CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 febbraio 2014
178.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-01213 Tino Iannuzzi: Continuità produttiva dello stabilimento Alcatel di Battipaglia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Il Ministero dello Sviluppo Economico segue attentamente gli sviluppi delle tematiche relative all'azienda in oggetto per la quale è attivo un tavolo di confronto.
  La questione viene trattata con grande impegno, sia coinvolgendo i massimi vertici italiani ed internazionali, sia mantenendo stretti contatti con gli altri Governi europei interessati dalla ristrutturazione della società al fine di sensibilizzarli in merito alle problematiche relative ad Alcatel.
  Contemporaneamente si seguono con attenzione le iniziative industriali che potrebbero essere interessate alle attività produttive che Alcatel non ritiene più strategiche, ma che si configurano come tali per l'Italia in quanto caratterizzate da un'elevata potenzialità di innovazione tecnologica.
  Le sopracitate attività sono state al centro, come richiamato nell'atto, di diversi incontri tenuti al MISE nel corso degli ultimi mesi del 2013 ed aggiornati, con nuovi incontri nel gennaio 2014.
  Il Piano di ristrutturazione di ALU prevede il mantenimento dell'attività di ricerca dello stabilimento di Battipaglia sebbene col rischio di una riduzione di circa 30 unità lavorative. Il Governo è impegnato, nell'ambito del confronto con l'azienda e le OO.SS., a perseguire l'obiettivo del mantenimento delle attività dell'azienda anche nel sito di Battipaglia e della salvaguardia dei livelli occupazionali.
  Per quanto riguarda il complesso delle attività in Italia di ALU, i prossimi appuntamenti prevedono un incontro con il CEO, in data ancora da definire, per affrontare le questioni relative alla gestione del Piano industriale.
   Una questione decisamente importante per il Governo è senza dubbio la tutela delle attività (fra queste anche quelle cosiddette OPTICS) che hanno un forte radicamento italiano. Sarà certamente anche questo uno degli argomenti che affronteremo con il CEO Mr. Combes.
  Successivamente all'incontro con il CEO sarà convocato il tavolo di confronto per proseguire la discussione sulle iniziative da intraprendere per la tutela dei lavoratori e la certezza di continuità di ALU in Italia.
  In vista del prossimo incontro in programma, Alcatel ha accettato la richiesta avanzata dal Governo di non intraprendere, nel frattempo, scelte unilaterali.

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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-01355 Fabbri: Fusione di comuni in provincia di Bologna e individuazione di un ambito territoriale unico nella distribuzione del gas naturale.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Preme evidenziare che – come peraltro già rappresentato dagli uffici del MiSE agli enti locali coinvolti – i comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Monte Veglio e Savigno ricadono nell'ambito di Modena 2 per motivi di interconnessione della rete all'impianto di «Valle Samoggia-Bazzano-Zocca»; così come il comune di Crespellano, ricade nell'ambito Bologna 2 a motivo dell'interconnessione con l'impianto «Anzola dell'Emilia».
  A Seguito della prospettata fusione, in coerenza con la normativa vigente, il nuovo comune (risultato dalla fusione dei 5 comuni citati) verrà ad essere ricompreso nell'ambito Modena 2 perché l'impianto prevalente che serve il comune stesso, si trova in tale ambito, in quanto interconnesso con i comuni di Guiglia (MO), Marano sul Panaro (MO), Zocca (MO) e Montese (MO).
  Ai sensi del Decreto Ministeriale del 18 ottobre 2011 recante «Determinazione dei comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale del settore della distribuzione del gas» si esplicita infatti, tra i criteri che hanno guidato il Ministero dello sviluppo Economico alla determinazione degli ambiti e dei comuni ad essi appartenenti, il criterio dell'interconnessione. In particolare i Comuni interconnessi devono appartenere allo stesso ambito, con la precisazione che, laddove un comune sia servito da più impianti di distribuzione di gas naturale, si considera che il comune sia servito solo dall'impianto prevalente, cioè dall'impianto che serve il maggior numero di clienti nel territorio comunale.
  Tale è la situazione in cui si troverà il futuro nuovo comune.

