CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 28 gennaio 2014
166.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (C. 3 d'iniziativa popolare, C. 35 Cirielli, C. 182 Pisicchio, C. 358 Bersani, C. 551 Francesco Saverio Romano, C. 632 Migliore, C. 718 Lenzi, C. 746 Zampa, C. 747 Zampa, C. 749 Martella, C. 876 Francesco Sanna, C. 894 Bobba, C. 932 Giachetti, C. 998 Giorgia Meloni, C. 1025 Rigoni, C. 1026 Rigoni, C. 1116 Nicoletti, C. 1143 Martella, C. 1401 Vargiu, C. 1452 Burtone, C. 1453 Balduzzi, C. 1514 Vargiu, C. 1657 Toninelli, C. 1794 Zaccagnini, C. 1914 Valiante, C. 1946 Lauricella e petizioni nn. 42, 83, 99, 464 e 470).

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI

ART. 1.

  Sopprimerlo.
1. 1. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Grillo.

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 1.
(Caratteri del voto).

  1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato «legge elettorale per la Camera», è sostituito dal seguente:

«Art. 1.

  1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto».

Art. 2.
(Circoscrizioni e ripartizioni).

  1. L'articolo 2 della «legge elettorale per la Camera» è sostituito dal seguente:

«Art. 2.

  1. Il territorio nazionale è diviso in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle province.
  2. Ai fini del presente testo unico le province di Torino, Milano, Roma e Napoli sono definite “circoscrizioni metropolitane” e sono suddivise al loro interno nelle ripartizioni di cui alla tabella A allegata al presente testo unico».

Art. 3.
(Distribuzione dei seggi tra circoscrizioni e ripartizioni).

  1. L'articolo 3 della «legge elettorale per la Camera» è sostituito dal seguente:

«Art. 3.

  1. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni provinciali e alle ripartizioni di cui alla tabella A allegata al presente testo unico è effettuata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto Pag. 37Nazionale di Statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro per l'interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.
  2. A tale fine, il numero dei residenti nell'intero territorio nazionale è diviso per 618, trascurando la parte frazionaria. Tale risultato rappresenta il quoziente nazionale per l'assegnazione di un seggio. Quindi, per ciascuna circoscrizione, il numero dei residenti nella circoscrizione è diviso per il quoziente nazionale per l'assegnazione di un seggio. Il divisore intero ottenuto da tale divisione rappresenta il numero di seggi attribuiti a ciascuna circoscrizione. I seggi eventualmente residui sono attribuiti sulla base della graduatoria dei più alti resti.
  3. Se, terminate tali operazioni, vi siano circoscrizioni cui non è assegnato alcun seggio, ad esse ne è attribuito uno d'ufficio. Qualora vengano attribuiti uno o più seggi d'ufficio, l'assegnazione dei seggi alle altre circoscrizioni avviene sulla base del comma precedente, ma il quoziente elettorale per l'assegnazione di un seggio è ottenuto dividendo il numero dei residenti in tali circoscrizioni per il risultato della sottrazione a 618 dei seggi assegnati d'ufficio.
  4. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede altresì alla distribuzione dei seggi tra le ripartizioni in cui sono suddivise le circoscrizioni metropolitane.
  5. Ai fini del precedente comma, il numero dei residenti in ciascuna di quelle circoscrizioni è diviso per il numero dei seggi assegnati all'intera circoscrizione ai sensi dei commi precedenti. Trascurata la parte frazionaria, il risultato di tale divisione rappresenta il quoziente ripartizionale per l'assegnazione di un seggio. Quindi, per ciascuna ripartizione, il numero della popolazione ivi residente è diviso per tale quoziente. Il risultato intero ottenuto rappresenta il numero di seggi attribuiti a ciascuna ripartizione. I seggi eventualmente residui sono attribuiti sulla base della graduatoria dei più alti resti».

Art. 4.
(Abrogazione dell'esclusività del voto di lista).

  1. Il comma 2 dell'articolo 4 della «legge elettorale per la Camera» è abrogato.

Art. 5.
(Capoluogo di circoscrizione).

  1. All'articolo 13 della «legge elettorale per la Camera» è aggiunto il seguente comma:
  «2. Ai fini del precedente comma, s'intende capoluogo della circoscrizione il comune più popoloso della circoscrizione che sia sede di Corte d'Appello o, in mancanza, di Tribunale. Qualora anche questo mancasse, capoluogo della circoscrizione è il comune capoluogo della Regione nella quale la circoscrizione è inserita».

Art. 6.
(Abrogazione dei collegamenti in coalizione).

  1. L'articolo 14-bis della «legge elettorale per la Camera» è abrogato.

Art. 7.
(Presentazione delle liste).

  1. L'articolo 18-bis della «legge elettorale per la Camera» è sostituito dal seguente:

«Art. 18-bis.

  1. La presentazione delle liste avviene a livello circoscrizionale, ad eccezione delle circoscrizioni metropolitane, dove avviene esclusivamente a livello ripartizionale.
  2. Ogni lista deve essere composta da un elenco di candidati presentati secondo un determinato ordine. La lista deve essere Pag. 38formata complessivamente da un numero di candidati compreso tra i due terzi e la totalità dei seggi assegnati alla circoscrizione o alla ripartizione in cui la lista è presentata. In tutti i casi, però, il numero dei candidati non può essere inferiore a tre.
  3. La presentazione delle liste di candidati deve essere accompagnata da almeno 400 sottoscrizioni per ogni seggio attribuito alla circoscrizione o alla ripartizione in cui la lista viene presentata.
  4. Le sottoscrizioni non possono essere superiori di 500 al numero minimo previsto dal precedente comma.
  5. In caso di scioglimento della Camera dei Deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà.
  6. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni.
  7. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni.
  8. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta a un ufficio diplomatico o consolare».

Art. 8.
(Divieto di candidature plurime).

  1. L'articolo 19 della «legge elettorale per la Camera» è sostituito dal seguente:

«Art. 19.

  1. Nessun candidato può essere compreso in più di una lista, pena la nullità dell'elezione. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica».

Art. 9.
(Modalità di presentazione delle liste).

  «1. Il comma 1 dell'articolo 20 della «legge elettorale per la Camera» è sostituito dal seguente:
  1. Le liste dei candidati devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione o, quanto alle circoscrizioni metropolitane, per ciascuna ripartizione, alla Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale capoluogo della circoscrizione o della ripartizione, dalle ore 8 del 35o giorno alle ore 20 del 34o giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20».
  2. Il comma 3 dell'articolo 20 della «legge elettorale per la Camera» è sostituito dal seguente:
  «3. Tale dichiarazione deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei singoli Comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione o, quanto alle circoscrizioni metropolitane, della ripartizione».

Art. 10.
(Numero minimo di liste da presentare).

  1. Dopo il comma 1 dell'articolo 23 della «legge elettorale per la Camera» è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Nello stesso termine, ogni Ufficio centrale circoscrizionale comunica all'Ufficio centrale nazionale l'elenco delle liste che hanno superato positivamente i controlli di cui all'articolo precedente».
  2. Dopo il comma 6 dell'articolo 23 della «legge elettorale per la Camera» è aggiunto il seguente:
  «6-bis. Nello stesso termine, l'Ufficio centrale nazionale individua i contrassegni che contraddistinguano liste regolarmente presentate in un numero di circoscrizioni Pag. 39in cui si assegnino complessivamente un numero di seggi superiore a quello assegnato alla circoscrizione maggiore ed esclude tutte le liste contraddistinte da altri contrassegni, fatta eccezione per quelle rappresentative delle minoranze linguistiche riconosciute presentate nelle circoscrizioni ricomprese in Regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche».

Art. 11.
(Numero d'ordine delle liste).

  1. Il numero 2) del comma 1 dell'articolo 24 della «legge elettorale per la Camera» è sostituito dal seguente:
  2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare alle liste e ai relativi contrassegni. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;».

Art. 12.
(Rappresentanti di lista).

  1. Il comma 1 dell'articolo 25 della «legge elettorale per la Camera» è sostituito dal seguente:
  1. Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata da un notaio o da un Sindaco della circoscrizione o, quanto alle circoscrizioni metropolitane, della ripartizione, i delegati di cui all'articolo 20, o persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, all'Ufficio elettorale di ciascuna sezione e all'Ufficio centrale circoscrizionale, due rappresentanti della lista, uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere. L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli Uffici elettorali di sezione è presentato entro il venerdì precedente l'elezione al segretario del comune che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali o è presentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa delle elezioni, purché prima dell'inizio della votazione».

Art. 13.
(Scheda elettorale).

  1. L'articolo 31 della «legge elettorale per la Camera» è sostituito dal seguente:

Art. 31.

  1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello riportato nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione o nella ripartizione secondo le disposizioni di cui all'articolo 24.
  2. L'ordine delle liste e dei contrassegni è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. Nella parte superiore della scheda sono riportate le istruzioni di voto di cui alla tabella A-quater allegata al presente testo unico. Nella parte sottostante le istruzioni, la scheda è suddivisa in tante colonne quante sono le liste ammesse nella circoscrizione o nella ripartizione. A ciascuna lista è riservata un'intera colonna della scheda. Nella parte superiore della colonna è riprodotto il contrassegno della lista. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Lo spazio sottostante il contrassegno è diviso in tanti riquadri quanti sono i seggi da assegnare nella circoscrizione o, quanto alle circoscrizioni metropolitane, nella ripartizione. Nel caso di liste che contengano meno candidati del massimo consentito a norma del comma 3 dell'articolo 18, i riquadri ulteriori rispetto alle candidature effettivamente presentate non vengono stampati. Sul lato sinistro di ciascun riquadro sono stampati, in linea verticale Pag. 40dall'alto verso il basso, un «+» in colore verde e un «-» in colore rosso. In ogni colonna vengono altresì indicati i nomi dei candidati nella circoscrizione o nella ripartizione della corrispondente lista, riportando per ogni riquadro della colonna, partendo dall'alto verso il basso e seguendo l'ordine di presentazione, il nome di un candidato della lista.
  3. La scheda elettorale nella circoscrizione della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste deve recare doppie diciture, in lingua italiana e in lingua francese.
  4. La scheda elettorale nella circoscrizione di Bolzano/Bozen deve recare doppie diciture, in lingua italiana e in lingua tedesca».

Art. 14.
(Modalità di espressione del voto).

  1. Il comma 2 dell'articolo 58 della «legge elettorale per la Camera» è sostituito dai seguenti:
  2. L'elettore esprime il proprio voto senza che sia avvicinato da alcuno.
  2-bis. L'elettore esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda un segno, comunque apposto, sopra il contrassegno della lista prescelta.
  2-ter. Una volta espresso il voto di lista, l'elettore può altresì escludere dalla sola lista prescelta un numero di candidati non superiore alla metà dei seggi assegnati alla circoscrizione o, nei casi di circoscrizione metropolitana, alla ripartizione in cui esercita il diritto di voto. Per esprimere l'esclusione, l'elettore traccia con la matita un segno sopra il simbolo «–» colorato in rosso che compare nel riquadro contenete il nome del candidato che l'elettore intenda escludere.
  2-quater. Per ogni esclusione validamente effettuata, l'elettore può altresì esprimere un voto di preferenza, ulteriore rispetto a quello assegnato automaticamente ai sensi del comma 1 dell'articolo 59, a favore di uno dei candidati della lista votata e che egli non abbia escluso, oppure un voto di preferenza a un candidato di un'altra lista. Per esprimere la preferenza, l'elettore traccia con la matita un segno sopra il simbolo «+» colorato in verde che compare nel riquadro contenente il nome del candidato che l'elettore intenda preferire.
  2-quinquies. Sono vietati altri segni o indicazioni.
  2-sexies. Di queste modalità di espressione del voto, il Presidente dà all'elettore preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione e indicando il numero massimo di cancellazioni che l'elettore può effettuare in quella circoscrizione o ripartizione.
  2-septies. Una volta che l'elettore abbia espresso il voto, deve piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla».

