CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 febbraio 2014
173.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis (C. 1864 Governo)

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI

ART. 1.

  Al comma 1 sostituire le parole: le parole: «di cittadinanza italiana» sono sostituite dalle seguenti: «nelle università italiane»; con le seguenti: dopo le parole: «di cittadinanza italiana» aggiungere le seguenti: «o di un altro paese dell'Unione Europea»;.
1. 1. Prataviera.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, recante attuazione della direttiva 98/5/CE, in materia di società tra avvocati. Caso EU Pilot 1753/11/MARK).

  1. All'articolo 18 del decreto legislativo il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La ragione sociale della società tra avvocati deve contenere la indicazione di società tra avvocati, in forma abbreviata s.t.a.».
1. 01. Il Governo.

ART. 2.

  Al comma 1, prima della lettera a), aggiungere la seguente lettera:
   0a) all'articolo 5, dopo il comma 5-ter, è inserito il seguente comma:
  5-quater. In tutti i casi in cui la revoca o il rifiuto di rinnovo del titolo di soggiorno non siano disposti per motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale, né a seguito di una misura di sicurezza dell'espulsione, il questore invia al domicilio dell'interessato, qualora conosciuto, l'avviso scritto e motivato dell'inizio del procedimento di revoca o di rifiuto di rinnovo e dei motivi ostativi al mantenimento o al rinnovo del titolo di soggiorno tradotta anche in lingua conosciuta dall'interessato o, in mancanza, in lingua inglese o francese o araba o spagnola, con l'indicazione della facoltà di fare pervenire per iscritto al questore stesso entro il termine di dieci giorni dal ricevimento dell'avviso eventuali controdeduzioni o elementi a favore del mantenimento o del rinnovo del titolo di soggiorno in corso di validità o di rinnovo o del rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo; in tali casi il provvedimento di revoca o di rifiuto di rinnovo può essere adottato dal Questore soltanto dopo il decorso di tale termine e deve essere motivato anche con riferimento agli eventuali elementi e controdeduzioni fatti pervenire. In ogni caso la revoca o il rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno per la condanna per un reato commesso in Italia possono essere disposti soltanto quando si tratta di sentenza definitiva per un delitto doloso tra quelli indicati nell'articolo 380 del codice di procedura penale che condanna a pena detentiva, già scontata, e il comportamento tenuto dallo straniero costituisce una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave alla sicurezza dello Stato o ai diritti fondamentali della persona o all'incolumità pubblica e tenuto Pag. 229conto della durata del soggiorno in Italia dell'interessato, della sua età, della sua situazione familiare e economica, del suo stato di salute, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e dell'importanza dei suoi legami con il Paese di origine.
2. 1. Ricciatti, Pannarale, Scotto, Fava, Nicchi, Costantino, Marcon.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 7-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il provvedimento di espulsione è eseguito con accompagnamento coatto alla frontiera, previa consultazione dell'ambasciata del soggetto interessato.
2. 9. Vignaroli, Luigi Di Maio, Carinelli, Colonnese, Fico, Nesci.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 7-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il provvedimento di espulsione è eseguito con accompagnamento coatto alla frontiera, previa consultazione del consolato del soggetto interessato.
2. 10. Vignaroli, Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Fico, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti lettere:
   b-bis) all'articolo 10, comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente periodo:
  Il provvedimento di respingimento alla frontiera è adottato con atto scritto e motivato ed è comunicato all'interessato, unitamente all'indicazione delle modalità d'impugnazione, tradotto in lingua a lui conosciuta, ovvero in inglese, francese, spagnolo o arabo.
   b-ter) all'articolo 10, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  2. Agli stranieri che sono fermati o scoperti dalle competenti autorità in occasione dell'attraversamento irregolare delle frontiere via terra, via mare o via aria o che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessità di pubblico soccorso, si applica l'articolo 10-bis.
   b-quater) L'articolo 10-bis è sostituito dal seguente:

Art. 10-bis.
(Stranieri in situazione di soggiorno irregolare: accertamenti, rilascio di titoli di soggiorno e decisione di rimpatrio).

  1. Lo straniero si trova in situazione di soggiorno irregolare nel territorio dello Stato:
   a) se non soddisfa o non soddisfa più le condizioni d'ingresso previste nell'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) e non è titolare in Italia di un permesso di soggiorno per motivi umanitari o rilasciato ad altro titolo;
   b) se è sprovvisto di documenti di viaggio o di identificazione validi o in corso di rilascio o di rinnovo, salvo che sia titolare di un permesso di soggiorno per richiesta di asilo e per motivi umanitari in corso di validità o di rinnovo;
   c) se è sprovvisto di un titolo di soggiorno valido o in corso di rilascio o di rinnovo, esclusi i casi di identificazione durante le verifiche di frontiera svolte all'attraversamento delle frontiere esterne in uscita dal territorio dello Stato;
   d) se entra nel territorio dello Stato eludendo i controlli di frontiera o essendo comunque sprovvisto di documenti di viaggio o di identificazione validi e di un visto di ingresso, ove prescritto;
   e) se è fermato o scoperto dalle competenti autorità in occasione dell'attraversamento irregolare via terra, via mare o via aria delle frontiere o del territorio dello Stato; Pag. 230
   f) se si presenta ai valichi di frontiera sprovvisto dei requisiti previsti per l'ingresso o il soggiorno nel territorio dello Stato ed è comunque ammesso nel territorio dello Stato per necessità di pubblico soccorso;
   g) se è comunque trovato nel mare territoriale o a bordo di un aeromobile che giunge ad un aeroporto italiano o a bordo di un natante che è in navigazione nel mare territoriale ovvero in zona contigua al mare territoriale e in tali casi è sprovvisto di documenti di viaggio o di identificazione o di un valido titolo di soggiorno o si hanno elementi per dubitare della sua identità o nazionalità o comunque deve essere soccorso trovandosi in situazione di bisogno o di pericolo per la sua salute o incolumità personale;
   h) se al momento della dimissione da un istituto penitenziario per qualsiasi motivo, anche a seguito di cessazione di misura cautelare detentiva, non sono ancora identificate la sua identità o nazionalità o è sprovvisto di documenti di identificazione o di un valido titolo di soggiorno.

  2. La persona che si trova nel territorio dello Stato in una delle situazioni indicate nel comma 1 e che vi sia condotta essendo stata comunque soccorsa in situazione di bisogno o di pericolo, anche nelle acque internazionali, è subito accompagnata, anche dai pubblici ufficiali, presso un centro di prima accoglienza o presso i servizi sanitari per i necessari accertamenti medici e le necessarie prestazioni assistenziali previste dall'articolo 35. Il soccorso deve avvenire anche a bordo del natante italiano che svolga le necessarie operazioni di salvataggio di migranti nelle acque del mare territoriale o nelle acque internazionali e in tal caso la persona soccorsa è accompagnata al primo porto italiano sicuro e il comandante del natante italiano avvisa immediatamente le autorità marittime o di pubblica sicurezza della situazione di difficoltà dei migranti e delle necessità di soccorso e di assistenza sanitaria. Lo straniero che deve essere assistito per necessità di pubblico soccorso deve essere anzitutto avviato alle strutture sanitarie pubbliche o convenzionate e riceve da esse le cure necessarie ai sensi dell'articolo 35 fino all'esito dell'evento morboso.
  3. Al minore che si trova nel territorio dello Stato in una delle situazioni indicate nel comma 1 non accompagnato da un adulto responsabile si applicano gli articoli 402 e 403 del codice civile, gli articoli 32 e 33 e le loro norme di attuazione, nonché le altre norme a tutela dei minori. In caso di incertezza sull'età della persona si applicano le norme in materia di minori e l'autorità giudiziaria, anche su richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza, dispone le verifiche e gli accertamenti secondo le modalità previste dalle norme legislative in vigore.
  4. La persona che si trovi in una delle situazioni indicate nel comma 1 è accompagnata presso i locali degli uffici di polizia a cura degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza ai fini della identificazione ai sensi dell'articolo 396 del codice di procedura penale e ai sensi dell'articolo 11 della legge 18 maggio 1978, n. 191. La persona che trovandosi in una delle situazioni indicate nel comma 1 sia accompagnata o si presenti spontaneamente presso un ufficio di polizia può essere sottoposta ai rilievi fotodattiloscopici.
  5. Lo straniero appartenente ad una delle categorie indicate nei commi 1 dopo che siano stati svolti i rilievi fotodattiloscopici:
   a) è immediatamente sottoposto ad arresto o a fermo nelle ipotesi previste dalla legge ovvero nei suoi confronti è ripristinata l'esecuzione della pena detentiva nei casi indicati dall'articolo 16;
   b) è sottoposto a trattenimento provvisorio per un massimo di 96 ore presso un centro di permanenza temporanea disposto ai sensi dell'articolo 14, comma 1, dal Questore con provvedimento scritto e motivato qualora sia destinatario di un provvedimento di espulsione per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato o per motivi di prevenzione del terrorismo o per motivi di sicurezza pubblica, previsti nell'articolo 13, comma 1 e comma 2, lettera c), ovvero abbia violato il divieto di rientro nel territorio dello Stato disposto a Pag. 231seguito di espulsione adottata a titolo di misura di sicurezza;
   c) è riportato in un centro di permanenza temporanea se era sottoposto a trattenimento, qualora se ne sia illegittimamente allontanato e in tale caso ricominciano a decorrere i termini del trattenimento interrotti dall'indebito allontanamento, salvo che il Questore gli consegni l'ordine di lasciare il territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 14, comma 5-bis o disponga il rinvio dell'allontanamento ai sensi dell'articolo 14-quater;
   d) è nuovamente soggetto alle misure restrittive diverse dal trattenimento indicate nell'articolo 14, comma 1-bis, se era espulso ed era stato ad esse sottoposto e se ne era sottratto, salve le possibilità di applicare allo straniero diverse misure in base alle disposizioni degli articoli 13 e 14 o di disporre il rinvio dell'allontanamento ai sensi dell'articolo 14-quater.

  6. Lo straniero appartenente ad una delle categorie indicate nei commi 1 che non si trovi in una delle situazioni indicate nel comma 5 deve essere subito rimesso in libertà subito dopo l'identificazione, da svolgersi in ogni caso entro 12 ore dal momento in cui sia stato accompagnato presso i locali della Questura, qualora anche a seguito dei rilievi fotodattiloscopici, si accerti la sua identità o nazionalità e la sua titolarità di un titolo di soggiorno in corso di validità o in corso di rilascio o in corso di rinnovo.
  7. Lo straniero appartenente ad una delle categorie indicate nei commi 1, 2 e 4, il quale, dopo che siano stati svolti gli eventuali rilievi fotodattiloscopici, non si trovi in una delle situazioni indicate nei commi 5 e 6 svolge subito un colloquio presso gli uffici della Questura o con personale da essa delegato finalizzato a raccogliere tutti gli elementi utili ad accertare l'identità e la nazionalità della persona, a reperire i suoi documenti di viaggio e a definire la situazione personale, familiare, sociale e sanitaria in cui si trova in Italia, i suoi effettivi mezzi di sostentamento, gli eventuali rapporti di lavoro svolti in Italia, anche in modo irregolare, e i suoi legami familiari e sociali nel Paese di origine. Il colloquio si svolge con l'ausilio di un interprete qualora lo straniero non comprenda la lingua italiana e ad esso può presenziare, se lo straniero ne dispone, un difensore o un rappresentante di ente o associazione operante in favore degli stranieri. In ogni caso nel colloquio lo straniero deve essere informato in lingua a lui comprensibile della sua condizione giuridica, della possibilità di presentare immediatamente alla stessa Questura domanda di protezione internazionale ovvero domanda di rilascio di un titolo di soggiorno in una delle situazioni indicate negli articoli 5, 18, 18-bis, 19, 20, 22, 29, 29-bis, 30, 31, 32, 33 del presente testo unico ovvero domanda di rilascio di carta di soggiorno per familiari italiani o di altri Stati membri dell'Unione europea nei casi previsti dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e, in mancanza, delle possibilità di ottenere un permesso di soggiorno per motivi umanitari in caso sia identificato ovvero di usufruire di forme di rimpatrio volontario assistito.
  8. Lo straniero si trova altresì in situazione di soggiorno irregolare nel territorio dello Stato se si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all'articolo 27, comma 1-bis, o senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il suo permesso di soggiorno è stato revocato o annullato o rifiutato ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo ovvero se si è trattenuto sul territorio dello Stato in violazione dall'articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68. Tuttavia in tali casi qualora lo straniero abbia iniziato una procedura per il rinnovo del permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisce il diritto a soggiornare ovvero abbia ricevuto un provvedimento di rifiuto di rinnovo o di annullamento o di revoca del suo titolo di soggiorno, che sia stato disposto non per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, né per la condanna per Pag. 232reati, né per l'uso di documenti falsi o contraffatti, si considera in situazione di soggiorno irregolare soltanto dopo che sia trascorso il termine per l'impugnazione dei provvedimenti di rifiuto o rifiuto di rinnovo o di revoca del titolo di soggiorno senza che il provvedimento sia stato impugnato o se, dopo l'impugnazione, il giudice non ne abbia ordinato la sospensione o il ricorso giurisdizionale sia stato rigettato.
  9. Nelle ipotesi indicate al comma 7, dopo lo svolgimento del colloquio ivi previsto, e nelle ipotesi indicate nel comma 8, sulla base degli elementi raccolti dal Questore d'ufficio e di quelli forniti da altre autorità o dallo stesso straniero o dal suo difensore o da ente che opera in favore degli stranieri:
   a) qualora lo straniero manifesti in qualsiasi modo la volontà di presentare domanda di protezione internazionale il Questore avvia le procedure previste dal decreto legislativo 25 febbraio 2008, n. 25 e successive modificazioni e integrazioni, e contestualmente dispone in suo favore l'immediato accesso alle misure di accoglienza e di assistenza nei casi e nei modi previsti dal decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140 e successive modificazioni e integrazioni;
   b) qualora lo straniero si trovi in una delle condizioni indicate negli articoli 18, 18-bis e 22, comma 12-quater, del presente testo unico il Questore ne informa immediatamente il competente Procuratore della Repubblica e previo suo parere favorevole gli rilascia il permesso di soggiorno per motivi umanitari e, nei casi indicati nell'articolo 18, lo avvia ad un programma di assistenza ed integrazione sociale;
   c) qualora lo straniero si trovi nelle condizioni indicate nell'articolo 31, comma 3, il Questore ne informa i servizi sociali territoriali e il competente Tribunale per i minorenni e, su autorizzazione del tribunale stesso, gli rilascia il permesso di soggiorno per assistenza minore;
   d) qualora lo straniero si trovi in una delle situazioni indicate negli articoli 5, 17, 19, 20, 29, 29-bis, 30, 31, 32, 33 o nel regolamento di attuazione del presente testo unico che comunque consentono il rilascio di un permesso di soggiorno il Questore rilascia, anche d'ufficio, uno dei titoli di soggiorno previsti da tali disposizioni; inclusi i casi in cui sussistano motivi umanitari o esigenze attinenti al diritto alla difesa o al diritto all'unità familiare o ad altri obblighi costituzionali, internazionali o comunitari o inderogabili esigenze di giustizia;
   e) qualora sia comprovato che lo straniero debba ricevere le cure indicate nell'articolo 35 gli rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche valido per tutta la durata delle cure;
   f) il Questore raccoglie la domanda di rilascio del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini comunitari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni e integrazioni.

  10. Il Questore, d'ufficio o su proposta documentata dell'interessato o di enti o associazioni operanti in favore dello straniero, con proprio provvedimento motivato, adottato in conformità ai principi e ai criteri predeterminati individuati dal Consiglio territoriale per l'immigrazione e approvati dal Ministro dell'interno o, in mancanza, col parere favorevole di tutti i componenti dello stesso Consiglio, può rilasciare un permesso di soggiorno per motivi umanitari della durata di un anno, rinnovabile e convertibile in altro tipo di permesso di soggiorno, allo straniero che, trovandosi in una delle situazioni indicate nel comma 7 e nel comma 8, sia identificato e titolare di un valido documento di identificazione, non risulti in Italia condannato o indagato per alcun tipo di reato, né pericoloso per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato, e pur non avendo i requisiti per ottenere il rilascio di alcun tipo di titolo di soggiorno indicato nel Pag. 233comma 9, si trovi in una delle seguenti situazioni:
   a) straniero che non risulti segnalato ai fini della non ammissione in altri Stati dell'Unione europea, il quale disponga per sé per almeno un anno di un alloggio idoneo ad uso di abitazione e di documentati mezzi di sostentamento in Italia derivanti da fonti lecite, commisurati ad un importo annuo non inferiore a quello dell'assegno sociale ricavati anche dallo svolgimento di fatto di un'attività lavorativa irregolare denunciata ai sensi dell'articolo 22 ovvero che possano essere messi a sua disposizione in modo legale e immediato, anche da persone legalmente residenti in Italia e incensurate, diverse dai familiari aventi i requisiti per attuare l'unità familiare nei casi indicati negli articoli 28, 29, 30 e 31, le quali si impegnino volontariamente e con idonee garanzie finanziarie disciplinate dal regolamento al sostentamento dello straniero;
   b) straniero, i cui legami personali e familiari in Italia, valutati soprattutto con riguardo alla loro intensità, alla loro durata e alla loro stabilità, alle condizioni di vita e di salute dell'interessato, alla sua età, al suo positivo inserimento nella società italiana, nel rispetto delle norme della Costituzione e delle leggi penali, e alla natura dei suoi legami con gli eventuali familiari nel Paese di origine, sono tali che il rifiuto di autorizzare il suo soggiorno nel territorio dello Stato arrecherebbe al suo diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, garantito dall'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e successive modificazioni e integrazioni, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, una lesione sproporzionata rispetto ai motivi del rifiuto.

  11. Nei confronti dello straniero che trovandosi in una delle situazioni indicate nei commi 7 e 8 non abbia i requisiti per ottenere il rilascio di alcun altro titolo di soggiorno ai sensi del comma 9 e del comma 10 il Questore adotta una decisione di rimpatrio e in tali casi:
   a) ammette immediatamente alle misure del rimpatrio volontario e assistito previste dall'articolo 14-ter lo straniero identificato che dichiari di voler ritornare volontariamente e immediatamente nel suo Stato di origine e di voler essere assistito ai fini del viaggio del rientro e del suo reinserimento sociale, purché non abbia già usufruito in passato di tali misure o non abbia trasgredito il divieto di rientro previsto per effetto di un precedente provvedimento di espulsione o non risulti espulso ad altro titolo o non abbia trasgredito il termine per la partenza volontaria in caso di precedenti decisioni di rimpatrio; in tale ipotesi la decisione di rimpatrio concede allo straniero un termine non inferiore a sette giorni per la partenza volontaria dal territorio dello Stato, da commisurarsi, anche sulla base di elementi e riscontri forniti dall'interessato sulla conclusione dell'anno scolastico dei suoi figli regolarmente iscritti a scuole dell'istruzione obbligatoria e sulle esigenze inderogabili connesse con altri legami familiari e sociali e sui modi e i tempi prescritti dal programma di rimpatrio volontario assistito per fruire delle misure previste in suo favore;
   b) adotta la decisione di rimpatrio nei confronti dello straniero che si trovi in situazione diversa da quella indicata nella lettera a) e gli concede un termine non inferiore a sette giorni per la partenza volontaria dal territorio dello Stato, da commisurarsi, anche sulla base di elementi e riscontri forniti dall'interessato, sulla conclusione dell'anno scolastico dei suoi figli regolarmente iscritti a scuole dell'istruzione obbligatoria e sulle esigenze inderogabili connesse con altri legami familiari e sociali. La decisione di rimpatrio adottata nei confronti dello straniero, il quale non sia identificato o per il quale sussistano elementi concreti ed attuali che facciano ritenere sussistente il rischio della fuga indicato nell'articolo 13, comma Pag. 2344-bis, comporta l'espulsione disposta dal Prefetto e convalidata dal tribunale ai sensi dell'articolo 13, comma 5-bis e l'adozione immediata a titolo provvisorio da parte del Questore di una delle misure previste dall'articolo 14.

  12. La decisione di rimpatrio è adottata dal Questore con atto scritto e motivato, deve essere tradotta in lingua comprensibile all'interessato ed è revocata di diritto qualora successivamente allo straniero sia rilasciato un titolo di soggiorno ed in tal caso è altresì revocato di diritto e privo di ogni altro effetto il provvedimento di espulsione disposto a seguito della decisione di rimpatrio revocata. Lo straniero entro i cinque giorni precedenti il termine ultimo per la partenza volontaria può sempre presentare al Questore la domanda scritta e motivata di revisione o di revoca della decisione di rimpatrio, indicando gli elementi, anche nuovi o sopravvenuti, che gli consentirebbero il rilascio di un titolo di soggiorno e su tale domanda il Questore si pronuncia entro i due giorni successivi. Il Questore adotta la decisione di rimpatrio e di modificazione o di revoca della decisione, mediante atto scritto e motivato in fatto e in diritto contenente l'indicazione dei motivi che impediscono il rilascio di un titolo di soggiorno ai sensi dei commi 9 e 10, e dei mezzi di ricorso giurisdizionale, con una traduzione in lingua comprensibile allo straniero o, in mancanza, in una lingua a scelta dello straniero tra la lingua inglese, francese, spagnola, araba, cinese o russa. L'atto deve essere notificato o comunicato anche per le vie brevi allo straniero, che può impugnarlo di fronte al tribunale ordinario del luogo in cui lo straniero si trova, anche per le vie brevi e contestualmente al giudizio sulla richiesta di autorizzazione all'espulsione prevista nell'articolo 13, comma 2-quater o al giudizio sulla convalida del provvedimento espulsivo previsto nei casi indicati dall'articolo 13, comma 5-bis o al giudizio sul reclamo presentato ai sensi dell'articolo 13, comma 8; il giudice si pronuncia sul ricorso non oltre il termine eventualmente concesso per la partenza volontaria.
  13. Qualora lo svolgimento degli adempimenti previsti dal presente articolo richieda più di 12 ore il Questore può disporre nei confronti dello straniero, con atto scritto e motivato, unitamente ad una traduzione in lingua conosciuta dallo straniero o, in mancanza in lingua a scelta dell'interessato tra inglese, francese, spagnolo, arabo e cinese, l'obbligo di dimora in un determinato luogo per un periodo non superiore a 72 ore, avvisandolo che in caso di trasgressione sarà adottato nei suoi confronti un provvedimento di rimpatrio e sarà adottato il provvedimento di espulsione da eseguirsi con accompagnamento alla frontiera.
   b-quinquies) all'articolo 13, dopo il comma 2-ter, è inserito il seguente comma:
  2-quater. Lo straniero che si trova nelle situazioni indicate nel comma 2, lettere a) e b), è espulso quando nei suoi confronti il Questore abbia adottato una decisione di rimpatrio ai sensi del comma 11, lettera b), dell'articolo 10-bis e il Prefetto abbia ottenuto dal tribunale ordinario in composizione monocratica l'autorizzazione espressa ad adottare il provvedimento espulsivo, recante anche le modalità di esecuzione. Nelle more della decisione del tribunale il Questore può disporre in via provvisoria una delle misure indicate nel comma 1 o nel comma 1-bis dell'articolo 14 nei confronti dello straniero per il quale abbia chiesto anche l'esecuzione con accompagnamento immediato alla frontiera. La richiesta scritta e motivata al tribunale, recante anche la modalità di esecuzione prescelta, deve pervenire al tribunale, entro 48 ore dalla adozione delle misure provvisorie e deve essere contestualmente consegnata allo straniero o notificata al domicilio eletto dallo straniero nel colloquio svolto in questura ai sensi dell'articolo 10-bis, e al suo difensore e deve essere tradotta in una lingua comprensibile allo straniero o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo o cinese. L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato, se è reperibile, è tempestivamente Pag. 235informato e se è sottoposto ad una delle misure indicate nell'articolo 14 è condotto nel luogo in cui il tribunale tiene l'udienza. Nei casi in cui lo straniero non sia reperibile la data dell'udienza e l'invito a comparire sono notificati al domicilio eletto. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia nominato anche durante l'udienza. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal tribunale nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete. Il Prefetto può stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati, anche in accordo col Questore. Il tribunale, sentito lo straniero, se presente, e il suo difensore, acquisita anche d'ufficio ogni altra informazione utile, incluse quelle inviate dalle autorità di pubblica sicurezza e da enti operanti in favore degli stranieri, si pronuncia entro 48 ore dal ricevimento della richiesta del Questore con proprio decreto scritto e motivato, che deve essere tradotto in lingua comprensibile allo straniero. Il tribunale autorizza l'adozione dell'espulsione soltanto se verifica che nella situazione concreta dello straniero sussistono i presupposti del provvedimento di rimpatrio, che è impossibile rilasciare allo straniero qualsiasi tipo di permesso di soggiorno, che sussistono i presupposti per adottare ed eseguire il provvedimento di espulsione e che non sussistono i divieti previsti nell'articolo 19, indica il tipo di esecuzione del provvedimento espulsivo sulla base della situazione concreta dello straniero, convalida la misura adottata ai sensi dell'articolo 14 se ne sussistono i presupposti e se autorizza l'accompagnamento alla frontiera dispone altresì una delle misure indicate nell'articolo 14 qualora sia necessario il nulla-osta dell'autorità giudiziaria procedente o non sia possibile eseguire con immediatezza l'accompagnamento. Qualora il tribunale rigetti la richiesta e affermi la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un titolo di soggiorno la decisione di rimpatrio è revocata o annullata, non convalida la misura provvisoria eventualmente adottata ai sensi dell'articolo 14 e allo straniero è rilasciato il titolo di soggiorno indicato nel decreto del tribunale. Il termine, di quarantotto ore entro il quale il tribunale deve provvedere agli altri adempimenti previsti dal presente comma decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria.
   b-sexies) all'articolo 13, comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti:
  Il nulla osta all'espulsione non deve essere richiesto o concesso qualora non sia stata identificata l'identità o la nazionalità dello straniero ovvero o qualora si proceda per uno dei delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o dall'articolo 12 del presente testo unico. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla-osta, è disposta una delle misure indicate nei commi 1 e 1-bis dell'articolo 14; se tale misura non è stata disposta dal tribunale ai sensi del comma 2-quater il Questore ne fa richiesta scritta e motivata al Tribunale stesso, che si pronuncia entro le 48 ore successive al ricevimento, della domanda, e nelle more della decisione del Tribunale il Questore dispone la misura a titolo provvisorio; in ogni caso la misura ha la durata massima corrispondente al termine per l'ottenimento del nulla-osta e per la successiva esecuzione dell'accompagnamento ai sensi dell'articolo 14.
   b-septies) all'articolo 13, comma 4-bis, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   a) mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente, in corso di validità o scaduto, salvo che la persona sia stata precedentemente identificata con certezza tramite rilievi fotodattiloscopici;Pag. 236
   b-octies) all'articolo 13, comma 4-bis, alla fine della lettera b), sono aggiunte le seguenti parole: «; la disponibilità dell'alloggio sussiste allorché, con qualsiasi mezzo, chiunque dimostri al Questore che lo straniero stesso nei giorni successivi alla consegna del decreto espulsivo e fino alla data dell'effettivo allontanamento dal territorio dello Stato sarà effettivamente ospitato in un centro di accoglienza istituito ai sensi dell'articolo 40 ovvero in un alloggio ad uso di abitazione, di cui abbia legale disponibilità lo straniero stesso o un suo familiare regolarmente soggiornante o altra persona residente in Italia e incensurata che in qualsiasi, modo abbia dichiarato o dichiari la disponibilità ad alloggiarlo».
   b-nonies) Nell'articolo 13, comma 4-bis, alla fine della lettera c) sono aggiunte le seguenti parole:
  purché tali falsi risultino da sentenze definitive di condanna e le false generalità non siano state successivamente sanate dal rilascio di documenti di identificazione o titoli di soggiorno riportanti le esatte generalità dello straniero;.
2. 2. Ricciatti, Pannarale, Scotto, Fava, Marcon, Fratoianni, Nicchi, Costantino.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   «b-bis) all'articolo 10, comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente periodo: “Il provvedimento di respingimento alla frontiera è adottato con atto scritto e motivato ed è comunicato all'interessato, unitamente all'indicazione delle modalità d'impugnazione, tradotto in lingua a lui conosciuta, ovvero in inglese, francese, spagnolo o arabo”;

