CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 25 marzo 2014
205.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 26 MARZO 2014

ALLEGATO 1

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis (C. 1864 Governo).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI POSTI IN VOTAZIONE

ART. 1.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, recante attuazione della direttiva 98/5/CE, in materia di società tra avvocati. Caso EU Pilot 1753/11/MARK).

  1. All'articolo 18 del decreto legislativo il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La ragione sociale della società tra avvocati deve contenere la indicazione di società tra avvocati, in forma abbreviata s.t.a.».
1. 01. Il Governo.
(Approvato)

ART. 3.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

  «Alla parte II dell'allegato IX alla Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, punto 2.7, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «su cui sia stata apposta la marcatura ”CE”» sono sostituite dalle seguenti: «idonei all'uso in conformità ai seguenti requisiti»;
   b) al secondo periodo, le parole: «In particolare, tali camini devono:» sono soppresse;
   c) al secondo periodo, primo trattino, le parole: «essere realizzati con materiali incombustibili»; sono sostituite dalle seguenti «essere realizzati con materiali aventi caratteristiche di incombustibilità, in conformità alle disposizioni nazionali di recepimento del sistema di classificazione europea di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione;».
3. 3. Il Relatore.
(Approvato)

ART. 5.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, capoverso comma 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma.;
   b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014.
5. 10. La VI Commissione.
(Approvato)

ART. 8.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Il Pag. 113pagamento, in pendenza di processo, delle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della Decisione del Consiglio n. 2007/436/CE, Euratom del 7 giugno 2007 e dell'IVA all'importazione, resta disciplinato dal Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2913/92 del 12 ottobre 1992, come riformato dal Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 952/2013 del 9 ottobre 2013 e dalle altre disposizioni dell'Unione Europea in materia.».
8. 2. La VI Commissione.
(Approvato)

ART. 10.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: comma 3 sono aggiunte le seguenti: e immediata comunicazione al rappresentante del lavoratori per la sicurezza.
10. 5. Colonnese, Carinelli, Luigi Di Maio, Fico, Nesci, Vignaroli.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera b), dopo la parola: prevenzione sono aggiunte le seguenti: e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
10. 6. Nesci, Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Fico, Vignaroli.
(Approvato)

ART. 11.

  Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) applicazione della normativa a terra e a bordo delle navi battenti bandiera nazionale o estera;.
11. 2. Giacobbe, Tullo, Pastorino, Mosca, Gnecchi, Boccuzzi, Casellato, Amato, Battaglia, Berlinghieri, Bonomo, Crimì, Culotta, Gianni Farina, Fassina, Giachetti, Giulietti, Giuseppe Guerini, Iacono, Manfredi, Moscatt, Vaccaro, Ventricelli.
(Approvato)

  Al comma 3, lettera g), capoverso n. 2, sostituire i punti 2.1) e 2.2) con i seguenti:
   2.1) previsione della sanzione dell'ammenda da un minimo di euro 3.000 ad un massimo di euro 15.000 per le infrazioni formali, dell'arresto di un minimo di sei mesi fino a un massimo di 2 anni per le infrazioni che ledono più gravemente la salute e la sicurezza dei lavoratori e dell'arresto da un minimo di quattro mesi fino a un massimo di 8 mesi ovvero dell'ammenda da euro 4.500 fino a euro 10.000 negli altri casi;
   2.2) rimodulazione del sistema sanzionatorio amministrativo, prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie consistenti nel pagamento di una somma di denaro di un minimo di 5.000 euro a un massimo di 50.000 euro.
11. 3. Giacobbe, Tullo, Pastorino, Mosca, Gnecchi, Boccuzzi, Casellato, Amato, Battaglia, Berlinghieri, Bonomo, Crimì, Culotta, Gianni Farina, Fassina, Giachetti, Giulietti, Giuseppe Guerini, Iacono, Manfredi, Moscatt, Vaccaro, Ventricelli.
(Approvato)

  Al comma 5, dopo le parole: e con la medesima procedura aggiungere le seguenti: di cui al comma 4 del presente articolo.
11. 4. Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Fico, Nesci, Vignaroli.
(Approvato)

ART. 12.

  Al comma 1, sostituire il capoverso 1-ter, con il seguente:
  1-ter. Dei piani e programmi di cui al comma 1-bis l'Autorità competente dà avviso Pag. 114mediante pubblicazione sul proprio sito web. La pubblicazione deve contenere l'indicazione del titolo del piano o del programma, dell'autorità competente, delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma e delle modalità per la loro consultazione.
12. 1. La VIII Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso 1-quinquies, dopo le parole: Entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1-ter, chiunque può prendere visione del piano o programma aggiungere le seguenti: ed estrarne copia, anche in formato digitale
12. 2. La VIII Commissione.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

Art. 12-bis.
(Disposizioni in materia di bevande a base di succo di frutta. Caso EU Pilot n. 4738/13/ENTR).

  1. Le bibite analcoliche di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, e successive modificazioni, prodotte in Italia devono avere un contenuto di succo di frutta non inferiore al 20 per cento o della equivalente quantità di succo concentrato o liofilizzato, fatte salve quelle destinate alla commercializzazione verso altri Paesi dell'Unione europea o verso gli altri Paesi contraenti l'accordo sullo spazio economico europeo, nonché quelle destinate all'esportazione.
  2. All'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, i commi 16, 16-bis e 16-ter sono abrogati.
  3. Le bevande prive del contenuto minimo obbligatorio ai sensi del comma 1, prodotte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere commercializzate entro gli otto mesi successivi a tale data.
12. 01. La XIII Commissione.

  Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

Art. 12-bis.
(Disposizioni in materia di bevande analcoliche (Caso UE Pilot n. 4738/13/ENTR).

  1. I commi 16, 16-bis e 16-ter dell'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 sono abrogati.
* 12. 02. Tancredi.

  Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

Art. 12-bis.
(Disposizioni in materia di bevande analcoliche (Caso UE Pilot n. 4738/13/ENTR).

  1. I commi 16, 16-bis e 16-ter dell'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189 sono abrogati.
* 12. 03. Elvira Savino.

  Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

Art. 12-bis.
(Disposizioni in materia di bevande analcoliche (Caso UE Pilot n. 4738/13/ENTR).

  I commi 16, 16-bis e 16-ter dell'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 sono abrogati.
* 12. 04. Prataviera.

Pag. 115

ART. 14.

  Alla lettera v) sostituire le parole: senza alcuna limitazione con le seguenti: con le modalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
0. 14. 1. 1. Il Relatore.
(Approvato)

  Al comma 1, dopo la lettera u) è aggiunta la seguente:
   v) è sempre assicurata la partecipazione della cittadinanza nell'elaborazione e istituzione di un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Unione europea ed, in particolare, l'accesso dei cittadini, senza alcuna limitazione, ad ogni tipo di informazioni ambientali.
14. 1. Colonnese, Carinelli, Luigi Di Maio, Fico, Nesci, Vignaroli.
(Approvato)

ART. 15.

  Sostituire l'articolo 15 con il seguente:

Art. 15.
(Ulteriori disposizioni finalizzate al corretto recepimento della Direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011 in materia di valutazione di impatto ambientale. Procedura di infrazione 2009/2086 e procedura di infrazione 2013/2170).

