CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 giugno 2014
255.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 19 GIUGNO 2014

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.
(Atto n. 90).

ULTERIORE PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La X Commissione, Attività produttive, commercio e turismo,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
   preso atto della rilevanza dell'atto in esame, considerato strategico nell'ottica della riduzione del consumo di energia primaria e del conseguente miglioramento della sicurezza del sistema di approvvigionamento energetico dell'Unione europea, della diminuzione di importazione di combustibili fossili e di riduzione, attraverso un uso oculato delle risorse, delle emissione di gas climalteranti;
   considerato che la direttiva 2012/27/UE ha aggiornato il quadro normativo sull'efficienza energetica stabilendo uno schema comune di promozione del risparmio energetico all'interno dell'Unione Europea;
   sottolineata l'esigenza di una forte linea comune fra le politiche energetiche ed ambientali che tenga presente un approccio il più possibile integrato e coordinato a livello nazionale fra i ministeri interessati;
   giudicato positivamente l'impianto complessivo del provvedimento in oggetto che assegna esplicitamente un ruolo guida al settore pubblico, orientando il mercato verso prodotti, edifici e servizi più efficienti dal punto di vista energetico;
   ricordato quanto già previsto nel settore dell'efficientamento energetico degli edifici con il recepimento della direttiva 2010/31/UE, effettuato col decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 3 agosto 2013 il c.d. «ecobonus», e la pressante richiesta per la stabilizzazione degli incentivi per tale riqualificazione nel quadro della definizione ultima di incentivi selettivi di carattere strutturale da effettuare come previsto all'articolo 15 della legge indicata;
   valutata l'assoluta necessità, al fine di mantenere gli impegni energetici e ambientali, che l'Italia si doti di un programma coordinato e coerente di misure normative, economiche e fiscali capaci di implementare in maniera significativa il livello degli investimenti pubblici e privati nella qualificazione energetica del patrimonio edilizio pubblico e privato;
   evidenziata, però, negativamente la potenziale situazione di frammentazione e dispersione di competenze nell'azione fondamentale di ristrutturazione del patrimonio di edilizia pubblica, sia esso residenziale o adibito a fini strumentali (scuole, caserme, ospedali), che invece richiederebbe un forte coordinamento nelle politiche di intervento al fine di massimizzare i risultati attesi;
   osservata positivamente la previsione di definizione di requisiti minimi di efficienza energetica a cui la pubblica amministrazione centrale deve attenersi per gli Pag. 212acquisti di prodotti e servizi in occasione di procedure di gara in modo da favorire anche una sempre maggiore diffusione di tali caratteristiche sui prodotti e sui servizi offerti nel libero mercato;
   giudicata positivamente l'introduzione della norme in materia di diagnosi energetica e di gestione energetica dirette a stimolare comportamenti sempre più virtuosi da parte del sistema produttivo e manifatturiero, sistema che ha nell'energia un volano cruciale di competitività e per il quale permane la necessità di un rinnovato sforzo per il contenimento dei costi;
   considerata positivamente l'istituzione di un «Fondo nazionale per l'efficienza energetica»;
   visto l'esito di un cospicuo approfondimento svolto attraverso l'audizione, in congiunta con l'omologa Commissione dell'altro ramo del Parlamento, dei principali soggetti coinvolti nell'attuazione del decreto legislativo in oggetto (Enea, Associazioni ambientaliste, GSE, Associazioni dei consumatori, AIRU, Consip, Fire, Coordinamento FREE, Acquirente Unico, RSE, AEEGSI, Federutility, R.ETE Imprese Italia, Federazione nazionale delle ESCo, Assoelettrica, Confindustria, ANCE);
   ritenuto che l'approvazione del provvedimento in esame e la sua rapida attuazione costituiscano un passaggio essenziale per le politiche energetiche del nostro Paese e per il rafforzamento di politiche ambientali in un'ottica di crescita e sviluppo sostenibile,
   delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

