CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 maggio 2014
234.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Modifiche all'articolo 3 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, in materia di presupposti per la domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. C. 831 Amici, C. 892 Centemero, C. 1053 Moretti, C. 1288 Bonafede, C. 1938 Di Lello e C. 2200 Di Salvo.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Al secondo capoverso della lettera b) del numero 2) del primo comma dell'articolo 3 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni al primo periodo dopo le parole: «in consensuale,» sono aggiunte le seguenti: «o, in assenza di figli minori o di gravidanza in atto, due anni dal deposito della domanda di separazione.».
1. 15. Pagano.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: diciotto mesi.
1. 2. Zampa.

  Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: dal deposito della domanda di separazione con le seguenti: dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del tribunale ovvero dall'inizio delle separazioni di fatto dei coniugi come accertate dal Presidente in sede di udienza di comparizione.

  Conseguentemente, alla lettera b), sostituire le parole: di cui al periodo precedente con le seguenti: conteggiato come al periodo precedente.
1. 1. Dambruoso.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: dal deposito della domanda di separazione con le seguenti: dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del tribunale nella procedura di separazione personale ovvero per un intervallo di tempo più breve ritenuto idoneo dal Presidente tenendo conto nell'interesse dei coniugi e della parole, dei periodi di separazione di fatto già trascorsi prima di detta comparizione.
1. 4. Dambruoso.

  Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: dal deposito della domanda di separazione con le seguenti: dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del tribunale.
1. 5. Dambruoso.

  Al comma 1, alla lettera a), aggiungere, infine, i seguenti periodi: purché nel caso di separazione giudiziale l'attore non abbia omesso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché fosse effettuata la notificazione al convenuto. Qualora alla data di instaurazione del giudizio di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia ancora pendente il giudizio di separazione con riguardo alle domande accessorie, la causa viene assegnata al giudice della separazione personale.
1. 3. Verini, Marzano, Amoddio, Giuliani.

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  Al comma 1, lettera a), sono infine aggiunte le seguenti parole: purché nel caso di separazione giudiziale l'attore non abbia omesso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché fosse effettuata la notificazione al convenuto.
1. 6. Bonafede, Colletti.

  Al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nelle separazioni consensuali dei coniugi, il termine di cui al periodo precedente è di sei mesi».
1. 7. Bonafede, Colletti.

  Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente: nelle separazione consensuali dei coniugi, il termine di cui al periodo precedente è di dodici mesi.
1. 8. Zampa.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: dei coniugi, sopprimere le parole: in assenza di figli minori.
1. 9. Amoddio, Marzano, Verini, Giuliani.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: di figli minori aggiungere le seguenti: o di gravidanza in atto.
1. 20. Pagano.

  Al comma 1, lettera b) sostituire la parola: nove con la seguente: sei.
*1. 10. Locatelli, Di Lello, Di Gioia, Pastorelli, Marzano.

  Al comma 1, lettera b) sostituire la parola: nove con la seguente: sei.
*1. 11. Marzano, Amoddio, Verini, Giuliani.

  Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
   b-bis) All'articolo 189 delle disposizioni attuative del Codice di procedura civile dopo le parole: «separazione personale dei coniugi» sono aggiunte le seguenti: «o di ricorso per la cessazione degli effetti civili o per lo scioglimento del matrimonio.».
1. 12. Bonafede, Colletti.

  Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
   b-bis) Qualora alla data di instaurazione del giudizio di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia ancora pendente il giudizio di separazione con riguardo alle domande accessorie, la causa viene assegnata al giudice della separazione personale.»;
1. 13. Bonafede, Colletti.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 4, al comma 4 della legge n. 898 del 1970 è aggiunto il seguente periodo: «Nel corso del procedimento i coniugi sono tenuti ad indicare tempestivamente qualsiasi modificazione riguardante la presenza o la condizione giuridica dei figli, ivi compresa la gravidanza».
1. 16. Pagano.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Dopo l'articolo 3 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni, è inserito il seguente:
  3-bis. – 1. Nel caso in cui non vi siano figli minori, i coniugi possono domandare congiuntamente, anche se non sia stata proposta domanda di separazione, lo scioglimento Pag. 19o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
*1. 02. Locatelli, Di Lello, Di Gioia, Pastorelli, Marzano.

  Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:
  Art. 1-bis. Dopo l'articolo 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
  «3-bis. 1. Nel caso in cui non vi siano figli minori, i coniugi possono domandare congiuntamente, anche se non sia stata proposta domanda di separazione, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.».
*1. 03. Marzano, Amoddio, Giuliani.

ART. 2.

  Al comma 1, capoverso sostituire le parole: in sede di udienza presidenziale, il Presidente autorizza i coniugi a vivere separati con le seguenti: i coniugi compaiono davanti al Presidente del Tribunale.
2. 1. Zampa, Verini.

  Al comma 1, capoverso aggiungere in fine i seguenti periodi: ovvero alla data di sottoscrizione del verbale di separazione consensuale dei coniugi dinnanzi al Presidente, purché omologato. Qualora i coniugi siano in regime di comunione legale, la domanda di separazione è comunicata all'ufficio dello stato civile ai fini dell'annotazione a margine dell'atto di matrimonio. L'ordinanza presidenziale con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini di detta annotazione. La domanda di divisione della comunione legale tra i coniugi può essere introdotta unitamente alla domanda di separazione o di divorzio.
*2. 2. Bonafede, Colletti.

  Al comma 1, capoverso aggiungere infine i seguenti periodi: ovvero alla data di sottoscrizione del verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al Presidente, purché omologato. Qualora i coniugi siano in regime di comunione legale, la domanda di separazione è comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini della annotazione a margine dell'atto di matrimonio. L'ordinanza presidenziale con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini di detta annotazione. La domanda di divisione della comunione legale tra i coniugi può essere introdotta unitamente alla domanda di separazione o di divorzio.
*2. 3. Verini, Marzano, Amoddio, Giuliani.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
  Art. 3. – (Disposizione transitoria). – Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano alle domande di scioglimento e di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposte dopo la data di entrata in vigore della presente legge, anche nel caso in cui il procedimento di separazione, che costituisce presupposto della domanda, risulti ancora pendente alla data medesima.
2. 01. (stessa formulazione dell'articolo aggiuntivo 2.01 presente nell'allegato 2) Zampa, Verini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
  Art. 3. – (Norme transitorie). – 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge, si applicano anche alle separazioni contenziose i cui procedimenti si sono conclusi, anche con sentenza non definitiva, prima della date di entrata in vigore della presente legge e alle separazioni consensuali i cui procedimenti sono in corso alla medesima data di entrata in vigore, a condizione che i Pag. 20coniugi, prima che ne intervenga l'omologazione, dichiarino concordemente di volersene avvalere.
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge, si applicano anche alle separazioni consensuali di cui al comma 1 del presente articolo e a quelle di cui è intervenuta l'omologazione prima della data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che il ricorso per la dichiarazione dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio sia proposto congiuntamente da entrambi i coniugi al sensi dell'articolo 4, comma 16, della legge n. 898 del 1970, e successive modificazioni.
2. 02. Bonafede, Colletti.

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ALLEGATO 2

Modifiche all'articolo 3 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, in materia di presupposti per la domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. C. 831 Amici, C. 892 Centemero, C. 1053 Moretti, C. 1288 Bonafede, C. 1938 Di Lello e C. 2200 Di Salvo.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI

ART. 1.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «dodici mesi dal deposito della domanda di separazione» con le seguenti: «dodici mesi dalla data di notificazione della domanda di separazione, purché nel caso di separazione giudiziale l'attore non abbia omesso di adottare tutte le misure cui era tenuto affinché fosse effettuata la notificazione al convenuto. Qualora alla data di instaurazione del giudizio di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia ancora pendente il giudizio di separazione con riguardo alle domande accessorie, la causa viene assegnata al giudice della separazione personale».
*1. 3. (Nuova formulazione) Verini, Marzano, Amoddio.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «dodici mesi dal deposito della domanda di separazione» con le seguenti: «dodici mesi dalla data di notificazione della domanda di separazione, purché nel caso di separazione giudiziale l'attore non abbia omesso di adottare tutte le misure cui era tenuto affinché fosse effettuata la notificazione al convenuto. Qualora alla data di instaurazione del giudizio di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia ancora pendente il giudizio di separazione con riguardo alle domande accessorie, la causa viene assegnata al giudice della separazione personale».
*1. 6. (Nuova formulazione) Bonafede, Colletti.

