CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 febbraio 2014
178.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 150/2013: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (C. 2027 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI

ART. 1.

  Sopprimere il comma 1.
1. 1. Nuti, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Toninelli.

  Sopprimere il comma 2.
1. 2. Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. Per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato, al fine di ripristinare i corretti meccanismi di avanzamento previsti dalla normativa speciale di settore e garantire al contempo pari legittime aspettative future a tutto il personale interessato, tutti i posti che risulteranno disponibili o a qualsiasi titolo inevasi alla data del termine ultimo delle procedure semplificate straordinarie di cui all'articolo 1 comma 1 lettera c) del Decreto del Ministero dell'Interno 3 dicembre 2013 n. 144, sono devoluti per compensazione agli idonei delle graduatorie pubblicate entro la data di entrata in vigore del presente decreto riferite alla medesima figura professionale, in deroga all'articolo 24-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982 n. 335.
1. 3. Rosato.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. Le graduatorie relative ai concorsi per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato pubblicata alla data di entrata in vigore del presente decreto sono prorogate fino al 31 dicembre 2016.
1. 4. Rosato.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Allo scopo di incentivare l'insufficiente flusso dei reclutamenti del personale volontario destinato a soddisfare il fabbisogno dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, l'applicazione delle misure di cui all'articolo 4, punto 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e delle disposizioni relative agli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio indicati dall'Amministrazione, propedeutici alla selezione degli aspiranti, di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è sospesa fino al 31 dicembre 2016. Alla copertura delle maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente comma, fino ad un massimo di euro 500.000 annue negli esercizi finanziari 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti di spesa di cui alla Tabella A, Fondo Speciale di Parte Corrente, Ministero dell'Economia e delle Finanze.
1. 5. Caparini, Bragantini, Invernizzi.
(Inammissibile)

Pag. 21

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Gli oneri previsti dall'articolo 4, punto 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e quelli relativi agli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio indicati dall'Amministrazione per il reclutamento del personale volontario per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono a carico della medesima. Alla copertura delle maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente comma, fino ad un massimo di euro 500.000 annue a decorrere dal 2014, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti di spesa di cui alla Tabella A, Fondo Speciale di Parte Corrente, Ministero dell'Economia e delle Finanze.
1. 6. Caparini, Bragantini, Invernizzi.
(Inammissibile)

  Al comma 3, dopo le parole: procedure di mobilità, inserire le seguenti: di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e succ. modd.,.
1. 7. Gitti.

  Al comma 3 sopprimere le parole da: nonché fino a: INPS,.
1. 8. Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 3 sopprimere le parole:, fatta eccezione per il personale appartenente al comparto scuola,.
*1. 9. Dorina Bianchi.

  Al comma 3 sopprimere le parole:, fatta eccezione per il personale appartenente al comparto scuola,.
*1. 10. Rabino.

  Al comma 3, sostituire le parole: un anno con le seguenti: sei mesi.
1. 11. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino, Kronbichler, Pilozzi, Migliore.

  Al comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo: La mancata predisposizione del suddetto piano costituisce elemento di valutazione ai fini della responsabilità dirigenziale, disciplinare, contabile e amministrativa nonché ai fini dell'attribuzione della retribuzione e degli incentivi di risultato.
1. 12. Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013 n.101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125 dopo il comma 8-quinquies, è aggiunto il seguente comma:
  8-sexies. Nell'ambito del processo di riorganizzazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, i rapporti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, costituiti dall'istituto nell'anno 2001, a seguito di selezione pubblica, ai sensi del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, sono trasformati ad ogni effetto, salvo i casi di sopravvenuto pensionamento, in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dalla data della loro costituzione.
1. 13. Bianconi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125, dopo il comma 8-quinquies, è aggiunto il seguente comma:
  8-sexies. I rapporti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore del decreto-Pag. 22legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, costituiti dalle amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto-legge, costituiti nell'anno 2001 a seguito di selezione pubblica, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasformati ad ogni effetto, salvo i casi di sopravvenuto pensionamento, in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dalla data della loro costituzione.
1. 14. Bianconi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125 dopo il comma 8-quinquies è aggiunto il seguente comma:
  8-sexies. Nell'ambito del processo di riorganizzazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, i rapporti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, costituiti dall'Istituto ai sensi del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasformati ad ogni effetto, salvo i casi di intervenuto pensionamento, in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dalla data della loro costituzione.
1. 15. Bianconi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. Nelle more della definizione delle procedure di mobilità, e fino al completamento delle stesse, le assegnazioni temporanee ed i comandi in essere presso tutte le amministrazioni dello Stato sono prorogati.
1. 16. Amoddio.
(Inammissibile)

  Al comma 4, sopprimere la lettera b-bis.
*1. 17. Gitti.

  Al comma 4, sopprimere la lettera b-bis.
*1. 18. Centemero.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Alle aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie, si applicano le disposizioni in materia di personale di cui al comma 2-bis, dell'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e come sostituito da art. 1 comma 557 dalla legge n. 27 dicembre 2013 n. 147, a decorrere dal 1o gennaio 2015.
1. 19. Fabbri, De Maria, Marchi, Incerti, Lenzi, Petitti, Montroni, Baruffi, Maestri, Giacobbe, Carlo Galli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 66, comma 13-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, sostituire il periodo: «La predetta facoltà è fissata nella misura del 50 per cento per gli anni 2014 e 2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018» con il seguente: «La predetta facoltà è fissata nella misura del cinquanta per cento per l'anno 2014 e del cento per cento a decorrere dall'anno 2015».
1. 20. Vacca, Nuti, Cozzolino, Dadone, Dieni.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Le disposizioni in materia di personale di cui ai commi 557 e 558, dell'articolo 1 legge n. 27 dicembre 2013 n. 147, producono i loro effetti a decorrere dal 1o gennaio 2015.
1. 21. Fabbri, De Maria, Marchi, Incerti, Lenzi, Petitti, Montroni, Baruffi, Maestri, Giacobbe, Carlo Galli.

Pag. 23

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Le disposizioni in materia di personale di cui al comma 557, dell'articolo 1 legge 27 dicembre 2013 n. 147, produce i suoi effetti a decorrere dal 1o gennaio 2015.
1. 22. Fabbri, De Maria, Marchi, Incerti, Lenzi, Petitti, Montroni, Baruffi, Maestri, Giacobbe, Carlo Galli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Le disposizioni in materia di personale di cui al comma 558, dell'articolo 1 legge n. 27 dicembre 2013 n. 147, produce i suoi effetti a decorrere dal 1o gennaio 2015.
1. 23. Fabbri, De Maria, Marchi, Incerti, Lenzi, Petitti, Montroni, Baruffi, Maestri, Giacobbe, Carlo Galli.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Per le assunzioni nei rispettivi corpi del comparto sicurezza si attinge in via prioritaria e fino al loro esaurimento alle graduatorie dei concorsi eventualmente vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge nonché previo reclutamento dei concorrenti giudicati vincitori nei concorsi per Agenti di Polizia del 2008, 2010 e da ultimo 2011, rientrati nella seconda aliquota e per i quali era previsto l'immissione di ruolo solo dopo aver prestato servizio nelle Forze Armate in qualità di volontario in ferma prefissata quadriennale. Le assunzioni sono autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'Economia e delle finanze, nonché del ministro responsabile dell'amministrazione che intende procedere alle assunzioni.
1. 24. Dadone, Nesci, Parentela, Dieni, Cozzolino, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. L'accesso alla qualifica di Vice sovrintendente della Polizia di Stato per l'anno 2014 è disposto dal Ministero dell'Interno attraverso lo scorrimento delle graduatorie vigenti, nei limiti dei posti complessivamente disponibili in organico al 31 dicembre 2013, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 25. Dadone, Nesci, Parentela, Dieni, Cozzolino, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.
(Inammissibile)

  Sopprimere il comma 6.
1. 26. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 6, sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente: All'articolo 2, comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: « 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: « 28 febbraio 2014».

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il terzo periodo.
1. 27. Cicu, Balduzzi, Fabbri, Formisano, Giorgis, Sannicandro, Taglialatela, Turco.

  Al comma 6 sopprimere il terzo periodo.
1. 28. Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 6 sopprimere il quarto periodo.
1. 29. Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Pag. 24

  Sopprimere il comma 8.
1. 30. Rizzo, Corda, Frusone, Tofalo, Artini, Basilio, Paolo Bernini, Cozzolino, Dadone.

  Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
  8-bis. Per i soggetti destinatari dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2005, n. 3442, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2005, interessati dalla proroga dello stato di emergenza nella provincia di Catania, stabilita per l'anno 2006 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2005 che abbiano subito danni conseguenti agli eventi sismici e vulcanici verificatisi nel territorio della provincia di Catania i contributi, gli indennizzi, le agevolazioni e i risarcimenti, connessi agli eventi sismici, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati complessivamente in 2 milioni di euro per l'anno 2014 e 1 milione per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
1. 31. Zappulla.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
  8-bis.1. I soggetti di cui all'articolo 9, comma 17, della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, che abbiano presentato istanza entro 30 marzo 2012, hanno riconosciuto il diritto al rimborso, ai sensi dell'articolo 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, delle imposte pagate in eccedenza per il triennio 1990-1992.
  2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono definite le modalità applicative del precedente comma.
  Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati complessivamente in 6 milioni di euro per l'anno 2014 e 4 milioni per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
1. 32. Zappulla.
(Inammissibile)

  Sopprimere il comma 9.
1. 33. Vacca, Cozzolino, Nuti, Dadone.

  Sostituire il comma 9 con il seguente:
  9. Per la ridefinizione del sistema di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, il termine per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6 dell'articolo medesimo, per il triennio 2014-2016, è prorogato al 30 giugno 2014. L'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, è sostituito dal seguente:

Art. 7.
(Rispetto dei limiti per le spese di personale e per le spese per indebitamento).

  1. Al fine di assicurare il rispetto dei limiti di cui agli articoli 5 e 6 nonché la sostenibilità e l'equilibrio economico-finanziario Pag. 25e patrimoniale delle Università, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 199, e ferme restando le disposizioni limitative in materia di assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato previste dalla legislazione vigente, che definiscono i livelli occupazionali massimi su scala nazionale, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è stabilito quanto segue:
   a) gli Atenei che al 31 dicembre dell'anno precedente riportano un valore dell'indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento e dell'indicatore delle spese per indebitamento superiore al 10 per cento, possono procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa annua in percentuale di quella relativa al corrispondente personale cessato dal servizio nell'anno precedente non superiore alla metà del vigente limite di legge del turn-over.
   b) gli atenei che al 31 dicembre dell'anno precedente riportano un valore dell'indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento e dell'indicatore delle spese per indebitamento non superiore al 10 per cento, possono procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa annua in percentuale di quella relativa al corrispondente personale cessato dal servizio nell'anno precedente non superiore al vigente limite di legge del turn-over.
   c) gli atenei che al 31 dicembre dell'anno precedente riportano un valore dell'indicatore delle spese di personale inferiore all'80 per cento, possono procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa annua compresa, in percentuale di quella relativa al corrispondente personale cessato dal servizio nell'anno precedente, tra il vigente limite di legge del turn-over e lo stesso limite maggiorato di un importo pari al 15 per cento del margine ricompreso tra l'82 per cento delle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, al netto delle spese per fitti passivi di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c), e la somma delle spese di personale e degli oneri di ammortamento annuo a carico del bilancio di ateneo complessivamente sostenuti al 31 dicembre dell'anno precedente e comunque nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni;
   c-bis) nel caso in cui, a seguito del calcolo dei punti organico teorici risultanti dall'applicazione dei criteri di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, si renda a qualsiasi titolo necessaria una ulteriore ripartizione delle quote di spesa annua così calcolate, questa dovrà essere effettuata in modo tale da non violare in modo tassativo i limiti di cui alle sopra menzionate lettere a), b) e c) per ciascuna e rispettiva Università;
   d) gli Atenei con un valore dell'indicatore per spese di indebitamento pari o superiore al 15 per cento non possono contrarre nuovi mutui e altre forme di indebitamento con oneri a carico del proprio bilancio;
   e) gli Atenei con un valore dell'indicatore per spese di indebitamento superiore al 10 per cento o con un valore dell'indicatore delle spese di personale superiore all'80 per cento possono contrarre ulteriori forme di indebitamento a carico del proprio bilancio subordinatamente all'approvazione del bilancio unico d'Ateneo di esercizio e alla predisposizione di un piano di sostenibilità finanziaria redatto secondo modalità definite con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e inviato, entro 15 giorni dalla delibera, al Ministero e al Ministero dell'economia e delle finanze per l'approvazione.

Pag. 26

  2. Sono in ogni caso consentite:
   a) le assunzioni di personale riservate alle categorie protette e quelle relative a personale docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5;
   b) la contrazione di forme di indebitamento con oneri integralmente a carico di finanziamenti esterni.

  3. Il piano di cui al comma 1, lettera e), predisposto dall'Ateneo e corredato da una relazione analitica e dalla relazione del collegio dei revisori dei conti, è approvato dal consiglio di amministrazione. Nella predisposizione del piano l'Ateneo tiene conto anche della situazione di indebitamento degli enti e delle società partecipate.
  4. Il Ministero procede alla verifica del valore degli indicatori di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché alla successiva verifica del rispetto dei limiti di cui al medesimo comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) comunicando gli esiti alle Università e al Ministero dell'economia e delle finanze.
  5. Le procedure e le assunzioni ovvero la contrazione di spese per indebitamento disposte in difformità a quanto previsto al comma 1 determinano responsabilità per danno erariale nei confronti dei componenti degli organi dell'Ateneo che le hanno disposte e comportano penalizzazioni nelle assegnazioni del FFO da corrispondere all'Ateneo nell'anno successivo a quelle in cui si verifica.

