CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 febbraio 2014
178.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 150/2013: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2027 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La XII Commissione (Affari sociali),
   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2027 Governo, approvato dal Senato, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative»;
   considerato che in sede referente presso il Senato della Repubblica è stato inserito il comma 1-bis all'articolo 7, volto a prorogare dal 31 maggio 2013 al 30 giugno 2014 l'aggiornamento del Nomenclatore tariffario dei dispositivi medici di cui all'articolo 11 del decreto ministeriale n. 332 del 1999;
   pur rilevate le difficoltà emerse sino ad oggi nel procedere all'aggiornamento del Nomenclatore tariffario, in quanto, prevedendo una serie di iniziative innovative sia a favore dell'assistenza integrativa nel settore dei dispositivi medici monouso sia per l'assistenza protesica, si teme che ingeneri un incremento degli oneri a carico del Servizio sanitario nazionale;
   valutata la necessità di procedere comunque con tale aggiornamento in accordo con il Ministero dell'economia e delle finanze e con le singole Regioni, senza tuttavia differire ulteriormente il citato termine del 30 giugno 2014;
   considerato che l'articolo 9, comma 15, prevede che nelle more dell'espletamento della procedura di gara per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti, venga prorogato il contratto in essere, stipulato il 24 marzo 2010, al fine di garantire la prosecuzione del programma Carta acquisti ordinaria e l'avvio della Carta acquisti sperimentale, fino al perfezionamento del contratto con il nuovo gestore;
   pur ritenendo non opportuno inserire in uno strumento legislativo caratterizzato per sua natura da requisiti straordinari di necessità ed urgenza una proroga di fatto sine die di un contratto in essere e, pertanto, auspicando che, essendo in corso la procedura di gara per l'individuazione del gestore, secondo le regole Consip, con termine per la ricezione delle offerte fissato al 12 dicembre 2013, si possa ragionevolmente prevedere la conclusione della procedura di gara entro l'anno in corso,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 2

DL 150/2013: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2027 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XII Commissione (Affari sociali),
   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2027 Governo, approvato dal Senato, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative»;
   considerato che in sede referente presso il Senato della Repubblica è stato inserito il comma 1-bis all'articolo 7, volto a prorogare dal 31 maggio 2013 al 30 giugno 2014 l'aggiornamento del Nomenclatore tariffario dei dispositivi medici di cui all'articolo 11 del decreto ministeriale n. 332 del 1999;
   pur rilevate le difficoltà emerse sino ad oggi nel procedere all'aggiornamento del Nomenclatore tariffario, in quanto, prevedendo una serie di iniziative innovative sia a favore dell'assistenza integrativa nel settore dei dispositivi medici monouso sia per l'assistenza protesica, si teme che ingeneri un incremento degli oneri a carico del Servizio sanitario nazionale;
   valutata la necessità di procedere comunque con tale aggiornamento in accordo con il Ministero dell'economia e delle finanze e con le singole Regioni, senza tuttavia differire ulteriormente il citato termine del 30 giugno 2014;
   considerato che l'articolo 9, comma 15, prevede che nelle more dell'espletamento della procedura di gara per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti, venga prorogato il contratto in essere, stipulato il 24 marzo 2010, al fine di garantire la prosecuzione del programma Carta acquisti ordinaria e l'avvio della Carta acquisti sperimentale, fino al perfezionamento del contratto con il nuovo gestore;
   pur ritenendo non opportuno inserire in uno strumento legislativo caratterizzato per sua natura da requisiti straordinari di necessità ed urgenza una proroga di fatto sine die di un contratto in essere e, pertanto, auspicando che, essendo in corso la procedura di gara per l'individuazione del gestore, secondo le regole Consip, con termine per la ricezione delle offerte fissato al 12 dicembre 2013, si possa ragionevolmente prevedere la conclusione della procedura di gara entro l'anno in corso,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire, all'articolo 9, comma 15, il termine del 31 dicembre 2014 per la conclusione della procedura di gara in corso.

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ALLEGATO 3

5-01284 Boccadutri: Riordino dei profili professionali di infermiere generico e pediatrico.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In merito alle questioni delineate nell'atto ispettivo in esame, segnalo che è in corso un confronto, ancora informale, tra Ministero della salute, regioni, Federazione nazionale dei Collegi IPASVI ed organizzazioni sindacali, sulla possibilità di unificare in un unico corso di laurea le due attuali professioni di infermiere generico ed infermiere pediatrico, quest'ultima caratterizzata dalla limitazione del campo di intervento dato dalle fasce d'età degli assistiti, limitazione non prevista per l'infermiere generalista.
  Per favorire detta unificazione, è in corso la predisposizione di una proposta di Accordo Stato-Regioni sull'implementazione delle competenze delle professioni infermieristiche, che ha previsto sei aree di interventi che preludono anche all'istituzione dell'infermiere specialista; una di queste aree riguarda proprio il campo della pediatria e neonatologia.
  Elevando l'attività infermieristica pediatrica a specializzazione del laureato infermiere, si porrà come conseguenza la necessità di rivedere la formazione di base della laurea in infermiere pediatrico.
  Successivamente sarà necessario approfondire quale collocazione riservare agli attuali infermieri pediatrici e quali crediti formativi sia possibile ipotizzare per il laureato infermiere pediatrico che voglia conseguire anche la laurea in infermiere generalista.
  È evidente che l'adozione di tale innovazione ha come obiettivo prioritario quello di rafforzare la tutela del minore, nonché la valorizzazione del professionista infermiere che in tale settore opera.
  Ai fini dell'accesso al Servizio Sanitario Nazionale dell'infermiere pediatrico, l'articolo 30 del d.p.r. 27 marzo 2001, n. 220 – Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale – ha individuato come requisito specifico di ammissione il diploma universitario, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell'esercizio dell'attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.
  In ordine alla possibilità di introdurre nella pianta organica di ciascuna struttura sanitaria il profilo professionale di infermiere pediatrico, l'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 502 del 1992, ha previsto che spetta alle regioni la determinazione dei principi sull'organizzazione dei servizi e sull'attività destinata alla tutela della salute.
  Pertanto, pur tenendo conto della peculiarità dell'attività svolta in ambito pediatrico, si rappresenta che spetta alle Aziende sanitarie individuare i profili professionali da inserire nel proprio assetto organizzativo, sulla base della determinazione del fabbisogno di personale.
  Per gli aspetti di propria competenza, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha segnalato che la questione del possibile accorpamento della formazione universitaria per alcuni profili, al fine di evitare l'istituzione di corsi di laurea universitari per un ridotto numero di posti, a causa di una esigua esigenza del Servizio Sanitario Nazionale, come nel caso dell'infermiere pediatrico, è all'attenzione dell'Osservatorio Nazionale per le professioni sanitarie, organismo istituito presso detto Dicastero.

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ALLEGATO 4

5-01795 Binetti: Problematiche inerenti all'applicazione dei costi standard e possibile utilizzo di altri indicatori per il relativo calcolo.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In riferimento all'interrogazione parlamentare in esame, si precisa che la proposta del Ministero della salute di riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale per l'anno 2013, sulla quale è stata raggiunta l'Intesa nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 19 dicembre 2013, è stata predisposta in applicazione dell'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, che ha introdotto nuovi criteri per la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario, assicurando un graduale e definitivo superamento, a decorrere dallo stesso anno 2013, dei criteri di riparto in precedenza adottati, attraverso l'applicazione, a tutte le regioni italiane, dei valori di costo rilevati nelle regioni di riferimento, individuate attraverso i criteri di qualità dei servizi erogati definiti con delibera motivata del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2012.
  L'attuale impianto normativo è orientato a far prevalere sostanzialmente 2 indicatori; (a) la valutazione delle regioni che hanno garantito l'equilibrio di bilancio; (b) la valutazione delle stesse regioni basata su indicatori che, da un lato, evidenziano le migliori «performance» erogative dei livelli assistenziali quasi esclusivamente nel solo settore ospedaliero e, dall'altro, evidenziano livelli di spesa sanitaria contenuti.
  Già a partire dall'anno 2014 sarà possibile, peraltro, rideterminare i criteri già adottati, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 68/2011, finalizzandoli all'individuazione delle regioni di riferimento sulla base del livello di qualità dei servizi erogati, di appropriatezza ed efficienza e, comunque, nel rispetto del livello di fabbisogno standard nazionale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall'Italia in sede comunitaria.
  L'individuazione degli indicatori che consentiranno di giungere alla rideterminazione dei criteri di riparto potranno tenere conto, quindi, delle seguenti condizioni:
   a) individuazione di criteri di pesatura della popolazione ai fini della determinazione del fabbisogno regionale standard, strutturati anche sull'indice di prevalenza delle malattie;
   b) individuazione di indicatori di «outcome» (esiti di cura delle malattie), al fine di effettuare confronti tra le diverse regioni ed all'interno di una stessa Regione;
   c) individuazione di un ulteriore macro-livello di assistenza nella ripartizione del fabbisogno sanitario, che sia strettamente legato all'emergenza-urgenza, da inserire tra le offerte di assistenza distrettuale e di assistenza ospedaliera.

  Affinché questo nuovo percorso possa trovare una efficace implementazione, il Ministero della salute dovrà disporre dei dati necessari per la costruzione degli strumenti di monitoraggio sistematico dei livelli essenziali di assistenza (LEA), per consentire l'applicazione di adeguati modelli di analisi dei costi e fabbisogni standard, così come previsto nel decreto sul federalismo fiscale, e permettere di costruire Pag. 261adeguati e dinamici indicatori dell'effettivo bisogno di salute della popolazione, da utilizzare nella definizione dei criteri di riparto delle disponibilità finanziarie del Servizio Sanitario Nazionale.
  L'applicazione della nuova metodologia comporta conseguentemente l'implementazione, nelle singole regioni e nelle singole aziende sanitarie, di sistemi di controllo della gestione e della contabilità analitica, nonché l'eliminazione di ogni carenza nella gestione dei flussi di produzione e nei sistemi gestionali, portando a termine il processo di certificazione.
  A tal fine, il Ministero della salute ha previsto un monitoraggio di detti dati attraverso un rafforzamento del ruolo del Comitato LEA, che si avvale degli strumenti finalizzati al monitoraggio e alla verifica dell'erogazione dei LEA.
  Il tutto richiede anche che, nelle singole regioni e nelle singole aziende sanitarie, siano implementati sistemi di controllo di gestione e di contabilità analitica, e che sia migliorata ogni eventuale carenza di dati sui flussi di produzione e sui sistemi gestionali.
  Da ultimo, relativamente all'aspetto prettamente economico dei costi standard connesso all'acquisto dei prodotti impiegati nella produzione dei servizi sanitari, occorre far presente che la determinazione annuale di costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura è un'attività in corso da parte dell'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici, che sta lavorando all'elaborazione dei prezzi di riferimento, sulla base dell'elenco delle prestazioni e dei servizi sanitari e non sanitari, nonché dei dispositivi medici.
  Tutto ciò avviene nelle more del perfezionamento delle attività concernenti la determinazione annuale di costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura, da parte dell'Osservatorio dei contratti pubblici, così come previsto dalla normativa attualmente in vigore.

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ALLEGATO 5

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico (Testo unificato C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C, 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1718 Iori, C. 1633 Formisano e C. 1812 Giorgia Meloni).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: la riabilitazione aggiungere le seguenti: e il reinserimento sociale e lavorativo.
1. 2. Taglialatela, Rampelli.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: anche attraverso un approccio consapevole e misurato al gioco.
1. 3. Beni, Biondelli, Capone, Basso.

ART. 2.

  Al comma 1, premettere le parole: In analogia ad altre forme di dipendenza,.
2. 1. Gigli.

  Al comma 1, dopo la parola: (OMS), aggiungere le seguenti: e dalle Società Scientifiche.
2. 4. Miotto, Biondelli, Gelli, Capone.

  Al comma 1, sostituire le parole: alla loro personalità con le seguenti: della loro vita sociale, affettiva e lavorativa.
2. 5. Taglialatela, Rampelli.

  Al comma 1, sopprimere le parole: assimilabile ad altre dipendenze, quali tossicodipendenza e l'alcolismo.
*2. 2. Gigli.

  Al comma 1, sopprimere le parole: assimilabile ad altre dipendenze, quali tossicodipendenza e l'alcolismo.
*2. 3. Miotto, Biondelli, Capone, Amato, Piccione.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Ai fini della presente legge, sono definiti giochi d'azzardo tutti i giochi con vincite in denaro conseguenza dell'aleatorietà e disciplinati dalla normativa vigente, e comunque tutti i giochi gestiti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
2. 01. Dall'Osso, Cecconi, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

ART. 3.

  Al comma 1, dopo le parole: e riabilitazione aggiungere le seguenti: e reinserimento sociale e lavorativo.
3. 2. Taglialatela, Rampelli.

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  Al comma 1, dopo le parole: nei servizi per le dipendenze aggiungere le seguenti: patologiche e di salute mentale.
3. 1. Capone, Biondelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni individuano le condizioni operative affinché i servizi di cui al precedente comma siano nelle condizioni di prendere in carico i pazienti.
3. 3. Miotto, Biondelli, Gelli, Basso, Amato, Piccione.

  Al comma 2, sostituire la parola: promuovono con la seguente: attuano.
3. 7. Grillo, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

  Al comma 2, sostituire la parola: mediante con la seguente: promuovendo.
3. 8. Silvia Giordano, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 2, dopo le parole: di mutuo aiuto aggiungere le seguenti: e in collaborazione con gli enti ausiliari.
3. 5. Capone, Biondelli.

  Al comma 2, dopo le parole: Ministero della salute aggiungere le seguenti: entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. 4. Nicchi, Piazzoni, Aiello, Quaranta, Franco Bordo.

  Al comma 3, sostituire le parole da: presìdi fino alla fine del comma con le seguenti: servizi di cui al comma 1, istituiti nell'ambito dei rispettivi sistemi sanitari regionali.
3. 9. Capone, Biondelli.

  Al comma 3, sostituire la parola: presìdi con la seguente: servizi.
3. 6. Lenzi, Biondelli, Gelli, Capone, Basso.

  Al comma 4, alinea, dopo la parola: dà diritto aggiungere le seguenti: al giocatore ed ai suoi familiari.
3. 10. Miotto, Biondelli, Gelli, Capone, Basso, Amato, Piccione.

  Al comma 4, lettera a), sostituire la parola: partecipazione con la seguente: compartecipazione.
3. 11. Lenzi, Biondelli, Gelli, Capone.

  Al comma 4, lettera b), sostituire le parole da: l'assistenza psicologica fino alla fine della lettera con le seguenti: l'assistenza psicosociosanitaria secondo le linee guida individuate dall'Istituto superiore di sanità. Nelle more della pubblicazione delle linee guida verranno utilizzate come modelli di presa in carico per la cura e la riabilitazione della patologia suddetta, le pubblicazioni scientifiche accreditate dalla comunità scientifica italiana.
3. 12. Baroni, Mantero, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice.

  Al comma 5, sostituire le parole da: trenta giorni fino a: 2012, n. 189 con le seguenti: novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. 15. Miotto, Biondelli, Capone, Amato.

Pag. 264

  Al comma 5, sostituire le parole: la patologia da con le seguenti: il gioco d'azzardo patologico.
3. 14. Lorefice, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero.

  Al comma 5, sostituire le parole: assistenza sanitaria con le seguenti: assistenza socio-sanitaria.
3. 13. Taglialatela, Rampelli.

ART. 4.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Istituzione di un numero verde e di un sito web).

  1. Al fine di garantire il sostegno e l'aiuto al giocatore e alle famiglie dei soggetti affetti da GAP, presso il Ministero della salute sono istituiti un numero verde nazionale, attivo ventiquattro ore su ventiquattro e un sito web, finalizzati a fornire ai familiari dei giocatori informazioni inerenti agli aspetti legali ed economici relativi alle perdite da GAP, ai debiti accumulati, alla dissipazione dei beni patrimoniali e alla possibilità di usufruire dell'amministrazione di sostegno, nonché a fornire indicazioni sull'individuazione, sulle manifestazioni e il trattamento della patologia e sulle strutture a cui rivolgersi nella zona di residenza.
  2. Il numero verde e il sito web di cui al comma 1 forniscono inoltre al giocatore e ai familiari del giocatore informazioni sulle associazioni e fondazioni che prevengono e contrastano il fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996 n. 108.
4. 1. Piccione, Biondelli, Basso.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Al fine di favorire il sostegno e l'aiuto ai soggetti affetti da GAP e ai loro familiari, presso il Ministero della salute è istituito un numero verde nazionale, attivo ventiquattro ore su ventiquattro nonché un sito web finalizzato a fornire informazioni inerenti agli aspetti legali ed economici relativi alle perdite da GAP, alla dissipazione dei beni patrimoniali e alla possibilità di usufruire dell'amministrazione di sostegno, nonché ad offrire tutte le indicazioni sull'individuazione, sulle manifestazioni e sul trattamento della patologia, sulle reti di servizi pubblici e progetti dei Piani di zona della legge n. 328 del 2000 e sulle strutture a cui rivolgersi nella zona di residenza.
4. 3. Carnevali, Biondelli, Gelli, Capone.

  Al comma 1, sostituire le parole da: l'aiuto fino alla fine del comma con le seguenti: l'aiuto al giocatore ed alle famiglie dei soggetti affetti da GAP, presso il Ministero della salute è istituito un numero verde nazionale attivo ventiquattro ore su ventiquattro finalizzato a fornire al giocatore o ai familiari consulenza, orientamento ed informazioni inerenti gli aspetti legali, economici, patrimoniali connessi alle perdite da gioco, la possibilità di accedere all'amministrazione di sostegno, nonché la indicazione delle opportunità di trattamento e cura della patologia.
4. 5. Miotto, Biondelli, Gelli, Capone.

  Al comma 1, dopo le parole: amministratore di sostegno aggiungere le seguenti: di cui al successivo articolo 7.
4. 4. Beni, Biondelli, Capone.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Per gli stessi motivi e per le stesse finalità di cui al comma 1 è realizzato un sito web che fornisce informazioni sui sintomi e sui comportamenti dei soggetti affetti da GAP. Il sito contiene inoltre: gli indirizzi, i riferimenti telefonici e quelli Pag. 265online delle associazioni che, nel territorio nazionale, possono fornire informazione, educazione, consulenza, sostegno e cura relativamente al contrasto del gioco d'azzardo patologico.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Istituzione di un numero verde e realizzazione di un sito web).
4. 2. Iori, Biondelli, Capone.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Annualmente il Ministero della salute trasmette all'Osservatorio di cui all'articolo 5 della presente legge i dati relativi all'attività del «Numero verde» di cui al comma 1.
4. 6. Lenzi, Biondelli, Gelli, Capone.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Al fine di garantire la prevenzione, cura e riabilitazione dei soggetti affetti da GAP, presso il Ministero della salute è istituito un numero verde nazionale finalizzato a fornire ai giocatori informazioni inerenti ai luoghi di cura e ai contatti con le strutture pubbliche che curano il GAP nonché su ogni altra indicazione correlata al comma 1. Gli operatori di sportello del numero verde saranno selezionati tramite procedura indicata dall'ordine nazionale degli psicologi di intesa con la federazione nazionale dei medici, chirurghi e odontoiatri.
4. 7. Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Divieto di introdurre nuovi giochi con vincite in denaro e moratoria delle concessioni).

  1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e per un periodo di cinque anni è vietata l'introduzione di nuove tipologie di giochi e scommesse con vincita in denaro.
  2. Nello stesso periodo di tempo previsto al comma 1 del presente articolo non è consentita l'attivazione di nuovi apparecchi di videolottery o slot machines a valere sulle concessioni già in essere.
4. 01. Taglialatela.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'introduzione di nuove tipologie di giochi d'azzardo per un periodo di almeno cinque anni. Tale divieto può essere prorogabile.
4. 02. Silvia Giordano, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. È vietata l'introduzione, con norme di carattere regolamentare o in via amministrativa, di nuove tipologie di giochi d'azzardo.
4. 03. Di Vita, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

ART. 5.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Osservatorio nazionale sulla dipendenza da gioco d'azzardo patologico).

  1. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di Pag. 266entrata in vigore della presente legge, è istituito, presso il Ministero della salute, l'Osservatorio nazionale sulla dipendenza da gioco d'azzardo patologico, di seguito denominato Osservatorio. L'Osservatorio è presieduto dal Ministro della salute o da un suo delegato e svolge le sue attività in collaborazione con le regioni.
  2. L'Osservatorio effettua il monitoraggio della dipendenza da gioco d'azzardo patologico acquisendo sistematicamente dati:
   a) sulla entità della popolazione affetta dal GAP, anche con riferimento alla tipologia di gioco e sul rapporto tra la tipologia di attività lavorativa e la dipendenza da gioco d'azzardo;
   b) sui costi sociali, economici, psicologici associati al GAP, nonché sui relativi fattori di rischio, in relazione alla salute dei giocatori e all'indebitamento delle famiglie;
   c) sulla dislocazione e sul funzionamento dei servizi pubblici e privati operanti nel settore della prevenzione, cura e riabilitazione, nonché sulle iniziative tendenti al recupero sociale e sul numero di soggetti riabilitati;
   d) sui tipi di trattamento praticati e sui risultati conseguiti, nonché sulla epidemiologia delle patologie correlate;
   e) sulle iniziative promosse ai diversi livelli istituzionali in materia di informazione e prevenzione;
   f) sulle tipologie e modalità di gioco d'azzardo lecito e illecito;
   g) sull'attività svolta dalle Forze dell'Ordine nel settore della prevenzione e repressione del gioco d'azzardo illecito;
   h) sulle entrate statali derivanti dal gioco d'azzardo e sulla destinazione delle risorse economiche al contrasto del GAP.

