CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 1 luglio 2014
263.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VII e X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio di turismo. C. 2426 Governo.

ULTERIORI EMENDAMENTI DEI RELATORI E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 10.

  Sostituire ove ricorrenti le parole: imprese alberghiere con le seguenti: strutture ricettive.
0. 10. 92. 1. Schirò.

  Al comma 1, sostituire la parola: 200.000 con la parola: 400.000.

  Conseguentemente: Ai maggiori oneri, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per gli anni dal 2016, al 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
0. 10. 92. 14. Prataviera, Allasia.

  Al comma 1, aggiungere infine, il seguente periodo: per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i due successivi, alle strutture di cui al periodo precedente, si applicano le disposizioni di cui ai commi 344 a 349 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per ciascuno per l'anno 2014 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018 e per un valore massimo della detrazione dall'imposta lorda di 200 mila euro.

  Conseguentemente: ai maggiori oneri, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2014 e 50 milioni di euro per gli anni dal 2015 al 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
0. 10. 92. 15. Allasia, Prataviera.

  Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2 sopprimere le parole: esclusivamente;
   b) aggiungere infine le seguenti parole: ovvero le tipologie di cui al successivo comma 7, secondo le modalità ivi previste.
0. 10. 92. 31. Vignali, Tancredi, Pizzolante.

  Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2 sopprimere le parole: esclusivamente;
   b) aggiungere infine le seguenti parole: o per le spese sostenute per l'acquisto di mobili.
0. 10. 92. 30. Vignali, Pizzolante, Tancredi.

Pag. 19

  Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2 sopprimere le parole: esclusivamente;
   b) aggiungere infine le seguenti parole e interventi di efficientamento energetico, tra cui le spese sostenute per l'acquisto di schermature solari che realizzino una prestazione energetica della schermatura solare di classe 2 o superiore come definite dalla norma EN UNI 14501:2006.
0. 10. 92. 29. Vignali, Tancredi, Pizzolante.

  Al comma 2 sostituire le parole: interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 con le seguenti: interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

  Conseguentemente, al comma 4, sopprimere la lettera b).
0. 10. 92. 2. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Al comma 2, dopo le parole: di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettere, inserire la seguente: a).

  Conseguentemente: Ai maggiori oneri, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2014 e 50 milioni di euro per gli anni dal 2015 al 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
0. 10. 92. 16. Prataviera, Allasia.

  Al comma 2, dopo la parola: lettere aggiungere la seguente: a.
0. 10. 92. 3. Prodani, Mucci.

  Al comma 2, dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 rinserire le seguenti: ad interventi di cui al comma 1, dell'articolo 16-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,.

  Conseguentemente: Ai maggiori oneri, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per gli anni dal 2016, al 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
0. 10. 92. 17. Prataviera, Allasia.

  Al comma 2, dopo le parole: Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, inserire le seguenti: ad interventi per il miglioramento e l'adeguamento antisismico e la messa in sicurezza delle strutture esistenti,.

  Conseguentemente: Ai maggiori oneri, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2015 e 20 milioni di euro per gli anni dal 2016, al 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
0. 10. 92. 18. Allasia, Prataviera.

  Al comma 2, sostituire la parola: o con: e.
0. 10. 92. 4. Prodani.

Pag. 20

  Al comma 2, infine, aggiungere il seguente periodo: Il credito di imposta è riconosciuto per gli interventi effettuati a decorrere dal 1o gennaio 2004.
0. 10. 92. 19. Abrignani.

  Al comma 2, infine aggiungere il seguente periodo: Il credito d'imposta è riconosciuto per gli interventi effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge.
0. 10. 92. 20. Abrignani.

  Al comma 3 dopo le parole: Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 aggiungere le seguenti:, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.
0. 10. 92. 5. Mucci, Prodani.

  Al comma 3, dopo le parole: dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni aggiungere le seguenti: , non è altresì soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
0. 10. 92. 6. Mucci, Prodani.

  Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

  Conseguentemente: Ai maggiori oneri, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
0. 10. 92. 21. Prataviera, Allasia.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il credito d'imposta è revocato:
   a) se il beneficiario cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto;
   b) se i beni oggetto degli investimenti sono trasferiti, entro il termine di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, anche appartenenti al soggetto beneficiario dell'agevolazione.
0. 10. 92. 7. Mucci, Prodani.