  9-ter. Il MIUR, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, emana un decreto ministeriale volto a compensare le decurtazioni di spesa subite da 20 Università in seguito al decreto ministeriale n. 713 del 9 agosto 2013, pur soddisfacendo i criteri di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49. Tale decreto prevede, per la ripartizione delle spese del personale risultante dall'applicazione del comma 1 dell'articolo 7 ora citato, il riconoscimento in favore di queste Università di una quota compensativa pari alla differenza fra i punti organico precedentemente attribuiti nel decreto ministeriale n. 713 e quelli calcolati in base al comma 9 del presente provvedimento. Tale ripartizione ulteriore dovrà essere effettuata a saldo invariato».
1. 34. D'Uva, Vacca, Luigi Gallo, Brescia, Marzana, Valente, Di Benedetto, Battelli, Cozzolino, Dadone.
(Inammissibile)

  Al comma 9, sostituire le parole: 30 giugno 2014 con le seguenti: 31 marzo 2014.
1. 35. Fratoianni, Giancarlo Giordano, Costantino, Kronbichler, Pilozzi, Migliore.

  Al comma 9, aggiungere in fine il seguente periodo: il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al presente comma, deve prevedere un costo standard unitario di formazione per studente, da determinarsi anche in riferimento ai differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui opera ogni singolo ateneo, in applicazione dell'articolo 8, del decreto legislativo 49/2012; l'introduzione di un correttivo al riparto delle risorse, avendo riguardo agli imprescindibili indici di deprivazione sociale elaborati dall'Istat; nonché la clausola di salvaguardia che disponga, per ogni università, al massimo il 50 per cento dei punti organico relativi alle cessazioni dei rapporti di lavoro dell'anno precedente, in conformità all'articolo 2, comma 1, sub a), del decreto ministeriale 297/2012.
1. 36. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino, Pilozzi, Migliore, Kronbichler.
(Inammissibile)

Pag. 27

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. All'articolo 66 comma 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 sono apportate le modificazioni seguenti:
   a) al comma 13 le parole: «triennio 2009-2011» sono sostituite dalle seguenti: «Dall'anno 2014»;
   b) al comma 13-bis le parole: «triennio 2012-2013» sono sostituite dalle seguenti: «Dall'anno 2015».
1. 37. Vacca, Cozzolino, Nuti, Dadone.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
  9-bis. All'articolo 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 sono apportate le modificazioni seguenti:
   a) al comma 13 le parole: «triennio 2009-2011» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2014»;
   b) il comma 13-bis è abrogato.
1. 38. Vacca, Cozzolino, Nuti, Dadone.

  Sopprimere il comma 13.
1. 39. Simone Valente, Battelli, Di Benedetto, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, D'Uva, Cozzolino, Dadone.

  Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: 1o gennaio 2015 con le seguenti: 30 giugno 2014.
1. 40. Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Kronbichler, Pilozzi, Migliore.

  Al comma 13, dopo il primo periodo inserire il seguente: Quanto stabilito nel periodo precedente non si applica alle Federazioni sportive che hanno nel proprio organo direttivo almeno un componente condannato sin dal primo grado di giudizio.
1. 41. Vacca, Cozzolino, Nuti, Dadone.

  Al comma 13 sopprimere il secondo periodo.
1. 42. Leone, Dorina Bianchi.

  Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:
  13-bis. La decorrenza dell'obbligo di avvalersi delle centrali uniche di committenza, di cui all'articolo 33, comma 3-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo prorogata, relativamente alle gare bandite successivamente al 31 dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 5-ter del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 7, è ulteriormente prorogata e si riferisce alle gare bandite successivamente al 31 dicembre 2014. Sono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati a far data dal 1o gennaio 2014 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1. 43. Kronbichler, Pilozzi, Migliore.

  Sopprimere il comma 14.
1. 44. Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Al comma 14, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2014 con le seguenti: 30 giugno 2014.
1. 45. Dadone, Nesci, Parentela, Dieni, Cozzolino, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 14, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è autorizzata, anche in deroga ai limiti assunzionali stabiliti dalle disposizioni correnti, alla copertura delle carenze di personale nei profili professionali di terza area, tramite assunzione dei candidati inseriti nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 4-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011 n. 216, Pag. 28con priorità rispetto ad ogni modalità di reclutamento. Tali assunzioni sono effettuate sulla base delle disponibilità finanziarie e delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato di cui dispone l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per le annualità 2014, 2015 e 2016.
1. 46. Tullo.
(Inammissibile)

  Sopprimere il comma 14-bis.
1. 47. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Cozzolino, Dadone, Dieni, Nuti.

  Al comma 14-bis sostituire le parole: 31 marzo 2015 con le seguenti: 30 novembre 2014.
1. 48. Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Nuti, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio.

  Al comma 14-bis sostituire le parole: 31 marzo 2015 con le seguenti: 31 gennaio 2015.
1. 49. Dall'Osso, Cecconi, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Nuti, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  14-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 53, comma 6, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, vanno interpretate nel senso che il calcolo della buonuscita va basato sull'ultima retribuzione percepita, alla data della effettiva cessazione del rapporto di lavoro, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 23 dicembre 1973.
1. 50. Gnecchi.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  14-ter. L'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 78/2010 – convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122 – si interpreta nel senso che il trasferimento coatto del personale dei soppressi enti ISPESL e IPSEMA all'INAIL comporta la facoltà per il personale trasferito di mantenere il regime previdenziale dell'ente di provenienza. Tale facoltà deve essere esercitata entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
1. 51. Gnecchi.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  14-ter. Al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 78/2010, quinto periodo, dopo le parole: nell'anno 2009 sono aggiunte le seguenti: con la sola eccezione del lavoro accessorio da parte di soggetti detenuti coinvolti in progetti di inserimento lavorativo in favore della comunità locale.
* 1. 52. Daniele Farina, Sannicandro, Pilozzi, Kronbichler, Migliore.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  14-ter. Al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010, quinto periodo, dopo le parole: «nell'anno 2009» sono aggiunte le seguenti: «con la sola eccezione del lavoro accessorio da parte di soggetti detenuti coinvolti in progetti di inserimento lavorativo in favore della comunità locale».
* 1. 53. Gitti, Marazziti.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  14-ter. All'articolo 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
  «4-bis. L'efficacia delle graduatorie di merito per l'ammissione al tirocinio tecnico-pratico, pubblicate in data 16 ottobre Pag. 292009, relative alla selezione pubblica per l'assunzione di 825 funzionari per attività amministrativo-tributaria presso l'Agenzia delle entrate, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 101 del 30 dicembre 2008, è prorogata al 31 dicembre 2015. In ottemperanza ai principi di buon andamento ed economicità della pubblica amministrazione l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di stato, l'agenzia delle entrate e del territorio e l'agenzia del demanio, anche in deroga alla normativa di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, ai limiti e vincoli di assunzione previsti dalla legislazione vigente, in funzione delle finalità di potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, e al fine di potenziare le attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi, di soccorso pubblico, di ispettorato e di controllo di altre amministrazioni statali, prima di reclutare nuovo personale con qualifica di funzionario amministrativo-tributario, attingono, fino alla loro completa utilizzazione, dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio. Le agenzie fiscali di cui al presente comma debbono introdurre nel proprio regolamento interno di amministrazione, il tirocinio formativo o stage teorico pratico come strumento di formazione professionale e di reclutamento del personale, indispensabile all'acquisizione delle competenze tecniche necessarie all'espletamento dell'attività lavorativa connessa al profilo richiesto, per cui le stesse sono obbligate ad attingere, per l'avvio dei tirocini formativi finalizzati all'assunzione e sino al loro completo esaurimento, dalle graduatorie regionali di merito per l'ammissione al tirocinio tecnico-pratico, pubblicate in data 16 ottobre 2009, relative alla selezione pubblica per l'assunzione di 825 funzionari per attività amministrativo-tributaria presso l'Agenzia delle entrate, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 101 del 30 dicembre del 2008».
1. 54. Iacono.
(Parzialmente inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  14-ter. L'efficacia delle disposizioni recate dall'articolo 3-bis, comma 8-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 135, è prorogata di un biennio.
1. 55. Paglia, Zan, Zaratti, Pellegrino, Pilozzi, Kronbichler, Migliore.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  14-ter. Al fine di assicurare i servizi di sicurezza e legalità in occasione dell'EXPO 2015, per consentire l'assunzione del personale di polizia, mediante scivolo delle graduatorie degli idonei dei concorsi di agenti di polizia dell'anno 2012 e 2013, l'articolo 2 del decreto-legge n. 101 del 31 agosto 2013, convertito nella legge n. 125 del 31 ottobre 2013 si applicano anche al comparto difesa-interni-giustizia.
1. 56. Ribaudo, Culotta, Moscatt, Ventricelli.
(Inammissibile)

   Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  14-ter. Il comma 2-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è così integrato: «All'atto dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da effettuarsi in relazione al triennio 2014/2015-2016/2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 20 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, i termini per l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono prorogati per i soggetti che abbiano conseguito l'abilitazione attraverso la frequenza delle Scuole di Specializzazione per l'insegnamento secondario anche successivamente all'aggiornamento previsto per il biennio 2009/2010, nonché per i soggetti di cui all'articolo 15, comma 17 del decreto del Ministro dell'istruzione, Pag. 30dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, come individuati all'articolo 1, comma 19 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 novembre 2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2011, che non risultino già iscritti nelle predette graduatorie. L'eventuale riserva è sciolta al conseguimento del titolo di abilitazione attraverso la frequenza in soprannumero ai percorsi di tirocinio formativo attivo che completa tecnicamente il percorso intrapreso presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario. I soggetti di cui all'articolo 15, comma 17 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, che risultino già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento per l'anno scolastico 2022/2013 sciolgono la riserva all'atto del conseguimento del relativo titolo, in ciascuna delle graduatorie ove risultino presenti, anche nei casi in cui l'iscrizione sia avvenuta a seguito di contenzioso non ancora giunto alla sentenza di merito».
1. 57. Centemero, Palmieri, Galati.
(Inammissibile)

   Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  14-ter. Il comma 2-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 è così integrato: «All'atto dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da effettuarsi in relazione al triennio 2014/2015-2016/2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 20 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, i predetti soggetti sono inseriti a pieno titolo nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento. I termini per l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento sono prorogati per i soggetti che abbiano conseguito l'abilitazione attraverso la frequenza delle Scuole di Specializzazione per l'insegnamento secondario anche successivamente all'aggiornamento previsto per il biennio 2009/2010, nonché per i soggetti di cui all'articolo 153, comma 17 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, come individuati all'articolo 1, comma 19 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 novembre 2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2011, che non risultino già iscritti nelle predette graduatorie. L'eventuale riserva è sciolta al conseguimento del titolo di abilitazione attraverso la frequenza in soprannumero ai percorsi di tirocinio formativo attivo che completa tecnicamente il percorso intrapreso presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario. I soggetti di cui all'articolo 15, comma 17 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, che risultino già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento per l'anno scolastico 2012/2013 sciolgono la riserva all'atto del conseguimento del relativo titolo, in ciascuna delle graduatorie ove risultino presenti, anche nei casi in cui l'iscrizione sia avvenuta a seguito di contenzioso non ancora giunto alla sentenza di merito».
1. 58. Centemero, Palmieri, Galati.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Proroga in materia di commissariamento delle amministrazioni provinciali).

  1. All'articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014».
  2. Al fine di consentire una riforma organica della rappresentanza negli enti locali e di garantire il conseguimento dei risparmi previsti dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché quelli derivanti dal processo di riorganizzazione dell'amministrazione periferica dello Stato, fino all'entrata in vigore della Pag. 31riforma costituzionale in materia di riordino degli enti locali, per gli enti provinciali in cui, nel corso del 2014, si verifichi la scadenza naturale del mandato dei rispettivi organi oppure la scadenza dell'incarico del commissario straordinario nominato ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché in ogni altro caso di cessazione anticipata del mandato degli organi provinciali ai sensi della legislazione vigente, è nominato un commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, per la provvisoria gestione dell'ente fino al 31 dicembre 2014.
  3. Il presidente, la giunta e il consiglio delle province di cui al comma 1 restano comunque in carica fino alla naturale scadenza del mandato.
  4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo Stato con propria legge provvede a trasferire ai comuni e alle unioni di comuni le funzioni conferite alle province dalla legislazione vigente.
  5. Entro il medesimo termine di cui al comma 3, le regioni dispongono il trasferimento ai comuni e alle unioni di comuni delle funzioni da esse conferite alle province, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, tali funzioni siano acquisite dalle regioni stesse, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. In caso di mancato trasferimento delle funzioni da parte delle regioni entro il 30 giugno 2014, si provvede ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
  6. Lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono altresì al trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali per l'esercizio delle funzioni trasferite, assicurando nell'ambito delle medesime risorse il necessario supporto di segreteria per l'operatività degli organi della provincia.
1. 01. Centemero.
(Parzialmente inammissibile)

ART. 2.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 luglio con le seguenti: 31 dicembre.
2. 1. Francesco Sanna.

  Sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2-bis.
2. 2. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Sopprimere il comma 2.
2. 3. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. All'articolo 49 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) ai commi 1 e 2 le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1o maggio 2014»;
   b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. L'onere per il compenso a saldo e per il funzionamento della struttura di supporto del Commissario ad acta, nel limite di euro 100.000 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e nel limite di euro 50.000 per l'anno 2014, grava sulle disponibilità della contabilità speciale 3250, intestata al commissario ad acta, provenienti dalla contabilità speciale 1728 di cui all'articolo 86, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

  Conseguentemente sopprimere il comma 2-bis.
2. 4. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Pag. 32

  Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) per l'anno 2014 non si prevedono ulteriori oneri per il compenso e per il funzionamento della struttura di supporto del commissario ad acta.
2. 5. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il commissario straordinario di cui si proroga l'incarico non può avere, a pena di decadenza, ulteriori incarichi, ordinari o straordinari, all'interno della pubblica amministrazione, né essere titolare di cariche elettive negli enti locali.
2. 6. Nuti, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Toninelli.

  Sopprimere il comma 2-ter.
* 2. 7. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Sopprimere il comma 2-ter.
* 2. 8. Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Al comma 2-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le attività del Commissario ad acta sono incompatibili, a pena di decadenza, con incarichi, ordinari o straordinari, la cui operatività ricade nel medesimo dipartimento regionale o comunale.
2. 9. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La proroga della nomina commissariale da parte del Governo essa deve essere accompagnata dalla indicazione analitica degli obiettivi raggiunti e di quelli da raggiungere accompagnati da un dettagliato cronoprogramma delle attività da porre in essere.
2. 10. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2-ter, aggiungere, in fine, le seguenti parole:; sono esclusi, in ogni caso, oneri aggiuntivi a compenso delle attività del commissario ad acta.
2. 11. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Sopprimere il comma 3.
2. 12. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Nuti, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Toninelli.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Non si determinano oneri aggiuntivi a compenso delle attività del commissario liquidatore.
2. 13. Nuti, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Toninelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Alla Tabella A – Parte III (Beni e servizi soggetti ad aliquota ridotta), numero 127-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «impianto fisso;» inserire le seguenti: «beni e servizi destinati alla ricostruzione ed al recupero del patrimonio pubblico e privato danneggiato da calamità naturali, catastrofi o altri eventi in un'area determinata del territorio in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza;».

Pag. 33

  Conseguentemente, all'articolo 9, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
  14-bis. al comma 6, dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituire dalle seguenti: «21 per cento».
2. 14. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Nuti, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Toninelli.
(Inammissibile)

  Al comma 5, dopo le parole: è prorogato inserire la parola: inderogabilmente.
2. 15. Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Al comma 5, sostituire le parole: 31 marzo 2014 con le parole: 28 febbraio 2014.
2. 16. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. Per gli anni 2015-2016, nel saldo finanziario in termini di competenza mista, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute dalla regione Lombardia e dalla provincia di Mantova per la realizzazione di infrastrutture a valenza sovracomunale finalizzate al completamento degli interventi di ricostruzione connessi al sisma del 20 e 29 maggio 2012. L'esclusione delle spese opera nei limiti di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
  8-ter. All'onere derivante dal comma 8-bis, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. 17. Carra.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:
  8-bis. La sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere per immobili di edilizia abitativa, prevista dall'articolo 8 comma 1, numero 9) del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, è prorogata fino al completo ripristino della agibilità degli edifici stessi. Agli istituti di credito è rimborsata la sola quota per interessi calcolata fino alla cessazione della sospensione a carico del bilancio dello Stato. All'onere si provvede mediante versamento al Fondo di cui all'articolo 2, comma 3, del citato decreto legge 74 delle maggiori entrate derivanti da comma 8-ter per un importo non inferiore a 240 milioni di euro annui.
  8-ter. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 6, le parole: «20 per cento sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento»;
   b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: «1o gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2014»;
   c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento»;
   d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: «62,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «56,82 per cento»;
   e) al comma 26, le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013».
  Le risorse derivanti dal presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nel limite di 240 milioni annui e successivamente riassegnate, per le finalità di spesa di cui al comma 8-bis.
2. 18. Ferraresi, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.
(Inammissibile)

Pag. 34

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
   8-bis) Al fine di consentire definitivo completamento degli interventi di ricostruzione e della messa in sicurezza dei territori della regione Toscana, colpiti dall'alluvione del novembre 2012 e al superamento della situazione emergenziale ancora in atto, la delibera del Consiglio dei ministri del 15 novembre 2013 è prorogata al 31 dicembre 2014.
2. 19. Faenzi, Parisi.
(Inammissibile)

ART. 3.

  Sopprimere il comma 1.
3. 9. Pilozzi, Migliore, Kronbichler, Boccadutri, Marcon, Melilla.

  Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2014 con le seguenti: 31 dicembre 2014.
* 3. 1. Matarrese.

  Al comma 1-bis, sostituire le parole: 30 giugno 2014 con le seguenti: 31 dicembre 2014.
* 3. 4. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

  Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2014 con le
seguenti:
31 dicembre 2014.
* 3. 6. Pilozzi, Kronbichler, Migliore.

  Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2014 con le
seguenti:
31 dicembre 2014.
* 3. 7. Dorina Bianchi.

  Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2014 con le seguenti: 31 dicembre 2014.
* 3. 12. Mariani, Iannuzzi, Bratti, Giovanna Sanna, Arlotti.

  Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2014 con le
seguenti:
31 dicembre 2014.
* 3. 13. Garofalo.

  Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2014 con le
seguenti:
31 dicembre 2014.
* 3. 15. Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2014 con le
seguenti:
31 dicembre 2014.
* 3. 19. Guerra.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. In via straordinaria per l'anno 2013, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le delibere delle variazioni delle aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef, hanno effetto dal 1o gennaio dell'anno di riferimento anche se approvate in data successiva al 30 novembre 2013, purché siano state pubblicate sul sito informatico entro il termine di cui all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
3. 2. Mariano, Fragomeli, Rughetti, Matarrelli, Guerra.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. Per l'anno 2013, il termine fissato al 20 dicembre ai sensi dell'articolo 14, Pag. 35comma 8, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è prorogato al 31 dicembre 2013.
3. 3. Martelli, Rughetti, Guerra, Mariano, Paris.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. All'articolo 1, comma 535 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, le parole «nel primo semestre 2014» sono sostituite dalle seguenti «nei primi 8 mesi del 2014».
3. 14. Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. All'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 541, sostituire le parole «15 marzo» con le parole «30 giugno»;
   b) al comma 543, sostituire le parole «15 marzo» con le parole «30 giugno» e le parole «1o marzo» con le parole «1o giugno».
3. 11. Busin, Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. Per l'anno 2014 il termine di cui all'articolo 1 comma 8 primo periodo della legge 6 novembre 2012, n. 190, è differito al 31 dicembre 2014.
3. 21. Guerra.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente comma:
  1-ter. Per i comuni con popolazione al di sotto dei 5.000 abitanti, per l'anno 2014, il termine di cui all'articolo 1 comma 8 primo periodo della legge 6 novembre 2012, n. 190, è differito al 31 dicembre 2014.
3. 20. Guerra.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. Il termine di decorrenza dell'obbligo di utilizzazione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici prevista dall'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, stabilito dall'articolo 9, comma 1, lettera c), della deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 111 del 20 dicembre 2012 al fine della verifica dei requisiti degli operatori economici per l'affidamento dei contratti pubblici mediante il sistema denominato AVCPASS, è differito al 1o gennaio 2015.
3. 22. Guerra, Terrosi.
(Inammissibile)

  Sopprimere il comma 2.
* 3. 10. Pilozzi, Migliore, Kronbichler, Boccadutri, Marcon, Melilla.

  Sopprimere il comma 2.
* 3. 18. Nuti, Cozzolino, Dadone, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Toninelli, D'Ambrosio.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 243-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 è aggiunto il seguente: «3-bis. In caso di diniego del piano, la Corte dei conti, ai fini dell'accertamento del mancato rispetto degli obiettivi previsti dal piano, individua in sede di delibera, le misure intermedie che l'ente deve garantire nel periodo di vigenza del riequilibrio. In caso di mancato rispetto da parte Pag. 36dell'ente delle misure fissate dall'organo di controllo si applicano le misure di cui al successivo comma 7.
3. 5. Dorina Bianchi.
(Inammissibile)

  Sopprimere il comma 4.
3. 16. Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge il Ministro dell'interno presenta alle Camere una relazione contenente l'ammontare delle somme attualmente accreditate e giacenti sulle contabilità speciali delle province di Monza-Brianza, Fermo e Barletta-Andria-Trani.
3. 17. Fraccaro, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nuti, Toninelli.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. All'articolo 1 comma 573 della legge n. 147 del 2013, dopo la parola: «comunale,» sono aggiunte le seguenti: «o dalla Corte dei conti».
3. 8. Ribaudo, Culotta, Rigoni, Moscatt, Ventricelli.
(Inammissibile)

ART. 3-bis.

  Sostituirlo con il seguente:
  In virtù degli effetti prodotti dal sisma del 6 aprile 2009, i termini di cui al comma 3, dell'articolo 11, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono differiti di tre anni. Al relativo onere, valutato nel limite massimo di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3-bis. 1. Colletti, Vacca, Del Grosso, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  3. Al fine di consentire un più efficiente adeguamento alle disposizioni previste per l'accesso alla professione forense, al primo comma dell'articolo 48 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 le parole «fino al secondo anno successivo» sono sostituite da «fino al terzo anno successivo».

  Conseguentemente, al primo comma dell'articolo 49 della predetta legge sostituire le parole per i primi due anni con le seguenti: per i primi tre anni.
3-bis. 2. Centemero, Palmieri, Galati.

  Dopo l'articolo 3-bis aggiungere il seguente:

Art. 3-ter
(Proroga di termini in materia di abilitazione all'esercizio alla professione forense).

  1. Al fine di consentire un più efficiente adeguamento alle disposizioni previste per l'accesso alla professione forense, al primo comma dell'articolo 48 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 le parole «fino al secondo anno successivo» sono sostituite da «fino al terzo anno successivo».

  Conseguentemente, al primo comma dell'articolo 49 della predetta legge le parole «per i primi due anni» sono sostituite da «per i primi tre anni».
3-bis. 01. Centemero, Palmieri, Galati.

Pag. 37

  Dopo l'articolo 3-bis aggiungere il seguente:

Art. 3-ter.

  1. Considerati gli effetti negativi della riforma sulla geografia giudiziaria in termini di costi ed accesso alla giustizia, sono ricostituiti i seguenti tribunali ordinari con la relativa pianta organica: Avezzano, Bassano del Grappa, Chiavari, Lucera, Modica, Mondovì, Montepulciano, Nicosia, Sala Consilina, Saluzzo, Rossano, Vigevano, Tolmezzo, Pinerolo, Sanremo, Alba.
  2. Sono altresì ricostituiti i seguenti tribunali quali sedi distaccate: Olbia, Chioggia, Crema, Rutigliano, Manfredonia, Cerignola, Bitonto, Cesena, Empoli, Jesi, Portoferraio, Melfi, Sulmona, Acqui Terme, Ariano Irpino, Camerino, Casale Monferrato, Lanciano, Melfi, Sant'Angelo dei Lombardi, Tortona, Urbino, Vasto, Ischia.
  3. Con decreto del Ministro della Giustizia, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è armonizzata la ricostituzione delle sedi distaccate rispetto ai relativi tribunali ordinari, secondo i criteri di vicinanza territoriale e di accesso alle infrastrutture, altresì prevedendo la relativa pianta organica.
  Al relativo onere, valutato nel limite massimo di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3-bis. 02. Colletti, Dadone, Cozzolino.
(Inammissibile)

ART. 4.

  Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2014 con le seguenti: 30 aprile 2014.
4. 32. Dell'Orco, Cristian Iannuzzi, Liuzzi, De Lorenzis, Spessotto, Catalano, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, D'Ambrosio, Dadone, Cozzolino, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2, sostituire le parole: 31 dicembre 2014 con le seguenti: 31 marzo 2014.
4. 33. Paolo Nicolò Romano, Dell'Orco, Cristian Iannuzzi, Liuzzi, De Lorenzis, Spessotto, Catalano, Nicola Bianchi, D'Ambrosio, Dadone, Cozzolino, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Sopprimere il comma 2-bis.
* 4. 17. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Sopprimere il comma 2-bis.
* 4. 31. Dieni, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 2-bis aggiungere i seguenti:
  2-ter. Al comma 2 dell'articolo 37, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la lettera n) è aggiunta la seguente:
   «n-bis) con particolare riferimento alle imprese esercenti l'attività di noleggio con conducente mediante auto e natanti, a proporre, sulla base di criteri improntati alla tutela della concorrenza lo sviluppo dei servizi del trasporto pubblico non di linea in funzione delle reali esigenze di mobilità e di mercato, in considerazione, anche, dei flussi turistici presenti nei territori.».

