CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 30 aprile 2014
226.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-02689 Causi: Revisione della normativa relativa all'accatastamento degli impianti fotovoltaici.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il question time in esame, gli Onorevoli segnalano talune criticità concernenti la disciplina fiscale e catastale degli impianti fotovoltaici.
  Gli Onorevoli evidenziano che l'Agenzia delle entrate con la circolare 36/E del 19 dicembre 2013 ha inteso fornire ulteriori chiarimenti in merito agli incentivi ai fini delle Imposte dirette e dell'Iva erogati ai titolari di impianti di energia da fonti rinnovabili, e su come sono inquadrati in ambito catastale gli impianti fotovoltaici.
  Gli Onorevoli interroganti si soffermano, in particolare, sugli aspetti connessi agli obblighi di accatastamento degli impianti fotovoltaici «a terra», costituendo una centrale di produzione di energia elettrica autonomamente censibile, ovvero di rideterminazione della rendita catastale degli immobili esistenti quando le istallazioni fotovoltaiche, aventi una potenza superiore ai 3 kilowatt risultano architettonicamente integrate, nei medesimi edifici e ne incrementano il valore capitale di una percentuale non inferiore al 15 percento.
  Con riguardo a tale ultimo caso, gli Onorevoli lamentano la scelta del legislatore di penalizzare di fatto i cittadini che, sensibili all'energie rinnovabili, hanno istallato sulla propria abitazione un impianto fotovoltaico, che essendo costretti a aggiornare in aumento la rendita catastale dell'immobile come se avessero costruito nuovi vani, pagheranno conseguente una maggiore imposta Unica Comunale, ovvero Imu, Tasi, Tari.
  Per questo gli Onorevoli chiedono al Governo se intenda verificare l'opportunità di rivedere la normativa recante l'obbligo di variazione della rendita catastale dell'immobile, allorquando l'istallazione di un impianto fotovoltaico ne incrementi il suo valore capitale (o la relativa redditività ordinaria) ordinaria di una percentuale pari al 15 per cento, ed auspicano l'innalzamento di detta soglia.
  Inoltre, gli Onorevoli chiedono di mantenere al 9 per cento la quota percentuale di ammortamento annuo degli investimenti riguardanti gli impianti fotovoltaici.
  Al riguardo, l'Agenzia delle entrate-Area Territorio sottolinea che, con la circolare n. 36/E del 19 dicembre 2013, sono state impartite, ai soggetti che intendono installare gli impianti fotovoltaici, direttive volte a declinare il corretto trattamento tributario dei relativi investimenti, sia a chiarire gli eventuali obblighi a carico dei soggetti possessori, per le corrette modalità di dichiarazione in catasto.
  Con particolare riferimento a queste ultime, sono state fornite indicazioni relative alla rappresentazione grafica dei manufatti costituenti le unità immobiliari interessate, compresi gli impianti, nonché elementi di carattere quantitativo al fine di distinguere le installazioni per le quali sussiste l'obbligo di dichiarazione in catasto da quelle per le quali detto obbligo non sussiste.
  In proposito, la citata circolare chiarisce che per le installazioni fotovoltaiche poste su edifici o realizzate su aree di pertinenza, comuni o esclusive, di fabbricati o unità immobiliari censiti al catasto edilizio urbano, non sussiste l'obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, in quanto possono assimilarsi agli impianti di pertinenza degli immobili.Pag. 30
  La citata circolare precisa anche che non è necessario procedere alla presentazione della dichiarazione di variazione catastale, con rideterminazione della rendita dell'unità immobiliare a cui l'impianto fotovoltaico risulta integrato, allorquando l'impianto stesso ne incrementi il valore capitale (o la relativa redditività ordinaria) di una percentuale inferiore al 15 per cento.
  Infatti, giova ricordare che il raggiungimento della soglia incrementale del 15 per cento del valore capitale comporta – di norma – nel sistema estimativo del vigente catasto edilizio urbano il passaggio dell'immobile ad una classe di redditività più elevata, rendendo necessaria la presentazione di specifico atto di aggiornamento catastale (cfr. Circolare n. 1 del 3 gennaio 2006 dell'Agenzia del Territorio - Allegato B) da parte dell'interessato.