  3. L'Osservatorio redige e trasmette al Ministro della salute un rapporto annuale sull'attività svolta entro i sei mesi successivi all'annualità oggetto d'esame.
  4. L'Osservatorio definisce le buone prassi volte alla prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale e lavorativo delle persone affette da GAP anche al fine di migliorare il sistema degli interventi socio-sanitari e socio assistenziali in favore degli stessi
  5. L'Osservatorio entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le linee guida per la promozione e la realizzazione di campagne informative, di sensibilizzazione ed educazione a carattere nazionale, mirate per ciascun target di riferimento, volte a prevenire comportamenti patologici e forme di assuefazione connessi al gioco d'azzardo.
  6. L'Osservatorio programma corsi di formazione sui rischi collegati al gioco d'azzardo, rivolti ai soggetti privati che esercitano attività commerciali relative ai giochi d'azzardo e tenuti da soggetti dotati di comprovata competenza ed esperienza nella materia, individuati prioritariamente tra gli operatori dei servizi per le tossicodipendenze.
  7. Fanno parte dell'Osservatorio:
   a) sette componenti designati, rispettivamente, uno dal Ministero della salute, uno dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno dal Ministero della giustizia, uno dal Ministero dell'interno, uno dal Ministero dello sviluppo economico e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze;
   b) tre componenti designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, scelti tra gli operatori dei servizi per le tossicodipendenze;
   c) tre componenti designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;
   d) tre componenti individuati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali tra le associazioni di volontariato a carattere nazionale rappresentative delle famiglie e dei giovani;Pag. 267
   e) tre componenti individuati dal Ministro della salute tra le associazioni del terzo settore aventi carattere nazionale che svolgono attività di prevenzione della patologia da GAP e di cura e riabilitazione dei soggetti che ne sono affetti.

  8. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni, emolumenti o indennità comunque definiti né rimborsi spese. Al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  9. A decorrere dalla costituzione dell'Osservatorio di cui al presente articolo, cessa l'attività dell'Osservatorio istituito ai sensi dell'articolo 7, comma 10, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.
5. 1. Taglialatela, Rampelli.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche, ove istituiti, attraverso gli osservatori regionali sulle dipendenze.
5. 2. Capone, Biondelli, Gelli, Basso.

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) effettua il monitoraggio della pubblicità implicita ed esplicita, attraverso i media, dei prodotti che possono favorire la diffusione del GAP.
5. 3. Capone, Biondelli, Basso.

  Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: entro tre mesi dalla sua istituzione.
5. 4. Nicchi, Piazzoni, Aiello, Quaranta, Franco Bordo.

  Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) programma corsi, con cadenza biennale di formazione e/o aggiornamento rivolti ai soggetti privati, che esercitano attività commerciali relative ai giochi d'azzardo. I corsi di cui al presente comma hanno la durata di almeno 20 ore e sono tenuti da soggetti dotati di competenza teorica e pratica nella materia, individuati prioritariamente tra gli operatori dei servizi per le tossicodipendenze. La mancata partecipazione ai corsi di cui al presente comma è sanzionata con la sospensione dell'autorizzazione o della concessione sulla cui base è svolta l'attività.
5. 5. Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: programma corsi con le seguenti: promuove sul territorio l'attività di corsi.
5. 7. Carnevali, Biondelli, Capone, Basso.

  Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: giochi d'azzardo con le seguenti: giochi o autorizzate all'esercizio del gioco.
5. 6. Scuvera, Biondelli.

  Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: I dipendenti pubblici svolgeranno tali attività in orario di servizio.
5. 8. Mantero, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice.

  Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli esercenti che offrono attività di gioco.
5. 9. Latronico.

Pag. 268

  Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   e) propone al Ministero della salute le caratteristiche del logo identificativo «no slot» di cui al successivo articolo 10-bis, nonché le modalità per il suo rilascio in uso e per la revoca dell'uso.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Logo identificativo «no slot»).

  1. Gli esercizi commerciali e i circoli privati che non installano apparecchi per il gioco lecito previsti dall'articolo 110, comma 6 lettera a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1041 n. 773 e successive modificazioni, possono richiedere, previa domanda appositamente indirizzata all'Amministrazione comunale di appartenenza, il rilascio in uso del logo identificativo «no slot».
  2. Con apposito decreto da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero della salute, sentito l'Osservatorio e acquisito il parere della Conferenza unificata Stato Regioni e Autonomie locali, definisce le modalità per la richiesta e il rilascio in uso del logo identificativo, nonché per la revoca del suo utilizzo.
  3. Le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza del corretto utilizzo del logo identificativo «no slot», sulla base delle linee guida indicate nel decreto di cui al comma 2, sono effettuate dai Comuni nei quali sono ubicati gli esercizi commerciali e i circoli privati.
5. 10. Beni, Biondelli, Capone, Basso, Piccione.

  Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:
   e) effettua controlli volti a verificare il rispetto del divieto di propaganda pubblicitaria dei giochi con vincite in denaro;
   f) raccoglie le osservazioni dei cittadini o di associazioni in merito al rispetto del divieto di propaganda pubblicitaria dei giochi con vincite in denaro provvedendo alla comunicazione alle autorità competenti.
5. 12. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   e) raccoglie le osservazioni dei cittadini o di associazioni in merito al rispetto del divieto di propaganda pubblicitaria dei giochi con vincite in denaro provvedendo alla comunicazione alle autorità competenti.
5. 11. Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 3, lettera a), sostituire la parola: componenti con la seguente: esperti.
5. 15. Carnevali, Biondelli, Gelli, Capone, Basso, Piccione.

  Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: uno dal Ministero della salute con le seguenti: due dal Ministero della salute, conseguentemente sopprimere le parole: uno dal Ministero dello sviluppo economico.
5. 14. Gigli.

  Al comma 3, lettera b) sostituire le parole: per le tossicodipendenze con le seguenti: delle dipendenze patologiche e di salute mentale.
5. 16. Capone, Biondelli.

Pag. 269

  Al comma 3, lettera e), dopo le parole: della salute tra aggiungere le seguenti: gli enti ausiliari e.
5. 17. Capone, Biondelli, Gelli.

  Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   f) tre esperti nella cura delle dipendenze, scelti fra una rosa di nomi proposti dalle società scientifiche.
5. 13. Miotto, Biondelli, Gelli, Capone, Amato.

  Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   f) all'Osservatorio partecipano di diritto anche i rappresentanti, individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dei principali provider di gioco e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli esercenti che offrono attività di gioco.
5. 19. Latronico.

  Al comma 4, dopo le parole: né rimborsi spese aggiungere le seguenti: , fatta eccezione per il solo viaggio calcolato sulla base della tratta alta velocità da e per il luogo di residenza e ad un rimborso forfettario per un pernotto e un pasto non superiore a euro 100, previa presentazione delle ricevute che giustificano il rimborso.
5. 18. Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Attribuzioni del Ministero della salute).

  1. Il Ministro della salute, nell'ambito delle proprie competenze:
   a) definisce, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dipartimento per gli affari sociali, l'Osservatorio e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, il piano programma per le attività di prevenzione del GAP e per la cura, la riabilitazione e il reinserimento sociale e lavorativo dei soggetti dipendenti dal gioco d'azzardo;
   b) determina, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Dipartimento per gli affari sociali, l'Osservatorio e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, gli indirizzi per il rilevamento epidemiologico da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle aziende sanitarie locali, concernenti le dipendenze dal gioco d'azzardo.
5. 01. Taglialatela, Rampelli.

ART. 6.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Informazione ed educazione sui fattori di rischio del gioco d'azzardo).

  1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Osservatorio, predispone campagne di informazione e promuove progetti di educazione sul gioco responsabile e sui fattori di rischio del gioco d'azzardo nelle scuole di ogni ordine e grado.
  2. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta dell'osservatorio, predispone apposite campagne di informazione e sensibilizzazione ai cittadini finalizzate:
   a) alla conoscenza del fenomeno di dipendenza patologica correlato al gioco Pag. 270d'azzardo, dunque ai rischi e danni derivanti per la salute psico-fisica e relazionale che lo stesso può provocare;
   b) alla diffusione, attraverso le aziende sanitarie locali, di programmi finalizzati ad affrontare il problema della dipendenza da gioco.

  3. Il Ministero della salute, altresì, predispone, aggiorna e cura i contenuti scientifici, anche con l'ausilio dell'Osservatorio, di uno specifico portale online destinato a:
   a) divulgare informazioni scientifiche sulle tematiche in oggetto, con particolare riguardo alla prevenzione e alle modalità di cura;
   b) orientare le persone affette da patologia verso le istituzioni e gli operatori del settore specializzati nel recupero dalle dipendenze, siano essi a carattere nazionale, regionale o locale, mediante apposita banca dati costantemente aggiornata e pubblicata nel portale;
   c) promuovere la consulenza telematica e istituire apposito Numero verde per i destinatari primari e secondari dell'intervento;
   d) veicolare i risultati delle relazioni annuali sul GAP presentate al Parlamento.

  4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito l'Osservatorio, sono definite le linee guida per lo svolgimento di attività formative e di aggiornamento degli operatori dei servizi per le tossicodipendenze, dei servizi di salute mentale e degli operatori delle associazioni di volontariato e del terzo settore che svolgono attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale e lavorativo dei soggetti affetti da GAP. Tali corsi sono volti all'acquisizione delle competenze necessarie ad affrontare e a prevenire i problemi socio-sanitari connessi al gioco d'azzardo.
  5. All'interno delle sale da gioco e di esercizi in cui vi sia offerta di giochi pubblici, ovvero di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, sono tenuti a esporre, all'ingresso e all'interno dei locali, il materiale informativo predisposto dalle aziende sanitarie locali, diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone affette da ludopatia.
6. 1. Taglialatela, Rampelli.

  Al comma 1, sopprimere le parole: d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze,.

  Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole: di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,.
6. 7. Carnevali, Biondelli, Capone, Basso.

  Al comma 1, sostituire le parole: Ministero dell'economia e delle finanze con le seguenti: Ministero della salute.

  Conseguentemente al comma 2, sopprimere le parole: di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
6. 8. Miotto, Biondelli, Capone, Amato.

  Al comma 1, sostituire le parole: con il Ministero dell'economia e delle finanze con le seguenti: con il Ministero della salute, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.
6. 3. Dall'Osso, Cecconi, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

Pag. 271

  Al comma 1, dopo la parola: educazione aggiungere le seguenti: sul gioco, sull'utilizzo di internet.
6. 4. Scuvera, Biondelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: sui fattori di rischio del gioco d'azzardo nelle scuole di ogni ordine e grado con le seguenti: nelle scuole di ogni ordine e grado, finalizzati a stimolare nei giovani un approccio responsabile e misurato al gioco, nonché a diffondere la consapevolezza dei fattori di rischio del gioco d'azzardo.
6. 9. Beni, Biondelli, Capone, Piccione.

