CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 27 marzo 2014
207.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (V e VI)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 16/2014: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche (C. 2162 Governo).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI

ART. 1.

  Sopprimere il comma 1.
1. 1. Palese, Galati, Alberto Giorgetti, Latronico, Milanato, Prestigiacomo.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
   0a) il comma 661 è sostituito dal seguente: «661. Per la parte variabile il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero previa comunicazione da inoltrare all'Ente impositore entro il 30 giugno di ogni anno».
1. 2. Fanucci, Coppola.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sopprimere la lettera a);
   b) alla lettera b), capoverso comma 688, primo periodo, sopprimere le parole da: Il versamento della TASI fino a: in quanto compatibili e al quarto periodo sopprimere le parole: e della TASI e le parole: e alla TASI;
   c) alla lettera d), sopprimere le parole: e della TASI;
   d) sopprimere il comma 3.

  Conseguentemente:
   all'articolo 2, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
    dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:
   d-bis) al comma 639, le parole: «di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella» sono sostituite dalle seguenti: «della»;
   d-ter) il comma 640 è abrogato;
    sostituire le lettere f), g) e h) con la seguente: f) i commi da 669 a 679 sono abrogati;
    dopo la lettera h) aggiungere le seguenti:
   h-bis) il comma 681 è abrogato;
   h-ter) al comma 682 la lettera b) è soppressa;
   h-quater) al comma 683 le parole da: «e le aliquote della TASI» fino a: «destinazione degli immobili» sono soppresse;
   h-quinquies) il comma 687 è abrogato;
   h-sexies) al comma 688 le parole: «e della TASI» e le parole: «e alla TASI» sono soppresse;
   h-septies) al comma 730 le parole: «e dell'istituzione della TASI» sono soppresse;
   h-octies) il comma 731 è abrogato;

Pag. 19

   dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
  «6-bis. Le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del medesimo decreto sono stabilite nella misura del 25 per cento.
  6-ter. Le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del medesimo decreto, realizzati con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore sono stabilite nella misura del 27 per cento».

  2. Le dotazioni finanziarie iscritte nello Stato di previsione del Ministero della difesa a legislazione vigente, per competenza e per cassa, per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016, ivi inclusi i programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale, sono accantonate e rese indisponibili su indicazione del Ministro della difesa per un importo non inferiore a 1000 milioni annui, per essere riassegnate all'entrata del Ministero dell'economia e finanze.
  3. A decorrere dal 1o gennaio 2014 una quota non inferiore a 1000 milioni di euro annui delle entrate derivanti dai giochi pubblici è destinata alle finalità della presente legge. Al fine di assicurare le predette risorse il Ministero dell'economia e finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disposizioni volte a modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita.
  4. All'articolo 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, apporre le seguenti modifiche:
   a) al comma 24 dopo la parola «discarica» sono aggiunte le seguenti: «e l'incenerimento»;
   b) al comma 25 dopo la parola: «discarica» sono aggiunte le seguenti: «l'incenerimento anche con recupero energetico»;
   c) al comma 26 dopo le parole: «stoccaggio definitivo» sono aggiunte le seguenti: «o il gestore dell'impianto di incenerimento»;
   d) il comma 27 è sostituito dal seguente:
  «27. Il tributo è dovuto alle regioni; una quota del 10 per cento di esso spetta alle province; una quota del 50 per cento spetta allo Stato. Il gettito derivate dall'applicazione del tributo, al netto della quota spettante alle province e allo Stato, affluisce in un apposito fondo della regione destinato a favorire la minore produzione di rifiuti, le attività di recupero di materie prime seconde, la bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, il recupero delle aree degradate per l'avvio ed il finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente e la istituzione e manutenzione delle aree naturali protette. L'impiego delle risorse e’ disposto dalla regione, nell'ambito delle destinazioni sopra indicate, con propria deliberazione, ad eccezione di quelle derivanti dalla tassazione dei fanghi di risulta che sono destinate ad investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del settore produttivo soggetto al predetto tributo.»;Pag. 20
   e) al comma 28 dopo le parole: «conferiti in discarica» sono aggiunte le seguenti: «o avviati all'incenerimento»;
   f) il comma 29 è sostituito dal seguente:
  «29. L'ammontare dell'imposta è fissato, con legge della regione entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, per tonnellata di rifiuti conferiti in discarica o agli impianti di incenerimento:
   a) in misura non inferiore ad euro 5 e non superiore ad euro 15 per i rifiuti inerti;
   b) in misura non inferiore ad euro 10 e non superiore ad euro 50 per i rifiuti solidi diversi di cui alla lettera precedente.

  In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata la misura vigente. Il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo, espresso in tonnellate, nonché per un coefficiente di correzione che tenga conto del peso specifico, della qualità e delle condizioni di conferimento dei rifiuti ai fini della commisurazione dell'incidenza sul costo ambientale da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge»;
   g) il comma 30 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è sostituito dal seguente:
  «30. Il tributo è versato alla regione in apposito capitolo di bilancio dal gestore della discarica o dell'impianto di incenerimento entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito. Entro i termini previsti per il versamento relativo all'ultimo trimestre dell'anno il gestore è tenuto a produrre alla regione in cui è ubicata la discarica o l'impianto di incenerimento una dichiarazione contenente l'indicazione delle quantità complessive dei rifiuti conferiti nell'anno nonché dei versamenti effettuati. La regione trasmette copia della predetta dichiarazione alla provincia, nel cui territorio è ubicata la discarica o l'impianto di incenerimento, nonché ai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico. Con legge della regione sono stabilite le modalità di versamento del tributo e di presentazione della dichiarazione. Per l'anno 1996 il termine per il versamento del tributo alle regioni, relativo alle operazioni di deposito effettuate nel primo trimestre, è differito al 31 luglio 1996.»;
   h) al comma 31 dopo le parole: «di conferimento in discarica» sono aggiunte le seguenti: «presso impianti di incenerimento» e le parole: «lire duecentomila a lire un milione» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1000 a euro 5000»;
   i) al comma 32 dopo le parole: «deposito incontrollato di rifiuti» sono aggiunte le seguenti: «o effettua qualunque attività di gestione di rifiuti non autorizzata»;
   l) il comma 40 è abrogato;

  5. Al comma 3 dell'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «venti per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica» sono sostituite dalle seguenti: «cento per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica o avviati agli impianti di incenerimento».
1. 3. Pesco, Ruocco, Alberti, Barbanti, Cancelleri, Villarosa, Pisano, Castelli, Sorial, Currò, Cariello, D'Incà, Brugnerotto, Caso.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   e) sopprimere la lettera a);
   f) alla lettera b), capoverso comma 688, primo periodo, sopprimere le parole da: Il versamento della TASI fino a: in Pag. 21quanto compatibili e al quarto periodo sopprimere le parole: e della TASI e le parole: e alla TASI;
   g) alla lettera d), sopprimere le parole: e della TASI;
   h) sopprimere il comma 3.

  Conseguentemente:
   all'articolo 2, comma 1, apportare le seguenti modifiche:
    dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:
   d-bis) al comma 639, le parole: «di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella» sono sostituite dalle seguenti: «della»;
   d-ter) il comma 640 è abrogato;
    sostituire le lettere f), g) e h) con la seguente: f) i commi da 669 a 679 sono abrogati;
    dopo la lettera h) aggiungere le seguenti:
   h-bis) il comma 681 è abrogato;
   h-ter) al comma 682 la lettera b) è soppressa;
   h-quater) al comma 683 le parole da: «e le aliquote della TASI» fino a: «destinazione degli immobili» sono soppresse;
   h-quinquies) il comma 687 è abrogato;
   h-sexies) al comma 688 le parole: «e della TASI» e le parole: «e alla TASI» sono soppresse;
   h-septies) al comma 730 le parole: «e dell'istituzione della TASI» sono soppresse;
   h-octies) il comma 731 è abrogato;
   dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. All'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «0,3 punti percentuali» sono sostituite con le seguenti: «0,465 punti percentuali».
1. 4. Pesco, Ruocco, Alberti, Barbanti, Cancelleri, Villarosa, Pisano, Castelli, Sorial, Currò, Cariello, D'Incà, Brugnerotto, Caso.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:
   a) al comma 639, dopo le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,» sono inserite le seguenti: «, escluse le abitazioni principali e le relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9,»;
   a-bis) al comma 669, le parole: «, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai sensi dell'imposta municipale propria,» sono soppresse;.

  Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire i seguenti:
  1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per i consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori market, le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricorrono ai sistemi di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. o da altre centrali di committenza anche regionali, in modo da assicurare risparmi non inferiori a 4,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2014.Pag. 22
  1-ter. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al comma 1-bis, gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche ricorrono ai sistemi centralizzati di acquisto di beni, servizi e forniture in misura non inferiore al 50 per cento delle spese annuali complessive per l'acquisto di beni, servizi e forniture. Gli enti di cui al comma 1-bis sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati, nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del comma 1-septies.
  1-quater. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al comma 1-bis, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 2014, tutti gli enti di cui al comma 1-bis definiscono e inviano a Consip S.p.A l'elenco dei beni, servizi e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'ANCI e l'UPI.
  1-quinquies. Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2014, Consip S.p.A. individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di benchmarking, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al comma 1-quater.
  1-sexies. Per il 2014, il termine di cui al comma 1-quater è fissato al 31 maggio e il termine di cui al comma 1-quinquies è fissato al 31 luglio.
  1-septies. In deroga a quanto previsto nei commi da 1-bis a 1-sexies, gli enti di cui al comma 1-bis possono stipulare contratti di acquisto solo a un prezzo più basso di quello individuato da Consip S.p.A. con i criteri di cui ai commi da 1-bis a 1-sexies.
  1-octies. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1-bis, ai fini del patto di stabilità interno, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle province, ai comuni e i trasferimenti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato.
  1-novies. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1-bis, e degli obblighi di cui ai commi da 1-bis a 1-duodecies, il soggetto inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, non può:
   a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
   b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, i quali devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il rispetto degli obblighi di cui ai commi da 1-bis a 1-duodecies nell'anno precedente; l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;
   c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto; è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.
  1-decies. I contratti stipulati in violazione degli obblighi di cui ai commi da 1-bis a 1-duodecies sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.
  1-undecies. I soggetti di cui al comma 1-bis comunicano trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze la quota di acquisti effettuata secondo le modalità di cui ai commi da 1-bis a 1-decies, in modo da consentire la verifica Pag. 23del rispetto degli obblighi previsti, nonché dei relativi risparmi di spesa.
  1-duodecies. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione dei commi da 1-bis a 1-undecies sono comunque destinati esclusivamente alla riduzione della pressione fiscale statale.
  1-ter-decies. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni attuative dei commi 1-bis a 1-duodecies.
1. 5. Capezzone, Palese, Sandra Savino, Laffranco.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:
   a) al comma 639, dopo le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,» sono inserite le seguenti: «, escluse le abitazioni principali e le relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9,»;
   a-bis) al comma 669, le parole: «, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai sensi dell'imposta municipale propria,» sono soppresse.

  Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 30 settembre 2014, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, è disposta una riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, tale da assicurare minori spese in termini di indebitamente netto pari a 4.500 milioni di euro a decorrere dal 2014. Le misure di cui al periodo precedente non sono adottate o sono adottate per importi inferiori a quelli indicati ove, entro la data ivi indicata, siano approvati provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, i predetti importi attraverso interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica.
1. 6. Capezzone, Palese, Sandra Savino, Laffranco.

  Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole da: Per lo stesso anno fino a: a condizione siano finanziate con le seguenti: Al fine di finanziare;
   b) aggiungere, in fine, le parole: entro sessanta giorni dalla conversione in legge del presente decreto al fine di assicurare maggiori risorse dalle entrate derivanti dai giochi, in misura non inferiore a 3.000 milioni, da destinare alla copertura degli oneri di cui al presente comma, il Ministero dell'economia e finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disposizioni per introdurre nuove modalità dei giochi già esistenti compresi il Lotto e i giochi numerici a totalizzazione nazionale, modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita.
1. 7. Ruocco, Pesco, Alberti, Barbanti, Cancelleri, Villarosa, Pisano, Castelli, Sorial, Currò, Cariello, D'Incà, Brugnerotto, Caso.

Pag. 24

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: Per lo stesso anno fino a: 0,8 per mille con le seguenti: Per l'anno 2014 nella determinazione delle aliquote IMU possono essere superati i limiti stabiliti dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,14 per cento.
1. 8. Pesco, Alberti, Barbanti, Cancelleri, Villarosa, Pisano, Castelli, Sorial, Currò, Cariello, D'Incà, Brugnerotto, Caso.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: lo stesso anno 2014 con le seguenti: gli anni 2014 e 2015.
1. 9. Villarosa, Pesco, Ruocco, Alberti, Caso, Barbanti, Cancelleri, Pisano, Castelli, Sorial, Currò, Cariello, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: delle aliquote TASI inserire le seguenti:, ad eccezione di quelle relative agli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
1. 10. Marco Di Maio, Taranto, Donati.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 0,8 per mille con le seguenti: 0,5 per mille.
1. 11. Busin, Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 0,8 per mille con le seguenti: 0,6 per mille.
1. 12. Busin, Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: a condizione che inserire le seguenti: ciò non comporti un aggravio d'imposta per gli immobili strumentali ad uso produttivo superiore allo 0,2 per cento e che.
1. 13. Busin, Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: a condizione che inserire le seguenti: ciò non comporti un aggravio d'imposta per gli immobili strumentali ad uso produttivo superiore allo 0,1 per cento e che.
1. 14. Busin, Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: a condizione che inserire le seguenti: ciò non comporti un aggravio d'imposta per gli immobili strumentali ad uso produttivo e che.
1. 15. Busin, Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: a condizione che inserire le seguenti: ciò non comporti alcun aggravio d'imposta per gli immobili delle strutture ricettive e turistico alberghiere superiore allo 0,2 per cento e che.
1. 16. Busin, Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, lettera a) dopo le parole: a condizione che inserire le seguenti: ciò non comporti alcun aggravio d'imposta per gli immobili delle strutture ricettive e turistico alberghiere e che.
1. 17. Busin, Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: a condizione che inserire le seguenti: ciò non comporti alcun aggravio d'imposta per gli immobili ad uso sanitario e di ricerca in ambito sanitario e che.
1. 18. Busin, Borghesi, Guidesi.

Pag. 25

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: che siano finanziate con le seguenti: che le maggiori entrate siano integralmente destinate a finanziare.

  Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. Al fine di assicurare la massima trasparenza circa l'effettiva, integrale destinazione delle maggiori entrate per i comuni derivanti dall'incremento delle aliquote della TASI disposto ai sensi della lettera a) del comma 1 all'introduzione di detrazioni dalla stessa TASI a favore dell'abitazione principale, delle pertinenze della stessa e delle unità immobiliari ad essa equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al bilancio consuntivo dei comuni che approvano il predetto incremento, a decorrere dell'esercizio nel quale è stata incrementata l'aliquota, è allegato uno specifico prospetto, redatto secondo un modello stabilito dal Ministero dell'economia e finanze e oggetto di specifica deliberazione del consiglio comunale, nel quale sono indicate analiticamente le maggiori entrate riscosse dall'ente locale a fronte dell'incremento, nonché le modalità attraverso cui tali risorse sono state destinate alle detrazioni dalla TASI, con indicazione delle diverse tipologie di detrazione e delle risorse rispettivamente attribuite alle singole tipologie di detrazione. I dati contenuti nel prospetto sono certificati dal responsabile del servizio finanziario dell'ente locale e dall'organo di revisione contabile di cui all'articolo 234 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il predetto prospetto è pubblicato sul sito Internet istituzionale del comune ed è inviato al Ministero dell'economia e delle finanze, nonché alla Sezione di controllo della Corte dei conti territorialmente competente.
1. 19. Capezzone, Palese, Sandra Savino, Laffranco.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: equivalenti inserire le seguenti: o inferiori.
1. 20. Busin, Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, con le seguenti: determinati dall'IMU applicabile sulle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate in base alle aliquote fissate per il 2013.
1. 21. Lodolini.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: con riferimento all'IMU inserire le seguenti: effettivamente riscossa nell'anno 2013.
1. 22. Busin, Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le detrazioni d'imposta o le altre misure agevolative previste dal precedente periodo, devono essere riferite in particolare alle famiglie numerose e alle giovani coppie.
1. 23. Sammarco, Cicchitto, Saltamartini.

  Al comma 1, dopo la lettera a) inserire le seguenti:
   a-bis) il primo periodo del comma 684 è sostituito dal seguente: «I soggetti passivi presentano la dichiarazione IUC entro 90 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, o dalla data in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’ imposta.»;
   a-ter) il comma 685 è sostituito dal seguente: «685. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati Pag. 26cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente. Il comune, con il regolamento del tributo, stabilisce i modelli e le modalità di presentazione della dichiarazione, anche differenziate con riferimento alla Tari e alla Tasi, tenendo anche conto delle specificità di cui ai commi 686 e 687.».
* 1. 24. Fragomeli, Marchetti, Giulietti, Moretto.

  Al comma 1, dopo la lettera a) inserire le seguenti:
   a-bis) il primo periodo del comma 684 è sostituito dal seguente: «I soggetti passivi presentano la dichiarazione IUC entro 90 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, o dalla data in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’ imposta.»;
   a-ter) il comma 685 è sostituito dal seguente: «685. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente. Il comune, con il regolamento del tributo, stabilisce i modelli e le modalità di presentazione della dichiarazione, anche differenziate con riferimento alla Tari e alla Tasi, tenendo anche conto delle specificità di cui ai commi 686 e 687.».
* 1. 25. Lavagno, Paglia, Boccadutri, Marcon, Melilla.

  Al comma 1, dopo la lettera a) inserire le seguenti:
   a-bis) il primo periodo del comma 684 è sostituito dal seguente: «I soggetti passivi presentano la dichiarazione IUC entro 90 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, o dalla data in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’ imposta.»;
   a-ter) il comma 685 è sostituito dal seguente: «685. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente. Il comune, con il regolamento del tributo, stabilisce i modelli e le modalità di presentazione della dichiarazione, anche differenziate con riferimento alla Tari e alla Tasi, tenendo anche conto delle specificità di cui ai commi 686 e 687.».
* 1. 26. Censore, D'Attorre.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
1. 27. Busin, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
   b) il comma 688 è sostituito dal seguente: «688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo Pag. 27le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. È consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. Per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676, il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nel periodo precedente».
1. 28. Marco Di Maio, Taranto, Donati.

  Al 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) il comma 688 è sostituito dal seguente: «688. Il versamento della TASI, della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno».
1. 29. Fragomeli, Marchetti, Giulietti, Moretto, Marco Di Maio.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: è effettuato inserire le seguenti: senza alcun Pag. 28costo aggiuntivo, commissione, o altra forma di versamento agli intermediari,.
1. 30. Busin, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, con le seguenti: tramite procedura di autoliquidazione, ovvero.
1. 31. Fragomeli.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: in quanto compatibili inserire le seguenti: ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
1. 32. Villarosa, Pesco, Ruocco, Alberti, Caso, Barbanti, Cancelleri, Pisano, Castelli, Sorial, Currò, Cariello, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: , in quanto compatibili, aggiungere le seguenti: In fase di prima applicazione, per l'anno 2014, non sono applicabili sanzioni qualora il contribuente incorra in erronei versamenti o errori formali.
1. 33. Rubinato, De Menech, Ginato, Moretto.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 688, quarto periodo, dopo le parole: stabilisce inserire le seguenti: entro il 15 maggio 2014.
1. 34. Busin, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 688, quarto periodo, dopo le parole: stabilisce inserire le seguenti: entro il 31 marzo.
1. 35. Busin, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da:, prevedendo di norma fino alla fine della lettera.
1. 36. Busin, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 688, quarto periodo, sopprimere le parole: di norma.
1. 37. Busin, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 688, quarto periodo, sopprimere le parole: e in modo anche differenziato.
1. 38. Busin, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) il comma 689 è sostituito dal seguente: «689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo sancito presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, possono essere stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e facilitando l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori, con particolare riferimento alla TARI.»;
* 1. 39. Fragomeli, Marchetti, De Menech, Rubinato, Giulietti, Moretto, Marco Di Maio.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) il comma 689 è sostituito dal seguente: «689. Con uno o più decreti del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo sancito presso la Conferenza Stato-città e Pag. 29autonomie locali, possono essere stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e facilitando l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori, con particolare riferimento alla TARI.».
* 1. 40. Censore, D'Attorre.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) il comma 691 è sostituito dal seguente: «691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti, fino alla scadenza del relativo contratto, nonché la gestione dell'accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta attribuito il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU, fino alla scadenza del relativo contratto. I comuni che applicano la tariffa di cui ai commi 667 e 668 disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo».
1. 41. Villarosa, Pesco, Ruocco, Alberti, Caso, Barbanti, Cancelleri, Pisano, Castelli, Sorial, Currò, Cariello, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) dopo il comma 728 è inserito il seguente:
  «728-bis. A decorrere dall'anno d'imposta 2013, per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il versamento dell'imposta municipale propria è effettuato dall'amministratore del condominio o della comunione. L'amministratore è autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'imposta municipale propria dalle disponibilità finanziarie del condominio attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti di cui al comma 1 con addebito nel rendiconto annuale».
1. 42. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Al comma 1, lettera d) dopo le parole: è attribuito ai comuni inserire le seguenti: ad esclusione dei comuni che abbiano già ottenuto negli anni 2012 o 2013 contributi statali a qualunque titolo finalizzati a ripianare debiti o disavanzi di gestione.
1. 43. Grimoldi.

  Al comma 1, lettera d) dopo le parole: è attribuito ai comuni inserire le seguenti: ad esclusione dei comuni che non dimostrino di essere in grado di riscuotere almeno il 60 per cento del gettito fiscale di propria competenza.
1. 44. Molteni.

  Al comma 1, lettera d) dopo le parole: è attribuito ai comuni inserire le seguenti: ad esclusione dei comuni interessati da gestioni commissariali.
1. 45. Allasia.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: 625 milioni di euro con le seguenti: 655 milioni di euro, da destinarsi per almeno il 10 per cento ad interventi per la sicurezza urbana.

  Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole: 6,844 milioni con le seguenti: 36,844 milioni.
1. 46. Guidesi, Borghesi, Busin.

Pag. 30

  Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: 625 milioni con le seguenti: 655 milioni.

  Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole: 6,844 milioni con le seguenti: 36,844 milioni.
1. 47. Guidesi, Borghesi, Busin.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 731, secondo periodo, dopo le parole: è stabilita inserire le seguenti: inderogabilmente entro il 15 Aprile 2014.
1. 48. Busin, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 731, secondo periodo, dopo le parole: è stabilita inserire le seguenti: entro il 15 Maggio 2014.
1. 49. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 731, secondo periodo, sostituire la parola: sentita con: d'intesa ed aggiungere infine il seguente periodo: In caso di mancato intesa, il contributo di cui al primo periodo viene ripartito entro il 30 Aprile 2014 tra i Comuni sulla base dei fabbisogni standard approvati dalla Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della Legge 5 Maggio 2009, n. 42.
1. 50. Borghesi, Busin, Guidesi.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 731, secondo periodo, sostituire la parola: sentita con le seguenti: d'intesa.
1. 51. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 731, secondo periodo, sopprimere le parole da: tenendo conto fino alla fine del periodo.
1. 52. Busin, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 731, secondo periodo, sostituire le parole: tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della TASI, con le seguenti: tenendo conto della differenza tra il gettito dell'IMU, calcolato in base alle aliquote fissate per il 2013 e il gettito della TASI, calcolato in base all'aliquota massima, relativi alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
1. 53. Lodolini.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 731, secondo periodo, sostituire le parole da: tenendo conto fino alla fine del periodo con le seguenti: ed ispettivi contributi sono trasferiti entro e non oltre il 30 aprile 2014.
1. 54. Busin, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 731, secondo periodo, inserire, in fine, le parole: nonché della stima del mancato incasso, per ogni Comune, dell'imposta e derivante dall'abusivismo immobiliare, così come desunto dai dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate.
1. 55. Borghesi, Busin, Guidesi.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 731, secondo periodo, inserire, in fine, le parole: nonché, laddove verificatesi negli ultimi tre anni, del mancato gettito conseguente ad imprevisti eventi calamitosi accaduti nel territorio comunale.
1. 56. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 731, secondo periodo, inserire, in fine, le parole: nonché del gettito degli immobili classificati in categoria catastale D, ripartito per ciascun Comune, ed incassato direttamente dall'erario.
1. 57. Busin, Guidesi, Borghesi.

Pag. 31

  Al comma 1, lettera d), capoverso 731, secondo periodo, inserire, in fine, le parole: e della necessità di attribuire un contributo maggiorato ai comuni che evidenzino un rapporto tra i dipendenti dell'ente ed il numero degli abitanti inferiore alla media nazionale.
1. 58. Guidesi, Borghesi, Busin.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 731, secondo periodo, inserire, in fine, le parole: e dei criteri di virtuosità della gestione degli enti stessi.
1. 59. Guidesi, Borghesi, Busin.

  Al comma 1, dopo la lettera d) inserire le seguenti:
   d-bis) per l'anno 2013, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dall'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono valide le deliberazioni relative al bilancio di previsione, alla modifica delle tariffe e delle aliquote dei tributi e dei servizi comunali, nonché alla relativa regolamentazione, che si sono perfezionate in data successiva al termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione;
   d-ter) per l'anno 2013, il termine fissato al 20 dicembre, ai sensi dell'articolo 14, comma 8, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è prorogato al 31 dicembre 2013.
*1. 60. Palese, Galati, Alberto Giorgetti, Latronico, Milanato, Prestigiacomo.

  Al comma 1, dopo la lettera d) inserire le seguenti:
   d-bis) per l'anno 2013, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dall'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono valide le deliberazioni relative al bilancio di previsione, alla modifica delle tariffe e delle aliquote dei tributi e dei servizi comunali, nonché alla relativa regolamentazione, che si sono perfezionate in data successiva al termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione;
   d-ter) per l'anno 2013, il termine fissato al 20 dicembre, ai sensi dell'articolo 14, comma 8, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è prorogato al 31 dicembre 2013.
*1. 61. Borghesi, Guidesi, Busin.

  Al comma 1, dopo la lettera d) inserire le seguenti:
   d-bis) per l'anno 2013, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dall'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono valide le deliberazioni relative al bilancio di previsione, alla modifica delle tariffe e delle aliquote dei tributi e dei servizi comunali, nonché alla relativa regolamentazione, che si sono perfezionate in data successiva al termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione;
   d-ter) per l'anno 2013, il termine fissato al 20 dicembre, ai sensi dell'articolo 14, comma 8, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è prorogato al 31 dicembre 2013.
*1. 62. Lavagno, Paglia, Boccadutri, Marcon, Melilla.

  Al comma 1, dopo la lettera d) inserire le seguenti:
   d-bis) per l'anno 2013, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dall'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono valide le deliberazioni relative al bilancio di previsione, alla modifica delle tariffe e delle aliquote dei tributi e dei servizi comunali, nonché alla relativa regolamentazione, che si sono perfezionate in data successiva al termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione;Pag. 32
   d-ter) per l'anno 2013, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 8, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono valide le delibere di istituzione o variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche pubblicate entro il 31 dicembre 2013.
1. 63. Censore.

  Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:
   d-bis) dopo il comma 731 è aggiunto il seguente:
  «731-bis. Per l'anno 2015, è attribuito ai comuni un contributo di 300 milioni di euro finalizzato a finanziare la previsione, da parte dei medesimi comuni, di detrazioni dalla TASI a favore dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, nonché dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Le risorse di cui al precedente periodo possono essere utilizzate dai comuni anche per finanziare detrazioni in favore dei cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da adottare entro il 30 settembre 2014, è stabilita la quota del contributo di cui al periodo precedente di spettanza di ciascun comune, tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e del gettito standard della TASI, relativi all'abitazione principale, e della prevedibile dimensione delle detrazioni adottabili da ciascun comune.».

  Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. All'onere di cui al comma 1, lettera d-bis), si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione per il 2015 del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 64. Librandi, Mazziotti Di Celso.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  1-bis. Per l'anno 2013, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dall'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono valide le deliberazioni relative al bilancio di previsione, alla modifica delle tariffe e delle aliquote dei tributi e dei servizi comunali, nonché alla relativa regolamentazione, che si sono perfezionate in data successiva al termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione.
  1-ter. Per l'anno 2013, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 8, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono valide le delibere di istituzione o variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche pubblicate entro il 31 dicembre 2013.
1. 65. Giulietti, Fragomeli, Guerra, Mariano, Matarrelli, Martelli, Paris, Giulietti, Moretto, Ginato, Ribaudo, Marco Di Maio.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Agli enti locali che non hanno rispettato nell'anno 2013 i vincoli del patto di stabilità interno in conseguenza del pagamento dei debiti di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2014, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, per i quali non siano stati richiesti o ottenuti gli spazi finanziari di cui al predetto comma, la sanzione prevista dall'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, ferme restando le rimanenti sanzioni, si applica limitatamente all'importo non imputabile ai predetti pagamenti.

Pag. 33

  Conseguentemente alla rubrica dell'articolo 1 aggiungere le seguenti parole: e riduzione delle sanzioni a carico degli enti locali che non hanno rispettato nell'anno 2013 i vincoli del patto di stabilità interno in conseguenza della procedura pagamento dei debiti di cui al decreto-legge n. 35 del 2013.
1. 66. Misuraca.

  Al comma 3, primo periodo dopo le parole: dagli enti del servizio sanitario nazionale aggiungere le seguenti: dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), incluse quelle trasformate in aziende pubbliche di servizi alla persona (APSP), ai sensi del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207.
1. 67. Marco Di Stefano.

  Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Sono altresì esclusi i rifugi alpini inseriti negli appositi elenchi previsti dalle leggi regionali.
*1. 68. Marguerettaz, Busin, Borghesi, Guidesi.

  Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Sono altresì esclusi i rifugi alpini inseriti negli appositi elenchi previsti dalle leggi regionali.
*1. 69. Nicoletti, Naccarato, Narduolo, Pastorino, Zanin, Borghi, Berlinghieri, Guerini, Bazoli, Zardini, Cominelli, Guerra, Gasparini, De Menech, Rotta, Gandolfi, Gribaudo.

  Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: ed i) e le parole da: ai fini dell'applicazione fino alla fine del periodo.

  Conseguentemente, dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. È istituito un Fondo per la riduzione della TASI per gli immobili con categorie catastali C/1, C/1, C/3 nel quale confluiscono le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3.
1. 70. Ruocco, Pesco, Alberti, Barbanti, Cancelleri, Villarosa, Pisano, Castelli, Sorial, Currò, Cariello, D'Incà, Brugnerotto, Caso.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le esenzioni dalla TASI per i soggetti di cui alla lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è subordinata, in ogni caso, al previo invio della dichiarazione di cui all'articolo 91-bis, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

  Conseguentemente dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. È istituito un Fondo per la riduzione della TASI per gli immobili con categorie catastali C/1, C/2, C/3 nel quale confluiscono le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3.
1. 71. Pesco, Ruocco, Alberti, Barbanti, Cancelleri, Villarosa, Pisano, Castelli, Sorial, Currò, Cariello, D'Incà, Brugnerotto, Caso.

  Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 16, lettera a), della legge n. 222 del 1985, le parole: «, all'educazione cristiana,» sono soppresse.
  3-ter. All'articolo 149, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, le parole: «agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche Pag. 34agli effetti civili ed» sono soppresse.
1. 72. Paglia, Lavagno, Boccadutri, Melilla, Marcon.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. All'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo le parole: «dalle comunità montane» sono inserite le seguenti: «dalle associazioni e dagli enti comunque denominati gestori di demani civici collettivi».
1. 73. Mazzoli.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: tutti i tributi locali con le seguenti: tutti i tributi comunali.
*1. 74. Lavagno, Paglia, Boccadutri, Marcon, Melilla.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: tutti i tributi locali con le seguenti: tutti i tributi comunali.
*1. 75. Busin, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno con le seguenti: Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno.
1. 76. Taglialatela, Cicu, Balduzzi, Businarolo, Fabbri, Giorgis, Sannicandro, Turco.

  Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: sentita la con le seguenti: d'intesa con la.
1. 77. Busin, Guidesi, Borghesi.

  Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
  4-bis. All'articolo 13, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2012, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché per gli immobili locati con contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431».
  4-ter. All'articolo 1, comma 137, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è soppresso.
*1. 78. Pagano.

  Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
  4-bis. All'articolo 13, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2012, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché per gli immobili locati con contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431».
  4-ter. All'articolo 1, comma 137, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è soppresso.
*1. 80. Palese, Galati, Alberto Giorgetti, Latronico, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  «4-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i commi da 641 a 668 sono sostituiti dai seguenti:
  641. Il presupposto della TARI è la produzione di rifiuti.
  642. La TARI è dovuta da chiunque produca rifiuti urbani. Pag. 35
  643. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, in misura corrispondente alla quantità dei rifiuti conferita allo smaltimento finale.
  644. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per la quantità di rifiuti urbani prodotti e destinata allo smaltimento finale, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Per l'applicazione della TARI si considerano le quantità dei rifiuti destinate allo smaltimento finale.
  645. Per l'applicazione della Tari si considerano le quantità di rifiuti destinati allo smaltimento finale accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come quantità assoggettabile alla Tari quella determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
  646. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la quantità assoggettabile alla TARI rimane quella effettivamente prodotta o desumibile dalle quantità medie dei rifiuti.
  647. Nella determinazione della TARI non si tiene conto dei rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i rifiuti speciali assimilati che si producono nei magazzini di materie prime e di prodotti finiti la TARI è dovuta nella misura del 40 per cento. Sono assimilabili i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico, le cui superfici sono soggette alla TARI per intero. Non sono assimilabili i rifiuti che si formano nelle aree produttive.
  648. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
  649. Il comune, nella commisurazione della tariffa, applica i criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in particolare quanto stabilito agli articoli 4, 5 e 6.
  650. In fase di prima applicazione ed, in ogni caso, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma precedente e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
  651. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 455, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
  652. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.Pag. 36
  653. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.
  654. La TARI non è dovuta in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di effettuazione del servizio di gestione dei rifiuti in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente. Le mancate entrate dovute a tali disservizi sono realizzate attraverso le penali previste o da prevedere nei rispettivi contratti di servizio stipulati tra ente locale e società affidataria del servizio stesso.
  655. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI si applica quanto disposto dal comma precedente.
  656. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.
  657. Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  658. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 60 giorni nel corso dello stesso anno solare.
  659. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuare con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
  660. Per tutto quanto non previsto dai commi da 459 e 460 si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative alla TARI annuale.
  661. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla quantità di rifiuti destinati allo smaltimento finale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.
  662. Con regolamento da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri, le modalità e le tecnologie per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico e di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea.
1. 79. Alberti, Pesco, Ruocco, Barbanti, Cancelleri, Villarosa, Pisano, Castelli, Sorial, Currò, Cariello, D'Incà, Brugnerotto, Caso.

Pag. 37

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. In via straordinaria per l'anno 2013, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le delibere delle variazioni delle aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef, hanno effetto dal 1o gennaio dell'anno di riferimento anche se approvate in data successiva al 30 novembre 2013, purché siano state pubblicate sul sito informatico entro il termine di cui all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
1. 81. Mariano, Fragomeli, Matarrelli, Guerra, Giulietti, Moretto, Ginato, Ribaudo.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Per l'anno 2013, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 8, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono valide le delibere di istituzione o variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche pubblicate entro il 31 dicembre 2013.
1. 82. Martelli, Guerra, Mariano, Paris, Giulietti, Moretto, Ginato.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure di razionalizzazione della spesa).

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 557-ter è inserito il seguente:
  «557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente all'entrata in vigore della presente disposizione. La spesa di personale è da considerarsi comprensiva della spesa corrispondente alle assunzioni programmate ai sensi dell'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, senza che ciò comporti una prenotazione d'impegno contabile».
  2. All'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il primo periodo è sostituito dal seguente: «È fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere, a decorrere dal 1o gennaio 2014, nel limite del 50 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, del 60 per cento nell'anno 2016, dell’ 80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018».
  3. Al comma 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno» sono aggiunte le seguenti: «, i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti e le Unioni di Comuni» e le parole: «dell'anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «dell'anno 2004».
  4. All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. I processi associativi di cui precedenti commi sono realizzati garantendo forme di compensazione fra le spese di personale e le possibilità assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni».
*1. 01. Fragomeli, Marchetti, Rubinato, De Menech, Ginato, Guerra, Giulietti, Moretto.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure di razionalizzazione della spesa).

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 557-ter è inserito il seguente:
  «557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno Pag. 382014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente all'entrata in vigore della presente disposizione. La spesa di personale è da considerarsi comprensiva della spesa corrispondente alle assunzioni programmate ai sensi dell'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, senza che ciò comporti una prenotazione d'impegno contabile».
  2. All'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il primo periodo è sostituito dal seguente: «È fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere, a decorrere dal 1o gennaio 2014, nel limite del 50 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, del 60 per cento nell'anno 2016, dell’ 80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018».
  3. Al comma 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno» sono aggiunte le seguenti: «, i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti e le Unioni di Comuni» e le parole: «dell'anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «dell'anno 2004».
  4. All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. I processi associativi di cui precedenti commi sono realizzati garantendo forme di compensazione fra le spese di personale e le possibilità assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni».
*1. 02. Censore, D'Attorre.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure di razionalizzazione della spesa).

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 557-ter è inserito il seguente:
  «557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente all'entrata in vigore della presente disposizione. La spesa di personale è da considerarsi comprensiva della spesa corrispondente alle assunzioni programmate ai sensi dell'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, senza che ciò comporti una prenotazione d'impegno contabile».
  2. All'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il primo periodo è sostituito dal seguente: «È fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere, a decorrere dal 1o gennaio 2014, nel limite del 50 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, del 60 per cento nell'anno 2016, dell’ 80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018».
  3. Al comma 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno» sono aggiunte le seguenti: «, i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti e le Unioni di Comuni» e le parole: «dell'anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «dell'anno 2004».
  4. All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, Pag. 39dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. I processi associativi di cui precedenti commi sono realizzati garantendo forme di compensazione fra le spese di personale e le possibilità assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni».
*1. 03. Palese, Galati, Alberto Giorgetti, Latronico, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure di razionalizzazione della spesa).

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 557-ter è inserito il seguente:
  «557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente all'entrata in vigore della presente disposizione. La spesa di personale è da considerarsi comprensiva della spesa corrispondente alle assunzioni programmate ai sensi dell'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, senza che ciò comporti una prenotazione d'impegno contabile.
1. 04. Parrini.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. L'aliquota base della IUC di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è raddoppiata per gli immobili privi di dichiarazioni di accatastamento. La disposizione opera a decorrere dall'esercizio finanziario nel quale viene riconosciuto il mancato accatastamento da parte degli organi comunali preposti, ovvero dell'Agenzia del territorio degli immobili.
  2. La disposizione di cui al comma 1 opera per un numero di esercizi finanziari definito dal comune con apposita deliberazione di consiglio. Il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui alla lettera precedente è assicurato interamente al comune ove si trova l'immobile non censito, ed è utilizzato prioritariamente dall'ente per rimodulare l'imposizione fiscale immobiliare a carico:
   a) della unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
   b) della unità immobiliare ove risiedono disabili non autosufficienti o, in alternativa nuclei familiari di cui facciano parte gli stessi disabili, purché con ISEE non superiore a 20.000 euro annui;
   c) degli immobili strumentali;

  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 integrano quanto previsto dall'articolo 2, comma 12, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni.
1. 05. Busin, Guidesi, Borghesi.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Ripristino della deduzione Irpef del 15 per cento per i redditi da locazione).

  1. All'articolo 37, comma 4-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
  2. All'articolo 1, comma 137, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è soppresso.
1. 06. Palese, Galati, Alberto Giorgetti, Latronico, Milanato, Prestigiacomo.

Pag. 40

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Esenzione da ogni imposta per gli accordi di riduzione dei canoni di locazione).

  1. In caso di accordo fra le parti finalizzato alla riduzione del canone relativo a un contratto di locazione, la relativa registrazione è esente dalle imposte di registro e di bollo.
1. 07. Palese, Galati, Alberto Giorgetti, Latronico, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 23 del 2011, il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Per l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni e gli interessi si applica l'articolo 1, commi da 692 a 701, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».
1. 08. Censore, D'Attorre.

ART. 2.

  Al comma 1 premettere alla lettera a) la seguente:
  0a)
i commi da 18 a 21 sono abrogati;.
2. 1. Caso, Cariello, Currò, Castelli, Sorial, D'Incà, Barbanti, Ruocco, Pesco, Pisano, Alberti, Villarosa, Brugnerotto.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) al comma 33, capoverso:
«articolo 17-bis», dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è subordinata alla previa verifica di compatibilità con il diritto dell'Unione europea da compiersi, da parte del Governo, entro e non oltre il 30 giugno 2014.
2. 2. Boccadutri, Paglia, Lavagno, Melilla, Marcon.

  Al comma 1 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis)
il comma 43 è abrogato;.
2. 3. Brugnerotto, Caso, Cariello, Currò, Castelli, Sorial, D'Incà, Barbanti, Ruocco, Pesco, Pisano, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) Al comma 50, dopo le parole:
residenziale pubblica, sono aggiunte le seguenti: e per quelli situati in località turistiche.
2. 4. Busin, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) Al comma 50, dopo le parole:
residenziale pubblica, sono aggiunte le seguenti: e per quelli locati per un periodo inferiore a quattro settimane.
2. 5. Busin, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente: a-bis) Dopo il comma 73 è inserito il seguente: 73-bis. Il contratto di programma approvato dall'articolo 33, comma 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dispiega la propria efficacia non oltre la data del 31 dicembre 2014.
2. 6. Bruno Bossio, Censore.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente: a-bis) Dopo il comma 80 è inserito il seguente: 80-bis. Il contratto di programma approvato dall'articolo 33, Pag. 41comma 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dispiega la propria efficacia non oltre la data del 31 dicembre 2014.
2. 7. Bruno Bossio, Censore.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis)
Dopo il comma 97 sono inseriti i seguenti:
  97-bis. In ottemperanza della decisione della Commissione europea C(2012) 8230 del 20 novembre 2012, le spedizioni postali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono assicurate dal fornitore del servizio postale universale individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni, e sono garantite dallo stesso per una durata pari a quella dell'affidamento del servizio universale, al fine di permettere l'ammortamento delle attività necessarie per fornire il servizio.
  97-ter. All'articolo 17 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 le parole da: di una tariffa a periodici settimanali sono sostituite con le seguenti: di un servizio di spedizione dedicato, con accettazione e recapito in ciascun punto del territorio nazionale, garantito dal fornitore del servizio postale universale pro tempore incaricato, ad una tariffa postale agevolata di euro 0,04, per plico di peso non superiore a grammi 70, per l'invio di materiale elettorale per un numero massimo di copie pari al totale degli elettori iscritti nel collegio per i singoli candidati, e pari al totale degli elettori iscritti nella circoscrizione per le liste di candidati. Tale tariffa può essere utilizzata unicamente nei trenta giorni precedenti la data di svolgimento delle elezioni e dà diritto ad ottenere dal fornitore del servizio postale universale l'inoltro dei plichi ai destinatari con tempi uguali a quelli relativi alla distribuzione degli invii promozionali fissati dall'articolo 5, comma 10, della deliberazione 22 novembre 2001 del Ministro delle comunicazioni, per le spedizioni destinate al territorio nazionale, ed a quelli delle spedizioni del servizio economy fissati dall'articolo 6, comma 7, della medesima deliberazione, per le spedizioni destinate all'estero. La tariffa complessiva da corrispondere al fornitore dei servizio universale per la spedizione degli invii elettorali è pari ad euro 0,20 per ciascun invio destinato al territorio nazionale e ad euro 0,50 per ciascun invio destinato all'estero. La differenza tra la tariffa complessiva e la tariffa agevolata è corrisposta dallo Stato ed è liquidata annualmente al fornitore del servizio postale universale.
  97-quater. All'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono abrogati i commi 6-bis e 6-ter.
2. 8. Bruno Bossio, Censore.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) Dopo il comma 97 è inserito il seguente: 97-bis. In ottemperanza della decisione della Commissione europea C(2012) 8230 del 20 novembre 2012, le spedizioni postali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono assicurate dal fornitore del servizio postale universale individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni, e sono garantite dallo stesso per una durata pari a quella dell'affidamento del servizio universale, al fine di permettere l'ammortamento delle attività necessarie per fornire il servizio.
2. 9. Bruno Bossio, Censore.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente: a-bis) Dopo il comma 97 è inserito il seguente: 97-bis. Il contratto di programma approvato dall'articolo 33, comma 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dispiega la propria efficacia non oltre la data del 31 dicembre 2014.
2. 10. Bruno Bossio, Censore.

Pag. 42

  Al comma 1 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) il comma 99 è abrogato;.
2. 11. Cariello, Brugnerotto, Caso, Currò, Castelli, Sorial, D'Incà, Barbanti, Ruocco, Pesco, Pisano, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis)
il comma 100 è abrogato;.
2. 12. Ruocco, Brugnerotto, Caso, Cariello, Currò, Castelli, Sorial, D'Incà, Barbanti, Pesco, Pisano, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) il comma 110 è abrogato;.
2. 13. Pesco, Brugnerotto, Caso, Cariello, Currò, Castelli, Sorial, D'Incà, Barbanti, Ruocco, Pisano, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) al comma 178 le parole: e a veicolare la partita IVA del beneficiario sono soppresse.
* 2. 14. Palmieri.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: a-bis) al comma 178 le parole: e a veicolare la partita IVA del beneficiario sono soppresse.
* 2. 15. Capezzone, Palese, Sandra Savino, Laffranco.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) al comma 178 le parole:
e a veicolare la partita IVA del beneficiario sono soppresse.
* 2. 16. Marco Di Maio, Coppola.

  Al comma 11, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) al comma 178 dopo le parole: e a veicolare la partita IVA del beneficiario aggiungere: qualora disponibile.
** 2. 17. Palmieri.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) al comma 178 dopo le parole: e a veicolare la partita IVA del beneficiario aggiungere: qualora disponibile.
** 2. 18. Marco Di Maio, Coppola.

  Al comma 1 dopo la lettera a) aggiungere, la seguente:
   a-bis) il comma 217 è abrogato;.
2. 19. Alberti, Barbanti, Brugnerotto, Caso, Cariello, Currò, Castelli, Sorial, D'Incà, Ruocco, Pesco, Pisano, Villarosa.

  Al comma 1 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) il comma 221 è abrogato;.
2. 20. Castelli, Brugnerotto, Caso, Cariello, Currò, Sorial, D'Incà, Barbanti, Ruocco, Pesco, Pisano, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) il comma 260 è abrogato;.
2. 21. Pesco, Brugnerotto, Caso, Cariello, Currò, Castelli, Sorial, D'Incà, Barbanti, Ruocco, Pisano, Alberti, Villarosa.

Pag. 43

  Al comma 1 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) il comma 262 è abrogato;.
2. 22. Villarosa, Brugnerotto, Caso, Cariello, Currò, Castelli, Sorial, D'Incà, Barbanti, Ruocco, Pesco, Pisano, Alberti.

  Al comma 1 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) al comma 266 le parole: 30 milioni sono sostituite con le seguenti: 15 milioni.
2. 23. Barbanti, Brugnerotto, Caso, Cariello, Currò, Castelli, Sorial, D'Incà, Ruocco, Pesco, Pisano, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) il comma 271 è abrogato;.
2. 24. Brugnerotto, Caso, Cariello, Currò, Castelli, Sorial, D'Incà, Barbanti, Ruocco, Pesco, Pisano, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) il comma 272 è abrogato;.
2. 25. Caso, Brugnerotto, Cariello, Currò, Castelli, Sorial, D'Incà, Barbanti, Ruocco, Pesco, Pisano, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) i commi 308 e 309 sono abrogati;.
2. 26. Brugnerotto, Caso, Cariello, Currò, Castelli, Sorial, D'Incà, Barbanti, Ruocco, Pesco, Pisano, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) il comma 328 è abrogato;.
2. 27. Alberti, Brugnerotto, Caso, Cariello, Currò, Castelli, Sorial, D'Incà, Barbanti, Ruocco, Pesco, Pisano, Villarosa.

  Al comma 1 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) il comma 345 è abrogato;.
2. 28. Ruocco, Brugnerotto, Caso, Cariello, Currò, Castelli, Sorial, D'Incà, Barbanti, Pesco, Pisano, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) il comma 374 è abrogato;.
2. 29. Brugnerotto, Caso, Cariello, Currò, Castelli, Sorial, D'Incà, Barbanti, Ruocco, Pesco, Pisano, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) il comma 386 è abrogato;.
2. 30. Pesco, Brugnerotto, Caso, Cariello, Currò, Castelli, Sorial, D'Incà, Barbanti, Ruocco, Pisano, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1 dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) al comma 530 le lettere b) e b-bis) sono sostituite dalla seguente lettera:
    b) entro il 31 Dicembre 2014, con riguardo a tutte le altre funzioni fondamentali, previste dal comma 27.
* 2. 31. Borghesi, Busin, Guidesi.

Pag. 44

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) al comma 530 le lettere b) e b-bis) sono sostituite dalla seguente:
   b) entro il 31 dicembre 2014, con riguardo a tutte le altre funzioni fondamentali, previste dal comma 27.
* 2. 32. Guerra.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) al comma 550, sostituire il periodo: «dei commi da 551 a 562» con il seguente: «dei commi da 551 a 570».
2. 33. Galati.

  Al comma 1 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) Alla fine del comma 551 sono aggiunti i seguenti periodi: «In alternativa a quanto stabilito al presente comma e dal comma 552, la pubblica amministrazione locale socia, nel caso in cui i soggetti di cui al comma 550 riportano un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, può approvare, entro il 31 dicembre 2015, un piano di rientro ovvero di razionalizzazione degli stessi soggetti, avente la durata massima di quattro anni. Nel caso in cui per due anni consecutivi i soggetti di cui al periodo precedente, si discostano in senso peggiorativo dai parametri definiti nel piano di rientro ovvero di razionalizzazione, l'ente socio applica le disposizioni sull'accantonamento di cui al presente comma».
2. 34. Censore, D'Attorre.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere le seguenti:
   a-bis) al comma 563, primo periodo, le parole: in coerenza con il rispettivo ordinamento professionale sono soppresse.
   a-ter) dopo il comma 568 è inserito il seguente:
  «568-bis. Le amministrazioni pubbliche procedenti, in applicazione dei principi di cui al comma 6 dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, possono riservare, nell'ambito delle procedure concorsuali pubbliche da bandire nel triennio successivo all'anno in cui si concludono i processi di cui ai commi precedenti, una quota non superiore al 50 per cento dei posti da bandire al personale delle società in esubero che, dopo l'applicazione dei commi 565, 566, 567 e 568, risulti privo di occupazione. Il medesimo personale ha titolo di precedenza, a parità di requisiti, per l'impiego nell'ambito di missioni afferenti a contratti di somministrazione di lavoro stipulati, per esigenze temporanee o straordinarie, proprie o di loro enti strumentali, dalle stesse pubbliche amministrazioni. Fermo restando il rispetto del limite di incidenza della spesa di personale stabilito dall'articolo 76, comma 7, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché gli obblighi di contenimento delle spese di personale, alle riserve di cui al precedente periodo non si applicano le vigenti disposizioni limitative alle assunzioni a tempo indeterminato».
2. 35. Marco Di Stefano.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) al comma 563 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La mobilità deve primariamente avvenire tra le società di cui al presente comma. In assenza di sufficiente capienza la mobilità è consentita tra le società e le pubbliche amministrazioni, e quindi gestita secondo quanto previsto dagli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
2. 36. Marco Di Stefano.

Pag. 45

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) dopo il comma 568 è aggiunto il seguente:
  568-bis. Le pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e le loro società controllate direttamente o indirettamente possono procedere:
   a) allo scioglimento della società controllata direttamente o indirettamente. Se lo scioglimento è deliberato entro e non oltre 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento della società sono esenti da imposizione fiscale, ivi compresa l'imposta sul valore aggiunto, e assoggettati in misura fissa alle imposte di registro, ipotecarie e catastali. In tal caso i dipendenti in forza alla data del presente decreto sono ammessi di diritto alle procedure di cui ai commi da 563 a 568 della presente legge. Ove lo scioglimento riguardi una società controllata indirettamente, la plusvalenza eventualmente generata in capo alla società controllante è esente da imposizione fiscale, la minusvalenza eventualmente generata può essere ripartita nei cinque esercizi successivi alla cessione;
   b) all'alienazione, a condizione che questa avvenga con procedura di evidenza pubblica deliberata entro e non oltre 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto ed alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1o gennaio 2014. In caso di società mista al socio privato detentore di una quota di almeno il 30 per cento alla data di entrata in vigore del presente decreto deve essere riconosciuto il diritto di prelazione. La plusvalenza eventualmente generata è esente da imposizione fiscale; la minusvalenza eventualmente generata può essere ripartita nei cinque esercizi successivi alla cessione.
2. 37. Causi, Marchi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
* 2. 38. Borghesi, Guidesi, Busin.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
* 2. 39. Sammarco, Pagano.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
* 2. 40. Cariello, Brugnerotto, Caso, Currò, Castelli, Sorial, D'Incà, Barbanti, Ruocco, Pesco, Pisano, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
* 2. 41. Ruocco, Pesco, Alberti, Caso, Barbanti, Cancelleri, Villarosa, Pisano, Castelli, Sorial, Currò, Cariello, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
* 2. 42. Pinna.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
* 2. 43. Da Villa.

  Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) al comma 569 dopo le parole: «quattro mesi» sono aggiunte le seguenti: «per le società per azioni che producono soltanto beni di consumo interamente destinati al mercato in regime di concorrenza e di dodici mesi per tutte le altre».
2. 44. Pagano, Sammarco.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: sei mesi.
* 2. 45. Borghesi, Guidesi, Busin.

Pag. 46

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: sei mesi.
* 2. 46. Sammarco, Pagano.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: sette mesi.
2. 47. Librandi, Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: otto mesi.
2. 48. Borghesi, Guidesi, Busin.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: dodici mesi aggiungere le seguenti: in modo inderogabile.
2. 49. Busin, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) Dopo il comma 569 è aggiunto il seguente: 569-bis. Le società «in house» non possono deferire ad arbitri le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo 240, se non previa e motivata autorizzazione degli organi di amministrazione dell'ente controllante.
2. 50. Causi.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   1) dopo la lettera b), è inserita la seguente:
   b-bis) al comma 618 dopo le parole: 31 ottobre 2013 sono aggiunte le seguenti: ovvero ai debiti comunque maturati a quella data, e alla lettera a) del medesimo comma 618, dopo le parole: residuo inserire le seguenti: nonché all'importo del debito maturato al 31 ottobre 2013 ed al termine del periodo sono aggiunte le seguenti: e delle relative sanzioni;
   2) alla lettera c) le parole: Entro il 31 marzo 2014 sono sostituite dalle seguenti: Entro la data di conversione del presente decreto.
2. 51. Palese.

  Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis) al comma 618 dopo le parole: 31 ottobre 2013 sono aggiunte le seguenti: ovvero ai debiti comunque maturati a quella data, e alla lettera a) del medesimo comma 618, dopo la parola: residuo inserire le seguenti: nonché all'importo del debito maturato al 31 ottobre 2013 ed al termine del periodo sono aggiunte le seguenti: e delle relative sanzioni.
2. 52. Palese.

  Al comma 1 sopprimere le lettere c) e d).
2. 53. Borghesi, Guidesi, Busin.

  Al comma 1 sostituire la lettera c) con le seguenti:
   c) al comma 618 le parole:
31 ottobre 2013 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2013;
   c-bis) al comma 620 le parole: 28 febbraio 2014 sono sostituite dalle seguenti: 30 giugno 2014.
2. 54. Pagano.

  Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:
   1) alla lettera c) le parole: 31 marzo 2014, sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2014;Pag. 47
   2) alla lettera d) le parole: 31 marzo 2014, sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2014;
   3) dopo la lettera h) è aggiunta la seguente: i) al comma 624, dopo le parole: si applicano anche sono inserite le seguenti: nel caso in cui il debito tributario derivi da ingiunzione fiscale e;.
2. 55. Laffranco.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: entro il 31 marzo 2014 con le seguenti: entro la data di conversione del presente decreto.
2. 56. Palese.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 31 marzo 2014 con le seguenti: 30 giugno 2014.
2. 57. Villarosa, Pesco, Ruocco, Alberti, Caso, Barbanti, Cancelleri, Pisano, Castelli, Sorial, Currò, Cariello, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti lettere:
   c-bis) ai commi 621 e 622, le parole: «entro il 30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2014»;
   c-ter) al comma 624, dopo le parole: «si applicano anche» sono inserite le seguenti: «nel caso in cui il debito tributario derivi da ingiunzione fiscale e»;.
2. 58. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Al comma 1 dopo la lettera d) inserire la seguente:
   d-bis) Al comma 645 è aggiunto il seguente periodo: «L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1o gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato città e autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647.
* 2. 59. Fragomeli, Marchetti, Giulietti, Moretto.

  Al comma 1 dopo la lettera d) inserire la seguente lettera:
   d-bis. Al comma 645 è aggiunto il seguente periodo: «L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1o gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato città e autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647.
* 2. 60. Censore, D'Attorre.

  Al comma 1 sostituire la lettera e) con le seguenti:
   e) Al comma 649, al secondo periodo sostituire le parole «il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero» con le parole «il comune esenta dalla parte variabile i produttori che dimostrino di aver provveduto al loro recupero»;
   e-bis. il comma 661 è soppresso.
2. 61. Busin.

  Al comma 1, sostituire la lettera e) con le seguenti:
   e) al comma 649 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La quota variabile del tributo non è dovuta in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di avere avviato al recupero, secondo le modalità ed i termini fissati dal regolamento comunale»;
   e-bis) il comma 661 è soppresso.
2. 62. Fregolent.Pag. 48
%

  Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
   e) il comma 661 è abrogato.
* 2. 63. Palese, Galati, Alberto Giorgetti, Latronico, Milanato, Prestigiacomo.

  Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
   e) il comma 661 è abrogato.
* 2. 64. Fauttilli, De Mita, Sberna.

  Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
   e) il comma 661 è abrogato.
* 2. 66. Paglia, Lavagno, Boccadutri, Melilla, Marcon.

  Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
   e) il comma 661 è abrogato.
* 2. 67. Censore, D'Attorre.

  Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
   e) il comma 661 è abrogato.
* 2. 68. Marchi, Causi, Bonavitacola, Paola Bragantini, Capodicasa, Censore, De Micheli, Fanucci, Fassina, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Giulietti, Guerra, Laforgia, Losacco, Marchetti, Misiani, Parrini, Preziosi, Rubinato, Bargero, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, Carella, Colaninno, De Maria, De Menech, Marco Di Maio, Marco Di Stefano, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Gutgeld, Lodolini, Moretto, Pelillo, Petrini, Ribaudo, Sanga.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis) al comma 652, aggiungere in fine il seguente periodo: «Nelle more della revisione del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l'adozione dei coefficienti di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 158, Allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del cinquanta per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo Allegato 1.»
2. 69. Fragomeli, Senaldi, Pastorino.

  Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
   e-bis. Al comma 652, aggiungere alla fine il seguente periodo: «Nelle more della revisione del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l'adozione dei coefficienti di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 158, Allegato 1, tabelle 2, 3a, 36, 4a e 4b, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del trenta per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo Allegato 1.».
* 2. 70. Lavagno, Paglia, Boccadutri, Marcon, Melilla.

  Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
   e-bis. Al comma 652, aggiungere alla fine il seguente periodo: «Nelle more della revisione del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al Fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe Pag. 49il comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l'adozione dei coefficienti di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 158, Allegato 1, tabelle 2, 3a, 36, 4a e 4b, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del trenta per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo Allegato 1.».
* 2. 71. Marchetti, Guerra, Giulietti, Moretto.

  Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
   e-bis. Al comma 652, aggiungere alla fine il seguente periodo: «Nelle more della revisione del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al Fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l'adozione dei coefficienti di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 158, Allegato 1, tabelle 2, 3a, 36, 4a e 4b, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del trenta per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo Allegato 1.».
* 2. 72. Censore, D'Attorre.

  Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente;
   e-bis) al comma 659, primo periodo, le parole: «può prevedere» sono sostituite dalla parola: «prevede»;

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera h) con la seguente;
   h) al comma 679, primo periodo, le parole: «può prevedere» sono sostituite dalla parola: «prevede» e la lettera f) è soppressa.
2. 73. Paglia, Lavagno, Melilla, Marcon, Boccadutri.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis) il comma 660 è sostituito dal seguente:
  «660. Il Comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo n. 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.».
2. 74. Pastorino, Fragomeli.

Al comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
   e-bis) il comma 661 è soppresso.
2. 65. Carrescia.

  Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
   e-bis) il comma 661 è così sostituito:
  «661. La quota variabile del tributo non è dovuta in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di avere avviato al recupero, secondo le modalità ed i termini fissati dal regolamento comunale.»
* 2. 75. Borghesi, Busin, Guidesi.

  Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
   e-bis) il comma 661 è così sostituito:
  «661. La quota variabile del tributo non è dovuta in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di avere avviato al recupero, secondo le modalità ed i termini fissati dal regolamento comunale.»
* 2. 76. Monchiero, Mazziotti Di Celso, Librandi.