  Deve, altresì, osservarsi che anche nel caso in cui la percentuale di incremento ascrivibile all'istallazione fotovoltaica risulti pari o superiore al 15 per cento, non sussiste comunque alcun obbligo di dichiarazione in catasto, né come unità immobiliare autonoma, né come variazione della stessa (in considerazione della limitata incidenza reddituale dell'impianto) qualora sia soddisfatto almeno uno dei seguenti requisiti:
   la potenza nominale dell'impianto fotovoltaico non è superiore a 3 chilowatt per ogni unità immobiliare servita dall'impianto stesso;
   la potenza nominale complessiva, espressa in chilowatt, non è superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall'impianto, indipendentemente dalla circostanza che sia installato al suolo oppure sia architettonicamente o parzialmente integrato ad immobili già censiti al catasto edilizio urbano;
   per le installazioni ubicate al suolo, il volume individuato dall'intera area destinata all'intervento (comprensiva, quindi, degli spazi liberi che dividono i pannelli fotovoltaici) e dall'altezza relativa all'asse orizzontale mediano dei pannelli stessi, è inferiore a 150 metri cubi, in coerenza con il limite volumetrico stabilito dall'articolo 3, comma 3, lettera e) del decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28.
  Per quanto concerne invece il valore di 3 kW, lo stesso è stato indicato in coerenza con i principi di ordinarietà, posti a base dell'estimo catastale, tenendo presente che il fabbisogno energetico usualmente richiesto per le unità abitative maggiormente diffuse sul territorio nazionale non supera il suddetto limite.
  Ciò posto, la previsione di tali presupposti che impediscono la variazione della rendita catastale degli immobili ospitanti gli impianti fotovoltaici appare conforme all'esigenza di garantire la diffusione della cultura delle energie rinnovabili tra i cittadini senza gravarli di ulteriori oneri di natura fiscale o catastale, come auspicato dagli Onorevoli interroganti.
  Con riferimento al mantenimento della quota del 9 per cento per l'ammortamento degli investimenti relativi agli impianti fotovoltaici, l'Agenzia delle entrate osserva quanto segue.
  Con le circolari n. 46/E del 2007 e n. 36/E del 2013 è stato chiarito che, quando l'impianto fotovoltaico è qualificabile come bene mobile, il coefficiente di ammortamento da applicare è del 9 per cento, determinato tenendo conto del fatto che, non contemplando il decreto ministeriale 31 dicembre 1988 tale categoria di impianti, ai fini dell'individuazione dell'aliquota, si rende applicabile il principio, affermato da consolidata prassi ministeriale, secondo cui occorre far riferimento al coefficiente previsto per i beni appartenenti ad altri settori produttivi che presentano caratteristiche similari dal punto di vista del loro impiego e della vita utile. Per tale motivo si è fatto riferimento alle «centrali termoelettriche secondo la tabella allegata al decreto ministeriale 31 dicembre 1988 (Gruppo XVII – Industrie dell'energia elettrica del gas e dell'acqua – Specie 1/b – Produzione e Distribuzione di energia termoelettrica)».
  Di contro, quando il medesimo impianto è qualificabile come bene immobile, Pag. 31si è ritenuto opportuno fare riferimento al settore dell'energia termoelettrica e in particolare all'aliquota di ammortamento prevista per «fabbricati destinati all'industria», corrispondente al 4 per cento.
  Nei predetti documenti di prassi, a causa dell'assenza di una specifica normativa di settore, l'Agenzia delle entrate segnala di aver dovuto ricorrere all'interpretazione analogica di disposizioni che contemplano aliquote di ammortamento per impianti diversi da quelli fotovoltaici.
  Pertanto, l'Agenzia ritiene di condividere l'opportunità, prospettata dagli Onorevoli interroganti, di introdurre una previsione normativa che contempli una specifica aliquota di ammortamento per gli impianti fotovoltaici, eventualmente prevedendo un unico coefficiente a prescindere dalla natura mobiliare o immobiliare degli stessi.

