CAMERA DEI DEPUTATI
Sabato 1 febbraio 2014
170.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VI e X)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 4 FEBBRAIO 2014

ALLEGATO

DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920 Governo.

EMENDAMENTI APPROVATI NELLA SEDUTA ODIERNA

ART. 1.

  Al comma 12, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Tale incentivo è concesso esclusivamente per la quantità di energia prodotta con la cattura e lo stoccaggio dell'anidride carbonica.
1. 148. Benamati, Basso, Bini, Bonafè, Cani, Civati, Del Basso De Caro, Donati, Folino, Galperti, Ginefra, Impegno, Mariano, Martella, Montroni, Peluffo, Petitti, Portas, Senaldi, Taranto.

  Sostituire il comma 16 con il seguente:
  16. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, le parole: «con i criteri di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 24 del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578» sono sostituite dalle seguenti: «nonché per gli aspetti non disciplinati dalle medesime convenzioni o contratti, in base alle linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso di cui all'articolo 4 comma 6 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. In ogni caso dal rimborso di cui al presente comma sono detratti i contributi privati relativi ai cespiti di località, valutati secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente. Qualora il valore di rimborso risulti maggiore del 10 per cento del valore delle immobilizzazioni nette di località calcolate nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, l'ente locale concedente trasmette le relative valutazioni di dettaglio del valore di rimborso all'Autorità per l'energia elettrica e il gas per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara. La stazione appaltante tiene conto delle eventuali osservazioni dell'autorità per l'energia elettrica e il gas ai fini della determinazione del valore di rimborso da inserire nel bando di gara.».
1. 151. Benamati, Causi, Basso, Bini, Bonafè, Cani, Civati, Del Basso De Caro, Donati, Folino, Galperti, Ginefra, Impegno, Mariano, Martella, Montroni, Peluffo, Petitti, Portas, Senaldi, Taranto.

  Sostituire il comma 16 con il seguente:
  16. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, le parole: «con i criteri di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 24 del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578» sono sostituite dalle seguenti: «nonché per gli aspetti non disciplinati dalle medesime convenzioni o contratti, in base alle linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso di cui all'articolo 4 comma 6 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. In ogni caso dal rimborso di cui al presente comma sono Pag. 21detratti i contributi privati relativi ai cespiti di località, valutati secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente. Qualora il valore di rimborso risulti maggiore del 10 per cento del valore delle immobilizzazioni nette di località calcolate nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, l'ente locale concedente trasmette le relative valutazioni di dettaglio del valore di rimborso all'Autorità per l'energia elettrica e il gas per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara. La stazione appaltante tiene conto delle eventuali osservazioni dell'autorità per l'energia elettrica e il gas ai fini della determinazione del valore di rimborso da inserire nel bando di gara. I termini di scadenza previsti dal comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono prorogati di ulteriori quattro mesi. Le date limite di cui all'Allegato 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, relativo agli ambiti ricadenti nel terzo raggruppamento dello stesso Allegato 1, ed i rispettivi termini di cui all'articolo 3 del medesimo regolamento, sono prorogati di quattro mesi».
1. 151. (Nuova formulazione) Benamati, Causi, Basso, Bini, Bonafè, Cani, Civati, Del Basso De Caro, Donati, Folino, Galperti, Ginefra, Impegno, Mariano, Martella, Montroni, Peluffo, Petitti, Portas, Senaldi, Taranto.

ART. 2.

  Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
   a) alla lettera a) sostituire le parole: «nei settori della produzione dei beni e servizi» con le seguenti: «nei settori della produzione dei beni ed erogazione dei servizi»;
   b) alla lettera b), capoverso «Art. 4. Progetti finanziabili», comma 1 , sostituire le parole: «ovvero alla fornitura di servizi alle imprese,» con le seguenti: «ovvero all'erogazione di servizi in qualsiasi settore, incluse le iniziative nel commercio e nel turismo,».
2. 60. Taranto, Benamati, Bini, Bonafè, Cani, Civati, Del Basso De Caro, Donati, Folino, Galperti, Ginefra, Impegno, Mariano, Martella, Montroni, Peluffo, Petitti, Portas, Senaldi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 3, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) costituite da non più di tre anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione.
2. 4. Lacquaniti, Ferrara, Matarrelli, Paglia, Lavagno.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 3», comma 1, lettera a) sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: dodici mesi.
*2. 4. (Nuova formulazione) Lacquaniti, Ferrara, Matarrelli, Paglia, Lavagno.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 3», comma 1, lettera a) sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: diciotto mesi.
2. 59. Taranto, Benamati, Bini, Bonafè, Cani, Civati, Del Basso De Caro, Donati, Folino, Galperti, Ginefra, Impegno, Mariano, Martella, Montroni, Peluffo, Petitti, Portas, Senaldi.