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ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-01530 Arlotti: Introduzione di misure a favore della distribuzione del metano per autotrazione nei codici di rete.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In premessa si rammenta che, come rappresentato nell'interrogazione, lo sviluppo della rete di distributori di metano dipende anche dalle iniziative e dagli indirizzi che si vogliano fornire circa gli impulsi da dare allo sviluppo del settore attraverso l'attuazione dell'articolo 17, comma 11, del decreto-legge n. 1 del 2012 convertito con modificazioni dalla legge 27 del 24 marzo 2012.
  Tale dispositivo stabilisce che «l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, coerentemente con gli indirizzi del Ministro dello sviluppo economico stabiliti per la diffusione del metano da autotrazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto adotta misure affinché nei codici di rete e di distribuzione di cui al d.lgs. 23 maggio 2000 n. 164, siano previste modalità per accelerare i tempi di allacciamento dei nuovi impianti di distribuzione di metano per uso autotrazione alla rete di trasporto o di distribuzione del gas, per ridurre gli stessi oneri di allacciamento, in particolare per le aree dove tali impianti siano presenti in misura limitata, nonché per la riduzione delle penali per i superi di capacità impegnata previste per gli stessi impianti».
  Per quanto di competenza di questo Ministero, si evidenzia che sono in fase di elaborazione finale gli indirizzi da trasmettere all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico, per la predisposizione delle misure di modifica ai codici di rete di trasporto e di distribuzione del gas metano.
  Tali modifiche dovranno essere volte, come accennato, ad accelerare il processo di adeguamento delle reti stesse alla distribuzione del metano per autotrazione e più in particolare a diminuirne tempi e costi di allacciamento, nonché a ridurre le penali per eventuali impegni superiori della capacità giornaliera prefissata.

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ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-01687 L'Abbate: Ritardi nella realizzazione del Polo integrato per lo sviluppo economico di Foggia

TESTO DELLA RISPOSTA

  In relazione a quanto esposto nell'atto in esame si rappresenta quanto segue.
  La regione Puglia con deliberazione della Giunta Regionale 7 marzo 2005, n. 270, ha approvato il Programma «Sviluppo e innovazione dell'economia rurale ed agroalimentare attraverso l'integrazione e la diversificazione produttiva» del PIT n.1 «Tavoliere».
  Il Programma, per la gestione e attuazione del PIT, ha individuato nel Comune di Foggia il soggetto capofila e ha istituito, presso lo stesso Comune, l'Ufficio Unico quale struttura amministrativa costituita ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 267 del 2000. L'obiettivo generale del PIT è stato la costruzione del Distretto Agroalimentare del Tavoliere (DAT), ovvero un network diffuso a sostegno dello sviluppo del territorio che ha la finalità di favorire l'integrazione delle relazioni fra le imprese, adeguare le strutture produttive e le infrastrutture alle necessità economiche e territoriali, promuovere la sicurezza degli alimenti, valorizzare le produzioni agricole ed agroalimentari nel quadro generale di un'innovazione di processo e di prodotto orientata alla qualità.
  Con delibera di Giunta regionale n. 1099 del 18 luglio del 2006 avente ad oggetto: «L.R. n.27/95 – Terreno di proprietà regionale denominato ex CASMEZ in Foggia – Alienazione – Autorizzazione all'anticipata consegna», il Comune di Foggia si è visto autorizzare la consegna anticipata del compendio immobiliare, ove ubicare in via definitiva le attività del Centro Servizi DAT, sede di Foggia.
  Il MISE con proprio decreto del 22 settembre del 2006 ha approvato la «Realizzazione di complesso immobiliare, destinato ad ospitare il Centro servizi del Distretto Agroalimentare del Tavoliere (DAT), con sede in Foggia, nonché per la ristrutturazione dei complessi immobiliari, già ubicati in Cerignola e San Severo, destinati ad ospitare i Centri Servizi dell'analogo distretto e per l'esecuzione di connessi interventi, volti a rendere fruibili i detti compendi» per un importo complessivo di euro 3.251.170,56.
  Il Patto di Foggia S.c.p.A., Soggetto Responsabile del Patto di Foggia, ha quindi trasferito alla Provincia di Foggia tutte le funzioni di stazione appaltante, in relazione alle fasi della progettazione esecutiva, dell'affidamento e dell'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del D. Lgs. n. 163 del 2006 inerenti alla costruzione ex novo in Foggia del complesso immobiliare destinato ad ospitare il Centro servizi del Distretto Agroalimentare del Tavoliere (DAT) ed esecuzione dei connessi interventi volti a rendere fruibile il detto compendio, nonché la titolarità del diritto reale di proprietà da far rientrare nel patrimonio indisponibile dell'ente Provincia, in relazione a tutti i beni immobili e mobili, afferenti alla esecuzione delle opere e alla realizzazione degli interventi.
  Allo stato attuale l'opera infrastrutturale oggetto del finanziamento nell'ambito Pag. 240del Patto territoriale di Foggia risulta in gran parte realizzata ed in particolare:

   ristrutturazione del lotto sito nel Comune di Cerignola (lotto completato e funzionante);

   ristrutturazione di un edificio sito nel Comune di San Severo (lotto completato e funzionante);

   costruzione di un edificio nel Comune di Foggia (lotto completato ma non funzionante).

  Per l'avvio sistematico delle attività dei centri servizi realizzati, il Comune di Foggia ha altresì ritenuto necessario affidare la gestione delle strutture e dei servizi connessi posti in essere dal PIT 1 «Tavoliere». A causa delle difficoltà derivate dall'affidamento in gestione del servizio afferenti alle inadempienze contrattuali dell'ATI aggiudicataria, il Comune di Foggia, la Provincia di Foggia, la Regione Puglia ed il Consiglio Nazionale delle Ricerche di Roma hanno stipulato una convenzione per l'utilizzo esclusivo, a beneficio del CNR, delle infrastrutture materiali ed immateriali a disposizione dell'Ufficio Unico del PIT 1 «Tavoliere» ratificata con Deliberazione del Consiglio Comunale di Foggia n. 166 del 18/07/2013.
  Si specifica inoltre che l'intervento infrastrutturale risulta ad oggi non completato poiché non sono stati acquistati i componenti d'arredo propedeutici all'attività da svolgere da parte del C.N.R.
  Infine, per ciò che riguarda i riferimenti alla ditta Dema Impianti S.r.l., non risulta, dalla documentazione disponibile (contratti d'appalto), che l'impresa abbia eseguito lavori nell'ambito del PIT 1 «Tavoliere» e pertanto, non risultano esserci crediti da parte dell'impresa né nei confronti dell'Amministrazione appaltante, Provincia di Foggia, né nei confronti di questo Ministero.
  Il Ministero dello Sviluppo Economico, in merito alla vicenda in oggetto, scaturita dal bando di gara indetto nel 2008 di circa 22 mln di euro dalla Camera di Commercio di Foggia, per la realizzazione della «Cittadella dell'Economia di Capitanata» ha sentito anche la Camera di Commercio di Foggia.
  La stessa ha comunicato a riguardo la propria assoluta estraneità alla controversia sorta tra la Dema Impianti Srl e il Consorzio Alta Tecnologia cui la Dema fa capo, in qualità di consorziata e affidataria di parte delle lavorazioni impiantistiche inerenti la nuova sede della Camera di Commercio di Foggia.
  L'unico intervento sostitutivo effettuato dalla stessa e consentito dalla normativa vigente, è stato realizzato in favore dei dipendenti della Dema, quale esecutrice e non subappaltatrice dell'impresa Consorzio Alta Tecnologia, per tutte le mensilità non corrisposte per le lavorazioni eseguite nel cantiere per la nuova sede dell'Ente, e consistenti in quattro mensilità (luglio, agosto, settembre e ottobre 2012) per complessivi 50.873,93.
  L'opera è stata finanziata completamente con soldi della Camera di Commercio non esistendo alcun finanziamento pubblico ulteriore, fatta eccezione per un finanziamento da fondi FAS fino a euro 500.000,00 (come da accordo quadro «sviluppo locale atto integrativo II» con la Regione Puglia – Delibera CIPE 20/04) fino ad ora comunque non erogato.
  Sono in corso residue lavorazioni per ultimare l'opera, la cui consegna è stabilita al 31 marzo 2014. Il fallimento del Consorzio CAT e la conseguente necessità per la Camera di Commercio di individuare altra impresa consorziata ha comportato un allungamento dei termini di ultimazione dei lavori che, iniziati il 28 maggio 2009, sono giunti al 10o stato di avanzamento (SAL – percentuale di avanzamento 95.06 per cento – importo di euro 18.240.011,30 oltre IVA).
  Infine la Camera di Commercio di Foggia ha comunicato che in data 16 maggio 2013, a seguito della diffusione a mezzo gli organi d'informazione della presunta responsabilità da parte della medesima, quale causa delle difficoltà economiche Pag. 241in cui si trova la Dema Impianti, di aver depositato presso la Procura della Repubblica di Foggia un copioso carteggio a tutela della propria onorabilità.
   Il Consorzio Alta Tecnologia soc. coop. Consorzio di Ravenna, risulta aderire alla Lega Nazionale delle Cooperative, pertanto, l'ordinaria attività revisionale è stata eseguita.
  Non emergono siano state disposte Ispezioni Straordinarie, nei confronti della citata cooperativa in quanto non sono mai pervenute segnalazioni in ordini a presunte irregolarità nella posizione del sodalizio in parola.
  Allo stato attuale, essendo subentrata una procedura concorsuale, l'ente è sottratto alla vigilanza del Ministero.

