CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 16 aprile 2014
219.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 36/2014: Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale. C. 2215 Governo.

EMENDAMENTI APPROVATI

  Al comma 1, lettera a), e ovunque ricorrano nel testo, sostituire le parole: la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento nazionale per le politiche antidroga con le seguenti: l'istituto superiore di sanità.
1. 21. (Nuova formulazione) Dall'Osso, Cecconi, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 3, capoverso Art. 14, lettera a) sostituire il numero 6 con il seguente:
   6) le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico al tetraidrocannabinolo.
* 1. 4. Lenzi, Amato, Beni, Bragantini, Capone, Carnevali, D'Incecco, Fossati, Iori, Miotto, Murer, Patriarca, Sbrollini, Scuvera, Tidei.

  Al comma 3, capoverso Art. 14, lettera a) sostituire il numero 6 con il seguente:
   6) le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco – tossicologico al tetraidrocannabinolo.
* 1. 25. Lorefice, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero.

  Al comma 3, capoverso Art. 14, lettera a), sostituire il numero 6), con il seguente:
   6) le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico al tetraidrocannabinolo.
* 1. 514. Daniele Farina, Nicchi, Sannicandro, Piazzoni, Aiello, Paglia.

  Al comma 3, capoverso Art. 14, lettera b) numero 1) sopprimere la parola: indica.
** 1. 6. Lenzi, Amato, Beni, Bragantini, Capone, Carnevali, D'Incecco, Fossati, Iori, Miotto, Murer, Patriarca, Sbrollini, Scuvera, Tidei.

  Al comma 3, capoverso Art. 14, lettera b), numero 1), sopprimere la parola: indica.
** 1. 23. Silvia Giordano, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 3, lettera b), numero 1), sopprimere la parola: indica.
** 1. 578. Chiarelli.

  Al comma 3, capoverso Art. 14, lettera b), sostituire le parole: cannabis indica con la seguente: cannabis.
** 1. 22. (nuova formulazione) Di Vita, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 3, capoverso Art. 14, sopprimere il comma 5.

  Conseguentemente:
   sostituire la tabella I con la seguente:

Pag. 22

Pag. 23

Pag. 24

Pag. 25

Pag. 26

Pag. 27

Pag. 28

Pag. 29

Pag. 30

   alla tabella IV sopprimere le seguenti parole: amfepramone/dietilpropione, fendimetrazina, fentermina e mazindolo.
1. 48. I Relatori.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 19 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: «Le autorizzazioni non possono essere accordate ai soggetti di cui al presente comma, persone fisiche o legali rappresentanti di enti, che abbiano avuto condanne o sanzioni ai sensi degli articoli 73, 74 e 75 della presente legge, in tali casi sono immediatamente revocate anche le autorizzazioni già accordate».
1. 29. (Nuova formulazione) Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 4, capoverso comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, con esclusione della canapa coltivata unicamente per la produzione di fibre o per altri usi industriali, diversi da quelli di cui all'articolo 27, consentiti dalla normativa dell'Unione europea.
1. 49. I Relatori.

  Al comma 9, lettera a), capoverso comma 1, sostituire le parole: da staccarsi da apposito bollettario «buoni acquisto» con le seguenti: con buono acquisto.

  Conseguentemente:
   al medesimo capoverso comma 1 sostituire le parole: il bollettario «buoni acquisto» con le seguenti: i buoni acquisto;
   alla lettera b) sostituire il capoverso comma 1-bis con il seguente:
  1-bis. Il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto il modello di buoni acquisto.;
   dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. L'articolo 39 è soppresso.
1. 50. I Relatori.

  Al comma 13, capoverso Art. 43, comma 4-bis, sostituire la parola: farmaci con la seguente: medicinali.
1. 1. Catalano, Zaccagnini.

  Al comma 13, capoverso Art. 43, comma 5, sopprimere le parole: di disassuefazione.

  Conseguentemente sostituire la parola: dagli con: degli.
* 1. 33. Grillo, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

  Al comma 13, capoverso Art. 43, comma 5, sopprimere le parole: trattamento di disassuefazione dagli stati, con le parole: trattamento degli stati.
* 1. 519. Piazzoni, Nicchi, Aiello, Daniele Farina, Sannicandro, Paglia.

  Al comma 13, capoverso Art. 43, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. La prescrizione di medicinali compresi nella tabella medicinali, sezione Pag. 31A, per il trattamento degli stati di tossicodipendenza da oppiacei deve essere effettuata all'interno del piano terapeutico individualizzato, secondo modalità individuate con decreto del Ministero della salute.
1. 51. I Relatori.

