CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 17 aprile 2014
220.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 36/2014: Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al D.P.R 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale (C. 2215 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,
   esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 36 del 2014;
   richiamata la disciplina europea contenuta nella Direttiva 2001/83/UE (Codice dei medicinali) e in particolare l'articolo 6 della direttiva, secondo cui nessun medicinale può essere immesso in commercio se sprovvisto di una regolare autorizzazione (AIC);
   richiamato altresì l'articolo 5 della direttiva che consente agli Stati membri, per rispondere ad esigenze speciali, di escludere dal campo di applicazione della direttiva i medicinali forniti per rispondere ad un'ordinazione leale e non sollecitata, elaborati conformemente alle prescrizioni di un medico autorizzato e destinati ai suoi malati sotto la sua personale e diretta responsabilità;
   osservato che il decreto-legge n. 536 del 1996, convertito in legge n. 648 del 1996, consente l'erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale di medicinali innovativi autorizzati in altri Stati ma non sul territorio nazionale, medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, qualora non esista valida alternativa terapeutica;
   considerato che le disposizioni nazionali, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 8 del 2011, «circoscrivono il ricorso a farmaci cd. offlabel a condizioni eccezionali e ad ipotesi specificamente individuate»;
   osservato che l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 536 del 1996 subordina l'inserimento dei farmaci offlabel in un apposito elenco, all'assenza di una valida alternativa terapeutica;
   ricordato che il decreto-legge n. 36 del 2014, contiene disposizioni riguardanti l’iter di registrazione dell'indicazione terapeutica cd. offlabel di un farmaco (commi da 4-bis a 4-quater); in particolare, per i farmaci per cui sia stato avviato l’iter di registrazione, il nuovo comma 4-ter consente l'inclusione provvisoria nell'elenco dei farmaci per usi cd. offlabel, anche se sussista altra alternativa terapeutica nell'ambito dei farmaci autorizzati;
   richiamati, sul punto, i rilievi contenuti nella sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 29 marzo 2012 (causa C-185/10), secondo cui «quando taluni medicinali, aventi le stesse sostanze attive, lo stesso dosaggio e la stessa forma di quelli che il medico curante ritiene di dover prescrivere per il trattamento dei suoi pazienti, sono già autorizzati e disponibili sul mercato nazionale, non si può infatti parlare di «esigenze speciali», ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/83»; Pag. 110
   ricordato altresì che – secondo la sentenza citata – «le considerazioni finanziarie non possono, di per sé, condurre a riconoscere l'esistenza di siffatte esigenze speciali idonee a giustificare l'applicazione della deroga prevista all'articolo 5, paragrafo 1, di detta direttiva»,
  esprime
PARERE FAVOREVOLE
  con la seguente osservazione:
   valuti la Commissione di merito l'opportunità, con riferimento al requisito della assenza di altra alternativa terapeutica nell'ambito dei farmaci autorizzati, di allineare la disciplina introdotta dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge in esame, con la disciplina generale di cui all'articolo 1, comma 4 del decreto-legge n. 536 del 1996, convertito in legge n. 648 del 1996.