Art. 15.
(Significato e validità del voto).

  1. L'articolo 59 della «legge elettorale per la Camera» è sostituito dal seguente:

«Art. 59.

  1. Quando l'elettore ha prescelto una lista nelle modalità indicate nel comma 2-bis del precedente articolo, alla lista prescelta sono assegnati tanti voti quanti sono i seggi attribuiti alla circoscrizione o, nel caso di circoscrizioni metropolitane, alla ripartizione e a ogni candidato della lista è attribuito un voto di preferenza.
  2. Ai fini del presente testo unico, la somma dei voti attribuiti a ciascuna lista assume il nome di cifra elettorale di lista.
  3. Ai fini del presente testo unico, la somma dei voti di preferenza attribuiti a ciascun candidato assume il nome di cifra elettorale individuale.
  4. Per ogni esclusione validamente espressa, la cifra elettorale della lista del candidato escluso nonché la cifra individuale di quest'ultimo sono decurtate di un'unità.
  5. Per ogni preferenza validamente espressa, la cifra elettorale della lista del Pag. 41candidato preferito nonché la cifra elettorale individuale di quest'ultimo sono incrementate di un'unità.
  6. Nel caso non risulti dalla scheda una chiara ed univoca espressione di voto a favore di una sola tra le liste, l'intera scheda è nulla.
  7. Tutte le esclusioni espresse al di fuori della lista prescelta sono nulle.
  8. Se l'elettore ha escluso un numero di candidati superiore a quello massimo consentito, tutte le esclusioni sono nulle.
  9. Se l'elettore ha espresso un numero di preferenze superiori a quello delle esclusioni validamente espresse, tutte le preferenze espresse sono nulle.
  10. La nullità di esclusioni e preferenze non pregiudica la validità del voto per la lista, che viene computato a norma del comma 1 del presente articolo».

Art. 16.
(Spoglio delle schede).

  1. L'articolo 68 della «legge elettorale per la Camera» è sostituito dal seguente:

«Art. 68.

  1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede e la consegna al presidente. Questi, secondo quanto prescritto dall'articolo 59, enuncia ad alta voce il contrassegno della lista prescelta, nonché le esclusioni e le preferenze di candidature validamente espresse. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme al segretario, aggiorna, secondo quanto prescritto dall'articolo 59, le cifre elettorali di lista e le cifre elettorali individuali dei candidati.
  2. Ad ogni scheda, il segretario proclama ad alta voce le cifre elettorali di lista e le cifre elettorali individuali che hanno subito variazioni. Un terzo scrutatore pone le schede i cui voti sono stati spogliati nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.
  3. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.
  4. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.
  5. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati alle liste ed ai candidati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.
  6. Tutte le operazioni di cui al presente articolo devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale».

Art. 17.
(Voti contestati).

  1. Il numero 2) del comma 1 dell'articolo 71 della «legge elettorale per la Camera» è sostituito dal seguente:
  «2) decide, in via provvisoria, se assegnare o non assegnare i voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti di lista, di esclusione e di preferenza contestati ed assegnati provvisoriamente e di quello dei voti di lista, di esclusione e di preferenza contestati e provvisoriamente non assegnati ai fini dell'ulteriore esame da compiersi dall'Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi del n. 2) dell'articolo 76».

Pag. 42

Art. 18.
(Determinazione delle cifre elettorali).

  1. L'articolo 77 della «legge elettorale per la Camera» è sostituito dal seguente:

«Art. 77.

  1. L'Ufficio centrale circoscrizionale delle circoscrizioni metropolitane, per ciascuna ripartizione:
   a) determina le cifre elettorali ripartizionali di lista; tali cifre sono date, per ciascuna lista, dalla somma delle cifre elettorali conseguite dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della ripartizione;
   b) determina le cifre elettorali ripartizionali di lista corrette; a tal fine, divide le cifre elettorali ripartizionali di lista per il numero di seggi assegnati alla ripartizione e trascura la parte frazionaria;
   c) determina le cifre elettorali circoscrizionali di lista; a tal fine, per ciascuna lista, somma le cifre elettorali ripartizionali corrette conseguite in tutte le ripartizioni della circoscrizione;
   d) determina le cifre elettorali individuali ripartizionali di ciascun candidato; tali cifre sono date dalla somma delle cifre elettorali individuali conseguite da ogni singolo candidato nelle singole sezioni elettorali della ripartizione;
   e) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale ripartizionale corretta di ciascuna lista.

  2. L'Ufficio centrale circoscrizionale delle altre circoscrizioni:
   a) determina le cifre elettorali circoscrizionali di lista; tali cifre sono date, per ciascuna lista, dalla somma delle cifre elettorali conseguite dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;
   b) determina le cifre elettorali circoscrizionali di lista corrette; a tal fine, divide le cifre elettorali circoscrizionali di lista per il numero di seggi assegnati alla circoscrizione e trascura la parte frazionaria;
   c) determina le cifre elettorali individuali circoscrizionali di ciascun candidato; tali cifre sono date dalla somma delle cifre elettorali individuali conseguite da ogni singolo candidato nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;
   d) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale corretta di ciascuna lista».

Art. 19.
(Ammissione delle liste alla ripartizione dei seggi).

  1. Dopo l'articolo 77 della «legge elettorale per la Camera» è aggiunto il seguente:

«Art. 77-bis.

  1. L'Ufficio elettorale nazionale, ricevute le comunicazioni di cui al precedente articolo da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
   1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascun gruppo di liste aventi il medesimo contrassegno. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali corrette delle liste aventi il medesimo contrassegno. Al fine del compimento di tale operazione, per le circoscrizioni metropolitane si considerano le cifre elettorali ripartizionali di lista corrette; per le altre circoscrizioni si considerano le cifre elettorali circoscrizionali di lista corrette;
   2) al fine di individuare le liste che partecipano alla distribuzione dei seggi in sede circoscrizionale, oltre a quelle rappresentative delle minoranze linguistiche riconosciute presentate nelle circoscrizioni ricomprese in Regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali Pag. 43minoranze linguistiche, individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi; a tal fine il totale dei voti validi espressi è dato dalla somma delle cifre elettorali nazionali di ogni lista;
   3) comunica agli Uffici elettorali circoscrizionali l'elenco delle liste ammesse alla ripartizione circoscrizionale dei seggi».

Art. 20.
(Ripartizione circoscrizionale dei seggi).

  1. Dopo l'articolo 77-bis della «legge elettorale per la Camera» è inserito il seguente:

«Art. 77-ter.

  1. Ricevute le comunicazioni di cui all'articolo precedente, l'Ufficio elettorale circoscrizionale, per ciascuna delle liste ammesse al riparto dei seggi ai sensi del precedente articolo, divide la cifra elettorale circoscrizionale di lista successivamente per 1, 2, 3, 4, ecc., sino a concorrenza del numero dei seggi da attribuire. Quindi, tra i quozienti così ottenuti, individua i più alti in numero eguale a quello dei seggi da assegnare nella circoscrizione, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascuna lista sono assegnati tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti inseriti nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.
  2. L'Ufficio elettorale circoscrizionale delle circoscrizioni metropolitane, effettuate le operazioni di cui al comma 1, per ciascuna ripartizione:
   a) individua le liste che hanno ottenuto seggi a livello circoscrizionale ai sensi del comma 1;
   b) calcola la somma di tutte le cifre elettorali ripartizionali di lista delle liste di cui alla lettera a);
   c) divide il risultato di tale somma per il numero dei seggi assegnati alla ripartizione, ai sensi dell'articolo 3 del presente testo unico;
   d) per ciascuna lista di cui alla lettera a) divide la cifra elettorale ripartizionale di lista per il quoziente di cui alla lettera c) e calcola altresì i resti di tali divisioni. Il risultato intero ricavato da tali operazioni rappresenta il numero di seggi attribuiti a ciascuna lista;
   e) qualora la somma dei seggi assegnati a tutte le liste ai sensi della lettera d) sia inferiore al numero dei seggi attribuiti a quella ripartizione ai sensi dell'articolo 3 del presente testo unico, assegna i seggi residui alle liste di cui alla lettera a) sulla base della graduatoria dei più alti resti;
   f) per ciascuna lista di cui alla lettera a) calcola l'indice elettorale di attribuzione; a tal fine divide ciascun resto di cui alla lettera d) per il quoziente di cui alla lettera c).

  3. Effettuate le operazioni di cui al comma 2, l'Ufficio elettorale circoscrizionale accerta se la somma del numero dei seggi assegnati a ciascuna lista in tutte le ripartizioni della circoscrizione corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del comma 1.
  4. Qualora la verifica di cui al comma 3 abbia dato esito negativo, l'Ufficio elettorale circoscrizionale individua le liste eccedentarie e le liste deficitarie; quindi, iniziando dalla lista maggiormente eccedentaria, e, in caso di parità, da quella fra queste che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale circoscrizionale, proseguendo poi con le altre liste in ordine decrescente di seggi eccedenti, procede alle seguenti operazioni:
   a) sottrae i seggi eccedenti alla lista eccedentaria in quelle ripartizioni dove essa, avendo ottenuto seggi ai sensi della lettera e) del comma 2, ha ottenuto questi ultimi con il minor indice elettorale di attribuzione e nelle quali inoltre le liste deficitarie abbiano resti non utilizzati. Pag. 44Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima ripartizione due o più liste deficitarie abbiano resti non utilizzati, attribuisce il seggio alla lista con il più alto resto;
   b) qualora una lista eccedentaria abbia un numero di seggi eccedenti superiore a quello dei seggi ad essa assegnati ai sensi della lettera e) del comma 2, compiute le operazioni di cui alla lettera a) del presente comma, sottrae a questa i seggi in quelle ripartizioni nelle quali essa riporti il più basso quoziente ottenuto dividendo la cifra elettorale ripartizionale corretta di quella lista per il numero di seggi da questa ottenuto in quella ripartizione e nelle quali inoltre le liste deficitarie abbiano resti non utilizzati. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima ripartizione due o più liste deficitarie abbiano resti non utilizzati, attribuisce il seggio alla lista con il più alto resto;
   c) nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima ripartizione ai fini del completamento delle operazioni di cui alle lettere precedenti del presente comma, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, procede a sottrarre alla lista eccedentaria i seggi in quelle ripartizioni dove essa, avendo ottenuto seggi ai sensi della lettera e) del comma 2, ha ottenuto questi ultimi con il minor indice elettorale di attribuzione. Qualora una lista eccedentaria abbia un numero di seggi eccedenti superiore a quello dei seggi ad essa assegnati ai sensi della lettera e) del comma 2, compiute le operazioni di cui al periodo precedente, sottrae a questa i seggi in quelle ripartizioni nelle quali essa riporti il più basso quoziente ottenuto dividendo la cifra elettorale ripartizionale corretta di quella lista per il numero di seggi da questa ottenuto in quella ripartizione. Conseguentemente attribuisce alla lista deficitaria i seggi in quelle altre ripartizioni nelle quali abbia i maggiori indici elettorali di attribuzione dando la precedenza alle ripartizioni ove non abbia ottenuto seggi ai sensi della lettera e) del comma 2;
   d) infine, per ciascuna ripartizione, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto nella ripartizione, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine delle cifre elettorali individuali e, in caso di parità, secondo l'ordine di lista.

  5. Qualora la verifica di cui al comma 3 abbia dato esito positivo, l'Ufficio elettorale circoscrizionale, per ciascuna ripartizione, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine delle rispettive cifre elettorali individuali ripartizionali e, in caso di parità, secondo l'ordine di lista.
  6. Nelle circoscrizioni non metropolitane, terminate le operazioni di cui al comma 1, l'Ufficio elettorale circoscrizionale procede direttamente a proclamare eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine delle rispettive cifre elettorali individuali circoscrizionali e, in caso di parità, secondo l'ordine di lista».

Art. 21.
(Proclamazione degli eletti).

  1. Prima dell'articolo 81 della «legge elettorale per la Camera» è inserito il seguente:

«Art. 80-bis.