   con le seguenti condizioni:
    1) si proceda al rafforzamento del coordinamento operativo in capo a MiSE, di concerto con MATTM, e delle misure economiche per i numerosi interventi di riqualificazione previsti sul patrimonio edilizio della pubblica amministrazione centrale (es. caserme, edifici strategici, ecc) per l'efficientamento energetico anche mediante un'apposita riorganizzazione delle misure già in essere;
    2) siano individuate, per quanto possa essere necessario, ulteriori risorse finanziarie a copertura degli investimenti da effettuare per la messa in efficienza dal punto di visita energetico del patrimonio edilizio della PA centrale anche avvalendosi delle risorse dei bilanci dei Ministeri interessati;
    3) siano individuati fra i criteri di maggior favore per l'accesso alle risorse dell'istituendo Fondo nazionale per l'efficienza energetica indicatori rappresentativi della valenza prestazionale dei progetti ammissibili all'intervento del Fondo stesso, si valuti, inoltre, la possibilità di accesso alle garanzie di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a) anche da parte dei soggetti finanziatori degli interventi di efficientamento diversi dai soggetti proprietari;
    4) si adottino, in accordo con le regioni, tutte le misure necessarie a garantire l'applicazione omogenea su tutto il territorio nazionale di un quadro di regole semplici per la certificazione energetica degli edifici, da quelle concernenti la valutazione delle prestazioni degli impianti e degli involucri, alla fissazione dei requisiti per la competenza professionale e l'indipendenza dei certificatori, al sistema dei controlli e delle sanzioni;
    5) il Governo, in relazione all'articolo 7, intervenga con la predisposizione di opportune linee guida per definire la migliore metodologia operativa da adottare al fine di rafforzare l'efficacia dei titoli di efficienza energetica, di prevenire comportamenti speculativi e di produrre maggiori opportunità su quel mercato; valuti altresì in questo percorso la possibilità di intervenire su diversi parametri quali ad esempio la soglia dimensionale di accesso al titolo e gli effetti di risparmio anche «indiretti» prodotti negli interventi;
    6) all'articolo 8, comma 2, dopo le parole «UNI 11339» sopprimere le parole: «o alle ulteriori norme di cui all'articolo 12, comma 3»;Pag. 213
    7) all'articolo 9, comma 1, alinea, risultano troppo discrezionali i concetti di «tecnicamente possibile» e «economicamente ragionevole e proporzionato» per l'assolvimento degli obblighi che gravano potenzialmente anche su soggetti privati (si vedano lettere b), c) e d) del comma 5), si proceda quindi in maniera tale che, quanto meno nella norma attuativa, si limiti la discrezionalità di valutazione; si valuti inoltre la congruità dei tempi previsti per tali obbligazioni e, comunque, se il termine temporale indicato sia appropriato per dare modo di definire eventuali norme di agevolazione per l'installazione degli apparati richiesti;
    8) all'articolo 9, comma 3, lettera b), per quanto disposto in relazione all'affidamento all'Autorità per l'energia, il gas e il sistema idrico del trattamento dati attraverso strutture indipendenti rispetto agli operatori di mercato, ai distributori e ad ogni altro soggetto con interessi specifici nel settore, si verifichi la corretta integrazione, e nel caso si espliciti, con quanto già realizzato o in corso di realizzazione al fine di ridurre duplicazioni, costi addizionali e non necessarie complicazioni burocratiche per i clienti e si esplichino con chiarezza i requisiti del soggetto indipendente;
    9) più in generale si verifichi e si intervenga, affinché tutte le numerose iniziative tese alla raccolta, gestione e trattamento di dati energetici, anche al fine di creare opportune basi informative, siano ben coordinate nell'azione e nei soggetti operativi incaricati, onde evitare oneri burocratici e costi per i consumatori e le aziende e gravami per il bilancio pubblico;
    10) all'articolo 9, comma 3, alinea, dopo le parole: «predispone le specifiche», sia inserita la seguente: «abilitanti»;
    11) sia modificato, all'articolo 9, comma 6, lettera a), il disposto del numero 2) prevedendosi, in luogo dell'invio trimestrale o semestrale delle fatturazioni dei servizi energetici, il mantenimento degli attuali invii bimestrali di tali fatturazioni, anche allo scopo di scongiurare il rischio che all'inevitabile aumento dell'importo medio delle fatture corrisponda un allungamento dei tempi medi di incasso e un aumento di morosità;
    12) l'autolettura, di cui al numero 3) della lettera a) del comma 6 dell'articolo 9, esclusivamente per la soddisfazione dell'obbligo di cui al numero 2) della medesima lettera a), dovrebbe essere ammessa solamente in caso di contatori non abilitati alla trasmissione dei dati per via telematica, mantenendo l'obbligo in capo esclusivamente ai distributori e alle società di vendita negli altri casi;
    13) all'articolo 10, comma 5, si proceda ad una modifica della formulazione atta a renderla più aderente al testo della direttiva, considerando il fatto che il teleriscaldamento e teleraffrescamento sono un mezzo attraverso il quale è possibile sfruttare al meglio una pluralità di fonti attualmente disponibili, che non riguardano, quindi, la sola cogenerazione ad alto rendimento come indicato;
    14) all'articolo 10, comma 14, chiarisca il Governo le effettive modalità del sostegno pubblico alla cogenerazione, ovvero se esso vada considerato in presenza di cogenerazione ad alto rendimento o anche in presenza del calore di recupero di scarto effettivamente utilizzato, ricordando che il decreto ministeriale 5 settembre 2011 già prescrive le caratteristiche di alto rendimento come requisito per accedere ai regimi di sostegno e le modalità di raccordo con i decreti legislativi n. 28 del 2011 e 20 del 2007;
    15) le disposizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) del comma 1 dell'articolo 11 assegnano all'Autorità compiti di ampia portata tali da riconfigurare in maniera significativa ampie parti del sistema energetico nazionale. Le indicazioni fornite per Pag. 214l'espletamento di tali interventi paiono non essere sufficientemente definite ma possedere ampi margini di discrezionalità ed occorrerebbe un ulteriore dettaglio. Si consideri l'indicazione di specifici atti di indirizzo per quanto riguarda il disposto delle lettere c), d), e), f). Pare opportuno, in ogni caso, un momento parlamentare di confronto sullo schema finale;
    16) all'articolo 11 sia modificato il comma 2, prevedendo espressamente che nell'esercizio da parte dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, dei compiti di revisione delle componenti della tariffa elettrica, dovranno, in ogni caso, essere garantiti, da un lato la piena salvaguardia dei diritti delle famiglie appartenenti a fasce economicamente svantaggiate e, dall'altro, la definizione di una nuova struttura tariffaria di per sé idonea a stimolare comportamenti virtuosi da parte dei cittadini e a promuovere il conseguimento di obiettivi di efficienza energetica e di risparmio energetico;
    17) all'articolo 12, comma 1, si verifichi che i requisiti richiesti al soggetto certificato siano predisposti in modo che i soggetti nazionali non siano penalizzati rispetto ai concorrenti europei, sulla base di un principio di reciprocità;
    18) all'articolo 14 si chiarisca che nei contratti di prestazione energetica, di cui all'allegato 2 del decreto n. 115 del 2008, stipulati con la pubblica amministrazione deve essere applicata l'IVA agevolata indipendentemente dai combustibili utilizzati e che la nozione di contratto di servizio energia deve essere interpretata nel senso di fornitura di servizi e non di fornitura di combustibile al cliente;
    19) all'articolo 14 si preveda che, al fine di conseguire gli obiettivi nazionali di efficienza energetica, per i soli anni 2015 e 2016, ai progetti di efficienza energetica di grandi dimensioni, non inferiori a 35.000 TEP/anno in scadenza entro il 2014 sia prorogata la durata degli incentivi (certificati bianchi) nei loro effetti, previa verifica tesa a valutare in maniera stringente le reali peculiarità dei progetti e purché gli stessi progetti sostengano nuovi risparmi di energia in misura complessivamente equivalente alla soglia minima sopra indicata e rispondano a criteri di: collegamento funzionale a nuovi investimenti in impianti energeticamente efficienti installati nel medesimo sito industriale, concretamente avviati entro il 2015; contributo a produzione di nuova efficienza energetica in impianti collegati alla medesima filiera produttiva, anche in siti diversi, avviati nella medesima data; risanamento ambientale nei siti di interesse nazionale di cui all'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; salvaguardia dell'occupazione;
    20) all'articolo 15 si preveda espressamente la riassegnazione delle dotazioni spettanti, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 28 del 2011, al Fondo per lo sviluppo del teleriscaldamento, ad un apposito capitolo dell'istituendo Fondo per l'efficienza energetica, in modo da garantire l'accesso al citato strumento finanziario alle nuove realizzazioni con particolare attenzione ai soggetti che hanno già avviato negli anni recenti investimenti per lo sviluppo di reti e di impianti di teleriscaldamento per pubblico servizio;
    21) il Governo proceda a una revisione del testo dei commi 16 e 17 dell'articolo 10 al fine di pervenire ad una formulazione tesa a rendere esplicita la volontà di non ostacolare lo sviluppo del settore del teleriscaldamento e favorire la concorrenza fra diversi sistemi di riscaldamento in previsione dell'intervento di regolamentazione affidato all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico;
    22) si proceda, nell'ambito del presente decreto per quanto di competenza, ad una semplificazione e chiarimento relativamente alle disposizioni concernenti l'evacuazione dei fumi di scarico degli impianti termici con generatori di calore a condensazione e dei relativi scarichi a parete;Pag. 215
  e le seguenti osservazioni:
   a) nel caso di acquisto e locazione di immobili da parte della pubblica amministrazione è opportuno che venga chiarito come il livello minimo di prestazioni energetiche debba corrispondere a quello applicabile per i nuovi edifici;
   b) in collaborazione con le autonomie locali si verifichi la possibilità di estendere gli interventi di messa in efficienza energetica anche al patrimonio edilizio di quegli enti fissando, in caso positivo, obiettivi condivisi;
   c) si valuti all'articolo 2, comma 2, l'opportunità di indicare alle lettere cc) e ff) delle definizioni i soggetti (es. CTI e Fire) che non hanno un totale controllo pubblico;
   d) all'articolo 2, comma 2, lettera ll), sebbene la definizione di «teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti» sia ripresa esattamente dalla direttiva 2012/27/EU, appare tuttavia ragionevole fare riferimento anche all'efficienza della rete di distribuzione;
   e) si valuti l'opportunità di sopprimere la lettera b) del comma 4 dell'articolo 6, perché non si comprendono le ragioni per quali la pubblica amministrazione debba acquistare un immobile per rivenderlo senza avvalersene;
   f) si valuti l'opportunità di esplicitare, all'articolo 7, l'obiettivo dell’ 1,5 per cento in volume delle vendite medie annue di energia ai clienti finali come richiesto dalla direttiva 2012/27/UE;
   g) si valuti l'opportunità di porre un limite nell'estensione dell'ambito dei soggetti obbligati all'assolvimento dell'obbligo indicato al comma 1 dell'articolo 7 così come previsto al comma 4 del medesimo articolo;
   h) appare opportuno sostituire il comma 4 dell'articolo 9 con il seguente: «L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico provvede affinché gli esercenti l'attività di misura dell'energia elettrica e del gas naturale assicurino che sin dal momento dell'installazione dei contatori i clienti finali ottengano informazioni adeguate con riferimento alla lettura dei dati»;
   i) l'articolo 10, comma 10, prevede l'estensione dell'applicazione dell'analisi costi-benefici anche agli impianti ricadenti nell'ambito d'applicazione della direttiva 2010/75/UE; appare più opportuno rinviare al decreto legislativo n. 46 del 4 marzo 2014, che ha recepito nell'ordinamento italiano la suddetta direttiva;
   j) si consideri l'opportunità, all'articolo 10, comma 16, lettera e), di eliminare l'inciso «imposto dai comuni», in quanto non risulta di spettanza dei comuni l'obbligo di allacciamento, bensì delle regioni, in linea col decreto 15 marzo 2012, (cd. burden sharing);
   k) essendo l'esperto in gestione di energia ai sensi della norma UNI/CEI 11339 una figura professionale di alto profilo con ampie competenze sulle svariate tematiche attinenti all'efficienza energetica, ai fini dell'esecuzione delle diagnosi energetiche nelle PMI, il ricorso ad una simile figura sarebbe ingiustificato nel momento in cui fosse presente sul mercato dei servizi energetici la figura di auditor con competenze focalizzate a tale scopo. Si ritiene di conseguenza opportuno mantenere la distinzione fra le due figure professionali;
   l) in sede di prima applicazione per il PAEE 2014 che contiene una proposta di interventi di medio-lungo termine sull'edilizia, ove tale previsione fosse confermata si valuti l'opportunità di rimodulare la procedura di approvazione allo scopo di evitare non necessari e perniciosi ritardi;
   m) al fine di ottenere un servizio fruibile, chiaro e trasparente, appare opportuno che sia introdotto un nuovo punto (lettera e) del comma 5 dell'articolo 9 per garantire la possibilità di trasferire la gestione del servizio di termoregolazione e contabilizzazione del calore da un operatore ad un altro, anche mediante la definizione, a cura della AEEGSI, di un protocollo Pag. 216aperto e accessibile a tutti per la gestione dei dati di lettura dei consumi;
   n) si valuti la revisione del meccanismo di erogazione dei contributi per la PA previsti nel decreto legislativo in titolo secondo uno schema sostitutivo dell'attuale meccanismo per tranches con una modalità di acconto all'ordine e pagamenti per stati di avanzamenti e saldo finale;
   o) si approfondisca la congruità degli stanziamenti in favore di Enea per le attività previste al presente decreto, che appaiono insufficienti;
   p) si valorizzi l'esperienza dei bandi Consip per la fornitura di beni e servizi funzionali alla relazione degli interventi di riqualificazione energetica di cui al presente decreto da parte di soggetti privati;
   q) si valuti la metodologia più idonea per rafforzare il ruolo dei cambiamenti comportamentali per incrementi di efficienza energetica verificabili e misurabili o stimabili.

Pag. 217

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.
(Atto n. 90).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La X Commissione, Attività produttive, commercio e turismo,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
   preso atto della rilevanza dell'atto in esame, considerato strategico nell'ottica della riduzione del consumo di energia primaria e del conseguente miglioramento della sicurezza del sistema di approvvigionamento energetico dell'Unione europea, della diminuzione di importazione di combustibili fossili e di riduzione, attraverso un uso oculato delle risorse, delle emissione di gas climalteranti;
   considerato che la direttiva 2012/27/UE ha aggiornato il quadro normativo sull'efficienza energetica stabilendo uno schema comune di promozione del risparmio energetico all'interno dell'Unione Europea;
   sottolineata l'esigenza di una forte linea comune fra le politiche energetiche ed ambientali che tenga presente un approccio il più possibile integrato e coordinato a livello nazionale fra i ministeri interessati;
   giudicato positivamente l'impianto complessivo del provvedimento in oggetto che assegna esplicitamente un ruolo guida al settore pubblico, orientando il mercato verso prodotti, edifici e servizi più efficienti dal punto di vista energetico;
   ricordato quanto già previsto nel settore dell'efficientamento energetico degli edifici con il recepimento della direttiva 2010/31/UE, effettuato col decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 3 agosto 2013 il c.d. «ecobonus», e la pressante richiesta per la stabilizzazione degli incentivi per tale riqualificazione nel quadro della definizione ultima di incentivi selettivi di carattere strutturale da effettuare come previsto all'articolo 15 della legge indicata;
   valutata l'assoluta necessità, al fine di mantenere gli impegni energetici e ambientali, che l'Italia si doti di un programma coordinato e coerente di misure normative, economiche e fiscali capaci di implementare in maniera significativa il livello degli investimenti pubblici e privati nella qualificazione energetica del patrimonio edilizio pubblico e privato;
   evidenziata, però, negativamente la potenziale situazione di frammentazione e dispersione di competenze nell'azione fondamentale di ristrutturazione del patrimonio di edilizia pubblica, sia esso residenziale o adibito a fini strumentali (scuole, caserme, ospedali), che invece richiederebbe un forte coordinamento nelle politiche di intervento al fine di massimizzare i risultati attesi;
   osservata positivamente la previsione di definizione di requisiti minimi di efficienza energetica a cui la pubblica amministrazione centrale deve attenersi per gli Pag. 218acquisti di prodotti e servizi in occasione di procedure di gara in modo da favorire anche una sempre maggiore diffusione di tali caratteristiche sui prodotti e sui servizi offerti nel libero mercato;
   giudicata positivamente l'introduzione della norme in materia di diagnosi energetica e di gestione energetica dirette a stimolare comportamenti sempre più virtuosi da parte del sistema produttivo e manifatturiero, sistema che ha nell'energia un volano cruciale di competitività e per il quale permane la necessità di un rinnovato sforzo per il contenimento dei costi;
   considerata positivamente l'istituzione di un «Fondo nazionale per l'efficienza energetica»;
   visto l'esito di un cospicuo approfondimento svolto attraverso l'audizione, in congiunta con l'omologa Commissione dell'altro ramo del Parlamento, dei principali soggetti coinvolti nell'attuazione del decreto legislativo in oggetto (Enea, Associazioni ambientaliste, GSE, Associazioni dei consumatori, AIRU, Consip, Fire, Coordinamento FREE, Acquirente Unico, RSE, AEEGSI, Federutility, R.ETE Imprese Italia, Federazione nazionale delle ESCo, Assoelettrica, Confindustria, ANCE);
   ritenuto che l'approvazione del provvedimento in esame e la sua rapida attuazione costituiscano un passaggio essenziale per le politiche energetiche del nostro Paese e per il rafforzamento di politiche ambientali in un'ottica di crescita e sviluppo sostenibile,
   delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

   con le seguenti condizioni:
    1) si proceda al rafforzamento del coordinamento operativo in capo a MiSE, di concerto con MATTM, e delle misure economiche per i numerosi interventi di riqualificazione previsti sul patrimonio edilizio della pubblica amministrazione centrale (es. caserme, edifici strategici, ecc) per l'efficientamento energetico anche mediante un'apposita riorganizzazione delle misure già in essere;
    2) siano individuate, per quanto possa essere necessario, ulteriori risorse finanziarie a copertura degli investimenti da effettuare per la messa in efficienza dal punto di visita energetico del patrimonio edilizio della PA centrale anche avvalendosi delle risorse dei bilanci dei Ministeri interessati;
    3) siano individuati fra i criteri di maggior favore per l'accesso alle risorse dell'istituendo Fondo nazionale per l'efficienza energetica indicatori rappresentativi della valenza prestazionale dei progetti ammissibili all'intervento del Fondo stesso, si valuti, inoltre, la possibilità di accesso alle garanzie di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a) anche da parte dei soggetti finanziatori degli interventi di efficientamento diversi dai soggetti proprietari;
    4) si adottino, in accordo con le regioni, tutte le misure necessarie a garantire l'applicazione omogenea su tutto il territorio nazionale di un quadro di regole semplici per la certificazione energetica degli edifici, da quelle concernenti la valutazione delle prestazioni degli impianti e degli involucri, alla fissazione dei requisiti per la competenza professionale e l'indipendenza dei certificatori, al sistema dei controlli e delle sanzioni;
    5) il Governo, in relazione all'articolo 7, intervenga con la predisposizione di opportune linee guida per definire la migliore metodologia operativa da adottare al fine di rafforzare l'efficacia dei titoli di efficienza energetica, di prevenire comportamenti speculativi e di produrre maggiori opportunità su quel mercato; valuti altresì in questo percorso la possibilità di intervenire su diversi parametri quali ad esempio la soglia dimensionale di accesso al titolo e gli effetti di risparmio anche «indiretti» prodotti negli interventi;
    6) all'articolo 8, comma 2, dopo le parole «UNI 11339» sopprimere le parole: «o alle ulteriori norme di cui all'articolo 12, comma 3»;Pag. 219
    7) all'articolo 9, comma 1, alinea, risultano troppo discrezionali i concetti di «tecnicamente possibile» e «economicamente ragionevole e proporzionato» per l'assolvimento degli obblighi che gravano potenzialmente anche su soggetti privati (si vedano lettere b), c) e d) del comma 5), si proceda quindi in maniera tale che, quanto meno nella norma attuativa, si limiti la discrezionalità di valutazione; si valuti inoltre la congruità dei tempi previsti per tali obbligazioni e, comunque, se il termine temporale indicato sia appropriato per dare modo di definire eventuali norme di agevolazione per l'installazione degli apparati richiesti;
    8) all'articolo 9, comma 3, lettera b), per quanto disposto in relazione all'affidamento all'Autorità per l'energia, il gas e il sistema idrico del trattamento dati attraverso strutture indipendenti rispetto agli operatori di mercato, ai distributori e ad ogni altro soggetto con interessi specifici nel settore, si verifichi la corretta integrazione, e nel caso si espliciti, con quanto già realizzato o in corso di realizzazione al fine di ridurre duplicazioni, costi addizionali e non necessarie complicazioni burocratiche per i clienti e si esplichino con chiarezza i requisiti del soggetto indipendente;
    9) più in generale si verifichi e si intervenga, affinché tutte le numerose iniziative tese alla raccolta, gestione e trattamento di dati energetici, anche al fine di creare opportune basi informative, siano ben coordinate nell'azione e nei soggetti operativi incaricati, onde evitare oneri burocratici e costi per i consumatori e le aziende e gravami per il bilancio pubblico;
    10) all'articolo 9, comma 3, alinea, dopo le parole: «predispone le specifiche», sia inserita la seguente: «abilitanti»;
    11) sia modificato, all'articolo 9, comma 6, lettera a), il disposto del numero 2) prevedendosi, in luogo dell'invio trimestrale o semestrale delle fatturazioni dei servizi energetici, il mantenimento degli attuali invii bimestrali di tali fatturazioni, anche allo scopo di scongiurare il rischio che all'inevitabile aumento dell'importo medio delle fatture corrisponda un allungamento dei tempi medi di incasso e un aumento di morosità;
    12) l'autolettura, di cui al numero 3) della lettera a) del comma 6 dell'articolo 9, esclusivamente per la soddisfazione dell'obbligo di cui al numero 2) della medesima lettera a), dovrebbe essere ammessa solamente in caso di contatori non abilitati alla trasmissione dei dati per via telematica, mantenendo l'obbligo in capo esclusivamente ai distributori e alle società di vendita negli altri casi;
    13) all'articolo 10, comma 5, si proceda ad una modifica della formulazione atta a renderla più aderente al testo della direttiva, considerando il fatto che il teleriscaldamento e teleraffrescamento sono un mezzo attraverso il quale è possibile sfruttare al meglio una pluralità di fonti attualmente disponibili, che non riguardano, quindi, la sola cogenerazione ad alto rendimento come indicato;
    14) all'articolo 10, comma 14, chiarisca il Governo le effettive modalità del sostegno pubblico alla cogenerazione, ovvero se esso vada considerato in presenza di cogenerazione ad alto rendimento o anche in presenza del calore di recupero di scarto effettivamente utilizzato, ricordando che il decreto ministeriale 5 settembre 2011 già prescrive le caratteristiche di alto rendimento come requisito per accedere ai regimi di sostegno e le modalità di raccordo con i decreti legislativi n. 28 del 2011 e 20 del 2007;
    15) le disposizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) del comma 1 dell'articolo 11 assegnano all'Autorità compiti di ampia portata tali da riconfigurare in maniera significativa ampie parti del sistema energetico nazionale. Le indicazioni fornite per Pag. 220l'espletamento di tali interventi paiono non essere sufficientemente definite ma possedere ampi margini di discrezionalità ed occorrerebbe un ulteriore dettaglio. Si consideri l'indicazione di specifici atti di indirizzo per quanto riguarda il disposto delle lettere c), d), e), f). Pare opportuno, in ogni caso, un momento parlamentare di confronto sullo schema finale;
    16) all'articolo 11 sia modificato il comma 2, prevedendo espressamente che nell'esercizio da parte dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, dei compiti di revisione delle componenti della tariffa elettrica, dovranno, in ogni caso, essere garantiti, da un lato la piena salvaguardia dei diritti delle famiglie appartenenti a fasce economicamente svantaggiate e, dall'altro, la definizione di una nuova struttura tariffaria di per sé idonea a stimolare comportamenti virtuosi da parte dei cittadini e a promuovere il conseguimento di obiettivi di efficienza energetica e di risparmio energetico;
    17) all'articolo 12, comma 1, si verifichi che i requisiti richiesti al soggetto certificato siano predisposti in modo che i soggetti nazionali non siano penalizzati rispetto ai concorrenti europei, sulla base di un principio di reciprocità;
    18) all'articolo 14 si chiarisca che nei contratti di prestazione energetica, di cui all'allegato 2 del decreto n. 115 del 2008, stipulati con la pubblica amministrazione deve essere applicata l'IVA agevolata indipendentemente dai combustibili utilizzati e che la nozione di contratto di servizio energia deve essere interpretata nel senso di fornitura di servizi e non di fornitura di combustibile al cliente;
    19) all'articolo 14 si preveda che, al fine di conseguire gli obiettivi nazionali di efficienza energetica, per i soli anni 2015 e 2016, ai progetti di efficienza energetica di grandi dimensioni, non inferiori a 35.000 TEP/anno in scadenza entro il 2014 sia prorogata la durata degli incentivi (certificati bianchi) nei loro effetti, previa verifica tesa a valutare in maniera stringente le reali peculiarità dei progetti e purché gli stessi progetti sostengano nuovi risparmi di energia in misura complessivamente equivalente alla soglia minima sopra indicata e rispondano a criteri di: collegamento funzionale a nuovi investimenti in impianti energeticamente efficienti installati nel medesimo sito industriale, concretamente avviati entro il 2015; contributo a produzione di nuova efficienza energetica in impianti collegati alla medesima filiera produttiva, anche in siti diversi, avviati nella medesima data; risanamento ambientale nei siti di interesse nazionale di cui all'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; salvaguardia dell'occupazione;
    20) all'articolo 15 si preveda espressamente la riassegnazione delle dotazioni spettanti, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 28 del 2011, al Fondo per lo sviluppo del teleriscaldamento, ad un apposito capitolo dell'istituendo Fondo per l'efficienza energetica, in modo da garantire l'accesso al citato strumento finanziario alle nuove realizzazioni con particolare attenzione ai soggetti che hanno già avviato negli anni recenti investimenti per lo sviluppo di reti e di impianti di teleriscaldamento per pubblico servizio;
    21) il Governo proceda a una revisione del testo dei commi 16 e 17 dell'articolo 10 al fine di pervenire ad una formulazione tesa a rendere esplicita la volontà di non ostacolare lo sviluppo del settore del teleriscaldamento e favorire la concorrenza fra diversi sistemi di riscaldamento in previsione dell'intervento di regolamentazione affidato all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico;
    22) si proceda, nell'ambito del presente decreto per quanto di competenza, ad una semplificazione e chiarimento relativamente alle disposizioni concernenti l'evacuazione dei fumi di scarico degli impianti termici con generatori di calore a condensazione e dei relativi scarichi a parete;Pag. 221
   e le seguenti osservazioni:
    a) nel caso di acquisto e locazione di immobili da parte della pubblica amministrazione è opportuno che venga chiarito come il livello minimo di prestazioni energetiche debba corrispondere a quello applicabile per i nuovi edifici;
    b) in collaborazione con le autonomie locali si verifichi la possibilità di estendere gli interventi di messa in efficienza energetica anche al patrimonio edilizio di quegli enti fissando, in caso positivo, obiettivi condivisi;
    c) si valuti all'articolo 2, comma 2, l'opportunità di indicare alle lettere cc) e ff) delle definizioni i soggetti (es. CTI e Fire) che non hanno un totale controllo pubblico;
    d) all'articolo 2, comma 2, lettera ll), sebbene la definizione di «teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti» sia ripresa esattamente dalla direttiva 2012/27/EU, appare tuttavia ragionevole fare riferimento anche all'efficienza della rete di distribuzione;
    e) si valuti l'opportunità di sopprimere la lettera b) del comma 4 dell'articolo 6, perché non si comprendono le ragioni per quali la pubblica amministrazione debba acquistare un immobile per rivenderlo senza avvalersene;
    f) si valuti l'opportunità di esplicitare, all'articolo 7, l'obiettivo dell’ 1,5 per cento in volume delle vendite medie annue di energia ai clienti finali come richiesto dalla direttiva 2012/27/UE;
    g) si valuti l'opportunità di porre un limite nell'estensione dell'ambito dei soggetti obbligati all'assolvimento dell'obbligo indicato al comma 1 dell'articolo 7 così come previsto al comma 4 del medesimo articolo;
    h) appare opportuno sostituire il comma 4 dell'articolo 9 con il seguente: «L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico provvede affinché gli esercenti l'attività di misura dell'energia elettrica e del gas naturale assicurino che sin dal momento dell'installazione dei contatori i clienti finali ottengano informazioni adeguate con riferimento alla lettura dei dati»;
    i) l'articolo 10, comma 10, prevede l'estensione dell'applicazione dell'analisi costi-benefici anche agli impianti ricadenti nell'ambito d'applicazione della direttiva 2010/75/UE; appare più opportuno rinviare al decreto legislativo n. 46 del 4 marzo 2014, che ha recepito nell'ordinamento italiano la suddetta direttiva;
    j) si consideri l'opportunità, all'articolo 10, comma 16, lettera e), di eliminare l'inciso «imposto dai comuni», in quanto non risulta di spettanza dei comuni l'obbligo di allacciamento, bensì delle regioni, in linea col decreto 15 marzo 2012, (cd. burden sharing);
    k) essendo l'esperto in gestione di energia ai sensi della norma UNI/CEI 11339 una figura professionale di alto profilo con ampie competenze sulle svariate tematiche attinenti all'efficienza energetica, ai fini dell'esecuzione delle diagnosi energetiche nelle PMI, il ricorso ad una simile figura sarebbe ingiustificato nel momento in cui fosse presente sul mercato dei servizi energetici la figura di auditor con competenze focalizzate a tale scopo. Si ritiene di conseguenza opportuno mantenere la distinzione fra le due figure professionali;
    l) in sede di prima applicazione per il PAEE 2014 che contiene una proposta di interventi di medio-lungo termine sull'edilizia, ove tale previsione fosse confermata si valuti l'opportunità di rimodulare la procedura di approvazione allo scopo di evitare non necessari e perniciosi ritardi;
    m) al fine di ottenere un servizio fruibile, chiaro e trasparente, appare opportuno che sia introdotto un nuovo punto (lettera e) del comma 5 dell'articolo 9 per garantire la possibilità di trasferire la gestione del servizio di termoregolazione e contabilizzazione del calore da un operatore ad un altro, anche mediante la definizione, a cura della AEEGSI, di un protocollo Pag. 222aperto e accessibile a tutti per la gestione dei dati di lettura dei consumi;
    n) si valuti la revisione del meccanismo di erogazione dei contributi per la PA previsti nel decreto legislativo in titolo secondo uno schema sostitutivo dell'attuale meccanismo per tranches con una modalità di acconto all'ordine e pagamenti per stati di avanzamenti e saldo finale;
    o) si approfondisca la congruità degli stanziamenti in favore di Enea per le attività previste al presente decreto, che appaiono insufficienti;
    p) si valorizzi l'esperienza dei bandi Consip per la fornitura di beni e servizi funzionali alla relazione degli interventi di riqualificazione energetica di cui al presente decreto da parte di soggetti privati;
    q) si valuti la metodologia più idonea per rafforzare il ruolo dei cambiamenti comportamentali per incrementi di efficienza energetica verificabili e misurabili o stimabili;
    r) valuti il Governo l'opportunità, in relazione a quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, lettera d), penultimo periodo, di mantenere il limite massimo del 50 per cento, poiché tale previsione modifica implicitamente il codice civile, in relazione alle competenze dell'assemblea condominiale;
    s) valuti il Governo la possibilità di apporre la garanzia di stato sul Fondo per l'efficienza energetica al fine di ottenere un effetto moltiplicatore delle relative risorse.

