CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 febbraio 2014
178.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Decreto-legge 150/2013: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2027 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VIII Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il decreto-legge n. 150 del 2013 (C. 2027 Governo), approvato dal Senato, recante «Proroghe di termini previsti da disposizioni legislative»;
   valutato negativamente il perpetuarsi delle proroghe di termini relativi a interventi emergenziali che appaiono del tutto incoerenti con gli obiettivi e le finalità delle recenti modifiche alla legge n. 225 del 1992, che hanno introdotto la durata massima delle gestioni emergenziali legandola alle prime attività necessarie a seguito del verificarsi di emergenze;
   ribadita la contrarietà all'ennesimo intervento normativo di proroga in materia di lavori pubblici che non risponde all'esigenza più volte sottolineata di porre fine a provvedimenti privi di organicità, essendo invece necessaria una rivisitazione complessiva del codice dei contratti pubblici al fine di aumentare il livello di trasparenza e di efficienza del sistema degli appalti e al fine di introdurre strumenti di semplificazione in una prospettiva di accelerazione della realizzazione delle opere pubbliche;
   rilevata l'inopportunità di continue proroghe annuali in relazione al divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con PCI (potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/Kg, di cui al comma 1 dell'articolo 10, stante che più opportunamente andrebbe soppressa la lettera p) dell'articolo 6 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 che vieta lo smaltimento in discarica di rifiuti aventi potere calorifico superiore a 13.000/kg in quanto la norma impedisce il conferimento residuale in discarica di frazioni di rifiuti non recuperabili e non destinabili all'incenerimento se non a costi insostenibili per i Comuni di regioni che non hanno termovalorizzatori e che hanno elevati percentuali di raccolta differenziata;
   rilevata la necessità di porre fine alle continue proroghe annuali del termine della fase transitoria durante le quale, nel territorio della regione Campania, i comuni continuano a svolgere le attività di gestione dei rifiuti, considerato che occorre prevedere in via sistematica l'adeguamento della regione Campania al sistema di gestione dei rifiuti previsto nel resto del territorio nazionale;
  considerato che:
   l'operatività del SISTRI sta determinando pesanti conseguenze sulle imprese, in termini di costi, difficoltà e rallentamenti insostenibili nella gestione dei rifiuti, determinando il rischio di una totale paralisi dello smaltimento dei rifiuti in ragione;
   dell'impossibilità di connettere con un sistema di interoperabilità gli impianti di recupero e smaltimento;
   risulta pertanto necessario introdurre una proroga dal 3 marzo 2014 al 1o gennaio 2015 dell'operatività del SISTRI prevista per i produttori dei rifiuti consentendo Pag. 198di verificare anche i risultati dell'impatto economico e organizzativo sulle imprese che già sono obbligate ad aderire al SISTRI e di risolvere le persistenti disfunzioni e le problematicità del sistema, evitando di provocare ulteriori danni al mondo imprenditoriale italiano;
   risulta altresì necessario prevedere la proroga fino al 30 giugno 2015 del termine fino al quale trovano applicazione le sanzioni per mancato adempimento a specifici obblighi di gestione dei rifiuti nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;
   rilevata la necessità di sopprimere l'articolo 4-bis, in quanto reca differimento di termini in materia di fonti rinnovabili in edilizia, considerata l'inopportunità di prorogare per gli edifici di nuova costruzione e per le ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   sia soppresso l'articolo 4-bis.
  e con le seguenti osservazioni:
   a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 1;
   b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, prevedendosi al contempo il riconoscimento in via generale ai comuni campani della competenza per le attività di gestione dei rifiuti;
   c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre una disposizione recante la proroga al 1o gennaio 2015 del termine iniziale di operatività del SISTRI per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonché per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della regione Campania, previsto al comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché una proroga fino al 30 giugno 2015 del termine, previsto dal comma 3-bis del citato articolo 11, fino al quale trovano applicazione le sanzioni per inadempimento a specifici obblighi di gestione dei rifiuti previste nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205.