  1. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria della Camera dei deputati nonché alle singole Prefetture - Uffici territoriali del Governo che la portano a conoscenza del pubblico».

Art. 22.
(Abrogazione della ripartizione nazionale dei seggi).

  1. L'articolo 83 della «legge elettorale per la Camera» è abrogato.

Pag. 45

Art. 23.
(Esaurimento dei candidati di una lista).

  1. L'articolo 84 della «legge elettorale per la Camera» è sostituito dal seguente:

«Art. 84.

  1. Qualora una lista abbia esaurito i candidati presentati in una ripartizione, al fine dell'attribuzione dei seggi vacanti l'Ufficio elettorale circoscrizionale procede come segue:
   a) se alla lista che ha esaurito i candidati sono stati sottratti seggi in altre ripartizioni di quella circoscrizione ai sensi del comma 4 dell'articolo 77-ter, li riassegna ad essa, nel limite dei seggi vacanti, procedendo dall'ultimo seggio che le era stato sottratto;
   b) se alla lista che ha esaurito i candidati non sono stati sottratti seggi in altre ripartizioni di quella circoscrizione ai sensi del comma 4 dell'articolo 77-ter, assegna ad essa i seggi vacanti secondo l'ordine decrescente degli indici elettorali di attribuzione di cui alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 77-ter, dando la precedenza alle ripartizioni ove non abbia ottenuto seggi ai sensi della lettera e) del comma 2 dell'articolo 77-ter.
  2. Qualora una lista abbia esaurito i candidati presentati in una circoscrizione, l'Ufficio elettorale circoscrizionale assegna i seggi vacanti sulla base dei maggiori quozienti non ancora utilizzati nella graduatoria di cui all'articolo 77-ter comma 1.
  3. Nel caso di cui al precedente comma, qualora si tratti di una circoscrizione metropolitana, per l'attribuzione dei seggi vacanti alla lista beneficiaria si applicano i meccanismi di assegnazione dei seggi previsti dal comma 1 per la lista che abbia esaurito i candidati presentati in una ripartizione.
  4. Al termine delle operazioni di cui ai commi precedenti, gli Uffici elettorali circoscrizionali provvedono alle relative proclamazioni».

Art. 24.
(Abrogazione delle opzioni).

  1. L'articolo 85 della «Legge elettorale per la Camera» è abrogato.

Art. 25.
(Elezioni suppletive).

  1. Il comma 1 dell'articolo 86 della «legge elettorale per la Camera» è sostituito dal seguente:
  «1. Qualora la lista cui era stato attribuito l'unico seggio di una circoscrizione uninominale esaurisca i candidati, si procede a elezioni suppletive».
  2. 1 commi 2 e 3 dell'articolo 86 della «legge elettorale per la Camera» sono abrogati.

Art. 26.
(Abrogazione delle disposizioni speciali per la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste).

  1. Gli articoli 92 e 93 della «legge elettorale per la Camera» sono abrogati.

Art. 27.
(Sostituzione delle tabelle).

  1. Le tabelle A, A-bis, A-ter, allegate alla «legge elettorale per la Camera», sono sostituite dalle tabelle A, A-bis, A-ter e A-quater allegate alla presente legge».

  Conseguentemente sostituire le tabelle allegate A e B Camera con le seguenti:

«tabella A

RIPARTIZIONI ELETTORALI

  Torino 1 (comune di Torino)

  Torino 2-A (comuni di Caluso, Candia Canavese, Ciconio, Agliè, Barone Canavese, Pag. 46Villereggia, Vische, Torrazza Piemonte, Verolengo, Rondissone, San Giorgio Canavese, Alpignano, Venaria Reale, Pianezza, Caravino, Settimo Rottaro, Cascinette d'Ivrea, Castellamonte, Chiaverano, Albiano d'Ivrea, Azeglio, Bairo, Bollengo, Borgomasino, Burolo, Vialfrè; Scarmagno, Torre Canavese, Valperga, Vestignè, Strambino, Romano Canavese, Salassa, San Martino Canavese, Palazzo Canavese, Perosa Canavese, Piverone, Maglione, Cossano Canavese, San Giusto Canavese, Orio Canavese, Ozegna, Mazzè, Mercenasco, Montalenghe, Montanaro, Cuceglio, Foglizzo, Chieri, Andezeno, Arignano, Baldissero Torinese, Pavarolo, Marentino, Mombello di Torino, Montaldo Torinese, Moriondo Torinese, San Mauro Torinese, Casalborgone, Castagneto Po, Castiglione Torinese, Cavagnolo, Chivasso, Cinzano, Brozolo, Brusasco, Sciolze, Verrua Savoia, San Raffaele Cimena, San Sebastiano da Po, Rivalba, Lauriano, Monteu da Po, Gassino Torinese, Caselle Torinese, Robassomero, San Carlo Canavese, San Maurizio Canavese, Nole, Ciriè, Canischio, Castelnuovo Nigra, Ceresole Reale, Chiesanuova, Cintano, Alice Superiore, Alpette, Baldissero Canavese, Borgiallo, Brosso, Vico Canavese, Vidracco, Vistrorio, Sparone, Strambinello, Trausella, Traversella, Valprato Soana, Ronco Canavese, Rueglio, San Colombano Belmonte, Parella, Pavone Canavese, Pecco, Pont-Canavese, Prascorsano, Pratiglione, Quagliuzzo, Ribordone, Lessolo, Locana, Loranzè, Lugnacco, Meugliano, Noasca, Colleretto Castelnuovo, Colleretto Giacosa, Courgnè, Forno Canavese, Frassinetto, Ingria, Issiglio, Carema, Andrate, Banchette, Borgofranco d'Ivrea, Settimo Vittone, Tavagnasco, Salerano Canavese, Samone, Quassolo, Quincinetto, Montalto Dora, Nomaglio, Fiorano Canavese, Ivrea, Cafasse, Cantoira, Casellette, Ceres, Chialamberto, Ala di Stura, Balangero, Balme, Villanova Canavese, Viù, Traves, Usseglio, Val della Torre, Vallo Torinese, Varisella, San Gillio, Pessinetto, La Cassa, Lanzo Torinese, Lemie, Mathi, Mezzenile, Monastero Di Lanzo, Coassolo Torinese, Corio, Druento, Fiano, Germagnano, Givoletto, Groscavallo, Grosso, Barbania, Bosconero, Busano, Vauda Canavese, Rivara, Rivarolo Canavese, Rivarossa, Rocca Canavese, San Benigno Canavese, San Francesco al Campo, San Ponso, Oglianico, Pertusio, Levone, Lombardore, Lusigliè, Favria, Feletto, Front, Settimo Torinese, Mappano, Borgaro Torinese, Brandizzo, Volpiano, Leini)

  Torino 2-B (comuni di Buttigliera Alta, Caprie, Chiusa di San Michele, Almese, Avigliana, Villarbasse, Villar Dora, Sant'Ambrogio di Torino, Vaie, Rosta, Rubiana, Reano, Sangano, Collegno, Rivoli, Carignano, Carmagnola, Cercenasco, Vigone, Villastellone, Virle Piemonte, Osasio, Pancalieri, Pralormo, Lombriasco, Cantalupa, Trana, Valgioie, Roletto, Piossasco, Coazze, Cumiana, Frossasco, Giaveno, Rivalta di Torino, Grugliasco, Moncalieri, La Loggia, Nichelino, Beinasco, Bruino, Orbassano, Campiglione Fenile, Agrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Villar Pellice, Villar Perosa, San Secondo di Pinerolo, Torre Pellice, Usseaux, Rorà, Roure, Salza di Pinerolo, San Germano Chisone, San Pietro Val Lemina, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pomaretto, Porte, Pragelato, Prali, Pramollo, Prarostino, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Massello, Fenestrelle, Inverso Pinasca, Cavour, Buriasco, Villafranca Piemonte, Osasco, Pinerolo, Macello, Garzigliana, Cambiano, Santena, Trofarello, Riva presso Chieri, Pecetto Torinese, Pino Torinese, Poirino, Isolabella, Bussoleno, Mattie, Cesana Torinese, Chianocco, Chiomonte, Bardonecchia, Borgone Susa, Bruzolo, Condove, Villar Focchiardo, Sant'Antonino di Susa, San Didero, San Giorio di Susa, Susa, Meana di Susa, Venaus, Mompantero, Novalesa, Moncenisio, Claviere, Exilles, Giaglione, Gravere, Sauze Di Cesana, Sauze d'Oulx, Oulx, Sestriere, Salbertrand, Candiolo, Castagnole Piemonte, Airasca, Vinovo, Volvera, Scalenghe, Piobesi Torinese, Piscina, None)

  Milano 1-A (circoscrizioni del Comune di Milano nn. 8, 9, 2, 3; comuni di Rho, Pero, Arese, Bollate, Baranzate, Novate Milanese, Paderno Dugnano, Cormano, Pag. 47Cusano Milanino, Bresso, Cinisello Balsamo, Sesto San Giovanni, Cologno Monzese, Vimodrone, Segrate, Cernusco sul Naviglio, Pioltello)

  Milano 1-B (circoscrizioni del Comune di Milano nn. 1, 4, 5, 6, 7; comuni di Cornaredo, Settimo Milanese, Cusago, Trezzano sul Naviglio, Cesano Boscone, Corsico, Buccinasco, Assago, Rozzano, Basiglio, Pieve Emanuele, Opera, Locate di Triulzi, San Giuliano Milanese, San Donato Milanese, Peschiera Borromeo)

  Milano 2 (comuni di Carpiano, Cerro al Lambro, San Zenone al Lambro, Melegnano, Vizzolo Predabissi, Dresano, Colturano, Mediglia, Tribiano, Paullo, Pantigliate, Settala, Rodano, Liscate, Vignate, Melzo, Truccazzano, Cassina de’ Pecchi, Bussero, Carugate, Pessano con Bornago, Gorgonzola, Pozzuolo Martesana, Bellinzago Lombardo, Cambiago, Gessate, Inzago, Masate, Cassano d'Adda, Basiano, Pozzo d'Adda, Vaprio d'Adda, Trezzano Rosa, Grezzago, Trezzo sull'Adda, San Colombano al Lambro)

  Milano 3 (comuni di Legnano, Abbiategrasso, Parabiago, Garbagnate Milanese, Lainate, Magenta, Senago, Corbetta, Bareggio, Nerviano, Cerro Maggiore, Solaro, Rescaldina, Cesate, Busto Garolfo, Canegrate, Arluno, Sedriano, Castano Primo, Magnago, Gaggiano, Vittuone, Vanzago, Lacchiarella, Inveruno, San Vittore Olona, Cuggiono, Pogliano Milanese, Motta Visconti, Turbigo, Binasco, Pregnana Milanese, Robecco sul Naviglio, San Giorgio su Legnano, Arconate, Zibido San Giacomo, Villa Cortese, Marcallo con Casone, Dairago, Rosate, Vanzaghello, Casorezzo, Santo Stefano Ticino, Robecchetto con Induno, Buscate, Albairate, Cisliano, Noviglio, Ossona, Boffalora sopra Ticino, Mesero, Casarile, Vermezzo, Vernate, Bernate Ticino, Bubbiano, Besate, Cassinetta di Lugagnano, Gudo Visconti, Zelo Surrigone, Ozzero, Calvignasco, Morimondo, Nosate)

  Roma 1-A (municipi del comune di Roma nn. I, II, III, IV, V)

  Roma 1-B (municipi del comune di Roma nn. VI, VII, VIII, IX)

  Roma 1-C (municipi del comune di Roma nn. XI, XII, XIII, XIV, XV)

  Roma 2 (municipio del comune di Roma n. X, comuni di Civitavecchia, Anguillara Sabazia, Bracciano, Cerveteri, Fiumicino, Ladispoli, Manziana, Santa Marinella, Trevignano Romano, Allumiere, Canale Monterano, Tolfa, Pomezia, Ardea, Anzio, Nettuno)

