CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 giugno 2014
255.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-00395 Valeria Valente: Attuazione in Campania della normativa contro la violenza sulle donne e adozione del piano nazionale antiviolenza.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In riferimento a quanto richiesto dall'Onorevole Interrogante con l'interrogazione indicata in oggetto, si rappresenta che il Governo ha già risposto a varie interpellanze (da ultimo a quella dell'On.le Pannarale) indicando i termini entro i quali il Governo medesimo avrebbe provveduto.
  Al riguardo si forniscono i seguenti elementi informativi completi di ulteriori aggiornamenti.
  In linea con quanto stabilito dalla «Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica» (cosiddetta Convenzione di Istanbul), ratificata dall'Italia con la legge 27 giugno 2013, n. 77, il Governo ha adottato il 14 agosto 2013 il decreto-legge n. 93, convertito in legge 15 ottobre 2013 n. 119, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province».
  La suddetta Convenzione di Istanbul entrerà in vigore il 1o agosto 2014, essendo avvenuta la ratifica da parte del decimo Stato membro.
  Il citato decreto-legge n. 93 del 2013 prevedeva all'articolo 5 l'adozione da parte del Ministro delegato alle pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, di un «Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere», da elaborare con il contributo delle Amministrazioni interessate, delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro la violenza e dei centri antiviolenza – in sinergia con la nuova programmazione dell'Unione europea per il periodo 2014-2020.
  Tenuto conto della complessità degli interventi da porre in essere per l'adozione del suddetto Piano, il compito di elaborarlo è stato affidato ad una task force interistituzionale (costituita il 22 luglio 2013) che riunisce tutti i Ministeri interessati (Pari opportunità, Giustizia, Interno, Salute, Istruzione, Esteri, Difesa, Economia e Finanze, Lavoro, Sviluppo Economico) e i rappresentanti della Autonomie territoriali e del mondo dell'associazionismo, coordinata dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  Al fine di giungere in tempi rapidi all'elaborazione del Piano, i lavori della suddetta task force sono stati organizzati costituendo sette sottogruppi tematici di lavoro, ai quali partecipano i rappresentanti delle amministrazioni statali, delle associazioni, delle regioni e degli enti locali, denominati «Codice Rosa»; «Comunicazione»; «Valutazione del rischio»; «Formazione»; «Educazione», «Reinserimento vittime» e «Raccolta Dati».
  Ciascun sottogruppo, affidato all'Amministrazione statale competente per materia, partecipante alla suddetta task force, sta ultimando l'elaborazione delle diverse proposte di intervento finalizzate:
   al sostegno delle vittime di violenza mediante il loro reinserimento sociale e lavorativo e al recupero dei soggetti responsabili Pag. 260di atti di violenza nelle relazioni affettive (articolo 5, comma 2, lettera g), del decreto-legge n. 93 del 2013);
   alla formazione dei diversi soggetti coinvolti nella presa in carico delle vittime (es. operatori socio sanitari, forze dell'ordine, volontari del soccorso, operatori dei centri antiviolenza e altro) (articolo 5, comma 2, lettera e), del sopra citato decreto-legge);
   alla valutazione dei fattori di rischio cui sono esposte le vittime di violenza (articolo 5, comma 2, lettera g), del sopra citato decreto-legge);
   alla corretta rappresentazione dei generi nel sistema dei media e della comunicazione (articolo 5, comma 2, lettera b), del sopra citato decreto-legge);
   alla realizzazione di specifici percorsi formativi per i docenti contro la violenza di genere e per il rispetto della diversità (articolo 5, comma 2, lettera c), del sopra citato decreto-legge);
   alla definizione di un sistema integrato di informazioni statistiche adeguato a misurare il fenomeno della violenza contro le donne (articolo 5, comma 2, lettera h), del sopra citato decreto-legge);
   all'elaborazione di procedure di intervento omogenee all'interno delle strutture di Pronto Soccorso per la tutela e l'assistenza delle vittime di violenza domestica e sessuale (articolo 5, comma 2, lettera d), del sopra citato decreto-legge). A tale proposito, si fa presente che il competente Sottogruppo, coordinato dal Ministero della salute – ha elaborato un documento recante linee guida sulla formazione degli operatori socio-sanitari il cui scopo è quello di fornire orientamento e supporto ad iniziative formative omogenee sul territorio nazionale. In particolare, in base al citato documento la formazione dovrà articolarsi in tre aree di intervento:
    1) Riconoscimento del fenomeno, che prevede una formazione destinata a tutte le figure presenti sul territorio che possono venire in contatto con la vittima, le cosiddette «sentinelle» (farmacista, medico di base, forze di polizia, personale scolastico e altro);
    2) Presa in carico della vittima, con una formazione rivolta agli operatori direttamente coinvolti nella presa in carico della vittima di violenza che costituiscono la «Rete operativa territoriale» (operatori pronto soccorso, medici, pediatri, forze dell'ordine, magistratura, centri antiviolenza e altro);
    3) Accompagnamento nel percorso di uscita dalla violenza, con una formazione indirizzata agli operatori dei Centri Antiviolenza, operatori e assistenti sociali, psicologi, e altro.

