CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 25 febbraio 2014
187.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 151/2013: Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali (C. 2121 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo del disegno di legge C. 2121 Governo, approvato dal Senato, recante «DL 151/2013: Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali»;
   considerato che il provvedimento appare nel suo complesso riconducibile alle materie: «sistema tributario e contabile dello Stato, «tutela della concorrenza» e «perequazione delle risorse finanziarie», «ordinamento e organizzazione amministrativa», «ordinamento civile», attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), g) e l) della Costituzione, nonché alle materie «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», «governo del territorio» e «grandi reti di trasporto», di competenza concorrente tra Stato e Regioni;
   richiamati altresì l'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, relativo agli interventi speciali dello Stato in favore di determinati enti territoriali, e l'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, sull'ordinamento speciale di Roma capitale;
   rilevato che molte delle disposizioni recate dal provvedimento hanno un contenuto analogo a quelle recate dal decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio. Proroghe di termini previsti da disposizioni legislative» (C. 1906), non convertito in legge;
   ribadito quanto evidenziato nel parere espresso dalla I Commissione in sede di esame del disegno di legge di conversione del suddetto decreto-legge n. 126 del 2013 (C. 1906), relativamente alle lettere e) ed f) del comma 5-ter dell'articolo 1 di tale decreto-legge, ora contenute nelle lettere d) ed e) del comma 1-ter dell'articolo 4, introdotte nel corso dell'esame presso il Senato;
   ribadita quindi, al riguardo, la necessità di una attenta valutazione, relativamente alla coerenza con il quadro istituzionale dei rapporti tra lo Stato e gli enti locali, delle suddette disposizioni di cui alle lettere d) ed e) del comma 1-ter dell'articolo 4, che intervengono sull'autonomia dell'ente Roma capitale, in una materia che riguarda anche lo svolgimento di servizi alla comunità territoriale;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   all'articolo 4, siano soppresse le lettere d) ed e) del comma 1-ter.

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ALLEGATO 2

Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita (C. 282-950-1122-1339-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminata la proposta di legge C. 282-950-1122-1339-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, recante «Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita»;
  considerato che:
   il provvedimento è riconducibile alla materia tributaria che, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, è attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
   alla competenza legislativa dello Stato è altresì assegnata in via esclusiva la perequazione delle risorse finanziarie;
   le regioni – ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione – hanno potestà legislativa concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; hanno inoltre potestà legislativa in materia di tributi regionali e locali, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge statale di coordinamento (articolo 119);
  rilevato che:
   l'articolo 1, comma 1, stabilisce che l'adozione dei decreti legislativi deve avvenire nel rispetto dei principi costituzionali, con specifico riferimento a quelli di cui agli articoli 3 e 53 della Costituzione, il medesimo comma richiede anche il rispetto del diritto dell'Unione europea, che, in ogni caso, costituisce comunque obbligo costituzionale in base alle disposizioni contenute negli articoli 11 e 117 primo comma della Costituzione;
   ricordato che, nel parere espresso il 19 settembre 2013 sul provvedimento esaminato dalla Camera dei deputati in prima lettura, la I Commissione aveva formulato le seguenti osservazioni:
    valuti la Commissione l'opportunità di sopprimere l'articolo 1, comma 3, nel quale si prevede un termine per un atto endoprocedimentale interno al Governo quale la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri relativa ad almeno uno degli schemi di decreti legislativi attuativi della delega;
    valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 1, nel quale si chiama il Governo a riferire alle Commissioni competenti sull'attuazione della delega entro due mesi dall'entrata in vigore della legge delega;
   preso atto che tali disposizioni non sono state poi modificate né dalla Camera dei deputati né dal Senato della Repubblica;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE