CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 1 luglio 2014
263.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di agricoltura sociale (Nuovo testo unificato C. 303 Fiorio ed abb.).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 303 Fiorio ed abb., recante «Disposizioni in materia di agricoltura sociale»;
   considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili prevalentemente alle materie «agricoltura e servizi sociali», che l'articolo 117, quinto comma, della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa residuale delle regioni;
   preso atto che talune regioni hanno già legiferato nella materia in oggetto;
   rilevato che l'articolo 1 del provvedimento definisce le finalità dell'intervento normativo, individuate nella promozione dell'agricoltura sociale, quale aspetto del ruolo multifunzionale dell'impresa agricola, chiamata, in tale ambito, a fornire servizi socio-sanitari nelle aree rurali, riferendo il provvedimento alla competenza statale definita dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, lettera m), relativa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
   ricordato, in proposito, che, secondo la giurisprudenza costituzionale, l'attribuzione allo Stato di tale competenza esclusiva si riferisce alla fissazione dei livelli strutturali e qualitativi di prestazioni che, concernendo il soddisfacimento di diritti civili e sociali, devono essere garantiti, con carattere di generalità, a tutti gli aventi diritto (ex plurimis, sentenze n. 248 del 2011, n. 322 del 2009; n. 168 e n. 50 del 2008); dunque essa può essere invocata in relazione a specifiche prestazioni delle quali le norme statali definiscono il livello essenziale di erogazione (sentenze n. 222 del 2013, n. 328 del 2006, n. 285 e n. 120 del 2005, n. 423 del 2004);
   evidenziato, inoltre, che sempre secondo la Corte costituzionale il suddetto parametro costituzionale consente una restrizione dell'autonomia legislativa delle Regioni, giustificata dallo scopo di assicurare un livello uniforme di godimento dei diritti civili e sociali tutelati dalla stessa Costituzione (sentenza n. 387 del 2007) e, appunto per questo, esso, da un lato, non permette allo Stato di individuare il fondamento costituzionale della disciplina di interi settori materiali (sentenze n. 383 e n. 285 del 2005); dall'altro, può, invece, essere invocato anche nei particolari casi in cui la determinazione del livello essenziale di una prestazione non permetta, da sola, di realizzare utilmente la finalità di garanzia dallo stesso prevista, espressiva anche dello stretto legame esistente tra tale parametro ed i principi di cui agli articoli 2 e 3, comma secondo, della Costituzione, che garantiscono i diritti inviolabili dell'uomo e l'uguaglianza in senso sostanziale dei cittadini (sentenze n. 62 del 2013 e n. 10 del 2010);
   considerato che, con riferimento a singole disposizioni del provvedimento, possono essere richiamate, altresì, materie di competenza esclusiva statale quali, in particolare, l'articolo 4, recante disposizioni in materia di organizzazioni di produttori, che appare riconducibile alle materie Pag. 60tutela delle concorrenza e ordinamento civile; l'articolo 5, comma 1, sul regime giuridico dei locali per l'esercizio delle attività di agricoltura sociale, riconducibile alla materia ordinamento civile; l'articolo 6, comma 4, sulla destinazione dei beni immobili confiscati in base alla legislazione antimafia, ascrivibile anch'esso alla materia ordinamento civile; l'articolo 7, istitutivo dell'Osservatorio sull'agricoltura sociale, riconducibile alla materia organizzazione amministrativa dello Stato;
   sottolineato che il comma 2, del medesimo articolo 2, affida ad un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali il compito di definire i requisiti minimi delle attività svolte dall'imprenditore agricolo, indicate dal comma 1, del medesimo articolo;
   rilevato, altresì, che l'articolo 6, comma 5, prevede che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministro del lavoro, siano definiti i criteri ed i requisiti per l'accesso ad ulteriori agevolazioni ed interventi di sostegno;
   evidenziato, relativamente ad entrambe le disposizioni da ultimo richiamate, che andrebbe valutata l'opportunità di prevedere un coinvolgimento delle regioni nell'emanazione dei suddetti decreti, alla luce delle competenze regionali in materia,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 2, comma 2, sia previsto il coinvolgimento della Conferenza unificata Stato-regioni e autonomie locali nell'adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali avente il compito di definire i requisiti minimi e le modalità relativi alle attività svolte dall'imprenditore agricolo;
   2) all'articolo 6, comma 5, sia previsto il coinvolgimento della Conferenza unificata Stato-regioni e autonomie locali nell'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministro del lavoro, finalizzato a definire i criteri ed i requisiti per l'accesso ad ulteriori agevolazioni ed interventi di sostegno.

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ALLEGATO 2

Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico (Nuovo testo unificato C. 224 Fedriga ed abb.)

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il nuovo testo unificato C. 224 Fedriga ed abb., recante «Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico»,
   considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia «previdenza sociale», che la lettera o) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,
   rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE