CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 giugno 2014
250.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni in materia di misure cautelari personali, visita a persone affette da handicap in situazione di gravità e illeciti disciplinari C. 631-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

EMENDAMENTI

ART. 1.

  All'articolo 1 premettere il seguente:
  1. All'articolo 274, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, le parole: «concreto pericolo» sono sostituite dalle seguenti: «attuale pericolo, concretamente dimostrato,».
1. 3. Sisto.

  Al comma 1, le parole: titolo di sono soppresse.

  Conseguentemente, all'articolo 2 comma 1 lettera c) le parole: titolo di sono soppresse.
* 1. 1. Ferraresi, Sarti, Turco, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Businarolo.

  Al comma 1, in fine, sopprimere le seguenti parole: titolo di.
1. 2. Daniele Farina, Sannicandro.

ART. 2.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
2. 1. Chiarelli.

  Al comma 1, lettera c), in fine, sopprimere le seguenti parole: titolo di.
2. 2. Daniele Farina, Sannicandro.

  Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:
  2-bis: All'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni».

  Conseguentemente all'articolo 2 comma 1 sopprimere la lettera b).
2. 5. Ferraresi, Sarti, Turco, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Businarolo.

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

  All'articolo 274, comma 1, lettera c), l'ultimo periodo è soppresso.

  Conseguentemente, all'articolo 275 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 inserire il seguente comma:
  3-bis. Fermo quanto disposto dal comma precedente, qualora l'esigenza cautelare riguardi esclusivamente il pericolo di commissione di delitti della stessa specie di quello per il quale si procede, la custodia cautelare in carcere può essere disposta solo nei confronti dei delinquenti abituali, professionali o per tendenza e soltanto se trattasi di delitti puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni. La custodia cautelare in carcere è in ogni caso applicabile ove il giudice non possa concedere gli arresti domiciliari per l'assenza di una idonea Pag. 77privata dimora, o per una delle ragioni indicate nell'articolo 284 comma 5-bis.
2. 06. Sisto.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  Il comma 1-bis dell'articolo 275 del codice di procedura penale è soppresso.
2. 07. Daniele Farina, Sannicandro.

ART. 3.

  Al comma 1, dopo il capoverso 2-bis, inserire il seguente:
  2-ter. Fermo il divieto stabilito dall'articolo 656, comma 9, lettera a), agli effetti dell'applicazione delle misure cautelari la valutazione prevista dal comma 2-bis, relativa alla sospensione della esecuzione della pena, è compiuta avendo riguardo alla possibilità che l'imputato, in caso di condanna all'esito del giudizio, ottenga la concessione di una delle misure alternative alla detenzione cui la sospensione è preordinata.
3. 1. Verini, Ermini, Amoddio, Dambruoso.

ART. 5.

  Al comma 1, sopprimere le parole: e 416-ter.
5. 1. Chiarelli.

  Al comma 1, primo periodo, capoverso, sopprimere le parole: 416-ter, dopo le parole: del codice penale, sopprimere le parole da: nonché ai delitti a n. 309.
* 5. 4. Ferranti.

  Al comma 1, primo periodo, capoverso, sopprimere le parole: 416-ter, dopo le parole: del codice penale, sopprimere le parole da: nonché ai delitti a n. 309.
* 5. 2. Ermini.

  Al comma 1, primo periodo, capoverso, sopprimere le parole: 416-ter, dopo le parole: del codice penale, sopprimere le parole da: nonché ai delitti a n. 309.
* 5. 3. Rossomando.

  Al comma 1, sopprimere le parole: e 416-ter e le parole da: nonché ai delitti previsti a: n. 309.
* 5. 7. Chiarelli.

  Al comma 1, la parola: 416-ter è sostituita con le seguenti: e ai delitti di cui all'articolo 51, commi 2-bis e 3-quater del presente codice, nonché in ordine ai delitti previsti e puniti dagli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, 600-quinquies, quando non ricorrono le circostanze attenuanti contemplate, 609-bis, 609-quater e 609-octies, 624-bis e 628.
5. 10. Nicola Molteni, Caparini.

  Al comma 1, sostituire le parole: e 416-ter con le seguenti: quando non ricorrono le circostanze attenuanti contemplate 609-quater e 416-ter.
5. 14. Nicola Molteni, Caparini.

  Al comma 1, sostituire le parole: e 416-ter con le seguenti: quando non ricorrono le circostanze attenuanti contemplate 609-octies e 416-ter.
5. 15. Nicola Molteni, Caparini.

Pag. 78

  Al comma 1, sostituire le parole: e 416-ter, con le seguenti: 600-bis, primo comma e 416-ter.
5. 16. Nicola Molteni, Caparini.

  Al comma 1, sostituire le parole: e 416-ter con le seguenti: 600-ter, escluso il quarto comma e 416-ter.
5. 17. Nicola Molteni, Caparini.

  Al comma 1, sostituire le parole: e 416-ter con le seguenti: 600-quinquies e 416-ter.
5. 18. Nicola Molteni, Caparini.

  Al comma 1, sostituire le parole: e 416-ter con le seguenti: 600-bis, primo comma e 416-ter.
5. 20. Nicola Molteni, Caparini.

  Al comma 1, sostituire le parole: e 416-ter con le seguenti: 600-ter, escluso il quarto comma e 416-ter.
5. 22. Nicola Molteni, Caparini.

  Al comma 1, sostituire le parole: e 416-ter con le seguenti: 600-quinquies, e 416-ter.
5. 24. Nicola Molteni, Caparini.

  Al comma 1, sostituire le parole: e 416-ter con le seguenti: 609-bis, e 416-ter.
5. 25. Nicola Molteni, Caparini.

  Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
* 5. 5. Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, sopprimere le parole:, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
* 5. 6. Chiarelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, con le seguenti: o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività prevista dallo stesso articolo.
5. 26. Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o che in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.
5. 27. Daniele Farina, Sannicandro.

ART. 6.

  Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

Art. 6.

   Il comma 1-ter dell'articolo 276 del codice di procedura penale è abrogato.
* 6. 1. Daniele Farina, Sannicandro.

  L'articolo 6, è sostituito dal seguente:

Art. 6.

  1. Il comma 1-ter dell'articolo 276 del codice di procedura penale è abrogato.
* 6. 2. Chiarelli.

  Al comma 1, capoverso 1-ter, sopprimere le parole: salvo che il fatto sia di lieve entità.
6. 3. Nicola Molteni, Caparini.

Pag. 79

ART. 7.

  Sopprimerlo.
7. 1. Sarti, Ferraresi, Turco, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Businarolo.

  Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

Art. 7.

  1. Il comma 5-bis dell'articolo 284 del codice di procedura penale è abrogato.
7. 2. Chiarelli.

ART. 11.

  Al comma 1, capoverso comma 2, sostituire le parole: Le misure interdittive non possono avere durata superiore a con le seguenti: Le misure interdittive hanno una durata non inferiore a,.
  Conseguentemente sostituire le parole: e perdono efficacia con le seguenti: e superiore a 24 mesi e perdono efficacia.
11. 1. Nicola Molteni, Caparini.

  Al comma 1, capoverso sostituire le parole: Le misure interdittive non possono avere durata superiore a con le seguenti: Le misure interdittive hanno una durata non inferiore a.
11. 2. Nicola Molteni, Caparini.

ART. 12.

  Al comma 4, capoverso 9-bis, sopprimere le seguenti parole: il differimento della data dell'udienza da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni può essere disposto anche d'ufficio dal tribunale, con provvedimento motivato sulla base della complessità del caso e del materiale probatorio.
* 12. 1. Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 4, capoverso comma 9-bis, sostituire le parole: Il differimento della data dell'udienza da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni può essere disposto anche d'ufficio dal tribunale, con provvedimento motivato sulla base della complessità del caso e del materiale probatorio. In tali casi con le seguenti: In tal caso.
* 12. 2. Chiarelli.

  Il comma 9-bis, secondo periodo, sostituire la parola: cinque con la seguente: trenta.
12. 5. Nicola Molteni, Caparini.

  Il comma 9-bis, secondo periodo, sostituire la parola: cinque con la seguente: venti.
12. 4. Nicola Molteni, Caparini.

  Il comma 9-bis, secondo periodo, sostituire la parola: cinque con la seguente: dieci.
12. 3. Nicola Molteni, Caparini.

  Il comma 9-bis, secondo periodo, sostituire la parola: dieci con la seguente: trenta.
12. 8. Nicola Molteni, Caparini.

  Il comma 9-bis, secondo periodo, sostituire la parola: dieci con la seguente: venti.
12. 7. Nicola Molteni, Caparini.

  Il comma 9-bis, secondo periodo, sostituire la parola: dieci con la seguente: quindici.
12. 6. Nicola Molteni, Caparini.

Pag. 80

  Sopprimere il comma 5.
12. 9. Sarti.

  Sostituire il comma 5, con il seguente: 5. Al comma 10 dell'articolo 309 del codice di procedura penale, dopo le parole: entro il termine prescritto sono inserite le seguenti: ovvero se l'ordinanza del tribunale non è depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione.
12. 10. Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 5, capoverso, sopprimere le seguenti parole: salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate.
12. 13. Chiarelli.

  Al comma 5, capoverso, al primo periodo, dopo le parole: perde efficacia, sopprimere le seguenti da: e, a rinnovata.
* 12. 11. Ferranti.

  Al comma 5, sopprimere le parole: e, salve eccezionali esigenze cautelari specificatamente motivate, non può essere rinnovata.
* 12. 12. Ferraresi, Sarti, Turco, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Businarolo.

  Al comma 5, sopprimere la parola: eccezionali.
12. 14. Ferraresi, Sarti, Turco, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Businarolo.

  Al comma 10, sostituire la parola: trenta con la seguente: quaranta.
12. 16. Nicola Molteni, Caparini.

  Al comma 10, sostituire la parola: trenta con la seguente: quarantacinque.
12. 17. Nicola Molteni, Caparini.

  Al comma 5, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole da: degli arrestati a: imputazioni. con le seguenti: dei sottoposti alle misure coercitive o dalla molteplicità e complessità probatoria con riferimento ai delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a).

  Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole da: degli arrestati a: imputazioni con le seguenti: dei sottoposti alle misure coercitive o dalla molteplicità e complessità probatoria con riferimento ai delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a).
12. 15. Leva.

  Al comma 10, sostituire la parola: quarantacinquesimo con la seguente: sessantesimo.
12. 18. Nicola Molteni, Caparini.

ART. 13.

  Al comma 1, sopprimere le parole da: l'ordinanza del tribunale fino alla fine del comma.
13. 5. Daniele Farina, Sannicandro.

  Il comma 1, sostituire la parola: trenta con la seguente: quarantacinque.
13. 2. Nicola Molteni, Caparini.

  Al comma 1, sostituire la parola: trenta con la seguente: quaranta.
13. 1. Nicola Molteni, Caparini.

  Al comma 1, sostituire la parola: quarantacinquesimo con la seguente: sessantasiesimo.
13. 4. Nicola Molteni, Caparini.

Pag. 81

  Al comma 1, sostituire la parola: quarantacinquesimo con la seguente: cinquantesimo.
13. 3. Nicola Molteni, Caparini.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.

  1. All'articolo 311, comma 1, primo periodo, del codice di procedura penale, le parole: il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura, sono soppresse.
  2. All'articolo 311, comma 1, del codice di procedura penale, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il ricorso può essere proposto anche dal pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura, eccetto che contro la decisione, emessa a norma dell'articolo 310, di conferma del provvedimento che abbia rigettato o dichiarato inammissibile una sua richiesta».
13. 06. Chiarelli.

ART. 14.

  Al comma 1, in fine, sopprimere le seguenti parole: , salve eccezionali esigenze cautelari motivate.
* 14. 3. Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, capoverso, sopprimere le seguenti parole: salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate.
* 14. 2. Chiarelli.

  Al comma 1, sopprimere le parole: e, salve eccezionali esigenze cautelari specificatamente motivate, non può essere rinnovata.
14. 1. Ferraresi, Sarti, Turco, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Businarolo.

  Al comma 1, sopprimere la parola: eccezionali.
14. 4. Ferraresi, Sarti, Turco, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Businarolo.

  Al comma 1, capoverso sopprimere la parola: eccezionali.
* 14. 5. Nicola Molteni, Caparini.

ART. 15.

  Sopprimerlo.
* 15. 1. Nicola Molteni, Caparini.

  All'articolo 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
  a-bis) al comma 1, aggiungere in fine, la seguente frase: «In ogni caso il provvedimento, nei confronti delle medesime situazioni deve tener conto del numero del numero visite già svolte ed è soggetto a contingentamento, e si applica la disciplina prevista dall'articolo 4-bis.
15. 2. Nicola Molteni, Caparini.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 4-bis, comma 1, dopo le parole: «liberazione anticipata,» sono inserite le seguenti: «anche speciale,»;
   b) all'articolo 12 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «Ciascun detenuto ha diritto ad almeno un libro al mese, fornito dalla biblioteca dell'istituto penitenziario o proveniente dall'esterno dello stesso istituto»; Pag. 82
   c) all'articolo 27 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «Ai fini di cui all'articolo 54-bis, la commissione procede periodicamente a verificare, anche mediante prove scritte, l'effettiva lettura di almeno un libro al mese da parte del detenuto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 12.
  Al detenuto che ne ha necessità, la commissione assegna un ausiliario alla lettura, avvalendosi del personale dell'istituto penitenziario, ovvero della collaborazione dei soggetti indicati nell'articolo 71 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.
  La lettura dei libri può essere organizzata anche in gruppi, guidati, ove occorra, da uno dei soggetti di cui al quarto comma In tale caso, la verifica di cui al terzo comma, anche mediante prova scritta, può essere effettuata collettivamente.
  Per i condannati in detenzione domiciliare alla programmazione della lettura e alla verifica di cui al terzo comma del presente articolo provvede l'ufficio di cui all'articolo 72, che ne riferisce al magistrato di sorveglianza con relazione scritta almeno semestrale.
  Ai fini del terzo comma del presente articolo, può essere valutata, su relazione dei responsabili dei corsi di istruzione previsti dall'articolo 19, anche la lettura dei libri da parte dei detenuti che vi partecipano»;
   d) dopo l'articolo 54 è inserito il seguente:
  Art. 54-bis.(Liberazione anticipata speciale).1. Al detenuto che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 54 e che supera la verifica di cui all'articolo 27, commi 2-bis o 2-quater, è concessa un'ulteriore detrazione di pena pari a cinque giorni per ogni mese di pena scontata.
  2. La detrazione di cui al comma 1 può essere concessa anche per una frazione di pena inferiore al semestre»;
   e) all'articolo 69, comma 8, dopo le parole: «liberazione anticipata» sono inserite le seguenti: «, anche speciale,»;
   f) all'articolo 69-bis, comma 1, dopo le parole: «liberazione anticipata,» sono inserite le seguenti: «anche speciale,».
15. 4. Daniele Farina, Fratoianni, Sannicandro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il comma 1 dell'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), è sostituito dal seguente:
  1. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputata è una persona tossicodipendente o alcooldipendente che ha in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero nell'ambito di una struttura autorizzata, e l'interruzione del programma può pregiudicare la salute dell'imputato, sempre che l'imputazione abbia ad oggetto reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente o alcooldipendente».
15. 5. Daniele Farina, Sannicandro.

ART. 16.

  Sopprimerlo.
* 16. 1. Ferranti.

  Sopprimerlo.
* 16. 2. Ferraresi, Sarti, Turco, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Businarolo.

  Sopprimerlo.
* 16. 3. Ermini.

Pag. 83

  Al comma 1, pretermettere il seguente:
  01. All'articolo 311 del codice di procedura penale è aggiunto il comma 6: «Nel caso l'ordinanza di cui al comma precedente abbia perso di efficacia per i motivi indicati nel medesimo comma, il primo Presidente della Corte di Cassazione cura che gli atti siano inviati al Consiglio Superiore della Magistratura, ai sensi della normativa vigente, ai fini dell'esperimento dell'azione disciplinare.
16. 5. Nicola Molteni, Caparini.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
16. 4. Daniele Farina, Sannicandro.

ART. 17.

  Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:
  Art. 18. Le disposizioni dell'articolo 3 e del comma 5 dell'articolo 12 entrano in vigore dal 31 Maggio 2015».
17. 01. Sarti.

  Dopo l'articolo 17, è inserito il seguente:
  Art. 18. Le disposizioni previste dall'articolo 3 entrano in vigore dal 31 Maggio 2015».
17. 02. Ferraresi, Sarti, Turco, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Businarolo.