  All'ultimazione dei lavori dei sottogruppi tematici, coordinati dal Dipartimento per le pari opportunità, sarà compito dello stesso Dipartimento investire la task force per la condivisione del Piano.
  Attesa la complessità delle azioni che si intendono perseguire con il Piano, il Governo conta di poter adottare lo stesso entro il mese di ottobre.
  In ordine alle risorse finanziarie stanziate per l'attuazione del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, è stato incrementato – per l'anno 2013 – il «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» di 10 milioni di euro (articolo 5, comma 4, decreto-legge 93 del 2013), stanziando, successivamente, con l'articolo 1, comma 217, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) risorse finanziarie aggiuntive pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
  Tali risorse saranno allocate sulle diverse aree d'intervento una volta completato il Piano in questione.
  Per quanto riguarda, invece, il potenziamento delle forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza, secondo quanto previsto dal sopra richiamato articolo 5, comma 2, lettera d), Pag. 261del decreto-legge n. 93 del 2013, sono stati, inoltre, stanziati ed assegnati, dall'articolo 5-bis, comma 1, dello stesso decreto-legge 93 del 2013, 10 milioni di euro per l'anno 2013 e 7 milioni di euro per l'anno 2014, nonché 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
  Tali risorse, secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis, comma 2, del sopracitato decreto-legge, devono essere annualmente ripartite tra le regioni dal Ministro delegato per le pari opportunità «previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Province autonome di Trento e Bolzano tenendo conto dei criteri» stabiliti nella disposizione stessa.
  Al fine di accelerare i tempi del riparto delle risorse da trasferire alle regioni per il finanziamento dei centri antiviolenza, il Governo ha predisposto la bozza di decreto, accorpando le risorse riferite agli esercizi finanziari 2013 e 2014, per un complessivo importo pari ad euro 17 milioni. La suddetta bozza è stata trasmessa alla Conferenza Stato-Regioni affinché esprima la prevista intesa nella prima seduta utile. È intenzione del Governo, infatti, erogare le suddette risorse entro il mese di luglio.
  In merito alle ulteriori richieste formulate dall'Onorevole Interrogante e riguardanti, in particolare, le difficoltà incontrate dalla regione Campania nella prevenzione e nel contrasto della violenza di genere «a causa della carenza di risorse, di personale, di strutture adeguate (...), sia per la inadeguata dislocazione dei centri antiviolenza sul territorio regionale», si segnala che – in attuazione di quanto previsto dal primo «Piano nazionale contro la violenza di genere e lo stalking», attraverso l'avviso per il finanziamento di interventi finalizzati a «Rafforzare le azioni di prevenzione e contrasto al fenomeno della violenza», e l'Avviso per il finanziamento di «progetti pilota di formazione degli operatori sanitari sulla prima assistenza alle vittime di violenza di genere e stalking», pubblicati dal Dipartimento per le pari opportunità nel 2011, sono stati finanziati numerosi progetti destinati a sostenere l'attività delle strutture e degli enti pubblici e privati coinvolti nel campo della prevenzione e del contrasto dei fenomeni di violenza di genere e stalking e alla formazione specifica degli operatori sanitari che forniscono una prima assistenza alle vittime di maltrattamento e/o violenza sessuale.
  In particolare, al comune di Santa Maria Capua Vetere (CE) è stato finanziato il progetto – per un importo pari a 140 mila euro – volto a consolidare la rete degli enti pubblici e privati attivi sul territorio e a rafforzare gli interventi di informazione e formazione per gli operatori sanitari e di giustizia nonché ad ampliare l'offerta dei servizi territoriali ed a sperimentare interventi di prevenzione delle recidive.
  Il suddetto progetto, in partenariato con il Dipartimento di Psicologia dell'Università degli Studi di Napoli (Sede di Caserta), con la Cooperativa sociale E.V.A. e con la A.S.L. di Caserta, prevede, tra le varie azioni, l'organizzazione e la realizzazione di un percorso di formazione finalizzato a specializzare gli operatori del territorio, e tra questi anche gli operatori socio sanitari, sul riconoscimento degli indicatori di rischio della violenza di genere e di recidiva per attivare idonee procedure di protezione per le donne vittime di violenza domestica e di stalking.
  Si segnala, inoltre, che il predetto Dipartimento ha finanziato la ASL di Caserta, in partenariato con l'Associazione Spazio Donna, per un progetto dedicato alla formazione degli operatori sanitari sulla prima assistenza alle vittime di violenza di genere e di stalking, per un importo complessivo di 80 mila euro, di cui 64 mila a carico del Dipartimento per le pari opportunità, e 16 mila euro finanziati dalla suddetta ASL.
  Il percorso formativo previsto dal progetto di cui trattasi è rivolto ai medici e agli operatori socio sanitari che entrano in relazione con le vittime di violenza. Il corso di formazione intende fornire idonei strumenti al personale medico e paramedico che vi partecipa sulla rete dei servizi a sostegno delle donne esistenti sul territorio, Pag. 262per indirizzare al meglio la donna che ha subito violenza presso la struttura più idonea ad accoglierla e ad assisterla da un punto di vista psicologico e legale.
  Le medesime finalità sono rintracciabili in ulteriori due progetti posti in essere, rispettivamente, dalla ASL di Salerno e dalla Azienda Ospedaliera Universitaria di Salerno, destinati alla formazione degli operatori socio-sanitari che assistono le donne vittime di violenza di genere e di stalking.
  Il primo progetto di formazione sopra citato è stato realizzato presso l'Ospedale di Nocera Inferiore e di Agropoli ed è stato rivolto a venti donne con l'obiettivo di formare una figura professionale al femminile caratterizzata dal possesso di un'adeguata preparazione teorica e pratica finalizzata alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere (per un importo complessivo pari a 73 mila euro, di cui 55.700,00 a carico del Dipartimento per le pari opportunità).
  Il secondo progetto è stato realizzato dall'Azienda Universitaria Ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona in modalità e-learning e i partecipanti sono stati scelti tra coloro che lavorano come operatori sanitari nei Pronto Soccorso dei comuni della provincia di Salerno (per un importo complessivo pari a 130 mila euro, di cui 100 mila a carico del Dipartimento per le pari opportunità).
  In merito a quanto richiesto dall'Onorevole Interrogante circa la necessità di realizzare specifiche campagne di comunicazione contro la violenza, si fa presente che – in occasione della Giornata internazionale della violenza contro le donne (25 novembre 2014) –, il Dipartimento per le pari opportunità ha adottato una campagna di sensibilizzazione intitolata «Riconosci la violenza».
  La campagna ha come protagonisti quattro differenti coppie di uomini e donne abbracciati. L'uomo, però, ha il volto oscurato, reso irriconoscibile da un grande rettangolo nero, su cui si legge un invito rivolto a ogni donna: «La violenza ha mille volti. Impara a riconoscerli».
  La diffusione della campagna di comunicazione è permessa a tutti purché non venga modificata o usata a scopi commerciali.
  Per ciò che concerne la realizzazione di politiche fondate sull'educazione all'eguaglianza e alle pari opportunità, si ricorda che al fine di contrastare ogni tipo di discriminazione e promuovere la cultura del rispetto e dell'inclusione si svolge annualmente, nel mese di ottobre, in attuazione del Protocollo di intesa siglato tra il Dipartimento per le Pari Opportunità e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la «Settimana nazionale contro la violenza e la discriminazione».
  Tale iniziativa, rivolta alle scuole di ogni ordine e grado, intende promuovere e sostenere attività di sensibilizzazione e formazione volte a prevenire e contrastare tutte le forme di violenza e discriminazione, favorendo la cultura delle differenze e del rispetto dell'altro attraverso il coinvolgimento di studenti, genitori, docenti e dirigenti scolastici.

Pag. 263

ALLEGATO 2

5-02090 Murer: Adozione del piano nazionale antiviolenza di cui decreto-legge n. 93 del 2013, convertito con la legge n. 119 del 2013.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In riferimento a quanto richiesto dall'Onorevole Interrogante con l'interrogazione indicata in oggetto, si rappresenta che il Governo ha già risposto a varie interpellanze (da ultimo a quella dell'onorevole Pannarale) indicando i termini entro i quali il Governo medesimo avrebbe provveduto.
  Al riguardo si forniscono i seguenti elementi informativi completi di ulteriori aggiornamenti.
  In linea con quanto stabilito dalla «Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica» (cosiddetta Convenzione di Istanbul), ratificata dall'Italia con la legge 27 giugno 2013, n. 77, il Governo ha adottato il 14 agosto 2013 il decreto-legge n. 93, convertito in legge 15 ottobre 2013 n. 119, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province».
  La suddetta Convenzione di Istanbul entrerà in vigore il 1o agosto 2014, essendo avvenuta la ratifica da parte del decimo Stato membro. Al riguardo, si evidenzia che l'Italia è stata uno dei primi Stati a ratificarla, facendosi promotrice in numerose sedi internazionali di azioni di sensibilizzazione per la ratifica da parte degli altri Paesi.
  Il citato decreto-legge n. 93 del 2013, prevede all'articolo 5 l'adozione da parte del Ministro delegato alle pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, di un «Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere», che deve essere elaborato con il contributo delle Amministrazioni interessate, delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro la violenza e dei centri antiviolenza – in sinergia con la nuova programmazione dell'Unione europea per il periodo 2014-2020.
  Tenuto conto della complessità degli interventi da porre in essere per l'adozione del suddetto Piano, il compito di elaborarlo è stato affidato ad una task force interistituzionale (costituita il 22 luglio 2013) che riunisce tutti i Ministeri interessati (Pari opportunità, Giustizia, Interno, Salute, Istruzione, Esteri, Difesa, Economia e Finanze, Lavoro, Sviluppo Economico) e i rappresentanti della Autonomie territoriali e del mondo dell'associazionismo, coordinata dal Dipartimento per le pari opportunità.
  Al fine di giungere in tempi rapidi all'elaborazione del Piano, i lavori della suddetta task force sono stati organizzati costituendo sette sottogruppi tematici di lavoro, ai quali partecipano i rappresentanti delle amministrazioni statali, delle associazioni, delle regioni e degli enti locali, denominati «Codice Rosa»; «Comunicazione»; «Valutazione del rischio»; «Formazione»; «Educazione», «Reinserimento vittime» e «Raccolta Dati».
  Ciascun sottogruppo, affidato all'Amministrazione statale competente per materia, partecipante alla suddetta task force, sta ultimando l'elaborazione delle diverse proposte di intervento finalizzate:
   al sostegno delle vittime di violenza mediante il loro reinserimento sociale e lavorativo e al recupero dei soggetti responsabili Pag. 264di atti di violenza nelle relazioni affettive (articolo 5, comma 2, lettera g), del decreto-legge n. 93 del 2013);
   alla formazione dei diversi soggetti coinvolti nella presa in carico delle vittime (esempio operatori socio sanitari, forze dell'ordine, volontari del soccorso, operatori dei centri antiviolenza e altro) (articolo 5, comma 2, lettera e), del sopra citato decreto-legge);
   alla valutazione dei fattori di rischio cui sono esposte le vittime di violenza (articolo 5, comma 2, lettera g), del sopra citato decreto-legge);
   alla corretta rappresentazione dei generi nel sistema dei media e della comunicazione (articolo 5, comma 2, lettera b), del sopra citato decreto-legge);
   alla realizzazione di specifici percorsi formativi per i docenti contro la violenza di genere e per il rispetto della diversità (articolo 5, comma 2, lettera c), del sopra citato decreto-legge);
   alla definizione di un sistema integrato di informazioni statistiche adeguato a misurare il fenomeno della violenza contro le donne (articolo 5, comma 2, lettera h), del sopra citato decreto-legge);
   all'elaborazione di procedure di intervento omogenee all'interno delle strutture di Pronto Soccorso per la tutela e l'assistenza delle vittime di violenza domestica e sessuale (articolo 5, comma 2, lettera d), del sopra citato decreto-legge).

  All'ultimazione dei lavori dei sottogruppi tematici, coordinati dal Dipartimento per le pari opportunità, sarà compito dello stesso Dipartimento investire la task force per la condivisione del Piano.
  Attesa la complessità delle azioni che si intendono perseguire con il Piano, il Governo conta di poter adottare lo stesso entro il mese di ottobre.
  In ordine alle risorse finanziarie stanziate per l'attuazione del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, è stato incrementato – per l'anno 2013 – il «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» di 10 milioni di euro (articolo 5, comma 4, decreto-legge 93 del 2013), stanziando, successivamente, con l'articolo 1, comma 217, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) risorse finanziarie aggiuntive pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014,2015 e 2016.
  Tali risorse saranno allocate sulle diverse aree d'intervento una volta completato il Piano in questione.
  Per quanto riguarda, invece, il potenziamento delle forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza, secondo quanto previsto dal sopra richiamato articolo 5, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 93 del 2013, sono stati, inoltre, stanziati ed assegnati, dall'articolo 5-bis, comma 1, dello stesso decreto-legge n. 93 del 2013, 10 milioni di euro per l'anno 2013 e 7 milioni di euro per l'anno 2014, nonché 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
  Tali risorse, secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis, comma 2, del sopracitato decreto-legge, devono essere annualmente ripartite tra le regioni dal Ministro delegato per le pari opportunità «previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Province autonome di Trento e Bolzano tenendo conto dei criteri» stabiliti nella disposizione stessa.
  Al fine di accelerare i tempi del riparto delle risorse da trasferire alle regioni per il finanziamento dei centri antiviolenza, il Governo ha predisposto la bozza di decreto, accorpando le risorse riferite agli esercizi finanziari 2013 e 2014, per un complessivo importo pari ad euro 17 milioni. La suddetta bozza è stata trasmessa alla Conferenza Stato-Regioni affinché esprima la prevista intesa nella prima seduta utile. È intenzione del Governo, infatti, erogare le suddette risorse entro il mese di luglio.

Pag. 265

ALLEGATO 3

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Testo unificato C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1718 Iori, C. 1633 Formisano e C. 1812 Giorgia Meloni.

EMENDAMENTI 11.50 E 11.51 DEL RELATORE E SUBEMENDAMENTI AD ESSI RIFERITI E EMENDAMENTO 11.100 DEL RELATORE

  All'emendamento 11.50 del relatore, sostituire le parole da: L'esercizio fino a: esercita con le seguenti: L'esercizio di nuove sale da gioco, di nuovi punti di vendita in cui si svolge.
0. 11. 50. 1. Beni.

All'emendamento 11.50 del relatore, sostituire le parole da: del sindaco fino alla fine del comma con le seguenti: del questore e del sindaco competente per territorio. Il comune è tenuto ad adottare un regolamento comunale in materia di orari, modalità e luoghi di esercizio del gioco d'azzardo.
0. 11. 50. 2. Lenzi.

ART. 11.
(Obblighi relativi ai luoghi per il gioco d'azzardo).

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'esercizio di sale da gioco, di punti di vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, l'esercizio del gioco lecito nei locali aperti al pubblico e l'installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono soggetti all'autorizzazione del sindaco del comune competente per territorio, rilasciata previo parere del questore e in ottemperanza al regolamento comunale in materia di orari, modalità e luoghi di esercizio del gioco d'azzardo.
11. 50. Il Relatore.

  All'emendamento 11.51 del relatore, al comma 2, sostituire le parole da: il divieto sino alla lettera e) con le seguenti: il rispetto dei seguenti requisiti:
   a) una distanza non inferiore a 500 metri da scuole di ogni ordine e grado, strutture ospedaliere e residenziali o semiresidenziali operanti nel settore sanitario o socio-assistenziale, luoghi di culto, caserme, centri di aggregazione giovanile e centri per anziani, banche e uffici postali;
   b) l'apertura per un orario giornaliero equivalente o inferiore a quella delle altre attività commerciali;
   c) l'installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, all'interno di locali aperti al pubblico, può essere effettuata esclusivamente in spazi appositi e circoscritti, e comunque separati dal resto del locale, in cui si svolge l'ordinaria attività;Pag. 266
   d) in deroga all'articolo 51, comma 1, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nei luoghi in cui si svolgono attività di gioco con vincita in denaro è sempre vietato fumare, anche in presenza di impianti per la ventilazione e il ricambio di aria. Tale divieto è esteso anche alle sigarette elettroniche.
0. 11. 51. 1. Lenzi.

  All'emendamento 11.51 del relatore, al comma 2, lettera a), sostituire la parola: 100 con la seguente: 500.
0. 11. 51. 2. Gigli.

  All'emendamento 11.51 del relatore, al comma 2, sopprimere la lettera e).

  Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Il regolamento comunale da adottare ai sensi del comma 1 deve comunque prevedere che il numero massimo degli apparecchi idonei per il gioco lecito previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, installabili in ciascun comune, non possa superare la quantità di un apparecchio ogni 1000 abitanti.
0. 11. 51. 3. Beni.

  All'emendamento 11.51 del relatore, al comma 2, sopprimere le lettere f) e g).
0. 11. 51. 4. Lenzi.

  All'emendamento 11.51 del relatore, al comma 2, lettera f), dopo le parole: che intercorra tra una giocata e l'altra aggiungere le seguenti: nonché le fenestrature dei luoghi che permettano la percezione del trascorrere del tempo.
0. 11. 51. 5. Cecconi, Grillo, Dall'Osso, Di Vita.

  All'emendamento 11.51 del relatore, al comma 2, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
   h) È vietata all'interno delle sale gioco e dei locali la vendita e il consumo di bevande alcoliche.
0. 11. 51. 6. Cecconi, Grillo, Dall'Osso, Di Vita.