  Al comma 4, alinea, sostituire le parole: sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano con le parole: sentita la Conferenza Unificato.

  Al comma 5 sostituire le parole d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano con le parole: d'intesa con la Conferenza Unificata.
0. 10. 92. 12. Costantino, Fratoianni, Giordano, Matarrelli, Ferrara.

  Al comma 4, sostituire le parole: e il Ministro dello sviluppo economico, con le seguenti:, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
0. 10. 92. 32. Pizzolante, Vignali, Tancredi.

  All'alinea del comma 4, sostituire le parole: tre mesi con le parole: trenta giorni.
0. 10. 92. 22. Prataviera, Allasia.

Pag. 21

  Al comma 4 le lettere a), b) e d) sono soppresse.
*0. 10. 92. 23. Abrignani.

  Al comma 4 le lettere a), b) e d) sono soppresse.
*0. 10. 92. 24. Prataviera, Allasia.

  Al comma 4 sopprimere la lettera d).
0. 10. 92. 8. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Al comma 5, dopo le parole: imprese turistiche aggiungere le seguenti: comprese le regole per i condhotel.
0. 10. 92. 33. Pizzolante, Tancredi, Vignali.

  Al comma 5 aggiungere, infine, le seguenti parole: e del sistema di classificazione alberghiera Hotelstars Union adottato a livello europeo.
0. 10. 92. 27. Abrignani.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Il termine previsto dall'articolo 11 del decreto legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, è prorogato sino al quindicesimo mese successivo alla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 4 del presente articolo.
0. 10. 92. 28. Abrignani.

  Al comma 6, lettera a) punto 3) dopo la parola: fiscalità aggiungere il seguente periodo: In particolare si può sperimentare la creazione di un AFAI (Ambiente favorevole investimenti) in cui i diversi soggetti coinvolti, Governo, regione e comune compongano ognuno per la propria competenza, il quadro complesso delle convenienze fiscali e dei sostegni economici tali da incentivare ed accelerare la trasformazione urbana e l'innovazione del prodotto turistico. Nell'ambito dell'AFAI potranno essere elaborati progetti PRRI (progetti di riqualificazione e riconversione industriale) tra cui: azioni per la riqualificazione delle aree del distretto; realizzazioni di opere infrastrutturali; riqualificazioni del personale; altre agevolazioni quali quelle sull'efficienza energetica, smart grid, smart city, mobilità intelligente; finanziamenti per la ricerca e sviluppo.
0. 10. 92. 13. Costantino, Fratoianni, Giordano, Matarrelli, Ferrara.

  Al comma 7 sostituire le parole: 50 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019 con le seguenti: 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

  Conseguentemente: Ai maggiori oneri, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019 e in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307.
0. 10. 92. 25. Prataviera, Allasia.

  Al comma 7 sopprimere il secondo periodo;

  Conseguentemente: al terzo periodo dopo le parole, il Fondo aggiungere le seguenti: per la promozione del turismo istituito nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
0. 10. 92. 9. Prodani, Crippa, Mucci.

  Al comma 7, il secondo periodo è sostituito dal seguente: Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto anche agli Pag. 22alberghi diffusi come normati dalle leggi regionali vigenti, i limiti massimi complessivi di cui al precedente periodo possono essere aumentati a valere su risorse del Fondo per la promozione del turismo, istituito nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
0. 10. 92. 10. Crippa, Prodani, Mucci.

  Al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole da: comprese fino a: al comma 2.
0. 10. 92. 11. Crippa, Prodani, Mucci.

  Al comma 7, dopo le parole: per l'acquisto di beni mobili inserire le seguenti: , con particolare riferimento all'acquisto di mobili made in Italy e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica,.

  Conseguentemente: Ai maggiori oneri, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2015 e 30 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
0. 10. 92. 26. Allasia, Prataviera.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Disposizioni urgenti per riqualificare e migliorare le strutture ricettive turistico-alberghiere e favorire l'imprenditorialità nel settore turistico).