  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 5, comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
    g) progetto: la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo. Per le opere pubbliche, gli elaborati del progetto preliminare e del progetto definitivo sono predisposti in conformità all'articolo 93, commi 3 e 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni. Negli altri casi il progetto preliminare e quello definitivo sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente ai fini della valutazione ambientale;
   b) all'articolo 5, comma 1, la lettera h) è abrogata;
   c) all'articolo 6, comma 7, lettera c), dopo le parole: «nell'allegato IV;» è aggiunto il seguente periodo: «per tali progetti, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono definiti i criteri e le soglie da applicare all'assoggettamento alla procedura di cui all'articolo 20 dei progetti di cui all'allegato IV sulla base dei criteri stabiliti all'Allegato V. Tali disposizioni individuano, altresì, le modalità con cui le Regioni e le Province autonome, tenuto conto dei criteri di cui all'Allegato V e nel rispetto di quanto stabilito nello stesso decreto ministeriale, adeguano i criteri e le soglie alle specifiche situazioni ambientali e territoriali.»;
   d) all'articolo 6, il comma 9 è sostituito dal seguente:
  «9. Fatto salvo quanto disposto dall'Allegato IV, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 7, lettera c), le soglie dell'allegato IV, ove previste, sono integrate dalle disposizioni contenute nel medesimo decreto»;
   e) all'articolo 12, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente sul sito web dell'autorità competente»;
   f) all'articolo 17, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche: il primo periodo è sostituito dal seguente: ”La decisione finale è pubblicata sui siti web delle autorità interessate indicando la sede ove si Pag. 116possa prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria»; al secondo periodo la parola: «anche» è soppressa;
   g) all'articolo 20, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Dell'avvenuta trasmissione di cui al comma 1 è dato sintetico avviso sul sito web dell'autorità competente.
  Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241.
  Nell'avviso sono indicati il proponente, la procedura, la data di trasmissione della documentazione di cui al comma 1, la denominazione del progetto, la localizzazione, una breve descrizione delle sue caratteristiche, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza ed i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni.
  In ogni caso copia integrale degli atti è depositata presso i comuni ove il progetto è localizzato. Nel caso dei progetti di competenza statale la documentazione è depositata anche presso la sede delle regioni e delle province ove il progetto è localizzato, L'intero progetto preliminare, fatti salvi eventuali dati coperti da segreto industriale, disponibile in formato digitale e lo studio preliminare ambientale, sono pubblicati sul sito web dell'autorità competente»;
   h) all'articolo 24 il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. La pubblicazione di cui al comma 1 deve indicare il proponente, la procedura, la data di presentazione dell'istanza, la denominazione del progetto, la localizzazione ed una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza ed i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni»;
   i) all'articolo 32, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Della notifica è data evidenza pubblica attraverso il sito web dell'autorità competente.»;
   l) al punto 3 dell'Allegato II alla parte seconda è aggiunto dopo l'ultimo trattino il seguente: «al trattamento ed allo stoccaggio di residui radioattivi (impianti non compresi tra quelli già individuati nel presente punto), qualora disposto all'esito della verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20»;
   m) il punto 7-ter dell'Allegato II alla parte seconda è sostituito dal seguente:
  «7-ter) Attività di esplorazione in mare e sulla terraferma per lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h) del decreto legislativo n. 162 del 14 settembre 2011 di recepimento della Direttiva 2009/3 1/CE relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio»;
   n) al punto 10, terzo trattino, dell'Allegato II alla parte seconda la parola: «extraurbane» è soppressa;
   o) il punto 17 dell'Allegato II è sostituito dal seguente:
  17) Stoccaggio di gas combustibile in serbatoi sotterranei naturali in unità geologiche profonde e giacimenti esauriti di idrocarburi, nonché siti per lo stoccaggio geologico del biossido di carbonio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 162 del 14 settembre 2011 di recepimento della Direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio»;
   p) la lettera h) del punto 7 dell'Allegato IV alla parte seconda è sostituita dalla seguente:
    h) costruzione di strade urbane di scorrimento o di quartiere ovvero potenziamento di strade esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana o extraurbana, superiore a 1500 metri»;
   q) la lettera o) del punto 7 dell'Allegato IV alla parte seconda è sostituita dalla seguente:
    o) opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua.

  2. Il decreto di cui all'articolo 6, comma 7, lettera c) del decreto legislativo Pag. 1173 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, introdotto dal comma 1, lettera c) del presente articolo, è adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Per i progetti elencati nell'allegato IV, le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano a partire dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela e del territorio e del mare introdotto dal comma 1, lettera c) del presente articolo.
  4. L'articolo 23 della legge 6 agosto 2013, n. 97, è abrogato.
15. 6. La VIII Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso lettera g) con il seguente:
   g) progetto: la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo. Ai fini della valutazione ambientale, gli elaborati del progetto preliminare e del progetto definitivo sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente all'articolo 93, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
15. 8. Prataviera.
(Approvato)

ART. 17.

  Il comma 1, è sostituito dal seguente:
  1. All'articolo 298-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettere a) e b), dopo le parole: «danno ambientale» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 300, comma 2»;
   b) al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
  b-bis) al danno ambientale di cui all'articolo 300, comma 1 e 2, causato da un'attività svolta in modo doloso o colposo in violazione di leggi o provvedimenti;
   c) al comma 2, dopo le parole: «danno ambientale» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1, lettere a), b) e b-bis).».
17. 1. Carrescia.
(Approvato)

  Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: opportune misure di sicurezza con le seguenti: misure di sicurezza sulla base delle migliori pratiche disponibili.
17. 6. La VIII Commissione.
(Approvato)

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: opportune con le seguenti: adeguate.
17. 7. Pannarale, Ricciatti, Zan, Zaratti, Pellegrino.
(Approvato)

ART. 18.

  Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

Art. 18-bis.
(Disposizioni in materia di contratti pubblici, relative all'istituto dell'avvalimento. Sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 ottobre 2013 nella causa C. 94/12).

  1. All'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 6 è sostituito dal seguente:
  6. È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie, fermo restando, per i lavori, il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all'articolo 40, comma 3, lettera b), che hanno consentito il rilascio dell'attestazione in quella categoria.
18. 01. Il Relatore.
(Approvato)

Pag. 118

ART. 19.