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ALLEGATO 2

5-02690 Paglia: Gratuità delle transazioni regolate con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburanti.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione gli On. Paglia e Lavagne pongono quesiti in ordine alle commissioni applicate alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento presso i gestori di carburante.
  Al riguardo, sentito il Ministero dello Sviluppo Economico, si fa presente che la gratuità delle commissioni bancarie per pagamenti elettronici di importo inferiore a 100 euro sugli impianti di distribuzione dei carburanti fu introdotta dal 1o gennaio 2012, sia per l'acquirente che per il venditore, dall'articolo 34, comma 7, della legge n. 183 del 2011 (Legge di Stabilità 2012).
  Tale disposizione fu proposta dal Ministero dello Sviluppo Economico, sentita l'ABI, su richiesta delle Federazioni dei gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti maggiormente rappresentative a livello nazionale (FAIB Confesercenti, FIGISC-ANISA Confcommercio e FEGICA Cisl) per motivi di sicurezza del personale addetto agli impianti, in quanto riduceva la circolazione del contante presso gli stessi impianti. Le commissioni bancarie sono infatti di competenza del gestore dell'impianto di distribuzione carburanti, rientrando tra i costi di esercizio.
  Tuttavia, il sistema bancario nell'esprimere la propria contrarietà, ha fatto rilevare che non si può imporre per legge un servizio a costo zero; pertanto, vari sono stati i tentativi di sospendere la gratuità delle transazioni per la rete di distribuzione carburanti, confermata, poi, dall'articolo 12, comma 10, della legge 214 del 2011 «Salva Italia», poi modificato dall'articolo 27 della legge sulle liberalizzazioni n. 27 del 2012 «Cresci Italia».
  La gratuità dei pagamenti con carte nel settore della distribuzione carburanti, per transazioni inferiori a 100 euro, veniva infatti collegata alla emanazione di un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dello Sviluppo Economico che definisse nuove regole per ridurre le spese di commissione.
  In attesa del citato decreto, i fornitori del servizio di pagamento elettronico in convenzione con i gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti hanno imposto alti canoni forfettari o in alcuni casi hanno rifiutato nuove attivazioni per il pagamento con carte, aprendo un contenzioso con le stesse Federazioni dei gestori.
  Con la pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2014, è quindi cessata la gratuità delle transazioni sulla rete degli impianti di distribuzione carburanti e si è aperta una fase delicata in quanto entro il 29 luglio 2014 le Banche dovranno adeguarsi, dando indicazioni puntuali sulla struttura dei costi inerenti le commissioni, differenziando tra carte di debito, di credito e micropagamenti (inferiori a 30 euro).
  È, pertanto, necessario che si pervenga in tale sede alla definizione di commissioni che promuovano effettivamente l'utilizzo della moneta elettronica in questo particolare settore di mercato, considerato che il Decreto del MISE 24 gennaio 2014 ha istituito l'obbligo dal 30 giugno 2014, da parte degli esercenti di qualunque attività commerciale (inclusi pertanto i distributori di carburanti) ad accettare pagamenti Pag. 33con carte di debito, per importi superiori a 30 euro, per l'acquisto di prodotti o prestazione di servizi.
  L'utilizzo della moneta elettronica è, infatti, sempre più importante per la sicurezza degli operatori e delle attrezzature ed è necessario cercare di ridurre il più possibile l'uso del contante, ancora presente in quantitativi molto elevati presso gli impianti di distribuzione dei carburanti ed oggetto di attacchi sempre più frequenti da parte della criminalità, considerando anche che la tracciabilità dei pagamenti elettronici inibisce comportamenti illegali che, tra l'altro, determinano una distorsione del mercato.
  Recentemente, si è svolto un incontro fra i rappresentanti del Ministero dell'Interno, del Ministero dello Sviluppo Economico, delle Federazioni dei gestori (Faib, Fegica, Figisc), delle Associazioni dei titolari (Unione Petrolifera, Assopetroli, Consorzio Grandi Reti, Federdistribuzione), nonché del mondo bancario per discutere sulle possibili soluzioni da adottare al fine di prevenire e contrastare i sempre più frequenti fenomeni di criminalità che interessano i punti vendita di carburanti, da tempo all'attenzione delle Istituzioni pubbliche a livello locale (ad es. Regione Lombardia e Prefettura di Lecce). Anche in tale sede è emersa la necessità di promuove la diffusione dei mezzi elettronici di pagamento al fine di limitare al massimo l'uso del denaro contante negli acquisti di carburante per autotrazione presso gli impianti di distribuzione.
  Sulla questione la Segreteria del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio ha comunicato che lo scorso mese di luglio la Commissione europea ha proposto un pacchetto legislativo, attualmente in discussione al Consiglio UE, in cui è compreso tra l'altro uno schema di Regolamento volto a porre un limite alle commissioni di interscambio dei circuiti di carte di credito e di debito al fine, anche in questo caso, di ridurre le commissioni finali applicate agli esercenti incentivando, per tale via, l'utilizzo di strumenti alternativi al denaro contante.