Pag. 223

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.
(Atto n. 90).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE
DEL MOVIMENTO 5 STELLE

  Esaminato l'atto Governo n. 90 «schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE»;
   per quanto riguarda i profili di competenza della X Commissione;
   premesso che:
    la direttiva 2012/27/UE, nel suo complesso, aggiorna il quadro normativo comune sull'efficienza energetica, promuovendo obiettivi e azioni di risparmio energetico condivisi all'interno dell'Unione Europea;
    l'efficienza energetica negli usi finali ha un ruolo essenziale nelle politiche energetiche, così come ribadito dall’International Energy Agency (IEA) nel marzo 2014, nel suo «Global Trends in Energy Efficiency and Renewables» che la riconosce quale «prima fonte di energia»;
   considerato che:
    la Strategia Energetica Nazionale cui il provvedimento fa riferimento, adottata con decreto ministeriale DM 8 marzo 2013, non ha mai affrontato alcuna valutazione ambientale strategica, comprensivo delle fasi di studio, conoscenza, pianificazione e programmazione, prodromico a qualsiasi intervento normativo, finalizzato a porre in essere le condizioni per l'effettiva applicazione delle misure contenute nella pianificazione stessa;
    la discussione sulle azioni previste è stata affrontata in maniera assolutamente «astratta», non potendo la Commissione visionare per tempo la bozza di Piano d'Azione Nazionale per l'Efficienza Energetica, preparata da ENEA secondo quanto indicato dall'articolo 17 del Decreto e che, pur dovendo essere approvata e trasmessa alla Commissione Europea entro il 30 aprile scorso in accordo con quanto indicato nel testo della Direttiva, è stata divulgata dal Governo solamente dopo la conclusione delle audizioni in Commissione;
    il recepimento della Direttiva, inoltre, avviene dopo la scadenza dei termini indicati all'articolo 28 comma 1 e anche il lavoro richiesto a questa Commissione è stato concentrato all'approssimarsi della scadenza prevista dalla legge di delegazione europea 2013;
    il testo in oggetto contiene numerosi rinvii a futuri decreti, piani e delibere attribuite a diversi soggetti che agiranno singolarmente o in maniera coordinata, con una portata tale da poter pesantemente modificare la portata e l'efficacia stessa del provvedimento;
    sarebbe stato opportuno far riferimento ad un obbiettivo strategico di risparmio non indicativo ma obbligatorio, Pag. 224proiettato inoltre all'interno di uno scenario politico europeo di riferimento già rivolto al 2030, in coerenza con la discussione che si sta tenendo anche in questa commissione con la COM (2014) 15 sul «Quadro per le politiche dell'energia e del clima per il periodo dal 2020 al 2030»;
    osservato che alcune disposizioni contenute nel decreto sono già presenti nel nostro ordinamento, quali quelle riguardanti i contatori e agli obblighi di fatturazione, con specifiche di maggior tutela dei consumatori e, in generale, più avanzate rispetto alle indicazioni europee e che non sia stata valutata in alcun modo la possibilità di ricorre a meccanismi alternativi a quelli considerati, quali ad esempio la «carbon tax» prevista nell'articolo 7 del testo della Direttiva al comma 9 lettera a,
   delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) si ridefinisca l'articolo 2, comma 1, lettera b che rimanda all'articolo 2 del D. lgs. 8 febbraio 2007, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni e che definisce consumo di energia primaria «il consumo interno lordo di energia, ad esclusione degli usi non energetici», allineandola a quella riportata sui documenti legislativi vigenti (D.lgs. 192/05 come modificato da decreto-legge 63/2013);
   2) sia riformulato l'articolo 2, comma 1, lettera c, che rimanda all'articolo 2, commi 1 e 2 del Dlgs n. 192 del 2005. «Consumo di energia finale» è troppo generico: si parla di «consumo reale» o di «consumo calcolato» (quindi fabbisogno). Andrebbe specificato quindi il tipo di consumo, così come la differenza intesa tra energia finale ed energia primaria e come si calcola l'energia finale, anche in relazione alle fonti energetiche rinnovabili;
   3) all'articolo 2, comma 1, lettera h, risulta troppo stringente la definizione di condominio quale «un edificio con almeno due unità immobiliari», attribuendogli gli obblighi di cui all'articolo 9, comma 5 lettera b). Si suggerisce di sostituire la parola «due» con la parola «quattro» in coerenza con quanto sperimentato nella Regione Piemonte;
   4) all'articolo 2, comma 1, lettera o, si introduce «l'Auditor energetico» una figura che non è presente nel nostro ordinamento e può generare confusione. Si suggerisce di sostituire con «referente della diagnosi energetica»;
   5) Sia valutata l'opportunità di attribuire i compiti assegnati alla FIRE e al CTI all'ENEA, eliminando di conseguenza la lettere cc ed ff dell'articolo 2, comma 1;
   6) all'articolo 2, comma 1, lettera ii, sarebbe necessario introdurre un concetto di «energia termica» unificato rispetto alle norme tecniche vigenti o, in assenza, esplicitare le metodologie di calcolo dell’»energia termica»;
   7) all'articolo 2, comma 1, lettera ll, chiarisca il Governo le modalità con cui sarà possibile di ottenere la qualifica di «efficiente» agli impianti di teleriscaldamento che utilizzino il 50 per cento di una combinazione tra calore di scarto, fonti rinnovabili e calore cogenerato, dove per quest'ultima fonte è prevista invece una percentuale del 75 per cento. In particolare, le modalità con cui saranno limitati i rischi di veder nascere impianti ibridi, realizzati al solo scopo speculativo di diminuire l'ultima percentuale, come confermato anche dal Governo nella risposta del MISE alle domande presentate in Commissione;
   8) all'articolo 2, comma 1, lettera ll, si fa riferimento al teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti basandosi solo sulla tipologia di combustibile utilizzato, senza minimamente considerare le perdite di efficienza in produzione e della rete. Ad esempio, un utilizzo del calore di scarto per il 51 per cento accoppiato a una rete di teleriscaldamento di 50 km e con una perdita di 20 gradi nel suo tragitto potrà comunque essere considerata efficiente. Pag. 225Oltre ad essere una definizione tecnicamente sbagliata, risulta anche potenzialmente dannosa per gli utilizzatori finali in quanto eventuali inefficienze del sistema di generazione e distribuzione ricadranno tutte su di loro in termini di maggior combustibile pagato. Inoltre, l'uso in alternativa di almeno il 50 per cento di calore di scarto di fatto equipara l'incenerimento di RSU (rifiuti solidi urbani) alla combustione di biomasse e al calore cogenerato, non assegnando quindi il giusto valore alle centrali che producono energia con simili fonti. Proceda il Governo a una ridefinizione di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti, articolo 2, comma 1, lettera ll, escludendo espressamente da tale definizione gli inceneritori per cui non sia possibile attribuire l'esatta percentuale di frazione organica e per i quali «la normativa prevede (cfr. decreto MiSE del 6 luglio 2012, Allegato 2, punto 6.1) che il calore fornito dagli inceneritori che bruciano RSU indifferenziati o Combustibile Solido Secondario (CSS) ricavato da RSU è per il 51 per cento attribuito a fonte rinnovabile. Altre tipologie di rifiuti non pericolosi (es. plastica, pneumatici fuori uso, ecc.), se bruciate (fino ad un massimo del 30 per cento in peso) insieme a RSU sono assimilate al 51 per cento, se invece bruciate separatamente necessitano di determinazione analitica secondo la norma UNI CEN 15440»;
   9) l'articolo 3 della Direttiva prevede che ciascuno Stato membro stabilisca un obiettivo nazionale indicativo di efficienza energetica «anche» sotto forma di livello assoluto di consumo di energia primario e finale. Si invita pertanto il Governo ad aggiungere anche questo valore;
   10) il Governo, in relazione all'articolo 4, provveda ad introdurre norme che rendano stabili e certi per i prossimi anni i meccanismi di detrazione fiscale per la riqualificazione energetica degli edifici, il cosiddetto Ecobonus e la realizzazione di un fondo al fine di sostenere gli interventi di riqualificazione energetica per i soggetti più deboli, cosa peraltro prevista espressamente dalla Direttiva. Inoltre, si richiede di inserire la lettera g del comma 2 indicando l'adozione di specifiche misure, normative e fiscali, atte a rimuovere – sul modello dei green deal promossi in Inghilterra fra proprietari di immobili, inquilini e soggetti che finanziano e realizzano gli interventi di riqualificazione energetica degli immobili – le criticità che attualmente rendono troppo oneroso sul piano giuridico e/o economico la realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica degli immobili in affitto e dei condominii;
   11) si sottolinea che gli obiettivi indicati dall'articolo 5 dovrebbero rappresentare un traguardo minimo che ogni Stato membro è tenuto a raggiungere. Dall'articolo, al contrario, non sembrerebbe non risultare il ruolo «esemplare» che la Direttiva assegna agli edifici pubblici nel processo di transizione verso un miglioramento delle performance energetiche e ambientali dell'edilizia. Inoltre, appare confuso il comma 2, soprattutto per la mancanza di compiti chiari e delineati ad ENEA e al GSE e non sono state previste sanzioni alla PA centrali che risultassero inadempienti sia per la nomina del responsabile del procedimento (comma 4) che per la trasmissione e realizzazione del programma di interventi di miglioramento. Si invita pertanto il Governo a modificare l'articolo 5 incrementando l'obiettivo di riqualificazione degli edifici della PA centrale, valutando anche la possibilità di estendere gli interventi di messa in efficienza energetica anche al patrimonio edilizio delle autonomie locali fissando, in caso positivo, obiettivi condivisi;
   12) Allo stesso tempo, però, con l'articolo 5, sono stati posti esclusivamente a carico della collettività i costi relativi all'ammodernamento del parco edifici pubblici della PA centrale attraverso:
   1. «Il Fondo di cui all'articolo 22, comma 4, del Dlgs n.28 è alimentato da un corrispettivo applicato al consumo di gas metano, pari a 0,05 centesimi euro/Sm3 »;
   2. «Parte del gettito complessivo delle aste di CO2, pari a 620 milioni di Euro nel Pag. 226suo complesso, di cui 310 a disposizione del MISE e del MATTM per progetti energetico-ambientali»;
   3. «Altre misure di incentivazione che dovranno coprire la differenza, quali il Conto termico (a carico delle tariffe gas) e i fondi strutturali»;
   4. Solo in ultima istanza deriveranno da società ESCO con carattere privato.
