CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 3 aprile 2014
211.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (V e VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 16/2014: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche. C. 2162 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE NELLA SEDUTA ODIERNA

ART. 1.

  Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
  b)
il comma 688 è sostituito dal seguente:
   «688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. È consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione Pag. 152nazionale dei comuni italiani. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nel periodo precedente».
1. 28. (Nuova formulazione). Di Maio Marco, Taranto, Donati.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
  c-bis) dopo il comma 728, è inserito il seguente: «728-bis. A decorrere dall'anno d'imposta 2013, per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il versamento dell'imposta municipale propria è effettuato da chi amministra il bene. Questi è autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'imposta municipale propria dalle disponibilità finanziarie comuni attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti con addebito nel rendiconto annuale».
1. 42. (Nuova formulazione). Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Per l'anno 2013, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 8, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono valide le delibere di istituzione o variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche approvate entro i termini di legge e comunicate entro il 31 dicembre 2013.
1. 65. (Nuova formulazione). Giulietti, Fragomeli, Guerra, Mariano, Matarrelli, Martelli, Paris, Giulietti, Moretto, Ginato, Ribaudo, Marco Di Maio.

  Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Sono altresì esclusi i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi.»
* 1. 68. (Nuova formulazione). Marguerettaz, Busin, Borghesi, Guidesi.

  Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Sono altresì esclusi i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi.».
* 1. 69. (Nuova formulazione). Nicoletti, Naccarato, Narduolo, Pastorino, Zanin, Borghi, Berlinghieri, Guerini, Bazoli, Zardini, Cominelli, Guerra, Gasparini, De Menech, Rotta, Gandolfi, Gribaudo.

  Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno con le seguenti: Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno.
1. 76. Taglialatela, Cicu, Balduzzi, Businarolo, Fabbri, Giorgis, Sannicandro, Turco.

ART. 2.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
  a-bis) dopo il comma 568, è inserito il seguente:
   «568-bis. Le pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre Pag. 1532009, n. 196, e le loro società controllate direttamente o indirettamente possono procedere:
    a) allo scioglimento della società controllata direttamente o indirettamente. Se lo scioglimento è in corso ovvero è deliberato entro e non oltre 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento della società sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, e ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. In tal caso i dipendenti in forza alla data della presente disposizione sono ammessi di diritto alle procedure di cui ai commi da 563 a 568 della presente legge. Ove lo scioglimento riguardi una società controllata indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alla società controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi;
    b) all'alienazione, a condizione che questa avvenga con procedura a evidenza pubblica deliberata entro e non oltre 12 mesi ovvero sia in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore della presente disposizione ed alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1o gennaio 2014. In caso di società mista al socio privato detentore di una quota di almeno il 30 per cento alla data di entrata in vigore della presente disposizione deve essere riconosciuto il diritto di prelazione. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.»
2. 37. (Nuova formulazione). Causi, Marchi.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: entro il 31 marzo 2014, con le seguenti: entro il 31 maggio 2014
* 2. 55 (Nuova formulazione). Laffranco.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: entro il 31 marzo 2014, con le seguenti: entro il 31 maggio 2014
* 2. 56. (Nuova formulazione). Palese.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: entro il 31 marzo 2014, con le seguenti: entro il 31 maggio 2014
* 2. 57. (Nuova formulazione). Villarosa, Pesco, Ruocco, Alberti, Caso, Barbanti, Cancelleri, Pisano, Castelli, Sorial, Currò, Cariello, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 1, sostituire la lettera e) con le seguenti:
  e) al comma 649, il secondo periodo, è sostituito dai seguenti: «Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di Pag. 154convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006.»
  e-bis) il comma 661 è abrogato.
2. 62. (Nuova formulazione). Fregolent.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
  e-bis) al comma 652, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle more della revisione del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l'adozione dei coefficienti di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 158, Allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del cinquanta per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo Allegato 1.»
2. 69. Fragomeli, Senaldi, Pastorino.

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

  «Art. 2-bis.
(Bilancio di previsione).

  1. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è ulteriormente differito al 31 luglio 2014.».
2. 04. Marchi, Causi, Giulietti, Moretto, Marco Di Maio, Bonavitacola, Paola Bragantini, Capodicasa, Censore, De Micheli, Fanucci, Fassina, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Guerra, Laforgia, Losacco, Marchetti, Misiani, Parrini, Preziosi, Rubinato, Bargero, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, Carella, Colaninno, De Maria, De Menech, Marco Di Stefano, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Gutgeld, Lodolini, Pelillo, Petrini, Ribaudo, Sanga.