Pag. 50

  Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
   e-bis) il comma 661 è così sostituito:
  «661. La quota variabile del tributo non è dovuta in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di avere avviato al recupero, secondo le modalità ed i termini fissati dal regolamento comunale.»
* 2. 77. Pastorino, Fragomeli.

  Al comma 1, dopo la lettera e), è inserita la seguente:
   e-bis) dopo il comma 661 sono inseriti i seguenti:
  «661-bis. Non sono assimilabili agli urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive e di lavorazione, comprese le superfici dei magazzini e depositi, anche scoperti e aree logistiche adiacenti, di materie prime, di prodotti grezzi, semilavorati e finiti. All'interno delle predette attività, rimangono assoggettate alla TARI le superfici degli uffici, dei locali mensa o simili e degli altri locali al servizio dei lavoratori, quali spogliatoi e servizi igienici.
  661-ter. In conformità a quanto sopra, non sono altresì assimilabili agli urbani i rifiuti che si formano presso le superfici degli impianti che svolgono attività di stoccaggio, trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti prodotti da terzi, enti o imprese, ivi comprese le superfici dei centri di raccolta di veicoli fuori uso. Le disposizioni dell'ultimo periodo del comma precedente si applicano anche agli impianti del presente comma».
2. 78. Marco Di Maio, Taranto, Donati.

  Al comma 1, lettera f), sostituire il capoverso «669» con il seguente: 669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria; ad eccezione dei terreni agricoli e dell'abitazione principale e relative pertinenze salvo, in ogni caso, gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e le relative pertinenze.

  Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:
  2. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
  «6-bis. Le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del medesimo decreto sono stabilite nella misura del 25 per cento.
  6-ter. Le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del medesimo decreto, realizzati con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore sono stabilite nella misura del 27 per cento.
2. 79. Ruocco, Pesco, Alberti, Barbanti, Cancelleri, Villarosa, Pisano, Castelli, Sorial, Currò, Cariello, D'Incà, Brugnerotto, Caso.

  Al comma 1, sostituire il capoverso «669» con il seguente: 669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria; ad eccezione dei terreni agricoli e dell'abitazione principale e relative pertinenze.

  Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:
  2. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, Pag. 51dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
  «6-bis. Le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del medesimo decreto sono stabilite nella misura del 25 per cento.
  6-ter. Le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del medesimo decreto, realizzati con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore sono stabilite nella misura del 27 per cento.
2. 80. Ruocco, Pesco, Alberti, Barbanti, Cancelleri, Villarosa, Pisano, Castelli, Sorial, Currò, Cariello, D'Incà, Brugnerotto, Caso.

  Al comma 1, lettera f) sopprimere le parole: o la detenzione.

  Conseguentemente, dopo la lettera f) aggiungere le seguenti:
   f-bis) il comma 671 è sostituito dal seguente:
  «671. La TASI è dovuta da chiunque possiede a qualsiasi titolo, le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.»;
   f-ter) il comma 673 è soppresso;
   f-quater) il comma 681 è soppresso.
2. 81. Paglia, Lavagno, Marcon, Melilla, Boccadutri.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera f), dopo le parole: «dei terreni agricoli» aggiungere le seguenti: «, dei fabbricati rurali ad uso strumentale e dei fabbricati rurali ad uso abitativo»;
   b) dopo la lettera f) aggiungere le seguenti:
    f-bis) il comma 678 è soppresso;
    f-ter) al comma 679 la lettera e) è soppressa.

  Conseguentemente, aggiungere infine il seguente comma:
  2. All'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sostituire le parole: «0,3 punti percentuali» con le seguenti: «0,32 punti percentuali».
2. 82. Gallinella, Ruocco, Pesco, Alberti, Barbanti, Cancelleri, Villarosa, Pisano, Castelli, Sorial, Currò, Cariello, D'Incà, Brugnerotto, Caso.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera f), dopo le parole: «dei terreni agricoli» aggiungere le seguenti: «, dei fabbricati rurali ad uso strumentale»;
   b) dopo la lettera f) aggiungere il seguente:
    f-bis) il comma 678 è soppresso;

  Conseguentemente, aggiungere infine il seguente comma:
  2. All'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre Pag. 522011, n. 214, sostituire le parole: «0,3 punti percentuali» con le seguenti: «0,31 punti percentuali».
2. 83. Gallinella, Ruocco, Pesco, Alberti, Barbanti, Cancelleri, Villarosa, Pisano, Castelli, Sorial, Currò, Cariello, D'Incà, Brugnerotto, Caso.

  Al comma 1 dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   f-bis) dopo il comma 669 è inserito il seguente:
  «669-bis) Sono esclusi i rifugi alpini inseriti negli appositi elenchi previsti dalle leggi regionali».
2. 84. Borghesi, Busin, Guidesi.

  Al comma 1 sopprimere la lettera g).
* 2. 85. Palese, Galati, Alberto Giorgetti, Latronico, Milanato, Prestigiacomo.

  Al comma 1 sopprimere la lettera g).
* 2. 86. Borghesi, Guidesi, Busin.

  Al comma 1 sopprimere la lettera h).
2. 87. Borghesi, Guidesi, Busin.

  Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:
   «i) al comma 681, il secondo e il terzo periodo sono così sostituiti: «L'occupante è assoggettato alla TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è dovuta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, che provvede al pagamento dell'intera imposta con diritto di rivalsa sull'occupante per la quota da questi dovuta.»
* 2. 88. Borghesi, Guidesi, Busin.

  Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:
   «i) al comma 681, il secondo e il terzo periodo sono così sostituiti: «L'occupante è assoggettato alla TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è dovuta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, che provvede al pagamento dell'intera imposta con diritto di rivalsa sull'occupante per la quota da questi dovuta.»
* 2. 89. Censore, D'Attorre.

  Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere le seguenti:
   h-bis)
al comma 682, lettera b) il numero 2) è abrogato.
   h-ter) al comma 683 le parole da: «in conformità» fino a: «del comma 682 e» sono sostituite dalla seguente «che».
** 2. 90. Fragomeli, Rubinato.

  Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere le seguenti:
   h-bis)
al comma 682, lettera b) il numero 2) è abrogato.
   h-ter) al comma 683 le parole da: «in conformità» fino a: «del comma 682 e» sono sostituite dalla seguente «che».
** 2. 91. Censore, D'Attorre.

  Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   h-bis) al comma 682 sono apportate le seguenti modificazioni:
    alla lettera a), numero 4), le parole: «tengano conto» sono sostituite da: «possono tenere conto»;Pag. 53
    alla lettera b), numero 1), le parole: «tengano conto» sono sostituite da: «possono tenere conto»;
* 2. 92. De Menech, Rubinato.

  Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   h-bis) al comma 682 sono apportate le seguenti modificazioni:
    alla lettera a), numero 4), le parole: «tengano conto» sono sostituite da: «possono tenere conto»;
    alla lettera b), numero 1), le parole: «tengano conto» sono sostituite da: «possono tenere conto»;
* 2. 93. Censore, D'Attorre.

  Al comma 1, dopo la lettera h), è inserita la seguente:
   h-bis) al comma 684, le parole: «dei tributi» sono sostituite dalle seguenti: «della TARI» e la parola: «IUC» è soppressa.
2. 94. Taranto, Marco Di Maio, Donati.

  Al comma 1 dopo la lettera h), è inserita la seguente:
   h-bis) al comma 687, è aggiunto infine il seguente periodo: «Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, è approvato il relativo modello di dichiarazione.»
2. 95. Taranto, Marco Di Maio, Donati.

  Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   h-bis) al comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel testo modificato dalla lettera b) dell'articolo 1, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il primo periodo è soppresso;
    b) al secondo periodo, dopo le parole: «Il versamento» sono aggiunte le parole: «della Tasi,».
2. 96. Censore, D'Attorre.

  Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
   i) il comma 691 è sostituito dai seguenti:
  691. In considerazione delle finalità della TARI in ordine al finanziamento degli oneri derivanti dal servizio di gestione dei rifiuti, i comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare le attività di gestione della riscossione della TARI o della tariffa di cui al comma 468, eventualmente comprensive dell'accertamento, ai soggetti ai quali è affidato il servizio di gestione dei rifiuti.
  691-bis. La gestione dell'accertamento e della riscossione della IUC, anche nel caso di adozione della tariffa di cui al comma 668 e ferma restando la facoltà di cui al comma 691, può essere affidata, anche disgiuntamente, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ovvero della tassa smaltimento rifiuti nei casi di adozione della facoltà di cui al comma 4-quater, ultimo periodo, dell'articolo 5 del decreto-legge n. 102 del 2013. L'affidamento può proseguire fino alla scadenza del contratto in essere, previa eventuale rinegoziazione dei servizi resi e delle condizioni economiche e può riguardare anche disgiuntamente le componenti TARI e TASI.
* 2. 97. Paglia, Lavagno, Boccadutri, Marcon, Melilla.

Pag. 54

  Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
   i) il comma 691 è sostituito dai seguenti:
  691. In considerazione delle finalità della TARI in ordine al finanziamento degli oneri derivanti dal servizio di gestione dei rifiuti, i comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare le attività di gestione della riscossione della TARI o della tariffa di cui al comma 468, eventualmente comprensive dell'accertamento, ai soggetti ai quali è affidato il servizio di gestione dei rifiuti.
  691-bis. La gestione dell'accertamento e della riscossione della IUC, anche nel caso di adozione della tariffa di cui al comma 668 e ferma restando la facoltà di cui al comma 691, può essere affidata, anche disgiuntamente, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ovvero della tassa smaltimento rifiuti nei casi di adozione della facoltà di cui al comma 4-quater, ultimo periodo, dell'articolo 5 del decreto-legge n. 102 del 2013. L'affidamento può proseguire fino alla scadenza del contratto in essere, previa eventuale rinegoziazione dei servizi resi e delle condizioni economiche e può riguardare anche disgiuntamente le componenti TARI e TASI.
* 2. 98. Censore, D'Attorre.

  Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
   h-bis) il comma 708 è abrogato;

  Conseguentemente, all'articolo 5, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 64 milioni di euro i pagamenti effettuati nel corso del 2014 e 2015 a valere sugli investimenti di cui al comma 1.
  1-ter. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti locali, i comuni, le province e le regioni comunicano mediante il sito web «http://pattostabilitainterno.tesoro.it» della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 30 giugno 2014, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui al comma 1-bis. Ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine.
  1-quater. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1-ter, entro il 15 giugno 2014 sono individuati, prioritariamente, per ciascun ente locale, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno.
2. 99. Castricone.

  Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
   i) al comma 718 la parola: «2013» è sostituita dalla seguente: «2014». Ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per l'anno 2014, si tiene conto delle disposizioni di cui alla presente disposizione.

  Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 297,4 milioni di euro, le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa, di cui alla Tabella C della legge 27 dicembre 2013, n.147, sono ridotte in maniera lineare per l'anno 2014.
2. 100. Laffranco.

  Al comma 1 dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:
   i) i commi 717 e 718 sono soppressi.

Pag. 55

  Conseguentemente, aggiungere infine il seguente comma:
  L'articolo 1, comma 137, della legge 27 dicembre 1996, n. 296 è soppresso.
2. 101. Palese, Galati, Alberto Giorgetti, Latronico, Milanato, Prestigiacomo.

  Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
   i) al comma 718 la parola: «2013» è sostituita dalla seguente: «2014».
2. 102. Laffranco.

  Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
   «h-bis) dopo il comma 728 inserire il seguente:
  728-bis. A decorrere dall'anno d'imposta 2013, per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il versamento dell'imposta municipale propria è effettuato dall'amministratore del condominio o della comunione. L'amministratore è autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'imposta municipale propria dalle disponibilità finanziarie del condominio attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti di cui al comma 1 con addebito nel rendiconto annuale.».
2. 103. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Al comma 1 dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
   h-bis) al comma 730, capoverso «comma 380-ter», lettera a), il quarto periodo è soppresso.
* 2. 104. Marchetti, Fragomeli, Rubinato, De Menech, Ribaudo, Guerra, Marco Di Maio, Giulietti, Moretto.

  Al comma 1 dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
   h-bis) al comma 730, capoverso «comma 380-ter», lettera a), il quarto periodo è soppresso.
* 2. 105. Censore, D'Attorre.

  Al comma 1 dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
   h-bis) al comma 730, capoverso «comma 380-ter», lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sulla base di una metodologia concordata con l'ANCI e tenendo conto delle effettive possibilità di recupero di eventuali pagamenti insufficienti o omessi».
** 2. 106. Marchi, Marchetti, Fragomeli, De Menech, Rubinato, Ribaudo, Guerra, Marco Di Maio, Giulietti, Moretto.

  Al comma 1 dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
   h-bis) al comma 730, capoverso «comma 380-ter», lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sulla base di una metodologia concordata con l'ANCI e tenendo conto delle effettive possibilità di recupero di eventuali pagamenti insufficienti o omessi».
** 2. 107. Censore, D'Attorre.

  Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   h-bis) al comma 737 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le agevolazioni di cui al presente comma trovano applicazione anche nei confronti degli atti e delle operazioni posti in essere in favore delle pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento di società o di altri enti partecipati.».
2. 108. Fragomeli.

Pag. 56

  Aggiungere infine i seguenti commi:
  2. All'articolo 51 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali di cui al Decreto legislativo 18 Agosto 2000 n.267, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
  «2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco di Comune con popolazione sopra i 5.000 abitanti e di Presidente della Provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche. Nei Comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti il limite dei mandati consecutivi è tre.
3. È consentito un terzo mandato consecutivo o un quarto nel caso di Comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, se uno dei mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie».
  3. All'articolo 16, comma 17 del Decreto-Legge 13 Agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 Settembre 2011, n. 148, le lettere a), b), c), e d) sono sostituite dalle seguenti:
   «a) per i Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il Consiglio Comunale è composto, oltre che dal Sindaco, da dieci Consiglieri e il numero massimo degli Assessori è stabilito in due;
   b) per i Comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il Consiglio Comunale è composto, oltre che dal Sindaco, da dodici Consiglieri e il numero massimo di Assessori è stabilito in quattro».
  4. I Comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 3 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività di cui al titolo III, capo IV (Status degli amministratori locali), della parte prima del Testo Unico, al fine di assicurare invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti.
2. 109. Busin, Guidesi, Borghesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. La TASI relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 50 per cento per il periodo d'imposta in corso al 31 Dicembre 2014.
  All'onere derivante dalla presente disposizione, e fino all'importo massimo di 200 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. 110. Busin, Guidesi, Borghesi.

  Dopo il comma, 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di assicurare la tenuta delle entrate erariali derivanti dai prodotti da fumo e loro succedanei, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa e di imposta di consumo che gravano sui predetti prodotti, previste dal Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, sono ridotte dello 0,7 per cento. Dall'attuazione di questa disposizione non possono derivare aumenti di gettito né nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
2. 111. Carbone.

  Aggiungere infine il seguente comma
  1-bis. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Pag. 57Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già differito dal decreto ministeriale 13 febbraio 2014 al 30 aprile 2014, è ulteriormente differito al 31 luglio 2014.
2. 112. Censore, D'Attorre.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1 del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, il comma 12-bis è soppresso.
2. 113. Taranto, Marco Di Maio, Donati.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente

«Art. 2.
(Pagamento dei debiti scaduti degli enti dissestati).

  1. Al fine di sostenere la grave situazione delle imprese creditrici e degli altri soggetti creditori dei comuni dissestati e di ridare impulso ai relativi sistemi produttivi locali, per gli anni 2013 e 2014, ai comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario nei ventiquattro mesi precedenti la data di entrata in vigore del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è attribuita, previa apposita istanza dell'ente interessato, un'anticipazione fino all'importo massimo, per ciascun anno, di 100 milioni di euro da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui al medesimo articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro centoventi giorni dalla disponibilità delle risorse.
  2. L'anticipazione di cui al comma 1 è ripartita, nei limiti della massa passiva censita, in base ad una quota pro capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente la dichiarazione di dissesto secondo i dati forniti dall'Istat.
  3. L'anticipazione di cui al comma 1 è concessa con decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro il 31 gennaio 2014, nei predetti limiti di 100 milioni di euro annui a valere sulla dotazione, per gli anni 2013 e 2014, del fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  4. L'importo attribuito è erogato all'ente locale, il quale è tenuto a metterlo a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione entro trenta giorni dall'erogazione. L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro centoventi giorni dalla disponibilità delle risorse.
  5. La restituzione dell'anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di venti anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, con versamento ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi, fatta eccezione per le anticipazioni a valere sulla sezione 2013, pur erogate nel 2014, per le quali la prima rata di restituzione decorre dal novembre 2014. Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è determinato sulla base del rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione, con comunicato del Direttore generale del tesoro da pubblicare nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno e sono versate al predetto stato di previsione dell'entrata del Pag. 58bilancio dello Stato e riassegnate, per la parte capitale, al medesimo fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
  6. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, relativo alla «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali», non erogato dalla Cassa depositi e prestiti Spa negli anni 2013 e 2014.
  7. Il comma 17-sexies dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è abrogato.
  8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
  9. Per quanto non previsto nel presente articolo trova applicazione il decreto del Ministro dell'interno 11 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 243-ter, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»
2. 01. Bargero, Giulietti, Moretto, Fragomeli.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.
(Risorse derivanti dall'alienazione degli immobili del patrimonio).

  1. Al comma 11 dell'articolo 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2 giugno 2013, convertito dalla legge n. 98 del 9 agosto 2013, le parole da: «è altresì» sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali, è destinato alla riduzione del debito dell'ente».
2. 02. Marchetti, Fragomeli, De Menech, Rubinato, Ribaudo, Guerra, Giulietti, Moretto.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.
(Imposta di registro).

  1. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 10 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, se il trasferimento avviene a favore dello Stato, dei comuni, delle unioni di comuni, delle province o delle regioni, viene applicata l'imposta fissa di euro 200,00.
  2. L'articolo 10, primo comma, n. 16, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:
   16) le prestazioni del servizio postale universale, ad esclusione delle prestazioni di servizi le cui condizioni sono negoziate individualmente ovvero fornite a operatori economici. L'esenzione si applica altresì agli enti pubblici individuati all'articolo 114 della Costituzione.
  3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al comma 2 e commina, in caso di violazioni, le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni.»
2. 03. Guerra, Fragomeli, Marchetti, Ginato, Ribaudo, Rubinato, De Menech, Giulietti, Moretto, Plangger.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.
(Bilancio di previsione).

  1. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli Pag. 59enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è ulteriormente differito al 31 luglio 2014.».
2. 04. Marchi, Causi, Giulietti, Moretto, Marco Di Maio, Bonavitacola, Paola Bragantini, Capodicasa, Censore, De Micheli, Fanucci, Fassina, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Guerra, Laforgia, Losacco, Marchetti, Misiani, Parrini, Preziosi, Rubinato, Bargero, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, Carella, Colaninno, De Maria, De Menech, Marco Di Stefano, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Gutgeld, Lodolini, Pelillo, Petrini, Ribaudo, Sanga.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.
(Ripartizione dei proventi derivanti dalle multe per infrazione al codice della strada).

  1. Al fine di agevolare l'attività degli enti locali nella predisposizione degli atti conseguenti all'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in caso di mancata emanazione del decreto di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui ai citati commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada trovano comunque applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario in corso al 31 dicembre 2014. Conseguentemente, il comma 16 dell'articolo 4-ter, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è abrogato.
2. 05. Lodolini.

ART. 3.

  Sopprimerlo.
* 3. 1. Cariello, Brugnerotto, Caso, Currò, Castelli, Sorial, D'Incà, Barbanti, Ruocco, Pesco, Pisano, Alberti, Villarosa.

  Sopprimerlo.
* 3. 2. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Sopprimere il comma 1.
3. 4. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Al comma 1 sopprimere le parole da: e, nel caso fino a: relativa decisione.
3. 5. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis
. All'articolo 243-quater del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
  «6-bis. L'ente locale nella relazione semestrale può prevedere eventuali misure correttive al piano di riequilibrio in corso, senza variarne i termini, qualora venissero meno i presupposti di cui all'articolo 243-bis. La proposta di modifica del piano, che può prevedere anche la richiesta di accesso al fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter, è trasmessa alla Commissione di cui all'articolo 155, la quale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione del piano modificato, svolge la necessaria istruttoria. All'esito dell'istruttoria, la Commissione redige una relazione finale, con gli eventuali allegati, che è trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti».
* 3. 6. Fauttilli, De Mita, Sberna.

Pag. 60

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 243-quater del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
  «6-bis. L'ente locale nella relazione semestrale può prevedere eventuali misure correttive al piano di riequilibrio in corso, senza variarne i termini, qualora venissero meno i presupposti di cui all'articolo 243-bis. La proposta di modifica del piano, che può prevedere anche la richiesta di accesso al fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter, è trasmessa alla Commissione di cui all'articolo 155, la quale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione del piano modificato, svolge la necessaria istruttoria. All'esito dell'istruttoria, la Commissione redige una relazione finale, con gli eventuali allegati, che è trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti».
* 3. 7. Mazziotti Di Celso, Librandi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 243-quater del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
  «6-bis. L'ente locale nella relazione semestrale può prevedere eventuali misure correttive al piano di riequilibrio in corso, senza variarne i termini, qualora venissero meno i presupposti di cui all'articolo 243-bis. La proposta di modifica del piano, che può prevedere anche la richiesta di accesso al fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter, è trasmessa alla Commissione di cui all'articolo 155, la quale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione del piano modificato, svolge la necessaria istruttoria. All'esito dell'istruttoria, la Commissione redige una relazione finale, con gli eventuali allegati, che è trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti».
* 3. 8. Palese, Galati, Alberto Giorgetti, Latronico, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 243-quater del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
  «6-bis. L'ente locale nella relazione semestrale può prevedere eventuali misure correttive al piano di riequilibrio in corso, senza variarne i termini, qualora venissero meno i presupposti di cui all'articolo 243-bis. La proposta di modifica del piano, che può prevedere anche la richiesta di accesso al fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter, è trasmessa alla Commissione di cui all'articolo 155, la quale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione del piano modificato, svolge la necessaria istruttoria. All'esito dell'istruttoria, la Commissione redige una relazione finale, con gli eventuali allegati, che è trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.».
* 3. 9. Fragomeli, Marchetti, Ribaudo, Giulietti, Moretto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 243-quater del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
  «6-bis. L'ente locale nella relazione semestrale può prevedere eventuali misure correttive al piano di riequilibrio in corso, senza variarne i termini, qualora venissero meno i presupposti di cui all'articolo 243-bis. La proposta di modifica del piano, che può prevedere anche la richiesta di accesso Pag. 61al fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter, è trasmessa alla Commissione di cui all'articolo 155, la quale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione del piano modificato, svolge la necessaria istruttoria. All'esito dell'istruttoria, la Commissione redige una relazione finale, con gli eventuali allegati, che è trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.».
* 3. 10. Censore, D'Attorre.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 573 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 sono apportate le seguenti modifiche:
   le parole: «entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, del testo unico» sono sostituite con le seguenti: «entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge»;
   le parole: «qualora dimostrino dinanzi alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti un miglioramento della condizione di ente strutturalmente deficitario» sono sostituite con le seguenti: «qualora sia stato certificato nell'ultimo rendiconto approvato che l'ente non si trova nella condizione di deficitarietà strutturale»;
   le parole: «In pendenza del termine di trenta giorni» sono sostituite con le seguenti: «In pendenza del termine di novanta giorni».
3. 11. Palese, Galati, Alberto Giorgetti, Latronico, Milanato, Prestigiacomo.

  Sopprimere il comma 2.
3. 12. Guidesi.

  Sostituire il comma 2, con i seguenti:
  2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 573 è sostituito dai seguenti:
  «573. Per l'esercizio 2014, gli enti locali che hanno avuto il diniego d'approvazione da parte del consiglio comunale del piano di riequilibrio finanziario, come previsto dall'articolo 243-quater, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che non abbiano dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del medesimo testo unico, e successive modificazioni, possono riproporre, entro il 31 luglio 2014, la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del testo unico, qualora sia stato certificato nell'ultimo rendiconto approvato che l'ente non si trova nella condizione di deficitarietà strutturale ai sensi dell'articolo 242 del testo unico, secondo i parametri indicati nel decreto del Ministro dell'interno. In pendenza del termine di novanta giorni non trova applicazione l'articolo 243-bis, comma 3, del citato testo unico.
  573-bis. Per l'esercizio 2014, agli enti locali che abbiano presentato, nel 2013, i piani di riequilibrio finanziario previsti dall'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, per i quali sia intervenuta una deliberazione di diniego da parte della competente Sezione regionale della Corte dei Conti, è data facoltà di riproporre un nuovo piano di riequilibrio, previa deliberazione consiliare, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione del diniego. Tale facoltà è subordinata all'avvenuto conseguimento di un miglioramento, inteso sia come aumento dell'avanzo di amministrazione che come diminuzione del disavanzo di amministrazione, registrato nell'ultimo rendiconto approvato. Nelle more del termine previsto per presentazione del nuovo piano di riequilibrio, e sino alla conclusione della relativa procedura, non si applica l'articolo 243-quater, comma 7, del predetto testo unico. Pag. 62
  2-bis. All'articolo 1, comma 10-bis, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dopo le parole: «anche se riconosciuti in bilancio in data successiva» sono inserite le seguenti: «ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei conti».
3. 13. Causi, Ribaudo, Capodicasa, Giulietti, Moretto.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 573 è inserito il seguente:
  «573-bis. Per l'esercizio 2014, agli enti locali che abbiano presentato, nel 2013, i piani di riequilibrio finanziario previsti dall'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, per i quali sia intervenuta una deliberazione di diniego da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, o dalle sezioni riunite, è data facoltà, in alternativa alla dichiarazione di dissesto ex articolo 6, comma 2, decreto legislativo n. 149 del 2011, di riproporre un nuovo piano di riequilibrio sulla scorta dei rilievi della magistratura contabile, previa deliberazione consiliare, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione del diniego, ovvero dalla decisione emessa ai sensi dell'articolo 243-quater, comma 5, oppure dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nelle more del termine previsto per presentazione del nuovo piano di riequilibrio, e sino alla conclusione della relativa procedura, non si applica l'articolo 243-quater comma 7 del predetto testo unico.».
3. 17. Ribaudo, Rigoni, Rocchi.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 573 è inserito il seguente:
  «573-bis. Per l'esercizio 2014, agli enti locali che abbiano presentato, nel 2013, i piani di riequilibrio finanziario previsti dall'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, per i quali sia intervenuta una deliberazione di diniego da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, è data facoltà, in alternativa alla dichiarazione di dissesto ex articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, di riproporre un nuovo piano di riequilibrio sulla scorta dei rilievi della magistratura contabile, previa deliberazione consiliare, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione del diniego, ovvero dalla decisione emessa ai sensi dell'articolo 243-quater, comma 5. Nelle more del termine previsto per presentazione del nuovo piano di riequilibrio, e sino alla conclusione della relativa procedura, non si applica l'articolo 243-quater, comma 7, del predetto testo unico.».
* 3. 14. Fauttilli, De Mita, Sberna.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 573 è inserito il seguente:
  «573-bis. Per l'esercizio 2014, agli enti locali che abbiano presentato, nel 2013, i piani di riequilibrio finanziario previsti dall'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, per i quali sia intervenuta una deliberazione di diniego da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, è data facoltà, in alternativa alla dichiarazione di dissesto ex articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, di riproporre un nuovo piano di riequilibrio sulla scorta dei rilievi della magistratura contabile, previa deliberazione consiliare, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione del diniego, ovvero dalla decisione emessa Pag. 63ai sensi dell'articolo 243-quater, comma 5. Nelle more del termine previsto per presentazione del nuovo piano di riequilibrio, e sino alla conclusione della relativa procedura, non si applica l'articolo 243-quater, comma 7, del predetto testo unico.».
* 3. 15. Censore, D'Attorre.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 573 è inserito il seguente:
  «573-bis. Per l'esercizio 2014, agli enti locali che abbiano presentato, nel 2013, i piani di riequilibrio finanziario previsti dall'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, per i quali sia intervenuta una deliberazione di diniego da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, è data facoltà, in alternativa alla dichiarazione di dissesto ex articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, di riproporre un nuovo piano di riequilibrio sulla scorta dei rilievi della magistratura contabile, previa deliberazione consiliare, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione del diniego, ovvero dalla decisione emessa ai sensi dell'articolo 243-quater, comma 5. Nelle more del termine previsto per presentazione del nuovo piano di riequilibrio, e sino alla conclusione della relativa procedura, non si applica l'articolo 243-quater, comma 7, del predetto testo unico.».
* 3. 16. Palese, Galati, Alberto Giorgetti, Latronico, Milanato, Prestigiacomo.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 573 è inserito il seguente:
  «573-bis. Per l'esercizio 2014, agli enti locali che abbiano presentato, nel 2013, i piani di riequilibrio finanziario previsti dall'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, per i quali sia intervenuta una deliberazione di diniego da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, è data facoltà, in alternativa alla dichiarazione di dissesto ex articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, di riproporre un nuovo piano di riequilibrio sulla scorta dei rilievi della magistratura contabile, previa deliberazione consiliare, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione del diniego, ovvero dalla decisione emessa ai sensi dell'articolo 243-quater, comma 5. Nelle more del termine previsto per presentazione del nuovo piano di riequilibrio, e sino alla conclusione della relativa procedura, non si applica l'articolo 243-quater, comma 7, del predetto testo unico.».
* 3. 18. Ribaudo, Giulietti, Moretto.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 573 è inserito il seguente:
  «573-bis. Per l'esercizio 2014, su richiesta degli enti locali, che abbiano presentato nel 2013 i piani di riequilibrio finanziario previsti dall'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i quali sia intervenuta una deliberazione di diniego da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, la medesima può riesaminare un nuovo piano di riequilibrio rafforzato, da presentare entro novanta giorni dal diniego, giustificato da un miglioramento dell'avanzo di amministrazione, ovvero una riduzione del disavanzo, registrati nell'ultimo rendiconto approvato, che la medesima Sezione ritenga idonei per l'accesso alla procedura di riequilibrio finanziario. Nelle more del riesame della Sezione regionale della Corte dei conti, la Corte dei conti provvede all'adozione delle misure correttive di cui al comma 6 dell'articolo 243-bis.».
3. 19. Currò, Cariello, Brugnerotto, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Barbanti.

Pag. 64

  Al comma 2, capoverso 573-bis, primo periodo, dopo le parole: per i quali, aggiungere la seguente: non.
3. 20. Borghesi, Busin, Guidesi.

  Al comma 2, capoverso 573-bis, primo periodo, sostituire le parole: di novanta giorni dalla comunicazione del diniego, con le seguenti: del 30 marzo 2014.
3. 21. Borghesi, Busin, Guidesi.

  Al comma 2, capoverso 573-bis, primo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: trenta giorni.
3. 22. Marcolin.