  Roma 3 (comuni di Monterotondo, Fiano Romano, Capena, Castelnuovo di Porto, Fonte Nuova, Mazzano Romano, Mentana, Monteflavio, Moricone, Morlupo, Nerola, Riano, Sacrofano, Sant'Oreste, Torrita Tiberina, Campagnano di Roma, Civitella San Paolo, Filacciano, Formello, Magliano Romano, Montelibretti, Montorio Romano, Nazzano, Palombara Sabina, Ponzano Romano, Rignano Flaminio, Sant'Angelo Romano, Tivoli, Agosta, Anticoli Corrado, Arsoli, Castel Madama, Cerreto Laziale, Cervara di Roma, Ciciliano, Cineto Romano, Gerano, Guidonia Montecelio, Jenne, Marcellina, Pisoniano, Poli, Riofreddo, Rocca Canterano, Roiate, Roviano, San Gregorio da Sassola, Sambuci, Vicovaro, Affile, Arcinazzo Romano, Camerata Nuova, Canterano, Capranica Prenestina, Casape, Licenza, Mandela, Marano Equo, Percile, Rocca Santo Stefano, Roccagiovine, San Polo dei Cavalieri, Saracinesco, Subiaco, Vallepietra, Vallinfreda, Vivaro Romano, Velletri, Albano Laziale, Ariccia, Artena, Castel Gandolfo, Ciampino, Marino, San Vito Romano, Valmontone, Bellegra, Carpineto Romano, Castel San Pietro Romano, Cave, Colleferro, Colonna, Frascati, Gallicano nel Lazio, Gavignano, Genazzano, Genzano di Roma, Gorga, Grottaferrata, Labico, Lanuvio, Lariano, Monte Porzio Catone, Monte Compatri, Montelanico, Nemi, Olevano Romano, Palestrina, Rocca di Cave, Rocca di Papa, Rocca Priora, San Cesareo, Segni, Zagarolo)

  Napoli 1 (comune di Napoli)

Pag. 48

  Napoli 2-A (comuni di Giugliano in Campania, Pozzuoli, Casoria, Afragola, Marano di Napoli, Acerra, Casalnuovo di Napoli, Pomigliano d'Arco, Quarto, Caivano, Melito di Napoli, Arzano, Mugnano di Napoli, Sant'Antimo, Villaricca, Frattamaggiore, Qualiano, Cardito, Ischia, Casavatore, Grumo Nevano, Forio, Brusciano, Frattaminore, Casandrino, Monte di Procida, Calvizzano, Crispano, Procida, Barano d'Ischia, Casamicciola Terme, Castello di Cisterna, Lacco Ameno, Serrara Fontana, Bacoli)

  Napoli 2-B (comuni di Torre del Greco, Castellammare di Stabia, Portici, Ercolano, San Giorgio a Cremano, Torre Annunziata, Somma Vesuviana, Nola, Marigliano, Gragnano, Boscoreale, Sant'Anastasia, San Giuseppe Vesuviano, Pompei, Ottaviano, Volla, Poggiomarino, Vico Equense, Sant'Antonio Abate, Cercola, Terzigno, Sorrento, Saviano, Palma Campania, Massa Lubrense, Pollena Trocchia, Piano di Sorrento, Cicciano, Santa Maria la Carità, San Gennaro Vesuviano, Boscotrecase, San Sebastiano al Vesuvio, Trecase, Sant'Agnello, Striano, Meta, Mariglianella, Agerola, Cimitile, Rocca Rainola, Capri, Anacapri, San Vitaliano, Lettere, Pimonte, Scisciano, Massa di Somma, Camposano, Visciano, Casola di Napoli, Tufino, San Paolo Bel Sito, Casamarciano, Carbonara di Nola, Comiziano, Liveri)

Pag. 49

Pag. 50

Pag. 51

Pag. 52

1. 2. Toninelli, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Dieni, Lombardi, Nuti, Grillo, Cozzolino.

Pag. 53

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati).

  1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è sostituito dal seguente:
   «Art. 1. – 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali.
   2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella “A” allegata al presente testo unico. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita nei collegi plurinominali indicati nella tabella “B” allegata al presente testo unico. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al trentacinque per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

  2. All'articolo 2 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è aggiunto in fine il seguente comma:
   «2. La circoscrizione Trentino-Alto Adige è costituita in otto collegi uninominali determinati ai sensi dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277. La restante quota di seggi spettanti alla circoscrizione è attribuita con il metodo del recupero proporzionale, secondo le norme contenute nel titolo VI del presente testo unico».

  3. L'articolo 3 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è sostituito dal seguente:
   «Art. 3. – 1. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, è effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, da emanare contestualmente al decreto di convocazione dei comizi.
   2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 è determinato, per ciascuna circoscrizione, il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali di cui alla Tabella “B” sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno;
   3. Salvo quanto disposto dall'articolo 2, i seggi spettanti alla circoscrizione ai sensi del comma 1 sono assegnati in collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a sei, fatti salvi gli eventuali aggiustamenti in base ad esigenze derivanti dal rispetto di criteri demografici e di continuità territoriale.
   4. Fatto salvo quanto stabilito ai sensi del comma 3, i collegi plurinominali sono costituiti nell'ambito di ciascuna circoscrizione sulla base dei criteri e dei principi direttivi recati dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277.

  4. All'articolo 4, comma 2, del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e il cognome e il nome dei relativi candidati».Pag. 54
  5. All'articolo 11 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il decreto stabilisce che l'eventuale ballottaggio dovrà tenersi nella seconda domenica successiva a quella di convocazione dei comizi»;
  6. L'articolo 13 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è sostituito dal seguente:
   «Art. 13. – Presso la Corte d'appello o il Tribunale nella cui giurisdizione è il Comune capoluogo della regione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale circoscrizionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal Presidente della Corte d'appello o del Tribunale».

  7. All'articolo 14, comma primo del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole «liste di candidati» sono aggiunte le seguenti «nei collegi plurinominali»;
   b) le parole «le liste medesime nelle singole circoscrizioni» sono sostituite dalle seguenti «le liste medesime nei singoli collegi plurinominali».

  8. All'articolo 14-bis sopprimere i commi 1, 2 ed il secondo periodo del comma 3.
  9. Dopo l'articolo 14-bis del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» è aggiunto il seguente:
   «Art. 14-ter. – 1. In caso di ballottaggio, fra il primo turno di votazione e il ballottaggio non sono consentiti ulteriori apparentamenti fra liste presentate al primo turno con le due liste che hanno accesso al ballottaggio medesimo».

  10. All'articolo 18-bis del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il primo periodo del comma 1, è sostituito dal seguente: «La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali deve essere sottoscritta da almeno 1500 e da non più di 2000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nei medesimi collegi, o in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi».
   b) al comma 2 sopprimere il secondo periodo;
   c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
    «3. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. La lista è formata da un numero di candidati pari almeno alla metà del numero di seggi assegnati al collegio plurinominale e non superiore al numero di seggi assegnati al collegio plurinominale. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al cinquanta per cento, con arrotondamento all'unità superiore, nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali non possono esservi più di due candidati consecutivi del medesimo genere».

  11. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nessun candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno o con diversi contrassegni in più di un collegio plurinominale»;
  12. Al comma 1 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «Le liste dei candidati» sono sostituite dalle seguenti: «Le liste dei candidati nei collegi plurinominali» e le parole «indicati nella Tabella A, allegata al presente testo unico,» sono sostituite dalle seguenti: «del capoluogo della regione»;Pag. 55
  13. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, numero 3) le parole da «riduce al limite prescritto» sino a fine periodo sono sostituite dalle seguenti: «riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18-bis, cancellando gli ultimi nomi e dichiara non valide le liste contenenti un numero di candidati inferiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18-bis o quelle che non presentano i requisiti di cui al terzo periodo del medesimo comma»;
   b) al comma 1, dopo il numero 7) è aggiunto il seguente:
    «7-bis) comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista all'Ufficio centrale nazionale, il quale verifica la presenza di candidati inclusi in più liste e comunica i loro nomi agli Uffici centrali circoscrizionali; ai sensi dell'articolo 19, gli uffici centrali circoscrizionali contattano immediatamente i delegati di ciascuna lista interessata ai fini dell'accertamento e procedono ai sensi dell'articolo 22 per le eventuali modifiche nella composizione delle liste dei collegi plurinominali».

  14. All'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, numero 2), secondo periodo, dopo le parole: «I contrassegni di ciascuna lista,» sono aggiunte le seguenti: «e i nominativi dei relativi candidati»;
   b) al comma 1, numero 4) sostituire le parole: «alla prefettura capoluogo della circoscrizione» con le parole: «alla prefettura del comune capoluogo di regione».

  15. All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nella scheda sono altresì riportati, per ciascun contrassegno di lista, il cognome ed il nome dei relativi candidati nel collegio plurinominale»;
   b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. In caso di svolgimento del ballottaggio, nella scheda unica nazionale sono riprodotti i contrassegni delle liste ammesse al ballottaggio in due distinti rettangoli».

  16. Il comma 1 dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è sostituito dal seguente:
   «1. Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio votano, previa esibizione del certificato elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro comune. I rappresentanti delle liste votano nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purché siano elettori del collegio plurinominale. I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni del collegio plurinominale, dove sono proposti, presentando il certificato elettorale. Votano, inoltre, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione o in qualsiasi altro comune del territorio nazionale, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico».