ART. 3.

  All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:
  a)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
   2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 573 è sostituito dai seguenti: «573. Per l'esercizio 2014, gli enti locali che hanno avuto il diniego d'approvazione da parte del Consiglio comunale del piano di riequilibrio finanziario, come previsto dall'articolo 243-quater, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che non abbiano dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del medesimo testo unico, e successive modificazioni, possono riproporre, entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del testo unico, qualora sia stato certificato, nell'ultimo rendiconto approvato, che l'ente non si trova nella condizione di deficitarietà strutturale, di cui all'articolo 242 del testo unico, secondo i parametri indicati nel decreto del Ministro dell'interno previsto dallo stesso articolo. In pendenza del termine di centoventi giorni non trova applicazione l'articolo 243-bis, comma 3, del citato testo unico n. 267 del 2000.

  573-bis. Per l'esercizio 2014, agli enti locali che abbiano presentato, nel 2013, i piani di riequilibrio finanziario previsti dall'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i quali sia intervenuta una deliberazione di diniego da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, ovvero dalle sezioni riunite, è Pag. 155data facoltà di riproporre un nuovo piano di riequilibrio, previa deliberazione consiliare, entro il termine perentorio di centoventi giorni giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Tale facoltà è subordinata all'avvenuto conseguimento di un miglioramento, inteso sia come aumento dell'avanzo di amministrazione che come diminuzione del disavanzo di amministrazione, registrato nell'ultimo rendiconto approvato. Nelle more del termine previsto per la presentazione del nuovo piano di riequilibrio, e sino alla conclusione della relativa procedura, non si applica l'articolo 243-quater, comma 7, del predetto testo unico.
  573-ter. Nelle more del termine previsto per la presentazione del nuovo piano di riequilibrio di cui ai commi 573 e 573-bis, e sino alla conclusione della relativa procedura, le procedure esecutive, intraprese nei confronti dell'ente, sono sospese.».
  b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
   3. All'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La predetta procedura non può essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato dal Prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.»
    b) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: «9-bis. In deroga agli articoli 243-bis, comma 8, lettera g), e comma 9, lettera d), e 243-ter del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-bis possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 204 del suddetto decreto legislativo, necessari alla copertura di spese di investimento relative a progetti ed interventi che garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente.»;
    c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
   3-bis. Dopo l'articolo 243-quinquies del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, è inserito il seguente:
  «Art. 243-sexies. – 1. In considerazione dell'esigenza di dare prioritario impulso all'economia in attuazione dell'articolo 41 della Costituzione, le risorse provenienti dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter sono destinate esclusivamente al pagamento dei debiti presenti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis.
  2. Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento sulle risorse di cui al comma 1.
* 3. 11 (Nuova formulazione). Palese, Galati, Alberto Giorgetti, Latronico, Milanato, Prestigiacomo.