  2-quater. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
4. 24. Oliaro.
(Inammissibile)

Pag. 38

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. All'articolo 2, comma 3 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014.
4. 13. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. All'articolo 8 comma 2 del decreto 15 novembre 2013, «Disposizioni procedurali attuative degli articoli 1, 2 e 3 del decreto 9 agosto 2013, in materia di nuove procedure di comunicazione del rinnovo di validità della patente», le parole: «sessantesimo giorno successivo» sono sostituite dalle seguenti: «trecentosessantacinquesimo giorno successivo».
4. 10. Capelli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2014».
4. 20. Coppola.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2014».
4. 7. Dorina Bianchi, Bernardo.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014».
4. 25. Oliaro.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente comma:
  3-bis. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014».
4. 4. Fregolent.

  Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
  3-bis. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3.
(Servizio di noleggio con conducente).

  1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza al vettore, prima dell'inizio del servizio, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.
  2. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.
  3. La rimessa del vettore deve essere situata nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione, fatta salva la facoltà di istituire sedi secondarie.»;
   b) l'articolo 5-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 5-bis.
(Disposizioni concernenti i conducenti).

  1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 10, i conducenti degli autoservizi pubblici non di linea, qualora non titolari della licenza ovvero dell'autorizzazione, Pag. 39possono essere lavoratori dipendenti, lavoratori con contratto a termine o altre tipologie contrattuali per lavoro temporaneo consentite dalla legge, soci e collaboratori familiari di imprese titolari delle relative autorizzazioni ovvero licenze.
  2. La qualità di dipendente o di lavoratore con contratto di prestazioni di lavoro temporaneo ovvero di sostituto alla guida deve risultare da una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale, nel caso di lavoratore dipendente, risultino, altresì, gli estremi della registrazione al “libro unico” e il rispetto dei contratti collettivi di categoria, nel caso di sostituzione alla guida l'estremo del contratto con data certa. Tale documentazione deve essere in possesso del dipendente, del sostituto e del lavoratore in servizio ed essere tenuta a bordo del veicolo. La qualità di titolare, socio, collaboratore familiare deve risultare dal registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio.
  3. L'esercente gli autoservizi pubblici non di linea che contravviene alle disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 2.000 euro.».
   c) all'articolo 8 comma 3 le parole «di una sede» sono soppresse;
   d) all'articolo 11, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
  «3. Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture, è vietata la sosta sul suolo pubblico, ai sensi dell'articolo 157, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, nei comuni ove sia esercito il servizio di taxi, salvo che siano in possesso del foglio di servizio di cui al comma 4. Nei comuni in cui non è esercito il servizio taxi i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente possono sostare sulle aree pubbliche. Ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente è consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici.
  4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso il vettore. L'inizio ed il termine del servizio di noleggio con conducente devono avvenire dalla rimessa, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta di un foglio di servizio vidimato con progressione numerica, da tenere a bordo del veicolo e da compilare prima dell'inizio del servizio. Il foglio di servizio può essere tenuto anche in formato elettronico, ovvero altro formato purché venga garantita la tenuta e la conservazione dei dati. Il vettore deve conservare e custodire i dati relativi ai fogli di servizio per almeno 30 giorni. Il foglio di servizio deve contenere i seguenti elementi:
   a) ragione sociale del vettore, i dati fiscali, i dati identificativi dell'autorizzazione, i dati identificativi del titolare dell'autorizzazione, i dati identificativi del conducente, i dati identificativi del veicolo adibito al servizio;
   b) i dati relativi alla prenotazione nel caso di singola prestazione ovvero al contratto di noleggio con conducente nel caso di prestazioni a tempo o continuative di data anteriore all'inizio del servizio;
   c) data, luogo e orario di inizio servizio, data luogo e ora fine servizio quest'ultima da annotare al termine del medesimo»;
   e) dopo l'articolo 11, è inserito il seguente:
  «Art. 11-bis(Sanzioni). – 1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dalle rispettive leggi regionali, l'inosservanza da parte dei conducenti di taxi e dei servizi di noleggio con conducente Pag. 40di quanto disposto dagli articoli 3 e 11 della presente legge è punita:
   a) con un mese di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla prima inosservanza;
   b) con due mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla seconda inosservanza;
   c) con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla terza inosservanza;
   d) con la cancellazione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla quarta inosservanza».

  3-ter. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, è sostituito dai seguenti:
  «3. Ai fini della determinazione dei principi di regolazione e sviluppo della concorrenza e di repressione dell'abusivismo per evitare la distorsione del mercato dei servizi di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, il Governo, ai sensi dell'articolo 17 della Legge 23 agosto 1988 n. 400, sentita la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto uno o più regolamenti con i quali:
   a) individua, nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione, criteri omogenei da applicare a tutto il territorio nazionale per la programmazione degli autoservizi pubblici non di linea, tenuto conto:
   1) del rapporto tra popolazione residente e numero degli autoservizi pubblici non di linea anche sulla base del confronto con realtà europee comparabili;
    2) della domanda di servizi di trasporto non di linea nelle grande aree urbane e metropolitane;
    3) della tutela dei consumatori e degli utenti i quali devono potere avere un'offerta di servizi adeguata, che favorisca una effettiva concorrenza tra operatori ed uno sviluppo coerente del mercato;
    4) della tutela e la sicurezza dei lavoratori e del servizio;
   b) le garanzie minime da prestare da parte degli esercenti a tutela degli utenti;
   c) le sanzioni per le pratiche distorsive, elusive e limitative della concorrenza e per la repressione dei fenomeni di abusivismo;
   d) i criteri di orientamento per la determinazione dei costi dei servizi a tutela dei consumatori e degli utenti;
   e) i requisiti economici, tecnici e strumentali minimi da possedere da parte degli esercenti anche in riferimento al cumulo delle autorizzazioni;
   f) i principi che favoriscono la libera circolazione dei lavoratori e di libertà di stabilimento del settore;
   g) la revisione delle norme in materia di requisiti per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'articolo 6 della legge n. 21 del 1992 con la possibilità di prevedere l'iscrizione al ruolo solo per i titolari di autorizzazioni di servizi di noleggio vettura con conducente e di titolari e sostituti alla guida dei servizi di taxi;
   h) le disposizioni transitorie, di prima applicazioni e di modificazione e di coordinamento da apportare alla legge n. 21 del 1992 per conformarla ai principi contenuti nel comma.

  3-bis Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea, di cui al comma 3, l'efficacia dell'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è sospesa sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3 e comunque non oltre 18 mesi decorrenti dall'entrata in vigore del presente decreto.».
4. 36. Rotta, Tullo.
(Inammissibile)

Pag. 41

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, è sostituito dai seguenti:
  «3. Ai fini della determinazione dei principi di regolazione e sviluppo della concorrenza e di repressione dell'abusivismo per evitare la distorsione del mercato dei servizi di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, il Governo, ai sensi dell'articolo 17 della Legge 23 agosto 1988 n. 400, sentita la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto uno o più regolamenti con i quali:
   a) individua, nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione, criteri omogenei da applicare a tutto il territorio nazionale per la programmazione degli autoservizi pubblici non di linea, tenuto conto:
    1) del rapporto tra popolazione residente e numero degli autoservizi pubblici non di linea anche sulla base del confronto con realtà europee comparabili;
    2) della domanda di servizi di trasporto non di linea nelle grande aree urbane e metropolitane;
    3) della tutela dei consumatori e degli utenti i quali devono potere avere un'offerta di servizi adeguata, che favorisca una effettiva concorrenza tra operatori ed uno sviluppo coerente del mercato;
    4) della tutela e della sicurezza dei lavoratori e del servizio;
   b) le garanzie minime da prestare da parte degli esercenti a tutela degli utenti;
   c) le sanzioni per le pratiche distorsive, elusive e limitative della concorrenza e per la repressione dei fenomeni di abusivismo;
   d) i criteri di orientamento per la determinazione dei costi dei servizi a tutela dei consumatori e degli utenti;
   e) i requisiti economici, tecnici e strumentali minimi da possedere da parte degli esercenti anche in riferimento al cumulo delle autorizzazioni;
   f) i principi che favoriscono la libera circolazione dei lavoratori e la libertà di stabilimento del settore;
   g) la revisione delle norme in materia di requisiti per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'articolo 6 della legge n. 21 del 1992 con la possibilità di prevedere l'iscrizione al ruolo solo per i titolari di autorizzazioni di servizi di noleggio vettura con conducente e di titolari e sostituti alla guida dei servizi di taxi;
   h) le disposizioni transitorie, di prima applicazioni e di modificazione e di coordinamento da apportare alla legge n. 21 del 1992 per conformarla ai principi contenuti nel comma.

  3-bis. Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea, di cui al comma 3, l'efficacia dell'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è sospesa sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3 e comunque non oltre 18 mesi decorrenti dall'entrata in vigore del presente decreto.».
4. 35. Rotta, Tullo.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014».
4. 37. Rotta, Tullo.

Pag. 42

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. Al comma 2, dell'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, dopo la lettera n) è inserita la seguente:
   «n-bis) con particolare riferimento alle imprese esercenti l'attività di noleggio con conducente mediante auto e natanti, a proporre, sulla base di criteri improntati alla tutela della concorrenza, lo sviluppo dei servizi del trasporto pubblico non di linea in funzione delle reali esigenze di mobilità e di mercato, in considerazione, anche, dei flussi turistici presenti nei territori. Conseguentemente, sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14».
4. 38. Rotta, Tullo.
(Inammissibile)

  Al comma 4-bis sostituire le parole 30 giugno 2014 con le seguenti: 31 dicembre 2014.
* 4. 14. Mariani, Tino Iannuzzi, Bratti, Arlotti.

  Al comma 4-bis sostituire le parole 30 giugno 2014 con le seguenti: 31 dicembre 2014.
* 4. 11. Dorina Bianchi.

  Al comma 4-bis sostituire le parole 30 giugno 2014 con le seguenti: 31 dicembre 2014.
* 4. 26. Matarrese.

  Al comma 4-bis sostituire le parole 30 giugno 2014 con le seguenti: 31 dicembre 2014.
* 4. 18. Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Al comma 4-bis sostituire le parole 30 giugno 2014 con le seguenti: 31 dicembre 2014.
* 4. 23. Garofalo.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 357, comma 19, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, le parole «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni».
4. 16. Matteo Bragantini, Invernizzi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6 inserire il seguente:
  6-bis. All'articolo 357, comma 19, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, le parole «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni».
4. 15. Mariani, Tino Iannuzzi, Bratti, Arlotti.
(Inammissibile)

  Al comma 7 sostituire le parole, compresi gli impianti inattivi da non più di sei mesi alla data di entrata in vigore del presente decreto, «con le seguenti: . Della suddetta proroga di dodici mesi possono godere, altresì, gli impianti la cui vita tecnica, compresa l'eventuale proroga prevista dalle vigenti disposizioni di legge, è scaduta nel corso dell'anno solare 2013 e gli impianti che possono usufruire della proroga dei termini previsti dalle disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto,.
4. 1. Lotti, Bini, Fanucci.

  Al comma 7 sostituire le parole sei mesi con le seguenti dodici mesi.
4. 2. Lotti, Bini, Fanucci.

  Al comma 7 sostituire le parole «sei mesi» con le seguenti «nove mesi».
4. 3. Lotti, Bini, Fanucci.

  Dopo il comma 7 inserire il seguente:
  7-bis. Al fine di garantire la continuità amministrativa nel semestre di presidenza italiana dell'Unione europea i dirigenti della pubblica amministrazione direttamente Pag. 43impegnati in atti, procedure e delegazioni inerenti il semestre di presidenza italiano dell'Unione europea che cessano dall'incarico nel corso del 2014 possono prorogare la permanenza in servizio fino alla data del 31 dicembre 2014.
4. 6. Alli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 7 inserire il seguente:
  7-bis. Al fine di garantire la continuità amministrativa nel semestre di presidenza italiana dell'Unione europea i dirigenti della pubblica amministrazione che cessano dall'incarico nel corso del 2014 possono prorogare la permanenza in servizio fino al 31 dicembre 2014.
4. 34. Brunetta.
(Inammissibile)

  Inserire il comma 7-bis:
  7-bis. Al fine di garantire la continuità amministrativa nel semestre di presidenza italiana dell'Unione europea i dirigenti della pubblica amministrazione che cessano dall'incarico nel corso del 2013 possono prorogare la permanenza in servizio fino al 31 dicembre 2014.
4. 22. Caruso.
(Inammissibile)

  Al comma 8, sostituire le parole «30 giugno 2014 con le seguenti «31 dicembre 2014 e le parole «1,7 milioni di euro con le seguenti «3, 4 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, sostituire le parole «13 milioni con le seguenti «11,3 milioni.
4. 12. Pilozzi, Migliore, Kronbichler, Boccadutri, Marcon, Melilla.

  Al comma 8 sostituire le parole «30 giugno 2014 con le seguenti «31 dicembre 2014.
4. 27. Silvia Giordano, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Nuti, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio.

  Al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo sostituire le parole 30 giugno 2014 con le seguenti 31 dicembre 2014;
   b) dopo il primo periodo, inserire il seguente: Sono sospese fino al termine di cui al primo periodo le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazioni per i soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, in condizione di morosità incolpevole di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.;
   c) al secondo periodo, sostituire le parole: 1,7 milioni di euro con le seguenti: 20 milioni di euro;
   d) dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. All'articolo 3, comma 2, secondo periodo del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: «di un'aliquota del 21 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «di un'aliquota del 23 per cento».
4. 28. Di Vita, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Nuti, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio.

  Al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2014 con le seguenti: 31 dicembre 2014;
   b) al secondo periodo, sostituire le parole: 1,7 milioni di euro con le seguenti: 3,5 milioni di euro.
4. 29. Spadoni, Sibilia, Cozzolino, Dadone, Nuti, Dieni.

Pag. 44

  Al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo il primo periodo inserire il seguente: Sono sospese fino al 30 giugno 2014 le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazioni per i soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, in condizione di morosità incolpevole di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.;
   b) al secondo periodo, sostituire le parole: 1,7 milioni di euro con le seguenti: 20 milioni di euro;
   c) dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-o-bis. 13-ter. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma, si provvede mediante riduzione di 20 milioni per il 2014, dell'autorizzazione di spesa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4. 8. Piazzoni, Zan, Zaratti, Pellegrino, Kronbichler, Pilozzi, Migliore.

  Al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Sono sospese fino al 30 giugno 2014 le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazioni per i soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, in condizione di morosità incolpevole di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.»;
   b) al secondo periodo, sostituire le parole: «1,7 milioni di euro» con le seguenti: «20 milioni di euro»;
   c) dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  «8-bis. All'articolo 3, comma 2, secondo periodo del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: «di un'aliquota del 21 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «di un'aliquota del 23 per cento».
4. 30. Spadoni, Sibilia, Cozzolino, Dadone, Nuti, Dieni.

  Sopprimere il comma 8-bis.
4. 19. Bragantini, Invernizzi, Colletti.

  Al comma 8-ter, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:
  Nell'ambito del programma di sviluppo dei sistemi di comunicazione di cui al primo periodo, le informazioni di cui agli articoli 6-ter, comma 2, e 9-bis del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 196 in possesso dell'Amministrazione di cui all'articolo 2, comma 1 lettera m) del medesimo decreto, possono essere rese disponibili, secondo le previsioni di cui all'articolo 34, comma 46, del Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n.221 e con modalità e procedure fissate con il decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti di cui all'articolo 9-bis comma 3 del citato Decreto Legislativo, agli armatori che ne facciano richiesta, limitatamente alle navi iscritte nelle matricole e nei registri di cui all'articolo 146 del Codice della Navigazione ovvero nel Registro internazionale di cui all'articolo 1 del Decreto-Legge 30 dicembre 1997, n.457 convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 1998, n. 30 di cui gli stessi ne assumono l'esercizio ai sensi dell'articolo 265 del Codice della Navigazione.
* 4. 21. Bruno Bossio, Censore.

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  Al comma 8-ter, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:
  Nell'ambito del programma di sviluppo dei sistemi di comunicazione di cui al primo periodo, le informazioni di cui agli articoli 6-ter, comma 2, e 9-bis del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 196 in possesso dell'Amministrazione di cui all'articolo 2, comma 1 lettera m) del medesimo decreto, possono essere rese disponibili, secondo le previsioni di cui all'articolo 34, comma 46, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n.221 e con modalità e procedure fissate con il decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti di cui all'articolo 9-bis comma 3 del citato Decreto Legislativo, agli armatori che ne facciano richiesta, limitatamente alle navi iscritte nelle matricole e nei registri di cui all'articolo 146 del Codice della Navigazione ovvero nel Registro internazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n.30 di cui gli stessi ne assumono l'esercizio ai sensi dell'articolo 265 del Codice della Navigazione.».
* 4. 5. Leone.

  Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:
  8-sexies. È abrogato il comma 1-ter dell'articolo 12 del decreto legge del 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111.
4. 39. Guerra.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 8-quinquies, inserire il seguente:
  8-sexies. All'articolo 4-ter comma 16 legge 26 aprile 2012 n. 44 di conversione del decreto legge 02 marzo 2012 n. 16, il periodo: In caso di mancata emanazione del decreto entro il predetto termine trovano comunque applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 è soppresso.
4. 9. Lavagno, Pilozzi, Kronbichler, Migliore.
(Inammissibile)

ART. 4-bis.

  Sopprimerlo.
* 4-bis. 1. Zan, Zaratti, Pellegrino, Lacquaniti, Kronbichler, Pilozzi, Migliore.

  Sopprimerlo.
* 4-bis. 2. Realacci, Borghi.

  Sopprimerlo.
* 4-bis. 3. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Nuti, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Toninelli.

ART. 5.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Il termine di cui al comma 4 dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96, è differito al 31 ottobre 2014.
5. 1. Palazzotto, Bordo, Pilozzi, Migliore, Kronbichler.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Dopo l'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 13 settembre 2013, n. 108, è aggiunto il seguente comma 2-bis: «Il termine di sei mesi di cui al comma precedente, s'intende prorogato di ulteriori sei mesi qualora chiunque detenga i sistemi antincendio contenenti sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento ne dia comunicazione, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, ai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e Pag. 46del mare e dello sviluppo economico, indicando l'ubicazione dell'impianto, la natura e la quantità della sostanza secondo il formato di cui all'allegato I.
5. 2. Caruso.

ART. 6.

  Sopprimere il comma 1.
6. 1. Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Brescia, D'Uva, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Cozzolino, Dadone, Nuti.

  Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2014 con le seguenti: 31 marzo 2014.
6. 2. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino, Kronbichler, Pilozzi, Migliore.

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Alla riduzione del risparmio di spesa, pari a tre milioni di euro, derivante dall'applicazione della presente disposizione, si provvede prioritariamente con le somme ricavate a titolo di penale previste negli accordi contrattuali finalizzati al ritardato adempimento delle opere di ristrutturazione dello stabile presso il quale si trasferirà il personale attualmente operante presso la sede di piazzale Kennedy; in subordine, in caso di mancato raggiungimento della spesa prevista, si provvede con la corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto sul cap. 1659, pag. 1176 del Miur.
6. 3. Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Brescia, D'Uva, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Cozzolino, Dadone, Nuti.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Il terzo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1948, n. 421, ratificato con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1957, n. 104, è abrogato.
6. 4. Carocci, Malisani, Tullo.
(Inammissibile)

  Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2015 con le parole: 30 giugno 2014.
6. 5. Fratoianni, Giancarlo Giordano, Costantino, Kronbichler, Pilozzi, Migliore.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «entro il 28 febbraio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2014.».
6. 6. Manzi, Malisani, D'Ottavio.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  «3-bis. Le graduatorie di merito regionali dei concorsi a dirigente scolastico indetti con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale – n. 94 del 26 novembre 2004 e con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2006, per i quali non sia stata disposta una rinnovazione concorsuale, sono prorogate fino all'anno scolastico 2015-2016.
6. 7. Bossa, Carocci, Rocchi, Malisani.
(Inammissibile)

  Sopprimere i commi 4 e 5.
6. 8. Cicu, Balduzzi, Fabbri, Formisano, Giorgis, Sannicandro, Taglialatela, Turco.

Pag. 47

  Al comma 4, ultimo periodo, sostituire le parole: al Fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali dello stato di previsione dello stesso Ministero, con le seguenti: al capitolo relativo alle assegnazioni ordinarie del Fondo ordinario per gli Enti e le istituzioni di ricerca dello stesso Ministero.
6. 9. Vacca, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, Battelli, Di Benedetto, Simone Valente, Cozzolino, Dadone.

  Aggiungere, infine, i seguenti commi:
  6-ter. La validità delle graduatorie di merito del concorso di cui all'articolo 5, comma 1 della legge 186/2003, bandito con decreto direttoriale 2 febbraio 2004, è prorogata fino al 31 agosto 2019. Le suddette graduatorie sono utilizzate, con riferimento ad ogni anno scolastico, nella misura del cinquanta per cento dei posti vacanti e disponibili nelle dotazioni organiche previste dall'articolo 2 della suddetta legge n. 186 del 2003, per l'assunzione a tempo indeterminato del personale docente di cui all'articolo 1 della stessa legge. Ai fini dell'inquadramento nei ruoli del personale docente di cui ai precedenti periodi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1-ter della legge n. 27 del 3 febbraio 2006.
  6-quater. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato il personale docente di cui all'articolo 1 della legge 186 del 2003, tenuto conto dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno nelle dotazioni organiche previste dall'articolo 2 della stessa legge 186/2003. Tra i titoli previsti dalla procedura concorsuale di cui all'articolo 3 della medesima legge si intende anche il servizio prestato nell'insegnamento della religione cattolica svolto con il prescritto titolo di qualificazione professionale statuito dal decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012 n. 175.
6. 10. Minardo.
(Inammissibile)

  Aggiungere, infine, i seguenti commi:
  6-ter. All'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186 sono apportate le seguenti modificazioni:
   «a) le parole: «entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il primo gennaio 2015»;
   b) alla fine del comma sono aggiunte le parole: «e delle attribuzioni in materia di istruzione previste dalla normativa vigente».

  6-quater. Al fine di garantire comunque la sussistenza del Consiglio superiore dell'istruzione, Decreto Legislativo 30 giugno 1999, n. 233 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) gli articoli 1, 2 comma 7, 4, 5, 6, 7 limitatamente alle parole: «e dei nuovi organi collegiali e locali» sono abrogati;
   b) l'articolo 2, comma 5 lettera a) è sostituito dal seguente: «a) quindici sono eletti dal personale delle istituzioni scolastiche statali. È garantita la rappresentanza di almeno una unità di personale docente per ciascun grado di istruzione, di almeno un dirigente scolastico e di almeno un rappresentante del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario».
6. 11. Centemero, Palmieri, Galati.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6-ter. Al fine di assicurare la regolare prosecuzione della puntuale offerta del servizio scolastico, nonché raffreddare il contenzioso legale, il personale titolare al 25 maggio 1999 di progetti di lavoro socialmente utile per lo svolgimento, presso scuole pubbliche statali, di funzioni parzialmente riconducibili a quelle di assistente amministrativo o tecnico che, a fronte delle successive proroghe dei rispettivi contratti di collaborazione coordinata e continuativa, alla data di entrata in vigore della presente legge sia impegnato Pag. 48senza soluzione di continuità in detti compiti, è stabilizzato, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2014/2015, nei corrispondenti ruoli organici della provincia nella quale presta attualmente servizio, su posto part time al cinquanta per cento, tenuto conto dell'anzianità in esse maturata. Con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca sono definiti modalità e termini per la stabilizzazione e, nelle more della stessa, i contratti in essere continuano ad essere prorogati. Alla relativa spesa si fa fronte, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, mediante una corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6. 12. Ribaudo, Culotta, Moscatt, Ventricelli.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6-ter. Nelle regioni in cui il concorso per esami e titoli per il reclutamento per dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi è stato rinnovato a seguito di pronuncia giurisdizionale, gli uffici scolastici regionali conferiscono, a domanda e per il solo anno scolastico 2013/2014, incarichi di presidenza a quanti abbiano superato tutte le prove del suddetto concorso, secondo le previsioni dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 7. Gli incarichi cessano di diritto all'atto di immissione in ruolo del destinatario. Dal presente comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6. 13. Iacono.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6-ter. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e l'affidamento dei candidati nelle situazioni di rinnovazione di fasi concorsuali in seguito ad annullamento giurisdizionale, i candidati che abbiano superato tutte le fasi previste dal bando della procedura invalidata e che siano rimasti esclusi a seguito della ripetizione della valutazione, sono inseriti in calce nelle graduatorie ad esaurimento regionali, di cui al comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto legge 12 settembre 2013 n. 104, convertito con legge 8 novembre 2013, n. 128 laddove, in relazione a provvedimenti giurisdizionali o di autotutela, siano preservati gli esiti della prova orale sostenuta.
6. 14. Giuseppe Guerini, Cimbro.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6-ter. All'articolo 2, comma 416 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 dopo le parole «con regolamento adottato» sono aggiunte le seguenti: «entro il 1o gennaio 2015». Nelle more dell'emanazione del predetto regolamento, al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il primo periodo del comma 01 dell'articolo 400 è sostituito dal seguente:
  Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami hanno validità biennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di indizione e sino ad esaurimento del contingente di posti assegnato dal bando. Nel caso in cui, nell'ambito del biennio, permangano posti da assegnare, i medesimi sono coperti attraverso lo scorrimento delle graduatorie di cui all'articolo 401. Nel caso in cui, allo scadere del biennio, residuino dei vincitori, è creata una riserva di posti da assegnare, a loro destinati, detratti dal contingente previsto per la procedura concorsuale successiva;
   b) il comma 8 dell'articolo 400 è sostituito dal seguente:
  Le prove di esame del concorso e i relativi programmi, i criteri di ripartizione Pag. 49del punteggio dei titoli, la composizione, i requisiti e i criteri di costituzione delle commissioni giudicatrici sono stabiliti con uno o più decreti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.;
   c) il comma 1 dell'articolo 402 è sostituito dal seguente:
  A decorrere dal primo concorso bandito successivamente alla data del 31 dicembre 2013, possono accedere alle procedure concorsuali esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione e, per la scuola dell'infanzia e primaria, dei titoli di cui al decreto interministeriale 10 marzo 1997. Ai candidati delle procedure concorsuali bandite antecedentemente al predetto termine, inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito, è attribuito il titolo di abilitazione, ove ne fossero privi»;
   d) i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 15-bis, 17 e 20 dell'articolo 400, il comma 2 dell'articolo 402 e l'articolo 404 sono abrogati.
6. 15. Centemero, Palmieri, Galati.
(Inammissibile)

ART. 7.

  Sopprimerlo.
7. 1. Grillo, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Nuti, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio.

  Sopprimere il comma 1-bis.
* 7. 2. Nicchi, Piazzoni, Aiello, Kronbichler, Pilozzi, Migliore.

  Sopprimere il comma 1-bis.
* 7. 3. Mantero, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice.

  Al comma 1-bis sostituire le parole: 30 giugno 2014 con le seguenti: 28 febbraio 2014. Tale termine non potrà essere oggetto di successive proroghe.
7. 4. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 1-bis sostituire le parole: 30 giugno 2014 con le seguenti: 15 marzo 2014. Tale termine non potrà essere oggetto di successive proroghe.
7. 5. Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Nuti, Dadone, Cozzolino.

  Al comma 1-bis sostituire le parole: 30 giugno 2014 con le seguenti: 30 marzo 2014. Tale termine non potrà essere oggetto di successive proroghe.
7. 6. Dall'Osso, Cecconi, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Nuti, Dadone, Cozzolino.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  1-quater. Il termine di cui all'articolo 6, comma 8-undecies, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 2018.
7. 7. Lorefice, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Nuti, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  1-quater. All'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3 le parole: «entro il 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2015».
7. 8. Nicchi, Aiello, Piazzoni, Pilozzi, Kronbichler.

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ART. 8.

  Sopprimere il comma 2.
8. 1. Cicu, Balduzzi, Fabbri, Formisano, Giorgis, Sannicandro, Taglialatela, Turco.

  Al comma 2 sostituire le parole: 13 milioni di euro con le seguenti: 10 milioni di euro

  Conseguentemente, all'articolo 9, comma 15 sostituire le parole: 35 milioni di euro con le seguenti: 38 milioni di euro.
8. 3. Nicchi, Piazzoni, Aiello, Pilozzi, Migliore, Kronbichler.

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-01. È prorogata, sino al 31 dicembre 2014, l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 13 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni.
8. 4. Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  2-quater. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono inseriti i seguenti:
  «10-bis. In deroga a quanto previsto al comma 10, è consentito al lavoratore e alla lavoratrice l'accesso alla pensione anticipata alle seguenti condizioni:
   a) risultare non occupati al 1o gennaio 2012 per avvenuta risoluzione contrattuale a qualsiasi titolo o avere sottoscritto entro il 31 dicembre 2011 accordi collettivi o individuali che come esito finale prevedevano il licenziamento;
   b) maturare entro il 31 dicembre 2018 i requisiti di età e anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto».

  2-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 2-quater si provvede con i risparmi derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2-sexies.
  2-sexies. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 500 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.300 milioni di euro per l'anno 2015 e a 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
  2-septies. A decorrere dall'anno 2014, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 23-sexies, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere destinate alle finalità di cui al comma 2-quater.
  2-octies. Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 2-quater, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziate dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe, si procede a riduzioni ulteriori Pag. 51dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale ai sensi del comma 2-sexies.
8. 5. Di Salvo, Placido, Airaudo, Kronbichler, Pilozzi, Migliore.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  2-quater. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono inseriti i seguenti:
  «10-bis. In deroga a quanto previsto al comma 10, è consentito al lavoratore e alla lavoratrice l'accesso alla pensione anticipata alle seguenti condizioni:
   a) risultare non occupati al 1o gennaio 2012 per avvenuta risoluzione contrattuale a qualsiasi titolo o avere sottoscritto entro il 31 dicembre 2011 accordi collettivi o individuali che come esito finale prevedevano il licenziamento;
   b) maturare entro il 31 dicembre 2018 i requisiti di età e anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto».

  2-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 23-bis si provvede impiegando, a decorrere dal 1o marzo 2014, i maggiori risparmi, rispetto a quanto preventivato all'atto dell'approvazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, derivati dall'articolo 24 del predetto decreto-legge, ed accertati annualmente con provvedimento dell'Inps.
8. 6. Di Salvo, Placido, Airaudo, Kronbichler, Pilozzi, Migliore.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-quater. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 427, sostituire la cifra «488,4» con la seguente: «557,6».

  Conseguentemente:
   b) al comma 748, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «fino al 28 febbraio 2014» e «entro il 31 gennaio 2014», rispettivamente con le seguenti: «fino al 30 giugno 2014» e «entro il 30 aprile 2014».
8. 7. Bellanova.
(Parzialmente inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-quater. Anche al fine di dare seguito all'ordine del giorno 9/1865-A/69, accolto alla Camera dei deputati dal Governo in sede di approvazione della legge 30 dicembre 2013, n. 147, sostituire l'ultimo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, con il seguente: “Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori iscritti all'ex Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché al personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetto. Con regolamento da emanare entro il 31 marzo 2014, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le relative misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti”.
8. 8. Di Salvo, Airaudo, Placido, Kronbichler, Pilozzi, Migliore.
(Inammissibile)

Pag. 52

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-quater. All'ultimo periodo dell'articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «al presente comma».
8. 9. Gnecchi.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-quater. Il comma 194, lettera d), dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 s'interpreta nel senso che nelle risoluzioni del rapporto di lavoro, sono da includersi anche le cessazioni dell'attività lavorativa intervenute alla scadenza dei contratti a termine.
8. 10. Gnecchi.
(Inammissibile)

ART. 9.

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014».
9. 22. Famiglietti.

  Sopprimere il comma 6.
9. 30. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 6, sostituire le parole: 30 giugno 2014 con le seguenti: 28 febbraio 2014.
9. 29. Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Al comma 6, sostituire le parole: 30 giugno 2014 con le seguenti: 31 gennaio 2014.
9. 28. Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, sono abrogati i commi da 586 a 589.
9. 4. Ribaudo, Rocchi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, dopo il comma 587, è aggiunto il seguente:
  587-bis. I termini a disposizione dell'agenzia delle entrate per effettuare i controlli ed il relativo rimborso, ove dovuto, sono stabiliti in un massimo di 120 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione.
9. 5. Ribaudo, Rocchi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Il termine per l'entrata in vigore delle disposizioni previste dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 16 novembre 2013, emanato ai sensi dell'articolo 62-quater, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è prorogato fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Al fine di poter riequilibrare gli effetti dell'incidenza dei carichi fiscali sui prodotti da fumo e loro succedanei, e conseguentemente assicurare la tenuta delle correlate entrate erariali, a decorrere dal medesimo termine di cui al precedente periodo, le aliquote di accisa e di imposta di consumo che gravano sui predetti prodotti sono ridotte dello 0,7 per cento. Dall'attuazione della presente disposizione non possono derivare aumenti di gettito né nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
9. 6. Marco Di Maio.
(Inammissibile)

Pag. 53

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Il comma 490 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 si interpreta nel senso che le disposizioni di cui ai commi 488 e 489 della medesima legge, come modificati dal comma 117, non si applicano ai servizi per prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale, affidati sulla base di contratti d'appalto o convenzioni con pubbliche amministrazioni stipulati prima del 31 dicembre 2013, fino alla effettiva cessazione del rapporto instauratosi con l'originaria aggiudicazione del servizio medesimo, indipendentemente dalla stipula in corso di modificazioni, trasformazioni, del contratto in essere, anche dovute all'adeguamento dello stesso a precetti normativi vigenti o sopravvenuti, inclusi quelli relativi alla disciplina del sovvenzionamento od accreditamento dei servizi medesimi, ove le modificazioni, trasformazioni, non presuppongano nuove procedure selettive per il riaffidamento degli stessi. Riguardo ai servizi di cui al periodo precedente, diversi da quelli affidati da pubbliche amministrazioni sulla base di contratti d'appalto o convenzioni, il citato comma 490 si interpreta nel senso che le disposizioni di cui ai commi 488 e 489, come modificati dal comma 117, si applicano in ogni caso a decorrere dal 1o gennaio 2014.
9. 7. Marco Di Maio.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:
  6-bis. Le concessioni sul demanio marittimo ad uso diverso da quello turistico-ricreativo, da quelle aventi finalità sportive, da quelle destinate a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto, nonché da quelle ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive ad essa connesse, in essere alla data del 31 dicembre 2012, sono prorogate fino al 31 dicembre 2020, fermo restando quanto disposto all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, come successivamente modificato dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228.
9. 8. Basso, Marco Meloni, Giacobbe, Tullo.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214» inserire le seguenti parole: «e dall'articolo 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
9. 9. Boschi.
(Inammissibile)

  Al comma 7, prima delle parole: 31 dicembre 2014 aggiungere le seguenti: inderogabilmente al.
9. 27. Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Al comma 7, sostituire le parole: 31 dicembre 2014 con le seguenti: 30 giugno 2014.
9. 26. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Sopprimere il comma 8.
9. 32. Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Sopprimere il comma 8-bis.
* 9. 10. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

  Sopprimere il comma 8-bis.
* 9. 55. Marguerettaz.

Pag. 54

  Sopprimere il comma 8-bis.
* 9. 51. Castelli, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, Dadone, Cozzolino, Nuti, Toninelli, Dieni.

  Dopo il comma 8-bis, inserire il seguente:
  8-ter. All'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui al comma 160, lettera a) si applicano dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, quelle di cui alle lettere b), c) e d) dello stesso comma si applicano dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.
9. 1. Dorina Bianchi.

  Sopprimere il comma 9.
* 9. 50. Castelli, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, Dadone, Cozzolino.

  Sopprimere il comma 9.
* 9. 33. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Sopprimere il comma 9.
* 9. 54. Cicu, Balduzzi, Fabbri, Formisano, Giorgis, Sannicandro, Taglialatela, Turco.

  Al comma 9, dopo le parole: possono essere utilizzate aggiungere le seguenti: fino ad una percentuale massima del 30 per cento.
9. 35. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Sopprimere il comma 10.
9. 18. Marcon, Boccadutri, Melilla, Pilozzi, Migliore, Kronbichler.

  Sopprimere il comma 11.
9. 36. Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Sostituire il comma 11 con il seguente:
  11. All'articolo 6, comma 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «nel corrente esercizio finanziario e in quello successivo» sono sostituite dalle seguenti: «negli esercizi finanziari 2012, 2013, 2014 e 2015».
9. 17. Boccadutri, Marcon, Melilla, Pilozzi, Migliore, Kronbichler.

  Al comma 11, sostituire le parole: negli esercizi finanziari 2012, 2013 e 2014 con le seguenti: negli esercizi finanziari 2012 e 2013.
9. 37. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Sopprimere il comma 12.
9. 38. Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Al comma 12, sostituire le parole: può essere esercitata anche per gli esercizi finanziari 2013 e 2014 con le seguenti: può essere esercitata esclusivamente ed inderogabilmente fino all'esercizio 2014.
9. 39. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 12, sopprimere le parole: e 2014.
9. 40. Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Sopprimere il comma 13.
9. 53. Cicu, Balduzzi, Fabbri, Formisano, Giorgis, Sannicandro, Taglialatela, Turco.

Pag. 55

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
  «5-bis. Le somme dovute ai sensi dell'articolo 6 possono essere rateizzate con le medesime modalità di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462».
9. 2. Iacono.
(Inammissibile)

  Sopprimere il comma 14.
9. 52. Cicu, Fabbri, Formisano, Giorgis, Sannicandro, Taglialatela, Turco.

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
  14-bis. L'articolo 26, comma 2, della legge 16 febbraio 1913 n. 89, come modificato dal comma quarto dell'articolo 12 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012 n. 27, si interpreta nel senso che è fatta salva la facoltà di apertura di un ulteriore ufficio secondario nel territorio del distretto notarile in cui trovasi la sede del notaio, a condizione che detta ulteriore sede secondaria sia ubicata in un Comune non sede notarile.
9. 12. Dorina Bianchi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
  14-bis. L'articolo 1, comma 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 come convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è così modificato: dopo le parole «per l'anno 2013» sono aggiunte le seguenti «e 2014».

  Il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 come convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 è abrogato.
9. 41. Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
  14-bis. La sospensione del pagamento di cui all'articolo 8, comma 1, punto 9) del decreto-legge del 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2012, è prorogata di 18 mesi.
9. 42. Matteo Bragantini, Invernizzi.
(Inammissibile)

  Al comma 15, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:
  Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto in bilancio per le finalità di cui all'articolo 15 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
9. 15. Di Salvo, Airaudo, Placido, Duranti, Piras, Pilozzi, Migliore, Kronbichler.

  Al comma 15-bis, sostituire le parole: 30 giugno 2014, con le seguenti: 1o gennaio 2015.
9. 23. Fiorio.

  Al comma 15-bis, sostituire le parole: 30 giugno 2014 con le seguenti: 31 dicembre 2014. Le spese di attivazione sostenute, per l'obbligo di cui al presente comma, sono integralmente deducibili, rientrando nei beni strumentali di cui all'articolo 54, comma 2, del Testo unico imposte sui redditi/decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
9. 25. Abrignani.

Pag. 56

  Al comma 15-bis, aggiungere, alla fine: Le disposizioni del decreto 24 gennaio 2014 del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, si applicano a decorrere dalla medesima data.
9. 14. Lacquaniti, Paglia, Pilozzi, Migliore, Kronbichler.

  Al comma 15-ter, primo periodo, sostituire le parole: 1o luglio 2014 con le seguenti: 1o gennaio 2015.
* 9. 31. Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Al comma 15-ter, primo periodo, sostituire le parole: 1o luglio 2014 con le seguenti: 1o gennaio 2015.
* 9. 11. Dorina Bianchi.

