CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 giugno 2014
250.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-01633 Di Salvo e Boccadutri: Società editrici che si sono avvalse della normativa in materia di prepensionamenti dei lavoratori iscritti alla gestione INPGI.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'onorevole Di Salvo – nell'atto parlamentare in titolo – richiama l'attenzione sulla vigente normativa in materiali di prepensionamenti dei dipendenti iscritti alla gestione INPGI.
  Al riguardo, è opportuno ricordare, in via preliminare, che ai sensi dell'articolo 37 della legge n. 416 del 1981 e successive modificazioni e integrazioni i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI, dipendenti da imprese editrici di giornali, quotidiani e periodici, nonché di agenzie di stampa possono accedere al beneficio del pensionamento anticipato durante il periodo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) e per i soli casi di ristrutturazione e riorganizzazione per crisi aziendale.
  Il predetto beneficio, inoltre, dovrà essere concesso sulla base delle risorse finanziarie disponibili e limitatamente al numero di unità stabilito dall'allora Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali – di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze – a seguito di specifici accordi. 
  Successivamente, l'articolo 19, comma 18-ter, del decreto-legge n. 185 del 2008 – convertito con modificazioni dalla legge n. 2 del 2009 – ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2009, l'onere annuale sostenuto dall'INPGI per i trattamenti di pensione anticipata venga posto – nel limite di 10 milioni di euro – a carico del bilancio dello Stato. Tale stanziamento annuo è stato incrementato di ulteriori 10 milioni di euro dall'articolo 41-bis, comma 7, del decreto-legge n. 207 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2009.
  L'articolo da ultimo citato ha altresì previsto uno specifico contributo aggiuntivo a carico di quei datori del lavoro – interessati da processi di ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendali – i quali presentino piani di risanamento i cui oneri finanziari risultino, nel complesso, superiori all'importo massimo posto a carico dello Stato (20 milioni di euro annui).
  Il predetto contributo dovrà essere versato all'INPGI per il finanziamento dell'onere finanziario eccedentario.
  Ciò premesso, riguardo ai quesiti formulati con il presente atto parlamentare, si illustrano sommariamente i dati contenuti nelle tabelle fornite dall'INPGI che, in ogni caso, sono messi a disposizione della Commissione ai fini di una più dettagliata verifica.
  In tali tabelle sono riportati i dati relativi ai prepensionamenti liquidati nei singoli anni dal 2009 al 2013, distinti in base alla società di provenienza dei lavoratori beneficiari, al numero degli stessi e agli importi liquidati. 
  In questa sede ci si limita a riferire che:
   nell'anno 2009, l'importo liquidato ai giornalisti a titolo di prepensionamento è pari ad euro 153.545 ed il numero dei pensionati beneficiari è pari a 12 unità;
   nell'anno 2010, l'importo è pari ad euro 7.744.728 ed il numero dei pensionati beneficiari è pari a 233 unità;Pag. 201
   nell'anno 2011, l'importo è pari ad euro 15.899.163 ed il numero dei pensionati beneficiari è pari a 367 unità;

   nell'anno 2012, l'importo è pari ad euro 19.286.039 ed il numero dei pensionati beneficiari è pari a 442 unità.

  Da ultimo, con riferimento all'anno 2013, l'importo liquidato ai giornalisti a titolo di prepensionamento ammonta ad euro 24.306.735 per 544 unità, di cui 4.306.734 costituisce la somma che – in quanto eccedente la quota a carico dello Stato – è posta a carico delle società editoriali.