   alla lettera c), articolo 13, comma 4-bis, apportare le seguenti modificazioni:
    sopprimere le lettere a) e b);
    alla lettera c), dopo le parole: “proprie generalità”, aggiungere le seguenti: “in seguito ad accertamento con sentenza di condanna”;
   alla lettera c), articolo 13, comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «La partenza volontaria è sempre prevista nei casi in cui il provvedimento di espulsione sia disposto nei confronti dello straniero che si è trattenuto nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno è scaduto di validità da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo e nei casi in cui il titolo di soggiorno dello straniero sia stato revocato o annullato o ne sia stato rifiutato il rinnovo, salvo che i provvedimenti di revoca, di annullamento o di rifiuto siano stati disposti per motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale o a seguito di sentenze penali di condanna.»;
   alla lettera c), capoverso, articolo 13, comma 14, sostituire ultimo periodo con il seguente: «Per i provvedimenti di espulsione per i quali sia stata concessa la partenza volontaria ai sensi del comma 5 e per gli stranieri che siano stati ammessi ad un programma di rimpatrio assistito, il divieto non si applica allo straniero che abbia effettivamente lasciato il territorio dello Stato entro il termine fissato per la partenza volontaria o per il rimpatrio assistito; nelle ipotesi di inottemperanza, il divieto previsto al comma 13 decorre dalla scadenza del termine assegnato per l'uscita dal territorio dello Stato.»;
   alla lettera d), premettere la seguente modificazione: all'articolo 14, sostituire il comma 2 con il seguente:
  «In ogni centro di permanenza temporanea deve essere assicurato allo straniero trattenuto un trattamento che abbia modalità tali da assicurare la necessaria assistenza e il pieno rispetto della sua dignità. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, è assicurata, in ogni caso la libertà di corrispondenza anche telefonica con l'esterno. Lo straniero ha comunque la possibilità di ottenere di entrare in contatto Pag. 237con rappresentanti legali, con i propri familiari e con le autorità consolari competenti del proprio Paese. Le prestazioni sanitarie sono prestate nei casi e nei modi previsti dall'articolo 35, anche sulla base di accordi con le locali aziende sanitarie e aziende ospedaliere le quali possono prevedere che alcune forme di assistenza infermieristica siano svolte direttamente all'interno del centro. Hanno sempre accesso ad ogni centro i magistrati, i difensori delle persone trattenute, i ministri di culto, i rappresentanti dell'alto commissariato per le Nazioni unite per i rifugiati e degli organismi del Consiglio d'Europa, i membri del Parlamento e del Consiglio regionale, nonché, previa comunicazione al Prefetto territorialmente competente, gli organismi e organizzazioni che operano in favore degli stranieri. L'accesso di dette organizzazioni al centro può essere negato solo per gravi e motivate ragioni e per il tempo più breve possibile. In ogni centro devono essere sempre assicurati ad ogni straniero trattenuto locali riscaldati e areati e locali di soggiorno distinti da quelli di pernottamento, e siano sempre assicurati una alimentazione adeguata ai precetti religiosi. I centri debbono essere forniti di servizi appositi e professionali di servizio sociale, di orientamento legale in materia di immigrazione e asilo, di tutela e assistenza delle persone che si trovano in condizioni più vulnerabili, di mediazione linguistico-culturale, di assistenza socio-psicologica, di organizzazione del tempo libero. I membri adulti trattenuti appartenenti alla medesima famiglia usufruiscono di una sistemazione separata che assicuri loro un adeguato rispetto della vita privata. Ogni straniero trattenuto è sistematicamente informato delle norme vigenti nel centro e dei suoi diritti ed obblighi, incluso il diritto di presentare domanda di asilo.»;
   alla lettera e) premettere le seguenti modificazioni:
  “All'articolo 14, comma 5, in fine aggiungere il seguente periodo: ’in qualsiasi momento del periodo di trattenimento, lo straniero, personalmente o tramite il difensore, qualora emergano elementi che non era stato possibile presentare all'udienza di convalida o di proroga, può presentare al giudice di pace che ha disposto il trattenimento istanza motivata di riesame del provvedimento di trattenimento; il giudice di pace, sentito il Questore e l'istante, decide entro 96 ore, con provvedimento motivato che dia espressamente conto delle ragioni per cui la richiesta è infondata. In caso di mancata decisione entro 96 ore, il trattenimento cessa di avere efficacia’ ”;
   “all'articolo 14, comma 5, al settimo periodo, in fine, le parole: ’fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi’ sono soppresse”».
2. 8. Giuseppe Guerini, Pastorino, Bonomo, Mosca, Amato, Battaglia, Berlinghieri, Casellato, Crimì, Culotta, Gianni Farina, Fassina, Giachetti, Giulietti, Gozi, Iacono, Manfredi, Moscatt, Vaccaro, Ventricelli.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:
   c-bis) all'articolo 13, comma 5, gli ultimi due periodi sono sostituiti dai seguenti: «La partenza volontaria è sempre prevista nei casi in cui il provvedimento di espulsione sia disposto nei confronti dello straniero che è trattenuto nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno è scaduto di validità da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo e nei casi in cui il titolo di soggiorno dello straniero sia stato revocato o annullato o ne sia stato rifiutato il rinnovo, salvo che i provvedimenti di revoca, di annullamento o di rifiuto siano stati disposti per motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale o a seguito di sentenze penali di condanna. Negli altri casi lo straniero può presentare al tribunale che dispone o convalida l'espulsione la richiesta di concessione della partenza volontaria o della proroga dei termini della partenza volontaria, anche mediante istanza redatta anche in forma semplice e in calce al modello che lo informa della facoltà di chiedere ed ottenere la concessione o la proroga e di chiedere di accedere a programmi di rimpatrio assistito. Pag. 238L'istanza si intende comunque presentata anche da parte dello straniero a cui siano state illustrate le possibilità di avvalersi della partenza volontaria e che non vi abbia espressamente rinunciato in forma scritta. L'istanza è comunque accolta se lo straniero manifesta l'intenzione di fruire di un programma di rimpatrio assistito e ne abbia i requisiti, nonché in tutti i casi in cui nei confronti dello straniero si possa disporre in modo efficace una delle misure previste nel comma 5.2. Il periodo per la partenza volontaria può essere successivamente prorogato dal Questore con atto scritto e motivato, anche su richiesta dell'interessato, per un periodo congruo, tenendo conto delle circostanze specifiche del caso individuale, quali la durata del soggiorno, l'esistenza di figli minori che frequentano la scuola e l'esistenza di altri legami familiari e sociali. L'eventuale provvedimento di diniego della concessione o della proroga della partenza volontaria deve essere scritto e motivato e tradotto in lingua comprensibile allo straniero o, in mancanza, in una lingua a sua scelta tra l'inglese, lo spagnolo, il francese, l'arabo, il russo, recante anche i mezzi di imputazione. Tale provvedimento è impugnabile di fronte al tribunale in composizione collegiale competente in materia di ricorso contro l'espulsione, anche con ricorso presentato per le vie brevi, in esenzione di ogni tassa, onere o spesa; il ricorso può essere presentato anche contestualmente alla presentazione del ricorso contro il provvedimento di espulsione e in tal caso il giudice decide sul ricorso nell'ambito del giudizio sul ricorso contro il provvedimento di espulsione;»;

   c-ter) all'articolo 13, il comma 5.2 è sostituito dal seguente:
  «5.2. Nei casi in cui sia concesso un termine per la partenza volontaria, se sussiste il rischio concreto di fuga dello straniero il questore può disporre nei confronti dello straniero e per una durata massima di sei mesi una o più delle seguenti misure:
   a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza;
   b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato;
   c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente;
   d) dimostrazione della disponibilità di risorse economiche sufficienti derivanti da fonti lecite, per un importo proporzionato al termine concesso, compreso tra una e tre mensilità dell'assegno sociale annuo, nei casi in cui lo straniero prima dell'adozione del provvedimento espulsivo era regolarmente soggiornante. Le misure sono adottate, anche contestualmente alla concessione del termine per la partenza volontaria, con provvedimento motivato ed hanno effetto dalla notifica all'interessato recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al tribunale ordinario in composizione monocratica, competente per la convalida. Il provvedimento è comunicato al tribunale competente per territorio entro 48 ore dalla notifica. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, sentito l'interessato e il suo difensore, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice. In caso di trasgressione il questore esegue l'espulsione con accompagnamento alla frontiera, disposta ai sensi del comma 4, e dispone a titolo provvisorio il trattenimento ai sensi dell'articolo 14, comma 1.»;
   c-quater) all'articolo 13, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
  «5-bis. In tutti i casi in cui il provvedimento amministrativo di espulsione debba essere eseguito con accompagnamento alla frontiera ai sensi del comma 4, escluse le ipotesi di espulsione disposta dall'autorità giudiziaria e quelle in cui il tribunale abbia già autorizzato ai sensi del Pag. 239comma 2-quater l'espulsione da eseguirsi con accompagnamento alla frontiera, il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al tribunale ordinario in composizione monocratica del luogo in cui lo straniero si trova il provvedimento amministrativo di espulsione disposto dal Prefetto o dal Ministro dell'interno con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera, chiedendo al tribunale la convalida del provvedimento espulsivo e della connessa esecuzione con accompagnamento alla frontiera e in attesa della definizione del procedimento di convalida dispone contestualmente ai sensi dell'articolo 14, commi 1 o 1-bis il provvedimento provvisorio di trattenimento o altro provvedimento alternativo nei confronti dello straniero espulso e chiede allo stesso tribunale la convalida dello stesso provvedimento e l'adozione di eventuali altri provvedimenti ai sensi dei medesimi commi per il periodo successivo alla convalida, salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui è stato adottato il provvedimento espulsivo anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili. Tutti i provvedimenti comunicati al tribunale devono essere contestualmente comunicati dal Questore, con le necessarie traduzioni, anche allo straniero e al suo difensore. L'espulsione con allontanamento dal territorio nazionale non può essere eseguita fino alla decisione di convalida sul provvedimento. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete. L'autorità che ha adottato il provvedimento può stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati o delegati dal Questore. Il tribunale, acquisita anche d'ufficio ogni altra informazione utile, incluse quelle inviate dalle autorità di pubblica sicurezza e da enti operanti in favore degli stranieri, provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo, l'insussistenza dei divieti previsti dall'articolo 19 e sentito l'interessato, se comparso. Nel medesimo decreto il tribunale quando convalida l'espulsione verifica la congruità del periodo di divieto di rientro dell'espulso nel caso concreto e se necessario, anche su richiesta dell'interessato, ne modifica la durata, e, verificata la sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 14, si pronuncia sulla convalida del trattenimento provvisorio o di altro provvedimento alternativo e sulla richiesta del Questore di disporre i medesimi provvedimenti nel periodo successivo alla convalida necessario a dare attuazione all'accompagnamento alla frontiera e se necessario dispone un provvedimento modificato rispetto a quello richiesto. Quando la convalida è concessa, il Questore dà esecuzione al provvedimento espulsivo con accompagnamento alla frontiera e al provvedimento disposto dal tribunale ai sensi dell'articolo 14. Se la convalida non è concessa ovvero non è osservato il termine per la decisione, il provvedimento espulsivo e i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 14 sono annullati e perdono ogni effetto. Qualora il tribunale rigetti la richiesta e affermi la sussistenza dei presupposti per il mantenimento del titolo di soggiorno di cui lo straniero era titolare o il rilascio di un titolo di soggiorno il provvedimento espulsivo, non convalida la misura provvisoria eventualmente adottata ai sensi dell'articolo 14 e allo straniero è restituito il titolo di soggiorno di cui era titolare o è rilasciato il titolo di soggiorno Pag. 240indicato nel decreto del tribunale. Il termine di quarantotto ore entro il quale il tribunale deve provvedere alla convalida e agli altri adempimenti previsti dal presente comma decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria»;
   c-quinquies) all'articolo 13, il comma 8 è sostituito dal seguente:
  «8. Contro il decreto del tribunale in composizione monocratica che ha autorizzato l'espulsione ai sensi del comma 2-quater o che ha convalidato l'espulsione ai sensi del comma 5, incluso il periodo di divieto di rientro e il tipo di esecuzione, è ammesso reclamo al tribunale in composizione collegiale del luogo in cui lo straniero si trova. La presentazione del reclamo con istanza contestuale di sospensione del decreto impugnato, sospende l'esecuzione del decreto fino alla decisione del presidente dello stesso tribunale sull'istanza di sospensione nelle more della decisione sul merito del reclamo. Il reclamo è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla decisione adottata dal tribunale in composizione monocratica comunicata o notificata allo straniero e al suo difensore, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana e in tal caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore è rilasciata altresì dinanzi all'autorità consolare. Lo straniero è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete. Il reclamo, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato a cura della cancelleria al Prefetto e al Questore almeno cinque giorni prima della medesima udienza. L'autorità, amministrativa che ha emesso il provvedimento espulsivo convalidato o autorizzato dal tribunale con il decreto impugnato può costituirsi fino alla prima udienza e può stare in giudizio personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta. L'ordinanza che definisce il giudizio deve essere pronunciata entro il termine di venti giorni dalla presentazione del reclamo e può annullare la decisione di rimpatrio e il provvedimento espulsivo o può riformarli, anche modificando la durata del periodo di divieto di rientro e il tipo di esecuzione o può altresì sospenderne l'esecuzione per gravi motivi. L'ordinanza è ricorribile per Cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento espulsivo, né l'esecuzione del provvedimento disposto ai sensi dell'articolo 14».
  È altresì abrogato l'articolo 18 del decreto legislativo 1o settembre 2011, n. 150.;

   c-sexies) nell'articolo 13 il comma 11 è sostituito dal seguente:
  «11. La convalida del provvedimento ministeriale di cui al comma 1 e gli altri adempimenti ad essa connessi e previsti dal comma 5-bis sono disposti dal tribunale amministrativo regionale del Lazio con giurisdizione esclusiva estesa anche al merito e sono disciplinati dal codice del processo amministrativo in quanto applicabile. La decisione, del tribunale amministrativo regionale è appellabile al Consiglio di Stato, ma la presentazione del relativo ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato, salvo che la sospensione sia disposta dal Consiglio di Stato per gravi motivi. Nei casi in cui il tribunale amministrativo regionale annulli il provvedimento espulsivo adottato dal Ministro dell'interno il Questore, anche su richiesta del Ministro dell'Interno, può disporre la sorveglianza speciale della pubblica sicurezza nei confronti dello straniero fino alla decorrenza del termine Pag. 241per la presentazione dell'appello al Consiglio di Stato o, dopo la presentazione dell'appello, fino alla pronuncia della sentenza del Consiglio.»;

   c-septies) nell'articolo 13 al comma 13 sono abrogate le parole: «è punito con la reclusione da uno a quattro anni»;
   c-octies) nell'articolo 13, il comma 13-bis è sostituito dal seguente:
  «13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice a titolo di misura di sicurezza o a titolo di misura alternativa alla detenzione o di sanzione sostitutiva, della pena il trasgressore del divieto di reingresso è altresì punito con la reclusione da uno a quattro anni. Allo straniero che, già denunciato per il reato previsto dal presente comma e che successivamente sia stato effettivamente espulso e abbia trasgredito nuovamente il divieto di reingresso si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni.»;

   c-nonies) nell'articolo 13, il comma 13-ter è sostituito dal seguente:
  «Per i reati previsti dal comma 13-bis è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto e si procede con rito direttissimo, fatta salva l'applicazione dell'articolo 16»;

   c-decies) nell'articolo 13 l'ultimo periodo del comma 14 è sostituito con il seguente: «Per i provvedimenti di espulsione per i quali sia stata concessa la partenza volontaria ai sensi del comma 5 e per gli stranieri che siano stati ammessi ad un programma di rimpatrio assistito, il divieto previsto al comma 13 decorre dalla scadenza del termine assegnato per l'uscita dal territorio dello Stato e ne è esente di diritto lo straniero che abbia effettivamente lasciato il territorio dello Stato entro il termine fissato per la partenza volontaria o per il rimpatrio assistito.”.
2. 3. Ricciatti, Pannarale, Scotto, Fava, Marcon, Fratoianni, Nicchi, Costantino.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) all'articolo 14, i commi 1, 1-bis, 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
  «1. Quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento, incluse la necessità di acquisire documenti per il viaggio o altra documentazione da Paesi non appartenenti all'Unione europea o riconducibili alla necessità di prestare soccorso allo straniero o di effettuare accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità ovvero l'indisponibilità di un mezzo di trasporto idoneo, e nel caso concreto non possano essere efficacemente applicate le misure meno coercitive previste nel comma 1-bis o sussiste un rischio di fuga, identificato ai sensi dell'articolo 13, comma 4-bis, oggettivamente non fronteggiabile con altre misure meno afflittive ovvero lo straniero evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o dell'allontanamento, il Questore può disporre che, in via provvisoria e per non più di 96 ore, lo straniero sia trattenuto presso il centro di permanenza temporanea più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di preparare il rimpatrio o di effettuare l'allontanamento e in particolare quando. Il Questore trasmette immediatamente e non oltre 48 ore al tribunale ordinario in composizione monocratica del luogo in cui ha sede il centro, allo straniero e al suo difensore la copia del provvedimento provvisorio di trattenimento, la richiesta di convalida e la richiesta di disporre il trattenimento per un periodo successivo di trenta giorni. Nei casi e nei modi previsti nel comma 2-quater e nel comma 5-bis dell'articolo 13, il tribunale ordinario competente ad autorizzare o a convalidare l'espulsione provvede alla convalida del trattenimento provvisorio e adotta il trattenimento per il successivo periodo di trenta giorni. Qualora Pag. 242invece il trattenimento debba essere convalidato o adottato dopo che l'espulsione sia stata autorizzata o convalidata si applicano i commi 3 e 4.
  1-bis. In tutti i casi in cui non è, possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera, a causa delle medesime situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento indicate nel comma 1 e non è stato disposto il trattenimento o comunque non è possibile l'effettivo trattenimento in un centro di permanenza temporanea, il Questore dispone che in via provvisoria e per non più di 96 ore lo straniero fino all'effettivo accompagnamento alla frontiera, sia sottoposto ad una o più delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza; b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente. Quando l'espulsione è stata disposta ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), o ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il Questore può disporre anche la misura della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza. Le misure previste nel presente comma sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al tribunale della convalida. Nei casi e nei modi previsti nel comma 2-quater e nel comma 5-bis dell'articolo 13 il tribunale ordinario competente ad autorizzare o a convalidare l'espulsione provvede alla convalida delle misure adottate in via provvisoria e dispone l'applicazione delle misure fino all'effettivo accompagnamento alla frontiera, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi. Qualora invece le misure debbano essere adottate dopo che l'espulsione sia stata autorizzata o convalidata il provvedimento è comunicato entro 48 ore dalla notifica al tribunale ordinario in composizione monocratica competente per territorio. Il tribunale, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore, sentiti lo straniero, se reperibile, e il suo difensore. Qualora le misure debbano essere prorogate alla scadenza non essendo stato ancora eseguito l'accompagnamento alla frontiera il Questore ne chiede la proroga al tribunale ordinario competente per territorio per un periodo massimo successivo non superiore a sei mesi, prorogabili di ulteriori sei mesi per i medesimi motivi. In ogni caso le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal tribunale. Nei confronti del contravventore anche solo ad una delle predette misure è sottoposto a trattenimento convalidato, disposto, anche in via provvisoria, ai sensi del comma 1; qualora non sia possibile l'accompagnamento immediato alla frontiera il questore provvede ai sensi dei commi 1 o 5-bis. Nel disporre, nell'eseguire e nel prorogare le misure indicate dal presente comma deve essere sempre mantenuta l'unità del nucleo familiare con i membri della famiglia presenti nel territorio, deve essere assicurato l'accesso alle prestazioni sanitarie previste dall'articolo 35 e deve essere garantito l'accesso all'istruzione obbligatoria dei figli minori, tenuto conto della durata del soggiorno, e delle esigenze particolari delle persone vulnerabili.
  2. In ogni centro di permanenza temporanea deve essere assicurato allo straniero trattenuto un trattamento che abbia modalità tali da assicurare la necessaria assistenza e il pieno rispetto della sua dignità. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, è assicurata in ogni caso la libertà di corrispondenza anche telefonica con l'esterno. Lo straniero ha comunque la possibilità di ottenere di entrare in contatto con rappresentanti legali, con i propri familiari e con le autorità consolari Pag. 243competenti del proprio Paese. Le prestazioni sanitarie sono prestate al di fuori del centro nei casi e nei modi previsti dall'articolo 35, anche sulla base di accordi, con le locali aziende sanitarie e aziende ospedaliere che possono prevedere che alcune forme di assistenza infermieristica siano svolte direttamente all'interno del centro. Hanno sempre accesso ad ogni centro i magistrati, i difensori delle persone trattenute, i ministri di culto, i rappresentanti dell'alto commissariato per le Nazioni unite per i rifugiati e degli organismi del Consiglio d'Europa, i membri del Parlamento e del Consiglio regionale, nonché, previa autorizzazione del giudice del tribunale che ha disposto o prorogato il trattenimento, organismi ed organizzazioni nazionali e internazionali che operano in favore degli stranieri. In ogni centro devono essere sempre assicurati ad ogni straniero trattenuto locali riscaldati e areati, in cui vi siano locali di soggiorno distinti da quelli di pernottamento, e siano sempre assicurati una alimentazione sana e sufficiente, adeguata all'età, al sesso, allo stato di salute, alla stagione, al clima e ai precetti religiosi, fornita in locali destinati ai pasti e deve disporre sempre di acqua potabile, di biancheria pulita e di abiti civili in buono stato di conservazione e di pulizia o dei propri abiti puliti, di servizi igienici adeguati ad assicurare l'igiene personale, incluso il taglio di capelli, di aree all'aperto, di servizi appositi e professionali di servizio sociale, di orientamento legale in materia di immigrazione e asilo, di tutela e assistenza delle persone che si trovano in condizioni più vulnerabili, di mediazione linguistico-culturale, di assistenza socio-psicologica, di organizzazione del tempo libero e deve poter svolgere anche coi propri ministri di culto le attività di culto della propria confessione religiosa. I membri adulti trattenuti appartenenti alla medesima famiglia usufruiscono di una sistemazione separata che assicuri loro un adeguato rispetto della vita privata. Ogni straniero trattenuto è sistematicamente informato delle norme vigenti nel centro e dei suoi diritti ed obblighi, incluso il diritto di presentare domanda di asilo e di mettersi in contatto con i familiari, con i ministri di culto, con un difensore, con il consolato del proprio Paese, con gli organismi internazionali e le organizzazioni che operano in favore degli stranieri.
  2-bis. Ogni centro di permanenza temporanea può essere istituito e mantenuto soltanto se assicura effettivamente ad ogni straniero ivi trattenuti tutti i diritti e le condizioni previste dal presente articolo. Qualora tali diritti e condizioni non siano più effettivamente assicurati il Ministro dell'interno o il Prefetto competente, anche su richiesta dell'autorità giudiziaria o di organismi internazionali o di enti che operano in favore degli stranieri, devono disporre ogni misura necessaria per l'immediata fruizione dei diritti o per l'immediato ripristino delle condizioni e, qualora non sia possibile, l'immediata chiusura, anche temporanea, del centro. In ogni caso il tribunale dispone che lo straniero espulso non possa essere trattenuto in un centro di permanenza temporanea ove risulti che tali diritti e condizioni non siano a lui effettivamente assicurati in relazione alle sue condizioni personali e, se già trattenuto, dispone che sia trasferito in altro centro che assicuri tali diritti e condizioni o, in mancanza, che il trattenimento cessi o non sia prorogato e che il Questore esegua l'espulsione applicando le misure indicate nel comma 1-bis o impartendo l'ordine previsto nel comma 5-bis.
  3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al tribunale ordinario in composizione monocratica competente per il luogo in cui è trattenuto lo straniero, per la convalida, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento di trattenimento provvisorio.
  4. L'udienza per la convalida del trattenimento provvisorio o per l'adozione o la proroga del trattenimento si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Lo straniero è anch'esso all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito Pag. 244di procura speciale. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore; è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete. L'autorità che ha adottato il provvedimento può stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il tribunale provvede alla convalida del trattenimento provvisorio o all'adozione o proroga del trattenimento con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di identificazione e di espulsione di cui al comma 1, e sentito l'interessato, se comparso il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione e nei casi in cui il tribunale non convalidi o non proroghi il trattenimento.
  4-bis. Quando risulta che nel caso concreto non esiste più alcuna prospettiva ragionevole di allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato per motivi di ordine giuridico o per altri motivi, inclusa l'effettiva probabilità che lo straniero sia accolto nel territorio di un altro Stato, ovvero quando risulta che nel caso concreto non sussistono più le condizioni previste nel comma 1 il trattenimento non è più giustificato e lo straniero è immediatamente rimesso in libertà dal tribunale ordinario in composizione monocratica competente per il luogo in cui è trattenuto lo straniero ovvero dal Questore, che lo comunica al tribunale. In ogni caso non è consentito il trattenimento dei minori e qualora durante il trattenimento si accerti la minore età della persona trattenuta il trattenimento cessa immediatamente o non può essere convalidato, disposto o prorogato e il minore all'uscita del centro deve essere preso in carico dai servizi sociali territoriali che ne informano il tribunale dei minori per i provvedimenti di sua competenza. In ogni caso il questore nello scegliere le misure da disporre in via provvisoria o da richiedere al tribunale e il tribunale nel disporre, convalidare o prorogare il trattenimento si conformano al principio secondo cui gli adulti che convivano in Italia con i propri figli minori, devono essere sottoposti a trattenimento soltanto in mancanza di altra soluzione e per un periodo adeguato il più breve possibile. Il trattenimento è mantenuto finché perdurano le condizioni previste dai commi 1 e 2 e dal presente comma per il periodo indicato nel comma 5 necessario ad assicurare che l'allontanamento sia eseguito. Qualora tali presupposti non vi siano al momento della convalida del trattenimento provvisorio o della richiesta di trattenimento o al momento della proroga del trattenimento il tribunale ordinario in composizione monocratica competente per il luogo in cui è trattenuto lo straniero rispettivamente rigetta la richiesta di convalida del trattenimento provvisorio, rigetta la richiesta di trattenimento o la richiesta di proroga del trattenimento e contestualmente può chiedere al Questore il riesame della decisione di rimpatrio o il rinvio dell'allontanamento ai sensi dell'articolo 14-quater ovvero, su richiesta del Questore, sentito lo straniero e il suo difensore, può disporre che nei confronti dello straniero siano disposte le misure meno coercitive previste nel comma 1-bis al fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione. Quando risulta che nel caso concreto non vi sia più alcuna ragionevole prospettiva di allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato per motivi di ordine giuridico o pratico il tribunale nel rigettare la richiesta di disporre o di prorogare il trattenimento può disporre altresì l'annullamento della decisione del rimpatrio e invitare il Questore a rilasciare un permesso di soggiorno ovvero, nei casi in cui non ci sia una ragionevole prospettiva di allontanamento perché nessuno Stato riconosce la persona espulsa come proprio cittadino, a fornire Pag. 245alla persona tutte le informazioni utili per accedere alla procedura per il riconoscimento dello status di apolide.
  5. Dopo la convalida del trattenimento provvisorio il trattenimento disposto dal tribunale comporta la permanenza nel centro per un periodo di tempo definito dal tribunale in relazione alle oggettive necessità indicate e motivate nella richiesta del Questore e comunque non superiore a complessivi trenta giorni. Anche prima di tale termine e dopo che il tribunale abbia disposto il trattenimento, il questore esegue l'espulsione con accompagnamento alla frontiera, dandone comunicazione senza ritardo al tribunale ordinario e al difensore dello straniero. Alla scadenza di tale termine qualora sussistano le condizioni del trattenimento previste nei commi 1 e 4-bis e l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il tribunale ordinario in composizione monocratica competenti per il luogo in cui lo straniero è trattenuto può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni, su richiesta scritta e motivata del questore presentata non più di sette giorni e non meno di 48 ore alla scadenza del termine del trattenimento, sentiti lo straniero e il suo difensore, ai quali la richiesta di proroga deve essere comunicata dal questore almeno 48 ore prima. Qualora manchino non più di sette giorni e non meno di 48 ore alla scadenza di tale termine e permangano le condizioni del trattenimento indicate ai commi 1 e 4-bis e le gravi difficoltà nell'acquisizione dei documenti per il viaggio e l'espulsione da eseguire con accompagnamento alla frontiera è stata disposta in ipotesi diverse da quelle indicate nell'articolo 13, comma 2-quater ovvero è comunque disposta nei confronti di straniero sottoposto a procedimento penale o che abbia trasgredito il divieto di reingresso disposto a seguito di precedente espulsione il questore può presentare al tribunale ordinario in composizione monocratica competente per il luogo in cui lo straniero è trattenuto la richiesta scritta e motivata di proroga del trattenimento per un periodo di tempo definito dal tribunale in relazione alle oggettive necessità indicate e motivate nella richiesta di proroga del Questore e comunque non superiore a ulteriori trenta giorni e sulla richiesta, che deve essere comunicata almeno 48 ore prima anche allo straniero e al suo difensore, il tribunale decide sentito lo straniero e il suo difensore. Qualora manchino non più di sette giorni e non meno di 48 ore alla scadenza di tale termine e persistano le condizioni del trattenimento indicate nei commi 1 e 4-bis e le gravi difficoltà nell'acquisizione dei documenti per il viaggio e l'espulsione da eseguire con accompagnamento alla frontiera è stata disposta nei casi previsti all'articolo 13, comma 1 e comma 2 lettera c) ovvero è comunque, disposta nei confronti di straniero sottoposto a procedimento penale o che abbia trasgredito il divieto di reingresso disposto a seguito di precedente espulsione il questore può presentare al tribunale ordinario in composizione monocratica competente per il luogo in cui lo straniero è trattenuto un'ulteriore richiesta scritta e motivata di proroga del trattenimento per un periodo di tempo definito dal tribunale in relazione alle oggettive necessità indicate e motivate nella richiesta di proroga del Questore e comunque non superiore a ulteriori trenta giorni e sulla richiesta il tribunale decide, sentito lo straniero e il suo difensore, ai quali la richiesta di proroga deve essere comunicata almeno 48 ore prima. Qualora manchino non più di sette giorni e non meno di 48 ore alla scadenza, del termine del trattenimento e non sia stato possibile procedere all'allontanamento dello straniero espulso nei casi previsti all'articolo 13, comma 1 e comma 2 lettera c) ovvero è comunque disposta nei confronti di straniero sottoposto a procedimento penale o che abbia trasgredito il divieto di reingresso disposto a seguito di precedente espulsione, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio dello straniero trattenuto o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione da Paesi non appartenenti all'Unione europea, e persistano le condizioni del trattenimento previste Pag. 246nei commi 1 e 4-bis, il questore può presentare al tribunale ordinario in composizione monocratica competente per il luogo in cui lo straniero è trattenuto richiesta scritta e motivata di proroga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo complessivo di sei mesi. Su ogni richiesta, che deve essere presentata qualora manchino non più di sette giorni e non meno di 48 ore alla scadenza del termine, il tribunale si pronuncia, sentiti lo straniero e il suo difensore, ai quali la richiesta di proroga deve essere comunicata almeno 48 ore prima. Il questore, in ogni caso, può eseguire l'espulsione anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace e al difensore dello straniero. Il tribunale si pronuncia sulle richieste di proroga entro, il termine di scadenza del precedente periodo di trattenimento, con decreto scritto e motivato che deve essere comunicato al Questore, allo straniero e al suo difensore: il decreto è immediatamente esecutivo e può essere impugnato soltanto con ricorso per cassazione. In qualsiasi momento del periodo di trattenimento lo straniero, tramite il suo difensore, può presentare istanza motivata al tribunale ordinario del luogo in cui si trova per il riesame della sussistenza delle condizioni di trattenimento previste dal presente articolo o per il rinvio dell'allontanamento previsto dall'articolo 14-quater; l'istanza è inviata in copia anche al Questore e su di essa il tribunale si pronuncia, sentite le parti, entro le 96 ore successive al ricevimento.».
2. 4. Ricciatti, Pannarale, Scotto, Fava, Marcon, Fratoianni, Nicchi, Costantino.

  Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
   e)
all'articolo 14, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
  «5-bis. Allo scopo di porre fine al soggiorno irregolare dello straniero nel territorio dello Stato e di eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di sette giorni, qualora non sia stato possibile trattenerlo in un Centro di permanenza temporanea, ovvero la permanenza presso tale struttura non ne abbia consentito l'allontanamento dal territorio nazionale, salvo che il Questore disponga il rinvio dell'allontanamento ai sensi dell'articolo 14-quater o la revoca della decisione di rimpatrio se nel caso concreto sussistono i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno o non sussistono più le condizioni previste nel comma 4-bis ovvero se era sottoposto a procedimento penale ed era stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare quest'ultima è ripristinata ai sensi dell'articolo 307 del codice di procedura penale. L'ordine è dato con provvedimento scritto recante l'indicazione, in caso di violazione, delle conseguenze sanzionatorie. L'ordine del questore può essere accompagnato dalla consegna all'interessato, anche su sua richiesta, della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonché per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, nello Stato di provenienza, compreso il titolo di viaggio».
2. 5. Ricciatti, Pannarale, Scotto, Fava, Marcon, Fratoianni, Nicchi, Costantino.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:
   e-bis)
all'articolo 14, i commi 5-ter e 5-quater sono sostituiti dai seguenti:
  «5-ter. In caso di violazione dell'ordine di cui al comma 5-bis, salvo che sussista giustificato motivo, valutato il singolo caso e tenuto conto dell'articolo 13, commi 4 e 5, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 5. Pag. 247Qualora non sia possibile procedere all'accompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis del presente articolo, nonché, ricorrendone i presupposti, quelle di cui all'articolo 13, comma 3. Se nel caso concreto non sussistono o non sussistono più le condizioni previste nel comma 4-bis o se lo straniero negli ultimi tre anni sia stato trattenuto in un centro di permanenza temporanea per un periodo superiore a sei mesi il Questore o il tribunale possono disporre nei confronti soltanto le misure previste dal comma 1-bis o il rinvio dell'allontanamento ai sensi dell'articolo 14-quater, salvo che il Questore revochi la decisione di rimpatrio o rilasci un titolo di soggiorno.
  5-quater. La violazione dell'ordine disposto ai sensi del comma 5-ter. Tuttavia se nel caso concreto non sussistono o non sussistono più le condizioni previste nel comma 4-bis o se lo straniero negli ultimi tre anni sia stato trattenuto in un centro di permanenza temporanea per un periodo superiore a sei mesi il Questore o il tribunale possono disporre nei confronti soltanto le misure previste dal comma 1-bis o il rinvio dell'allontanamento ai sensi dell'articolo 14-quater, salvo che il Questore revochi la decisione di rimpatrio o rilasci un titolo di soggiorno.»;

   e-ter) dopo l'articolo 14-ter, è inserito il seguente:

«Art. 14-quater.
(Rinvio dell'allontanamento).

  1. Il Questore della provincia in cui lo straniero si trova dispone, d'ufficio o su richiesta dell'autorità giudiziaria o dell'interessato, il rinvio dell'allontanamento dal territorio dello Stato dello straniero espulso qualora nelle circostanze specifiche in cui si trova lo straniero si verifichi
una delle seguenti situazioni:
   a) l'allontanamento dello straniero può in concreto violare il divieto di espulsione o di respingimento previsto dall'articolo 19, comma 1;
   b) è stata presentata al Questore domanda di revisione contro la decisione di rimpatrio e per tutta la durata del relativo procedimento;
   c) l'esecuzione dell'espulsione è stata sospesa dal giudice competente a giudicare il ricorso giurisdizionale contro l'espulsione o la decisione di rimpatrio;
   d) le condizioni di salute fisica o mentale dello straniero ne impediscono l'allontanamento e finché esse perdurino;
   e) sussistono ragioni tecniche che impediscono l'allontanamento, come la mancanza di mezzi di trasporto o la mancanza di identificazione dello straniero.

  2. Il Questore comunica allo straniero il provvedimento scritto e motivato di rinvio dell'allontanamento, recante anche la durata del rinvio compresa tra gli otto giorni e i diciotto mesi nelle ipotesi indicate nelle lettere d) ed e) del comma 1, e nei confronti dello straniero può disporre provvisoriamente ai sensi dell'articolo 14, comma 1-bis anche contestualmente una delle misure ivi previste qualora vi sia pericolo di fuga, chiedendone al tribunale in composizione monocratica la convalida e l'applicazione per un successivo periodo. Contestualmente alla comunicazione del rinvio dell'allontanamento il Questore rilascia allo straniero un titolo di soggiorno valido per tutto il periodo di sospensione, fino al momento in cui cessi il motivo di rinvio dell'allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato ovvero il provvedimento di espulsione o la decisione di rimpatrio siano annullati o revocati.
  3. Qualora l'allontanamento sia stato rinviato da più di diciotto mesi il prefetto e il Questore sottopongono d'ufficio a revisione rispettivamente il provvedimento amministrativo di espulsione e la decisione di rimpatrio e li revocano se persistono le situazioni indicate nel comma 1 e lo straniero non abbia violato le misure previste nell'articolo 14, comma 1-bis eventualmente impostegli e non vi ostano motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato. In tal caso lo straniero mantiene il Pag. 248permesso di soggiorno che aveva ricevuto ovvero lo converte o ne ottiene uno ad altro titolo e il Questore ne dà comunicazione al giudice dell'eventuale ricorso pendente sul provvedimento revocato.»;

   e-quater) all'articolo 15, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
  «1-ter. In ogni caso in cui deve essere eseguita l'espulsione disposta a titolo di misura di sicurezza e non sia stata revocata il magistrato di sorveglianza o il direttore dell'istituto penitenziario ne danno immediata notizia al questore del luogo in cui lo straniero è detenuto ai fini dell'immediato espletamento delle procedure di identificazione e di acquisizione dei documenti di viaggio e degli altri documenti necessari per assicurare l'immediato accompagnamento alla frontiera al momento dell'uscita dall'istituto penitenziario da parte delle forze di polizia. Qualora almeno sessanta giorni prima dell'uscita dall'istituto penitenziario il magistrato di sorveglianza, anche su istanza dell'interessato o del questore, verifichi che non è possibile l'accompagnamento alla frontiera al momento delle dimissioni dall'istituto penitenziario a causa di uno dei motivi in presenza dei quali l'articolo 19, comma 1 vieta l'espulsione o a causa di impedimenti materiali connessi con la difficoltà di identificare l'identità o la nazionalità dello straniero o con l'indisponibilità di documenti di viaggio o di vettori, dispone con proprio decreto motivato la sospensione dell'esecuzione della misura di sicurezza dell'espulsione e la converte in una misura di sicurezza detentiva ai sensi dell'articolo 216 del codice penale, tale misura è rinnovata almeno ogni anno per un periodo di almeno cinque anni, ma in ogni momento il magistrato di sorveglianza, anche su richiesta del questore o dell'interessato, dispone l'esecuzione della misura di sicurezza dell'espulsione e l'immediato accompagnamento alla frontiera al momento dell'uscita dall'istituto penitenziario in cui è internato quando siano cessati gli impedimenti all'espulsione ovvero dispone la remissione in libertà per la cessazione della misura di sicurezza in caso di cessazione della pericolosità sociale. Entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento del magistrato di sorveglianza lo straniero può proporre opposizione al tribunale di sorveglianza che decide nel termine di venti giorni. Lo straniero espulso a titolo di misura di sicurezza resta trattenuto nell'istituto penitenziario in cui è detenuto o internato fino all'effettiva esecuzione della misura di sicurezza disposta in sentenza o convertita ai sensi del presente comma e in ogni caso non può mai essere trattenuto in un centro di permanenza temporanea.».
2. 6. Ricciatti, Pannarale, Scotto, Fava, Marcon, Fratoianni, Nicchi, Costantino.

  Al comma 1, sostituire la lettera g), con le seguenti:
   g) All'articolo 16, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) le parole «nel pronunciare condanna per reato di cui all'articolo 10-bis» sono soppresse;
    2) l'ultimo periodo è soppresso;
   g-bis) All'articolo 16, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  1-bis. Nel casi di cui al comma 1, la misura dell'espulsione può essere disposta per un periodo non inferiore a cinque anni.
2. 7. Ricciatti, Pannarale, Scotto, Fava, Marcon, Fratoianni, Nicchi, Costantino.

ART. 3.

  Al comma 1, la parola: previsto, è sostituita dalle seguenti: e funzioni previste.
3. 2. Nesci, Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Fico, Vignaroli.

  Al comma 1, aggiungere, in fine le seguenti parole:, nel rispetto della vigente Pag. 249normativa in materia di ambiente, salute e sicurezza sul lavoro.
3. 1. Prataviera.

ART. 4.

  Al comma 1, lettera b), secondo periodo, sostituire la parola: dieci, con la seguente: sessanta.
4. 2. Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Fico, Nesci, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera b), secondo periodo, dopo le parole: divieto del Ministero dell'interno, aggiungere le seguenti: ovvero della Presidenza del Consiglio.
4. 1. Vignaroli, Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Fico, Nesci.

  Al comma 1, lettera b), secondo periodo, dopo le parole: di pubblica sicurezza, aggiungere le seguenti: ovvero di tutela dell'interesse nazionale.
4. 3. Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Fico, Nesci, Vignaroli.

ART. 5.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, apportare le seguenti modifiche:
   a) dopo la parola «reddito» aggiungere le seguenti: «complessivo del nucleo del soggetto non residente»;
   b) sostituire le parole «almeno al 75 per cento» con le seguenti: «almeno al 90 per cento».
5. 9. Ruocco.
(Inammissibile)

  Al comma 1, capoverso comma 3-bis, sostituire le parole: almeno al 75 per cento, con le seguenti: almeno all'85 per cento.
5. 4. Prataviera.
(Inammissibile)

  Al comma 1, capoverso comma 3-bis, sostituire le parole: almeno 75 per cento, con le seguenti: almeno all'80 per cento.
5. 3. Prataviera.
(Inammissibile)

  Al comma 1, capoverso comma 3-bis, in fine, dopo le parole: Stato di residenza, aggiungere il seguente periodo: Il soggetto interessato è in ogni caso obbligato, a pena della perdita del beneficio, a fornire entro il termine previsto dall'amministrazione tributaria per la dichiarazione annuale dei redditi, idonea documentazione attestante la provenienza dall'Italia del 75 per cento del proprio reddito complessivo.
5. 1. Pastorino, Mosca, Amato, Battaglia, Berlinghieri, Bonomo, Casellato, Crimì, Culotta, Gianni Farina, Fassina, Giachetti, Giulietti, Gozi, Giuseppe Guerini, Iacono, Manfredi, Moscatt, Vaccaro, Ventricelli.

  Al comma 2, capoverso lettera b) sostituire le parole: adeguato scambio, con le seguenti: costante scambio.
5. 7. Prataviera.

  Al comma 2, capoverso lettera b) apportare le seguenti modifiche:
   a) dopo la parola «redditi» aggiungere le seguenti: «complessivi del nucleo familiare»;
   b) sostituire le parole: «almeno al 75 per cento» con le seguenti: «almeno al 90 per cento».
5. 8. Ruocco.
(Inammissibile)

Pag. 250

  Al comma 2, capoverso lettera b) sostituire le parole: almeno al 75 per cento, con le seguenti: almeno all'85 per cento.
5. 6. Prataviera.
(Inammissibile)

  Al comma 2, capoverso lettera b), sostituire le parole: almeno al 75 per cento, con le seguenti: almeno all'80 per cento.
5. 5. Prataviera.
(Inammissibile)

  Al comma 2, capoverso lettera b), dopo le parole: complessivamente prodotto, aggiungere il seguente periodo: Il soggetto interessato è in ogni caso obbligato, a pena della perdita del beneficio, a fornire entro il termine previsto dall'amministrazione tributaria per la dichiarazione annuale dei redditi, idonea documentazione attestante la provenienza dall'Italia del 75 per cento del proprio reddito complessivo.
5. 2. Pastorino, Mosca, Amato, Battaglia, Berlinghieri, Bonomo, Casellato, Crimì, Culotta, Gianni Farina, Fassina, Giachetti, Giulietti, Gozi, Giuseppe Guerini, Iacono, Manfredi, Moscatt, Vaccaro, Ventricelli.

ART. 6.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 4, dopo le parole: associazioni istituiti, aggiungere le seguenti: da almeno 15 anni.
6. 2. Prataviera.
(Inammissibile)

  Al comma 1, alla lettera a), capoverso comma 4, dopo le parole: economico europeo, aggiungere le seguenti: da almeno 15 anni.
6. 1. Prataviera.
(Inammissibile)

ART. 7.

  Sopprimerlo.
7. 5. Ruocco.

  Al comma lettera a), sostituire le parole: dei prodotti finanziari, con le seguenti: delle diverse tipologie di prodotti ed attività finanziarie.
7. 1. Prataviera.
(Inammissibile)

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: dei prodotti finanziari, con le seguenti: delle diverse tipologie di prodotti ed attività finanziarie.
7. 2. Prataviera.
(Inammissibile)

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: detenuti i prodotti finanziari con le seguenti: detenuti le diverse tipologie di prodotti ed attività finanziarie.
7. 4. Prataviera.
(Inammissibile)

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: detenuti i prodotti finanziari con le seguenti: detenuti le diverse tipologie ed attività finanziarie.
7. 3. Prataviera.
(Inammissibile)

ART. 8.

  All'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: non si applicano alle entrate che Pag. 251costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio dell'Unione Europea ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/436/CE Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, né all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione con: si applicano non prima di un decorso di 90 giorni alle entrate che costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio dell'Unione Europea ai sensi dell'articoLo 2, paragrafo 1, lettera a, della decisione 2007/436/CE Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, né all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.
8. 1. Cancelleri, Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Fico, Nesci, Vignaroli.

ART. 10.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il periodo: A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con il seguente: Tale documentazione è a disposizione, su richiesta, dei lavoratori interessati e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
10. 1. Di Vita, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Fico, Nesci, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il periodo: A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza con il seguente: Tale documentazione è a disposizione, su richiesta, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
10. 2. Dall'Osso, Baroni, Cecconi, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Fico, Nesci, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: comma 3 sono aggiunte le seguenti: e immediata comunicazione al rappresentante del lavoratori per la sicurezza.
10. 5. Colonnese, Carinelli, Luigi Di Maio, Fico, Nesci, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera b), dopo la parola: prevenzione sono aggiunte le seguenti: e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
10. 6. Nesci, Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Fico, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il periodo: A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza con il seguente: Tale documentazione è a disposizione, su richiesta, dei lavoratori interessati e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
10. 3. Mantero, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Fico, Nesci, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il periodo: A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con il seguente: Tale documentazione è a disposizione, su richiesta, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
10. 4. Grillo, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Fico, Nesci, Vignaroli.

Pag. 252

ART. 11.

  Sostituire la rubrica con la seguente:
(Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di salute e della sicurezza di lavoratori nel settore delle navi da pesca – procedura di infrazione n. 2011/2098 – nonché nel settore portuale, marittimo e ferroviario).
  Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
  3-bis. Il Governo è altresì delegato ad adottare, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, due decreti legislativi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, per i seguenti settori:
   1) in ambito portuale e dei lavoratori a bordo delle navi, al fine di coordinare le relative disposizioni speciali contenute rispettivamente nei decreti legislativi 27 luglio 1999, n. 271 e 27 luglio 1999 n. 272 con le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81;
   2) dei lavoratori operanti nell'ambito ferroviario della rete ferroviaria regionale e nazionale, al fine di coordinare le relative disposizioni speciali contenute rispettivamente nella legge 26 aprile 1974, n. 191 e i relativi decreti di attuazione con le disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, e con la disciplina vigente in materia di trasporto ferroviario.

  3-ter. I decreti legislativi di cui al comma 3-bis sono adottati in conformità dei principi di cui al comma 2 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 3 del presente articolo:
   c) al comma 4 dopo le parole: «per la pubblica amministrazione e la semplificazione», aggiungere le seguenti: «sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e» e ai commi 4 e 5, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «di cui al comma 1» con le seguenti: «di cui ai commi 1 e 3-bis»;
   d) al comma 6, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
   a) al comma 2, l'ultimo periodo è soppresso;
   b) al comma 3, le parole: «, nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e le disposizioni tecniche del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 541, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, richiamate dalla legge 26 aprile 1974, n. 191, e dai relativi decreti di attuazione» sono soppresse.
11. 1. Giacobbe, Tullo, Pastorino, Mosca, Gnecchi, Boccuzzi, Casellato, Amato, Battaglia, Berlinghieri, Bonomo, Crimì, Culotta, Gianni Farina, Fassina, Giachetti, Giulietti, Gozi, Giuseppe Guerini, Iacono, Manfredi, Moscatt, Vaccaro, Ventricelli.
(Inammissibile)

  Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) applicazione della normativa a terra e a bordo delle navi battenti bandiera nazionale o estera;.
11. 2. Giacobbe, Tullo, Pastorino, Mosca, Gnecchi, Boccuzzi, Casellato, Amato, Battaglia, Berlinghieri, Bonomo, Crimì, Culotta, Gianni Farina, Fassina, Giachetti, Giulietti, Gozi, Giuseppe Guerini, Iacono, Manfredi, Moscatt, Vaccaro, Ventricelli.

  Al comma 3, lettera g), capoverso n. 2, sostituire i punti 2.1) e 2.2) con i seguenti:
   2.1) previsione della sanzione dell'ammenda da un minimo di euro 3.000 ad un massimo di euro 15.000 per le infrazioni formali, dell'arresto di un minimo di sei mesi fino a un massimo di 2 anni per le infrazioni che ledono più gravemente la Pag. 253salute e la sicurezza dei lavoratori e dell'arresto da un minimo di quattro mesi fino a un massimo di 8 mesi ovvero dell'ammenda da euro 4.500 fino a euro 10.000 negli altri casi;
   2.2) rimodulazione del sistema sanzionatorio amministrativo, prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie consistenti nel pagamento di una somma di denaro di un minimo di 5.000 euro a un massimo di 50.000 euro.
11. 3. Giacobbe, Tullo, Pastorino, Mosca, Gnecchi, Boccuzzi, Casellato, Amato, Battaglia, Berlinghieri, Bonomo, Crimì, Culotta, Gianni Farina, Fassina, Giachetti, Giulietti, Gozi, Giuseppe Guerini, Iacono, Manfredi, Moscatt, Vaccaro, Ventricelli.

  Al comma 5, dopo le parole: e con la medesima procedura aggiungere le seguenti: di cui al comma 4 del presente articolo.
11. 4. Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Fico, Nesci, Vignaroli.

  Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifiche alla legge 6 agosto 2013, n. 97 in materia di disciplina delle guide turistiche).

  1. L'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 è sostituito dal seguente:
  Art. 3-1. I cittadini dell'Unione Europea esercitano la professione di guida turistica nel pieno rispetto di quanto previsto dall'articolo 57 del Trattato dell'Unione Europea.
  2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i cittadini dell'Unione europea abilitati allo svolgimento dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico di un altro Stato membro operano in regime di libera prestazione dei servizi secondo quanto disposto dalla direttiva 2005/36/CE del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
  3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione.
11. 01. Ricciatti, Pannarale, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Piazzoni, Airaudo.
(Inammissibile)

ART. 12.

  Al comma 1, sostituire il capoverso 1-ter, con il seguente:
  1-ter. Dei piani e programmi di cui al comma 1-bis l'Autorità competente dà avviso mediante pubblicazione sul proprio sito web. La pubblicazione deve contenere l'indicazione del titolo del piano o del programma, dell'autorità competente, delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma e delle modalità per la loro consultazione.
12. 1. La VIII Commissione.

  Al comma 1, capoverso 1-quinquies, dopo le parole: Entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1-ter, chiunque può prendere visione del piano o programma aggiungere le seguenti: ed estrarne copia, anche in formato digitale
12. 2. La VIII Commissione.

Pag. 254

  Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

Art. 12-bis.
(Disposizioni in materia di bevande a base di succo di frutta. Caso EU Pilot n. 4738/13/ENTR).

  1. Le bibite analcoliche di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, e successive modificazioni, prodotte in Italia devono avere un contenuto di succo di frutta non inferiore al 20 per cento o della equivalente quantità di succo concentrato o liofilizzato, fatte salve quelle destinate alla commercializzazione verso altri Paesi dell'Unione europea o verso gli altri Paesi contraenti l'accordo sullo spazio economico europeo, nonché quelle destinate all'esportazione.
  2. All'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, i commi 16, 16-bis e 16-ter sono abrogati.
  3. Le bevande prive del contenuto minimo obbligatorio ai sensi del comma 1, prodotte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere commercializzate entro gli otto mesi successivi a tale data.
12. 01. La XIII Commissione.

  Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

Art. 12-bis.
(Disposizioni in materia di bevande analcoliche (Caso UE Pilot n. 4738/13/ENTR).

  1. I commi 16, 16-bis e 16-ter dell'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 sono abrogati.
* 12. 02. Tancredi.

  Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

Art. 12-bis.
(Disposizioni in materia di bevande analcoliche (Caso UE Pilot n. 4738/13/ENTR).

  1. I commi 16, 16-bis e 16-ter dell'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189 sono abrogati.
* 12. 03. Elvira Savino.

  Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

Art. 12-bis.
(Disposizioni in materia di bevande analcoliche (Caso UE Pilot n. 4738/13/ENTR).

  I commi 16, 16-bis e 16-ter dell'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 sono abrogati.
* 12. 04. Prataviera.

ART. 13.

  L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

Art. 13.
(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, Caso EU Pilot 1611/10/ENVI).

  1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 4, comma 1 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «La cattura degli uccelli a fini di richiamo è vietata»;
   b) all'articolo 4, i commi 3 e 4 sono soppressi; Pag. 255
   c) all'articolo 5, comma 1, sopprimere le parole «, la vendita e la detenzione» e le parole «, nonché il loro uso in funzione di richiami»;
   d) all'articolo 5, il comma 2 è così modificato: «2. I possessori di uccelli appartenenti alla fauna selvatica ed utilizzati come richiamo fino all'entrata in vigore della presente legge devono, entra trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, consegnare detti animali al più vicino centro di recupero per la fauna selvatica munito di regolare autorizzazione, che provvede a rilasciare apposita ricevuta di tale consegna»;
   e) all'articolo 5, comma 6, sopprimere le parole: «con l'uso dei richiami vivi»;
   f) all'articolo 5, sopprimere i commi 7, 8 e 9;
   g) all'articolo 21 comma 1 lettera p) le parole: «al di fuori dei casi previsti dall'articolo 5» sono soppresse;
   h) all'articolo 21 comma 1 lettera ee) le parole: «dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e» sono soppresse;
   i) all'articolo 30 comma 1 lettera h) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettere p) e r)»;
   j) all'articolo 31 comma 1 lettera h) le parole: per chi si avvale di richiami non autorizzati» sono soppresse.
13. 16. Gagnarli, Massimiliano Bernini, Benedetti, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Nesci, Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Fico, Vignaroli.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  2. All'articolo 4, comma 3, primo periodo, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 dopo le parole: «Istituto nazionale per la fauna selvatica» aggiungere le seguenti: «o dagli istituti riconosciuti a livello regionale o da province autonome.».
  3. All'articolo 4, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: «istituto nazionale per la fauna selvatica» fino alla fine del periodo con le seguenti: «Istituto nazionale per la fauna selvatica o dagli Istituti riconosciuti a livello regionale o da province autonome, i quali svolgono altresì compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determinano il periodo di attività.».
  4. All'articolo 4, comma 4, dopo la parola: «colombaccio» aggiungere le seguenti: «o altre specie inserite tra quelle cacciabili in regime di deroga».
  5. All'articolo 5, comma 2, sostituire le parole: «la detenzione» con: «l'utilizzo a fini venatori» e aggiungere dopo la parola: «specie» le parole: «di cattura».
  6. All'articolo 19-bis, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «solo in assenza di altre soluzioni soddisfacenti» e aggiungere dopo le parole: «periodi limitati,» le seguenti: «Nel caso di regime di deroga di cui all'articolo 9 lettera a) del paragrafo 1o della Direttiva 2009/147/CEE, le Regioni adottano detta deroga dopo aver valutato l'assenza di soluzioni alternative soddisfacenti e l'inesistenza o l'inefficacia di metodi dissuasivi. Nel caso di regime di deroga di cui alla lettera c) del paragrafo 1o dell'articolo 9 di detta Direttiva, le Regioni adottano opportuni provvedimenti con esplicito e motivato riferimento anche ad esigenze ricreative ed economiche, alla ricorrenza di situazioni particolari quali la tradizione culturale fortemente radicata nel territorio, alla necessità di conservare usi e costumi legati a forme particolari di caccia consolidate nel tempo e al mantenimento di habitat naturali.».
  7. All'articolo 19-bis, comma 3 sostituire il primo periodo con il seguente: «Le deroghe di cui al comma 1 sono adottate sentito l'ISPRA o altri istituti riconosciuti a livello regionale o di provincia autonoma, ovvero altre istituzioni scientifiche con le quali le regioni e le province Pag. 256autonome sono convenzionate, non possono avere ad oggetto, comunque, specie la cui consistenza sia in diminuzione.».
  8. All'articolo 19-bis, comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Qualora l'ISPRA o altri istituti riconosciuti a livello regionale o di provincia autonoma, ovvero altre istituzioni scientifiche con le quali le regioni e le province autonome sono convenzionate, non si esprima nei tempi previsti di cui sopra, il parere sul provvedimento di deroga è da ritenersi legittimamente autorizzato.».
  9. All'articolo 19-bis sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Le regioni e le province autonome, se intendono adottare il regime di deroga di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) e c), della direttiva 2009/147/CEE, comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno all'ISPRA, l'elenco delle specie migratrici ammissibili al prelievo, dandone comunicazione anche al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport. L'ISPRA entro i sessanta giorni successivi, determina su base nazionale la piccola quantità prelevabile delle singole specie, utilizzando a tale fine anche gli studi specializzati riconosciuti a livello regionale e le risultanze di pubblicazioni scientifiche internazionali e in conformità, alle prescrizioni in materia dettate dalla Commissione europea. Nel caso in cui l'ISPRA non individui la piccola quantità prelevabile nel termine indicato, essa è determinata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, che stabilisce direttamente la quantità e le modalità di prelievo per ciascuna specie, conformandosi ai criteri e principi fissati in materia dalla Commissione europea e provvede a ripartire, entro il 30 aprile di ogni anno, la piccola quantità riferita alle singole specie, tra il numero dei cacciatori residenti nelle regioni e nelle province autonome interessate al prelievo in deroga. La citata Conferenza individua, altresì, meccanismi di monitoraggio al fine di consentire il rispetto dei massimali di prelievo assegnati per ciascuna specie ammessa al prelievo in deroga.
  10. All'articolo 19-bis al comma 6 sopprimere le parole: «Nel caso risulti dalla relazione trasmessa che in una regione sia stato superato il numero massimo, di capi prelevabili di cui al comma 3, quarto periodo, la medesima regione non è ammessa al riparto nell'anno successivo.».
13. 10. Borghesi, Prataviera.
(Inammissibile)

  Al comma 1 premettere il seguente comma:
  01. All'articolo 4, comma 3, primo periodo, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 dopo le parole: «Istituto nazionale per la fauna selvatica» aggiungere le seguenti: «o dagli Istituti riconosciuti a livello regionale o da province autonome.».
13. 2. Borghesi, Prataviera.
(Inammissibile)

  Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: e sostituire le parole da: «Istituto nazionale per la fauna selvatica» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «Istituto nazionale per la fauna selvatica o dagli Istituti riconosciuti a livello regionale o da province autonome, i quali svolgono altresì compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determinano il periodo di attività.».
13. 1. Borghesi, Prataviera.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 4, comma 4, dopo la parola «colombaccio» aggiungere le seguenti: «o altre specie inserite tra quelle cacciabili in regime di deroga».
13. 3. Borghesi, Prataviera.
(Inammissibile)

Pag. 257

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 5, comma 2, sostituire le parole «la detenzione» con «l'utilizzo a fini venatori» e aggiungere dopo la parola: «specie» le parole: «di cattura».
13. 4. Borghesi, Prataviera.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 19-bis, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «solo in assenza di altre soluzioni soddisfacenti» e aggiungere dopo le parole: «periodi limitati.» le seguenti: «Nel caso di regime di deroga di cui all'articolo 9, lettera a) del paragrafo 1o della Direttiva 2009/147/CEE, le Regioni adottano detta deroga dopo aver valutato l'assenza di soluzioni alternative soddisfacenti e l'inesistenza o l'inefficacia di metodi dissuasivi. Nel caso di regime di deroga di cui alla lettera c) del paragrafo 1o dell'articolo 9 di detta Direttiva, le Regioni adottano opportuni provvedimenti con esplicito e motivato riferimento anche ad esigenze ricreative ed economiche, alla ricorrenza di situazioni particolari quali la tradizione culturale fortemente radicata nel territorio, alla necessità di conservare usi e costumi legati a forme particolari di caccia consolidate nel tempo e al mantenimento di habitat naturali.».
13. 5. Borghesi, Prataviera.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 19-bis, comma 3 sostituire il primo periodo con il seguente: «Le deroghe di cui al comma 1 sono adottate sentito l'ISPRA o altri istituti riconosciuti a livello regionale o di provincia autonoma, ovvero altre istituzioni scientifiche con le quali le regioni e le province autonome sono convenzionate, non possono avere ad oggetto, comunque, specie la cui consistenza sia in diminuzione.».
13. 6. Borghesi, Prataviera.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  2. All'articolo 19-bis, comma 3, secondo periodo, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la parola: «aprile» è sostituita dalla parola: «febbraio».
  3. All'articolo 19-bis comma 3, secondo periodo, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo la parola: «comunicazione» sono inserite le seguenti parole: «indicando anche le piccole quantità di cui al seguente periodo».
  4. All'articolo 19-bis comma 3, terzo periodo, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo la parola: «dall'ISPRA» sono inserite le seguenti parole: «utilizzando a tale fine anche gli studi specializzati riconosciuti a livello regionale e le risultanze di pubblicazioni scientifiche internazionali e in conformità alle prescrizioni in materia dettate dalla Commissione europea».
  5. All'articolo 19-bis comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il quarto periodo è inserito il seguente periodo: «Nel caso in cui l'ISPRA non individui la piccola quantità prelevabile nel termine indicato, essa è determinata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che stabilisce direttamente la quantità e le modalità di prelievo per ciascuna specie, conformandosi ai criteri e principi fissati in materia dalla Commissione europea e provvede a ripartire, entro il 31 maggio di ogni anno, la piccola quantità riferita alle singole specie, tra il numero dei cacciatori residenti nelle regioni e nelle province autonome interessate al prelievo in deroga».
13. 11. Borghesi, Prataviera.
(Inammissibile)

Pag. 258

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  2. All'articolo 19-bis comma 3, secondo periodo, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la parola: «aprile» è sostituita dalla parola: «febbraio».
13. 12. Borghesi, Prataviera.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  2. All'articolo 19-bis comma 3, secondo periodo, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo la parola: «comunicazione» sono inserite le seguenti parole: «indicandone anche le piccole quantità di cui al seguente periodo».
13. 13. Borghesi, Prataviera.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 19-bis, comma 3, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Qualora l'ISPRA o altri istituti riconosciuti a livello regionale o di provincia autonoma, ovvero altre istituzioni scientifiche con le quali le regioni e le province autonome sono convenzionate, non si esprima nei tempi previsti di cui sopra, il parere sul provvedimento di deroga è da ritenersi legittimamente autorizzato».
13. 7. Borghesi, Prataviera.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 19-bis, comma 3, terzo periodo, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo la parola: «dall'ISPRA» sono inserite le seguenti parole: «utilizzando a tale fine anche gli studi specializzati riconosciuti a livello regionale e le risultanze di pubblicazioni scientifiche internazionali e in conformità alle prescrizioni in materia dettate dalla Commissione europea».
13. 14. Borghesi, Prataviera.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  2. All'articolo 19-bis comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il quarto periodo è inserito il seguente periodo: «Nel caso in cui l'ISPRA non individui la piccola quantità prelevabile nel termine indicato, essa è determinata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che stabilisce direttamente la quantità e le modalità di prelievo per ciascuna specie, conformandosi ai criteri e principi fissati in materia dalla Commissione europea e provvede a ripartire, entro il 31 maggio di ogni anno, la piccola quantità riferita alle singole specie, tra il numero dei cacciatori residenti nelle regioni e nelle province autonome interessate al prelievo in deroga».
13. 15. Borghesi, Prataviera.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 19-bis sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Le regioni e le province autonome, se intendono adottare il regime di deroga di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) e c), della direttiva 2009/147/CEE, comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno all'ISPRA, l'elenco delle specie migratrici ammissibili al prelievo, dandone comunicazione anche al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport. L'ISPRA entro i sessanta giorni successivi, determina su base nazionale la piccola quantità prelevabile delle singole specie, utilizzando a tale fine anche gli studi specializzati Pag. 259riconosciuti a livello regionale e le risultanze di pubblicazioni scientifiche internazionali e in conformità alle prescrizioni in materia dettate dalla Commissione europea. Nel caso in cui l'ISPRA non individui la piccola quantità prelevabile nel termine indicato, essa è determinata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, che stabilisce direttamente la quantità e le modalità di prelievo per ciascuna specie, conformandosi ai criteri e principi fissati in materia dalla Commissione europea e provvede a ripartire, entro il 30 aprile di ogni anno, la piccola quantità riferita alle singole specie, tra il numero dei cacciatori residenti nelle regioni e nelle province autonome interessate al prelievo in deroga. La citata Conferenza individua, altresì, meccanismi di monitoraggio al fine di consentire il rispetto dei massimali di prelievo assegnati per ciascuna specie ammessa al prelievo in deroga.
13. 8. Borghesi, Prataviera.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 19-bis, comma 6, sopprimere le parole: «Nel caso risulti dalla relazione trasmessa che in una regione sia stato superato il numero massimo, di capi prelevabili di cui al comma 3, quarto periodo, la medesima regione non è ammessa al riparto nell'anno successivo».
13. 9. Borghesi, Prataviera.
(Inammissibile)

ART. 14.

  Al comma 1, dopo la lettera u) è aggiunta la seguente:
   v) è sempre assicurata la partecipazione della cittadinanza nell'elaborazione e istituzione di un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Unione europea ed, in particolare, l'accesso dei cittadini, senza alcuna limitazione, ad ogni tipo di informazioni ambientali.
14. 1. Colonnese, Carinelli, Luigi Di Maio, Fico, Nesci, Vignaroli.

ART. 15.

  Sostituire l'articolo 15 con il seguente:

Art. 15.
(Ulteriori disposizioni finalizzate al corretto recepimento della Direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011 in materia di valutazione di impatto ambientale. Procedura di infrazione 2009/2086 e procedura di infrazione 2013/2170).

  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 5, comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
    g) progetto: la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo. Per le opere pubbliche, gli elaborati del progetto preliminare e del progetto definitivo sono predisposti in conformità all'articolo 93, commi 3 e 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni. Negli altri casi il progetto preliminare e quello definitivo sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente ai fini della valutazione ambientale;
   b) all'articolo 5, comma 1, la lettera h) è abrogata;
   c) all'articolo 6, comma 7, lettera c), dopo le parole: «nell'allegato IV;» è aggiunto il seguente periodo: «per tali progetti, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e previo parere delle Commissioni Pag. 260parlamentari competenti per materia, sono definiti i criteri e le soglie da applicare all'assoggettamento alla procedura di cui all'articolo 20 dei progetti di cui all'allegato IV sulla base dei criteri stabiliti all'Allegato V. Tali disposizioni individuano, altresì, le modalità con cui le Regioni e le Province autonome, tenuto conto dei criteri di cui all'Allegato V e nel rispetto di quanto stabilito nello stesso decreto ministeriale, adeguano i criteri e le soglie alle specifiche situazioni ambientali e territoriali.»;
   d) all'articolo 6, il comma 9 è sostituito dal seguente:
  «9. Fatto salvo quanto disposto dall'Allegato IV, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 7, lettera c), le soglie dell'allegato IV, ove previste, sono integrate dalle disposizioni contenute nel medesimo decreto»;
   e) all'articolo 12, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente sul sito web dell'autorità competente»;
   f) all'articolo 17, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche: il primo periodo è sostituito dal seguente: ”La decisione finale è pubblicata sui siti web delle autorità interessate indicando la sede ove si possa prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria»; al secondo periodo la parola: «anche» è soppressa;
   g) all'articolo 20, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Dell'avvenuta trasmissione di cui al comma 1 è dato sintetico avviso sul sito web dell'autorità competente.
  Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241.
  Nell'avviso sono indicati il proponente, la procedura, la data di trasmissione della documentazione di cui al comma 1, la denominazione del progetto, la localizzazione, una breve descrizione delle sue caratteristiche, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza ed i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni.
  In ogni caso copia integrale degli atti è depositata presso i comuni ove il progetto è localizzato. Nel caso dei progetti di competenza statale la documentazione è depositata anche presso la sede delle regioni e delle province ove il progetto è localizzato, L'intero progetto preliminare, fatti salvi eventuali dati coperti da segreto industriale, disponibile in formato digitale e lo studio preliminare ambientale, sono pubblicati sul sito web dell'autorità competente»;
   h) all'articolo 24 il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. La pubblicazione di cui al comma 1 deve indicare il proponente, la procedura, la data di presentazione dell'istanza, la denominazione del progetto, la localizzazione ed una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza ed i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni»;
   i) all'articolo 32, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Della notifica è data evidenza pubblica attraverso il sito web dell'autorità competente.»;
   l) al punto 3 dell'Allegato II alla parte seconda è aggiunto dopo l'ultimo trattino il seguente: «al trattamento ed allo stoccaggio di residui radioattivi (impianti non compresi tra quelli già individuati nel presente punto), qualora disposto all'esito della verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20»;
   m) il punto 7-ter dell'Allegato II alla parte seconda è sostituito dal seguente:
  «7-ter) Attività di esplorazione in mare e sulla terraferma per lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio di cui all'articolo Pag. 2613, comma 1, lettera h) del decreto legislativo n. 162 del 14 settembre 2011 di recepimento della Direttiva 2009/3 1/CE relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio»;
   n) al punto 10, terzo trattino, dell'Allegato II alla parte seconda la parola: «extraurbane» è soppressa;
   o) il punto 17 dell'Allegato II è sostituito dal seguente:
  17) Stoccaggio di gas combustibile in serbatoi sotterranei naturali in unità geologiche profonde e giacimenti esauriti di idrocarburi, nonché siti per lo stoccaggio geologico del biossido di carbonio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 162 del 14 settembre 2011 di recepimento della Direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio»;
   p) la lettera h) del punto 7 dell'Allegato IV alla parte seconda è sostituita dalla seguente:
    h) costruzione di strade urbane di scorrimento o di quartiere ovvero potenziamento di strade esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana o extraurbana, superiore a 1500 metri»;
   q) la lettera o) del punto 7 dell'Allegato IV alla parte seconda è sostituita dalla seguente:
    o) opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua.

