CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 giugno 2014
260.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO ALL'8 LUGLIO 2014

ALLEGATO

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Testo unificato C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1718 Iori, C. 1633 Formisano e C. 1812 Giorgia Meloni.

EMENDAMENTO 12.100 DEL RELATORE

Art. 12.

  Sostituire i commi 3 e 4, con i seguenti:
  3. Le somme di cui all'articolo 12-bis, comma 6, al netto degli utilizzi previsti dall'articolo 12-bis, commi 1, 2, 3 e 4, sono destinate al Fondo di cui al comma 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della prima legge di stabilità successiva all'attuazione della delega di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23, le risorse destinate al Fondo di cui al primo periodo confluiscono nel fondo di cui all'articolo 14, comma 2, lettera v) della medesima legge n. 23 del 2014.
  4. Al Fondo di cui al comma 2 sono altresì destinate le maggiori entrate derivanti dall'incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'articolo 24, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, previsto dall'articolo 8, comma 1, della presente legge, e le nuove entrate derivanti delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 8, comma 9, e 10, comma 2 della presente legge.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 12, aggiungere i seguenti:
  Art. 12-bis – (Disposizioni finanziarie). – 1. Per l'attuazione del piano nazionale a favore delle persone affette da gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 3-bis, comma 1, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015.
  2. Per l'attuazione degli interventi in materia di informazione ed educazione sui fattori di rischio del gioco d'azzardo di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3, è autorizzata la spesa annua di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
  3. Per l'assegnazione degli indennizzi economici di cui all'articolo 10-bis, comma 1, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
  4. Per il finanziamento del Fondo per le famiglie dei soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 12, comma 2, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2015 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
  5. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3 e 4, pari a 47 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, si provvede utilizzando quota parte delle risorse di cui al comma 6.
  6. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'incremento a decorrere dal 1o gennaio 2015 – entro il limite dello 0,7 per cento – del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento Pag. 341di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2015.
  Art. 12-ter (Entrata in vigore) – 1. Ad esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 8, commi 10 e 11, la presente legge entra in vigore il 1o gennaio 2015.
12.100. Il relatore.