CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 15 maggio 2014
235.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi (Nuovo testo unificato C. 831 Amici ed abb.).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 831 Amici ed abb., «Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi»;
   considerato che la normativa contenuta nel decreto-legge è riconducibile, in linea generale, alla materia di potestà esclusiva statale «ordinamento civile» di cui all'articolo 117, comma 2, lettera l), della Costituzione;
   preso atto della nuova formulazione dell'articolo 1, comma 1, che novella l'articolo 3, primo comma, lettera b), numero 2 della legge 1o dicembre 1970, n. 898 finalizzata ad anticipare la decorrenza dei termini per la proposizione della domanda di sciogliomento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
   considerato, in particolare, che la lettera a) prevede che il nuovo termine di dodici mesi relativo alla durata senza interruzioni delle separazioni dei coniugi nel caso di separazioni giudiziali ovvero di separazioni consensuali omologate, decorre dalla data di notificazione della domanda di separazione;
   considerato, altresì, che la medesima lettera a) introduce una condizione alla decorrenza stabilendo che, nel caso di separazione giudiziale, il predetto termine decorre qualora l'attore non abbia omesso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché fosse effettuata la notificazione al convenuto;
   evidenziato, al riguardo, che tale formulazione non appare sufficientemente chiara e potrebbe, pertanto, generare incertezze interpretative in sede di applicazione della norma;
   rilevato che la lettera b) stabilisce che nelle separazioni consensuali dei coniugi il termine di dodici mesi è ridotto a sei mesi senza, tuttavia, precisare il dies a quo,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 1, comma 1, lettera a), valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare meglio la portata dell'inciso «purché nel caso di separazione giudiziale l'attore non abbia omesso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché fosse effettuata la notificazione al convenuto» nel senso di eliminarlo o di adottare una formula che superi possibili incertezze interpretative;
   b) all'articolo 1, comma 1, lettera b), valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare il termine iniziale di decorrenza dei sei mesi nel caso di separazione consensuale dei coniugi.

