CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 10 giugno 2014
249.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Decreto-legge 74/2014: Misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali. C. 2365 Governo.

EMENDAMENTI DEL RELATORE E DEL GOVERNO E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 1.

  Al comma 1, dopo le parole: convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, sopprimere le parole da: nonché dalla tromba d'aria fino a: ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 27 maggio 2013, n. 83.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Fermo restando l'ammontare delle risorse disponibili specificato al comma 5, tutte le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai territori dei comuni già colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, ivi comprese le frazioni della città di Modena: San Matteo, Albareto, La Rocca e Navicello, della provincia di Modena colpiti dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013, individuati a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 9 maggio 2013 e in attuazione dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 27 maggio 2013, n. 83, nonché ai territori dei comuni già colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 delle province di Bologna e Modena colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici e dalla tromba d'aria del 30 aprile 2014, limitatamente a quelli nei quali venga dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in esito alla positiva conclusione delle verifiche previste dalla procedura definita dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 ottobre 2012, concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi del richiamato articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Conseguentemente, tutti i riferimenti contenuti nel presente articolo relativi ai comuni ed alla provincia interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 e il 19 gennaio 2014 si intendono estesi anche ai comuni ed alle province di cui al presente comma.
1. 100. Il Relatore.
(Approvato)

ART. 2.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Ad integrazione delle risorse recate per le finalità previste dal comma 2, lettera e), dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 dal Fondo per le Emergenze Nazionali istituito ai sensi comma 5-quinquies del medesimo articolo 5, le somme iscritte nei bilanci delle Regioni alla data di entrata in vigore della presente legge, a seguito dall'accertamento di economie derivanti dalla completa attuazione di piani di interventi urgenti connessi con eventi calamitosi verificatisi fino all'anno 2002, finanziati con provvedimenti Pag. 158statali, possono essere utilizzate dalle medesime Regioni per assicurare l'avvio degli interventi conseguenti alla ricognizione dei fabbisogni prevista ai sensi del comma 2, lettera d), del richiamato articolo 5 della legge n. 225 del 1992, per gli eventi calamitosi per i quali, nel corso dell'anno 2014, venga disposto il rientro nell'ordinario, ed a tal fine possono essere riversati nelle contabilità speciali all'uopo istituite.
2. 100. Il Relatore.
(Approvato)

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Il comma 5 septies, dell'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
  «5-septies. A decorrere dal 1o gennaio 2015, il pagamento degli oneri di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari, attivati sulla base di specifiche disposizioni normative a seguito di calamità naturali, è effettuato direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze che provvede, con la medesima decorrenza, al pagamento del residuo debito mediante utilizzo delle risorse iscritte, a legislazione vigente, sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze nonché di quelle versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del presente somma. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, si provvede all'individuazione dei mutui e dei prestiti obbligazionari di cui al periodo precedente. Le risorse finanziarie iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e destinate, nell'esercizio finanziario 2014, al pagamento di mutui e dei prestiti obbligazionari, al netto di quelle effettivamente necessarie per le predette finalità, affluiscono al Fondo per le emergenze nazionali di cui al comma 5-quinquies del presente articolo. Al Fondo delle emergenze nazionali affluiscono, altresì, le disponibilità per le medesime finalità non impegnate nell'esercizio finanziario 2013 e le risorse derivanti dal disimpegno di residui passivi, ancorché perenti, per la parte non più collegata ad obbligazioni giuridiche vincolanti, relative a impegni di spesa assunti per il pagamento di mutui e dei prestiti obbligazionari, iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri al netto della quota da versare all'entrata del bilancio dello Stato necessaria al pagamento delle rate di mutua attivate con ritardo rispetto alla decorrenza della relativa autorizzazione legislativa di spesa da Indicare nel DPCM di cui al secondo periodo del presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  1-ter. I proventi per interessi derivanti dalla sottoscrizione dei nuovi strumenti finanziari, di cui agli articoli da 23-sexies a 23-duodecies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non necessari al pagamento degli interessi passivi da corrispondere sui titoli del debito pubblico emessi ai fini dell'acquisizione delle risorse necessarie alla predetta sottoscrizione, sono versati ad apposito capitolo d'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, nell'anno 2014, nella, misura di, 100 milioni di euro, al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
  1-quater. Al fine di garantire l'immediatezza degli interventi di protezione civile ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 24 febbraio 1992, n. 225, all'articolo 3, comma 12, dei decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, dopo le parole: «per regolazioni debitorie Pag. 159pregresse e contabili e per obbligazioni giuridicamente perfezionate», sono inserite le seguenti: «, per trasferimenti destinati ad assicurare l'operatività del Fondo emergenze Nazionali di cui all'oracolo 5, comma 5-quinquies della legge n.225/1992,».
2. 50. Il Governo.
(Approvato)

  Al comma 1-ter, sostituire le parole: «all'annualità 2014», con le parole «alla prima annualità 2014» quindi aggiungere in fine le seguenti parole: Per ciascuno degli anni 2015-2016 si provvede mediante riduzione di 15 milioni di euro l'anno dell'autorizzazione di spesa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
0. 2. 200. 1. Zan, Zaratti, Pellegrino.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  1-bis. Al fine di limitare il ricorso alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, riducendo, in tal modo, l'impiego del Fondo per le Emergenze Nazionali istituito in attuazione di quanto previsto dal comma 5-quinquies del medesimo articolo 5, assicurando, senza soluzioni di continuità, l'efficienza e l'attività del sistema di allertamento nazionale di cui all'articolo 3-bis della medesima legge n. 225/1992 con particolare riguardo allo svolgimento delle attività afferenti la gestione, manutenzione e sviluppo delle reti di osservazione idro-meteorologica al suolo, della rete dei radar meteorologici utilizzati dai Centri funzionali regionali operanti nel Sistema nazionale di allertamento, costituito nell'ambito delle attività di protezione civile ai sensi dell'articolo 3-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Capo Dipartimento della protezione civile, da adottare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità con cui ripartire le relative risorse economiche, quale co-finanziamento dello Stato.
  1-ter. Agli oneri conseguenti all'attuazione del comma 1 relativamente all'annualità 2014, quantificati in euro sei milioni, si provvede a valere sulle risorse finanziarie all'uopo accantonate nel Fondo nazionale di protezione civile nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
2. 200. Il Relatore.
(Approvato)

Pag. 160

ALLEGATO 2

Decreto-legge 74/2014: Misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali. C. 2365 Governo.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. Al fine di garantire la continuità dell'attività di ricostruzione avviata a seguito del sisma del maggio 2012, i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, Commissari delegati ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012. n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad operare per l'attuazione degli interventi per il ripristino e la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, e le avversità atmosferiche verificatesi tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014, individuati dall'articolo 3 del decreto-legge del 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, nonché dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013, individuati a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 9 maggio 2013 ed in attuazione dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 27 maggio 2013, n. 83, limitatamente a quelli già colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, ed a garantire il coordinamento delle attività e degli interventi derivanti dalle predette emergenze.

  Conseguentemente:
   a) al comma 2, sostituire le parole:
il commissario provvede con le seguenti: i Commissari provvedono.
   b) sostituire il comma 3 con il seguente: i Commissari delegati, per gli interventi di cui al comma 1, possono avvalersi dei sindaci dei Comuni interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014 e dalle avversità atmosferiche verificatesi tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014, individuati dall'articolo 3, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, del Presidente e dell'amministrazione della provincia di Modena, nonché delle amministrazioni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi;
   c) al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: di cui al presente comma con le seguenti: di cui al presente articolo;
   d) dopo il comma 9, inserire il seguente:
  9-bis. I presidenti delle regioni Lombardia e Veneto applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8, ciascuno con riferimento ai danni subiti nel territorio di competenza, a causa delle eccezionali avversità atmosferiche verificatisi tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014, di cui alla Pag. 161deliberazione dello stato di emergenza del 11 aprile 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 102, del 5 maggio 2014, nonché delle ulteriori avversità atmosferiche verificatesi entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nei territori già colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede con apposita delibera del CIPE, nel limite di 200 milioni di euro da ripartire tra le due regioni sulla base della rendicontazione dei danni, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, per il periodo di programmazione 2014-2020, come definite ai sensi dell'articolo 1, comma 6 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e in coerenza con le relative finalità. I finanziamenti disposti sulla base delle risorse di cui al presente comma e le relative spese non sono considerati tra le entrate finali e le spese finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:
  (Interventi urgenti dei Commissari per la ricostruzione delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nominati ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, in favore delle popolazioni colpite da eventi alluvionali).
1. 1. Grimoldi.

  Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle frazioni della città di Modena: San Matteo, Albareto, La Rocca e Navicello.
1. 2. Baruffi, Ghizzoni.

  Al comma 5 sostituire le parole: 210 milioni con le seguenti: 410 milioni.

  Conseguentemente:
   al comma 9 sostituire le parole: 210 milioni, con le seguenti: 410 milioni,
   al comma 9 aggiungere in fine le seguenti parole: e, per il periodo d'imposta 2013, utilizzando una quota non inferiore a 200 milioni di euro delle somme riferite alle scelte non espresse dai contribuenti della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 47 , comma 3, della legge 20 maggio 1985, n. 222.
1. 3. Dell'Orco, Ferraresi, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai territori della provincia di Ravenna colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni tra il 31 maggio e 1o giugno 2014 a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

  Conseguentemente,
   ai commi 2, 3 e 5, dopo le parole:
di cui al comma 1 inserire le seguenti: e 1-bis;
   ai commi 3 e 4, dopo le parole: legge 28 marzo 2014, n. 50, inserire le seguenti: e dei Comuni interessati dalle avversità atmosferiche di cui al comma 1-bis.
   al comma 5, dopo le parole: che hanno entrambi interessato il territorio della provincia di Modena, inserire le seguenti: nonché per le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni tra il 31 maggio e 1o giugno 2014 che hanno interessato la provincia di Ravenna;Pag. 162
   al comma 5, sostituire le parole: 210 milioni con le seguenti: 230 milioni;
   al comma 7, dopo le parole: e per gli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, inserire le seguenti: nonché per le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni tra il 31 maggio e 1o giugno 2014.

  Al comma 7, ultimo periodo, dopo le parole: evento alluvionale ovunque ricorrano inserire le seguenti: e avversità atmosferiche;
   al comma 8, dopo le parole: eventi alluvionali inserire le seguenti: e avversità atmosferiche;
   al comma 9, sostituire le parole: 210 milioni con le seguenti: 230 milioni e le parole: 160 milioni con le seguenti: 180 milioni.
1. 4. Pini, Grimoldi.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Il Capo del Dipartimento della Protezione civile definisce, con propria ordinanza ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, i comuni colpiti dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013, di cui al comma 1.
1. 5. De Rosa, Segoni, Terzoni, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai territori dei comuni della Provincia di Modena, limitatamente a quelli già colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, colpiti da eccezionali eventi atmosferici associati a grandinate e trombe d'aria il 30 aprile 2014, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza nei rispettivi territori entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1. 6. Ghizzoni, Baruffi.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai territori dei comuni di Nonantola, Castelfranco dell'Emilia e San Cesario sul Panaro della provincia di Modena colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il giorno 30 aprile 2014, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza nei rispettivi territori entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

