CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 febbraio 2014
178.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 150/2013: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative
  (C. 2027 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La XIII Commissione (Agricoltura),
   esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 150 del 2013, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (C. 2027, approvato dal Senato),
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) con riferimento all'articolo 5, comma 1, si segnala la necessità che, entro il termine perentorio del 1o luglio 2014, si pervenga ad una soluzione definitiva, senza ulteriori rinvii, della questione relativa alla produzione della mozzarella di bufala campana DOP, al fine di non compromettere le prospettive di crescita del settore, di non danneggiare i piccoli trasformatori e di assicurare al contempo la piena tracciabilità delle produzioni attraverso il corretto svolgimento dei controlli;
   b) con riferimento all'articolo 5, comma 2, si sottolinea l'esigenza che la proroga dei termini per la revisione delle macchine agricole sia funzionale alla necessità di garantire la sicurezza degli operatori, al fine di evitare che tale adempimento costituisca un ulteriore onere amministrativo a carico del settore primario, già fortemente penalizzato dal continuo aumento dei costi di produzione;
   c) si sottolinea l'esigenza di rinviare il termine di applicazione dell'obbligo di iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), ove applicabile, per gli imprenditori agricoli che producono e trasportano ad una piattaforma di conferimento, oppure conferiscono ad un circuito organizzato di raccolta, i propri rifiuti pericolosi in modo occasionale e saltuario (articolo 39, comma 9, del decreto legislativo n. 205 del 2010);
   d) si chiede di prorogare al 30 giugno 2015 l'applicazione della normativa sulla prevenzione degli incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1o agosto 2011, n. 151, per i piccoli depositi di carburante agricolo. La proroga dovrebbe essere prevista, in particolare, in favore degli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 25 metri cubi, ai sensi dell'articolo 14, commi 13-bis e 13-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, ovvero contenitori distributori mobili di cui al decreto ministeriale 19 marzo 1990 ad uso privato per liquidi di categoria C esclusivamente per il rifornimento di macchine ed auto all'interno dell'azienda, ferma restando l'applicazione delle disposizioni ivi richiamate.

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ALLEGATO 2

DL 150/2013: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (C. 2027 Governo, approvato dal Senato).

NUOVA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La XIII Commissione (Agricoltura),
   esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 150 del 2013, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (C. 2027, approvato dal Senato),
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) con riferimento all'articolo 5, comma 2, si sottolinea l'esigenza che la proroga dei termini per la revisione delle macchine agricole sia funzionale alla necessità di garantire la sicurezza degli operatori, al fine di evitare che tale adempimento costituisca un ulteriore onere amministrativo a carico del settore primario, già fortemente penalizzato dal continuo aumento dei costi di produzione;
   b) si sottolinea l'esigenza di rinviare il termine di applicazione dell'obbligo di iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), ove applicabile, per gli imprenditori agricoli ed agromeccanici che producono e trasportano ad una piattaforma di conferimento, oppure conferiscono ad un circuito organizzato di raccolta, i propri rifiuti pericolosi in modo occasionale e saltuario (articolo 39, comma 9, del decreto legislativo n. 205 del 2010);
   c) si chiede di prorogare al 30 giugno 2015 l'applicazione della normativa sulla prevenzione degli incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1o agosto 2011, n. 151, per i piccoli depositi di carburante agricolo. La proroga dovrebbe essere prevista, in particolare, in favore degli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 25 metri cubi, ai sensi dell'articolo 14, commi 13-bis e 13-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, ovvero contenitori distributori mobili di cui al decreto ministeriale 19 marzo 1990 ad uso privato per liquidi di categoria C esclusivamente per il rifornimento di macchine ed auto all'interno dell'azienda, ferma restando l'applicazione delle disposizioni ivi richiamate.

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ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di agricoltura sociale. C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e C. 1020 Schullian.

PROPOSTE EMENDATIVE
(Riferite al testo unificato come testo base nella seduta del 22 gennaio 2014)

ART. 2.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Ai fini della presente legge per agricoltura sociale si intendono le attività esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che, in forma singola o associata con organismi non lucrativi di utilità sociale, con organismi della cooperazione, con organizzazioni di volontariato, con associazioni ed enti di promozione sociale, con fondazioni ed enti di patronato, integrano in modo sostanziale, continuativo e qualificante l'attività agricola con una delle seguenti ulteriori attività:
   a) inserimento socio-lavorativo di soggetti disabili e di lavoratori disabili, come, definiti ai sensi dell'articolo 2, numero 20), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, anche attraverso fornitura di servizi e di prestazioni;
   b) fornitura di prestazioni e di servizi sociali, socio-sanitari, riabilitativi, terapeutici, formativi ed educativi per le famiglie dei soggetti di cui alla lettera a).
2. 8. Gagnarli, L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gallinella, Lupo, Parentela.

  Al comma 1, sostituire la parola: connesse con la seguente: complementari.
2. 1. Russo.

  Al comma 1, sostituire la parola: connesse con la seguente: unite.
2. 2 Russo.

  Al comma 1, sostituire la parola: connesse con la seguente: congiunte.
2. 3. Russo.

  Al comma 1, sostituire la parola: connesse con la seguente: collegate.
2. 4. Russo.

  Al comma 1, sostituire la parola: connesse con la seguente: associate.
2. 5. Russo.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: di soggetti svantaggiati di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381.
*2. 9. Caon.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: di soggetti svantaggiati di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381.
*2. 10. L'Abbate, Gagnarli, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gallinella, Lupo, Parentela.

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  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
**2. 11. Gagnarli, L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gallinella, Lupo, Parentela.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
**2. 12. Caon.

  Al comma 1, lettera c), numero 2), sostituire le parole: adulti e pensionati con la seguente: persone.
2. 13. Antezza.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: interessati attraverso aggiungere la seguente: anche.
2. 6. Russo.

  Al comma 1, sopprimere la lettera e).
2. 14. L'Abbate, Gagnarli, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gallinella, Lupo, Parentela.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Si considerano agricoltura sociale, altresì, le attività di cui al comma 1, svolte dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328, qualora conducano, a qualsiasi titolo, aziende agricole.
2. 15. Gagnarli, L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gallinella, Lupo, Parentela.

  Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383.

  Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, sopprimere la lettera f).
2. 7. Russo.

  Al comma 3, sopprimere le parole: dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383.
2. 16. Caon.

  Sopprimere il comma 4.
2. 17. L'Abbate, Gagnarli, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gallinella, Lupo, Parentela.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Il volume d'affari fino alla soglia di 10 mila euro annui si considera reddito agrario a tutti gli effetti di legge.
2. 18. Schullian.

ART. 3.

  Sopprimere il comma 3.
3. 1. Russo.

ART. 4.

  Sopprimerlo.
4. 1. Gagnarli, L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gallinella, Lupo, Parentela.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: o associazioni.
4. 2. Caon.

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ART. 5.

  Al comma 1, dopo le parole: a tutti gli effetti aggiungere le seguenti: nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici.
5. 1. Squeri.

ART. 6.

  Sopprimerlo.
6. 1. Squeri.

ART. 7.

  Sopprimere il comma 2.
7. 1. Squeri.

ART. 8.

  Al comma 2, sopprimere la lettera f).
8. 1. Caon.