  All'emendamento 11.51 del relatore, sopprimere il comma 4.
0. 11. 51. 7. Lenzi.

ART. 11.

  Sostituire i commi 2, 3 e 4 con i seguenti:
  2. Il regolamento comunale da adottare ai sensi del comma 1 deve comunque prevedere il divieto di rilasciare l'autorizzazione, di cui al comma precedente, qualora il locale o l'esercizio per cui è richiesta non rispetti i seguenti parametri minimi:
   a) ubicazione: 300 metri da scuole di ogni ordine e grado, strutture ospedaliere e residenziali o semiresidenziali operanti nel settore sanitario o socio-assistenziale, luoghi di culto, caserme, centri di aggregazione giovanile e centri per anziani, nonché a una distanza inferiore a 100 metri da banche e uffici postali;
   b) orari: non oltre le 8 ore quotidiane;
   c) specifiche spazi: l'installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, all'interno di locali aperti al pubblico, può essere effettuata esclusivamente in spazi appositi e circoscritti, e comunque separati dal resto del locale, in cui si svolge l'ordinaria attività;Pag. 267
   d) divieto fumo: In deroga all'articolo 51, comma 1, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nei luoghi in cui si svolgono attività di gioco d'azzardo è sempre vietato fumare, anche in presenza di impianti per la ventilazione e il ricambio di aria. Tale divieto è esteso anche alle sigarette elettroniche;
   e) numero massimo apparecchi da intrattenimento: Il numero massimo di apparecchi di intrattenimento installabili in ciascun comune non può comunque superare:
    1) le cinque unità per i comuni fino a 5.000 abitanti;
    2) le dieci unità per i comuni fino a 15.000 abitanti;
    3) le venti unità per i comuni fino a 30.000 abitanti;
    4) le cinquanta unità per i comuni fino a 50.000 abitanti;
    5) le cento unità per i comuni con oltre 50.000 abitanti;
   f) norme di tutela: al fine di garantire che lo svolgimento delle attività di gioco d'azzardo non determini danni alla salute dei cittadini, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, sentito l'Osservatorio di cui all'articolo 5, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le misure per evitare che nei luoghi in cui si svolgono attività di gioco d'azzardo siano introdotti strumenti idonei a indurre la dipendenza dal gioco e a favorire la perdita dell'autocontrollo da parte dei giocatori, nonché le misure per prevedere un tempo minimo che intercorra tra una giocata e l'altra;
   g) divieto di pubblicità relativa ai luoghi in cui si gioca.
  3. L'autorizzazione comunale è concessa per cinque anni e può essere rinnovata alla scadenza. Per le autorizzazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cinque anni decorre dalla medesima data di entrata in vigore.
  4. Le regioni e i comuni possono stabilire ulteriori luoghi sensibili rispetto a quelli indicati nel comma 2, in relazione ai quali può essere negata l'autorizzazione comunale, tenendo conto dell'impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana ovvero di problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico o il disturbo della quiete pubblica.
  5. Sono fatte salve le discipline regolatorie nel frattempo emanate a livello locale che risultino coerenti con i principi espressi nel presente articolo.
11. 51. Il Relatore.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1. I comuni sono tenuti ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento comunale che stabilisce i criteri in materia di ubicazione, di orari di apertura, di caratteristiche logistiche e di funzionamento dei locali in cui si svolge l'attività di gioco con vincita in denaro, nel rispetto dei criteri fissati ai successivi commi 2, 3, 3-bis, 3-ter, 4 e 5. Il regolamento comunale stabilisce altresì i termini entro i quali i locali in cui si svolge l'attività di gioco con vincita in denaro operanti alla data di entrata in vigore della presente legge devono adeguarsi ai suddetti requisiti.
  2. L'esercizio di nuove sale da gioco e di nuovi punti vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, o non sportivi, e l'installazione di nuovi apparecchi idonei per il gioco lecito previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono vietati a una distanza inferiore a 500 metri da scuole di ogni ordine e grado, strutture ospedaliere e residenziali o semiresidenziali operanti nel settore sanitario o socio assistenziale, luoghi di culto, Pag. 268caserme, centri di aggregazione giovanile, centri per anziani, nonché banche e uffici postali.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'interno delle sale da gioco e dei locali in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, o non sportivi sono vietati la vendita e il consumo di bevande alcoliche.
  3-ter. L'orario giornaliero di apertura delle sale da gioco e dei locali in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, o non sportivi, nonché dei locali in cui sono installati apparecchi idonei per il gioco lecito previsti dall'articolo 110, comma 6, lettera a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, non può comunque prevedere un orario giornaliero di apertura superiore alle otto ore. Per i locali in cui l'attività di gioco con vincita in denaro non rappresenta l'attività esclusiva o principale, il regolamento comunale può prevedere che tale limite orario valga esclusivamente per l'attività di gioco.
   Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Al fine di garantire che lo svolgimento delle attività di gioco d'azzardo non determini danni alla salute dei cittadini, con il medesimo regolamento di cui al comma 1 i comuni possono stabilire ulteriori misure per evitare che nei luoghi in cui si svolgono attività di gioco con vincita in denaro siano introdotti strumenti idonei a indurre la dipendenza dal gioco e a favorire la perdita dell'autocontrollo da parte dei giocatori, nonché le misure per prevedere un tempo minimo che intercorra tra una giocata e l'altra.
11. 100 Il Relatore.