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ALLEGATO 2

DL 34/2014: Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese (C. 2208 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
   esaminato il contenuto del disegno di legge C. 2208 Governo di conversione del decreto-legge n. 34 del 2014, contenente disposizioni in materia di lavoro a termine, apprendistato, servizi per il lavoro, verifica della regolarità contributiva e contratti di solidarietà;
   richiamata la Direttiva 1999/70/UE, relativa all'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, recepita con il decreto legislativo n. 368 del 2001, con particolare riferimento alla clausola n. 5 dell'Accordo quadro, in cui agli Stati membri è richiesto di introdurre una o più misure relative a: a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti; b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi; c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti»;
   richiamata, sul punto, la giurisprudenza comunitaria che ha interpretato in senso non restrittivo le misure indicate dalla clausola n. 5, finalizzata a prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, lasciando ampia libertà agli Stati membri nella scelta dei mezzi per conseguire tale obiettivo generale;
   considerato, inoltre, che secondo la medesima giurisprudenza, la clausola n. 5 non impone l'adozione di tutte le misure ivi elencate, ma semplicemente l'adozione effettiva e vincolante di almeno una di esse;
   ricordato che l'articolo 1 del decreto-legge inserisce nella normativa nazionale due delle misure espressamente richieste dalla clausola 5, in quanto stabilisce la durata massima dei contratti o rapporti, aumentandola da 12 a 36 mesi, e limita il numero dei rinnovi a 8 proroghe;
   osservato, inoltre, che l'articolo 1 del decreto-legge fissa un tetto al numero complessivo di rapporti a tempo determinato attivabili (20 per cento dell'organico complessivo, escluse le imprese fino a 5 dipendenti), introducendo un'ulteriore misura, non prevista nell'Accordo quadro, che rafforza la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, in linea con gli obiettivi definiti a livello europeo;
   ricordato, inoltre, che l'articolo 2 del decreto-legge semplifica alcune disposizioni in materia di contratto di apprendistato, modificando in più parti il decreto legislativo n. 167 del 2011 e la legge n. 92 del 2012;
   rilevato che la disciplina sull'apprendistato prevede benefici economici, sotto i profili contributivi e fiscali, concernenti un abbattimento delle aliquote contributive a Pag. 112carico dei datori di lavoro; l'azzeramento, per i primi 3 anni, della quota di contribuzione a carico del datore di lavoro, limitatamente al periodo 2012-2016; nonché, l'esclusione dalla base imponibile per il calcolo IRAP;
   considerato che le misure di natura fiscale o contributiva di sostegno all'occupazione, aventi carattere generale e non selettivo, non sono riconducibili nella sfera di applicazione dell'articolo 107 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, in tema di aiuti di Stato;
   richiamato infine il Regolamento (CE) n. 800/2008 (regolamento generale di esenzione per categoria) attraverso il quale gli Stati membri possono concedere categorie di aiuti dichiarati compatibili, tra i quali, gli aiuti alla formazione e gli aiuti agli investimenti e all'occupazione a favore delle PMI, senza la preventiva notifica alla Commissione europea,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 3

Schema di accordo di partenariato per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei nel periodo di programmazione 2014-2020 (Atto n. 86).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione Politiche dell'unione europea,
   esaminato lo schema di Accordo di partenariato per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei nel periodo di programmazione 2014-2020 (atto n. 86), trasmesso dal Governo alle Camere il 19 marzo 2014;
   tenuto conto dei rilievi formulati dalla Commissione europea sul medesimo progetto di Accordo, trasmessi al Governo lo scorso 10 marzo;
   considerati gli elementi di conoscenza e di valutazione emersi dalle audizioni del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Delrio nonché del Presidente della Regione Puglia Vendola e dell'Assessore all'Economia, Crescita e Semplificazione della Regione Lombardia, Garavaglia;