  1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i due successivi, alle imprese alberghiere esistenti alla data del 1o gennaio 2012 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del trenta per cento delle spese sostenute fino ad un massimo di 200.000 euro nei periodi di imposta sopra indicati per gli interventi di cui al comma 2. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 5 del presente articolo.
  2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, anche tenendo conto dei principi della «progettazione universale» di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata a New York il 13 dicembre 2006, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18.
  3. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo e, in ogni caso, è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis». Il credito d'imposta non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. La prima quota del credito d'imposta relativo alle spese effettuate nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto è utilizzabile non prima del primo gennaio 2015. Pag. 23
  4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo, con riferimento, in particolare a:
   a) le tipologie di strutture alberghiere ammesse al credito di imposta;
   b) le tipologie di interventi ammessi al beneficio, nell'ambito di quelli di cui al comma 2;
   c) le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 5;
   d) le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta;
   e) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

  5. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nonché per promuovere l'adozione e la diffusione della «progettazione universale», il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, aggiorna gli standard minimi e uniformi su tutto il territorio nazionale dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali.
  6. Per favorire il rafforzamento delle imprese turistiche e la loro aggregazione in distretti turistici e reti d'impresa:
   a) all'articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 4, le parole: «nei territori costieri» sono soppresse; le parole: «con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo»; le parole: «nei medesimi territori» sono sostituite dalle seguenti: «nei territori interessati»;
    2) al comma 5, primo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2012, dalle Regioni d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2015, dalle Regioni d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo»; il secondo periodo è soppresso;
    3) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. Nell'ambito dei distretti, come individuati ai sensi dei commi 4 e 5, possono essere realizzati progetti pilota, concordati con i Ministeri competenti in materia di semplificazione amministrativa e fiscalità;
    4) al comma 6, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) i Distretti costituiscono “Zone a burocrazia zero” ai sensi dell'articolo 37-bis del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; restano escluse dalle misure di semplificazione le autorizzazioni e gli altri atti di assenso comunque denominati prescritti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;»;
   b) in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 37-bis del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le misure di agevolazione e Pag. 24di semplificazione connesse al regime proprio delle «zone a burocrazia zero» trovano applicazione per tutte le aree e gli immobili ricadenti nell'ambito territoriale del distretto turistico, ancorché soggetti a vincolo paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico;
   c) il contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, è utilizzabile anche con riferimento al settore turistico, per il perseguimento dei seguenti obiettivi: supportare i processi di riorganizzazione della filiera turistica; migliorare la specializzazione e la qualificazione del comparto; incoraggiare gli investimenti per accrescere la capacità competitività e innovativa dell'imprenditorialità turistica nazionale, in particolare sui mercati esteri.».

  7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2015, e di 50 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 17. Al fine di estendere il credito di imposta di cui al comma 1 a soggetti gestori di strutture ricettive, ivi inclusi i condhotel, e per spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l'acquisto di beni mobili finalizzati all'arredo degli immobili oggetto degli interventi di cui al comma 2, i limiti massimi complessivi di cui al precedente periodo possono essere aumentati a valere sulle risorse del Fondo per la promozione del turismo, istituito nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. II Fondo è alimentato tramite le risorse recuperate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli attraverso l'adozione di misure di informatizzazione finalizzate al contrasto alla frodi relative al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
10. 92. Le Relatrici.

ART. 15.

  Al comma 2-bis, primo periodo, dopo la parola: turismo sono inserite le seguenti: nella misura non superiore al 5,.
0. 15. 14. 1. Luigi Gallo.

  Dopo il comma 2-ter aggiungere il seguente:
  «2-quater. Al fine di assicurare le funzioni di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Ministero è autorizzato ad assumere il Personale collocato nelle graduatorie dei passaggi dall'area A all'area B e dall'area B all'area C Area Terza F 1, per i profili professionali di funzionario amministrativo e funzionario tecnico (informatico, archivista, storico dell'arte, esperto in comunicazione ecc.) in deroga a quanto previsto dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 15 o del 2009. Le procedure di mobilità non sono attivate per i profili ricompresi nelle suddette graduatorie».
0. 15. 14. 2. Abrignani.

  Dopo il comma 2 inserire i seguenti:
  «2-bis.
Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al personale di I Area di ruolo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dall'articolo 2, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi II, lettere c), d) ed e) e 12 del citato decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. I maggiori oneri, eventualmente derivanti dal mantenimento in servizio del personale di I Area risultante in soprannumero nei Pag. 25ruoli del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono neutralizzati rendendo indisponibili, nelle dotazioni organiche del personale delle Aree II e III del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario al complesso delle unità soprannumerarie.
  2-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 2-bis nonché al fine di assicurare la piena funzionalità degli Istituti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, la durata temporale dell'obbligo, di cui all'articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, di permanenza nella sede di prima destinazione per il personale in servizio di ruolo nel medesimo Ministero, è di tre anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi».
15. 14. Le Relatrici.

