CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 febbraio 2014
188.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. C. 282 e abb.-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  La Commissione giustizia,
   esaminato il testo unificato in oggetto;
   rilevato che all'articolo 10, recante la delega volta alla revisione del contenzioso tributario e della riscossione degli enti locali, il Senato ha modificato il n. 3 della lettera b) del comma 1, prevedendo un eventuale ampliamento dei soggetti abilitati a rappresentare i contribuenti dinanzi alle commissioni tributarie;
   ritenuto che il predetto ampliamento debba necessariamente rispondere ai principi di competenza e qualificazione professionale dei soggetti abilitati a rappresentare in giudizio i contribuenti, in armonia con la normativa vigente in materia di professioni,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (Atto n. 70).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La Commissione Giustizia,
   esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (Atto n. 70);
   rilevato che:
    l'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012 n. 247 («Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense»), di cui il presente schema di decreto ministeriale è attuazione, è coerente con la previgente norma primaria (articolo 9 DL 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27) che ha disposto l'abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate e il rinvio a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante per la determinazione del compenso ai professionisti (da parte di un organo giurisdizionale);
    il presente schema di decreto è diretto ad individuare i parametri per la determinazione dei compensi agli avvocati, sulla base dei principi e criteri direttivi dettati dalla legge n. 247 del 2012 che, da un lato, rimane coerente con il sistema introdotto dall'articolo 9, del decreto legge n. 1 del 2012, laddove subordina il ricorso ai parametri alla mancanza di accordo tra le parti (che è, e deve rimanere, il criterio principale di determinazione del compenso al professionista, una volta venuto meno il sistema tariffario), e, dall'altro, se ne discosta sensibilmente laddove il ricorso ai parametri non è più limitato ai casi di liquidazione del compenso da parte di un organo giurisdizionale, ma è previsto anche in altri casi: quando il compenso non è stato determinato in forma scritta; in ogni caso di mancanza di accordo; nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi; per prestazioni officiose previste dalla legge;
    in massima parte le criticità poste in evidenza sia nel corso dei lavori in Commissione che da parte di soggetti esterni non sembrano tener conto del superamento del sistema tariffario, sancito dal decreto legge n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012, e ribadito dalla legge n. 247 del 2012;
    all'articolo 12 appare opportuno prevedere anche la fase post decisoria nella quale ricomprendere una serie di attività che, dopo la conclusione di un processo ordinario, l'avvocato compie nell'interesse del cliente, quali ad esempio la richiesta di copia autentica della decisione, le consultazioni con il cliente e le valutazioni sui mezzi di eventuale impugnazione;
    la mancata previsione della fase post decisoria potrebbe comportare la conseguenza di dover conferire un nuovo incarico per l'espletamento delle predette attività con un aggravio dei costi a carico del cittadino utente del servizio giustizia;
    l'articolo 26 suscita forti perplessità laddove stabilisce che per le attività di gestione amministrativa giudiziaria o convenzionale il compenso sia liquidato a percentuale, fino al massimo del 5 per cento del valore dei beni amministrati, in Pag. 26quanto la disposizione si applica sia nel caso di amministrazione di beni di alto valore che di valore scarso se non addirittura nullo, senza tener conto che in questo ultimo caso l'incarico è generalmente affidato a giovani professionisti che, pertanto, si troverebbero a percepire un compenso assolutamente irrisorio in relazione alla mole di lavoro che comunque deve essere svolta;
    al fine di evitare sperequazioni sarebbe opportuno che all'articolo 26 non si prevedesse il parametro della percentuale al fine di determinare il compenso della prestazione, quanto piuttosto sarebbe opportuno prevedere un compenso a percentuale calcolato per scaglioni stabilendo comunque un compenso minimo non inferiore ad una determinata somma;
    per quanto attiene alle tabelle: 1) alla tabella 26 in materia di arbitrato sarebbe opportuno prevedere una diminuzione dei compensi per ciascun arbitro in caso di collegio arbitrale; 2) sarebbe opportuna la previsione di una specifica tabella dei compensi per le cause di famiglia e per i giudizi minorili, considerata la peculiarità della materia;
   rilevato peraltro che lo schema di decreto contiene alcuni refusi, evidenziati peraltro nel parere del Consiglio di Stato, tra i quali si segnalano quelli risultanti in maniera evidente in relazione ad alcuni compensi previsti dalle tabelle,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 12 sia prevista anche la fase post decisoria rispetto alla conclusione di un processo ordinario;
   2) all'articolo 26 sia previsto il parametro del compenso a percentuale calcolato per scaglioni stabilendo comunque un compenso minimo non inferiore ad una determinata somma;
   3) alla tabella 26 in materia di arbitrato sia prevista una diminuzione dei compensi per ciascun arbitro in caso di collegio arbitrale;
  e con la seguente osservazione:
   il Governo valuti l'opportunità di prevedere una specifica tabella dei compensi per le cause di famiglia e per i giudizi minorili.