Pag. 269

ALLEGATO 4

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Testo unificato C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1718 Iori, C. 1633 Formisano e C. 1812 Giorgia Meloni.

EMENDAMENTO 12.50 DEL RELATORE E SUBEMENDAMENTI AD ESSO RIFERITI

  All'emendamento 12.50 del relatore, al comma 3, dopo le parole: commi 1, 2 aggiungere le seguenti: e 2-bis.

  Conseguentemente, all'articolo 12-bis, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di provvedere al finanziamento delle iniziative di informazione e formazione previste dagli articoli 5 e 6 della presente legge, è istituito il Fondo per la formazione e informazione sul gioco d'azzardo patologico, nell'ambito del Piano obiettivo previsto dal Ministero della salute.
0. 12. 50. 2. Gigli.

  All'emendamento 12.50 del relatore, al comma 3, dopo le parole: commi 1, 2 e 3 aggiungere le seguenti: e comma 3-bis.

  Conseguentemente, all'articolo 12-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Per il finanziamento degli indennizzi di cui all'articolo 10-bis sono destinati 10 milioni di euro.
0. 12. 50. 3. Cecconi, Grillo, Dall'Osso, Di Vita.

  All'emendamento 12.50 del relatore, al comma 3, sostituire le parole: e 3 con le seguenti: 3 e 4.

  Conseguentemente, all'articolo 12-bis, sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:
  3. Per l'assegnazione degli indennizzi economici di cui all'articolo 10-bis, comma 1, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
  4. Per il finanziamento del Fondo per le famiglie dei soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 12, comma 2, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2015 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
  4-bis. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3 e 4, pari a 16 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, si provvede utilizzando quota parte delle risorse di cui al comma 5.
0. 12. 50. 1. Buttiglione.

  All'emendamento 12.50 del relatore, al comma 3, dopo le parole: comma 5 aggiungere le seguenti: nonché una quota dell'1 per cento delle somme giocate relative ai giochi di cui al decreto direttoriale AAMS prot. n. 2011/666/Giochi/GAD del 10 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2011.
0. 12. 50. 4. Cecconi, Grillo, Dall'Osso, Di Vita.

  All'emendamento 12.50 del relatore, all'articolo 12-bis, comma 2, sostituire le parole: 1 milione di euro con le seguenti: 100 milioni di euro.
0. 12. 50. 5. Cecconi, Grillo, Dall'Osso, Di Vita.

Pag. 270

  All'emendamento 12.50 del relatore, all'articolo 12-bis, comma 2, sostituire le parole: 1 milione di euro con le seguenti: 50 milioni di euro.
0. 12. 50. 6. Cecconi, Grillo, Dall'Osso, Di Vita.

  All'emendamento 12.50 del relatore, all'articolo 12-bis, comma 2, sostituire le parole: 1 milione di euro con le seguenti: 10 milioni di euro.
0. 12. 50. 7. Cecconi, Grillo, Dall'Osso, Di Vita.

  All'emendamento 12.50 del relatore, all'articolo 12-bis, comma 3, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 50 milioni di euro.
0. 12. 50. 8. Cecconi, Grillo, Dall'Osso, Di Vita.

  All'emendamento 12.50 del relatore, all'articolo 12-bis, sostituire il comma 5 con i seguenti:
  5. Al fine del finanziamento dell'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 5 commi 1 e 2 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono destinate le risorse derivanti dall'1 per cento degli introiti delle somme giocate complessiva- mente con riferimento al settore dei giochi pubblici disciplinato dal sesto comma dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e dall'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, nonché i giochi di cui decreto direttoriale AAMS prot. n. 2011/666/Giochi/GAD del 10 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2011, nonché l'1 per cento della spesa complessiva annuale sostenuta dai cittadini italiani per il gioco d'azzardo Nella spesa di cui al presente sono comprese le somme destinate alle vincite, alla remunerazione degli operatori della filiera e all'Erario. Ai fini dell'attuazione presente comma entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono disposte la riduzione dell'1 per cento della remunerazione degli operatori del settore del gioco d'azzardo inseriti nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, la riduzione dell’ 1 per cento delle somme destinate alle vincite dei giochi d'azzardo e la destinazione di una quota pari all'1 per cento delle entrate erariali derivanti dai giochi d'azzardo.
  5-bis. Un ulteriore 2 per cento della spesa complessiva sostenuta dai cittadini italiani per il gioco d'azzardo, costituendo quota differente da quella prevista al comma 2, lettera a), è depositata su apposito Fondo denominato « Fondo per il Reddito di Cittadinanza «finalizzato al finanziamento di uno strumento per l'integrazione di redditi per i cittadini che vivono al di sotto della soglia di povertà relativa come definito e quantificato dall'ISTAT. Ai fini dell'attuazione del presente comma, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono disposte la riduzione del 2 per cento del settore del gioco d'azzardo inseriti nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, la riduzione del 2 per cento delle somme destinate alle vincite dei giochi d'azzardo, destinando tali somme, insieme a una quota pari al 2 per cento della remunerazione degli operatori delle entrate erariali derivanti dai giochi d'azzardo, alla costituzione del Fondo di cui al presente comma.
0. 12. 50. 9. Cecconi, Grillo, Dall'Osso, Di Vita.

Pag. 271

  All'emendamento 12.50 del relatore, all'articolo 12-bis, sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Al fine del finanziamento dell'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 5 commi 1 e 2 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono destinate le risorse derivanti dall'1 per cento degli introiti delle somme giocate complessiva- mente con riferimento al settore dei giochi pubblici disciplinato dal sesto comma dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e dall'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, nonché i giochi di cui decreto direttoriale AAMS prot. n. 2011/666/Giochi/GAD del 10 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2011, nonché l'1 per cento della spesa complessiva annuale sostenuta dai cittadini italiani per il gioco d'azzardo Nella spesa di cui al presente sono comprese le somme destinate alle vincite, alla remunerazione degli operatori della filiera e all'Erario. Ai fini dell'attuazione presente comma entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono disposte la riduzione dell'1 per cento della remunerazione degli operatori del settore del gioco d'azzardo inseriti nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, la riduzione dell’ 1 per cento delle somme destinate alle vincite dei giochi d'azzardo e la destinazione di una quota pari all'1 per cento delle entrate erariali derivanti dai giochi d'azzardo.
0. 12. 50. 10. Cecconi, Grillo, Dall'Osso, Di Vita.

  All'emendamento 12.50 del relatore, al comma 5, sostituire le parole: 1 punto percentuale: con le seguenti: 5 punti percentuali.
0. 12. 50. 11. Cecconi, Grillo, Dall'Osso, Di Vita.

  All'emendamento 12.50 del relatore, al comma 5, sostituire le parole: 1 punto percentuale: con le seguenti: 2 punti percentuali.
0. 12. 50. 12. Gigli.

Art. 12.

  Sostituire i commi 3 e 4, con i seguenti:
  3. Al Fondo di cui al comma 1 sono destinate, al netto degli utilizzi previsti dall'articolo 12-bis, commi 1, 2 e 3, le somme di cui all'articolo 12-bis, comma 5.
  4. Al Fondo di cui al comma 2 sono altresì destinate le maggiori entrate derivanti dall'incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'articolo 24, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, previsto dall'articolo 8, comma 1, della presente legge, e le nuove entrate derivanti delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 8, comma 9, e 10, comma 2 della presente legge.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 12, aggiungere i seguenti:
  Art. 12-bis. — (Disposizioni finanziarie) – 1. Per l'attuazione del piano nazionale a favore delle persone affette da gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 3-bis, comma 1, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2015.
  2. Per l'attuazione degli interventi in materia di informazione ed educazione sui fattori di rischio del gioco d'azzardo di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3, è autorizzata la spesa annua di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2015.
  3. Per il finanziamento del Fondo per le famiglie dei soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 12, Pag. 272comma 2, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
  4. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3, pari a 11 milioni di euro per il 2015 e a 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede utilizzando quota parte delle risorse di cui al comma 5.
  5. Le risorse destinate alla remunerazione degli operatori e dei concessionari inseriti nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, con riferimento al settore dei giochi pubblici disciplinato dal sesto comma dell'articolo 110, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e dall'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono ridotte, nella misura di 1 punto percentuale. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

  Art. 12-ter. — (Entrata in vigore) – 1. La presente legge entra in vigore il 1o gennaio 2015.
12. 50. Il Relatore.