  17. All'articolo 83 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, i numeri da 1) a 9) sono sostituiti dai seguenti:
    «1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno, compresi i voti espressi in favore di candidati nei collegi uninominali della Valle d'Aosta e del Trentino Alto Adige secondo le modalità stabilite dal titolo VI;
    2) individua quindi le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale Pag. 56almeno l'8 per cento dei voti validi espressi nonché le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in collegi plurinominali in una delle regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel complesso dei collegi plurinominali della regione medesima;
    3) tra le liste di cui al numero 2), procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna lista di cui al numero 2) per il numero dei seggi da attribuire, escluso il seggio corrispondente al collegio uninominale della Valle d'Aosta, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
    4) verifica poi se la cifra elettorale nazionale della singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale individuata ai sensi del numero 2) corrisponda ad almeno il 35 per cento del totale dei voti validamente espressi;
    5) qualora la verifica di cui al numero 4) abbia dato esito positivo e la lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 1 non abbia già conseguito una percentuale di seggi, sul totale di 617, pari almeno alla percentuale della relativa cifra elettorale nazionale sul totale dei voti validamente espressi aumentata di 18 punti percentuali, ad essa viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza, ma in ogni caso non più di quanti siano sufficienti per arrivare al totale di 340 seggi. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta lista;
    6) l'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi, in numero pari alla differenza tra 617 e il totale dei seggi assegnati alla lista con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del numero 5), tra le altre liste di cui al comma 1, numero 3). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
    7) l'Ufficio procede quindi alla distribuzione dei seggi assegnati alle varie liste di cui al numero 3, e al numero 5) prima nelle singole circoscrizioni e poi nei collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione. A tale fine, (’Ufficio procede come segue:
   a) per ogni circoscrizione, somma le cifre elettorali circoscrizionali delle sole liste ammesse al riparto ottenendo così la cifra elettorale circoscrizionale di lista; divide quindi il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di lista per il numero dei seggi spettanti alla circoscrizione, aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale circoscrizionale;
   b) per ogni circoscrizione, divide la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ed assegna ad ogni lista il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che Pag. 57restano non attribuiti costituiscono seggi residui, da assegnarsi a norma della successiva lettera e);
   c) determina quindi la cifra elettorale residuale di ogni lista, pari alla differenza tra la rispettiva cifra elettorale circoscrizionale ed il prodotto del quoziente elettorale circoscrizionale per il numero di seggi assegnati ai sensi delle lettere a), e b). Sono da considerare cifra elettorale residuale anche le cifre elettorali circoscrizionali di liste che non abbiano conseguito seggi ai sensi delle lettere a) e b);
   d) verifica, per ciascuna lista, il numero di seggi assegnati a quoziente intero nelle singole circoscrizioni ai sensi delle lettere a) e b). Se tale numero supera quello dei seggi spettanti in base alle determinazioni di cui al numero 3) per le liste singole e di cui al numero 5) toglie i seggi in eccedenza; i seggi eccedenti sono sottratti alle liste a partire da quelle circoscrizioni che hanno avuto assegnati più seggi, seguendo l'ordine decrescente del numero dei seggi assegnati ad ognuna. In caso di parità di seggi assegnati, la sottrazione è a carico della lista che ha riportato un numero di voti validi inferiore in cifra assoluta. I seggi così recuperati sono assegnati come seggi residui, secondo le disposizioni di cui alla lettera e);
   e) dispone in un'unica graduatoria nazionale decrescente le cifre elettorali residuali di cui alla lettera c), e ripartisce tra le liste i seggi residui, in corrispondenza alle maggiori cifre elettorali residuali, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, fino a raggiungere per ciascuna lista il numero di seggi assegnati ai sensi del numero 3) ovvero del numero 5). L'assegnazione dei seggi residui viene condotta a partire dalla lista ammessa al riparto dei seggi con la minor cifra elettorale nazionale. Qualora a seguito delle predette operazioni non vengano ripartiti tutti i seggi spettanti a ciascuna lista, i seggi residui sono ripartiti, entro il numero dei seggi assegnati ad ogni circoscrizione, a partire dalla circoscrizione in cui la lista abbia ottenuto il minor numero di voti validi in cifra assoluta e proseguendo secondo la graduatoria crescente del numero dei voti validi riportati dalla stessa lista nelle altre regioni;
   f) determina il numero dei seggi spettanti complessivamente ad ognuna delle liste in ciascuna circoscrizione, sommando per ciascuna i seggi già assegnati ai sensi della lettera b) e i seggi residui spettanti ai sensi della lettera e). Qualora la circoscrizione sia costituita da un unico collegio plurinominale, per ciascuna lista il numero di seggi così determinato corrisponde a quello infine assegnato nella circoscrizione medesima;
   g) qualora la circoscrizione sia costituita da più di un collegio plurinominale, distribuisce i seggi assegnati alle liste ai sensi della lettera f) tra i collegi plurinominali della circoscrizione. A tal fine, per ciascuna lista divide la cifra elettorale circoscrizionale per il numero di seggi spettanti, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale di lista. Per ogni collegio plurinominale divide quindi la cifra elettorale della lista nel collegio plurinominale per il quoziente elettorale circoscrizionale di lista, ed assegna alla lista medesima il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi residui sono attribuiti alla lista nei collegi plurinominali della circoscrizione in cui corrispondono, nell'ordine, le rispettive cifre residuali più alte, date dalla differenza tra la cifra elettorale circoscrizionale ed il prodotto del quoziente elettorale circoscrizionale di lista per il numero di seggi già assegnati alla lista medesima a quoziente intero;
    «8) Qualora la verifica di cui al numero 4) abbia dato esito positivo e la singola lista con la maggiore cifre elettorale nazionale abbia già conseguito ai sensi del numero 3) una quota di seggi superiore a 340 si procede direttamente all'attribuzione dei seggi ai sensi dei numeri 3), 6) e 7);Pag. 58
   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Qualora lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 1 abbia conseguito più di 340 seggi in seguito all'attribuzione del premio di maggioranza, ad essa viene sottratto il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza. In tale caso l'Ufficio assegna 340 seggi alla suddetta coalizione di liste o singola lista e ripartisce proporzionalmente i restanti 277 seggi tra le altre liste di cui al comma 1, numero 2). A tal fine procede ai sensi dei comma 1, numeri 5), 6), e 7)»;
   c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 3) abbia dato esito negativo, si procede ad un turno di ballottaggio fra le liste che abbiano ottenuto al primo turno le due maggiori cifre elettorali nazionali, calcolate ai sensi del comma 1, numero 1). I seggi vengono assegnati secondo le seguenti modalità:
   1) alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti al turno di ballottaggio viene assegnata una quota di seggi pari a 327 seggi, in tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta lista. Divide quindi la cifra elettorale nazionale della lista per il nuovo totale dei seggi assegnati, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza;
   2) l'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti 290 seggi, tra le altre liste di cui al comma 1, numero 2). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alte liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.
   3) ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste, l'Ufficio procede infine ai sensi del comma 1, numero 7). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi al turno di ballottaggio e il quoziente elettorale nazionale di minoranza per le altre liste.
   d) i commi 4 e 5 sono abrogati;
   e) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista nei collegi plurinominali della circoscrizione».

  18. L'articolo 85 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» è abrogato.
  19. La rubrica del TITOLO VI è sostituita dalla seguente: «Disposizioni speciali per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige».
  20. All'articolo 93, dopo il comma terzo, è aggiunto il seguente: «Ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3), l'Ufficio centrale elettorale comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale di ciascun candidato e il totale dei voti validi nel collegio.».
  21. Dopo l'articolo 93, sono inseriti i seguenti:
   «Art. 93-bis 1. Con il decreto di cui all'articolo 3 è determinato il numero dei seggi spettanti alla regione Trentino-Alto Adige non assegnati nei collegi uninominali.
   2. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per singoli candidati i quali si collegano ad una lista circoscrizionale che concorre alla assegnazione dei seggi in ragione proporzionale, alla quale gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione Pag. 59di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega. Nella dichiarazione di collegamento il candidato indica il contrassegno che accompagna il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio. La candidatura della stessa persona in più di un collegio è nulla. Nessuna candidatura nei collegi uninominali può essere collegata a più di una lista circoscrizionale. Per ogni candidato nei collegi uninominali deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e, il contrassegno tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno che lo contraddistingue, nonché la lista circoscrizionale alla quale il candidato si collega ai fini del comma 2 dell'articolo 93-quater. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.
   3. I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste circoscrizionali che concorrono alla assegnazione dei seggi in ragione proporzionale, debbono collegarsi ad una candidatura in uno o più collegi uninominali. Nessuna lista può essere collegata a più di una candidatura nel medesimo collegio uninominale. All'atto della presentazione della lista i presentatori indicano il contrassegno, ovvero i contrassegni delle candidature uninominali cui la lista è collegata e la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato che la presenta.
   4. La dichiarazione di presentazione delle liste circoscrizionali che concorrono alla assegnazione dei seggi in ragione proporzionale deve essere sottoscritta da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nella circoscrizione. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a due terzi e non superiore al numero dei seggi di cui al comma 1. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della lista è ridotto della metà. La dichiarazione di presentazione delle candidature nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni del collegio.
   5. La presentazione delle liste circoscrizionali e delle candidature nei collegi uninominali è effettuata insieme al deposito del relativo contrassegno, presso la cancelleria della corte d'appello di Trento. Insieme con le liste dei candidati o le candidature nei collegi uninominali devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la dichiarazione di presentazione delle candidature nei collegi uninominali e della lista dei candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori; alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui al comma 2.
   «Art. 93-ter 1. L'elettore esprime un unico voto per il candidato prescelto nel collegio uninominale. Il voto espresso in favore del candidato nel collegio uninominale è un voto espresso anche in favore della lista circoscrizionale a questo collegata.
   2. Il modello di scheda per l'elezione nei collegi uninominali della circoscrizione Trentino-Alto Adige è quello previsto dalla tabella G allegata alla legge 13 marzo 1980, n. 70, e successive modificazioni;
   3. L'elettore vota tracciando un unico segno sul nome del candidato nel collegio uninominale, ovvero sul relativo contrassegno.
  «Art. 93-quater 1. L'ufficio elettorale regionale procede, con l'assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni:
   a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;Pag. 60
   b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali;
   c) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi ottenuti nei collegi uninominali dai candidati collegati con la lista ai sensi del comma 2 dell'articolo 93-bis.

  2. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età (49).
  3. Per l'assegnazione dei seggi in ragione proporzionale, l'ufficio elettorale regionale divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per uno, due, ... sino alla concorrenza del numero dei deputati da eleggere, scegliendo quindi, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale ai senatori da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati alle liste in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi esuberanti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente.
  4. L'ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni lista, i candidati della lista medesima secondo l'ordine in cui essi si succedono.
  5. Ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3), l'Ufficio centrale elettorale comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale di ciascuna lista circoscrizionale, la cifra elettorale di ciascun candidato nei collegi uninominali e il totale dei voti validi nella circoscrizione. I voti espressi in favore di un candidato nel collegio uninominale che sono computati nella cifra elettorale della lista circoscrizionale cui la candidatura è collegata, non sono computati in sede nazionale in favore di alcuna lista, anche se contraddistinta con il medesimo contrassegno.
  6. I seggi attribuiti nella circoscrizione Trentino-Alto Adige sono computati, secondo le rispettive assegnazioni, nei numeri che ai sensi dell'articolo 83 determinano l'assegnazione del premio di maggioranza».
1. 3. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Grillo.

  Sostituire i commi 1, 2, 3 e 4 con i seguenti:
  1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» è sostituito dal seguente: modificazioni:
   «Art. 1. – 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, espresso in favore di candidati in collegi uninominali e di liste concorrenti nelle circoscrizioni.
   2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella “A” allegata al presente testo unico, in ciascuna delle quali sono eletti non più di 16 deputati. La metà dei seggi assegnati a ciascuna circoscrizione del territorio nazionale, con arrotondamento all'unità inferiore, è attribuita al candidato che ha riportato il maggior numero di voti in ciascuno dei collegi uninominali nei quali è ripartita la circoscrizione medesima; i seggi restanti sono attribuiti ai candidati inclusi nelle liste concorrenti nella circoscrizione che hanno riportato il maggior numero di voti di preferenza e ai candidati nei collegi uninominali della circoscrizione che hanno riportato le maggiori cifre individuali, a norma degli articoli 77, 83 e 84. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Pag. 61Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'ufficio centrale nazionale in ragione proporzionale nel collegio unico nazionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al trentacinque per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83.».

  2. L'articolo 3 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» è sostituito dal seguente:
   «Art. 3. – 1. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, è effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, da emanare contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.
   2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono determinati, nell'ambito di ciascuna circoscrizione del territorio nazionale, i collegi uninominali in numero pari alla metà, con arrotondamento all'unità inferiore, dei seggi attribuiti alla circoscrizione ai sensi del comma 1.».

  3. All'articolo 4 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» il comma 2 è sostituito dal seguente:
   «2. Ogni elettore dispone di: a) un voto unico che esprime per l'elezione del candidato nel collegio uninominale e, insieme, per la lista circoscrizionale con la quale il candidato prescelto è collegato; b) uno o due voti di preferenza da esprimere in favore di candidati presenti nella lista circoscrizionale prescelta; nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.

  Conseguentemente:
   all'articolo 1 sopprimere il comma 6;
   all'articolo 1, il comma 7 è sostituito dal seguente: 7. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al primo comma, dopo le parole: «che intendono presentare» sono inserite le seguenti: «candidature nei collegi uninominali e»;
    2) al primo comma, dopo le parole: «dichiarano di voler distinguere» sono inserite le seguenti: «le candidature e»;

  all'articolo 1, i commi 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 sono sostituiti dai seguenti:
   9. All'articolo 17 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», comma 1, prima delle parole: «della lista di candidati» premettere le seguenti: «delle candidature nei collegi uninominali e»;
   10. All'articolo 18-bis del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957»;
   a) il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è effettuata a livello circoscrizionale, unitamente alla presentazione della lista alla quale esse sono collegate con l'accettazione di candidatura, e deve essere sottoscritta da non meno di 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi in circoscrizioni con popolazione sino ad un milione di abitanti e da 1.500 e da non più di 2.000 elettori di comuni compresi in circoscrizioni con popolazione superiore ad un milione di abitanti.»;Pag. 62
   b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:
    «3. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine. La lista è formata da un numero di candidati non inferiore ad un terzo e non superiore alla metà dei seggi assegnati alla circoscrizione, con arrotondamento all'unità superiore. I candidati successivi al primo devono essere presentati in ordine alternato di genere. Per ogni candidato devono essere indicati il nome, cognome, luogo e data di nascita e, per i candidati nei collegi uninominali, il collegio per il quale viene presentato. Per le candidate donne può essere indicato il solo cognome proprio o può essere aggiunto il cognome del marito.
    4. Nessun candidato può dichiarare il collegamento con più di una lista circoscrizionale, né accettare la candidatura in più di un collegio, anche se di circoscrizioni diverse. La candidatura della stessa persona in più di un collegio è nulla. È altresì nulla la candidatura nei collegi uninominali qualora nella medesima circoscrizione non è presentata, ovvero è ricusata, la lista circoscrizionale cui essi hanno dichiarato di collegarsi. È ammessa la candidatura in un collegio uninominale e in una lista circoscrizionale contraddistinta con il medesimo contrassegno».

