CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 13 marzo 2014
198.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 3/2014: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3, recante disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola (C. 2157 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Ai fini della maturazione dell'anzianità stipendiale, espressamente finalizzata al recupero dell'utilità degli anni 2012 e 2013, non sono adottati i provvedimenti di retrocessione a una classe stipendiale inferiore del personale scolastico che ne abbia acquisita una superiore nell'anno 2013, in virtù dell'anzianità economica attribuita nel medesimo anno compreso chi abbia maturato i requisiti all'accesso del trattamento pensionistico. Non sono, inoltre, adottati i provvedimenti di recupero dei pagamenti già effettuati a partire dal 1o gennaio 2013 in esecuzione dell'acquisizione di una nuova classe stipendiale.

  Conseguentemente:
   a) al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: fino alla conclusione della sessione negoziale di cui al medesimo comma 1;
   b) al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-quater;
   c) sopprimere il comma 3;
   d) dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la lettera b) è soppressa;
   b) dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
   «c-bis) Le disposizioni di cui alla lettera c) non si applicano per il personale scolastico docente e ATA».

  4-ter. All'articolo 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano per il personale scolastico docente e ATA».
  4-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante utilizzo del Fondo di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fino a concorrenza, nonché per la parte eccedente, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-quinquies.
  4-quinquies. Al comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, Pag. 126convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento».
1. 1. Chimienti, Ciprini, Rostellato, Bechis, Tripiedi, Baldassarre, Cominardi, Rizzetto, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Simone Valente, Battelli.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Ai fini della maturazione dell'anzianità stipendiale, espressamente finalizzata al recupero dell'utilità degli anni 2012 e 2013, non sono adottati i provvedimenti di retrocessione a una classe stipendiale inferiore del personale scolastico che ne abbia acquisita una superiore nell'anno 2013, in virtù dell'anzianità economica attribuita nel medesimo anno compreso chi abbia maturato i requisiti all'accesso del trattamento pensionistico. Non sono, inoltre, adottati i provvedimenti di recupero dei pagamenti già effettuati a partire dal 1o gennaio 2013 in esecuzione dell'acquisizione di una nuova classe stipendiale.

  Conseguentemente:
   a) al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: fino alla conclusione della sessione negoziale di cui al medesimo comma 1,;
   b) al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-quinquies;
   c) sopprimere il comma 3;
   d) dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la lettera b) è soppressa;
   b) dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
   «c-bis) Le disposizioni di cui alla lettera c) non si applicano per il personale scolastico docente e ATA».

  4-ter. All'articolo 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano per il personale scolastico docente e ATA».
  4-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-quinquies.
  4-quinquies. Al comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento».
1. 3. Luigi Gallo, Chimienti, Ciprini, Rostellato, Bechis, Tripiedi, Baldassarre, Cominardi, Rizzetto, Marzana, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Simone Valente, Battelli.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Ai fini della maturazione dell'anzianità stipendiale, espressamente finalizzata al recupero dell'utilità degli anni 2012 e 2013, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, non sono adottati i provvedimenti di retrocessione a una classe stipendiale inferiore del personale scolastico che ne abbia acquisita una superiore nell'anno 2013 in virtù dell'anzianità economica attribuita nel medesimo anno. Non sono, inoltre, adottati i provvedimenti di recupero dei pagamenti già effettuati a partire dal 1o gennaio 2013 in esecuzione dell'acquisizione di una nuova classe stipendiale.

Pag. 127

  Conseguentemente:
   a) al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: fino alla conclusione della sessione negoziale di cui al medesimo comma 1,;
   b) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole 120 milioni con le seguenti: 720 milioni;
   c) al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-bis.;
   d) sopprimere il comma 3;
   e) dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante utilizzo del Fondo di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fino a concorrenza, nonché, per la parte eccedente, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-ter.
  4-ter. Al comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento.
1. 4. Chimienti, Ciprini, Rostellato, Bechis, Tripiedi, Baldassarre, Cominardi, Rizzetto, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Simone Valente, Battelli.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Ai fini della maturazione dell'anzianità stipendiale, espressamente finalizzata al recupero dell'utilità dell'anno 2012, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, non sono adottati i provvedimenti di retrocessione a una classe stipendiale inferiore del personale scolastico che ne abbia acquisita una superiore nell'anno 2013 in virtù dell'anzianità economica attribuita nel medesimo anno. Non sono, inoltre, adottati i provvedimenti di recupero dei pagamenti già effettuati a partire dal 1o gennaio 2013 in esecuzione dell'acquisizione di una nuova classe stipendiale.

  Conseguentemente:
   a) al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: fino alla conclusione della sessione negoziale di cui al medesimo comma 1,;
   b) al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-quater;
   c) sopprimere il comma 3;
   d) dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) la lettera b) è soppressa;
   b) dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
   «c-bis) Le disposizioni di cui alla lettera c) non si applicano per il personale scolastico docente e ATA».

  4-ter. All'articolo 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano per il personale scolastico docente e ATA».
  4-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante utilizzo del Fondo di Pag. 128cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fino a concorrenza, nonché, per la parte eccedente, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-quinquies.
  4-quinquies. Al comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento».
1. 6. Luigi Gallo, Chimienti, Ciprini, Rostellato, Bechis, Tripiedi, Baldassarre, Cominardi, Rizzetto, Marzana, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Simone Valente, Battelli.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Ai fini della maturazione dell'anzianità stipendiale, espressamente finalizzata al recupero dell'utilità dell'anno 2012, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, non sono adottati i provvedimenti di retrocessione a una classe stipendiale inferiore del personale scolastico che ne abbia acquisita una superiore nell'anno 2013, in virtù dell'anzianità economica attribuita nel medesimo anno. Non sono, inoltre, adottati i provvedimenti di recupero dei pagamenti già effettuati a partire dal 1o gennaio 2013 in esecuzione dell'acquisizione di una nuova classe stipendiale.

  Conseguentemente:
   a) al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: fino alla conclusione della sessione negoziale di cui al medesimo comma 1,;
   b) al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-quinquies.;
   c) sopprimere il comma 3;
   d) dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la lettera b) è soppressa;
   b) dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
   «c-bis) Le disposizioni di cui alla lettera c) non si applicano per il personale scolastico docente e ATA».

  4-ter. All'articolo 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano per il personale scolastico docente e ATA».
  4-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-quinquies.
  4-quinquies. Al comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento».
1. 2. Luigi Gallo, Chimienti, Ciprini, Rostellato, Bechis, Tripiedi, Baldassarre, Cominardi, Rizzetto, Marzana, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Simone Valente, Battelli.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Ai fini della maturazione dell'anzianità stipendiale, espressamente finalizzata al recupero dell'utilità dell'anno 2012, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, non sono adottati i provvedimenti Pag. 129di retrocessione a una classe stipendiale inferiore del personale scolastico che ne abbia acquisita una superiore nell'anno 2013 in virtù dell'anzianità economica attribuita nel medesimo anno. Non sono, inoltre, adottati i provvedimenti di recupero dei pagamenti già effettuati a partire dal 1o gennaio 2013 in esecuzione dell'acquisizione di una nuova classe stipendiale.

  Conseguentemente:
   a) al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: fino alla conclusione della sessione negoziale di cui al medesimo comma 1,;
   b) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole 120 milioni, con le seguenti: 370 milioni;
   c) al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-bis;
   d) sopprimere il comma 3;
   e) dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante utilizzo del fondo di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fino a concorrenza, nonché, per la parte eccedente, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-ter.
  4-ter. Al comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento.
1. 5. Chimienti, Ciprini, Rostellato, Bechis, Tripiedi, Baldassarre, Cominardi, Rizzetto, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Simone Valente, Battelli.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Non sono adottati i provvedimenti di retrocessione a una classe stipendiale inferiore del personale scolastico che ne abbia acquisita una superiore nell'anno 2013 in virtù dell'anzianità economica attribuita nel medesimo anno. Non sono, inoltre, adottati i provvedimenti di recupero dei pagamenti già effettuati a partire dal 1o gennaio 2013 in esecuzione dell'acquisizione di una nuova classe stipendiale.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
1. 7. Di Salvo, Airaudo, Placido, Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni.

  Al comma 1, sostituire le parole: finalizzata al recupero dell'annualità 2012 con le seguenti: finalizzata al recupero delle annualità 2012 e 2013.

  Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. Limitatamente alla finalità di recupero dell'annualità 2013, sono stanziati 350 milioni di euro.
  2-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2-bis si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2-quater.
  12-quater. Al comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento».
1. 8. Chimienti, Ciprini, Rostellato, Bechis, Tripiedi, Baldassarre, Cominardi, Rizzetto, Luigi Gallo, Vacca, Marzana, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Simone Valente, Battelli.

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  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali disposizioni si applicano anche al personale docente e tecnico amministrativo dei conservatori di musica e accademia di belle arti, facente parti del comparto AFAM.
1. 9. Albanella.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La medesima sessione negoziale dovrà anche valutare la possibilità di procedere al recupero dell'anno 2013 ai fini della maturazione dell'anzianità stipendiale.
1. 10. Chimienti, Ciprini, Rostellato, Bechis, Tripiedi, Baldassarre, Cominardi, Rizzetto, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Simone Valente, Battelli.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: di euro 120 milioni con le seguenti: di euro 370 milioni.

  Conseguentemente:
   a) al medesimo periodo, dopo le parole: nell'anno 2013, aggiungere le seguenti:, fino a concorrenza. Per la parte eccedente si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-bis;
   b) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento».
1. 11. Chimienti, Ciprini, Rostellato, Bechis, Tripiedi, Baldassarre, Cominardi, Rizzetto, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Simone Valente, Battelli.

  Sopprimere il comma 3.
1. 12. Chimienti, Ciprini, Rostellato, Bechis, Tripiedi, Baldassarre, Cominardi, Rizzetto, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Simone Valente, Battelli.

  Al comma 3, sostituire le parole: e resta acquisita all'erario con le seguenti: per essere riassegnata a favore dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito della missione 1. Istruzione scolastica.
1. 13. Luigi Gallo, Chimienti, Ciprini, Rostellato, Bechis, Tripiedi, Baldassarre, Cominardi, Rizzetto, Marzana, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Simone Valente, Battelli.

  Al comma 4, sostituire le parole: non trova applicazione per l'anno 2014 con le seguenti: non trova applicazione per gli anni 2013-2014.

  Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la lettera b) è soppressa;
   b) dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
   «c-bis) Le disposizioni di cui alla lettera c) non si applicano per il personale scolastico docente e ATA».

  4-ter. All'articolo 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano per il personale scolastico docente e ATA».
  4-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter, si provvede mediante utilizzo del Fondo di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-Pag. 131legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fino a concorrenza, nonché, per la parte eccedente, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-quinquies.
  4-quinquies. Al comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento».
1. 14. Luigi Gallo, Chimienti, Ciprini, Rostellato, Bechis, Tripiedi, Baldassarre, Cominardi, Rizzetto, Marzana, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Simone Valente, Battelli.

  Al comma 4, sostituire le parole: non trova applicazione per l'anno 2014, con le seguenti: non trova applicazione per gli anni 2013-2014,.

  Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4, valutati in 600 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-ter.
  4-ter. Al comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento».
1. 15. Chimienti, Ciprini, Rostellato, Bechis, Tripiedi, Baldassarre, Cominardi, Rizzetto, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Simone Valente, Battelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Sono corrisposti a partire dall'anno scolastico 2014-2015 gli scatti di anzianità maturati dal personale precario che ha stipulato un contratto annuale al 31 agosto, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, della legge 11 luglio 1980, n. 312. Il servizio pre-ruolo è valutato per intero in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e dall'articolo 485 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché dai contratti vigenti, nel rispetto della direttiva 1999/70/CE. È abrogato il contratto collettivo nazionale di lavoro 4 agosto 2011 del comparto scuola e per il personale neo-assunto si applicano le fasce stipendiali dei contratti di comparto previgenti. All'attuazione del presente comma si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
1. 16. Chimienti, Ciprini, Rostellato, Bechis, Tripiedi, Baldassarre, Cominardi, Rizzetto, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Simone Valente, Battelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Limitatamente al personale dirigenziale dell'area V in servizio nel ruolo regionale della Sardegna, i livelli retributivi della parte variabile dell'indennità di posizione e dell'indennità di risultato relativi agli anni scolastici 2007-2008, 2008-2009 e 2009-2010 sono quelli pattuiti con il Contratto collettivo integrativo a livello regionale stipulato in data 7 marzo 2007. Limitatamente al personale dirigenziale dell'area V in servizio nel ruolo regionale della Campania, i livelli retributivi della parte variabile dell'indennità di posizione e dell'indennità di risultato relativi agli anni scolastici 2010-2011 e 2011-2012 sono pari alla media aritmetica tra quelli pattuiti con il Contratto collettivo integrativo a livello regionale stipulato in data 8 maggio 2008 e quelli definiti dall'Amministrazione scolastica regionale con atto unilaterale per l'anno scolastico 2010-2011. La copertura dei relativi oneri è Pag. 132assicurata, ad invarianza di spesa complessiva, mediante riduzione dell'accantonamento complessivo delle retribuzioni individuali di anzianità del personale dirigenziale dell'area V posto in quiescenza durante il periodo di riferimento.
*1. 17. Centemero, Polverini.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Limitatamente al personale dirigenziale dell'area V in servizio nel ruolo regionale della Sardegna, i livelli retributivi della parte variabile dell'indennità di posizione e dell'indennità di risultato relativi agli anni scolastici 2007-2008, 2008-2009 e 2009-2010 sono quelli pattuiti con il Contratto collettivo integrativo a livello regionale stipulato in data 7 marzo 2007. Limitatamente al personale dirigenziale dell'area V in servizio nel ruolo regionale della Campania, i livelli retributivi della parte variabile dell'indennità di posizione e dell'indennità di risultato relativi agli anni scolastici 2010-2011 e 2011-2012 sono pari alla media aritmetica tra quelli pattuiti con il Contratto collettivo integrativo a livello regionale stipulato in data 8 maggio 2008 e quelli definiti dall'Amministrazione scolastica regionale con atto unilaterale per l'anno scolastico 2010-2011. La copertura dei relativi oneri è assicurata, ad invarianza di spesa complessiva, mediante riduzione dell'accantonamento complessivo delle retribuzioni individuali di anzianità del personale dirigenziale dell'area V posto in quiescenza durante il periodo di riferimento.
*1. 18. Carocci, Rocchi, Ghizzoni, Coscia, Pes, Zampa, Rampi, Malisani, Manzi, Bossa.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Limitatamente al personale dirigente scolastico, la riduzione proporzionale del fondo di cui all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica previa integrazione del fondo con la retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti cessati dal servizio nel periodo successivo all'ultimo ricalcolo. Resta fermo in ogni caso l'ammontare massimo previsto dal medesimo comma 2-bis.
**1. 19. Carocci, Rocchi, Ghizzoni, Coscia, Pes, Zampa, Rampi, Malisani, Manzi, Bossa.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Limitatamente al personale dirigente scolastico, la riduzione proporzionale del fondo di cui all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica previa integrazione del fondo con la retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti cessati dal servizio nel periodo successivo all'ultimo ricalcolo. Resta fermo in ogni caso l'ammontare massimo previsto dal medesimo comma 2-bis.
**1. 20. Centemero, Polverini.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. In applicazione di quanto previsto dall'intesa sottoscritta il 29 aprile 2010 fra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le organizzazioni sindacali dell'area V, è autorizzato lo stanziamento della somma di 5 milioni di euro, da utilizzare per le finalità indicate nell'intesa medesima. Alla relativa copertura si provvede ad invarianza di spesa complessiva, mediante riduzione dell'importo accantonato a fronte della retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti cessati dal servizio negli anni 2011, 2012 e 2013.
*1. 21. Carocci, Rocchi, Ghizzoni, Coscia, Pes, Zampa, Rampi, Malisani, Manzi, Bossa.

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  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. In applicazione di quanto previsto dall'intesa sottoscritta il 29 aprile 2010 fra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le organizzazioni sindacali dell'area V, è autorizzato lo stanziamento della somma di 5 milioni di euro, da utilizzare per le finalità indicate nell'intesa medesima. Alla relativa copertura si provvede ad invarianza di spesa complessiva, mediante riduzione dell'importo accantonato a fronte della retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti cessati dal servizio negli anni 2011, 2012 e 2013.
*1. 22. Centemero, Polverini.

Art. 1-bis.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. Per gli anni scolastici 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014, l'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione nei confronti del personale ATA della scuola con riguardo alle posizioni economiche di cui alla sequenza contrattuale del 25 luglio 2008 attribuite per lo svolgimento delle ulteriori e più complesse mansioni già svolte nei suddetti periodi.
  2. Non si provvede ad alcun recupero delle somme già corrisposte negli anni scolastici indicati in relazione all'attribuzione delle posizioni di cui al comma 1.
1-bis. 1. Di Salvo, Airaudo, Placido, Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni.

  Al comma 3, sostituire le parole: mediante corrispondente riduzione, per l'esercizio finanziario 2014, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440 con le seguenti: mediante utilizzo del Fondo di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
1-bis. 2. Chimienti, Luigi Gallo, Ciprini, Rostellato, Bechis, Tripiedi, Baldassarre, Cominardi, Rizzetto, Vacca, Marzana, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Simone Valente, Battelli.

  Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.

  1. Al fine di garantire il regolare svolgimento dell'anno scolastico in corso, fino all'avvenuta rinnovazione e al completamento, a seguito di annullamento giurisdizionale, della procedura concorsuale a posti di dirigente scolastico, di cui al decreto direttoriale del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale – n. 56 del 15 luglio 2011, il personale in servizio con funzioni di dirigente scolastico, a seguito della procedura concorsuale annullata, continua a esercitare le funzioni medesime in via transitoria nelle sedi di rispettiva assegnazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono fatti salvi gli atti adottati dal predetto personale nell'espletamento degli incarichi di cui al presente comma.
  2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
*1-bis. 01. Rocchi, Coscia, Ghizzoni, Malpezzi, Carocci, Parrini, Bonafè.

  Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.

  1. Al fine di garantire il regolare svolgimento dell'anno scolastico in corso, fino all'avvenuta rinnovazione e al completamento, a seguito di annullamento giurisdizionale, della procedura concorsuale a posti di dirigente scolastico, di cui al Pag. 134decreto direttoriale del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale – n. 56 del 15 luglio 2011, il personale in servizio con funzioni di dirigente scolastico, a seguito della procedura concorsuale annullata, continua a esercitare le funzioni medesime in via transitoria nelle sedi di rispettiva assegnazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono fatti salvi gli atti adottati dal predetto personale nell'espletamento degli incarichi di cui al presente comma.
  2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
*1-bis. 02. Centemero.

  Dopo l'articolo 1-bis aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.

   1. I commi 54, 55 e 56 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono abrogati.
  2. All'articolo 5 comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale della scuola, sia docente che amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche».
  3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione, definita dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazione, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.
*1-bis. 03. Chimienti, Luigi Gallo, Ciprini, Rostellato, Bechis, Tripiedi, Baldassarre, Cominardi, Rizzetto, Vacca, Marzana, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Simone Valente, Battelli.