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ALLEGATO 2

DL 47/2014: Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015 (C. 2373 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo del disegno di legge C. 2373 Governo, approvato dal Senato, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015»;
   considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia dell'edilizia residenziale pubblica che, secondo le sentenze della Corte costituzionale n. 94 del 2007 e n. 121 del 2010, si estende su tre livelli normativi;
   rilevato, al riguardo, che il primo livello normativo riguarda la determinazione dell'offerta minima di alloggi destinati a soddisfare le esigenze dei ceti meno abbienti, che rientra nella competenza esclusiva dello Stato in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione;
   rilevato, altresì, che il secondo livello normativo riguarda la programmazione degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica, che ricade nella materia governo del territorio, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione (come stabilito anche dalla sentenza n. 451 del 2006 della Corte costituzionale);
   ricordato che il terzo livello normativo riguarda la gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari o degli altri enti che a questi sono stati sostituiti ad opera della legislazione regionale, riconducibile all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;
   ricordato, altresì, che le disposizioni recate dal decreto sono, inoltre, riconducibili alla competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, sistema tributario e contabile dello Stato, organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali e ordinamento civile (articolo 117, secondo comma, lettere e), g) ed l) della Costituzione e la competenza concorrente tra Stato e regioni in materia di governo del territorio;
   rilevato che l'articolo 3, comma 1, lettera a), interviene in materia di procedure di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP), rimettendo la definizione di tali procedure ad un decreto interministeriale, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro il 30 giugno 2014 e che, nel corso dell'esame al Senato, la medesima lettera a) è stata modificata al fine di ampliare il suo campo di applicazione anche alla vendita degli immobili di proprietà dei comuni e degli enti pubblici territoriali;
   sottolineato che, a tal fine, viene modificato l'articolo 13 del decreto legge n. 112 del 2008, introdotto dopo la sentenza n. 94 del 2007 della Corte costituzionale Pag. 31che aveva dichiarato incostituzionale la precedente disciplina, contenuta nell'articolo 1, comma 597, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006), la quale prevedeva che, ai fini della valorizzazione degli immobili costituenti il patrimonio degli IACP, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo accordo tra Governo e regioni, fossero semplificate le norme in materia di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti medesimi;
   ricordato che secondo la Corte, il fine della disposizione della legge finanziaria 2006 non era quello di dettare una disciplina generale in tema di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, di competenza dello Stato, bensì «quello di regolare le procedure amministrative e organizzative per arrivare ad una più rapida e conveniente cessione degli immobili» concretizzando un «intervento normativo dello Stato nella gestione degli alloggi di proprietà degli IACP (o di altri enti o strutture sostitutivi di questi), che esplicitamente veniva motivato dalla legge statale con finalità di valorizzazione di un patrimonio immobiliare non appartenente allo Stato, ma ad enti strumentali delle Regioni»;
   ricordato, altresì, che secondo la Corte costituzionale tale norma configurava un'ingerenza nella potestà legislativa residuale delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione e che «la fonte regolamentare, destinata dalla disposizione impugnata a disciplinare le procedure di alienazione degli immobili, è stata prevista in una materia non di competenza esclusiva dello Stato, in violazione del sesto comma del medesimo articolo 117 della Costituzione»;
   evidenziato che, al fine di superare tali censure, l'articolo 13 del decreto legge n. 112 del 2008 ha demandato l'individuazione delle modalità di semplificazione delle procedure di alienazione non più ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare previo accordo con le regioni, bensì alla conclusione di accordi con regioni ed enti locali;
   sottolineato che le modifiche apportate dall'articolo 3, comma 1, lettera a) del provvedimento in esame al citato articolo 13 del decreto legge n. 112 del 2008 reintroducono una disciplina sostanzialmente analoga a quella della legge finanziaria del 2006, già dichiarata incostituzionale;