  11. All'articolo 19 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Pena la nullità dell'elezione, nessun candidato può essere incluso in più liste con diverso contrassegno né in liste di più circoscrizioni anche se con il medesimo contrassegno.»;
  12. All'articolo 22 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957»:
   a) al primo comma, dopo le parole «termine stabilito per la presentazione» sono inserite le seguenti: «delle candidature nei collegi uninominali e»;
   b) al primo comma, capoverso, n. 1) e capoverso, n. 2), dopo fa parola «ricusa» sono inserite le seguenti: «le candidature nei collegi uninominali e»;
   c) al primo comma, capoverso, n. 3), dopo le parole «verifica se» sono inserite le seguenti: «le candidature nei collegi uninominali e»;
   d) al primo comma, capoverso, n. 3), dopo le parole «stabilito al comma 2 dell'articolo 18-bis» sono sostituite dalle seguenti: «stabilito al comma 3 dell'articolo 18-bis»;
   e) al primo comma, capoverso, n. 4), alle parole «cancella dalle liste i nomi dei candidati» sono premesse le seguenti: «dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e»;
   f) al primo comma, capoverso, n. 5), alle parole «cancella dalle liste i nomi dei candidati» sono premesse le seguenti: «dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e»;
   g) al primo comma, capoverso, dopo il numero 6), sono aggiunti i seguenti numeri:
    «7) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali di candidati già presentatisi in altro collegio;
    8) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali di candidati che abbiano dichiarato il collegamento con più di una lista circoscrizionale e non valide le candidature uninominali di candidati che non risultino collegati a una lista circoscrizionale validamente presentata;
    9) verifica se la successione delle candidature nelle liste rispetta l'ordine di genere prescritto dal comma 3 dell'articolo 18-bis. Qualora le candidature della lista non rispettino tale ordine, l'Ufficio centrale circoscrizionale modifica l'ordine delle candidature e, se necessario, cancella, partendo dal basso, le candidature del genere eccedente fino a conseguire il rispetto del criterio dell'alternanza di genere. È inammissibile la lista in cui siano assenti candidati di uno dei due generi».Pag. 63
   h) al secondo comma, dopo le parole «I delegati» sono inserite le seguenti: «dei candidati nei collegi uninominali e».

  13. L'articolo 24 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» è sostituito dal seguente: «Art. 24. – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:
   1) stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati dette liste e dei candidati nei collegi uninominali, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnare a ciascuna lista nella scheda elettorale e nei manifesti. I candidati nei collegi uninominali sono riportati sulle schede e sul manifesto del relativo collegio secondo l'ordine risultato dal sorteggio; il contrassegno di ogni candidato è riportato sulle schede di votazione e sui manifesti, accanto al nominativo del candidato stesso. Qualora in un collegio uninominale non sia presente un candidato collegato ad una delle liste presentate nella circoscrizione, il contrassegno di tale lista è omesso nella scheda di votazione di quel collegio e nei relativi manifesti e la successione dei candidati e dei contrassegni prosegue secondo l'ordine determinato dal sorteggio;
   2) Salvo quanto stabilito dal terzo periodo del numero 1), le liste e il relativo contrassegno sono riportati sui manifesti elettorali secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;
   3) comunica ai delegati di lista e dei candidati nei collegi uninominali le definitive determinazioni adottate;
   4) trasmette immediatamente alla prefettura-ufficio territoriale del Governo capoluogo della circoscrizione i nominativi dei candidati nei collegi uninominali e le liste ammessi, con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 14, per la stampa delle schede medesime e per l'adempimento di cui al numero 5);
   5) provvede, per mezzo della prefettura ufficio territoriale del Governo capoluogo della circoscrizione, alla stampa, su distinti manifesti riproducenti i rispettivi contrassegni, dei nominativi dei candidati nei singoli collegi uninominali e delle liste nonché alla trasmissione di essi ai sindaci dei comuni del collegio per la pubblicazione nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione, una per essere lasciata a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione.»;

  14. All'articolo 25 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957»:
   a) al primo comma, le parole «due rappresentanti» sono inserite le seguenti: «dei candidati nei collegi uninominali e»;
   b) al terzo comma, dopo le parole: «i delegati di lista» sono inserite le seguenti: «e dei candidati nei collegi uninominali», dopo le parole: «del deposito delle liste dei candidati» sono inserite le seguenti: «e delle candidature nei collegi uninominali» e dopo le parole: «del deposito delle liste» sono inserite le seguenti: «e delle candidature nei collegi uninominali»;

  15. All'articolo 26 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», primo comma, dopo le parole: «Il rappresentante di ogni lista di candidati» sono inserite le seguenti: «e delle relative candidature nei collegi uninominali»;
  15-bis. All'articolo 30 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», primo comma:
   a) al numero 4) sono premesse le seguenti parole: «tre copie del manifesto contenente i nominativi dei candidati nei collegi uninominali e»;Pag. 64
   b) al numero 6), le parole: «di lista» sono sostituite dalle seguenti: «dei candidati nei collegi uninominali e di lista»;

  15-ter. L'articolo 31 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» è sostituito dal seguente:
   «Art. 31. – 1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle B, B-bis, allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le candidature nei collegi uninominali secondo le disposizioni di cui all'articolo 24; riportano in successione, secondo l'ordine del sorteggio, il cognome e il nome di ciascun candidato nel collegi uninominale con accanto il rispettivo contrassegno. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. A destra del contrassegno sono poste, dall'alto in basso, due linee tratteggiate per l'espressione del voto di preferenza».

  15-quater. All'articolo 58 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», il comma secondo è sostituito dal seguente:
   «2. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il cognome e nome del candidato preferito e il contrassegno relativo. Per l'espressione del voto di preferenza l'elettore scrive nel riquadro dove è compreso il contrassegno, sulle apposite linee tratteggiate, il cognome e il nome, o il solo cognome, ovvero il nome di notorietà del candidato, ovvero dei due candidati, scelti dalla lista collegata nella circoscrizione al candidato nel collegio uninominale per il quale ha espresso il voto. Qualora l'elettore esprima due voti di preferenza, questi, pena l'annullamento del secondo voto di preferenza devono essere per candidati di genere diverso. Se il candidato ha due cognomi l'elettore può scrivere uno solo dei due; deve scriverli entrambi se vi è la possibilità che altrimenti possa farsi confusione fra più candidati. In caso di identità di cognome tra candidati, l'elettore scrive sempre il nome ed il cognome. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista ma ha espresso il voto di preferenza per candidati compresi nella medesima lista, si intende che ha votato per la lista alla quale appartengono i preferiti. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno, ovvero più candidati nel collegio uninominale, il voto è nullo e sono comunque inefficaci le eventuali preferenze espresse. È nulla la scheda che reca un voto di preferenza per un candidato presente in una lista diversa da quella per la quale l'elettore esprime il voto. Sono vietati altri segni o indicazioni. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla inumidendone la parte gommata. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione e indicando in ogni caso le modalità e il numero dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere».

  15-quinquies. L'articolo 59 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» è sostituito dal seguente: «Art. 59. Una scheda valida per l'elezione del candidato nel collegio uninominale rappresenta un voto valido per la lista circoscrizionale cui questo è collegato»;
  15-sexies. All'articolo 67 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», primo comma, numero 2), dopo le parole «nonché i rappresentanti» sono inserite le seguenti: «dei candidati nei collegi uninominali e»;
  15-septies. All'articolo 68 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957»:
   a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
    «3. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la Pag. 65consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il cognome e il nome del candidato al quale è stato attribuito il voto, il contrassegno che lo identifica e la lista circoscrizionale cui questo è collegato. Enuncia successivamente il nome, ovvero i nomi dei candidati ai quali è attribuito il voto di preferenza. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale, dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dal voto espresso per il candidato nel collegio uninominale e per la lista cui questo è collegato.»;
   b) al comma 3-bis, dopo le parole «proclama ad alta voce i voti di lista» sono inserite le seguenti: «e i voti di preferenza».

  15-octies All'articolo 75 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», al primo comma, dopo le parole: «dei rappresentanti» sono inserite le seguenti: «dei candidati nel collegio uninominale e»;
  15-novies. L'articolo 77 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» è sostituito dal seguente:
   «Art. 77. – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
    1) determina il totale dei voti validi ottenuti da ciascun candidato nei collegi uninominali e, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto in ciascun collegio uninominale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi; in caso di parità proclama eletto tra essi il candidato collegato con la lista che ha ottenuto la cifra elettorale circoscrizionale più alta;
    2) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;
    3) determina la cifra individuale di ciascun candidato nelle liste circoscrizionali. Tale cifra è data dalla somma dei voti di preferenza conseguiti dal candidato nella lista circoscrizionale nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;
    4) determina la graduatoria dei candidati della medesima lista disponendoli nell'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali. A parità di cifra individuali prevale il più anziano di età;
    5) per ciascun collegio uninominale determina la cifra individuale dei candidati non già proclamati eletti ai sensi del numero 1). Tale cifra è data dal numero di voti validi ottenuti dal candidato nel collegio diviso il totale dei voti validi espressi nel collegio medesimo. Per ciascuna delle liste circoscrizionali cui i candidati sono collegati, dispone in ordine decrescente le cifre individuali dei rispettivi candidati;
    6) comunica all'ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, l'elenco dei candidati proclamati nei collegi uninominali, il totale dei voti validi della circoscrizione e la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista.»;

  15-decies. All'articolo 79 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», commi quinto e sesto, dopo la parola «rappresentanti» sono inserite le seguenti: «dei candidati nei collegi uninominali e»;