  All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:
  a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
   2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 573 è sostituito dai seguenti: «573. Per l'esercizio 2014, gli enti locali che hanno avuto il diniego d'approvazione da parte del Consiglio comunale del piano di riequilibrio finanziario, come previsto dall'articolo 243-quater, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che non abbiano dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del medesimo testo unico, e successive modificazioni, possono riproporre, entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data Pag. 156di entrata in vigore della presente disposizione, la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del testo unico, qualora sia stato certificato, nell'ultimo rendiconto approvato, che l'ente non si trova nella condizione di deficitarietà strutturale, di cui all'articolo 242 del testo unico, secondo i parametri indicati nel decreto del Ministro dell'interno previsto dallo stesso articolo. In pendenza del termine di centoventi giorni non trova applicazione l'articolo 243-bis, comma 3, del citato testo unico n. 267 del 2000.
  573-bis. Per l'esercizio 2014, agli enti locali che abbiano presentato, nel 2013, i piani di riequilibrio finanziario previsti dall'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i quali sia intervenuta una deliberazione di diniego da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, ovvero dalle sezioni riunite, è data facoltà di riproporre un nuovo piano di riequilibrio, previa deliberazione consiliare, entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Tale facoltà è subordinata all'avvenuto conseguimento di un miglioramento, inteso sia come aumento dell'avanzo di amministrazione che come diminuzione del disavanzo di amministrazione, registrato nell'ultimo rendiconto approvato. Nelle more del termine previsto per la presentazione del nuovo piano di riequilibrio, e sino alla conclusione della relativa procedura, non si applica l'articolo 243-quater, comma 7, del predetto testo unico.
  573-ter. Nelle more del termine previsto per la presentazione del nuovo piano di riequilibrio di cui ai commi 573 e 573-bis, e sino alla conclusione della relativa procedura, le procedure esecutive, intraprese nei confronti dell'ente, sono sospese.»
  b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
   3. All'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La predetta procedura non può essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato dal Prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.»
    b) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: «9-bis. In deroga agli articoli 243-bis, comma 8, lettera g), e comma 9, lettera d), e 243-ter del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-bis possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 204 del suddetto decreto legislativo, necessari alla copertura di spese di investimento relative a progetti ed interventi che garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente.»;
    c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
   3-bis. Dopo l'articolo 243-quinquies del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, è inserito il seguente:
  «Art. 243-sexies. – 1. In considerazione dell'esigenza di dare prioritario impulso all'economia in attuazione dell'articolo 41 della Costituzione, le risorse provenienti dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter sono destinate esclusivamente al pagamento dei debiti presenti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis.Pag. 157
  2. Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento sulle risorse di cui al comma 1.
* 3. 13 (Nuova formulazione). Causi, Ribaudo, Capodicasa, Giulietti, Moretto.

  All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:
  a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
   2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 573 è sostituito dai seguenti: «573. Per l'esercizio 2014, gli enti locali che hanno avuto il diniego d'approvazione da parte del Consiglio comunale del piano di riequilibrio finanziario, come previsto dall'articolo 243-quater, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che non abbiano dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del medesimo testo unico, e successive modificazioni, possono riproporre, entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del testo unico, qualora sia stato certificato, nell'ultimo rendiconto approvato, che l'ente non si trova nella condizione di deficitarietà strutturale, di cui all'articolo 242 del testo unico, secondo i parametri indicati nel decreto del Ministro dell'interno previsto dallo stesso articolo. In pendenza del termine di centoventi giorni non trova applicazione l'articolo 243-bis, comma 3, del citato testo unico n. 267 del 2000.

  573-bis. Per l'esercizio 2014, agli enti locali che abbiano presentato, nel 2013, i piani di riequilibrio finanziario previsti dall'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i quali sia intervenuta una deliberazione di diniego da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, ovvero dalle sezioni riunite, è data facoltà di riproporre un nuovo piano di riequilibrio, previa deliberazione consiliare, entro il termine perentorio di centoventi giorni giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Tale facoltà è subordinata all'avvenuto conseguimento di un miglioramento, inteso sia come aumento dell'avanzo di amministrazione che come diminuzione del disavanzo di amministrazione, registrato nell'ultimo rendiconto approvato. Nelle more del termine previsto per la presentazione del nuovo piano di riequilibrio, e sino alla conclusione della relativa procedura, non si applica l'articolo 243-quater, comma 7, del predetto testo unico.
  573-ter. Nelle more del termine previsto per la presentazione del nuovo piano di riequilibrio di cui ai commi 573 e 573-bis, e sino alla conclusione della relativa procedura, le procedure esecutive, intraprese nei confronti dell'ente, sono sospese.»
  b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
   3. All'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La predetta procedura non può essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato dal Prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.»
   b) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: «9-bis. In deroga agli articoli 243-bis, comma 8, lettera g), e comma 9, lettera d), e 243-ter del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-bis possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 204 del suddetto decreto legislativo, necessari alla copertura di spese di investimento relative a progetti ed interventi che garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione funzionali al Pag. 158raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente.»;
    c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
   3-bis. Dopo l'articolo 243-quinquies del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, è inserito il seguente:
  «Art. 243-sexies. – 1. In considerazione dell'esigenza di dare prioritario impulso all'economia in attuazione dell'articolo 41 della Costituzione, le risorse provenienti dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter sono destinate esclusivamente al pagamento dei debiti presenti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis.
  2. Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento sulle risorse di cui al comma 1.
* 3. 14 (Nuova formulazione). Fauttilli, De Mita, Sberna.

  All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:
  a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
   2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 573 è sostituito dai seguenti: «573. Per l'esercizio 2014, gli enti locali che hanno avuto il diniego d'approvazione da parte del Consiglio comunale del piano di riequilibrio finanziario, come previsto dall'articolo 243-quater, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che non abbiano dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del medesimo testo unico, e successive modificazioni, possono riproporre, entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del testo unico, qualora sia stato certificato, nell'ultimo rendiconto approvato, che l'ente non si trova nella condizione di deficitarietà strutturale, di cui all'articolo 242 del testo unico, secondo i parametri indicati nel decreto del Ministro dell'interno previsto dallo stesso articolo. In pendenza del termine di centoventi giorni non trova applicazione l'articolo 243-bis, comma 3, del citato testo unico n. 267 del 2000.

  573-bis. Per l'esercizio 2014, agli enti locali che abbiano presentato, nel 2013, i piani di riequilibrio finanziario previsti dall'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i quali sia intervenuta una deliberazione di diniego da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, ovvero dalle sezioni riunite, è data facoltà di riproporre un nuovo piano di riequilibrio, previa deliberazione consiliare, entro il termine perentorio di centoventi giorni giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Tale facoltà è subordinata all'avvenuto conseguimento di un miglioramento, inteso sia come aumento dell'avanzo di amministrazione che come diminuzione del disavanzo di amministrazione, registrato nell'ultimo rendiconto approvato. Nelle more del termine previsto per la presentazione del nuovo piano di riequilibrio, e sino alla conclusione della relativa procedura, non si applica l'articolo 243-quater, comma 7, del predetto testo unico.
  573-ter. Nelle more del termine previsto per la presentazione del nuovo piano di riequilibrio di cui ai commi 573 e 573-bis, e sino alla conclusione della relativa procedura, le procedure esecutive, intraprese nei confronti dell'ente, sono sospese.»
  b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
   3. All'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La predetta procedura Pag. 159non può essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato dal Prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.»
    b) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: «9-bis. In deroga agli articoli 243-bis, comma 8, lettera g), e comma 9, lettera d), e 243-ter del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-bis possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 204 del suddetto decreto legislativo, necessari alla copertura di spese di investimento relative a progetti ed interventi che garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente.»;
    c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
   3-bis. Dopo l'articolo 243-quinquies del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, è inserito il seguente:
  «Art. 243-sexies. – 1. In considerazione dell'esigenza di dare prioritario impulso all'economia in attuazione dell'articolo 41 della Costituzione, le risorse provenienti dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter sono destinate esclusivamente al pagamento dei debiti presenti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis.
  2. Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento sulle risorse di cui al comma 1.
* 3. 15 (Nuova formulazione). Censore, D'Attorre.

  All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:
  a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 573 è sostituito dai seguenti: «573. Per l'esercizio 2014, gli enti locali che hanno avuto il diniego d'approvazione da parte del Consiglio comunale del piano di riequilibrio finanziario, come previsto dall'articolo 243-quater, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che non abbiano dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del medesimo testo unico, e successive modificazioni, possono riproporre, entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del testo unico, qualora sia stato certificato, nell'ultimo rendiconto approvato, che l'ente non si trova nella condizione di deficitarietà strutturale, di cui all'articolo 242 del testo unico, secondo i parametri indicati nel decreto del Ministro dell'interno previsto dallo stesso articolo. In pendenza del termine di centoventi giorni non trova applicazione l'articolo 243-bis, comma 3, del citato testo unico n. 267 del 2000.

  573-bis. Per l'esercizio 2014, agli enti locali che abbiano presentato, nel 2013, i piani di riequilibrio finanziario previsti dall'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i quali sia intervenuta una deliberazione di diniego da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, ovvero dalle sezioni riunite, è data facoltà di riproporre un nuovo piano di riequilibrio, previa deliberazione consiliare, entro il termine perentorio di centoventi giorni giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Tale facoltà è subordinata all'avvenuto conseguimento di un miglioramento, inteso sia come aumento dell'avanzo di amministrazione che come diminuzione del disavanzo Pag. 160di amministrazione, registrato nell'ultimo rendiconto approvato. Nelle more del termine previsto per la presentazione del nuovo piano di riequilibrio, e sino alla conclusione della relativa procedura, non si applica l'articolo 243-quater, comma 7, del predetto testo unico.
  573-ter. Nelle more del termine previsto per la presentazione del nuovo piano di riequilibrio di cui ai commi 573 e 573-bis, e sino alla conclusione della relativa procedura, le procedure esecutive, intraprese nei confronti dell'ente, sono sospese.»
  b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
   3. All'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La predetta procedura non può essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato dal Prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.»
    b) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: «9-bis. In deroga agli articoli 243-bis, comma 8, lettera g), e comma 9, lettera d), e 243-ter del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-bis possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 204 del suddetto decreto legislativo, necessari alla copertura di spese di investimento relative a progetti ed interventi che garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente.»;
    c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
   3-bis. Dopo l'articolo 243-quinquies del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, è inserito il seguente:
  «Art. 243-sexies. – 1. In considerazione dell'esigenza di dare prioritario impulso all'economia in attuazione dell'articolo 41 della Costituzione, le risorse provenienti dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter sono destinate esclusivamente al pagamento dei debiti presenti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis.
  2. Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento sulle risorse di cui al comma 1.
* 3. 16 (Nuova formulazione). Palese, Galati, Alberto Giorgetti, Latronico, Milanato, Prestigiacomo.

  All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:
  a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
   2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 573 è sostituito dai seguenti: «573. Per l'esercizio 2014, gli enti locali che hanno avuto il diniego d'approvazione da parte del Consiglio comunale del piano di riequilibrio finanziario, come previsto dall'articolo 243-quater, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che non abbiano dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del medesimo testo unico, e successive modificazioni, possono riproporre, entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del testo unico, qualora sia stato certificato, nell'ultimo rendiconto approvato, che l'ente non si trova nella condizione di deficitarietà strutturale, di cui all'articolo 242 del testo unico, secondo i parametri indicati nel decreto del Ministro dell'interno previsto dallo stesso articolo. In Pag. 161pendenza del termine di centoventi giorni non trova applicazione l'articolo 243-bis, comma 3, del citato testo unico n. 267 del 2000.

  573-bis. Per l'esercizio 2014, agli enti locali che abbiano presentato, nel 2013, i piani di riequilibrio finanziario previsti dall'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i quali sia intervenuta una deliberazione di diniego da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, ovvero dalle sezioni riunite, è data facoltà di riproporre un nuovo piano di riequilibrio, previa deliberazione consiliare, entro il termine perentorio di centoventi giorni giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Tale facoltà è subordinata all'avvenuto conseguimento di un miglioramento, inteso sia come aumento dell'avanzo di amministrazione che come diminuzione del disavanzo di amministrazione, registrato nell'ultimo rendiconto approvato. Nelle more del termine previsto per la presentazione del nuovo piano di riequilibrio, e sino alla conclusione della relativa procedura, non si applica l'articolo 243-quater, comma 7, del predetto testo unico.
  573-ter. Nelle more del termine previsto per la presentazione del nuovo piano di riequilibrio di cui ai commi 573 e 573-bis, e sino alla conclusione della relativa procedura, le procedure esecutive, intraprese nei confronti dell'ente, sono sospese.»
  b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
   3. All'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La predetta procedura non può essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato dal Prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.»
    b) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: «9-bis. In deroga agli articoli 243-bis, comma 8, lettera g), e comma 9, lettera d), e 243-ter del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-bis possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 204 del suddetto decreto legislativo, necessari alla copertura di spese di investimento relative a progetti ed interventi che garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente.»;
    c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
   3-bis. Dopo l'articolo 243-quinquies del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, è inserito il seguente:
  «Art. 243-sexies. – 1. In considerazione dell'esigenza di dare prioritario impulso all'economia in attuazione dell'articolo 41 della Costituzione, le risorse provenienti dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter sono destinate esclusivamente al pagamento dei debiti presenti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis.
   2. Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento sulle risorse di cui al comma 1.
* 3. 18 (Nuova formulazione). Ribaudo, Giulietti, Moretto, Bargero.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Al comma 10-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dopo le parole: «anche se riconosciuti in bilancio in data successiva», Pag. 162sono inserite le seguenti: «ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
** 3. 38. Palese, Galati, Alberto Giorgetti, Latronico, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Al comma 10-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dopo le parole: «anche se riconosciuti in bilancio in data successiva», sono inserite le seguenti: «ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
** 3. 39. Censore, D'Attorre.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. Al comma 5 dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «60 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «90 giorni».
* 3. 47. Fauttilli, De Mita, Sberna.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. Al comma 5 dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «60 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «90 giorni».
* 3. 48. Paglia, Lavagno, Boccadutri, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. Al comma 5 dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «60 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «90 giorni».
* 3. 49. Marchetti, Fragomeli, Giulietti, Moretto.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. Al comma 5 dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «60 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «90 giorni».
* 3. 50. Censore, D'Attorre.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. All'articolo 243-quater del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
   «7-bis. Qualora, durante la fase di attuazione del piano, dovesse emergere, in sede di monitoraggio, un grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore rispetto a quello previsto, è riconosciuta all'ente locale la facoltà di proporre una rimodulazione dello stesso, anche in termini di riduzione della durata del piano medesimo. Tale proposta, corredata dal parere positivo dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente, deve essere presentata direttamente alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Si applicano i commi 3, 4 e 5.
   7-ter. In caso di esito positivo della procedura di cui al comma 7-bis, l'ente locale provvede a rimodulare il piano di riequilibrio approvato, in funzione della minore durata dello stesso. Restano in Pag. 163ogni caso fermi gli obblighi posti a carico dell'organo di revisione economico-finanziaria previsti al comma 6».
** 3. 57. Fragomeli, Marchetti, Ribaudo, Giulietti, Moretto.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. All'articolo 243-quater del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
   «7-bis. Qualora, durante la fase di attuazione del piano, dovesse emergere, in sede di monitoraggio, un grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore rispetto a quello previsto, è riconosciuta all'ente locale la facoltà di proporre una rimodulazione dello stesso, anche in termini di riduzione della durata del piano medesimo. Tale proposta, corredata dal parere positivo dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente, deve essere presentata direttamente alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Si applicano i commi 3, 4 e 5.
  7-ter. In caso di esito positivo della procedura di cui al comma precedente, l'ente locale provvede a rimodulare il piano di riequilibrio approvato, in funzione della minore durata dello stesso. Restano in ogni caso fermi gli obblighi posti a carico dell'organo di revisione economico-finanziaria previsti al comma 6».
** 3. 58. Mazziotti Di Celso, Librandi.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. All'articolo 243-quater del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
   «7-bis. Qualora, durante la fase di attuazione del piano, dovesse emergere, in sede di monitoraggio, un grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore rispetto a quello previsto, è riconosciuta all'ente locale la facoltà di proporre una rimodulazione dello stesso, anche in termini di riduzione della durata del piano stesso. Tale proposta, corredata dal parere positivo dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente, deve essere presentata direttamente alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Si applicano i commi 3, 4 e 5.
   7-ter. In caso di esito positivo della procedura di cui al comma precedente, l'ente locale provvede a rimodulare il piano di riequilibrio approvato, in funzione della minore durata dello stesso. Restano in ogni caso fermi gli obblighi posti a carico dell'organo di revisione economico-finanziaria previsti al comma 6».
** 3. 59. Censore, D'Attorre.

  Al comma 4, capoverso 1-ter, primo periodo, dopo le parole: di riduzione inserire le seguenti: di almeno il 20 per cento.
3. 67. Borghesi, Busin, Guidesi.

  Al comma 4, capoverso 1-ter, secondo periodo, dopo le parole: Fino al raggiungimento dell'equilibrio inserire le seguenti: e per i tre esercizi consecutivi.
3. 78. Busin, Guidesi, Borghesi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Ai fini dell'attuazione dei piani di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e del piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio di cui all'articolo 16, comma 2, del presente decreto, le società controllate dagli enti locali interessati da tali piani applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 563, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, Pag. 164anche in deroga al principio della coerenza con il rispettivo ordinamento professionale.
3. 103. (Nuova formulazione). Marco Di Stefano.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Fondo svalutazione crediti).

  1. Per l'anno 2014 il fondo svalutazione crediti di cui all'articolo 6, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 1, comma 17, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, non può essere inferiore al 20 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni.
3. 0100. I Relatori.

ART. 4.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: devono obbligatoriamente adottare con la seguente: adottano.
4. 6. Taglialatela, Cicu, Balduzzi, Businarolo, Fabbri, Giorgis, Sannicandro, Turco.

  Sostituire il comma 3, con il seguente:
  3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, non si applicano le disposizioni di cui al quinto periodo del comma 3-quinquies dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli atti di costituzione e di utilizzo dei fondi, comunque costituiti, per la contrattazione decentrata adottati anteriormente ai termini di adeguamento previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che non abbiano comportato il riconoscimento giudiziale della responsabilità erariale, adottati dalle regioni e dagli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno, la vigente disciplina in materia di spese ed assunzione di personale, nonché le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Gli atti e gli accordi di cui al primo periodo, già applicati o in applicazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, restano validi ed efficaci.
4. 24 (Nuova formulazione) Ginato.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Gli enti locali e le regioni possono provvedere al pagamento delle competenze retributive maturate, senza l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente, dai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, e all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, interessati da iniziative di politica attiva del lavoro, finalizzate alla creazione di soluzioni occupazionali, attivate dagli enti locali, nel periodo 2011-2013, anche attraverso l'utilizzo dei propri organismi partecipati, totalmente o parzialmente finanziate a carico della finanza pubblica.
  3-ter. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 1, comma 209, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
4. 29 (Nuova formulazione). Carella.

ART. 12.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le somme iscritte nel conto dei residui per l'anno 2014 sul fondo istituito Pag. 165dall'articolo 41, comma 16- sexiesdecies.1, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono destinate alla regione Emilia-Romagna quale contributo straordinario di 2 milioni di euro da impiegare per il finanziamento di interventi di completamento del passaggio dei comuni di San Leo, Pennabilli, Novafeltria, Sant'Agata Feltria, Talamello, Casteldelci e Maiolo dalla regione Marche, provincia di Pesaro-Urbino alla regione Emilia-Romagna, provincia di Rimini.
12. 5. Arlotti.

ART. 15.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. In vista della futura trasformazione delle province in enti di secondo livello, nel caso in cui il comparto province consegua l'obiettivo di patto di stabilità interno ad esso complessivamente assegnato per l'anno 2013, la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, si applica alle Province che non rispettano il patto per l'anno 2013 nel senso che l'ente medesimo è assoggettato alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in materia di province.
15. 1. Carella.

ART. 16.

  Al comma 2 lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, anche attraverso l'utilizzo dello strumento del distacco di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Il distacco e l'utilizzo di dirigenti e personale possono avvenire esclusivamente nei limiti della spesa consolidata accertata con riferimento all'anno precedente nel quadro degli accordi che saranno adottati con le organizzazioni sindacali.
16. 47. Sammarco, Saltamartini.

  Al comma 2, lettera c), dopo la parola: esistenti aggiungere le seguenti: ivi inclusa la mobilità interaziendale,.
16. 48. Currò.

  Al comma 2, lettera e), dopo le parole: riequilibrio finanziario del comune, inserire le seguenti: alla fusione delle società partecipate che svolgono funzioni omogenee,
16. 68. (Nuova formulazione). Marco Di Stefano.

  Sostituire il comma 4 con i seguenti:
  4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Amministrazione capitolina, è approvato il piano triennale di cui al comma 2 entro 60 giorni dalla data di trasmissione del medesimo al Ministero dell'interno, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Camere. Solo al fine di reperire le risorse volte a realizzare gli obiettivi del piano, il comune di Roma Capitale può utilizzare le entrate straordinarie, comprese le eventuali sanzioni ad esse collegate, per il riequilibrio di parte corrente, in deroga all'articolo 162 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  4-bis. Roma Capitale provvede alle eventuali variazioni del bilancio di previsione in coerenza con il piano triennale approvato dalla Giunta nonché con il Pag. 166decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato successivamente ai sensi del comma 4.
  4-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Amministrazione capitolina, sono approvate, previo parere del tavolo di cui al comma 3, a condizione che siano prive di effetti sui saldi della finanza pubblica, modifiche al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  4-quater. All'articolo 1, comma 10-bis, primo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «ivi inclusi quelli contenuti nel piano di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16.»
16. 89. (Nuova formulazione). Causi, Fassina, Marco Di Stefano, Argentin, Bonaccorsi, Campana, Coscia, Gasbarra, Marroni, Meta, Miccoli, Morassut, Orfini, Agostini, Chaouki.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: obbligazioni od oneri del Comune di Roma inserire le seguenti: , ivi inclusi gli oneri derivanti dalle procedure di cui all'articolo 42 bis del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,».
16. 1000. I Relatori.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Al fine di contribuire al superamento della crisi in atto nel ciclo di gestione integrata dei rifiuti nel territorio di Roma Capitale, per assicurare l'attuazione degli interventi previsti dal Protocollo d'Intesa del 4 agosto 2012, «Patto per Roma», previa validazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del programma di lavoro triennale «Raccolta differenziata», ivi previsto, opportunamente rimodulato sulla base delle risorse rese disponibili, sono finalizzate:
   a) nel limite di 6,5 milioni di euro per il 2014 e 7,5 milioni di euro per il 2015, le risorse iscritte in bilancio, per i medesimi esercizi, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
   b) nel limite di 5,5 milioni di euro per il 2014 e 3 milioni di euro per il 2015, le risorse finanziarie disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i medesimi esercizi, a valere sull'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 2, comma 323, della legge 27 dicembre 2007, n. 244.
  5-ter. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, lettera a), pari a 6,5 milioni di euro per il 2014 e a 7,5 milioni di euro per il 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
16. 112. (Nuova formulazione). Causi, Fassina, Marco Di Stefano, Argentin, Bonaccorsi, Campana, Coscia, Gasbarra, Marroni, Meta, Miccoli, Morassut, Orfini, Agostini, Chaouki.

ART. 19.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Al comma 8-bis dell'articolo 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, Pag. 167convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, dopo le parole: «degli anni 2014, 2015 e 2016» sono aggiunte le seguenti: «, in relazione all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,»;
   b) al secondo periodo le parole: «nonché degli istituti cui sono affidate tali attività» sono soppresse.
19. 7. (Nuova formulazione). Antezza, Folino, Oliverio, Covello, Palma, Amoddio, Iacono.

ART. 20.

  Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

Art. 20-bis

  All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 568 è inserito il seguente: «568-bis. Il personale in esubero delle società di cui al comma 563 che, dopo l'applicazione dei commi 565, 566, 567 e 568, risulti privo di occupazione, ha titolo di precedenza, a parità di requisiti, per l'impiego nell'ambito di missioni afferenti a contratti di somministrazione di lavoro stipulati, per esigenze temporanee o straordinarie, proprie o di loro enti strumentali, dalle stesse pubbliche amministrazioni».
20. 05. (Nuova formulazione). Censore, D'Attorre.

  Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

Art. 20-bis

  1. Al comma 120 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «programmazione 2007-2013» sono inserite le seguenti: «una quota di 50 milioni di euro è destinata al Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 196, e» e dopo le parole: «dall'anno 2009», sono inserite le seguenti: «individuati con provvedimento del Capo del Dipartimento della Protezione civile».
20. 06. (Nuova formulazione). Castricone.

Pag. 168

ALLEGATO 2

DL 16/2014: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche. C. 2162 Governo.

PROPOSTA DI CORREZIONI FORMALI

  All'articolo 2, comma 1:
   all'alinea, la parola:
«appartate» è sostituita dalla seguente: «apportate»;
   alla lettera h), la parola: «soppressa» è sostituita dalla seguente: «abrogata».

  All'articolo 4:
   al comma 1, secondo periodo, le parole:
«nella misura» sono sostituite dalle seguenti: «in misura».

  All'articolo 10:
   al comma 1, primo periodo, le parole:
«con decreto ministeriale del 4 maggio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2012».

  All'articolo 11:
   al comma 1, capoverso 3, secondo periodo, le parole:
«in fine» sono soppresse.

  All'articolo 14:
   al comma 1, lettera
b), capoverso 380-quinquies, le parole: «sono stabilite mediante intesa in Conferenza Stato Città e autonomie locali entro e non oltre 15 marzo 2014» sono sostituite dalle seguenti: «sono stabiliti mediante intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 15 marzo 2014».

  All'articolo 16:
   al comma 3, primo periodo, le parole:
«e dei piani pluriennali di cui al terzo periodo del comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo e dei piani pluriennali di cui al sesto periodo del comma 196-bis dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, introdotto dal comma 5 del presente articolo,»;
al comma 5, quarto periodo, le parole:
«del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «della presente disposizione».

  All'articolo 17:
   al comma 2, secondo periodo, le parole:
«e 23 milioni annui a decorrere dal 2015» sono sostituite dalle seguenti: «e di 23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015»;
   al comma 5, primo periodo, le parole:
«legge 7 dicembre 2012, n. 212» sono sostituite dalle seguenti: «legge 7 dicembre 2012, n. 213».

  All'articolo 19:
   al comma 2, dopo le parole:
«28 febbraio 2014» sono inserite le seguenti: «, ovunque ricorrono,».

  All'articolo 20:
   al comma 2, dopo le parole:
«e n. 11 del 17 luglio 2009» sono inserite le seguenti: «, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009 e n. 173 del 28 luglio 2009,».

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