Pag. 22

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 3», comma 1, lettera a) sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: dodici mesi.
* 2. 59. (Nuova formulazione) Taranto, Benamati, Bini, Bonafè, Cani, Civati, Del Basso De Caro, Donati, Folino, Galperti, Ginefra, Impegno, Mariano, Martella, Montroni, Peluffo, Petitti, Portas, Senaldi.

  Al comma 1, lettera h), capoverso comma 1, sostituire la parola: novanta con: sessanta.
2. 48. Bruno Bossio, Censore.

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni per la promozione e il sostegno dell'imprenditoria femminile).

  1. Al fine di promuovere e di sostenere lo sviluppo dell'imprenditoria femminile nel territorio nazionale è destinata, a decorrere dall'anno 2014, una quota non inferiore al 30 per cento del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che è rifinanziato, a tale fine, nella misura di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono conferite al Fondo per la crescita sostenibile per essere destinate a interventi finalizzati a facilitare la nascita di nuove imprese femminili attraverso operazioni di concessione di garanzie su finanziamenti concessi da banche e da società finanziarie sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia, nonché attraverso operazioni di partecipazione al capitale di rischio e di rafforzamento patrimoniale e finanziario.
  3. Le modalità per l'accesso alle risorse di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si provvede secondo quanto stabilito dal successivo comma 5.
  5. A decorrere dal 1o gennaio 2014, all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le parole: «si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 13,5 per cento delle somme giocate» sono sostituite dalle seguenti: «si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 14 per cento delle somme giocate».
2. 02. Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Lavagno, Paglia, Di Salvo, Airaudo, Placido, Duranti, Nardi, Pannarale, Pellegrino, Ricciatti, Costantino, Nicchi, Piazzoni.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. per gli interventi a favore delle imprese femminili una quota pari a 20 milioni di euro a valere sul Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modifiche e integrazioni, è destinata alla Sezione speciale «Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità» istituita presso il medesimo Fondo.
2. 78. (Nuova formulazione ex 2.02) Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Lavagno, Paglia, Di Salvo, Airaudo, Placido, Duranti, Nardi, Pannarale, Pellegrino, Ricciatti, Costantino, Nicchi, Piazzoni.

Pag. 23

ART. 3.

  Apportare le seguenti modifiche:
   1) al comma 1, sopprimere le parole nell'ambito del programma operativo di riferimento;
   2) al comma 1, dopo le parole: della Commissione Europea aggiungere le seguenti: nonché, in via prioritaria a valere sulla dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, e successive modificazioni, come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147;
   3) al comma 1, sostituire le parole: 600 milioni con le seguenti: 400 milioni annui;
   4) al comma 1, aggiungere, infine, il secondo periodo: Mediante intesa in Conferenza Stato-Regioni, da adottare entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente decreto-legge, vengono definite la partecipazione finanziaria dei fondi strutturali, i Programmi operativi interessati, le eventuali fonti finanziarie necessarie ad integrare la dotazione finanziaria fino al limite massimo di cui al presente comma. A seguito della citata intesa, le dotazioni del Fondo per la Crescita sostenibile e degli eventuali altri capitoli di bilancio di competenza del Ministero dello sviluppo economico interessate sono ridotte per l'importo corrispondente. Le risorse, in tale modo individuate, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nell'apposito programma di cui al comma 13;
   5) al comma 2, sostituire le parole: nella misura del 50 per cento degli incrementi annuali di spesa nelle attività di ricerca e sviluppo con le seguenti: nella misura del 5 per cento sugli investimenti complessivi e del 20 per cento degli incrementi realizzati con il sistema pubblico e non profit di ricerca e sviluppo;
   6) al comma 12, sopprimere le parole: all'interno del programma operativo nazionale di riferimento;
   7) al comma 13, sopprimere le parole: nell'ambito del Programma Operativo Nazionale di riferimento.
3. 24. Minardo, Bernardo, Pagano.