  All'articolo 9, comma 15-ter, primo periodo, le parole: 1o luglio 2014 sono sostituite dalle seguenti: 1o gennaio 2015.
* 9. 45. Garofalo.

  All'articolo 9, comma 15-ter, primo periodo, le parole: 1o luglio 2014 sono sostituite dalle seguenti: 1o gennaio 2015.
* 9. 48. Matarrese.

  Dopo il comma 15-quater aggiungere il seguente:
  15-quinquies. Il termine di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è differito di ulteriori dodici mesi per i trasferimenti a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
9. 46. Gitti, Santerini, Marazziti.

  Dopo il comma 15-quater aggiungere il seguente:
  15-quinquies. All'articolo 10, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4 sono aggiunte in fine le seguenti parole: «salvo quanto previsto dal comma 4-bis»;
   b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  4-bis. Ai trasferimenti a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) si applica l'imposta di registro di euro 200 a condizione che la ONLUS dichiari nell'atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività e che realizzi l'effettivo utilizzo diretto entro 2 anni dall'acquisto. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione per lo svolgimento della propria attività è dovuta l'imposta nella misura ordinaria nonché una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della stessa imposta. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2,5 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
9. 47. Gitti, Santerini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 15-quinquies, aggiungere infine il seguente: Al comma 1.1 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: dal comma 1, Pag. 57aggiungere le parole: a decorrere dal 1o gennaio 1015.
9. 20. Busin, Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Dopo il comma 15-quinquies, aggiungere i seguenti:
  15-sexies. Nelle more della procedura volta alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ai territori dei comuni colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici verificatisi dal 30 gennaio 2014 e tutt'ora in atto nella Regione del Veneto, si applicano le disposizioni di cui ai commi 15-septies e 15-octies.
  15-septies. Nei confronti delle persone fisiche, nonché per i soggetti diversi dalle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che alla data del 17 gennaio 2014 avevano la residenza ovvero la sede operativa nei territori indicati al comma 15-sexies, per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed il 31 luglio 2014, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il 31 luglio 2014. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Non si applicano sanzioni e interessi per i tributi, il cui termine di pagamento è scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, se versati entro il 31 luglio 2014. Nei confronti dei medesimi soggetti di cui al presente comma, sono altresì sospesi fino al 31 luglio 2014:
   a) i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;
   b) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della Regione;
   c) i termini relativi agli adempimenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti, e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori coinvolti dagli eventi alluvionali, anche per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei territori colpiti dall'alluvione rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale.

  15-octies. Le disposizioni di cui al comma 15-septies, primo periodo, non si applicano alle ritenute dovute sul reddito di lavoro dipendente. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti sospesi ai sensi del comma 15-septies.
9. 3. Rubinato, Naccarato, Rotta, Moretto, Casellato, Crimi, Crivellari, Dal Moro, D'Arienzo, De Menech, Ginato, Martella, Miotto, Mognato, Moretti, Murer, Narduolo, Sbrollini, Zardini, Zoggia.

  Dopo il comma 15-quinquies aggiungere i seguenti:
  15-sexies. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: «entro il 15 maggio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 maggio 2018».Pag. 58
  15-septies. Per l'attuazione della disposizione di cui al comma precedente, è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro in ragione annua fino al 2020. Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante utilizzo di risorse europee e nazionali, individuate nell'ambito del Programma Operativo Nazionale, in particolare a valore sulla programmazione 2014-2020 dei Fondi strutturali europei.
9. 13. Di Salvo, Placido, Airaudo, Pilozzi, Migliore, Kronbichler.

  Dopo il comma 15-quinquies, aggiungere infine il seguente:
  15-sexies. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge n. 179 del 2012, sostituire le parole: «1o gennaio 2014», con le parole: «1o gennaio 2015».
9. 21. Busin, Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Dopo il comma 15-quinquies aggiungere il seguente:
  15-sexies. I termini di cui alla delibera del CIPE 8 marzo 2013, n. 14, per le risorse assegnate con le delibere del CIPE n. 62/2011, n. 78/2011, n. 7/2012 e n. 60/2012, e prorogato al 31 dicembre 2014.
9. 24. Nardi, Ragosta, Quaranta, Pilozzi, Migliore, Kronbichler.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 15-quinquies, inserire il seguente:
  15-sexies. All'articolo 1, comma 139, lettera d), capoverso 3, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la parola: «2014», è sostituita dalla parola: «2015».

  Conseguentemente: A decorrere dal 2015, sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27 per cento. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.
9. 43. Invernizzi, Matteo Bragantini.

  All'articolo 9, dopo il comma 15-quinquies, inserire il seguente:
  15-sexies. All'articolo 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera b), capoverso 1, lettera a), la parola: «2014» è sostituita dalla parola: «2015»;
   b) alla lettera b), capoverso 2, lettera a), le parole: «30 giugno 2015», sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2015»;
   c) alla lettera b), capoverso 2, lettera b), le parole: «30 giugno 2016», sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2016»;
   d) alla lettera d), capoverso 1, lettera a), la parola: «2014» , è sostituita dalla parola: «2015»;
   e) alla lettera d), capoverso 1, lettera b), la parola: «2015», è sostituita dalla parola: «2016»;
   f) alla lettera d), capoverso 2, lettera a), la parola: «2014», è sostituita dalla parola: «2015»;
   g) alla lettera d), capoverso 2, lettera b), la parola: «2015», è sostituita dalla parola: «2016»;
   h) alla lettera d), capoverso 3, la parola: «2014», è sostituita dalla parola: «2015».

Pag. 59

  Conseguentemente:
  A decorrere dal 2015, sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27 per cento. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.
9. 44. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Dopo il comma 15-quinquies aggiungere il seguente:
  15-sexies. All'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  3. Per agevolare l'economia locale, il senso di comunità, il supporto alle famiglie e lo sviluppo della solidarietà reciproca, gli enti locali hanno la facoltà di integrare nei propri bilanci abbuoni passivi e attivi rappresentati da buoni locali emessi da associazioni senza scopo di lucro. L'accettazione da parte dell'ente locale potrà avvenire in una percentuale da definire ogni anno con il bilancio di previsione e potrà afferire a tariffe e tributi locali, servizi a domanda individuale, canoni per utilizzazione del patrimonio comunale e ogni altro servizio a pagamento che il comune potrà definire all'interno della propria autonomia gestionale e finanziaria. Gli enti locali possono utilizzare i buoni in loro possesso per ogni attività che ritengano idonea agli scopi suddetti.
9. 49. Catalano.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 15- quinquies aggiungere il seguente:
  15-sexies. a) all'articolo 1, il comma 620 della legge n. 147/2013 è sostituito dal seguente: «Entro il 31 dicembre 2016, i debitori che intendono aderire alla definizione prevista dal comma 618 versano, in 24 mensilità, le somme dovute ai sensi dello stesso comma».

  Conseguentemente:
   b)
all'articolo 1, comma 621 le parole: «entro il 30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2017».
   c) all'articolo 1, comma 622, le parole: «entro il 30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2017».
   d) l'articolo 1, comma 623 le parole: «entro il 28 febbraio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2016» e le parole: «fino al 15 marzo 2014» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 15 marzo 2017».
9. 56. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis..

  1. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», sostituire il secondo periodo con il seguente: «Nell'ambito delle competenze proprie della Commissione di cui alla legge n. 88/1989, come modificate dall'articolo 1, comma 189, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ferme restando le attribuzioni proprie della Commissione di vigilanza prevista dall'articolo 3 del regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni, rientrano anche le funzioni di vigilanza sulla gestione separata relativamente Pag. 60ai profili di operazioni di finanziamento e sostegno del settore pubblico realizzate con riferimento all'intero settore previdenziale ed assistenziale.
9. 0. 1. Di Gioia.
(Inammissibile)

ART. 10.

  Sopprimere il comma 1.
10. 4. Zaratti, Zan, Pellegrino, Pilozzi, Migliore, Kronbichler.

  Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  1-bis)
L'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2015.
10. 11. Carrescia, Donati, Marco Di Maio, Cominelli, Bratti, Mariani, Gadda, Arlotti.
(Inammissibile)

  Sopprimere il comma 2.
* 10. 9. Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Sopprimere il comma 2.
* 10. 14. Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Nuti, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Toninelli.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o febbraio 2013, n. 11, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostitute alle seguenti. «31 marzo 2014.
10. 13. De Rosa, Daga, Busto, Mannino, Terzoni, Segoni, Zolezzi, Nuti, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Toninelli.

  Sopprimere il comma 3.
10. 8. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:
  3-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) Al comma 3, le parole: «3 marzo 2014», sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2015».
   b) Al comma 3-bis, le parole: «Nei dieci mesi successivi dalla data del 1o ottobre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2014»; al secondo periodo del medesimo comma, dopo le parole: «non si applicano.», è aggiunto il seguente periodo: «Fino alla data di cui al primo paragrafo, l'adesione all'operatività del SISTRI avviene in via sperimentale, secondo modalità e procedure che verranno definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le categorie interessate. Il termine della fase sperimentale è prorogabile di ulteriori 6 mesi con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La sperimentazione è monitorata dal Tavolo tecnico di cui al comma 13, eventualmente integrato da esperti indipendenti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che dovrà verificare e certificare gli esiti della sperimentazione.
* 10. 2. Realacci.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni Pag. 61dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) Al comma 3, le parole: «3 marzo 2014», sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2015».
   b) Al comma 3-bis, le parole: «Nei dieci mesi successivi dalla data del 1o ottobre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2014»; al secondo periodo del medesimo comma, dopo le parole: «non si applicano.», è aggiunto il seguente periodo: «Fino alla data di cui al primo paragrafo, l'adesione all'operatività del SISTRI avviene in via sperimentale, secondo modalità e procedure che verranno definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le categorie interessate. Il termine della fase sperimentale è prorogabile di ulteriori 6 mesi con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La sperimentazione è monitorata dal Tavolo tecnico di cui al comma 13, eventualmente integrato da esperti indipendenti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che dovrà verificare e certificare gli esiti della sperimentazione.
* 10. 3. Dorina Bianchi, Vignali.

  All'articolo 10, dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:
  3-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013. n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) Al comma 3, le parole: «3 marzo 2014», sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2015»;
   b) Al comma 3-bis, le parole: «Nei dieci mesi successivi dalla data del 1o ottobre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2014»: al secondo periodo del medesimo comma, dopo le parole: «non si applicano» è aggiunto il seguente periodo: «fino alla data di cui al primo paragrafo, l'adesione all'operatività del SISTRI avviene in via sperimentale, secondo modalità e procedure che verranno definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le categorie interessate. Il termine della fase sperimentale è prorogabile di ulteriori 6 mesi con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La sperimentazione è monitorata dai Tavolo tecnico di cui al comma 13, eventualmente integrato da esperti indipendenti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che dovrà verificare e certificare gli esiti della sperimentazione.
* 10. 15. Vignali.

  Dopo il comma 3, aggiungere, il seguente:
  3-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, le parole: «3 marzo 2014», sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2015»;
   b) al comma 3-bis, le parole: «dieci mesi», sono sostituite dalle seguenti: «venti mesi».
10. 1. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre.

  Dopo il comma 3, aggiungere, il seguente:
  3-bis. Al comma 9, dell'articolo 39, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 le parole: 2 luglio 2012 sono sostituite dalle seguenti: 2 luglio 2015.
10. 16. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis.1. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 3, le parole: «3 marzo 2014», sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2015»;Pag. 62
   b) al comma 3-bis, le parole: Nei dieci mesi successivi dalla data del 1o ottobre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 30 giugno 2015».
10. 12. Carrescia, Donati, Marco Di Maio, Cominelli, Gadda.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente comma: 3-bis. Il termine di cui alla lettera A.3.7 «Aree protette» del punto A.3 «Monitoraggio dello stato ecologico e chimico delle acque superficiali» dell'Allegato 1 alla Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modifiche e integrazioni è prorogato al 31 dicembre 2014.
10. 5. Francesco Sanna.

  Sopprimere i commi 3-bis e 3-ter.
10. 10. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Dopo il comma 3-ter, aggiungere il seguente:
  3-ter-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, le parole: «3 marzo 2014», sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2015»;
   b) al comma 3-bis, le parole: «dieci mesi», sono sostituite dalle seguenti: «venti mesi».
10. 6. Fiorio.

  Dopo il comma 3-ter, aggiungere il seguente:
  3-ter-bis. All'articolo 39, comma 9, alinea, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, le parole: «Fino al 2 luglio 2012» sono sostituite dalla seguenti: «Fino al 31 dicembre 2015».
10. 7. Fiorio.

  Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis..
(Proroga termini in materia di demanio marittimo).

  1. Le concessioni sul demanio marittimo ad uso diverso da quello turistico-ricreativo, da quelle aventi finalità sportive, da quelle destinate a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto, nonché da quelle ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive ad essa connesse, in essere alla data del 31 dicembre 2012, sono prorogate fino al 31 dicembre 2020, fermo restando quanto disposto all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 194, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, come successivamente modificato dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228.
10. 0. 1. Bordo, Palazzotto, Pilozzi, Migliore, Kronbichler.

ART. 11.

  Al comma 1, la parola: 2014 è sostituita con la seguente: 2015.
11. 1. Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. Fino all'entrata in vigore del riordino organico e complessivo della normativa relativa all'esercizio della professione di guida turistica è sospesa l'efficacia dell'articolo 3 della legge n. 97 del 2013.
11. 2. Prodani, Da Villa, Crippa, Fantinati, Mucci, Vallascas, Della Valle, Petraroli, Cozzolino, Dadone.
(Inammissibile)

Pag. 63

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis..

  1. I termini previsti dal paragrafo 3.1 delle norme regolamentari approvate con decreto del Ministro dei trasporti del 2 gennaio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 1985, relativi alla scadenza di vita tecnica complessiva massima degli impianti a fune, non si applicano ai medesimi impianti che risultano positivi alle verifiche effettuate dai competenti uffici ministeriali secondo i criteri definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanarsi entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto-legge.
  2. Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma precedente, gli impianti la cui vita tecnica, compresa l'eventuale proroga prevista dalle vigenti disposizioni di legge, non è scaduta possono godere di una proroga di un anno, previa verifica della loro idoneità ai fini della sicurezza dell'esercizio da parte dei competenti uffici ministeriali. Della suddetta proroga di un anno possono godere altresì gli impianti la cui vita tecnica, compresa l'eventuale proroga prevista dalle vigenti disposizioni di legge, è scaduta nell'anno solare 2013.
11. 0. 1. Di Gioia.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis..

  1. In considerazione della particolare gravità della crisi economica che ha colpito il sistema produttivo, le imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, nonché di quelle concesse nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area non sono più tenute al rispetto dell'obbligo di produzioni finali inquadrabili in una «divisione» della «Classificazione delle attività economiche ISTAT ’91» diversa da quella relativa alle produzioni indicate nel programma originario già approvato purché siano all'interno di una «sezione» della «Classificazione delle attività economiche ISTAT 91».
11. 0. 2. Moscatt, Ribaudo, Culotta.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis..
(Limiti alla protezione accordata al diritto d'autore).

  1. All'articolo 239, comma 1, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come da ultimo sostituito dall'articolo 123 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131, le parole: «e a quelli da essi fabbricati nei cinque anni successivi a tale data» sono sostituite dalle seguenti: «e a quelli da essi fabbricati nei sedici anni successivi a tale data».
11. 0. 3. Cenni.

  Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis..
(Limiti alla protezione accordata al diritto d'autore).

  1. All'articolo 239, comma 1, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come da ultimo sostituito dall'articolo 123 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131, le parole: «e a quelli da essi fabbricati nei cinque anni successivi a tale data» sono sostituite dalle seguenti: «e a quelli da essi fabbricati nei diciotto anni successivi a tale data».
11. 0. 4. Cenni, Donati.

Pag. 64

ART. 12.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2014 i soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete non possono acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani. Il divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
  2. Il comma 12 dell'articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni è abrogato.
12. 1. Pilozzi, Migliore, Kronbichler, Quaranta, Nardi, Ferrara.
(Inammissibile)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.

  1. All'articolo 43, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».
12. 2. Quaranta, Nardi, Ferrara, Pilozzi, Migliore, Kronbichler.

  Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Differimento delle disposizioni in materia di società cooperative di mutuo soccorso).

  1. L'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 23, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, già gravante sulle società cooperative di mutuo soccorso, è differito a far data dal 1o gennaio 2015.
12. 0. 1. Tullo, Beni, Capone, Giacobbe, Carocci.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Proroga termini per l'affidamento nella gestione di servizi automobilistici).

  1. Il termine di cui al comma 5 dell'articolo 34-octies della legge 221/12, di conversione del decreto-legge n. 179/12, è prorogato al 31 dicembre 2014.
12. 0. 2. Ragosta, Nardi, Quaranta, Pilozzi, Migliore, Kronbichler.

  Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Proroga termini per l'affidamento dei servizi delle società marittime regionali).

  1. All'articolo 1, comma 311, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «fino alla data del 30 giugno 2013» sono sostituite dalle parole: «fino alla data del 30 giugno 2014».
12. 0. 3. Quaranta, Nardi, Ragosta, Pilozzi, Migliore, Kronbichler.

ART. 13.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. I termini di cui al comma 21 dell'articolo 34 della legge 221/2012, di conversione del decreto-legge n. 179/2012, sono prorogati al 31 dicembre 2014.
13. 1. Kronbichler, Pilozzi, Migliore.

Pag. 65

  Sopprimere il comma 2.
13. 2. D'Ambrosio, Dadone, Cozzolino, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:
  2. All'articolo 34 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, al comma 21, sostituire le parole: « 31 dicembre 2013», ove ricorrenti, con le seguenti: « 31 dicembre 2014».
*13. 3. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

  Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:
  2. All'articolo 34 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, al comma 21, sostituire le parole: « 31 dicembre 2013», ove ricorrenti, con le seguenti: « 31 dicembre 2014».
*13. 4. Pilozzi, Kronbichler, Migliore.

  Al comma 2 dopo le parole: ovvero la mancata deliberazione aggiungere le seguenti: di avvio del procedimento di.
13. 5. Pilozzi, Migliore, Kronbichler, Boccadutri, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. In presenza di servizi di trasporto pubblico su gomma affidati con procedura di evidenza pubblica, nonché di servizi di trasporto ferroviario regionale, i cui contratti di servizio siano scaduti o in scadenza e sia in corso una nuova procedura competitiva per l'affidamento degli stessi negli ambiti territoriali definiti ai sensi dell'articolo 3-bis del D.L 138/2011 convertito nella legge 48/2011, ovvero siano in corso le procedure per la costituzione degli enti gestori degli ambiti medesimi, come individuati dalle normative regionali, al fine di garantire la continuità del servizio, i soggetti pubblici e privati, esercenti in qualsiasi titolo attività di gestione dei servizi pubblici di trasporto, assicurano l'integrale e regolare prosecuzione delle attività medesime, anche oltre i termini di scadenza del contratto di servizio ed in particolare il rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli standard minimi del servizio pubblico locale, alle condizioni previste dagli stessi contratti scaduti o in scadenza o eventuali successivi atti che hanno regolato il rapporto, anche ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento CE n. 1370/2007, fino al subentro del gestore scaturente dalla nuova procedura di evidenza pubblica e comunque non oltre il 31 dicembre 2014. Nel caso di mancato rispetto di tale termine, si applicano le disposizioni di cui al comma 2, ultimo periodo. Nessun indennizzo o compenso aggiuntivo può essere ad alcun titolo preteso in relazione a quanto previsto nel presente articolo.
13. 6. Pilozzi, Migliore, Kronbichler, Boccadutri, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  4-bis. All'articolo unico della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il comma 569 è abrogato.
13. 7. Kronbichler, Pilozzi, Migliore.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. In presenza di servizi di trasporto pubblico locale su gomma affidati con procedura di evidenza pubblica, nonché di servizi di trasporto ferroviario regionale, i cui contratti di servizio siano scaduti o in scadenza e sia in corso una nuova procedura competitiva per l'affidamento degli stessi negli ambiti territoriali definiti ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138 convertito dalla legge 14 settembre 2011 Pag. 66n. 148, ovvero siano in corso le procedure per la costituzione degli enti gestori degli ambiti medesimi, come individuati dalle normative regionali, al fine di garantire la continuità del servizio, i soggetti pubblici e privati esercenti a qualsiasi titolo attività di gestione dei servizi pubblici di trasporto, assicurano l'integrale e regolare prosecuzione delle attività medesime, anche oltre il termine di scadenza del contratto di servizio ed in particolare il rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli standard minimi del servizio pubblico locale, alle condizioni previste negli stessi contratti scaduti o in scadenza o eventuali successivi atti che hanno regolato il rapporto, anche ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del regolamento CE n. 1370/2007, fino al subentro del gestore scaturente dalla nuova procedura di evidenza pubblica e comunque fino al 31 dicembre 2014. Nessun indennizzo o compenso aggiuntivo può essere ad alcun titolo preteso in relazione a quanto previsto nel presente articolo.
13. 8. Tullo, Carocci, Basso, Pastorino, Giacobbe, Mariani, Marco Meloni, Vazio, Bini.

  Aggiungere infine i seguenti commi:
  4-bis. I termini di scadenza previsti dal comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98, sono prorogati di ulteriori quattro mesi.
  4-ter. Le date limite di cui all'Allegato 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, relative agli ambiti ricadenti nel terzo raggruppamento dello stesso Allegato 1, ed i rispettivi termini di cui all'articolo 3 dei medesimo regolamento relativi alla mancata nomina della stazione appaltante, sono prorogati di quattro mesi.
13. 9. Lacquaniti, Pilozzi, Kronbichler, Migliore.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Proroga del termine riguardante la dismissione delle società non aventi finalità istituzionali).

  Al comma 569 della legge n. 147 del 2013, al primo periodo, le parole «quattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi».
13. 0. 1. Gitti.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Proroga al 31 dicembre del termine per la pubblicazione delle delibere di istituzione o variazione dell'addizionale comunale all'Irpef, ai fini della loro efficacia).

  All'articolo 14, comma 8, primo periodo, dei decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole «entro il 20 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre».
13. 0. 2. Gitti.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.

  1. È prorogato l'articolo 13-bis della Legge 222/2007 con una dotazione di 3 milioni di euro annui per il triennio 2014-2016 per il funzionamento di base del medesimo destinatario ed a sostegno di attività infrastrutturali di trasferimento tecnologico e di ricerca e formazione, e con modalità analoghe. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
13. 0. 3. Valeria Valente, Di Lello.
(Inammissibile)

Pag. 67

  Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Proroga disposizioni in materia di elezioni europee).

  1. Al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 all'articolo 56, comma 1 sopprimere le parole «prime due»;
   2) Alla legge 8 aprile 2004, n. 90, all'articolo 5, comma 1, lettera a) dopo le parole «tre preferenze», aggiungere le seguenti «Nel caso di espressione di più preferenze» esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento delle preferenze successive alla prima.
13. 0. 4. Locatelli, Nicchi, Bruno Bossio.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Proroga disposizioni in materia di elezioni europee).

  All'articolo 56, comma 1 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 sopprimere le parole «prime due».
13. 0. 5. Locatelli, Nicchi, Bruno Bossio.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Proroga del termine per la dismissione delle società non aventi finalità istituzionali).

  1. Al comma 569 della legge n. 147 del 2013, al primo periodo, le parole «quattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dieci mesi».
13. 0. 6. Marcon, Boccadutri, Melilla, Pilozzi, Kronbichler, Migliore.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Proroga al 31 dicembre del termine per la pubblicazione delle delibere di istituzione o variazione dell'addizionale comunale all'Irpef, ai fini della loro efficacia).

  1. Per l'anno 2013, il termine fissato al 20 dicembre ai sensi dell'articolo 14, comma 8, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è prorogato al 31 dicembre 2013.
13. 0. 7. Pilozzi, Kronbichler, Migliore.

  Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Obbligo di pubblicazione dei contratti pubblici in formato digitale standard).

  1. Al comma 32 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, aggiungere le seguenti parole: «In sede di prima applicazione, i dati relativi all'anno 2012 e all'anno 2013 sono pubblicati entro il 15 giugno 2014.
13. 0. 8. Boccadutri, Pilozzi, Migliore, Kronbichler, Marcon, Melilla.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Misure a favore delle istituzioni scolastiche nella regione Friuli Venezia Giulia).

  1. Al fine di garantire adeguati livelli di studio e d'istruzione della regione Friuli Venezia Giulia, in coerenza con quanto previsto dalla legge 10 marzo 2000, n. 62 è autorizzata la spesa di 800 mila euro per l'anno scolastico 2014-2015, per l'attribuzione Pag. 68di contributi e benefici a favore degli studenti delle scuole paritarie.
  2. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13. 0. 9. Sandra Savino.
(Inammissibile)

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ALLEGATO 2

Istituzione del «Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno» e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921 (Nuovo testo C. 1092 Distaso).

PARERE APPROVATO

  La Commissione affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni,
   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1092 Distaso, recante «Istituzione del «Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno» e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921»;
   considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia «tutela dei beni culturali», che la lettera s) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, nonché alla materia «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali», che rientra nell'ambito di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni;
   evidenziata l'opportunità di valutare, in considerazione del fatto che si verte in ambito di legislazione concorrente, se un rappresentante della regione interessata – che è socio ordinario della Fondazione Di Vagno – non debba essere espressamente coinvolto anche nella definizione della disciplina organizzativa dell'iniziativa;
   ricordato altresì che la Corte costituzione ha evidenziato (sentenze nn. 478 del 2002 e 307 del 2004) che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 della Costituzione), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e Regioni»;
   rilevato, come andrebbe indicato espressamente, al comma 6 dell'articolo 1, l'anno nel quale procedere alla concessione del contributo ivi previsto;
   evidenziata l'esigenza di indicare espressamente, all'articolo 2, la tipologia di atto giuridico con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta della Fondazione, nomina il comitato scientifico ivi previsto,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   1) si segnala l'opportunità di valutare, in considerazione del fatto che si verte in ambito di legislazione concorrente, se un rappresentante della regione interessata – che è socio ordinario della Fondazione Di Vagno – non debba essere espressamente coinvolto anche nella definizione della disciplina organizzativa dell'iniziativa;
   2) al comma 6 dell'articolo 1, andrebbe indicato espressamente l'anno nel quale procedere alla concessione del contributo ivi previsto;
   3) si segnala l'esigenza di indicare espressamente, all'articolo 2, la tipologia di atto giuridico con la quale la presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta della Fondazione, nomina il comitato scientifico ivi previsto.