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ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-01732 Ricciatti: Divisione patrimoniale tra le camere di commercio di Ascoli Piceno e Fermo.

TESTO DELLA RISPOSTA

  A seguito della costituzione della nuova provincia di Fermo con la legge 11 giugno 2004, n. 147, il Ministero dello sviluppo economico ha, a suo tempo, ritenuto costituita de iure la Camera di Commercio di Fermo e ha nominato con decreto del 1o marzo 2006 un commissario straordinario con il compito di «curare ogni adempimento necessario connesso all'istituzione ed all'organizzazione della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Fermo, sino all'insediamento degli organi amministrativi camerali e, fermo restando il temporaneo esercizio delle altre finzioni istituzionali da parte dell'ente camerale di Ascoli Piceno».
  Il Commissario ha portato la Camera di Commercio di Fermo alla costituzione degli organi camerali, nello specifico il Consiglio è stato nominato con decreto del Presidente della Regione Marche n. 123 del 14.07.2008, il Presidente è stato eletto in data 24 luglio 2008 ed in data 8 agosto 2008 è stata eletta la Giunta.
  Successivamente con nota del 26 gennaio 2009 le due Camere di Commercio interessate hanno chiesto al MiSE indicazioni in merito alla procedura di suddivisione del patrimonio tra le stesse, ed hanno allegato alla medesima nota la convenzione con la quale veniva disciplinata la fase di avvio dell'attività istituzionale del nuovo ente camerale.
  Con nota del 7.04.2009 il Ministero ha fornito le richieste indicazioni, e ha trasmesso agli enti interessati le circolari emanate con le quali sono stati individuati criteri ed indirizzi di carattere generale da tenere in considerazione per la stima del patrimonio netto della scorporante e per l'individuazione delle sue componenti passive e attive, ritenendo le stesse un utile punto di riferimento al fine di provvedere, d'accordo tra i due Consigli, alla ripartizione del patrimonio, in base al dettato del disposto dell'articolo 69 del R.D. 20 settembre 1934, n. 2011.
  Successivamente, con nota del 16.03.2012, il Presidente della Camera di Commercio di Ascoli Piceno rappresentava al Presidente del Consiglio pro tempore, le proprie perplessità in merito al procedimento di separazione patrimoniale tra le due Camere di Commercio interessate, alla luce delle ipotesi di riordino e riduzione delle Province ed alle possibili implicazioni per gli uffici delle pubbliche amministrazioni e per gli enti pubblici che fanno riferimento alle medesime circoscrizioni territoriali.
  In proposito con nota del 13.09.2012 il MiSE ha rappresentato che, nonostante il lungo tempo trascorso e le indicazioni ottenute, le Camere di Commercio interessate non avevano fornito alcun elemento di informazione relativamente all'andamento della procedura in esame e che le criticità legate a tale procedimento ed evidenziate dal Presidente della Camera di Commercio di Ascoli ,peraltro, non potevano certamente essere ricondotte unicamente alle più recenti ipotesi di riordino e riduzione delle Province richiamate dal Presidente dell'ente camerale ascolano.
  Il MiSE, ritenendo comunque che le perplessità tardivamente emerse non potevano essere, solo per tale circostanza, ritenute di per sé infondate, al fine di esprimere una propria compiuta valutazione, ha richiesto alle Camere di Commercio interessate ogni utile elemento di informazione relativamente allo stato della Pag. 243predetta procedura, alle motivazioni che avrebbero indotto a non dare corso a tutt'oggi al procedimento di separazione patrimoniale e, infine, alle specifiche criticità emerse nel corso della attuazione di tale separazione ed alle soluzioni di fatto adottate ed adottabili per consentire comunque l'adeguato svolgimento delle rispettive attività istituzionali in attesa di tale adempimento.
  La Camera di Commercio di Ascoli con nota del 19.06.2012, ha fornito gli elementi richiesti; il MiSE, con nota del 13.09.2012 ha, nuovamente, rappresentato, da un lato, che il procedimento di separazione patrimoniale costituisce un adempimento dovuto, ai sensi della normativa vigente e, dall'altro, la necessità di una gestione accorta e prudente di tale procedimento per evitare inutili costi nell'eventualità che innovazioni normative circa l'esistenza e l'articolazione delle circoscrizioni provinciali, rendessero non più possibile o opportuno tale processo di separazione patrimoniale.
  La Camera di Commercio di Fermo, essendo stata sollecitata dal proprio collegio dei revisori a completare il procedimento di separazione patrimoniale, con la nota del 30.09.2013, ha fornito il dettaglio delle diverse fasi del procedimento espletate, ed ha evidenziato che le decisioni ancora da adottare riguardano essenzialmente i seguenti punti:
   1) destinazione di due immobili siti nel comune di Ascoli Piceno;
   2) suddivisione di mobili e arredi:
   3) assegnazione delle risorse liquide, conseguenti alle scelte operate in relazione ai punti 1) e 2).

  Considerato che la situazione presa in esame dal MiSE si era, nel frattempo, evoluta nel senso che non era ancora intervenuta la prevista modifica dell'assetto normativo vigente relativamente alle province, la Camera di Commercio di Fermo, con la stessa nota, ha chiesto di conoscere la tempistica e le modalità del prosieguo del procedimento di separazione patrimoniale ai quali conformare il proprio comportamento.
  Il Ministero con nota del 22.10.2013 ha ritenuto condivisibile, anche alla luce del tempo trascorso senza che il processo di riforma dell'assetto delle Province sia stato ancora compiutamente definito, il richiamo formulato dal collegio dei revisori dei conti ad una pronta ripresa del confronto fra i due enti camerali interessati per la definizione di un piano di riparto condiviso e per il corretto riavvio del predetto procedimento di separazione patrimoniale.
  Con la stessa nota il Ministero ha tuttavia rappresentato, nuovamente, la necessità di una responsabile e prudente ulteriore valutazione di opportunità, prima dei definitivi conseguenti adempimenti che comportino costi rilevanti ed effetti giuridici reversibili solo con ulteriori rilevanti costi.
  Per completezza di informazione si ritiene necessario evidenziare che, nel corso di questi anni, sono state svolte alcune riunioni con le Camere di Commercio interessate presso il MiSE proprio al fine di agevolare il predetto confronto fra i due enti camerali.
  Pertanto si ribadisce, da un lato, la necessità che il procedimento prosegua e che si rafforzi l'azione di confronto tra i due enti camerali al fine di pervenire alla soluzione delle problematiche evidenziate e, dall'altro, che continui una prudente gestione del medesimo procedimento, al fine di evitare inutili ed ingenti costi a carico della finanza pubblica che potrebbero essere evitati, tenendo conto delle recenti nuove ipotesi di razionalizzazione del sistema camerale all'interno del più generale processo di revisione della spesa pubblica.
  Ciò premesso non si ritiene, al momento, opportuna la determinazione di un tempo massimo di conclusione del predetto procedimento o la previsione di interventi sostitutivi, poiché se negli anni precedenti i ritardi nella definizione del riparto patrimoniale fra le due Camere possono apparire parzialmente ingiustificati, nella presente fase una gestione prudente di tale procedimento può invece trovare giustificazione.

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ALLEGATO 6

Interrogazione n. 5-01799 L'Abbate: Problematiche connesse alla realizzazione di un elettrodotto tra Puglia e Albania.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Preliminarmente preme evidenziare che la linea di interconnessione (c.d. merchant line) oggetto dell'interrogazione, è stata autorizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e previa intesa della Regione Puglia, ai sensi del decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i.
  Tale norma prevede un procedimento unico per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica e delle c.d. merchant lines, cioè «le reti elettriche di interconnessione con l'estero con livello di tensione pari o superiore a 150 kv qualora per esse vi sia un diritto di accesso a titolo prioritario».
  In applicazione di tale dettato normativo, la società Enel Produzione S.p.A. ha presentato al Mise l'istanza per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio della merchant line tra l'Italia e l'Albania «Casamassima – Porto Romano», fino al confine di Stato italiano.
  Il procedimento autorizzativo ha visto la partecipazione sia delle amministrazioni territoriali, tra le quali la Regione Puglia, con l'espressione dell'intesa al progetto con delibera di Giunta Regionale n. 44/2012 e del parere di compatibilità ambientale, sia delle amministrazioni statali, tra le quali il Ministero della Salute, competente per quanto riguarda la materia delle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici CEM, ed il Ministero dell'Ambiente, competente sia in merito alla posa del cavo in mare ex d.lgs. n. 152/2006, sia in materia di rischi incendi.
  Al termine dell'iter autorizzativo è stato emanato il decreto n. 239/EL-155/192 /2013 del 19 settembre 2013 di autorizzazione alla società Enel Produzione S.p.A. delle opere succitate.
  Per quanto attiene al quesito posto dagli On.li Interroganti circa i possibili effetti in termini di campi elettro-magnetici, determinati da un'eventuale realizzazione di una «Fase II» di incremento della potenza elettrica installata in territorio albanese da 500 a 1000 MW, va segnalato che il citato decreto prevede, nella fase esecutiva, una serie di adempimenti posti a carico della società proponente riguardanti i dati dell'esposizione elettromagnetica. Al riguardo, infatti l'articolo 4 del suddetto decreto, comma 8, prescrive che: «Per tutta la durata dell'esercizio delle opere in corrente alternata la società titolare del decreto autorizzativo dovrà fornire i valori delle correnti agli organi di controllo previsti dal DPCM 8 luglio 2003, secondo le modalità e la frequenza ivi stabilite. Dei suddetti adempimenti, nonché del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, la società titolare del decreto di autorizzazione deve fornire, alle Amministrazioni autorizzanti, apposita dettagliata relazione».
  Per quanto attiene al rispetto dei parametri europei di riduzione delle emissioni di CO2 a seguito dell'entrata in funzione della centrale termoelettrica albanese alimentata a carbone, si rappresenta che, tali problematiche risultano superate dal momento che è infondato l'assunto che la società Enel stia costruendo in Albania una centrale a carbone.Pag. 245
  Al riguardo, infatti, si segnala che la società Enel ha rappresentato che nell'anno 2007 ha avviato un progetto di sviluppo di un impianto a carbone pulito nella stessa località sopracitata. Tale processo è stato portato avanti per due anni, interrotto e poi definitivamente abbandonato a novembre del 2011, quando la società ha formalmente rinunciato allo sviluppo del progetto, ritirandosi dall'accordo siglato con il Ministero dell'Economia, Commercio ed Energia albanese.
  In ordine al secondo quesito posto dagli Onorevoli Interroganti, si sottolinea che la merchant line autorizzata alla società Enel si deve inquadrare tra le infrastrutture previste nel Reg. EU. n. 714/2009 e nel D.lgs. n. 93/2011, recante «Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché l'abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE» e che pertanto non può avere caratteristiche di linea diretta ad un punto di produzione, ma deve essere sempre considerata, come infrastruttura di collegamento tra la rete elettrica italiana e quella albanese con la quale, nel rispetto dell'interesse generale, è possibile migliorare il mercato energetico europeo e trans europeo.
  Infine, per quanto concerne i temi più precisamente ambientali, si fa rinvio alle valutazioni positive espresse nel corso del procedimento dalle amministrazioni competenti.
  Si chiarisce comunque che sull'opera non è stata richiamata la VAS effettuata sul Piano di Sviluppo di Terna S.p.A., dal momento che le cd. merchant lines non rientrano tra gli interventi promossi da Terna S.p.A. e finanziati con risorse pubbliche. La compatibilità della linea con la rete elettrica di trasmissione è stata valutata mediante un parere di Terna, acquisito nell'iter autorizzativo.
  Per completezza di informazione, si rappresenta, infine, che il decreto autorizzativo succitato è stato oggetto di ricorso giurisdizionale dinnanzi al giudice amministrativo, promosso dal Comune di Polignano a Mare. Nella camera di consiglio del 18 dicembre presso il TAR Puglia, il giudice amministrativo ha disposto con ordinanza cautelare la sospensione degli effetti del decreto autorizzativo, al fine di rivedere l'approdo all'interno del territorio comunale di Polignano a Mare.
  Tale ordinanza è ad oggi oggetto di impugnazione da parte della società Enel dinnanzi al Consiglio di Stato.

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ALLEGATO 7

DL 150/2013: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2027 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La X Commissione,
   esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (C. 2027 Governo, approvato dal Senato), relativamente alle parti di propria competenza;
   richiamando, in relazione all'articolo 11 – recante una nuova proroga del termine fissato per l'adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere – la necessità che il Governo intervenga sulla materia, in sede di emanazione dei provvedimenti più volte annunciati finalizzati al rilancio del comparto turistico, con la previsione di adeguate misure di sostegno economico che possano consentire di procedere, in particolare alle strutture di piccole dimensioni, al citato adeguamento;
   segnalando al Governo l'opportunità, in relazione all'articolo 4, comma 7, che prevede un'ulteriore proroga dei termini per l'adeguamento degli impianti funiviari ai requisiti costruttivi previsti dal decreto ministeriale del 2 gennaio 1985, di procedere ad una complessiva rivisitazione della disciplina in materia, che potrebbe risultare ormai obsoleta,
  delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   provveda la Commissione di merito ad abrogare l'articolo 4-bis.