  All'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: «della Commissione europea» sono inserite le seguenti: «ovvero a valere sulla collegata pianificazione degli interventi nazionali finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione e dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n.183», e dopo le parole: «programma operativo di riferimento» sono inserite le seguenti: «o della predetta pianificazione degli interventi a finanziamento nazionale»;
   b) al comma 12, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «e con il Ministro per la coesione territoriale» e le parole da: «da emanarsi» fino a «di riferimento» sono soppresse;
   c) al comma 13, primo periodo, dopo le parole: «di riferimento» sono inserite le seguenti: «o della pianificazione nazionale definita per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1» e la parola: «cofinanziamento» è sostituita dalla seguente: «finanziamento»; al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183,» sono inserite le seguenti: «e al Fondo per lo sviluppo e la coesione, in relazione alle previste necessità per fronteggiare le correlate compensazioni».
* 3. 24. (Nuova formulazione) Minardo, Bernardo, Pagano.

  Apportare le seguenti modifiche:
   1) al comma 1, sopprimere le parole: nell'ambito del programma operativo di riferimento;Pag. 24
   2) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Mediante intesa in Conferenza Stato Regioni, da adottare entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente decreto-legge, vengono definiti la partecipazione finanziaria dei fondi strutturali, i Programmi Operativi interessati, le eventuali fonti finanziarie necessarie ad integrare la dotazione finanziaria fino al limite massimo di cui al presente comma;
   3) al comma 12, sopprimere le parole: all'interno del programma operativo nazionale di riferimento;
   4) al comma 13, sopprimere le parole: nell'ambito del Programma Operativo Nazionale di riferimento.
3. 23. Minardo, Pagano, Bernardo.

  All'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: «della Commissione europea» sono inserite le seguenti: «ovvero a valere sulla collegata pianificazione degli interventi nazionali finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione e dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183», e dopo le parole: «programma operativo di riferimento» sono inserite le seguenti: «o della predetta pianificazione degli interventi a finanziamento nazionale»;
   b) al comma 12, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «e con il Ministro per la coesione territoriale» e le parole da: «da emanarsi» fino a «di riferimento» sono soppresse;
   c) al comma 13, primo periodo, dopo le parole: «di riferimento» sono inserite le seguenti: «o della pianificazione nazionale definita per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1» e la parola: «cofinanziamento» è sostituita dalla seguente: «finanziamento»; al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183,» sono inserite le seguenti: «e al Fondo per lo sviluppo e la coesione, in relazione alle previste necessità per fronteggiare le correlate compensazioni».
*3. 23. (Nuova formulazione) Minardo, Pagano, Bernardo.

  Apportare le seguenti modifiche:
   1) al comma 1, sopprimere le parole: nell'ambito del programma operativo di riferimento;
   2) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Mediante intesa in Conferenza Stato-Regioni, da adottare entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente decreto-legge, vengono definiti la partecipazione finanziaria dei fondi strutturali, i Programmi Operativi interessati, le eventuali fonti finanziarie necessarie ad integrare la dotazione finanziaria fino al limite massimo di cui al presente comma;
   3) al comma 12, sopprimere le parole: all'interno del programma operativo nazionale di riferimento;
   4) al comma 13 sopprimere le parole: nell'ambito del Programma Operativo Nazionale di riferimento.
3. 31. Bombassei, Vitelli, Sottanelli, Cimmino, Zanetti.

  All'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: «della Commissione europea» sono inserite le seguenti: «ovvero a valere sulla collegata pianificazione degli interventi nazionali finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione e dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n.183», e dopo le parole: «programma operativo di riferimento» sono inserite le seguenti: «o della predetta pianificazione degli interventi a finanziamento nazionale»;
   b) al comma 12, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «e con il Ministro Pag. 25per la coesione territoriale» e le parole da: «da emanarsi» fino a «di riferimento» sono soppresse;
   c) al comma 13, primo periodo, dopo le parole: «di riferimento» sono inserite le seguenti: «o della pianificazione nazionale definita per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1» e la parola: «cofinanziamento» è sostituita dalla seguente: «finanziamento»; al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183,» sono inserite le seguenti: «e al Fondo per lo sviluppo e la coesione, in relazione alle previste necessità per fronteggiare le correlate compensazioni».
* 3. 31. (Nuova formulazione) Bombassei, Vitelli, Sottanelli, Cimmino, Zanetti.