Pag. 199

ALLEGATO 2

Decreto-legge 150/2013: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2027 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA DAL GRUPPO M5S

  La VIII Commissione,
   esaminato per le parti di propria competenza, il disegno di legge n. 2027, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, proroga di termini previsti da disposizioni legislative»;
  premesso che:
   il provvedimento in esame proroga circa sessanta termini legislativi che sarebbero scaduti il 31 dicembre scorso per l'evidente inerzia o incapacità del Governo di dare piena applicazione al quadro normativo;
   il ricorso ad un decreto-spugna per sanare gli inadempimenti dell'Esecutivo è una prassi consolidata, ma indubbiamente non condivisibile sul piano della correttezza istituzionale, anche perché mina di fatto la credibilità della pubblica amministrazione;
   appare superfluo constatare l'assenza dei necessari e straordinari requisiti della straordinarietà e dell'urgenza che autorizzano il Governo a ricorrere, ai sensi dell'articolo 77 Cost., allo strumento della decretazione d'urgenza;
   in molti casi le proroghe sono causate da ritardi, inadempienze, inadeguatezza della pubblica amministrazione;
  considerato che:
   l'articolo 2, comma 2, dispone, in via straordinaria e con necessità ed urgenza, la proroga della gestione commissariale per l'attuazione degli interventi di riqualificazione successivi ai terremoti risalenti al 1980 e al 1981;
   il provvedimento interviene nuovamente con proroghe in materia di appalti pubblici, sul cui Codice si sono succedute e stratificate decine e decine di modifiche estemporanee e disorganiche, prive di un disegno complessivo, con ciò perpetuando un'applicazione complessa e farraginosa in un settore strategico, delicato e, sotto il profilo della corruzione e della criminalità, ad alto rischio; appare ancor più grave la mancanza, non solo, come già rilevato, di omogeneità, ma di una coerenza interna del provvedimento, atteso che il Codice degli Appalti – decreto legislativo n. 163 del 2006 – è stato modificato in due distinti articoli del provvedimento: l'articolo 4 e l'articolo 9;
  valutato inoltre che:
   l'articolo 1, comma 1, proroga la disposizione che limita l'accesso con concorso alla qualifica di capo squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a tutto il 2014, mentre il comma 2 proroga le condizioni relative al collocamento di personale dei vigili del fuoco presso altri organi della pubblica amministrazione;
   l'articolo 2, comma 1, proroga al 31 luglio 2014 la gestione commissariale per la prosecuzione dei compiti finalizzati al superamento dell'emergenza Costa Concordia, per un costo stimato di 5 milioni di euro;
   l'articolo 2, commi 2 e 2-bis, proroga al 31 dicembre 2014 il termine per completare Pag. 200le opere di ricostruzione dei terremoti del 1980 e 1981 in Basilicata, Puglia e Calabria, con conseguente mantenimento dell'ufficio del commissario ad acta;
   l'articolo 2, comma 4, posticipa di un anno la data limite di entrata in esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili al fine di accedere alle incentivazioni nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
   l'articolo 2, comma 5, proroga fino al 31 marzo 2014 il termine per la rendicontazione delle contabilità speciali intestate al cessato ufficio del Commissario delegato per la Ricostruzione dei territori della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 2009;
   l'articolo 2, commi 6 e 7, autorizza per il 2014 l'ulteriore prosecuzione dell'impiego di un contingente di 135 unità di personale militare, posto a disposizione del prefetto de L'Aquila, nei servizi di vigilanza e protezione del territorio del Comune di L'Aquila in funzione anticrimine;
   l'articolo 2, comma 8, proroga di un anno per la restituzione del debito relativo ai finanziamenti concessi per provvedere al pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi sospesi da parte dei contribuenti interessati dal sisma del maggio 2012 in Emilia Romagna;