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ALLEGATO 2

5-02801 Maestri: Chiusura dello stabilimento di Felegara (PR) del consorzio Casalasco del pomodoro.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'interrogazione dell'onorevole Maestri concernente la società cooperativa agricola «Consorzio Casalasco del Pomodoro», avente sede legale in Rivarolo del Re ed Uniti (CR), con particolare riferimento alla paventata chiusura dello stabilimento di Felegara di Medesano (PR) è opportuno ricordare, in via preliminare, che il Consorzio, operante fin dagli anni settanta nella lavorazione del pomodoro fresco, ha acquisito, nel 2007, da Parmalat la società Boschi Food & Beverage spa, diventando così una delle principali realtà nel settore del pomodoro da industria. Tale operazione, infatti, ha consentito al Consorzio di quadruplicare il fatturato, con uno sviluppo reso possibile anche dalla progressiva ricerca di clienti di primaria rilevanza internazionale.
  In relazione all'accordo siglato tra il Consorzio e l'istituto sviluppo agroalimentare (ISA) – società finanziaria del Ministero delle politiche agricole e forestali – il predetto Dicastero ha reso noto che l'operazione prevede, al momento, un intervento nel capitale pari a 6 milioni di euro da parte dell'ISA; tale intervento, oltre a rafforzare l'assetto patrimoniale della società cooperativa, consentirà di attuare – nei prossimi anni – un ulteriore piano di sviluppo agroindustriale.
  L'investimento dell'ISA si muove quindi in un quadro contrattuale e normativo ben definito, nel quale un socio finanziario (ISA) di una cooperativa ha precise tutele ma anche limiti al proprio potere di intervento. In proposito, il Ministero delle politiche agricole e forestali ha precisato che l'ISA non ha alcun potere gestionale né può interferire nelle scelte aziendali, se non in casi che possano minacciare le garanzie patrimoniali previste dalla legge e dallo statuto per i soci finanziari.
  Essendo, infatti, il Casalasco un consorzio, il «peso» delle partecipazioni non corrisponde ai diritti di voto, dal momento che, com’è noto, nelle cooperative vige sostanzialmente il voto capitario: ciascun socio «pesa» al massimo cinque voti in assemblea e quindi non esistono soci di controllo.
  Da ultimo, per quanto concerne le ricadute occupazionali sullo stabilimento di Felegara connesse al processo di riorganizzazione e sviluppo avviato dal Consorzio, la Direzione regionale del lavoro dell'Emilia-Romagna ha reso noto che nel corso dell'incontro dello scorso 5 giugno, svoltosi presso la sede Confindustria di Bologna, le parti sociali non hanno raggiunto alcun accordo. Pertanto è stato concordato un nuovo incontro per il prossimo 11 luglio.

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ALLEGATO 3

5-02945 Giancarlo Giorgetti ed altri: Applicazione delle disposizioni in materia di liquidazione del trattamento pensionistico per le lavoratrici in regime sperimentale.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'interrogazione dell'onorevole Giorgetti concerne le iniziative del Governo per dare seguito alla risoluzione n. 7-00159 adottata dalla XI Commissione della Camera dei deputati il 13 novembre scorso, con la quale si è impegnato il Governo «a sollecitare l'INPS a rivedere il punto 7.2 della circolare n. 35 del 2012» relativamente ai vincoli temporali di applicazione dell'articolo 1, comma 9, della legge n. 243/2004 a seguito della riforma pensionistica del 2011 in tema di trattamento pensionistico delle lavoratrici.
  In virtù del criterio interpretativo di cui alla citata circolare, il conseguimento del diritto all'accesso al trattamento pensionistico coincide con l'apertura della cosiddetta «finestra mobile d'accesso» di cui al decreto-legge n. 78 del 2010 ed è pertanto successivo al momento del perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi.
  Ne consegue che la facoltà in questione non può essere esercitata dalle lavoratrici che perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi nell'anno 2015 ma solo da quelle per le quali la prima decorrenza utile al trattamento pensionistico si collochi entro il 2015.
  Al riguardo segnalo che i competenti uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che pure, in un primo momento, aveva avallato la tesi interpretativa più restrittiva trasfusa nella circolare in oggetto, hanno successivamente rilevato, sulla base di un ulteriore approfondimento della normativa di riferimento, la complessiva opinabilità della questione.
  A questo proposito faccio presente che il Ministero dell'economia e delle finanze ha finora espresso un orientamento contrario alla possibilità di rivedere il punto 7.2 della circolare n. 35 del 2012, ritenendo che il contenuto sia coerente con la lettera della disposizione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004.
  Nella tesi del Ministero dell'economia e delle finanze, infatti, la legge farebbe espressamente richiamo alla possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità «in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015», escludendo quindi che il regime sperimentale possa protrarsi oltre tale data.
  Ciò sarebbe confermato, peraltro, dal fatto che l'ultimo periodo della disposizione prevede che «entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati della predetta sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione».
  Risulterebbe quindi evidente che, qualora si decidesse fin da ora di consentire alle lavoratrici di presentare domanda di pensionamento anche per l'intero anno 2016, tale scelta verrebbe assunta in assenza dei risultati della sperimentazione, finalizzata proprio a verificare la possibilità di una eventuale prosecuzione della stessa.
  Peraltro, il ricorso all'istituto previsto, in via sperimentale, dall'articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004, risulterebbe Pag. 209essere in costante aumento nel corso dell'ultimo biennio (e in particolare nell'anno 2013), in ragione dell'entrata in vigore della riforma pensionistica del 2011, configurandosi come un canale alternativo rispetto ai requisiti introdotti dal cosiddetto decreto-legge «Salva Italia».
  In tal senso, l'eventuale prosecuzione del regime sperimentale potrebbe essere effettuata solo attraverso una modifica normativa, con l'individuazione della relativa copertura finanziaria, fermo restando che tale prosecuzione comprometterebbe gli effetti complessivi della riforma in quanto consentirebbe il ritiro ad età ampiamente inferiori a quelle previste dal decreto-legge n. 201 del 2011.
  In ogni caso, si può fin d'ora assicurare la disponibilità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali a riprendere un confronto con i competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze – laddove quest'ultimo Dicastero volesse riconsiderare le proprie conclusioni – al fine di individuare ogni possibile soluzione che consenta di modificare la circolare INPS n. 35 del 2012, nel generale rispetto dei principi innanzi indicati.

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ALLEGATO 4

DL 66/2014: Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria (C 2433, Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,

   esaminato il disegno di legge n. 2433, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale, nonché recante deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria;

   considerato che il provvedimento presenta un contenuto ampio ed articolato e reca disposizioni prevalentemente finalizzate a favorire la competitività dell'economia italiana, realizzando in particolare un primo intervento di riduzione del cuneo fiscale e introducendo misure volte a rendere più efficiente la pubblica amministrazione, razionalizzandone e riorganizzandone le strutture e riducendone i costi;

   valutate le disposizioni che presentano più direttamente incidenza sulle materie di competenza della Commissione;

   condivisa, con riferimento all'articolo 1 del decreto in esame, la necessità di un intervento immediato di riduzione del cuneo fiscale gravante sul lavoro con misure che, con la legge di stabilità per il 2015, sono destinate ad assumere carattere strutturale, anche attraverso l'utilizzo delle risorse già individuate dall'articolo 50, comma 6, del presente decreto, che ha istituito un apposito fondo, denominato Fondo destinato alla concessione di benefici economici a favore dei lavoratori dipendenti;

  considerando che un intervento di riduzione della pressione fiscale e contributiva sul lavoro avente carattere strutturale è suscettibile di determinare un miglioramento del clima di fiducia e di promuovere, pertanto, una ripresa dei consumi, con benefici effetti per l'intero sistema economico;

  richiamata, in proposito, l'esigenza di dare seguito, nell'ambito della legge di stabilità 2015, all'impegno contenuto nella risoluzione con la quale la Camera ha approvato il Documento di economia e finanza per il 2014, provvedendo alla riduzione strutturale del cuneo fiscale e contributivo gravante sui lavoratori dipendenti e assimilati a più basso reddito, anche tenendo in considerazione i carichi familiari e valutando altresì la possibilità di estendere – compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica – misure di incremento del reddito disponibile anche ai pensionati e ai lavoratori autonomi a minor reddito, nonché agli incapienti;

  condivise le finalità dell'intervento di cui all'articolo 2, volto a introdurre una riduzione del 10 per cento, a partire Pag. 211dall'anno di imposta 2014, delle aliquote ordinarie dell'imposta regionale sulle attività produttive;

  ritenuto opportuno avviare una riflessione al fine di alleggerire ulteriormente, anche in sede di attuazione della delega recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, di cui alla legge 11 marzo 2014, n. 23, il carico di tale imposta sulle attività economiche, specialmente per quanto riguarda le imprese ad alta intensità di lavoro;