  Al comma 2 sostituire le parole: a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, con le seguenti: a tutte le imprese aventi un fatturato annuo inferiore a 500 milioni, indipendentemente dalla forma giuridica.
3. 37. Bonafè, Petrini, Marco Di Maio, Ginato, Senaldi.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono destinatarie del credito d'imposta di cui al presente articolo anche quelle imprese che effettuano le attività di ricerca, sviluppo ed innovazione in forma associata o aggregata. In questi casi, l'agevolazione è ripartita secondo criteri proporzionali, che tengano conto della partecipazione di ciascuna impresa alle spese stesse.
3. 7. Lavagno, Paglia, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono destinatari del credito d'imposta di cui al presente articolo anche consorzi e reti di impresa che effettuano le attività di ricerca, sviluppo ed innovazione. In questi casi, l'agevolazione è ripartita secondo criteri proporzionali, che tengano conto della partecipazione di ciascuna impresa alle spese stesse.
3. 7. (Nuova formulazione) Lavagno, Paglia, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. La misura del 50 per cento di cui al comma 2 è elevata all'80 per cento qualora l'incremento annuale di spesa nelle attività di ricerca e sviluppo sia riferito al finanziamento da parte delle imprese di progetti di ricerca svolti da università o enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.

  Conseguentemente, al comma 5, lettera c), dopo le parole: organismi di ricerca, inserire le seguenti: o presso gli stessi.
3. 39. Ghizzoni, Coscia, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Manzi, Nardella, Narduolo, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa.

  Al comma 5, lettera c), dopo le parole: organismi di ricerca, inserire le seguenti: o presso gli stessi.
3. 39.  (Nuova formulazione) Ghizzoni, Coscia, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Manzi, Nardella, Narduolo, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa, Benamati.

  Apportare le seguenti modifiche:
   1) al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo:, inclusi la creazione nuovi brevetti depositati nell'ufficio italiano brevetti e marchi;
   2) al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: ad esclusione delle attività che si concretizzino nelle creazione di Pag. 26nuovi brevetti depositati nell'ufficio italiano brevetti e marchi.
3. 35. Vallascas, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Mucci, Petraroli, Prodani.

  Apportare le seguenti modifiche:
   1) al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «inclusa la creazione di nuovi brevetti»
   2) al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «ad esclusione delle attività che si concretizzino nella creazione di nuovi brevetti».
3. 35. (Nuova formulazione) Vallascas, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Mucci, Petraroli, Prodani.

ART. 4.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al capoverso Art. 252-bis, comma 1, le parole: sviluppo economico produttivo sono sostituite dalle seguenti: sviluppo economico;
   b) al capoverso Art. 252-bis, comma 2, lettera b), le parole: sviluppo economico produttivo sono sostituite dalle seguenti: sviluppo economico;
   c) al capoverso Art. 252-bis, comma 3, le parole: sviluppo economico produttivo sono sostituite dalle seguenti: sviluppo economico;
   d) al capoverso Art. 252-bis, comma 4, primo periodo le parole: sviluppo economico produttivo sono sostituite dalle seguenti: sviluppo economico.
4. 39. Minardo, Bernardo, Pagano.

  Al comma 1, capoverso Art. 252-bis, comma 2, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:
   i-bis) le modalità di monitoraggio per il controllo dell'adempimento degli impegni assunti e della realizzazione dei progetti.
4. 18. Lacquaniti, Lavagno, Paglia, Matarrelli, Ferrara, Zan, Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 2, sopprimere la lettera a).
* 4. 43. Dorina Bianchi, Minardo, Bernardo, Pagano.

  Al comma 2, sopprimere la lettera a).
* 4. 32. Colaninno, Carra, Martelli.

