CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 13 marzo 2014
198.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 4/2014: Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi. (C. 2012 Governo).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE

  La IX Commissione (Trasporti),
   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi;
   il comma 4 dell'articolo 2 reca una norma interpretativa in materia di imposta di concessione governativa per i contratti di abbonamento per l'utilizzo di apparecchiature radiomobili di comunicazione chiarendo che, per stazioni radioelettriche, sono da intendersi anche le apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre di comunicazione;
   la suddetta interpretazione «consentirebbe», nelle intenzioni dei redattori, «di chiudere un contenzioso giudiziario che vede l'amministrazione pubblica soccombente»;
   risulta infatti pendente, innanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, un giudizio relativo alla legittimità dell'imposizione dell'imposta in parola, incentrato sull'interpretazione dell'articolo 160 del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al D. Lgs. 1o agosto 2003, n. 259, e successive modifiche e integrazioni, cui la norma in oggetto intende fornire un'interpretazione autentica allo scopo di chiarire l'ambito oggettivo di applicazione dell'imposta di concessione governativa di cui si discute;
   da quanto risulta da fonti di stampa, in occasione dell'udienza pubblica tenutasi innanzi alla Suprema Corte il 25 febbraio u.s. il Procuratore generale della Corte, riprendendo le argomentazioni fornite dall'Avvocatura dello Stato, si è espresso a sostegno della tesi favorevole alla legittimità dell'imposizione ma, allo stato attuale, non è possibile anticipare quale sarà l'orientamento della Corte la cui decisione è attesa nei prossimi mesi su una questione che, in tempi recenti, è stata oggetto di un acceso dibattito giurisprudenziale con interpretazioni difformi tanto da richiedere l'intervento delle SS.UU.;
   il comma di cui in parola, stante la delicatezza dell'oggetto, è da considerarsi abusivo all'interno di un provvedimento d'urgenza;
   infatti, il comma 4 dell'articolo 2 rappresenta, da un lato, un grave vulnus in tema di limiti all'emanazione di norme tributarie con efficacia retroattiva, in contrasto con quanto previsto dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo statuto del contribuente e confermato, fin da tempi non recenti, dalla Corte costituzionale (Cfr. ex multis sent. n. 170/2008);
   sotto altro e concorrente profilo, tale disposizione si rivela quantomeno inopportuna intervenendo su una questione Pag. 121attualmente oggetto di scrutinio giurisprudenziale da parte delle Sezioni Unite della Corte di cassazione e, dunque, si pone almeno in termini potenziali in contrasto con il principio di separazione dei poteri che rappresenta l'architrave di ogni democrazia liberale che si voglia dire improntata allo stato di diritto,
   esprime

PARERE CONTRARIO.