   l'articolo 4, comma 4-bis, proroga al 30 giugno 2014 la maggiore tolleranza (pari al 50 per cento) prevista per la congruità del rapporto tra la cifra di affari in lavori, costo delle attrezzature tecniche e il costo del personale dipendente, effettuata in sede di verifica triennale per la certificazione obbligatoria da parte delle società organismi di attestazione (SOA), verso le ditte che partecipano alle gare d'appalto per l'esecuzione di lavori pubblici;
   l'articolo 4, commi 5 e 6, modifica della legge quadro sugli appalti con l'introduzione di una proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2014, del termine relativo alla disciplina sulla qualificazione del contraente generale delle grandi opere, relativamente alla dimostrazione del possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica ed organizzativa;
   l'articolo 4, comma 8, in materia di sfratti, sposta al 30 giugno 2014 il termine di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione di immobili ad uso abitativo;
   l'articolo 4, comma 8-bis proroga al 31 dicembre 2016 il termine per la conclusione del programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata.
   l'articolo 9, comma 15-ter, proroga al 1o luglio 2014 il termine per l'acquisizione della documentazione relativa alle procedure disciplinate dal Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
   l'articolo 10, prima delle modifiche apportate dal Senato, prevedeva alcune disposizioni che prorogavano:
    a) il conferimento in discarica dei rifiuti con PCI > 13.000/kg fino al 31 dicembre 2014;
    b) la gestione dei rifiuti da parte dei comuni (anziché delle province) della Regione Campania, delle sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata fino al 30 giugno 2014;
    c) la possibilità per gli impianti di compostaggio di allargare la propria autorizzata capacità recettiva fino all'8 per cento per i rifiuti provenienti dalla Campania al 30 giugno 2014;
   in sede di esame al Senato, rispetto al testo originario del decreto, è stata aggiunta la proroga di un altro anno della durata della disciplina emergenziale nel settore della tutela delle acque superficiali Pag. 201e sotterranee e dei cicli di depurazione in atto nel territorio della Regione Puglia;
   evidenziato in particolare che:
    l'articolo 2, comma 2-ter, consente la prosecuzione della gestione commissariale nel settore dei rifiuti urbani in atto nel territorio della Regione Sicilia, fino alla data del 30 giugno 2014, limitatamente ad alcune attività, localizzate principalmente nel territorio di Palermo;
    l'istituto del commissariamento non appare idoneo alla risoluzione dei problemi legati all'emergenza connessa al settore dei rifiuti urbani in atto nel territorio della Regione Sicilia e pertanto una ulteriore proroga delle compiti ad esso assegnati appare non indicata al pari della ulteriore prosecuzione dell'incarico del Commissario liquidatore della gestione denominata «Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo» in liquidazione coatta amministrativa. Non è, inoltre, stabilito nella proroga delle funzioni del Commissario nel settore dei rifiuti urbani che per tali compiti ad esso non debbano essere corrisposti ulteriori emolumenti, così come non viene previsto che egli non abbia ulteriori incarichi, ordinari e straordinari, all'interno del medesimo dipartimento regionale o comunale;
    qualora si proceda alla proroga della nomina commissariale da parte del Governo non è, infine, stabilito che essa debba essere accompagnata dalla indicazione analitica degli obiettivi raggiunti e di quelli da raggiungere accompagnati da un dettagliato cronoprogramma delle attività da porre in essere, così da assicurare una corretta e trasparente attività dell'Esecutivo;
    l'articolo 4-bis, prorogando di un anno alcuni termini relativi agli obblighi di installazione di impianti a fonti rinnovabili negli edifici nuovi e in quelli sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, rappresenta la prosecuzione di una condotta da parte dell'Esecutivo quantomeno dilatoria nel raggiungere un'auspicabile dotazione impiantistica a basso impatto che assicuri una minore pressione del prelievo e dell'utilizzo delle materie prime non rinnovabili in linea con gli obiettivi comunitari dettati al riguardo,
  esprime

PARERE CONTRARIO