  Al comma 1, sostituire le parole: rischio del gioco d'azzardo con le seguenti: rischi connessi al gioco d'azzardo.
6. 2. Nicchi, Piazzoni, Aiello, Quaranta, Franco Bordo.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il Ministero della salute su proposta dell'Osservatorio, predispone apposite campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte ai cittadini e finalizzate:
   a) ad aumentare la consapevolezza sui fenomeni di dipendenza correlati al gioco d'azzardo nonché sui rischi che ne derivano per la salute;
   b) a pubblicizzare il numero verde e il sito ad esso collegato al fine di fornire informazioni sui servizi predisposti dalle strutture pubbliche e del terzo settore per affrontare il problema della dipendenza da gioco d'azzardo;
   c) ad informare i genitori e le famiglie sui programmi di filtraggio e blocco dei giochi on line;
   c) a favorire e stimolare un approccio consapevole e misurato al gioco;
   d) a diffondere la conoscenza del logo identificativo «no slot» di cui al successivo articolo 10-bis.
6. 5. Beni, Capone, Biondelli, Basso, Piccione.

  Al comma 2, lettera a), dopo le parole: alla conoscenza, aggiungere le seguenti: dei rischi connessi al gioco d'azzardo.
6. 6. Nicchi, Piazzoni, Aiello, Quaranta, Franco Bordo.

  Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine, le parole: anche attraverso la possibilità di partecipare ad appositi corsi sui rischi di patologia e sulle modalità per gestirla e ridurla.
6. 10. Di Vita, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e al contrasto dei fattori di rischio rispetto alle categorie di persone fragili dal punto di vista della salute mentale.
6. 11. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 4, sostituire le parole: delle sale da gioco con le seguenti: dei luoghi dove vengono effettuati giochi a pagamento.
6. 12. Carnevali, Biondelli, Gelli, Capone, Basso, Piccione.

  Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: è obbligatorio esporre aggiungere le seguenti: in modo visibile e nelle vicinanze delle postazioni di gioco.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: Presso i Pag. 272medesimi locali aggiungere le seguenti: in maniera visibile e immediatamente individuabile.
6. 13. Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: elaborato dall'Istituto superiore di sanità e promosso dal Ministero della salute, con obbligo di pubblicazione dei moduli all'interno del sito del Ministero della salute e dell'Istituto superiore di sanità, che consenta lo scaricamento e la stampa degli elaborati.
6. 14. Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. Al fine di rafforzare la rete di protezione sociale in favore dei soggetti afflitti da ludopatie, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute emana un atto di indirizzo per il potenziamento dei servizi erogati dalle Asl, nonché dai consultori, che veda l'impiego di esperti ed in particolare di psicologi.
6. 01. Burtone, Gelli.

ART. 7.

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

  Art. 7-bis. (Tessera del Giocatore). – 1. È istituita una «Tessera del Giocatore», rilasciata dalle regioni, necessaria per l'accesso alle sale da gioco, fisiche o virtuali, nazionali o internazionali, operanti nel territorio regionale. Ciascuna tessera sarà dotata di una banda magnetica, un numero identificativo e una password personale, necessarie per accedere alle operazioni di gioco. L'autorizzazione al gioco attraverso dispositivi fisici sarà convalidata mediante la lettura della banda magnetica, tramite apposito lettore installato sulle macchine da gioco, e l'inserimento della password personale; l'autorizzazione al gioco attraverso portali on line sarà convalidata mediante l'inserimento del numero identificativo della Tessera e della password personale.
  2. La «Tessera del Giocatore» deve contenere, in formato elettronico, le generalità del titolare e le informazioni sul reddito personale, relativamente all'ultima dichiarazione dei redditi presentata, ovvero a quella dell'anno solare precedente rispetto all'annualità di utilizzo della carta.
  3. La Tessera del Giocatore deve registrare le operazioni compiute durante il gioco indicando, ogni mese, e per ciascuna annualità solare, in rapporto con la dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e con i limiti fissati all'interno delle apposite tabelle regionali, in particolare:
   a) lo storico delle giocate effettuate;
   b) l'ammontare delle vincite e delle perdite con ripartizione di giorno/mese/anno;
   c) la durata delle partite, singole e medie, e del tempo di gioco residuo disponibile in accordo con i parametri fissati all'interno delle tabelle regionali;
   d) la spesa di gioco, parametrata in percentuale al reddito, con ripartizione di giorno/mese/anno;

  4. Alla regione spetta il compito di fissare, con apposita tabella, i parametri consentiti per l'accesso, mensile ed annuale, alle sale da gioco, fisiche e/o virtuali, operanti nel territorio nazionale, in base al reddito individuale del giocatore relativo alla dichiarazione dei redditi dell'anno solare precedente a quello in corso.
  5. L'accesso alle sale da gioco, on line ed off line, e la relativa possibilità di usufruire dei servizi offerti, è esclusivamente Pag. 273subordinato alla verifica, ed alla sussistenza, dei requisiti indicati al comma 4 del presente articolo.
7. 01. Taglialatela, Rampelli.

ART. 8

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.
(Misure di contrasto e azioni positive per la tutela dei minori e dei soggetti vulnerabili).

  1. All'articolo 24, comma 21, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, le parole: «da euro cinque mila a euro venti mila» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 10.000 a euro 30.000».
  2. Ciascun apparecchio e videoterminale di gioco deve recare avvertenze generali e supplementari sui rischi derivanti dal gioco d'azzardo patologico e concernenti i disturbi riconducibili a tale patologia. Le avvertenze sono stampate in modo facilmente leggibile, inamovibile e indelebile su ciascun apparecchio o videoterminale di gioco.
  3. Con il decreto di cui al comma 3 sono definite le diciture nonché le caratteristiche grafiche e cromatiche delle avvertenze generali e supplementari da apporre su ciascun apparecchio o videoterminale di gioco.
  4. Chiunque installi in locali aperti al pubblico apparecchi o videoterminali di gioco non conformi ai criteri di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000 a carico del trasgressore. In caso di recidiva si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000, nonché il sequestro dell'apparecchio o del videoterminale.
  5. È vietato consentire ai minori di anni diciotto la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro, ovvero l'ingresso nelle sale bingo, nonché nelle aree e sale in cui sono installati i videoterminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e negli esercizi commerciali in cui si esercita come attività principale la scommessa su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi. La violazione del divieto è punita ai sensi dell'articolo 24, commi 21 e 22, del predetto decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011.
  6. Il titolare dell'esercizio commerciale, del locale ovvero del punto di offerta del gioco con vincite in denaro identifica i minori di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta.
  7. La «Tessera del Giocatore» non è rilasciata ai minori di anni diciotto.
  8. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito della sua incorporazione, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sentito l'Osservatorio e di intesa con la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri e il Corpo della Guardia di Finanza, pianifica su base annuale almeno diecimila controlli, specificamente destinati al contrasto del gioco minorile, nei confronti degli esercizi presso i quali sono installati gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, ovvero vengono svolte attività di scommessa su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, collocati in prossimità di istituti scolastici primari e secondari, di strutture sanitarie ed ospedaliere, di luoghi di culto. Alla predetta Amministrazione, per le conseguenti attività possono essere segnalate, da parte degli agenti di Polizia locale, le violazioni delle norme in materia di giochi con vincite in denaro constatate, durante le loro ordinarie attività di controllo previste a legislazione vigente, nei luoghi deputati alla raccolta dei predetti giochi. Le attività del presente comma sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
8. 1. Taglialatela, Rampelli.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. All'articolo 24, comma 21, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con Pag. 274modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, le parole: «da euro cinque mila a euro venti mila» sono sostituite dalle seguenti: «da euro dieci mila a euro trenta mila».
  2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le caratteristiche tecniche degli apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, devono essere modificate allo scopo di:
   a) consentire l'accesso al gioco dei soli utenti maggiorenni esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera sanitaria e nei limiti di una spesa mensile pro capite non superiore a un quarto del rispettivo reddito mensile personale netto di ogni singolo giocatore, come risultante dalla relativa dichiarazione dei redditi per l'anno precedente;
   b) impedire, in modo automatico e irreversibile, l'accesso dei minori ai giochi, mediante l'inserimento, nei software degli apparecchi da intrattenimento, dei videogiochi e dei giochi on line, di appositi sistemi di filtro.

  3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministero della salute e sentite l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Agenzia delle entrate e del territorio, sono definite le modalità tecniche e le procedure organizzative per l'attuazione del comma precedente, in coerenza con le misure di sicurezza previste nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e nel relativo disciplinare tecnico (allegato B) e prevedendo in particolare l'adozione, anche mediante l'implementazione e l'adeguamento tecnologico dell'Anagrafe dei conti di gioco realizzato e gestito dalla Sogei – Società Generale d'informatica SpA –, di appositi sistemi informatici idonei a:
   a) rilevare il flusso delle giocate e le relative somme utilizzate ed effettuare, attraverso l'interconnessione con le banche dati dell'Agenzia delle entrate, il blocco automatico dell'accesso al gioco in presenza del raggiungimento del limite di spesa di cui al comma 2, lettera a);
   b) rilasciare al giocatore, dopo ogni singola sessione di gioco, un'apposita ricevuto attestante l'ammontare totale della somma spesa e di quella vinta, con relativo saldo attivo o passivo, indicando altresì la durata temporale della sessione e riportando in evidenza formule standard di avviso sui rischi del gioco d'azzardo patologico.

  4. I dati rilevati in attuazione di quanto disposto dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, privi di elementi identificativi diretti, sono trasmessi periodicamente al Ministero della salute, ai fini di cui all'articolo 5, comma 2 della presente legge. Con il decreto di cui al comma 4 sono altresì definite le modalità di attuazione del presente comma.
  5. Al fine di rilevare in modo sistematico le informazioni relative ai soggetti affetti da GAP, il Sistema Informativo Nazionale delle Dipendenze (SIND) di cui al decreto del Ministro della salute 11 giugno 2010, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 160 del 12 luglio 2010, è integrato con i dati relativi alla patologia da GAP.
  6. Ciascun apparecchio e videoterminale di gioco deve recare avvertenze generali e supplementari sui rischi derivanti dal gioco d'azzardo patologico e concernenti i disturbi riconducibili a tale patologia. Le avvertenze sono stampate in modo facilmente leggibile, inamovibile e indelebile su ciascun apparecchio o videoterminale di gioco.
  7. Con il decreto di cui al comma 3 sono altresì definite le diciture nonché le caratteristiche grafiche e cromatiche delle avvertenze generali e supplementari da apporre su ciascun apparecchio o videoterminale di gioco.
  8. Chiunque installi in locali aperti al pubblico apparecchi o videoterminali di Pag. 275gioco non conformi ai criteri di cui al comma 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinque mila a euro cinquanta mila a carico del trasgressore. In caso di recidiva si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro dieci mila a euro cento mila, nonché il sequestro dell'apparecchio o del videoterminale.
8. 2. Marco Di Stefano, Burtone, Biondelli, Gelli.

  Sopprimere il comma 1.
8. 3. Latronico.

  Al comma 1, sostituire le parole: da euro 10.000 a euro 30.000 con le seguenti: da euro 20.000 a euro 50.000.
8. 4. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Gli esercenti con autorizzazione a tutti i tipi di gioco autorizzati devono dotarsi di sistema elettronico di lettura Pos, per l'identificazione del giocatore collegato alla rete Sogei per la prevenzione e il contrasto al gioco minorile.
8. 5. Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
  2. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un decreto per rendere obbligatoria l'introduzione di meccanismi idonei a bloccare in modo automatico l'accesso dei minori ai giochi, mediante l'inserimento, nei software degli apparecchi da intrattenimento, dei videogiochi e dei giochi online, di appositi sistemi di filtro.
  3. L'accesso agli apparecchi da intrattenimento, ai videogiochi e ai giochi online è consentito esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera sanitaria.
8. 6. Beni, Biondelli, Capone.