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ALLEGATO 3

5-02691 Pisano: Contenzioso tributario sull'utilizzabilità a fini fiscali della cosiddetta «lista Falciani» e dati concernenti le maggiori entrate derivanti dall'acquisizione della predetta lista.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il question time in esame, gli Onorevoli interroganti chiedono al Governo quale sia lo stato e l'esito del contenzioso tributario relativo all'utilizzo, ai fini fiscali, dei dati dei contribuenti italiani detentori di attività finanziarie presso la HSBC PRIVATE BANK di Ginevra contenuti nella cosiddetta «Lista Falciani» da parte dell'Agenzia delle entrate, nonché le entrate derivanti dall'attività di accertamento delle imposte evase e delle sanzioni irrogate.
  Al riguardo, l'Agenzia delle entrate rileva che, nelle banche dati del contenzioso, le controversie in questione sono censite unitamente a tutte quelle concernenti l'omessa o infedele compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi e le relative sanzioni. Pertanto, allo stato non è possibile individuare puntualmente il numero esatto di contenziosi diffusi sul territorio nazionale aventi ad oggetto questioni relative all'utilizzabilità ai fini fiscali della Lista Falciani ed il loro esito.
  L'Agenzia, tuttavia, riferisce che, in base alle segnalazioni ricevute da diversi Uffici, è in atto un diffuso contenzioso tributario sull'argomento, rispetto al quale è stata portata avanti un'attività di coordinamento e monitoraggio.
  Nell'ambito delle predette attività, è emerso che le contestazioni sollevate dai contribuenti nei giudizi tributari di cui si tratta concernono essenzialmente la presunta inutilizzabilità della Lista, in quanto i dati e gli elementi in essa contenuti sarebbero stati illegalmente sottratti dal sistema informatico dell'istituto di credito dall'allora dipendente Hervé Falciani e da questi successivamente divulgati.
  La predetta eccezione ha trovato origine in alcuni provvedimenti, pronunciati dai giudici per le indagini preliminari, i quali hanno ordinato l'archiviazione dei procedimenti penali per i reati fiscali intrapresi sulla base dei dati della cosiddetta «Lista Falciani» e hanno contestualmente ordinato la distruzione dei relativi dati, in quanto raccolti illegalmente in danno degli indagati.
  In particolare, con decreto del 4 ottobre 2011, il G.I.P. del Tribunale di Pinerolo ha disposto l'archiviazione del procedimento penale e, contestualmente, ha ordinato al P.M. di procedere «alla distruzione dei documenti, dei supporti, e degli atti concernenti l'illegale raccolta di informazioni in danno dell'indagato».
  Nel predetto decreto si rileva che il procedimento penale in questione era basato sull'acquisizione, tramite rogatoria internazionale, «di documenti riservati illecitamente acquisiti e sottratti dalla banca dati informatica della HSBC Private Banking di Ginevra dall'ex dipendente Falciani Hervé».
  Ritenendo i documenti di provenienza illecita, il Giudice ha affermato che «il loro contenuto non può essere utilizzato in processo (articolo 240, 2o comma, codice penale)» e, di conseguenza, che «i documenti illecitamente acquisiti presenti nel fascicolo del procedimento debbano essere distrutti a tutela delle ragioni di riservatezza dei soggetti cui si riferiscono le informazioni illegali ...».
  Motivazioni sostanzialmente analoghe sono state poste alla base del decreto dell'8 agosto 2012, con il quale il G.I.P. del Tribunale Pag. 35di Avellino ha disposto, con l'archiviazione del procedimento penale, la distruzione «dei documenti, dei supporti, dei supporti e degli atti concernenti l'illegale raccolta di informazioni in danno degli indagati», ritenendo che «Gli unici elementi di accusa sono rappresentati dalla cd. «Lista Falciani», illecitamente ricavata dalla banca dati della HSBC Private Banking di Ginevra dall'ex dipendente Falciani Hervè» e, pertanto, «assolutamente inutilizzabile ex articolo 240, comma 2, codice di procedura penale».