  espresso apprezzamento per le modifiche introdotte dal Senato all'articolo 8, comma 8, lettera a), con le quali si è precisato che le riduzioni degli importi dei contratti in essere previste dalla medesima disposizione debbano comunque avvenire nel rispetto delle norme del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che impongono di tenere conto, nel criterio del prezzo più basso e nella valutazione delle offerte anormalmente basse, delle spese relative al costo del personale e delle misure volte ad adempiere alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

  considerato che il Senato ha inserito nell'articolo 14, comma 4-bis, disposizioni volte a consentire agli enti di ricerca pubblici di prorogare i contratti a termine stipulati per l'esecuzione di programmi o di attività, i cui oneri ricadono su fondi comunitari, per tutta la durata degli stessi, anche in deroga ai limiti quantitativi previsti dalla normativa vigente, come da ultimo modificata dal decreto-legge n. 34 del 2014;

  rilevato che l'ambito applicativo di tale ultima disposizione non coincide con quello delle deroghe già previste per gli enti e gli istituti di ricerca sulla base delle disposizioni introdotte in sede di conversione del decreto-legge n. 34 del 2014, mentre sarebbe opportuno, anche al fine di evitare dubbi interpretativi, un maggior coordinamento tra gli interventi normativi,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) con riferimento all'articolo 1, nell'ambito dell'intervento di riduzione del cuneo fiscale e contributivo da attuare con la legge di stabilità per il 2015, si valuti l'esigenza di estendere, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, le misure di agevolazione fiscale e di incremento del reddito disponibile anche ai pensionati e ai lavoratori autonomi a minor reddito, nonché agli incapienti, in armonia con gli impegni assunti dal Governo per effetto della risoluzione di approvazione del Documento di economia e finanza per il 2014;
   b) anche ai fini della stabilizzazione dell'intervento e della sua possibile estensione ad altre categorie, si valuti l'opportunità di acquisire dati aggiornati circa la platea dei beneficiari delle misure di cui all'articolo 1;
   c) si valuti l'opportunità di fornire puntuali indicazioni operative circa le modalità di erogazione del beneficio di cui all'articolo 1, al fine di superare le incertezze ingeneratesi tra i datori di lavoro in relazione all'erogazione stessa;
   d) nel quadro degli interventi di riduzione del cuneo fiscale sul lavoro, si valuti altresì l'opportunità di ampliare l'intervento di riduzione delle aliquote ordinarie dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui all'articolo 2, anche al fine di ridurre il carico dell'imposta sulle imprese che svolgono attività ad alta intensità di lavoro.

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ALLEGATO 5

DL 66/2014: Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria (C 2433, Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAI DEPUTATI ROSTELLATO ED ALTRI