  Al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nelle separazioni consensuali dei coniugi, il termine di cui al periodo precedente è di sei mesi».
**1. 7. Bonafede, Colletti.

  Al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nelle separazioni consensuali dei coniugi, il termine di cui al periodo precedente è di sei mesi».
**1. 9. (Nuova formulazione) Amoddio, Marzano, Verini.

  Al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nelle separazioni consensuali dei coniugi, il termine di cui al periodo precedente è di sei mesi».
**1. 10. (Nuova formulazione) Locatelli, Di Lello, Di Gioia, Pastorelli, Marzano.

Pag. 22

  Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
   b-bis) All'articolo 189 delle disposizioni attuative del Codice di procedura civile dopo le parole: «separazione personale dei coniugi» sono aggiunte le seguenti: «o di ricorso per la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio.».
1. 12. Bonafede, Colletti.

ART. 2.

  Al comma 1, capoverso aggiungere in fine i seguenti periodi: ovvero alla data di sottoscrizione del verbale di separazione consensuale dei coniugi dinnanzi al Presidente, purché omologato. Qualora i coniugi siano in regime di comunione legale, la domanda di separazione è comunicata all'ufficio dello stato civile ai fini dell'annotazione a margine dell'atto di matrimonio. L'ordinanza presidenziale con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini di detta annotazione. La domanda di divisione della comunione legale tra i coniugi può essere introdotta unitamente alla domanda di separazione o di divorzio.
*2. 2. Bonafede, Colletti.

  Al comma 1, capoverso aggiungere infine i seguenti periodi: ovvero alla data di sottoscrizione del verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al Presidente, purché omologato. Qualora i coniugi siano in regime di comunione legale, la domanda di separazione è comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini della annotazione a margine dell'atto di matrimonio. L'ordinanza presidenziale con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini di detta annotazione. La domanda di divisione della comunione legale tra i coniugi può essere introdotta unitamente alla domanda di separazione o di divorzio.
*2. 3. Verini, Marzano, Amoddio, Giuliani.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 3.

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano alle domande di scioglimento e di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposte dopo la data di entrata in vigore della presente legge, anche se il procedimento di separazione, che costituisce il presupposto della domanda, risulti ancora pendente alla data medesima.
2. 01. Zampa, Verini.