  Al comma 2, capoverso 573-bis, primo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: quaranta giorni.
3. 23. Caon.

  Al comma 2, capoverso 573-bis, primo periodo, sostituire le parole: novanta con la seguente: sessanta.
3. 24. Busin, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 2, capoverso 573-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente:
  «Tale facoltà è subordinata all'avvenuto conseguimento di un miglioramento, inteso sia come aumento dell'avanzo di amministrazione sia come diminuzione del disavanzo di amministrazione registrato nell'ultimo rendiconto approvato, nonché alla previsione nel piano di riequilibrio della riorganizzazione delle società partecipate in un unico gruppo secondo criteri di efficienza ed economicità e della dismissione e messa in liquidazione di tutte le società partecipate che non abbiano come fine sociale attività di servizio pubblico.».
3. 25. Mazziotti Di Celso, Librandi.

  Al comma 2, capoverso 573-bis, secondo periodo, dopo le parole: Tale facoltà è aggiungere la seguente: obbligatoriamente.
3. 26. Busin, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 2, capoverso 573-bis, secondo periodo, sostituire le parole: inteso sia con le seguenti parole: inteso e le parole: che come con le seguenti: e contemporanea.
3. 27. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Al comma 2, capoverso 573-bis, secondo periodo, dopo le parole: disavanzo di amministrazione, aggiungere le seguenti: nonché come rispetto dei limiti all'incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente, di cui all'articolo 76 del decreto-legge n. 112 del 2008 e successive modificazioni.
3. 28. Borghesi, Busin, Guidesi.

  Al comma 2, capoverso 573-bis, secondo periodo, dopo le parole: disavanzo di amministrazione, aggiungere le seguenti: nonché un aumento delle percentuali di riscossione dei tributi propri.
3. 29. Rondini.

  Al comma 2, capoverso 573-bis, secondo periodo, dopo le parole: disavanzo di amministrazione, aggiungere le seguenti: nonché una diminuzione della spesa per il personale.
3. 30. Invernizzi.

  Al comma 2, capoverso 573-bis, secondo periodo, dopo le parole: disavanzo di amministrazione, aggiungere le seguenti: nonché una razionalizzazione delle spese.
3. 31. Matteo Bragantini.

  Al comma 2, capoverso 573-bis, secondo periodo, dopo le parole: disavanzo di amministrazione, Pag. 65aggiungere le seguenti: nonché una razionalizzazione delle partecipazioni societarie dell'ente.
3. 32. Prataviera.

  Al comma 2, capoverso 573-bis, secondo periodo, sostituire le parole: nell'ultimo rendiconto approvato con le seguenti: negli ultimi tre rendiconti approvati.
3. 33. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Al comma 2, capoverso 573-bis, sopprimere il terzo periodo.
3. 34. Grimoldi.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 9-bis, alla fine del primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: «e il Consiglio o l'organo decisionale entro il successivo 31 maggio»;
   b) dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:
  «9-bis. Per gli enti in sperimentazione, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e comunque nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, non si applicano gli articoli 242 e 243 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  9-ter. Per gli enti in sperimentazione l'eventuale disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011 e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è ripianato per una quota pari almeno al 10 per cento l'anno.
  9-quater. In fase di prima applicazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al fine di consentire una graduale applicazione delle disposizioni concernenti il bilancio consolidato recate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011 gli enti in sperimentazione non considerano le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati che redigono il bilancio consolidato con le società non quotate degli enti locali e delle regioni a partecipazione pubblica locale totale di controllo. Il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo.
  9-quinquies. Nelle more dell'introduzione a regime delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, gli enti in sperimentazione possono tenere conto nella determinazione del piano finanziario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, del fondo crediti di dubbia esigibilità istituito dal comma 2 dell'articolo 9, lettera c) del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, con la legge 28 ottobre 2013, n. 124».
* 3. 35. Lavagno, Paglia, Boccadutri, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 9-bis, alla fine del primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: «e il Consiglio o l'organo decisionale entro il successivo 31 maggio»;
   b) dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:
  «9-bis. Per gli enti in sperimentazione, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo Pag. 6623 giugno 2011, n. 118, e comunque nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, non si applicano gli articoli 242 e 243 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  9-ter. Per gli enti in sperimentazione l'eventuale disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011 e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è ripianato per una quota pari almeno al 10 per cento l'anno.
  9-quater. In fase di prima applicazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al fine di consentire una graduale applicazione delle disposizioni concernenti il bilancio consolidato recate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011 gli enti in sperimentazione non considerano le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati che redigono il bilancio consolidato con le società non quotate degli enti locali e delle regioni a partecipazione pubblica locale totale di controllo. Il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo.
  9-quinquies. Nelle more dell'introduzione a regime delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, gli enti in sperimentazione possono tenere conto nella determinazione del piano finanziario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, del fondo crediti di dubbia esigibilità istituito dal comma 2 dell'articolo 9, lettera c) del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, con la legge 28 ottobre 2013, n. 124».
* 3. 36. Borghesi, Busin, Guidesi.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 9-bis, alla fine del primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: «e il Consiglio o l'organo decisionale entro il successivo 31 maggio»;
   b) dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:
  «9-bis. Per gli enti in sperimentazione, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e comunque nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, non si applicano gli articoli 242 e 243 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  9-ter. Per gli enti in sperimentazione l'eventuale disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011 e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è ripianato per una quota pari almeno al 10 per cento l'anno.
  9-quater. In fase di prima applicazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al fine di consentire una graduale applicazione delle disposizioni concernenti il bilancio consolidato recate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011 gli enti in sperimentazione non considerano le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati che redigono il bilancio consolidato con le società non quotate degli enti locali e delle regioni a partecipazione pubblica locale totale di controllo. Il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo.Pag. 67
  9-quinquies. Nelle more dell'introduzione a regime delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, gli enti in sperimentazione possono tenere conto nella determinazione del piano finanziario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, del fondo crediti di dubbia esigibilità istituito dal comma 2 dell'articolo 9, lettera c) del decreto legge 31 ottobre 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, con la legge 28 ottobre 2013, n. 124».
* 3. 37. Censore.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 1 comma 10-bis del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dopo le parole: «anche se riconosciuti in bilancio in data successiva», sono inserite le seguenti: «ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
** 3. 38. Palese, Galati, Alberto Giorgetti, Latronico, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 1 comma 10-bis del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dopo le parole: «anche se riconosciuti in bilancio in data successiva», sono inserite le seguenti: «ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
** 3. 39. Censore, D'Attorre.

  Sopprimere il comma 3.
3. 40. Busin, Guidesi, Borghesi.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. All'articolo 243-bis, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: «La predetta procedura non può essere iniziata fino a che il Prefetto non abbia proceduto a notificare a tutti i consiglieri il provvedimento previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 149.
* 3. 41. Censore, Giulietti, Moretto, D'Attorre.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. All'articolo 243-bis, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: «La predetta procedura non può essere iniziata fino a che il Prefetto non abbia proceduto a notificare a tutti i consiglieri il provvedimento previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 149.
* 3. 42. Palese, Galati, Alberto Giorgetti, Latronico, Milanato, Prestigiacomo.

  Al comma 3, sostituire le parole da: sia decorso il termine assegnato dal Prefetto, con lettera notificata a singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto fino alla fine del comma medesimo con le seguenti: in sezione regionale della Corte dei conti abbia già provveduto, a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, ad assegnare un termine per l'adozione delle misure correttive.
3. 44. Guidesi, Busin, Borghesi.

Pag. 68

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito con la legge 6 giugno 2013 n. 64, il comma 13 è sostituito dal seguente:
  «13. Gli enti locali che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili, inclusi i debiti fuori bilancio, di parte corrente, riconosciuti ai sensi dell'articolo 194 del decreto legislativo n. 267 del 2000, maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine a causa di carenza di liquidità, in deroga agli articoli 42, 203 e 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, chiedono alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo le modalità stabilite nell’addendum di cui al comma 11, entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti.
  L'anticipazione è concessa, entro il 15 maggio 2013 a valere sulla Sezione di cui al comma 11 proporzionalmente e nei limiti delle somme nella stessa annualmente disponibili ed è restituita, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni, iscrivendo il valore della anticipazione concessa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 1996 nella parte entrata del bilancio dell'ente al codice 5.03 e nella parte al codice intervento 3.01.03.03, e dall'anno successivo alla erogazione, imputando il valore dell'ammortamento delle rate trentennali e per gli interessi al competente intervento 06 della spesa corrente, alle specifiche annualità in forza di impegni iscritti nelle annualità dei bilanci pluriennali in cui ricade il rimborso».
3. 45. Censore, D'Attorre.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dopo il comma 17-sexies, è aggiunto il seguente:
  «17-septies. I crediti vantati dai comuni di cui al comma 17-sexies nei confronti dell'organismo straordinario di liquidazione di cui all'articolo 245 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, e derivanti da pagamenti effettuati in conto residui passivi nell'anno di dichiarazione del dissesto sono integralmente riconosciuti, con decreto del Ministero dell'interno, quali crediti privilegiati, direttamente rimborsati dallo Stato al comune a valere sui trasferimenti del fondo sperimentale di riequilibrio di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni ed integrazioni, di competenza del comune, per l'esercizio relativo al bilancio stabilmente riequilibrato di cui agli articoli 259 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni. Il credito integralmente riconosciuto è gravato da vincoli di destinazione di cassa per il pagamento delle imprese creditrici dei comuni medesimi, per forniture e lavori fatturati nei tre esercizi successivi a quello di dichiarazione del dissesto finanziario. Negli enti con popolazione superiore a 60.000 abitanti, nel caso in cui il riequilibrio del bilancio sia significativamente condizionato dall'esito delle misure di riduzione dei costi dei servizi, nonché dalla razionalizzazione di tutti gli organismi e società partecipanti, i cui costi incidono sul bilancio dell'ente, sono esonerati dalla sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, comminata dal Ministro dell'interno nel terzo esercizio successivo a quello di raggiungimento dell'equilibrio».
3. 46. Bargero, Ribaudo, Giulietti, Moretto.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 243-bis, comma 5, del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, Pag. 69di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «60 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «90 giorni».
* 3. 47. Fauttilli, De Mita, Sberna.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 243-bis, comma 5, del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «60 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «90 giorni».
* 3. 48. Paglia, Lavagno, Boccadutri, Marcon, Melilla.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 243-bis, comma 5, del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «60 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «90 giorni».
* 3. 49. Marchetti, Fragomeli, Giulietti, Moretto.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 243-bis, comma 5, del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «60 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «90 giorni».
* 3. 50. Censore, D'Attorre.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 243-bis, comma 8, lettera g), del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «fatte salve le eccezioni stabilite dalla legge».
** 3. 51. Marchetti, Fragomeli, Giulietti, Moretto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 243-bis, comma 8, lettera g), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «fatte salve le eccezioni stabilite dalla legge».
** 3. 52. Censore.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 243-bis, comma 9, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le lettere b) e c), sono sostituite dalle seguenti:
   «b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del dieci per cento delle spese per prestazioni di servizi, di cui all'intervento 03 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie, inclusi i debiti fuori bilancio classificabili all'interno di tale tipologia di spesa. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, sono osservate le seguenti disposizioni:
    1) l'ammontare complessivo della riduzione deve essere almeno pari alla somma dei risparmi cumulati registrati nei cinque anni, calcolati per ciascun anno tenendo conto dell'importo risultante, per tali tipologie di spesa, dall'ultimo rendiconto approvato;
    2) dalla base di calcolo vanno eliminate le somme destinate alla copertura dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto, nonché le somme finalizzate al servizio di trasporto pubblico locale;
   c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del venticinque per cento delle spese per trasferimenti, di cui all'intervento 05 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, sono osservate le seguenti disposizioni:
    1) l'ammontare complessivo della riduzione deve essere almeno pari alla Pag. 70somma dei risparmi cumulati registrati nei cinque anni, calcolati per ciascun anno tenendo conto dell'importo risultante, per tali tipologie di spesa, dall'ultimo rendiconto approvato;
    2) dalla base di calcolo vanno eliminate le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, ad Enti, Agenzie e/o Fondazioni Lirico Sinfoniche;
   c-bis) ferma restando la necessità di dare comunque attuazione ai tagli richiamati nei due punti precedenti, l'ente locale ha facoltà di procedere a compensazioni, in termini di valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa rientranti negli interventi 03 e 05. Tali compensazioni dovranno essere puntualmente evidenziate all'interno del piano di riequilibrio approvato;».
* 3. 53. Fragomeli, Marchetti, Giulietti, Moretto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 243-bis, comma 9, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le lettere b) e c), sono sostituite dalle seguenti:
   «b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del dieci per cento delle spese per prestazioni di servizi, di cui all'intervento 03 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie, inclusi i debiti fuori bilancio classificabili all'interno di tale tipologia di spesa. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, sono osservate le seguenti disposizioni:
    1) l'ammontare complessivo della riduzione deve essere almeno pari alla somma dei risparmi cumulati registrati nei cinque anni, calcolati per ciascun anno tenendo conto dell'importo risultante, per tali tipologie di spesa, dall'ultimo rendiconto approvato;
    2) dalla base di calcolo vanno eliminate le somme destinate alla copertura dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto, nonché le somme finalizzate al servizio di trasporto pubblico locale;
   c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del venticinque per cento delle spese per trasferimenti, di cui all'intervento 05 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, sono osservate le seguenti disposizioni:
    1) l'ammontare complessivo della riduzione deve essere almeno pari alla somma dei risparmi cumulati registrati nei cinque anni, calcolati per ciascun anno tenendo conto dell'importo risultante, per tali tipologie di spesa, dall'ultimo rendiconto approvato;
    2) dalla base di calcolo vanno eliminate le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, ad Enti, Agenzie e/o Fondazioni Lirico Sinfoniche;
   c-bis) ferma restando la necessità di dare comunque attuazione ai tagli richiamati nei due punti precedenti, l'ente locale ha facoltà di procedere a compensazioni, in termini di valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa rientranti negli interventi 03 e 05. Tali compensazioni dovranno essere puntualmente evidenziate all'interno del piano di riequilibrio approvato;».
* 3. 54. Censore, D'Attorre.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 243-ter, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «, fatto salvo per quanto stabilito dall'articolo 13, comma 9, del decreto-legge n. 145 del 2013, in virtù Pag. 71del quale il periodo massimo di restituzione si intende elevato ad un trentennio».
** 3. 55. Marchetti, Fragomeli, Giulietti, Moretto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 243-ter, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «, fatto salvo per quanto stabilito dall'articolo 13, comma 9, del decreto-legge n. 145 del 2013, in virtù del quale il periodo massimo di restituzione si intende elevato ad un trentennio».
** 3. 56. Censore, D'Attorre.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 243-quater del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
  «7-bis. Qualora, durante la fase di attuazione del piano, dovesse emergere, in sede di monitoraggio, un grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore rispetto a quello previsto, è riconosciuta all'ente locale la facoltà di proporre una rimodulazione dello stesso, anche in termini di riduzione della durata del piano stesso. Tale proposta, corredata dal parere positivo dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente, deve essere presentata direttamente alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Si applicano i commi 3, 4 e 5 del presente articolo.
  7-ter. In caso di esito positivo della procedura di cui al comma precedente, l'ente locale provvede a rimodulare il piano di riequilibrio approvato, in funzione della minore durata dello stesso. Restano in ogni caso fermi gli obblighi posti a carico dell'organo di revisione economico-finanziaria previsti al comma 6».
* 3. 57. Fragomeli, Marchetti, Ribaudo, Giulietti, Moretto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 243-quater del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
  «7-bis. Qualora, durante la fase di attuazione del piano, dovesse emergere, in sede di monitoraggio, un grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore rispetto a quello previsto, è riconosciuta all'ente locale la facoltà di proporre una rimodulazione dello stesso, anche in termini di riduzione della durata del piano stesso. Tale proposta, corredata dal parere positivo dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente, deve essere presentata direttamente alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Si applicano i commi 3, 4 e 5 del presente articolo.
  7-ter. In caso di esito positivo della procedura di cui al comma precedente, l'ente locale provvede a rimodulare il piano di riequilibrio approvato, in funzione della minore durata dello stesso. Restano in ogni caso fermi gli obblighi posti a carico dell'organo di revisione economico-finanziaria previsti al comma 6».
* 3. 58. Mazziotti Di Celso, Librandi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 243-quater del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
  «7-bis. Qualora, durante la fase di attuazione del piano, dovesse emergere, in sede di monitoraggio, un grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore rispetto a quello previsto, è riconosciuta all'ente locale la facoltà di proporre una rimodulazione dello stesso, anche in termini Pag. 72di riduzione della durata del piano stesso. Tale proposta, corredata dal parere positivo dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente, deve essere presentata direttamente alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Si applicano i commi 3, 4 e 5 del presente articolo.
  7-ter. In caso di esito positivo della procedura di cui al comma precedente, l'ente locale provvede a rimodulare il piano di riequilibrio approvato, in funzione della minore durata dello stesso. Restano in ogni caso fermi gli obblighi posti a carico dell'organo di revisione economico-finanziaria previsti al comma 6».
* 3. 59. Censore, D'Attorre.

  Sopprimere il comma 4.
3. 60. Borghesi, Busin, Guidesi.

  Al comma 4, capoverso 1-ter, sostituire la parola: 20.000 con la seguente: 4.000.000.
3. 61. Borghesi, Busin, Guidesi.

  Al comma 4, capoverso 1-ter, sostituire le parole: 20.000 abitanti con le seguenti: 100.000 abitanti.
3. 62. Borghesi, Busin, Guidesi.

  Al comma 4, capoverso 1-ter, sostituire le parole: 20.000 abitanti con le seguenti: 60.000 abitanti.
3. 63. Borghesi, Busin, Guidesi.

  Al comma 4, capoverso 1-ter, primo periodo, sostituire la parola: significativamente con la seguente: esclusivamente.
3. 64. Borghesi, Busin, Guidesi.

  Al comma 4, capoverso 1-ter, primo periodo, dopo la parola: significativamente aggiungere le seguenti: così come comprovato dalla competente sezione regionale della Corte dei conti.
3. 65. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Al comma 4, capoverso 1-ter, dopo le parole: di riduzione aggiungere le seguenti: di almeno il 30 per cento.
3. 66. Borghesi, Busin, Guidesi.

  Al comma 4, capoverso 1-ter, dopo le parole: di riduzione aggiungere le seguenti: di almeno il 20 per cento.
3. 67. Borghesi, Busin, Guidesi.

  Al comma 4, capoverso 1-ter, dopo le parole: dei costi dei servizi aggiungere le seguenti: anche di personale.
3. 68. Borghesi, Busin, Guidesi.

  Al comma 4, capoverso 1-ter, dopo le parole: dei costi dei servizi aggiungere le seguenti: e dei costi di funzionamento dell'amministrazione.
3. 69. Borghesi, Busin, Guidesi.

  Al comma 4, capoverso 1-ter, dopo le parole: dalla razionalizzazione aggiungere le seguenti: e dismissione.
3. 70. Borghesi, Busin, Guidesi.

  Al comma 4, capoverso 1-ter, dopo le parole: società partecipati aggiungere le seguenti: nonché delle relative spese di personale.
3. 71. Borghesi, Busin, Guidesi.

  Al comma 4, capoverso 1-ter, dopo le parole: costi incidono aggiungere le seguenti:, per una percentuale non inferiore al 60 per cento.
3. 72. Guidesi, Busin, Borghesi.

Pag. 73

  Al comma 4, sopprimere le parole: entro l'esercizio in cui si completa la riorganizzazione dei servizi comunali e la razionalizzazione di tutti gli organismi partecipati e sostituire le parole: tre anni con le seguenti: entro inderogabilmente un anno.
3. 73. Busin, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 4, capoverso 1-ter, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: due anni.
3. 74. Borghesi, Busin, Guidesi.

  Al comma 4, capoverso 1-ter, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: diciotto mesi.
3. 75. Borghesi, Busin, Guidesi.

  Al comma 4, capoverso 1-ter, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: La deroga è consentita a condizione che la razionalizzazione degli organismi partecipati preveda la dismissione o messa in liquidazione di tutte le società partecipate che non abbiano come fine sociale attività di servizio pubblico.
3. 76. Mazziotti Di Celso, Librandi.

  Al comma 4, capoverso 1-ter, sostituire le parole: Fino al raggiungimento dell'equilibrio con le seguenti: Per un periodo minimo di cinque esercizi a decorrere dal raggiungimento dell'equilibrio.
3. 77. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Al comma 4, capoverso 1-ter, dopo le parole: Fino al raggiungimento dell'equilibrio aggiungere le seguenti: e per i tre esercizi consecutivi.
3. 78. Busin, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 4, capoverso 1-ter, sostituire la parola: trasmette con le seguenti: espone dettagliatamente ed aggiungere, dopo le parole: Ministero dell'interno le seguenti: nonché alle competenti Commissioni Parlamentari.
3. 79. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Al comma 4, capoverso 1-ter, sostituire le parole: entro 30 giorni con le seguenti: entro 15 giorni.
3. 80. Borghesi, Busin, Guidesi.

  Al comma 4, capoverso 1-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La medesima relazione di cui al comma precedente, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun esercizio, viene altresì esposta alle competenti Commissioni Parlamentari.
3. 81. Borghesi, Busin, Guidesi.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. A decorrere dall'anno 2014 le regioni soggette al piano di stabilizzazione finanziaria di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono autorizzate a:
   a) discaricare i pagamenti eseguiti dai tesorieri su ordine della autorità giudiziaria alla data del 31 dicembre 2013 in attesa di regolarizzazione in quote annuali costanti nell'arco di un quinquennio;
   b) effettuare le operazioni di registrazione contabile delle compensazioni dei reciproci debiti e crediti nei confronti di società o enti gestori di servizi pubblici, anche se avvenute negli esercizi finanziari precedenti;
   c) ripartire la copertura del disavanzo di amministrazione in quote pari al dieci per cento annuo.

Pag. 74

  4-ter. Le regioni soggette al piano di stabilizzazione finanziaria di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a decorrere dall'esercizio finanziario ancora da consuntivare alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono autorizzate a ridurre dalla quota accantonata nel risultato di amministrazione la quota vincolata alle anticipazioni concesse ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, per un importo pari a quello dei residui attivi eliminati nel medesimo esercizio finanziario.
  4-quater. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter producono effetti anche ai fini del giudizio di cui all'articolo 1, comma 5, il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e sulle decisioni eventualmente adottate all'esito del suddetto giudizio prima dell'entrata in vigore del presente decreto-legge o della legge di conversione dello stesso.

  Conseguentemente, nella Rubrica dopo le parole: Disposizioni per aggiungere le seguenti: le regioni e.
3. 83. Galati.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. A decorrere dall'anno 2014 le regioni soggette al piano di stabilizzazione finanziaria di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono autorizzate a:
   a) discaricare i pagamenti eseguiti dai tesorieri su ordine della autorità giudiziaria alla data del 31 dicembre 2013 in attesa di regolarizzazione in quote annuali costanti nell'arco di un quinquennio;
   b) effettuare, senza che rilevino ai fini del patto di stabilità interno, le operazioni di registrazione contabile delle compensazioni dei reciproci debiti e crediti nei confronti di società o enti gestori di servizi pubblici;
   c) ripartire la copertura del disavanzo di amministrazione in quote pari al dieci per cento annuo.

  4-ter. Le regioni soggette al piano di stabilizzazione finanziaria di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a decorrere dall'esercizio finanziario ancora da consuntivare alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono autorizzate a ridurre dalla quota accantonata nel risultato di amministrazione la quota vincolata alle anticipazioni concesse ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, per un importo pari a quello dei residui attivi eliminati nel medesimo esercizio finanziario.
  4-quater. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter producono effetti anche ai fini del giudizio di cui all'articolo 1, comma 5, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e sulle decisioni eventualmente adottate all'esito del suddetto giudizio prima dell'entrata in vigore del presente decreto-legge o della legge di conversione dello stesso.

  Conseguentemente, nella Rubrica dopo le parole: Disposizioni per aggiungere le seguenti: le regioni e.
3. 84. Palese, Laffranco.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  17-septies. Per lo stesso motivo, i crediti vantati dai Comuni di cui al comma precedente nei confronti dell'Organismo Straordinario di Liquidazione di cui all'articolo 245 del decreto legislativo 18 Pag. 75agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e derivanti da pagamenti effettuati in conto residui passivi nell'anno di dichiarazione del dissesto sono integralmente riconosciuti, con decreto del Ministero dell'Interno, quali crediti privilegiati, direttamente rimborsati dallo Stato al Comune a valere sui trasferimenti del fondo sperimentale di riequilibrio di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni, di competenza del Comune, per l'esercizio relativo al bilancio stabilmente riequilibrato di cui agli articoli 259 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni. Il credito integralmente riconosciuto è gravato da vincolo di destinazione di cassa per il pagamento delle imprese creditrici dei Comuni medesimi, per forniture e lavori fatturati nei tre esercizi successivi a quello di dichiarazione del dissesto finanziario. Negli enti con popolazione superiore a 60.000 abitanti, nel caso in cui il riequilibrio del bilancio sia significativamente condizionato dall'esito delle misure di riduzione dei costi dei servizi, nonché dalla razionalizzazione di tutti gli organismi e società partecipati, i cui costi incidono sul bilancio dell'ente, sono esonerati dalla sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183 comminata dal Ministro dell'interno nel terzo esercizio successivo a quello di raggiungimento dell'equilibrio.
3. 85. Censore, D'Attorre.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Il comma 17 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n. 64 è soppresso.
  4-ter. Al comma 3-bis dell'articolo 187 del decreto legislativo n. 267 del 2000 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per il finanziamento del fondo svalutazione crediti di cui all'articolo 6 comma 17 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
* 3. 86. Palese, Galati, Alberto Giorgetti, Latronico, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Il comma 17 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n. 64 è soppresso.
  4-ter. Al comma 3-bis dell'articolo 187 del decreto legislativo n. 267 del 2000 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per il finanziamento del fondo svalutazione crediti di cui all'articolo 6 comma 17 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
* 3. 87. Censore, D'Attorre.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  2-bis. Per agevolare l'economia locale, il senso di comunità, il supporto alle famiglie e lo sviluppo della solidarietà reciproca, gli enti locali hanno la facoltà di integrare nei propri bilanci abbuoni passivi e attivi rappresentati da buoni locali emessi da associazioni senza scopo di lucro. L'accettazione da parte dell'ente locale potrà avvenire per una percentuale da definire ogni anno per tasse, tariffe e tributi locali, di servizi a domanda individuale, di canoni per utilizzazione del patrimonio comunale e di ogni altro servizio a pagamento che il Comune potrà definire all'interno della propria autonomia gestionale e finanziaria. Gli enti locali potranno utilizzare i buoni in loro possesso per ogni attività che riterranno idonea agli scopi suddetti.

  Conseguentemente, modificare il titolo dell'articolo come segue: Articolo 27 (Banche dei tempi e buoni locali).
3. 88. Catalano, Zaccagnini.

Pag. 76

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al comma 573 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 sono introdotte le seguenti modificazioni:
   1) alle parole: «entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, del testo unico» sono sostituite le seguenti: «entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge»;
   2) alle parole: «qualora dimostrino dinanzi alla Corte dei conti un miglioramento della condizione di ente strutturalmente deficitario» sono sostituite le seguenti: «qualora sia stato certificato nell'ultimo rendiconto approvato che l'ente non si trova nella condizione di deficitarietà strutturale»;
   3) alle parole: «in pendenza del termine di trenta giorni» sono sostituite le seguenti: «in pendenza del termine di novanta giorni».
* 3. 89. Lavagno, Paglia, Boccadutri, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al comma 573 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 sono introdotte le seguenti modificazioni:
   1) alle parole: «entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, del testo unico» sono sostituite le seguenti: «entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge»;
   2) alle parole: «qualora dimostrino dinanzi alla Corte dei conti un miglioramento della condizione di ente strutturalmente deficitario» sono sostituite le seguenti: «qualora sia stato certificato nell'ultimo rendiconto approvato che l'ente non si trova nella condizione di deficitarietà strutturale»;
   3) alle parole: «in pendenza del termine di trenta giorni» sono sostituite le seguenti: «in pendenza del termine di novanta giorni».
* 3. 90. Censore, D'Attorre.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
  Al comma 573, le parole: «trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, del testo unico», sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge» e le parole: «in pendenza del termine di trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «in pendenza del termine di novanta giorni».
3. 91. Villarosa.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Ai comuni di cui al comma 1-ter dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dal comma 4 del presente articolo, che non hanno rispettato nell'anno 2012 finanziario i vincoli del patto di stabilità interno, la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, è comminata dal Ministro dell'interno nel terzo esercizio successivo a quello di raggiungimento dell'equilibrio. All'onere derivante dal presente comma, pari a 670.000 euro, si provvede con corrispondente riduzione, nell'anno 2013, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. 92. Balduzzi, Mazziotti Di Celso, Librandi, Bargero, Lavagno.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Gli enti locali che hanno fatto ricorso all'anticipazione di liquidità concessa Pag. 77dalla Cassa Depositi e Prestiti ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 possono, mandando in economia l'impegno corrispondente all'anticipazione stessa, assunto nel titolo III della spesa, utilizzare tale somma per radiare i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità. In conseguenza degli effetti derivanti dalla presente disposizione ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5 del Contratto di Anticipazione tra l'ente e la Cassa Depositi e Prestiti, l'ente si impegna ad iscrivere nei propri bilanci, per tutta la durata dell'anticipazione, le somme occorrenti al rimborso della stessa.
* 3. 93. Palese, Galati, Alberto Giorgetti, Latronico, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Gli enti locali che hanno fatto ricorso all'anticipazione di liquidità concessa dalla Cassa Depositi e Prestiti ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 possono, mandando in economia l'impegno corrispondente all'anticipazione stessa, assunto nel titolo III della spesa, utilizzare tale somma per radiare i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità. In conseguenza degli effetti derivanti dalla presente disposizione ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5 del Contratto di Anticipazione tra l'ente e la Cassa Depositi e Prestiti, l'ente si impegna ad iscrivere nei propri bilanci, per tutta la durata dell'anticipazione, le somme occorrenti al rimborso della stessa.
* 3. 94. Censore, D'Attorre.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. I Comuni piccoli con meno di 5.000 abitanti che abbiano dichiarato il dissesto negli esercizi finanziari 2010-2013 sono autorizzati, in via straordinaria ed eccezionale, oltre il piano d'ammortamento per il risanamento già attuato, ad accedere a domanda verificata e validata dal Ministero dell'interno, all'accensione di mutui speciali trentennali con la Cassa Depositi e Prestiti, per il pagamento dei debiti certi, legittimi ed esigibili, con spesa a carico dello Stato per la parte capitale ed interessi per un massimale di spesa annua di 200 mila euro e senza che ciò incida sul patto di stabilità interno.
3. 3. Russo.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis.
Gli enti locali con meno di 5.000 abitanti che abbiano dichiarato il dissesto negli esercizi finanziari dal 2010 al 2013 sono autorizzati, in via straordinaria ed eccezionale, oltre il piano d'ammortamento per il risanamento già attuato, ad accedere a domanda verificata e validata dal Ministero dell'Interno, all'accensione di mutui speciali trentennali con la Cassa Depositi e Prestiti, per il pagamento dei debiti certi, legittimi ed esigibili, con spesa a carico dello Stato per la parte capitale ed interessi per un massimale di spesa annua di 200 mila euro e senza determinare effetti sul patto di stabilità interno.
3. 95. Russo.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «Qualora una società partecipata contabilizzi, nel proprio conto economico, ricavi superiori ai corrispondenti impegni di spesa assunti dall'ente, gli amministratori della società possono essere revocati per giusta causa».
3. 96. Fregolent, Bargero, Ribaudo.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 6, comma 17, primo periodo del decreto-legge 6 luglio 2012, Pag. 78n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «al 25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 10 per cento».
* 3. 97. Paola Bragantini, Bargero, Ribaudo, Guerra, Giulietti, Moretto.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 6, comma 17, primo periodo del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «al 25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 10 per cento».
* 3. 98. Censore, D'Attorre.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 6, comma 17, primo periodo del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «al 25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 10 per cento».
* 3. 99. Palese, Galati, Alberto Giorgetti, Latronico, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Per un importo pari ai debiti fuori bilancio riconosciuti o che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, l'ente locale è autorizzato ad anticipare per pari importo ai creditori le somme dovute, garantendo la copertura di dette anticipazioni in un periodo non superiore ai 10 anni, in deroga all'articolo 194, comma 2 del decreto legislativo 267 del 2000.
** 3. 100. Lavagno, Paglia, Boccadutri, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Per un importo pari ai debiti fuori bilancio riconosciuti o che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, l'ente locale è autorizzato ad anticipare per pari importo ai creditori le somme dovute, garantendo la copertura di dette anticipazioni in un periodo non superiore ai 10 anni, in deroga all'articolo 194, comma 2 del decreto legislativo 267 del 2000.
** 3. 101. Censore, D'Attorre.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al comma 4, dell'articolo 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dello stesso termine possono avvalersi anche gli enti già in sperimentazione che non abbiano ancora ultimato il riaccertamento dei residui.

  Conseguentemente, nella Rubrica, dopo le parole: difficoltà finanziarie aggiungere le seguenti: e in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio.
3. 102. Palese, Laffranco.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Ai fini dell'attuazione dei piani di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3 del 18 agosto 2000 n. 267 e del piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio di cui all'articolo 16, comma 2 del presente decreto, gli enti locali interessati da tali piani possono applicare le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 563 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 in deroga al principio della coerenza con il rispettivo ordinamento professionale.
3. 103. Marco Di Stefano.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. I comuni che abbiano rispettato il patto di stabilità nell'ultimo triennio e Pag. 79non hanno fatto ricorso, nel medesimo periodo, ad anticipazioni di tesoreria possono utilizzare, per l'anno 2014,
l'avanzo di amministrazione non vincolato, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 187, comma 3-bis, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per le spese di messa in sicurezza degli edifici scolastici e delle strade.
3. 104. Rubinato, De Menech, Ginato, Moretto.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Ai Comuni che hanno aderito alla nuova contabilità armonizzata di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il limite determinato dal patto di stabilità non si applica agli avanzi di amministrazione derivanti dall'adozione del nuovo sistema contabile.
3. 105. De Menech, Rubinato.

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Armonizzazione dei bilanci).

  1. Dopo l'articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è aggiunto il seguente:

«Art. 9-bis.

  1. Per gli enti in sperimentazione, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e comunque nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, non si applicano gli articoli 242 e 243 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  2. Per gli enti in sperimentazione l'eventuale disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011 e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è ripianato per una quota pari almeno al 10 per cento l'anno.
  3. In fase di prima applicazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al fine di consentire una graduale applicazione delle disposizioni concernenti il bilancio consolidato recate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2001 gli enti in sperimentazione non considerano le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.
  4. Redigono il bilancio consolidato con le società non quotate degli enti locali e delle regioni a partecipazione pubblica locale totale di controllo. Il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo.
  5. Al comma 9-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e il Consiglio o l'organo decisionale entro il successivo 31 maggio».
  6. Nelle more dell'introduzione a regime delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, gli enti in sperimentazione possono tenere conto nella determinazione del piano finanziario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, del fondo crediti di dubbia esigibilità istituito dal comma 2 dell'articolo 9, lettera c) del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, con la legge 28 ottobre 2013, n. 124.
3. 01. Palese, Galati, Giancarlo Giorgetti, Latronico, Milanato, Prestigiacomo.

Pag. 80

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Pagamento dei debiti scaduti degli enti dissestati).

  1. Al fine di sostenere la grave situazione delle imprese creditrici e degli altri soggetti creditori dei comuni dissestati e di ridare impulso ai relativi sistemi produttivi locali, per gli anni 2013 e 2014, ai comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario nei ventiquattro mesi precedenti la data di entrata in vigore del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è attribuita, previa apposita istanza dell'ente interessato, un'anticipazione fino all'importo massimo, per ciascun anno, di 100 milioni di euro da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui al medesimo articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro centoventi giorni dalla disponibilità delle risorse.
  2. L'anticipazione di cui al comma 1 è ripartita, nei limiti della massa passiva censita, in base ad una quota pro capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente la dichiarazione di dissesto secondo i dati forniti dall'Istat.
  3. L'anticipazione di cui al comma 1 è concessa con decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro il 31 gennaio 2014, nei predetti limiti di 100 milioni di euro annui a valere sulla dotazione, per gli anni 2013 e 2014, del fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  4. L'importo attribuito è erogato all'ente locale, il quale è tenuto a metterlo a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione entro trenta giorni dall'erogazione. L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro centoventi giorni dalla disponibilità delle risorse.
  5. La restituzione dell'anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di venti anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, con versamento ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi, fatta eccezione per le anticipazioni a valere sulla sezione 2013, pur erogate nel 2014, per le quali la prima rata di restituzione decorre dal novembre 2014. Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è determinato sulla base del rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione, con comunicato del Direttore generale del tesoro da pubblicare nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno e sono versate al predetto stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate, per la parte capitale, al medesimo fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
  6. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, relativo alla «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali», non erogato dalla Cassa depositi e prestiti Spa negli anni 2013 e 2014.
  7. Il comma 17-sexies dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è abrogato.Pag. 81
  8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
  9. Per quanto non previsto nel presente articolo trova applicazione il decreto del Ministro dell'interno 11 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 243-ter, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. 02. Balduzzi, Librandi, Bargero, Lavagno.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Pagamento dei debiti scaduti degli enti dissestati).

  1. Al fine di sostenere la grave situazione delle imprese creditrici e degli altri soggetti creditori dei comuni dissestati e di ridare impulso ai relativi sistemi produttivi locali, per gli anni 2013 e 2014, ai comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario nei ventiquattro mesi precedenti la data di entrata in vigore del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è attribuita, previa apposita istanza dell'ente interessato, un'anticipazione fino all'importo massimo, per ciascun anno, di 100 milioni di euro da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui al medesimo articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro centoventi giorni dalla disponibilità delle risorse.
  2. L'anticipazione di cui al comma 1 è ripartita, nei limiti della massa passiva censita, in base ad una quota pro capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente la dichiarazione di dissesto secondo i dati forniti dall'Istat.
  3. L'anticipazione di cui al comma 1 è concessa con decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro il 31 gennaio 2014, nei predetti limiti di 100 milioni di euro annui a valere sulla dotazione, per gli anni 2013 e 2014, del fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  4. L'importo attribuito è erogato all'ente locale, il quale è tenuto a metterlo a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione entro trenta giorni dall'erogazione. L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro centoventi giorni dalla disponibilità delle risorse.
  5. La restituzione dell'anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di venti anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, con versamento ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi, fatta eccezione per le anticipazioni a valere sulla sezione 2013, pur erogate nel 2014, per le quali la prima rata di restituzione decorre dal novembre 2014. Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è determinato sulla base del rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione, con comunicato del Direttore generale del tesoro da pubblicare nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno e sono versate al predetto stato di previsione dell'entrata del Pag. 82bilancio dello Stato e riassegnate, per la parte capitale, al medesimo fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
  6. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, relativo alla «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali», non erogato dalla Cassa depositi e prestiti Spa negli anni 2013 e 2014.
  7. Il comma 17-sexies dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è abrogato.
  8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
  9. Per quanto non previsto nel presente articolo trova applicazione il decreto del Ministro dell'interno 11 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 243-ter, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
*3. 03. Censore, D'Attorre.

ART. 4.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi).

  1. Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente al doppio di quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. La rateizzazione non può essere comunque inferiore a dieci annualità ove il periodo temporale di cui al precedente capoverso sia inferiore a dieci anni. Nei predetti casi, le regioni devono obbligatoriamente adottare misure di contenimento della spesa per il personale, ulteriori rispetto a quelle già previste dalla vigente normativa, mediante l'attuazione di piani di riorganizzazione finalizzati alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con la contestuale riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale in misura non inferiore al 20 per cento e della spesa complessiva del personale non dirigenziale nella misura non inferiore al 10 per cento. Gli enti locali adottano le misure di razionalizzazione organizzativa garantendo in ogni caso la riduzione delle dotazioni organiche entro i parametri definiti dal decreto di cui all'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; ai fini del precedente periodo e per le finalità dello stesso sono fatti salvi i provvedimenti già adottati dagli enti locali che abbiano rispettato i parametri sopra richiamati e, per le Province, quelli conseguenti al commissariamento delle stesse. Al fine di conseguire l'effettivo contenimento della spesa, alle unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito dei predetti piani obbligatori di riorganizzazione si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 11 e 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nei limiti temporali della vigenza della predetta norma. Le cessazioni dal servizio conseguenti alle misure di cui al precedente periodo non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over. Le Regioni e gli enti locali trasmettono alla Presidenza del Consiglio Pag. 83dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ai fini del relativo monitoraggio, una relazione illustrativa ed una relazione tecnico-finanziaria che, con riferimento al mancato rispetto dei vincoli finanziari, dia conto dell'adozione dei piani obbligatori di riorganizzazione e delle specifiche misure previste dai medesimi per il contenimento della spesa per il personale, ovvero delle misure di cui al terzo periodo del presente comma.
  2. Le regioni e gli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno almeno in uno degli anni del triennio 2011-2013 possono compensare le somme da recuperare di cui al primo periodo del comma 1, anche attraverso l'utilizzo integrale dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa di cui al secondo, terzo e sesto periodo del comma 1 nonché di quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
  3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, non si applicano le disposizioni di cui al quinto periodo del comma 3-quinquies dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli atti di utilizzo dei fondi per la contrattazione decentrata adottati anteriormente ai termini di adeguamento previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che non abbiano comportato ne’ il superamento dei vincoli finanziari per la costituzione dei medesimi fondi né il riconoscimento giudiziale della responsabilità erariale, adottati dalle regioni e dagli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno almeno in uno degli anni del triennio 2011-2013, la vigente disciplina in materia di spese ed assunzione di personale nonché le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle regioni e agli enti locali che hanno avviato il procedimento di riduzione del fondo per il salario accessorio a seguito di visita ispettiva del Ministero dell'economia e delle finanze. Le stesse sono autorizzate a variare in aumento il fondo medesimo per le somme già decurtate all'esito della visita ispettiva stessa per l'importo corrispondente ai risparmi accertati a seguito dei provvedimenti adottati ai sensi del precedente comma 2.
  5. L'articolo 4, comma 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183, quale interpretazione autentica, non ha effetto retroattivo ai sensi dell'articolo 11, comma 1, delle disposizioni sulla legge in generale preliminari al codice civile.
4. 1. Lodolini.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi).

  1. Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli di contenimento e riduzione dei fondi per la contrattazione collettiva integrativa, previsti dalle norme vigenti, sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme eccedenti indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Ai predetti fini, le regioni devono obbligatoriamente adottare misure di contenimento della spesa per il personale, ulteriori rispetto a quelle già previste dalla vigente normativa, mediante l'attuazione di piani di riorganizzazione finalizzati alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti Pag. 84di uffici con la contestuale riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale in misura non inferiore al 20 per cento e della spesa complessiva del personale non dirigenziale nella misura non inferiore al 10 per cento. Ai medesimi fini, gli enti locali adottano le misure di razionalizzazione organizzativa garantendo in ogni caso la riduzione delle dotazioni organiche entro i parametri definiti dal decreto di cui all'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al fine di conseguire l'effettivo contenimento della spesa, alle unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito dei predetti piani obbligatori di riorganizzazione si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 11 e 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nei limiti temporali della vigenza della predetta norma. Le cessazioni dal servizio conseguenti alle misure di cui al precedente periodo non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over. Le Regioni e gli enti locali trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ai fini del relativo monitoraggio, una relazione illustrativa ed una relazione tecnico-finanziaria che, con riferimento al mancato rispetto dei vincoli finanziari, dia conto dell'adozione dei piani obbligatori di riorganizzazione e delle specifiche misure previste dai medesimi per il contenimento della spesa per il personale.
  2. Le regioni e gli enti locali in regola con il patto di stabilità interno possono compensare le somme da recuperare di cui al primo periodo del comma 1, anche attraverso l'utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa di cui al secondo e terzo periodo del comma 1 nonché di quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
  3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, non si applicano le disposizioni di cui al quinto periodo del comma 3-quinquies dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli atti di utilizzo dei fondi per la contrattazione decentrata adottati anteriormente ai termini di adeguamento previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che non abbiano comportato il riconoscimento giudiziale della responsabilità erariale, adottati dalle regioni e dagli enti locali in regola con il patto di stabilità interno, la vigente disciplina in materia di spese ed assunzione di personale nonché le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
4. 2. Causi.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sostituire le parole: «i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa» con le seguenti: « i limiti alla costituzione e quantificazione dei fondi del salario accessorio, imposti dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010»;
   b) sostituire il comma 3 con i seguenti:
  «3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, non si applicano le disposizioni di cui al quinto periodo del comma 3-quinquies dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli atti di costituzione e agli atti di utilizzo dei fondi per la contrattazione decentrata adottati anteriormente ai termini di adeguamento previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che non abbiano comportato né il superamento dei vincoli finanziari di cui al predetto articolo 9, comma 1, del decreto-Pag. 85legge n. 78 del 2010 per la costituzione dei medesimi fondi né il riconoscimento giudiziale della responsabilità erariale, adottati dalle regioni e dagli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno, la vigente disciplina in materia di spese ed assunzione di personale nonché le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  3-bis. Ai fini della costituzione dei futuri fondi destinati al salario accessorio, le amministrazioni di cui al comma 1, fermi restando i limiti complessivi in materia di spesa del personale, tra cui il comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010, hanno libertà di quantificazione delle risorse da destinare al salario accessorio da erogare comunque nel rispetto dei principi sanciti dalla legge 150 del 2009».
4. 3. Lodolini.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: «corrispondente a» con le seguenti: «corrispondenti al doppio di»;
   b) dopo le parole: «quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli.» aggiungere il seguente periodo: «La rateizzazione non potrà essere comunque inferiore a 10 annualità nel caso in cui la durata di quella risultante dall'attuazione del periodo sia inferiore a 10 anni.»;
   c) dopo le parole: «di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.» aggiungere il seguente periodo: «Ai fini del precedente periodo sono fatti salvi i provvedimenti già adottati dagli enti locali che abbiano rispettato i parametri sopra richiamati e, per le province commissariate, quelli conseguenti al commissariamento delle stesse.»;
   d) dopo le parole: «specifiche misure previste dai medesimi per il contenimento della spesa per il personale,» sono aggiunte: «ovvero delle misure di cui al terzo periodo del presente comma».
4. 4. Carrescia.

  Al comma 1, sostituire le parole: corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli con le seguenti: corrispondente al doppio di quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli e dopo il primo periodo aggiungere il seguente: La rateizzazione non può essere comunque inferiore a dieci annualità nel caso in cui la durata di quella risultante dall'attuazione del precedente periodo sia inferiore a dieci anni.
4. 5. Lodolini.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: Le Regioni devono obbligatoriamente adottare con la seguente: Adottano.
4. 6. Taglialatela, Cicu, Balduzzi, Businarolo, Fabbri, Giorgis, Sannicandro, Turco.

  Al comma 1, al terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:; ai fini del precedente periodo sono fatti salvi i provvedimenti già adottati dagli enti locali che abbiano rispettato i parametri sopra richiamati e, per le Province, quelli conseguenti al commissariamento delle stesse.
4. 8. Lodolini.

  Al comma 1 dopo le parole: enti locali trasmettono aggiungere le seguenti: entro il 30 aprile di ciascun anno.
4. 10. Guidesi, Borghesi, Busin.

  Al comma 1 dopo le parole: enti locali trasmettono aggiungere le seguenti: entro il 30 aprile 2014.
4. 9. Guidesi, Borghesi, Busin.

Pag. 86

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero delle misure di cui al terzo periodo del presente comma.
4. 11. Lodolini.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. Le regioni e gli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno almeno in uno degli anni del triennio 2011-2013 possono compensare le somme da recuperare di cui al primo periodo del comma 1, anche attraverso l'utilizzo integrale dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa di cui al secondo, terzo e sesto periodo del comma 1 nonché di quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
4. 12. Lodolini.

  Al comma 2, sostituire le parole: che hanno rispettato il patto di stabilità interno con le seguenti: che hanno rispettato il patto di stabilità interno almeno in uno degli anni del triennio 2011-2013.

  Conseguentemente, al comma 3 sostituire le parole: che hanno rispettato il patto di stabilità interno con le seguenti: che hanno rispettato il patto di stabilità interno almeno in uno degli anni del triennio 2011-2013.
4. 13. Lodolini.

  Al comma 2:
   dopo le parole:
Le regioni e gli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno sono aggiunte le seguenti: almeno in uno degli anni del triennio 2011-2013;
   dopo le parole: attraverso l'utilizzo è aggiunta la seguente: integrale;
   sostituire le parole: di cui al secondo e terzo periodo con le seguenti: di cui al secondo, terzo e sesto periodo.
4. 14. Carrescia.

  Sostituire il comma 3, con il seguente:
  3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, non si applicano le disposizioni di cui al quinto periodo del comma 3-quinquies dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli atti di utilizzo dei fondi per la contrattazione decentrata adottati anteriormente ai termini di adeguamento previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che non abbiano comportato il superamento dei vincoli finanziari per la costituzione dei medesimi fondi, adottati dalle regioni e dagli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno, la vigente disciplina in materie di spese ed assunzione di personale nonché le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
4. 15. Dallai.

  Sostituire il comma 3, con il seguente:
  3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, non si applicano le disposizioni di cui al quinto periodo del comma 3-quinquies dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli atti di costituzione e di utilizzo dei fondi per la contrattazione decentrata adottati anteriormente ai termini di adeguamento previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che non abbiano comportato il riconoscimento giudiziale della responsabilità erariale, adottati dalle regioni e dagli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno, la vigente disciplina in materia di spese ed assunzione di personale nonché le disposizioni di cui all'articolo 9 del Pag. 87decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
4. 16. Fragomeli, Marchetti, Giulietti, Moretto.

  Al comma 3:
   dopo le parole: agli atti sono aggiunte le seguenti: di costituzione e;
   dopo le parole: che non abbiano comportato sono soppresse le seguenti: né il superamento dei vincoli finanziari per la costituzione dei medesimi fondi né.
* 4. 17. Borghesi, Busin, Guidesi.

  Al comma 3:
   dopo le parole: agli atti sono aggiunte le seguenti: di costituzione e;
   dopo le parole: che non abbiano comportato sono soppresse le seguenti: né il superamento dei vincoli finanziari per la costituzione dei medesimi fondi né.
* 4. 18. Censore, D'Attorre.

  Al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: agli atti sono aggiunte le seguenti: di costituzione e;
   b) il seguente periodo: né il superamento dei vincoli finanziari per la costituzione dei medesimi fondi né è soppresso.
* 4. 19. Palese, Galati, Alberto Giorgetti, Latronico, Milanato, Prestigiacomo.

  Al comma 3, dopo le parole: agli atti inserire le seguenti: di costituzione e.
4. 20. Ginato, Crivellari.

  Al comma 3, sopprimere le parole: che non abbiano comportato né il superamento dei vincoli finanziari per la costituzione dei medesimi fondi né il riconoscimento giudiziale della responsabilità erariale.
4. 21. Verini.

  Al comma 3, sopprimere le parole: che non abbiano comportato né il superamento dei vincoli finanziari previsti per la costituzione dei medesimi fondi.
4. 22. Busin, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 3, dopo le parole: dei medesimi fondi aggiungere le seguenti parole: ovvero abbiano approvate, ed in corso di applicazione, le misure stabilite dal presente articolo per il riassorbimento totale delle maggiori somme erogate al personale dipendente.
4. 23. Bonavitacola.

  Al comma 3, dopo le parole: riconoscimento giudiziale della responsabilità erariale inserire le seguenti parole: ivi compresi gli atti di utilizzo delle risorse variabili di cui all'articolo 15, commi 2 e 5, dei Ccnl 1o aprile 1999 nel limite di un terzo delle risorse stabili del fondo,.
4. 24. Ginato, Crivellari.

  Al comma 3, dopo le parole: hanno rispettato il patto di stabilità interno aggiungere le seguenti: almeno in uno degli anni del triennio 2011-2013.
4. 25. Carrescia.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle regioni e agli enti locali che hanno avviato il procedimento di riduzione del fondo per il salario accessorio a seguito di visita ispettiva del Ministero dell'economia e delle finanze. Le regioni e gli enti locali sono autorizzati a variare in aumento il fondo Pag. 88medesimo per le somme già decurtate all'esito della visita ispettiva stessa per l'importo corrispondente ai risparmi accertati a seguito dei provvedimenti adottati ai sensi del precedente comma 2.
  3-ter. L'articolo 4, comma 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183, quale interpretazione autentica, non ha effetto retroattivo ai sensi dell'articolo 11, comma 1, delle disposizioni sulla legge in generale preliminari al codice civile.
* 4. 26. Lodolini.

  Al comma 3, sono aggiunti i seguenti:
  3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle regioni e agli enti locali che hanno avviato il procedimento di riduzione del fondo per il salario accessorio a seguito di visita ispettiva del MEF. Le regioni e gli enti locali sono autorizzate a variare in aumento il fondo medesimo per le somme già decurtate all'esito della visita ispettiva stessa per l'importo corrispondente ai risparmi accertati a seguito dei provvedimenti adottati ai sensi del precedente comma 2.
  3-ter. L'articolo 4, comma 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183, quale interpretazione autentica, non ha effetto retroattivo ai sensi dell'articolo 11, comma 1, delle disposizioni sulla legge in generale preliminari al codice civile.
* 4. 27. Carrescia.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Al fine di prevenire l'insorgere di contenziosi a carico delle Amministrazioni coinvolte, gli enti locali che, nel periodo 2011-2013, hanno attivato, anche attraverso l'utilizzo dei propri organismi partecipati in deroga ai vincoli di finanza pubblica vigenti, iniziative di politica attiva del lavoro finalizzate alla creazione di soluzioni occupazionali dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, ed all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, totalmente o parzialmente finanziate a carico della finanza pubblica, possono, limitatamente al medesimo periodo, provvedere al pagamento delle competenze retributive maturate, senza l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente.
  3-ter. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 1, comma 209, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».
4. 28. Carella.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Gli enti locali e le regioni possono provvedere al pagamento delle competenze retributive maturate, senza l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente, dai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, e all'articolo 12, del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, interessati da iniziative di politica attiva del lavoro, finalizzate alla creazione di soluzioni occupazionali, attivate dagli enti locali, nel periodo 2011-2013, anche attraverso l'utilizzo dei propri organismi partecipati, totalmente o parzialmente finanziate a carico della finanza pubblica.
  3-ter. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 1, comma 209, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
4. 29. Carella.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. L'attivazione delle procedure di recupero di cui al comma 1 sospende i relativi giudizi di responsabilità erariale, ove attivati. Detti giudizi si estinguono ad avvenuto ed integrale recupero delle somme indebitamente erogate.
4. 30. Bonavitacola.

Pag. 89

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. Nel computo della media della spesa corrente di cui all'articolo 31, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, non si include la spesa effettuata dalle province della regione Campania per la gestione del segmento provinciale del ciclo dei rifiuti ai sensi della legge n. 26 del 2010.
4. 31. Russo.

  Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

Art. 4-bis.
(Assunzioni di dirigenti a tempo determinato).

  1. Il comma 1 dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
  «1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi copribile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore ad un terzo dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico. La selezione è condotta sulla base della previa definizione da parte del comune del profilo di dirigente richiesto, con riferimento allo specifico incarico e alle esigenze derivanti dalle linee programmatiche del comune. In ogni caso i candidati devono possedere, oltre agli specifici requisiti relativi al posto da ricoprire, la laurea magistrale e un'adeguata esperienza professionale coerente con le disposizioni contenute nell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La selezione è compiuta da una commissione costituita esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di selezione, scelti tra dirigenti dell'amministrazione, docenti e altri professionisti esterni alla medesima, che non siano componenti dell'organo di direzione politica o ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali».

  2. Il comma 5 dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
  «5. Per il periodo di durata degli incarichi di cui al commi 1 e 2, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio».

  3. L'articolo 19, comma 6-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è abrogato.
  4. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Per gli enti locali il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 70 per cento della spesa sostenuta nel 2009».
* 4. 01. Censore, D'Attorre.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Assunzioni di dirigenti a tempo determinato).

  1. Il comma 1 dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
  «1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei Pag. 90servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi copribile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore ad un terzo dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico, La selezione è condotta sulla base della previa definizione da parte del comune del profilo di dirigente richiesto, con riferimento allo specifico incarico e alle esigenze derivanti dalle linee programmatiche del comune. In ogni caso i candidati devono possedere, oltre agli specifici requisiti relativi al posto da ricoprire, la laurea magistrale e un'adeguata esperienza professionale coerente con le disposizioni contenute nell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La selezione è compiuta da una commissione costituita esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di selezione, scelti tra dirigenti dell'amministrazione, docenti e altri professionisti esterni alla medesima, che non siano componenti dell'organo di direzione politica o ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali».

  2. Il comma 5 dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
  «Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio».

  3. L'articolo 19, comma 6-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è abrogato.
  4. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Per gli enti locali il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 70 per cento della spesa sostenuta nel 2009».
* 4. 02. Guerra, Giulietti, Moretto, Fanucci.

  Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

Art. 4-bis.
(Assunzioni di dirigenti a tempo determinato).

  1. All'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi copribile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore ad un terzo dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.»;Pag. 91
   b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi i e 2, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio».

  2. L'articolo 19, comma 6-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è abrogato.
4. 03. Palese, Galati, Alberto Giorgetti, Latronico, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Incarichi dirigenziali nei comuni).

  1. I comuni possono effettuare, previo avviso pubblico, apposite selezioni per il conferimento di incarichi a tempo determinato di dirigenti comunali. La selezione è condotta sulla base della previa definizione da parte del comune del profilo di dirigente richiesto, con riferimento allo specifico incarico e alle esigenze derivanti dalle linee programmatiche del comune. In ogni caso i candidati devono possedere, oltre agli specifici requisiti relativi al posto da ricoprire, la laurea magistrale e un'adeguata esperienza professionale coerente con le disposizioni contenute nell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La selezione è compiuta da una commissione costituita esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di selezione, scelti tra dirigenti dell'amministrazione, docenti e altri professionisti esterni alla medesima, che non siano componenti dell'organo di direzione politica o ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
  2. I comuni, previa adozione degli atti di programmazione previsti dall'articolo 19, comma 6-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ultimo periodo, per motivate esigenze organizzative dell'ente e nel rispetto del patto di stabilità interno e della vigente disciplina vincolistica in materia di spesa di personale, esclusivamente effettuando le selezioni di cui al comma 1, possono affidare incarichi a contratto a tempo determinato di dirigenti, ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche superando le percentuali di cui al citato articolo 19, comma 6-quater, in misura comunque non superiore al 30 per cento delle dotazioni organiche della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato e comunque corrispondente ad almeno una unità».
4. 04. Parrini, Fanucci.

ART. 5.

  Sopprimerlo.
5. 1. Villarosa.

  Al comma 1, dopo le parole: degli enti locali inserire le seguenti: in materia di edilizia scolastica.
5. 2. Busin, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 1, dopo le parole: degli enti locali inserire le seguenti: in materia di sicurezza urbana.
5. 3. Guidesi, Borghesi, Busin.

  Al comma 1, dopo le parole: degli enti locali inserire le seguenti: per la messa in sicurezza del territorio e la prevenzione del rischio idrogeologico.
5. 4. Guidesi, Borghesi, Busin.

  Al comma 1, sostituire le parole: per gli anni 2014 e 2015 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2014.
5. 5. Guidesi, Borghesi, Busin.

Pag. 92

  Al comma 1, dopo le parole: i medesimi enti inserire le seguenti: purché negli ultimi 5 esercizi abbiano rispettato i vincoli del Patto di Stabilità Interno.
5. 6. Borghesi, Busin, Guidesi.