Pag. 26

ALLEGATO 2

DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio di turismo. C. 2426 Governo.

EMENDAMENTI APPROVATI NELLA SEDUTA DEL 1o LUGLIO

ART. 14.

  a) al comma 2:
   1. al primo periodo, dopo le parole: «pubblica amministrazione,» sono inserite le seguenti parole: «i poli museali,»; dopo la parola; «finanziaria» è aggiunta la parola: «contabile».
   2. al secondo periodo, dopo le parole: «è allegato l'elenco» sono inserite le seguenti «dei poli museali e».

   b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
  «2-bis. Al fine di adeguare l'Italia agli standard internazionali in materia di musei e di migliorare la promozione dello sviluppo della cultura, anche sotto il profilo dell'innovazione tecnologica e digitale, con il regolamento di cui al comma 3 sono individuati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle dotazioni organiche definite in attuazione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i poli museali e gli istituti e i luoghi della cultura statali di n. rilevante interesse nazionale che costituiscono uffici di livello dirigenziale. I relativi incarichi possono essere conferiti, con procedura di selezione pubblica, per una durata da tre a cinque anni, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali e in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di istituti e luoghi della cultura, anche in deroga ai contingenti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
14. 7.  (Nuova formulazione) Coscia, Petitti.

  Al comma 4, sostituire la parola: derivano con le seguenti: devono derivare;
14. 8. Le Relatrici.

ART. 16.

  Al comma 2, sostituire le parole:, culturali ed i con le seguenti: e culturali e per favorire la commercializzazione dei.
16. 23. Benamati, Piccoli Nardelli, Basso, Bini, Bonafè, Cani, Civati, Donati, Folino, Galperti, Ginefra, Impegno, Mariano, Martella, Montroni, Peluffo, Portas, Senaldi, Taranto, Tidei, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa, Zoggia.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nella piattaforma tecnologica Pag. 27e nella rete internet, anche al fine di realizzare e distribuire una Carta del Turista che consenta, mediante strumenti e canali digitali e apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati, di effettuare pagamenti a prezzo ridotto per la fruizione integrata di servizi pubblici di trasporto e degli istituti e dei luoghi della cultura.
16. 19.  (Nuova formulazione) Benamati e altri.

  Al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: stipula convenzioni con le Regioni aggiungere le seguenti: e le Province Autonome.
16. 20. Benamati, Piccoli Nardelli, Basso, Bini, Bonafè, Cani, Civati, Donati, Folino, Galperti, Ginefra, Impegno, Mariano, Martella, Montroni, Peluffo, Portas, Senaldi, Taranto, Tidei, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa, Zoggia.

  Al comma 6, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: emolumento, indennità o rimborso spese.;
16. 59. Le Relatrici.

  Al comma 6, sostituire le parole: scelto tra gli imprenditori del settore con le seguenti: sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.
*16. 22. (Nuova formulazione) Luigi Taranto.

  Al comma 6, sostituire le parole: scelto tra gli imprenditori del settore con le seguenti: sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.
*16. 26. (Nuova formulazione) Vignali, Tancredi, Pizzolante.

  Al comma 7, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
   f-bis) l'organizzazione dell'offerta turistica e la promocommercializzazione attraverso il potenziamento e lo sviluppo del portale Italia.it.
16. 15. Mucci.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 8, secondo periodo, sopprimere le parole: «a tempo indeterminato»;
   b) al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «II liquidatore della società Promuovitalia S.p.a. può stipulare accordi con le società Italia Lavoro S.p.a. e lnvitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. che prevedano il trasferimento presso queste ultime di unità di personale non assegnate all'ENIT come trasformata ai sensi del presente articolo».
16. 5. (Nuova formulazione) Lainati.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   c) al comma 8, secondo periodo, sopprimere le parole: «a tempo indeterminato»;
   d) al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «II liquidatore della società Promuovitalia S.p.a. può stipulare accordi con le società Italia Lavoro S.p.a. e lnvitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. che prevedano il trasferimento presso queste ultime di unità di personale non assegnate all'ENIT come trasformata ai sensi del presente articolo».
16. 10. (Nuova formulazione) Tancredi.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   e) al comma 8, secondo periodo, sopprimere le parole: «a tempo indeterminato»;Pag. 28
   f) al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «II liquidatore della società Promuovitalia S.p.a. può stipulare accordi con le società Italia Lavoro S.p.a. e lnvitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. che prevedano il trasferimento presso queste ultime di unità di personale non assegnate all'ENIT come trasformata ai sensi del presente articolo».
16. 18. (Nuova formulazione) Cani.

  Al comma 12, sostituire la parola: derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato con le seguenti: devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
16. 60. Le Relatrici.

ART. 7.

  Al comma 3-bis, secondo periodo, dopo le parole: il programma Italia 2019 individua inserire le seguenti: secondo principi di trasparenza e pubblicità, anche tramite portale web.
0. 7. 69. 2. (Nuova formulazione) Di Benedetto.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. Al fine di favorire progetti, iniziative ed attività di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale italiano materiale e immateriale, anche attraverso forme di confronto e di competizione tra le diverse realtà territoriali, promuovendo la crescita del turismo e dei relativi investimenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il «Programma Italia 2019», volto a valorizzare, attraverso forme di collaborazione tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali, il patrimonio progettuale dei dossier di candidatura a «Capitale Europea della Cultura 2019» delle città. Il «Programma Italia 2019» individua, per ciascuna delle azioni proposte, l'adeguata copertura finanziaria, anche attraverso il ricorso alle risorse previste dai programmi comunitari per il periodo 2014-2020. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il Consiglio dei ministri conferisce annualmente il titolo di «Capitale italiana della cultura» ad una città italiana, sulla base di una apposita procedura di selezione definita con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con la Conferenza unificata Stato-Città, anche tenuto conto del percorso di individuazione della città italiana «Capitale Europea della Cultura 2019». I progetti presentati dalla città designata «Capitale italiana della cultura» al fine di incrementare la fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale hanno natura strategica di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e sono finanziati a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione ivi previsto per un importo nel limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2020. A tal fine il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo propone al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) i programmi da finanziare con le risorse del Fondo, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente. In ogni caso, gli investimenti connessi alla realizzazione dei progetti presentati dalla città designata «Capitale italiana della cultura» sono esclusi dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno degli enti pubblici territoriali.

  Conseguentemente la rubrica dell'articolo 7 è così modificata: (Piano strategico Grandi progetti beni culturali e altre misure urgenti per il patrimonio e le attività culturali).
7. 69. Le Relatrici.

Pag. 29

ART. 11.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di potenziare l'offerta turistico-culturale e di valorizzare con azioni congiunte il paesaggio e il patrimonio storico-artistico della Nazione, nell'ambito del Piano Strategico Nazionale per lo sviluppo del turismo in Italia, assumono priorità i progetti di valorizzazione del paesaggio, anche tramite l'idealizzazione e la realizzazione di itinerari turistico-culturali dedicati, inseriti nei circuiti nazionali di cui all'articolo 11, comma 2, e nei percorsi di cui al comma 3. Gli itinerari sono finalizzati a mettere in rete i siti di interesse culturale e paesaggistico presenti in diversi territori, migliorandone la fruizione pubblica. A tal fine, le regioni e gli enti locali, singoli o associati, predispongono, d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero dello sviluppo economico, appositi progetti, predisposti sulla base della analisi dei territori e della mappatura delle risorse, nonché della progettazione di interventi concreti e mirati a favorire l'integrazione turistica.
11. 73. (Nuova formulazione) Le Relatrici.

  Al comma 5, sostituire la parola: derivano con le seguenti: devono derivare;
11. 74. Le Relatrici.

ART. 15.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 2, comma 12, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in un'ottica di contenimento della spesa, nei limiti dei posti vacanti in organico, al fine di ricoprire con personale qualificato le carenze di organico relative alla disponibilità di funzionari appartenenti ai vari profili professionali afferenti alla III Area Funzionale (ex posizione economica Cl) e non sussistendo nel contempo graduatorie concorsuali pubbliche in corso di validità, è altresì autorizzato, in deroga all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad attingere alle graduatorie vigenti conseguenti all'espletamento delle procedure di riqualificazione del personale interno risultato idoneo per l'accesso ai profili professionali in questione, tenuto conto che la progressione verticale del predetto personale non dà luogo ad aggravio di spesa in quanto riferita alla posizione giuridica e non economica, ai sensi dell'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, e dell'articolo 16, comma 1, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122.».
15. 4. (Nuova formulazione) Schirò.

  Dopo il comma 2 inserire i seguenti:
  2-bis. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al personale di I Area di ruolo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi Il, lettere c), d) ed e) e 12 del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. I maggiori oneri, eventualmente derivanti dal mantenimento in servizio del personale di I Area risultante in soprannumero nei ruoli del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono neutralizzati Pag. 30rendendo indisponibili, nelle dotazioni organiche del personale delle Aree II e III del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario al complesso delle unità soprannumerarie.
  2-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 2-bis nonché al fine di assicurare la piena funzionalità degli Istituti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, la durata temporale dell'obbligo, di cui all'articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, di permanenza nella sede di prima destinazione per il personale in servizio di ruolo nel medesimo Ministero, è di tre anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi».
15. 14. Le Relatrici.

  Al comma 3, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti:, pari a 1,05 milioni di euro per l'anno 2014 e a 2,1 milioni di euro per l'anno 2015;
15. 13. Le Relatrici.

ART. 13.

  Al comma 3, sostituire la parola: derivano con le seguenti: devono derivare;
13. 25. Le Relatrici.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Istituzione del Fondo per la promozione del Turismo).

  1. L'importo relativo al recupero dell'imposta di cui all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, corrisposta da una società di Tax Free Shopping, non può essere inferiore all'80 per cento dell'importo IVA relativa alla cessione, escludendo qualsiasi onere o commissione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro della Giustizia, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri dei contratti di intermediazione finanziaria Tax Free Shopping, ai fini di escludere ulteriori voci a carico del contribuente, e le modalità con le quali queste ultime dovranno versare il 50 per cento delle differenze dei propri margini di guadagno legate alla discrepanza tra l'IVA relativa alla cessione e lo sgravio o rimborso effettivo.
  2. Le risorse derivanti dal comma 1 sono destinate al «Fondo per la promozione del Turismo» istituito presso il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.
  3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabiliti con decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo criteri e modalità per l'utilizzo del Fondo di cui al comma 2, finalizzato alle sole attività promozionali del turismo.
13. 018. (Nuova formulazione) Prodani.

ART. 10.

  Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2 sopprimere le parole: «esclusivamente»;
   b) aggiungere infine le seguenti parole: «ovvero le tipologie di cui al successivo comma 7, secondo le modalità ivi previste».
0. 10. 92. 31. Vignali, Tancredi, Pizzolante.

Pag. 31

  Al comma 4, alinea, sostituire le parole: «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, le provincie autonome di Trento e Bolzano» con le parole: «sentita la Conferenza Unificata».

  Al comma 5 sostituire le parole: «d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano» con le parole: «d'intesa con la Conferenza Unificata».
0. 10. 92. 12. Costantino, Fratoianni, Giordano, Matarrelli, Ferrara.

  Al comma 4, sostituire le parole: «e il Ministro dello sviluppo economico», con le seguenti: «, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».
0. 10. 92. 32. Pizzolante, Vignali, Tancredi.

  Al comma 5 dopo le parole: «imprese turistiche» inserire le seguenti: «ivi compresi i condhotel».

  Conseguentemente, al comma 7, sopprimere le parole: «ivi inclusi i condhotel».
0. 10. 92. 33. (Nuova formulazione) Pizzolante.

  Al comma 5 aggiungere, infine le seguenti parole: «e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo ed internazionale».
0. 10. 92. 27 (Nuova formulazione) Abrignani.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Disposizioni urgenti per riqualificare e migliorare le strutture ricettive turistico-alberghiere e favorire l'imprenditorialità nel settore turistico).