  Ciò posto, la questione concernente l'utilizzabilità, ai fini fiscali, della cd. «Lista Falciani» è stata diversamente risolta dalle Commissioni tributarie.
  In particolare, secondo un primo orientamento, sfavorevole all'Agenzia, gli accertamenti emessi sulla base della cd. Lista Falciani sarebbero illegittimi, in quanto emessi sulla base di dati illegittimamente acquisiti, e quindi inutilizzabili. In tal senso si sono espresse, ad esempio, le sentenze della CTP di Avellino n. 222/05/12 e 224/05/2012 del 31/01/2012, della CTP di Como n. 188/01/11 del 15 novembre 2011, della CTP di Lecco n. 93/03/13 del 15 luglio 2013 e 175/01/12 dell'11 dicembre 2012, della CTP di Milano n. 263/05/12 del 4 ottobre 2012 e n. 196/25/12 del 6 novembre 2012, della CTP di Verbania n. 15/1/13 del 21 febbraio 2013, della CTR della Lombardia n. 11/20/13 del 28 gennaio 2013, della CTR dell'Umbria n. 141/1/13 del 28 ottobre 2013.
  Secondo un altro orientamento, favorevole all'Agenzia, i dati contenuti nella cd. «Lista Falciani» sarebbero invece utilizzabili, sulla base delle seguenti argomentazioni:
   «la fonte di innesco di questa procedura di accertamento...è pienamente legittima essendo conseguente ad una rituale richiesta dell'amministrazione fiscale francese, inoltrata attraverso i canali di collaborazione informativa internazionale» (CTP di Treviso, sentenza 10 luglio 2012, n. 59/05/2012, in senso conforme, cfr. CTP di Treviso, sentenza 5 giugno 2012, n. 64/1/2012, CTP di Cremona sentenza n. 92/01/13 del 7 ottobre 2013, la CTP di Reggio Emilia sentenza n. 198/01/12 del 18 maggio 2012, la CTR della Lombardia sentenza n. 1072/2014 del 27 febbraio 2014, la CTP di Genova n. 193 del 5 giugno 2012,CTP di Milano n. 152/16/2013 del 6 maggio 2013).
   «l'inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite prevista appunto dall'articolo 191 c.p.p. trova applicazione solamente nell'ambito dei procedimenti penali», come affermato anche dalla Corte di Cassazione, mentre «l’’utilizzabilità dei documenti in sede tributaria viene esclusa soltanto quando la relativa acquisizione sia avvenuta in violazione di diritti fondamentali di rango costituzionale – quale la libertà personale e l'inviolabilità del domicilio – e quindi solamente quando nelle indagini svolte vi sia inosservanza degli artt. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, o 52 e 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633». (CTP di Pisa n. 152/1/13 dell'11 novembre 2013, la quale, nella motivazione della citata sentenza, richiama l'orientamento espresso dalla Corte di cassazione con le sentenze n. 8344 del 2001, n. 22984 del 2010, n. 27149 del 2011).
  La questione concernente l'utilizzabilità della cd. «Lista Falciani» è stata recentemente rimessa alla Corte di Cassazione. Il ricorso non risulta allo stato posto in udienza.
  In merito alla richiesta degli Onorevoli interroganti di conoscere le entrate derivanti dall'attività di accertamento, l'Agenzia delle entrate rappresenta che al momento non è in grado di fornire le informazioni di dettaglio richieste.
  Circa, infine, lo stato delle trattative per la conclusione di un accordo di cooperazione con la Svizzera, si rammenta che con la Federazione Elvetica, al momento, non sono praticabili iniziative di richieste di informazioni né di recupero crediti erariali in quanto l'attuale Convenzione contro le doppie imposizioni non è applicabile ai fini dell'attività di accertamento a seguito di violazione del diritto nazionale. Inoltre, iniziative per adeguare la Convenzione allo standard OCSE e per l'eventuale conclusione di ulteriori accordi sono in corso a livello politico.