  Al comma 2, sostituire le parole: da intrattenimento ai videogiochi e ai giochi online con le seguenti: previsti dall'articolo 110, comma 6, lettera a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni.
8. 7. Miotto, Carnevali, Biondelli, Gelli, Capone.

  Al comma 3, premettere il seguente periodo:
  3. L'accesso ai giochi mediante apparecchi di intrattenimento che prevedono vincite in denaro è vietato ai minori.
8. 9. Beni, Biondelli, Capone.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: mediante l'introduzione di una tessera unica del giocatore rilasciata dal Ministero della salute d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. Nelle more in qualità di sistemi di filtro verranno usati i sistemi di lettura della tessera sanitaria di cui al comma 2 del presente articolo.
8. 10. Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Sopprimere i commi 4 e 5.
8. 11. Latronico.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: eventuale limite alla somma giocata con le seguenti: limite alla somma giocata nonché un tempo massimo di gioco consecutivo ed un tetto orario giornaliero. Pag. 276La tessera verrà attivata presso gli sportelli dell'anagrafe sanitaria, con limiti predefiniti pari ad un quinto del reddito mensile dichiarato al fisco, un tempo massimo consecutivo di 30 minuti ed un tetto orario giornaliero di due ore. Il titolare potrà chiederne la variazione non prima di trenta giorni dal primo rilascio.
8. 12. Dall'Osso, Cecconi, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 4, sopprimere la parola: eventuale.
8. 15. Di Vita, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 4, sostituire le parole: sentita l'agenzia delle dogane e dei monopoli con le seguenti: sentiti l'agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Osservatorio di cui all'articolo 5 della presente legge.
8. 13. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 4, dopo le parole: l'agenzia delle dogane e dei monopoli aggiungere le seguenti: previo parere dell'Osservatorio di cui all'articolo 5 della presente legge.
8. 14. Dall'Osso, Cecconi, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché la assoluta impossibilità di utilizzo dei dati da parte dei concessionari, esercenti o gestori.
8. 16. Miotto, Biondelli, Gelli, Capone, Basso, Amato.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.
8. 17. Nicchi, Piazzoni, Aiello, Quaranta, Franco Bordo.

  Al comma 6, aggiungere in fine le seguenti: alla cui rilevazione concorrono anche i Servizi e/o Dipartimenti di salute mentale, attraverso il sistema informativo di salute mentale, eventualmente istituito dalle regioni.
8. 18. Capone, Biondelli, Gelli, Basso.

  Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Inoltre, su ciascun apparecchio di gioco deve obbligatoriamente essere esposta nota informativa sui servizi di assistenza ai soggetti affetti da patologia da GAP, disponibili a livello locale e nazionale.
8. 19. Capone, Biondelli, Basso.

  Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Le stesse avvertenze debbono comparire automaticamente sullo schermo degli apparecchi di gioco, per non meno di 15 secondi, all'avvio di ogni giocata.
8. 20. Gigli.

  Al comma 8, dopo le parole: avvertenze generali e supplementari da apporre aggiungere le seguenti:, sotto la responsabilità del proprietario delle macchine,.
8. 22. Latronico.

  Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché di quelle che debbono apparire automaticamente sugli schermi degli apparecchi di gioco.
8. 21. Gigli.

Pag. 277

  Al comma 9, sostituire le parole: Chiunque installi con le seguenti: L'installazione e la parola: trasgressore con le seguenti: proprietario delle macchine.
8. 26. Latronico.

  Al comma 9, sostituire le parole: da euro 5.000 a euro 50.000 con le seguenti: da euro 10.000 a euro 100.000; e le parole: da euro 10.000 a euro 100.000 con le seguenti: da euro 20.000 a euro 200.000.
8. 23. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
  10. Unica forma ammessa per il pagamento delle prestazioni rese dagli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 è quella elettronica, mediante carte nominative. Al termine di ogni sessione di gioco gli apparecchi di cui al comma precedente devono rilasciare apposita ricevuta, indicante l'ammontare complessivo della somma spesa e di quella vinta, evidenziando la differenza. La ricevuta deve altresì indicare il tempo complessivo di collegamento con l'apparecchio e riportare formule di avvertimento contro i rischi del gioco d'azzardo patologico.
  11. Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, al gioco on line con corresponsione in denaro.
  12. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 sono efficaci a far data dal 1o gennaio 2016.
8. 24. Basso, Quaranta, Sberna, Carnevali, Beni, Tullo, Bobba, Cinzia Maria Fontana, Donati, Mariani, Giacobbe, Franco Bordo, Capone.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  10. È fatto divieto ai concessionari di prevedere penalizzazioni od oneri a carico dei gestori e/o esercenti in caso di richiesta di rimozione degli apparecchi da gioco previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni.
8. 25. Miotto, Biondelli, Gelli, Capone, Piccione.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Tracciabilità dei flussi finanziari nella raccolta fisica di giochi d'azzardo e scommesse).

  1. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari per prevenire infiltrazioni criminali e il riciclaggio di denaro di provenienza illecita, chiunque, anche in caso di assenza o di inefficacia delle autorizzazioni di polizia o delle concessioni rilasciate dal Ministero dell'economia e delle finanze-Agenzia delle dogane e dei monopoli, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici e scommesse di qualsiasi genere deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati in via esclusiva ai predetti concorsi pronostici o scommesse. Sui predetti conti devono transitare le spese, le erogazioni di oneri economici e i proventi finanziari di qualsiasi natura relativi ai concorsi pronostici e alle scommesse.
  2. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra il dieci e il quaranta per cento delle somme non transitate sui conti correnti bancari o postali dedicati. Nell'ipotesi in cui il titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco sia una società, un'associazione Pag. 278o un ente collettivo, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al presente comma si applica alla società, all'associazione o all'ente collettivo e il rappresentante legale della società, dell'associazione o dell'ente collettivo è obbligato in solido al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
  3. Per quanto concerne i soggetti destinatari degli obblighi previsti dal decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007, «Decreto antiriciclaggio», sono compresi gli operatori che svolgono le attività relative all'offerta di giochi o scommesse con vincite in denaro, con esclusione del lotto, delle lotterie ad estrazione istantanea o ad estrazione differita e concorsi pronostici, su rete fisica, da parte di soggetti in presenza o in assenza delle concessioni rilasciate dal Ministero dell'economia e delle finanze-Agenzia delle dogane e dei monopoli.
  4. Gli operatori che svolgono l'attività di gestione di sale da gioco, quali indicati nel presente articolo, procedono all'identificazione e alla verifica dell'identità di ogni cliente che compia operazioni di acquisto e di cambio di «fiches» o di altri mezzi di gioco per importo pari o superiore a euro mille. I dati e le informazioni sono acquisiti e conservati, utilizzando i sistemi informatici di cui sono dotati per lo svolgimento della propria attività ed elaborandone mensilmente le informazioni ivi contenute.
  5. I dati e le informazioni sono riferite a: a) dati identificativi (riportando gli estremi del documento identificativo); b) data dell'operazione; c) valore dell'operazione e mezzi di pagamento utilizzati; d) numero delle banconote di taglio elevato (duecento e cinquecento euro).
  6. Con le medesime modalità gli operatori di cui ai commi precedenti, procedono all'identificazione e alla verifica dell'identità di ogni cliente che utilizzi importi superiori a cinquecento euro, e consentono operazioni di ricarica dei conti di gioco, di acquisto e di cambio dei mezzi di gioco, esclusivamente attraverso mezzi di pagamento, ivi compresa la moneta elettronica, per i quali è possibile assolvere gli obblighi di identificazione previsti dalla presente legge. A tale fine, gli operatori devono registrare e acquisire le informazioni relative a:
   a) dati identificativi dichiarati dal cliente all'atto dell'apertura dei conti di gioco o della richiesta delle credenziali di accesso ai giochi on line;
   b) data delle operazioni di apertura e ricarica dei conti di gioco e di riscossione sui medesimi conti;
   c) valore delle operazioni sopra indicate e mezzi di pagamento utilizzati;
   d) indirizzo IP, data, ora e durata delle connessioni telematiche nel corso delle quali il cliente, accedendo ai sistemi del gestore della casa da gioco on line, pone in essere le suddette operazioni.
8. 01. Taglialatela.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Strumenti di contrasto del gioco illegale e delle infiltrazioni criminali mafiose).

  1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 67 e 94 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non può partecipare a gare o a procedure ad evidenza pubblica né ottenere il rilascio, il rinnovo o il mantenimento di concessioni in materia di giochi pubblici il soggetto il cui titolare o rappresentante legale o negoziale, ovvero il direttore generale o il soggetto responsabile di sede secondaria o di stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti o il titolare effettivo di qualunque forma societaria, risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputato, ovvero nei cui confronti sia stata emessa sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 318, 319, 319-quater, 320, 321, 322, 416-Pag. 279bis, 629, 644, 648, 648-bis e 648-ter del codice penale ovvero, se commesso all'estero, per un delitto di criminalità organizzata o di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite. Il medesimo divieto si applica pure al soggetto partecipato, anche indirettamente, in misura superiore al due per cento del capitale o del patrimonio da persone fisiche che risultano condannate, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputate, ovvero nei cui confronti sia stata emessa sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei predetti delitti. Il divieto di partecipazione a gare o di rilascio o rinnovo o mantenimento delle concessioni di cui al presente articolo opera anche nel caso in cui la condanna, ovvero la sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale ovvero la condizione di imputato sia riferita al coniuge non separato, nonché ai parenti e affini entro il terzo grado.
  2. Ai fini delle certificazioni e degli accertamenti in materia di antimafia e di quanto previsto dall'articolo 4, comma 26, del decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011, è fatto obbligo alle società fiduciarie, ai trust e ai fondi di investimento che detengono, anche indirettamente, partecipazioni al capitale o al patrimonio di società concessionarie di giochi pubblici, di dichiarare l'identità del soggetto mandante o del titolare effettivo.
  3. E vietata la partecipazione a procedure ad evidenza pubblica in materia di giochi da parte di soggetti partecipanti, anche indirettamente, mediante società fiduciarie, trust o fondi di investimento che non dichiarano l'identità del soggetto mandante o titolare effettivo. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società concessionarie e le società per le quali è in corso l'ottenimento di concessioni in materia di giochi pubblici devono fornire, a richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze, l'elenco dei soci che detengono partecipazioni mediante società fiduciarie, trust o fondi di investimento, comunicando il nome del mandatario per le fiduciarie fino alla persona fisica o titolare effettivo, mentre per i trust si comunicherà il nome fino alla persona fisica o titolare effettivo. Per i fondi di investimento l'obbligo di dichiarazione previsto dal presente comma è limitato ai soggetti che detengono una quota superiore al cinque per cento del relativo patrimonio, fino alla persona fisica o titolare effettivo.
8. 02. Taglialatela.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Marchio slot free).

  1. È istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il marchio nazionale «Slot free», di seguito denominato «marchio».
  2. Il marchio è rilasciato dai comuni agli esercenti di esercizi commerciali, ai gestori dei circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento, che non hanno nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d'azzardo.
  3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con propria deliberazione, individua, sentito l'Osservatorio e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome:
   a) le caratteristiche ideografiche del marchio;
   b) i criteri e le modalità di concessione in uso del marchio, nonché i casi di sospensione, decadenza e revoca della concessione stessa;
   c) le modalità d'uso del marchio.

  4. I comuni possono prevedere, per i titolari di esercizi pubblici che rimuovono o che scelgono di non installarle slot machine o videolottery, agevolazioni sui tributi di propria competenza, secondo criteri e modalità da determinare con appositi regolamenti comunali. L'accesso a tali agevolazioni dovrà essere richiesto esplicitamente entro 60 Pag. 280giorni dal termine dell'anno solare di riferimento e saranno esercitate sotto forma di credito d'imposta, attraverso un apposito fondo comunale di compensazione.
8. 03. Taglialatela, Rampelli.

ART. 9.

  Al comma 1, sopprimere le parole:, che si alternano in modo da comparire con regolarità.
9. 1. Di Vita, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. I tagliandi delle lotterie istantanee devono in ogni caso riportare, su entrambi i lati e con dimensioni adeguate, e comunque tali da assicurarne l'immediata visibilità, almeno le seguenti diciture:
   a) «Questo gioco nuoce alla salute»;
   b) «Questo gioco può provocare dipendenza»;
   c) «Questo gioco può ridurti in povertà»;
   d) «Questo gioco è vietato ai minori di 18 anni».
9. 2. Grillo, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

  Al comma 4, sostituire le parole: 12 mesi con le seguenti sei mesi.
* 9. 3. Silvia Giordano, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 4, sostituire le parole: 12 mesi con le seguenti sei mesi.
* 9. 4. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

ART. 10.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10-bis.
(Forme e limiti di propaganda pubblicitaria del gioco d'azzardo).

  1. I messaggi pubblicitari concernenti il gioco d'azzardo con vincite in denaro sono autorizzati unicamente nelle trasmissioni televisive, radiofoniche e teatrali della seconda serata. È altresì vietata, in qualsiasi forma, la pubblicità sui mezzi pubblici, esposta, affissa o diffusa a meno di 600 metri dai luoghi di cui all'articolo 7, comma 1, sulla stampa quotidiana e periodica destinata ai minori e nelle sale cinematografiche in occasione della proiezione di film destinati alla visione dei minori.
  2. Sono altresì vietati messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro su giornali, riviste, pubblicazioni, durante trasmissioni televisive e radiofoniche, rappresentazioni cinematografiche e teatrali, nonché via internet, nei quali si evidenzi anche solo uno dei seguenti elementi:
   a) incitamento al gioco, ovvero esaltazione della sua pratica;
   b) presenza di minori;
   c) assenza di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica del gioco, nonché della sovraimpressione del Numero Verde istituito dal Ministero della salute;
   d) tutte le comunicazioni commerciali dei giochi con vincita in denaro che non contengano la chiara avvertenza che il gioco è vietato ai minori di 18 anni; inoltre si dovranno evitare messaggi emozionali che inducano l'uso di tabacco, alcol e droghe.

  3. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco che prevedono vincite in Pag. 281denaro. È vietata, altresì, la concessione di spazi pubblicitari istituzionali e l'attività di comunicazione istituzionale, per pubblicizzare i giochi che prevedono vincite di denaro.
  4. La pubblicità dei giochi che prevedono vincite in denaro deve riportare in modo chiaramente visibile la percentuale di probabilità di vincita che il soggetto ha nel singolo gioco pubblicizzato. Inoltre, andranno indicate anche le statistiche sulle giocate che vanno dal 1o gennaio al 31 maggio e dal 1o giugno al 31 dicembre, con particolare riferimento alle giocate totali, alle giocate vincenti, alle somme vinte ed alle probabilità di vincita. Qualora ciascuna percentuale non sia definibile in alcun modo, nelle more, sarà indicata la percentuale storica per giochi similari. Entro il mese successivo alla conclusione del periodo massimo in questione dovrà essere indicato il dato specifico, con l'indicazione «alla data del...». I rapporti, redatti su base semestrale, dovranno essere obbligatoriamente pubblicati e disponibili gratuitamente on line sul sito del concessionario, dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato e, successivamente alla sua incorporazione, ai sensi della legislazione vigente, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, del Ministero della salute e dell'Osservatorio.
  5. Formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro, nonché le relative probabilità di vincita devono altresì figurare sulle schedine, ovvero sui tagliandi di tali giochi. Qualora l'entità dei dati da riportare sia tale da non potere essere contenuta nelle dimensioni delle schedine, queste devono recare l'indicazione della possibilità di consultazione di note informative sulle probabilità di vincita pubblicate sui siti istituzionali dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e, successivamente alla sua incorporazione, ai sensi della legislazione vigente, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché dei singoli concessionari e disponibili presso i punti di raccolta dei giochi. Le medesime formule di avvertimento devono essere applicate sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni; le stesse formule devono essere riportate su apposite targhe esposte nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videoterminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del predetto testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, nonché nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi. Tali formule devono altresì comparire ed essere chiaramente leggibili all'atto di accesso ai siti internet destinati all'offerta di giochi con vincite in denaro.
  6. Chi trasgredisce al divieto di cui ai precedenti commi è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
10. 1. Taglialatela, Rampelli.

  Al comma 1, dopo le parole: La propaganda pubblicitaria aggiungere le seguenti: diretta e indiretta, comprese le sponsorizzazioni sportive, culturali e di altra natura, nonché gli abbinamenti ad eventi o iniziative a carattere sociale o filantropico,.
10. 4. Silvia Giordano, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 1, dopo la parola: pubblicitaria aggiungere le seguenti: diretta e indiretta.
10. 2. Capone, Biondelli, Piccione.

  Al comma 1, dopo le parole gioco d'azzardo aggiungere le seguenti: in tutte le sue forme.
10. 3. Nicchi, Piazzoni, Aiello, Quaranta, Franco Bordo.

Pag. 282

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: con qualsiasi mezzo di diffusione.
10. 6. Gigli.

  Al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti:, sia il committente del messaggio pubblicitario che il proprietario del mezzo di diffusione del messaggio pubblicitario, e sostituire le parole: a 50.000 euro con le seguenti: a 500.000 euro.
10. 9. Silvia Giordano, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 2, sostituire le parole: da 5.000 euro a 50.000 euro con le seguenti: da 100.000 euro a 500.000 euro.
10. 5. Lenzi, Biondelli, Gelli, Capone.

  Al comma 2, sostituire le parole: da 5.000 euro a 50.000 euro con le seguenti: da 20.000 euro a 200.000 euro.
*10. 8. Nicchi, Piazzoni, Aiello, Quaranta, Franco Bordo.

  Al comma 2, sostituire le parole: da 5.000 euro a 50.000 euro con le seguenti: da 20.000 euro a 200.000 euro.
*10. 7. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

  Al comma 2, sostituire le parole: da 5.000 euro a 50.000 euro con le seguenti: da 10.000 euro a 100.000 euro.
10. 11. Grillo, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

  Al comma 2, dopo le parole: da 5000 euro a 50.000 euro aggiungere le seguenti: e da 50.000 euro a 500.000 euro se il fatto avviene su media a diffusione nazionale.
10. 10. Grillo, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1, se reiterata per tre volte, comporta la decadenza dalla concessione o dalle autorizzazioni.
10. 12. Basso, Quaranta, Sberna, Carnevali, Beni, Tullo, Bobba, Cinzia Maria Fontana, Mariani, Giacobbe, Donati, Franco Bordo, Capone.

  Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Incentivi alla rimozione degli apparecchi per il gioco d'azzardo).

  1. Gli esercizi commerciali e i circoli privati che rimuovono dai propri locali gli apparecchi per il gioco lecito previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1941, n. 773, e successive modificazioni, installati precedentemente al 31 dicembre 2013, possono usufruire, per i due anni successivi alla rimozione, di un apposito indennizzo economico.
  2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, vengono stabilite l'entità e la modalità dell'indennizzo di cui al comma 1, nonché le procedure per effettuarne la richiesta.
10. 01. Beni, Biondelli, Capone, Piccione.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. Lo Stato, le regioni, gli enti locali possono concedere, attraverso apposite Pag. 283norme e regolamenti, contributi e/o riduzioni di determinati tributi locali agli esercizi pubblici e commerciali e ai circoli privati che rimuovano dai locali apparecchi per il gioco.
10. 02. Capone, Biondelli, Gelli, Basso, Piccione.

ART. 11.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.

  1. L'esercizio di nuove sale da gioco, di punti di vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, l'esercizio del gioco lecito nei locali aperti al pubblico e l'installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono soggetti all'autorizzazione del sindaco del comune competente per territorio, rilasciata previo parere del questore e in ottemperanza al regolamento comunale in materia orari, modalità e luoghi di esercizio del gioco d'azzardo.
  2. Il regolamento comunale da adottare ai sensi del comma 1 deve comunque prevedere il divieto di rilasciare l'autorizzazione di cui al comma precedente qualora il locale o l'esercizio per cui è richiesta sia ubicato entro un raggio di 300 metri, misurati secondo la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi e centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani ovvero da strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale o da strutture ricettive per categorie protette, nonché ad una distanza inferiore a 100 metri da banche e uffici postali.
  3. L'autorizzazione comunale è concessa per cinque anni e può essere rinnovata alla scadenza. Per le autorizzazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cinque anni decorre dalla medesima data di entrata in vigore.
  4. Le regioni e i comuni possono stabilire ulteriori luoghi sensibili rispetto a quelli indicati nel comma 2, in relazione ai quali può essere negata l'autorizzazione comunale, tenendo conto dell'impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana ovvero di problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico o il disturbo della quiete pubblica.
  5. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco.
  6. Sono fatte salve le discipline regolatorie nel frattempo emanate a livello locale che risultino coerenti con i princìpi espressi nel presente articolo.
  7. In deroga all'articolo 51, comma 1, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nei luoghi in cui si svolgono attività di gioco d'azzardo è sempre vietato fumare, anche in presenza di impianti per la ventilazione e il ricambio di aria. Tale divieto è esteso anche alle sigarette elettroniche.
  8. Al fine di garantire che lo svolgimento delle attività di gioco d'azzardo non determini danni alla salute dei cittadini, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero della salute, sentito l'Osservatorio di cui all'articolo 5, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le misure per evitare che nei luoghi in cui si svolgono attività di gioco d'azzardo siano introdotti strumenti idonei a indurre la dipendenza dal gioco e a favorire la perdita dell'autocontrollo da parte dei giocatori, nonché le misure per prevedere un tempo minimo che intercorra tra una giocata e l'altra.
11. 1. Basso, Quaranta, Sberna, Beni, Tullo, Bobba, Cinzia Maria Fontana, Donati, Mariani, Giacobbe, Franco Bordo, Capone.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'esercizio di nuove sale da gioco e di nuovi punti vendita in cui si esercita Pag. 284come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, o non sportivi, è vietato a una distanza inferiore a seicento metri da scuole di ogni ordine e grado, strutture ospedaliere e residenziali o semiresidenziali operanti nel settore sanitario o socio-assistenziale, luoghi di culto, caserme, centri di aggregazione giovanile e centri per anziani, centri socio-ricreativi e sportivi, nonché a una distanza inferiore a trecento metri da banche e uffici postali.
11. 3. Taglialatela, Rampelli.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Le distanze per l'esercizio di nuove sale da gioco e di nuovi punti vendita in cui si esercita, come attività principale e non, l'offerta di scommessa di eventi sportivi, anche ippici, o non sportivi, è normata, nel rispetto delle linee guida regionali, dai regolamenti comunali.
11. 4. Capone, Biondelli, Gelli.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1. Fermo restando la riserva dello Stato nella definizione delle regole minime necessarie per le esigenze di ordine e di sicurezza pubblica, competono ai comuni, da esercitare mediante un proprio regolamento, le attribuzioni in materia di dislocazione territoriale e di pianificazione degli orari per l'esercizio di nuove sale da gioco, per l'installazione di apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e per l'apertura di nuovi punti vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse di eventi sportivi, anche ippici, o non sportivi.
  1-bis. I regolamenti comunali di cui al comma precedente sono approvati entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge e stabiliscono i limiti e le prescrizioni degli orari di esercizio, la distanza minima degli stessi dai luoghi socialmente sensibili, quali istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi e centri di aggregazione giovanile o altri istituti frequentanti principalmente dai giovani ovvero strutture residenziali e semi residenziali operanti nel settore socio sanitario e socio-assistenziale, luoghi di culto, caserme, da banche e uffici postali.
  1-ter. Qualora i comuni non adottino il regolamento previsto dal comma 1-bis entro i tempi previsti le Regioni intervengono con proprio atto a disciplinare la normativa in oggetto.
11. 5. Carnevali, Biondelli, Gelli, Capone.

