a), che siano già stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente all'entrata in vigore della presente disposizione e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini dei versamenti relativi ai dodici mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità come specificato nel predetto comma 1.
  3. Il trattamento pensionistico con riferimento ai soggetti di cui al presente Pag. 136articolo, non può avere decorrenza anteriore all'entrata in vigore della presente legge.
  4. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, si applicano per ogni singola categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 2014, n. 17. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e altresì provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi dei commi 1 e 6, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal presente articolo.
  5. Sulla base dei dati del monitoraggio effettuato dall'INPS, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali riferisce annualmente al Parlamento in ordine all'attuazione delle disposizioni di salvaguardia, con particolare riferimento al numero di lavoratori salvaguardati e alle risorse finanziarie utilizzate.
  6. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di 32.100 soggetti e nel limite massimo di 43 milioni di euro per l'anno 2014, 218 milioni di euro per l'anno 2015, 378 milioni di euro per l'anno 2016, 331 milioni di euro per l'anno 2017, 203 milioni di euro per l'anno 2018, 173 milioni di euro per l'anno 2019, 128 milioni di euro per l'anno 2020, 49 milioni di euro per l'anno 2021 e 4 milioni di euro per l'anno 2022. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni e integrazioni gli importi indicati al quarto periodo sono corrispondentemente incrementati per gli importi di cui al precedente periodo.

Art. 1-ter.
(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 194, lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147).

  1. L'articolo 1, comma 194, lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpreta nel senso che il versamento volontario, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, potrà essere effettuato solo con riferimento ai sei mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità relativa alla mobilità in cui l'assicurato era collocato alla data del 4 dicembre 2011.
  2. Per i lavoratori di cui al comma 1 che siano già stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente all'entrata in vigore della legge 27 dicembre 2013, n.147, e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini dei versamenti relativi ai sei mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell'indennità relativa alla mobilità in cui l'assicurato era collocato alla data del 4 dicembre 2011.

  Conseguentemente:
   a) sopprimere gli articoli da 2 a 7;Pag. 137
   b) sostituire l'articolo 8 con il seguente:

Art. 8.
(Disposizioni di copertura finanziaria).

  1. Per effetto delle modifiche di cui agli articoli 1 e 1-bis, all'articolo 1, comma 235 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni e integrazioni, quarto periodo, le parole: «a 1.385 milioni di euro per l'anno 2014, a 2.258 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.758 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.488 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.635 milioni di euro per l'anno 2018, a 699 milioni di euro per l'anno 2019 e a 79 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: »a 1.354 milioni di euro per l'anno 2014, a 2.395 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.877 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.397 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.320 milioni di euro per l'anno 2018, a 626 milioni di euro per l'anno 2019, a 172 milioni di euro per l'anno 2020, a 49 milioni di euro per l'anno 2021 e a 4 milioni di euro per l'anno 2022”.
  2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni e integrazioni, è incrementata di 31 milioni di euro per l'anno 2014, 91 milioni di euro per l'anno 2017, 315 milioni di euro per l'anno 2018 e 73 milioni di euro per l'anno 2019.
  3. All'onere derivante da quanto previsto dall'articolo 1-bis e dal comma 2 del presente articolo pari a 74 milioni di euro per l'anno 2014, 218 milioni di euro per l'anno 2015, 378 milioni di euro per l'anno 2016, 422 milioni di euro per l'anno 2017, 518 milioni di euro per l'anno 2018, 246 milioni di euro per l'anno 2019, 128 milioni di euro per l'anno 2020, 49 milioni di euro per l'anno 2021 e 4 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede:
   a) quanto a 74 milioni di euro per l'anno 2014, 81 milioni di euro per l'anno 2015, 259 milioni di euro per l'anno 2016, 422 milioni di euro per l'anno 2017, 518 milioni di euro per l'anno 2018, 246 milioni di euro per l'anno 2019, 35 milioni di euro per l'anno 2020 per effetto delle economie derivanti dall'articolo 1;
   b) quanto a 137 milioni di euro per l'anno 2015, 119 milioni di euro per l'anno 2016, 93 milioni di euro per l'anno 2020, 49 milioni di euro per l'anno 2021 e 4 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 100. Il Governo.

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ALLEGATO 3

Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico (Nuovo testo unificato C. 224 Fedriga, C. 387 Murer, C. 727 Damiano, C. 946 Polverini, C. 1014 Fedriga, C. 1045 Di Salvo, C. 1336 Airaudo).

CORREZIONI DI FORMA APPROVATE

  All'articolo 1, comma 1, lettera b), dopo le parole: 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, ovvero aggiungere le seguenti: siano.

  All'articolo 1, comma 3, sostituire le parole: di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), con le seguenti: indicato nella prima voce della Tabella di cui all'articolo 6, comma 1,

  All'articolo 1-ter, comma 1, sostituire le parole: potrà con le seguenti: può.