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ALLEGATO 4

DL 25/2014: Misure urgenti per l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia. C. 2309 Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI

ART. 1.

  Al comma 1, dopo le parole: la Banca d'Italia può avvalersi inserire le seguenti:, solo laddove non vi possa provvedere autonomamente mediante utilizzo di risorse proprie,.
1. 1. Villarosa, Pesco, Cancelleri, Ruocco, Alberti, Pisano, Barbanti.

  Al comma sopprimere le parole: o dalla Banca Centrale Europea.
1. 2. Villarosa, Pesco, Cancelleri, Ruocco, Alberti, Pisano, Barbanti.

  Al comma 1-bis, dopo il primo periodo inserire il seguente: Il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto, da emanarsi entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto-legge, individua i casi di conflitto di interessi. In ogni caso, non possono esercitare l'attività di cui al comma 1 i soggetti terzi che abbiano partecipazioni, dirette o indirette, nelle società sottoposte all'attività di vigilanza di cui al comma 1, e nelle società controllate o collegate, ovvero abbiano ricoperto incarichi, di qualunque genere, nelle suddette società.
1. 3. Villarosa, Pesco, Cancelleri, Ruocco, Alberti, Pisano, Barbanti.

  Al comma 3, sopprimere le parole: anche se integranti ipotesi di reato e aggiungere in fine, il seguente periodo: Nell'ipotesi in cui le irregolarità costituiscano ipotesi di reato i soggetti terzi hanno l'obbligo di riferire anche all'Autorità giudiziaria.
1. 4. Pesco, Villarosa, Cancelleri, Ruocco, Alberti, Pisano, Barbanti.

  Sopprimere il comma 4.
1. 5. Villarosa, Pesco, Cancelleri, Ruocco, Alberti, Pisano, Barbanti.

ART. 2.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli oneri derivanti dall'avvalimento di soggetti terzi di cui al comma 1 della dell'articolo 1, la Banca d'Italia provvederà nell'ambito autonomia finanziaria a valere sulla distribuzione dei dividendi annuali.
2. 1. Paglia, Lavagno.