  Al comma 4, lettera b), dopo la parola: macchinari aggiungere le seguenti: veicoli industriali di vario genere.
4. 55. Rostan, Ribaudo.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di siti inquinati).

  1. Nell'allegato II, alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla voce n. 13, sono aggiunte infine le seguenti parole: «, con esclusione delle opere di confinamento fisico finalizzate alla messa in sicurezza dei siti inquinati;».
  2. Nell'allegato III alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla lettera t), sono aggiunte infine le seguenti parole: «, con esclusione delle opere di confinamento fisico finalizzate alla messa in sicurezza dei siti inquinati;».
4. 06. (ex 3.011) Cani.

Pag. 27

ART. 5.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La dotazione aggiuntiva del «Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese» di cui al comma 1 del presente articolo deve essere destinata alle piccole e medie imprese.
5. 47. Della Valle, Vallascas, Mucci, Da Villa, Crippa, Fantinati, Petraroli, Prodani.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La dotazione aggiuntiva del «Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese» di cui al comma 1 del presente articolo deve essere destinata con particolare attenzione alle piccole e medie imprese.
5. 47. (Nuova formulazione) Della Valle, Vallascas, Mucci, Da Villa, Crippa, Fantinati, Petraroli, Prodani.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il Ministero dello sviluppo economico rende pubblico presso spazio web dedicato, a partire dal 30 giugno 2014, il bilancio annuale del Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese.
5. 44. Della Valle, Mucci, Da Villa, Crippa, Fantinati, Petraroli, Prodani, Vallascas.

  Al comma 3, sostituire:
   1) la lettera a) con la seguente: a) al comma 5 le parole: «e agroalimentari» sono sostituite dalle seguenti: «, agroalimentari, agricole e ittiche»;
   2) la lettera c) con la seguente: c) al comma 6 dopo le parole: «più favorevoli» è inserito il seguente periodo: «Nel caso in cui al progetto partecipino imprese agricole e/o ittiche, ai fini del contributo si applicano rispettivamente, nell'ambito del plafond nazionale, il regolamento (CE) n. 1535/2007 e successive modificazioni e il regolamento (CE) 875/2007, che disciplinano le sovvenzioni pubbliche che rientrano nella regola de minimis in favore delle imprese attive nella produzione primaria dei prodotti di cui all'allegato I del trattato CE.».
5. 11. Taricco, Luciano Agostini, Oliverio, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Sani, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Nei progetti e attività di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane e di promozione dell'immagine del prodotto italiano nel mondo, adottati dai Ministeri competenti per materia e attuati dalle strutture decentrate dello Stato, nonché dagli enti pubblici operanti nel campo della commercializzazione e del turismo, ai fini di una più ampia promozione delle iniziative, si prevede, ove possibile, il coinvolgimento delle comunità d'origine italiana presenti all'estero e, in particolare, degli organismi di rappresentanza previsti dalla legge 23 ottobre 2003, n. 286, in materia di regolamento del funzionamento dei COMITES, e dalla legge 6 novembre 1989 n. 368, e successive modificazioni, sull'istituzione e il funzionamento del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE).

  Conseguentemente sostituire il primo periodo del comma 9 del medesimo articolo con il seguente: Dall'attuazione dei commi 7, 7-bis e 8 non devono derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
5. 42. La Marca, Gianni Farina, Fedi, Garavini, Porta.

Pag. 28

  Al comma 8, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
   f-bis) all'articolo 9, comma 2-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: «Nel caso di permesso di soggiorno CE rilasciato per lo svolgimento di attività di ricerca presso le Università e gli enti vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, il superamento del test di cui al periodo precedente non è richiesto.
5. 22. Ghizzoni, Coscia, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Manzi, Nardella, Narduolo, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. All'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:
  «9-bis. La società Finest Spa è autorizzata ad operare nei Paesi del Mediterraneo».
5. 60. Colaninno.