  premesso che:
   l'esperienza dei periodi di programmazione dei fondi strutturali 2000-2006 e 2007-2013 ha evidenziato una forte difficoltà dell'Italia ad utilizzare in modo tempestivo ed efficace le risorse disponibili. Tali difficoltà sono riconducibili non soltanto ad un difetto degli strumenti di programmazione nazionali e alle carenze nella capacità di gestione da parte dei soggetti competenti ma anche all'applicazione dei vincoli previsti dal Patto di stabilità e crescita, con particolare riguardo al computo delle risorse destinate al cofinanziamento, sia nazionale che regionale, ai fini della verifica dei parametri relativi all'indebitamento;
   per il successo della nuova programmazione 2014-2020 è dunque necessario, per un verso, definire nell'Accordo di partenariato obiettivi, procedure e strumenti di governance in grado di prevenire le difficoltà di gestione dei periodi precedenti e, per altro verso, assumere ogni iniziativa utile presso le Istituzioni dell'Ue per ottenere, sia utilizzando i margini di flessibilità previsti dalle regole vigenti sia valutando eventuali modifiche della normativa europea, la contabilizzazione extra deficit della spesa sostenuta dallo Stato e dalle Regioni per il cofinanziamento dei programmi sostenuti dai fondi strutturali;
   il progetto di Accordo in esame propone di concentrare le risorse dei Fondi strutturali e di investimento su misure anticicliche a breve e medio termine, in particolare mediante il sostegno ad attività economiche e settori in difficoltà e misure di carattere sociale. Tale impostazione non appare pienamente coerente con gli obiettivi della politica di coesione che, ai sensi dell'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'UE e del regolamento (UE) n. 1303/2013, dovrebbe essere intesa principalmente a realizzare miglioramenti di carattere strutturale, correggendo le debolezze di lungo periodo dell'economia italiana, con particolare riferimento alla disoccupazione giovanile, e le forti disparità regionali;Pag. 114
   in questa prospettiva non è del tutto condivisibile la scelta di escludere il ricorso al cofinanziamento dei fondi strutturali e di investimento europei per la realizzazione di grandi infrastrutture complesse ed opere ambientali, le quali si avvarrebbero delle sole risorse nazionali del Fondo sviluppo e coesione. La modernizzazione e l'ampliamento della rete infrastrutturale costituiscono non soltanto interventi, per loro natura, ad alto potenziale di occupazione e di crescita ma sono anche il presupposto imprescindibile per colmare il ritardo di sviluppo di ampie aree del nostro Paese, in particolare nel Mezzogiorno. L'argomento per cui il percorso temporale delle grandi opere supererebbe il ciclo di programmazione 2014-2020 potrebbe essere superato valutando l'adozione di misure volte a superare le patologie riguardanti la effettiva cantierabilità delle opere pubbliche (carenze progettuali e di programmazione, studi di fattibilità, analisi costi-benefici, procedimenti di conformità urbanistica, autorizzazioni paesaggistiche ed ambientali) e l'applicazione, con gli opportuni correttivi, di procedure come quelle definite dalla legge obiettivo (legge n. 443 del 2001);
   nella stessa logica andrebbe rivisto l'approccio sotteso all'obiettivo tematico 9 (inclusione sociale e contrasto alla povertà), che nel progetto di accordo in esame è orientato verso interventi di natura socio-assistenziale, privilegiando le politiche attive a sostegno dell'occupazione;
   il progetto di Accordo evidenzia una debolezza complessiva degli interventi volti alla riduzione del divario di sviluppo del Mezzogiorno, alle quali secondo la normativa europea devono essere in ogni caso destinate le risorse più significative dei fondi strutturali. È condivisibile la scelta di promuovere nel Meridione, oltre alla internazionalizzazione delle imprese, i settori come l'agricoltura e l'agroindustria, nonché la tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali, legati alla domanda internazionale di produzioni specializzate e di qualità e al turismo. Si tratta tuttavia di misure non sufficienti se non accompagnate a misure volte a colmare il ritardo infrastrutturale che pregiudica alla radice il recupero di competitività e di attrattività del Mezzogiorno rispetto agli investimenti privati;
