CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 24 giugno 2014
259.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO

Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professionisti dei beni culturali, e istituzione di elenchi nazionali dei suddetti professionisti. (C. 362-B Madia, approvato dalla Camera e modificato dalla 7a Commissione del Senato).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo della proposta di legge C. 362-B Madia, approvata dalla Camera e modificata dalla 7a Commissione del Senato, recante «Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professionisti dei beni culturali, e istituzione di elenchi nazionali dei suddetti professionisti»,
   ricordato che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione ha annoverato la «tutela dei beni culturali» tra le materie di competenza esclusiva dello Stato prevedendo, altresì, la possibilità di attivare, su iniziativa della regione interessata, ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, mentre l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, ha incluso la «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali» tra le materie di legislazione concorrente,
   ricordato inoltre che l'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, ha attribuito alla legge statale il compito di disciplinare «forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali» tra Stato e regioni,
   evidenziato che il Senato ha modificato l'articolo 2, comma 2, del provvedimento prevedendo che le modalità e i requisiti per l'iscrizione dei professionisti negli elenchi saranno stabiliti con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare – previo parere delle Commissioni parlamentari – entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni e sentiti il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le rispettive associazioni professionali, individuate ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 206 del 2007 e della legge n. 4 del 2013, e le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative,
   sottolineato, al riguardo, che le modifiche apportate dalla 7a Commissione del Senato recepiscono sostanzialmente il contenuto dell'osservazione di cui alla lettera c) del parere reso dalla I Commissione della Camera il 18 dicembre 2013 con il quale aveva invitato la VII Commissione a valutare attentamente la previsione, irrituale per l'ordinamento, dell’«“l'intesa” con le associazioni professionali ai fini dell'emanazione del decreto ministeriale, attribuendo ad un soggetto privato, seppure rappresentativo, un ruolo di “co-decisore” con riferimento ad un atto normativo secondario»,
   preso atto, altresì, che la stessa VII Commissione della Camera aveva recepito le condizioni contenute nel suddetto parere,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE.