CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 5 giugno 2014
247.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Decreto-legge 74/2014: Misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali. C. 2365 Governo.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Al fine di garantire la continuità dell'attività di ricostruzione avviata a seguito del sisma del maggio 2012, i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, Commissari delegati ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012. n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad operare per l'attuazione degli interventi per il ripristino e la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, e le avversità atmosferiche verificatesi tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014, individuati dall'articolo 3 del decreto-legge del 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, nonché dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013, individuati a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 9 maggio 2013 ed in attuazione dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 27 maggio 2013, n. 83, limitatamente a quelli già colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, ed a garantire il coordinamento delle attività e degli interventi derivanti dalle predette emergenze.

  Conseguentemente:
   a) al comma 2, sostituire le parole:
il commissario provvede con le seguenti: i Commissari provvedono.
   b) sostituire il comma 3 con il seguente: i Commissari delegati, per gli interventi di cui al comma 1, possono avvalersi dei sindaci dei Comuni interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014 e dalle avversità atmosferiche verificatesi tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014, individuati dall'articolo 3, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, del Presidente e dell'amministrazione della provincia di Modena, nonché delle amministrazioni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi.
   c) al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: di cui al presente comma con le seguenti: di cui al presente articolo;
   d) dopo il comma 9, inserire il seguente:
  9-bis. I presidenti delle regioni Lombardia e Veneto applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8, ciascuno con riferimento ai danni subiti nel territorio di competenza, a causa delle eccezionali avversità atmosferiche verificatisi tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014, di cui alla deliberazione dello stato di emergenza del 11 aprile 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 102, del 5 maggio 2014, nonché delle ulteriori avversità atmosferiche verificatesi entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nei territori già colpiti dal sisma Pag. 9del 20 e 29 maggio 2012, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede con apposita delibera del CIPE, nel limite di 200 milioni di euro da ripartire tra le due regioni sulla base della rendicontazione dei danni, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, per il periodo di programmazione 2014-2020, come definite ai sensi dell'articolo 1, comma 6 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e in coerenza con le relative finalità. I finanziamenti disposti sulla base delle risorse di cui al presente comma e le relative spese non sono considerati tra le entrate finali e le spese finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:
  (Interventi urgenti dei Commissari per la ricostruzione delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nominati ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, in favore delle popolazioni colpite da eventi alluvionali).
1. 1. Grimoldi.

  Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle frazioni della città di Modena: San Matteo, Albareto, La Rocca e Navicello.
1. 2. Baruffi, Ghizzoni.

  Al comma 5 sostituire le parole: 210 milioni con le seguenti 410 milioni.

  Conseguentemente:
  al comma 9 sostituire le parole: 210 milioni, con le seguenti: 410 milioni;
  al comma 9 aggiungere in fine le seguenti parole: e, per il periodo d'imposta 2013, utilizzando una quota non inferiore a 200 milioni di euro delle somme riferite alle scelte non espresse dai contribuenti della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 47 , comma 3, della legge 20 maggio 1985, n. 222.
1. 3. Dell'Orco, Ferraresi, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai territori della provincia di Ravenna colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni tra il 31 maggio e 1o giugno 2014 a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

  Conseguentemente:
  ai commi 2, 3 e 5, dopo le parole:
di cui al comma 1 inserire le seguenti: e 1-bis;
  ai commi 3 e 4, dopo le parole: legge 28 marzo 2014, n. 50, inserire le seguenti: e dei Comuni interessati dalle avversità atmosferiche di cui al comma 1-bis;
  al comma 5, dopo le parole: che hanno entrambi interessato il territorio della provincia di Modena, inserire le seguenti: nonché per le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni tra il 31 maggio e 1o giugno 2014 che hanno interessato la provincia di Ravenna;
  al comma 5, sostituire le parole: 210 milioni con le seguenti: 230 milioni;
  al comma 7, dopo le parole: e per gli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, inserire le seguenti: nonché Pag. 10per le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni tra il 31 maggio e 1o giugno 2014;
  al comma 7, ultimo periodo, dopo le parole: evento alluvionale ovunque ricorrano inserire le seguenti: e avversità atmosferiche;
  al comma 8, dopo le parole: eventi alluvionali inserire le seguenti: e avversità atmosferiche;
  al comma 9, sostituire le parole: 210 milioni con le seguenti: 230 milioni e le parole: 160 milioni con le seguenti: 180 milioni.
1. 4. Gianluca Pini, Grimoldi.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Il Capo del Dipartimento della Protezione civile definisce, con propria ordinanza ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, i comuni colpiti dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013, di cui al comma 1.
1. 5. De Rosa, Segoni, Terzoni, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai territori dei comuni della Provincia di Modena, limitatamente a quelli già colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, colpiti da eccezionali eventi atmosferici associati a grandinate e trombe d'aria il 30 aprile 2014, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza nei rispettivi territori entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1. 6. Ghizzoni, Baruffi.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai territori dei comuni di Nonantola, Castelfranco dell'Emilia e San Cesario sul Panaro della provincia di Modena colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il giorno 30 aprile 2014, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza nei rispettivi territori entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

  Conseguentemente:
  ai commi 2, 3 e 5 dopo le parole:
di cui al comma 1 inserire le seguenti: e 1-bis;
  ai commi 3 e 4, dopo le parole: legge 28 marzo 2014, n. 50 inserire le seguenti: e dei Comuni interessati dalle avversità atmosferiche di cui al comma 1-bis;
  al comma 5, dopo le parole: e per gli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, inserire le seguenti: nonché per le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il giorno 30 aprile 2014;
  al comma 5, sostituire le parole: 210 milioni con le seguenti: 230 milioni;
  al comma 7, primo periodo, dopo le parole: e per gli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, inserire le seguenti: nonché per le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il giorno 30 aprile 2014;
  al comma 7, ultimo periodo, dopo le parole: evento alluvionale ovunque ricorrano inserire le seguenti: e avversità atmosferiche;
  al comma 8, dopo le parole: eventi alluvionali inserire le seguenti: e avversità atmosferiche;
  al comma 9, sostituire le parole: 210 milioni con le seguenti: 230 milioni e le parole: 160 milioni con le seguenti: 180 milioni.
1. 7. Grimoldi, Gianluca Pini.

  Al comma 2, dopo le parole: stato di emergenza, inserire le parole seguenti: relativo alla situazione determinatasi a Pag. 11seguito degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012.
1. 8. De Rosa, Segoni, Terzoni, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi.

  Al comma 2, dopo le parole: per l'intera durata dello stato di emergenza aggiungere le seguenti: dichiarato a seguito degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, così definito dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 43 del 2013.
1. 9. Ferraresi, Dell'Orco, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Il Commissario delegato, per gli interventi di cui al comma 1, può avvalersi, dei sindaci dei Comuni interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014 e individuati dall'articolo 3, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, dei Presidenti dell'amministrazione delle province di Bologna e Modena, nonché dell'amministrazione della Regione Emilia-Romagna, oltre che del personale acquisito ai sensi del comma 8 dell'articolo 3 bis decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi.
1. 10. Ghizzoni, Richetti, Arlotti, Baruffi.

  Al comma 4 primo periodo dopo le parole attribuite con il presente decreto inserire le seguenti limitatamente all'individuazione delle priorità delle opere cantierabili,.
1. 11. Terzoni, Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Zolezzi.

  Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: dalla legge 28 marzo 2014, n. 50 inserire le seguenti:, dalla tromba d'aria verificatasi il 3 maggio 2013 e individuali a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 9 maggio 2013 ed in attuazione dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 27 maggio 2013, n. 83 e dalla tromba d'aria del 30 aprile 2014 individuati a seguito della dichiarazione dello stato di crisi regionale con decreto del Presidente della Giunta regionale della Regione Emilia-Romagna n. 73 del 7 maggio 2014;
1. 12. Baruffi, Ghizzoni, Arlotti, Richetti.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: al Presidente della Provincia di Modena con le seguenti: ai Presidenti delle province di Bologna e Modena.
1. 13. Baruffi, Ghizzoni, Arlotti, Richetti.

  Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: nei limiti dei poteri a lui delegati, aggiungere le parole: e ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione.
1. 14. Zan, Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, e comunque garantendo la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle erogazioni e alle concessioni di provvidenze pubbliche, di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, a favore di soggetti privati per l'esecuzione degli interventi di ricostruzione e ripristino.
1. 15. Zan, Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole seguenti: Commissario delegato per gli eventi sismici dei maggio 2012 e per gli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014 con le seguenti: Commissario Pag. 12delegato ai sensi del comma 1 del presente decreto.
1. 16. Ferraresi, Dell'Orco, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.

  Al comma 5, primo periodo, sopprimere la parola: entrambi.
1. 17. Ferraresi, Dell'Orco, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: che hanno interessato entrambi il territorio della provincia di Modena, inserire le seguenti: e per le trombe d'aria del 3 maggio 2013 e del 30 aprile 2014 che hanno interessato il territorio delle province di Bologna e Modena.

  Conseguentemente, dopo il primo periodo, inserire il seguente: A tal fine il Commissario Delegato è autorizzato ad utilizzare, per i danni conseguenti agli eventi di cui al comma 1, le risorse già disponibili nella contabilità speciale di cui al primo periodo del presente comma.
1. 18. Ghizzoni, Baruffi, Arlotti, Richetti.

  Al comma 5,primo periodo, sostituire le seguenti parole: può destinare complessivamente 210 milioni di euro, per gli anni 2014 e 2015 con le seguenti: può destinare, per gli anni 2014 e 2015, quota parte delle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, intestata allo stesso Presidente della regione Emilia-Romagna.

  Conseguentemente, sopprimere, ovunque ricorrano, eliminare le seguenti parole: nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 5,.
1. 19. Ferraresi, Dell'Orco, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: complessivamente 210 milioni di euro, per gli anni 2014 e 2015, con le seguenti: 360 milioni di euro per il 2014 e 250 milioni di euro per il 2015.

  Conseguentemente, sostituire il comma 9 con il seguente:
  9. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 5 e 7 e 8, pari a 360 milioni di euro per il 2014 e a 250 milioni di euro per il 2015 si provvede quanto a 160 milioni di euro per il 2014 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, quanto a 200 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015 mediante le risorse di cui al comma 9-bis, e quanto a 50 milioni di euro per il 2015 a valere sulle risorse disponibili relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, versate e disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

  dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
  9-bis. Per il periodo d'imposta 2013 e 2014, una quota non inferiore a 200 milioni di euro delle somme riferite alle scelte non espresse dai contribuenti della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo, sono destinate alle finalità di cui ai commi 5, 7 e 8.
1. 20. Dell'Orco, Ferraresi, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.

Pag. 13

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: per contributi fino a: commi 7 e 8 con le seguenti:. .. per i più urgenti interventi relativi al programma di messa in sicurezza idraulica dei territori connessi ai fiumi che hanno generato gli eventi alluvionali, come specificato al comma 6, per almeno 50 milioni di euro, per contributi per danni subiti da soggetti privati colpiti dagli eventi di cui al comma 1, come specificato al comma 7, nonché per gli interventi di cui al comma 8.
1. 21. Segoni, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Zolezzi.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole soggetti privati colpiti dagli eventi di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: con particolare riguardo alla sospensione delle rate dei mutui e dei finanziamenti per qualsiasi tipologia di immobile fino al ripristino dell'agibilità dell'edificio, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario.

  Conseguentemente, dopo il comma 9 aggiungere il seguente: All'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole: al 31 dicembre 2014 ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: fino al ripristino dell'agibilità dell'edificio, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario.
1. 22. Dell'Orco, Ferraresi, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: di cui al comma 1 inserire le seguenti:, per l'indennizzo alle imprese agricole del mancato reddito in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 e il 19 gennaio 2014 e degli eventi climatici avversi straordinari del 3 maggio 2013 e del 30 aprile 2014,.
1. 23. Ghizzoni, Baruffi, Richetti, Arlotti.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: intestata allo stesso Presidente della regione Emilia-Romagna aggiungere le seguenti: escludendo di utilizzare o ridurre le quote finanziarie stabilite per le aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 site in Regione Lombardia e Veneto.
1. 24. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: intestata allo stesso Presidente della regione Emilia-Romagna aggiungere le seguenti: escludendo le quote finanziarie stabilite per le aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 site in Regione Lombardia e Veneto, riparametrando le quote stesse per l'anno 2014 a 90 per cento in favore della Regione Emilia-Romagna; 8,7 per cento in favore della Regione Lombardia; 1,3 per cento in favore della regione Veneto.
1. 25. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Per i soggetti che abbiano presentato apposita domanda per l'accesso ai contributi di cui all'articolo 3, comma lettera a), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, i maggiori interessi maturati a seguito della sospensione dei mutui, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti, nelle modalità e con le risorse stabilite all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il Commissario delegato, con proprio provvedimento e d'intesa con l'Associazione bancaria italiana (ABI), definisce i criteri e le modalità attuativi del presente provvedimento.
1. 26. Dell'Orco, Ferraresi, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.

Pag. 14

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:
  5-bis. Alle aziende agricole ricadenti nei territori dei comuni interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014 ed individuati dall'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, ed alle aziende agricole ricadenti nei territori dei comuni colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici associati a grandinate e trombe d'aria del 3 maggio 2013 e del 30 aprile 2014, si applicano i benefici di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 per un massimo di 48 mesi, elevabili a 60 mesi, nel caso di aziende agricole colpite ripetutamente da tutti e tre gli eventi calamitosi indicati nel presente comma.
1. 27. Ghizzoni, Baruffi, Arlotti, Richetti.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:
  6-bis. Gli interventi di messa in sicurezza idraulica devono integrare gli obiettivi della Direttiva 2000/60/CE, che istituisce il quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della Direttiva 2007/60/CE, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni; in particolare detti interventi non dovranno alterare l'equilibrio sedimentario dei corsi d'acqua e gli interventi di rinaturalizzazione e di sfruttamento di aree di laminazione naturale delle acque dovranno essere prioritari rispetto agli interventi di artificializzazione.
1. 28. Segoni, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Zolezzi.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le seguenti parole: Commissario delegato per gli eventi sismici del maggio 2012 e per gli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014 con le seguenti: Commissario delegato ai sensi del comma 1. del presente decreto.
1. 29. Ferraresi, Dell'Orco, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: e per gli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 e il 19 gennaio 2014, inserire le seguenti: e per le trombe d'aria del 3 maggio 2013 e del 30 aprile 2014.
1. 30. Ghizzoni, Baruffi, Arlotti, Richetti.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire la seguente parola: stabiliti con la seguente: stabilite.
1. 31. Ferraresi, Dell'Orco, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: danni effettivamente verificatisi inserire le seguenti: e precedentemente censiti.
1. 32. Segoni, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Zolezzi.

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: per la ripresa dell'operatività delle attività economiche, inserire le seguenti: nonché per l'indennizzo del mancato reddito in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014 e degli eventi climatici avversi straordinari del 30 aprile 2014,.
1. 33. Ghizzoni, Baruffi, Richetti, Arlotti.

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: ai fini dell'armonizzazione dei comportamenti amministrativi aggiungere le seguenti: e dell'erogazione dei contributi.
1. 34. Ferraresi, Dell'Orco, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.

Pag. 15

  Al comma 7, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: Il complesso degli aiuti ricevuti non deve eccedere quanto necessario per compensare i danni subiti per effetto dell'evento calamitoso, in conformità con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.
*1. 35. Matarrese, D'Agostino, Pastorelli.

  Al comma 7 dopo il secondo periodo, inserire il seguente: Il complesso degli aiuti ricevuti non deve eccedere quanto necessario per compensare i danni subiti per effetto dell'evento calamitoso, in conformità con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.
*1. 36. Cera.

  Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:
  7-bis. Nei comuni maggiormente interessati dagli eventi sismici del maggio 2012 in provincia di Modena, dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, individuati all'articolo 3 del decreto-legge del 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, nonché dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013, individuati a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, il CIPE, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico e sentita la regione Emilia-Romagna, provvede all'individuazione ed alla perimetrazione di Zone franche urbane, della durata di cinque anni, ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, sulla base di parametri fisici e socio-economici rappresentativi dei fenomeni e degli effetti provocati dagli eventi calamitosi sui tessuto economico e produttivo. Alle aree così individuate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge n. 296 del 2006 e successive modifiche e integrazioni.
  7-ter. Al fine di assicurare l'effettiva compatibilità comunitaria delle disposizioni, di cui alla lettera a), la loro efficacia è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria.
  7-quater. Per il finanziamento delle Zone franche urbane individuate e per il periodo di vigenza degli incentivi previsto è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze, alimentato, nel limite di 300 milioni di euro, d'intesa con il Ministero della Difesa, delle risorse derivanti dalla riduzione nel numero di unità previste e prospettate di acquisto di velivoli Joint Strike Fighter (JSF) F-35 o con corrispondente riduzione di spesa prevista per il programma definito Forza NEC (Network Enabled Capabilities).
1. 37. Ferraresi, Dell'Orco, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. La proroga biennale del termine per la restituzione dei finanziamenti contratti a seguito del sisma del maggio 2012, stabilita dall'articolo 3-bis del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, si interpreta nel senso che lo slittamento di due anni è riferito al pagamento delle rate, compresa quella già prevista al 31 dicembre 2013.
1. 38. Ferraresi, Dell'Orco, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. I pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del comma 2, articolo 3, del decreto Legge 28 gennaio 2014, n. 4, sono armonizzati nei tempi e nei modi già definiti per i pagamenti dei finanziamenti contratti a seguito del sisma del maggio 2012 ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della Pag. 16legge 24 dicembre 2012, n. 228, e ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 7, così come definiti all'articolo 3-bis del medesimo decreto.
1. 39. Ferraresi, Dell'Orco, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. Gli edifici danneggiati dal sisma già classificati nella scheda di rilevamento AeDES (Agibilità e Danno nell'Emergenza Sismica) in categoria A) possono accedere alle procedure semplificate di asseverazione dei danni e di concessione dei contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con in legge 1o agosto 2012, n. 122.
1. 40. Ferraresi, Dell'Orco, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.

  Al comma 8, sostituire le parole: autorizza, altresì, la concessione di contributi, con le parole: stabilisce altresì, sulla base dei danni effettivi, le priorità degli interventi e le modalità per la concessione di contributi.
1. 41. Zan, Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 8, dopo le parole: dagli eventi alluvionali inserire le seguenti: e dalle trombe d'aria.
1. 42. Ghizzoni, Baruffi, Arlotti, Richetti.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. In considerazione degli eventi alluvionali che dal 10 al 13 novembre e il 27 e 28 novembre 2012, hanno colpito i comuni nelle province di Arezzo. Grosseto, Lucca, Massa e Carrara, Pisa. Pistoia e Siena, indicati nella delibera del Consiglio dei ministri dell'11 dicembre 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 2012 sono concessi benefìci economici a ristoro dei danni subiti dalle scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi eccezionali e non più utilizzabili. L'attività di ricognizione è svolta dalle amministrazioni comunali interessate, sulla base delle procedure connesse alla propria struttura organizzativa. Negli atti di ricognizione ai sensi del periodo precedente, oltre alle generalità del dichiarante e ai dati dell'attività economica o produttiva, devono essere indicati il prezzo di acquisto delle scorte di materie prime e semilavorati e il costo di produzione, al netto dei costi di commercializzazione, per i prodotti finiti, danneggiati o distrutti e non più utilizzabili. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al periodo precedente avviene con autocertificazione della stima del danno e dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'impresa di assicurazione, in conseguenza del sinistro.

  Conseguentemente:
  al comma 9 sostituire le parole:
Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 5 e 7 e 8, pari a complessivi 210 milioni di euro si fa fronte quanto a 160 milioni di euro per il 2014. con le seguenti: Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 5, 7, 8 e 8-bis, pari a complessivi 215 milioni di euro si fa fronte quanto a 165 milioni di euro per il 2014;
  alla rubrica dell'articolo aggiungere in fine le seguenti parole: nonché ulteriori misure in favore delle popolazioni colpite da eventi alluvionali che hanno interessato i comuni toscani nel 2012.
1. 43. Sani, Dallai.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. Per gli anni 2014 e 2015, è disposta l'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute dai Comuni Pag. 17di cui al presente articolo, con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati e imprese e puntualmente finalizzate agli interventi di ricostruzione, ripristino e messa in sicurezza del territorio a seguito degli eventi calamitosi, per un importo massimo complessivo, per ciascun anno, di 5 milioni di euro.
  8-ter. All'onere di cui al precedente periodo, si provvede mediante corrispondente riduzione per gli anni 2014-2015, delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
1. 44. Zan, Zaratti, Pellegrino.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. Sono stanziati 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 quale contributo per il ripristino e la messa in sicurezza dei territori colpiti dagli eventi alluvionali che hanno interessato i comuni della regione Veneto tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014, nonché tra il 27 e il 29 aprile 2014, nonché per i danni subiti da soggetti privati a seguito dei medesimi eventi.
  8-ter. Agli oneri di cui al precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione per gli anni 2014-2015, delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
1. 45. Zan, Zaratti, Pellegrino.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. Le disposizioni di cui ai precedenti commi, si applicano, con le medesime modalità, anche al Presidente della regione Veneto e ai comuni della medesima regione colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 nonché dai successivi eccezionali eventi atmosferici verificatisi tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014.
  8-ter. Per il finanziamento degli interventi conseguenti alle disposizioni di cui al precedente comma, sono stanziati 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione per gli anni 2014-2015, delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
1. 46. Zan, Zaratti, Pellegrino.

  Dopo il comma 8, inserire il seguente:
  9. Nei confronti dei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, i vincoli di spesa di personale di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dall'anno 2014 e per tutto il periodo dello stato di emergenza, si applicano con riferimento alla spesa di personale dell'anno 2011. Nei confronti dei predetti comuni colpiti dal sisma, i vincoli assunzionali di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano a decorrere dall'anno 2013 e per tutto il predetto periodo dello stato di emergenza. Nei confronti degli stessi comuni, a decorrere dall'anno 2014 e per tutto il periodo del predetto stato di emergenza, non si applica il limite del 50 per cento di cui al comma 7, primo periodo, dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
1. 47. Baruffi.

  Dopo il comma 8, inserire il seguente:
  8-bis. All'articolo 3 del decreto legge 1o gennaio 2014, n. 4 al comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole: «di cui ai commi 1 e 1-bis» sono inserite le seguenti: «nonché nei comuni delle province di Bologna, Pag. 18Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012,».
1. 48. Ghizzoni, Baruffi, Richetti, Arlotti.

  Dopo il comma 8, inserire il seguente:
  8-bis. Al fine di favorire una corretta e ordinata pianificazione territoriale ed urbanistica, compatibile con una riduzione complessiva del rischio idrogeologico, gli interventi di ripristino di cui al comma 8 devono prevedere meccanismi che favoriscano la delocalizzazione in aree sicure degli edifici costruiti nelle zone colpite dall'alluvione ubicate in classe R4 e R3 secondo i Piani di Assetto Idrogeologico, o comunque evidentemente a rischio idrogeologico.
1. 49. Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 9, sostituire le parole: pari a complessivi 210 milioni di euro si fa fronte quanto a 160 milioni di euro per il 2014 con le seguenti: quantificati sulla base dei danni effettivamente verificati e stabiliti con gli appositi provvedimenti adottati dal Presidente della regione Emilia-Romagna, Commissario delegato, si fa fronte.
1. 50. Ferraresi, Dell'Orco, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.

  Al comma 9, sopprimere le parole: quanto a 50 milioni di euro per il 2015.
1. 51. Ferraresi, Dell'Orco, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.

  Al comma 9, dopo le parole: disponibili sulla contabilità speciale aggiungere le parole: intestata al Presidente della regione Emilia-Romagna.
1. 52. Zan, Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 9, dopo le parole: decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122 aggiungere le seguenti: escludendo di utilizzare o ridurre le quote finanziarie stabilite per le aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 site in Regione Lombardia e Veneto sia per quanto riguarda gli interventi su edifici pubblici che privati.
1. 53. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.

  Al comma 9, dopo le parole: decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122 aggiungere le seguenti: escludendo di utilizzare o ridurre le quote finanziarie stabilite per le aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 site in Regione Lombardia e Veneto sia per quanto riguarda gli interventi su edifici pubblici che privati, riparametrando le quote stesse per l'anno 2014 a 90 per cento in favore della Regione Emilia-Romagna; 8,7 per cento in favore della Regione Lombardia. 1,3 per cento in favore della regione Veneto.
1. 54. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.

  Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le riduzioni delle autorizzazioni di spesa di cui al presente comma, si intendono a valere sulla parte di competenza della regione Emilia-Romagna.
1. 55. Zan, Zaratti, Pellegrino.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Al fine di accelerare l'attività di ricostruzione avviata a seguito del sisma del maggio 2012, i Comuni di cui al comma 1 sono esclusi per gli anni 2014 e 2015 dagli obiettivi finanziari previsti dalla disposizione di cui all'articolo 16 del decreto-legge Pag. 196 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
1. 56. Dell'Orco, Ferraresi, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Al fine di accelerare l'attività di ricostruzione avviata a seguito del sisma del maggio 2012, le spese per la realizzazione degli interventi di cui al comma 5, sono escluse dal patto di stabilità interno per gli anni 2014 e 2015.
1. 57. Dell'Orco, Ferraresi, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. All'articolo 3 comma 2 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, al quarto periodo sostituire le parole: «fino al 31 ottobre 2014» con le seguenti: «dal 17 gennaio 2014 fino al 31 ottobre 2014 i termini perentori anche processuali comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché:».
1. 58. Dell'Orco, Ferraresi, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Per le imprese operanti nei territori interessati dagli eventi sismici di cui al presente decreto, ai fini del calcolo dell'oscillazione dei tassi per andamento infortunistico nonché ai fini dell'applicazione della riduzione di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 23 dicembre 2013, n. 147, non si tiene conto degli eventi infortunistici verificatisi in concomitanza dei medesimi eventi sismici e riconosciuti quali infortuni sul lavoro.
1. 59. Baruffi.

  Dopo il comma 9, inserire il seguente:
  9-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:
  «3-bis. I finanziamenti contratti dalle banche di cui al comma 3 sono assistiti dalla garanzia dello Stato, incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta, che resta in vigore fino alla scadenza del termine di rimborso di ciascun finanziamento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è concessa la garanzia dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività della stessa. La garanzia dello Stato di cui al presente comma è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

  Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con il seguente:

  Art. 1 – (Interventi urgenti del Commissario per la ricostruzione della regione Emilia-Romagna, nominato ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, in favore delle popolazioni colpite da eventi alluvionali e ulteriori misure a seguito degli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009).
1. 60. Piccone, Dorina Bianchi.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
  9-bis. I soggetti che hanno contratto i finanziamenti di cui all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, possono richiedere la sospensione del pagamento Pag. 20dovuto per la restituzione del debito per quota capitale di cui al medesimo articolo 3-bis, comma 1, per un periodo non superiore a 12 mesi. Ai relativi oneri, pari a 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede a valere sulle risorse disponibili della contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122.
1. 61. Ghizzoni, Baruffi, Richetti, Arlotti.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  9-bis. All'articolo 67-octies del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, sono apportate le seguenti modifiche:
   1) al comma 1 dopo le parole: «ricevendone verificazione» sono aggiunte le altre: «ovvero trasmettendo successivamente all'autorità comunale copia della perizia giurata o asseverata attestante il danno subito».
   2) al medesimo comma 1 sono sostituite le parole: «entro il 30 giugno 2014» con le altre: «entro il 31 dicembre 2014».
   3) al comma 1-bis, sono sostituite le parole: «di cui all'articolo 3, comma 10,» con le altre: «di cui all'articolo 3, commi 8, 8-bis e 10.»

  9-ter. In attuazione del comma 9-bis, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con proprio decreto, provvede a integrazione e modifica delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del Decreto Ministeriale 23 dicembre 2013.
1. 62. Ghizzoni, Baruffi.

  Dopo il comma 9, inserire il seguente:
  9-bis. Il Presidente della Regione Emilia Romagna trasmette annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori finanziati ai sensi del presente articolo e sull'utilizzo delle risorse stanziate.
1. 63. Grimoldi, Gianluca Pini.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122 aggiungere, infine, il seguente comma: «10. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, al quarto periodo le parole: «sono altresì sospesi fino al 31 ottobre 2014» sono sostituite con le seguenti: «sono altresì sospesi dal 17 gennaio 2014 fino al 31 ottobre 2014 i termini perentori anche processuali comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché».
1. 64. Carra, Ghizzoni, Baruffi.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. I termini per adibire un immobile ad abitazione principale previsti alla lettera a) della nota II bis) della tariffa allegata al d.p.r. 26 aprile 1986 n. 131 e alla lettera b) dell'articolo 15 del d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917 sono prorogati fino al termine di un anno dalla approvazione del presente decreto. La presente disposizione si applica ai contribuenti proprietari di immobili posti nei Comuni interessati dagli eventi sismici elencati nel Decreto legge 6 giugno 2012, n. 74 recante interventi urgenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e il 29 maggio 2012.
1. 65. Mariani, Borghi, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Massimiliano Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Ventricelli, Zardini.

Pag. 21

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Al fine di consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 anche attraverso la realizzazione di opere infrastrutturali, gli obiettivi del patto di stabilità interno della provincia di Mantova sono ridotti con le procedure previste per il patto regionale verticale, disciplinato dai commi 138 e 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nei limiti di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, con corrispondente peggioramento dell'obiettivo di patto della regione Lombardia. Conseguentemente, l'obiettivo del patto di stabilità interno della regione Lombardia è migliorato nell'esercizio 2014 di un ammontare pari ai trasferimenti in conto capitale erogati in favore della provincia di Mantova, nel limite di importo di 30 milioni. I trasferimenti di cui al periodo precedente non rilevano ai fini del patto di stabilità interno della provincia di Mantova per l'esercizio 2014.
1. 66. Carra.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
  9-bis. Per gli anni 2015-2016, nel saldo finanziario in termini di competenza mista, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute dalla provincia di Mantova per la realizzazione di infrastrutture a valenza sovracomunale finalizzate al completamento degli interventi di ricostruzione connessi al sisma del 20 e 29 maggio 2012. L'esclusione delle spese opera nei limiti di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
   9-ter. All'onere derivante dal comma 9 bis, pari 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti dell'attualizzazione dei contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
1. 67. Carra.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  9-bis. Per i soggetti che hanno sede legale o operativa nel territorio dei comuni di cui al comma 1, nonché nel territorio dei comuni della Provincia di Modena, limitatamente a quelli già colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, colpiti da eccezionali eventi atmosferici associati a grandinate e trombe d'aria il 30 aprile 2014, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza nei rispettivi territori entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi agli eventi di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
1. 68. Ghizzoni, Baruffi.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente comma:
  9-bis. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, al quarto periodo le parole: «sono altresì sospesi fino al 31 ottobre 2014» sono sostituite con le seguenti: «sono altresì sospesi dal 17 gennaio 2014 fino al 31 ottobre 2014 i termini perentori anche processuali relativi a prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché.
1. 69. Carra.

Pag. 22

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  9-bis. All'articolo 3-bis del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, sono apportate le seguenti modifiche:
   1) al comma 1, le parole: «rispetto alla durata massima originariamente prevista» sono sostituite con le seguenti: «rispetto alle singole scadenze originariamente previste. Conseguentemente, le scadenze relative al rimborso del primo finanziamento sono rideterminate dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2015, dal 30 giugno 2014 al 30 giugno 2016, dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2016, e quelle relative al rimborso del secondo finanziamento sono rideterminate dal 30 giugno 2014 al 30 giugno 2016, dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2016, dal 30 giugno 2015 al 30 giugno 2017 e dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2017.
   2) al comma 1, dopo le parole: «legge 24 giugno 2013, n. 71,» sono aggiunte le seguenti: «ivi compresa quella del 26 maggio 2014,».
   3) al medesimo comma 1, le parole: «per effetto della rimodulazione dei piani di ammortamento derivante» sono sostituite dalle seguenti: «per effetto della rideterminazione delle scadenze e della conseguente rimodulazione dei piani di ammortamento derivanti».
1. 70. Carra.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche e integrazioni all'articolo 8 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74).

   1. All'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  «7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche al comune di Bagnolo in Piano, colpito dagli eventi sismici del 15 dicembre 2009».
1. 01. Plangger.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Estensione dei benefici di cui al decreto-legge n. 4 del 2014, ai territori dei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio del 2012 e dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013).

  1. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo le parole: «si applicano anche» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano ai territori dei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, nonché:»;
   b) dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Le stesse disposizioni si applicano anche ai territori dei comuni colpiti dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013, individuati a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 9 maggio 2013.»

  2. All'onere di cui al precedente comma 1, si provvede mediante una riduzione di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2015, delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
1. 02. Paglia, Zan, Zaratti, Pellegrino.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 1 comma 367 della legge 27 dicembre 2013, n. 147).

  1. Il comma 367 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è sostituito dal seguente:
  «367. Nel limite delle risorse disponibili sulle contabilità dei Commissari di cui Pag. 23all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, in cui confluiscono le risorse finanziarie relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono prorogate all'anno 2016 le possibilità di assunzione di cui al comma 8 del medesimo articolo.»
1. 03. Baruffi, Ghizzoni, Arlotti, Richetti.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Sostegni al reddito).

  1. Al finanziamento delle autorizzazioni di cassa integrazione guadagni in deroga a favore delle imprese e dei lavoratori sospesi a seguito dell'alluvione del 17 gennaio 2014 concorrono le risorse già stanziate dall'articolo 15 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, come ripartite dall'articolo 1 e 2 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 17 settembre 2013 n. 75719.
1. 04. Baruffi, Richetti, Ghizzoni, Arlotti.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Utilizzo economie per interventi connessi ad interventi calamitosi).

  1. Le economie accertate sui bilanci delle Regioni alla data di entrata in vigore della presente legge e derivanti dall'attuazione di piani di interventi urgenti connessi agli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e finanziati con provvedimenti statali, possono essere utilizzati dalle Regioni per assicurare il rapido avvio degli interventi urgenti connessi ad altri eventi calamitosi per i quali è dichiarato e vigente lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge e possono essere trasferite nelle contabilità speciali in essere, qualora istituite in attuazione delle ordinanze adottate ai sensi del richiamato articolo 5 per fronteggiare i predetti eventi calamitosi.
1. 05. Baruffi, Ghizzoni, Arlotti, Richetti.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 6-sexies del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71).

  1. Il comma 3 dell'articolo 6 sexies del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è sostituito dal seguente:
  «3. I commissari delegati di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, sono autorizzati a riconoscere, con decorrenza dal 1o agosto 2012 e sino al 30 giugno 2016, alle unità lavorative, ad esclusione dei dirigenti e titolari di posizione organizzativa alle dipendenze della regione, degli enti locali e loro forme associative del rispettivo ambito di competenza territoriale, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e debitamente documentato per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza, nei limiti di trenta ore mensili. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nell'ambito e nei limiti delle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122.»
1. 06. Baruffi, Ghizzoni, Arlotti, Richetti.

Pag. 24

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135).

  1. Il comma 9 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dal seguente:
  «9. Agli oneri derivanti dal comma 8 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di regione e con i seguenti limiti: euro 3.750.000 per l'anno 2012, euro 20.000.000 per l'anno 2013 ed euro 20.000.000 per l'anno 2014, euro 25.000.000 per l'anno 2015 ed euro 25.000.000 per l'anno 2016.»
1. 07. Ghizzoni, Baruffi, Richetti, Arlotti.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134).

  1. Il comma 14 dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è sostituito dal seguente:
  «14. Sulla base di apposita convenzione da stipularsi con i Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo 1 del citato decreto-legge n. 74 del 2012, Fintecna o società da questa interamente controllata assicura alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto il supporto necessario unicamente per le attività tecnico-ingegneristiche dirette a fronteggiare con la massima tempestività le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 74 del 2012. Ai relativi oneri, nel limite di euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013, e 2014, 2015 e 2016 da trasferirsi ai Commissari delegati per il pagamento di quanto dovuto in relazione alla predetta convenzione, si provvede nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74.»
1. 08. Baruffi, Ghizzoni, Arlotti, Richetti.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122).

  1. Dopo il comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, è inserito il seguente:
  5-bis. Al fine di poter garantire l'efficacia della gestione nel passaggio da quella straordinaria a quella ordinaria, alla cessazione dello stato d'emergenza, la Regione Emilia-Romagna succede al Commissario delegato, nominato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, nella titolarità dei rapporti con il personale assunto con contratti di lavoro flessibile, nonché con quello acquisito in comando o distacco, fino alla loro scadenza, ferma restando l'imputazione della relativa spesa alle risorse specificamente destinate al sisma.
1. 09. Baruffi, Ghizzoni, Arlotti, Richetti.

Pag. 25

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Proroga stato di emergenza).

  1. Lo stato di emergenza a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 nei territori delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia, Rovigo, dichiarato con le delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012, e attualmente fissato fino al 31 dicembre 2014, è prorogato fino al 30 giugno 2016.
1. 010. Ghizzoni, Baruffi, Richetti, Arlotti.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere i seguenti:

Art. 1-bis.
(Istituzione della zona franca, individuazione dei beneficiari ed entità delle agevolazioni).

  1. Nell'intero territorio colpito dall'alluvione del 17 gennaio 2014 di cui al decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, e nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 di cui al decreto-legge n. 74 del 2012 con zone rosse nei centri storici, è istituita la zona franca ai sensi della legge n. 296 del 2006. La perimetrazione della zona franca è la seguente: comuni di Bastiglia, Bomporto, Camposanto, Medolla, S. Prospero, S. Felice sul Panaro, Finale Emilia, comune di Modena limitatamente alle frazioni di La Rocca, S. Matteo, Navicello, Albareto, e i centri storici dei comuni con zone rosse: Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Mirandola, Novi di Modena, S. Possidonio, Crevalcore, Poggio Renatico, S. Agostino.
   2. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate all'interno della zona franca di cui all'articolo 14 con le seguenti caratteristiche:
   a) rispettare la definizione di micro imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 e avere un reddito lordo nel 2013 inferiore a 50.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a 5;
   b) essere già costituite alla data di presentazione dell'istanza di cui al successivo articolo 16, purché la data di costituzione dell'impresa non sia successiva al 31 dicembre 2014;
   c) svolgere la propria attività all'interno della ZFU, ai sensi di quanto previsto al comma 3;
   d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

  3. Gli aiuti di stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui all'articolo 1-ter del presente decreto sono concessi ai sensi e nei limiti del Regolamento (CE) n. 1407 del 2013 del 18 dicembre 2013 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») e dal Regolamento (CE) n. 1408 del 2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») nel settore agricolo.
  4. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente decreto, i soggetti individuati ai sensi del comma 1 devono avere la sede principale o l'unità locale all'interno della ZFU e rispettare i limiti e le procedure previsti dai Regolamenti comunitari di cui al comma precedente.
  5. Quanto previsto al comma 3 è attestato mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.Pag. 26
  6. I soggetti di cui al presente articolo possono beneficiare, nel rispetto del comma 2 nonché dei limiti previsti al successivo comma 6 e della dotazione finanziaria del fondo di cui al successivo articolo, delle agevolazioni previste alle lettere a), b), c) del comma 341 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e consistenti in:
   a) esenzione dalle imposte sui redditi;
   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive;
   c) esenzione dall'imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui all'articolo precedente, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.

  7. L'agevolazione è riconosciuta con riferimento al comma 5 lettera a) sui redditi relativi ai periodi di imposta 2014 e 2015 e per le esenzioni di cui alle lettere b) e c) per il periodo di imposta 2014 e 2015.

Art. 1-ter.
(Istituzione del fondo).

  1. Al fine di compensare le minori entrate di cui all'articolo precedente è istituto apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e della Finanza, con una dotazione di 50 milioni di euro che costituisce tetto di spesa massima.
  2. L'attività di regolazione contabile delle minori entrate fiscali e contributive derivante dalla fruizione delle esenzioni di cui all'articolo precedente è affidata all'Agenzia delle Entrate.
  3. Il Ministero dell'Economia delle finanze individua una apposita Contabilità speciale intestata all'Agenzia delle Entrate nella quale versare le risorse del fondo di cui comma 1.
1. 011. Ghizzoni, Arlotti, Richetti, Baruffi.

ART. 2.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di calamità naturali aggiungere le seguenti: e quelle inutilizzate di cui all'articolo 1, comma 346 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, da destinare agli interventi di cui al comma 347 della medesima legge.
2. 1. Dallai, Parrini, Donati, Mariani, Braga.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al Fondo di cui al comma 1 (o altro) affluiscono le risorse di cui all'articolo 1, comma 346 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 finalizzate ad interventi in conto capitale per la ricostruzione e messa in sicurezza del territorio nelle zone interessate da eventi emergenziali pregressi che risultano ancora disponibili in relazione alla mancata attivazione degli interventi previsti da specifiche disposizioni legislative. Tali risorse possono essere utilizzate anche per la concessione di contributi per scorte e beni mobili strumentali all'attività produttiva, inclusa quella agricola, purché i danni siano in nesso di causalità con l'evento e dimostrabili con perizia giurata, risalente al periodo dell'evento. Gli interventi attuati con le risorse del fondo di cui al presente comma sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e dei relativi provvedimenti attuativi.
  1-ter. Le risorse di cui al comma 1-bis sono destinate per l'anno 2014 ai seguenti interventi:
   a) per un importo di 1,5 milioni di euro, contributi alle imprese che abbiano subito danni alle scorte e ai beni mobili strumentali all'attività produttiva a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Marche nei giorni dal 1o al 6 marzo 2011;
   b) interventi per la ricostruzione a seguito degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito alcuni comuni delle Pag. 27province di Lucca, Massa Carrara, Siena, Genova e La Spezia nei giorni dal 20 al 24 ottobre 2013, nonché della regione Marche nei giorni tra il 10 e l'11 novembre 2013, per un importo di 20 milioni di euro per l'anno 2014 sulla base della ricognizione di fabbisogni finanziari;
   c) al fine di consentire l'avvio dell'opera di ricostruzione necessaria nei territori della Toscana a seguito dell'evento sismico verificatosi il 21 giugno 2013, la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014 per il finanziamento degli interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti al sisma.

  1-quater. Le risorse di cui al comma 1-bis sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi del comma 1-ter.
2. 2. Dallai, Parrini, Donati, Mariani, Braga.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. A valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui al comma 1, sono assegnati 200 milioni di euro alla Regione Veneto per il ripristino dei danni e il ritorno alle normali condizioni dei territori colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatisi tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014, di cui alla deliberazione dello stato di emergenza dell'11 aprile 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 102, del 5 maggio 2014. A tal fine, con apposita delibera del CIPE sono assegnati 200 milioni di euro al Fondo per le emergenze nazionali di cui al comma 1, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, per il periodo di programmazione 2014-2020, come definite ai sensi dell'articolo 1, comma 6 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e in coerenza con le relative finalità. I finanziamenti disposti sulla base delle risorse di cui al presente comma e le relative spese non sono considerati tra le entrate finali e le spese finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.
2. 3. Grimoldi, Busin.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per gli anni 2014 e 2015, le somme riferite alle scelte non espresse dai contribuenti della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono destinate per un ammontare pari a 200 milioni di euro, per ciascuno degli anni, al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
2. 4. Segoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Alla Tabella A – Parte III [Beni e servizi soggetti ad aliquota ridotta], numero 127-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole «impianto fisso;» è inserita la seguente: «beni e servizi destinati alla ricostruzione ed al recupero del patrimonio pubblico danneggiato da calamità naturali, catastrofi o altri eventi in un'area determinata del territorio in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza;»
  1-ter. Per le finalità di cui al comma 2, il Ministero dell'Economia e finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito a decorrere dall'anno 2014 non inferiore a 400 milioni di euro.
2. 5. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.

Pag. 28

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. A valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui al comma 1, sono assegnati 20 milioni di euro alla Regione Emilia Romagna per il ripristino dei danni e il ritorno alle normali condizioni dei territori della provincia di Ravenna colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni tra il 31 maggio e 1o giugno 2014, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tal fine, con apposita delibera del CIPE sono assegnati 20 milioni di euro al Fondo per le emergenze nazionali di cui al comma 1, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, per il periodo di programmazione 2014-2020, come definite ai sensi dell'articolo 1, comma 6 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e in coerenza con le relative finalità. I finanziamenti disposti sulla base delle risorse di cui al presente comma e le relative spese non sono considerati tra le entrate finali e le spese finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.
2. 6. Gianluca Pini, Grimoldi.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. A valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui al comma 1, sono assegnati 20 milioni di euro alla Regione Friuli Venezia Giulia per il ripristino dei danni e il ritorno alle normali condizioni dei territori della provincia di Pordenone colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatisi tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tal fine, con apposita delibera del CIPE sono assegnati 20 milioni di euro al Fondo per le emergenze nazionali di cui al comma 1, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, per il periodo di programmazione 2014-2020, come definite ai sensi dell'articolo 1, comma 6 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e in coerenza con le relative finalità. I finanziamenti disposti sulla base delle risorse di cui al presente comma e le relative spese non sono considerati tra le entrate finali e le spese finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.
2. 7. Fedriga, Grimoldi.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. A valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui al comma 1, sono assegnati 200 milioni di euro alla Regione Veneto per il ripristino dei danni e il ritorno alle normali condizioni dei territori colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatisi tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014, di cui alla deliberazione dello stato di emergenza dell'11 aprile 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 102, del 5 maggio 2014, nonché dagli eventi alluvionali del 28 e 29 aprile 2014, che hanno interessato la provincia di Padova, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tal fine, con apposita delibera del CIPE sono assegnati 200 milioni di euro al Fondo per le emergenze nazionali di cui al comma 1, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, per il periodo di programmazione 2014-2020, come definite ai sensi dell'articolo 1, comma 6 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e in coerenza con le relative finalità. I finanziamenti disposti sulla base delle risorse di cui al presente comma e le relative spese non sono considerati tra le entrate finali e le spese finali di cui Pag. 29all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.
2. 8. Grimoldi, Busin.

  Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:

Art. 2-bis.

  1. I benefici fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia o di manutenzione straordinaria, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+, nonché A per i forni e per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, previsti dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono riconosciuti anche a coloro i quali eseguono lavori o acquistano tali beni relativi alla stessa unità abitativa, se ricadente in Comuni per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza anche se gli aventi diritto ne hanno già beneficiato una volta prima dell'evento calamitoso che ha determinato la successiva dichiarazione di stato di emergenza.
2. 01. Carrescia.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Al fine di assicurare, con carattere di continuità, il regolare svolgimento delle attività afferenti l'allertamento, il monitoraggio ed il coordinamento operativo delle strutture regionali che compongono il Servizio nazionale di protezione civile, prestate dal personale in servizio presso i Centri funzionali di cui all'articolo 3-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e presso le Sale operative regionali di protezione civile, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale a tempo indeterminato, continuano a produrre effetti le disposizioni, di cui all'articolo 14, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2010, n. 3891, e successive modificazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2010, n. 195, nonché i provvedimenti presupposti, conseguenti e connessi alle medesime.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con risorse a carico dei rispettivi bilanci regionali.
2. 02. Braga, Mariani, Borghi, Arlotti, Mariastella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Massimiliano Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Ventricelli, Zardini.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Capo Dipartimento della protezione civile, da adottare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità con cui ripartire le risorse economiche, quale co-finanziamento dello Stato, per la gestione, manutenzione e sviluppo delle reti di osservazione idro-meteorologica al suolo, della rete dei radar meteorologici utilizzati dai Centri funzionali regionali operanti nel Sistema nazionale di allertamento, costituito nell'ambito delle attività di protezione civile ai sensi dell'articolo 3-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
  2. Agli oneri conseguenti all'attuazione del comma 1 relativamente all'annualità 2014, quantificati in euro sei milioni, si provvede a valere sulle risorse finanziarie all'uopo accantonate nel Fondo nazionale di protezione civile nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
2. 03. Mariani, Borghi, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Massimiliano Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Ventricelli, Zardini.

Pag. 30

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Al fine di garantire l'immediatezza degli interventi di protezione civile, all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, dopo le parole: «per regolazioni debitorie pregresse e contabili e per obbligazioni giuridicamente perfezionate», sono inserite le seguenti: «, per trasferimenti destinati ad assicurare l'operatività del Fondo Emergenze Nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies della legge n. 225 del 1992 e per i Fondi previsti da specifiche disposizioni normative destinati alla realizzazione di interventi conseguenti a calamità naturali».
2. 04. Mariani, Borghi, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Massimiliano Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Ventricelli, Zardini.

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al trasferimento di 5 milioni di euro ad Ismea SGFA ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 1 agosto 2012, n. 122.
2. 05. L'Abbate.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 346 è aggiunto il seguente:
  «346-bis. Le risorse di cui al comma 346 sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.»

  Conseguentemente, al comma 347, le parole: ai sensi e con le modalità ivi previste sono sostituite dalle seguenti: ai sensi e con le modalità previste dai commi 346 e 346-bis.
2. 06. Dallai, Parrini, Donati, Mariani, Braga.

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

  1. I pagamenti di tributi e gli adempimenti sospesi ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 novembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 2013, n. 283 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2013, n. 300, sono effettuati entro il 30 giugno 2014, senza applicazione di sanzioni e interessi.
  2. Fermo restando l'obbligo di versamento nei termini previsti, per il pagamento dei tributi di cui al comma 1, i soggetti ricompresi nell'ambito di applicazione dei decreti di cui al comma 1 che abbiano subito danni possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei medesimi territori ricompresi nell'ambito di applicazione dei decreti di cui al comma 1, un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni. A tal fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la società Cassa depositi e prestiti S.p.A. e Pag. 31l'associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 90 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Nel caso di titolari di reddito di impresa, il finanziamento può essere richiesto limitatamente ai danni subiti in relazione all'attività di impresa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 aprile 2014, sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma, e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma, sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  3. I soggetti finanziatori di cui al comma 2 comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonché i relativi importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo di riscossione.
  4. Per accedere al finanziamento di cui al comma 2, i soggetti ivi indicati presentano ai soggetti finanziatori di cui al medesimo comma un autodichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, volta ad attestare i danni subiti ed il nesso di causalità con l'evento alluvionale di novembre 2013, nonché copia del modello di cui al comma 6, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nel quale sono indicati i versamenti sospesi di cui al comma 2 e la ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione. Ai soggetti finanziatori deve essere altresì trasmessa copia dei modelli di pagamento relativi ai versamenti effettuati.
  5. Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori di cui al comma 2, nei limiti di spesa di cui al comma 9, mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti. Il credito di imposta è utilizzabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione di limiti di importo, ovvero può essere ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La quota capitale è restituita dai soggetti di cui al comma 2 a partire dal 1o gennaio 2015 secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento.
  6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro il 15 aprile 2014, è approvato il modello indicato al comma 4, idoneo altresì ad esporre distintamente i diversi importi dei versamenti da effettuare, nonché sono stabiliti i tempi e le modalità della relativa presentazione. Con analogo provvedimento possono essere disciplinati modalità e tempi di trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti erogati e al loro utilizzo, nonché quelli di attuazione del comma 3.
  7. Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati risultanti dal modello di cui al comma 4, i dati delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione del credito di imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.
  8. In relazione alle disposizioni di cui al comma 1, le dotazioni finanziarie della Missione di spesa «Politiche-economico-finanziarie e di bilancio» – Programma «Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta» sono ridotte di 90 milioni di euro per l'anno 2013. Le predette dotazioni sono incrementate di pari importo per l'anno 2014.
  9. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 6,4 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede a valere sulle risorse giacenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 20 novembre 2013, Pag. 32n. 122, che vengono a tal fine versate all'entrata del bilancio dello Stato nel medesimo anno. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
  10. I finanziamenti agevolati di cui al comma 2 sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. A tal fine, il Commissario delegato di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, n. 122, del 20 novembre 2013, verifica l'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi alluvionali del novembre 2013, tenendo anche conto degli eventuali indennizzi assicurativi, istituendo e curando la tenuta e l'aggiornamento di un registro di tutti gli aiuti concessi a ciascun soggetto che eserciti attività economica per la compensazione dei danni causati dai medesimi eventi alluvionali.
2. 07. Cani, Mura, Pes, Scanu, Francesco Sanna, Giovanna Sanna, Marrocu, Marco Meloni.

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Nei confronti dei soggetti individuati ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 novembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2013, n. 283, come modificato dal successivo Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2013, n. 300, il termine di scadenza della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari ivi previsto è prorogato al 30 giugno 2014. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
  2. La ripresa della riscossione dei tributi di cui al comma 1, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, avviene mediante pagamenti rateali mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2014 secondo modalità e termini stabiliti con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. All'articolo 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2014, n. 147, sostituire le parole: «dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2014» con le seguenti: «dotazione di 44 milioni di euro per l'anno 2014».
2. 08. Cani, Mura, Pes, Francesco Sanna, Giovanna Sanna, Marrocu, Scanu, Marco Meloni.

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ALLEGATO 2

5-02937 Braga: Iniziative urgenti per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza della SS n. 36.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In merito alla realizzazione della passerella ciclopedonale lungo la S.S. 36 «del Lago di Como e dello Spluga», tra il centro abitato di Abbadia Lariana e località Pradello, riporto quanto comunicato dalla Società ANAS sull'intera vicenda.
  Il termine di ultimazione dei lavori era stato individuato nell'autunno 2014 ma circostanze del tutto imprevedibili e indipendenti dalla volontà della stessa società hanno comportato il fermo delle attività.
  Infatti, l'appaltatore delle opere (Consorzio Aedars) è stato raggiunto da un'informazione interdittiva (ex articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998 n. 252), emessa dal Prefetto di Roma il 29 settembre 2013.
  A seguito di ciò l'ANAS, in ottemperanza alle norme vigenti, ha immediatamente disposto il recesso dal contratto e avviato le procedure di interpello degli altri concorrenti per individuare un nuovo aggiudicatario.
  Quindi, in data 28 ottobre 2013, i lavori sono stati nuovamente aggiudicati alla RTI Accisa spa – Cidieffe Costruzioni srl, la quale aveva offerto la propria disponibilità ad avviare l'attività già dai primi giorni del mese di dicembre 2013.
   Tuttavia, l'appaltatore originario ha presentato ricorso al TAR del Lazio, sia contro l'informazione interdittiva del Prefetto di Roma che contro il provvedimento di recesso dell'ANAS.
  Il TAR del Lazio si è dichiarato incompetente con ordinanza del 9 dicembre 2013, pertanto il ricorso è stato ripresentato al TAR della Lombardia, dove si attende che il giudizio venga riassunto.
  Intanto, il 25 marzo scorso, l'appaltatore originario (Consorzio Aedars) ha chiesto all'ANAS l'immediato riaffidamento dei lavori dopo il recesso contrattuale per interdizione.
  In aggiunta, segnalo che un'altra impresa, la Rete Costruzioni, ha impugnato la nuova aggiudicazione in favore della RTI Accisa – Cidieffe, ottenendo dal TAR della Lombardia un'ordinanza di sospensione, e il 3 aprile scorso ha diffidato l'ANAS al fine di ottenere l'affidamento dei lavori.
  Contro il provvedimento del TAR Lombardia è tutt'ora pendente l'appello al Consiglio di Stato che verrà discusso probabilmente il prossimo 11 giugno 2014.
  In tale stato di cose, pertanto, sarà possibile riprendere l'esecuzione delle opere solo a seguito dell'esito dei giudizi pendenti, per la cui definizione verrà assunta ogni utile iniziativa formale di sollecito.

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ALLEGATO 3

5-02938 Pellegrino: Iniziative urgenti per migliorare il sistema di viabilità nelle aree attraversate dall'autostrada Udine-Tarvisio.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In risposta a quanto rappresentato dagli Onorevoli Interroganti, premetto quanto segue.
  Il quadrante Nord-Est del Paese è attraversato dalle autostrade A4 ed A23, le quali costituiscono una importante cerniera di collegamento con l'Europa dell'Est e sono parte del corridoio V della rete europea TEN-T.
  Dette autostrade sono gestite in regime di concessione da due società: Autovie Venete è concessionaria delle autostrade A4 Venezia-Trieste e A23 Palmanova-Udine Sud, mentre Autostrade per l'Italia spa è concessionaria per la tratta della A23 compresa tra Udine Sud e Tarvisio.
  I livelli tariffari applicati all'utenza sono orientati al costo, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie; quindi commisurati alla spesa degli investimenti e agli oneri di gestione.
  Nello specifico, i maggiori incrementi tariffari registrati sulla rete gestita da Autovie Venete riflettono la consistente spesa per investimenti sinora affrontata dalla società per la realizzazione della terza corsia sulla A4 tra Venezia e Trieste.
  L'esecuzione dell'opera è diretta, come è noto, dal Commissario per l'emergenza della A4, nella persona del Presidente della regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
  Entrando nel merito di quanto segnalato dagli Onorevoli Interroganti, circa l'utilizzo da parte dei mezzi pesanti della SR 463 come alternativa alle autostrade A23 e A4, devo evidenziare che ciò rappresenta un fenomeno sempre esistito, che non ha una diretta correlazione con le tariffe applicate dalle società concessionarie ma risulta piuttosto connesso alla possibilità di ridurre significativamente la percorrenza e con essa le spese di carburante.
  Tra l'altro evidenzio che nei primi quattro mesi del 2014 i volumi di traffico sulla tratta autostradale in questione sono incrementati del 3,84 per cento e, relativamente alla classe 5 (mezzi pesanti con 5 assi) l'incremento è stato pari al 5,64 per cento.
  In ordine agli interventi di adeguamento infrastrutturale del territorio non si è a conoscenza di progetti di integrazione della viabilità locale, segnatamente regionale, mentre si conferma la prosecuzione della realizzazione della terza corsia della A4 che attualmente registra un avanzamento pari al 34 per cento.
  Evidenzio, da ultimo, che allo stato non sussistono né possono ritenersi ipotizzabili strumenti normativi tali da vincolare gli utenti privati e commerciali all'utilizzo della percorrenza autostradale in luogo della libera circolazione su altre strade come prevista dalla carta costituzionale e dalla normativa comunitaria in materia.

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ALLEGATO 4

5-02939 De Rosa: Iniziative urgenti per la sospensione delle procedure in corso per la realizzazione del sistema MOSE e la revisione, a tutela dei principi di trasparenza e legalità, della disciplina sugli appalti pubblici.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Gli avvenimenti oggetto dell'interrogazione sono di eccezionale gravità e impongono iniziative da parte del Governo che – nel rispetto dei ruoli istituzionali di ciascuno – affianchino l'azione della magistratura e convergano con le sue finalità, che sono quelle dell'innalzamento della legalità del sistema degli appalti pubblici.
  Fatta questa premessa, sulla quale si ritornerà nella parte finale della risposta, è comunque necessario riportare preliminarmente alcuni elementi di contesto, necessariamente dettagliati, ma essenziali ad inquadrare l'intera vicenda.
  Il sistema delle dighe mobili del Mos.e. si configura come un'opera di rilevante impatto tecnologico ed economico.
  Sia per la dimensione economica che per la componente costruttiva estremamente innovativa il Modulo Sperimentale Elettromeccanico è stato considerato da sempre un'opera strategica di interesse nazionale e si è accompagnato, nel corso degli anni, ad azioni mirate che vanno dal marginamento delle isole, ai piccoli e piccolissimi interventi di opere destinate alle comunità locali di più ampio sapore urbanistico, alla manutenzione dei canali fino alla creazione delle opere alle bocche. Quindi non solo «grande opera», ma intervento territoriale complesso con forti valenze ambientali.
  Com’è noto, ma come è utile ricordare, l'opera ha una lunga storia che risale almeno alla legge speciale (798/1984), con cui il Parlamento volle sottolineare la necessità di affrontare in maniera unitaria gli interventi di salvaguardia di Venezia, istituendo il Comitato di indirizzo, coordinamento e controllo di questi interventi (il cosiddetto «Comitatone») e affidandone la progettazione e l'esecuzione ad un unico soggetto, il Consorzio Venezia Nuova, cui venne riconosciuto il possesso di capacità e competenze adeguate a gestire il complesso delle attività di salvaguardia.
  Nel 1989, la stesura del progetto preliminare di massima delle opere mobili, ultimato nel 1992, in seguito approvato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e sottoposto a procedura di valutazione di impatto ambientale.
  Nel 2002 viene presentato il progetto definitivo, mentre il Comitatone del 3 aprile 2003 dà il via alla sua realizzazione e nello stesso anno vengono aperti i cantieri alle tre bocche di porto di Lido, Malamocco e Chioggia.
  Ad oggi l'avanzamento complessivo dei lavori è pari a circa l'85 per cento e le persone attualmente coinvolte nella realizzazione del Mose sono circa 4000.
  Tra giugno e settembre 2012 è stato ultimato il posizionamento dei 9 cassoni di alloggiamento delle paratoie della barriera di Lido nord e si sta procedendo alla connessione degli impianti tra un cassone e l'altro. Nel corso dell'anno saranno completate entrambe le barriere della bocca di porto del Lido; contemporaneamente, si procederà con il varo e il posizionamento dei cassoni di alloggiamento per le barriere alle bocche di Malamocco e Chioggia, Pag. 36per poi procedere all'installazione delle paratoie e ultimare il sistema Mose nel 2016.
  In merito al soggetto attuatore, il Consorzio Venezia nuova – come correttamente indicato dagli interroganti – è il concessionario per conto del Magistrato alle acque di Venezia dei lavori per la progettazione e la realizzazione di detto sistema Mo.s.e. e, sulla base di un contratto di programma pluriannuale, stipula atti aggiuntivi aventi per oggetto le attività necessarie alla realizzazione dei singoli interventi.
  I suddetti atti aggiuntivi costituiscono le destinazioni dei finanziamenti previsti dalla legge di stabilità: istruiti dalla Struttura tecnica di missione, istituita presso il MIT dalla legge n. 443 del 2001, sono sottoposti all'approvazione del CIPE e al visto di legittimità della Corte dei conti. Presso lo stesso Ministero è poi istituito un apposito Servizio per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere, sulla cui attività recente in relazione ai lavori del Mo.S.e. si riferisce più avanti.
  Quanto riportato descrive sinteticamente la storia e il quadro delle responsabilità delle istituzioni coinvolte nella realizzazione di questa opera e segnatamente del MIT e dei suoi organi.
  Una informazione specifica è dovuta poi in merito ai costi dell'opera.
  Il totale delle assegnazioni finanziarie destinate al complesso degli interventi riguardanti il Sistema Mose è pari a 4.866,52 milioni di euro, e viene disciplinato in forza del contratto stipulato nel 2005 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Magistrato alle Acque di Venezia e l'Ente attuatore (Consorzio Venezia Nuova) che stabilisce un prezzo chiuso per la realizzazione delle opere, definendo costi e tempi certi dei lavori.
  Il valore complessivo del Mose è pari a 5.493 mln di euro ed è costituito da:
   lavori per 4.934 mln di euro;
   360 mln di euro per attività funzionali legate alla gestione alla realizzazione delle piattaforme informatiche per la gestione delle informazioni connesse alla idrografia della laguna ed alla manutenzione fisica del sistema;
   200 milioni di euro per gli interventi previsti nel Piano delle misure di compensazione conservazione, riqualificazione ambientale e monitoraggi in adempimento alle prescrizioni della Commissione Europea.

