CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 aprile 2014
214.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO

Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Testo unificato C. 68 Realacci ed abb.)

PARERE APPROVATO

  La I Commissione,
   esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 68 Realacci ed abbinate, recante «Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale»,
   rilevato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili, in primo luogo, alla materia della «tutela dell'ambiente», che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione rimette alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,
   tenuto conto che rilevano, altresì, le materie dell’«ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e della «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» che pure sono demandate dalla Costituzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere g) ed m) della Costituzione,
   rilevato che, all'articolo 5, al fine di trasferire all'ISPRA le funzioni degli organismi collegiali già operanti presso il Ministero dell'ambiente, di cui al comma 20 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 95 del 2012, per i quali era stato avviato un procedimento di riordino, si prevede che tali funzioni siano individuate con un decreto del Ministro dell'ambiente per il quale il testo unificato non indica alcun termine per l'emanazione,
   segnalata l'esigenza di prevedere un termine entro il quale deve essere adottato il decreto ministeriale di cui all'articolo 5,
   evidenziato che, all'articolo 13, comma 2, si prevede che il Consiglio del Sistema nazionale esprima il proprio parere obbligatorio su tutti gli atti di indirizzo o di coordinamento per il governo del Sistema medesimo, tra i quali i «provvedimenti del Governo aventi natura tecnica in materia ambientale»,
   segnalata l'esigenza di definire con maggiore determinatezza quali siano i provvedimenti del Governo aventi «natura tecnica» in materia ambientale, considerato che da tale qualifica consegue la necessità di acquisire il parere obbligatorio del Consiglio del Sistema nazionale,
   ricordato che l'articolo 3 detta le funzioni del «Sistema nazionale (delle agenzie per la protezione dell'ambiente)», quale rete che attua i LEPTA (Livelli Essenziali delle Prestazioni Tecniche ambientali), prevedendo, tra le altre, la previsione di «capacità autorizzative e sanzionatorie autonome», nel rispetto delle competenze degli altri enti previste dalla normativa vigente, nonché delle attività di supporto nell'individuazione, descrizione e quantificazione del danno ambientale e di benchmarking di funzioni e servizi e di continua valutazione delle performance, per migliorare i livelli prestazionali raggiunti,
   evidenziato come l'attribuzione di «capacità autorizzative e sanzionatorie autonome» all'ISPRA appare eccessivamente Pag. 24indeterminata ed occorre quindi esplicitare più puntualmente tali funzioni,
   tenuto conto che all'articolo 9, il comma 2 prevede che i relativi aspetti organizzativi, gestionali e finanziari, riferibili a costi standard per tipologia di prestazione, sono definiti tramite l'adozione del Catalogo nazionale dei servizi, e che vi è l'esigenza di garantire la determinatezza della norma, attraverso l'individuazione di criteri per la definizione degli aspetti organizzativi, gestionali e finanziari riferibili a costi standard per tipologia di prestazione;
   ricordato che all'articolo 14, comma 6 si stabilisce che il presidente dell'ISPRA e i legali rappresentanti delle agenzie possono individuare e nominare, tra il personale di cui al presente articolo, quanti, nell'esercizio dello loro funzioni, operano con la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria,
   evidenziata l'opportunità di specificare i criteri in base ai quali procedere all'individuazione di coloro che opereranno con la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria;
   rilevato che all'articolo 15, comma 6, si prevede che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sono individuate le modalità di assegnazione alle agenzie degli introiti conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, nonché le modalità di compartecipazione di dette agenzie a parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative comminate dalle medesime agenzie nei casi di mancata ottemperanza alle disposizioni previste dalla normativa ambientale vigente,
   segnalata, in proposito, l'esigenza di rivedere la previsione di un «decreto di natura non regolamentare» considerato che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, con riferimento ad un decreto ministeriale del quale si esplicitava la natura non regolamentare (contenuto all'articolo 3 del decreto-legge n. 279 del 2004), lo qualificava come «un atto statale dalla indefinibile natura giuridica», ed evidenziato come il suddetto decreto, in considerazione del contenuto, sembrerebbe dover avere natura regolamentare,
   evidenziato come l'articolo 16 detta le disposizioni transitorie e finali fissando un termine di centottanta giorni per l'entrata in vigore della legge – decorrente dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale – e che entro il medesimo termine le regioni e le province autonome recepiscono le disposizioni della legge medesima,
   ricordato che il termine per apportare modificazioni alle leggi regionali istitutive delle agenzie ambientali allo scopo di assicurare il rispetto del disposto dell'articolo 7 è di un anno dall'entrata in vigore della legge medesima,
   rilevata l'opportunità di coordinare i termini di cui agli articoli 16 e 7 del provvedimento riguardanti l'adeguamento della normativa regionale al testo in esame,
   segnalata l'esigenza di indicare espressamente le disposizioni di cui alla legge n. 61 del 21 gennaio 1994 – che ha disposto l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente – che risultano abrogate in quanto non coerenti o confliggenti con la nuova disciplina dettata dal testo in esame,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 3, comma 1, lettera i) è necessario specificare maggiormente la previsione «capacità autorizzative e sanzionatorie autonome» nell'ambito delle funzioni attribuite all'ISPRA;Pag. 25
   2) all'articolo 5 si segnala l'esigenza di prevedere un termine entro il quale deve essere adottato il decreto ministeriale ivi previsto nell'ambito del trasferimento all'ISPRA delle funzioni degli organismi collegiali già operanti presso il Ministero dell'ambiente, di cui al comma 20 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 95 del 2012, per i quali era stato avviato un procedimento di riordino;
   3) all'articolo 15, comma 6, occorre rivedere la previsione di un «decreto di natura non regolamentare» considerato che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, con riferimento ad un decreto ministeriale del quale si esplicitava la natura non regolamentare (contenuto all'articolo 3 del decreto-legge n. 279 del 2004), lo qualificava come «un atto statale dalla indefinibile natura giuridica»;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 9, comma 2 si valuti l'esigenza di garantire la determinatezza della norma attraverso l'individuazione di criteri per la definizione degli aspetti organizzativi, gestionali e finanziari riferibili a costi standard per tipologia di prestazione;
   b) all'articolo 14, comma 6, è opportuno, per evitare una eccessiva indeterminatezza della previsione, specificare i criteri in base ai quali procedere all'individuazione di coloro che opereranno con la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria;
   c) si segnala l'esigenza di indicare espressamente le disposizioni di cui alla legge 21 gennaio 1994, n. 61, che risultano abrogate in quanto non coerenti o confliggenti con la nuova disciplina dettata dal testo in esame.