   rilevato che il comma 1-ter dell'articolo 5, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede una clausola di salvaguardia, fino al 31 dicembre 2015, degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione (articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo n. 23 del 2011), nei casi di mancata registrazione del contratto entro i termini di legge, di indicazione di un affitto inferiore a quello effettivo e di registrazione di un contratto di comodato fittizio;
   ricordato che, con la sentenza n. 50 del 2014, depositata il 14 marzo, la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale, per eccesso di delega, la disciplina di cui all'articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo n. 23 del 2011;
   evidenziato, quindi, che con il comma 1-ter dell'articolo 5 sono dunque fatti salvi, fino ad una determinata data (31 dicembre 2015), gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione stipulati ai sensi della predetta disciplina, dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 50 del 2014,
   ricordato, altresì, che le pronunce di accoglimento della Corte Costituzionale hanno effetto retroattivo, inficiando fin dall'origine la validità e l'efficacia della norma dichiarata contraria alla Costituzione, salvo il limite delle situazioni giuridiche «consolidate» per effetto di eventi che l'ordinamento giuridico riconosce idonei a produrre tale effetto, quali le sentenze passate in giudicato, l'atto amministrativo non più impugnabile, la prescrizione e la decadenza (ex multis Cass. civ., sez. III, 28 luglio 1997, n. 7057); Pag. 32
   ricordato, altresì, che, con la sentenza n. 350 del 2010, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 18, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano, 22 dicembre 2009, n. 11, in quanto costituiva sostanzialmente, da un raffronto testuale, una mera riproduzione di altra norma dichiarata, poco tempo prima, incostituzionale (con sentenza n. 315 del 2009) e rilevato che nella suddetta sentenza (n. 350 del 2010) la Corte ha ricordato che, secondo consolidata giurisprudenza (ex multis, sentenze n. 262 del 2009, n. 78 del 1992, n. 922 del 1988), perché vi sia violazione del giudicato costituzionale, è necessario che una norma ripristini o preservi l'efficacia di una norma già dichiarata incostituzionale. In particolare, nel chiarire la portata del primo comma dell'articolo 136 della Costituzione, la Corte ha precisato che «il rigore del citato precetto costituzionale impone al legislatore di «accettare la immediata cessazione dell'efficacia giuridica della norma illegittima», anziché «prolungarne la vita» sino all'entrata in vigore di una nuova disciplina del settore» e che «le decisioni di accoglimento hanno per destinatario il legislatore stesso, al quale è quindi precluso non solo il disporre che la norma dichiarata incostituzionale conservi la propria efficacia, bensì il perseguire e raggiungere, «anche se indirettamente», esiti corrispondenti a quelli già ritenuti lesivi della Costituzione» (sentenze n. 223 del 1983, n. 73 del 1963 e n. 88 del 1966);
   rilevato che, nel caso di specie, peraltro, la sentenza della Corte costituzionale non interveniva su una norma volta a disciplinare gli effetti della sentenza di incostituzionalità sui rapporti giuridici in corso ma dichiarava incostituzionale una disposizione che costituiva sostanzialmente, come già detto, una mera riproduzione di altra norma dichiarata incostituzionale;
   rilevato che l'articolo 10-ter, introdotto durante l'esame al Senato, reca una modifica al Testo Unico sull'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001) al fine di escludere, dal novero degli interventi di nuova costruzione, i manufatti leggeri, anche prefabbricati e strutture di qualsiasi genere (quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni) che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee purché siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti;
   ricordato, al riguardo, che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 278 del 2010, ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 3, comma 9, della legge n. 99, del 2009 che considerava irrilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici «le installazioni e i rimessaggi dei mezzi mobili di pernottamento, anche se collocati permanentemente, per l'esercizio dell'attività, entro il perimetro delle strutture turistico-ricettive regolarmente autorizzate, purché ottemperino alle specifiche condizioni strutturali e di mobilità stabilite dagli ordinamenti regionali» poiché l'intervento del legislatore statale presentava carattere di norma di dettaglio, in quanto avente ad oggetto una disciplina limitata a specifiche tipologie di interventi edilizi realizzati in contesti ben definiti e circoscritti, con ciò oltrepassando i confini delle competenze che, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, spettano al legislatore statale in materia di «governo del territorio»;
   osservato che il citato articolo 10-ter, che peraltro si limita a modificare una disposizione statale già vigente va valutato alla luce della citata sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2010,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:

occorre valutare la modifica prevista all'articolo 3, comma 1 – che sostituisce il comma 1 dell'articolo 13 del decreto legge n. 112 del 2008 prevedendo che, in luogo Pag. 33degli accordi con regioni ed enti locali, si proceda all'emanazione di un decreto di definizione delle nuove procedure di alienazione, previa intesa della Conferenza unificata – alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia (in particolare, sentenza della Corte Costituzionale n. 94 del 2007) che ha evidenziato come vada distinta la «disciplina generale in tema di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica», di competenza statale, rispetto ad interventi normativi nella gestione degli alloggi di proprietà degli IACP (o di altri enti o strutture sostitutivi di questi) di competenza regionale;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) valuti la Commissione di merito la disposizione di cui all'articolo 5, comma 1-ter alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata in premessa;

   b) valuti la Commissione di merito la disposizione di cui all'articolo 10-ter che peraltro si limita a modificare una disposizione statale già vigente e vertente sulla medesima materia, alla luce della citata sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2010.

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ALLEGATO 3

5-02807 Matteo Bragantini: Sul progetto di riduzione dei presidi sul territorio della Polizia di Stato.
5-02808 Gitti: Sul progetto di riduzione dei presidi sul territorio della Polizia di Stato, con particolare riferimento ai presidi di polizia stradale del territorio bresciano.
5-02809 Plangger: Sul progetto di riduzione dei presidi sul territorio della Polizia di Stato, con particolare riferimento alla sezione della polizia postale della provincia autonoma di Bolzano.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Rispondo congiuntamente alle interrogazioni degli onorevoli Bragantini, Gitti e Plangeer, in quanto tali atti di sindacato ispettivo, pur focalizzando l'attenzione su specifiche situazioni locali, si riferiscono più in generale al progetto di riorganizzazione dei presidi di polizia sul territorio.
  Voglio subito premettere che il Ministero dell'Interno riserva la massima attenzione all'esigenza di garantire la piena efficienza dell'intero sistema della sicurezza pubblica.
  In merito ad eventuali programmi di riordino dei presidi di polizia, un documento del Dipartimento della Pubblica Sicurezza è stato inviato ai prefetti affinché con l'ausilio dei questori e delle forze dell'ordine fosse valutato l'impatto di una possibile riorganizzazione su ogni singolo territorio.
  Al riguardo c’è comunque la consapevolezza che una politica della sicurezza, equa ed efficiente, non può rimanere ingabbiata da logiche orientate in maniera esclusiva a parametri econometrici. Pertanto, qualsiasi intervento ipotizzabile non potrà mai compromettere la piena capacità delle forze di polizia di far fronte ai loro compiti di difesa delle comunità di riferimento, né la garanzia d'integrità delle libertà fondamentali, che proprio dal mantenimento di livelli adeguati di sicurezza ricevono effettiva tutela.
  In tale contesto, per quanto riguarda, in particolare, la provincia di Bolzano, assicuro che rimane inoltre ferma l'esigenza, affermata nello Statuto di Autonomia, di garantire ai cittadini appartenenti al gruppo linguistico tedesco la facoltà di utilizzare la loro lingua nei rapporti con gli uffici giudiziari e con gli organi ed uffici della pubblica amministrazione situati nella provincia.
  Aggiungo che proprio al fine di incrementare i livelli di efficienza dell'intero sistema di sicurezza sono state intraprese alcune iniziative che rappresentano una vera e propria inversione di tendenza rispetto alle restrizioni degli ultimi anni.
  Mi riferisco in particolare alla legge di stabilità di quest'anno con la quale è stata prevista la possibilità di assumere personale di polizia in deroga ai limiti al turn over. Ciò consentirà di incrementare, anche se non nella misura che sarebbe stata auspicabile, gli organici delle forze di polizia per complessive 2600 unità, intervenendo ad attenuare il preoccupante processo Pag. 35di progressivo innalzamento dell'età media del personale di polizia.
  L'intera quota del Fondo Unico di Giustizia, spettante al Ministero dell'interno, è stata inoltre destinata all'incentivazione del personale di polizia impiegato nelle attività operative e di controllo del territorio, nonché all'incremento della funzionalità generale dei servizi.
  Un preciso obiettivo, voglio sottolinearlo, è quello di conseguire un progressivo recupero delle insufficienti dotazioni finanziarie di cui ha sofferto il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno in quest'ultimo quinquennio; deficit che ha penalizzato, soprattutto, la spesa per investimenti e quella per gli incentivi alla produttività.
  I valori delle dotazioni iniziali di bilancio, relativi al periodo 2008-2014, evidenziano come nell'ultimo biennio sia stata conseguita una crescita, a dimostrazione della attenzione riservata alle esigenze di sicurezza.
  Si tratta di segnali di attenzione importanti che potranno produrre effetti positivi anche nelle singole realtà territoriali a cui hanno fatto specifico riferimento gli Onorevoli interroganti.

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ALLEGATO 4

5-02810 Fiano: Sulla situazione dei profughi siriani accompagnati presso la stazione centrale di Milano, nonché sulle possibili iniziative da adottare in sede europea in materia di libera circolazione dei rifugiati.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione all'ordine del giorno l'Onorevole Fiano nel porre all'attenzione del Governo la situazione dei profughi siriani accampati presso la stazione centrale di Milano, chiede al Governo iniziative volte alla modifica del regolamento di Dublino III al fine di permettere ai rifugiati di muoversi liberamente all'interno dell'Unione Europea.
  L'Onorevole Fiano, ripropone una questione già oggetto di una precedente interrogazione parlamentare svolta in questa Commissione nel novembre 2013.
  In effetti è a partire da settembre dell'anno scorso che la città di Milano è stata interessata dall'arrivo di numerosi stranieri presumibilmente in fuga dalla Siria in conseguenza della guerra civile in corso. Generalmente il capoluogo lombardo rappresenta solo una meta provvisoria, in quanto i profughi sono orientati a ripartire per i paesi del Nord Europa.
  I profughi spesso sono stati avvicinati da individui senza scrupoli che, sfruttando i loro timori e l'assenza di punti certi di riferimento, hanno prospettato la possibilità di raggiungere il Nord Europa con mezzi alternativi ma a costi estremamente onerosi.
  Tale aspetto ha immediatamente richiamato l'attenzione investigativa della Squadra Mobile della Questura, che ha sgominato un'organizzazione, composta da italiani ed extracomunitari, tra cui siriani, dedita al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso i Paesi del Nord Europa, previo pagamento di somme di oltre 400 euro pro-capite. L'attività ha consentito l'emissione di 13 provvedimenti di fermo.
  Nel mese di ottobre l'afflusso è stato particolarmente intenso, localizzandosi in particolare presso la Stazione Centrale, ove hanno sostato quotidianamente centinaia di persone, talora in condizioni critiche sotto l'aspetto igienico-sanitario.
  Per fronteggiare la situazione la Prefettura di Milano ha sottoscritto una Convenzione (prorogata fino al 30 giugno prossimo) con il Comune al fine di garantire, con l'ausilio di associazioni di volontariato e cooperative sociali una prima assistenza e l'alloggio presso appositi centri di accoglienza entro il limite di 240 unità. Il Comune di Milano ha recentemente chiesto di aumentare il limite a 500.
  Agli inizi di questo mese, altre centinaia di cittadini siriani si sono nuovamente riversati presso la Stazione Centrale e, in ragione della situazione emergenziale che si è venuta a determinare, la Prefettura ha immediatamente convocato una riunione con i rappresentanti del Comune di Milano, delle Forze di Polizia, della Caritas e della Croce Rossa.
  In tale occasione sono state messi a punto interventi assistenziali finalizzati all'accoglienza dei cittadini siriani in tre strutture del Terzo settore ed una comunale.
  Presso questi siti il Comune di Milano si è reso disponibile ad approntare punti Pag. 37di assistenza della Protezione civile comunale, con presidi sanitari gestiti da AREU e ASL.
  Nella serata del 3 maggio scorso tutti i 288 cittadini siriani presenti nella Stazione di Milano sono stati dunque trasferiti.
  Anche nella giornata di ieri sono state accolte ulteriori 240 persone nelle strutture approntate dal Comune di Milano a seguito della convenzione stipulata con la Prefettura, che al momento ospitano 880 siriani.
  La situazione di emergenza che già più volte si è venuta a creare, è anche legata, come ricordato dall'Onorevole interrogante, ai riflessi della normativa vigente in materia di asilo e protezione internazionale, in particolare contenuta nel cosiddetto Regolamento Dublino.
  Infatti il principio sul quale l'Europa regola la competenza ad accogliere chi chiede ed ottiene protezione, risale ai primi anni duemila, quando l'opera di ravvicinamento e di armonizzazione delle legislazioni nazionali non era stata nemmeno avviata e si temeva perciò che le differenze di regime potessero incentivare il fenomeno dell’Asylum shopping.
  Ormai, dopo l'emanazione e il successivo recepimento di numerose direttive sulla materia, tale ostacolo è da considerarsi superato.
  È del tutto evidente dunque che fino a quando non si permetterà al richiedente asilo o al rifugiato di spostarsi all'interno dell'Europa secondo la propria volontà e in adesione a un proprio progetto di vita, continueremo a subire una condizione troppo svantaggiosa; condizione che peraltro alimenta flussi incontrollati verso altri Stati membri ed onerosi ritrasferimenti nel nostro Paese.
  Ed è per questi motivi che chiederemo una revisione del Regolamento Dublino III. È da tempo che l'Italia chiede all'Europa di porre il tema dell'immigrazione al centro del dibattito politico, tema di interesse strategico rispetto al quale è destinata a misurarsi la capacità di coesione politica dell'Unione. Ed in questo senso verranno intraprese tutte le iniziative necessarie, anche in occasione del prossimo semestre di presidenza, affinché non siano lasciati soli i Paesi più esposti come l'Italia, nelle attività di soccorso in mare, di sorveglianza e di controllo delle frontiere, e della gestione del sistema di accoglienza.

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ALLEGATO 5

5-02811 Dadone: Sulle misure da adottare per garantire l'esercizio del diritto di voto ai militari e agli appartenenti alle Forze di polizia impegnati in missioni internazionali.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione all'ordine del giorno l'Onorevole Dadone unitamente ad altri, chiede chiarimenti in ordine all'esercizio del diritto di voto, in occasione delle prossime elezioni europee, da parte dei militari e degli appartenenti alle forze di polizia impegnati in missioni internazionali.
  Voglio innanzitutto premettere che la normativa vigente non consente ai cittadini residenti fuori dall'Unione Europea, il voto per corrispondenza né con altre modalità in occasione delle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo.
  Allo stato attuale l'adozione di un provvedimento di urgenza per reiterare la procedura di voto all'estero, già adottata nel 2009 in occasione delle precedenti consultazioni europee, non è tecnicamente praticabile.
  Infatti, la possibilità di ricorrere immediatamente al giudice amministrativo avverso i provvedimenti di esclusione delle liste o di singoli candidati – introdotta di recente nell'ambito del codice del processo amministrativo – rende insufficienti i tempi per le necessarie operazioni di composizione, stampa, invio all'estero, e raccolta successiva (per il ritorno in Italia) delle schede votate ai fini del tempestivo scrutinio.
  Nelle precedenti elezioni europee il decreto-legge n.3 del 2009, citato dall'interrogante, prevedeva che le rappresentanze diplomatiche e consolari inviassero agli elettori temporaneamente all'estero il plico contenente la scheda elettorale non oltre il diciottesimo giorno antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia e che il plico contenente la scheda votata fosse rispedito non oltre il decimo giorno antecedente la medesima data.
  Nella attuale procedura per le elezioni europee, per il protrarsi dei tempi del contenzioso endoprocedimentale, non è stato possibile apporre il visto per la stampa delle schede prima della serata dello scorso venerdì 9 maggio, cioè il sedicesimo giorno antecedente la votazione.
  È di tutta evidenza che non vi sarebbero stati, quindi, i tempi tecnici necessari per porre in essere quella capillare e complessa procedura che, in passato, ha garantito il voto alle categorie in questione nei paesi extra Unione europea.
  Tale circostanza è stata oggetto di attenta riflessione e di condivisione da parte di tutti i Dicasteri interessati, vale a dire Difesa, Affari esteri e Interno.
  Preciso infine che i militari e le altre categorie di lavoratori e studenti temporaneamente residenti all'interno dell'Unione Europea possono votare nei seggi in loco istituiti dalle Ambasciate e dai Consolati italiani nel territorio di tutti i Paesi Membri.

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ALLEGATO 6

5-02812 Gelmini, Ravetto: Sul progetto di riorganizzazione delle Forze dell'ordine preannunciato dal Governo.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione all'ordine del giorno l'Onorevole Ravetto chiede chiarimenti in merito ad eventuali piani di riordino delle forze di polizia con particolare riferimento all'ipotesi di accorpamento della Polizia di Stato e l'Arma dei Carabinieri.
  In proposito nel rinviare a quanto già riferito in risposta agli atti di sindacato ispettivo presentati dagli Onorevoli Bragantini, Gebhard e Gitti vorrei sottolineare alcuni aspetti connessi al legame inscindibile del tema della sicurezza con le garanzie democratiche.
  La pluralità delle forze di polizia ha rappresentato nel passato e credo debba continuare a rappresentare anche nel presente una garanzia di equilibrata tenuta del sistema.
  È esattamente in questi termini che, più di trentanni fa, si conclusero i lavori della fondamentale legge di riforma della amministrazione della pubblica sicurezza, allorché vennero respinte le ipotesi, affiorate nel dibattito, di una reductio ad unum delle forze di polizia.
  Il legislatore del 1981 si orientò verso un sistema basato sul pluralismo dei soggetti e che, al tempo stesso, investiva e puntava con decisione e lungimiranza sulla funzione di coordinamento, di cui si coglieva la duplice potenzialità: quella di essere un formidabile riduttore di sprechi e dispersione di risorse, e quella di essere, al tempo stesso, un potenziale moltiplicatore di efficienze e sinergie operative.
  Dobbiamo recuperare e attualizzare quello spirito originario della riforma, rafforzando, in primo luogo, gli strumenti e le misure del coordinamento e ricavandone, così, benefici immediati anche sulle necessità di contenimento della spesa pubblica.
  Concludo ribadendo che qualsiasi intervento ipotizzabile non potrà mai compromettere la piena capacità delle forze di polizia di far fronte ai loro compiti di difesa delle comunità di riferimento, né la garanzia d'integrità delle libertà fondamentali, che proprio dal mantenimento di livelli adeguati di sicurezza ricevono effettiva tutela.