ART. 13.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, in un'apposita sezione del sito web, il CIPE pubblica un'anagrafe dei provvedimenti aventi forza di legge con i quali, a far data dal 1o gennaio 2010, sono state revocate le assegnazioni disposte, con proprie delibere, dal CIPE. Nell'anagrafe – da aggiornare con cadenza almeno trimestrale – per ogni provvedimento, devono essere indicati la consistenza delle risorse revocate, le finalità alla quali sono state destinate con il provvedimento di revoca e con gli atti successivi previsti dallo stesso provvedimento, e lo stato di avanzamento procedurale, fisico e finanziario sia degli interventi a beneficio dei quali sono state riassegnate le risorse revocate, sia di quelli oggetto delle delibere di assegnazione oggetto della revoca.
13. 55. Mannino, Busto, De Rosa, Daga, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2014. Con apposita delibera del con le seguenti: 31 dicembre 2014. Con provvedimento del MIT da trasmettere al.
13. 57. Peluffo, Quartapelle Procopio.

  Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, dopo le parole: dalla data di entrata in vigore inserire le seguenti: della legge di conversione;
   b) al secondo periodo, dopo le parole: sono revocati i fondi statali inserire le seguenti: di cui all'articolo 1, comma 994, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
   c) al secondo periodo, dopo le parole: il bando di gara, inserire le seguenti: fatti salvi gli effetti dei bandi pubblicati prima dell'entrata in vigore del presente decreto,;
   d) al terzo periodo, sostituire la parola: novanta con la seguente: centoventi;
   e) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Lo schema del predetto decreto è trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per materia che esprimono il proprio parere entro venti giorni dall'assegnazione.
13. 43. Tullo, Meta, Mognato, Pagani, Rotta, Velo, Carrescia, Lodolini.

  Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, dopo le parole: dalla data di entrata in vigore inserire le seguenti: della legge di conversione;
   b) al secondo periodo, dopo le parole: sono revocati i fondi statali inserire le Pag. 29seguenti: di cui all'articolo 1, comma 994, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
   c) al secondo periodo, dopo le parole: il bando di gara, inserire le seguenti: fatti salvi gli effetti dei bandi pubblicati prima dell'entrata in vigore del presente decreto,;
   d) al terzo periodo, sostituire la parola: novanta con la seguente: centoventi;
13. 43. (Nuova formulazione) Tullo, Meta, Mognato, Pagani, Rotta, Velo, Carrescia, Lodolini.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6 sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «23 milioni» ed aggiungere, infine, il seguente periodo: «Nell'ambito degli interventi di cui al primo periodo destinati al miglioramento della competitività dei porti italiani ed a valere sulle risorse ivi previste una quota pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 nonché pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020 è destinata, al fine di ottemperare alla previsione di cui all'articolo 8, comma 13, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221, per far fronte alle spese connesse all'adeguamento ed allo sviluppo del sistema di cui all'articolo 2 comma 1, lettera t-undecies del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196 anche allo scopo di consentire che le informazioni di cui agli articoli 6-ter, comma 2, e 9-bis del citato decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 196, in possesso dell'Amministrazione di cui all'articolo 2 comma 1 lettera m) del medesimo decreto, limitatamente alle informazioni relative alle navi presenti nella propria circoscrizione portuale e nella rada adiacente ed alle navi dirette verso le medesime aree, possano essere rese disponibili alle Autorità Portuali, con modalità che la citata Amministrazione stabilisce attraverso le previsioni di cui all'articolo 34, comma 46, del citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221.»;
   b) al comma 7, dopo le parole: «e 6» inserire le seguenti: «, ad esclusione di quelle di cui all'ultimo periodo».
13. 62. Bruno Bossio, Censore.

  Sostituire il comma 10 con il seguente:
  10. All'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: «Ove ricorrano condizioni di particolare urgenza inerenti al completamento dell'esecuzione del contratto accompagnate da una situazione di crisi di liquidità finanziaria dell'affidatario accertate dalla stazione appaltante, per i contratti di appalto in corso, sentito l'affidatario, può provvedersi, anche in deroga alle previsione del bando di gara, al pagamento diretto al subappaltatore o ai cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguiti.»;
   b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  3-bis. È sempre consentito alla stazione appaltante, anche per i contratti di appalto in corso, nella pendenza di procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dall'affidatario medesimo, anche con riferimento agli eventuali diversi soggetti che lo costituiscono, e dai subappaltatori e cottimisti, secondo le determinazioni del Tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura.
13. 79. Garofalo, Minardo, Pagano, Bernardo.

  Sostituire il comma 10 con il seguente:
  10. All'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: «Ove ricorrano Pag. 30condizione di crisi di liquidità finanziaria dell'affidatario, comprovata da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori, o dei cottimisti, o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono, accertate dalla stazione appaltante, per il contratto di appalto in corso, può provvedersi, sentito l'affidatario, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto alle mandanti, alle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonché al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguiti.»;
   b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

  3-bis. È sempre consentito alla stazione appaltante, anche per i contratti di appalto in corso, nella pendenza di procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dagli eventuali diversi soggetti che costituiscano l'affidatario, quali le mandanti, e dalle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, dai subappaltatori e dai cottimisti, secondo le determinazioni del Tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura.
  3-ter. Nelle ipotesi di cui ai commi 3, ultimo periodo, e 3-bis, la stazione appaltante, ferme restando le disposizioni previste in materia di obblighi informativi, pubblicità e trasparenza, è in ogni caso tenuta a pubblicare nel proprio sito istituzionale le somme liquidate con l'indicazione dei relativi beneficiari.»
13. 79. (Nuova formulazione) Garofalo, Minardo, Pagano, Bernardo.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. All'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Successivamente al deposito del ricorso, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal Tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il Tribunale».
13. 42. Mariani, Tino Iannuzzi, Matarrese.

  Al comma 12, capoverso 2-bis, secondo periodo, dopo le parole: del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, inserire le seguenti:, da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto,.
13. 29. Fiorio, Bargero, Cenni.

  Al comma 12, capoverso 2-bis, secondo periodo, dopo le parole: del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, inserire le seguenti:, da emanarsi entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto,.
13. 29. (Nuova formulazione) Fiorio, Bargero, Cenni.

  Al comma 14, sopprimere le parole: che siano concorrenziali,.
* 13. 98. Garofalo, Minardo, Pagano, Bernardo.

  Al comma 14:
   a) sopprimere le parole: «che siano concorrenziali,»;
   b) dopo le parole: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» inserire le seguenti: «, sentiti l'Autorità di regolazione dei trasporti e l'Ente Nazione per l'Aviazione Civile,». Pag. 31
   c) dopo le parole: «entrata in vigore» inserire le seguenti: «della legge di conversione».
   Conseguentemente al comma 15, dopo la parola: «comunicano» inserire le seguenti: «all'Autorità di regolazione dei trasporti e».
*13. 98. (Nuova formulazione) Garofalo, Minardo, Pagano, Bernardo

  Al comma 14, sostituire le parole: esperire procedure di scelta del beneficiario che siano concorrenziali trasparenti e tali da garantire con le seguenti: assicurare la trasparenza garantendo;

  Conseguentemente, al comma 15, sostituire le parole: l'esito delle procedure previste dal con le seguenti: le modalità di pubblicità relative ai principi di cui al.
*13. 99. Sanga, Carnevali.

  Al comma 14:
   a) sopprimere le parole: «che siano concorrenziali, »;
   b) dopo le parole: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» inserire le seguenti: «, sentiti l'Autorità di regolazione dei trasporti e l'Ente Nazione per l'Aviazione Civile,».
   c) dopo le parole: «entrata in vigore» inserire le seguenti: «della legge di conversione».
   Conseguentemente al comma 15, dopo la parola: «comunicano» inserire le seguenti: «all'Autorità di regolazione dei trasporti e».
13. 99. (Nuova formulazione) Sanga, Carnevali.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
  15-bis. Al fine di evitare effetti distorsivi della concorrenza tra gli scali aeroportuali e di promuovere l'attrattività del sistema aeroportuale italiano, anche con riferimento agli eventi legati all'EXPO 2015, nella definizione della misura dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili – IRESA di cui agli articoli 90 e seguenti della legge 21 novembre 2000, n. 342, il valore massimo dei parametri delle misure IRESA non può essere superiore a euro 0,50. Fermo restando il valore massimo sopra indicato, la determinazione del tributo è rimodulata tenendo conto anche degli ulteriori criteri della distinzione tra voli diurni e notturni e delle peculiarità urbanistiche delle aree geografiche prospicienti i singoli aeroporti.
13. 103. Minardo, Pagano, Bernardo, Garofalo.