   Il Governo proceda a una revisione del testo dell'articolo 5 individuando le risorse nei bilanci dei Ministeri interessati e inserendo tra i criteri di cui al comma 7 miglioramenti prestazionali minimi per gli edifici sottoposti a ristrutturazione;
   13) si proceda ad inserire all'articolo 5, i riferimenti all'edilizia sociale e all'inclusione di «requisiti con una finalità sociale tra gli obblighi di risparmio che impongono, anche richiedendo che una parte delle misure di efficienza energetica sia attuata in via prioritaria presso le famiglie interessate dalla precarietà energetica o negli alloggi sociali» come riportato dall'articolo 7 lettera a) della Direttiva;
   14) all'articolo 5, comma 17 dopo le parole «oltre a quanto già previsto,» si aggiunga «e i piani comunali»;
   15) all'articolo 6, comma 4, si richiede di eliminare la lettera b in quanto non si capisce come mai la Pubblica Amministrazione Centrale dovrebbe acquistare un immobile per poi rivenderlo senza avvalersene;
   16) all'articolo 7, si richiede al Governo la soppressione del comma 8 in quanto a forte rischio di doppio conteggio dei risparmi energetici (vedi comma 12 articolo 7 della Direttiva);
   17) Riguardo al comma 5 dell'articolo 7, si ribadisce la necessità di instaurare un sistema di misura, controllo e scostamento dagli obiettivi (anche regolamentari e normativi) introdotti con la Direttiva che abbia cadenza annuale, così da evitare ritardi nella correzione di eventuali scostamenti negativi. Si invita pertanto il Governo a definire meglio le caratteristiche della relazione di cui al comma 2 dell'articolo 17 del decreto, migliorando al tempo stesso il coordinamento e l'integrazione a livello nazionale tra i ministeri e gli enti interessati;
   18) Al comma 11 dell'articolo 8, si ritiene opportuno incrementare il valore assegnato all'ENEA per i controlli di cui ai commi 5 e 6, portandolo ad almeno il doppio, così da rendere più efficace il meccanismo;
   19) al comma 1 dell'articolo 8, si richiede al Governo di cancellare le parole «o EN ISO 14001» o, in alternativa, di inserire dopo «ISO 140001» «a condizione che il sistema di gestione in questione includa un audit energetico realizzato in conformità ai dettati di cui all'Allegato 2 al presente decreto»;
   20) il Governo proceda a una revisione dell'articolo 8 inserendo, per le imprese a forte consumo di energia che beneficiano di particolari sgravi fiscali sul consumo dei prodotti energetici, un obbligo porre in essere corrispondenti interventi di efficienza energetica e di protezione ambientale, prevedendosi, inoltre, che nelle misure di incentivazione degli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica dei processi produttivi, venga data priorità agli interventi che assicurino requisiti superiori, in termini di prestazioni energetico ambientali, a quelli obbligatori secondo la normativa ambientale ed energetica vigente e inserendo le famiglie quali beneficiarie di azioni di sensibilizzazione ai benefici delle diagnosi energetiche attraverso servizi di consulenza adeguati, così come previsto dall'articolo 8, comma 3 del testo della direttiva;
   21) all'articolo 9, comma 1 sostituire le parole «Fatto salvo» le parole «Secondo le modalità previste» dall'articolo 1, comma 6 quater del Destinazione Italia;
   22) all'articolo 9, comma 1, lettera a, si richiede al Governo una riformulazione o una precisazione della definizione di «contatori individuali e che riflettono con Pag. 227precisione» collegando la definizione stessa di contatore al Decreto Legislativo n. 22 del 2007, di recepimento della Direttiva MID;
   23) si richiede al Governo di precisare meglio quanto indicato all'articolo 9, comma 1, lettera b;
   24) all'articolo 9, comma 3, dopo le parole «predispone le specifiche», aggiungere la parola «abilitanti»;
   25) all'articolo 9, comma 3, lettera a, sostituire «tempo effettivo di utilizzo» con «puntuali»;
   26) all'articolo 9, comma 3, lettera b), eliminare le parole «elaborazione e comunicazione»; quindi sostituire le parole da «L'Autorità» fino a «i propri azionisti» con le seguenti: «L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico assicura che il trattamento dei dati avvenga attraverso il Sistema informativo Integrato in qualità di soggetto terzo rispetto agli operatori di mercato, ai distributori e ad ogni altro soggetto con interessi specifici nel settore energetico o in potenziale conflitto di interessi, anche attraverso i propri azionisti. Tali infrastrutture svolgono anche la gestione centralizzata attraverso un'unica interfaccia di tutti i processi necessari all'acquisizione e alla gestione del cliente finale»;
   27) all'articolo 9, comma 3, lettera d, sostituire con «nel caso in cui il cliente finale lo richieda, i dati del contatore relativi all'immissione e al prelievo di energia elettrica siano messi a sua disposizione o, su sua richiesta formale, a disposizione di un soggetto terzo univocamente designato che agisce a suo nome, in un formato facilmente comprensibile che possa essere utilizzato per confrontare offerte comparabili» con il seguente: «nel caso in cui il cliente finale lo richieda, i dati dei contatori relativi all'immissione e al prelievo di energia elettrica e al prelievo di gas naturale siano messi a sua disposizione o, su sua richiesta formale, a disposizione di un soggetto terzo univocamente designato che agisce a suo nome, in un formato facilmente comprensibile che possa essere utilizzato per confrontare offerte comparabili; su richiesta formale del cliente, ai sensi della Legge 239/2004, articolo 1, comma 35, sia messo a disposizione sua o di un soggetto terzo univocamente designato che agisce a suo nome, anche il segnale per la misura dei propri consumi»;
   28) all'articolo 9, sostituire il comma 4 con il seguente: «L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico provvede, affinché gli esercenti l'attività di misura dell'energia elettrica e del gas naturale assicurino che, sin dal momento dell'installazione dei contatori, i clienti finali ottengano informazioni adeguate, con riferimento alla lettura dei dati»;
   29) all'articolo 9, comma 5, lettera c, dopo la parola «corrispondenza», sostituire «a ciascun radiatore» con «ad ogni terminale di emissione, ove tecnicamente possibile»;
   30) si richiede al Governo di sostituire il comma 6 dell'articolo 9 con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge Destinazione Italia, mantenendo gli attuali invii bimestrali delle fatturazioni;
   31) Al fine di ottenere un servizio fruibile, chiaro e trasparente, è opportuno che sia introdotto un nuovo punto (lettera e) del comma 5 dell'articolo 9 per garantire la possibilità di trasferire la gestione del servizio di termoregolazione e contabilizzazione del calore da un operatore ad un altro. A tal fine si dovrebbe dare mandato all'Autorità di stabilire un protocollo aperto e accessibile a tutti per la gestione dei dati di lettura dei consumi, evitando spese di sostituzione della parte hardware dei sistemi di regolazione;
   32) l'autolettura di cui al punto 3, della lettera a, comma 6, dell'articolo 9 sia ammessa esclusivamente per la soddisfazione dell'obbligo di cui al punto 2 e solamente per quei contatori non abilitati alla trasmissione dei dati per via telematica, mantenendo l'obbligo in capo esclusivamente in capo ai distributori e alle società di vendita negli altri casi;Pag. 228
   33) All'articolo 10, si richiede al Governo di riconsiderare il ruolo attribuito al GSE con il comma 1 valutando la possibilità di attribuire tali compiti all'ENEA;
   34) Al comma 16 dell'articolo 10 sostituire la parola «ventiquattro mesi» con «dodici mesi»;
   35) si richiede al Governo di stralciare l'articolo 11 per inserirlo in un diverso provvedimento o, in alternativa eliminare le parti non collegato all'articolo 15 della Direttiva:
    eliminando le lettere e ed f in quanto non recepiscono alcun punto della Direttiva;
    eliminando il comma 2 in quanto la modifica del sistema tariffario richiede un ampio e approfondito confronto con le parti sociali e un momento di confronto parlamentare che non è previsto per questo provvedimento;
   36) Si richiede di escludere il CTI e il FIRE dall'articolo 12, in quanto soggetti privati;
   37) Si richiede al Governo di eliminare i commi 4 e 5 dell'articolo 12. Il primo introduce una nuova figura professionale che risulterebbe il doppione di quelle già presenti mentre sarà eventualmente possibile regolare le diagnosi energetiche per il settore civile o stabilire soglie massime di attuazione in termini di unità abitative con opportuni provvedimenti;
   38) Si invita il Governo a riconsiderare, incrementandole, le risorse assegnate con il comma 2 dell'articolo 13 in virtù degli obiettivi, amplissimi, del comma 1. Non è prevista una formazione per quei soggetti professionali che dovranno ottenere le necessarie qualifiche a operare secondo l'articolo 12. Inoltre, si richiede di giustificare meglio la disponibilità di tali fondi «previa verifica dell'entità»;
   39) Al comma 1 dell'articolo 13 si segnala al Governo che i singoli professionisti (o le loro associazioni) non sono menzionati;
   40) Si richiede al Governo di riformulare meglio l'articolo 15 con cui si istituisce il Fondo nazionale per l'efficienza energetica, specificando le modalità con cui lo stesso si inserirà, integrandosi, con gli strumenti già in essere di promozione dell'efficienza energetica: i certificati bianchi, le detrazioni fiscali e il conto termico (articolo 7) e sia inserito fra i criteri di maggior favore per l'accesso alle risorse dell'istituendo Fondo nazionale per l'efficienza energetica, quello relativo alla valenza prestazionale dei progetti ammissibili all'intervento del Fondo stesso, nel senso di promuovere prioritariamente quegli interventi di efficientamento energetico capaci di realizzare e certificare il raggiungimento di determinati livelli di prestazioni energetiche degli edifici (ad esempio il raggiungimento della Classe energetica «B» o la riduzione del 50 per cento dei consumi pre-intervento);
   41) All'articolo 16 si invita il Governo a prevedere sanzioni per le Pubbliche Amministrazioni che non adempiano all'obbligo di riqualificare ogni anno almeno il 3 per cento delle superfici degli edifici esistenti di proprietà, secondo quanto previsto dall'Art. 5, e a prevedere sanzioni specifiche per quegli operatori che violano il dettato dell'articolo 14, comma 7, in merito ai comportamenti scorretti o di ostacolo verso il mercato di servizi energetici;
   42) Al comma 2 dell'articolo 17, si richiede di specificare con maggiore dettaglio i contenuti del rapporto annuale di cui al comma 2 dell'articolo 17 e, dopo la parola «europea» aggiungere «dopo averne illustrati i contenuti al Parlamento».

