CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 3 aprile 2014
211.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO

Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Testo unificato C. 68 e abb.).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 68 Realacci, C. 110 Bratti e C. 1945 De Rosa, come risultante al termine dell'esame degli emendamenti nella Commissione di merito;
   rilevato che:
    il provvedimento istituisce il «Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente», che è formato dall'Istituto nazionale per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dalle agenzie per la protezione dell'ambiente delle regioni e delle province autonome istituite con leggi regionali e provinciali in attuazione dell'articolo 03 del decreto-legge n. 496 del 1993;
    la materia della tutela dell'ambiente è attribuita dall'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato: la Corte costituzionale ha peraltro chiarito che non costituisce una materia in senso proprio, ma piuttosto un valore costituzionalmente protetto, cui corrisponde una competenza statale non rigorosamente circoscritta e delimitata, ma connessa e intrecciata con altri interessi e competenze regionali concorrenti (sentenza n. 108 del 2005; nello stesso senso, sentenza n. 407 del 2002);
    vengono in rilievo anche le materie dell'ordinamento e dell'organizzazione amministrativa degli enti pubblici nazionali e del coordinamento informativo dei dati, che l'articolo 117, secondo comma, lettera g) e lettera r) attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
    all'ISPRA, vigilato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono attribuite fondamentali funzioni di indirizzo e coordinamento tecnico del Sistema nazionale, tra le quali la determinazione dei LEPTA (livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali) (articolo 6, comma 1, lettera a)), la predisposizione del programma triennale delle attività del Sistema nazionale (articolo 10) e l'adozione di norme tecniche vincolanti per il Sistema nazionale (articolo 4, comma 4);
    è previsto un ampio coinvolgimento delle regioni e delle province autonome: infatti i LEPTA sono stabiliti previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni (articolo 9, comma 3); il programma triennale delle attività del Sistema nazionale è adottato previo parere della Conferenza Stato-regioni (articolo 10, comma 2); tutti gli atti di indirizzo e coordinamento del Sistema nazionale sono adottati previo «parere obbligatorio» del Consiglio del Sistema nazionale, cui partecipano, oltre al presidente e al direttore generale dell'ISPRA, i legali rappresentanti delle agenzie regionali e delle province autonome (articolo 13, comma 2); le norme vincolanti per il Sistema nazionale sono adottate dall'ISPRA «con il concorso delle agenzie» (articolo 4, comma 4); il regolamento che stabilisce disposizioni sul personale ispettivo del Sistema nazionale è emanato previa Pag. 107intesa in sede di Conferenza Stato-regioni (articolo 14, comma 3); la quota del Fondo sanitario nazionale che regioni e province autonome devono destinare al finanziamento delle agenzie è determinata dal CIPE, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni (articolo 15, comma 2); le modalità di assegnazione alle agenzie degli introiti derivanti dal rilascio di pareri su domande di autorizzazione ambientale e le modalità di compartecipazione delle agenzie ai proventi delle sanzioni amministrative da esse comminate sono individuate previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni (articolo 15, comma 6);
    è precisato che il Sistema nazionale attua i LEPTA nel rispetto, oltre che del provvedimento in esame, delle leggi regionali e delle province autonome vigenti in materia (articolo 2, comma 1, lettera a));
    è dettata una disciplina statale delle agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente, che si presenta tuttavia nel complesso come una disciplina di principi: si prevede, tra l'altro, che le agenzie debbano essere «persone giuridiche di diritto pubblico, dotate di autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile» (articolo 7, comma 1); che possano svolgere, oltre alle attività istituzionali, anche attività in favore di soggetti pubblici o privati, ma applicando tariffe definite con decreto del Ministero dell'ambiente (articolo 7, comma 5); che il loro direttore generale debba avere gli stessi requisiti previsti per il direttore generale dell'ISPRA (articolo 8, comma 1); che le tariffe da esse applicate debbano essere definite a livello nazionale (articolo 15, comma 4);
    è precisato che le regioni e le province autonome disciplinano con proprie leggi la struttura, il funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle attività delle agenzie regionali e delle province autonome, nel rispetto dei LEPTA e del programma triennale delle attività (articolo 7, comma 2), fermo restando che l'adeguamento delle proprie leggi istitutive delle agenzie deve avvenire entro un anno dall'entrata in vigore del provvedimento in esame (articolo 7, comma 7),
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) si chiarisca se il parere del Consiglio del Sistema nazionale sul programma triennale delle attività è «vincolante» (come previsto dall'articolo 10, comma 1) ovvero soltanto «obbligatorio» (come previsto dall'articolo 13, comma 2);
   2) si coordinino le disposizioni di cui agli articoli 7, comma 7, e 16, comma 3, che stabiliscono i termini entro i quali le regioni e le province autonome devono adeguare le proprie legislazioni al provvedimento in esame;
  e con le seguenti osservazioni:
   a) in luogo di tariffe nazionali per i servizi erogati dalle agenzie regionali e delle province autonome (articolo 7, comma 5, e articolo 15, comma 4) si consenta che le tariffe siano stabilite, sui territori di rispettiva competenza, dalle regioni e dalle province autonome, sulla base di criteri definiti a livello nazionale;
   b) all'articolo 4, comma 4, si preveda il coinvolgimento delle regioni anche nella definizione delle norme tecniche vincolanti per il Sistema nazionale, chiarendo in che cosa consista il «concorso delle agenzie» ivi previsto.