CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 10 giugno 2014
249.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 22 LUGLIO 2014

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di utilizzo del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica. Testo unificato C. 100 Binetti, C. 702 Grassi e C. 1250 Dorina Bianchi.

EMENDAMENTI DEL GOVERNO E DEL RELATORE

Art. 1.

  Aggiungere in fine il seguente comma:
  3-bis. Dopo il decesso e la dichiarazione di morte, il defunto deve restare all'obitorio per ventiquattro ore prima di essere destinato allo studio e alla ricerca scientifica.
1. 6. Il Relatore.
(Approvato in linea di principio)

Art. 3.

  Sopprimere il comma 2.
3. 3. Il Governo.

Art. 7.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: di concerto, inserire le seguenti: con il Ministro dell'interno e.
7. 3. Il Governo.
(Approvato in linea di principio)

  Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
  d) prevedere disposizioni di raccordo con l'Ordinamento di Stato Civile di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 296, e successive modificazioni.
7. 2. Il Governo.
(Approvato in linea di principio)

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ALLEGATO 2

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Testo unificato C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1718 Iori, C. 1633 Formisano e C. 1812 Giorgia Meloni.

NUOVI EMENDAMENTI DEL RELATORE

Art. 11.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. L'esercizio di sale da gioco, di punti di vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, l'esercizio del gioco lecito nei locali aperti al pubblico e l'installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono soggetti all'autorizzazione del sindaco del comune competente per territorio, rilasciata previo parere del questore e in ottemperanza al regolamento comunale in materia di orari, modalità e luoghi di esercizio del gioco d'azzardo.
11. 50. Il Relatore.

  Sostituire i commi 2, 3 e 4 con i seguenti:
  2. Il regolamento comunale da adottare ai sensi del comma 1 deve comunque prevedere il divieto di rilasciare l'autorizzazione di cui al comma precedente, qualora il locale o l'esercizio per cui è richiesta non rispetti i seguenti parametri minimi:
   a) ubicazione: 300 metri da scuole di ogni ordine e grado, strutture ospedaliere e residenziali o semiresidenziali operanti nel settore sanitario o socio-assistenziale, luoghi di culto, caserme, centri di aggregazione giovanile e centri per anziani, nonché a una distanza inferiore a 100 metri da banche e uffici postali;
   b) orari: non oltre le 8 ore quotidiane;
   c) specifiche spazi: l'installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, all'interno di locali aperti al pubblico, può essere effettuata esclusivamente in spazi appositi e circoscritti, e comunque separati dal resto del locale, in cui si svolge l'ordinaria attività;
   d) divieto fumo: in deroga all'articolo 51, comma 1, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nei luoghi in cui si svolgono attività di gioco d'azzardo è sempre vietato fumare, anche in presenza di impianti per la ventilazione e il ricambio di aria. Tale divieto è esteso anche alle sigarette elettroniche;
   e) numero massimo apparecchi da intrattenimento: Il numero massimo di apparecchi di intrattenimento installabili in ciascun comune non può comunque superare:
    1) le cinque unità per i comuni fino a 5.000 abitanti; Pag. 207
    2) le dieci unità per i comuni fino a 15.000 abitanti;
    3) le venti unità per i comuni fino a 30.000 abitanti;
    4) le cinquanta unità per i comuni fino a 50.000 abitanti;
    5) le cento unità per i comuni con oltre 50.000 abitanti;
   f) norme di tutela: al fine di garantire che lo svolgimento delle attività di gioco d'azzardo non determini danni alla salute dei cittadini, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, sentito l'Osservatorio di cui all'articolo 5, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le misure per evitare che nei luoghi in cui si svolgono attività di gioco d'azzardo siano introdotti strumenti idonei a indurre la dipendenza dal gioco e a favorire la perdita dell'autocontrollo da parte dei giocatori, nonché le misure per prevedere un tempo minimo che intercorra tra una giocata e l'altra;
   g) divieto di pubblicità relativa ai luoghi in cui si gioca.

  3. L'autorizzazione comunale è concessa per cinque anni e può essere rinnovata alla scadenza. Per le autorizzazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cinque anni decorre dalla medesima data di entrata in vigore.
  4. Le regioni e i comuni possono stabilire ulteriori luoghi sensibili rispetto a quelli indicati nel comma 2, in relazione ai quali può essere negata l'autorizzazione comunale, tenendo conto dell'impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana ovvero di problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico o il disturbo della quiete pubblica.
  5. Sono fatte salve le discipline regolatorie nel frattempo emanate a livello locale che risultino coerenti con i principi espressi nel presente articolo.
11. 51. Il Relatore.

Art. 12.

  Sostituire i commi 3 e 4, con i seguenti:
  3. Al Fondo di cui al comma 1 sono destinate, al netto degli utilizzi previsti dall'articolo 12-bis, commi 1, 2 e 3, le somme di cui all'articolo 12-bis, comma 5.
  4. Al Fondo di cui al comma 2 sono altresì destinate le maggiori entrate derivanti dall'incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'articolo 24, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, previsto dall'articolo 8, comma 1, della presente legge, e le nuove entrate derivanti delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 8, comma 9, e 10, comma 2 della presente legge.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 12, aggiungere i seguenti:
  Art. 12-bis. — (Disposizioni finanziarie) – 1. Per l'attuazione del piano nazionale a favore delle persone affette da gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 3-bis, comma 1, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2015.
  2. Per l'attuazione degli interventi in materia di informazione ed educazione sui fattori di rischio del gioco d'azzardo di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3, è autorizzata la spesa annua di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2015.
  3. Per il finanziamento del Fondo per le famiglie dei soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 12, comma 2, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
  4. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3, pari a 11 milioni di euro per il 2015 e a 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede utilizzando quota parte delle risorse di cui al comma 5.
  5. Le risorse destinate alla remunerazione degli operatori e dei concessionari inseriti nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, con Pag. 208riferimento al settore dei giochi pubblici disciplinato dal sesto comma dell'articolo 110, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e dall'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono ridotte, nella misura di 1 punto percentuale. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

  Art. 12-ter. (Entrata in vigore) – 1. La presente legge entra in vigore il 1o gennaio 2015.
12. 50. Il Relatore.