  Al comma 16, lettera a):
   al numero 1), sopprimere le parole da: «compresi i voti» fino alla fine;
   al numero 2) sostituire le parole: «dei collegi plurinominali» con le seguenti: «delle circoscrizioni»;
   al numero 3), lettera a), sostituire le parole: «dei collegi plurinominali compresi» con le seguenti: «delle circoscrizioni comprese»;
   al numero 3), lettera b), sostituire le parole: «in collegi plurinominali» con le seguenti: «in circoscrizioni comprese»;Pag. 66
   dopo il numero 3) inserire il seguente:
    3-bis) verifica se gli uffici elettorali circoscrizionali abbiano proclamato eletti nei collegi uninominali candidati collegati a liste circoscrizionali non ammesse alla ripartizione dei seggi; in caso positivo, determina il numero totale dei seggi assegnati da tali proclamazioni e lo sottrae al totale dei seggi da assegnare nelle circoscrizioni del territorio nazionale; il risultato di tale sottrazione, ulteriormente diminuito del seggio da assegnare ai sensi dell'articolo 2, costituisce il numero dei seggi da ripartire in ragione proporzionale tra le liste ammesse.»;

  dopo il comma 4 inserire il seguente:
  4-bis) verifica se, per taluna delle liste alle quali sono assegnati seggi ai sensi del numero 4), gli uffici elettorali circoscrizionali abbiano proclamato eletti nei collegi uninominali candidati collegati a tale lista circoscrizionale in numero complessivamente superiore al numero dei seggi ad essa assegnati ai sensi del numero 4) e procede, alternativamente, alle seguenti operazioni:
   4-bis.1) se l'esito della verifica è negativo, procede alle ulteriori operazioni di cui ai numeri successivi;
   4-bis.2) se l'esito della verifica è positivo, procede a un nuovo riparto proporzionale dei seggi alle liste ammesse escludendo da queste la lista o le liste per le quali la verifica di cui al numero 4-bis) ha dato esito positivo; a tal fine determina il nuovo numero dei seggi da ripartire in ragione proporzionale tra le liste ammesse, sottraendo dal numero dei seggi determinato ai sensi del numero 3-bis) la somma dei seggi complessivamente assegnati dagli uffici elettorali circoscrizionali a candidati uninominali collegati alla lista o alle liste per le quali la verifica di cui al numero 4-bis) ha dato esito positivo; ripete quindi le operazioni di cui al numero 4) sostituendo al precedente il nuovo numero dei seggi da ripartire in ragione proporzionale tra le liste ammesse; nel calcolo non sono considerate le cifre elettorali nazionali della lista o delle liste per le quali la verifica di cui al numero 4-bis) ha dato esito positivo.»;

  al numero 10, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
   «g) Per ciascuna lista l'Ufficio centrale nazionale verifica se in una o più circoscrizioni l'Ufficio elettorale circoscrizionale abbia proclamato eletti candidati uninominali collegati alla lista in numero superiore a quelli ad essa spettanti nella circoscrizione a seguito dell'assegnazione di cui alla lettera f). In caso positivo, restano confermate le proclamazioni effettuate dall'ufficio elettorale circoscrizionale e i seggi eccedentari non sono attribuiti nella medesima circoscrizione, eventualmente uno ciascuno, alle altre liste della circoscrizione che non siano eccedentarie, partendo dalla lista che ha ottenuto fra queste il maggior numero di seggi. Le liste cui non è attribuito il seggio sono considerate liste deficitarie. Corrispettivamente, per ciascuno dei seggi non attribuiti in quella circoscrizione, l'Ufficio determina la circoscrizione nella quale la lista eccedentaria ha ottenuto il maggior numero di seggi e nella quale abbia ottenuto voti la corrispondente lista deficitaria. Per ciascun seggio eccedentario riduce di una unità i seggi spettanti alla lista eccedentaria in quella circoscrizione e aumenta di una unità i seggi spettanti alla lista deficitaria. Nel compimento di queste operazioni l'Ufficio procede partendo dalla lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e procede secondo la relativa graduatoria decrescente.»;
  al numero 16, lettera e), sopprimere le parole: «nei collegi plurinominali».

  dopo il numero 16 è inserito il seguente:
   16-bis. L'articolo 84 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» è sostituito dal seguente:
  «Art. 84. – 1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni Pag. 67di cui all'articolo 83, determina per ciascuna lista attributaria di seggi il numero dei seggi ai quali non sono già stati proclamati candidati eletti nei collegi uninominali. Al numero di seggi corrispondenti al cinquanta per cento di tali seggi, con arrotondamento all'unità superiore, proclama eletti i candidati della lista circoscrizionale secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, numero 4), escludendo i candidati già proclamati eletti ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1). Al restante numero di seggi proclama eletti i candidati nei collegi uninominali procedendo, sino a concorrenza dei seggi da assegnare, secondo la graduatoria decrescente di cui all'articolo 77, comma 1, numero 5).
    2. Per ciascun collegio uninominale restano confermate le proclamazioni effettuate ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1).

  Dopo il comma 17 è inserito il seguente:
  «17-bis. All'articolo 86 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
  «1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito nella medesima circoscrizione al candidato che segue nella graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, numero 4). Con la medesima successione è attribuito al candidato della lista cui era collegato il deputato cessato dalla carica il seggio del collegio uninominale qualora esso rimanga vacante per qualsiasi causa.
  2. Si applicano, quando ne ricorrono le circostanze, le disposizioni di cui all'articolo 84.».
1. 4. Costa, Dorina Bianchi, Leone.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto della Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è sostituito dal seguente:
  «Art. 1. – 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali.
  2. Il territorio nazionale è diviso in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle province, come indicato nella tabella «A». Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, in ciascuna circoscrizione è istituito un collegio plurinominale corrispondente alla provincia con l'eccezione delle province di Torino, Milano, Roma e Napoli, suddivise in più collegi plurinominali, come indicato nella tabella «B» allegata al presente testo unico».

  Conseguentemente:
   a) al comma 3, capoverso «Art. 3», sopprimere i commi 3 e 4;
   b) sostituire le tabelle allegate A e B Camera con le seguenti:

«Tabella A

CIRCOSCRIZIONI PROVINCIALI
  Aosta,
  Novara,
  Cuneo,
  Asti,
  Torino,
  Alessandria,
  Verbano Cusio Ossola,
  Vercelli,
  Biella,
  Lodi,
  Brescia,
  Bergamo,
  Monza e Brianza,
  Como,
  Pavia,
  Mantova,
  Lecco,
  Varese,
  Cremona,
  Milano,Pag. 68
  Sondrio,
  Trento,
  Bolzano,
  Treviso,
  Verona,
  Padova,
  Vicenza,
  Venezia,
  Belluno,
  Rovigo,
  Pordenone,
  Udine,
  Gorizia,
  Trieste,
  Imperia,
  Savona,
  La Spezia,
  Genova,
  Reggio Emilia,
  Rimini,
  Ravenna,
  Forli-Cesena,
  Parma,
  Modena,
  Piacenza,
  Bologna,
  Ferrara,
  Prato,
  Pistoia,
  Pisa,
  Arezzo,
  Siena,
  Grosseto,
  Lucca,
  Firenze,
  Livorno,
  Massa-Carrara,
  Perugia,
  Terni,
  Pesaro e Urbino,
  Macerata,
  Ancona,
  Fermo,
  Ascoli Piceno,
  Latina,
  Viterbo,
  Roma,
  Rieti,
  Frosinone,
  Teramo,
  Pescara,
  Chieti,
  L'Aquila,
  Campobasso,
  Isernia,
  Caserta,
  Salerno,
  Avellino,
  Napoli,
  Benevento,
  Matera,
  Potenza,
  Bari,
  Barletta-Andria-Trani,
  Lecce,
  Taranto,
  Brindisi,
  Foggia,
  Crotone,
  Reggio Calabria,
  Catanzaro,
  Cosenza,
  Vibo Valentia,
  Ragusa,
  Catania,
  Trapani,
  Siracusa,
  Palermo,
  Agrigento,
  Caltanissetta,
  Messina,
  Enna,
  Olbia-Tempio,
  Sassari,
  Cagliari,
  L'Ogliastra,
  Oristano,
  Carbonia-Iglesias,
  Nuoro,
  Medio Campidano,