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ALLEGATO 3

Interrogazione 5-01809 Colletti: Sulla situazione degli interventi di ristrutturazione del carcere milanese di San Vittore.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Nel rispondere all'interrogazione dell'On. Colletti debbo osservare, in via preliminare, che gli interventi normativi sin qui posti in essere per avviare a soluzione il grave problema del sovraffollamento penitenziario stanno gradualmente producendo risultati significativi. Si è infatti giunti ad una obiettiva flessione del numero di detenuti presenti nel sistema penitenziario italiano, passando dai 68.258 del 30 giugno 2010 ai 59.647 del 5 maggio 2014.
  Ulteriori effetti deflattivi potranno derivare dai provvedimenti intervenuti dopo l'insediamento del Governo, quali la delega approvata dal Parlamento per la depenalizzazione di reati di minore allarme sociale e per la implementazione della detenzione domiciliare, nonché le misure per l'affidamento in prova ai servizi sociali con sospensione del processo, sul modello della Probation, già collaudato con successo per i minori. È poi in discussione, come noto, un disegno di legge di iniziativa parlamentare di riforma della custodia cautelare, in termini di maggior rigore dei presupposti per la sua adozione. L'intento è quello di introdurre misure per la riduzione dei flussi detentivi in entrata, attraverso un più rigoroso regime della custodia cautelare, la depenalizzazione, l'affidamento in prova e le misure detentive domiciliari (in corso di attuazione), la rivisitazione delle sanzioni in materia di stupefacenti, e, dall'altro lato, la previsione di ulteriori misure per l'aumento dei flussi in uscita.
  Accanto a tali interventi di carattere normativo, vanno segnalati quelli di tipo organizzativo (quali l'assicurazione dello spazio minimo di vivibilità all'interno delle celle detentive, la differenziazione dei circuiti penitenziari e l'attuazione della cosiddetta sorveglianza dinamica) ed edilizio. In particolare, l'apertura di nuovi penitenziari e nuovi padiglioni ha incrementato la capacità ricettiva su base nazionale di circa 3.000 posti detentivi (di cui 700 nella sola regione Lombardia, a seguito dell'entrata in funzione di tre nuovi padiglioni detentivi negli istituti penitenziari di Voghera, Pavia e Cremona).
  Inoltre, come recentemente evidenziato dal Ministro Orlando nel corso della sua audizione innanzi alle Camere, è in corso un ripensamento del modello penitenziario, per assicurarne l'efficienza di gestione e per tutelare al livello più alto possibile la dignità delle persone che vi sono ristrette.
  In quest'ottica l'azione del Ministero è intensa: sono stati sviluppati gli istituti a custodia attenuata per detenute madri e le case famiglia protette; sono state definite convenzioni con le regioni per l'avvio di detenuti tossicodipendenti a centri regionali, nonché per la promozione del lavoro carcerario e delle condizioni di tutela della salute in carcere; si è agito sul versante delle convenzioni internazionali per avviare i detenuti stranieri a scontare la pena nel Paese di origine; è stato disposto il trasferimento in strutture residenziali sanitarie dei detenuti con disturbi psichiatrici; si sta procedendo – come detto – alla razionalizzazione del patrimonio di edilizia carceraria. Soprattutto, si stanno valutando iniziative per il miglioramento delle condizioni di vita dei detenuti anche attraverso iniziative congiunte con regioni ed enti locali, nonché mondo delle imprese Pag. 24e della scuola, per attività scolastiche e culturali in favore dei detenuti, lavoro all'esterno, lavoro volontario.
  Venendo ora allo specifico oggetto dell'interrogazione, in ragione di quanto sin qui indicato anche il dato del sovraffollamento dell'istituto milanese di San Vittore ha fatto registrare una netta flessione: in circa sette mesi, si è passati da 1.592 detenuti presenti alla data dell'8 ottobre 2013 a 1.121 detenuti presenti alla data del 4 maggio 2014. In tal modo sarà presto possibile restituire all'istituto milanese il suo carattere di casa circondariale poiché, tendenzialmente, la struttura sarà chiamata ad ospitare solo imputati in attesa di giudizio o appellanti.
  La situazione tenderà ulteriormente a migliorare all'esito dei lavori di ristrutturazione dei reparti II e IV, attualmente chiusi per inagibilità strutturale.
  A tale riguardo, va precisato che la ristrutturazione di detti reparti risulta inserita nel Piano Carceri, così come rimodulato nella seduta del 31 gennaio 2012, per una spesa complessiva di 11,5 milioni di euro. Le procedure che condurranno alla gara di appalto hanno già avuto inizio.
  In particolare, secondo quanto riferito dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, per il reparto II risultano ultimate le procedure propedeutiche (indagini geologiche, progetto preliminare e acquisizione del parere favorevole della Soprintendenza); peraltro, nel frattempo è scaduto il mandato del soggetto attuatore con delega di funzioni di stazione appaltante e il procedimento è stato rimesso alla responsabilità dell'Ufficio del Commissario Straordinario del Governo per le infrastrutture penitenziarie, con conseguente necessità – per quest'ultimo – di acquisire ed esaminare tutti gli elaborati prodotti.
  Per quanto concerne il reparto IV, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha comunicato che è in corso la progettazione preliminare, sulla quale dovrà essere acquisito il parere della Soprintendenza.
  Non appena sarà completato l’iter procedimentale, saranno bandite le gare ad evidenza pubblica per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione per entrambi i reparti.
  Solo a seguito della riapertura dei reparti II e IV sarà possibile intervenire sul reparto VI che, tra quelli attualmente in funzione, è il reparto che presenta le problematiche più rilevanti, in relazione alle attuali condizioni strutturali e di sovraffollamento. Il reparto VI, infatti, non è mai stato oggetto di un intervento di ristrutturazione complessiva e straordinaria, ma solo di ripetuti interventi manutentivi, eseguiti in economia direttamente dalla struttura interna all'istituto deputata alla manutenzione ordinaria. Quanto agli altri reparti detentivi dell'istituto penitenziario – il III e il V – essi sono stati oggetto di totale ristrutturazione ed adeguamento alle disposizioni del regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario.
  Per completezza, osservo che, nonostante la situazione di difficoltà in cui versa l'istituto milanese, in tutti i reparti detentivi si svolgono corsi di formazione professionale, scolastici e attività trattamentali.
  Inoltre, la direzione della casa circondariale di Milano San Vittore, nell'ambito delle recenti linee guida emanate dal Dipartimento Amministrazione Penitenziaria per la realizzazione del circuito regionale previsto dall'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000, ha adottato numerosi provvedimenti diretti a migliorare le condizione di vivibilità della popolazione detenuta attraverso l'apertura delle celle, l'implementazione delle attività di trattamento e l'applicazione della sorveglianza dinamica. Ciò al fine di garantire, mediante una diversa organizzazione della vita quotidiana all'interno del carcere, il pieno rispetto dei principi di umanità del trattamento penitenziario e della dignità della persona detenuta, a partire dagli spazi messi a sua disposizione, con l'obiettivo di assicurare ai detenuti ristretti a San Vittore di poter trascorrere una ragionevole parte della giornata (almeno otto ore) fuori dalla camera di detenzione, occupati in attività cosiddette motivanti di vario tipo.

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ALLEGATO 4

Interrogazione 5-02616 Cani: Sul carcere di Iglesias.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Secondo i dati riferiti dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria l'istituto penitenziario di Iglesias ha una capienza regolamentare di 62 posti e ospita 100 detenuti (dato rilevato al 24 aprile 2014), tutti appartenenti al circuito «protetti». L'istituto presenta diversi problemi strutturali, la cui risoluzione comporterebbe un gravoso impegno finanziario. Per altro verso, i detenuti ivi ristretti potrebbero trovare – secondo le valutazioni del Dipartimento – migliore ubicazione all'interno delle nuove strutture penitenziarie sarde e, segnatamente, presso la casa circondariale di Sassari «Bancali».
  Va, infatti, precisato che l'ipotesi della chiusura del carcere di Iglesias è nata nell'ambito del progetto di politica penitenziaria che prevede la realizzazione dei circuiti penitenziari tematici, l'apertura di nuovi istituti e il rafforzamento di quelli esistenti. Per conseguire tali obiettivi, occorre naturalmente ottimizzare al meglio le esigue risorse a disposizione, razionalizzando i servizi e la complessiva gestione del patrimonio edilizio.
  In considerazione di tali esigenze appare opportuno – salvo particolari eccezioni – procedere alla chiusura degli istituti penitenziari o delle sezioni distaccate con disponibilità inferiore ai 100 posti detentivi, dovendosi prendere atto che le strutture piccole, come quella di Iglesias, assorbono risorse economiche e umane più proficuamente spendibili in realtà nuove e di dimensione più ampie.
  A tale riguardo, va evidenziato che la regione Sardegna è stata interessata, recentemente, dall'apertura di ben tre nuovi istituti – Sassari «Bancali», Tempio Pausania «Nuchis» e Oristano «Massama» – ai quali, a breve, andrà ad aggiungersi quello di Cagliari «Uta», che dovrebbe essere aperto entro i primi mesi del nuovo anno.
  I nuovi penitenziari sardi sono stati costruiti con spazi ampi, sia quanto ai luoghi di pernottamento, dotati di bagno con doccia, sia relativamente agli ambienti per la socialità e le attività trattamentali; in tali istituti sarà pertanto possibile dare piena attuazione ai principi costituzionali in materia di trattamento penitenziario e alle prescrizioni della Corte di Giustizia di Strasburgo, menzionate dagli onorevoli interroganti.
  A fronte dell'apertura delle nuove strutture penitenziarie – che hanno consentito un cospicuo ampliamento della capacità ricettiva della regione, di gran lunga superiore al numero dei detenuti sardi – il mantenimento dell'istituto di Iglesias appare antieconomico dal punto di vista del rapporto costi/benefici e non coerente con le politiche di razionalizzazione del sistema penitenziario.

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ALLEGATO 5

Interrogazione 5-02253 Lauricella: Sulla carenza di personale amministrativo degli uffici giudiziari.

TESTO DELLA RISPOSTA

  La situazione di carenza del personale amministrativo in servizio presso il Ministero della Giustizia e le conseguenti ripercussioni sulla funzionalità del sistema giudiziario rappresentano aspetti sui quali è massima l'attenzione di questa Amministrazione.
  Il contesto sul quale dovranno innestarsi gli interventi necessari per garantire l'auspicato incremento di personale è particolarmente complesso. Infatti, ad essere coinvolto nelle articolate dinamiche della questione in esame non è soltanto il Ministero della Giustizia, ma anche il Dipartimento della Funzione Pubblica e il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
  Peraltro, gli strumenti normativi per consentire la mobilità del personale, anche degli enti locali, verso l'Amministrazione della Giustizia sono già disponibili nell'ordinamento con il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), i cui articoli 30 e 33 disciplinano, rispettivamente, il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse e le eccedenze di personale e la mobilità collettiva.
  L'utilizzo di tali strumenti normativi è fortemente limitato, tuttavia, dal fatto che, mentre il transito di personale da un'amministrazione dello Stato ad un'altra avviene a saldi di bilancio invariati, il transito di personale da un ente locale ad un'amministrazione dello Stato comporta un aggravio per il bilancio dello Stato, con correlativo alleggerimento per quello dell'ente locale.
  In ogni caso, circa la possibilità di attivare, ai sensi del citato articolo 30, una nuova procedura di mobilità volta a far transitare nell'Amministrazione della Giustizia il personale in servizio presso le amministrazioni pubbliche comprese in altri comparti di contrattazione, il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria di questo Ministero ha espressamente richiesto al Dipartimento della Funzione Pubblica le valutazioni di competenza. Più in generale, tra gli interventi programmati per incrementare – anche ricorrendo ai risparmi di cassa – il personale amministrativo, è allo studio del Ministero della Giustizia un piano di interventi finalizzati a dare piena giustificazione tecnico-finanziaria alla necessità di bandire nuovi concorsi per il personale e per attingere alle risorse disponibili secondo le regole della mobilità interistituzionale.
  Invero, il ricorso al personale in mobilità, anche temporanea, degli enti locali ha già costituito in passato la soluzione prescelta dal legislatore per sopperire alle gravi carenze di personale degli uffici giudiziari (articolo 3, comma 128, della legge n. 244/2007). Nondimeno – come rimarcato anche dal Dipartimento della Funzione Pubblica – le reali criticità che ostacolano l'attuazione delle disposizioni di legge afferiscono a questioni di carattere finanziario concernenti i rapporti e gli equilibri tra finanza statale e finanza locale. Poiché non è previsto un passaggio di risorse finanziarie dall'ente locale all'amministrazione centrale, si pongono problemi pratici di sostenibilità di spesa rispetto al bilancio statale ed alle connesse Pag. 27programmazioni, soprattutto laddove si tratti di mobilità relativa ad un numero consistente di dipendenti.
  Secondo quanto riferito dal predetto Dipartimento, un'alternativa percorribile ai fini del potenziamento di personale potrebbe operare sul piano amministrativo: in virtù del dettato della recente circolare n. 4/2014 del 28 aprile scorso del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione (dedicata ai «Piani di razionalizzazione degli assetti organizzativi e riduzione della spesa di personale. Dichiarazione di eccedenza e prepensionamento» e in corso di registrazione presso la Corte dei conti), potrebbero essere attivate, in subordine alla possibilità di avvalersi del pensionamento anticipato nei confronti del personale, procedure di mobilità dei dipendenti in esubero degli enti locali attraverso gli accordi previsti dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 165/2001.
  Quanto agli altri interventi in atto sul piano amministrativo, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha riferito di aver costantemente esercitato un'opera di sensibilizzazione sulle amministrazioni centrali per l'espressione del consenso al trasferimento dei propri dipendenti presso gli uffici giudiziari. Per il medesimo obiettivo sono state svolte anche apposite riunioni, tese a favorire soluzioni in grado di equilibrare le situazioni di eccedenza esistenti in alcune amministrazioni, valutando anche la posizione del personale in servizio in posizione di comando, ovvero in assegnazione temporanea.
  In ogni caso le criticità evidenziate, sicuramente determinanti per un fluido svolgimento dei processi di mobilità, saranno considerate nelle valutazioni propedeutiche agli interventi normativi dedicati alla riforma della Pubblica Amministrazione, in cui un posto di rilievo è assegnato alla definizione di un nuovo regime delle procedure di mobilità che superi le rigidità rilevate e favorisca le possibilità di trasferimento dei dipendenti, anche in esubero, presso uffici e sedi carenti di personale.