  1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i due successivi, alle imprese alberghiere esistenti alla data del 1o gennaio 2012 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del trenta per cento delle spese sostenute fino ad un massimo di 200.000 euro nei periodi di imposta sopra indicati per gli interventi di cui al comma 2. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 5 del presente articolo.
  2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, anche tenendo conto dei principi della «progettazione universale» di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata a New York il 13 dicembre 2006, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18.
  3. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo e, in ogni caso, è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis». Il credito d'imposta non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico Pag. 32delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’ articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. La prima quota del credito d'imposta relativo alle spese effettuate nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto è utilizzabile non prima del primo gennaio 2015.
  4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo, con riferimento, in particolare a:
   a) le tipologie di strutture alberghiere ammesse al credito di imposta;
   b) le tipologie di interventi ammessi al beneficio, nell'ambito di quelli di cui al comma 2;
   c) le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui ai commi l e 5;
   d) le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta;
   e) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

  5. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nonché per promuovere l'adozione e la diffusione della «progettazione universale», il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, aggiorna gli standard minimi e uniformi su tutto il territorio nazionale dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali.
  6. Per favorire il rafforzamento delle imprese turistiche e la loro aggregazione in distretti turistici e reti d'impresa:
   a) all'articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 4, le parole: «nei territori costieri» sono soppresse; le parole: «con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo»; le parole: «nei medesimi territori» sono sostituite dalle seguenti: «nei territori interessati»;
    2) al comma 5, primo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2012, dalle Regioni d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2015, dalle Regioni d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo»; il secondo periodo è soppresso;
    3) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. Nell'ambito dei distretti, come individuati ai sensi dei commi 4 e 5, possono essere realizzati progetti pilota, concordati con i Ministeri competenti in materia di semplificazione amministrativa e fiscalità»;
    4) al comma 6, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) i Distretti costituiscono “Zone a burocrazia zero” ai sensi dell'articolo 37-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; restano escluse dalle misure Pag. 33di semplificazione le autorizzazioni e gli altri atti di assenso comunque denominati prescritti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;»;
   b) in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 37-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le misure di agevolazione e di semplificazione connesse al regime proprio delle «zone a burocrazia zero» trovano applicazione per tutte le aree e gli immobili ricadenti nell'ambito territoriale del distretto turistico, ancorché soggetti a vincolo paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico.
   c) il contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, è utilizzabile anche con riferimento al settore turistico, per il perseguimento dei seguenti obiettivi: supportare i processi di riorganizzazione della filiera turistica; migliorare la specializzazione e la qualificazione del comparto; incoraggiare gli investimenti per accrescere la capacità competitività e innovativa dell'imprenditorialità turistica nazionale, in particolare sui mercati esteri».

  7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2015, e di 50 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 17. Al fine di estendere il credito di imposta di cui al comma 1 a soggetti gestori di strutture ricettive, ivi inclusi i condhotel, e per spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l'acquisto di beni mobili finalizzati all'arredo degli immobili oggetto degli interventi di cui al comma 2, i limiti massimi complessivi di cui al precedente periodo possono essere aumentati a valere sulle risorse del Fondo per la promozione del turismo, istituito nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. II Fondo è alimentato tramite le risorse recuperate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli attraverso l'adozione di misure di informatizzazione finalizzate al contrasto alla frodi relative al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
10. 92. Le Relatrici.

ART. 2.

  Al comma 5, dopo le parole: 900.000 euro, aggiungere le seguenti: di cui 400.000 per l'anno 2014 e 500.000 per l'anno 2015.
2. 58. Le Relatrici.

ART. 3.

  Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: 50.000 euro aggiungere le seguenti: per l'anno 2014.
3. 14. Le Relatrici.

ART. 4.

  Al comma 2, sostituire la parola: derivano con le seguenti: devono derivare.
4. 30. Le Relatrici.

ART. 5.

  Al comma 7, sostituire la parola: derivano con le seguenti: devono derivare.
5. 54. Le Relatrici.

Pag. 34

ART. 6.

  Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente: a) al comma 3, le parole: «110 milioni di euro a decorrere dal 2014» sono sostituite dalle seguenti: «110 milioni di euro per il 2014 e di 115 milioni di euro annui a decorrere dal 2015».

  Conseguentemente, al medesimo articolo, sostituire il comma 3 con il seguente:
  «3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, si provvede ai sensi dell'articolo 17».
6. 11. Le Relatrici.

ART. 7.

  Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole:, di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, Tabella B. Il Ministero con le seguenti:. Il Ministro;
7. 70. Le Relatrici.

ART. 12.

  Al comma 5, sostituire la parola: derivano con le seguenti: devono derivare;
12. 46. Le Relatrici.