  Al comma 1, dopo le parole: reperibili sul mercato inserire le seguenti: escludendo ogni operazione di cartolarizzazione.
5. 7. Pesco, Ruocco, Alberti, Caso, Barbanti, Cancelleri, Villarosa, Pisano, Castelli, Sorial, Currò, Cariello, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  1-bis. Al fine di garantire la trasparenza, costruire e far crescere un rapporto virtuoso tra cittadini ed istituzioni, gli enti locali sono obbligati a pubblicare in modo permanente, su apposita sezione del sito Internet istituzionale, tutte le informazioni riguardanti qualsiasi tipo di operazione finanziaria realizzata, con specifica indicazione degli istituti bancari o finanziari che hanno partecipato all'operazione, delle caratteristiche del prodotto acquistato e, nel caso di accesso a forme di finanziamento sul mercato, la definizione delle finalità dell'investimento.
  1-ter. La pubblicazione di cui al comma 1-bis dovrà avvenire entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso di mancato adempimento dell'obbligo di pubblicazione o di pubblicazione parziale, al vertice politico dell'amministrazione ed ai dirigenti responsabili del relativo procedimento amministrativo, è ridotto di un terzo, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti. Il sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente.
5. 8. Caso, Brugnerotto, Sorial, Castelli, D'Incà.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  1-bis. Al fine di favorire lo sviluppo dei territori, dando piena attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 7-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è individuato l'Ente Nazionale per il Microcredito quale centro nazionale di competenza e coordinamento delle attività degli enti locali finalizzate ad attivare processi di sviluppo economico attraverso progetti di microcredito.
  1-ter. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello sviluppo economico, sentito l'Ente Nazionale per il microcredito, sono definite le disposizioni attuative del comma precedente.
5. 17. Saltamartini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il calcolo per gli indennizzi dovuti a Cassa Depositi e Prestiti per l'estinzione anticipata, totale o parziale, dei mutui contratti dagli enti locali deve essere comunicata, senza subire ulteriori variazioni, da Cassa Depositi e Prestiti all'ente locale che ne ha fatto richiesta, almeno quarantacinque giorni prima della data individuata dalle parti per il rimborso del debito. Il calcolo dell'indennità da corrispondere a Cassa depositi e Prestiti per l'estinzione anticipata, totale o parziale, dei mutui contratti a tasso fisso dagli enti locali non può essere superiore all'1 per cento del debito residuo al netto di interessi ed oneri accessori. La proposta economica complessiva per l'estinzione del mutuo è vincolante per il proponente e non modificabile nei quarantacinque giorni antecedenti alla data concordata per il rimborso del debito.
5. 9. Fabbri, De Maria, Lenzi, Petitti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Gli investimenti di cui al comma 1 si riferiscono esclusivamente ai seguenti ambiti di intervento: edilizia scolastica, Pag. 93contrasto al dissesto idrogeologico, trasporto pubblico locale, efficientamento energetico, salvaguardia del patrimonio artistico, valorizzazione e ampliamento di aree verdi pubbliche, impianti di riciclaggio e compostaggio.
5. 10. Cariello, Caso, Brugnerotto, Sorial, Castelli, Currò, D'Incà.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al comma 1 gli enti che, a decorrere dal 1o novembre 2012, hanno aderito, ai sensi degli articoli 243-bis, 243-ter e 243-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a procedure di riequilibrio finanziario pluriennale.
5. 11. Busin, Guidesi, Borghesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli enti, definiti negli ultimi 3 esercizi, ai sensi dell'articolo 242 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, strutturalmente deficitari.
5. 12. Busin, Guidesi, Borghesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli enti sciolti, negli ultimi 10 anni, in conseguenza delle disposizioni di cui all'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. 13. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al comma 1 gli enti i cui consigli comunali, negli ultimi 10 anni, sono stati sciolti per le ragioni di cui all'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. 14. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al comma 1 gli enti di cui all'articolo 3 del presente decreto.
5. 15. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il limite di cui al comma 1 dell'articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per il 2016 e 2017 è elevato, rispettivamente, al 10 per cento e al 9 per cento.
5. 16. Castricone.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno i pagamenti effettuati nel corso del 2014 e 2015 a valere sugli investimenti di cui al comma 1.
5. 18. Saltamartini.

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. Gli atti e le operazioni posti in essere in favore delle pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento della società in adempimento delle disposizioni di legge abrogate dall'articolo 1, commi 561 e 562, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono esenti da imposizione fiscale, fatta salva l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, e assoggettati in misura fissa alle imposte di registro, ipotecarie e catastali.
5. 01. Fabbri, De Maria, Lenzi, Petitti.

Pag. 94

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. Le agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 737, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, trovano applicazione anche nei confronti degli atti e delle operazioni posti in essere in favore delle pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento di società o di altri enti partecipati.
5. 02. Fabbri, De Maria, Lenzi, Petitti.

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

TARIFFA

  1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi: 9 per cento.
  Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis: 2 per cento.
  Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale: 12 per cento.
  Se il trasferimento avviene a favore dello Stato ovvero a favore di enti pubblici, territori o consorzi costituiti esclusivamente fra gli stessi ovvero a favore di comunità montane: euro 200,00.
5. 03. Fabbri, De Maria, Lenzi, Petitti.

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. Al comma 11 dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole da: «è altresì» sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali, è destinato alla riduzione del debito dell'ente».
5. 04. Censore, D'Attorre.

ART. 6.

  Sopprimerlo.
6. 1. Borghesi, Busin, Guidesi.

  Al comma 1, sostituire le parole: al netto dell’ con le seguenti: indicando anche l’.
6. 2. Pesco, Ruocco, Alberti, Caso, Barbanti, Cancelleri, Villarosa, Pisano, Castelli, Sorial, Currò, Cariello, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché dei proventi dell'IMU, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi Titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di Fondo di solidarietà.
6. 3. Fragomeli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria IMU gli immobili dichiarati inabitabili e di fatto non utilizzati in seguito al Pag. 95verificarsi delle calamità naturali che hanno colpito il Veneto tra gennaio e febbraio 2014. L'impossibilità di utilizzare gli stessi è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Alla copertura degli oneri si provvede fino all'onere massimo di 10 milioni di euro mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili presso la Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali, relative ad anticipazioni di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, non erogate dalla Cassa depositi e prestiti nell'anno 2013.
6. 4. Busin, Guidesi, Borghesi.

ART. 7.

  Al comma 1, capoverso 729-bis, sostituire le parole: sentita la con le seguenti: d'intesa con la.
7. 1. Borghesi, Busin, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso 729-bis, sostituire le parole da: con particolare fino alla fine del periodo, con le seguenti: con prioritaria considerazione del gettito, incassato in ciascun Comune, relativo ai fabbricati.
7. 2. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Al comma 1, capoverso 729-bis, sostituire la parola: particolare con la seguente: prioritaria.
7. 3. Busin, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 1, capoverso 729-ter, sopprimere le parole: di natura non regolamentare.
7. 4. Taglialatela, Cicu, Balduzzi, Businarolo, Fabbri, Giorgis, Sannicandro, Turco.

  Al comma 1, sostituire il capoverso comma 729-quater con il seguente: 729-quater. In conseguenza delle variazioni relative all'annualità 2013, di cui al comma 729-ter, le rettifiche in conto residui devono essere operate entro il 30 settembre 2014, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nel caso in cui, all'esito delle verifiche di cui al comma 729-bis, il Comune sia tenuto a versare ulteriori importi al fondo di solidarietà comunale, in assenza di impegni di spesa già contabilizzati dal comune stesso a tale titolo, tali somme possono essere imputate quale apposito impegno di spesa, non considerato ai fini del saldo di cui al comma 3 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sull'annualità 2014.
7. 5. Marchi, Bonavitacola, Paola Bragantini, Capodicasa, Censore, De Micheli, Fanucci, Fassina, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Giulietti, Guerra, Laforgia, Losacco, Marchetti, Misiani, Parrini, Preziosi, Rubinato, Moretto, Marco Di Maio.

  Al comma 1, capoverso 729-quater apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo sopprimere le parole da: «per i soli comuni interessati» sino a: «30 giugno 2014»;
   b) dopo le parole: , di cui al comma 729-ter, inserire le seguenti: le rettifiche in conto residui devono essere operate entro il 30 settembre 2014, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;Pag. 96
   c) dopo le parole: apposito impegno di spesa inserire le seguenti: , non considerato ai fini del saldo di cui al comma 3 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.
7. 6. Censore, D'Attorre.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Il comma 9-bis dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è soppresso.
  1-ter. È istituito un Fondo per la riduzione della TASI per gli immobili con categorie catastali C/1, C/2, C/3, nel quale confluiscono le maggiori entrate derivanti dall'approvazione del presente emendamento.
7. 7. Ruocco, Pesco, Alberti, Caso, Barbanti, Cancelleri, Villarosa, Pisano, Castelli, Sorial, Currò, Cariello, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 30 per cento per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014. All'onere derivante dalla presente disposizione, e fino all'importo massimo di 200 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
7. 8. Busin, Guidesi, Borghesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per l'anno 2014, è sospesa la modifica del moltiplicatore di cui alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011. Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla disposizione e fino al limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
7. 9. Busin, Guidesi, Borghesi.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Altre disposizioni in materia di IMU).

  1. Il comma 9-bis dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è soppresso.
  2. È istituito un Fondo per la riduzione della TASI per gli immobili con categorie catastali C/1, C/2 e C/3, nel quale confluiscono le maggiori entrate derivanti dall'approvazione del presente emendamento.
7. 01. Ruocco, Pesco, Caso, Barbanti, Cancelleri, Villarosa, Pisano, Castelli, Sorial, Currò, Cariello, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Estensione dell'esenzione Imu per gli immobili invenduti).

  1. All'articolo 13, comma 9-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati» sono aggiunte le seguenti: Pag. 97«, nonché i fabbricati posseduti da imprese aventi per oggetto della propria attività la compravendita o la locazione di beni immobili».
7. 02. Palese, Galati, Alberto Giorgetti, Latronico, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

  Al comma 1, lettera a), dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il n. 1, è inserito il seguente:
  «1-bis. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), se il trasferimento avviene a favore dello Stato, dei comuni, delle unioni di comuni, delle province o delle regioni, viene applicata l'imposta fissa di euro 200,00».
*7. 03. Borghesi, Busin, Guidesi.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

  Al comma 1, lettera a), dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il n. 1, è inserito il seguente:
  «1-bis. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), se il trasferimento avviene a favore dello Stato, dei comuni, delle unioni di comuni, delle province o delle regioni, viene applicata l'imposta fissa di euro 200,00».
*7. 04. Censore, D'Attorre.

ART. 8.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: è pari, per fino alla fine dell'articolo con le seguenti: è direttamente proporzionale al grado di virtuosità di ciascun comune, calcolato sulla base delle maggiori disponibilità di cassa di ciascun ente, indipendentemente dai limiti al loro impiego derivanti dal Patto di stabilità interno.
8. 1. Guidesi, Borghesi, Busin.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: è pari, per fino alla fine dell'articolo con le seguenti: è direttamente proporzionale al grado di virtuosità di ciascun comune, misurata in termini di più basso rapporto tra il numero dei dipendenti dell'ente ed il numero dei cittadini residenti nel comune.
8. 2. Guidesi, Borghesi, Busin.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: è pari, per fino alla fine dell'articolo con le seguenti: è direttamente proporzionale al grado di virtuosità di ciascun comune, calcolato sulla base dei minori costi di funzionamento pro capite legati dell'amministrazione.
8. 3. Guidesi, Borghesi, Busin.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  All'articolo 1, comma 730, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al comma 380-ter, lettera a), quarto periodo, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, sulla base di una metodologia concordata con ANCI e tenendo conto delle effettive possibilità di recupero di eventuali pagamenti insufficienti o omessi».
8. 01. Lavagno, Paglia, Boccadutri, Marcon, Melilla.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  All'articolo 1, comma 730, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, capoverso 380-Pag. 98ter, lettera a), il quarto periodo è soppresso.
8. 02. Palese, Galati, Alberto Giorgetti, Latronico, Milanato, Prestigiacomo.

ART. 9.

  Sopprimerlo.
9. 1. Guidesi, Borghesi, Busin.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: a tutti gli enti, con le seguenti: solo agli enti, definiti negli ultimi 3 esercizi, strutturalmente deficitari, così come definiti ai sensi dell'articolo 242 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
9. 2. Borghesi, Busin, Guidesi.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: a tutti gli enti, aggiungere le seguenti: i cui consigli comunali sono stati sciolti in conseguenza delle disposizioni di cui all'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
9. 3. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: a tutti gli enti, aggiungere le seguenti: che non hanno rispettato il Patto di Stabilità Interno negli ultimi 3 anni.
9. 4. Busin, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: a tutti gli enti, aggiungere le seguenti: ad eccezione di quelli con un rapporto tra personale del comune ed abitanti inferiore alla media nazionale.
9. 5. Guidesi, Borghesi, Busin.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: a tutti gli enti aggiungere le seguenti: ad eccezione di quelli con un rapporto tra personale del comune e di tutte le controllate ed abitanti inferiore alla media nazionale.
9. 7. Guidesi, Borghesi, Busin.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: a tutti gli enti aggiungere le seguenti: ad eccezione di quelli con un rapporto tra spese di funzionamento del comune ed abitanti inferiore alla media nazionale.
9. 6. Guidesi, Borghesi, Busin.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: a tutti gli enti, sono aggiunte le seguenti: con esclusione di quelli ai quali è già stata applicata la riduzione negli anni 2011 e 2012,.
9. 8. Fabbri, De Maria, Lenzi, Petitti.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Al comma 11 dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole da «è altresì» sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali, è destinato alla riduzione del debito dell'ente».
9. 01. Fauttilli, De Mita, Sberna.

ART. 10.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Nell'ambito della ricognizione delle risorse di cui al comma 1 sono garantiti integralmente alle province i fondi statali per la gestione delle strade ex Pag. 99Anas che rappresentino il corrispettivo economico riconosciuto per l'esercizio delle funzioni conferite dallo Stato alla provincia per l'esercizio della rete stradale ex Anas.
10. 1. De Menech, Rubinato.

ART. 11.

  Sopprimerlo.
11. 1. Cariello, Caso, Currò, Brugnerotto, Castelli, Sorial, D'Incà, Barbanti.

  Al comma 1, capoverso comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: Il rapporto e la relazione di fine legislatura sono pubblicati con le seguenti: La relazione di fine mandato è pubblicata.
11. 2. Taglialatela, Cicu, Balduzzi, Businarolo, Fabbri, Giorgis, Sannicandro, Turco.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:
  «I sindaci, che non adempiono all'obbligo di cui al comma 1, non sono candidabili, per un periodo di cinque anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo, nonché la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici».
11. 4. Ruocco, Caso, Brugnerotto, Castelli, Sorial, D'Incà, Cariello, Currò, Barbanti.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 6, dell'articolo 11, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, le parole: della metà sono sostituite dalle seguenti: di due terzi.
11. 3. Caso, Brugnerotto, Sorial, Castelli, Cariello, Currò, D'Incà.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39).

  1. All'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, le parole: «popolazione superiore ai 15.000» sono sostituite dalle seguenti: «popolazione superiore ai 30.000».
11. 01. Ginato.

ART. 12.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.
(Contributo straordinario).

  1. Il contributo straordinario di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è erogato dall'esercizio finanziario di decorrenza dell'istituzione del nuovo comune.
12. 1. Guerra, Ginato, De Menech, Ribaudo, Giulietti, Moretto, Marco Di Maio.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.
(Contributo straordinario).

  1. All'articolo 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Pag. 100enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «successivi alla» sono sostituite dalle seguenti: «decorrenti dalla».
*12. 2. Guerra, De Menech, Rubinato, Ginato, Ribaudo, Giulietti, Moretto, Marco Di Maio.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.
(Contributo straordinario).

  1. All'articolo 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «successivi alla» sono sostituite dalle seguenti: «decorrenti dalla».
*12. 3. Censore.

  Al comma 1, sostituire le parole da: dall'anno successivo alla decorrenza fino alla fine del comma medesimo con le seguenti: dall'esercizio finanziario di decorrenza dell'istituzione del nuovo comune.
12. 4. Censore, D'Attorre.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le somme iscritte nel conto dei residui per l'anno 2014 sul fondo istituito dall'articolo 41, comma 16-sexies-decies.1, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono destinate alla regione Emilia-Romagna quale contributo straordinario di 2 milioni di euro da impiegare per il finanziamento di interventi di completamento del passaggio dei comuni di San Leo, Pennabilli, Novafeltria, Sant'Agata Feltria, Talamello, Casteldelci e Maiolo dalla regione Marche, provincia di Pesaro-Urbino alla regione Emilia-Romagna, provincia di Rimini.
12. 5. Arlotti.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Deposizioni in materia di imposta di registro).

  1. Al comma 1, lettera a), dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, dopo il numero 1 è inserito il seguente: « 1-bis) Nei casi di cui al comma 1, lettera a), se il trasferimento avviene a favore dello Stato, dei comuni, delle unioni di comuni, delle province o delle regioni, viene applicata l'imposta fissa di euro 200».
12. 01. Palese, Galati, Alberto Giorgetti, Latronico, Milanato, Prestigiacomo.

ART. 13.

  Sopprimerlo.
13. 1. Busin, Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, dopo le parole: realizzazione di interventi aggiungere le seguenti: in conto capitale.
13. 2. Busin, Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, sostituire le parole da: destinati a far fino alla fine del comma medesimo con le seguenti: per l'ammodernamento e la messa in sicurezza degli edifici scolastici e parascolastici.
13. 3. Busin, Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, sostituire le parole da: destinati a far fino alla fine del comma Pag. 101medesimo con le seguenti: per la messa in sicurezza del territorio.
13. 4. Busin, Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, sostituire la parola: profughi con la seguente: migranti.
13. 5. Busin, Borghesi, Guidesi.

  Al comma 1, sopprimere le parole: e ai bisogni primari della comunità-isolana.
13. 6. Busin, Borghesi, Guidesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
  «3-bis. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, in alternativa all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo, un'imposta di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 2,50, ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola minore, utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l'isola. Il comune che ha sede giuridica in un'isola minore e nel cui territorio insistono altre isole minori con centri abitati, destina il gettito del tributo per interventi nelle singole isole minori dell'arcipelago in proporzione agli sbarchi effettuati nelle medesime. L'imposta è riscossa, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione e aeree o dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali e che sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, ovvero con le diverse modalità stabilite dal comune con regolamento ai sensi del predetto articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, in relazione alle particolari modalità di accesso alle isole. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel comune, dai lavoratori, dagli studenti pendolari, nonché dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria e che sono parificati ai residenti. I comuni possono prevedere nel regolamento modalità applicative del tributo, nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo; possono altresì prevedere un aumento dell'imposta fino ad un massimo di euro 5,00 in relazione a determinati periodi di tempo, possono altresì prevedere un'imposta fino ad un massimo di euro 5,00 in relazione all'accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali, in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica, ed in tal caso l'imposta può essere riscossa dalle locali guide vulcanologiche regolarmente autorizzate o da altri soggetti individuati dall'amministrazione comunale con apposito avviso pubblico. Il gettito del tributo è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e interventi di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali ed altresì interventi in materia di polizia locale e sicurezza, di mobilità e viabilità, di raccolta e smaltimento dei rifiuti, nonché dei relativi servizi pubblici locali. I regolamenti comunali Pag. 102già adottati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono fatti salvi nella parte in cui sono in linea con le disposizioni introdotte dal presente comma e sono, comunque, resi conformi alle medesime disposizioni, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione.».
13. 7. Misuraca.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 25 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 10 è sostituito dal seguente:
  «10. All'articolo 6 della legge 7 agosto 2012, n. 135, al comma 19, le parole da: “Ogni successiva” a: “regioni interessate” sono sostituite dalle seguenti: “Ogni successiva modificazione ovvero integrazione delle suddette convenzioni è approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi d'intesa con la Regione Sardegna o con la Regione Siciliana, per quanto di rispettivo interesse. Le modificazioni o le integrazioni della convenzione inerenti ai collegamenti tra la Sicilia e le isole minori, sono approvate con decreto del Presidente della Regione Siciliana.”».
   b) il comma 11 è abrogato.
13. 8. Misuraca.

ART. 14.

  Sopprimerlo.
14. 1. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
   1) alla lettera a), sopprimere le parole: delle regioni a statuto ordinario;
   2) alla lettera a), sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 40 per cento;
   3) alla lettera a), sopprimere le parole: delle capacità fiscali;
   4) alla lettera b) sostituire le parole: 15 marzo 2014 con le seguenti: 15 aprile 2014.
14. 3. Borghesi, Busin, Guidesi.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: delle regioni a statuto ordinario.
14. 2. Borghesi, Busin, Guidesi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 50 per cento e sopprimere le parole: sulla base delle capacità fiscali nonché.
14. 4. Borghesi, Guidesi, Busin.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 40 per cento.
14. 5. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 30 per cento e sopprimere le parole: sulla base delle capacità fiscali nonché.
14. 7. Borghesi, Guidesi, Busin.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: delle capacità fiscali.
14. 8. Busin, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
14. 6. Busin, Guidesi, Borghesi.

Pag. 103

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 15 marzo 2014 con le seguenti: 15 aprile 2014.
14. 9. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Articolo 14-bis.
(IFEL).

  1. L'ANCI, per le proprie finalità istituzionali e per le attività di cui all'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 24, si avvale dell'IFEL (Fondazione Istituto per la Finanza e l'Economia Locale) di cui all'articolo 1, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 22 novembre 2005, cui è riconosciuta personalità giuridica di diritto pubblico e nell'ambito delle sue finalità e con le modalità di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la stessa IFEL può realizzare e sviluppare attività e servizi direttamente in cooperazione e per conto delle altre pubbliche amministrazioni centrali e locali, senza oneri aggiunti per la finanza pubblica.
14. 01. Parrini.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Articolo 14-bis.
(Rappresentanza istituzionale dei comuni e delle loro forme associative e delle città metropolitane).

  1. Dopo l'articolo 270 del testo unico in materia di ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è aggiunto il seguente: «Art. 270-bis. – (Rappresentanza istituzionale unitaria dei comuni e delle loro forme associative e delle città metropolitane). – Al fine di assicurare la costante applicazione del principio di leale e reciproca collaborazione, di garantire la massima semplificazione e la maggior efficienza nei processi di interlocuzione istituzionale, all'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) ente associativo con personalità giuridica di diritto pubblico è riconosciuta la titolarità della rappresentanza istituzionale in via generale ed esclusiva dei Comuni, e delle loro forme associative, e delle Città metropolitane. Con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite le modalità di versamento dei contributi associativi dei comuni, e delle loro forme associative, e delle città metropolitane all'Associazione.».
14. 02. Fragomeli, Giulietti, Moretto, Ribaudo, Guerra.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Istituzione di una tassa sui servizi).

  1. È istituito, a decorrere dal 2015, un tributo suddiviso nell'ambito, rispettivamente, degli utilizzatori e dei proprietari, sulla base di parametri di riferimento stabiliti dalla legge nazionale e la cui incidenza nella ripartizione del tributo e base imponibile saranno determinate con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1996, n. 447.
14. 04. Palese, Galati, Alberto Giorgetti, Latronico, Milanato, Prestigiacomo.

ART. 15.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. In vista della futura trasformazione delle province in enti di secondo livello, nel caso in cui il comparto province consegua l'obiettivo di patto di stabilità interno ad esso complessivamente assegnato per l'anno 2013, la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a) della legge 12 novembre 2011, n. 183, si applica Pag. 104alle Province che non rispettano il patto per l'anno 2013 nel senso che l'ente medesimo è assoggettato alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in materia di province.
15. 1. Carella.

ART. 16.

  Sopprimerlo.
16. 1. Busin, Guidesi, Borghesi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 16.
(Disposizioni concernenti Roma Capitale).

  1. Roma Capitale, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, trasmette al Ministero dell'interno, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Camere un rapporto che evidenzi le cause della formazione dello squilibrio strutturale di bilancio.
  2. Roma Capitale entro il termine di cui al comma 1, acquisito il parere dell'organo di revisione economico-finanziario, delibera e trasmette al Ministero dell'interno, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Camere un piano triennale per il riequilibrio strutturale di bilancio al cui interno sono indicate l'entità e la natura della massa debitoria da trasferire alla gestione commissariale ai sensi del comma 5, nonché le misure per il contenimento dei costi e la valorizzazione degli attivi di Roma Capitale prevedendo a tali fini l'adozione di specifiche azioni amministrative volte a:
   a) applicare le disposizioni finanziarie e di bilancio, nonché i vincoli in materia di acquisto di beni e servizi e di assunzioni di personale, previsti dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, a tutte le società controllate con esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati;
   b) operare la ricognizione dei costi unitari della fornitura dei servizi pubblici locali e adottare misure per riportare tali costi ai livelli standard dei grandi comuni italiani;
   c) operare una ricognizione dei fabbisogni di personale nelle società partecipate, prevedendo per quelle in perdita il necessario riequilibrio con l'utilizzo degli strumenti legislativi e contrattuali esistenti, nel quadro degli accordi con le organizzazioni sindacali;
   d) adottare modelli innovativi per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, di raccolta dei rifiuti e di spazzamento delle strade, anche ricorrendo alla liberalizzazione;
   e) procedere, ove necessario per perseguire il riequilibrio finanziario del comune, alla dismissione o alla messa in liquidazione delle società partecipate che non risultino avere come fine sociale attività di servizio pubblico, nonché alla valorizzazione e dismissione di quote del patrimonio immobiliare del comune.

  3. Il tavolo di raccordo interistituzionale di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, esprime parere obbligatorio sulla predisposizione del piano triennale di cui al comma 2 e dei piani pluriennali di cui al terzo periodo del comma 5 e ne verifica l'attuazione, tenendo anche conto dei maggiori oneri connessi al ruolo di Capitale della Repubblica ove già determinati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61. Ove i maggiori oneri siano determinati successivamente alla approvazione del piano ai sensi del comma 4, il tavolo di cui al primo periodo esprime il proprio parere ai fini della eventuale revisione del piano stesso.Pag. 105
  4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di trasmissione del piano di cui al comma 2, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Amministrazione capitolina, ed acquisito il parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Lazio, è approvato il piano triennale di cui al comma 2.
  5. Al comma 196-bis dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il medesimo Commissario straordinario è autorizzato ad inserire nella massa passiva di cui al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le eventuali ulteriori partite debitorie rivenienti da obbligazioni od oneri del comune di Roma anteriori al 28 aprile 2008, alla cui individuazione si procede con il piano triennale di cui al comma 4. Roma Capitale può riacquisire l'esclusiva titolarità di crediti, inseriti nella massa attiva di cui al documento predisposto ai sensi del citato articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, verso le società dalla medesima partecipate anche compensando totalmente o parzialmente gli stessi con partite a debito inserite nella massa passiva di cui al citato documento. Roma Capitale è autorizzata ad avvalersi di appositi piani pluriennali per il rientro dai crediti verso le proprie partecipate così riacquisiti. Il medesimo Commissario straordinario è autorizzato, altresì, ad inserire nella massa passiva di cui al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le somme introitate dalla gestione commissariale in forza del contratto di servizio di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 5 dicembre 2008, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 16, comma 12-octies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del loro reintegro a favore di Roma Capitale, dedotte le somme a qualsiasi titolo inserite, dal 31 ottobre 2013 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, nella medesima massa ed al fine del loro reintegro a favore di Roma Capitale e che, pertanto, restano nella disponibilità della stessa. Le somme di cui al periodo precedente sono considerate tra le entrate finali di cui all'articolo 31 , comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno».
16. 2. Argentin.

  Al comma 1 sostituire le parole da: 90 giorni fino a: presente decreto con le seguenti: il 30 aprile.
16. 3. Borghesi, Guidesi, Busin.

  Al comma 1, sostituire le parole: 90 giorni con le seguenti: 40 giorni.
16. 4. Busin, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 1 sostituire le parole: 90 giorni con le seguenti: 60 giorni.
16. 5. Borghesi, Guidesi, Busin.

  Al comma 1, sostituire le parole: 90 giorni con le seguenti: 80 giorni.
16. 6. Borghesi, Busin, Guidesi.

  Al comma 1, sostituire le parole: entro 90 giorni con le seguenti: entro 120 giorni.
*16. 7. Causi, Fassina, Marco Di Stefano, Argentin, Bonaccorsi, Campana, Coscia, Gasbarra, Marroni, Meta, Miccoli, Morassut, Orfini, Agostini, Chaouki.

  Al comma 1, sostituire le parole: entro 90 giorni con le seguenti: entro 120 giorni.
*16. 8. Piazzoni, Pilozzi, Zaratti, Paglia, Lavagno, Boccadutri, Marcon, Melilla.

Pag. 106

  Al comma 1, sostituire le parole: e alle Camere con le seguenti: alle Camere e alla Corte dei Conti.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire parole: e alle Camere con le seguenti: alle Camere e alla Corte dei Conti.
16. 9. Caso, Brugnerotto, Sorial, Castelli, Cariello, Currò, D'Incà.

  Al comma 1, dopo la parola: evidenzi inserire la seguente parola: dettagliatamente.
16. 10. Borghesi, Busin, Guidesi.

  Al comma 1, sostituire le parole: negli anni precedenti con le seguenti: dall'anno 2000.
16. 11. Busin, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 1 dopo le parole: negli anni precedenti inserire le seguenti: il sistema delle società controllate e partecipate, anche di secondo livello, del Comune e le relative situazioni debitorie, ed il costo della loro governance.
16. 12. Guidesi, Borghesi, Busin.

  Al comma 1 dopo le parole: negli anni precedenti inserire le seguenti: le azioni risarcitorie intraprese o da intraprendersi nei confronti dei soggetti responsabili.
16. 13. Guidesi, Borghesi, Busin.

  Al comma 1 dopo le parole: negli anni precedenti inserire le seguenti: ed i soggetti responsabili.
16. 14. Guidesi, Borghesi, Busin.

  Al comma 1, dopo le parole: ai sensi del comma 5 aggiungere le seguenti: nonché le azioni intraprese nel medesimo periodo per la riduzione della medesima massa debitoria.
16. 15. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il medesimo rapporto è trasmesso alla Procura generale della Corte dei Conti, al fine di valutare i presupposti di eventuali azioni di responsabilità amministrativa per danno erariale.
16. 16. Caso, Brugnerotto, Castelli, Sorial, D'Incà, Cariello, Currò, Barbanti, Cancelleri, Pesco, Alberti, Ruocco, Villarosa.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Roma Capitale trasmette contestualmente al Ministero dell'interno, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Camere un piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio al cui interno sono indicate le misure per il contenimento dei costi e la valorizzazione degli attivi di Roma Capitale prevedendo a tali fini l'adozione di specifiche azioni amministrative volte a:
   a) applicare le disposizioni finanziarie e di bilancio, nonché i vincoli in materia di acquisto di beni e servizi e di assunzioni di personale, previsti dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, a tutte le società controllate con esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati;
   b) operare la ricognizione dei costi unitari della fornitura dei servizi pubblici locali e adottare misure per riportare tali costi ai livelli standard dei grandi comuni italiani;
   c) razionalizzare e ridurre i dirigenti delle società partecipate, nonché ad operare una ricognizione dei fabbisogni di personale, prevedendo per le società in perdita il necessario riequilibrio con l'utilizzo Pag. 107degli strumenti legislativi e contrattuali esistenti, anche attraverso l'utilizzo dello strumento del distacco di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Il distacco e l'utilizzo di dirigenti e personale possono avvenire esclusivamente nei limiti della spesa consolidata accertata con riferimento all'anno precedente nel quadro degli accordi che saranno adottati con le organizzazioni sindacali;
   d) adottare modelli innovativi per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, di raccolta dei rifiuti e di spazzamento delle strade, anche ricorrendo alla liberalizzazione; con riferimento al trasporto pubblico locale, l'approvazione del Piano comporta l'attribuzione diretta a Roma capitale della relativa quota del Fondo nazionale per il trasporto pubblico locale
   e) procedere, ove necessario per perseguire il riequilibrio finanziario del comune, alla dismissione o alla messa in liquidazione entro 6 mesi dall'adozione del Piano triennale delle società partecipate che non risultino avere come fine sociale attività di servizio pubblico ovvero che abbiano conseguito nell'anno 2013 un fatturato da prestazione di servizi a favore dell'amministrazione di Roma Capitale superiore al 90 per cento dell'intero fatturato;
   f) responsabilizzare i dirigenti delle società partecipate, legando le indennità di risultato a specifici obiettivi di bilancio e considerando automaticamente decaduti i componenti dei consigli di amministrazione di quelle società che non abbiano conseguito miglioramenti economico-finanziari rispetto al precedente esercizio, con esclusione, in tale ambito delle società che prestano i servizi essenziali di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, nonché delle società il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante;
   g) ad adottare, entro il termine dell'esercizio finanziario in corso un piano di cartolarizzazione del patrimonio immobiliare del comune di importo non inferiore a 280 milioni di euro. Sono compresi nella suddetta cifra gli immobili che possono essere direttamente dismessi.
16. 17. Sammarco.