  Conseguentemente,
   ai commi 2, 3 e 5 dopo le parole:
di cui al comma 1 inserire le seguenti: e 1-bis;
   ai commi 3 e 4, dopo le parole: legge 28 marzo 2014, n. 50 inserire le seguenti: e dei Comuni interessati dalle avversità atmosferiche di cui al comma 1-bis.
   al comma 5, dopo le parole: e per gli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, inserire le seguenti: nonché per le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il giorno 30 aprile 2014;
   al comma 5, sostituire le parole: 210 milioni con le seguenti: 230 milioni;
   al comma 7, primo periodo, dopo le parole: e per gli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, inserire le seguenti: nonché per le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il giorno 30 aprile 2014;
   al comma 7, ultimo periodo, dopo le parole: evento alluvionale ovunque ricorrano inserire le seguenti: e avversità atmosferiche;
   al comma 8, dopo le parole: eventi alluvionali inserire le seguenti: e avversità atmosferiche;
   al comma 9, sostituire le parole: 210 milioni con le seguenti: 230 milioni e le parole: 160 milioni con le seguenti: 180 milioni.
1. 7. Grimoldi, Pini.

Pag. 163

  Al comma 2, dopo le parole: stato di emergenza, inserire le parole seguenti: relativo alla situazione determinatasi a seguito degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012.
1. 8. De Rosa, Segoni, Terzoni, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi.
(Approvato)

  Al comma 2, dopo le parole: per l'intera durata dello stato di emergenza aggiungere le seguenti: dichiarato a seguito degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, così definito dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 43 del 2013.
1. 9. Ferraresi, Dell'orco, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Il Commissario delegato, per gli interventi di cui al comma 1, può avvalersi, dei sindaci dei Comuni interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014 e individuati dall'articolo 3, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, dei Presidenti dell'amministrazione delle province di Bologna e Modena, nonché dell'amministrazione della Regione Emilia-Romagna, oltre che del personale acquisito ai sensi del comma 8 dell'articolo 3 bis decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi.
1. 10. Ghizzoni, Richetti, Arlotti, Baruffi.

  Al comma 3, dopo le parole: Emilia-Romagna, aggiungere le seguenti: oltre che del personale acquisito ai sensi del comma 8 dell'articolo 3 bis decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nei limiti delle risorse a tal fine disponibili eventualmente prorogando i rapporti contrattuali in essere.
1. 10. (nuova formulazione) Ghizzoni, Richetti, Arlotti, Baruffi.
(Approvato)

  Al comma 4 primo periodo dopo le parole attribuite con il presente decreto inserire le seguenti: limitatamente all'individuazione delle priorità delle opere cantierabili,.
1. 11. Terzoni, Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Zolezzi.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «al Presidente della Provincia di Modena» con le seguenti «ai Presidenti delle province di Bologna e Stodena».
1. 13. Baruffi, Ghizzoni, Arlotti, Richetti.
(Approvato)

  Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: nei limiti dei poteri a lui delegati, aggiungere le parole: e ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione.
1. 14. Zan, Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, e comunque garantendo la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle erogazioni e alle concessioni di provvidenze pubbliche, di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, a favore di soggetti privati per l'esecuzione degli interventi di ricostruzione e ripristino.
1. 15. Zan, Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, e comunque garantendo la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle erogazioni e alle concessioni di provvidenze Pag. 164pubbliche, di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, a favore di soggetti privati.
1. 15. (nuova formulazione) Zan, Zaratti, Pellegrino.
(Approvato)

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole seguenti: Commissario delegato per gli eventi sismici dei maggio 2012 e per gli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014 con le seguenti: Commissario delegato ai sensi del comma 1 del presente decreto.
1. 16. Ferraresi, Dell'Orco, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.
(Approvato)

  Al comma 5, primo periodo, sopprimere la parola: entrambi.
1. 17. Ferraresi, Dell'Orco, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le seguenti parole: può destinare complessivamente 210 milioni di euro, per gli anni 2014 e 2015 con le seguenti: può destinare, per gli anni 2014 e 2015, quota parte delle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, intestata allo stesso Presidente della regione Emilia-Romagna.

  Conseguentemente, sopprimere, ovunque ricorrano, eliminare le seguenti parole: nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 5,.
1. 19. Ferraresi, Dell'Orco, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: complessivamente 210 milioni di euro, per gli anni 2014 e 2015, con le seguenti: 360 milioni di euro per il 2014 e 250 milioni di euro per il 2015.

  Conseguentemente:

   sostituire il comma 9 con il seguente:
  9. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 5 e 7 e 8, pari a 360 milioni di euro per il 2014 e a 250 milioni di euro per il 2015 si provvede quanto a 160 milioni di euro per il 2014 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, quanto a 200 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015 mediante le risorse di cui al comma 9-bis, e quanto a 50 milioni di euro per il 2015 a valere sulle risorse disponibili relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, versate e disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

   dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
  9-bis. Per il periodo d'imposta 2013 e 2014, una quota non inferiore a 200 milioni di euro delle somme riferite alle scelte non espresse dai contribuenti della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo, sono destinate alle finalità di cui ai commi 5, 7 e 8.
1. 20. Dell'Orco, Ferraresi, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: per contributi fino a: commi 7 e 8 con le seguenti: ... per i più urgenti Pag. 165interventi relativi al programma di messa in sicurezza idraulica dei territori connessi ai fiumi che hanno generato gli eventi alluvionali, come specificato al comma 6, per almeno 50 milioni di euro, per contributi per danni subiti da soggetti privati colpiti dagli eventi di cui al comma 1, come specificato al comma 7, nonché per gli interventi di cui al comma 8.
1. 21. Segoni, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Zolezzi.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole soggetti privati colpiti dagli eventi di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: «con particolare riguardo alla sospensione delle rate dei mutui e dei finanziamenti per qualsiasi tipologia di immobile fino al ripristino dell'agibilità dell'edificio, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario».

  Conseguentemente, dopo il comma 9 aggiungere il seguente: All'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole: al 31 dicembre 2014 ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: fino al ripristino dell'agibilità dell'edificio, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario.
1. 22. Dell'Orco, Ferraresi, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: intestata allo stesso Presidente della regione Emilia-Romagna aggiungere le seguenti: escludendo di utilizzare o ridurre le quote finanziarie stabilite per le aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 site in Regione Lombardia e Veneto.
1. 24. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: intestata allo stesso Presidente della regione Emilia-Romagna aggiungere le seguenti: escludendo le quote finanziarie stabilite per le aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 site in Regione Lombardia e Veneto, riparametrando le quote stesse per l'anno 2014 a 90 per cento in favore della Regione Emilia-Romagna; 8,7 per cento in favore della Regione Lombardia; 1,3 per cento in favore della regione Veneto.
1. 25. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Per i soggetti che abbiano presentato apposita domanda per l'accesso ai contributi di cui all'articolo 3, comma lettera a), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, i maggiori interessi maturati a seguito della sospensione dei mutui, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti, nelle modalità e con le risorse stabilite all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il Commissario delegato, con proprio provvedimento e d'intesa con l'Associazione bancaria italiana (ABI), definisce i criteri e le modalità attuativi del presente provvedimento.
1. 26. Dell'Orco, Ferraresi, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:
  5-bis. Alle aziende agricole ricadenti nei territori dei comuni interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014 ed individuati dall'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, ed alle aziende agricole ricadenti nei territori dei comuni colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici associati a grandinate e trombe d'aria del Pag. 1663 maggio 2013 e del 30 aprile 2014, si applicano i benefici di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 per un massimo di 48 mesi, elevabili a 60 mesi, nel caso di aziende agricole colpite ripetutamente da tutti e tre gli eventi calamitosi indicati nel presente comma.
1. 27. Ghizzoni, Baruffi, Arlotti, Richetti.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:
  5-bis. Alle aziende agricole ricadenti nei territori dei comuni interessati dagli eventi calamitosi previsti dal presente articolo, si applicano i benefici di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 per un massimo di 48 mesi, elevabili a 60 mesi, nel caso di aziende agricole colpite ripetutamente dagli eventi calamitosi indicati nel presente articolo.
1. 27. (nuova formulazione) Ghizzoni, Baruffi, Arlotti, Richetti.
(Approvato)

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:
  6-bis. Gli interventi di messa in sicurezza idraulica devono integrare gli obiettivi della Direttiva 2000/60/CE, che istituisce il quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della Direttiva 2007/60/CE, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni; in particolare detti interventi non dovranno alterare l'equilibrio sedimentario dei corsi d'acqua e gli interventi di rinaturalizzazione e di sfruttamento di aree di laminazione naturale delle acque dovranno essere prioritari rispetto agli interventi di artificializzazione.
1. 28. Segoni, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Zolezzi.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:
  6-bis. Gli interventi di messa in sicurezza idraulica devono integrare gli obiettivi della Direttiva 2000/60/CE, che istituisce il quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della Direttiva 2007/60/CE, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.
1. 28. (nuova formulazione) Segoni, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Zolezzi.
(Approvato)

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le seguenti parole: Commissario delegato per gli eventi sismici del maggio 2012 e per gli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014 con le seguenti: Commissario delegato ai sensi del comma 1 del presente decreto.
1. 29. Ferraresi, Dell'Orco, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.
(Approvato)

  Al comma 7, primo periodo, sostituire la seguente parola: stabiliti con la seguente: stabilite.
1. 31. Ferraresi, Dell'Orco, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.
(Approvato)

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: danni effettivamente verificatisi inserire le seguenti: e precedentemente censiti.
1. 32. Segoni, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Zolezzi.

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: per la ripresa dell'operatività delle attività economiche, inserire le seguenti: nonché per l'indennizzo del mancato reddito in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014 Pag. 167e degli eventi climatici avversi straordinari del 30 aprile 2014,.
1. 33. Ghizzoni, Baruffi, Richetti, Arlotti.

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: ai fini dell'armonizzazione dei comportamenti amministrativi aggiungere le seguenti: e dell'erogazione dei contributi.
1. 34. Ferraresi, Dell'Orco, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: ai fini dell'armonizzazione dei comportamenti amministrativi aggiungere le seguenti: , ivi compresi quelli relativi all'erogazione dei contributi.
1. 34. (nuova formulazione) Ferraresi, Dell'Orco, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.
(Approvato)

  Al comma 7, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: Il complesso degli aiuti ricevuti non deve eccedere quanto necessario per compensare i danni subiti per effetto dell'evento calamitoso, in conformità con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.
*1. 35. Matarrese, D'Agostino, Pastorelli.

  Al comma 7 dopo il secondo periodo, inserire il seguente: Il complesso degli aiuti ricevuti non deve eccedere quanto necessario per compensare i danni subiti per effetto dell'evento calamitoso, in conformità con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.
*1. 36. Cera.

  Al comma 7, secondo periodo, aggiungere infine le seguenti parole:, fermo restando il rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.
*1. 35. (nuova formulazione) Matarrese, D'Agostino, Pastorelli.
(Approvato)

  Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:
  7-bis. Nei comuni maggiormente interessati dagli eventi sismici del maggio 2012 in provincia di Modena, dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, individuati all'articolo 3 del decreto-legge del 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, nonché dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013, individuati a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, il CIPE, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico e sentita la regione Emilia-Romagna, provvede all'individuazione ed alla perimetrazione di Zone franche urbane, della durata di cinque anni, ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, sulla base di parametri fisici e socio-economici rappresentativi dei fenomeni e degli effetti provocati dagli eventi calamitosi sui tessuto economico e produttivo. Alle aree così individuate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge n. 296 del 2006 e successive modifiche e integrazioni.
  7-ter. Al fine di assicurare l'effettiva compatibilità comunitaria delle disposizioni, di cui alla lettera a), la loro efficacia è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria.
  7-quater. Per il finanziamento delle Zone franche urbane individuate e per il periodo di vigenza degli incentivi previsto è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze, alimentato, nel limite di 300 milioni di euro, d'intesa con il Ministero della Difesa, delle risorse derivanti dalla riduzione nel numero di unità previste e prospettate di acquisto di velivoli Joint Strike Fighter (JSF) F-35 o con Pag. 168corrispondente riduzione di spesa prevista per il programma definito Forza NEC (Network Enabled Capabilities).
1. 37. Ferraresi, Dell'Orco, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. La proroga biennale del termine per la restituzione dei finanziamenti contratti a seguito del sisma del maggio 2012, stabilita dall'articolo 3-bis del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, si interpreta nel senso che lo slittamento di due anni è riferito al pagamento delle rate, compresa quella già prevista al 31 dicembre 2013.
1. 38. Ferraresi, Dell'Orco, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. I pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del comma 2, articolo 3, del decreto Legge 28 gennaio 2014, n. 4, sono armonizzati nei tempi e nei modi già definiti per i pagamenti dei finanziamenti contratti a seguito del sisma del maggio 2012 ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 7, così come definiti all'articolo 3-bis del medesimo decreto.
1. 39. Ferraresi, Dell'Orco, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. Gli edifici danneggiati dal sisma già classificati nella scheda di rilevamento AeDES (Agibilità e Danno nell'Emergenza Sismica) in categoria A) possono accedere alle procedure semplificate di asseverazione dei danni e di concessione dei contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con in legge 1o agosto 2012, n. 122.
1. 40. Ferraresi, Dell'Orco, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.

  Al comma 8, sostituire le parole: autorizza, altresì, la concessione di contributi, con le parole: stabilisce altresì, sulla base dei danni effettivi, le priorità degli interventi e le modalità per la concessione di contributi.
1. 41. Zan, Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 8, dopo le parole: autorizza, altresì, la concessione di contributi, aggiungere le seguenti: previa individuazione delle priorità degli interventi e delle modalità per la concessione di contributi.
1. 41. (nuova formulazione) Zan, Zaratti, Pellegrino.
(Approvato)

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. Per gli anni 2014 e 2015, è disposta l'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute dai Comuni di cui al presente articolo, con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati e imprese e puntualmente finalizzate agli interventi di ricostruzione, ripristino e messa in sicurezza del territorio a seguito degli eventi calamitosi, per un importo massimo complessivo, per ciascun anno, di 5 milioni di euro.
  8-ter. All'onere di cui al precedente periodo, si provvede mediante corrispondente riduzione per gli anni 2014-2015, Pag. 169delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
1. 44. Zan, Zaratti, Pellegrino.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. Sono stanziati 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 quale contributo per il ripristino e la messa in sicurezza dei territori colpiti dagli eventi alluvionali che hanno interessato i comuni della regione Veneto tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014, nonché tra il 27 e il 29 aprile 2014, nonché per i danni subiti da soggetti privati a seguito dei medesimi eventi.
  8-ter. Agli oneri di cui al precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione per gli anni 2014-2015, delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
1. 45. Zan, Zaratti, Pellegrino.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. Le disposizioni di cui ai precedenti commi, si applicano, con le medesime modalità, anche al Presidente della regione Veneto e ai comuni della medesima regione colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 nonché dai successivi eccezionali eventi atmosferici verificatisi tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014.
  8-ter. Per il finanziamento degli interventi conseguenti alle disposizioni di cui al precedente comma, sono stanziati 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione per gli anni 2014-2015, delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
1. 46. Zan, Zaratti, Pellegrino.

  Dopo il comma 8, inserire il seguente:
  9. Nei confronti dei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, i vincoli di spesa di personale di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dall'anno 2014 e per tutto il periodo dello stato di emergenza, si applicano con riferimento alla spesa di personale dell'anno 2011. Nei confronti dei predetti comuni colpiti dal sisma, i vincoli assunzionali di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano a decorrere dall'anno 2013 e per tutto il predetto periodo dello stato di emergenza. Nei confronti degli stessi comuni, a decorrere dall'anno 2014 e per tutto il periodo del predetto stato di emergenza, non si applica il limite del 50 per cento di cui al comma 7, primo periodo, dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
1. 47. Baruffi.

  Dopo il comma 8, inserire il seguente:
  8-bis. All'articolo 3 del decreto legge 1o gennaio 2014, n. 4 al comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole: «di cui ai commi 1 e 1-bis sono inserite le seguenti: «nonché nei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012,».
1. 48. Ghizzoni, Baruffi, Richetti, Arlotti.

  Dopo il comma 8, inserire il seguente:
  8-bis. Al fine di favorire una corretta e ordinata pianificazione territoriale ed urbanistica, compatibile con una riduzione complessiva del rischio idrogeologico, gli interventi di ripristino di cui al comma 8 Pag. 170devono prevedere meccanismi che favoriscano la delocalizzazione in aree sicure degli edifici costruiti nelle zone colpite dall'alluvione ubicate in classe R4 e R3 secondo i Piani di Assetto Idrogeologico, o comunque evidentemente a rischio idrogeologico.
1. 49. Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 9, sostituire le parole: pari a complessivi 210 milioni di euro si fa fronte quanto a 160 milioni di euro per il 2014 con le seguenti: quantificati sulla base dei danni effettivamente verificati e stabiliti con gli appositi provvedimenti adottati dal Presidente della regione Emilia-Romagna, Commissario delegato, si fa fronte.
1. 50. Ferraresi, Dell'Orco, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.

  Al comma 9, sopprimere le parole: quanto a 50 milioni di euro per il 2015.
1. 51. Ferraresi, Dell'Orco, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.

  Al comma 9, dopo le parole: disponibili sulla contabilità speciale aggiungere le parole: intestata al Presidente della regione Emilia-Romagna.
1. 52. Zan, Zaratti, Pellegrino.
(Approvato)

  Al comma 9, dopo le parole: decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122 aggiungere le seguenti: escludendo di utilizzare o ridurre le quote finanziarie stabilite per le aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 site in Regione Lombardia e Veneto sia per quanto riguarda gli interventi su edifici pubblici che privati.
1. 53. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.

  Al comma 9, dopo le parole: decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122 aggiungere le seguenti: escludendo di utilizzare o ridurre le quote finanziarie stabilite per le aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 site in Regione Lombardia e Veneto sia per quanto riguarda gli interventi su edifici pubblici che privati, riparametrando le quote stesse per l'anno 2014 a 90 per cento in favore della Regione Emilia-Romagna; 8,7 per cento in favore della Regione Lombardia; 1,3 per cento in favore della regione Veneto.
1. 54. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.

  Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le riduzioni delle autorizzazioni di spesa di cui al presente comma si intendono a valere sulla parte di competenza della regione Emilia-Romagna.
1. 55. Zan, Zaratti, Pellegrino.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Al fine di accelerare l'attività di ricostruzione avviata a seguito del sisma del maggio 2012, i Comuni di cui al comma 1 sono esclusi per gli anni 2014 e 2015 dagli obiettivi finanziari previsti dalla disposizione di cui all'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
1. 56. Dell'Orco, Ferraresi, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Al fine di accelerare l'attività di ricostruzione avviata a seguito del sisma Pag. 171del maggio 2012, le spese per la realizzazione degli interventi di cui al comma 5, sono escluse dal patto di stabilità interno per gli anni 2014 e 2015.
1. 57. Dell'Orco, Ferraresi, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. All'articolo 3 comma 2 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, al quarto periodo sostituire le parole: «fino al 31 ottobre 2014» con le seguenti: «dal 17 gennaio 2014 fino al 31 ottobre 2014 i termini perentori anche processuali comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché:».
1. 58. Dell'Orco, Ferraresi, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Per le imprese operanti nei territori interessati dagli eventi sismici di cui al presente decreto, ai fini del calcolo dell'oscillazione dei tassi per andamento infortunistico nonché ai fini dell'applicazione della riduzione di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 23 dicembre 2013, n. 147, non si tiene conto degli eventi infortunistici verificatisi in concomitanza dei medesimi eventi sismici e riconosciuti quali infortuni sul lavoro.
1. 59. Baruffi.
(Approvato)

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
  9-bis. I soggetti che hanno contratto i finanziamenti di cui all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, possono richiedere la sospensione del pagamento dovuto per la restituzione del debito per quota capitale di cui al medesimo articolo 3-bis, comma 1, per un periodo non superiore a 12 mesi. Ai relativi oneri, pari a 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede a valere sulle risorse disponibili della contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122.
1. 61. Ghizzoni, Baruffi, Richetti, Arlotti.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
  9-bis. I soggetti che hanno contratto i finanziamenti di cui all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, possono richiedere la sospensione del pagamento dovuto per la restituzione del debito per quota capitale di cui al medesimo articolo 3-bis, comma 1, per un periodo non superiore a 12 mesi. Ai relativi oneri, pari a 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede a valere sulle risorse disponibili delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati.
1. 61. (nuova formulazione) Ghizzoni, Baruffi, Richetti, Arlotti.
(Approvato)

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  9-bis. All'articolo 67-octies del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, sono apportate le seguenti modifiche:
   1) al comma 1 dopo le parole: «ricevendone verificazione» sono aggiunte le altre: «ovvero trasmettendo successivamente Pag. 172all'autorità comunale copia della perizia giurata o asseverata attestante il danno subito».
   2) al medesimo comma 1 sono sostituite le parole: «entro il 30 giugno 2014» con le altre: «entro il 31 dicembre 2014».
   3) al comma 1-bis, sono sostituite le parole: «di cui all'articolo 3, comma 10,» con le altre: «di cui all'articolo 3, commi 8, 8-bis e 10.»

  9-ter. In attuazione del comma 9-bis, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con proprio decreto, provvede a integrazione e modifica delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del Decreto Ministeriale 23 dicembre 2013.
1. 62. Ghizzoni, Baruffi.

  Dopo il comma 9, inserire il seguente:
  9-bis. Il Presidente della Regione Emilia Romagna trasmette annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori finanziati ai sensi del presente articolo e sull'utilizzo delle risorse stanziate.
1. 63. Grimoldi, Pini.
(Approvato)

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122 aggiungere, infine, il seguente comma: «10. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, al quarto periodo le parole: «sono altresì sospesi fino al 31 ottobre 2014» sono sostituite con le seguenti: «sono altresì sospesi dal 17 gennaio 2014 fino al 31 ottobre 2014 i termini perentori anche processuali comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché».
1. 64. Marco Carra, Ghizzoni, Baruffi.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. I termini per adibire un immobile ad abitazione principale previsti alla lettera a) della nota II bis) della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131 e alla lettera b) dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 sono prorogati fino al termine di un anno dalla approvazione del presente decreto. La presente disposizione si applica ai contribuenti proprietari di immobili posti nei Comuni interessati dagli eventi sismici elencati nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 recante interventi urgenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e il 29 maggio 2012.
1. 65. Mariani, Borghi, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Massimiliano Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Ventricelli, Zardini.
(Approvato)

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Al fine di consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 anche attraverso la realizzazione di opere infrastrutturali, gli obiettivi del patto di stabilità interno della provincia di Mantova sono ridotti con le procedure previste per il patto regionale verticale, disciplinato dai commi 138 e 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nei limiti di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, con corrispondente Pag. 173peggioramento dell'obiettivo di patto della regione Lombardia. Conseguentemente, l'obiettivo del patto di stabilità interno della regione Lombardia è migliorato nell'esercizio 2014 di un ammontare pari ai trasferimenti in conto capitale erogati in favore della provincia di Mantova, nel limite di importo di 30 milioni. I trasferimenti di cui al periodo precedente non rilevano ai fini del patto di stabilità interno della provincia di Mantova per l'esercizio 2014.
1. 66. Carra.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
  9-bis. Per gli anni 2015-2016, nel saldo finanziario in termini di competenza mista, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute dalla provincia di Mantova per la realizzazione di infrastrutture a valenza sovracomunale finalizzate al completamento degli interventi di ricostruzione connessi al sisma del 20 e 29 maggio 2012. L'esclusione delle spese opera nei limiti di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
  9-ter. All'onere derivante dal comma 9 bis, pari 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti dell'attualizzazione dei contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
1. 67. Carra.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  9-bis. Per i soggetti che hanno sede legale o operativa nel territorio dei comuni di cui al comma 1, nonché nel territorio dei comuni della Provincia di Modena, limitatamente a quelli già colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, colpiti da eccezionali eventi atmosferici associati a grandinate e trombe d'aria il 30 aprile 2014, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza nei rispettivi territori entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi agli eventi di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
1. 68. Ghizzoni, Baruffi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  9-bis. Per i soggetti che hanno sede legale o operativa nel territorio dei comuni di cui al comma 1, nonché nel territorio dei comuni della Provincia di Modena e di Bologna, già colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, interessati da eccezionali eventi atmosferici associati a grandinate e trombe d'aria il 30 aprile 2014, limitatamente a quelli nei quali venga dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in esito alla positiva conclusione delle verifiche previste dalla procedura definita dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012, concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri da adottare ai sensi del richiamato articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi ai predetti eventi di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e di contabilizzazione non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
1. 68. (nuova formulazione) Ghizzoni, Baruffi.
(Approvato)

Pag. 174

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente comma:
  9-bis. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, al quarto periodo le parole: «sono altresì sospesi fino al 31 ottobre 2014» sono sostituite con le seguenti: «sono altresì sospesi dal 17 gennaio 2014 fino al 31 ottobre 2014 i termini perentori anche processuali relativi a prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché».
1. 69. Carra.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  9-bis. All'articolo 3-bis del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, sono apportate le seguenti modifiche:
   1) al comma 1, le parole: «rispetto alla durata massima originariamente prevista» sono sostituite con le seguenti: «rispetto alle singole scadenze originariamente previste. Conseguentemente, le scadenze relative al rimborso del primo finanziamento sono rideterminate dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2015, dal 30 giugno 2014 al 30 giugno 2016, dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2016, e quelle relative al rimborso del secondo finanziamento sono rideterminate dal 30 giugno 2014 al 30 giugno 2016, dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2016, dal 30 giugno 2015 al 30 giugno 2017 e dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2017;
   2) al comma 1 , dopo le parole: «legge 24 giugno 2013, n. 71,» sono aggiunte le seguenti: «ivi compresa quella del 26 maggio 2014,»;
   3) al medesimo comma 1, le parole: «per effetto della rimodulazione dei piani di ammortamento derivante» sono sostituite dalle seguenti: «per effetto della rideterminazione delle scadenze e della conseguente rimodulazione dei piani di ammortamento derivanti».
1. 70. Carra.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Estensione dei benefici di cui al decreto-legge n. 4 del 2014, ai territori dei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio del 2012 e dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013).

  1. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo le parole: «si applicano anche» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano ai territori dei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, nonché:»;
   b) dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Le stesse disposizioni si applicano anche ai territori dei comuni colpiti dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013, individuati a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 9 maggio 2013».

  2. All'onere di cui al precedente comma 1 , si provvede mediante una riduzione di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2015, delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.»
1. 02. Paglia, Zan, Zaratti, Pellegrino.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Sostegni al reddito).

  1. Al finanziamento delle autorizzazioni di cassa integrazione guadagni in deroga a favore delle imprese e dei lavoratori sospesi a seguito dell'alluvione del 17 gennaio 2014 concorrono le risorse già Pag. 175stanziate dall'articolo 15 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, come ripartite dall'articolo 1 e 2 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 17 settembre 2013 n. 75719.
1. 04. Baruffi, Richetti, Ghizzoni, Arlotti.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122).

  1. Dopo il comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, è inserito il seguente:
  5-bis. Al fine di poter garantire l'efficacia della gestione nel passaggio da quella straordinaria a quella ordinaria, alla cessazione dello stato d'emergenza, la Regione Emilia-Romagna succede al Commissario delegato, nominato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, nella titolarità dei rapporti con il personale assunto con contratti di lavoro flessibile, nonché con quello acquisito in comando o distacco, fino alla loro scadenza, ferma restando l'imputazione della relativa spesa alle risorse specificamente destinate al sisma.».
1. 09. Baruffi, Ghizzoni, Arlotti, Richetti.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere i seguenti:

Art. 1-bis.
(Istituzione della zona franca, individuazione dei beneficiari ed entità delle agevolazioni).

  1. Nell'intero territorio colpito dall'alluvione del 17 gennaio 2014 di cui al decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, e nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 di cui al decreto-legge n. 74 del 2012 con zone rosse nei centri storici, è istituita la zona franca ai sensi della legge n. 296 del 2006. La perimetrazione della zona franca è la seguente: comuni di Bastiglia, Bomporto, Camposanto, Medolla, S. Prospero, S. Felice sul Panaro, Finale Emilia, comune di Modena limitatamente alle frazioni di La Rocca, S. Matteo, Navicello, Albareto, e i centri storici dei comuni con zone rosse: Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Mirandola, Novi di Modena, S. Possidonio, Crevalcore, Poggio Renatico, S. Agostino.
   2. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate all'interno della zona franca di cui all'articolo 14 con le seguenti caratteristiche:
   a) rispettare la definizione di micro imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 e avere un reddito lordo nel 2013 inferiore a 50.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a 5;
   b) essere già costituite alla data di presentazione dell'istanza di cui al successivo articolo 16, purché la data di costituzione dell'impresa non sia successiva al 31 dicembre 2014;
   c) svolgere la propria attività all'interno della ZFU, ai sensi di quanto previsto al comma 3;
   d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

  3. Gli aiuti di stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui all'articolo 1-ter del presente decreto sono concessi ai sensi e nei limiti del Regolamento (CE) n. 1407 del 2013 del 18 dicembre 2013 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di importanza minore Pag. 176de minimis») e dal Regolamento (CE) n. 1408 del 2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») nel settore agricolo.
   4. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente decreto, i soggetti individuati ai sensi del comma 1 devono avere la sede principale o l'unità locale all'interno della ZFU e rispettare i limiti e le procedure previsti dai Regolamenti comunitari di cui al comma precedente.
   5. Quanto previsto al comma 3 è attestato mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
   6. I soggetti di cui al presente articolo possono beneficiare, nel rispetto del comma 2 nonché dei limiti previsti al successivo comma 6 e della dotazione finanziaria del fondo di cui al successivo articolo, delle agevolazioni previste alle lettere a), b), c) del comma 341 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e consistenti in:
   a) esenzione dalle imposte sui redditi;
   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive;
   c) esenzione dall'imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui all'articolo precedente, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.

  7. L'agevolazione è riconosciuta con riferimento al comma 5 lettera a) sui redditi relativi ai periodi di imposta 2014 e 2015 e per le esenzioni di cui alle lettere b) e c) per il periodo di imposta 2014 e 2015.

Art. 1-ter.
(Istituzione del fondo).

  1. Al fine di compensare le minori entrate di cui all'articolo precedente è istituto apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e della Finanza, con una dotazione di 50 milioni di euro che costituisce tetto di spesa massima.
   2. L'attività di regolazione contabile delle minori entrate fiscali e contributive derivante dalla fruizione delle esenzioni di cui all'articolo precedente è affidata all'Agenzia delle Entrate.
   3. Il Ministero dell'Economia delle finanze individua una apposita Contabilità speciale intestata all'Agenzia delle Entrate nella quale versare le risorse del fondo di cui comma 1.
1. 011. Ghizzoni, Arlotti, Richetti, Baruffi.

ART. 2.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di calamità naturali aggiungere le seguenti: e quelle inutilizzate di cui all'articolo 1, comma 346 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, da destinare agli interventi di cui al comma 347 della medesima legge.
2. 1. Dallai, Parrini, Donati, Mariani, Braga.
(Approvato)

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al Fondo di cui al comma 1 (o altro) affluiscono le risorse di cui all'articolo 1, comma 346 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 finalizzate ad interventi in conto capitale per la ricostruzione e messa in sicurezza del territorio nelle zone interessate da eventi emergenziali pregressi che risultano ancora disponibili in relazione alla mancata attivazione degli interventi previsti da specifiche disposizioni legislative. Tali risorse possono essere utilizzate anche per la concessione di contributi per scorte e beni mobili strumentali all'attività produttiva, inclusa quella agricola, purché i danni siano in nesso di causalità con l'evento e dimostrabili Pag. 177con perizia giurata, risalente al periodo dell'evento. Gli interventi attuati con le risorse del fondo di cui al presente comma sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e dei relativi provvedimenti attuativi.
  1-ter. Le risorse di cui al comma 1-bis sono destinate per l'anno 2014 ai seguenti interventi:
   a) per un importo di 1,5 milioni di euro, contributi alle imprese che abbiano subito danni alle scorte e ai beni mobili strumentali all'attività produttiva a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Marche nei giorni dal 1o al 6 marzo 2011;
   b) interventi per la ricostruzione a seguito degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito alcuni comuni delle province di Lucca, Massa Carrara, Siena, Genova e La Spezia nei giorni dal 20 al 24 ottobre 2013, nonché della regione Marche nei giorni tra il 10 e l'11 novembre 2013, per un importo di 20 milioni di euro per l'anno 2014 sulla base della ricognizione di fabbisogni finanziari;
   c) al fine di consentire l'avvio dell'opera di ricostruzione necessaria nei territori della Toscana a seguito dell'evento sismico verificatosi il 21 giugno 2013, la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014 per il finanziamento degli interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti al sisma.
  1-quater. Le risorse di cui al comma 1-bis sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi del comma 1-ter.
2. 2. Dallai, Parrini, Donati, Mariani, Braga.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per gli anni 2014 e 2015, le somme riferite alle scelte non espresse dai contribuenti della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono destinate per un ammontare pari a 200 milioni di euro, per ciascuno degli anni, al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
2. 4. Segoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Al fine di garantire l'immediatezza degli interventi di protezione civile, all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, dopo le parole: «per regolazioni debitorie pregresse e contabili e per obbligazioni giuridicamente perfezionate», sono inserite le seguenti: «, per trasferimenti destinati ad assicurare l'operatività del Fondo Emergenze Nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies della legge n. 225 del 1992 e per i Fondi previsti da specifiche disposizioni normative destinati alla realizzazione di interventi conseguenti a calamità naturali».
2. 04. Mariani, Borghi, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Massimiliano Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Ventricelli, Zardini.

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al trasferimento di 5 milioni di euro ad Ismea SGFA ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 1 agosto 2012, n. 122.
2. 05. L'Abbate.

Pag. 178

ALLEGATO 3

Decreto-legge 74/2014: Misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali. C. 2365 Governo.

ULTERIORE EMENDAMENTO DEL RELATORE

  Al comma 5, sopprimere le parole «che hanno entrambi interessato i territori della provincia di Modena».
1. 300. Il Relatore.
(Approvato)