  La XI Commissione,
  premesso che:
   l'articolo 1 prevede, per l'anno 2014, il riconoscimento di un credito in favore dei percettori di redditi di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati, tra cui quelli derivanti dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; il credito è pari ad un importo fisso di 640 euro, qualora il reddito complessivo non sia superiore a 24.000 euro, e decresce al superamento del predetto limite, fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 26.000 euro. Il credito è, entro i suddetti limiti, riconosciuto solo fino a capienza dell'importo delle ritenute fiscali e contributive;
   riguardo agli anni successivi al 2014, per la costituzione di una parte delle risorse, relative a rendere «permanente» il beneficio in esame, il comma 6 dell'articolo 50 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo, denominato «Fondo destinato alla concessione di benefici economici a favore dei lavoratori dipendenti», con una dotazione di 1.930 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno e di 2.685 milioni in termini di indebitamento netto per il 2015, di 4.680 milioni per il 2016, di 4.135 milioni per il 2017 e di 1.990 milioni annui a decorrere dal 2018;
   nel corso della discussione nell'altro ramo del Parlamento, sono state accolte le seguenti proposte emendative:
    a) le relative somme sono recuperate dal sostituto d'imposta mediante compensazione, mentre gli enti pubblici e le amministrazioni statali possono recuperarle anche mediante riduzione dei versamenti delle ritenute e, per l'eventuale eccedenza, dei contributi previdenziali. In tale ipotesi si propone che l'INPS e gli altri enti gestori di forme di previdenza obbligatorie recuperino i contributi non versati rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'Erario;
    b) è soppressa la disposizione secondo cui l'INPS potrà recuperare i contributi non versati dai sostituti di imposta alle gestioni previdenziali, rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'erario nella sua qualità di sostituto d'imposta;
   un aspetto positivo concerne comunque la previsione che, nella legge di stabilità 2015, vadano prioritariamente previsti interventi di natura fiscale diretti a privilegiare il carico di famiglia ed, in particolare, le famiglie monoreddito con due o più figli a carico;Pag. 213
  relativamente all'articolo 1: la quantificazione operata dal Governo risulta basata su un modello di microsimulazione IRPEF, e quindi non verificabile, anche se ad una prima ricostruzione utilizzando dati tratti dalla banca dati «Magister» – del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011 – si perviene ad un dato compatibile con quello esposto nella relazione tecnica; in particolare, in base ad ipotesi di suddivisione degli scaglioni per i quali risultano disponibili i dati ed in base all'assunzione che il reddito complessivo approssimi il reddito imponibile dei lavoratori dipendenti, si perviene ad un numero di soggetti beneficiari pari a circa 10 milioni di unità, ai quali attribuendo il credito di imposta di 640 euro, si ottiene un valore dell'ordine di quello esposto nella predetta relazione tecnica; si sottolinea inoltre che, i dati assunti a riferimento sono quelli relativi all'esercizio d'imposta dell'anno 2011, essendo state considerate le dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno 2012; In proposito, non si comprende come mai tali dati non siano stati estrapolati da quelli rivenienti dalle dichiarazioni 2013.
   l'articolo 2 opera, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, una riduzione, di circa il 10 per cento delle aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) applicabili ai diversi soggetti passivi del tributo; restano escluse amministrazioni ed enti pubblici;
   l'articolo 4, ai commi da 1 a 10, reca una serie di disposizioni di coordinamento in ordine all'applicazione di quanto previsto dal precedente articolo 3 in materia di tassazione dei rendimenti degli strumenti finanziari, ma anche elementi innovativi quale l'abrogazione delle ritenute sui bonifici provenienti dall'estero;
   per i profili concernenti la XI Commissione, i commi 6-bis e 6-ter e 12-bis si propongono rispettivamente di:
    a) in attesa di armonizzare, a decorrere dal 2015, la disciplina della tassazione di natura finanziaria degli enti in oggetto con quella relativa alle forme pensionistiche complementari, riconoscere agli enti previdenziali di diritto privato summenzionati un credito d'imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute ed imposte sostitutive applicate nella misura del 26 per cento sui redditi di natura finanziaria relativi al periodo 1o luglio 2014-31 dicembre 2014 e l'importo delle stesse ritenute ed imposte sostitutive computate (teoricamente) in base alla previgente aliquota del 20 per cento. Il credito di imposta in esame può essere impiegato esclusivamente in compensazione, a decorrere dal 1o gennaio 2015, secondo le modalità ed i criteri indicati nel comma in commento;
    b) un elevamento, per l'anno 2014, dell'aliquota dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi concernente i fondi pensione, nonché un incremento, nella misura di 4 milioni di euro per il 2015, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, a valere sul del Fondo per interventi strutturali di politica economica;
    c) relativamente alle disposizioni in materia di divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, da parte delle aziende speciali, istituzioni e società a partecipazione pubblica locale, totale o di controllo, titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, alle società che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, nonché alle società che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica, la disposizione, di cui al comma 12-bis, impone il rispetto del principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale, richiedendo agli enti controllanti di adottare atti di indirizzo per definire specifici criteri e modalità di attuazione, da recepire in sede di contrattazione di secondo livello, fermo restando il contratto nazionale. Restano escluse da tali limiti le aziende speciali, le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, Pag. 214scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie, fermo restando comunque l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati. Per le cosiddette aziende multiservizi tale ultima esclusione opera qualora l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulti superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione;
   l'articolo 8 stabilisce che le amministrazioni pubbliche riducano la spesa per acquisti di beni e servizi, in ogni settore, per un ammontare complessivo pari a 2.100 milioni di euro per il 2014 e 2015; è inoltre stabilito che gli obiettivi di riduzione di spesa debbano avvenire nel rispetto dei contratti pubblici, che de facto impongono di tenere conto, nel criterio del prezzo più basso e nella valutazione delle offerte anormalmente basse, delle spese relative al costo del personale e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
   l'articolo 13 pone un limite massimo per il trattamento economico annuo onnicomprensivo per i pubblici dipendenti e per il personale della società partecipate e per il personale della Banca d'Italia, nel rispetto dell'autonomia della medesima. La soglia retributiva è quantificata in 240.000 euro, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente, fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari e statutarie che prevedano limiti retributivi inferiori, in vigore al 30 aprile 2014. Tale limite massimo è individuato dalla normativa vigente prendendo come misura la retribuzione percepita dal primo presidente della Corte di Cassazione, pari a circa 311.000 euro annui lordo dipendente con riferimento all'anno 2013; in particolare la disposizione in esame interviene sugli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, come integrata dall'articolo 1, commi da 471 a 475, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014); il termine di decorrenza, anche ai fini pensionistici, pro rata, è il 1o maggio 2014;
   l'articolo 14 dispone che, salvo alcune eccezioni, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi è superiore rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico. Limitazioni analoghe sono disposte dal comma 2 per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
   il comma 4 del suddetto articolo modifica la disposizione tramutando l'obbligo di rinegoziazione in facoltà, e fa decorrere il termine di 30 giorni per la rinegoziazione dalla data di entrata in vigore della legge di conversione;
   il comma 4-bis dell'articolo 14 prevede che siano prorogati i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dagli enti pubblici di ricerca per l'esecuzione di programmi o di attività, i cui oneri ricadano su fondi comunitari;
   il comma 4-ter del medesimo articolo prevede che gli enti territoriali (Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni) posano rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa, a condizione di conseguire almeno pari risparmi;
   l'articolo 16 reca disposizioni in materia di riorganizzazione dei Ministeri, disponendo, tra l'altro, una riduzione del 20 per cento per il periodo maggio-dicembre 2014, degli stanziamenti destinati alle indennità di diretta collaborazione, spettanti agli addetti in servizio degli uffici di diretta collaborazione dei ministri;
   il comma 6-bis di detto articolo affida esclusivamente al sistema di pagamenti talune categorie di prestazioni erogate al personale dalle amministrazioni pubbliche per le quali si richiede un contributo da parte dell'utente ma non Pag. 215rientrino tra i servizi pubblici essenziali o non siano espletate a garanzia di diritti fondamentali. Una quota delle maggiori entrate acquisite è destinata alla gestione dei servizi stipendiali erogati dal Ministero dell'economia e delle finanze;
   l'articolo 17, comma 1, prescrive che Presidenza della Repubblica, Senato della Repubblica, Camera dei deputati e Corte costituzionale riducano per l'anno 2014 le proprie spese per un importo complessivo collettivo di 50 milioni, da versare all'entrata del bilancio dello Stat; il medesimo articolo, al comma 2, riduce inoltre gli stanziamenti iscritti in bilancio per le spese di funzionamento per la Corte dei conti, il Consiglio di Stato, i Tribunali amministrativi regionali, il Consiglio superiore della magistratura, il Consiglio di giustizia amministrativa della Sicilia, determinando per essi una riduzione degli stanziamenti pari, complessivamente, a 5,305 milioni di euro;