Pag. 229

ALLEGATO 4

Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. (C. 750 Dell'Orco, C. 947 Iniziativa popolare, C. 1042 Benamati, C. 1279 Abrignani, C. 1240 Baruffi, C. 1627 Allasia e C. 1809 Minardo).

TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO ADOTTATO COME TESTO BASE

ART. 1.
(Disposizioni in materia di orari di apertura degli esercizi commerciali).

  1. All'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente:
   «d-bis) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura e dell'obbligo di chiusura domenicale e festiva, ad eccezione dei seguenti giorni:
   1) il 1o gennaio, primo giorno dell'anno;
   2) il 6 gennaio, festa dell'Epifania;
   3) il 25 aprile, anniversario della Liberazione;
   4) la domenica di Pasqua;
   5) il giorno di lunedì dopo Pasqua;
   6) il 1o maggio, festa del lavoro;
   7) il 2 giugno, festa della Repubblica;
   8) il 15 agosto, festa dell'Assunzione della beata Vergine Maria;
   9) il 1o novembre, festa di Ognissanti;
   10) l'8 dicembre, festa dell'Immacolata Concezione;
   11) il 25 dicembre, festa di Natale;
   12) il 26 dicembre, festa di santo Stefano»;
   b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. Ciascun comune può, per motivate ragioni e caratteristiche socio-economiche e territoriali, sentite le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, sostituire fino a un massimo di sei giorni festivi di chiusura obbligatoria di cui alla lettera d-bis) del comma 1 con un pari numero di giorni di chiusura.
  1-ter. Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera d-bis) le tipologie di attività di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114».

ART. 2.
(Accordi territoriali).

  1. Ciascun comune, anche in coordinamento con altri comuni contigui, in particolare nelle aree metropolitane, secondo le previsioni di cui di cui ai commi da 2 a 5, può predisporre accordi territoriali non vincolanti per la definizione degli orari e delle chiusure degli esercizi commerciali, ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, e nel Pag. 230rispetto dell'interesse pubblico generale, al fine di assicurare elevati livelli di fruibilità dei servizi commerciali da parte dei consumatori e degli utenti, di promuovere un'offerta complessiva in grado di aumentare l'attrattività del territorio e di valorizzare specifiche zone aventi più marcata vocazione commerciale, anche attraverso l'integrazione degli orari degli esercizi relativi a funzioni e servizi affini e complementari, fornendo agli operatori indicazioni su possibili interventi atti a migliorare l'accesso e la fruibilità dei servizi da parte dei consumatori e degli utenti.
  2. Gli accordi territoriali di cui al comma 1 sono adottati per la prima volta entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e sono eventualmente aggiornati mediante la procedura di cui al comma 3.
  3. Per la predisposizione degli accordi territoriali di cui al comma 1, i comuni consultano le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti e, almeno sessanta giorni prima della data di entrata in vigore dell'accordo, avviano, anche in forma telematica, la consultazione pubblica della popolazione residente, che deve terminare entro il trentesimo giorno antecedente la data di inizio dell'applicazione dell'accordo.
  4. Sulla base degli accordi territoriali di cui al comma 1, i comuni predispongono un documento informativo sugli orari dei servizi destinati ai consumatori e degli esercizi commerciali, esistenti nel rispettivo territorio. Tale documento è redatto sulla base delle informazioni rese disponibili dagli operatori, dalle loro organizzazioni di categoria o da altre fonti.
  5. Al fine di favorire l'adesione agli accordi territoriali di cui al comma 1 da parte delle micro, piccole e medie imprese del commercio, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, le regioni e i comuni possono stabilire incentivi, anche sotto forma di agevolazioni fiscali, relative ai tributi di propria competenza.
  6. Nel rispetto del principio della libera concorrenza e ai fini del coordinamento degli accordi territoriali di cui al comma 1, le regioni, previa consultazione delle organizzazioni regionali rappresentative delle categorie di cui al comma 3, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono:
   a) criteri, parametri e strumenti per l'individuazione di aree ove gli accordi territoriali in materia di orari degli esercizi commerciali possono essere adottati in forma coordinata tra i comuni interessati;
   b) i criteri generali di determinazione e coordinamento degli orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati, degli uffici della pubblica amministrazione, dei pubblici esercizi commerciali e turistici, delle attività culturali e dello spettacolo, dei trasporti.
   7. Ciascuna regione istituisce un osservatorio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con il compito di verificare gli effetti derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 6, nonché dall'articolo 1 della presente legge. All'osservatorio partecipano rappresentanti delle amministrazioni pubbliche regionali e locali competenti, delle organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori dei settori interessati e dei consumatori».

ART. 3.
(Poteri del sindaco e sanzioni).

  1. All'articolo 50, comma 7, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il sindaco definisce, inoltre, gli orari di apertura dei pubblici esercizi e delle attività commerciali e artigianali, in determinate zone del territorio comunale, qualora esigenze di sostenibilità ambientale o sociale, di tutela dei beni culturali, di viabilità o di tutela del diritto dei residenti alla sicurezza o al riposo, alle quali non possa altrimenti provvedersi, Pag. 231rendano necessario limitare l'afflusso di pubblico in tali zone e orari.».
  2. La mancata applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge determina l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 3 dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, da parte dell'autorità competente di cui al comma 7 del medesimo articolo 22.

ART. 4.
(Istituzione di un Fondo per il sostegno delle micro, piccole e medio imprese del commercio).

  1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo per il sostegno delle micro, piccole e medio imprese del commercio. Tale fondo è destinato alle imprese rientranti nella definizione di «esercizi di vicinato» di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n 114.
  2. Le somme assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per il finanziamento:
   a) di contributi per le spese sostenute per l'ampliamento dell'attività, per la dotazione di strumentazioni nuove e di sistemi di sicurezza innovativi, per l'acquisizione di servizi e per l'l’accrescimento dell'efficienza energetica;
   b) di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica sia privata.

  3. Il Ministro dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, con proprio decreto, i requisiti per beneficiare dei contributi di cui al comma 2 e i criteri per la determinazione dell'entità degli stessi.
  4. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La ripartizione è effettuata ogni anno, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano anche in rapporto alla quota delle risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome.