CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 febbraio 2014
173.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VI e X)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 7 FEBBRAIO 2014

ALLEGATO 1

DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE NELLA SEDUTA ODIERNA

ART. 1.

  Sostituire il comma 15 con il seguente:
  15. Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 la parola: «2014» è sostituita dalla seguente: «2015». Al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, la parola: «2014» è sostituita dalla seguente: «2020» e le parole: «e può essere rideterminato l'obiettivo di cui al periodo precedente» sono soppresse. A decorrere dal 1o gennaio 2015 la quota minima di cui all'articolo 2-quater, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come sostituito dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinata in una quota percentuale di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nello stesso anno solare, calcolata sulla base del tenore energetico. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Comitato tecnico consultivo biocarburanti di cui all'articolo 33, comma 5-sexies del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si provvede ad aggiornare le condizioni, i criteri e le modalità di attuazione dell'obbligo, ai sensi dell'articolo 1, comma 368, punto 3 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Al comma 4 dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: «fino al 31 dicembre 2014» è sostituita dalla seguente: «fino al 31 marzo 2014» Al comma 5-ter dell'articolo 333 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 sono apportate le seguenti modificazioni: al settimo punto dell'elenco, dopo le parole: «grassi animali di categoria 1» sono inserite le seguenti: «e di categoria 2» Al comma 5-quinquies dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2014, la misura massima sopra indicata è pari al 25 per cento, a decorrere dall'anno 2015 la misura massima sopra indicata è pari al 30 per cento; a decorrere dall'anno 2016, la misura sopra indicata è pari al 40 per cento. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Comitato tecnico consultivo biocarburanti di cui all'articolo 33, comma 5-sexies del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si provvede ad aggiornare il valore della misura massima sopra indicata».
1. 105. Bernardo, Minardo, Pagano.

  Sostituire il comma 15 con il seguente:
  15. Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, la parola «2014» è sostituita dalla seguente «2015». Al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, la Pag. 33parola «2014» è sostituita dalla seguente: «2020» e le parole «e può essere rideterminato l'obiettivo di cui al periodo precedente» sono soppresse. A decorrere dal 1o gennaio 2015 la quota minima di cui all'articolo 2-quater, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come sostituito dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinata in una quota percentuale di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nello stesso anno solare, calcolata sulla base del tenore energetico. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Comitato tecnico consultivo biocarburanti di cui all'articolo 33, comma 5-sexies, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si provvede ad aggiornare le condizioni, i criteri e le modalità di attuazione dell'obbligo, ai sensi dell'articolo 1, comma 368, numero 3), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. All'articolo 33, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dal comma 1 dell'articolo 34 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole «fino al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti «fino al 31 marzo 2014». Al comma 5-ter dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni: al secondo punto dell'elenco sono soppresse le parole «condotta all'interno degli stabilimenti di produzione del biodiesel (nella misura massima del 5 per cento in peso della relativa produzione di biodiesel)»; al terzo punto dell'elenco sono soppresse le parole «durante il processo di produzione del biodiesel (nella misura massima del 5 per cento in peso della relativa produzione di biodiesel)»; al quarto punto dell'elenco sono soppresse le parole «(nella misura massima del 5 per cento in peso della relativa produzione di acidi grassi distillati)» e sono soppresse altresì le parole «(nella misura massima del 5 per cento in peso della relativa produzione di glicerina distillata) condotta nelle aziende oleochimiche»; al settimo punto dell'elenco dopo le parole «grassi animali di categoria 1» sono aggiunte le seguenti «e di categoria 2». Al comma 5-quater dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono soppresse le seguenti parole «e stabilite variazioni della misura massima prevista dal comma 5-quinquies». Il comma 5-quinquies dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, introdotto dal comma 3 dell'articolo 34 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è abrogato. All'articolo 33, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dal comma 2 dell'articolo 34 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole «rifiuti e sottoprodotti» sono soppresse le seguenti «, entrambi prodotti e trasformati in biocarburanti nel territorio comunitario, che non presentino altra utilità produttiva o commerciale al di fuori del loro impiego per la produzione di carburanti o a fini energetici,». I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 34 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono abrogati.
1. 105. (Nuova formulazione) Bernardo, Minardo, Pagano.

(Approvato)

  Dopo il comma 16 inserire il seguente:
  
16-bis. Al fine di dare impulso all'indizione delle gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226 i gestori uscenti anticipano alla Stazione appaltante l'importo equivalente alle componenti QA e QC degli oneri di gara una tantum, come riconosciuti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas nelle delibere 407/2012/R/GAS dell'11/10/2012 e 230/2013/R/GAS Pag. 34del 30/5/2013. Nel caso di due o più gestori, l'anticipazione è proporzionale ai punti di riconsegna serviti nei comuni dell'Ambito territoriale di riferimento, come risultanti dai dati di riferimento per la formazione degli ambiti pubblicati sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico. La corresponsione è effettuata a titolo di anticipo a seguito della individuazione della stazione appaltante, per tutti gli ambiti in cui non è presente il capoluogo di provincia ovvero al capoluogo di provincia, negli altri casi verrà rimborsata dal concessionario subentrante all'atto di avvenuta aggiudicazione del servizio. Per le finalità di cui ai periodi precedenti possono essere utilizzati specifici fondi della Cassa Conguagli del Settore Elettrico, con modalità definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas e/o della Cassa Depositi e Prestiti, su iniziativa del Ministero dello Sviluppo Economico. L'utilizzo dei fondi di cui al periodo precedente è definito nell'ambito di attuazione del comma 2 dell'articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 226 del 12 novembre 2011. Eventuali oneri derivanti da tale misura non possono comunque essere traslati in tariffa né tantomeno incidere sui corrispettivi spettanti alle amministrazioni comunali».
1. 165. De Menech, Marco Di Maio, Lodolini, Fragomeli.

  Dopo il comma 16 inserire il seguente:
  16-bis. Al fine di dare impulso all'indizione delle gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione gas naturale previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 226 del 12 novembre 2011, i gestori uscenti anticipano alla Stazione appaltante l'importo equivalente al corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara, come riconosciuto dall'Autorità per l'energia elettrica e per il gas nelle delibere 407/2012/R/gas dell'11 ottobre 2012 e 230/2012/R/gas del 30 maggio 2013. Nel caso di due o più gestori, l'anticipazione è proporzionale ai punti di riconsegna serviti nei Comuni dell'ambito territoriale di riferimento, come risultanti dai dati di riferimento per la formazione degli ambiti pubblicati sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico. La corresponsione dell'importo è effettuata a titolo di anticipo alla Stazione appaltante di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 226 del 12 novembre 2011, e verrà rimborsata, comprensiva di interessi, dal concessionario subentrante all'atto dell'avvenuta aggiudicazione del servizio, con modalità definite dall'Autorità per l'energia elettrica e per il gas.»
*1. 165. (Nuova formulazione) De Menech, Marco Di Maio, Lodolini, Fragomeli.

(Approvato)

  Dopo il comma 16 inserire il seguente:
  16-bis. In relazione alle nuove gare d'ambito per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale, la Stazione Appaltante, rispetto a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 12 novembre 2011 n. 226, può inserire nel bando o nella lettera d'invito, quale condizione migliorativa dell'offerta economica, il versamento da parte del soggetto aggiudicatario, di un corrispettivo una tantum fino al 20 per cento della remunerazione del capitale di località relativo ai servizi di distribuzione e misura, compresa la relativa quota di ammortamento annuale. La Stazione Appaltante, in sede di gara, assegna uno specifico punteggio a tale parametro. Tale elemento non può in alcun modo essere riconosciuto in tariffa e gravare sugli utenti finali.
1. 168. Lodolini, Fragomeli, De Menech, Marco Di Maio.

  Dopo il comma 16 inserire il seguente:
  16-bis. Al fine di dare impulso all'indizione delle gare d'ambito per l'affidamento Pag. 35del servizio di distribuzione gas naturale previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 226 del 12 novembre 2011, i gestori uscenti anticipano alla Stazione appaltante l'importo equivalente al corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara, come riconosciuto dall'Autorità per l'energia elettrica e per il gas nelle delibere 407/2012/R/gas dell'11 ottobre 2012 e 230/2012/R/gas del 30 maggio 2013. Nel caso di due o più gestori, l'anticipazione è proporzionale ai punti di riconsegna serviti nei Comuni dell'ambito territoriale di riferimento, come risultanti dai dati di riferimento per la formazione degli ambiti pubblicati sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico. La corresponsione dell'importo è effettuata a titolo di anticipo alla Stazione appaltante di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 226 del 12 novembre 2011, e verrà rimborsata, comprensiva di interessi, dal concessionario subentrante all'atto dell'avvenuta aggiudicazione del servizio, con modalità definite dall'Autorità per l'energia elettrica e per il gas.»
*1. 168. (Nuova formulazione) Lodolini, Fragomeli, De Menech, Marco Di Maio.

(Approvato)

ART. 2.

  All'articolo 2, comma 1, lettera b), capoverso articolo 4, sopprimere il comma 2;
  all'articolo 3, comma 8, secondo periodo, sostituire le parole:
comma 14 con le seguenti: comma 13;
  all'articolo 4, comma 14, primo periodo, sostituire le parole da: mediante corrispondente riduzione fino a: Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013 con le seguenti: mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014;
  all'articolo 12, comma 7, sostituire le parole: dal presente articolo con le seguenti: dal comma 4;
  all'articolo 12, comma 7, dopo le parole: milioni di euro aggiungere le seguenti: annui;
  all'articolo 13, comma 18, primo periodo, sostituire le parole: 9 milioni di euro annui con le seguenti: 9 milioni di euro annui a decorrere dal 2014;
  all'articolo 13, comma 23, primo periodo, dopo le parole: del comma 21, aggiungere le seguenti: pari a 184 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018;
  all'articolo 14, comma 2, dopo le parole: 10,2 milioni di euro aggiungere la seguente: annui.
2. 100. I Relatori.

ART. 4.

  Al comma 1, capoverso Art. 252-bis, sostituire il comma 10, con il seguente:
  10. Sulle aree di proprietà pubblica ovvero nel caso di attivazione degli interventi ad iniziativa pubblica, di cui all'articolo 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto cui è affidata l'attuazione degli interventi previsti dai progetti di cui al comma 1, è individuato dall'autorità amministrativa competente con procedure ad evidenza pubblica, salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti per la gestione in house in conformità ai requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria.
*4. 41. Minardo, Bernardo, Pagano.

Pag. 36

  Al comma 1, capoverso Art. 252-bis, comma 10, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole:
All'attuazione con le seguenti: alla progettazione, al coordinamento e al monitoraggio.
   b) alla fine inserire il seguente periodo: Sulle aree di proprietà pubblica, ovvero nel caso di attivazione degli interventi ad iniziativa pubblica, i predetti soggetti sono tenuti ad attivare procedure ad evidenza pubblica, per l'attuazione degli interventi, salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti per la gestione in house in conformità ai requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza europea.
*4. 41. ( Nuova formulazione) Minardo, Bernardo, Pagano.

(Approvato)

  Al comma 1, capoverso Art. 252-bis, sostituire il comma 10, con il seguente:
  10. Sulle aree in proprietà pubblica ovvero nel caso di attivazione degli interventi ad iniziativa pubblica, di cui all'articolo 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto cui è affidata l'attuazione degli interventi previsti dai progetti di cui al comma 1 è individuato dall'autorità amministrativa competente con procedure ad evidenza pubblica, salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti per la gestione in house in conformità ai requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria.
*4. 47. Matarrese, Mazziotti Di Celso, Vitelli, Sottanelli, Cimmino, Zanetti.

  Al comma 1, capoverso Art. 252-bis, comma 10, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: All'attuazione con le seguenti: alla progettazione, al coordinamento e al monitoraggio.
   b) alla fine inserire il seguente periodo: Sulle aree di proprietà pubblica, ovvero nel caso di attivazione degli interventi ad iniziativa pubblica, i predetti soggetti sono tenuti ad attivare procedure ad evidenza pubblica, per l'attuazione degli interventi, salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti per la gestione in house in conformità ai requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza europea.
*4. 47. ( Nuova formulazione) Matarrese, Mazziotti Di Celso, Vitelli, Sottanelli, Cimmino, Zanetti.

(Approvato)

  Al comma 1, capoverso Art. 252-bis, sostituire il comma 10, con il seguente:
  10. Sulle aree in proprietà pubblica ovvero nel caso di attivazione degli interventi ad iniziativa pubblica, di cui all'articolo 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto cui è affidata l'attuazione degli interventi previsti dai progetti di cui al comma 1 è individuato dall'autorità amministrativa competente con procedure ad evidenza pubblica, salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti per la gestione in house in conformità ai requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria.
*4. 34. Martelli, Carra, Colaninno.

  Al comma 1, capoverso Art. 252-bis, comma 10, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: All'attuazione con le seguenti: alla progettazione, al coordinamento e al monitoraggio.
   b) alla fine inserire il seguente periodo: Sulle aree di proprietà pubblica, ovvero nel caso di attivazione degli interventi ad iniziativa pubblica, i predetti soggetti sono tenuti ad attivare procedure ad evidenza pubblica, per l'attuazione degli interventi, salvo quanto previsto dalle Pag. 37disposizioni vigenti per la gestione in house in conformità ai requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza europea.
*4. 34. ( Nuova formulazione) Martelli, Carra, Colaninno.

(Approvato)

  Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Misure urgenti per accelerare l'attuazione di interventi di bonifica in siti contaminati di interesse nazionale).

  1. Al fine di accelerare la progettazione e l'attuazione degli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel sito contaminato di interesse nazionale di Crotone, le somme liquidate per il risarcimento del danno ambientale a favore dell'amministrazione dello Stato con la sentenza n. 2536 del 28 febbraio 2012 del Tribunale di Milano, passata in giudicato, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e destinate alle finalità di cui al presente comma. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è nominato un commissario straordinario delegato ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono individuate le attività del commissario, nel limite delle risorse acquisite, le relative modalità di utilizzo nonché il compenso del commissario straordinario, determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
  2. Al fine di coordinare, accelerare e promuovere la progettazione degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica nel sito contaminato di interesse nazionale Brescia Caffaro, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è nominato un commissario straordinario delegato ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e sono individuate le attività del commissario, nel limite delle risorse acquisite, le relative modalità di utilizzo nonché il compenso del commissario, determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma e’ istituita una contabilità speciale nella quale confluiscono le risorse pubbliche stanziate per la caratterizzazione, la messa in sicurezza e la bonifica del sito contaminato.
  3. I commissari di cui ai commi 1 e 2 curano le fasi progettuali, la predisposizione dei bandi di gara, l'aggiudicazione dei servizi e dei lavori, le procedure per la realizzazione degli interventi, la direzione lavori, la relativa contabilità e il collaudo, promuovendo anche le opportune intese tra soggetti pubblici e privati interessati. Per le attività connesse alla realizzazione degli interventi, i Commissari sono autorizzati ad avvalersi degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di società specializzate a totale capitale pubblico, degli uffici dell'amministrazione Regionale, della Provincia e del Comune.
4. 05. Cani.

ART 5.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di promozione del Pag. 38 Made in Italy e dei rapporti economici e commerciali italiani con l'estero nonché di sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese italiane, in deroga ai limiti ed alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, l'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane – è autorizzata ad assumere un contingente di personale attraverso lo scorrimento della graduatoria in corso di validità dei vincitori del concorso pubblico nei ruoli del personale dell'ICE, Area funzionale C, Posizione economica C1, bandito nel 2008 e la cui graduatoria è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2010. A tal fine, ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la dotazione organica dell'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane – è ampliata da 450 a 482 unità. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1,5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016, si provvede a carico del Capitolo 2532 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per il triennio 2014-2016.
5. 40. Andrea Romano, Tinagli, Antimo Cesaro, Vitelli, Sottanelli, Cimmino, Zanetti.

  Al comma 2, sopprimere le parole da: a condizione che fino alla fine del comma.
5. 41. Oliaro, Galgano, Zanetti, Vitelli, Cimmino, Sottanelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. I procedimenti amministrativi facenti capo all'Agenzia delle Dogane, agli uffici di sanità marittima aerea e di frontiera, ai posti di ispezione frontaliera, alle aziende sanitarie locali, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Corpo forestale dello Stato, all'Agecontrol Spa, ai servizi fitosanitari regionali, all'Istituto del commercio estero e alle Camere di commercio, che si svolgono contestualmente alla presentazione della merce ai fini dell'espletamento delle formalità doganali, sono conclusi dalle amministrazioni competenti nel termine massimo di un'ora per il controllo documentale e di cinque ore per la visita delle merci. È fatto obbligo alle amministrazioni competenti di coordinarsi affinché la visita merci sia svolta contestualmente e nel medesimo luogo. Nel caso di controllo che richieda accertamenti di natura tecnica, anche laddove occorra il prelevamento di campioni, i tempi tecnici per conoscere i relativi esiti non possono superare i tre giorni. Del mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente comma risponde il responsabile del procedimento amministrativo ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. 35. Oliaro, Vitelli, Sottanelli, Cimmino, Zanetti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. I procedimenti amministrativi facenti capo all'Agenzia delle Dogane, agli uffici di sanità marittima aerea e di frontiera, ai posti di ispezione frontaliera, alle aziende sanitarie locali, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Corpo forestale dello Stato, all'Agecontrol Spa, ai servizi fitosanitari regionali, all'Istituto del commercio estero e alle Camere di commercio, che si svolgono contestualmente alla presentazione della merce ai fini dell'espletamento delle formalità doganali, sono conclusi dalle amministrazioni competenti nel termine massimo di un'ora per il controllo documentale e di cinque ore per la visita delle merci. Nel caso di controllo che richieda accertamenti di natura tecnica, anche laddove occorra il prelevamento di campioni, i tempi tecnici per conoscere i relativi esiti non possono superare i tre giorni. Del mancato rispetto delle disposizioni di cui Pag. 39al presente comma risponde il responsabile del procedimento amministrativo ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. 35. (Nuova formulazione) Oliaro, Vitelli, Sottanelli, Cimmino, Zanetti.

(Approvato)

ART. 6.

  Aggiungere in fine le seguenti parole:
  Nel caso di installazione dei ricoveri delle infrastrutture contemporanea alla effettuazione dello scavo, l'ente operatore presenta una istanza unica per lo scavo e per l'installazione dei ricoveri delle infrastrutture, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 88 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259.
*0. 6. 79. 1. Abrignani.

  Aggiungere in fine le seguenti parole:
  Nel caso di installazione dei ricoveri delle infrastrutture contemporanea alla effettuazione dello scavo, l'Ente operatore presenta una istanza unica per lo scavo e per l'installazione dei ricoveri delle infrastrutture, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 88 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259.
*0. 6. 79. 2. Bonafé, Peluffo, Amendola.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, le disposizioni di cui al decreto interministeriale 1o ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2013, si applicano anche allo scavo per l'installazione dei ricoveri delle infrastrutture digitali necessarie per il collegamento degli edifici alle reti di telecomunicazioni.
6. 79. I Relatori.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. al fine di favorire la diffusione della banda larga e ultralarga sul territorio nazionale anche attraverso l'utilizzo di tecniche innovative di scavo che non richiedono il ripristino del manto stradale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite ulteriori misure relative alla posa in opera delle infrastrutture a banda larga e ultralarga, anche modificative delle specifiche tecniche adottate con il decreto 1o ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ottobre 2013.
6. 80. I Relatori.

  Al comma 7, dopo le parole: «e fino alle date in cui la stipula in modalità», sopprimere la parola: «non».
6. 81. I Relatori.

ART. 8.

  Sopprimerlo.
*8. 1000. I Relatori.

  Sopprimerlo.
*8. 243. Maietta.

  Sopprimerlo.
*8. 164. Busin, Allasia, Guidesi, Caparini.

  Sopprimerlo.
*8. 142. Colletti, Pisano, Pesco.

Pag. 40

ART. 9.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
9.100. I Relatori.

ART. 10.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, al comma 1-bis, dopo le parole «corte d'appello di Brescia.» sono aggiunte le seguenti: «È altresì istituita la sezione specializzata in materia di impresa del tribunale e della corte d'appello (sezione distaccata) di Bolzano».
  1-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, prima delle parole «Le controversie di cui all'articolo 3» sono inserite le seguenti parole: «Fermo quanto previsto dal comma 1-bis,»;
   b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
  «1-bis. Per le controversie di cui all'articolo 3 nelle quali è parte, anche nel caso di più convenuti ai sensi dell'articolo 33 del codice di procedura civile, una società, in qualunque forma costituita, con sede all'estero, anche avente sedi secondarie con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, e che, secondo gli ordinari criteri di competenza territoriale e nel rispetto delle disposizioni normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari di seguito elencati, sono inderogabilmente competenti:
   1) la sezione specializzata in materia di impresa di Bari per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Bari, Lecce, Taranto (sezione distaccata), Potenza;
   2) la sezione specializzata in materia di impresa di Cagliari per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Cagliari e Sassari (sezione distaccata);
   3) la sezione specializzata in materia di impresa di Catania per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Messina, Palermo, Reggio Calabria;
   4) la sezione specializzata in materia di impresa di Genova per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Bologna, Genova;
   5) la sezione specializzata in materia di impresa di Milano per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Brescia, Milano;
   6) la sezione specializzata in materia di impresa di Napoli per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di corte d'appello di Campobasso, Napoli, Salerno;
   7) la sezione specializzata in materia di impresa di Roma per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Ancona, Firenze, L'Aquila, Perugia, Roma;
   8) la sezione specializzata in materia di impresa di Torino per gli uffici giudiziari ricompresi nel distretto di Torino;
   9) la sezione specializzata in materia di impresa di Venezia per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Trento, Trieste, Venezia;
   10) la sezione specializzata in materia di impresa di Bolzano (sezione distaccata) per gli uffici giudiziari ivi ricompresi;».
10. 3. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger.

Pag. 41

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, al comma 1-bis, dopo le parole «corte d'appello di Brescia.» sono aggiunte le seguenti: «È altresì istituita, come sezione distaccata del Tribunale di Venezia, la sezione specializzata in materia di impresa del tribunale e della corte d'appello di Bolzano. L'istituzione delle sezioni specializzate non comporta incrementi di dotazioni organiche e, per quanto riguarda la sezione distaccata di Bolzano, non deve comportare alcuna spesa aggiuntiva a carico della finanza pubblica dello Stato.
  2. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, prima delle parole «Le controversie di cui all'articolo 3» sono inserite le seguenti parole: «Fermo quanto previsto dal comma 1-bis,»;
   b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
  «1-bis. Per le controversie di cui all'articolo 3 nelle quali è parte, anche nel caso di più convenuti ai sensi dell'articolo 33 del codice di procedura civile, una società, in qualunque forma costituita, con sede all'estero, anche avente sedi secondarie con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, e che, secondo gli ordinari criteri di competenza territoriale e nel rispetto delle disposizioni normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari di seguito elencati, sono inderogabilmente competenti:
   1) la sezione specializzata in materia di impresa di Bari per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Bari, Lecce, Taranto (sezione distaccata), Potenza;
   2) la sezione specializzata in materia di impresa di Cagliari per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Cagliari e Sassari (sezione distaccata);
   3) la sezione specializzata in materia di impresa di Catania per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Messina, Palermo, Reggio Calabria;
   4) la sezione specializzata in materia di impresa di Genova per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Bologna, Genova;
   5) la sezione specializzata in materia di impresa di Milano per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Brescia, Milano;
   6) la sezione specializzata in materia di impresa di Napoli per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di corte d'appello di Campobasso, Napoli, Salerno;
   7) la sezione specializzata in materia di impresa di Roma per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Ancona, Firenze, L'Aquila, Perugia, Roma;
   8) la sezione specializzata in materia di impresa di Torino per gli uffici giudiziari ricompresi nel distretto di Torino;
   9) la sezione specializzata in materia di impresa di Venezia per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Trento, Trieste e Venezia;
   10) la sezione specializzata in materia di impresa di Bolzano (sezione distaccata) per gli uffici giudiziari ivi ricompresi;»
10. 3. (Nuova formulazione) Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger.

(Approvato)

ART. 11.

  Al comma 3, dopo le parole: , della legge 23 luglio 1991, n. 223, inserire le seguenti: e altresì dell'articolo 2, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92,.
11. 37. Baldassarre, Rizzetto, Rostellato, Ciprini, Chimienti, Cominardi, Tripiedi, Bechis.

Pag. 42

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. All'articolo 4, comma 4-septies del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazione, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, dopo le parole: «per un massimo di 12 mesi» sono aggiunte le seguenti: «, o per un massimo di 24 mesi, nel caso in cui, essendo stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali, tale cessione non sia ancora realizzata, in tutto o in parte, e risulti, sulla base di una specifica relazione del Commissario straordinario l'utile prosecuzione dell'esercizio di impresa».
11. 45. I Relatori.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. La disposizione di cui all'articolo 111, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che i crediti sorti in occasione o in funzione della procedura di concordato preventivo aperto ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, sono prededucibili alla condizione che la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo siano presentati entro il termine eventualmente prorogato, fissato dal giudice e che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 163 senza soluzione di continuità rispetto alla presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 161, sesto comma.
11. 36. Arlotti, Petitti, Benamati.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. Per i soci delle cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, ferma restando l'applicazione del minimale contributivo, il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della predetta legge n. 142 del 2001, costituisce base imponibile inderogabile per la contribuzione previdenziale nella gestione speciale, di cui alla legge 2 agosto 1990, n. 233. Ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
*11. 30. Pagano, Minardo, Bernardo.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. Per i soci delle cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, ferma restando l'applicazione del minimale contributivo, il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della legge 142 del 2001, costituisce base imponibile inderogabile per la contribuzione previdenziale nella gestione speciale, di cui alla legge 2 agosto 1990, n. 233. Ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
*11. 33. Sberna.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. Per i soci delle cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, ferma restando l'applicazione del minimale contributivo, il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della legge 142 del 2001, costituisce base imponibile inderogabile per la contribuzione previdenziale nella gestione speciale, di cui alla legge 2 agosto 1990, n. 233. Ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
*11. 18. Laffranco, Bianconi, Fabrizio Di Stefano.

Pag. 43

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. All'articolo 9 del decreto legislativo 10 dicembre 2013, n. 136, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. L'articolo 63 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, si interpreta nel senso che, fermi gli obblighi di cui al secondo comma e le valutazioni discrezionali di cui al terzo comma, è legittima la vendita di aziende in esercizio a un prezzo inferiore a quello determinato ai sensi del primo comma se, sulla base di apposite perizie di liquidazione o delle concrete proposte di acquisto raccolte sul mercato, la liquidazione dei singoli cespiti non garantisca il realizzo di un corrispettivo almeno pari o superiore al prezzo complessivamente offerto per l'azienda».
11. 32. Petrini, Lodolini, Giulietti, Benamati.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. All'articolo 9 del decreto legislativo 10 dicembre 2013, n. 136, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. L'articolo 63 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, si interpreta nel senso che, fermi gli obblighi di cui al secondo comma e le valutazioni discrezionali di cui al terzo comma, il valore determinato ai sensi del comma 1 non costituisce un limite inderogabile ai fini della legittimità della vendita».
*11. 32 (Nuova formulazione) Petrini, Lodolini, Giulietti, Benamati.

(Approvato)

ART. 12.

  Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:
  7-bis. Per l'anno 2014 sono sospese le cartelle esattoriali a favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato.
  7-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, maggiori entrate in misura non inferiore a 300 milioni di euro per l'anno 2014. Nell'ambito di tali misure può essere disposto anche l'incremento – entro il limite dell'1 per cento – del prelievo erariale unico sui medesimi apparecchi da intrattenimento.
  7-quater. Le eventuali maggiori entrate derivanti dal comma 7-ter, accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, confluiscono in un fondo fuori bilancio. Le disponibilità del fondo sono utilizzate per le finalità di cui al comma 7-bis. L'utilizzo è subordinato ad autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.
12. 49. Fantinati, Da Villa, Mucci, Prodani, Crippa, Vallascas, Della Valle, Petraroli.

  Dopo il comma 7 inserire il seguente:
  7-bis. Per l'anno 2014 sono sospese le cartelle esattoriali a favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dai decreti del Ministro Pag. 44dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di individuazione degli aventi diritto, nonché di trasmissione dei relativi elenchi all'agente della riscossione.
12. 49. (Nuova formulazione) Fantinati, Da Villa, Mucci, Prodani, Crippa, Vallascas, Della Valle, Petraroli.

(Approvato)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane è modificata la determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane n. 145744 del 23 dicembre 2013, recante l'aumento della misura delle aliquote dell'accisa sulla birra, sui prodotti alcolici intermedi e sull'alcool etilico, al fine di eliminare gli incrementi dell'accisa sulla birra decorrenti, rispettivamente, dal 1o marzo 2014 e dal 1o gennaio 2015. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 20 milioni di euro per il 2014 e 90 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
12. 24. Sandra Savino, Capezzone, Laffranco, Marco Di Stefano.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da adottare entro il 26 febbraio 2014, è modificata la determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 145744 del 23 dicembre 2013, al fine di eliminare, per l'anno 2014, l'incremento dell'accisa sulla birra decorrente dal 1o marzo 2014. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del primo periodo del presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede, quanto a 7,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e quanto a 7,5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
12. 24. (Nuova formulazione) Sandra Savino, Capezzone, Laffranco, Marco Di Stefano.

(Approvato)

ART. 13.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis)
per l'importo di 1,5 milioni di euro, per l'anno 2014, alla realizzazione del modulo di gestione dei flussi merci e del modulo «corridoio doganale virtuale», per le finalità di EXPO 2015. L'importo sarà assegnato al soggetto attuatore unico della Piattaforma Logistica Nazionale, ai sensi dell'articolo 61-bis, della legge 24 marzo 2012 n. 27, a valle della stipula di opportuna convenzione con EXPO 2015 SpA.
13. 45. Bernardo.

Pag. 45

  Dopo il comma 6 inserire il seguente:
  6-bis. Per le finalità di Expo 2015 ed in particolare per la realizzazione del modulo informatico/telematico di interconnessione del sistema di gestione della rete logistica nazionale con la piattaforma logistica nazionale digitale, con particolare riferimento al corridoio doganale virtuale, il soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è autorizzato a stipulare apposita convenzione con Expo 2015 S.p.A., Fiera di Milano S.p.A. e l'Agenzia delle Dogane. Le relative attività saranno svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
13. 45 (Nuova formulazione) Bernardo.

(Approvato)

  Aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 31 maggio di ogni anno, trasferisce al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto le risorse di cui al secondo periodo del comma 6 ai fini dell'attuazione del sistema di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t-undecies), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196.
*0. 13. 131. 4 Sberna.

  Aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 31 maggio di ogni anno trasferisce al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto le risorse di cui al secondo periodo del comma 6 ai fini dell'attuazione del sistema di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t-undecies), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196.
*0. 13. 131. 5 Latronico.

  Aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 31 maggio di ogni anno, assegna al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto le risorse di cui al secondo periodo del comma 6 ai fini dell'attuazione del sistema di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t-undecies), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196.
*0. 13. 131. 4 (Nuova formulazione)  Sberna.

(Approvato)

  Aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 31 maggio di ogni anno assegna al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto le risorse di cui al secondo periodo del comma 6 ai fini dell'attuazione del sistema di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t-undecies), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196.
*0. 13. 131. 5 (Nuova formulazione) Latronico.

(Approvato)

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  Il CIPE assegna, a valere sulle risorse rese disponibili ai sensi del presente comma, le risorse necessarie per la realizzazione degli interventi di cui alla delibera CIPE n. 146 del 17 novembre 2006, revocata ai sensi del comma 1, subordinatamente alla trasmissione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, del progetto definitivo aggiornato ai prezziari vigenti che viene posto a base di gara e relativo cronoprogramma. In sede di assegnazione del finanziamento il Pag. 46CIPE prevede le modalità di revoca in caso di mancato avvio dei lavori nel rispetto del cronoprogramma.
13. 131. I Relatori.

  Dopo il comma 7 inserire il seguente:
  7-bis. Nell'ambito delle infrastrutture considerate strategiche ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, le imprese che subiscono danni ai materiali, attrezzature e beni strumentali come conseguenza di delitti non colposi commessi al fine di ostacolare o rallentare l'ordinaria esecuzione delle attività di cantiere, e pertanto pregiudicando il corretto adempimento delle obbligazioni assunte per la realizzazione dell'opera, vengono indennizzate per una quota della parte eccedente le somme liquidabili dall'assicurazione stipulata dall'impresa o, qualora non assicurate, per una quota del danno subito. Per tali indennizzi è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2014 e di 5 milioni di euro per l'anno 2015. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del capitolo 1496 iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
13. 133. I Relatori.

  Dopo il comma 7 inserire il seguente:
  7-bis. Nell'ambito delle infrastrutture considerate strategiche ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, le imprese che subiscono danni ai materiali, attrezzature e beni strumentali come conseguenza di delitti non colposi commessi al fine di ostacolare o rallentare l'ordinaria esecuzione delle attività di cantiere, e pertanto pregiudicando il corretto adempimento delle obbligazioni assunte per la realizzazione dell'opera, vengono indennizzate per una quota della parte eccedente le somme liquidabili dall'assicurazione stipulata dall'impresa o, qualora non assicurate, per una quota del danno subito. Per tali indennizzi è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2014 e di 5 milioni di euro per l'anno 2015. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2014-2016 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
13. 133. (Nuova formulazione) I Relatori.

(Approvato)

  Dopo il comma 9 inserire il seguente:
  9-bis. Al fine di assicurare la continuità del servizio pubblico ferroviario sulla tratta Stazione Centrale FS di Salerno- Stadio Arechi, le risorse statali impegnate per la realizzazione della tratta medesima e non utilizzate, sono destinate, nei limiti di 5 milioni di euro, alla copertura del relativo contratto di servizio ferroviario regionale per il biennio 2014-2015.
13. 7. Bonavitacola, Carfagna, Impegno, Tino Iannuzzi.

  Dopo il comma 9 inserire il seguente:
  9-bis. Al fine di assicurare la continuità del servizio pubblico ferroviario sulla tratta Stazione centrale FS di Salerno-Stadio Arechi, le risorse statali impegnate per la realizzazione della tratta medesima e non utilizzate, sono destinate, nei limiti di 5 milioni di euro, ad investimenti per la funzionalità del contratto di servizio ferroviario regionale per il biennio 2014-2015.
13. 7 ( Nuova formulazione) Bonavitacola, Carfagna, Impegno, Tino Iannuzzi.

(Approvato)

Pag. 47

  Sopprimere il comma 12.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni urgenti recanti modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni).

  1. All'articolo 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
   «2-bis. Le prescrizioni di cui al comma 2 non si applicano ai carrelli di cui all'articolo 58, comma 2, lettera c), qualora circolino su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le relative prescrizioni tecniche per l'immissione in circolazione».
  2. All'articolo 85, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
   «b-bis. 1 velocipedi».
13. 134. I Relatori.

  Sopprimere il comma 12.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente.

Art. 13-bis.
(Disposizioni urgenti recanti modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni).

  1. All'articolo 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
   «2-bis. Le prescrizioni di cui al comma 2 non si applicano ai carrelli di cui all'articolo 58, comma 2, lettera c), qualora circolino su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le relative prescrizioni tecniche per l'immissione in circolazione».
  2. All'articolo 85, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
   «b-bis. 1 velocipedi».
13. 134. (Nuova formulazione) I Relatori.

(Approvato)

  Dopo il comma 19 inserire i seguenti:
  19-bis. Il comma 5 dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1977, n. 284, si interpreta nel senso che le disposizioni concernenti il computo del servizio comunque prestato, con percezione dell'indennità di servizio d'istituto o di quelle indennità da essa assorbite per effetto della legge 22 dicembre 1969, n. 967, si applicano anche nel caso in cui venga costituita posizione assicurativa previdenziale a seguito di instaurazione di rapporto di lavoro dipendente regolato dal diritto privato.
  19-ter. Alla copertura dell'onere, derivante dall'attuazione del comma 19-bis, pari a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
13. 23. Sandra Savino, Portas.

  Sostituire il comma 24 con il seguente:
  24. Anche in vista dell'Expo 2015, al fine di promuovere il coordinamento dell'accoglienza Pag. 48turistica, tramite la valorizzazione di aree territoriali, di beni culturali e ambientali, e il miglioramento dei servizi per l'informazione e l'accoglienza dei turisti, sono finanziati progetti che individuino uno o più interventi di valorizzazione e di accoglienza tra loro coordinati. I progetti possono essere presentati da comuni, da più comuni in collaborazione tra loro o da Unioni di Comuni con popolazione tra i 5.000 e i 150.000 abitanti. Ogni comune o raggruppamento di comuni potrà presentare un solo progetto articolato in uno o più interventi fra loro coordinati, con una richiesta di Finanziamento che non potrà essere inferiore a 1 milione e superiore a 5 milioni di euro e purché in ordine agli interventi previsti sia assumibile l'impegno giuridicamente vincolante entro il 31 settembre 2014 e ne sia possibile la conclusione entro 20 mesi da quest'ultima data. Nel caso in cui il costo complessivo del progetto sia superiore a 5 milioni di euro, il soggetto o i soggetti interessati dovranno indicare la copertura economica, a proprie spese, per la parte eccedente.
13. 109. Petitti, Montroni, Impegno, Carra.

  Sostituire i commi 24 e 25 con i seguenti:
  24. Anche in vista dell'Expo 2015, al fine di promuovere il coordinamento dell'accoglienza turistica, tramite la valorizzazione di aree territoriali, di beni culturali e ambientali, e il miglioramento dei servizi per l'informazione e l'accoglienza dei turisti, sono finanziati progetti che individuino uno o più interventi di valorizzazione e di accoglienza tra loro coordinati. I progetti possono essere presentati da comuni, da più comuni in collaborazione tra loro o da Unioni di Comuni con popolazione tra i 5.000 e i 150.000 abitanti. Ogni comune o raggruppamento di comuni potrà presentare un solo progetto articolato in uno o più interventi fra loro coordinati, con una richiesta di finanziamento che non potrà essere inferiore a 1 milione e superiore a 5 milioni di euro e purché in ordine agli interventi previsti sia assumibile l'impegno finanziario entro il 30 giugno 2014 e ne sia possibile la conclusione entro 20 mesi da quest'ultima data. In via subordinata, possono essere finanziati anche interventi di manutenzione straordinaria collegati ai medesimi obiettivi di valorizzazione della dotazione di beni storici culturali, ambientali e di attrattività turistica inseriti nei progetti di cui al presente comma, per un importo non inferiore a 100.000 euro e non superiore a 500.000 euro. Nel caso in cui il costo complessivo del progetto sia superiore alle soglie di finanziamento indicate, il soggetto o i soggetti interessati dovranno indicare la copertura economica, a proprie spese, per la parte eccedente.
  25. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentito il Ministro per la coesione territoriale, con proprio decreto disciplina i criteri per l'utilizzo delle risorse per gli interventi di cui al comma 24 e prevede le modalità di attuazione dei relativi interventi anche attraverso apposita convezione con l'ANCI.
  25-bis. Gli enti locali sono tenuti ad inviare le relazioni di cui all'articolo 34, commi 20 e 21, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico a valere sulle ordinarie risorse umane e strumentali e senza maggiori oneri per la finanza pubblica, che provvederà a pubblicarle sul proprio portale contenente dati concernenti l'applicazione della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica sul territorio.
13. 109. (Nuova formulazione) Petitti, Montroni, Impegno, Carra.

(Approvato)

Pag. 49

ALLEGATO 2

DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920 Governo.

EMENDAMENTI DEI RELATORI 6.79, 6.80, 6.81, 8.624, 11.45, 13.131, 13.133 E 13.134 E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

  Inserire, in fine, le parole:
  «Nel caso di installazione dei ricoveri delle infrastrutture contemporanea alla effettuazione dello scavo, l'Ente operatore presenta una istanza unica per lo scavo e per l'installazione dei ricoveri delle infrastrutture ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 88 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259.»
*0. 6. 79. 1. Abrignani.

  Inserire, in fine, le parole:
  «Nel caso di installazione dei ricoveri delle infrastrutture contemporanea alla effettuazione dello scavo, l'Ente operatore presenta una istanza unica per lo scavo e per l'installazione dei ricoveri delle infrastrutture ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 88 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259.»
*0. 6. 79. 2. Bonafè, Peluffo, Amendola.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis) Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda Digitale Italiana, le disposizioni di cui al decreto interministeriale 1o ottobre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2013, si applicano anche allo scavo per l'installazione dei ricoveri delle infrastrutture digitali necessarie per il collegamento degli edifici alle reti di telecomunicazioni.
6. 79. Relatori.

  Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:
  4-ter. Al fine degli obiettivi di attuazione dell'agenda digitale per la realizzazione, su tutto il territorio nazionale, di progetti relativi all'introduzione di nuove tecnologie per i servizi di comunicazione al cittadino e alle imprese attraverso servizi evoluti in mobilità nelle aree urbane decentrate e rurali, il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale, stipula convenzioni, ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con concessionari di pubblici servizi essenziali su tutto il territorio nazionale dotati di piattaforme tecnologiche integrate erogatrici di servizi su scala nazionale e di Computer Emergency Response Team. Per il finanziamento dei progetti di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 4,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e Pag. 50delle finanze per l'anno 2014, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
0. 6. 80. 1. Bruno Bossio, Censore.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. Al fine di favorire la diffusione della banda larga e ultralarga sul territorio nazionale anche attraverso l'utilizzo di tecniche innovative di scavo che non richiedono il ripristino del manto stradale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite ulteriori misure relative alla posa in opera delle infrastrutture a banda larga e ultralarga, anche modificative delle specifiche tecniche adottate con decreto 1o ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ottobre 2013.
6. 80. Relatori.

  Al comma 7, dopo le parole: e fino alle date in cui la stipula in modalità sopprimere la parola: non.
6. 81. Relatori.

  Sopprimerlo.
*0. 8. 624. 205. Marco Di Stefano, Brandolin, Bragantini, Tidei, Carella, Carra, Capone, Marzano, Burtone.

  Sopprimerlo.
*0. 8. 624. 207. Vazio, Moretto, Tartaglione, Pastorino, Giuseppe Guerini, Tullo, Carocci, Giacobbe, Gadda, Ermini, Marco Di Maio, Manfredi, Donati, Fanucci, Rubinato, Basso, Biffoni.

  Sopprimerlo.
*0. 8. 624. 209. Colletti, Pisano, Pesco.

  Sostiuirlo con il seguente:
  1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, recante il Codice delle Assicurazioni private, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 141 è sostituito dal seguente:
  «Art. 141. – (Risarcimento del terzo trasportato).1. Il terzo trasportato ha sempre facoltà di esercitare l'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro medesimo, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.
  2. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato ha facoltà di promuovere nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'articolo 148, e successive modificazioni, o, alternativamente, di rivolgere in qualsiasi momento richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione del responsabile civile.
  3. L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento, ove esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro, è soggetta ai termini di cui all'articolo 145. L'impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l'impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV.Pag. 51
  4. L'impresa di assicurazione del vettore che abbia effettuato il pagamento avrà diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile».
   b) all'articolo 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
  1. Al comma 1, le parole: «sessanta» sono sostituite dalle parole: «quaranta» e le parole: «trenta» sono sostituite dalle parole: «venti»;
  2. Il comma 5 è sostituito dal seguente: «In caso di richiesta priva degli elementi indispensabili per formulare un'offerta, e sempre che tali elementi non siano altrimenti conoscibili, l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato le necessarie integrazioni. In tal caso, i termini di cui ai commi 1 e 2 rimangono sospesi dalla data del ricevimento della richiesta di integrazione a quella del ricevimento dei dati o dei documenti integrativi.»;
  3. Al comma 10, dopo la parola: «interessi,» sono inserite le seguenti: «o quando non sia effettuata alcuna offerta,».
   c) all'articolo 149 i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
  1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati hanno facoltà di rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato, salvo il diritto di intraprendere in qualsiasi momento la procedura prevista dall'articolo 148, e successive modificazioni, nei confronti della compagnia del responsabile civile, che avrà l'obbligo di darne comunicazione all'altra compagnia.
  2. La richiesta di risarcimento di cui al comma 1 riguarda esclusivamente i danni al veicolo. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato, come disciplinato dall'articolo 141.
   d) l'articolo 150 è abrogato.
   e) all'articolo 133, dopo il secondo comma, sono aggiunti i seguenti:
  3. È fatto divieto alle imprese di assicurazione di variare ovvero differenziare le formule tariffarie ovvero il premio assicurativo in base alla residenza o al domicilio dell'assicurato o del proprietario del veicolo.
  4. È fatto altresì divieto alle imprese di assicurazioni di differenziare la progressione e la attribuzione delle classi di merito interne in base alla durata del rapporto contrattuale tra l'assicurato e la stessa compagnia ovvero in base a parametri che ostacolino la mobilità tra diverse compagnie assicurative.
   f) l'articolo 133, primo comma, quarto periodo, è sostituito dal seguente:
  Il mancato rispetto della disposizione di cui al presente comma comporta l'applicazione, da parte dell'IVASS, di una sanzione amministrativa da 10.000 euro a 200.000 euro.
   g) all'articolo 134, comma 4-bis, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:
  1. In ogni caso, qualora il contraente non sia dotato di un valido attestato di rischio, l'impresa di assicurazione non può assegnare al contratto una classe di merito superiore alla 9, ovvero a quella media tra quelle utilizzate».
  2. Il decreto del Ministro della salute 3 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 dell'11 settembre 2003, recante «Tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità», è abrogato.
  3. L'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è abrogato.
  4. Le presenti disposizioni si applicano a tutte le fattispecie in cui il risarcimento del danno non è stato già determinato in via transattiva ovvero non è stato ancora liquidato dal giudice con Pag. 52sentenza, anche non passata in giudicato, alla data di entrata in vigore della legge medesima.
  5. All'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 11 è abrogato.
   b) il comma 13 è sostituito dal seguente: «13. Il Consiglio è composto dal Presidente, nominato dal governo con voto favorevole obbligatorio dei 2/3 delle commissioni finanze della Camera dei Deputati e del Senato, e da due consiglieri scelti tra persone di indiscussa moralità ed indipendenza oltre che di elevata qualificazione professionale in campo assicurativo, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei Ministri, ad iniziativa del Presidente del Consiglio, su proposta del Governatore della Banca d'Italia e di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. I membri del Consiglio non possono essere iscritti a partiti politici, ovvero essere stati eletti a cariche elettive nei precedenti dieci anni ovvero avere intrattenuto rapporti di collaborazione, di dipendenza con imprese assicurative o loro controllate negli ultimi 5 anni. Gli stessi non potranno, nei successivi tre anni dalla loro dismissione, stipulare contratti ovvero accettare collaborazioni e/o emolumenti dalle medesime imprese di assicurazione. Alle limitazioni previste dal precedente periodo soggiacciono altresì i familiari entro il secondo grado di parentela. Oltre le eventuali implicazioni penali o in tema di risarcimento del danno, in caso di inosservanza delle disposizioni precedenti si applica la sanziona pecuniaria da euro 20.000 a euro 100.000».
   c) il comma 14 è sostituito dal seguente: «I due consiglieri restano in carica sei anni, senza possibilità di rinnovo per un ulteriore mandato. Gli emolumenti connessi alla carica sono fissati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato su proposta del Governatore della Banca d'Italia e, comunque, non possono essere superiori ad euro 150.000,00 lordi, ivi comprese altre indennità di risultato o emolumenti affini.»
0. 8. 624. 211. Colletti, Pisano, Pesco.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) all'articolo 133 dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  3. È fatto divieto alle imprese di assicurazione di variare ovvero differenziare le formule tariffarie ovvero il premio assicurativo in base alla residenza o al domicilio dell'assicurato o del proprietario del veicolo.
  4. È fatto altresì divieto alle imprese di assicurazioni di differenziare la progressione e la attribuzione delle classi di merito interne in base alla durata del rapporto contrattuale tra l'assicurato e la stessa compagnia ovvero in base a parametri che ostacolino la mobilità tra diverse compagnie assicurative.
0. 8. 624. 1. Colletti, Pisano, Pesco.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) all'articolo 131 dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:
  2-quater. È facoltà dell'assicurato, decorso un anno dalla prima stipula, recedere dal contratto senza oneri spese o penalità. Il recesso ha effetto dopo un mese dalla ricezione della disdetta che deve essere inviata in forma scritta, con raccomandata o equipollente che ne comprovi la ricezione. Il diritto di recesso è indicato in polizza, sull'avviso di scadenza e sulla quietanza di premio. A seguito della disdetta di cui al presente articolo, l'assicurato è tenuto unicamente al pagamento della parte di premio relativo al periodo che decorre dall'efficacia della polizza fino alla data di effetto della disdetta e l'assicuratore è tenuto a rimborsare la differenza entro trenta giorni dalla data della disdetta, in caso di ritardo Pag. 53saranno dovuti oltre agli interessi legali gli interessi moratori. Le formalità per l'anticipato recesso sono assolte dal nuovo assicuratore per la RC auto che garantisce la continuità della copertura assicurativa. Il recesso si estende a tutte le garanzie accessorie o comunque stipulate con la polizza RC auto.
0. 8. 624. 2. Colletti, Pesco.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
  a-bis) all'articolo 131 dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:
  2-quater. Tutti i contratti di assicurazione prevedono la facoltà per l'assicurato, in caso di danno garantito dal contratto, di scegliere il riparatore delle cui prestazioni avvalersi. Questa facoltà deve essere chiarita nelle condizioni generali di polizza e indicata all'atto della denuncia di sinistro. L'obbligo di cui al periodo precedente si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla entrata in vigore della presente norma così come all'atto del rinnovo dei contratti in corso per i quali l'informazione deve essere data sull'avviso di scadenza annuale o sulla quietanza di pagamento del premio.
0. 8. 624. 3. Colletti, Pisano, Pesco.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Le imprese sono tenute ad accettare, per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti le proposte per l'assicurazione obbligatoria che sono loro presentate, secondo le condizioni di polizza e le tariffe che hanno l'obbligo di stabilire preventivamente secondo lo schema del contratto base ex articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012, n. 221, facendo salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall'attestato di rischio, nonché dell'identità del contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona diversa.
0. 8. 624. 23. Pisano, Colletti, Pesco.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Le imprese sono tenute ad accettare, per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti le proposte per l'assicurazione obbligatoria che sono loro presentate, secondo le condizioni di polizza e le tariffe che hanno l'obbligo di stabilire preventivamente secondo lo schema del contratto base ex articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012, n. 221.
0. 8. 624. 4. Colletti, Pesco.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, quinto periodo sopprimere le parole: tariffari e.
0. 8. 624. 5. Colletti, Pesco.

  Al comma 1, alla lettera b), capoverso comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: una riduzione del premio rispetto alle tariffe con le seguenti: una riduzione del premio di almeno il sette per cento rispetto alle tariffe del singolo contratto;

  Al comma 1, alla lettera b), al comma 1, penultimo periodo, sostituire le parole: non è comunque inferiore al sette per cento con le seguenti: non è comunque inferiore al dieci per cento.
0. 8. 624. 7. Colletti, Pisano, Pesco.

  All'emendamento dei relatori 8.624, lettera b), capoverso comma 1, sostituire il quarto ed il quinto periodo con i seguenti: Le imprese di assicurazione possono proporre la stipula di contratti che prevedono l'installazione di meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, o ulteriori Pag. 54dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l'utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico. Se l'assicurato acconsente all'installazione dei meccanismi di cui al quarto periodo, i costi di installazione, disinstallazione, sostituzione e portabilità sono a carico dell'impresa che deve applicare, all'atto della stipulazione del contratto, una riduzione significativa del premio rispetto ai premi stabiliti ai sensi del primo periodo.

  Conseguentemente dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Il decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico del 25 gennaio 2013, n. 5, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2013, è abrogato.
*0. 8. 624. 6. Bargero.

  All'emendamento dei relatori 8.624, lettera b), capoverso comma 1, sostituire il quarto ed il quinto periodo con i seguenti: Le imprese di assicurazione possono proporre la stipula di contratti che prevedono l'installazione di meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, o ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l'utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico. Se l'assicurato acconsente all'installazione dei meccanismi di cui al quarto periodo, i costi di installazione, disinstallazione, sostituzione e portabilità sono a carico dell'impresa che deve applicare, all'atto della stipulazione del contratto, una riduzione significativa del premio rispetto ai premi stabiliti ai sensi del primo periodo.

  Conseguentemente dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Il decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico del 25 gennaio 2013, n. 5, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2013, è abrogato.
*0. 8. 624. 18. Sottanelli.

  All'emendamento dei relatori 8.624, lettera b), capoverso comma 1, sostituire il quarto ed il quinto periodo con i seguenti: Le imprese di assicurazione possono proporre la stipula di contratti che prevedono l'installazione di meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, o ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l'utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico. Se l'assicurato acconsente all'installazione dei meccanismi di cui al quarto periodo, i costi di installazione, disinstallazione, sostituzione e portabilità sono a carico dell'impresa che deve applicare, all'atto della stipulazione del contratto, una riduzione significativa del premio rispetto ai premi stabiliti ai sensi del primo periodo.

  Conseguentemente dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Il decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico del 25 gennaio 2013, n. 5, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2013, è abrogato.
*0. 8. 624. 21. Minardo, Bernardo.

Pag. 55

  All'emendamento 8.624, lettera b), capoverso comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: a garantire l'utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità con le parole: a garantire l'utilizzo dei dati raccolti ai fini della determinazione della responsabilità.
0. 8. 624. 22. Pagano.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, quinto periodo sopprimere la parola: funzionamento.
0. 8. 624. 19. Bombassei, Sottanelli.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, quinto periodo dopo la parola: funzionamento aggiungere:, gestione.
0. 8. 624. 10. Colletti, Pesco.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a)al comma 1, lettera b), capoverso comma 1 sostituire il sesto periodo con il seguente: Tale riduzione, in caso al contratto stipulato con un nuovo assicurato, non è inferiore al sette per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati dalla medesima compagnia nell'anno precedente, divisa per il numero totale degli assicurati;

   b) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
    b-bis) all'articolo 133 dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
  «2-bis. Le imprese di assicurazione, per le classi di massimo sconto e comunque per le stesse classi universali di merito, a parità di condizioni oggettive e soggettive, adottano le stesse tariffe su tutto il territorio nazionale.
  2-ter. La violazione, da parte dell'impresa di assicurazione, della disposizione di cui al comma 2-bis, comporta l'applicazione alla medesima impresa, da parte dell'IVASS, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 40.000 euro e la riduzione automatica del premio di assicurazione prendendo come parametro la tariffa minima dalla stessa compagnia praticata sul territorio nazionale».
   c)al comma 1, lettera f), capoverso Art.150-ter, sostituire le parole: dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell'anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione con le seguenti: dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati dalla medesima compagnia nell'anno precedente, divisa per il numero totale degli assicurati ovunque ricorrano.
0. 8. 624. 12. Bruno Bossio, Censore.

  All'emendamento dei relatori 8.624 apportare le seguenti modifiche:
   a)al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, sesto periodo, sostituire le parole da: Tale riduzione del premio fino a: nuovo contratto di assicurazione fra le stesse parti con le seguenti: Tale riduzione del premio non è comunque inferiore al sette per cento del premio di tariffa previsto per il profilo di rischio del singolo assicurato;
   b) al comma 1, lettera d), capoverso articolo 147-bis, comma 1 apportare le seguenti modifiche:
    a) al secondo periodo, sostituire le parole da: «dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione» fino a: «medesima classe di merito e nella stessa Regione» con le seguenti: «del premio di tariffa previsto per il profilo di rischio del singolo assicurato»;
    b)al quarto periodo, sostituire le parole: «non inferiori al dieci per cento dell'importo come calcolato nel terzo periodo» con le seguenti: «non inferiori al dieci per cento del premio di tariffa previsto per il profilo di rischio del singolo assicurato»;Pag. 56
   c) al comma 1, lettera f), capoverso articolo 150-ter, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione» fino a: «medesima classe di merito e nella stessa Regione» con le seguenti: «del premio di tariffa previsto per il profilo di rischio del singolo assicurato»;
   d) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: «dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione» fino a: «medesima classe di merito e nella stessa Regione» con le seguenti: «del premio di tariffa previsto per il profilo di rischio del singolo assicurato»;
0. 8. 624. 11. Sottanelli.

  al comma 1, alla lettera b), comma 1, sesto periodo, sostituire le parole: non è comunque inferiore al sette per cento fino a: le stesse parti con le seguenti: non è comunque inferiore al quindici per cento dell'importo del singolo contratto.
0. 8. 624. 8. Colletti, Pesco.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, sesto periodo, sostituire le parole da: risultante dalla somma fino alla fine del periodo con le seguenti: stabilito ai sensi del comma 7-bis;
   b) al comma 1, lettera d), capoverso Art. 147-bis, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: risultante dalla somma fino alla fine del periodo con le seguenti: stabilito ai sensi del comma 7-bis;
   c) al comma 1, lettera e), capoverso Art. 150-ter, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: risultante dalla somma fino alla fine del periodo con le seguenti: stabilito ai sensi del comma 7-bis;
   d) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: risultante dalla somma fino alla fine del periodo con le seguenti: stabilito ai sensi del comma 7-bis;
   e) dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Le riduzioni percentuali del premio previste dal presente articolo sono parametrate in percentuale al premio risultante dall'applicazione del contratto base di cui all'articolo 22, comma 4, della legge 17 dicembre 2012, n. 79, al singolo consumatore interessato ed estese nella medesima percentuale alle eventuali clausole opzionali del contratto RC auto effettivamente stipulato. A tal fine, il predetto contratto base è adottato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico e pubblicato via internet mediante un formato elettronico interattivo in grado di identificare la situazione ed il premio di ciascun assicurato.
0. 8. 624. 9. Petrini, Causi, Ginato, Marco Di Maio.

  All'articolo 8, lettera b), capoverso comma 1, ultimo periodo sostituire le parole: Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione con le seguenti: In tale caso l'impresa applicherà lo sconto senza modificare condizioni generali di polizza, franchigie e massimali e garanzie prestate col previgente contratto assicurativo.
0. 8. 624. 29. Colletti, Pesco.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso comma 1-bis.
0. 8. 624. 24. Colletti, Pesco, Pisano.

  All'articolo 8, lettera b), capoverso comma 1-bis sostituire le parole: le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la Pag. 57quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento del predetto dispositivo con le seguenti: le risultanze del dispositivo, nei procedimenti civili, sono valutate dal giudice ex articolo 116 epe in relazione ai fatti cui esse si riferiscono a condizione che del corretto funzionamento del predetto dispositivo sia.
0. 8. 624. 14. Marco Di Stefano, Brandolin, Bragantini, Tidei, Carella, Carra, Capone, Marzano, Burtone.

  All'articolo 8, numero 1, lettera b), capoverso comma 1-bis sostituire le parole: le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento del predetto dispositivo con le seguenti: le risultanze del dispositivo, nei procedimenti civili, sono liberamente apprezzate dal giudice fatto salvo che del corretto funzionamento del predetto dispositivo sia data dimostrazione dalla parte che ne ha interesse.
0. 8. 624. 20. Colletti, Pesco.

  All'articolo 8, numero 1, lettera b), capoverso comma 1-bis sostituire le parole: le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento del predetto dispositivo con le seguenti: le risultanze del dispositivo, nei procedimenti civili, sono liberamente apprezzate dal giudice fatto salvo che del corretto funzionamento dispositivo sia data dimostrazione dalla parte che ne ha interesse.
0. 8. 624. 16. Russo, Bergamini, Castiello, Cesaro, Faenzi, Fontana, Milanato, Polidori, Capezzone.

  Al comma 1, lettera b), n. 1-bis, dopo le parole: le risultanze del dispositivo sono aggiunte le seguenti: solo nei confronti dell'assicurato che sia anche proprietario del veicolo sul quale è installato.
0. 8. 624. 27. Colletti, Pisano, Pesco.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, sostituire le parole: formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento del predetto dispositivo con le seguenti: ove prodotte dalla parte che ne ha interesse, costituiscono prova oggetto di valutazione ex articolo 116 del codice di procedura civile da parte del giudice.
0. 8. 624. 15. Colletti, Pesco, Pisano.

  Al comma 1, lettera b), al capoverso 1-bis, dopo le parole: le risultanze del dispositivo sostituire le parole da: formano fino a: predetto dispositivo con le seguenti: possono formare prova nei procedimenti civili in base al prudente apprezzamento del giudice come disposto dall'articolo 116 cpc.
0. 8. 624. 28. Pesco, Colletti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, le parole: formano piena prova, sono sostituite dalle seguenti: possono fornire prova.
0. 8. 624. 26. Allasia, Busin.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, sostituire le parole: salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento del predetto dispositivo con le seguenti: salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato o erroneo funzionamento del predetto dispositivo.
* 0. 8. 624. 13. Colletti, Pesco.

Pag. 58

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, sostituire le parole: salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento del predetto dispositivo con le seguenti: salvo che la parte contro la quale sono state prodotte non eccepisca in modo specifico il mancato o erroneo funzionamento del predetto dispositivo.
* 0. 8. 624. 25. Vazio, Moretto, Tartaglione, Pastorino, Giuseppe Guerini, Tullo, Carocci, Giacobbe, Gadda, Ermini, Marco Di Maio, Manfredi, Donati, Fanucci, Rubinato, Basso, Biffoni.

  Al comma 1, lettera b), sostituire l'intero capoverso 1-ter con il seguente:
  1-ter. L'interoperabilità dei meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è garantita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso un servizio unico di raccolta dei dati, anche affidato in concessione, da costituirsi presso le strutture tecniche del centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 73 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. A. tal fine, a decorrere dal 1o ottobre 2014, i dati sull'attività del veicolo sono trasmessi direttamente dai meccanismi elettronici di bordo al suddetto centro, che ne è titolare e responsabile ai fini dell'interoperabilità. L'impresa di assicurazione può richiedere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati sull'attività del veicolo di ogni assicurato solo in seguito al verificarsi di un sinistro. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede a comunicare i dati all'impresa di assicurazione ed all'assicurato nei limiti strettamente necessari per la ricostruzione della dinamica del sinistro. I dati sono trattati dalla impresa di assicuratone nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'impresa di assicurazione è titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003. È fatto divieto per l'assicurato di disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il dispositivo installato. In caso di violatone da parte dell'assicurato del divieto di cui al terzo periodo la ridurne del premio di cui al presente articolo non è applicata per la durata residua del contratto. Con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro trenta giorni dalla entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma, sentito l'IVASS, sono disciplinate le caratteristiche tecniche, le modalità e i contenuti dei trasferimenti di informazioni disposti al presente comma.
0. 8. 624. 30. Pesco, Colletti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-ter, primo periodo, sopprimere la parola: anche.
0. 8. 624. 34. Bombassei, Sottanelli.

  Al comma 1, lettera b), punto 1-ter, primo periodo sostituire le parole da: garantita da operatori-provider fino a: inviati alla rispettive Compagnie di Assicurazione con le seguenti: trattati dalle strutture tecniche del centro di coordinamento che ne assicurano la accessibilità all'interessato e la consultazione all'impresa di assicurazione ed al proprietario del veicolo, solo in riferimento al sinistro di cui alla denuncia proveniente dal proprio assicurato.

  Conseguentemente sopprimere il quarto periodo.
0. 8. 624. 37. Colletti, Pisano, Pesco.

  Al comma 1, lettera b) comma 1-ter, dopo le parole: inviati alle rispettive Compagnie di Assicurazione aggiungere le seguenti: solo relativamente ai dati del Pag. 59sinistro di cui alla denuncia ex articolo 143.
0. 8. 624. 36. Colletti, Pisano, Pesco.

  Al comma 1, lettera b) comma 1-ter, sesto periodo dopo le parole: trattati dalla impresa di assicurazione aggiungere le seguenti: e dagli operatori-provider di telematica assicurativa.
0. 8. 624. 40. Colletti, Pisano, Pesco.

  Al comma 1, lettera b), al capoverso 1-ter sesto periodo dopo le parole: 30 giugno 2003, n. 196 aggiungere le seguenti: Al momento della stipula del contratto di assicurazione, nel caso di assenso di installazione del dispositivo da parte dell'assicurato, lo stesso dovrà dichiarare di aver preso conoscenza del fatto che tutti gli spostamenti del veicolo assicurato verranno registri dalle strutture di cui ai precedenti periodi.
0. 8. 624. 39. Pesco, Villarosa, Colletti.

  Al comma 1, lettera b) comma 1-ter, dopo il settimo periodo è aggiunto il seguente: Per poter svolgere le attività di cui al presente comma, e per garantirne la necessaria indipendenza, gli operatori-provider di telematica assicurativa e le imprese di assicurazione non possono reciprocamente, direttamente o indirettamente, detenere quote di capitale sociale.
0. 8. 624. 35. Colletti, Pisano, Pesco

  Al comma 1, lettera b), punto 1-ter sopprimere l'ottavo, il nono e decimo periodo.
0. 8. 624. 41. Colletti, Pesco.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-ter, ottavo periodo, sopprimere le parole: È fatto divieto per l'assicurato di disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il dispositivo installato. In caso di violazione da parte dell'assicurato del divieto di cui al terzo periodo la riduzione del premio di cui al presente articolo non è applicata per la durata residua del contratto.

  Conseguentemente, dopo il periodo: L'impresa di assicurazione è titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003. , aggiungere il seguente: Il dispositivo deve essere dotato di un meccanismo che consenta all'assicurato la sua attivazione e disattivazione in maniera semiautomatica. L'assicurato è tenuto a comunicare alla compagnia di assicurazione l'eventuale disattivazione del dispositivo, in quanto per il periodo di tempo in cui la scatola nera risulti disattivata non ha diritto alla riduzione del premio assicurativo per cui deve procedere al rimborso della compagnia di assicurazione.
0. 8. 624. 17. Nicola Bianchi, Colletti, Pesco.

  Al comma 1, lettera b) comma 1-ter ottavo periodo sostituire le parole da: È fatto divieto per l'assicurato a: per la durata residua del contratto con le seguenti: Qualora l'assicurato intenda avvalersi della facoltà di rimuovere il dispositivo la riduzione del premio di cui al presente articolo non è applicata per la durata residua del contratto.

  Conseguentemente sopprimere il decimo periodo.
0. 8. 624. 38. Colletti, Pisano, Pesco.

  Al comma 1, lettera b), punto 1-ter al decimo periodo, sopprimere le parole:, fatte salve le eventuali sanzioni penali.
0. 8. 624. 42. Colletti, Pesco.

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  Al comma 1, lettera b) dopo il capoverso comma 1-ter aggiungere il seguente:
  1-quater. Le imprese di assicurazione sono tenute a riconoscere sia in sede di rinnovo che di nuovo contratto, anche in assenza di esplicita richiesta dei singoli interessati, una tariffa-premio ai contraenti e/o assicurati che non abbiano denuncialo sinistri negli ultimi cinque anni. Tale tariffa-premio, dovrà essere riconosciuta con l'applicazione del premio più basso previsto sull'intero territorio nazionale, da ciascuna compagnia, per la corrispondente classe universale (CU) di assegnazione del singolo contraente/assicurato, come risultante dall'attestato di rischio.
  2-ter. È fatto divieto alle imprese di assicurazione di oltre tariffe diverse a parità di parametri territoriali e personali, ogni impresa di assicurazione offre un unico tariffario per tutta la propria rete di vendita. Eventuali sconti sui premi assicurativi sono determinati a livello nazionale c sono offerti nella stessa misura in tutta la rete di vendita. Il comma 2-ter dell'articolo 131 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 è abrogato.
0. 8. 624. 31. Impegno, Amendola, Vaccaro, Valeria Valente, Rostan, Tino Iannuzzi, Bonavitacola, De Caro, Paolucci, Tartaglione, Manfredi, Bruno Bossio.

  Al comma 1, lettera b) dopo il comma 1-ter aggiungere il seguente:
  1-quater. Le imprese di assicurazione sono tenute a riconoscere sia in sede di rinnovo che di nuovo contratto, anche in assenza di esplicita richiesta dei singoli interessati, una tariffa-premio ai contraenti e/o assicurati che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi cinque anni. Tale tariffa-premio, dovrà essere riconosciuta con l'applicazione del premio più basso previsto sull'intero territorio nazionale, da ciascuna compagnia, per la corrispondente classe universale (CU) di assegnazione del singolo contraente/assicurato, come risultante dall'attestato di rischio.
0. 8. 624. 45. Impegno, Amendola, Vaccaro, Valeria Valente, Rostan, Tino Iannuzzi, Bonavitacola, De Caro, Paolucci, Tartaglione, Manfredi, Bruno Bossio.

  Al comma 1, lettera b) dopo il capoverso comma 1-ter aggiungere il seguente:
  1-quater. Le imprese di assicurazione riconoscono sia in sede di rinnovo che di nuovo contratto, anche in assenza di esplicita richiesta dei singoli interessati, una tariffa-premio ai contraenti e/o assicurati che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi cinque anni. Tale tariffa-premio, è riconosciuta con l'applicazione del premio più basso previsto sull'intero territorio nazionale, da ciascuna compagnia, per la corrispondente classe universale (CU) di assegnazione del singolo contraente/assicurato, come risultante dall'attestato di rischio. Tale premio, nelle regioni con maggiore sinistrosità, può essere maggiorato fino ad un massimo del 40 per cento.
0. 8. 624. 32. Impegno, Amendola, Vaccaro, Valeria Valente, Rostan, Tino Iannuzzi, Bonavitacola, De Caro, Paolucci, Tartaglione, Manfredi, Bruno Bossio.

  Al comma 1, lettera b) dopo il capoverso comma 1-ter aggiungere il seguente:
  1-quater. È l'allo divieto alle imprese di assicurazione di offrire tariffe diverse a parità di parametri territoriali e personali, ogni impresa di assicurazione offre un unico tariffario per tutta la propria rete di vendita. Eventuali sconti sui premi assicurativi sono determinati a livello nazionale e sono offerti nella stessa misura in tutta la rete di vendila. Il comma 2-ter dell'articolo 131 del decreto legislativo 7 settembre 2005. n. 209 è abrogato.
0. 8. 624. 44. Impegno, Amendola, Vaccaro, Valeria Valente, Rostan, Tino Iannuzzi, Bonavitacola, De Caro, Paolucci, Tartaglione, Manfredi, Bruno Bossio.

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  Al comma 1, dopo il capoverso comma 1-ter inserire il seguente:
  1-quater. Il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto di conversione, predispone una adeguata campagna informativa, finalizzata al funzionamento dei meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
0. 8. 624. 33. Laffranco.

  Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-ter aggiungere il seguente:
  1-quater. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, ogni singola impresa di assicurazione ed i gruppi assicurativi relativi al ramo R.C. Auto, devono pubblicare ogni sei mesi, sul proprio sito istituzionale, i seguenti dati: a) il numero totale dei sinistri, b) il valore totale dei sinistri liquidati, c) il valore totale dei sinistri non liquidati, d) il numero ed il valore totale dei sinistri liquidati in via giudiziale, e) il numero ed il valore totale dei sinistri liquidati in via stragiudiziale, f) il valore totale delle somme liquidate relative al risarcimento danni ed il valore totale delle somme liquidate relative alle spese legali. I suddetti dati devono essere inviati all'istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) contestualmente alla pubblicazione.
0. 8. 624. 43. Pesco, Villarosa, Colletti.

  Al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
   b-bis) all'articolo 133, primo comma, il quarto periodo, è sostituito dal seguente:
  Il mancato rispetto della disposizione di cui al presente comma comporta l'applicazione, da parte dell'ISVAP, di una sanzione amministrativa da 10.000 euro a 200.000 euro.
0. 8. 624. 46. Colletti, Pesco, Pisano.

  Al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
   b-bis) all'articolo 133, dopo il secondo comma, sono aggiunti i seguenti:
  2-bis. È fatto divieto alle imprese di assicurazione di variare ovvero differenziare le formule tariffarie ovvero il premio assicurativo in base alla residenza o al domicilio dell'assicurato o del proprietario del veicolo.
  2-ter. È fatto altresì divieto alle imprese di assicurazioni di differenziare la progressione e la attribuzione delle classi di merito interne in base alla durata del rapporto contrattuale tra l'assicurato e la stessa compagnia ovvero in base a parametri che ostacolino la mobilità tra diverse compagnie assicurative.
0. 8. 624. 47. Colletti, Pesco, Pisano.

  Al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
   b-bis) all'articolo 134, comma 4-bis, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:
   In ogni caso, qualora il contraente non sia dotato di un valido attestato di rischio, l'impresa di assicurazione non può assegnare al contratto una classe di merito superiore alla 9, ovvero a quella media.
0. 8. 624. 48. Colletti, Pesco, Pisano.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
0. 8. 624. 49. Colletti.

  Al comma 1, alla lettera c), sopprimere i capoversi commi 3-bis, 3-ter, 3-quater.
0. 8. 624. 52. Colletti.

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  Al comma 1, alla lettera c), sopprimere i capoversi commi 3-bis, 3-ter.
0. 8. 624. 50. Colletti.

  All'articolo 8, n. 1 lettera c) sopprimere il n. 3-bis.
0. 8. 624. 55. Russo, Bergamini, Castiello, Cesaro, Capezzone, Faenzi, Fontana, Milanato, Polidori.

  A comma 1, lettera c) capoverso 3-bis, sostituire le parole: L'identificazione di eventuali testimoni con le seguenti: L'identificazione di eventuali persone informate sui fatti.
0. 8. 624. 58. Colletti, Pisano, Pesco.

  All'articolo 8, n. 1, lettera c) al numero 3-bis, sopprimere le parole: dalla denuncia di sinistro prevista dall'articolo 143, nonché e sopprimere il secondo periodo.

  Conseguentemente, all'articolo 8 n. 1 lettera c) al numero 3-bis. Dopo le parole: la identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento del sinistro deve essere comunicata entro il termine di presentazione della denuncia di sinistro prevista dall'articolo 143, sostituire le parole: e deve con ovvero può risultare.
0. 8. 624. 51. Pesco, Colletti.

  All'articolo 8, n. 1, lettera c) al numero 3-bis, sopprimere le parole: dalla denuncia di sinistro prevista dall'articolo 143, nonché e sopprimere il secondo periodo.
0. 8. 624. 53. Marco Di Stefano, Brandolin, Bragantini, Tidei, Carella, Carra, Capone, Marzano, Burtone.

  All'articolo 8 n. 1 lettera c) capoverso comma 3-bis dopo le parole: L'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento del sinistro deve essere comunicata entro il termine di presentazione della denuncia di sinistro prevista dall'articolo 143, sopprimere le parole: e deve risultare dalla e sostituire con ovvero. Di seguito il parere della Commissione Giustizia sulla norma che si propone di emendare.
* 0. 8. 624. 56. Marco Di Stefano, Brandolin, Bragantini, Tidei, Carella, Carra, Capone, Marzano, Burtone.

  All'articolo 8 n. 1 lettera c) capoverso comma 3-bis dopo le parole: la identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento del sinistro deve essere comunicata entro il termine di presentazione della denuncia dì sinistro prevista dall'articolo 143, sostituire le parole: e deve con ovvero può risultare.
* 0. 8. 624. 59. Russo, Bergamini, Castiello, Cesaro, Faenzi, Fontana, Milanato, Polidori, Capezzone.

  Al comma 1, lettera c) capoverso comma 3-bis, sopprimere le parole: l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilità della prova testimoniale addotta.
0. 8. 624. 57. Colletti, Pisano, Pesco.

  Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, sopprimere la parole: deve essere comunicata entro il termine di presentazione della denuncia di sinistro prevista dall'articolo 143, e e aggiungere infine le seguenti parole alla fine del periodo: Sono fatti salvi i casi di forza maggiore e di impedimento senza colpa che non abbiano consentito l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente.
0. 8. 624. 60. Vazio, Moretto, Tartaglione, Pastorino, Giuseppe Guerini, Tullo, Carocci, Giacobbe, Gadda, Ermini, Marco Di Maio, Manfredi, Donati, Fanucci, Rubinato, Basso, Biffoni.

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  Al comma 1, lettera c) punto 3-ter, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: L'assicuratore che riceve una richiesta danni priva della indicazione dei testimoni sul fatto deve comunicare al proprio assicurato la esistenza e le generalità complete dei testi eventualmente emersi dalla denuncia della controparte entro 15 giorni. La mancata allegazione di testi entro i successivi trenta giorni comporta la chiusura della procedura liquidativa.
0. 8. 624. 61. Colletti, Pesco.

  Al comma 1, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
  c-bis) l'articolo 141 è sostituito dal seguente: Art. 141. – (Risarcimento del terzo trasportato).1. Il terzo trasportato ha sempre facoltà di esercitare l'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro medesimo, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.
  2. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato ha facoltà di promuovere nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'articolo 148, e successive modificazioni, o, alternativamente, di rivolgere in qualsiasi momento richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione del responsabile civile.
  3. L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento, ove esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro, è soggetta ai termini di cui all'articolo 145. L'impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l'impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV.
  4. L'impresa di assicurazione del vettore che abbia effettuato il pagamento avrà diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile;
   c-ter) all'articolo 149 i commi lei sono sostituiti dai seguenti:
  1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati hanno facoltà di rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato, salvo il diritto di intraprendere in qualsiasi momento la procedura prevista dall'articolo 148, e successive modificazioni, nei confronti della compagnia del responsabile civile, che avrà l'obbligo di darne comunicazione all'altra compagnia.
  2. La richiesta di risarcimento di cui al comma 1 riguarda esclusivamente i danni al veicolo. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato, come disciplinato dall'articolo 141.
0. 8. 624. 62. Colletti, Pesco.

  Al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunto la seguente:
   c-bis) all'articolo 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
  1. al comma 1, le parole «sessanta» sono sostituite dalle parole: «quaranta» e le parole: «trenta» sono sostituite dalle parole: «venti»;
  2. il comma 5 è sostituito dal seguente: «In caso di richiesta priva degli elementi indispensabili per formulare un'offerta, e sempre che tali elementi non siano altrimenti conoscibili, l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato le necessarie integrazioni. In tal caso, i termini di cui ai Pag. 64commi 1 e 2 rimangono sospesi dalla data del ricevimento della richiesta di integrazione a quella del ricevimento dei dati o dei documenti integrativi;
  3. al comma 10, dopo la parola: «interessi,» sono inserite le seguenti: «o quando non sia effettuata alcuna offerta,».
0. 8. 624. 63. Colletti, Pesco.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis.) All'articolo 146, comma 1, dopo le parole: «ai contraenti ed ai danneggiati» sono aggiunte le parole: «nonché ai titolari delle imprese che provvedono alle riparazioni dei veicoli coinvolti nel sinistro muniti di delega o cessione di credito».
0. 8. 624. 64. Caparini, Busin, Allasia.

  All'emendamento dei relatori 8.624, comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) dopo l'articolo 139 sono aggiunti i seguenti:
  Art. 139-bis.(Danno non patrimoniale da morte subito dai prossimi congiunti). – 1. In caso di decesso del danneggiato, come conseguenza di un sinistro da circolazione di veicoli a motore e natanti, è risarcibile ai sensi dell'articolo 2059 del codice civile il danno non patrimoniale subito dai prossimi congiunti per la perdita del rapporto parentale. Per prossimi congiunti del danneggiato si intendono il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli e, qualora siano conviventi, gli ascendenti e i discendenti di secondo grado.
  2. Il risarcimento del danno non patrimoniale subito dai prossimi congiunti per la perdita del rapporto parentale è determinato sulla base dei valori monetari uniformi indicati nella Tabella unica nazionale emanata ai sensi dell'articolo 139-quater.
  3. In caso di decesso non contestuale al sinistro il danno non patrimoniale subito dalla vittima è risarcibile limitatamente al periodo di tempo intercorrente tra l'evento dannoso e la morte e sulla base di valori monetari giornalieri indicati dalla Tabella unica nazionale.

  Art. 139-ter.(Danno non patrimoniale dei prossimi congiunti del macroleso).1. In caso di lesioni comportanti gravissime alterazioni permanenti dell'integrità psicofisica del danneggiato che richiedano l'aiuto di altre persone per la realizzazione delle attività più essenziali per la vita quotidiana, come conseguenza di un sinistro da circolazione di veicoli a motore e natanti, è risarcibile ai sensi dell'articolo 2059 del codice civile il danno non patrimoniale subito dai prossimi congiunti del danneggiato.
  2. Per prossimi congiunti si intendono il coniuge non legalmente separato, i genitori e i figli, se conviventi.
  3. Il risarcimento del danno non patrimoniale subito dai prossimi congiunti del macroleso è determinato sulla base dei valori monetari uniformi indicati nella Tabella unica nazionale emanata ai sensi dell'articolo 139-quater.

  Art. 139-quater(Tabella unica nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale subito dai prossimi congiunti). 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, da emanarsi entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede alla predisposizione della Tabella unica nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale subito dai prossimi congiunti, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri:
   a) indicazione da parte della Tabella degli importi liquidabili diversificati in relazione ai seguenti parametri:
    1) rapporto di coniugio o grado di parentela;
    2) età del defunto o del macroleso;Pag. 65
    3) età del congiunto avente diritto al risarcimento;
    4) convivenza tra vittima o macroleso e congiunto;
    5) assenza di altri congiunti conviventi;
   b) previsione da parte della Tabella di fattori di correzione in aumento e in riduzione degli importi che considerano le circostanze familiari e personali e la possibile esistenza di circostanze eccezionali che possono essere utili per l'esatta valorizzazione del danno causato;
   c) indicazione da parte della Tabella degli importi giornalieri liquidabili per il danno non patrimoniale subito dalla vittima in caso di decesso sopravvenuto a distanza di tempo dall'evento dannoso, prevedendo fasce di valore distinte in funzione della durata del periodo di sopravvivenza;
   d) considerazione, in sede di predisposizione della Tabella, della necessità di risarcire in modo appropriato tale tipologia di danno, adeguando i valori economici a quelli in vigore nei principali Paesi appartenenti all'Unione Europea.

  2. Gli importi stabiliti nella tabella unica nazionale sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT.
  3. Gli importi stabiliti dalla tabella unica nazionale si applicano a tutte le fattispecie risarcitone non ancora definite in via transattiva o con sentenza passata in giudicato, anche nel caso in cui l'evento dannoso si è già verificato al momento della sua entrata in vigore.
0. 8. 624. 65. Sottanelli.

  Al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
   c-bis) Art. 141. – (Risarcimento del terzo trasportato).1. Il terzo trasportato ha sempre facoltà di esercitare l ’azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro medesimo, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.
  2. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato ha facoltà di promuovere nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'articolo 148, e successive modificazioni, o, alternativamente, di rivolgere in qualsiasi momento richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione del responsabile civile.
  3. L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento, ove esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro, è soggetta ai termini di cui all'articolo 145. L'impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l'impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV.
  4. L'impresa di assicurazione del vettore che abbia effettuato il pagamento avrà diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile.
0. 8. 624. 66. Colletti, Pesco.

  Dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) dopo l'articolo 139 sono aggiunti i seguenti:
  Art. 139-bis.(Danno non patrimoniale da morte subito dai prossimi congiunti).1. In caso di decesso del danneggiato, come conseguenza di un sinistro Pag. 66da circolazione di veicoli a motore e natanti, è risarcibile ai sensi dell'articolo 2059 del codice civile il danno non patrimoniale subito dai prossimi congiunti per la perdita del rapporto parentale. Per prossimi congiunti del danneggiato si intendono il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli e, qualora siano conviventi, gli ascendenti e i discendenti di secondo grado.
  2. Il risarcimento del danno non patrimoniale subito dai prossimi congiunti per la perdita del rapporto parentale è determinato sulla base dei valori monetari uniformi indicati nella Tabella unica nazionale emanata ai sensi dell'articolo 139-quater.
  3. In caso di decesso non contestuale al sinistro il danno non patrimoniale subito dalla vittima è risarcibile limitatamente al periodo di tempo intercorrente tra l'evento dannoso e la morte e sulla base di valori monetari giornalieri indicati dalla Tabella unica nazionale.

  Art. 139-ter.(Danno non patrimoniale dei prossimi congiunti del macroleso).1. In caso di lesioni comportanti gravissime alterazioni permanenti dell'integrità psicofisica del danneggiato che richiedano l'aiuto di altre persone per la realizzazione delle attività più essenziali per la vita quotidiana, come conseguenza di un sinistro da circolazione di veicoli a motore e natanti, è risarcibile ai sensi dell'articolo 2059 del codice civile il danno non patrimoniale subito dai prossimi congiunti del danneggiato.
  2. Per prossimi congiunti si intendono il coniuge non legalmente separato, i genitori e i figli, se conviventi.
  3. Il risarcimento del danno non patrimoniale subito dai prossimi congiunti del macroleso è determinato sulla base dei valori monetari uniformi indicati nella Tabella unica nazionale emanata ai sensi dell'articolo 139-quater.

  Art. 139-quater(Tabella unica nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale subito dai prossimi congiunti). 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, da emanarsi entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede alla predisposizione della Tabella unica nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale subito dai prossimi congiunti, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri:
   a) indicazione da parte della Tabella degli importi liquidabili diversificati in relazione ai seguenti parametri:
    1) rapporto di coniugio o grado di parentela;
    2) età del defunto o del macroleso;
    3) età del congiunto avente diritto al risarcimento;
    4) convivenza tra vittima o macroleso e congiunto;
    5) assenza di altri congiunti conviventi;
   b) previsione da parte della Tabella di fattori di correzione in aumento e in riduzione degli importi che considerano le circostanze familiari e personali e la possibile esistenza di circostanze eccezionali che possono essere utili per l'esatta valorizzazione del danno causato;
   c) indicazione da parte della Tabella degli importi giornalieri liquidabili per il danno non patrimoniale subito dalla vittima in caso di decesso sopravvenuto a distanza di tempo dall'evento dannoso, prevedendo fasce di valore distinte in funzione della durata del periodo di sopravvivenza;
   d) considerazione, in sede di predisposizione della Tabella, della necessità di risarcire in modo appropriato tale tipologia di danno, adeguando i valori economici a quelli in vigore nei principali Paesi appartenenti all'Unione Europea.

Pag. 67

  2. Gli importi stabiliti nella tabella unica nazionale sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT.
  3. Gli importi stabiliti dalla tabella unica nazionale si applicano a tutte le fattispecie risarcitone non ancora definite in via transattiva o con sentenza passata in giudicato, anche nel caso in cui l'evento dannoso si è già verificato al momento della sua entrata in vigore.
0. 8. 624. 67. Abrignani.

  Al comma 1, sopprimere le lettere d) e f).
0. 8. 624. 74. Colletti, Pesco.

  Al comma 1, la lettera d) è soppressa.

  Conseguentemente, la lettera c) del comma 11 è soppressa.
0. 8. 624. 75. Nicola Bianchi, Colletti, Pesco.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
0. 8. 624. 68. Colletti, Pesco.

  Al comma 1 sopprimere la lettera d).
0. 8. 624. 84. Colletti, Pesco.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
0. 8. 624. 85. Vazio, Moretto, Tartaglione, Pastorino, Giuseppe Guerini, Tullo, Carocci, Giacobbe, Gadda, Ermini, Marco Di Maio, Manfredi, Donati, Fanucci, Rubinato, Basso, Biffoni.

  Sopprimere la lettera d).
0. 8. 624. 86. Busin, Allasia, Caparini, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 1 lettera d), il capoverso articolo 147-bis è soppresso.
0. 8. 624. 69. Laffranco.

  Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) dopo l'articolo 150-ter è inserito il seguente:
  Art. 150-quater. (Risarcimento in forma specifica). – 1. Nel caso di sinistro verificatosi in Italia tra due veicoli identificati e assicurati per il quale sia applicabile la procedura di cui all'articolo 149, ove non vi siano state lesioni alle persone, è facoltà del danneggiato richiedere il risarcimento in forma specifica dei danni materiali subiti al veicolo ex 2058 c.c. Al danneggiato compete sempre il risarcimento delle ulteriori voci di danno quali la svalutazione commerciale, il fermo tecnico e il nolo di eventuale mezzo sostitutivo. Al danneggiato non potranno essere in ogni caso richiesti pagamenti a titolo di franchigia o scoperto.
  2. L'impresa di assicurazione, in assenza di responsabilità concorsuale e quando non risulta eccessivamente oneroso ex 2058 c.c., risarcisce il danno al veicolo in forma specifica facendo eseguire la riparazione dei danni presso carrozzerie convenzionate.
  3. L'impresa assicuratrice risponde dell'operato del proprio prestatore d'opera in solido con questo ed è tenuta, sempre in solido con il medesimo prestatore d'opera, a fornire ulteriore garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni, fermo restando quella di legge per tutte le parti sostituite non soggette a usura ordinaria.
  4. L'assicuratore dovrà fornire al danneggiato, fin dal momento in cui offre la riparazione in forma specifica, informativa scritta contenente gli estremi dell'impresa di riparazione fiduciaria incaricata di eseguire i lavori. L'informativa al danneggiato Pag. 68deve chiarire le modalità di effettuazione delle riparazioni precisando:
   a) se le stesse verranno effettuate mediante l'utilizzo di ricambi originali cioè prodotti dalla casa automobilistica ovvero con ricambi non originali ma compatibili;
   b) per i danni ai soli lamierati, se ne verrà effettuata la sostituzione ovvero la riparazione;
   c) per il caso di danneggiamenti esterni, se la riparazione avverrà mediante interventi di raddrizzatura a freddo ovvero attraverso riverniciatura completa.

  5. Al termine dei lavori l'impresa di riparazione fiduciaria emetterà e consegnerà al danneggiato, anche ai fini della decorrenza della garanzia biennale, fattura/ricevuta fiscale intestata al danneggiato recante l'indicazione che il pagamento verrà effettuato a mezzo rimessa diretta da parte della impresa assicuratrice; la fattura dovrà contenere, inoltre, l'analitica indicazione dei lavori svolti che devono corrispondere a quanto indicato nell'informativa di cui al punto che precede, oltre che l'indicazione delle ore di manodopera effettuate e dei ricambi utilizzati con la esplicita indicazione dell'utilizzo o meno di materiale marchiato dalla casa madre anziché compatibile.
  6. È fatto divieto alle imprese di assicurazione di utilizzare società d'intermediazione per la riparazione dei veicoli.
0. 8. 624. 90. Colletti.

  Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 147-bis, apportare le seguenti modifiche:
   1) il comma 1 è sostituito con seguente:
  1. Ferma restando, a tutela della concorrenza, la libertà del danneggiato di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modificazioni ed integrazioni, in alternativa al risarcimento per equivalente, è facoltà delle imprese di assicurazione, in assenza di responsabilità concorsuale, effettuare il risarcimento mediante liquidazione delle somme necessarie per la riparazione a regola d'arte del veicolo danneggiato, fornendo idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria. L'impresa di assicurazione che intende avvalersi della facoltà di cui al primo periodo comunica all'IVASS entro il 20 dicembre di ogni anno e, per l'anno 2014, entro il 30 gennaio, l'entità della riduzione del premio prevista in misura non inferiore al cinque per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell'anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 20 gennaio 2014, sentito l'IVASS, sono individuate le aree territoriali nelle quali sono applicate riduzioni del premio non inferiori al dieci per cento dell'importo come calcolato nel secondo periodo. Le aree di cui al terzo periodo sono individuate sulla base dei seguenti criteri, riferiti ai dati dell'anno precedente: numero dei sinistri denunciati, entità dei rimborsi, numero dei casi fraudolenti riscontrati dall'autorità giudiziaria. I dati sono desumibili anche dall'archivio integrato informatico di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gestito dall'IVASS. Nelle more dell'adozione del citato decreto del Ministero dello sviluppo economico si applicano le riduzioni del cinque per cento. Nel caso previsto dal presente articolo la somma corrisposta a titolo di risarcimento è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione, con contestuale presentazione della documentazione fiscale. Resta comunque fermo il diritto del danneggiato all'integrale risarcimento dei danni subiti.Pag. 69
   2) dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati i criteri e i parametri tecnici per l'effettuazione delle riparazioni a regola d'arte al fine di garantire le condizioni di sicurezza e funzionalità dei veicoli, sulla base di un accordo fra le Associazioni nazionali maggiormente rappresentative del settore dell'autoriparazione e l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, sentite le Associazioni dei consumatori riconosciute.
*0. 8. 624. 70. Donati, Carrescia, Basso, Marco Di Maio, D'Incecco, Biffoni.

  Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 147-bis, apportare le seguenti modifiche:
   1) il comma 1 è sostituito con seguente:
  1. Ferma restando, a tutela della concorrenza, la libertà del danneggiato di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modificazioni ed integrazioni, in alternativa al risarcimento per equivalente, è facoltà delle imprese di assicurazione, in assenza di responsabilità concorsuale, effettuare il risarcimento mediante liquidazione delle somme necessarie per la riparazione a regola d'arte del veicolo danneggiato, fornendo idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria. L'impresa di assicurazione che intende avvalersi della facoltà di cui al primo periodo comunica all'IVASS entro il 20 dicembre di ogni anno e, per l'anno 2014, entro il 30 gennaio, l'entità della riduzione del premio prevista in misura non inferiore al cinque per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell'anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 20 gennaio 2014, sentito l'IVASS, sono individuate le aree territoriali nelle quali sono applicate riduzioni del premio non inferiori al dieci per cento dell'importo come calcolato nel secondo periodo. Le aree di cui al terzo periodo sono individuate sulla base dei seguenti criteri, riferiti ai dati dell'anno precedente: numero dei sinistri denunciati, entità dei rimborsi, numero dei casi fraudolenti riscontrati dall'autorità giudiziaria. I dati sono desumibili anche dall'archivio integrato informatico di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gestito dall'IVASS. Nelle more dell'adozione del citato decreto del Ministero dello sviluppo economico si applicano le riduzioni del cinque per cento. Nel caso previsto dal presente articolo la somma corrisposta a titolo di risarcimento è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione, con contestuale presentazione della documentazione fiscale. Resta comunque fermo il diritto del danneggiato all'integrale risarcimento dei danni subiti.
   2) dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati i criteri e i parametri tecnici per l'effettuazione delle riparazioni a regola d'arte al fine di garantire le condizioni di sicurezza e funzionalità dei veicoli, sulla base di un accordo fra le Associazioni nazionali maggiormente rappresentative del settore dell'autoriparazione e l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, sentite le Associazioni dei consumatori riconosciute.
*0. 8. 624. 71. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian.

Pag. 70

  Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 147-bis, apportare le seguenti modifiche:
   1) il comma 1 è sostituito con seguente:
  1. Ferma restando, a tutela della concorrenza, la libertà del danneggiato di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modificazioni ed integrazioni, in alternativa al risarcimento per equivalente, è facoltà delle imprese di assicurazione, in assenza di responsabilità concorsuale, effettuare il risarcimento mediante liquidazione delle somme necessarie per la riparazione a regola d'arte del veicolo danneggiato, fornendo idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria. L'impresa di assicurazione che intende avvalersi della facoltà di cui al primo periodo comunica all'IVASS entro il 20 dicembre di ogni anno e, per l'anno 2014, entro il 30 gennaio, l'entità della riduzione del premio prevista in misura non inferiore al cinque per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell'anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 20 gennaio 2014, sentito l'IVASS, sono individuate le aree territoriali nelle quali sono applicate riduzioni del premio non inferiori al dieci per cento dell'importo come calcolato nel secondo periodo. Le aree di cui al terzo periodo sono individuate sulla base dei seguenti criteri, riferiti ai dati dell'anno precedente: numero dei sinistri denunciati, entità dei rimborsi, numero dei casi fraudolenti riscontrati dall'autorità giudiziaria. I dati sono desumibili anche dall'archivio integrato informatico di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gestito dall'IVASS. Nelle more dell'adozione del citato decreto del Ministero dello sviluppo economico si applicano le riduzioni del cinque per cento. Nel caso previsto dal presente articolo la somma corrisposta a titolo di risarcimento è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione, con contestuale presentazione della documentazione fiscale. Resta comunque fermo il diritto del danneggiato all'integrale risarcimento dei danni subiti.
   2) dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati i criteri e i parametri tecnici per l'effettuazione delle riparazioni a regola d'arte al fine di garantire le condizioni di sicurezza e funzionalità dei veicoli, sulla base di un accordo fra le Associazioni nazionali maggiormente rappresentative del settore dell'autoriparazione e l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, sentite le Associazioni dei consumatori riconosciute.
*0. 8. 624. 89. Bernardo, Minardo.

  All'articolo 8, n. 1, lettera d), capoverso Art. 147-bis, apportare le seguenti modifiche:
   1) al comma 1:
    a) al primo periodo inserire all'inizio le seguenti parole: «Ferma restando, a tutela della concorrenza, la libertà del danneggiato di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modificazioni,» e sostituire le parole: «risarcire in forma specifica danni a cose» con le seguenti: «effettuare il risarcimento mediante liquidazione delle somme necessarie per la riparazione a regola d'arte del veicolo danneggiato»;
    b) all'ottavo periodo sopprimere le parole: «diverso dall'assicurato che ha sottoscritto la clausola di cui al primo periodo»;Pag. 71
    c) all'ottavo periodo dopo le parole: «la somma corrisposta a titolo di risarcimento» sopprimere le parole da: «non può comunque superare» fino al termine del periodo, e sostituire con: «deve comunque garantire una riparazione a regola d'arte».
    d) sopprimere il nono periodo.
    e) sostituire il decimo periodo con il seguente: «Nel caso previsto dal presente articolo la somma corrisposta a titolo di risarcimento è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione, con contestuale presentazione della documentazione fiscale».
    f) dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: «Resta comunque fermo il diritto del danneggiato all'integrale risarcimento dei danni subiti».
   2) dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati i criteri e i parametri tecnici per l'effettuazione delle riparazioni a regola d'arte al fine di garantire le condizioni di sicurezza e funzionalità dei veicoli, sulla base di un accordo fra le Associazioni nazionali maggiormente rappresentative del settore dell'autoriparazione e l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, sentite le Associazioni dei consumatori riconosciute.»
   3) dopo il comma 1-bis inserire il seguente:
  1-ter. In ogni caso qualora l'assicurato che abbia stipulato un contratto con clausola contenente il risarcimento in forma specifica non intenda avvalersi di tale facoltà è tenuto a rimborsare lo sconto maturato nell'ultima annualità all'impresa di assicurazione.
0. 8. 624. 79. Marco Di Stefano, Brandolin, Bragantini, Tidei, Carella, Carra, Capone, Marzano, Burtone.

  All'articolo 8, n. 1, lettera d), capoverso Art. 147-bis, apportare le seguenti modifiche:
   1) al comma 1:
    a) al primo periodo inserire all'inizio le seguenti parole: «Nel caso di sinistro verificatosi in Italia tra due veicoli identificati e assicurati per il quale sia applicabile la procedura di cui all'articolo 149, ove non vi siano state lesioni alle persone, è facoltà del danneggiato richiedere il risarcimento in forma specifica ex 2038 codice civile dei danni materiali subiti al veicolo avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria scelta abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modificazioni,»;
    b) all'ottavo periodo sopprimere le parole: «diverso dall'assicurato che ha sottoscritto la clausola di cui al primo periodo»;
    c) all'ottavo periodo dopo le parole: «la somma corrisposta a titolo di risarcimento» sopprimere le parole da: «non può comunque superare» fino al termine del periodo, e sostituire con: «deve comunque garantire una riparazione a regola d'arte,»;
    d) sopprimere il nono periodo;
    e) sostituire il decimo periodo con il seguente: «Nel caso previsto dal presente articolo la somma corrisposta a titolo di risarcimento è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione, con contestuale presentazione della documentazione fiscale.»;
    f) dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: «Resta comunque fermo il diritto del danneggiato all'integrale risarcimento dei danni subiti».
0. 8. 624. 77. Colletti, Pesco.

  All'articolo 8, n. 1, lettera d), capoverso Art. 147-bis, apportare le seguenti modifiche:
   1) al comma 1:
    a) al primo periodo inserire all'inizio le seguenti parole: «Nel caso di sinistro Pag. 72verificatosi in Italia tra due veicoli identificati e assicurati per il quale sia applicabile la procedura di cui all'articolo 149, ove non vi siano state lesioni alle persone, è facoltà del danneggiato richiedere il risarcimento in forma specifica ex 2058 codice civile dei danni materiali subiti al veicolo avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria scelta abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modificazioni,;
    b) all'ottavo periodo sopprimere le parole: «diverso dall'assicurato che ha sottoscritto la clausola di cui al primo periodo»;
    c) all'ottavo periodo dopo le parole: «la somma corrisposta a titolo di risarcimento» sopprimere le parole da: «non può comunque superare» fino al termine del periodo, e sostituire con: «deve comunque garantire una riparazione a regola d'arte»;
    d) sopprimere il nono periodo;
    e) sostituire il decimo periodo con il seguente: «Nel caso previsto dal presente articolo la somma corrisposta a titolo di risarcimento è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione, con contestuale presentazione della documentazione fiscale.»;
    f) dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: «Resta comunque fermo il diritto del danneggiato all'integrale risarcimento dei danni subiti.
0. 8. 624. 103. Russo, Bergamini, Castiello, Cesaro, Faenzi, Fontana, Milanato, Polidori, Capezzone.

  Al comma 1 lettera d) punto 1:
   a)
prima delle parole: «In alternativa al risarcimento per equivalente» sono inserite le seguenti: «Nel caso di sinistro verificatosi in Italia tra due veicoli identificati e assicurati per la responsabilità civile obbligatoria per il quale sia applicabile la procedura di cui all'articolo 149, ove non vi siano state lesioni alle persone, è facoltà del danneggiato richiedere la reintegrazione in forma specifica dei danni materiali subiti dal veicolo ex 2058 c.c.».
   b) le parole da: «è facoltà delle imprese» a «danni a cose,» sono soppresse.
   c) sostituire la parola: «fornendo» con le seguenti: «salvo l'obbligo dell'impresa di assicurazione di fornire».
0. 8. 624. 93. Colletti, Pesco.

  Al comma 1 alla lettera d) punto 1, primo periodo, dopo le parole: impresa di assicurazione aggiungere la parola: non.
0. 8. 624. 91. Colletti.

  Al comma 1, lettera d), punto 1, primo periodo, sostituire le parole: fornendo idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria. con le seguenti:
  La compagnia risponde dell'operato del proprio prestatore d'opera in solido con questo ed è tenuta a fornire, sempre in solido con il medesimo, ulteriore garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni, fermo restando quella di legge per tutte le parti sostituite non soggette a usura ordinaria.
  L'assicuratore dovrà fornire al danneggiato, fin dal momento in cui offre la riparazione in forma specifica, informativa scritta contenente gli estremi dell'impresa di riparazione fiduciaria incaricata di eseguire i lavori.
  L'informativa al danneggiato deve chiarire le modalità di effettuazione delle riparazioni precisando:
   a) se le stesse verranno effettuate mediante l'utilizzo di ricambi originali cioè prodotti dalla casa automobilistica ovvero con ricambi non originali ma compatibili;Pag. 73
   b) per i danni ai soli lamierati, se ne verrà effettuata la sostituzione ovvero la riparazione;
   c) per il caso di danneggiamenti esterni, se la riparazione avverrà mediante interventi di raddrizzatura a freddo ovvero attraverso riverniciatura completa.

  Al termine dei lavori l'impresa di riparazione fiduciaria emetterà e consegnerà al danneggiato, anche ai fini della decorrenza della garanzia biennale, fattura/ricevuta fiscale intestata al danneggiato recante l'indicazione che il pagamento verrà effettuato a mezzo rimessa diretta da parte della impresa assicuratrice; la fattura dovrà contenere, inoltre, l'analitica indicazione dei lavori svolti che devono corrispondere a quanto indicato nell'informativa di cui al punto che precede, oltre che l'indicazione delle ore di manodopera effettuate e dei ricambi utilizzati con la esplicita indicazione dell'utilizzo o meno di materiale marchiato dalla casa madre anziché compatibile.
  È fatto divieto alle imprese di assicurazione di utilizzare società d'intermediazione per la riparazione dei veicoli. I soli costi sostenuti per la riparazione potranno essere computati quale costo del sinistro.
0. 8. 624. 97. Colletti.

  Al comma 1, lettera d), primo periodo, dopo le parole: risarcire in forma specifica danni a cose, le parole: fornendo idonea garanzia sulle riparazioni effettuale, sono sostituite dalle seguenti: fornendo idonea garanzia prodotta dalle imprese di autoriparazione secondo la vigente Legge 5 febbraio 1992, n. 122,.
0. 8. 624. 80. Nicola Bianchi, Colletti, Pesco.

  Al comma 1, lettera d), punto 1, primo periodo, dopo le parole: in assenza di responsabilità concorsuale, aggiungere le seguenti: per l'ipotesi in cui il danneggiato abbia optato per la procedura di cui al 149 e quando non risulta eccessivamente oneroso, risarcisce il danno al veicolo in forma specifica facendo eseguire la riparazione dei danni presso carrozzerie convenzionate.
0. 8. 624. 96. Colletti, Pesco.

  Al comma 1, lettera d), punto 1, primo periodo, dopo le parole: entità della riduzione del premio inserire le seguenti: del singolo contratto dell'assicurato e conseguentemente sopprimere le successive parole del periodo.
0. 8. 624. 155. Colletti, Pesco.

  Al comma 1, alla lettera d), punto 1, secondo periodo, sostituire le parole: non inferiore al cinque per cento fino a: nella stessa Regione con le seguenti: non inferiore al quindici per cento per ogni contratto.
0. 8. 624. 92. Colletti, Pesco.

  Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 147-bis, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: entità della riduzione del premio inserire le seguenti: del singolo contratto e sopprimere le parole nel medesimo periodo, dopo le parole: cinque per cento.
0. 8. 624. 215. Colletti, Pesco.

  Al comma 1, lettera d), capoverso, quarto periodo, sostituire le parole: entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
0. 8. 624. 88. Bernardo, Minardo.

  Al comma 1, lettera d), punto 1, dopo il settimo periodo è aggiunto il seguente: «È fatto salvo il diritto del danneggiato che abbia optato per il risarcimento in forma Pag. 74specifica di percepire l'integrale risarcimento dei danni patiti anche nel caso di mancata riparazione. Oltre al risarcimento del danno in forma specifica, se e in quanto dovuto, al danneggiato spetta anche il risarcimento del danno patito a seguito della sosta forzata del veicolo e della svalutazione commerciale del medesimo.»
0. 8. 624. 104. Colletti, Pesco.

  Al comma 1, lettera d), punto 1, sopprimere l'ottavo periodo.
0. 8. 624. 105. Colletti, Pesco.

  Al comma 1, lettera d), capoverso, ottavo periodo, sostituire le parole da: Nei casi di cui al presente articolo il danneggiato fino a: previa presentazione di fattura con le seguenti: Nei casi di cui al presente articolo il danneggiato, diverso dall'assicurato, può rifiutare il risarcimento in forma specifica da parte dell'impresa convenzionata con l'impresa di assicurazione, individuandone una diversa; la somma corrisposta a titolo di risarcimento non può comunque superare i costi standard per tipologia di interventi determinati dall'IVASS con regolamento, da emanare entro il 31 dicembre 2014 previa consultazione delle associazioni rappresentative delle imprese di assicurazione e delle imprese di autoriparazione, sulla base di apposita analisi statistica rappresentativa dei fattori di costo di tipo industriale e di tipo territoriale. Fino all'entrata in vigore del regolamento IVASS di cui al periodo precedente il risarcimento è subordinato all'accordo preventivo tra l'impresa di assicurazione e l'impresa di autoriparazione che è stata incaricata dal danneggiato di svolgere l'attività di autoriparazione. Tali costi standard sono rivisti con cadenza biennale. Le somme conseguentemente corrisposte a titolo di risarcimento sono versate direttamente alle imprese che hanno svolto l'attività di autoriparazione, previa presentazione di fattura.
0. 8. 624. 83. Sottanelli.

  Al comma 1, lettera d), capoverso, ottavo periodo, sostituire le parole da: Nei casi di cui al presente articolo il danneggiato fino a: previa presentazione di fattura con le seguenti: Nei casi di cui al presente articolo il danneggiato, diverso dall'assicurato, può rifiutare il risarcimento in forma specifica da parte dell'impresa convenzionata con l'impresa di assicurazione, individuandone una diversa; la somma corrisposta a titolo di risarcimento non può comunque superare i costi standard per tipologia di interventi determinati dall'IVASS con regolamento, da emanare entro il 31 dicembre 2014 previa consultazione delle associazioni rappresentative delle imprese di assicurazione e delle imprese di autoriparazione, sulla base di apposita analisi statistica rappresentativa dei fattori di costo di tipo industriale e di tipo territoriale. Fino all'entrata in vigore del regolamento IVASS di cui al periodo precedente il risarcimento è subordinato all'accordo preventivo tra l'impresa di assicurazione e l'impresa di autoriparazione che è stata incaricata dal danneggiato di svolgere l'attività di autoriparazione. Tali costi standard sono rivisti con cadenza biennale. Le somme conseguentemente corrisposte a titolo di risarcimento sono versate direttamente alle imprese che hanno svolto l'attività di autoriparazione, previa presentazione di fattura.
0. 8. 624. 87. Bernardo, Minardo.

  Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 147-bis, comma 1, apportare le seguenti modifiche:
   a)
Sostituire l'ottavo capo verso con il seguente: «Nei casi in cui al presente articolo il danneggiato, diverso dall'assicurato che ha sottoscritto la clausola di cui al primo periodo, può comunque rifiutare il risarcimento in forma specifica da parte dell'impresa convenzionata con l'impresa di assicurazione, individuandone una diversa; la somma corrisposta a titolo di risarcimento è pari al costo della riparazione eseguita a regola d'arte secondo criteri e parametri tecnici determinati per Pag. 75tipologia di intervento con decreto del Ministero dello Sviluppo economico, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base di un accordo tra le associazioni maggiormente rappresentative delle imprese di autoriparazione e delle imprese di assicurazione, sentite le associazioni riconosciute dei consumatori».
   b) Sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Resta comunque fermo il diritto del danneggiato all'integrale risarcimento dei danni subiti».
0. 8. 624. 82. Bernardo, Minardo.

  Al comma 1, lettera d), punto 1, all'ottavo periodo, sostituire le parole: il danneggiato anche se diverso dall'assicurato con le seguenti: il soggetto che ha stipulato il contratto.
0. 8. 624. 99. Colletti, Pesco.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 1, al periodo: Nei casi di cui al presente articolo aggiungere la parola: anche prima di: diverso dell'assicurato.
0. 8. 624. 100. Barbanti, Pesco.

  Al comma 1, lettera d), punto 1, ottavo periodo, sopprimere le parole da: la somma corrisposta sino a: cadenza biennale.
0. 8. 624. 95. Colletti.

  Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 147-bis, comma 1, apportare le seguenti modifiche:
   a)
all'ottavo periodo sostituire le parole: «la somma corrisposta a titolo di risarcimento, non può comunque superare i costi standard per lavori a regola d'arte, quali determinati per tipologia di interventi dall'IVASS entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente disposizione previa consultazione delle associazioni rappresentative delle imprese di assicurazione e delle imprese di autoriparazione.», con le seguenti: «deve tener conto, al fine di garantire le condizioni di sicurezza e funzionalità dei veicoli, dei criteri e dei parametri tecnici per l'effettuazione delle riparazioni a regola d'arte determinati con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base di un accordo tra le associazioni maggiormente rappresentative del settore dell'autoriparazione e l'associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, sentite le associazioni dei consumatori riconosciute»;
   b) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Resta comunque fermo il diritto del danneggiato all'integrale risarcimento dei danni subiti».
0. 8. 624. 72. Bernardo, Pagano, Minardo.

  Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 147-bis, comma 1, ottavo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: sulla base di apposita analisi statistica rappresentativa dei fattori di costo di tipo industriale e di tipo territoriale. e dopo il medesimo periodo aggiungere il seguente: Fino all'entrata in vigore del regolamento IVASS di cui al periodo precedente il risarcimento è subordinato all'accordo preventivo tra l'impresa di assicurazione e l'impresa di autoriparazione che è stata incaricata dal danneggiato di svolgere l'attività di autoriparazione.
0. 8. 624. 106. Causi, Petrini.

  Al comma 1, lettera d), punto 1, al decimo periodo, sostituire le parole:, ovvero previa presentazione di fattura con le seguenti: la quale, a seguito del pagamento, è tenuta a far pervenire all'assicuratore copia del documento fiscale rilasciato al danneggiato attestante le avvenute riparazioni.
0. 8. 624. 101. Colletti, Pesco.

Pag. 76

  Al comma 1, lettera d), è soppresso l'ultimo periodo del capoverso 1: Resta comunque fermo il diritto del danneggiato al risarcimento per equivalente nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene e, in tali casi, la somma corrisposta a titolo di risarcimento non può comunque superare il medesimo valore di mercato incrementato delle eventuali spese di demolizione e immaturi e dopo il numero 1, è aggiunto il numero 1-bis: Nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del veicolo, il danno viene risarcito nei limiti di cui al 2058 cc, tenendo ulteriormente conto della utilità che il bene ha per il danneggiato, del suo stato d'uso oltre che delle spese di demolizione e reimmatricolazione e tassa di possesso non goduta. Il valore commerciale viene determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo similare desunto da siti internet e, in via non esclusiva, da riviste di settore.
0. 8. 624. 73. Colletti, Pesco.

  Al comma 1, lettera d), punto 1, undicesimo periodo sopprimere le parole da: nell'ipotesi in cui sino a: di altro veicolo.
0. 8. 624. 94. Colletti.

  Al comma 1, lettera d), punto 1, undicesimo periodo, sopprimere le parole da: la somma corrisposta fino a: cadenza biennale nonché sopprimere le parole da: nell'ipotesi in cui sino a: di altro veicolo.
0. 8. 624. 98. Colletti.

  Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 147-bis, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis Entro e non oltre il 20 dicembre 2014 è istituito presso l'IVASS un database di pubblico accesso, nel quale vengono archiviate le seguenti informazioni:
   1) la tariffa oraria di lavoro «minima di sicurezza» per gli autoriparatori, basata sulla metodologia di calcolo derivata dall'analisi dei costi aziendali e dai costi fissi, al fine di evitare la creazione di esternalità negative a carico della collettività. Tale tariffa è da ritenersi solo indicativa senza comportare limitazioni alla concorrenza e al libero gioco del mercato;
   2) i dati di proprietà dei costruttori in forma di codice, la descrizione in dettaglio della metodologia di sostituzione e/o riparazione del ricambio di parti degli autoveicoli, tempi e prezzi relativi alla sostituzione e/o riparazione dei ricambi;
   3) i dati inerenti alla riparazione del singolo ricambio di cui al punto 2, rilevati dagli usi e consuetudini, nonché da speciali accorgimenti tecnologici, oggettivi, in uso ai professionisti del settore;
   4) i dati relativi ai tempi di riparazione ricavati da una indagine statistica in tempo reale, aggiornata tramite la predisposizione di un sistema di rilevazione statistica su tutto il territorio nazionale.

  La raccolta dei dati di cui sopra, avverrà anche avvalendosi della collaborazione delle case produttrici di autoveicoli, dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e con le CCIAA associate. I dati di cui al primo periodo dovranno essere riconosciuti come idonei da periti, dalle assicurazioni e dalle carrozzerie per l'elaborazione e il controllo dei preventivi di risarcimento danni dovuto da sinistro.
  1-ter. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è autorizzata ad elaborare, entro e non oltre il 20 dicembre 2014, una metodologia di calcolo e verifica dell'entità del danno liquidato, ai fini di una corretta valutazione di costi, tempistiche e modalità di riparazione dei veicoli, da condividere tra società assicuratrici, carrozzieri e consumatori. Pag. 77
  1-quater. Per i dati di cui al comma 1-bis, l'IVASS dovrà utilizzare un formato dei dati di tipo aperto così come definito dall'articolo 68 comma 3 lettera a) del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni.
0. 8. 624. 76. Catalano.

  Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 147-bis, aggiungere dopo il comma 1-bis, il seguente:
  1-ter. Qualora chi abbia stipulato un contratto che preveda il risarcimento in forma specifica non intenda avvalersi di una tale facoltà, in caso di sinistro che venga risarcito dall'impresa con la quale ha stipulato il contratto è tenuto a rimborsare a quest'ultima lo sconto maturato nell'annualità in corso al momento del verificarsi del sinistro.
0. 8. 624. 78. Colletti, Pesco.

  Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 147-bis, aggiungere dopo il comma 1-bis, il seguente:
  1-ter. Qualora chi abbia stipulato un contratto che preveda il risarcimento in forma specifica non intenda avvalersi di una tale facoltà, in caso di sinistro che venga risarcito dall'impresa con la quale ha stipulato il contratto è tenuto a rimborsare a quest'ultima lo sconto maturato nell'annualità in corso al momento del verificarsi del sinistro.
0. 8. 624. 81. Russo, Bergamini, Castiello, Cesaro, Faenzi, Fontana, Milanato, Polidori, Capezzone.

  Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 147-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati i criteri e i parametri tecnici per l'effettuazione delle riparazioni a regola d'arte al fine di garantire le condizioni di sicurezza e funzionalità dei veicoli, sulla base di un accordo fra le Associazioni nazionali maggiormente rappresentative del settore dell'autoriparazione e l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, sentite le Associazioni dei consumatori riconosciute.
0. 8. 624. 102. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere il punto 1.
*0. 8. 624. 107. Russo, Bergamini, Castiello, Cesaro, Faenzi, Fontana, Milanato, Polidori, Capezzone.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere il punto 1.
*0. 8. 624. 108. Marco Di Stefano, Brandolin, Bragantini, Tidei, Carella, Carra, Capone, Marzano, Burtone.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere il punto 1.
*0. 8. 624. 110. Colletti, Pesco.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere il punto 1.
*0. 8. 624. 116. Pesco, Colletti.

  Al comma 1, lettera e), apportare le seguenti modifiche:
   1. al punto 1, sopprimere le seguenti parole: «al primo periodo la parola: “cinque” è sostituita dalla seguente: “otto” e»;
   2. al punto 2, sopprimere le parole: «o in sua mancanza allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura».
0. 8. 624. 113. Colletti, Pesco.

Pag. 78

  Al comma 1, lettera e), apportare le seguenti modifiche:
   a) al n. 1) sopprimere le seguenti parole: «al primo periodo la parola “cinque” è sostituita dalla seguente: “dieci” e»;
   b) al n. 2) sopprimere le seguenti parole: «o in sua mancanza allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura».
0. 8. 624. 114. Vazio, Moretto, Tartaglione, Pastorino, Giuseppe Guerini, Tullo, Carocci, Giacobbe, Gadda, Ermini, Marco Di Maio, Manfredi, Donati, Fanucci, Ruminato, Basso, Biffoni.

  Al comma 1, lettera e), apportare le seguenti modifiche:
   a) al n. 1) sopprimere le seguenti parole: «al primo periodo la parola “cinque” è sostituita dalla seguente: “otto” e»;
   b) al n. 2) sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «trenta».
0. 8. 624. 119. Busin, Allasia.

  Al comma 1, lettera e), punto 1:
   1. sostituire la parola: «otto» con la seguente: «cinque»;
   2. sopprimere le parole: «il sesto periodo è soppresso».
0. 8. 624. 112. Colletti.

  Al comma 1, lettera e), punto 1, sopprimere le parole: e il sesto periodo è soppresso.
0. 8. 624. 111. Colletti, Pesco.

  Al comma 1, lettera e), n. 2, sopprimere l'ultimo periodo e aggiungere il seguente:
  Restano salvi i diritti del danneggiato in merito alla proponibilità dell'azione di risarcimento nei termini previsti dall'articolo 145, nonché il diritto del danneggiato di ottenere l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia.
0. 8. 624. 115. Russo, Bergamini, Castiello, Cesaro, Faenzi, Fontana, Milanato, Polidori, Capezzone.

  Al comma 1, lettera e) n. 2, sopprimere l'ultimo periodo.
0. 8. 624. 109. Marco Di Stefano, Brandolin, Bragantini, Tidei, Carella, Carra, Capone, Marzano, Burtone.

  Al comma 1, lettera e), n. 2, sopprimere l'ultimo periodo e aggiungere il seguente:
  Restano salvi i diritti del danneggiato in merito alla proponibilità dell'azione di risarcimento nei termini previsti dall'articolo 145, nonché il diritto del danneggiato di ottenere l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia.
0. 8. 624. 117. Colletti, Pesco.

  Al comma 1, lettera e) punto 2, sostituire le parole: Nei predetti casi, l'azione in giudizio prevista dall'articolo 145 è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell'impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura con le seguenti: La sospensione dei termini per formulare l'offerta, previsti dal presente articolo, non preclude l'accesso agli atti di cui all'articolo 146 tranne che per l'ipotesi in cui l'assicuratore abbia sporto querela. La sospensione dei termini non preclude il diritto del danneggiato di agire in giudizio.
0. 8. 624. 118. Colletti.

Pag. 79

  Al comma 1, lettera e), capoverso 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti:
  La sospensione dei termini per formulare l'offerta, previsti al presente articolo, non preclude l'accesso agli atti previsto dall'articolo 146 tranne che per l'ipotesi in cui l'assicuratore abbia sporto querela. La sospensione dei termini non preclude il diritto del danneggiato di agire in giudizio.
0. 8. 624. 120. Caparini, Busin, Allasia.

  Al comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
   e-bis) all'articolo 149 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati hanno facoltà di rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato, salvo il diritto di intraprendere in qualsiasi momento la procedura prevista dall'articolo 148, e successive modificazioni, nei confronti della compagnia del responsabile civile, che avrà l'obbligo di darne comunicazione all'altra compagnia.»;
   b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «La richiesta di risarcimento di cui al comma 1 riguarda esclusivamente i danni al veicolo. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato, come disciplinato dall'articolo 141».
0. 8. 624. 122. Colletti, Pesco.

  Al comma 1 dopo la lettera e) è inserita la seguente:
   e-bis) all'articolo 149 i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente: «1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal qual siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati hanno facoltà di rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato, salvo il diritto di intraprendere in qualsiasi momento la procedura prevista dall'articolo 148, nei confronti della compagnia del responsabile civile, che ha l'obbligo di darne comunicazione all'altra compagnia».
0. 8. 624. 121. Colletti, Pesco.

  Al comma 1, sopprimere le lettere e-bis e f).
0. 8. 624. 123. Colletti, Pesco.

  Al comma 1, sopprimere la lettera e-bis).
0. 8. 624. 124. Colletti, Pesco.

  Al comma 1, alla lettera e-bis, premettere le seguenti parole: All'articolo 149, i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:
  «1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati hanno facoltà di rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato, salvo il diritto di intraprendere in qualsiasi momento la procedura prevista dall'articolo 148, nei confronti della compagnia del responsabile civile, che ha l'obbligo di darne comunicazione all'altra compagnia».
0. 8. 624. 125. Caparini, Busin, Allasia.

  Al comma 1, sopprimere la lettera f).
* 0. 8. 624. 147. Russo, Bergamini, Castiello, Cesaro, Faenzi, Fontana, Milanato, Polidori, Capezzone.

Pag. 80

  Al comma 1, sopprimere la lettera f).
* 0. 8. 624. 150. Colletti, Pesco.

  Al comma 1, sopprimere la lettera f).
* 0. 8. 624. 149. Vazio, Moretto, Tartaglione, Pastorino, Giuseppe Guerini, Tullo, Carocci, Giacobbe, Gadda, Ermini, Marco Di Maio, Manfredi, Donati, Fanucci, Rubinato, Basso, Biffoni.

  Al comma 1, sopprimere la lettera f).
* 0. 8. 624. 127. Pesco, Colletti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera f).
* 0. 8. 624. 129. Laffranco.

  Al comma 1, sopprimere la lettera f).
* 0. 8. 624. 145. Nicola Bianchi, Colletti, Pesco.

  Al comma 1, sopprimere la lettera f).
* 0. 8. 624. 151. Busin, Allasia, Caparini, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera f).
* 0. 8. 624. 221. Marco Di Stefano, Brandolin, Bragantini, Tidei, Carella, Carra, Capone, Marzano, Burtone.

  Al comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
   f) dopo l'articolo 150-bis è inserito il seguente:

Art. 150-ter.
(Cessione del credito).

  1. In caso di cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la somma da corrispondersi a titolo di rimborso delle spese di riparazione dei veicoli danneggiati è versata direttamente all'impresa di autoriparazione abilitata ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modificazioni ed integrazioni, che ha eseguito le riparazioni, con contestuale presentazione della documentazione fiscale, fatto salvo il diritto del danneggiato e del cessionario all'integrale risarcimento dei danni subiti.
  2. Nei casi di cui al presente articolo, l'impresa di assicurazione applica una significativa riduzione del premio a beneficio dell'assicurato, in misura comunque non inferiore al quattro per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell'anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione.
0. 8. 624. 126. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian.

  Al comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
   f) dopo l'articolo 150-bis è inserito il seguente:

Art. 150-ter.
(Cessione del credito).

  1. In caso di cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la somma da corrispondersi a titolo di rimborso delle spese di riparazione dei veicoli danneggiati è versata direttamente all'impresa di autoriparazione abilitata ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modificazioni ed integrazioni, che ha eseguito le riparazioni, con contestuale presentazione della documentazione fiscale, fatto salvo il diritto del danneggiato e del cessionario all'integrale risarcimento dei danni subiti.
  2. Nei casi di cui al presente articolo, l'impresa di assicurazione applica una significativa Pag. 81riduzione del premio a beneficio dell'assicurato, in misura comunque non inferiore al quattro per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell'anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione.
0. 8. 624. 154. Minardo, Bernardo.

  Al comma 1, lettera f) apportare le seguenti modifiche:
   a) al capoverso Art. 150-ter sostituire la rubrica con la seguente: «Art. 150-ter. (Cessione del credito).»;
   b) al capoverso Art. 150-ter sostituire il primo periodo del comma 1 con il seguente: «In caso di cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la somma da corrispondersi a titolo di rimborso delle spese di riparazione dei veicoli danneggiati è versata direttamente all'impresa di autoriparazione abilitata ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modificazioni che ha eseguito le riparazioni, con contestuale presentazione della documentazione fiscale, fatto salvo il diritto del danneggiato e del cessionario all'integrale risarcimento dei danni subiti».
0. 8. 624. 142. Colletti, Pesco.

  Al comma 1, lettera f) apportare le seguenti modifiche:
   a) al capoverso Art. 150-ter sostituire la rubrica con la seguente: «Art. 150-ter. (Cessione del credito).»;
   b) al capoverso Art. 150-ter sostituire il comma 1 con il seguente: «In caso di cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la somma da corrispondersi a titolo di rimborso delle spese di riparazione dei veicoli danneggiati è versata direttamente all'impresa di autoriparazione abilitata ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modificazioni che ha eseguito le riparazioni, con contestuale presentazione della documentazione fiscale, fatto salvo il diritto del danneggiato e del cessionario all'integrale risarcimento dei danni subiti».
0. 8. 624. 153. Minardo, Bernardo.

  Al comma 1, lettera f) apportare le seguenti modifiche:
   a) al capoverso Art. 150-ter sostituire la rubrica con la seguente: «Art. 150-ter. (Cessione del credito).»;
   b) al capoverso Art. 150-ter sostituire il comma 1 con il seguente: «In caso di cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la somma da corrispondersi a titolo di rimborso delle spese di riparazione dei veicoli danneggiati è versata direttamente all'impresa di autoriparazione abilitata ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modificazioni che ha eseguito le riparazioni, con contestuale presentazione della documentazione fiscale, fatto salvo il diritto del danneggiato e del cessionario all'integrale risarcimento dei danni subiti».
0. 8. 624. 159. Donati, Biffoni, Gadda, Dallai, Parrini, Manfredi, De Menech, Crimí, Carrescia, Basso, Marco Di Maio, D'Incecco.

  Al comma 1, lettera f) apportare le seguenti modifiche:
   a) al capoverso Art. 150-ter sostituire la rubrica con la seguente: «Art. 150-ter. (Cessione del credito).»;
   b) al capoverso Art. 150-ter sostituire il comma 1 con il seguente: «In caso di cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la somma da corrispondersi a titolo di rimborso delle spese di riparazione dei Pag. 82veicoli danneggiati è versata direttamente all'impresa di autoriparazione abilitata ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modificazioni che ha eseguito le riparazioni, con contestuale presentazione della documentazione fiscale, fatto salvo il diritto del danneggiato e del cessionario all'integrale risarcimento dei danni subiti».
0. 8. 624. 160. Busin, Allasia.

  Al comma 1 lettera f) punto 1, al primo periodo, dopo le parole: l'impresa di assicurazione aggiungere le seguenti: non.
0. 8. 624. 156. Colletti, Pesco.

  Al comma 1, lettera f) dopo le parole: non sia cedibile a terzi inserire: che si rendano cessionari di crediti non inerenti l'attività svolta.
* 0. 8. 624. 146. Marco Di Stefano, Brandolin, Bragantini, Tidei, Carella, Carra, Capone, Marzano, Burtone.

  Al comma 1, lettera f) dopo le parole: non sia cedibile a terzi inserire: che si rendano cessionari di crediti non inerenti l'attività svolta.
* 0. 8. 624. 148. Russo, Bergamini, Castiello, Cesaro, Faenzi, Fontana, Milanato, Polidori, Capezzone.

  Al comma 1, lettera f) punto 1 sostituire le parole: non inferiore al quattro per cento con le seguenti: non inferiore al dieci per cento.
0. 8. 624. 158. Colletti, Pesco.

  Al comma 1, lettera f) punto 1 sostituire le parole: non inferiore al quattro per cento con le seguenti: non inferiore al quindici per cento.
0. 8. 624. 157. Colletti, Pesco.

  Al comma 1 dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
   g) l'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è abrogato.
0. 8. 624. 130. Colletti, Pesco.

  Al comma 1 dopo la lettera f) sono aggiunti i seguenti:
   g) all'articolo 139 il comma 4 è soppresso;
   h) all'articolo 138 il comma 1 è soppresso.
0. 8. 624. 133. Colletti, Pesco.

  Al comma 1 dopo la lettera f) è aggiunto il seguente:
   g) all'articolo 138 il comma 1 è soppresso.
0. 8. 624. 131. Colletti, Pesco.

  Al comma 1 dopo la lettera f) è aggiunto il seguente:
   g) all'articolo 139 il comma 4 è soppresso.
0. 8. 624. 132. Colletti, Pesco.

  Al comma 1 dopo la lettera f) è inserita la seguente:
   g) all'articolo 283, comma 2:
    1. sopprimere le parole da: «il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona» a: «nei casi di cui al comma 1 lettere»;
    2. dopo le parole: «nonché per i danni alle cose.» aggiungere le seguenti: «nel casi di cui al comma 1 lettera a) il risarcimento per i danni alle cose è dovuto in misura non superiore a euro 10.000.
0. 8. 624. 134. Colletti, Pesco.

Pag. 83

  Al comma 1 dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
   g) all'articolo 151 è aggiunto il seguente numero:
  2-ter. È fatto divieto di determinare il valore commerciale di un veicolo attraverso il rinvio esclusivo ad una determinata rivista. Per tutti i contratti, per quelli in corso alla prima scadenza, il valore di riferimento dovrà essere determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo similare desunto da siti internet e, in via non esclusiva, da riviste di settore.
0. 8. 624. 143. Colletti, Pesco.

  Al comma 1, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
   g) all'articolo 151 è aggiunto il seguente numero:
  2-ter. È fatto divieto di determinare il valore commerciale di un veicolo attraverso il rinvio esclusivo ad una determinata rivista. Per tutti i contratti, per quelli in corso alla prima scadenza, il valore di riferimento dovrà essere determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo similare desunto da siti internet e, in via non esclusiva, da riviste di settore. Il valore economico dovrà tenere comunque conto delle spese figurative di reimmatricolazione e FRAM.
0. 8. 624. 144. Colletti, Pesco.

  Al comma 1, sopprimere la lettera f-bis).
0. 8. 624. 161. Marco Di Stefano, Brandolin, Bragantini, Tidei, Carella, Carra, Capone, Marzano, Burtone.

  Al comma 1 dopo la lettera f-bis) è inserita la seguente:
   g) all'articolo 139 le parole: «In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente.» sono soppresse.
0. 8. 624. 163. Turco, Colletti, Pesco.

  Al comma 1, dopo la lettera f-bis), aggiungere la seguente:
   f-ter) all'articolo 170-bis dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:
  1-ter. Per le polizze assicurative di ogni tipologia alla loro scadenza non possono essere rinnovate con il metodo del tacito consenso.
0. 8. 624. 162. Pisicchio.

  Sopprimere il comma 2.
* 0. 8. 624. 164. Laffranco.

  Sopprimere il comma 2.
* 0. 8. 624. 165. Russo, Bergamini, Castiello, Cesaro, Faenzi, Fontana, Milanato, Polidori, Capezzone.

  Sopprimere il comma 2.
* 0. 8. 624. 152. Marco Di Stefano, Brandolin, Bragantini, Tidei, Carella, Carra, Capone, Marzano, Burtone.

  Sopprimere il comma 2.
* 0. 8. 624. 166. Colletti, Pesco.

  Sopprimere il comma 2.
* 0. 8. 624. 128. Colletti, Pesco.

  Sopprimere il comma 2.
* 0. 8. 624. 167. Allasia, Busin.

Pag. 84

  Al comma 2, dopo le parole: le imprese di assicurazione aggiungere le seguenti: non.
0. 8. 624. 168. Colletti, Pesco.

  Al comma 2 dopo le parole: significativa riduzione aggiungere le seguenti: non inferiore al dieci per cento.
0. 8. 624. 169. Colletti, Pesco.

  Al comma 2, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente:
  È fatto salvo in ogni caso il diritto dell'assicurato di provvedere liberamente alla tutela della propria salute senza che l'assicuratore possa opporgli limitazioni risarcitorie. In tal caso il risarcimento è diminuito della somma in denaro pari alla somma dello sconto praticato.
0. 8. 624. 170. Colletti, Pesco.

  Al comma 1, lettera f) n. 2 dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente:
  L'assicurato ha il pieno diritto di provvedere a scegliere liberamente modalità di cura e di tutela della propria salute senza che l'assicuratore possa opporgli limitazioni risarcitorie.
* 0. 8. 624. 135. Marco Di Stefano, Brandolin, Bragantini, Tidei, Carella, Carra, Capone, Marzano, Burtone.

  Al comma 1, lettera f) n. 2 dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente:
  L'assicurato ha il pieno diritto di provvedere a scegliere liberamente modalità di cura e di tutela della propria salute senza che l'assicuratore possa opporgli limitazioni risarcitorie.
* 0. 8. 624. 174. Russo, Bergamini, Castiello, Cesaro, Faenzi, Fontana, Milanato, Polidori, Capezzone.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito l'IVASS, sono individuate le aree del territorio nazionale per le quali il passaggio da una classe di rischio a quella inferiore determina uno sconto in misura maggiorata rispetto a quello praticato dalla medesima compagnia sull'intero territorio nazionale nella medesima circostanza. Con il medesimo decreto sono individuati la misura della maggiorazione, nonché i criteri per il passaggio tra le classi di rischio anche in caso di trasferimento dell'assicurato ad altra compagnia o di assicurazione di un diverso veicolo da parte dell'assicurato.
0. 8. 624. 171. Benamati, Causi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito l'IVASS, sono individuate le aree del territorio nazionale per le quali gli assicurati che aderiscono a tutte le opzioni di sconto di cui al presente articolo e che sono collocati nella classe di rischio più bassa potranno godere di un ulteriore sconto pari al 5 per cento.
0. 8. 624. 172. Causi, Benamati.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Le imprese di assicurazione sono tenute a riconoscere sia in sede di rinnovo che di nuovo contratto, anche in assenza di esplicita richiesta dei singoli interessati, una tariffa-premio ai contraenti e/o assicurati che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi cinque anni. Tale tariffa-premio, dovrà essere riconosciuta con l'applicazione del premio più basso previsto sull'intero territorio nazionale, da ciascuna compagnia, per la corrispondente Pag. 85classe universale (CU) di assegnazione del singolo contraente-assicurato, come risultante dall'attestato di rischio. Tale trattamento tariffario è riservato agli assicurati che optino per le clausole previste dall'articolo 132, comma 1, in merito all'installazione di meccanismi elettronici, dall'articolo 147-bis in ordine al risarcimento in forma specifica, nonché a quanto previsto dall'articolo 150-ter sul divieto di cessione del diritto di risarcimento nonché a quanto previsto dall'articolo 170-bis comma 2 per le prestazioni medico sanitarie.
0. 8. 624. 175. Vaccaro.

  Sopprimere il comma 3.
*0. 8. 624. 173. Paglia.

  Sopprimere il comma 3.
* 0. 8. 624. 176. Russo, Bergamini, Castiello, Cesaro, Faenzi, Fontana, Milanato, Polidori, Capezzone.

  Sopprimere il comma 3.
* 0. 8. 624. 177. Vazio, Moretto, Tartaglione, Pastorino, Giuseppe Guerini, Tullo, Carocci, Giacobbe, Gadda, Ermini, Marco Di Maio, Manfredi, Donati, Fanucci, Rubinato, Basso, Biffoni.

  Sopprimere il comma 3.
* 0. 8. 624. 178. Colletti, Pesco.

  Sopprimere il comma 3.
* 0. 8. 624. 138. Pesco, Colletti.

  Sopprimere il comma 3.
* 0. 8. 624. 141. Marco Di Stefano, Brandolin, Bragantini, Tidei, Carella, Carra, Capone, Marzano, Burtone.

  Sostituire il comma 3, con il seguente:
  3. All'articolo 32 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il comma 3-quater è abrogato.
0. 8. 624. 179. Colletti, Pesco.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Le imprese di assicurazioni sono tenute a richiedere a tutti i contraenti la disponibilità ad avvalersi dei servizi di cui al comma 1 lettere b), d), ed f) ed al comma 2. L'assicurato che accetti di avvalersi dei servizi di cui al periodo precedente, potrà beneficiare dell'applicazione di classi di merito inferiori o di uno sconto sulle tariffe di premio, secondo un criterio progressivo. In particolare, gli appartenenti alle classi uguali o superiori alla decima, potranno beneficiare di una riduzione di tre classi di merito; gli appartenenti alle classi uguali o superiori alla quinta e inferiori alla decima potranno beneficiare di una riduzione di due classi di merito, gli appartenenti alle classi inferiori alla quinta, potranno beneficiare di una riduzione di tre una classe di merito. Chi si trova già nella prima classe di merito, potrà beneficiare di una significativa riduzione del premio a beneficio dell'assicurato, in misura comunque non inferiore al sette per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell'anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione.

  Conseguentemente
   a) Al comma 1 lettera b) le parole: da «Tale riduzione» sino a «contratto di assicurazione.» sono soppresse;
   b) al comma 1, lettera d), le parole da: «, l'entità della riduzione del premio prevista» sino a: «si applicano le riduzioni del cinque per cento» sono soppresse;Pag. 86
   c) al comma 2, le parole che vanno da: «Nel caso in cui rassicurato» sino a: «stessa Regione.» sono soppresse;
   d) al comma 4, le parole: «di cui al comma 1, lettere b), d) ed f), ed al comma 2» sono sostituite dalle seguenti «di cui al comma 3-bis.
0. 8. 624. 181. Cristian Iannuzzi, Colletti, Pesco.

  Al comma 2, lettera f-bis) è apportata la seguente modifica:
  Al comma 4, sostituire le parole: 5.000 euro a 40.000 con le parole: 10.000 euro a 100.000.
0. 8. 624. 137. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

  Al comma 4, sostituire le parole: da 5.000 con le seguenti: da 10.000.
* 0. 8. 624. 183. Colletti, Pesco.

  Al comma 4, sostituire le parole: da 5.000 euro a 40.000 con le seguenti: da 10.000 euro a 40.000 per ogni contratto.
0. 8. 624. 182. Colletti, Pesco.

  Al comma 4, dopo le parole: da 5.000 euro a 40.000 euro aggiungere le seguenti: per ogni contratto.
0. 8. 624. 184. Colletti, Pesco.

  Al comma 2, è apportata la seguente modifica:
  Al comma 5, sostituire le parole: 1.000 euro a 10.000 con le parole: 5.000 euro a 50.000.
0. 8. 624. 136. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

  Al comma 5, sostituire le parole: da 1.000 euro a 10.000 con le seguenti: da 3.000 euro a 20.000 per ogni contratto.
0. 8. 624. 185. Colletti, Pesco.

  Al comma 5, aggiungere infine il seguente periodo: Le imprese di assicurazione che adottano le riduzioni dei premi assicurativi di cui alle lettere b, d, f del comma 1 del presente articolo, non possono prevedere aumenti dei premi assicurativi per ogni singolo assicurato, per il triennio 2014-2017, se non in conseguenza ad un peggioramento della propria classe assicurativa.
0. 8. 624. 186. Pesco, Villarosa, Colletti.

  Sopprimere il comma 6.
* 0. 8. 624. 187. Caparini, Busin, Allasia.

  Sopprimere il comma 6.
* 0. 8. 624. 188. Vazio, Moretto, Tartaglione, Pastorino, Giuseppe Guerini, Tullo, Carocci, Giacobbe, Gadda, Ermini, Marco Di Maio, Manfredi, Donati, Fanucci, Rubinato, Basso, Biffoni.

  Sopprimere il comma 6.
* 0. 8. 624. 190. Colletti, Pesco.

  Il comma 6, è sostituito dal seguente:
  6. Al numero 1 dell'articolo 149, dopo le parole: «veicolo utilizzato,» vengono aggiunte le seguenti: «entro novanta giorni dal verificarsi del sinistro. Decorso tale termine il danneggiato decade dal diritto di utilizzare la procedura di cui al presente articolo».
0. 8. 624. 194. Colletti, Pesco.

Pag. 87

  Al comma 6, primo periodo apportare le seguenti modifiche:
   1) sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «tre anni».
   2) le parole da «in ogni caso» a «in caso di reato» sono soppresse.
0. 8. 624. 196. Turco, Colletti, Pesco.

  Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.
0. 8. 624. 192. Colletti, Pesco.

  Al comma 6) la parola: sei è sostituita dalla seguente: dodici.
0. 8. 624. 191. Laffranco.

  Al comma 6, sostituire le parole sei mesi con le seguenti: tre mesi.
* 0. 8. 624. 198. Bargero.

  Al comma 6, sostituire le parole sei mesi con le seguenti: tre mesi.
* 0. 8. 624. 200. Minardo, Bernardo.

  Dopo il comma 7 è inserito il seguente:
  7-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 11 è abrogato;
   b) il comma 13 è sostituito dal seguente:
    «13. Il Consiglio è composto dal Presidente, nominato dal governo con voto favorevole obbligatorio dei 2/3 delle commissioni finanze camera/senato, e da due consiglieri scelti tra persone di indiscussa moralità ed indipendenza oltre che di elevata qualificazione professionale in campo assicurativo, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri, ad iniziativa del Presidente del Consiglio, su proposta del Governatore della Banca d'Italia e di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
  I membri del Consiglio non possono essere iscritti a partiti politici, ovvero essere stati eletti a cariche elettive nei precedenti sette anni ovvero avere intrattenuto rapporti di collaborazione, di dipendenza con imprese assicurative o loro controllate negli ultimi 5 anni. Gli stessi non potranno accettare nei successivi tre anni dalla loro dismissione contratti ovvero collaborazioni ovvero emolumenti dalle medesime imprese di assicurazione.
  Alle limitazioni previste dal precedente comma soggiacciono altresì i familiari entro il secondo grado di parentela.
  Oltre le eventuali implicazioni penali o in tema di risarcimento del danno, in caso di inosservanza delle disposizioni precedenti si applica la sanziona tra – 20.000 ad euro 100.000».
   c) il comma 14 è sostituito dal seguente: «I due consiglieri restano in carica sei anni, senza possibilità di rinnovo per un ulteriore mandato. Gli emolumenti connessi alla carica sono fissati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato su proposta del Governatore della Banca d'Italia e, comunque, non possono essere superiori ad euro 150.000,00 lordi, ivi comprese altre indennità di risultato o emolumenti affini.».
0. 8. 624. 216. Colletti, Pesco.

  Al comma 9, le parole: da 1.000 euro a 10.000 sono sostituite dalle seguenti: da 100.000 euro a 500.000.
0. 8. 624. 217. Colletti, Pesco.

  Sopprimere i commi 9-bis e 13-quater.
0. 8. 624. 219. Minardo, Bernardo.

Pag. 88

  Sopprimere i commi 9-bis.
* 0. 8. 624. 220. Sottanelli.

  Sopprimere i commi 9-bis.
* 0. 8. 624. 218. Colletti, Pesco.

  Al comma 11, sopprimere la lettera c).
* 0. 8. 624. 180. Vazio, Moretto, Tartaglione, Pastorino, Giuseppe Guerini, Tullo, Carocci, Giacobbe, Gadda, Ermini, Marco Di Maio, Manfredi, Donati, Fanucci, Rubinato, Basso, Biffoni.

  Al comma 11, sopprimere la lettera c).
* 0. 8. 624. 189. Colletti, Pesco.

  Sopprimere il comma 11-bis.
0. 8. 624. 195. Coletti, Pesco.

  Al comma 11-bis, la lettera b) è soppressa.
0. 8. 624. 193. Coletti, Pesco.

  Dopo il comma 13, è inserito il seguente:
  14. Il decreto del Ministro della salute 3 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 dell'11 settembre 2003 è abrogato. L'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è abrogato.
0. 8. 624. 197. Coletti, Pesco.

  Sopprimere il comma 13-bis.
*0. 8. 624. 199. Russo, Bergamini, Castiello, Cesaro, Faenzi, Fontana, Milanato, Polidori, Capezzone.

  Sopprimere il comma 13-bis.
*0. 8. 624. 139. Coletti, Pesco.

  Sopprimere il comma 13-bis.
*0. 8. 624. 140. Marco Di Stefano, Brandolin, Bragantini, Tidei, Carella, Carra, Capone, Marzano, Burtone.

  Sostituire i commi 13-bis, 13-ter e 13-quater con il seguente:
  13-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, al fine di ridurre progressivamente il costo dei premi assicurativi per la responsabilità civile automobilistica è istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la Banca dati nazionale dei veicoli coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile automobilistica verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile, di seguito denominata «Banca». Alla Banca affluiscono tutti i dati della Motorizzazione civile relativi ai veicoli a motore immatricolati e circolanti in Italia, nonché i dati relativi alla copertura assicurativa obbligatoria degli stessi veicoli. Le imprese di assicurazione sono tenute a comunicare i dati riguardanti la copertura assicurativa dei propri assicurati, secondo regolamento adottato dall'IVASS entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. I dati relativi alle imprese di assicurazione che operano nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione di servizi o in regime di stabilimento sono richiesti dall'IVASS entro il termine di cui al precedente periodo alle rispettive autorità di vigilanza degli Stati membri. Con regolamento adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'IVASS e per i profili di riservatezza il Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinati le modalità di funzionamento della Banca, le modalità di accesso, l'inserimento Pag. 89in essa dei dati, la gestione dei profili nonché ogni comunicazione e informativa facente riferimento alle imprese di assicurazione stesse e ai dati relativi ai veicoli a motore immatricolati in Italia non circolanti ed esenti dall'obbligo di assicurazione obbligatoria RC Auto. Il mancato rispetto della disposizione di cui al presente comma comporta per l'impresa di assicurazione l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 20.000 euro. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma sono destinati ad incrementare il Fondo di garanzia per le vittime della strada, di cui all'articolo 285 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.
*0. 8. 624. 203. Lavagno, Scotto, Paglia, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

  Sostituire i commi 13-bis, 13-ter e 13-quater con il seguente:
  13-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, al fine di ridurre progressivamente il costo dei premi assicurativi per la responsabilità civile automobilistica è istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la Banca dati nazionale dei veicoli coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile automobilistica verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile, di seguito denominata «Banca». Alla Banca affluiscono tutti i dati della Motorizzazione civile relativi ai veicoli a motore immatricolati e circolanti in Italia, nonché i dati relativi alla copertura assicurativa obbligatoria degli stessi veicoli. Le imprese di assicurazione sono tenute a comunicare i dati riguardanti la copertura assicurativa dei propri assicurati, secondo regolamento adottato dall'IVASS entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. I dati relativi alle imprese di assicurazione che operano nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione di servizi o in regime di stabilimento sono richiesti dall'IVASS entro il termine di cui al precedente periodo alle rispettive autorità di vigilanza degli Stati membri. Con regolamento adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'IVASS e per i profili di riservatezza il Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinati le modalità di funzionamento della Banca, le modalità di accesso, l'inserimento in essa dei dati, la gestione dei profili nonché ogni comunicazione e informativa facente riferimento alle imprese di assicurazione stesse e ai dati relativi ai veicoli a motore immatricolati in Italia non circolanti ed esenti dall'obbligo di assicurazione obbligatoria RC Auto. Il mancato rispetto della disposizione di cui al presente comma comporta per l'impresa di assicurazione l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 20.000 euro. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma sono destinati ad incrementare il Fondo di garanzia per le vittime della strada, di cui all'articolo 285 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.
*0. 8. 624. 208. Lavagno, Scotto, Paglia, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

  Sostituire i commi 13-bis, 13-ter, e 13-quater con il seguente:
  13-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le compagnie di assicurazione sono obbligate a pubblicare sul proprio sito internet le statistiche in base alle quali viene calcolata la tariffa e il premio per Provincia di residenza. Il mancato rispetto della disposizione di cui al presente comma comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 20.000 euro. Gli introiti derivanti dall'applicazione Pag. 90delle sanzioni amministrative di cui al presente comma sono destinati ad incrementare il Fondo di garanzia per le vittime della strada, di cui all'articolo 285 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209.
0. 8. 624. 204. Scotto, Paglia, Lavagno, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

  Sostiuire i commi 13-bis, 13-ter, e 13-quater con il seguente:
  13-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le tariffe assicurative per la responsabilità civile automobilistica (RC auto) a parità di classe, sono formulate unitariamente per l'intero territorio nazionale al fine di consentire che il premio per la copertura assicurativa RC auto da corrispondere sia identico, per ogni assicurato, indipendentemente dal luogo di residenza.
  13-ter. La disposizione di cui al comma 13-bis trova applicazione nei confronti di tutti gli automobilisti che, alla data del rinnovo del contratto di assicurazione e nella medesima classe di appartenenza, non abbiano provocato alcun sinistro per almeno 5 anni.
0. 8. 624. 206. Scotto, Paglia, Lavagno, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

  Al comma 13-bis, sostituire le seguenti parole: A decorrere fino a: 2005, n. 209 con le seguenti: A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica recante la tabella delle menomazioni all'integrità psicofisica di lieve entità e di quelle comprese tra 10 e 100 punti di invalidità, che nella loro liquidazione monetaria non potranno essere inferiori a quelle redatte dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, ai sensi degli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
0. 8. 624. 201. Colletti, Pesco.

  Al comma 13-bis, primo periodo, dopo le parole: la tabella delle menomazioni dell'integrità psicofisica di lieve entità e di quelle comprese tra 10 e 100 punti di invalidità, al sensi degli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 205, n. 209 aggiungere le seguenti: aggiornata ai valori proposti dalle tabelle del Tribunale di Milano ritenuti congrui dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 12408 del 2011.
0. 8. 624. 210. Lavagno, Scotto, Paglia, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Nicchi, Piazzoni, Aiello.

  Al comma 13-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente:
  Alla formazione della banca dati per il monitoraggio di cui al precedente periodo collaborano, oltre che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, il Ministero dello Sviluppo economico e l'istituto Nazionale di Statistica, anche le imprese di assicurazione che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono tenute a pubblicare sul proprio sito internet le statistiche in base alle quali sono calcolate la tariffe applicate da ciascuna impresa di assicurazione ed il premio delle polizze RC Auto per Provincia di residenza.
0. 8. 624. 212. Scotto, Paglia, Lavagno, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

  Il comma 13-quater è sostituito dal seguente:
  13-quater. Ciascuna impresa di assicurazione autorizzata ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri di cui all'articolo 2, comma 3, numero 10, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è tenuta a trasmettere all'IVASS con cadenza annuale, una relazione, predisposta dall'attuale incaricato di cui all'articolo Pag. 9134 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nella quale venga attestato che – salvo il necessario rispetto del principio dell'equilibrio tecnico del ramo e della sana e prudente gestione – le tariffe predisposte dall'impresa tengono conto delle riduzioni di costo effettivamente realizzate in seguito all'applicazione del presente articolo e delle ulteriori misure da esso previste. Il mancato invio della relazione di cui al periodo precedente comporta l'irrogazione da parte dell'IVASS di una sanzione da un minimo di 10.000 ad un massimo di 50.000 euro. IVASS valuta se il mancato adeguamento delle tariffe possa costituire elusione dell'obbligo a contrarre ai sensi del combinato disposto degli articoli 132 e 314 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
*0. 8. 624. 213. Abrignani.

  Il comma 13-quater è sostituito dal seguente:
  13-quater. Ciascuna impresa di assicurazione autorizzata ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri di cui all'articolo 2, comma 3, numero 10, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è tenuta a trasmettere all'IVASS con cadenza annuale, una relazione, predisposta dall'attuario incaricato di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nella quale venga attestato che – salvo il necessario rispetto del principio dell'equilibrio tecnico del ramo e della sana e prudente gestione – le tariffe predisposte dall'impresa tengono conto delle riduzioni di costo effettivamente realizzate in seguito all'applicazione del presente articolo e delle ulteriori misure da esso previste. Il mancato invio della relazione di cui al periodo precedente comporta ¡’irrogazione da parte dell'IVASS di una sanzione da un minimo di 10.000 ad un massimo di 50.000 euro. IVASS valuta se il mancato adeguamento delle tariffe possa costituire elusione dell'obbligo a contrarre ai sensi del combinato disposto degli articoli 132 e 314 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
*0. 8. 624. 214. Sottanelli.

  Il comma 3-quinquies, dell'articolo 32, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è sostituito dal seguente:
  3-quinquies. Per le classi di massimo sconto, a parità di condizioni soggettive e oggettive, ciascuna delle compagnie di assicurazione deve praticare tariffe uniche a livello nazionale.
0. 8. 624. 202. Russo, Carfagna, Castiello, Cesaro, Sarro.

  Sostituire l'articolo 8, con il seguente:

Art. 8.
(Disposizioni in materia di assicurazione r.c. auto).

  1. Ai decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, recante il Codice delle assicurazioni private, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 dell'articolo 128, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
  «c) per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone classificati nelle categorie M2 e M3 ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, recante il Nuovo codice della strada, i contratti devono essere stipulati per importi non inferiori a dieci milioni di euro per sinistro per i danni alla persona, indipendentemente dal numero delle vittime, e a un milione di euro per sinistro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero dei danneggiati.»;
   b) all'articolo 132, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
  « 1. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare, secondo le condizioni Pag. 92di polizza e le tariffe che hanno l'obbligo di stabilire preventivamente per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le proposte per l'assicurazione obbligatoria che sono loro presentate, fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall'attestato di rischio, nonché dell'identità del contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona diversa. Le imprese possono richiedere ai soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria di sottoporre volontariamente il veicolo ad ispezione, prima della stipula del contratto. Qualora si proceda ad ispezione ai sensi del secondo periodo, le imprese praticano una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo. Le imprese di assicurazione possono proporre la stipula di contratti che prevedono l'installazione di meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, o ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l'utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico del 25 gennaio 2013, n. 5, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2013. Se l'assicurato acconsente all'installazione dei meccanismi di cui al quarto periodo, i costi di installazione, disinstallazione, funzionamento, sostituzione e portabilità sono a carico dell'impresa che deve applicare, al fatto della stipulazione del contratto, una riduzione significativa del premio rispetto ai premi stabiliti ai sensi del primo periodo. Tale riduzione del premio non è comunque inferiore al sette per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell'anno precedente per il profilo di rischio corrispondente alla classe unificata di merito del contraente, divisa per il numero di assicurati nella medesima classe di merito e nella stessa Regione e si applica altresì in caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato e in caso di scadenza di un contratto o di stipula di un nuovo contratto di assicurazione fra le stesse parti. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione.
  1-bis. Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite a norma del presente articolo e dell'articolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento del predetto dispositivo.
  1-ter. L'interoperabilità e portabilità dei meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, anche nei casi di sottoscrizione da parte del rassicurato di un contratto di assicurazione con impresa assicuratrice diversa da quella che ha provveduto ad installare i meccanismi elettronici, è garantita da operatori – provider di telematica assicurativa – i cui dati identificativi sono comunicati all'IVASS da parte delle imprese di assicurazione che ne utilizzano i servizi. 1 dati sull'attività del veicolo sono gestiti in sicurezza dagli operatori del settore sulla base dello standard tecnologico comune indicato nell'articolo 32, comma 1-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successivamente inviati alle rispettive Compagnie di Assicurazione. Le modalità per assicurare l'interoperabilità dei meccanismi elettronici in caso di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con impresa diversa da quella che ha provveduto ad installare tale meccanismo sono determinate dal regolamento previsto dal comma 1-bis Pag. 93dell'articolo 32, dei decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Gli operatori rispondono del funzionamento ai fini del l'interoperabilità. Il mancato adeguamento, da parte dell'impresa di assicurazione o dell'operatore di telematica assicurativa, alle condizioni stabilite dal regolamento, comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 3.000 per ogni giorno di ritardo. I dati sono trattati dalla impresa di assicurazione nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'impresa di assicurazione è titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003. È fatto divieto per l'assicurato di disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il dispositivo installato. In caso di violazione da parte dell'assicurato del divieto di cui al terzo periodo la riduzione del premio di cui al presente articolo non è applicata per la durata residua del contratto. L'assicurato che abbia goduto della riduzione di premio è tenuto alla restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata, fatte salve le eventuali sanzioni penali.
   c) all'articolo 135, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
  3-bis). L'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve essere comunicata entro il termine di presentazione della denuncia di sinistro prevista dall'articolo 143, e deve risultare dalla richiesta di risarcimento presentata all'impresa di assicurazione ai sensi degli articoli 148 e 149. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente, ridentificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilità della prova testimoniale addotta.
  3-ter. In caso di giudizio, il giudice, sulla base della documentazione prodotta, non ammette le testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalità previste dal comma 3-bis. Il giudice dispone l'audizione dei testimoni che non sono stati indicati nel rispetto del comma 3-bis nei soli casi in cui risulti comprovata l'oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione.
  3-quater. Nelle controversie civili attivate per l'accertamento della responsabilità e la quantificazione dei danni, il giudice, anche su documentata segnalazione delle parti che, a tal fine, possono richiedere i dati all'IVASS, trasmette un'informativa alla Procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni già chiamati in più di tre cause concernenti la responsabilità civile da circolazione stradale negli ultimi cinque anni. Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorità di polizia che sono chiamati a testimoniare.»;
   d) dopo l'articolo 147 è inserito il seguente:

«Art. 147-bis.
(Risarcimento in forma specifica).

  1. All'atto della sottoscrizione del contratto, in alternativa al risarcimento per equivalente, l'impresa di assicurazione può offrire al contraente, a fronte di uno sconto sul premio determinato con le modalità di cui ai periodi successivi, la facoltà di ricevere un risarcimento in forma specifica di danni a cose, in assenza di responsabilità concorsuale, fornendo idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria. L'impresa di assicurazione che intende avvalersi della facoltà di cui al primo periodo comunica all'IVASS, entro 30 giorni dall'entrata in vigore di una nuova tariffa e, per l'anno 2014, entro il 31 marzo, l'entità della riduzione del premio prevista in misura non inferiore al cinque per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla Pag. 94medesima compagnia nell'anno precedente per il profilo di rischio corrispondente alla classe unificata di merito del contraente, divisa per il numero di assicurati nella medesima classe di merito e nella stessa Regione. Le imprese di assicurazione identificano la tipologia di veicoli e gli ambiti territoriali nei quali offrono tale facoltà a tutti i contraenti. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito l'IVASS, sono individuate le aree territoriali nelle quali sono applicate riduzioni del premio non inferiori al dieci per cento dell'importo come calcolato nel terzo periodo. Le aree di cui al quinto periodo sono individuate sulla base dei seguenti criteri, riferiti ai dati dell'anno precedente: frequenza dei sinistri denunciati, costo medio dei risarcimenti per soli danni a cose, sinistri senza seguito per attività antifrode, incidenza dei sinistri con soli danni a cose sul totale dei sinistri denunciati. I dati sono desumibili anche dall'archivio integrato informatico di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gestito dall'IVASS. Nelle more dell'adozione del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico si applicano le riduzioni del cinque per cento. Nei casi di cui al presente articolo il danneggiato, diverso dall'assicurato che ha sottoscritto la clausola di cui al primo periodo, può comunque rifiutare il risarcimento in forma specifica da parte dell'impresa convenzionata con l'impresa di assicurazione, individuandone una diversa; la somma corrisposta a titolo di risarcimento non può comunque superare i costi standard per lavori a regola d'arte, quali determinati per tipologia di intervento dall'IVASS entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione della presente disposizione previa consultazione delle associazioni rappresentative delle imprese di assicurazione e delle imprese di autoriparazione. Tali costi standard per lavori a regola d'arte sono rivisti con cadenza biennale. Le somme conseguentemente dovute a titolo di risarcimento sono versate direttamente alle imprese che hanno svolto l'attività di autoriparazione, previa presentazione di fattura. Resta comunque fermo il diritto del danneggiato al risarcimento per equivalente nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene e, in tali casi, la somma corrisposta a titolo di risarcimento non può comunque superare il medesimo valore di mercato incrementato delle eventuali spese di demolizione e immatricolazione di altro veicolo.
  2. L'impresa di assicurazione che non effettua entro il 31 marzo 2014 la comunicazione prevista nel comma 1 non può esercitare la facoltà nel 2014.
   e) all'articolo 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1, al primo periodo la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente; «otto» e il sesto periodo è soppresso;
    2) al comma 2-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti:
  «La medesima procedura si applica anche in presenza di altri indicatori di frode acquisiti dall'archivio integrato informatico di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, definiti dall'IVASS con apposito provvedimento, dai dispositivi elettronici di cui all'articolo 132, comma 1, o emersi in sede di perizia da cui risulti documentata l'incongruenza del danno dichiarato dal richiedente. Nei predetti casi, l'azione in giudizio prevista dall'articolo 145 è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell'impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura.»;
   e-bis) all'articolo 149, comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «, che avviene sulla base dei costi effettivamente sostenuti dalle imprese»;Pag. 95
   f) dopo l'articolo 150-bis è inserito il seguente:

«Art. 150-ter.
(Disciplina della cessione del diritto al risarcimento).

  L'impresa di assicurazione può offrire al contraente la facoltà di prevedere, in deroga agli articoli contenuti nel libro IV, titolo 1, capo V, del codice civile, all'atto della stipula del contratto di assicurazione e in occasione delle scadenze successive, che il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non sia cedibile a terzi senza il consenso dell'assicuratore tenuto al risarcimento. Nei casi di cui al precedente periodo, l'impresa di assicurazione applica una significativa riduzione del premio a benefìcio dell'assicurato, in misura comunque non inferiore al quattro per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell'anno precedente per il profilo di rischio corrispondente alla classe di merito del contraente, divisa per il numero di assicurati nella medesima classe di merito e nella stessa Regione.
  In caso di cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la somma da corrispondersi a titolo di rimborso delle spese di riparazione dei veicoli danneggiati è versata previa presentazione della fattura emessa dall'impresa di autoriparazione abilitata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modificazioni che ha eseguito le riparazioni.».
   f-bis) All'articolo 170-bis, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori».

  2. Le imprese di assicurazione possono proporre clausole contrattuali, facoltative per l'assicurato, che prevedono prestazioni di servizi medico-sanitari resi da professionisti individuati e remunerati dalle medesime imprese, che pubblicano i nominativi sul proprio sito internet. Nel caso in cui l'assicurato acconsente all'inserimento di tali clausole, l'impresa applica una significativa riduzione del premio a benefìcio dell'assicurato, dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell'anno precedente per il profilo di rischio corrispondente alla classe di merito unificata del contraente, divisa per il numero di assicurati nella medesima classe di merito e nella stessa Regione.
  3. All'articolo 32, comma 3-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: «visivamente o» sono soppresse.
  4. Il mancato rispetto da parte dell'impresa assicuratrice dell'obbligo di riduzione del premio nei casi di cui al comma 1, lettere b), d) ed f), ed al comma 2, comporta l'applicazione alla medesima impresa, da parte dell'IVASS, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 40.000 euro e la riduzione automatica del premio di assicurazione relativo al contratto in essere.
  5. Le imprese di assicurazione che non si avvalgono delle facoltà di cui al comma 1 , lettere b), d) ed hanno obbligo di dame comunicazione all'assicurato all'atto della stipulazione del contratto con apposita dichiarazione da allegare al medesimo contratto. In caso di inadempimento, si applica da parte dell'IVASS una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.
  6. Il secondo comma dell'articolo 2947 del Codice civile è sostituito dal seguente: «Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie Pag. 96il diritto si prescrive in due anni. In ogni caso il danneggiato decade dal diritto qualora la richiesta di risarcimento non venga presentata entro sei mesi dal fatto dannoso, salvo i casi di forza maggiore e di impedimento senza colpa, ad esercitare il diritto entro il termine previsto, fatti salvi i diversi termini in caso di reato.».
  7. L'IVASS esercita poteri di controllo e di monitoraggio in merito all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo, in specie quelle relative alla riduzione dei premi delle polizze assicurative e ai rispetto degli obblighi di pubblicità e di comunicazione di cui ai commi 4, 5 e 8. Nella relazione al Parlamento, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, viene dato specifico conto dell'esito dell'attività svolta.
  8. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica sul proprio sito internet l'entità della riduzione dei premi effettuata ai sensi del comma 1, lettere b), d) ed f), ed al comma 2, secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione. L'impresa comunica altresì i medesimi dati al Ministero dello sviluppo economico e all'IVASS, ai fini della loro pubblicazione sui rispettivi siti internet.
  9. Il mancato rispetto di una delle disposizioni di cui al comma 8 comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.
  9-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo, erogate dall'IVASS, sono applicate dopo la presentazione dei bilanci consuntivi delle imprese di assicurazione, dell'anno in cui sono state commesse le infrazioni, e non possono incidere sulla determinazione dei premi assicurativi.
  10. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 4, 5 e 9 sono destinati ad incrementare il Fondo di garanzia per le vittime della strada, di cui all'articolo 285 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
  11. Al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 13, i commi 2 e 1-bis sono sostituiti dai seguenti:
  2. Per la regolazione dei rapporti economici, la convenzione deve prevedere rimborsi basati sul valore reale dell'importo risarcito, ed un sistema di conguagli di fine anno sulla base del costo medio di ogni singola impresa, teso ad incentivare l'efficienza delle imprese nella gestione dei costi.
  2-bis. I conguagli avvengono sulla base di costi medi che possono essere differenziati per grandi tipologie di veicoli assicurati, per tipologia di danni a cose o alle persone, nonché per macroaree territorialmente omogenee;
   b) All'articolo 13, sono abrogati i commi 4, 5 e 6;
   c) L'articolo 14 è abrogato».

  11-bis. All'articolo 201, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni;
   a) al comma 1-bis, lettera g-bis), le parole: «di rilevamento.» sono sostituite dalle seguenti: «di rilevamento;» e dopo la lettera g-bis) è inserita la seguente:
  g-ter) accertamento, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, della violazione dell'obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile, effettuato mediante il raffronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l'identificazione dei veicoli, con quelli risultanti dall'elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi, di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.»;
   b) dopo il comma 1-quater, è inserito il seguente: « 1-quinquies. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al Pag. 97comma 1-bis, lettera g-ter), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1. La documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al comma 1-bis, lettera g-ter), risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l'organo di polizia procedente invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 180, comma 8.».

  12. I massimali di cui al comma 1, lettera a), entrano in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2014, e sono raddoppiati a decorrere dal 1o gennaio 2015.
  13. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.
  13-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica recante la tabella delle menomazioni all'integrità psicofisica di lieve entità e di quelle comprese tra 10 e 100 punti di invalidità, ai sensi degli articoli 138 e 139 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, l'IVASS effettua un monitoraggio dell'evoluzione dei costi per il risarcimento dei sinistri e dei premi delle polizze RC auto distinti per tipologie omogenee di assicurati in relazione ai principali profili di rischio e per aree territoriali. Alla formazione della banca dati per il monitoraggio di cui al precedente periodo collaborano l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, il Ministero dello Sviluppo Economico e l'istituto Nazionale di Statistica.
  13-ter. I risultati del monitoraggio sono raccolti in un rapporto contenente, oltre alla descrizione dei dati, una valutazione in merito alla effettiva riduzione dei premi assicurativi derivante dall'applicazione delle tabelle di cui al comma 13-bis. Il rapporto è trasmesso semestralmente alle Camere.
  13-quater. L'Autorità Garante della concorrenza e del Mercato qualora accerti, anche a seguito del predetto monitoraggio ministeriale o su segnalazione dell'IVASS, il mancato adeguamento delle tariffe alle riduzioni di costo consentite dall'applicazione del presente articolo e delle ulteriori misure da esso previste, applica alle società assicuratrici interessate ed alle loro società controllanti una sanzione pecuniaria fino al 10 per cento del loro fatturato per l'anno precedente relativo al ramo RC auto secondo l'entità percentuale degli scostamenti rilevati. I relativi importi sono devoluti per la metà al fondo di garanzia vittime della strada e per la metà a misure di informazione e prevenzione per la sicurezza stradale con particolare riguardo ai comportamenti alla guida e all'uso delle cinture di sicurezza e degli altri dispositivi di protezione, secondo le modalità fissate con decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti di concerto con i Ministri dell'economia e delle Finanze e dell'istruzione. Con lo stesso decreto è raddoppiata per la percentuale del 15 per cento di cui all'articolo 2, lettera x) di cui alla legge 13 giugno 1991, n. 190 per le medesime finalità e sono conseguentemente riviste le percentuali di cui all'articolo 208 del nuovo Codice della strada.
8. 624. I Relatori.

  Dopo il comma 3-bis, aggiungere i seguenti:
  3-ter). Per i soci delle cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo Pag. 98l, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, ferma restando l'applicazione del minimale contributivo, il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della legge 142 del 2001, costituisce base imponibile inderogabile per la contribuzione previdenziale nella gestione speciale, di cui alla legge 2 agosto 1990, n. 233. Ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi di cui ai decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  3-quater). Alla copertura delle maggiori spese derivanti dall'attuazione del precedente comma, pari a 9 milione di euro annui si provvede, a decorrere dal 2014, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
0. 11. 45. 1. Laffranco.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 4, comma 4-septies, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dall'articolo della legge 18 febbraio 2004, n. 39, dopo le parole: «per un massimo di 12 mesi», sono aggiunte le parole: «, o per un massimo di 24 mesi, nel caso in cui, essendo stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali, tale cessione non sia ancora realizzata, in tutto o in parte, e risulti, sulla base di una specifica relazione del commissario straordinario l'utile prosecuzione dell'esercizio d'impresa.
11. 45. I Relatori.

  Aggiungere, infine, il seguente periodo:
  Il CIPE, su proposta dell'autorità competente all'attuazione del sistema di cui all'articolo 2 comma 1, lettera t-undecies del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, entro il 31 maggio 2014 assegna alla medesima Autorità le risorse di cui al secondo periodo del comma 6.
* 0. 13. 131. 1. Sberna.

  Aggiungere, infine, il seguente periodo:
  Il CIPE, su proposta dell'autorità competente all'attuazione del sistema di cui all'articolo 2 comma 1, lettera t-undecies del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, entro il 31 maggio 2014 assegna alla medesima Autorità le risorse di cui al secondo periodo del comma 6.
* 0. 13. 131. 2. Latronico.

  Aggiungere, infine, il seguente periodo:
  Il CIPE, su proposta dell'autorità competente all'attuazione del sistema di cui all'articolo 2 comma 1, lettera t-undecies del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, entro il 31 maggio 2014 assegna alla medesima Autorità le risorse di cui al secondo periodo del comma 6.
* 0. 13. 131. 3. Pagano.

  Aggiungere, infine, il seguente periodo:
  Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 31 maggio di ogni anno trasferisce al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto le risorse di cui al secondo periodo del comma 6 ai fini dell'attuazione del sistema di cui all'articolo Pag. 992 comma 1, lettera t-undecies del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196.
** 0. 13. 131. 4. Sberna.

  Aggiungere, infine, il seguente periodo:
  Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 31 maggio di ogni anno trasferisce al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto le risorse di cui al secondo periodo del comma 6 ai fini dell'attuazione del sistema di cui all'articolo 2 comma 1, lettera t-undecies del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196.
** 0. 13. 131. 5. Latronico.

  Al comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo:
  Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano alle Autorità Portuali commissariate nel corso degli ultimi due anni, dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che hanno predisposto una programmazione di opere infrastrutturali strategiche per un'importo superiore a 5 milioni di euro.
* 0. 13. 131. 6. Latronico.

  Al comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo:
  Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano alle Autorità Portuali commissariate nel corso degli ultimi due anni, dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che hanno predisposto una programmazione di opere infrastrutturali strategiche per un'importo superiore a 5 milioni di euro.
* 0. 13. 131. 7. Sberna.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis) Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo istituisce, a titolo di sperimentazione e per la durata di tre anni, con proprio decreto, sentita la Regione Lazio, un Tavolo Tecnico per la valorizzazione dell'area denominata – Ambito meridionale dell'Agro Romano compreso tra le Vie Laurentina e Ardeatina – e delimitata dal decreto dirigenziale di dichiarazione di notevole interesse pubblico del 25 gennaio 2010. 2. Del Tavolo Tecnico fanno parte di diritto il Soprintendente per i beni culturali e paesaggistici e il Soprintendente per i beni archeologici competenti per territorio o loro delegati. Dei restanti membri, in numero non superiore a otto, quattro sono nominati tra soggetti con qualificata, pluriennale e documentata professionalità e esperienza nella tutela del paesaggio e nella valorizzazione dei beni culturali e quattro in rappresentanza delle associazioni portatrici di interessi diffusi operanti sul territorio. Compito del Tavolo Tecnico è la raccolta e la valutazione di proposte innovative per il recupero e la tutela del paesaggio e del patrimonio archeologico e artistico e di definizione di un progetto integrato per la valorizzazione e il potenziamento dell'attrattività turistica dell'Ambito meridionale dell'Agro Romano. In particolare il Tavolo Tecnico promuove la raccolta di dichiarazioni spontanee d'interesse alla sponsorizzazione per il finanziamento o la realizzazione degli interventi riguardanti i beni culturali, secondo la normativa vigente, e inseribili nei piani triennali di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alle attività previste dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
0. 13. 131. 8. Brunetta.

Pag. 100

  Aggiungere, infine, il seguente periodo:
  Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 31 maggio 2014 assegna al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto ai fini dell'attuazione del sistema di cui all'articolo 2 comma 1, lettera t-undecies del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, le risorse di cui al secondo periodo del comma 6.
0. 13. 131. 9. Pagano.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  Il CIPE assegna, a valere sulle risorse rese disponibili ai sensi del presente comma, le risorse necessarie per la realizzazione degli interventi di cui alla delibera CIPE n. 146 del 17 novembre 2006, revocate ai sensi del comma 1, subordinatamente alla trasmissione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, del progetto definitivo aggiornato ai prezzari vigenti che viene posto a base di gara e relativo cronoprogramma. In sede di assegnazione del finanziamento il CIPE prevede le modalità di revoca in caso di mancato avvio dei lavori nel rispetto del cronoprogramma.
13. 131. Relatori.

  Sopprimerlo.
0. 13. 133. 3. Bruno Bossio, Censore.

  Dopo le parole del danno subito aggiungere infine il seguente periodo:
  L'indennizzo previsto dalla presente disposizione è erogato solo dopo sentenza di primo grado di condanna e nel caso in cui i colpevoli risultano ignoti a chiusura delle indagini preliminari.
0. 13. 133. 1. Della Valle, Castelli, Crippa, Da Villa, Fantinati, Petraroli, Vallascas, Mucci, Prodani.

  Sostituire l'ultimo periodo con il seguente:
  Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2014-2016 nell'ambito previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
0. 13. 133. 2. Bruno Bossio, Censore.

  Dopo il comma 7 inserire il seguente:
  7-bis) – Nell'ambito delle infrastrutture considerate strategiche al sensi dell'articolo 1 legge 21 dicembre 2001 n. 443, e successive modifiche le imprese che subiscono danni ai materiali, attrezzature e beni strumentali come conseguenza di delitti non colposi commessi al fine di ostacolare o rallentare l'ordinaria esecuzione delle attività di cantiere, e pertanto pregiudicando il corretto adempimento delle obbligazioni assunte per la realizzazione dell'opera, vengono indennizzate per una quota della parte eccedente le somme liquidabili dall'assicurazione stipulata dall'impresa, o qualora non assicurate, per una quota del danno subito. Per tali indennizzi è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2014 e di 5 milioni per l'anno 2015. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del capitolo 1496 iscritto nellostato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
13. 133. Vignali, Gutgeld.

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  Sopprimere il comma 12.
  Conseguentemente, dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni urgenti recanti modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 255, e successive modificazioni).

  1. All'articolo 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
   2-bis. La prescrizione di cui al comma 2 non si applicano ai carrelli di cui all'articolo 58, comma 2, lettera c), qualora circolino su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le relative prescrizioni tecniche per l'immissione in circolazione.

  2. All'articolo 85, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
   b-bis. I velocipedi.
13. 134. I Relatori.