  Al comma 1, sostituire le parole: è vietato a una distanza inferiore a 300 metri con le seguenti: è autorizzato previo parere vincolante del comune che ne indica la distanza minima.

  Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e comunque nel rispetto delle distanze minime fissate dal comune.
11. 6. Miotto, Biondelli, Gelli, Capone, Amato.

  Al comma 1, sostituire le parole: è vietato a una distanza inferiore a 300 metri da con le seguenti: è consentito solo a una distanza adeguata, definita da apposito regolamento comunale, da e sopprimere le parole: nonché a una distanza inferiore a 100 metri da.
11. 7. Beni, Biondelli, Capone.

  Al comma 1, sostituire le parole: 300 metri con le seguenti: 500 metri e le parole: 100 metri con le seguenti: 300 metri.
11. 9. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

Pag. 285

  Al comma 1, sopprimere le parole: nonché a una distanza inferiore a 100 metri da banche e uffici postali.
11. 10. Nicchi, Piazzoni, Aiello, Quaranta, Franco Bordo.

  Al comma 1, sostituire le parole: a una distanza inferiore a 100 metri con le seguenti: nel raggio di 100 metri da percorsi tra le scuole, le stazioni dei mezzi di trasporto pubblico.
11. 11. Lorefice, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero.

  Al comma 1, sostituire le parole: 100 metri con le seguenti: 1000 metri.
11. 8. Gigli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. È vietata all'interno delle sale gioco e dei locali, di cui al comma 1 del presente articolo, l'installazione di sportelli per il prelievo automatico di contanti.
11. 12. Lorefice, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le sale da gioco e i punti vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommessa su eventi sportivi, anche ippici o non sportivi, devono essere dotati di fenestrature atte a vedere l'esterno. Nei luoghi di cui alla presente legge è vietata la consumazione di bevande e alimenti.
11. 13. Mantero, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Cecconi.

  Al comma 2, sostituire le parole da: può essere effettuata fino alla fine del comma, con le seguenti: che offrano il gioco pubblico come attività principale, può essere effettuata esclusivamente in spazi appositi e circoscritti, ma comunque aperti e ben visibili dal resto del locale, in cui si svolge l'ordinaria attività, onde garantire la piena sorvegliabilità e il continuo controllo degli effettivi utilizzatori.
11. 14. Latronico.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attività di offerta di giochi con vincita in denaro, è vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsivoglia titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità.
11. 15. Taglialatela, Rampelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Allo scopo di limitare il ricorso al gioco d'azzardo e di tutelare la salute dei cittadini, all'articolo 110, comma 7-ter, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo le parole: «ivi compresi i parametri numerici di apparecchi installabili nei punti di offerta» sono aggiunte le seguenti: «fermo restando il divieto di installare, all'interno di locali aperti al pubblico, nuovi apparecchi sino al 1o gennaio 2020.
11. 16. Taglialatela.

  Sopprimere il comma 3.
11. 17. Nicchi, Piazzoni, Aiello, Quaranta, Franco Bordo.

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  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. È altresì vietata l'installazione di sportelli per il prelievo automatico di contanti nelle sale da gioco, nei luoghi in cui si svolge attività di gioco d'azzardo.
11. 18. Lorefice, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero.

  Sopprimere il comma 4.
11. 19. Beni, Biondelli, Capone.

  Al comma 4, sopprimere le parole: di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,.
11. 20. Carnevali, Biondelli, Capone.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  5. Agli esercizi commerciali e ai locali aperti al pubblico che scelgono di non ospitare, nei propri spazi di pertinenza, apparecchi idonei per il gioco lecito previsti dall'articolo 11, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è concesso l'utilizzo di un logo identificativo della assenza di macchine da gioco.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Obblighi e riconoscimenti relativi ai luoghi per il gioco d'azzardo).
11. 2. Iori, Biondelli, Gelli, Capone.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  5. L'esercizio di sale gioco, di punti vendita e cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, non sportivi, nonché l'installazione di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, è subordinata alla partecipazione obbligatoria a corsi di formazione sui rischi collegati al gioco patologico.
  6. Con decreto del Ministero della salute sentiti i rappresentanti di categoria sono disciplinate le modalità di attuazione dei corsi di cui al comma precedente.
11. 21. Lenzi, Biondelli, Gelli, Capone.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  5. Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di pubblico riconoscimento agli esercizi commerciali che si impegnano, per un determinato numero di anni, a rimuovere o a non installare apparecchiature per giochi con vincita in denaro.
11. 22. Nicchi, Piazzoni, Aiello, Quaranta, Franco Bordo.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  5. In caso di condanna da parte del responsabile della sala giochi o del titolare dell'esercizio commerciale dove sono ubicati gli apparecchi, per mancato rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, e della normativa vigente in materia, comporta l'inabilitazione all'attività commerciale per una durata da uno a cinque anni.
11. 23. Nicchi, Piazzoni, Aiello, Quaranta, Franco Bordo.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  5. Al comma 10 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modifiche con legge 8 novembre 2012, n. 189, il primo, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti:
  «10. L'apertura di sale da gioco, di punti di vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non Pag. 287sportivi, l'esercizio del gioco lecito nei locali aperti al pubblico e l'installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono soggetti all'autorizzazione del sindaco del comune competente per territorio, rilasciata previo parere del questore. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni degli articoli 86 e 88 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni. L'autorizzazione è concessa per cinque anni e può essere rinnovata alla scadenza. I comuni possono stabilire luoghi sensibili in relazione ai quali può essere negata l'autorizzazione di cui al presente comma, tenendo conto dell'impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana ovvero di problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico o il disturbo della quiete pubblica».
11. 24. Mantero, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  5. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
  «1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alle attività che possono pregiudicare categorie della popolazione meritevoli di specifica tutela; tra tali attività sono comunque comprese quelle di raccolta del gioco mediante gli apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni».
11. 25. Mantero, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  1. Il comma 6 dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:
  «6. Il numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, comprensivo delle videolotteries, che possono essere installati presso pubblici esercizi o punti di raccolta di altri giochi autorizzati è definito d'intesa tra l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e il comune ove si trova il pubblico esercizio, in base ai criteri di cui al comma 2 ed entro i limiti fissati dal comma 4.
  6-bis. Costituiscono criteri direttivi per la determinazione del numero massimo di apparecchi di intrattenimento installabili il contesto urbano del comune, la distanza tra l'esercizio ove sono localizzati gli apparecchi e i luoghi sensibili, il numero di apparecchi localizzati nei comuni limitrofi, la natura dell'attività prevalente svolta presso l'esercizio o il locale e la superficie degli stessi.
  6-ter. Il numero massimo di apparecchi di intrattenimento installabili in ciascun comune non può comunque superare:
   a) le cinque unità per i comuni fino a 5.000 abitanti;
   b) le dieci unità per i comuni fino a 15.000 abitanti;
   c) le venti unità per i comuni fino a 30.000 abitanti;
   d) le cinquanta unità per i comuni fino a 50.000 abitanti;
   e) le cento unità per i comuni con oltre 50.000 abitanti.

  6-quater. Ogni violazione delle disposizioni dei commi 6, 6-bis e 6-ter, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità Pag. 288giudiziaria per i reati eventualmente accertati e previsti dal codice penale, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 20.000 a un massimo di euro 80.000».
11. 01. Rondini.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Misure di prevenzione e tutela dai danni economici dovuti al gioco d'azzardo).

  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze predispone linee guida per gli istituti di credito, al fine di attivare iniziative per disincentivare operazioni anomale di movimentazione bancaria verso sale slot, casinò online, siti di scommesse, tabaccherie ed altri luoghi dove si svolgono attività di gioco d'azzardo.
  2. In parziale deroga alla normativa sulla privacy di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, nel caso di anomale movimentazioni bancarie di cui al comma 1 i responsabili della filiale devono effettuare una generica segnalazione sull'utilizzo del conto ad un familiare, coniuge non separato, genitore o figlio maggiorenne censito dal titolare con apposito modulo predisposto dall'istituto di credito ed indicare centri d'aiuto, strutture assistenziali e gruppi di mutuo aiuto.
  3. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Osservatorio, predispone corsi formativi per la prevenzione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico rivolti al personale degli istituti bancari. Tali corsi sono volti all'acquisizione delle competenze necessarie ad affrontare e a prevenire i problemi economico-finanziari connessi alla dipendenza da GAP e sono finalizzati:
   a) alla conoscenza dei danni derivanti dal gioco eccessivo;
   b) al riconoscimento dei principali segnali d'allarme della ludopatia;
   c) all'individuazione di operazioni bancarie anomale o sospette;
   d) all'attuazione di misure di contrasto alla dilapidazione del patrimonio;
   e) alla segnalazione di centri, strutture assistenziali, gruppi e associazioni che svolgono attività di auto mutuo aiuto, cura e rieducazione dei soggetti affetti da GAP.
11. 02. Iori, Biondelli, Capone, Basso.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  1. All'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo il comma 7-quinquies sono inseriti i seguenti:
  «7-sexies. Il titolare del pubblico esercizio, del circolo privato o del punto di raccolta di giochi autorizzati presso il quale è installato uno degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 può recedere dal contratto stipulato con il concessionario senza addebito di indennizzo, risarcimento di danni o penale a qualunque titolo, qualora ravvisi nei giocatori l'esistenza di condotte e disturbi riferibili alla pratica del gioco d'azzardo patologico o gli stessi siano stati segnalati dai Servizi per le Dipendenze patologiche del Sistema sanitario nazionale. Sono nulle le clausole contrattuali stipulate in contrasto con la disposizione del presente comma.
  7-septies. Il titolare del pubblico esercizio, del circolo privato o del punto di raccolta di giochi autorizzati presso il quale è installato uno degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 che non abbia appositi e circoscritti spazi, e comunque separati dal resto del locale, in cui svolge l'attività ordinaria può recedere dal contratto stipulato con il concessionario senza addebito di indennizzo, risarcimento di danni o penale a qualunque titolo. Sono nulle le clausole contrattuali stipulate in contrasto con la disposizione del presente comma».
11. 03. Mantero, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice.

Pag. 289

ART. 12.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.

  1. Al fine del finanziamento dell'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 5 commi 1 e 2 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono destinate le risorse derivanti dall'1 per cento degli introiti delle somme giocate complessivamente con riferimento al settore dei giochi pubblici disciplinato dal sesto comma dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e dall'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, nonché i giochi di cui decreto direttoriale AAMS prot. n. 2011/666/Giochi/GAD del 10 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2011.
  2. Allo scopo di ridurre il disagio delle famiglie dei soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico anche attraverso il numero verde di cui all'articolo 4 della presente legge, il Ministero della salute, sentito l'Osservatorio di cui all'articolo 5 della presente legge, destina una somma non inferiore a 50 milioni di euro, da stabilirsi annualmente, derivante dalle risorse di cui al comma 1 del presente articolo.
12. 1. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.
(Istituzione del Fondo per la prevenzione, la cura e la riabilitazione del gioco d'azzardo patologico).

  1. È istituito il Fondo per la prevenzione, la cura e la riabilitazione del gioco d'azzardo patologico, al fine di finanziare gli interventi di prevenzione, di informazione, di formazione e di cura in favore delle persone affette da patologia da GAP.
  2. Al Fondo di cui al comma 1 sono annualmente destinati:
   a) l'1 per cento della spesa complessiva sostenuta dai cittadini italiani per il gioco d'azzardo, secondo quanto previsto dal comma 2;
   b) il 10 per cento delle entrate derivanti dalle concessioni delle licenze relative al gioco d'azzardo;
   c) le somme pagate a titolo di sanzione per la violazione delle disposizioni della presente legge, dell'articolo 24, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come da ultimo modificato dall'articolo 7 della presente legge, e dell'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;
   d) le somme relative ai premi non riscossi dei giochi d'azzardo.

  3. Nella spesa di cui al comma 2, lettera a), sono comprese le somme destinate alle vincite, alla remunerazione degli operatori della filiera e all'Erario. Ai fini dell'attuazione del medesimo comma 2, lettera a), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono disposte la riduzione dello 0,34 per cento della remunerazione degli operatori del settore del gioco d'azzardo inseriti nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, la riduzione dello 0,33 per cento delle somme destinate alle vincite dei giochi d'azzardo e la destinazione al Fondo di cui al comma 1 di una quota pari allo 0,33 per cento delle entrate erariali derivanti dai giochi d'azzardo.Pag. 290
  4. Un ulteriore 2 per cento della spesa complessiva sostenuta dai cittadini italiani per il gioco d'azzardo, costituendo quota differente da quella prevista al comma 2, lettera a), è depositata su apposito Fondo denominato «Fondo per il Reddito di Cittadinanza» finalizzato al finanziamento di uno strumento per l'integrazione di redditi per i cittadini che vivono al di sotto della soglia di povertà relativa come definito e quantificato dall'ISTAT. Ai fini dell'attuazione del presente comma, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono disposte la riduzione dello 0,66 per cento della remunerazione degli operatori del settore del gioco d'azzardo inseriti nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, la riduzione dello 0,67 per cento delle somme destinate alle vincite dei giochi d'azzardo, destinando tali somme, insieme a una quota pari allo 0,67 per cento delle entrate erariali derivanti dai giochi d'azzardo, alla costituzione del Fondo di cui al presente comma.
12. 2. Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:
  1. È istituito presso il Ministero della salute un apposito fondo destinato a finanziare:
   a) le attività di prevenzione del gioco d'azzardo patologico e gli interventi di cura e riabilitazione delle persone affette da patologia da GAP, nell'ambito del piano obiettivo previsto dal Ministero della salute;
   b) le campagne informative di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 6 della presente legge;
   c) le attività di sostegno per ridurre il disagio delle famiglie dei soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico, anche attraverso il numero verde e il sito web di cui all'articolo 4.

  Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: Al Fondo di cui al comma 2 con le seguenti: Al Fondo di cui al comma 1.
12. 4. Beni, Biondelli, Capone, Basso.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, il Fondo per la prevenzione, la cura e la riabilitazione e il reinserimento sociale e lavorativo del gioco d'azzardo patologico, al fine di finanziare gli interventi di prevenzione, di informazione, di formazione e di cura e di reinserimento sociale e lavorativo in favore delle persone affette da patologia da GAP, nell'ambito del Piano Programma previsto dal Ministero della salute.
12. 5. Taglialatela, Rampelli.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, nonché le attività amministrative finalizzate alla gestione delle tessere sanitarie.
12. 6. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti criteri e modalità di funzionamento del Fondo di cui al presente comma.
12. 7. Nicchi, Piazzoni, Aiello, Quaranta, Franco Bordo.

Pag. 291

  Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Detto Fondo deve comunque prevedere, laddove necessario, opportune forme di sostegno finanziario anche diretto, nei confronti dei soggetti coinvolti e dei loro nuclei familiari. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti criteri e modalità di funzionamento del Fondo di cui al presente comma.
12. 8. Nicchi, Piazzoni, Aiello, Quaranta, Franco Bordo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di provvedere al finanziamento delle iniziative di informazione e formazione previste dagli articoli 5 e 6 della presente legge, è istituito il Fondo per la formazione e informazione sul gioco d'azzardo patologico, nell'ambito del Piano obiettivo previsto dal Ministero della salute.

  Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e al comma 2-bis.
12. 9. Gigli.

  Al comma 3, sostituire le parole: dell'1 per cento con le seguenti: del due per cento.
*12. 10. Taglialatela, Rampelli.

  Al comma 3, sostituire le parole: dell'1 per cento con le seguenti: del due per cento.
*12. 11. Gigli.

  Al comma 3, sostituire le parole: delle percentuali delle somme giocate destinate alla remunerazione degli operatori e dei concessionari inseriti nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, con le seguenti: degli introiti derivanti dalle somme giocate complessivamente,.
12. 12. Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 4, sostituire le parole: 1 per cento con le seguenti: 5 per cento.
12. 15. Di Vita, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 4, sostituire le parole: 1 per cento con le seguenti: 3 per cento.
12. 14. Dall'Osso, Cecconi, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 4, sostituire le parole: dell'1 per cento con le seguenti: del due per cento.
12. 13. Taglialatela, Rampelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è adottato il regolamento per l'attuazione del presente articolo.
12. 16. Taglialatela, Rampelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  5. Con le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono introdotte modalità di pubblico riconoscimento agli esercizi commerciali che si impegnano, per un periodo non inferiore a anni 5, a rimuovere o a Pag. 292non installare apparecchiature per giochi con vincita in denaro.
12. 17. Basso, Quaranta, Sberna, Carnevali, Beni, Tullo, Bobba, Cinzia Maria Fontana, Donati, Mariani, Giacobbe, Franco Bordo, Capone.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  5. I fondi previsti dal presente articolo sono ripartiti fra le regioni sulla base di una intesa fra Stato e regioni.
12. 18. Miotto, Biondelli, Gelli, Capone, Amato.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  5. Al fondo di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e alla fiscalità generale per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza è altresì destinata quota parte dell'1 per cento delle somme giocate relative ai giochi di cui al decreto direttoriale AAMS prot. n. 2011/666/Giochi/GAD del 10 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2011.
12. 19. Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Sostituire la rubrica con la seguente:
(Fondo per la prevenzione, la cura e la riabilitazione del gioco d'azzardo patologico, per il sostegno alle famiglie dei soggetti affetti da GAP e per gli incentivi alla rimozione degli apparecchi per il gioco d'azzardo).
12. 3. Beni, Biondelli, Capone, Basso.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Sostegno a imprese no slot).

  1. L'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le singole Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura promuovono partnership con soggetti pubblici e privati e progettualità per incentivare i pubblici esercizi e gli esercizi commerciali a non installare gli apparecchi per il gioco lecito previsti dall'articolo 110, comma 6, lettera a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1041, n. 773, e successive modificazioni, stimolando in particolare l'avvio e il sostegno di reti di imprese «no slot».
  2. Alle imprese commerciali che partecipano alle progettualità di cui al comma 1 è riconosciuto dalla Camera di commercio competente un logo «no slot» valido anche per l'accesso ad ulteriori incentivi ed agevolazioni anche di carattere fiscale.
12. 01. Scuvera, Biondelli, Gelli, Capone, Piccione.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Accesso delle famiglie al Fondo Antiusura).

  1. È garantito l'accesso al «Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura» di cui all'articolo 15 legge 7 marzo 1996, n. 108, ai sensi dell'articolo 2, anche al coniuge e ai parenti entro il primo grado conviventi di soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico, nel caso in cui l'indebitamento del nucleo familiare sia stato causato dalla dipendenza dal gioco.
  2. L'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, è modificato come segue:
   a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. L'erogazione dei mutui può avvenire con le medesime modalità e limiti di cui al comma 2 anche in favore di persone fisiche o nuclei familiari vittime del delitto di usura per dipendenza da Pag. 293gioco d'azzardo patologico e parti offese nel relativo procedimento penale.;
   b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  «5-bis. Nel caso di erogazione del mutuo in favore dei soggetti di cui al comma 2-bis la domanda deve essere corredata da un piano di utilizzo delle somme per le necessità personali o familiari e per la copertura dei debiti, nonché dell'attestazione di una fonte di reddito idonea a garantire la restituzione delle somme concesse a titolo di mutuo.
12. 02. Iori, Capone, Basso, Piccione.

Pag. 294

ALLEGATO 6

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico (Testo unificato C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1718 Iori, C. 1633 Formisano e C. 1812 Giorgia Meloni).

EMENDAMENTI APPROVATI

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: anche attraverso un approccio consapevole al gioco.
1. 3. (Nuova formulazione) Beni, Biondelli, Capone, Basso.

  Al comma 1, sopprimere le parole: , quali la tossicodipendenza e l'alcolismo.
*2. 2. (Nuova formulazione) Gigli.

  Al comma 1, sopprimere le parole: , quali la tossicodipendenza e l'alcolismo.
*2. 3. (Nuova formulazione) Miotto.