  Al comma 3, dopo le parole: del Gestore dei mercati energetici (GME) sono inserite le seguenti: e del Gestore della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale, con riferimento ai mercati da essi gestiti, per quanto di rispettiva competenza.
19. 1. Manfredi.
(Approvato)

  Dopo il comma 9 inserire il seguente:
  9-bis. Nell'ambito della Relazione annuale al Parlamento, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas dà sinteticamente conto delle attività svolte nel settore del mercato dell'energia all'ingrosso come integrate ai sensi del presente articolo, introducendo un capitolo apposito riferito all'integrità e alla trasparenza del mercato dell'energia.
19. 3. Ricciatti, Pannarale, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.
(Approvato)

  Dopo il comma 9, inserire il seguente:
  9-bis. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo, aggiuntive rispetto a quelle previste a legislazione vigente, affluiscono ad un apposito fondo, denominato «Fondo Costi Energia Elettrica e Gas (FOCEES)», istituito presso il Ministero dello sviluppo economico finalizzato ad abbassare i costi dell'energia elettrica e del gas a carico dei cittadini e delle imprese. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono disciplinate le modalità di funzionamento del FOCEES. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
19. 5. Ricciatti, Pannarale, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.
(Approvato)

ART. 22.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 4, comma 4, primo periodo, le parole «quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione» sono sostituite dalle seguenti: «quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.»;
   b) dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

Art. 7-bis.
(Prassi inique).

  1. Le prassi relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero, quando risultano gravemente inique per il creditore, danno diritto al risarcimento del danno.
  2. Il giudice accerta che una prassi è gravemente iniqua tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 2.
  3. Si considera gravemente iniqua la prassi che esclude l'applicazione di interessi di mora e non è ammessa prova contraria.
  4. Si presume che sia gravemente iniqua la prassi che esclude il risarcimento per i costi di recupero di cui all'articolo 6.
22. 1. Il Relatore.
(Approvato)

ART. 23.

  Sostituire la rubrica con la seguente:
  Responsabilità per violazione manifesta del diritto dell'Unione europea, Procedura d'infrazione n. 2009/2230 – Sentenza della Corte di giustizia del 24 novembre 2011, causa C-379/10.
23. 5. Il Relatore.
(Approvato)

Pag. 119

  Al comma 1, secondo periodo, le parole: tre anni sono sostituite dalle seguenti: cinque anni.
23. 1. La II Commissione.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 23 inserire il seguente:

Art. 23-bis.
(Modifica all'articolo 55-quater del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in attuazione della sentenza della Corte di giustizia UE-C.G.E. 1/3/2011, CAUSA C-236/09 – che ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/113/CE, e delle conseguenti Linee guida emanate dalla Commissione europea).

  1. All'articolo 55-quater del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto,» sono sostituite dalle seguenti: «, per la prima volta, a partire dal 21 dicembre 2012,»;
   b) al comma 2, il primo periodo è soppresso.

  2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*23. 010. La VI Commissione.
(Approvato)

ART. 23-bis.

  Dopo l'articolo 23 inserire il seguente:

«Art. 23-bis.
(Modifica all'articolo 55-quater del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in attuazione della sentenza della Corte di giustizia UE (C.G.E. 01.03.2011, CAUSA C-236/09) che ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/113/CE, e delle conseguenti Linee guida emanate dalla Commissione UE).

  1. All'articolo 55-quater del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246», apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, sostituire le parole successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, con le seguenti: per la prima volta, a partire dal 21 dicembre 2012,;
   al comma 2, sopprimere il primo periodo.

  2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*23. 01. Sottanelli.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 23 inserire il seguente:

«Art. 23-bis.
(Modifica all'articolo 55-quater del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in attuazione della sentenza della Corte di giustizia UE (C.G.E. 01.03.2011, CAUSA C-236/09) che ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/113/CE, e delle conseguenti Linee guida emanate dalla Commissione UE).

  1. All'articolo 55-quater del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246», apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, sostituire le parole successivamente alla data di entrata in vigore Pag. 120del presente decreto, con le seguenti: per la prima volta, a partire dal 21 dicembre 2012,;
   al comma 2, sopprimere il primo periodo.

  2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*23. 04. Ruocco.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 23 inserire il seguente:

«Art. 23-bis.
(Caso EU Pilot 4971/13/ENTER – Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini “cuoio” “pelle” e “pelliccia” e di quelli da essi derivati o loro sinonimi).

  1. La legge 14 gennaio 2013, n. 8, è abrogata. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia le disposizioni della legge 16 dicembre 1966, n. 1112.
  2. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un decreto legislativo che regolamenti l'utilizzo dei termini “cuoio”, “pelle” e “pelliccia” e di quelli da essi derivati o loro sinonimi, nel rispetto della legislazione comunitaria nei settori armonizzati.
  3. Il decreto legislativo di cui al comma 2 è adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentite le Commissioni parlamentari competenti che esprimono il proprio parere entro 30 giorni dalla data di assegnazione dello schema di decreto legislativo. Decorso inutilmente tale termine, il decreto legislativo può essere comunque adottato.
  4. Con il medesimo decreto legislativo si provvede ad abrogare le disposizioni nazionali non più applicabili e ad adottare le necessarie disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni degli obblighi contenuti nello stesso decreto.
  5. Il progetto di decreto legislativo è sottoposto alla procedura di informazione prima della definitiva adozione, in applicazione di quanto previsto dalla direttiva 98/34/CE recepita dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni e integrazioni.
  6. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto al comma 2 possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto delle procedure di cui ai commi da 2 a 5.
  7. Dall'attuazione del presente articolo e del decreto legislativo di cui al comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
23. 02. (Nuova formulazione). Elvira Savino, Abrignani.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Disposizioni volte al recepimento della direttiva 2009/109/CE relativi agli obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni. Caso EU Pilot 5062/13/MARKT).

  1. All'articolo 2506-ter, secondo comma, del codice civile è aggiunto in fine il seguente periodo: «Quando la scissione si realizza mediante aumento di capitale con conferimento di beni in natura o di crediti, la relazione dell'organo amministrativo Pag. 121menziona, ove prevista, l'elaborazione della relazione di cui all'articolo 2343 e il registro delle imprese presso il quale tale relazione è depositata».
  2. L'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108, è sostituito dal seguente: «Quando una fusione transfrontaliera per incorporazione è rea- lizzata da una società che detiene almeno il novanta per cento, ma non la totalità, delle azioni, quote o altri titoli che con feriscono il diritto di voto nell'assemblea della società incorporata, le relazioni di cui agli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies del codice civile e la situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-quater del codice civile sono richiesti soltanto qualora ciò sia previsto dalla legislazione nazionale cui è soggetta la società incorporante o la società incorporata.
23. 05. Il Relatore.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Attuazione della direttiva 2013/25/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate direttive in materia di diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia).

  1. Agli allegati V e VI del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sono apportate le modifiche riportate nell'allegato A, parte I, del presente disegno di legge.
  2. L'articolo 1, comma 1, della legge 9 febbraio 1982, n. 31, è sostituito dal testo riportato nell'allegato A, parte II, del presente disegno di legge.
  3. L'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, è sostituito dal testo riportato nell'allegato A, parte III, del presente disegno di legge.

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23. 06. Il Relatore.
(Approvato)

Pag. 131

  Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Potenziamento delle misure di contrasto delle frodi in danno dei bilanci dell'Unione europea, dello Stato e degli Enti territoriali).

  1. Al fine di assicurare la piena applicazione del Regolamento (UE EURATOM) n. 883/2013, all'articolo 25 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  1-bis. Il Nucleo Speciale di cui al comma 1 svolge altresì analisi, ispezioni e controlli nell'impiego delle risorse del bilancio dello Stato, delle Regioni, degli enti locali e dell'Unione europea avvalendosi dei poteri e delle facoltà previste dal medesimo comma 1, lettera a);
   b) al comma 2, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis».
23. 07. Il Relatore.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Attuazione di disposizioni non direttamente applicabili del Regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013).

  1. Al fine di dare piena attuazione, per le parti non direttamente applicabili, alla Direttiva 2011/85/UE del Consiglio dell'8 novembre 2011 e al Regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 Maggio 2013, con particolare riferimento all'attività di monitoraggio sull'osservanza delle regole di bilancio, la Corte dei conti, nell'ambito delle sue funzioni di controllo, verifica la rispondenza alla normativa contabile dei dati di bilancio delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  2. La Corte dei conti, per le verifiche di cui al comma 1, definisce le metodologie e le linee guida cui devono attenersi gli organismi di controllo interno e gli organi di revisione contabile delle pubbliche amministrazioni.
  3. La Corte dei conti può chiedere alle amministrazioni pubbliche, di cui al comma 1, l'accesso alle banche dati da esse costituite o alimentate.
  4. Ai fini di cui al comma 1, per valutare i riflessi sui conti delle pubbliche amministrazioni, la Corte, nell'ambito delle sue funzioni di controllo, può richiedere dati economici e patrimoniali agli enti e agli organismi dalle stesse partecipati a qualsiasi titolo.
23. 08. Il Relatore.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

Art. 23-bis.
(Misure per lo sviluppo della ricerca applicata alla pesca).

  1. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è sostituito dal seguente:
  «3. Sono vietati la vendita ed il commercio dei prodotti della pesca non professionale, fatta eccezione per quella a fini scientifici, a meno che il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali non ne disponga comunque il divieto».

  2. L'articolo 7, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, e l'articolo 10, comma 2, secondo Pag. 132periodo, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono soppressi.
23. 09. Il Relatore.
(Approvato)

ART. 25.

  Al comma 1, sostituire le parole da: 3,7 milioni fino a: 15,3 milioni di euro con le seguenti: 3,9 milioni di euro per l'anno 2014, a 20,64 milioni di euro per l'anno 2015 e a 15,5 milioni di euro annui;.
25. 3. Il Relatore.
(Approvato)

  Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, iscritte nel programma “Giustizia civile e penale” della missione “Giustizia” dello stato di previsione del Ministero della Giustizia.».
25. 4. Il Relatore.
(Approvato)

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ALLEGATO 2

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836 Governo.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI POSTI IN VOTAZIONE

ART. 1.

  Ai commi 1 e 3, Allegato B, dopo la direttiva 2013/38/UE, inserire la seguente direttiva:
  2013/39/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 agosto 2013 che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque (termine recepimento: 14 settembre 2015).
1. 1. Manfredi, Mosca, Amato, Battaglia, Berlinghieri, Bonomo, Casellato, Crimì, Culotta, Gianni Farina, Fassina, Giachetti, Giulietti, Giuseppe Guerini, Iacono, Moscatt, Pastorino, Vaccaro, Ventricelli.
(Approvato)

  Ai commi 1 e 3, Allegato A, sopprimere la seguente direttiva: 2012/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che modifica la direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (termine di recepimento: 4 luglio 2014; per l'articolo 1, punto 5, termine di recepimento: 4 gennaio 2015).

  Conseguentemente ai medesimi commi, Allegato B, dopo la direttiva 2009/138/CE, aggiungere la seguente:
   2012/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, che modifica la direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (termine di recepimento 4 luglio 2014; per l'articolo 1, punto 5, termine di recepimento 4 gennaio 2015).
1. 3. Spessotto, Bianchi, Catalano, Dell'Orco, De Lorenzis, Iannuzzi, Liuzzi, Romano, Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Fico, Nesci, Vignaroli.
(Approvato)

  All'Allegato A, inserire la seguente direttiva: 2013/61/UE del Consiglio del 17 dicembre 2013, che modifica le direttive 2006/112/CE e 2008/118/CE in relazione alle regioni ultraperiferiche francesi, in particolare Mayotte.
1. 5. La VI Commissione.
(Approvato)

ART. 3.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: le rispettive competenze inserire le seguenti:, e in ogni caso entro l'ambito di quanto specificamente previsto dalla direttiva 2013/36/UE;
***3. 2. Formisano.
(Approvato)

Pag. 134

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: le rispettive competenze inserire le seguenti:, e in ogni caso entro l'ambito di quanto specificamente previsto dalla direttiva 2013/36/UE;
***3. 9. Prataviera.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: le rispettive competenze inserire le seguenti:, e in ogni caso entro l'ambito di quanto specificamente previsto dalla direttiva 2013/36/UE;
***3. 23. Galgano.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: le rispettive competenze inserire le seguenti:, e in ogni caso entro l'ambito di quanto specificamente previsto dalla direttiva 2013/36/UE;
***3. 25. Tancredi.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera i), numero 1.1), dopo le parole: delle sanzioni amministrative pecuniarie, inserire le seguenti: tenendo conto anche delle dimensioni delle società o enti.
3. 27. La VI Commissione.
(Approvato)

  Sostituire le parole: in maniera proporzionata alle dimensioni e alla complessità delle società o enti con le seguenti: tenendo conto anche delle dimensioni delle società o enti.
0. 3. 12. 1. Il Relatore.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera i), numero 1), capoverso 1.1, dopo le parole: delle sanzioni amministrative pecuniarie aggiungere le seguenti: in maniera proporzionata alle dimensioni e alla complessità delle società o enti.
3. 12. Ginato.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera i), numero 1.2.2), sostituire la parola: 10.000 con la seguente: 5.000.
*3. 11. Ginato.

  Al comma 1, lettera i), numero 1.2.2), sostituire la parola: 10.000 con la seguente: 5.000.
*3. 28. La VI Commissione.
(Approvato)

ART. 4.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: un appropriato grado di con le parole: la massima.
4. 2. Prataviera.
(Approvato)

  Sostituire le parole: introdurre l'obbligo per gli istituti di credito di non basare le proprie decisioni di investimento o il calcolo dei requisiti di fondi propri sui rating esteri, ma su metodi interni di valutazione del credito con le seguenti: rafforzare, nel processo di valutazione del rischio in relazione alle decisioni di investimento da parte degli enti creditizi, il ricorso a metodi alternativi rispetto a quelli offerti dalle agenzie di rating.
0. 4. 7. 1. Il Relatore.
(Approvato)

Pag. 135

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   c) introdurre l'obbligo per gli istituti di credito di non basare le proprie decisioni di investimento o il calcolo dei requisiti di fondi propri sui rating esteri, ma su metodi interni di valutazione del credito.
4. 7. Luigi Di Maio, Carinelli, Colonnese, Fico, Nesci, Vignaroli.
(Approvato)

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: della presente disposizione con le seguenti: del presente articolo.
4. 8. Il Relatore.
(Approvato)

ART. 5.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: della presente disposizione con le seguenti: del presente articolo.
5. 1. Il Relatore.
(Approvato)

ART. 6.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
   1-bis. Lo schema di decreto legislativo è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di esso sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
6. 1. Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Fico, Nesci, Vignaroli.
(Approvato)

ART. 7.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Il decreto legislativo di cui al comma 1 deve disciplinare, inoltre, quegli aspetti rilevanti in materia di asilo non normati dalla legislazione comunitaria, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
   a) in relazione all'integrazione dei beneficiari di protezione internazionale prevedere che:
    1) sia data attuazione all'articolo 25 «sull'assistenza amministrativa» della Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato del 28 luglio 1951;
    2) i beneficiari di protezione internazionale siano inclusi, per i primi due anni dopo il loro riconoscimento, tra le categorie delle persone svantaggiate previste dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, «sulla disciplina delle cooperative sociali»;
   b) prevedere una procedura per il reinsediamento in Italia dei rifugiati che vivono in Paesi terzi;
   c) disciplinare i mezzi di impugnazione avverso le decisioni di trasferimento o di revisione delle medesime di cui all'articolo 27, comma 3 del Regolamento 604/2013 (Dublino III).

  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. 11. Il Relatore.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, infine, le seguenti parole: «, inclusi i potenziali richiedenti asilo presenti alle frontiere o soccorsi in mare».
0. 7. 06. 3. Chaouki, Zampa, Marazziti.
(Approvato)

Pag. 136

  Al comma 1, lettera a), aggiungere infine le seguenti parole: «, anche garantendo l'immediato accesso all'assistenza sanitaria, all'iscrizione anagrafica e agli altri servizi sociali di base;».
0. 7. 06. 1. Chaouki, Zampa, Marazziti.
(Approvato)

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) conformemente alla prassi sin qui seguita, non prevedere l'uso di paese di origine sicuro e di paese terzo sicuro e non prevedere procedure diversificate di esame delle domande;».
0. 7. 06. 2. Chaouki, Zampa, Marazziti.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera b), premettere le seguenti parole: «garantire la previsione di procedure non diversificate di esame delle domande e».
0. 7. 06. 4. Chaouki, Zampa, Marazziti.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, infine, le seguenti parole: «ed assicurare che i rappresentanti degli enti di tutela degli stranieri e dei rifugiati e dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite possano sempre accedere ai valichi di frontiera e ai valichi doganali e di transito, durante la presentazione e la verbalizzazione della domanda di asilo».
0. 7. 06. 5. Chaouki, Zampa, Marazziti.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, il Governo è tenuto a rispettare, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
   a) mantenere in tutti i casi il livello degli standard di garanzia previsti dalla normativa attualmente in vigore rafforzandone i contenuti secondo gli standard di garanzia previsti dalla summenzionata direttiva e assicurando, in particolare, servizi di informazione e assistenza presso tutti i valichi di frontiera nonché nei luoghi interessati da arrivi massicci di richiedenti protezione;
   b) garantire indipendenza di giudizio e professionalizzazione del personale deputato alla valutazione delle singole domande di protezione, prevedendo che operi in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, che sia selezionato in base alle proprie competenze ed esperienze in materia di asilo, che sia impiegato con incarico esclusivo e riceva una formazione iniziale periodicamente aggiornata, che sia adottato un codice di condotta per il personale addetto alla valutazione delle domande nonché per gli interpreti ed il personale amministrativo;
   c) garantire uniformità di interpretazione dei criteri per il riconoscimento della protezione internazionale, nonché nel rispetto delle garanzie procedurali, attraverso meccanismi di monitoraggio e controllo della qualità del sistema;
   d) rafforzare l'efficienza della procedura prevedendo che siano predisposte linee guida al fine di garantire omogeneità nell'applicazione della normativa sul territorio nazionale;
   e) introdurre misure per rafforzare gli standard di garanzia della procedura prevedendo che i minori non accompagnati siano prontamente identificati e informati sulle procedure relative alla protezione internazionale e che in ogni decisione presa nei confronti di minori non accompagnati, il superiore interesse del minore sia considerato un criterio preminente;

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  3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, al fine del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. 06. Il Relatore.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: di accoglienza inserire le seguenti: che garantisca l'accesso e la fruizione delle misure di accoglienza agli stranieri o agli apolidi presenti nel territorio italiano dal momento in cui abbiano manifestato, in qualsiasi forma e lingua, la loro intenzione di presentare domanda di asilo e.
0. 7. 07. 1. Chaouki, Zampa.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, il Governo è tenuto a rispettare, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti criteri e principi direttivi specifici:
   a) mantenere in tutti i casi il livello degli standard di garanzia previsti dalla normativa attualmente in vigore rafforzandone i contenuti secondo gli standard di garanzia previsti dalla summenzionata direttiva;
   b) prevedere l'istituzione di fori di concertazione di livello politico e tecnico con compiti di indirizzo, programmazione e attuazione delle politiche dell'asilo, connotati da ampia rappresentatività e coinvolgimento di attori istituzionali e sociali e delle organizzazioni di tutela dei rifugiati;
   c) prevedere una revisione dell'attuale sistema di accoglienza che, contemperando le esigenze connesse alle procedure di esame delle domande di protezione internazionale e quelle di accoglienza, valorizzi l'apporto delle Regioni e degli enti di governo locale secondo modalità definite d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di accelerare l'accesso dei richiedenti asilo in appositi servizi di accoglienza integrati e decentrati sul territorio:
   d) rafforzare l'azione di coordinamento dei servizi di accoglienza e di monitoraggio delle condizioni di accoglienza.

  2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.Pag. 138
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. 07. Il Relatore.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull'ADR per i consumatori).

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
   a) esercitare l'opzione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) della direttiva, secondo cui rientrano tra le procedure ADR utili ai fini dell'applicazione della medesima direttiva anche le procedure dinanzi a organismi di risoluzione delle controversie in cui le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie sono assunte o retribuite esclusivamente dal professionista, già consentite ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
   b) prevedere espressamente, ai fini dell'opzione di cui alla lettera a), che in tal caso le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie facciano parte di un organismo collegiale composto da un numero uguale di rappresentanti delle organizzazioni di consumatori e di rappresentanti del professionista e siano nominate a seguito di una procedura trasparente.

  2. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».
7. 03. Il Relatore.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
(Deleghe al Governo per la revisione del contenuto della legge di bilancio).

  1. Al fine di dare piena attuazione, per le parti non direttamente applicabili, al Regolamento (UE) n. 473/2013 del 21 maggio 2013 sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro, alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 40, comma 1, le parole: “entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2015”;
   b) all'articolo 42, comma 1, le parole: “entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2015”;
   c) all'articolo 50, comma 1, le parole: “entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2016”».
7. 04. Il Relatore.
(Approvato)

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ALLEGATO 3

DL 16/2014: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche (C. 2162 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
   esaminato il disegno di legge C. 2162 recante «DL 16/2014: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche»;
   considerato che le disposizioni del decreto-legge prevedono misure afferenti la finanza locale e la situazione di crisi finanziaria degli enti territoriali, apportando una serie di modifiche alla legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013);
   rilevato che, per quanto riguarda i profili di interesse della Commissione, l'articolo 2, comma 1, lettera a), abroga la norma sull'acquisto di spazi pubblicitari on line, contenuta al comma 33 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2014;
   ricordato che, per effetto del predetto comma 33 (dell'articolo 1) della legge di stabilità 2014, l'articolo 17-bis del decreto del Presidente della Repubblica 633 del 1972, prevede che i soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità on line, anche attraverso centri media ed operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA italiana. Devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana anche gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (cosiddetti servizi di «search advertising»), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la fruizione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili;
   considerato che la disposizione contenuta nella legge di stabilità 2014 pone dei dubbi circa la compatibilità con la normativa comunitaria in materia di libertà di circolazione di beni, e che il decreto-legge n. 151 del 2013 – non convertito – aveva previsto il rinvio dell'applicazione del comma 33 al 1o luglio 2014, proprio allo scopo di verificarne la compatibilità comunitaria;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.