  2. Il decreto di cui all'articolo 6, comma 7, lettera c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, introdotto dal comma 1, lettera c) del presente articolo, è adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Per i progetti elencati nell'allegato IV, le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano a partire dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela e del territorio e del mare introdotto dal comma 1, lettera c) del presente articolo.
  4. L'articolo 23 della legge 6 agosto 2013, n. 97, è abrogato.
15. 6. La VIII Commissione.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso lettera g) con il seguente:
   g) progetto: la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo. Ai fini della valutazione ambientale, gli elaborati del progetto preliminare e del progetto definitivo sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente all'articolo 93, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
15. 8. Prataviera.

  Al comma 1, lettera a), capoverso lettera g), dopo la parola: ambientale inserire il seguente periodo: È sempre assicurata la partecipazione della cittadinanza nella procedura di impatto ambientale circa la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere private o pubbliche e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo».
15. 9. Colonnese, Carinelli, Luigi Di Maio, Fico, Nesci, Vignaroli.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).

  Conseguentemente, sopprimere il comma 4.
* 15. 2. Matarrese, Galgano.

Pag. 262

  All'articolo 15, comma 1, sopprimere la lettera c).

  Conseguentemente, sopprimere il comma 4.
* 15. 7. Tancredi.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: n. 39 con le seguenti: 394.
15. 3. Matarrese, Galgano.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: di Trento e di Bolzano aggiungere le seguenti: e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
15. 4. Matarrese, Galgano.

  Al comma 1, lettera d), le parole: sono adottate le disposizioni che definiscono i criteri e le soglie per sono sostituite dalle seguenti: sono definiti i criteri e le soglie da applicare a.
15. 5. Matarrese, Galgano.

  Al comma 1, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:
   l-bis) al punto 4-bis) dell'Allegato II alla parte seconda, sono soppresse le seguenti parole: «ed elettrodotti in cavo interrato in corrente alternata, con tracciato di lunghezza superiore a 40 chilometri, facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale»; la presente modifica si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della disposizione.
15. 1. Manfredi.
(Inammissibile)

ART. 16.

  Al comma 2, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:
   n) introduzione nell'ordinamento nazionale di criteri relativi alla disciplina del diritto di accesso del cittadini, senza limitazione alcuna, ai provvedimenti autorizzatori, ai piani di azione, alle mappature acustiche e mappe acustiche strategiche in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili.
16. 1. Nesci, Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Fico, Vignaroli.

  Al comma 2, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:
   n) semplificazione delle modalità di accesso a dati e informazioni riferiti al livello di inquinamento acustico di ambienti esterni e ad uso abitativo anche attraverso la pubblicazione sui siti istituzionali dei competenti enti di controllo, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n 33.
16. 2. Lorefice, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Baroni, Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Fico, Nesci, Vignaroli.

  Al comma 2, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
   n) prevedere il diritto di accesso, a cittadini singoli o associati, a dati e informazioni rilevati o in possesso dei competenti enti di controllo riferiti al livello di inquinamento acustico di ambienti esterni o ad uso residenziale.
16. 3. Lorefice, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Fico, Nesci, Vignaroli.

Pag. 263

ART. 17.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) sopprimere il comma 1;
   b) al comma 2, lettera a), sopprimere la parola: «opportune»;
   c) al comma 3, sopprimere le lettere b) ed e) e alla lettera f) sopprimere le parole: «o, nei casi previsti dal comma 2, al risarcimento per equivalente.».
17. 10. Tancredi.

  Il comma 1, è sostituito dal seguente:
  1. All'articolo 298-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettere a) e b), dopo le parole: «danno ambientale» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 300, comma 2»;
   b) al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
  b-bis) al danno ambientale di cui all'articolo 300, comma 1 e 2, causato da un'attività svolta in modo doloso o colposo in violazione di leggi o provvedimenti;
   c) al comma 2, dopo le parole: «danno ambientale» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1, lettere a), b) e b-bis).».
17. 1. Carrescia.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, lettera a), sopprimere la parola: «opportune»;
   b) al comma 3, sopprimere la lettera e) e alla lettera f) sopprimere le parole: o, nel casi previsti dal comma 2, al risarcimento per equivalente. Conseguentemente, rinumerare le lettere restanti.
17. 11. Tancredi.

  Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: opportune misure di sicurezza con le seguenti: misure di sicurezza sulla base delle migliori pratiche disponibili.
17. 6. La VIII Commissione.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere la parola: opportune.
17. 4. Matarrese, Galgano.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: opportune con le seguenti: adeguate.
17. 7. Pannarale, Ricciatti, Zan, Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 3, sopprimere la lettera e).
17. 5. Matarrese, Galgano.

  Al comma 3, lettera e), sostituire le parole: i responsabili sono obbligati, con le seguenti: i responsabili, formali e sostanziali, anche tenuto conto dei collegamenti societari e di eventuali cariche direttive ricoperte in società coinvolte direttamente o indirettamente nel danno, sono obbligati.
17. 8. Pannarale, Ricciatti, Zan, Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 3, lettera e), sopprimere le parole: o di eccessiva onerosità.
17. 9. Ricciatti, Pannarale, Zan, Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 3, lettera f), capoverso 2-bis, sopprimere le parole: o, nei casi previsti dal comma 2, al risarcimento per equivalente.
17. 3. Matarrese, Galgano.

Pag. 264

  Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   g) al comma 2, sono aggiunti infine i seguenti periodi: «I criteri di determinazione dell'obbligazione risarcitoria stabiliti dal presente articolo trovano applicazione anche ai giudizi pendenti non ancora definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente disposizione; ai predetti giudizi si applica inoltre l'articolo 315 del presente decreto».
*17. 2. Matarrese, Galgano.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   g) al comma 2, sono aggiunti infine i seguenti periodi: «I criteri di determinazione dell'obbligazione risarcitoria stabiliti dal presente articolo trovano applicazione anche ai giudizi pendenti non ancora definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente disposizione; ai predetti giudizi si applica inoltre l'articolo 315 del presente decreto».
*17. 12. Tancredi.

ART. 18.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 8-bis, dopo la parola: dimostrino inserire le seguenti: con elementi precisi e concordanti.
18. 1. Fico, Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Nesci, Vignaroli.

ART. 19.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: n. 1227/2011 sono aggiunte le seguenti: e di ogni altra condotta che possa comunque danneggiare il consumatore.
19. 6. Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Fico, Nesci, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera e), dopo la parola: denaro sono aggiunte le seguenti: a tutela del diritto al risarcimento dei danni subiti dal consumatore.
19. 7. Fico, Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Nesci, Vignaroli.

  Al comma 3, dopo le parole: del Gestore dei mercati energetici (GME) sono inserite le seguenti: e del Gestore della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale, con riferimento ai mercati da essi gestiti, per quanto di rispettiva competenza.
19. 1. Manfredi.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, il potere di accesso agli atti, alle informazioni e ai documenti di indagine previsto ai sensi del presente articolo è sempre consentito, ove richiesto, ai membri del Parlamento.
19. 2. Ricciatti, Pannarale.

  Dopo il comma 9 inserire il seguente:
  9-bis. Nell'ambito della Relazione annuale al Parlamento, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas dà sinteticamente conto delle attività svolte nel settore del mercato dell'energia all'ingrosso come integrate ai sensi del presente articolo, introducendo un capitolo apposito riferito all'integrità e alla trasparenza del mercato dell'energia.
19. 3. Ricciatti, Pannarale, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

  Dopo il comma 9, inserire il seguente:
  9-bis. Agli adempimenti previsti ai sensi del presente articolo relativamente all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, unitamente a quelli in capo al GME, all'Antitrust e alla CONSOB, si provvede nell'ambito Pag. 265delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
19. 4. Ricciatti, Pannarale, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

  Dopo il comma 9, inserire il seguente:
  9-bis. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo, aggiuntive rispetto a quelle previste a legislazione vigente, affluiscono ad un apposito fondo, denominato «Fondo Costi Energia Elettrica e Gas (FOCEES)», istituito presso il Ministero dello sviluppo economico finalizzato ad abbassare i costi dell'energia elettrica e del gas a carico dei cittadini e delle imprese. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono disciplinate le modalità di funzionamento del FOCEES. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
19. 5. Ricciatti, Pannarale, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

ART. 20.

  Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: e le parole «anche senza assistenza» sono soppresse.
20. 2. Prataviera.

ART. 23.

  Al comma 1, primo periodo sostituire la parola: soggettive con le seguenti: di diritto soggettivo e interesse legittimo.
23. 3. Luigi Di Maio, Carinelli, Colonnese, Fico, Nesci, Vignaroli.

  Al comma 1, sostituire le parole: sempre che, con le parole anche senza che,.
23. 4. Turco, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Fico, Nesci, Vignaroli.

  Al comma 1, secondo periodo, le parole: tre anni sono sostituite dalle seguenti: cinque anni.
23. 1. La II Commissione.

  Al comma 2, sopprimere le parole: grave e.
23. 2. Luigi Di Maio, Carinelli, Colonnese, Fico, Nesci, Vignaroli.

ART. 23-bis.

  Dopo l'articolo 23 inserire il seguente:

«Art. 23-bis.
(Modifica all'articolo 55-quater del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in attuazione della sentenza della Corte di giustizia UE (C.G.E. 01.03.2011, CAUSA C-236/09) che ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/113/CE, e delle conseguenti Linee guida emanate dalla Commissione UE).

  1. All'articolo 55-quater del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246», apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, sostituire le parole successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, con le seguenti: per la prima volta, a partire dal 21 dicembre 2012,; Pag. 266
   al comma 2, sopprimere il primo periodo.

  2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*23. 01. Sottanelli.

  Dopo l'articolo 23 inserire il seguente:

«Art. 23-bis.
(Modifica all'articolo 55-quater del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in attuazione della sentenza della Corte di giustizia UE (C.G.E. 01.03.2011, CAUSA C-236/09) che ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/113/CE, e delle conseguenti Linee guida emanate dalla Commissione UE).

  1. All'articolo 55-quater del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246», apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, sostituire le parole successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, con le seguenti: per la prima volta, a partire dal 21 dicembre 2012,;
   al comma 2, sopprimere il primo periodo.

  2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*23. 04. Ruocco.

  Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

  1. È abrogata la legge 14 gennaio 2013 n. 8 e torna in vigore la legge 16 dicembre 1966 n. 1112, i cui articoli 1 e 2 sono sostituiti dal testo degli articoli 1 e 3, comma 1, della legge n. 8 del 2013 e l'articolo 3 è sostituito dal seguente: «Per i prodotti ottenuti da lavorazioni in Paesi esteri, che usano la dicitura italiana dei termini di cui all'articolo 1, commi 1 e 2 e, comunque, quando la lingua della dicitura non coincide con quella di origine della pelle finita, è fatto obbligo di etichettatura recante l'indicazione dello Stato di provenienza». Il presente comma entra in vigore decorsi 6 mesi dal perfezionamento con esito positivo della procedura di notifica di cui alla Dir. 98/34/CE».
23. 02. Elvira Savino, Abrignani.

  Dopo l'articolo 23 inserire il seguente:

Art. 23-bis.
(Disposizioni relative alla libera prestazione e all'esercizio stabile dell'attività di guida turistica da parte di cittadini dell'Unione europea).

  1. In attesa del riordino organico e complessivo della normativa relativa all'esercizio della professione di guida turistica è sospesa l'efficacia dell'articolo 3 della legge n. 97 del 2013.
23. 03. Prodani, Pinna, Mucci, Rostellato.
(Inammissibile)

ART. 25

  Sostituire i commi da 1 a 4 con il seguente:
  1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni degli articoli 5, 6 e 7, pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2014, a 20,44 milioni di euro per l'anno 2015 e a 15,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, nonché a quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 23, valutati in euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede per i Pag. 267medesimi anni mediante l'utilizzo di corrispondenti ed equivalenti somme delle risorse del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004.
25. 1. Prataviera.

  All'articolo 25 apportare le seguenti modificazioni:
   a) Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni degli articoli 5, 6 e 7, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2014, a 21 milioni di euro per l'anno 2015 e a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante aumento di 0,02 punti percentuali per l'anno 2014, di 0,125 punti percentuali per l'anno 2015 e di 0,08 punti percentuali a decorrere dal 2016 delle aliquote di cui all'articolo 30-bis, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

  Conseguentemente, sopprimere i commi da 2 a 3.
   b) Al comma 4 sostituire le parole «dalla disposizione del comma 2 del presente articolo» con le seguenti: «dalla disposizione di cui al comma 1 del presente articolo».
25. 2. Gallinella, Massimiliano Bernini, Benedetti, Gagnarli, L'Abbate, Lupo, Parentela, Nesci, Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Fico, Vignaroli.

Pag. 268

ALLEGATO 2

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (C. 1836 Governo)

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI

ART. 1.

  Ai commi 1 e 3, Allegato B, dopo la direttiva 2013/38/UE, inserire la seguente direttiva:
  2013/39/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 agosto 2013 che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque (termine recepimento: 14 settembre 2015).
1. 1. Manfredi, Mosca, Amato, Battaglia, Berlinghieri, Bonomo, Casellato, Crimì, Culotta, Gianni Farina, Fassina, Giachetti, Giulietti, Gozi, Giuseppe Guerini, Iacono, Moscatt, Pastorino, Vaccaro, Ventricelli.

  Ai commi 1 e 3, Allegato B, dopo la direttiva 2009/138/CE, aggiungere la seguente direttiva: 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (Testo rilevante ai fini del SEE).
1. 2. Catalano.

  Ai commi 1 e 3, Allegato A, sopprimere la seguente direttiva: 2012/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che modifica la direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (termine di recepimento: 4 luglio 2014; per l'articolo 1, punto 5, termine di recepimento: 4 gennaio 2015).

  Conseguentemente ai medesimi commi, Allegato B, dopo la direttiva 2009/138/CE, aggiungere la seguente:
   2012/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, che modifica la direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (termine di recepimento 4 luglio 2014; per l'articolo 1, punto 5, termine di recepimento 4 gennaio 2015).
1. 3. Spessotto, Bianchi, Catalano, Dell'Orco, De Lorenzis, Iannuzzi, Liuzzi, Romano, Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Fico, Nesci, Vignaroli.

  Ai commi 1 e 3, Allegato B, dopo la direttiva 2009/138/CE inserire, la seguente: 2013/2/UE della Commissione, del 7 febbraio 2013, recante modifica dell'allegato I della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
1. 4. Vignaroli, Zolezzi, Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Fico, Nesci, Vignaroli.

ART. 3.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*3. 3. Formisano.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*3. 8. Prataviera.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*3. 24. Tancredi.

Pag. 269

  Al comma 1, lettera b), sostituire il primo periodo con il seguente:
   b) prevedere, solo se necessario, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia e dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), secondo le rispettive competenze ed in ogni caso entro l'ambito di quanto specificamente previsto dalla direttiva 2013/36/UE.
**3. 1. Formisano.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il primo periodo con il seguente:
   b) prevedere, solo se necessario, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia e dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), secondo le rispettive competenze ed in ogni caso entro l'ambito di quanto specificamente previsto dalla direttiva 2013/36/UE.
**3. 7. Prataviera.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il primo periodo con il seguente:
   b) prevedere, solo se necessario, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia e dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), secondo le rispettive competenze ed in ogni caso entro l'ambito di quanto specificamente previsto dalla direttiva 2013/36/UE.
**3. 26. Tancredi.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il primo periodo con il seguente: b) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia e dalla Commissione nazionale per le società e la Borsa (CONSOB) secondo le rispettive competenze ed entro l'ambito di quanto specificamente previsto dalla direttiva 2013/36/UE con particolare riferimento al Considerandum 55.
3. 16. Buttiglione.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: le rispettive competenze inserire le seguenti:, e in ogni caso entro l'ambito di quanto specificamente previsto dalla direttiva 2013/36/UE;
***3. 2. Formisano.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: le rispettive competenze inserire le seguenti:, e in ogni caso entro l'ambito di quanto specificamente previsto dalla direttiva 2013/36/UE;
***3. 9. Prataviera.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: le rispettive competenze inserire le seguenti:, e in ogni caso entro l'ambito di quanto specificamente previsto dalla direttiva 2013/36/UE;
***3. 23. Galgano.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: le rispettive competenze inserire le seguenti:, e in ogni caso entro l'ambito di quanto specificamente previsto dalla direttiva 2013/36/UE;
***3. 25. Tancredi.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: senza.
3. 17. Barbanti.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: senza previa deliberazione del con le seguenti: d'intesa con il.
3. 4. Prataviera.

Pag. 270

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: senza previa deliberazione con le seguenti: con parere non vincolante.
3. 5. Prataviera.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis). Entro il 31 marzo 2014, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, previa intesa con la Banca d'Italia, stabilisce gli oggettivi criteri per una definizione di sana e corretta gestione degli intermediari.
3. 6. Prataviera.

  Al comma 1, lettera h), dopo le parole: eventualmente prevedendo aggiungere le seguenti: limitatamente alle società con azioni quotate in mercati regolamentati.
3. 13. Ginato.

  Al comma 1, lettera h) sopprimere, ovunque ricorra, la parola: eventualmente.
3. 15. Pastorino, Mosca, Amato, Battaglia, Berlinghieri, Bonomo, Casellato, Crimì, Culotta, Gianni Farina, Fassina, Giachetti, Giulietti, Gozi, Giuseppe Guerini, Iacono, Manfredi, Moscatt, Pastorino, Vaccaro, Ventricelli.

  Al comma 1, lettera i), numero 1), capoverso 1.1, dopo le parole: delle sanzioni amministrative pecuniarie aggiungere le seguenti: in maniera proporzionata alle dimensioni e alla complessità delle società o enti.
3. 12. Ginato.

  Al comma 1, lettera i), numero 1, capoverso 1.2), punto 1.2.1), sostituire le parole: sia compresa tra un minimo di 30.000 euro e un massimo del con le seguenti: sia proporzionale al fatturato ed il valore massimo della stessa non superi il.
3. 19. Barbanti.

  Al comma 1, lettera i), numero 1), capoverso 1.2, punto 1.2.2) sostituire le parole: 10.000 con le seguenti: 5.000.
3. 11. Ginato.

  Al comma 1, lettera i), numero 1), capoverso 1.2., punto 1.2.2), dopo le parole: 5 milioni di euro aggiungere le seguenti: fermo restando che la sanzione applicata non potrà essere superiore a una volta e mezza gli emolumenti o le remunerazioni annui percepiti dai soggetti sanzionati.
3. 10. Ginato.

  Al comma 1, lettera i), numero 4), sostituire le parole: e avvalersi della facoltà, attribuita dalla direttiva 2013/36/UE, di non introdurre sanzioni amministrative con le seguenti: e prevedere una rimodulazione delle sanzioni penali proporzionate alle sanzioni amministrative, in coerenza con i princìpi e i criteri direttivi di cui al numero 1), punto 1.2).
3. 14. Pastorino, Mosca, Amato, Battaglia, Berlinghieri, Bonomo, Casellato, Crimì, Culotta, Gianni Farina, Fassina, Giachetti, Giulietti, Gozi, Giuseppe Guerini, Iacono, Manfredi, Moscatt, Vaccaro, Ventricelli.

  Al comma 1, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:
   p-bis) definire i criteri di separazione delle attività commerciali dalle attività di investimento prevedendo un diverso quadro prudenziale e normativo volto ad incentivare l'operatività delle attività commerciali;
3. 20. Barbanti.
(Inammissibile)

  Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:
   r)
prevedere una riserva di capitale anticiclica specifica per ogni banca al fine di assorbire autonomamente eventuali perdite Pag. 271in periodo di crisi, senza ricorrere a ricapi talizzazione a carico di fondi pubblici e di assicurare la continuità nell'operatività.
3. 18. Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Fico, Nesci, Vignaroli.

  Al comma 1, dopo la lettera q) aggiungere la seguente:
   r) obbligare le banche, ai fini della trasparenza, a comunicare alla Commissione europea, a partire dal 2014, e a pubblicare, dal 2015, gli utili realizzati, le tasse pagate e le eventuali sovvenzioni pubbliche ricevute, così come il fatturato e il numero dei dipendenti.
3. 21. Colonnese, Carinelli, Luigi Di Maio, Fico, Nesci, Vignaroli.

ART. 4.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: al fine di ridurre, aggiungere le seguenti: al minimo.
4. 1. Prataviera.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: un appropriato grado di con le parole: la massima.
4. 2. Prataviera.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   c)
prevedere forme di contrasto contro la manipolazione continuata del mercato finanziario attraverso artifizi a carattere informativo, al fine di disincentivare l'acquisto di titoli del debito pubblico e deprezzarne il valore.
4. 3. Fico, Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Nesci, Vignaroli.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   c)
prevedere forme di verifica e controllo dei rating emessi da società estere sul debito sovrano nazionale in modo da garantire un appropriato grado di protezione dell'investitore e di tutela della stabilità finanziaria.
4. 5. Nesci, Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Fico, Vignaroli.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   c)
prevedere forme di tutela per i piccoli investitori privati nei confronti delle società di rating che abbiano provocato coi loro comportamenti agli stessi un danno ingiusto, al fine di garantire una tutela efficace per i piccoli investitori e la tutela della stabilità finanziaria.
4. 6. Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Fico, Nesci, Vignaroli.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   c) introdurre l'obbligo per gli istituti di credito di non basare le proprie decisioni di investimento o il calcolo dei requisiti di fondi propri sui rating esteri, ma su metodi interni di valutazione del credito.
4. 7. Luigi Di Maio, Carinelli, Colonnese, Fico, Nesci, Vignaroli.

ART. 6.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
   1-bis. Lo schema di decreto legislativo è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di Pag. 272esso sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
6. 1. Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Fico, Nesci, Vignaroli.

  Al comma 2, lettera d), dopo la parola: quadro aggiungere il seguente periodo: Le informazioni o l'intelligence sono scambiate anche con l'Europol e con l'Eurojust, qualora lo scambio riguardi un reato o un'attività criminale di loro competenza.
6. 2. Nesci, Colonnese, Carinelli, Luigi Di Maio, Fico, Vignaroli.

  Dopo l'articolo 6 aggiungere i seguenti:

Art. 6-bis.
(Princìpi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello
status di protezione internazionale (rifusione).

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione) il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
   a) introdurre o mantenere criteri più favorevoli rispetto a quelli stabiliti nella direttiva, mantenendo la non previsione dell'uso delle nozioni di paese di origine sicuro e di paese terzo sicuro e la non previsione di procedure diversificate di esame delle domande;
   b) prevedere misure che garantiscano a tutti gli stranieri in condizione di soggiorno irregolare, inclusi i potenziali richiedenti asilo presenti alle frontiere o soccorsi in mare, un'informazione tempestiva e in lingua conoscibile sulla possibilità di presentare una domanda di protezione, sulla procedura di asilo, sulle altre possibilità di soggiorno e sul ritorno volontario, garantendo in tali contesti l'effettiva possibilità di esprimere qualsiasi eventuale esigenza di protezione, con particolare attenzione ai soggetti vittime di tratta e ai minori non accompagnati, dotando per tali fini i servizi di orientamento e assistenza presso i valichi di frontiera e presso le aree in cui si registra il maggior numero di arrivi, di personale qualificato, anche in convenzione con enti specializzati nel diritto degli stranieri, che svolga il proprio servizio in condizioni strutturali e funzionali distinte e autonome rispetto ai controlli di frontiera e alle altre funzioni svolte dagli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, e garantendo che i rappresentanti degli enti di tutela degli stranieri e dei rifugiati e dell'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati possano sempre accedere ai valichi di frontiera, comprese le aree doganali e di transito, e ad ogni tipo di luogo o ufficio durante la presentazione e la verbalizzazione della domanda di asilo;
   c) prevedere procedure semplificate e velocizzate per l'immediata verbalizzazione da parte delle Questure delle domande di asilo o della manifestazione, anche verbale, della volontà di presentare la domanda di asilo, dotando gli Uffici Immigrazione di personale qualificato, specificamente formato in materia e a conoscenza delle norme dei regolamenti dell'Unione europea in materia di asilo e competente in ambito di verbalizzazione di soggetti vulnerabili e vittime di traumi, e con equilibrio di genere, nonché di interpreti indipendenti, garantendo che ai richiedenti asilo sia consegnato un opuscolo informativo in una lingua conoscibile e siano forniti tutti i riferimenti necessari per favorire i contatti con l'UNHCR e con tutti gli altri enti accreditati di tutela dei rifugiati;Pag. 273
   d) prevedere che al richiedente asilo sia rilasciato un certificato attestante il suo status dalla data di presentazione della domanda, che garantisca l'immediato accesso all'assistenza sanitaria, all'iscrizione anagrafica e ad altri servizi sociali di base;
   e) prevedere che il provvedimento di trasferimento in altro Stato dell'Unione europea ai sensi del regolamento (UE) n, 604/2013 sia impugnabile con ricorso gratuito al tribunale ordinario in composizione monocratica del luogo in cui lo straniero dimora al momento della comunicazione della decisione e che il richiedente asilo possa avvalersi del regime del gratuito patrocinio sulla base di elenchi di difensori specializzati affissi sia presso i luoghi di accoglienza, sia presso le Questure e di altri uffici pubblici competenti e che l'esecuzione del provvedimento di trasferimento avvenga soltanto dopo che la relativa decisione amministrativa sia non più impugnabile o, in caso di impugnazione, soltanto dopo che sia definitiva la sentenza che rigetta il ricorso o, in caso di impugnazione con contestuale istanza di sospensione, sia stata rigettata l'istanza di sospensione della sentenza impugnata;
   f) disciplinare i rapporti della procedura di esame della domanda con la procedura di esame delle richieste di estradizione o di esecuzione di un mandato di arresto europeo eventualmente presentate nei confronti della medesima persona, prevedendo che l'esame della domanda di esecuzione di un mandato di arresto europeo abbia priorità sull'esame delle altre domande, fermo restando il divieto di estradizione per reati politici previsto dall'articolo 10, comma 4 della Costituzione e il divieto di invio verso uno Stato in cui la persona non sia protetta dal rischio di subire la morte o persecuzioni o da danni gravi derivanti da torture, pene e trattamenti inumani e degradanti e violenza generalizzata derivante da conflitti interni ed internazionali, e prevedendo altresì che le autorità italiane competenti sull'esame della domanda di estradizione o di mandato di arresto europeo e la Commissione territoriale competente per la domanda di asilo possano scambiarsi in modo riservato la documentazione pertinente, che il procedimento di esame della domanda di asilo, fino a quando non sia più impugnabile la decisione amministrativa o giudiziaria su di essa, abbia la priorità sulla procedura di estradizione verso lo Stato di cui è cittadino o in cui risiede lo straniero o l'apolide e che l'avvenuto riconoscimento della protezione internazionale o il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari comportino il rigetto della domanda di estradizione nello Stato di origine o di provenienza dello straniero o dell'apolide o in uno Stato in cui non sia protetto dal rischio di invio verso tale Stato o ne impediscano l'esecuzione, nonché prevedendo che non possano essere considerati come motivo di esclusione della protezione internazionale eventuali reati commessi all'estero ovvero procedimenti penali aperti all'estero per i quali l'autorità italiana abbia rigettato la domanda di estradizione o la domanda di esecuzione di un mandato di arresto europeo;
   g) prevedere che la decisione su ogni domanda di protezione internazionale sia adottata collegialmente dalla Commissione territoriale competente in base al luogo in cui il richiedente dimora al momento della presentazione dell'istanza, sulla base di un'audizione svolta alla presenza dell'interprete e eventualmente del difensore del richiedente o di un suo delegato di fronte a tutti i membri della Commissione, salvo che in casi di particolare vulnerabilità l'interessato abbia espressamente chiesto di svolgerlo con i componenti del proprio sesso o con un solo componente, e sulla base dell'esame di tutta la documentazione pertinente, inviata o acquisita anche d'ufficio da ogni amministrazione pubblica, dall'interessato e da enti e organizzazioni nazionali ed internazionali, anche non governativi;
   h) prevedere che la decisione assunta dalla Commissione territoriale sia sempre motivata in fatto e in diritto sia in caso di rigetto dell'istanza, sia in caso di riconoscimento Pag. 274di una forma di protezione internazionale o umanitaria;
   i) prevedere che l'esame completo di ogni domanda da parte delle Commissioni territoriali si concluda entro sei mesi dalla presentazione della domanda, salva la possibilità di un esame accelerato;
   l) disciplinare le procedure di revoca e cessazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari rilasciato per effetto della decisione della Commissione territoriale o della sentenza del giudice nel ricorso contro di essa, applicando i medesimi standard di tutela previsti per le misure di revoca e cessazione della protezione internazionale nonché disciplinare i diritti del titolare di tale permesso, avente durata non inferiore ad un anno, rinnovabile, prevedendo altresì che in presenza di precedenti condanne o di procedimenti penali pendenti il permesso per motivi umanitari debba essere comunque rinnovato qualora in caso di allontanamento lo straniero sia esposto al serio rischio di subire la morte o torture o trattamenti disumani o degradanti, secondo gli obblighi costituzionali, internazionali ed europei;
   m) prevedere che i ricorsi giurisdizionali contro le decisioni delle Commissioni territoriali siano esentati da ogni tributo o tassa e siano proponibili entro trenta giorni dalla notifica della decisione, presso il tribunale ordinario che ha sede nel capoluogo di distretto di Corte d'Appello in cui ha domicilio il richiedente al momento dell'esame della domanda da parte della Commissione territoriale e prevedendo, sia in primo grado che in appello, l'ascolto obbligatorio del ricorrente che ne ha fatto richiesta, con l'ausilio di un interprete di fiducia o nominato d'ufficio;
   n) garantire ad ogni richiedente asilo in tutte le fasi della procedura amministrativa e giudiziaria l'immediato accesso di diritto al patrocinio gratuito a spese dello Stato con l'assistenza di avvocati iscritti in apposite liste di esperti in materia compilate dai consigli dell'ordine degli avvocati, prevedendo che il Servizio nazionale per il diritto d'asilo, in collaborazione con gli Ordini degli avvocati e con gli enti e le associazioni a tutela dei diritti degli stranieri, organizzi le attività di formazione specifica richiesta agli avvocati che assistono in tali procedure;
   o) prevedere che provvedimenti di allontanamento possano essere adottati nei confronti del richiedente asilo che non possa ottenere un permesso di soggiorno ad altro titolo soltanto dopo che siano definitivi e non più impugnabili le decisioni amministrative che rigettano o dichiarano inammissibile la domanda di asilo o, in caso di impugnazione, dopo che sia diventato definitivo il provvedimento del tribunale ordinario che rigetta il ricorso giurisdizionale in primo grado e, in caso di impugnazione da parte del richiedente soltanto dopo che sia stata rigettata dalla Corte d'appello la domanda di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, fatta salva la facoltà del tribunale ordinario in composizione monocratica di disporre o prorogare il trattenimento o altra misura meno coercitiva ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998 nei confronti di straniero espulso che aveva presentato domanda di asilo durante il periodo di trattenimento qualora appaia, in esito ad una valutazione individuale di tutte le circostanze pertinenti, che tale domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o compromettere l'esecuzione della decisione di rimpatrio e che è oggettivamente necessario che il provvedimento di trattenimento sia mantenuto al fine di evitare che l'interessato si sottragga definitivamente al proprio rimpatrio; prevedere a tal fine l'abrogazione del comma 1 dell'articolo 21 decreto legislativo n. 25 del 2008;
   p) prevedere che la proposizione del ricorso contro la decisione con la quale la Commissione territoriale rigetta la domanda di asilo o della decisione con la quale la Commissione nazionale provvede alla revoca o alla cessazione dello status concesso sospenda l'adozione di eventuali provvedimenti di allontanamento nei confronti Pag. 275del richiedente asilo medesimo fino a quando sia diventato definitivo e non più impugnabile il provvedimento del tribunale ordinario in primo grado che rigetta il ricorso giurisdizionale, ovvero fino alla decisione sull'istanza di sospensione presentata al medesimo tribunale ordinario nei casi di domanda dichiarata inammissibile ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 25 del 2008 e nei casi in cui il richiedente aveva presentato domanda di asilo durante il periodo di trattenimento nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998;
   q) prevedere che in caso di impugnazione avverso il provvedimento del tribunale ordinario che rigetta il ricorso, con contestuale istanza di sospensione dell'esecuzione, eventuali provvedimenti di allontanamento nei confronti del richiedente asilo possano essere adottati soltanto dopo che sia stata rigettata dalla Corte d'appello la domanda di sospensione degli effetti della sentenza impugnata;
   r) riformare la composizione, l'organizzazione e le funzioni della Commissione nazionale per il diritto d'asilo e delle Commissioni territoriali, secondo i seguenti criteri:
    1) prevedere che la Commissione nazionale operi in piena indipendenza e autonomia finanziaria e organizzativa con personale afferente ad un apposito ruolo da essa autonomamente gestito, anche con personale qualificato per le funzioni spettanti alla Commissione posto in posizione di comando o tratto da altre amministrazioni pubbliche, e con la possibilità di avvalersi della collaborazione di qualificati esperti;
    2) prevedere che la Commissione nazionale sia nominata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e sia composta da sette componenti, di cui un delegato designato dal rappresentante per l'Italia dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati e sei componenti selezionati con procedure pubbliche di valutazione comparativa tra candidati aventi una comprovata e qualificata competenza specifica in materia di diritto d'asilo, dei quali un componente selezionato e designato dal Ministro dell'interno tra i candidati Prefetti, con funzioni di presidente, un membro designato dal Ministro degli Affari esteri tra i candidati appartenenti alla carriera diplomatica, un componente selezionato e designato dal Consiglio superiore della Magistratura tra i candidati magistrati ordinari che esercitano funzioni giudicanti, due membri selezionati e designati dal Consiglio universitario nazionale, di cui uno tra i candidati professori universitari di ruolo in materie giuridiche afferenti ai settori del diritto pubblico o internazionale o dell'Unione europea specializzati nel diritto degli stranieri ed uno tra i candidati professori universitari delle discipline demoetnoantropologiche o delle scienze politiche e sociali, un componente selezionato e designato dal Consiglio nazionale forense, tra avvocati segnalati pubblicamente da enti o associazioni che operano in favore della tutela dei diritti degli stranieri e degli asilanti;
    3) prevedere che la carica di membro della Commissione nazionale e di tutte le Commissioni territoriali duri sei anni, non sia revocabile, non sia rinnovabile e sia incompatibile con qualsiasi altro tipo di attività, professione o carica e che qualora siano pubblici dipendenti siano collocati fuori ruolo durante lo svolgimento della carica, continuando ad essere retribuito con il trattamento in godimento presso l'amministrazione di provenienza;
    4) attribuire alla Commissione nazionale le competenze in materia di a) indirizzo, coordinamento, supervisione e vigilanza dell'attività delle Commissioni territoriali e selezione dei loro membri, b) predisposizione delle attività di formazione e di aggiornamento permanente a cui deve obbligatoriamente partecipare tutto il personale delle Commissioni territoriali, da svolgersi anche in collaborazione con l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) e con l'Alto Commissario delle nazioni unite per i rifugiati, nonché Pag. 276avvalendosi di qualificati esperti provenienti dalle università o da enti di ricerca o di esperti esterni alle pubbliche amministrazioni, c) selezione e formazione di traduttori e mediatori linguistico-culturali operanti presso la Commissione nazionale stessa e presso le commissioni territoriali, verificando nei limiti di quanto possibile che le persone addette a tale servizio siano estranee a influenze e a interessi con gli Stati di provenienza dei richiedenti asilo e con le loro rappresentanze diplomatico-consolari, d) elaborazione di linee guida e di direttive interpretative ed applicative delle norme vigenti, e) raccolta ed elaborazione dei dati sulle domande di asilo e sui loro esiti, compreso il contenzioso giurisdizionale, f) organizzazione di un centro studi e documentazione, aperto al pubblico, sulla situazione aggiornata dei diritti umani negli Stati di provenienza dei richiedenti asilo, anche in convenzione con università o qualificati enti esterni, g) rapporti con gli organismi dell'Unione europea in materia di asilo, con organismi di altri Stati dell'UE aventi funzioni analoghe e con Università ed enti di ricerca;
    5) attribuire alla Commissione nazionale le competenze in materia di esame delle richieste di revoca e di cessazione della protezione internazionale;
    6) prevedere che presso la stessa Commissione nazionale operi l'organismo indipendente di valutazione delle performance organizzato ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 incaricato del monitoraggio e del controllo della qualità delle attività dei servizi della Commissione nazionale e delle attività svolte dalle Commissioni territoriali e delle procedure di esame delle domande di asilo e della qualità delle attività di formazione del personale chiamato a svolgere tale ruolo;
    7) ridenominare le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale in «Commissioni territoriali per il diritto d'asilo» prevedendo che le stesse operino in piena indipendenza nel rispetto delle norme vigenti, nonché degli indirizzi, della vigilanza e del controllo della Commissione nazionale;
    8) prevedere che la Commissione nazionale, con suo decreto sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, individui e modifichi la sede e la competenza territoriale di ogni Commissione territoriale per il diritto d'asilo in ogni Regione o in più Regioni aggregate, presso le Prefetture-Uffici territoriali del Governo, che forniscono alle Commissioni il necessario supporto logistico ed organizzativo, stabilendo un numero complessivo di Commissioni territoriali non inferiore a quindici, modificabile in caso di presentazione di flussi migratori più consistenti, anche attraverso l'articolazione in più sezioni di ogni Commissione territoriale a fine di consentire che ogni domanda sia esaminata entro il termine di sei mesi;
    9) prevedere che ogni Commissione territoriale e ognuna delle sue sezioni sia composta di tre persone che nel proprio settore hanno una comprovata e qualificata esperienza e conoscenza degli aspetti giuridici e sociali concernenti le migrazioni, della geopolitica, della tutela dei diritti della persona, della condizione dello straniero e del diritto d'asilo, scelte dalla Commissione nazionale con una procedura pubblica di valutazione comparativa per titoli di candidati, dei quali uno, con funzioni di presidente, scelto tra tre nomi indicati pubblicamente dal Ministero dell'interno d'intesa con la Conferenza unificata prevista dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 tra gli appartenenti alla carriera prefettizia, non inferiori a viceprefetto, all'Avvocatura dello Stato e ai dirigenti delle amministrazioni statali, regionali e locali, un componente scelto tra tre nomi indicati pubblicamente da enti e associazioni di tutela degli stranieri e dei rifugiati nell'ambito di avvocati, esperti, professori e ricercatori universitari in materie giuridiche, politiche, sociali o demoetnoantropologiche e un componente scelto tra tre persone esperte indicate dalla rappresentanza Pag. 277in Italia dell'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati.
   s) prevedere che nei casi in cui la Commissione nazionale o territoriale o il beneficiario dello status di rifugiato o altre autorità o enti pubblici o privati segnalino alle autorità di pubblica sicurezza fondati timori di rischi concreti e immediati per l'incolumità personale del rifugiato o dei propri familiari in Italia derivanti da azioni o minacce, dirette o indirette, provenienti dai responsabili della persecuzione di cui all'articolo 6 della Direttiva 2011/95/UE o da soggetti comunque ad essi collegati, siano subito disposti a tutela del rifugiato o dei suoi familiari adeguati servizi di protezione e di vigilanza ai sensi del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 2 luglio 2002, n. 133.
    2. Lo schema di decreto legislativo è elaborato dal Governo, previa consultazione pubblica e sentito il parere dell'Alto Commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati. Sullo schema di decreto legislativo il Governo deve acquisire il parere della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato. I pareri sono inviati alle Commissioni parlamentari insieme al testo dello schema su cui devono esprimere il parere. Si osserva, in quanto applicabile nei limiti previsti dal presente articolo, l'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
    3. Il decreto legislativo deve essere emanato e pubblicato entro il 30 settembre 2014. Le procedure di selezione e di nomina della Commissione nazionale devono concludersi il 30 novembre 2014 e la Commissione entro il 15 dicembre entra in funzione, insieme col personale ad essa addetto, anche messo a disposizione temporaneamente dal Ministero dell'interno o da altri amministrazioni. La legge di stabilità per il 2015 stabilisce eventuali risorse aggiuntive da indicare nel bilancio dello Stato necessarie all'immediata organizzazione interna, alla formazione e all'efficiente lavoro della Commissione nazionale e delle Commissioni territoriali per il diritto d'asilo e del loro personale e per un tempestivo e completo esame delle domande. La nuova Commissione nazionale entro il 31 gennaio 2015 organizza i suoi uffici e il suo personale e avvia la procedura di selezione dei componenti delle nuove Commissioni territoriali. La nuova Commissione nazionale entro il 30 aprile 2015 termina le procedure di valutazione comparativa dei componenti delle Commissioni territoriali e provvede alle loro nomine ed entro il 30 giugno 2015 organizza e fa svolgere e completare la formazione dei componenti delle nuove Commissioni e del loro personale e degli interpreti e adotta le linee-guida per le attività delle Commissioni territoriali, in modo che le nuove Commissioni territoriali e il loro personale siano insediate e operative ad esaminare le nuove domande entro il 20 luglio 2015. La precedente Commissione nazionale per il diritto d'asilo e le precedenti Commissioni territoriali cessano di svolgere le loro funzioni precedenti il 19 luglio 2015, salva la conclusione dei procedimenti per le domande di asilo presentate prima del 20 luglio 2015.

Art. 6-ter.
(Princìpi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione))
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  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione) il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, in quanto compatibili, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
   a) mantenere in tutti i casi degli standard di garanzia e di assistenza per i richiedenti asilo non inferiori a quelli Pag. 278previsti dalla normativa in vigore, salva la possibilità di introdurre criteri più favorevoli per i soggetti interessati;
   b) garantire l'accesso e la fruizione delle misure di accoglienza agli stranieri o agli apolidi presenti nel territorio italiano, compresa la frontiera, le acque territoriali o le zone di transito, nonché ai familiari inclusi nella domanda di protezione internazionale, dal momento in cui abbiano manifestato in qualsiasi forma e lingua la loro intenzione di presentare domanda di asilo, fino all'adozione di una decisione definitiva sulla stessa, anche se adottata in sede giurisdizionale, nei casi in cui il richiedente sia autorizzato a soggiornare sul territorio dello Stato, nonché ai richiedenti asilo che debbano essere trasferiti dall'Italia verso un altro Stato dell'Unione europea individuato come competente all'esame della domanda di asilo, o comunque tenuto alla presa o alla ripresa in carico del richiedente fino al momento dell'effettivo invio nel territorio dell'altro Stato, e ai richiedenti asilo che siano stati rinviati da un altro Stato dell'Unione europea in Italia quale Stato competente ad esaminare la loro domanda di asilo, o comunque tenuto alla presa o alla ripresa in carico;
   c) istituire il Servizio nazionale per il diritto d'asilo, in sostituzione del vigente Servizio di protezione per chiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), composto a livello centrale e periferico dalle amministrazioni statali, dalle regioni, dagli enti locali e dagli altri enti pubblici e privati coinvolti a diverso titolo nell'organizzazione dei servizi di accoglienza dei richiedenti asilo, prevedendo, nell'ambito del nuovo Servizio nazionale, l'istituzione di un Comitato nazionale per il diritto d'asilo collocato presso il Ministero dell'Interno, composto dai rappresentanti delle Amministrazioni centrali dello Stato competenti in materia di immigrazione e di diritto d'asilo, da tre rappresentanti delle Regioni, di cui una nel nord, una nel centro e una nel sud, designati dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome, da tre rappresentanti dei Comuni designati dall'ANCI, da un rappresentante del rappresentante in Italia dell'Alto Commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati, dal Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo e, con rotazione biennale, da tre rappresentanti di enti di livello nazionale che operano in favore dei rifugiati, con il compito di coordinare le attività in favore dei richiedenti asilo e dei beneficiari di protezione internazionale o umanitaria, di esaminare, modificare e approvare le linee guida per i componenti e le strutture operative del Servizio, di definire e modificare la programmazione triennale, con adeguamento annuale, delle misure di accoglienza, comprese quelle rivolte ai minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo, basata sul numero complessivo e sulle caratteristiche dei richiedenti asilo giunti in Italia nell'ultimo triennio, compresi coloro che sono giunti in seguito al rinvio da altri Stati dell'UE, sulla composizione e provenienza dei flussi migratori, nonché sul numero di riconoscimenti degli status di protezione internazionale o umanitaria adottati a livello amministrativo o giudiziario in Italia nell'ultimo triennio;
   d) prevedere l'istituzione presso il Ministero dell'Interno di un Ufficio Centrale del Servizio nazionale per il diritto d'asilo, gestito in convenzione tra il Ministero stesso e l'ANCI e con eventuali altri soggetti, e prevedere che l'Ufficio centrale è competente a svolgere attività di supporto al Comitato nazionale per il diritto di asilo e a svolgere, anche con procedure accelerate e semplificate e in deroga alle altre norme vigenti in materia di pubblica amministrazione, le seguenti funzioni:
    1) coordinamento, di intesa con le Prefetture, degli interventi di prima accoglienza e soccorso e di invio dei richiedenti nelle diverse strutture di accoglienza afferenti al Servizio nazionale per il diritto d'asilo diffuse sul territorio nazionale nell'ambito della programmazione decisa dal Comitato nazionale e attuata da ogni Regione, nonché degli eventuali spostamenti delle persone tra le strutture, con particolare attenzione alle eventuali vulnerabilità o alle problematiche di salute e al Pag. 279mantenimento dell'unità familiare dei richiedenti asilo;
    2) adozione, anche su proposta delle Prefetture territorialmente competenti, dei provvedimenti di revoca, proroga o riduzione delle misure di accoglienza disposte nei confronti di determinati richiedenti asilo o beneficiari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria o di protezione umanitaria nei casi previsti dalle norme vigenti;
    3) assistenza tecnica alle Regioni e agli Enti Locali circa la predisposizione e la gestione dei servizi di accoglienza,
    4) proposta al Comitato nazionale per il diritto d'asilo della predisposizione e dell'aggiornamento delle linee-guida che devono essere osservate da tutti i soggetti e le strutture afferenti al Servizio nazionale per il diritto d'asilo in materia di standard di tutela legale e sociale e di accoglienza dei richiedenti asilo e dei beneficiari di protezione internazionale o umanitaria con particolare attenzione alle operazioni di soccorso e di identificazione, alle operazioni di verbalizzazione e alle situazioni vulnerabili, anche prevedendo l'attivazione di servizi in collaborazione con le ASL competenti per territorio, per garantire misure assistenziali particolari e un adeguato supporto psico-pedagogico finalizzato alle esigenze della persona;
    5) organizzazione delle attività di formazione e dell'aggiornamento permanente per gli operatori pubblici o privati degli uffici, enti e strutture afferenti al Servizio, anche in collaborazione con la Scuola nazionale dell'amministrazione, con Università, enti ed associazioni qualificate, e delle attività di formazione e aggiornamento in favore degli avvocati specializzati in materia di diritto d'asilo, in collaborazione con i Consigli dell'ordine degli avvocati e con enti ed associazioni qualificate, nonché collaborazione con le attività di formazione e aggiornamento che devono essere organizzate dalla Scuola superiore della magistratura in favore dei magistrati addetti ai procedimenti giudiziari in materia di diritto d'asilo;
    6) monitoraggio costante sulle strutture di accoglienza afferenti al Servizio, anche con il supporto di ogni Regione in cui si trovano, al fine di vigilare sull'effettivo mantenimento degli standard qualitativi e quantitativi di accoglienza che debbono ugualmente essere rispettati in tutte le strutture utilizzate e di individuare e correggere eventuali carenze riscontrate;
    7) tenuta di una banca dati centrale dei richiedenti asilo e dei titolari di protezione internazionale o umanitaria, nel rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali e delle esigenze di tutela della riservatezza e della sicurezza di ogni richiedente, anche in collegamento con la Commissione nazionale per il diritto d'asilo;
    8) istituzione e promozione di gruppi nazionali e regionali operativi tra i diversi soggetti componenti del Servizio nazionale per il coordinamento operativo degli interventi di accoglienza di volta in volta necessari per i richiedenti asilo;
    9) predisposizione di un rapporto annuale sullo stato del Servizio e sulle attività svolte;
   e) disporre la progressiva chiusura dei centri statali di accoglienza per i richiedenti asilo (CARA) prevedendo altresì che si possano istituire eventuali centri statali di prima accoglienza per richiedenti asilo soltanto in quelle aree geografiche strategiche, in cui è prevedibile l'arrivo di flussi massicci ed improvvisi di migranti e non sia possibile l'allestimento di strutture ordinarie, i quali devono svolgere soltanto funzioni di soccorso, di primo orientamento e di identificazione nei confronti dei richiedenti asilo in attesa che l'Ufficio centrale del Servizio disponga nel minor tempo possibile comunque entro il termine perentorio di dieci giorni, l'invio dei richiedenti asilo nelle strutture ordinarie di accoglienza di cui alle lettere f), g) e l), e prevedendo che la verbalizzazione delle domande di asilo e la conseguente individuazione della competenza all'esame delle stesse da parte della commissione territoriale venga definita sulla Pag. 280base del luogo in cui si trovano queste ultime strutture a cui il richiedente è inviato;
   f) prevedere che la programmazione ordinaria degli interventi di accoglienza sia effettuata secondo quote regionali di posti ordinari in proporzione alla popolazione residente, prevedendo altresì una quota di posti aggiuntivi da rendere immediatamente disponibili in caso di un numero di domande superiori alla media prevista dalla programmazione e attribuendo ad ogni regione la decisione del riparto nel proprio territorio dei posti di accoglienza ai Comuni, nei cui territori operino servizi di accoglienza già attivi e conformi agli standard o che siano disponibili ad attivarne di nuovi aventi i medesimi standard;
   g) prevedere che qualora i posti così individuati siano inferiori al numero complessivo dei posti di accoglienza ordinari e aggiuntivi programmati per la stessa Regione o Provincia autonoma essa, sentito il parere del Consiglio per le autonomie locali, concordi comunque con i comuni l'individuazione di ulteriori posti in altre strutture di accoglienza e la definizione del relativo numero di posti nel rispetto dei princìpi di adeguatezza e di differenziazione, in base alla popolazione residente e alla collocazione geografica dei comuni stessi;
   h) prevedere che i Comuni provvedano alla gestione ordinaria degli interventi di accoglienza con oneri a carico dello Stato ovvero trasferiti dallo Stato alle regioni nell'ambito del sistema dei servizi sociali dei loro rispettivi territori o ai Comuni nell'ambito delle risorse per la gestione delle loro funzioni fondamentali in materia di programmazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali, facendo ricorso ad alloggi ordinari o a centri e strutture abitative di piccole e medie dimensioni, che tengano conto anche delle esigenze delle persone più vulnerabili e del mantenimento dell'unità dei nuclei familiari;
   i) prevedere che la prima programmazione nazionale degli interventi di accoglienza e l'individuazione dei posti disponibili nel Sistema nazionale è effettuata tenendo conto dei servizi attivi di accoglienza di cui all'attuale articolo 1-septies della legge n. 39 del 1990 come modificata dall'articolo 32 della legge n. 198 del 2002.
   l) prevedere che in caso di arrivi di persone in numero comunque superiore rispetto a quanto previsto dalla programmazione, il Servizio nazionale per il diritto d'asilo prioritariamente attivi subito i posti aggiuntivi che ogni regione ha indicato nella sua programmazione e che provveda al potenziamento e alla maggiore diffusione dei programmi di accoglienza ordinari, in accordo con le regioni, ricorrendo solo in caso di accertata necessità, all'istituzione di ulteriori centri di accoglienza, la cui gestione può essere affidata dalle regioni con procedure accelerate e semplificate ai Comuni o a enti ed associazioni operanti in materia di asilo, sotto la vigilanza delle Prefetture territorialmente competenti, che possono sostituirsi alla regione eventualmente inadempiente, e con applicazione in ogni caso a dette strutture dei medesimi standard previsti per le strutture ordinarie, incluso il pagamento delle spese a carico dello Stato;
   m) prevedere la facoltà per l'autorità di pubblica sicurezza di disporre misure limitative della libertà di circolazione e soggiorno presso i centri statali di prima accoglienza e soccorso per il tempo non superiore a 72 ore dalla presentazione, anche verbale, della domanda di asilo, nei casi in cui ciò sia strettamente indispensabile per provvedere al rilevamento dei dati e dei rilievi fotodattiloscopici prescritti dagli articoli 9, 10, 11, 14, 15 del regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che istituisce l’«EURODAC» o per provvedere agli accertamenti concernenti l'identità e la nazionalità ovvero qualora sussistano gravi motivi di pericolo attuale per la sicurezza dello Stato, stabilendo altresì che in caso di circostanze eccezionali in relazione al numero di arrivi e alla loro concentrazione in alcune località tali misure possono essere prorogate Pag. 281una sola volta per una durata non superiore a ulteriori 72 ore;
   o) prevedere che i richiedenti asilo possano essere sottoposti, durante l'esame della loro domanda di asilo, a misure restrittive della libertà personale, incluso il trattenimento, disposto dal tribunale ordinario in composizione monocratica nei soli casi in cui la domanda di asilo sia stata presentata da persona non detenuta in istituti penitenziari, nei cui confronti debba essere eseguita un'espulsione disposta a titolo di misura di sicurezza nelle ipotesi previste dal codice penale o dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 286 del 1998 o a titolo di misura alternativa della detenzione o di sanzione sostitutiva della pena disposta ai sensi dell'articolo 16 del medesimo decreto legislativo o nei cui confronti debba essere eseguita l'espulsione disposta nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1 e comma 2, lettera c) dello stesso decreto legislativo e prevedere che, nei casi in cui la domanda di asilo sia stata presentata mentre era già in atto il trattenimento disposto ai sensi dell'articolo 14 dello stesso decreto legislativo, il trattenimento sia prorogato dallo stesso tribunale per un periodo non superiore a trenta giorni, entro cui deve concludersi l'esame amministrativo della domanda, qualora appaia, sulla base di una valutazione individuale di tutte le circostanze pertinenti, che la domanda di asilo sia stata presentata al solo scopo di ritardare o di compromettere l'esecuzione dell'espulsione e che è oggettivamente necessario che il provvedimento di trattenimento sia mantenuto al fine di evitare che l'interessato si sottragga definitivamente al proprio rimpatrio;
   p) prevedere che gli stranieri o apolidi che presentano domanda di asilo durante il trattenimento a cui sono già sottoposti ad altro titolo nei centri previsti dall'articolo 14 decreto legislativo n. 286 del 1998 siano collocati durante l'intero periodo di esame della domanda in sezioni separate dei medesimi centri, nelle quali possano effettivamente fruire di misure specifiche di informazione e di orientamento alla procedura di asilo e alle quali abbiano accesso effettivo i difensori, l'Alto commissariato delle nazioni unite per i rifugiati e gli enti che operano in favore di stranieri e rifugiati;
   r) prevedere che il titolare di protezione internazionale o umanitaria che non disponga di proprie risorse o comunque non risulti ancora autosufficiente, subito dopo il riconoscimento della protezione fruisca, nell'ambito delle strutture afferenti al Sistema nazionale per il diritto d'asilo, di un periodo di accoglienza e di supporto formativo, linguistico, assistenziale ed economico finalizzato a realizzare percorsi di inclusione sociale, di durata non inferiore a dodici mesi, prorogabili in caso di situazioni vulnerabili, decorso il quale l'erogazione di eventuali ulteriori supporti per favorire l'inclusione sociale potrà avvenire tramite il sistema ordinario degli interventi e dei servizi sociali operanti in ogni Comune e tramite il sistema ordinario della formazione e istruzione professionale, dei servizi per l'impiego e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, alle medesime condizioni previste per tutti i residenti, le cui spese in favore dei beneficiari di protezione devono essere poste a carico del bilancio dello Stato;
   s) prevedere che ogni controversia sull'effettivo accesso alle misure di assistenza, anche economica, spetti alla giurisdizione ordinaria, con ricorso del richiedente asilo da presentarsi gratuitamente al tribunale ordinario in composizione monocratica del luogo in cui la persona dimora, con l'obbligo di essere assistito da un difensore e da un interprete e l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e che i giudizi su tali ricorsi siano decisi con termini accelerati e con procedure semplificate nelle forme della volontaria giurisdizione, previo ascolto del ricorrente;
   t) prevedere che le attività e le iniziative promosse o svolte nell'ambito del Servizio nazionale per il diritto d'asilo sono finanziate in via ordinaria sia con risorse ordinarie previste nel bilancio dello Pag. 282Stato, anche trasferite dallo Stato ai bilanci regionali e ai bilanci degli enti locali, con particolare riferimento per le maggiori spese sostenute da determinate regioni e da determinati Comuni per l'accoglienza dei richiedenti asilo, rispetto a quelle preventivate nella programmazione, e sia con risorse apposite previste nei bilanci dei soggetti che lo compongono, sia con un apposito Fondo nazionale per il diritto d'asilo, gestito dall'ufficio nazionale del Servizio e ripartito tra le Regioni che lo assegnano agli enti locali e agli altri enti che forniscono effettivamente servizi ai richiedenti asilo sulla base dei loro costi standard, che sostituisca il vigente Fondo nazionale delle politiche e dei servizi dell'asilo, a cui afferiscano anche le risorse dei finanziamenti dell'Unione europea in materia di asilo.
   1. Lo schema di decreto legislativo è elaborato dal Governo, previa consultazione pubblica e sentito il parere dell'Alto Commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati. Sullo schema di decreto legislativo il Governo deve acquisire il parere della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato. Si osserva, in quanto applicabile nei limiti previsti dal presente articolo, l'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
   2. Il decreto legislativo deve essere emanato e pubblicato entro il 30 settembre 2014. Il Ministero dell'Interno, d'intesa con la Conferenza unificata, promuove subito le iniziative necessarie all'immediata attuazione del decreto legislativo, all'immediata costituzione del Comitato nazionale per il diritto d'asilo e alla stipula della convenzione con l'ANCI e con la Conferenza delle regioni e delle Province autonome per l'immediata costituzione del nuovo Servizio nazionale per il diritto d'asilo e avvia la trasformazione dei centri di accoglienza per richiedenti asilo e la costituzione entro il 31 ottobre 2014 dell'Ufficio centrale del Servizio, utilizzando in via preliminare anche la struttura organizzativa e le risorse del Servizio centrale dello SPRAR, nonché i centri collegati con lo SPRAR. La legge di stabilità per il 2015 stabilisce eventuali risorse aggiuntive da indicare nel bilancio dello Stato necessarie nel 2015 per provvedere all'immediata organizzazione interna alla formazione degli operatori e allo svolgimento degli altri compiti di gestione delle misure di assistenza e accoglienza affidati alle amministrazioni regionali e comunali per consentire l'efficiente lavoro dei servizi di accoglienza secondo i nuovi criteri. L'Ufficio centrale del Servizio entro il 15 febbraio 2015 propone al Comitato nazionale l'adozione delle linee-guida per la realizzazione dei servizi e delle iniziative del nuovo Servizio e i piani di ripartizione dei richiedenti asilo tra le regioni, entro il 30 giugno 2015 organizza e fa svolgere e completare le iniziative di formazione per tutti gli operatori afferenti al Servizio indicati nella programmazione regionale o provinciale che ogni regione o Provincia autonoma deve indicare all'Ufficio nazionale entro il 31 marzo 2015 ed adotta ogni altra misura finalizzata a giungere ad una piena operatività del nuovo Servizio nazionale, secondo i nuovi standard, in tutto il territorio nazionale, entro il 20 luglio 2015. Fino a tale data i centri SPRAR e i centri statali di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) svolgono attività di assistenza secondo i principi introdotti dal nuovo decreto legislativo e a tale data cessano di funzionare.

6. 01. Chaouki, Zampa.

ART. 7.

  Sopprimerlo.

7. 5. Prataviera.

Pag. 283

  Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

Art. 7.
(Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni di attuazione della normativa dell'Unione europea in materia di protezione internazionale e di protezione temporanea e principi e criteri direttivi per l'attuazione delle direttive 2013/32/UE e 2013/33/UE).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione delle direttive 2013/32/UE e 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, di cui all'allegato B, secondo le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, in quanto compatibili, un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni legislative vigenti che, in attuazione dell'articolo 10, terzo comma, della Costituzione, recepiscono gli atti dell'Unione europea adottati ai sensi dell'articolo 78 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che regolano il diritto di asilo, la protezione sussidiaria e la protezione temporanea.
  2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 deve disciplinare, inoltre, quegli aspetti rilevanti in materia di asilo non disciplinati dalla legislazione comunitaria, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
   a) in relazione all'integrazione dei beneficiari di protezione internazionale prevedere che:
    1) sia data attuazione all'articolo 25 «sull'assistenza amministrativa» della Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato del 28 luglio 1951, stabilendo che in nessun caso una pubblica amministrazione potrà precludere l'accesso o il buon esito di un procedimento amministrativo ovvero l'esercizio di un diritto ad un beneficiario di protezione internazionale esclusivamente in ragione della mancata produzione o esibizione di certificati rilasciati dalle autorità del proprio Paese di origine, qualora tale mancanza dipenda dall'impossibilità a far ricorso al supporto di dette autorità e che le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 in materia di documentazione amministrativa si applicano ai beneficiari di protezione internazionale a parità di condizione con il cittadino italiano;
    2) i beneficiari di protezione internazionale siano inclusi, per i primi due anni dopo il loro riconoscimento, tra le categorie delle persone svantaggiate previste all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, sulla disciplina delle cooperative sociali;
   b) prevedere una procedura per il reinsediamento in Italia dei rifugiati che vivono in Paesi terzi;
   c) al fine di dare attuazione all'articolo 27, comma 3 del Regolamento 604 del 2013 (Dublino III), il quale dispone che gli Stati possano scegliere tra diverse possibilità procedurali, prevedere che:
    1) avverso le decisioni di trasferimento ai sensi del Regolamento 604 del 2013 (Dublino III) sia ammesso ricorso dinanzi al Tribunale ordinario, in composizione monocratica, che ha sede nel capoluogo del distretto di Corte di Appello del luogo di residenza del richiedente la protezione internazionale, o in assenza di residenza il luogo di domicilio, al momento della notifica della decisione ai sensi del Regolamento 604 del 2013; al procedimento si applicano, in quanto compatibili le medesime disposizioni che disciplinano i ricorsi contro le decisioni amministrative sulle istanze di protezione internazionale;
    2) il ricorso possa essere presentato entro il termine di 30 giorni e che conferisca all'interessato il diritto di rimanere in Italia in attesa di una decisione in primo grado;
   d) in relazione allo schema di decreto legislativo sia acquisito il parere dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.

Pag. 284

  3. All'attuazione della direttiva 2013/32/UE del Parlamento e del Consiglio, del 26 giugno 2013, si provvede nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) mantenere in tutti i casi il livello degli standard di garanzia previsti dalla normativa attualmente in vigore ed includere tutte le norme migliorative sotto il profilo delle garanzie per i richiedenti asilo ed i beneficiari di protezione internazionale previste dalla summenzionata direttiva;
   b) prevedere misure che garantiscano a tutti gli stranieri in condizione di soggiorno irregolare, inclusi i potenziali richiedenti asilo presenti alle frontiere o soccorsi in mare, un'informazione tempestiva e in lingua conoscibile sulla possibilità di presentare una domanda di protezione, garantendo in tali contesti l'effettiva possibilità di esprimere qualsiasi eventuale esigenza di protezione, con particolare attenzione ai soggetti vittime di tratta e ai minori non accompagnati, dotando per tali fini i servizi di orientamento e assistenza presso i valichi di frontiera e presso le aree in cui si registra il maggior numero di arrivi, di personale qualificato che svolga il proprio servizio in condizioni strutturali e funzionali distinte rispetto ai controlli di competenza della Pubblica Sicurezza;
   c) prevedere che al richiedente asilo sia rilasciato un certificato attestante il suo status dalla data di presentazione della domanda, che garantisca l'immediato accesso all'assistenza sanitaria, all'iscrizione anagrafica e ad altri servizi sociali di base;
   d) riformare l'autorità competente per la valutazione delle domande di protezione internazionale, garantendo indipendenza di giudizio e professionalizzazione del personale deputato alla valutazione delle singole domande di protezione attraverso l'istituzione di un'Autorità indipendente sull'asilo, prevedendo che:
    1) tale Autorità indipendente sull'asilo (d'ora in poi, detta Autorità sull'asilo) operi in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, composta da un collegio direttivo di tre membri altamente qualificati in materia di protezione internazionale, esterni all'amministrazione pubblica o posti fuori ruolo, nominati attraverso una procedura di selezione trasparente e imparziale e da uffici territoriali, presieduti da personale con esperienza consolidata nel campo della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale;
    2) gli uffici territoriali sull'asilo, composti da personale specializzato e dedicato, siano competenti sulle domande d'asilo e sulla revoca e cessazione degli status di beneficiari di protezione internazionale;
    3) il collegio direttivo dell'Autorità sull'asilo svolga attività di supervisione, coordinamento e indirizzo degli uffici territoriali e sia garante dell'uniformità di interpretazione dei criteri per il riconoscimento della protezione internazionale, nonché del rispetto delle garanzie procedurali, attraverso meccanismi di monitoraggio e controllo della qualità del sistema;
    4) il personale dell'Autorità sull'asilo riceva una formazione iniziale periodicamente aggiornata sulla protezione internazionale e sulle procedure per il riconoscimento della protezione;
    5) l'UNHCR fornisca attività di supporto e di consulenza per la selezione, formazione e aggiornamento del personale, per il monitoraggio ed il controllo della qualità del sistema, nonché per le informazioni sui paesi di origine. Le modalità di espletamento di tali attività sono stabilite in accordo annuale tra l'autorità sull'asilo l'UNHCR;
   e) rafforzare l'efficienza della procedura prevedendo che:
    1) la dotazione organica, il trattamento economico del personale dell'Autorità sull'asilo e il limite di nuove spese siano individuati con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta Pag. 285del Ministero dell'Interno e dell'Economia e delle Finanze. L'Autorità sull'asilo si avvale di personale comandato da pubbliche amministrazioni e di nuovo personale assunto sulla base di una pianta organica determinata nel rispetto del limite di spesa individuato dal decreto di cui al presente numero;
    2) la fase istruttoria di valutazione delle domande di asilo e il colloquio individuale siano affidati ad un singolo funzionario dell'ufficio territoriale e che la decisione sia presa da un collegio formato da due funzionari, integrato dal Presidente in caso di disaccordo;
    3) il collegio direttivo dell'Autorità sull'asilo svolga una costante attività di monitoraggio, in collaborazione con l'UNHCR, delle modalità di valutazione delle domande di protezione da parte dagli uffici territoriali, ed in particolare delle modalità di espletamento dei colloqui personali, dell'appropriatezza delle decisioni adottate e della adeguatezza delle motivazioni adottate;
    4) quando la domanda del richiedente è estesa ai figli minori, sia emesso per ognuno di essi un decreto individuale;
    5) il collegio direttivo dell'Autorità sull'asilo predisponga linee guida per la fase di registrazione delle domande di protezione internazionale, al fine di garantire omogeneità nell'applicazione della normativa sul territorio nazionale;
    6) il collegio direttivo dell'Autorità sull'asilo predisponga linee guida uniformi per la segnalazione tempestiva agli uffici territoriali dei casi vulnerabili al fine di consentirne l'esame prioritario;
    7) avverso le decisioni degli uffici territoriali sia ammesso ricorso dinanzi al tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di corte d'appello del luogo di residenza del richiedente, o in assenza di residenza del luogo di domicilio, al momento della notifica della decisione sulla domanda di protezione internazionale. Prevedere inoltre che presso i Tribunali competenti siano individuati magistrati specializzati per l'esame dei ricorsi in materia di protezione internazionale;
   f) introdurre misure per rafforzare gli standard di garanzia della procedura prevedendo che:
    1) la motivazione della decisione includa, oltre che agli elementi in fatto e in diritto, un riferimento ai documenti informativi sui paesi d'origine posti dagli uffici territoriali a base della decisione;
    2) i colloqui personali, compresi quelli relativi alla registrazione della domanda di protezione internazionale, siano condotti in luoghi idonei anche in relazione ai richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari;
    3) gli uffici territoriali abbiano la possibilità di sospendere o rinviare il colloquio personale, qualora sia necessario acquisire maggiori informazioni sul paese di origine del richiedente o avvalersi di una perizia tecnica, o di riconvocare il richiedente qualora sia necessario chiarire passaggi delle precedenti dichiarazioni che appaiono contraddittori o poco chiare;
    4) l'Autorità sull'asilo adotti delle linee guida sulle tecniche d'intervista, con particolare attenzione ai richiedenti minori e a richiedenti portatori di esigenze procedurali particolari;
    5) l'Autorità sull'asilo adotti un codice di condotta al quale il personale addetto alla valutazione delle domande di protezione internazionale, gli interpreti ed il personale amministrativo di supporto si debbano attenere;
    6) gli standard e garanzie previste nel contesto della procedura per la cessazione e revoca degli status di protezione internazionale siano estesi alle procedure di non rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari rilasciato ai sensi dell'articolo 5, comma 6 del decreto legislativo n. 286 del 1998;
   g) prevedere che in tutte le procedure afferenti la protezione internazionale, l'UNHCR possa esprimere un proprio parere Pag. 286ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera c) della direttiva, il quale deve essere tenuto in considerazione dall'autorità competente;
   h) definire meccanismi affinché i minori non accompagnati siano prontamente identificati. In caso di fondato dubbio sull'età dichiarata, tale identificazione si svolga attraverso un'adeguata procedura uniforme e multidisciplinare di determinazione dell'età, condotta da personale specializzato e che gli esami più invasivi di tipo medico siano utilizzati soltanto come extrema ratio; prevedere che la minore età sia presunta sino ad accertamento, avvenuto; prevedere inoltre che i minori non accompagnati siano adeguatamente informati sui loro diritti, incluso l'eventuale accesso alla procedura di determinazione della protezione internazionale; infine, prevedere che in ogni decisione presa nei confronti di minori non accompagnati, il superiore interesse del minore sia considerato un criterio preminente;
   i) prevedere che i servizi d'informazione e assistenza di cui all'articolo 8 della direttiva possano essere previsti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e previo accertamento dell'effettiva disponibilità di risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie allo scopo, anche presso i valichi di frontiera e le strutture utilizzate per l'identificazione, in quei luoghi interessati da un numero significativo di arrivi via mare di potenziali richiedenti asilo e che a tal fine il Ministero dell'interno aggiorni annualmente con proprio provvedimento la lista di tali servizi. Garantire inoltre che le organizzazioni che operano in favore dei richiedenti abbiano accesso ai richiedenti presso i valichi di frontiera, comprese le zone di transito, delle frontiere esterne. Prevedere, inoltre, che il personale preposto alla raccolta delle domande di asilo riceva formazione, svolta in collaborazione con l'UNHCR, sulla protezione internazionale e che sia predisposto per essi delle linee guida per l'identificazione dei richiedenti la protezione internazionale e per la verifica delle condizioni di cui all'articolo 19, del decreto legislativo del 25 luglio 1998 n. 286, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   j) allo schema di decreto legislativo sia acquisito il parere dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.

