CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 giugno 2014
250.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 66/2014: Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria. C. 2433 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La X Commissione, Attività produttive, commercio e turismo,
   esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria», approvato dal Senato della Repubblica il 5 giugno 2014 e trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 6 giugno 2014 (C. 2433);
   sottolineato il rilievo delle disposizioni di cui al Titolo I in materia di «Riduzioni di imposte e norme fiscali» e, segnatamente, delle misure di cui al Capo I concernente il «Rilancio dell'economia attraverso la riduzione del cuneo fiscale», ossia delle norme di cui all'articolo 1 riguardanti la «Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati», con cui si interviene, per il periodo d'imposta 2014, «al fine di ridurre nell'immediato la pressione fiscale e contributiva sul lavoro» e ciò «nella prospettiva di una complessiva revisione del prelievo finalizzata alla riduzione strutturale del cuneo fiscale, finanziata con una riduzione e riqualificazione strutturale e selettiva della spesa pubblica», ed «in attesa dell'intervento normativo strutturale da attuare con la legge di stabilità per l'anno 2015, nel quale saranno prioritariamente previsti interventi di natura fiscale che privilegino, con misure appropriate, il carico di famiglia e, in particolare, le famiglie monoreddito con almeno due o più figli a carico», nonché il rilievo delle norme di cui all'articolo 2 recanti «Disposizioni in materia di IRAP» e comportanti riduzioni delle aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive;
   sottolineato altresì il rilievo, ancora al Titolo I, delle disposizioni di cui al Capo II concernente il «Trattamento fiscale dei redditi di natura finanziaria e altre disposizioni fiscali» e, segnatamente, delle norme di cui all'articolo 3 recanti «Disposizioni in materia di redditi di natura finanziaria», che intervengono sul livello di tassazione dei rendimenti degli strumenti finanziari assoggettati ad un prelievo a monte (ritenute e imposte sostitutive);
   sottolineato ancora il rilievo, sempre al Titolo I, delle disposizioni di cui al Capo III concernente il «Contrasto all'evasione fiscale», tra cui le disposizioni recate dall'articolo 6 in materia di «Strategie di contrasto dell'evasione fiscale», che impegnano il Governo a presentare alle Camere, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto, «un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto Pag. 187all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2013, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante da accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti, come effetto delle misure e degli interventi definiti»;
   evidenziata la centralità dei processi di cui al Titolo II in materia di «Risparmi ed efficienza della spesa pubblica» e, segnatamente, delle misure di cui al Capo I in materia di «Razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi» da attuarsi, tra l'altro, sulla scorta delle disposizioni di cui: all'articolo 8 concernente «Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi», che impegnano le amministrazioni pubbliche alla pubblicazione sui propri siti istituzionali, ed anche attraverso il ricorso ad un portale unico, dei «dati relativi alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi» e di un «indicatore di tempestività dei pagamenti»; all'articolo 9 concernente «Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento», con cui si istituisce «l'elenco dei soggetti aggregatori» e si stabilisce che i «prezzi di riferimento» pubblicati dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture «sono utilizzati per la programmazione dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione e costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione, anche per le procedure di gara aggiudicate all'offerta più vantaggiosa, in tutti i casi in cui non è presente una convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in ambito nazionale ovvero nell'ambito territoriale di riferimento», sancendo infine che «i contratti stipulati in violazione di tale prezzo massimo sono nulli»;
   richiamate altresì, ancora al Titolo II, le disposizioni di cui al Capo II in materia di «Amministrazione sobria», le disposizioni di cui al Capo III in materia di «Trasferimenti e sussidi», le disposizioni di cui al Capo IV in materia di «Aziende municipalizzate», le disposizioni di cui al Capo V in materia di «Razionalizzazione degli spazi della pubblica amministrazione» e le disposizioni di cui al Capo VI in materia di «Digitalizzazione» tra cui le norme recate dall'articolo 25 concernenti «Anticipazione obbligo fattura elettronica»;
   apprezzato il complesso delle misure recate dal Titolo III in materia di «Pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni» e segnatamente: al Capo I relativo al «Monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni e dei relativi tempi di pagamento», le disposizioni di cui all'articolo 27 in ordine al «Monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni» a mezzo di certificazione delle somme dovute ai creditori attraverso piattaforma elettronica e con introduzione dell'obbligo di indicazione della data prevista di pagamento nella certificazione medesima; al Capo II relativo agli «Strumenti per favorire l'estinzione dei debiti delle pubbliche amministrazioni», le disposizioni di cui all'articolo 37 in ordine agli «Strumenti per favorire la cessione di crediti certificati», assistiti da garanzia dello Stato ed acquisibili anche da parte di Cassa Depositi e Prestiti Spa, nonché da altre istituzioni finanziarie dell'Unione europea ed internazionali, ed ancora il potenziamento dell'istituto della compensazione di cui all'articolo 39; al Capo III relativo agli «Strumenti per prevenire il formarsi di ritardi dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni», le disposizioni di cui all'articolo 41 in ordine alla «Attestazione dei tempi di pagamento», che introducono per le pubbliche amministrazioni l'obbligo di allegare ai documenti di bilancio il prospetto dell'importo dei pagamenti per transazioni commerciali scaduti, nonché un indicatore dei propri tempi medi di pagamento;
   segnalate altresì, nell'ambito del Titolo IV in materia di «Norme finanziarie ed entrata in vigore», le «Disposizioni finanziarie» di cui all'articolo 50 e, segnatamente, quanto stabilito dal comma 7 in Pag. 188ordine all'autorizzazione all'emissione di titoli di Stato per un importo fino a 40.000 milioni di euro per l'anno 2014 al fine di reperire le risorse per assicurare la liquidità necessaria all'attuazione degli interventi di cui al Titolo III;
   fatta, infine, specifica menzione, per quanto di più stretta competenza della Commissione X, delle disposizioni: di cui all'articolo 4, comma 11, in materia di rivalutazione dei beni d'impresa; di cui all'articolo 12-bis in materia di concessioni demaniali marittime e dei relativi canoni; di cui all'articolo 16-bis in materia di personale del Ministero degli affari esteri, che – al comma 1, lettera b) – inserisce, dopo l'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il nuovo articolo 53-bis, che, al comma 1, attribuisce agli uffici all'estero del MAE il compito di promuovere il sistema-Italia; di cui all'articolo 22 in materia di determinazione del reddito imponibile derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche effettuate da aziende agricole; di cui all'articolo 22-bis in materia di autorizzazione alla spesa per gli interventi in favore delle zone franche urbane,
  delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) nell'esame del provvedimento in argomento ed in sede di confronto con il Governo, le Commissioni V e VI tengano particolarmente presente il contenuto delle raccomandazioni della Commissione europea del 2 giugno 2014 sul «Documento programmatico di valutazione del programma nazionale di riforma e del programma di stabilità 2014 dell'Italia» con il complessivo richiamo alla necessità di sforzi aggiuntivi in materia di alleggerimento della pressione fiscale sui fattori di produzione, di attuazione e monitoraggio delle riforme del mercato del lavoro, di aggiustamento di bilancio attraverso risparmi che consentano miglioramenti strutturali dell'efficienza e della qualità della spesa, nonché l'analisi svolta dalla Corte dei Conti nell'ambito del recente «Rapporto 2014 sul coordinamento della finanza pubblica» e, in specie, la riflessione ivi sviluppata su potenzialità e limiti redistributivi dell'IRPEF;
   b) valutino le Commissioni V e VI le eventuali e più opportune modalità di richiamo e valorizzazione dei principi dello Statuto del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212) sia in merito alle disposizioni in materia di TASI di cui all'articolo 4, comma 12-quater, sia in riferimento alle disposizioni di cui al Capo III in materia di «Contrasto all'evasione fiscale» in un'ottica di rafforzamento della compliance dei contribuenti;
   c) valutino le Commissioni V e VI le eventuali e più opportune modalità di richiamo e valorizzazione delle disposizioni dello Statuto delle imprese (legge 11 novembre 2011, n. 180) in ordine alla partecipazione delle micro, piccole e medie imprese al sistema degli appalti pubblici;
   d) valutino le Commissioni V e VI eventuali opportuni potenziamenti del ricorso allo strumento della compensazione per le finalità di cui al Titolo III in materia di «Pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni»;
   e) sollecitino le Commissioni V e VI il chiarimento della questione della non compensabilità del credito d'imposta di 80 euro, anticipato da parte del datore di lavoro al dipendente, ma rientrante tra i crediti non compensabili in F24 da parte del datore di lavoro medesimo in presenza di ruoli scaduti superiori ai 1500 euro.