  Al comma 2 alinea sostituire le parole: Roma Capitale trasmette contestualmente con le seguenti: Roma Capitale, sentita l'Assemblea Capitolina e le competenti commissioni, trasmette contestualmente.
16. 18. Daga, Busto, De Rosa, Zolezzi, Terzoni, Mannino, Micillo, Segoni.

  Al comma 2 alinea sostituire la parola: triennale con la seguente: biennale.
16. 19. Busin, Borghesi, Guidesi.

  Al comma 2 alinea dopo le parole: sono indicate inserire la seguente: precisamente.
16. 20. Busin, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 2 alinea sostituire le parole: il contenimento con le seguenti: l'abbattimento.
16. 21. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Al comma 2 alinea dopo le parole: l'adozione inserire le seguenti: entro i successivi 12 mesi.
16. 22. Busin, Borghesi, Guidesi.

  Al comma 2 alinea dopo le parole: l'adozione inserire le seguenti: entro i successivi 6 mesi.
16. 23. Busin, Borghesi, Guidesi.

  Al comma 2, lettera a), dopo le parole: società controllate inserire le seguenti: e Pag. 108alle partecipate, anche di secondo o ulteriore livello.
16. 24. Busin, Borghesi, Guidesi.

  Al comma 2, lettera a), dopo le parole: società controllate aggiungere le seguenti: anche di secondo o ulteriore livello.
16. 25. Busin, Borghesi, Guidesi.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole da: con esclusione fino alla fine della lettera.
16. 26. Busin, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: con esclusione di quelle quotate.
16. 27. Ruocco, Caso, Brugnerotto, Castelli, Sorial, D'Incà, Cariello, Currò, Barbanti.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: con esclusione con la seguente: comprese.
16. 28. Borghesi, Busin, Guidesi.

  Al comma 2, lettera a), dopo le parole: con esclusione inserire le seguenti: solo per l'anno 2014,
16. 29. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Al comma 2 dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) ridurre di almeno il 50 per cento il numero dei consiglieri e degli amministratori delle società controllate, anche di secondo od ulteriore livello;.
16. 30. Busin, Borghesi, Guidesi.

  Al comma 2 dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) ridurre di almeno il 30 per cento il numero dei consiglieri e degli amministratori delle società controllate, anche di secondo od ulteriore livello;.
16. 31. Busin, Borghesi, Guidesi.

  Al comma 2 dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) ridurre di almeno il 70 per cento gli emolumenti dei consiglieri e degli amministratori delle società controllate, anche di secondo od ulteriore livello;.
16. 32. Busin, Borghesi, Guidesi.

  Al comma 2 dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) ridurre di almeno il 50 per cento gli emolumenti dei consiglieri e degli amministratori delle società controllate, anche di secondo od ulteriore livello;.
16. 33. Busin, Borghesi, Guidesi.

  Al comma 2 dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) rendere pubblici gli esiti della commissione d'inchiesta istituita dal Comune di Roma sulla truffa dei falsi biglietti ATAC, chiarendo al contempo se la commissione stessa dia luogo ad emolumenti e/o gettoni di presenza per i componenti;.
16. 34. Busin, Borghesi, Guidesi.

  Al comma 2 dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) operare la ricognizione di tutte le controllate e partecipate, anche di secondo od ulteriore livello, del Comune, evidenziando, per le partecipate o controllate che risultino in perdita, il numero dei consiglieri e degli amministratori, le Pag. 109somme totali erogate per ciascuno di essi dall'ente, a qualsiasi titolo percepite;.
16. 35. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Al comma 2 dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) operare la ricognizione di tutte le controllate e partecipate, anche di secondo od ulteriore livello, del Comune, evidenziando, per ciascuna di esse il rapporto tra il numero di dirigenti e di quadri rispetto al totale dei dipendenti, e tra il personale impiegato in mansioni d'ufficio e quello operativo;.
16. 36. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Al comma 2 dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) operare la ricognizione di tutte le controllate e partecipate, anche di secondo od ulteriore livello, del Comune, verificando per ciascuna di esse la regolarità di tutte le assunzioni operate dall'anno 2000.
16. 37. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Al comma 2 dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) operare una indagine mirata sull'assenteismo dei dipendenti del comune e delle controllate di primo e di secondo livello e sulle misure per prevenirlo, contrastarlo e sanzionarlo.
16. 38. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Al comma 2 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis)
operare una ricognizione di tutte le opere infrastrutturali e gli investimenti in conto capitale programmati, avviati e non conclusi ed avviare la razionalizzazione dei progetti e degli obiettivi.
16. 39. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Al comma 2 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis)
avviare un piano rafforzato di lotta all'evasione degli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale.
16. 40. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) attivare procedure di trasformazione della società che gestisce il servizio idrico integrato di Roma Capitale da società di diritto privato ad Azienda Speciale di diritto pubblico;
16. 41. Daga, Busto, De Rosa, Zolezzi, Terzoni, Mannino, Micillo, Segoni, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto.

  Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b)
applicazione nella fornitura dei servizi pubblici locali del minore fra i costi standard dei grandi comuni italiani;
16. 42. Ruocco, Caso, Brugnerotto, Castelli, Sorial, D'Incà, Cariello, Currò, Barbanti, Cancelleri, Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 2 lettera b) dopo le parole: per riportare inserire le seguenti: entro 12 mesi.
16. 43. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: grandi, con le seguenti: più efficienti.
16. 44. Borghesi, Busin, Guidesi.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) operare la ricognizione del costo medio per dipendente di tutte le società Pag. 110controllate, anche di secondo livello, e adottare entro 12 mesi misure per adeguarlo al costo medio dei dipendenti di altre realtà nazionali ed internazionali per lo stesso servizio pubblico.
16. 45. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: il necessario, con le seguenti: l'obbligo di.
16. 46. Busin, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 2 lettera c), dopo le parole: con l'utilizzo degli strumenti legislativi e contrattuali esistenti aggiungere le seguenti: , anche attraverso l'utilizzo dello strumento del distacco di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; il distacco e l'utilizzo di dirigenti e personale possono avvenire esclusivamente nei limiti della spesa consolidata accertata con riferimento all'anno precedente nel quadro degli accordi che saranno adottati con le organizzazioni sindacali.
16. 47. Sammarco, Saltamartini.

  Al comma 2, lettera c), dopo la parola: esistenti aggiungere le seguenti: ivi inclusa la mobilità interaziendale,.
16. 48. Currò.

  Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole da: , nel quadro fino alla fine della lettera.
16. 49. Fedriga.

  Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale ricognizione dei fabbisogni di personale dovrà in primis riconsiderare le posizioni di manager e dirigenti di nomina esterna nonché procedere alla riduzione dei bonus erogati agli stessi, operare un drastico taglio delle consulenze esterne e, solo successivamente, potrà prendere in considerazione gli altri lavoratori,.
16. 50. Daga, Busto, De Rosa, Zolezzi, Terzoni, Mannino, Micillo, Segoni.

  Al comma 2, lettera c) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale ricognizione dei fabbisogni di personale dovrà in primis riconsiderare le posizioni di manager e dirigenti di nomina esterna, operare un drastico taglio delle consulenze esterne e solo successivamente potrà prendere in considerazione gli altri lavoratori;.
16. 51. Daga, Busto, De Rosa, Zolezzi, Terzoni, Mannino, Micillo, Segoni.

  Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale ricognizione dei fabbisogni di personale dovrà in primis riconsiderare le pozioni di manager e dirigenti di nomina esterna e, solo successivamente, potrà prendere in considerazione gli altri lavoratori.»
16. 52. Daga, Busto, De Rosa, Zolezzi, Terzoni, Mannino, Micillo, Segoni.

  Al comma 2, sopprimere le lettere d) ed e).
16. 53. Marroni, Campana, Ferro.

  Al comma 2, sopprimere la lettera d).
16. 54. Marroni, Campana, Ferro.

  Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: anche ricorrendo alla liberalizzazione.
*16. 55. Piazzoni, Pilozzi, Zaratti, Paglia, Lavagno, Boccadutri, Marcon, Melilla.

Pag. 111

  Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: anche ricorrendo alla liberalizzazione.
*16. 56. Ruocco, Caso, Brugnerotto, Castelli, Sorial, D'Incà, Cariello, Currò, Barbanti, Cancelleri, Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 2, lettera d) sopprimere la parola: anche.
16. 57. Borghesi, Busin, Guidesi.

  Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: anche ricorrendo alla liberalizzazione con le seguenti: avviando drastiche misure di raccolta differenziata porta a porta e di riciclo, al fine di ridurre i costi di gestione e smaltimento dei rifiuti.
16. 58. Daga, Busto, De Rosa, Zolezzi, Terzoni, Mannino, Micillo, Segoni.

  Al comma 2, lettera d), dopo le parole: anche ricorrendo alla liberalizzazione aggiungere le seguenti: Con riferimento al trasporto pubblico locale, l'approvazione del Piano comporta l'attribuzione diretta a Roma capitale della relativa quota del Fondo nazionale per il trasporto pubblico locale.
16. 59. Sammarco, Cicchitto.

  Al comma 2, sopprimere la lettera e).
*16. 60. Ruocco, Caso, Brugnerotto, Castelli, Sorial, D'Incà, Cariello, Currò, Barbanti, Cancelleri, Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 2, sopprimere la lettera e).
*16. 61. Marroni, Campana, Ferro.

  Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:
   e)
procedere, per perseguire il riequilibrio finanziario del comune, alla riorganizzazione del gruppo Roma Capitale secondo criteri di efficienza ed economicità, alla dismissione o alla messa in liquidazione delle società partecipate che non risultino avere come fine sociale attività di servizio pubblico, nonché alla valorizzazione e dismissione delle quote di patrimonio immobiliare del comune non destinate al servizio pubblico. Con riguardo alle società partecipate che hanno come fine sociale sia attività di servizio pubblico che altre attività, procedere alla dismissione o chiusura delle aziende o rami di azienda che svolgono altre attività.
16. 62. Mazziotti Di Celso, Librandi.

  Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:
   e) procedere, ove necessario per perseguire il riequilibrio finanziario del comune, alla dismissione o alla messa in liquidazione, entro 6 mesi dall'adozione del Piano triennale, delle società partecipate che non risultino avere come fine sociale attività di servizio pubblico ovvero che abbiano conseguito nell'anno 2013 un fatturato da prestazione di servizi a favore dell'amministrazione di Roma Capitale superiore al 90 per cento dell'intero fatturato.
16. 63. Sammarco, Cicchitto, Saltamartini.

  Al comma 2 lettera e), sopprimere le parole da: , ove necessario fino a: riequilibrio finanziario del Comune.
16. 64. Borghesi, Busin.

  Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: ove necessario ed inserire dopo le parole: in liquidazione, le seguenti: entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
16. 66. Busin, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 2, lettera e), sostituire la parola: ove con la seguente: in quanto, e Pag. 112dopo le parole: in liquidazione, inserire le seguenti: entro il termine improrogabile del 31 dicembre 2014.
16. 65. Borghesi, Busin, Guidesi.

  Al comma 2, lettera e), sostituire la parola: ove con le seguenti: in quanto.
16. 67. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Al comma 2, lettera e), dopo le parole: riequilibrio finanziario del comune, inserire le seguenti: alla aggregazione per lo svolgimento di funzioni omogenee delle società partecipate ovvero.
16. 68. Marco Di Stefano.

  Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: nonché alla valorizzazione e dismissione di quote del patrimonio immobiliare del comune.
16. 69. Ruocco, Caso, Brugnerotto, Castelli, Sorial, D'Incà, Cariello, Currò, Barbanti, Cancelleri, Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: nonché alla valorizzazione e dismissione quote del patrimonio immobiliare del comune con le seguenti: operare una mappatura delle quote del patrimonio immobiliare del comune al fine di avviare progetti di autorecupero a scopo abitativo per sopperire all'emergenza abitativa, in attuazione della legge regionale del Lazio n. 55 del 1998.
16. 70. Daga, Busto, De Rosa, Zolezzi, Terzoni, Mannino, Micillo, Segoni.

  Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:
   e-bis) operare una mappatura delle quote del patrimonio immobiliare del comune al fine di avviare progetti di autorecupero a scopo abitativo per sopperire all'emergenza abitativa in attuazione della legge regionale del Lazio n. 55 del 1998;
   e-ter) avviare la progressiva rescissione dei contratti di locazione dei locali privati in cui sono ubicati gli uffici amministrativi centrali e municipali di Roma Capitale e il conseguente trasferimento in locali di proprietà del comune;
   e-quater) provvedere all'adeguamento ai valori di mercato dei canoni di locazione dei locali di proprietà del comune concessi in locazione a soggetti privati;
16. 71. Daga, Busto, De Rosa, Zolezzi, Terzoni, Mannino, Micillo, Segoni.

  Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:
   e-bis) disporre, in particolare, le direttive necessarie all'adozione di tutti gli interventi necessari al conseguimento del riequilibrio finanziario ed economico-gestionale delle società controllate operanti nella gestione del servizio di trasporto pubblico locale e, ove necessario, provvedendo anche ad una ridefinizione dei contratti di servizio che sia ispirata alla riduzione del medesimo con modalità di gestione «diretta»; ivi stabilendosi la concentrazione dell'operatività dell'operatore pubblico sulle sole tratte diurne e/o notturne che presentino adeguati margini di ristoro degli effettivi costi di espletamento del servizio. Nel contempo, autorizzando, per le rimanenti tratte di collegamento del trasporto urbano, l'indizione di apposite procedure di evidenza pubblica finalizzate all'affidamento del relativo servizio di trasporto pubblico in concessione ad imprese private.
16. 72. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Al comma 2 dopo la lettera e) inserire la seguente:
   e-bis) responsabilizzare i dirigenti delle società partecipate, legando le indennità di risultato a specifici obiettivi di bilancio e considerando automaticamente Pag. 113decaduti i componenti dei consigli di amministrazione di quelle società che non abbiano conseguito miglioramenti economico-finanziari rispetto al precedente esercizio, con esclusione in tale ambito, delle società che prestano i servizi essenziali di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990 n. 146, nonché delle società il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante;
16. 73. Sammarco, Cicchitto, Saltamartini.

  Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:
   e-bis) procedere alla riorganizzazione del gruppo Roma Capitale secondo criteri di efficienza ed economicità, anche mediante trasferimento delle partecipazioni detenute ad una società capogruppo interamente controllata dal comune.
16. 74. Mazziotti Di Celso, Librandi.

  Al comma 2 dopo la lettera e), inserire la seguente:
   e-bis), ad adottare, entro il termine dell'esercizio finanziario in corso, un piano di cartolarizzazione del patrimonio immobiliare del comune di importo non inferiore a 280 milioni di euro. Sono compresi nella suddetta cifra gli immobili che possono essere direttamente dismessi.
16. 75. Sammarco, Saltamartini.

  Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:
   e-bis) operare la ricognizione delle esternalizzazioni dei servizi di Roma Capitale e delle esternalizzazioni dei servizi delle società partecipate al fine di valutarne economicità, efficienza ed efficacia e l'eventuale riacquisizione dei servizi stessi.
16. 76. Daga, Busto, De Rosa, Zolezzi, Terzoni, Mannino, Micillo, Segoni.

  Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:
   e-bis) operare la ricognizione delle consulenze esterne in essere di Roma Capitale nonché l'eventuale rescissione dei contratti stessi.
16. 77. Daga, Busto, De Rosa, Zolezzi, Terzoni, Mannino, Micillo, Segoni.

  Al comma 2, dopo la lettera e) inserire la seguente:
   e-bis) operare un taglio drastico alle consulenze esterne e all'esternalizzazione dei servizi di Roma Capitale e partecipate.
16. 78. Ruocco.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Nel quadro delle azioni di cui al comma 2, al personale delle società partecipate, anche in attivo che risulti eccedentario nell'ambito dei piani di razionalizzazione ivi previsti, nonché al personale del Comune di Roma Capitale, si applicano, ai fini della maturazione dei requisiti di pensionamento, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, anche ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto, resta ferma, per il medesimo personale, la disciplina vigente presso la società o ente di appartenenza.
16. 79. Marco Di Stefano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. L'amministrazione di Roma riferisce semestralmente alle competenti commissioni Pag. 114parlamentari sull'attuazione del piano triennale di cui al comma 2 e sull'evoluzione della massa debitoria affidata alla gestione commissariale.
16. 80. Guidesi, Borghesi, Busin.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Alle società controllate da Roma Capitale, comprese quelle quotate in mercati regolamentati, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
16. 81. Daga, Busto, De Rosa, Zolezzi, Terzoni, Mannino, Micillo, Segoni.

  Sopprimere il comma 3.
*16. 82. Currò.

  Sopprimere il comma 3.
*16. 83. Guidesi, Borghesi, Busin.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Il tavolo di raccordo interistituzionale di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, esprime con le seguenti: Il tavolo di raccordo interistituzionale di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, e la competente Sezione della Corte dei Conti esprimono.
16. 84. Caso, Brugnerotto, Sorial, Castelli, Cariello, D'Incà.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: piano triennale inserire le seguenti: improrogabilmente entro 30 giorni dalla presentazione dello stesso.
16. 85. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: tenendo anche conto fino alla fine del comma.
16. 86. Guidesi, Borghesi, Busin.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: tenendo anche conto dei con le seguenti: escludendo.
16. 87. Borghesi, Busin, Guidesi.

  Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: il tavolo di cui al primo periodo con le seguenti: la Sezione della Corte dei Conti, tenuto conto delle osservazioni del tavolo di cui al primo periodo.
16. 88. Caso, Brugnerotto, Sorial, Castelli, Cariello, D'Incà.

  Sostituire il comma 4 con il seguente: 4. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri è approvato il piano triennale di cui al comma 2 entro 60 giorni dalla data di trasmissione del medesimo, sono definiti i criteri contabili con i quali consentire l'allineamento del piano triennale con il bilancio di previsione e sono approvate, previo parere del tavolo di cui al comma 3 a condizione che siano prive di effetti sui saldi della finanza pubblica, ulteriori ridefinizioni dei rapporti finanziari fra il comune di Roma Capitale e la gestione commissariale di cui al comma 5.
16. 89. Causi, Fassina, Marco Di Stefano, Argentin, Bonaccorsi, Campana, Coscia, Gasbarra, Marroni, Meta, Miccoli, Morassut, Orfini, Agostini, Chaouki.

  Al comma 4, sostituire le parole da: Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri fino a: dell'economia e delle finanze con le seguenti: Con decreto del ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di trasmissione del piano di cui al comma 2.
16. 90. Taglialatela, Cicu, Balduzzi, Businarolo, Fabbri, Giorgis, Sannicandro, Turco.

Pag. 115

  Al comma 4, sostituire le parole: 60 giorni con le seguenti: 30 giorni.
16. 91. Busin, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 4, sopprimere le parole: sentita l'Amministrazione capitolina.
16. 94. Guidesi, Borghesi, Busin.

  Al comma 4, sostituire la parola: sentita con le seguenti: e anche qualora non fosse stata sentita.
16. 92. Borghesi, Busin, Guidesi.

  Al comma 4, sostituire le parole: sentita l'Amministrazione capitolina con le seguenti: sentita l'Amministrazione capitolina, l'Assemblea Capitolina e le competenti commissioni.
16. 93. Daga, Busto, De Rosa, Zolezzi, Terzoni, Mannino, Micillo, Segoni, Caso, Cariello, Currò.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. La mancata presentazione del piano entro il termine di cui al comma 2, determina l'applicazione dell'articolo 137 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
16. 95. Marco Di Stefano.

  Sopprimere il comma 5.
16. 96. Guidesi, Borghesi, Busin.

  Al comma 5, dopo le parole: Al comma 196-bis dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, aggiungere le seguenti: al secondo periodo le parole: «al fondo ammortamento dei titoli di Stato» sono sostituite dalle seguenti: «a favore della microimprenditorialità ai sensi dell'articolo 1, comma 5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, per affluire al Capitolo 3693 capo 18, del Bilancio dello Stato» e.
16. 97. Villarosa, Castelli, Cariello, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Sorial.

  Al comma 5, sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 10 milioni.
16. 98. Borghesi, Busin, Guidesi.

  Al comma 5, sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 20 milioni.
16. 99. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Al comma 5, sopprimere le parole: le eventuali ulteriori fino alla fine del periodo.
16. 102. Busin, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 5, sopprimere le parole da: Roma Capitale può riacquisire fino alla fine del periodo
16. 100. Guidesi, Borghesi, Busin.

  Al comma 5, dopo le parole: può riacquisire inserire le seguenti: fino all'importo massimo di 10 milioni di euro.
16. 101. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Al comma 5, sopprimere le parole da: anche compensando fino alla fine del periodo.
16. 103. Borghesi, Busin, Guidesi.

  Al comma 5, sostituire la parola: autorizzata con la seguente: obbligata e sostituire la parola pluriennali con la seguente: biennali.
16. 104. Guidesi, Busin, Borghesi.

Pag. 116

  Al comma 5, sostituire le parole: appositi piani pluriennali con le seguenti: piani biennali.
16. 105. Guidesi, Borghesi, Busin.

  Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.
16. 106. Guidesi, Borghesi, Busin.

  Al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: di cui ai periodi precedenti inserire le seguenti: nonché di quelle che i comuni utilizzeranno per spese in conto capitale negli anni 2014 e 2015 e sopprimere le parole da: tra le entrate fino a: n. 183.
16. 107. Guidesi, Borghesi, Busin.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Al fine di contribuire al superamento della crisi in atto nel ciclo di gestione integrata dei rifiuti nel territorio di Roma Capitale, per assicurare l'attuazione degli interventi previsti dal Protocollo d'intesa del 4 agosto 2012, «Patto per Roma», previa validazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del programma di lavoro triennale «Raccolta differenziata», ivi previsto, opportunamente rimodulato sulla base delle risorse rese disponibili, sono finalizzate nel limite di 6 milioni di euro per il 2013, 6,5 milioni di euro per il 2014 e 7.5 milioni di euro per il 2015, mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte in bilancio, per i medesimi esercizi, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
  5-ter. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, valutati complessivamente in 6 milioni di euro per il 2013, 6.5 milioni di euro per il 2014 e 7.5 milioni di euro per il 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
*16. 108. Causi, Fassina, Marco Di Stefano, Argentin, Bonaccorsi, Campana, Coscia, Gasbarra, Marroni, Meta, Miccoli, Morassut, Orfini, Agostini, Chaouki.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Al fine di contribuire al superamento della crisi in atto nel ciclo di gestione integrata dei rifiuti nel territorio di Roma Capitale, per assicurare l'attuazione degli interventi previsti dal Protocollo d'intesa del 4 agosto 2012, «Patto per Roma», previa validazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del programma di lavoro triennale «Raccolta differenziata», ivi previsto, opportunamente rimodulato sulla base delle risorse rese disponibili, sono finalizzate nel limite di 6 milioni di euro per il 2013, 6,5 milioni di euro per il 2014 e 7.5 milioni di euro per il 2015, mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte in bilancio, per i medesimi esercizi, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
  5-ter. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, valutati complessivamente in 6 milioni di euro per il 2013, 6.5 milioni di euro per il 2014 e 7.5 milioni di euro per il 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla Pag. 117legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
*16. 109. Zaratti, Piazzoni, Pilozzi, Paglia, Lavagno, Boccadutri, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine di contribuire all'ordinata gestione dei rifiuti urbani generati nel territorio di Roma Capitale, di cui costituisce fondamentale presupposto lo sviluppo della raccolta differenziata, anche tenendo conto della insufficienza impiantistica per il riciclaggio e visto il «Protocollo d'Intesa» del 4 agosto 2012 «Patto per Roma» siglato dal Ministero dell'ambiente, della tutela, del territorio e del mare con l'Amministrazione di Roma Capitale, si finalizzano:
   a) nel limite di 6 milioni di euro per l'anno 2013, di 6,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 7,5 milioni di euro per l'anno 2015 mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte in bilancio, per i medesimi esercizi ai sensi dell'articolo 10, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
   b) nel limite di 5,5 milioni di euro per il 2014 e di 3 milioni di euro per il 2015, le risorse finanziarie disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i medesimi esercizi a valere sull'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 2, comma 323, della legge 27 dicembre 2007, n. 244.
16. 112. Causi, Fassina, Marco Di Stefano, Argentin, Bonaccorsi, Campana, Coscia, Gasbarra, Marroni, Meta, Miccoli, Morassut, Orfini, Agostini, Chaouki.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo entrano in vigore il giorno successivo all'approvazione, ai sensi del comma 4, del piano triennale di cui al comma 2.
16. 113. Guidesi, Borghesi, Busin.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 18, è inserito il seguente: «18-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014 l'incremento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al comma 14, lettera b), non rileva ai fini della determinazione del limite massimo della variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni ed integrazioni.
16. 110. Borghesi, Busin, Guidesi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Ai fini della sua approvazione, al bilancio del comune di Roma è inserito l'aggiornamento annuale del piano di rientro predisposto ai sensi dell'articolo 14. comma 13-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
16. 115. Guidesi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Il Commissario straordinario deve presentare alle Camere il bilancio completo della gestione commissariale al 31 dicembre 2013 entro 30 giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge. In caso di mancato adempimento è applicata una sanzione pecuniaria pari alla riduzione del compenso non inferiore ad un terzo.
16. 111. Ruocco.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. In sede di applicazione del comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1, Pag. 118Roma Capitale applica le detrazioni d'imposta o le altre misure ivi previste, anche ai proprietari e ai conduttori danneggiati dagli eventi alluvionali del gennaio febbraio 2014.
16. 114. Sammarco, Cicchitto, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni in materia di pagamenti).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2014 l'erogazione dei finanziamenti e trasferimenti in conto capitale dei Ministeri e delle Regioni a favore degli enti locali è effettuata entro 30 giorni e in ogni caso entro la fine dell'esercizio finanziario dalla presentazione dello stato avanzamento lavori, nei limiti del contributo complessivamente riconosciuto al comune. Il mancato rispetto da parte delle Regioni e delle altre pubbliche amministrazioni alle disposizioni di cui al primo periodo rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Nei confronti dei responsabili dei servizi interessati e degli eventuali corresponsabili, è irrogata una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.
16. 01. Palese, Galati, Alberto Giorgetti, Latronico, Milanato, Prestigiacomo.

ART. 17.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale e l'attuazione dei relativi programmi di investimento, fino alla conclusione della procedura di approvazione del contratto di programma-parte investimenti 2012-2016, da effettuare entro il termine massimo del 30 giugno 2014, i rapporti tra lo Stato e il gestore dell'infrastruttura sono regolati, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sulla base di quanto stabilito dal contratto di programma 2007-2011.
* 17. 1. De Micheli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale e l'attuazione dei relativi programmi di investimento, fino alla conclusione della procedura di approvazione del contratto di programma-parte investimenti 2012-2016, da effettuare entro il termine massimo del 30 giugno 2014, i rapporti tra lo Stato e il gestore dell'infrastruttura sono regolati, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sulla base di quanto stabilito dal contratto di programma 2007-2011.
*17. 2. Latronico.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale e l'attuazione dei relativi programmi di investimento, fino alla conclusione della procedura di approvazione del contratto di programma-parte investimenti 2012-2016, i rapporti tra lo Stato e il gestore dell'infrastruttura sono regolati, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sulla base di quanto stabilito dal contratto di programma 2007-2011.
** 17. 3. Corsaro.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale e l'attuazione dei relativi programmi Pag. 119di investimento, fino alla conclusione della procedura di approvazione del contratto di programma-parte investimenti 2012-2016, i rapporti tra lo Stato e il gestore dell'infrastruttura sono regolati, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sulla base di quanto stabilito dal contratto di programma 2007-2011.
** 17. 4. Sammarco.

  Sopprimere il comma 5.
17. 5. Guidesi, Borghesi, Busin.

ART. 18.

  Sopprimerlo.
18. 1. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: non si applica la sanzione di cui al comma 26, lettera d), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e, la sanzione di cui al comma 26, lettera a), del citato articolo 31, con le seguenti: la sanzione di cui al comma 26, lettera a) dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.
18. 2. Caso, Castelli, Cariello, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Sorial.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: la sanzione di cui al comma 26, lettera d), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e.
18. 3. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli enti locali che non hanno rispettato nell'anno 2013 i vincoli del patto di stabilità interno in conseguenza del pagamento dei debiti di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, per i quali non siano stati richiesti o ottenuti gli spazi finanziari di cui al predetto comma, la sanzione prevista dall'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, ferme restando le rimanenti sanzioni, si applica limitatamente all'importo non imputabile ai predetti pagamenti.
*18. 4. Fragomeli.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli enti locali che non hanno rispettato nell'anno 2013 i vincoli del patto di stabilità interno in conseguenza del pagamento dei debiti di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, per i quali non siano stati richiesti o ottenuti gli spazi finanziari di cui al predetto comma, la sanzione prevista dall'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, ferme restando le rimanenti sanzioni, si applica limitatamente all'importo non imputabile ai predetti pagamenti.
*18. 5. Censore, D'Attorre.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli enti locali che non hanno rispettato nell'anno 2013 i vincoli del patto di stabilità interno in conseguenza del pagamento dei debiti di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, per i quali non siano stati richiesti o ottenuti gli spazi finanziari di cui al predetto comma, la sanzione prevista dall'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, ferme restando le rimanenti sanzioni, si applica limitatamente all'importo non imputabile ai predetti pagamenti.
*18. 6. Lavagno, Paglia, Boccadutri, Marcon, Melilla.

Pag. 120

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Presso il Ministero dell'interno è istituito un Fondo finalizzato a finanziare l'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute dai comuni per la realizzazione di interventi di bonifica nei siti minerari dismessi che incidono nel territorio del comune stesso. La dotazione del Fondo è pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
  1-ter. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro il 28 febbraio 2014, sono stabilite le modalità attuative delle misure di cui al comma 1-bis.
  1-quater. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 18 con la seguente: (Disposizioni in materia di Patto di stabilità interno).
18. 7. Dallai, Cenni.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute dal comune di Abbadia San Salvatore per la realizzazione degli interventi di bonifica del sito minerario dismesso sito nel territorio del comune medesimo. L'esclusione delle spese opera nei limiti di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
  1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 18 con la seguente: (Disposizioni in materia di Patto di stabilità interno).
18. 8. Dallai, Cenni.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Per gli anni 2015-2016, nel saldo finanziario in termini di competenza mista, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute dalla provincia di Mantova per la realizzazione di infrastrutture a valenza sovracomunale finalizzate al completamento degli interventi di ricostruzione connessi al sisma del 20 e 29 maggio 2012. L'esclusione delle spese opera nei limiti di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
  1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, pari 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti dell'attualizzazione dei contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 18 con la seguente: (Disposizioni in materia di Patto di stabilità interno).
18. 9. Carra.