   l'Accordo definisce in modo generico o di difficile misurabilità i risultati attesi dall'utilizzo dei fondi per ciascun obiettivo tematico ed è privo di un'analisi sistematica dell'efficacia degli interventi posti in essere nei periodi di programmazione precedenti;
   nell'Accordo appare altresì carente l'analisi della capacità amministrativa delle amministrazioni che saranno chiamate ad attuare la programmazione;
   per assicurare la tempestività, la regolarità e l'efficacia della spesa occorre creare uno stretto legame tra azioni previste, risultati attesi e tempi di realizzazione, verificando preventivamente la capacità amministrativa e gli altri requisiti minimi da parte delle regioni e degli altri soggetti che si candidano alla gestione di programmi;
   occorre valutare attentamente l'opportunità di integrare la disciplina istitutiva della nuova Agenzia per la coesione, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 101/2013, rafforzandone ulteriormente le funzioni di monitoraggio e di controllo dell'impiego dei fondi da parte delle autorità di gestione, centrali o regionali, e soprattutto di supporto, accompagnamento e di assistenza alle medesime autorità. L'Agenzia dovrà inoltre svolgere, ove necessario, anche compiti diretti di gestione e assumere poteri sostitutivi in situazioni di gravi inadempienze o ritardi da parte delle autorità di gestione;
   nell'Accordo è necessario, come raccomandato dalla Commissione europea, definire più accuratamente e dettagliatamente l'ambito, i risultati attesi e la natura degli interventi necessari per rilanciare lo sviluppo urbano e migliorare la qualità della vita e dell'ambiente delle grandi e medie città italiane;Pag. 115
   in base all'articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l'Accordo di partenariato deve indicare, tra le altre cose, i principali settori prioritari per la cooperazione nell'ambito dei fondi SIE, tenendo conto, se del caso, delle strategie macroregionali e delle strategie relative ai bacini marittimi. Nei rilievi formulati sulla bozza di Accordo trasmessa dal Governo lo scorso 10 dicembre la Commissione europea osserva, tra le altre cose, che esso, in contrasto con il richiamato regolamento, non reca riferimento alle strategie macroregionali;
   occorre prevedere che il Governo, al fine di consentire il controllo parlamentare sullo stato di attuazione della programmazione 2014-2020, trasmetta alle Camere con cadenza periodica informazioni qualificate e dettagliate,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE
  con le seguenti condizioni:
   1) sia assicurata, nella nuova versione dell'Accordo di partenariato, la concentrazione di risorse significative su misure volte a realizzare miglioramenti di carattere strutturale, correggendo le debolezze di lungo periodo dell'economia italiana e le forti disparità regionali, in particolare mediante l'allocazione, nell'ambito dell'obiettivo tematico 7, di risorse significative a valore sul Fondo europeo di sviluppo regionale per la realizzazione e l'ammodernamento di infrastrutture nel Mezzogiorno e in altre aree del Paese in cui si registra un maggiore ritardo in questo ambito;
   2) siano definiti in modo più puntuale e misurabile i risultati attesi dall'utilizzo dei fondi per ciascun obiettivo tematico, sulla base di un'analisi sistematica dell'efficacia degli interventi posti in essere nei periodi di programmazione precedenti;
   3) sia previsto, per ciascun obiettivo tematico un cronoprogramma che definisca uno stretto legame tra azioni previste, risultati attesi e tempi di realizzazione;
   4) siano precisate le modalità per verificare ex ante la capacità amministrativa e gli altri requisiti minimi da parte delle regioni e degli altri soggetti che si candidano alla gestione di programmi;
   5) siano incrementati gli stanziamenti per l'assistenza tecnica volti a sostenere lo sviluppo della capacità amministrativa degli organismi che gestiscono i fondi;
   6) siano incrementate le risorse destinate, nell'ambito dell'obiettivo tematico 11, al miglioramento sistemico della qualità, dell'efficacia e dell'efficienza della pubblica amministrazione;
   7) siano rafforzate le competenze e le risorse dell'Agenzia per la coesione, di cui all'articolo 10 del d.l. 101/2013, consolidandone le funzioni di monitoraggio e di controllo dell'impiego dei fondi da parte delle autorità di gestione, centrali o regionali, e soprattutto di supporto, accompagnamento e di assistenza alle medesime autorità. L'Agenzia dovrà inoltre svolgere, ove necessario, anche compiti diretti di gestione e potrà assumere poteri sostitutivi in situazioni di gravi inadempienze o ritardi da parte delle autorità di gestione;
   8) sia prevista una più forte supervisione e coordinamento nazionale con riferimento nei sistemi di gestione e di controllo (SIGECO), mediante:
    il rafforzamento della struttura centrale di coordinamento in materia di audit e controllo;
    la disponibilità di personale competente e adeguato delle autorità di gestione e degli organismi intermedi, prevedendo una procedura di verifica. Qualora la verifica fosse negativa, dovrà essere previsto un piano di miglioramento oppure l'autorità preposta dovrà essere sostituita;
    la definizione di regole dettagliate per garantire la trasparenza delle date previste per la pubblicazione dei bandi, dei risultati, dei dati di avanzamento fisico e finanziario degli interventi finanziati;Pag. 116
   9) il Governo trasmetta alle Camere ogni tre mesi una relazione relativa allo stato di avanzamento della programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali e di investimento, indicando il livello degli impegni e dei pagamenti con riferimento a ciascun programma operativo e autorità di gestione;
   10) siano incrementate le risorse destinate alla ricerca e allo sviluppo nell'ambito dell'obiettivo tematico 1, precisando le modalità per il coinvolgimento del settore privato, valorizzando il ricorso agli strumenti finanziari, in particolare per capitale di rischio, nonché definendo le strategie di specializzazione intelligente regionali e nazionale;
   11) preveda il Governo, per quanto riguarda l'obiettivo tematico 2, specifici interventi per le infrastrutture immateriali, gli open data e la governance dell'innovazione per il tramite della prevista cabina di regia;
   12) si preveda la destinazione, nell'ambito dell'obiettivo tematico 3, di risorse significative per interventi di sostegno dell'attività di grandi imprese ad alto valore aggiunto e in grado di beneficiare le piccole e medie imprese del relativo indotto;
   13) provveda il Governo, per quanto riguarda gli obiettivi tematici 4 e 7, a tenere conto delle tendenze generali degli spostamenti della popolazione, della domanda di mobilità integrata e del trasporto a lunga distanza, con particolare riferimento alle modalità ferroviaria e marittima, collegando la programmazione alla realizzazione di un Piano dei trasporti urbani che, attraverso l'utilizzo dei fondi FESR, miri all'espansione delle corsie preferenziali, alla riduzione dell'inquinamento atmosferico e al rafforzamento dei trasporti pubblici locali;
   14) siano incrementate significativamente nell'ambito dell'Obiettivo tematico 5 le risorse per la realizzazione di opere volte a ridurre e prevenire il rischio idrogeologico e, nell'ambito dell'obiettivo tematico 6, gli stanziamenti per ridurre la produzione di rifiuti urbani e aumentare la percentuale di riutilizzo e di riciclaggio;
   15) siano individuati, con riferimento all'obiettivo tematico n. 6, interventi per la valorizzazione e preservazione dei beni culturali che abbiano un impatto economico strutturale e un elevato valore aggiunto, evitando la dispersione di risorse per eventi culturali e turistici a basso valore aggiunto, settoriali o particolaristici, e definendo un approccio strategico integrato tra le misure finanziate dai FSIE e quelle previste dal programma Cultura;
   16) si subordini il finanziamento di interventi per la formazione, nell'ambito dell'obiettivo tematico 10, alla dimostrazione della loro effettiva rispondenza a bisogni formativi connessi al mercato del lavoro e alla riduzione del divario tra domanda e offerta di competenze. In tale contesto, dovrebbe essere inclusa espressamente tra gli obiettivi da sostenere l'alta formazione in materia sanitaria al fine di coprire il fabbisogno dei servizi sanitari regionali;