   si prevede altresì che il CNEL provveda – entro il 15 giugno 2014 – a versare all'entrata del bilancio dello Stato ulteriori risorse pari a 18.249.842 euro, anche al fine di conseguire risparmi sulla gestione corrente per 195.000 euro;
   l'articolo 41 introduce per le pubbliche amministrazioni l'obbligo di allegare a decorrere dall'esercizio 2014 alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio un prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuate dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo n. 231 del 2002, nonché un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture; in caso di ritardi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 (a 60 giorni a decorrere dal 2015), le amministrazioni pubbliche, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, non possono procedere ad assunzioni di personale a nessun titolo;
   per le Regioni, con riferimento agli enti del Servizio sanitario nazionale, si prevede la trasmissione al Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di una relazione contenente le informazioni sull'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini;
   l'articolo 50, comma 5, modificando l'articolo 1, comma 417, della legge di stabilità 2014 incrementa dal 12 al 15 per cento la quota della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010 che, a decorrere dal 2014, gli enti previdenziali di diritto privato che gestiscono forme obbligatorie di previdenza possono riversare annualmente al bilancio dello Stato, in sostituzione degli obblighi di contenimento della spesa ai quali sono soggetti i medesimi enti,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   a) con riferimento all'articolo 1, si invita il Governo a fornire elementi informativi aggiuntivi rispetto alle variazioni che sono state registrate per i redditi interessati dalla misura in commento tra l'esercizio considerato dalla microsimulazione (2011) e quello successivo (2012) in relazione al quale l'Amministrazione finanziaria dovrebbe poter disporre dei relativi dati;
   b) si provveda a fornire immediati chiarimenti in relazione ai metodi di erogazione del beneficio, stante la confusione ingeneratasi tra i datori di lavoro, a causa della scarsa chiarezza delle procedure in capo ai datori di lavoro finalizzate all'erogazione medesima;
   c) si prevedano misure universali di contrasto alla povertà attraverso l'istituzione di un reddito minimo garantito;
   d) relativamente all'articolo 1, si modifichi la disposizione in base alla quale un dipendente che superi i 26.000 euro di reddito complessivo a causa di redditi diversi da quelli da lavoro dipendente, non debba restituire il credito di imposta previsto;Pag. 216
   e) relativamente all'articolo 2, in ordine agli effetti positivi che si determinano ai fini IRES-IRPEF in relazione alla minore deducibilità della imposta IRAP afferente al costo del lavoro, attualmente pari al 46,2 per cento della base imponibile, e per effetto della deduzione forfettaria riferibile agli oneri finanziari pari al 10 per cento dell'IRAP pagata, la relazione tecnica del Governo stima un recupero di gettito di competenza a regime ai fini IRES-IRPEF, pari a 266 milioni di euro, in applicazione di un'aliquota media pari al 23 per cento; al riguardo si ritiene che il Governo debba procedere ad una ulteriore stima e ad una valutazione basata su dati più recenti e non sulle stime proposte, che sono basate su una microsimulazione riferita al 2011.
   f) relativamente all'articolo 13, per i profili di quantificazione, andrebbero specificati i dati della platea dei soggetti interessati e dall'ammontare delle decurtazioni, che di volta in volta risulterebbero applicate per effetto della norma, valutando eventuali ulteriori disposizioni normative che cautelino il Governo da possibili contenziosi, già registrati in sede di giurisprudenza costituzionale, alla luce delle valutazioni da parte degli organi giurisdizionali tendenti a censurare interventi finanziari a carattere discriminatorio, a causa dell'esclusione di talune categorie di dipendenti pubblici rispetto all'efficacia del massimale in questione;
   g) relativamente all'articolo 14 si segnala l'opportunità di porre in essere iniziative volte a ridurre al minimo i contratti di collaborazione coordinata e continuativa in seno alla pubblica amministrazione, nonché di porre un limite temporale massimo alla durata dei predetti contratti oltre ad un relativo limite numerico;
   h) sempre in relazione all'articolo 14, si preveda la valorizzazione delle professionalità interne limitando al massimo il numero delle consulenze esterne; si prevedano per le future assunzioni della pubblica amministrazione maggiore accuratezza ed analisi delle reali necessità degli enti rispetto alle figure da impiegare, anche per ridurre al minimo il ricorso a consulenze esterne; nelle more dello sblocco del turn over si incentivi l'istituto del comando di personale specializzato, tra amministrazioni pubbliche;
   i) relativamente all'articolo 41, comma 2, si rilevano criticità in relazione alla situazione di coloro che avrebbero diritto all'assunzione sulla base dello scorrimento delle graduatorie rispetto a cui è auspicabile, peraltro, si provveda nel più breve tempo possibile.
Rostellato, Bechis Tripiedi, Rizzetto, Cominardi, Chimienti, Baldassarre, Ciprini.