Pag. 121

  Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:
  1-bis. Agli enti locali per i quali sia accertata la violazione del patto di stabilità interno riferita ad anni precedenti al 2014, a causa delle spese finanziate attraverso i fondi pluriennali ed i mutui di cui all'articolo 2, della legge 30 luglio 2002, n. 174, ivi incluso il rifinanziamento della predetta norma attraverso l'articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 26, 28 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.
*18. 10. Censore, D'Attorre.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli Enti per i quali sia accertata la violazione del patto di stabilità interno riferita ad anni precedenti al 2014, a causa delle spese finanziate attraverso i fondi pluriennali ed i mutui di cui all'articolo 2, della legge 30 luglio 2002, n. 174, ivi incluso il rifinanziamento della predetta norma attraverso l'articolo 4 comma 176 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 26, 28 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.
*18. 11. Pelillo, Giulietti, Moretto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli Enti per i quali sia accertata la violazione del patto di stabilità interno riferita ad anni precedenti al 2014, a causa delle spese finanziate attraverso i fondi pluriennali ed i mutui di cui all'articolo 2, della legge 30 luglio 2002, n. 174, ivi incluso il rifinanziamento della predetta norma attraverso l'articolo 4 comma 176 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 26, 28 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.
*18. 15. Palese, Galati, Alberto Giorgetti, Latronico, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Gli enti di cui al comma 1, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, trasmettono al Ministero dell'interno, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle Camere e alla Corte dei conti un rapporto che evidenzi le cause del mancato raggiungimento dell'obiettivo del Patto di Stabilità, nonché l'entità e la natura della massa debitoria dell'ente e delle sue società partecipate. Si trasmetta contestualmente un piano triennale per la riduzione dei debiti e per il riequilibrio strutturale del bilancio al cui interno sono indicate le misure per il contenimento dei costi e specifiche azioni tese a ridurre la spesa per personale, consulenze e società partecipate.
18. 12. Da Villa.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
   1-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono destinare, in ogni caso, risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa ai sensi dell'articolo 40, comma 3-quinquies, del decreto-legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
18. 13. Spessotto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 sono subordinate allo scioglimento, entro il 30 giugno 2014, dei consigli degli enti e alla nomina di un commissario prefettizio secondo le vigenti disposizioni previste dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
18. 14. Prataviera.

Pag. 122

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Esclusione dal saldo finanziario rilevante ai fini del patto di stabilità interno delle spese sostenute dai comuni con risorse proprie per fronteggiare eccezionali eventi calamitosi)
.

  1. I commi 8-bis ed 8-ter dell'articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono sostituiti dai seguenti:
  8-bis. Le spese per gli interventi realizzati direttamente dai comuni e dalle province in relazione a eventi calamitosi in seguito ai quali è stato deliberato dal Consiglio dei ministri lo stato di emergenza e che risultano effettuate nell'esercizio finanziario in cui avviene la calamità e nei due esercizi successivi, sono escluse dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno nel limite di 100 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
  8-ter. Al riparto delle risorse di cui al comma precedente si provvede:
   a) per il 70 per cento del relativo importo, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi, entro il 30 giugno di ciascun esercizio sulla base delle istanze presentate dagli enti locali interessati entro il 30 aprile dello stesso anno;
   b) per il restante 30 per cento, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 15 dicembre di ciascun esercizio, con prioritaria destinazione agli enti locali colpiti da eventuali calamità naturali intervenute nella seconda metà di ciascun esercizio.

  8-quater. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'attuazione dei precedenti commi 8-bis ed 8-ter del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione, entro il limite di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
18. 01. Nicchi, Zan, Zaratti, Pellegrino, Paglia, Lavagno, Piras, Quaranta, Pilozzi, Boccadutri, Marcon, Melilla, Fava, Ricciatti, Lacquaniti, Costantino, Nardi.

ART. 19.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sia nei territori nei quali non è attiva la convenzione Consip per l'acquisto dei servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole, sia nei territori in cui la suddetta convenzione è attiva, con le seguenti: limitatamente ai territori in cui è attiva la convenzione Consip per l'acquisto dei servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole,.
   e dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Nei territori in cui la suddetta convenzione non è attiva, per i servizi di pulizia nelle scuole si provvede utilizzando il personale ATA inserito in graduatoria per le stesse mansioni, secondo i criteri e le modalità di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies del presente articolo; conseguentemente, le risorse previste al periodo precedente del presente comma, destinate ai servizi esternalizzati, saranno corrispondentemente ridotte, nei limiti di quelle utilizzate per il contingente ATA impiegato.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  1-bis. A decorrere dal 1o aprile 2014, non possono essere esternalizzati i servizi corrispondenti alle mansioni spettanti ai collaboratori scolastici. Le convenzioni per lo svolgimento di tali servizi, in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, conservano efficacia fino alla loro scadenza e non possono essere rinnovate né prorogate. Il personale utilizzato dalle stesse convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto Pag. 123legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, vigenti alla data in entrata in vigore della presente legge, e relativamente ai livelli retributivo-funzionali di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144, assunto anche con contratti di collaborazione, è inserito, a domanda, nell'ambito delle graduatorie provinciali del settore scolastico in virtù del servizio prestato presso le scuole, da almeno 3 anni e con modalità di inserimento da calcolarsi su metà punteggio di servizio rispetto a quello del personale ATA già inserito in graduatoria.
  1-ter. Per l'attuazione delle misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla definitiva stabilizzazione occupazionale, a partire dall'anno scolastico 2014-15, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), prevede un piano triennale di assunzione di personale ATA, in concomitanza con il graduale scadere delle convenzioni con le ditte esterne, per la copertura dei posti accantonati per le esternalizzazioni dei servizi corrispondenti alle mansioni spettanti al personale ATA.
  1-quater. Le risorse destinate ai servizi esternalizzati saranno corrispondentemente ridotte, nei limiti di quelle utilizzate per il contingente stabilizzato, e che, ad invarianza finanziaria, non potranno superare quelle attualmente utilizzate.
  1-quinquies. Al comma 1 dell'articolo 29 della legge n. 448 del 2001, dopo le parole: «di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,» sono inserite le seguenti: «ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative».
  1-sexies. Al fine di favorire la migliore offerta formativa del servizio scolastico, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato, a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, nei limiti dell'attuale consistenza numerica dei posti in organico accantonati ai sensi dell'articolo 4 comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 119 del 22 giugno 2009, nel rispetto dei programmati saldi di finanza pubblica e nell'ambito delle risorse disponibili, ad assumere a tempo indeterminato il personale con funzione di assistente amministrativo o tecnico. In relazione a quanto previsto dal presente comma, sono corrispondentemente ridotte le risorse destinate ai sensi del decreto ministeriale n. 66 del 2001 nei limiti di quelle utilizzate per il corrispondente contingente stabilizzato.
  1-septies. I lavoratori impegnati nelle attività socialmente utili, riconducibili a funzioni di assistente amministrativo o tecnico nelle istituzioni scolastiche statali, occupati, alla data di entrata in vigore della presente legge, da almeno tre anni in attività di collaborazione coordinata e continuativa nelle istituzioni scolastiche statali ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 66 del 20 aprile 2001, sono inseriti, a domanda, nelle corrispondenti graduatorie in ambito provinciale e con modalità di inserimento da calcolarsi su metà punteggio di servizio rispetto a quello del personale ATA già inserito in graduatoria.
19. 1. Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Brescia, D'Uva, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Caso, Brugnerotto, Cariello, Currò, Castelli, Sorial, D'Incà.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sia nei territori nei quali non è attiva la convenzione Consip per l'acquisto dei servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole, sia nei territori in cui la suddetta convenzione è attiva, con le seguenti: limitatamente ai territori in cui è attiva la convenzione Consip per l'acquisto dei servi di pulizia e ausiliari nelle scuole, e, alla fine del medesimo periodo, aggiungere il seguente: Nei territori in cui la suddetta convenzione non è attiva, per i servizi di pulizia nelle scuole si provvede utilizzando il personale ATA inserito in graduatoria per le stesse mansioni, secondo i criteri e le modalità di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies del presente articolo; conseguentemente, le risorse previste al periodo precedente del presente comma, Pag. 124destinate ai servizi esternalizzati, saranno corrispondentemente ridotte, nei limiti di quelle utilizzate per il contingente ATA impiegato.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  1-bis. A decorrere dal 1o aprile 2014, non possono essere esternalizzati i servizi corrispondenti alle mansioni spettanti ai collaboratori scolastici. Le convenzioni per lo svolgimento di tali servizi, in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, conservano efficacia fino alla loro scadenza e non possono essere rinnovate né prorogate. Il personale utilizzato dalle stesse convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, vigenti alla data in entrata in vigore della presente legge, e relativamente ai livelli retributivo-funzionali di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144, assunto anche con contratti di collaborazione, è inserito, a domanda, nell'ambito delle graduatorie provinciali del settore scolastico in virtù del servizio prestato presso le scuole, da almeno 3 anni e con modalità di inserimento da calcolarsi su metà punteggio di servizio rispetto a quello del personale ATA già inserito in graduatoria.
  1-ter. Per l'attuazione delle misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla definitiva stabilizzazione occupazionale, a partire dall'anno scolastico 2014-15, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), prevede un piano triennale di assunzione di personale ATA, in concomitanza con il graduale scadere delle convenzioni con le ditte esterne, per la copertura dei posti accantonati per le esternalizzazioni dei servizi corrispondenti alle mansioni spettanti al personale ATA.
  1-quater. Le risorse destinate ai servizi esternalizzati saranno corrispondentemente ridotte, nei limiti di quelle utilizzate per il contingente stabilizzato, e che, ad invarianza finanziaria, non potranno superare quelle attualmente utilizzate.
  1-quinquies. Al comma 1, dell'articolo 29 della legge n. 448 del 2001, dopo le parole: «di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,» sono inserite le seguenti: «ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative».
19. 2. Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Brescia, D'Uva, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Caso, Brugnerotto, Cariello, Currò, Castelli, Sorial, D'Incà.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2014 con le seguenti: 30 giugno 2014;
   b) al secondo periodo, sostituire le parole: euro 20 milioni con le seguenti: euro 80 milioni;
   c) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Al relativo onere si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 1-bis.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 80 milioni di euro per l'anno 2014.
19. 3. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino, Pannarale, Scotto, Migliore, Di Salvo, Boccadutri, Piazzoni, Marcon, Paglia, Lavagno, Melilla, Zan, Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, sostituire le parole: 31 marzo con le seguenti: 30 aprile;Pag. 125
   b) al secondo periodo, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 40 milioni.
19. 4. Capodicasa, Iacono.

  Al comma 1 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Al relativo onere si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 1-bis.

  Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 20 milioni di euro per l'anno 2014».
19. 5. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino, Pannarale, Scotto, Migliore, Di Salvo, Boccadutri, Piazzoni, Marcon, Paglia, Lavagno, Melilla, Zan, Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 2 sostituire le parole: 30 aprile 2014 con le seguenti: 30 giugno 2014.
19. 6. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino, Pannarale, Scotto, Migliore, Di Salvo, Boccadutri, Piazzoni, Marcon, Paglia, Lavagno, Melilla, Zan, Zaratti, Pellegrino.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. L'ultimo periodo del comma 748 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è così sostituito: «Il Governo deve attivare entro il 30 aprile 2014 un tavolo di confronto tra le amministrazioni interessate, gli enti locali e le organizzazioni rappresentative dei lavoratori interessati e dei lavoratori della scuola al fine di individuare inderogabilmente entro la data del 30 giugno 2014 soluzioni normative o amministrative ai problemi occupazionali e di funzionamento delle istituzioni scolastiche connessi alla utilizzazione delle suddette convenzioni».
19. 8. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino, Pannarale, Scotto, Migliore, Di Salvo, Boccadutri, Piazzoni, Marcon, Paglia, Lavagno, Melilla, Zan, Zaratti, Pellegrino.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'articolo 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il comma 8-bis è sostituito dal seguente:
  «8-bis. Al fine di predispone il piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici, di cui al comma 8, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, in relazione all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'individuazione di un modello unico di rilevamento e potenziamento della rete di monitoraggio e di prevenzione del rischio sismico. Al relativo onere, pari a 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2014 e 2015, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

  2-ter. L'articolo 10, comma 3-bis del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, Pag. 126convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è abrogato.
19. 7. Antezza, Folino, Oliverio, Covello, Palma, Amoddio, Iacono.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. Le maggiori entrate che si dovessero realizzare negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per utili e dividendi, anche derivanti da distribuzione di riserve per una quota pari al cinquanta per cento del valore complessivo, versati all'entrata del bilancio dello Stato da società partecipate e istituti di diritto pubblico non compresi nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, eccedenti l'ammontare iscritto nel bilancio di previsione dei corrispondenti anni e considerate nei saldi di finanza pubblica, sono riassegnate, fino all'importo massimo di 1 miliardo di euro all'anno, al Fondo unico per l'edilizia scolastica istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. L'attuazione del presente comma non deve comportare un peggioramento dei saldi programmatici di finanza pubblica concordati in sede europea.
  2-ter. Le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non risultano impegnati sulla base delle risultanze del rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 sono definanziate. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre 2014, sono individuate per ciascun Ministero le autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disponibilità individuate sono versate all'entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 2-bis.
19. 9. Migliore, Di Salvo, Boccadutri, Piazzoni, Marcon, Paglia, Lavagno, Melilla, Zan, Pellegrino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino.

  Dopo l'articolo 19 inserire il seguente:

Art. 19-bis.
(Personale tecnico-amministrativo delle Università).

  1. Per far fronte al riequilibrio del rapporto tra personale tecnico-amministrativo, docenti e studenti, le università il cui indicatore di spesa di personale, ai sensi del decreto legislativo n. 49 del 2012, sia inferiore al sessanta per cento, nel quinquennio 2014-2018 possono procedere, a valere su proprie risorse di bilancio, al reclutamento di personale tecnico-amministrativo in deroga al blocco del turn over e al punto organico, nella misura massima del venti per cento annuo rispetto alla dotazione organica esistente all'atto di istituzione della stessa università e sino al raggiungimento del relativo tetto massimo.
  2. Il personale che ha già sostenuto, presso l'ente di riferimento, una procedura selettiva per un contratto a tempo determinato in base alle modalità previste dal comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, possono essere assunti anche nella qualifica cui sono riconducibili le mansioni svolte, previa verifica dell'attività svolta.
  3. Sino all'espletamento delle procedure di cui ai commi precedenti, e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2018, in favore di tale personale può essere disposta la proroga dei contratti a tempo determinato attualmente in essere in applicazione del decreto legislativo n. 368 del 2001.
19. 01. Taglialatela.

  Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:
  1. All'articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il trasferimento avviene Pag. 127a favore di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-ter1): euro 200»;
   b) dopo la II-ter è aggiunta la seguente: «II-ter1) A condizione che la ONLUS dichiari nell'atto che intende utilizzare direttamente beni per lo svolgimento della propria attività e che realizzi l'effettivo utilizzo diretto entro 2 anni dall'acquisto. In caso di dichiarazione mendace o mancata effettiva utilizzazione per lo svolgimento della propria attività è dovuta l'imposta ordinaria nonché una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della stessa imposta.»

  2. Le disposizioni del presente articolo si applica agli atti pubblici formati e alle scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione dalla medesima data.
  3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 12 milioni a decorrere dal 2014 , si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE).
19. 02. Fauttilli, Sberna, Santerini.

  Dopo l'articolo 19 inserire il seguente:

Art.19-bis.
(Coordinamento delle strutture amministrative territoriali della Croce Rossa Italiana).

  1. All'articolo 4, comma 10-ter, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo le parole: «ad eccezione dei comitati» sono inserite le seguenti: «provinciali»;
   b) dopo le parole «la legge 7 dicembre 2000, n. 383» sono inserite le seguenti: «Sono fatti salvi gli effetti del concorso indetto dalla Croce Rossa italiana e già espletato per la copertura dei posti per le Province autonome di Trento e Bolzano».
19. 03. Fauttilli, De Mita, Sberna.

  Dopo l'articolo 19 inserire il seguente:

Art.19-bis.
(Concessioni demaniali marittime ad uso diverso da quello turistico).

  1. Le concessioni demaniali marittime ad uso diverso da quello turistico-ricreativo, da quelle aventi finalità sportive, da quelle destinate a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto, da quelle ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive ad essa connesse, nonché da quelle rilasciate ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in essere alla data del 31 dicembre 2012, sono prorogate fino al 31 dicembre 2020, fermo restando quanto disposto all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, come successivamente modificato dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228.
19. 04. Basso, Marco Meloni, Giacobbe, Tullo, Bargero.

  Dopo l'articolo 19 inserire il seguente:

Art.19-bis.
(Disposizioni in materia di concessioni demaniali).

  1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 15 dicembre 2011, n. 217, avente ad oggetto la revisione e il riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime, è emanato Pag. 128entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, differenziando le concessioni di natura imprenditoriale, quali quelle con finalità turistico-balneari e/o ricreative, da quelle di diversa natura, quali le concessioni con carattere abitativo e/o residenziale e prevedendo in ogni caso diverse procedure di assentimento e/o di rinnovo nonché, seppure nel rispetto di tale diversità, i criteri di tutela degli investimenti effettuati dai concessionari precedenti dei quali il nuovo concessionario trae beneficio.
  2. Nelle more dell'approvazione del decreto legislativo di cui al comma 1, la proroga delle concessioni demaniali marittime prevista dall'articolo 34-duodecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 179, è estesa anche alle concessioni demaniali a carattere abitativo e/o residenziale.
19. 05. De Micheli.

ART. 20.

  Al comma 1, dopo le parole: comune dell'Aquila inserire le seguenti: e dei Comuni del Veneto e dell'Emilia colpiti dagli eventi calamitosi tra gennaio e febbraio 2014.
20. 1. Busin, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 2, dopo le parole: nella Provincia dell'Aquila, inserire le seguenti: nonché per i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012 n. 122, e nel comune di Bastiglia, colpito dall'alluvione del gennaio 2014.
20. 2. Ferraresi, Dell'Orco, Villarosa, Pesco, Ruocco, Alberti, Caso, Barbanti, Cancelleri, Pisano, Castelli, Sorial, Currò, Cariello, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. In considerazione degli eventi alluvionali che, dal 10 al 13 novembre e il 27 e 28 novembre 2012, hanno colpito i comuni nelle Province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena, enucleati nella delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2012, a valere sulle risorse finanziarie di cui all'articolo 3 dell'Ordine del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 32 del 21 dicembre 2012, i benefici economici sono concessi anche a ristoro dei danni subiti dalle scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi eccezionali e non più utilizzabili. L'attività di ricognizione è svolta dalle amministrazioni comunali interessate, sulle base delle procedure connesse alla propria struttura organizzativa. Nella attività di ricognizione, di cui al periodo precedente, oltre alle generalità del dichiarante e dati dell'attività economica/produttiva, devono essere indicati il prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti e non più utilizzabili. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al periodo precedente avviene con autocertificazione della stima del danno e dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.
20. 3. Sani, Dellai.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al comma 5 dell'articolo 67-quater del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2013 n. 134, sono soppresse le parole: «La fruizione dei benefici previsti dal presente comma è subordinata al conferimento della delega volontaria di cui alla lettera c) del comma 2 del presente articolo. In caso di mancato consenso è facoltà del comune procedere all'occupazione temporanea degli immobili».
20. 4. Carrescia.

Pag. 129

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. L'efficacia delle disposizioni recate dall'articolo 3-bis, comma 8-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è prorogata di un biennio.
*20. 5. Palese, Galati, Alberto Giorgetti, Latronico, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. L'efficacia delle disposizioni recate dall'articolo 3-bis, comma 8-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è prorogata di un biennio.
*20. 6. Marchi, Guerra, Giulietti, Moretto, Marco Di Maio.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. L'efficacia delle disposizioni recate dall'articolo 3-bis, comma 8-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è prorogata di un biennio.
* 20. 7. Censore, D'Attorre.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Misure per la Regione Sardegna).

  1. I pagamenti di tributi e gli adempimenti sospesi ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 novembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 2013, n. 283, e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2013, n. 300, sono effettuati entro il 30 giugno 2014, senza applicazione di sanzioni e interessi.
  2. Fermo restando l'obbligo di versamento nei termini previsti, per il pagamento dei tributi di cui al comma 1, i soggetti ricompresi nell'ambito di applicazione dei decreti di cui al comma 1 che abbiano subito danni possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei medesimi territori ricompresi nell'ambito di applicazione dei decreti di cui al comma 1, un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni. A tal fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la società Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 90 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Nel caso di titolari di reddito di impresa, il finanziamento può essere richiesto limitatamente ai danni subiti in relazione all'attività di impresa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 aprile 2014, sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma, e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato, di cui al presente comma, sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  3. I soggetti finanziatori di cui al comma 2 comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonché i relativi importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo di riscossione.
  4. Per accedere al finanziamento di cui al comma 2, i soggetti ivi indicati presentano ai soggetti finanziatori di cui al medesimo comma un autodichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, volta ad attestare i danni subiti ed il nesso di causalità con l'evento alluvionale di novembre 2013, nonché copia Pag. 130del modello di cui al comma 6, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nel quale sono indicati i versamenti sospesi di cui al comma 2 e la ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione. Ai soggetti finanziatori deve essere altresì trasmessa copia dei modelli di pagamento relativi ai versamenti effettuati.
  5. Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori di cui al comma 2, nei limiti di spesa di cui al comma 9, mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti. Il credito di imposta è utilizzabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione di limiti di importo, ovvero può essere ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La quota capitale è restituita dai soggetti di cui al comma 2 a partire dal 1o gennaio 2015 secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento.
  6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro il 15 aprile 2014, è approvato il modello indicato al comma 4, idoneo altresì ad esporre distintamente i diversi importi dei versamenti da effettuare, nonché sono stabiliti i tempi e le modalità della relativa presentazione. Con analogo provvedimento possono essere disciplinati modalità e tempi di trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi al finanziamenti erogati e al loro utilizzo, nonché quelli di attuazione del comma 3.
  7. Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati risultanti dal modello di cui al comma 4, i dati delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione del credito di imposta e i dati trasmessi dal soggetti finanziatori.
  8. In relazione alle disposizioni di cui al comma 1, le dotazioni finanziarie della missione di spesa «Politiche-economico-finanziarie e di bilancio» – programma «Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta» sono ridotte di 90 milioni di euro per l'anno 2013. Le predette dotazioni sono incrementate di pari importo per l'anno 2014.
  9. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 6,4 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede a valere sulle risorse giacenti sulla contabilità speciale intestata al commissario delegato di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione civile 20 novembre 2013, n. 122, che vengono a tal fine versate all'entrata del bilancio dello Stato nel medesimo anno. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
  10. I finanziamenti agevolati di cui al comma 2 sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. A tal fine, il commissario delegato di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio del ministri, n. 122, del 20 novembre 2013, verifica l'assenza di sovra compensazioni dei danni subìti per effetto degli eventi alluvionali del novembre 2013, tenendo anche conto degli eventuali indennizzi assicurativi, istituendo e curando la tenuta e l'aggiornamento di un registro di tutti gli aiuti concessi a ciascun soggetto che eserciti attività economica per la compensazione dei danni causati dai medesimi eventi alluvionali.
20. 01. Pes, Mura, Giovanna Sanna, Francesco Sanna, Marrocu, Cani, Marco Meloni, Scanu.

Pag. 131

  Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Esclusione dal saldo finanziario rilevante ai fini del patto di stabilità interno delle spese sostenute dai comuni con risorse proprie per fronteggiare eccezionali eventi calamitosi)
.

  2. I commi 8-bis ed 8-ter dell'articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono sostituiti dai seguenti:
  «8-bis. Le spese per gli interventi realizzati direttamente dai comuni e dalle province in relazione a eventi calamitosi in seguito ai quali è stato deliberato dal Consiglio dei ministri lo stato di emergenza e che risultano effettuate nell'esercizio finanziario in cui avviene la calamità e nei due esercizi successivi, sono escluse dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno nel limite di 100 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
  8-ter. Al riparto delle risorse di cui al comma precedente si provvede:
   a) per il 70 per cento del relativo importo, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi, entro il 30 giugno di ciascun esercizio, sulla base delle istanze presentate dagli enti locali interessati entro il 30 aprile dello stesso anno;
   b) per il restante 30 per cento mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 15 dicembre di ciascun esercizio, con prioritaria destinazione agli enti locali colpiti da eventuali calamità naturali intervenute nella seconda metà di ciascun esercizio.

  8-quater. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'attuazione dei precedenti commi 8-bis ed 8-ter del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione, entro il limite di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni».
20. 02. Nicchi, Zan, Zaratti, Pellegrino, Paglia, Lavagno, Piras, Quaranta, Pilozzi, Boccadutri, Marcon, Melilla, Fava, Ricciatti, Lacquaniti, Costantino, Nardi.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Assunzioni di personale nelle società partecipate)
.

  1. All'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 2-bis è sostituito dal seguente: « 2-bis. Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo, si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a proprio carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello, fermo restando il contratto nazionale in vigore al 1o gennaio 2014. Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie, sono Pag. 132escluse dai limiti di cui al precedente periodo, fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati. Per le aziende speciali cosiddette multiservizi le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano qualora l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulti superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione».
  2. L'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abrogato.
*20. 03. Fragomeli, Marchetti, De Menech, Rubinato, Giulietti, Moretto.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

  1. All'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 2-bis è sostituito dal seguente: « 2-bis. Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo, si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a proprio carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello, fermo restando il contratto nazionale in vigore al 1o gennaio 2014. Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie, sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo, fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati. Per le aziende speciali cosiddette multiservizi le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano qualora l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulti superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione.
  2. L'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abrogato.
*20. 04. Censore, D'Attorre.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al comma 563, primo periodo, le parole: «in coerenza con il rispettivo ordinamento professionale» sono soppresse.
  2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 568 è inserito il seguente: «568-bis. Le amministrazioni pubbliche procedenti, in applicazione dei princìpi evincibili dal comma 6 dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, possono riservare, nell'ambito delle procedure concorsuali pubbliche da bandire nel triennio successivo all'anno in cui si concludono i processi di cui ai commi precedenti, una quota non superiore al 50 per cento dei posti da bandire al personale delle società in esubero che, dopo l'applicazione dei commi 565, 566, 567 e 568, risulti privo di occupazione. Il medesimo personale ha titolo di precedenza, a parità di requisiti, per l'impiego nell'ambito di missioni afferenti a contratti di somministrazione di lavoro stipulati, per esigenze temporanee o straordinarie, proprie o di loro enti strumentali, dalle stesse pubbliche amministrazioni. Fermo Pag. 133restando il rispetto del limite di incidenza della spesa di personale stabilito dall'articolo 76, comma 7, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, 133, nonché gli obblighi di contenimento delle spese di personale, alle riserve di cui al precedente periodo non si applicano le vigenti disposizioni limitative alle assunzioni a tempo indeterminato.
20. 05. Censore, D'Attorre.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

  1. Il Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 196, viene implementato con le risorse stanziate e non impiegate, ai sensi dell'articolo 25, comma 11-ter, ultimo capo verso, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, con delibera Cipe n. 100/2006 del 29 marzo 2006, e quelle a valere sul fondo aree sottoutilizzate assegnate con delibera Cipe n. 62/2011 del 3 agosto 2011.»
20. 06. Castricone.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

  All'articolo 4, comma 10-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dopo le parole: «ad eccezione dei comitati» è inserita la seguente: «provinciali».
20. 07. Ottobre, Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian.

DIS. 1.

  Sopprimere il comma 2.
Dis. 1. 1. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Al comma 2, sostituire le parole: dei decreti-legge con le seguenti: del decreto-legge e sopprimere le parole da: 31 ottobre 2013 fino al: territorio, e.
Dis. 1. 2. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Al comma 2, sostituire le parole: dei decreti-legge con le seguenti: del decreto-legge e sopprimere le parole da: e 30 dicembre fino alla fine del comma.
Dis. 1. 3. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Al comma 2, dopo le parole: nel territorio, aggiungere le seguenti:, ad eccezione di quelle previste dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1 del medesimo decreto.
Dis. 1. 4. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Al comma 2, dopo le parole: nel territorio, aggiungere le seguenti:, ad eccezione di quelle previste dai commi da 2-bis a 2-quinquies dell'articolo 1 del medesimo decreto.
Dis. 1. 5. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Al comma 2, dopo le parole: nel territorio, aggiungere le seguenti:, ad eccezione di quelle previste dai commi 5, 5-bis, 5-ter dell'articolo 1 del medesimo decreto.
Dis. 1. 6. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Al comma 2 dopo le parole: nel territorio, aggiungere le seguenti: , ad eccezione di quelle previste dal comma 10 dell'articolo 1 del medesimo decreto.
Dis. 1. 7. Guidesi, Busin, Borghesi.

Pag. 134

  Al comma 2 aggiungere infine le seguenti parole:, ad eccezione di quelle previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 2 del medesimo decreto.
Dis. 1. 8. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Al comma 2, dopo le parole: nel territorio, aggiungere le seguenti: , ad eccezione di quelle previste dal comma 5 dell'articolo 2 del medesimo decreto.
Dis. 1. 9. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Al comma 2, dopo le parole: nel territorio, aggiungere le seguenti:, ad eccezione di quelle previste dal comma 8 dell'articolo 2 del medesimo decreto.
Dis. 1. 10. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Al comma 2 aggiungere infine le seguenti parole:, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 3 del medesimo decreto.
Dis. 1. 11. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Al comma 2, aggiungere infine le seguenti parole:, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 3, comma 1, lettera b), del medesimo decreto.
Dis. 1. 12. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Al comma 2 aggiungere infine le seguenti parole:, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del medesimo decreto.
Dis. 1. 13. Guidesi, Busin, Borghesi.

  Al comma 2 aggiungere infine le seguenti parole:, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 3, comma 6 del medesimo decreto.
Dis. 1. 14. Borghesi.

  Al comma 2 aggiungere infine le seguenti parole:, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 4.
Dis. 1. 15. Busin, Borghesi.

  Al comma 2 aggiungere infine le seguenti parole:, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 4, comma 1.
Dis. 1. 16. Borghesi.

  Al comma 2 aggiungere infine le seguenti parole:, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 4, commi 2 e 3.
Dis. 1. 17. Busin, Borghesi.