   17) sia attribuito, in coerenza con le raccomandazioni specifiche per Paese indirizzate all'Italia in esito alla procedura del semestre europeo 2013, rilievo prioritario al miglioramento del sistema giudiziario, indicando un risultato atteso specifico, con indicatori pertinenti. In particolare, nell'ambito dell'obiettivo tematico 11 siano inclusi interventi specifici per migliorare l'efficienza e la qualità delle procedure del sistema giudiziario civile, promuovere la mediazione e altri mezzi alternativi di risoluzione delle controversie, modernizzare l'organizzazione dei tribunali, sviluppare la gestione delle risorse umane del settore giudiziario;
   18) siano meglio precisati, sulla base di indicatori specifici, gli obiettivi e gli strumenti di attuazione e di gestione dei piani integrati per lo sviluppo urbano e siano espressamente previsti interventi per migliorare la dimensione ambientale nelle aree urbane;Pag. 117
   19) sia stabilita espressamente la possibilità per le città metropolitane e per i capoluoghi di provincia, anche associando altri comuni con caratteristiche e problematiche territoriali ed urbane analoghe, di accedere direttamente all'utilizzo dei fondi per il rinnovo urbano, banda larga, efficientamento energetico del patrimonio edilizio, previa predisposizione di appositi piani integrati secondo il modello Smart City;
   20) sia meglio sviluppata la strategia sulle «aree interne», precisandone, in particolare, programmazione, architettura, dotazione finanziaria, applicazione di strumenti e meccanismi di coordinamento, nonché chiarendo il legame tra le zone «interne» e le zone «rurali» e le conseguenze in termini di cofinanziamento e di complementarità fra gli interventi previsti allo scopo;
   21) siano inserite nell'Accordo specifiche previsioni relative alle strategie macroregionali, con particolare riguardo alla indicazione dei settori e dei programmi interessati dalle medesime strategie, delle risorse ad essi dedicati nonché delle modalità di coordinamento con i soggetti istituzionali coinvolti;
   22) siano indicati espressamente i programmi relativi all'obiettivo cooperazione territoriale europea e le relative risorse, valutando l'utilizzo degli strumenti e dei soggetti della programmazione negoziata ancora attivi sul territori nazionale;
   23) siano indicate in modo puntuale le modalità per assicurare il coordinamento, la complementarità e le sinergie tra gli interventi del FESR e del FEASR con altri fondi nazionali o dell'UE, quali in particolare il Meccanismo per collegare l'Europa, e i programmi Orizzonte 2020, Europa creativa, Erasmus+ e LIFE;
   24) provveda il Governo ad informare tempestivamente le Camere del seguito dato ai pareri espressi dalle competenti commissioni parlamentari e dello sviluppo del negoziato sul progetto di Accordo che sarà sottoposto alla Commissione europea entro il 22 aprile 2014, ai sensi del regolamento (UE) n. 1303/2013;
   25) siano rafforzati gli strumenti per garantire l'accesso alle informazioni e alla documentazione relativa agli interventi cofinanziati da parte dei soggetti interessati. In questo ambito siano arricchite le informazioni incluse nel portale opencoesione, in particolare indicando anche il nominativo del responsabile del procedimento di ciascun progetto cofinanziato e prevedendo la pubblicazione di un aggiornamento trimestrale sull'avanzamento del progetto;
   26) il Governo si adoperi affinché entro la fine del 2015 la Commissione europea presenti una valutazione sull'applicazione – nei primi due anni di vigenza – delle regole del regolamento (UE) n. 1303/2013 relative alla programmazione, gestione e certificazione dei progetti cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento, prospettando le eventuali modifiche necessarie ad accrescere l'efficienza e a raggiungerne gli obiettivi di spesa;
   27) il Governo si adoperi presso le Istituzioni dell'Ue per ottenere, sia utilizzando i margini di flessibilità previsti dalle regole vigenti sia valutando eventuali modifiche della normativa europea, che la spesa sostenuta dallo Stato e dalle Regioni per il cofinanziamento dei programmi sostenuti dai fondi strutturali non sia computata nel calcolo dei parametri relativi all'indebitamento.