  Al comma 13, capoverso Art. 43, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. I medici chirurghi, su richiesta dei pazienti in corso di trattamento terapeutico con medicinali stupefacenti o psicotropi che si recano all'estero, provvedono alla redazione della certificazione di possesso dei medicinali stupefacenti o psicotropi compresi nella tabella dei medicinali da presentare all'autorità doganale in uscita dal territorio nazionale, individuati con decreto del Ministero della salute che definisce anche il modello della certificazione.
1. 52. I Relatori.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. All'articolo 50 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 9, le parole: I, II, III, IV e VI sono sostituite dalle seguenti: I, II, III e IV;.
1. 53. I relatori.

  Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
  24-bis. La rubrica del Titolo VII del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 è sostituita dalla seguente: «Prescrizioni particolari relative ai precursori di droghe».
1. 54. I relatori.

  Dopo il comma 24, sono inseriti i seguenti:
  24-bis. All'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 5 è sostituito dal seguente:
  5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è ci lieve entità, è punito con le pene delta reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329.
1. 700. Il Governo

  Dopo il comma 24, inserire il seguente:
  24-bis. All'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba Pag. 32concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l'Ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'Ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte.
* 1. 500. I Relatori.

  Dopo il comma 24, inserire il seguente:
  24-bis. All'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l'Ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'Ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte.
* 1. 511. (Nuova formulazione) Daniele Farina, Sannicandro, Nicchi, Aiello, Piazzoni, Paglia.

  Dopo il comma 24, è inserito il seguente:
  24-bis. All'articolo 75 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, Pag. 33cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole da «Chiunque illecitamente» alle parole «sanzioni amministrative:» sono sostituite dalle seguenti: «Chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope è sottoposto, per un periodo da due mesi a un anno, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle 1 e 111 previste dall'articolo 14, e per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo, a una o più delle seguenti sanzioni amministrative:»;
   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Ai fini dell'accertamento della destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente o psicotropa o del medicinale di cui al comma precedente, si tiene conto delle seguenti circostanze:
   che la quantità di sostanza stupefacente o psicotropa sia superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento nazionale per le politiche antidroga nonché della modalità di presentazione delle sostanze stupefacenti, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato ovvero ad altre circostanze dell'azione dalle quali risulti che le sostanze non sono destinate ad un uso esclusivamente personale;
   che i medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella «tabella dei medicinali» sez. A, B, C, D eccedano il quantitativo prescritto.
1. 502. Vazio, Verini, Ermini, Giuditta Pini, Amoddio, Mattiello, Marzano, Rostan, Morani.

Pag. 34

ALLEGATO 2

DL 36/2014: Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale. C. 2215 Governo.

EMENDAMENTO DEL GOVERNO E SUBEMENDAMENTI

ART. 1.

Subemendamenti all'emendamento 1.700 del Governo

  Al capoverso 5, dopo le parole: dal presente articolo inserire le seguenti: relativamente alle sostanze di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso sostituire le parole da: sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a 10.329 con le seguenti: da uno a cinque anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso aggiungere il seguente:
  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo relativamente alle sostanze di cui alle tabelle II e IV previste dall'articolo 14 che, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 1.500 a euro 13.000.
0. 1. 700. 3. Ferraresi, Turco, Bernini, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

  Al capoverso 5, dopo le parole: dal presente articolo inserire le seguenti: relativamente alle sostanze di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso sostituire le parole: da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1,032 a 10.329 con le seguenti: da uno a sei anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso aggiungere il seguente:
  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo relativamente alle sostanze di cui alle tabelle II e IV previste dall'articolo 14 che, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 1,500 a euro 13.000.
0. 1. 700. 2. Ferraresi, Turco, Bernini, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

  Al capoverso 5, sostituire le parole: da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a 10.329 con le seguenti: da uno a sei anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000.
0. 1. 700. 6. Marco Rondini, Nicola Molteni.

Pag. 35

  All'emendamento 1.700 le parole: da sei mesi a quattro anni con le parole: da tre mesi a due anni e le parole: da E 1.032 a 10.329 con le parole: E 516 a 5.115.
0. 1. 700. 4. Zaccagnini.

  All'emendamento 1.700 le parole: da sei mesi a quattro anni con le parole: da tre mesi a due anni.
0. 1. 700. 5. Zaccagnini.

  Al comma 24-bis, cpv. Art. 73, comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se le attività illecite hanno ad oggetto le sostanze di cui all'articolo 14, comma 1,lettera b) (Tabella II), si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa nel limite massimo di euro 10.329 euro.
0. 1. 700. 1. Daniele Farina, Sannicandro, Nicchi, Aiello, Piazzoni, Paglia.

Art. 1.
(Modificazioni nel testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309).

  Dopo il comma 24, sono inseriti i seguenti:
  24-bis. All'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 5 è sostituito dal seguente:
  5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è ci lieve entità, è punito con le pene delta reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329.
1. 700. Il Governo