  4. All'attuazione della direttiva 2013/33/UE del Parlamento e del Consiglio, del 26 giugno 2013, si provvede nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) mantenere in tutti i casi il livello degli standard di garanzia previsti dalla normativa attualmente in vigore ed includere tutte le norme migliorative sotto il profilo delle garanzie per i richiedenti ed i beneficiari di protezione internazionale previste dalla summenzionata direttiva;
   b) istituire, senza nuovi o maggiori costi per la finanza pubblica, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un Consiglio Nazionale per le Politiche sull'Asilo, con compiti di indirizzo e programmazione, composto da rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministro dell'integrazione, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero degli esteri, delle Regioni, dell'Unione delle province d'Italia (UPI), dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), delle Aree Metropolitane, dell'Autorità sull'Asilo e da un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR). Al consiglio è affidata, sentiti gli enti e le associazioni che operano a favore dei richiedenti e dei beneficiari di protezione internazionale e umanitaria, la predisposizione annuale del Piano Nazionale sull'Asilo, con l'obiettivo di elaborare le linee di indirizzo e di pianificare gli interventi in materia d'asilo e la valutazione degli stessi. Il Piano, inoltre, deve definire il numero complessivo dei posti in accoglienza necessari per i richiedenti e i beneficiari di protezione, inclusi i posti per le persone vulnerabili, calcolato sulla base dell'andamento dei tre anni precedenti;
   c) al fine di promuovere il coordinamento degli interventi in materia d'accoglienza, Pag. 287prevedere, senza nuovi o maggiori costi per la finanza pubblica, un Tavolo di Coordinamento Nazionale, istituito presso il Ministero dell'interno, e Tavoli di coordinamento Regionali;
   d) superare l'attuale assetto del sistema d'accoglienza, abrogando i centri di accoglienza per richiedenti asilo di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 25 del 2008, ed introducendo, a titolo di eccezione, solo in caso di arrivi massicci e concentrati nel tempo, meccanismi flessibili di prima accoglienza finalizzati al tempestivo trasferimento in appositi servizi di accoglienza integrati e decentrati sul territorio;
   e) definire puntualmente finalità, procedure e garanzie nei centri di soccorso e prima accoglienza;
   f) prevedere che l'accoglienza dei richiedenti e dei beneficiari di protezione sul territorio nazionale sia predisposta secondo quote regionali, da definirsi nell'ambito del Piano Nazionale, in base a criteri anche socio-economici. Al raggiungimento di dette quote concorrono i servizi di accoglienza di cui all'attuale articolo 1-septies della legge n. 39 del 1990, modificata dall'articolo 32 della legge n. 189 del 2002;
   g) prevedere un servizio di coordinamento unico dei servizi di accoglienza di cui al punto precedente, incaricato di svolgere i seguenti compiti:
    1) monitorare la presenza nel territorio nazionale dei richiedenti e dei beneficiari di protezione;
    2) gestire la banca dati degli interventi realizzati a livello locale in favore dei richiedenti e dei beneficiari di protezione;
    3) fornire assistenza tecnica alle Regioni e agli enti locali;
    4) organizzare attività di formazione e di aggiornamento periodico;
    5) garantire il controllo e la supervisione sulle strutture d'accoglienza al fine di assicurare standard qualitativi e quantitativi adeguati;
   h) predisporre ed aggiornare, sentito l'UNHCR, linee guida nazionali per la gestione dei servizi d'accoglienza, al fine di garantire standard uniformi in tutte le strutture che ospitano richiedenti e beneficiari di protezione, in particolare per le persone vulnerabili, secondo il modello di accoglienza integrata dei servizi di cui articolo 1-septies della legge n. 39 del 1990, modificata dall'articolo 32 della legge n. 189 del 2002. Le suddette linee guida devono indicare anche: I) procedure e meccanismi di partecipazione dei richiedenti nella gestione delle risorse materiali e nell'organizzazione degli spazi comuni e della vita sociale; II) procedure standard per l'identificazione e la presa in carico delle persone vulnerabili;
   i) garantire che l'accesso alle misure d'accoglienza del richiedente che risulta privo di mezzi necessari ad assicurare a sé e alla sua famiglia un'adeguata qualità di vita tale che garantisca il sostentamento e tuteli la salute fisica e mentale, sia contestuale alla manifestazione della volontà di chiedere protezione e che in caso di temporanea indisponibilità dei posti previsti nel Piano Nazionale o ritardi nel trasferimento del richiedente siano previste misure d'accoglienza alternative;
   j) prevedere che l'accoglienza abbia termine nel momento in cui il richiedente, privo dei mezzi di sussistenza, non sia più autorizzato a soggiornare sul territorio dello Stato;
   k) prevedere che il trattenimento di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 25 del 2008 sia escluso per le persone vulnerabili, in base ad una valutazione individuale;
   l) prevedere che in ogni decisione relativa all'accoglienza dei minori non accompagnati sia considerato come preminente il superiore interesse del minore;Pag. 288
   m) prevedere l'istituzione di un ufficio presso la Direzione Centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo del Ministero dell'Interno che svolga, anche tramite la collaborazione di esperti esterni, attività di monitoraggio sulle condizioni d'accoglienza nelle strutture che ospitano richiedenti e beneficiari di protezione e che detto ufficio rediga un rapporto annuale sulle attività di monitoraggio;
   n) prevedere meccanismi di segnalazione di inadempienze e disservizi, da parte dei richiedenti e beneficiari di protezione ospitati nelle strutture di accoglienza;
   o) allo schema di decreto legislativo e acquisito il parere dell'Alto Commissariamento delle Nazioni Unite per i Rifugiati.

  5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, ai sensi dell'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, può adottare disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto legislativo.
7. 1. Pannarale, Ricciatti, Scotto, Fava, Marcon, Fratoianni, Nicchi, Costantino.

  Al comma 1 sostituire le parole da: Il Governo è delegato fino alle parole: un testo unico delle disposizioni legislative vigenti con le seguenti: Il Governo è delegato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a recepire i decreti legislativi di attuazione delle direttive 2013/32/UE e 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, di cui all'allegato B, secondo le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012 n. 234, ed entro sei mesi dal recepimento dei decreti legislativi delle citate direttive, ad emanare un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni legislative vigenti,».
7. 9. Silvia Giordano, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Fico, Nesci, Vignaroli.

  Al comma 1, dopo la parola: temporanea aggiungere le seguenti:
  prevedendo in particolare che, quando vi siano fondati motivi per ritenere che l'espulsione comporterà per lo straniero il pericolo concreto e attuale di persecuzioni che ne impediscano l'effettivo esercizio delle libertà democratiche ovvero che venga sottoposto a trattamenti contrari al rispetto della dignità umana, l'autorità competente sospende il provvedimento di espulsione fino a che dette condizioni persistano.
7. 8. Colonnese, Carinelli, Luigi Di Maio, Fico, Nesci, Vignaroli.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. All'attuazione della direttiva 2013/32/UE del Parlamento e del Consiglio, del 26 giugno 2013, si provvede nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) mantenere in tutti i casi il livello degli standard di garanzia previsti dalla normativa attualmente in vigore ed includere tutte le norme migliorative sotto il profilo delle garanzie per i richiedenti asilo ed i beneficiari di protezione internazionale previste dalla summenzionata direttiva;
   b) prevedere misure che garantiscano a tutti gli stranieri in condizione di soggiorno irregolare, inclusi i potenziali richiedenti asilo presenti alle frontiere o soccorsi in mare, un'informazione tempestiva e in lingua conoscibile sulla possibilità di presentare una domanda di protezione, garantendo in tali contesti l'effettiva possibilità di esprimere qualsiasi eventuale esigenza di protezione, con particolare attenzione ai soggetti vittime di tratta e ai minori non accompagnati, dotando per tali fini i servizi di orientamento e assistenza presso i valichi di frontiera e presso le aree in cui si registra il maggior numero di arrivi, di personale qualificato che svolga il proprio servizio in condizioni Pag. 289strutturali e funzionali distinte rispetto ai controlli di competenza della Pubblica Sicurezza;
   c) prevedere che al richiedente asilo sia rilasciato un certificato attestante il suo status dalla data di presentazione della domanda, che garantisca l'immediato accesso all'assistenza sanitaria, all'iscrizione anagrafica e ad altri servizi sociali di base;
   d) riformare l'autorità competente per la valutazione delle domande di protezione internazionale, garantendo indipendenza di giudizio e professionalizzazione del personale deputato alla valutazione delle singole domande di protezione, attraverso l'istituzione di un'Autorità indipendente sull'asilo, prevedendo che:
    1) tale Autorità indipendente sull'asilo (d'ora in poi, detta «Autorità sull'asilo») operi in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, composta da un collegio direttivo di tre membri altamente qualificati in materia di protezione internazionale, esterni all'amministrazione pubblica o posti fuori ruolo, nominati attraverso una procedura di selezione trasparente e imparziale e da uffici territoriali, presieduti da personale con esperienza consolidata nel campo della procedura per il riconoscimento della protezione, internazionale;
    2) gli uffici territoriali sull'asilo, composti da personale specializzato e dedicato, siano competenti sulle domande d'asilo e sulla revoca e cessazione degli status di beneficiari di protezione internazionale;
    3) il collegio direttivo dell'Autorità sull'asilo svolga attività di supervisione, coordinamento e indirizzo degli uffici territoriali e sia garante dell'uniformità di interpretazione dei criteri per il riconoscimento della protezione internazionale, nonché del rispetto delle garanzie procedurali, attraverso meccanismi di monitoraggio e controllo della qualità del sistema;
    4) il personale dell'Autorità sull'asilo riceva una formazione iniziale periodicamente aggiornata sulla protezione internazionale e sulle procedure per il riconoscimento della protezione;
    5) l'UNHCR fornisca attività di supporto e di consulenza per la selezione, formazione e aggiornamento del personale, per il monitoraggio ed il controllo della qualità del sistema, nonché per le informazioni sui paesi di origine. Le modalità di espletamento di tali attività sono stabilite in un accordo annuale tra l'autorità sull'asilo e l'UNHCR;
   e) rafforzare l'efficienza della procedura prevedendo:
    1) che la dotazione organica, il trattamento economico del personale dell'Autorità sull'asilo e il limite di nuove spese siano individuati con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell'Interno e dell'economia, e delle Finanze. L'Autorità sull'asilo si avvale di personale comandato da pubbliche amministrazioni e di nuovo personale assunto sulla base di una pianta organica determinata nel rispetto del limite di spesa individuato dal decreto di cui al presente numero;
    2) che la fase istruttoria di valutazione delle domande di asilo e il colloquio individuale siano affidati ad un singolo funzionario dell'ufficio territoriale e che la decisione sia presa da un collegio formato da due funzionari, integrato dal Presidente in caso di disaccordo;
    3) che il collegio direttivo dell'Autorità sull'asilo svolga una costante attività di monitoraggio, in collaborazione con l'UNHCR, delle modalità di valutazione delle domande di protezione da parte dagli uffici territoriali, ed in particolare, della modalità di espletamento dei colloqui personali, dell'appropriatezza delle decisioni adottate e della adeguatezza delle motivazioni adottate;
    4) che quando la domanda del richiedente è estesa ai figli minori, sia emesso per ognuno di essi un decreto individuale;Pag. 290
    5) che il collegio direttivo dell'Autorità sull'asilo predispone linee guida per la fase di registrazione delle domande di protezione internazionale al fine di garantire omogeneità nell'applicazione della normativa sul territorio nazionale;
    6) che il collegio direttivo dell'Autorità sull'asilo predisponga linee guida uniformi per la segnalazione tempestiva agli uffici territoriali dei casi vulnerabili al fine di consentirne l'esame prioritario;
    7) che avverso le decisioni degli uffici territoriali sia ammesso ricorso dinanzi al tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di corte d'appello del luogo di residenza del richiedente, o in assenza di residenza del luogo di domicilio, al momento della notifica della decisione sulla domanda di protezione internazionale. Prevedere inoltre che presso i Tribunali competenti siano individuati magistrati specializzati per l'esame dei ricorsi in materia di protezione internazionale;
   f) introdurre misure per rafforzare gli standard di garanzia della procedura prevedendo che:
    1) la motivazione della decisione includa, oltre che agli elementi in fatto e in diritto, un riferimento ai documenti informativi sui paesi d'origine posti dagli uffici territoriali a base della decisione;
    2) i colloqui personali, compresi quelli relativi alla registrazione della domanda di protezione internazionale, siano condotti in luoghi idonei anche in relazione ai richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari;
    3) gli uffici territoriali abbiano la possibilità di sospendere o rinviare il colloquio personale, qualora sia necessario acquisire maggiori informazioni sul paese di origine del richiedente o avvalersi di una perizia tecnica, o di riconvocare il richiedente qualora sia necessario chiarire passaggi delle precedenti dichiarazioni che appaiono contraddittori o poco chiare;
    4) l'Autorità sull'asilo adotti delle linee guida sulle tecniche d'intervista, con particolare attenzione ai richiedenti minori e a richiedenti portatori di esigenze procedurali particolari;
    5) l'Autorità sull'asilo adotti un codice di condotta al quale il personale addetto alla valutazione delle domande di protezione internazionale, gli interpreti ed il personale amministrativo di supporto si debbano attenere;
    6) gli standard e garanzie previste nel contesto della procedura per la cessazione e revoca degli status di protezione internazionale siano estesi alle procedure di non rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari rilasciato ai sensi dell'articolo 5, comma 6 del Decreto Legislativo n. 286/1998;
   g) prevedere che in tutte le procedure afferenti la protezione internazionale, l'UNHCR possa esprimere un proprio parere ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera c) della direttiva, il quale deve essere tenuto in considerazione dall'autorità competente;
   h) definire meccanismi affinché i minori non accompagnati siano prontamente identificati. In caso di fondato dubbio sull'età dichiarata, tale identificazione, si svolga attraverso un'adeguata procedura uniforme e multidisciplinare di determinazione dell'età, condotta da personale specializzato e che gli esami più invasivi di tipo medico siano utilizzati soltanto come una extrema ratio; prevedere che la minore età sia presunta sino ad accertamento avvenuto, prevedere inoltre che i minori non accompagnati siano adeguatamente informati sui loro diritti, incluso l'eventuale accesso alla procedura di determinazione della protezione internazionale; infine, prevedere che in ogni decisione presa nei confronti di minori non accompagnati, il superiore interesse del minore sia considerato un criterio preminente;
   i) prevedere che i servizi d'informazione e assistenza di cui all'articolo 8 della direttiva possano essere previsti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e previo accertamento dell'effettiva Pag. 291disponibilità di risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie allo scopo, anche presso i valichi di frontiera e le strutture utilizzate per l'identificazione, in quei luoghi interessati da un numero significativo di arrivi via mare di potenziali richiedenti asilo e che a tal fine il Ministero dell'Interno aggiorni annualmente con proprio provvedimento la lista di tali servizi. Garantire inoltre che le organizzazioni che operano in favore dei richiedenti abbiano accesso ai richiedenti presso i valichi di frontiera, comprese le zone di transito, delle frontiere esterne. Prevedere, inoltre, che il personale preposto alla raccolta delle domande di asilo riceva formazione, svolta in collaborazione con l'UNHCR, sulla protezione internazionale e che siano predisposte per essi delle linee guida per l'identificazione dei richiedenti la protezione internazionale e per la verifica delle condizioni di cui all'articolo 19, del Decreto legislativo del 25 luglio 1998 n. 286, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   j) allo schema di decreto legislativo sia acquisito il parere dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.
7. 3. Pannarale, Ricciatti, Scotto, Fava, Marcon, Fratoianni, Nicchi, Costantino.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. All'attuazione della direttiva 2013/33/UE del Parlamento e del Consiglio, del 26 giugno 2013, si provvede nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) mantenere in tutti i casi il livello degli standard di garanzia previsti dalla normativa attualmente in vigore ed includere tutte le norme migliorative sotto il profilo delle garanzie per i richiedenti ed i beneficiari di protezione internazionale previste dalla summenzionata direttiva;
   b) istituire, senza nuovi o maggiori costi per la finanza pubblica, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un Consiglio Nazionale per le Politiche sull'Asilo, con compiti di indirizzo e programmazione, composto da rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministro dell'integrazione, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero degli esteri, delle Regioni, dell'Unione delle province d'Italia (UPI), dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), delle Aree Metropolitane, dell'Autorità sull'Asilo e da un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR). Al Consiglio è affidata, sentiti gli enti e le associazioni che operano a favore dei richiedenti e dei beneficiari di protezione internazionale e umanitaria, la predisposizione annuale del Piano Nazionale sull'Asilo, con l'obiettivo di elaborare le linee di indirizzo, è di pianificare gli interventi in materia d'asilo e la valutazione degli stessi. Il Piano, inoltre, deve definire il numero complessivo dei posti in accoglienza necessari per i richiedenti e i beneficiari di protezione, inclusi i posti per le persone vulnerabili, calcolato sulla base dell'andamento dei tre anni precedenti;
   c) al fine di promuovere il coordinamento degli interventi in materia d'accoglienza, prevedere, senza nuovi o maggiori costi per la finanza pubblica, un Tavolo di Coordinamento Nazionale, istituito presso il Ministero dell'interno, e Tavoli di Coordinamento Regionali;
   d) superare l'attuale assetto del sistema d'accoglienza, abrogando i centri di accoglienza per richiedenti asilo di cui all'articolo 20 del Decreto legislativo 25/2008, ed introducendo, a titolo di eccezione, solo in caso di arrivi massicci e concentrati nel tempo, meccanismi flessibili di prima accoglienza finalizzati al tempestivo trasferimento in appositi servizi di accoglienza integrati e decentrati sul territorio;
   e) definire puntualmente finalità, procedure e garanzie nei centri di soccorso e prima accoglienza;
   f) prevedere che l'accoglienza dei richiedenti e dei beneficiari di protezione sul territorio nazionale sia predisposta Pag. 292secondo quote regionali, da definirsi nell'ambito del Piano Nazionale, in base a criteri anche socio-economici. Al raggiungimento di dette quote concorrono i servizi di accoglienza di cui all'attuale articolo 1-septies della L. n. 39/1990, modificata dall'Art. 32 della L. n. 189/2002.
   g) prevedere un servizio di coordinamento unico dei servizi di accoglienza di cui al punto precedente, incaricato di svolgere i seguenti compiti:
    1) monitorare la presenza nel territorio nazionale dei richiedenti e dei beneficiari di protezione;
    2) gestire la banca dati degli interventi realizzati a livello locale in favore dei richiedenti e dei beneficiari di protezione;
    3) fornire assistenza tecnica alle Regioni e agli enti locali;
    4) organizzare attività di formazione e di aggiornamento periodico;
    5) garantire il controllo e la supervisione sulle strutture d'accoglienza al fine di assicurare standard qualitativi e quantitativi adeguati;
   h) predisporre ed aggiornare, sentito l'UNHCR, linee guida nazionali per la gestione dei servizi d'accoglienza, al fine di garantire standard uniformi in tutte le strutture che ospitano richiedenti e beneficiari di protezione, in particolare per le persone vulnerabili, secondo il modello di accoglienza integrata dei servizi di cui articolo 1-septies della L. n. 39/1990, modificata dall'articolo 32 della L. 189/2002. Le suddette linee guida devono indicare anche: I) procedure e meccanismi di partecipazione dei richiedenti nella gestione delle risorse materiali e nell'organizzazione degli spazi comuni e della vita sociale; II) procedure standard per l'identificazione e la presa in carico delle persone vulnerabili;
   i) garantire che l'accesso alle misure d'accoglienza del richiedente che risulta privo di mezzi necessari ad assicurare a sé e alla sua famiglia un'adeguata qualità di vita tale che garantisca il sostentamento e tuteli la salute fisica e mentale, sia contestuale alla manifestazione della volontà di chiedere protezione e che in caso di temporanea indisponibilità dei posti previsti nel Piano Nazionale o ritardi nel trasferimento del richiedente siano previste misure d'accoglienza alternative;
   j) prevedere che l'accoglienza abbia termine nel momento in cui il richiedente, privo dei mezzi di sussistenza, non sia più autorizzato a soggiornare sul territorio dello Stato;
   k) prevedere che il trattenimento di cui all'articolo 21 del decreto Legislativo 25/2008 sia escluso per le persone vulnerabili, in base ad una valutazione individuale;
   l) prevedere che in ogni decisione relativa all'accoglienza dei minori non accompagnati sia considerato come preminente il superiore interesse del minore;
   m) prevedere l'istituzione di un ufficio presso la Direzione Centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo del Ministero dell'interno che svolga, anche tramite la collaborazione di esperti esterni, attività di monitoraggio sulle condizioni d'accoglienza nelle strutture che ospitano richiedenti e beneficiari di protezione e che detto ufficio rediga un rapporto annuale sulle attività di monitoraggio;
   n) prevedere meccanismi di segnalazione di inadempienze e disservizi, da parte dei richiedenti e beneficiari di protezione ospitati nelle strutture di accoglienza.
   o) allo schema di decreto legislativo è acquisito il parere dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.
7. 4. Pannarale, Ricciatti, Scotto, Fava, Marcon, Fratoianni, Nicchi, Costantino.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Il decreto legislativo di cui al comma 1 deve disciplinare, inoltre, quegli aspetti rilevanti in materia di asilo non Pag. 293disciplinati dalla legislazione comunitaria, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
   a) in relazione all'integrazione dei beneficiari di protezione internazionale prevedere che:
    1) sia data attuazione all'articolo 25 «sull'assistenza amministrativa» della Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato del 28 luglio 1951, stabilendo che in nessun caso una pubblica amministrazione potrà precludere l'accesso o il buon esito di un procedimento amministrativo ovvero l'esercizio di un diritto ad un beneficiario di protezione internazionale esclusivamente in ragione della mancata produzione o esibizione di certificati rilasciati dalle autorità del proprio Paese di origine, qualora tale mancanza dipenda dall'impossibilità a far ricorso al supporto di dette autorità e che le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 in materia di documentazione amministrativa si applicano ai beneficiari di protezione internazionale a parità di condizione con il cittadino italiano;
    2) i beneficiari di protezione internazionale siano inclusi, per i primi due anni dopo il loro riconoscimento, tra le categorie delle persone svantaggiate previste dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n.381, «sulla disciplina delle cooperative sociali»;
   b) prevedere una procedura per il reinsediamento in Italia dei rifugiati che vivono in Paesi terzi;
   c) al fine di dare attuazione all'articolo 27, comma 3 del Regolamento 604/2013 (Dublino III), il quale dispone che gli Stati possano scegliere tra diverse possibilità procedurali, prevedere che:
    1) avverso le decisioni di trasferimento ai sensi del Regolamento 604/2013 (Dublino III) sia ammesso ricorso dinanzi al Tribunale ordinario, in composizione monocratica, che ha sede nel capoluogo del distretto di Corte di Appello del luogo di residenza del richiedente la protezione internazionale, o in assenza di residenza il lungo di domicilio, al momento della notifica della decisione ai sensi del Regolamento 604/2013; al procedimento si applicano, in quanto compatibili le medesime disposizioni che disciplinano i ricorsi contro le decisioni amministrative sulle istanze di protezione internazionale;
    2) il ricorso possa essere presentato entro il termine di 30 giorni e che conferisca all'interessato il diritto di rimanere in Italia in attesa di una decisione in primo grado;
   d) allo schema di decreto legislativo sia acquisito il parere dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.
7. 2. Pannarale, Ricciatti, Scotto, Fava, Marcon, Fratoianni, Nicchi, Costantino.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:
   a) stabilire che, in relazione all'assistenza amministrativa e in conformità con l'articolo 25 Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato del 28 luglio 1951, in nessun caso una pubblica amministrazione possa precludere l'accesso o il buon esito di un procedimento amministrativo ovvero l'esercizio di un diritto ad un beneficiario di protezione internazionale esclusivamente in ragione della mancata produzione o esibizione di certificati rilasciati dalle autorità del proprio Paese di origine, qualora tale mancanza dipenda dall'impossibilità a far ricorso al supporto di dette autorità e che le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 in materia di documentazione amministrativa si applicano ai beneficiari di protezione internazionale a parità di condizione con il cittadino italiano;Pag. 294
   b) prevedere che i beneficiari di protezione internazionale siano inclusi, per i primi due anni dopo il loro riconoscimento, tra le categorie delle persone svantaggiate previste dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, “sulla disciplina delle cooperative sociali”;
   c) attuare un coordinamento formale e sostanziale tra le disposizioni vigenti, anche mediante l'eliminazione di eventuali lacune, per garantire coerenza giuridica, logica e sistematica e per favorire la semplificazione delle procedure, disponendo l'abrogazione espressa delle norme riordinate e di ogni altra norma incompatibile;
   d) prevedere modalità di collegamento tra le norme di attuazione del diritto d'asilo garantito dall'articolo 10, comma 3 della Costituzione e le norme di attuazione del mandato di cattura europeo, dello Statuto della Corte penale internazionale e del divieto di estradizione per reati politici previsto dall'articolo 10, comma 4 della Costituzione;
   e) procedere ad una completa ed effettiva attuazione in Italia ai regolamenti dell'UE in materia di determinazione dello Stato competente ad esaminare le domande di asilo, di rilevamento e trasmissione dei dati personali e foto-dattiloscopici dei richiedenti asilo e di cooperazione europea ed internazionale in materia di asilo».
7. 6. Guerini Giuseppe, Pastorino, Bonomo, Mosca, Amato, Battaglia, Berlinghieri, Casellato, Crimì, Culotta, Gianni Farina, Fassina, Giachetti, Giulietti, Gozi, Iacono, Manfredi, Moscatt, Vaccaro, Ventricelli.

  Al comma 2, dopo le parole: può adottare aggiungere le seguenti: previo parere delle competenti commissioni parlamentari
7. 10. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero Cannelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Fico, Nesci, Vignaroli.

  All'articolo 7, dopo il comma 3 inserire i seguenti:
  «3-bis. Nell'esercizio della delega legislativa il Governo deve attenersi ai seguenti criteri e principi direttivi:
   a) eliminare eventuali lacune e fare coordinamento formale e sostanziale tra le disposizioni vigenti, per garantire coerenza giuridica, logica e sistematica e per favorire la semplificazione delle procedure, disponendo l'abrogazione espressa delle norme riordinate e di ogni altra norma incompatibile;
   b) prevedere eventuali norme di collegamento tra le norme di attuazione del diritto d'asilo garantito dall'articolo 10, comma 3 della Costituzione e le norme di attuazione del mandato di cattura europeo, dello Statuto della Corte penale internazionale e del divieto di estradizione per reati politici previsto dall'articolo 10, comma 4 della Costituzione;
   c) fare collegamenti con le altre norme in materia di stranieri e di apolidi;
   d) inserire o, qualora manchino, prevedere le norme nazionali indispensabili per dare completa ed effettiva attuazione in Italia ai regolamenti dell'UE in materia di determinazione dello Stato competente ad esaminare le domande di asilo, di rilevamento e trasmissione dei dati personali e fotodattiloscopici dei richiedenti asilo e di cooperazione europea ed internazionale in materia di asilo.
  3-ter. Gli schemi dei decreti legislativi previsti ai commi 1 e 2 sono elaborati dal Governo, previa consultazione pubblica e sentiti i pareri dell'Alto Commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati, della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato. I pareri sono trasmessi dal Governo alle commissioni parlamentari competenti per il parere finale».
7. 7. Chaouki, Zampa.