  Ad oggi sono stati assegnati complessivamente ed in virtù delle fonti finanziarie che si indicano in dettaglio di seguito 4.866 mln di euro, cioè il 98 per cento delle risorse necessarie al completamento dei lavori. Le altre assegnazioni, cioè il valore differenziale tra il costo complessivo a vita intera dell'opera e quanto è stato assegnato, circa 560 milioni di euro è, dal dicembre 2013, oggetto di approfondimento di assegnazione.
  L'originaria assegnazione di 108,69 milioni di euro derivante dalla Legge 798/1984 è stata nel corso degli anni, dal 2002 al 2013, integrata con le risorse provenienti dalle «Leggi Finanziarie» (e con le relative deliberazioni del CIPE per un totale di circa 4.000 milioni di euro) e con gli speciali finanziamenti stabiliti dai decreti-legge n. 159 del 2007 (euro 170 milioni), n. 78 del 2010 (euro 336 milioni), n. 98 del 2011 (euro 834,4 milioni), fino ad un totale di 4.866 milioni di euro.
  Per completezza di informazioni occorre poi rilevare che è stata disposta anche una revoca di euro 600 milioni nell'ambito delle misure di contenimento della spesa pubblica (cosiddetto Piano Bondi) che ha determinato lo slittamento di un anno della conclusione del piano lavori.
  Proprio al fine di recuperare questo ritardo occorre ricordare che con la legge n. 147 del 2013 (legge di Stabilità 2014) è stata autorizzata la spesa complessiva di 401 milioni di euro per il periodo 2014-2017 per consentire la prosecuzione immediata dei lavori del sistema Mose, previsti dal 43° atto attuativo della convenzione generale sottoscritta tra il MIT, Magistrato delle acque e il Consorzio Venezia Nuova.Pag. 37
  Venendo ora all'inchiesta in corso da parte della Procura di Venezia, essa mette in evidenza – per quanto è dato apprendere dalle notizie di stampa – episodi che, qualora confermati, costituirebbero certamente una gravissima distorsione. Essi vanno ricondotti puntualmente al momento nel quale sono avvenuti e alla responsabilità dei singoli, autori di atti e comportamenti illegali.
  Appare tuttavia dovuta una focalizzazione dell'attenzione anche sul sistema di controlli di vigilanza e – per quanto di competenza del MIT – specificamente sulle attività di controllo esercitate direttamente dalle strutture ministeriali. In proposito, è utile ricordare che, proprio in relazione al Mo.S.E., il citato Servizio per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere, opportunamente interessato dal Gabinetto del MIT nel giugno 2013, in merito a notizie di stampa riguardanti indagini di polizia giudiziaria in corso sull’ amministratore delegato della Mantovani S.p.A., ha prontamente attenzionato, seppur nel rispetto delle prerogative dell'A.G. procedente, le fasi di realizzazione dell'importante infrastruttura strategica per quanto di propria competenza (decreto ministeriale n. 76 del 1o marzo 2012, articolo 3, lettere dalla m) alla r).
  A seguito delle notizie di cui sopra, lo stesso Servizio, nel corso del 2013, pur nel rispetto del segreto d'indagine contemplato dall'articolo 329 del codice di procedura penale, che vieta di interferire con gli accertamenti in corso, ha proceduto comunque a monitorare i soggetti e le società coinvolte nei lavori per la realizzazione del Mo.S.E. Gli esiti di tali approfondimenti e le conseguenti ulteriori analisi, sono stati tempestivamente comunicate al Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere (C.C.A.S.G.O.) presso il Ministero dell'interno, e alla Sezione Specializzata per EXPO 2015 – di cui il suddetto Servizio è parte integrante per conto del MIT.
  Le predette comunicazioni sono state inoltrate sulla base non solo delle competenze appena descritte, ma anche in virtù del decreto del Ministro dell'interno del 14 marzo 2003, di concerto con il Ministro della giustizia e con quello delle infrastrutture, che individua le procedure di monitoraggio di infrastrutture ed insediamenti industriali per la prevenzione e la repressione dei tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'articolo 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006.
  Si segnala, inoltre, che il MIT ha di recente rafforzato gli strumenti di controllo e sorveglianza, mediante l'implementazione di un apposito sistema informatico di vigilanza che oggi contiene i dati di tutti i contratti e subcontratti che, a qualsiasi titolo e per qualsiasi importo, entrano a far parte della filiera delle lavorazioni (forniture, servizi vari, guardiania, movimento terra, sicurezza cantieri, ecc.).
  Con l'avvenuta messa a regime del data-base, che rappresenta un «unicum» delle società e dei soggetti che partecipano alla realizzazione delle grandi opere, il MIT ha inteso corrispondere alle esigenze di monitoraggio e prevenzione di cui al citato decreto 14 marzo 2003 che prevede la realizzazione di un sistema di interconnessione dei dati da porre a beneficio delle attività di monitoraggio della D.I.A., del C.C.A.S.G.O. e delle altre Amministrazioni interessate.
  Occorre anche aggiungere che, con l'entrata in vigore dell'articolo 91, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 159 del 2011, l'attività di monitoraggio del Servizio di Sorveglianza del MIT è stata ampliata alle comunicazioni riguardanti le informazioni interdittive inviate dalle Prefetture – U.T.G. dell'intero territorio nazionale. Il Servizio, mediante l'incrocio dei dati indicati nelle informative anzidette con quelli contenuti nel sistema informatico di monitoraggio del Ministero, verifica la presenza di soggetti destinatari, o di altri soggetti ad essi direttamente collegati, presso i cantieri di realizzazione degli interventi rientranti nel P.I.S. e di quelli funzionali ad EXPO 2015 di Milano. Nel caso di positivi riscontri, il Servizio provvede a comunicare gli esiti al C.C.A.S.G.O., Pag. 38al fine di attivare le Prefetture territorialmente competenti per le proprie determinazioni.
  Si può quindi affermare che il sistema dei controlli, preventivi e successivi, relativi ai rischi di infiltrazione mafiosa fra le imprese esecutrici – e quindi alla legittimità degli appalti – gode oggi, almeno sotto questo profilo, di una strumentazione adeguata ed è in grado di funzionare efficientemente.
  Si deve inoltre aggiungere che, proprio recentemente, su proposta del MIT, è stata introdotta la previsione normativa che integra il comma 2 dell'articolo 163 del decreto legislativo n. 163 del 2006, aggiungendo la lettera f-ter), la quale stabilisce che il MIT, al fine di verificare l'avanzamento dei lavori concernenti le cosiddette «Grandi Opere», può effettuare sopralluoghi tecnico amministrativi presso i cantieri interessati, previo accesso agli stessi, avvalendosi, ove necessario, del Corpo della Guardia di Finanza in virtù di appositi Protocolli d'Intesa. Tale norma, che costituisce un indubbio rafforzamento dei poteri di vigilanza e controllo, rappresenta, in tale ambito, da un lato un deterrente, dall'altro consente la verifica di qualsiasi altra anomalia e/o criticità che, anche indirettamente, venisse riscontrata o segnalata.
  Inoltre, un dato molto rilevante che occorre mettere in evidenza è che al 2005 risale un atto contrattuale importante fra lo Stato (MIT-Magistrato alle Acque) ed ente attuatore che stabilisce un prezzo chiuso per la realizzazione delle opere del MOSE, cioè definisce costi e tempi certi dei lavori. Si tratta di una misura sicuramente efficace per colpire alla radice forme purtroppo ancora diffuse di opacità del sistema degli appalti pubblici.
  Tuttavia, gli episodi emersi in queste ore impongono, con urgenza, una riflessione sul rafforzamento ulteriore del sistema dei controlli – preventivi, in corso di esecuzione e successivi, anche con un miglioramento delle competenze in capo ai diversi soggetti che a diverso titolo partecipano alla programmazione, pianificazione e realizzazione delle opere. Nel caso specifico il Ministero da me rappresentato, valuterà anche tutti gli interventi possibili per l'adozione di tutti gli strumenti necessari a tutela della concessione.
  La strada è quella indicata proprio dalla recente modifica normativa appena citata che autorizza ispezioni nei cantieri e poteri più penetranti di verifica puntuale e dettagliata su tutti i profili amministrativi e contabili. A tali modifiche normative vanno ora abbinate adeguate dotazioni operative per rendere effettivo ciò che la legge dispone.
  Anche il recepimento delle nuove direttive europee n. 23, 24 e 25 del 2014, in materia di appalti e concessioni, potrà rappresentare l'occasione per tale ulteriore rafforzamento di funzioni di alta sorveglianza e per il progressivo avvicinamento della normativa nazionale alla normativa e alle migliori pratiche europee.
  Venendo infine alla proposta di sospendere cautelativamente le procedure e gli stessi lavori, avanzata dagli interroganti, la valutazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è che tale decisione provocherebbe un danno gravissimo e certo, con effetti tecnici, economici e legali di rilevante entità – come evidenziano gli stessi dati riportati all'inizio della risposta – e nessun beneficio per la tutela e la salvaguardia dell'intera laguna di Venezia.
  Ciò che appare invece opportuno e urgente è far partire immediatamente un intervento straordinario di controllo, cioè una due diligence sul Mo.s.e. per una verifica ravvicinata e approfondita della coerenza fra spese e lavori eseguiti.