  Tabella B Camera
  COLLEGI PLURINOMINALI
  Provincia di Aosta,
  Provincia di Novara,
  Provincia di Cuneo,
  Provincia di Asti,
  Torino 1 (comune di Torino),
  Torino 2 (comuni di Caluso, Candia Canavese, Ciconio, Agliè, Barone Canavese, Villereggia, Vische, Torrazza Piemonte, Verolengo, Rondissone, San Giorgio Canavese, Pag. 69Alpignano, Venaria Reale, Pianezza, Caravino, Settimo Rottaro, Cascinette d'Ivrea, Castellamonte, Chiaverano, Albiano d'Ivrea, Azeglio, Bairo, Bollengo, Borgomasino, Burolo, Vialfrè, Scarmagno, Torre Canavese, Valperga, Vestignè, Strambino, Romano Canavese, Salassa, San Martino Canavese, Palazzo Canavese, Perosa Canavese, Piverone, Maglione, Cossano Canavese, San Giusto Canavese, Orio Canavese, Ozegna, Mazzè, Mercenasco, Montalenghe, Montanaro, Cuceglio, Foglizzo, Chieri, Andezeno, Arignano, Baldissero Torinese, Pavarolo, Marentino, Mombello di Torino, Montaldo Torinese, Moriondo Torinese, San Mauro Torinese, Casalborgone, Castagneto Po, Castiglione Torinese, Cavagnolo, Chivasso, Cinzano, Brozolo, Brusasco, Sciolze, Verrua Savoia, San Raffaele Cimena, San Sebastiano da Po, Rivalba, Lauriano, Monteu da Po, Gassino Torinese, Caselle Torinese, Robassomero, San Carlo Canavese, San Maurizio Canavese, Nole, Ciriè, Canischio, Castelnuovo Nigra, Ceresole Reale, Chiesanuova, Cintano, Alice Superiore, Alpette, Baldissero Canavese, Borgiallo, Brosso, Vico Canavese, Vidracco, Vistrorio, Sparone, Strambinello, Trausella, Traversella, Valprato Soana, Ronco Canavese, Rueglio, San Colombano Belmonte, Parella, Pavone Canavese, Pecco, Pont-Canavese, Prascorsano, Pratiglione, Quagliuzzo, Ribordone, Lessolo, Locana, Loranzè, Lugnacco, Meugliano, Noasca, Colleretto Castelnuovo, Colleretto Giacosa, Courgnè, Forno Canavese, Frassinetto, Ingria, Issiglio, Carema, Andrate, Banchette, Borgofranco d'Ivrea, Settimo Vittone, Tavagnasco, Salerano Canavese, Samone, Quassolo, Quincinetto, Montalto Dora, Nomaglio, Fiorano Canavese, Ivrea, Cafasse, Cantoira, Casellette, Ceres, Chialamberto, Ala di Stura, Balangero, Balme, Villanova Canavese, Viù, Traves, Usseglio, Val della Torre, Vallo Torinese, Varisella, San Gillio, Pessinetto, La Cassa, Lanzo Torinese, Lemie, Mathi, Mezzenile, Monastero Di Lanzo, Coassolo Torinese, Corio, Druento, Fiano, Germagnano, Givoletto, Groscavallo, Grosso, Barbania, Bosconero, Busano, Vauda Canavese, Rivara, Rivarolo, Canavese, Rivarossa, Rocca Canavese, San Benigno Canavese, San Francesco al Campo, San Ponso, Oglianico, Pertusio, Levone, Lombardore, Lusigliè, Favria, Feletto, Front, Settimo Torinese, Mappano, Borgaro Torinese, Brandizzo, Volpiano, Leini),
  Provincia di Alessandria,
  P. Verbano Cusio Ossola,
  Provincia di Vercelli,
  Provincia di Biella,
  Provincia di Lodi,
  Provincia di Brescia,
  Provincia di Bergamo,
  Prov. di Monza e Brianza,
  Provincia di Como,
  Provincia di Pavia,
  Provincia di Mantova,
  Provincia di Lecco,
  Provincia di Varese,
  Provincia di Cremona,
  Milano 1 (circoscrizioni del Comune di Milano nn. 8, 9, 2, 3; comuni di Rho, Pero, Arese, Bollate, Baranzate, Novate Milanese, Paderno Dugnano, Cormano, Cusano Milanino, Bresso, Cinisello Balsamo, Sesto San Giovanni, Cologno Monzese, Vimodrone, Segrate, Cernusco sul Naviglio, Pioltello),
  Milano 2 (circoscrizioni del Comune di Milano nn. 1, 4, 5, 6, 7; comuni di Cornaredo, Settimo Milanese, Cusago, Trezzano sul Naviglio, Cesano Boscone, Corsico, Buccinasco, Assago, Rozzano, Basiglio, Pieve Emanuele, Opera, Locate di Triulzi, San Giuliano Milanese, San Donato Milanese, Peschiera Borromeo),
  Milano 3 (comuni di Carpiano, Cerro al Lambro, San Zenone al Lambro, Melegnano, Vizzolo Predabissi, Dresano, Colturano, Mediglia, Tribiano, Paullo, Pantigliate, Settala, Rodano, Liscate, Vignate, Melzo, Truccazzano, Cassina de’ Pecchi, Bussero, Carugate, Pessano con Bornago, Gorgonzola, Pozzuolo Martesana, Bellinzago Lombardo, Cambiago, Gessate, Inzago, Masate, Cassano d'Adda, Basiano, Pozzo d'Adda, Vaprio d'Adda, Trezzano Rosa, Grezzago, Trezzo sull'Adda, San Colombano al Lambro),Pag. 70
  Milano 3 (comuni di Legnano, Abbiategrasso, Parabiago, Garbagnate Milanese, Lainate, Magenta, Senago, Corbetta, Bareggio, Nerviano, Cerro Maggiore, Solaro, Rescaldina, Cesate, Busto Garolfo , Canegrate, Arluno, Sedriano, Castano Primo, Magnago, Gaggiano, Vittuone, Vanzago, Lacchiarella, Inveruno, San Vittore Olona, Cuggiono, Pogliano Milanese, Motta Visconti, Turbigo, Binasco, Pregnana Milanese, Robecco sul Naviglio, San Giorgio su Legnano, Arconate, Zibido San Giacomo, Villa Cortese, Marcallo con Casone, Dairago, Rosate, Vanzaghello, Casorezzo, Santo Stefano Ticino, Robecchetto con Induno, Buscate, Albairate, Cisliano, Noviglio, Ossona, Boffalora sopra Ticino, Mesero, Casarile, Vermezzo, Vernate, Bernate Ticino, Bubbiano, Besate, Cassinetta di Lugagnano, Gudo Visconti, Zelo Surrigone, Ozzero, Calvignasco, Morimondo, Nosate),
  Provincia di Bolzano,
  Provincia di Treviso,
  Provincia di Verona,
  Provincia di Padova,
  Provincia di Vicenza,
  Provincia di Venezia,
  Provincia di Belluno,
  Provincia di Rovigo,
  Provincia di Pordenone,
  Provincia di Udine,
  Provincia di Gorizia,
  Provincia di Trieste,
  Provincia di Imperia,
  Provincia di Savona,
  Provincia della Spezia,
  Provincia di Genova,
  Provincia di Reggio Emilia,
  Provincia di Rimini,
  Provincia di Ravenna,
  Provincia di Forlì-Cesena,
  Provincia di Parma,
  Provincia di Modena,
  Provincia di Piacenza,
  Provincia di Bologna,
  Provincia di Ferrara,
  Provincia di Prato,
  Provincia di Pistoia,
  Provincia di Pisa,
  Provincia di Arezzo,
  Provincia di Siena,
  Provincia di Grosseto,
  Provincia di Lucca,
  Provincia di Firenze,
  Provincia di Livorno,
  Provincia di Massa-Carrara,
  Provincia di Perugia,
  Provincia di Terni,
  Provincia di Pesaro e Provincia di Urbino,
  Provincia di Macerata,
  Provincia di Ancona,
  Provincia di Fermo,
  Provincia di Ascoli Piceno,
  Provincia di Latina,
  Provincia di Viterbo,
  Roma 1 (municipi del comune di Roma nn. I, II, III, IV, V),
  Roma 2 (municipi del comune di Roma nn. VI, VII, VIII, IX),
  Roma 3 (municipi del comune di Roma nn. XI, XII, XIII, XIV, XV),
  Roma 4 (municipio del comune di Roma n. X, comuni di Civitavecchia, Anguillara Sabazia, Bracciano, Cerveteri, Fiumicino, Ladispoli, Manziana, Santa Marinella, Trevignano Romano, Allumiere, Canale Monterano, Tolfa, Pomezia, Ardea, Anzio, Nettuno),
  Roma 5 (comuni di Monterotondo, Fiano Romano, Capena, Castelnuovo di Porto, Fonte Nuova, Mazzano Romano, Mentana, Monteflavio, Moricone, Morlupo, Nerola, Riano, Sacrofano, Sant'Oreste, Torrita Tiberina, Campagnano di Roma, Civitella San Paolo, Filacciano, Formello, Magliano Romano, Montelibretti, Montorio Romano, Nazzano, Palombara Sabina, Ponzano Romano, Rignano Flaminio, Sant'Angelo Romano, Tivoli, Agosta, Anticoli Corrado, Arsoli, Castel Madama, Cerreto Laziale, Cervara di Roma, Ciciliano, Cineto Romano, Cerano, Guidonia Montecelio, Jenne, Marcellina, Pisoniano, Poli, Riofreddo, Rocca Canterano, Roiate, Roviano, San Gregorio da Sassola, Sambuci, Vicovaro, Affile, Arcinazzo Romano,Camerata Nuova, Canterano, Capranica Prenestina, Casape, Licenza, Mandela, Marano Equo, Percile, Rocca Santo Stefano, Roccagiovine,San Polo dei Cavalieri, Saracinesco, Pag. 71Subiaco, Vallepietra, Vallinfreda, Vivaro Romano, Velletri, Albano Laziale, Ariccia, Artena, Castel Gandolfo, Ciampino, Marino, San Vito Romano, Valmontone, Bellegra, Carpinete Romano, Castel San Pietro Romano, Cave, Colleferro, Colonna, Frascati, Gallicano nel Lazio, Gavignano, Genazzano, Genzano di Roma, Gorga, Grottaferrata, Labico, Lanuvio, Lariano, Monte Porzio Catone, Monte Compatri, Montelanico, Nemi, Olevano Romano, Palestrina, Rocca di Cave, Rocca di Papa, Rocca Priora, San Cesareo, Segni, Zagarolo),
  Provincia di Frosinone,
  Provincia di Teramo,
  Provincia di Pescara,
  Provincia di Chieti,
  Provincia dell'Aquila,
  Provincia di Campobasso,
  Provincia di Isernia,
  Provincia di Caserta,
  Provincia di Salerno,
  Provincia di Avellino,
  Napoli 1 (comune di Napoli),
  Napoli 2 (comuni di Giugliano in Campania, Pozzuoli, Casoria, Afragola, Marano di Napoli, Acerra, Casalnuovo di Napoli, Pomigliano d'Arco, Quarto, Caivano, Melito di Napoli, Arzano, Mugnano di Napoli, Sant'Antimo, Villaricca, Frattamaggiore, Qualiano, Cardito, Ischia, Casavatore, Grumo Nevano, Forio, Brusciano, Frattaminore, Casandrino, Monte di Procida, Calvizzano, Crispano, Procida, Barano d'Ischia, Casamicciola Terme, Castello di Cisterna, Lacco Ameno, Serrara Fontana, Bacoli),
  Napoli 3 (comuni di Torre del Greco, Castellammare di Stabia, Portici, Ercolano, San Giorgio a Cremano, Torre Annunziata, Somma Vesuviana, Nola, Marigliano, Gragnano, Boscoreale, Sant'Anastasia, San Giuseppe Vesuviano, Pompei, Ottaviano, Volla, Poggiomarino, Vico Equense, Sant'Antonio Abate, Cercola, Terzigno, Sorrento, Saviano, Palma Campania, Massa Lubrense, Pollena, Trocchia, Piano di Sorrento, Cicciano, Santa Maria la Carità, San Gennaro Vesuviano, Boscotrecase, San Sebastiano al Vesuvio, Trecase, Sant'Agnello, Striano, Meta, Mariglianella, Agerola, Cimitile, Roccarainola, Capri, Anacapri, San Vitaliano, Lettere, Pimonte, Scisciano, Massa di Somma, Camposano, Visciano, Casola di Napoli, Tufino, San Paolo Bel Sito, Casamarciano, Carbonara di Nola, Comiziano, Liveri),
  Provincia di Potenza,
  Provincia di Bari,
  P. Barletta-Andria-Trani,
  Provincia di Lecce,
  Provincia di Taranto,
  Provincia di Brindisi,
  Provincia di Foggia,
  Provincia di Crotone,
  Provincia di Reggio Provincia di Calabria,
  Provincia di Catanzaro,
  Provincia di Cosenza,
  Provincia di Vibo Valentia,
  Provincia di Ragusa,
  Provincia di Catania,
  Provincia di Trapani,
  Provincia di Siracusa,
  Provincia di Palermo,
  Provincia di Agrigento,
  Provincia di Caltanissetta,
  Provincia di Messina,
  Provincia di Enna,
  Provincia di Olbia-Tempio,
  Provincia di Sassari,
  Provincia di Cagliari,
  Provincia dell'Ogliastra,
  Provincia di Oristano,
  Prov. di Carbonia-Iglesias,
  Provincia di Nuoro,
  P. del Medio Campidano.
1. 5. Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Dieni, Lombardi, Nuti, Grillo, Cozzolino, Toninelli.

Subemendamento all'emendamento 1. 195

  Sostituire le parole: dieci deputati e dieci senatori con le seguenti: dodici deputati e dodici senatori.
0. 1. 195. 1. Nuti, Toninelli, Cozzolino, Fraccaro, Grillo, Dieni, D'Ambrosio, Dadone.

Pag. 72

  Al comma 1, capoverso «Art. 1», sopprimere le Tabelle A e B.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
  «Art. 2-bis – (Istituzione di una Commissione parlamentare bicamerale per la definizione della tabella delle circoscrizioni elettorali – Tabella A – e della tabella dei collegi per l'elezione del Senato della Repubblica – Tabella B –).
  Ai fini della definizione della tabella relativa alle circoscrizioni elettorali, tabella A, nonché della tabella concernente i collegi per l'elezione del Senato della Repubblica, tabella B, è istituita una Commissione parlamentare bicamerale composta da dieci deputati e dieci senatori, scelti rispettivamente dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, e comunque assicurando la presenza di almeno un rappresentante per ciascun gruppo esistente in Parlamento.
  La Commissione completa la definizione delle tabelle entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dall'approvazione del presente testo unico».
1. 195. Migliore, Pilozzi, Kronbichler.

  Sostituire le tabelle allegate A e B Camera con le seguenti:

«Tabella A

PROVINCIALI
  Aosta,
  Novara,
  Cuneo,
  Asti,
  Torino,
  Alessandria,
  Verbano Cusio Ossola,
  Vercelli,
  Biella,
  Lodi,
  Brescia,
  Bergamo,
  Monza e Brianza,
  Como,
  Pavia,
  Mantova,
  Lecco,
  Varese,
  Cremona,
  Milano,
  Sondrio,
  Trento,
  Bolzano,
  Treviso,
  Verona,
  Padova,
  Vicenza,
  Venezia,
  Belluno,
  Rovigo,
  Pordenone,
  Udine,
  Gorizia,
  Trieste,
  Imperia,
  Savona,
  La Spezia,
  Genova,
  Reggio Emilia,
  Rimini,
  Ravenna,
  Forlì-Cesena,
  Parma,
  Modena,
  Piacenza,
  Bologna,
  Ferrara,
  Prato,
  Pistoia,
  Pisa,
  Arezzo,
  Siena,
  Grosseto,
  Lucca,
  Firenze,
  Livorno,
  Massa-Carrara,
  Perugia,
  Terni,
  Pesaro e Urbino,
  Macerata Ancona Fermo,
  Ascoli Piceno,
  Latina,
  Viterbo,
  Roma,Pag. 73
  Rieti,
  Frosinone,
  Teramo,
  Pescara,
  Chieti,
  L'Aquila,
  Campobasso,
  Isernia,
  Caserta,
  Salerno,
  Avellino,
  Napoli,
  Benevento,
  Matera,
  Potenza,
  Bari,
  Barletta-Andria-Trani,
  Lecce,
  Taranto,
  Brindisi,
  Foggia,
  Crotone,
  Reggio Calabria,
  Catanzaro,
  Cosenza,
  Vibo Valentia,
  Ragusa,
  Catania,
  Trapani,
  Siracusa,
  Palermo,
  Agrigento,
  Caltanissetta,
  Messina,
  Enna,
  Olbia-Tempio,
  Sassari,
  Cagliari,
  L'Ogliastra,
  Oristano,
  Carbonia-Iglesias,
  Nuoro,
  Medio Campidano,

Tabella B Camera

COLLEGI PLURINOMINALI
  Provincia di Aosta,
  Provincia di Novara,
  Provincia di Cuneo,
  Provincia di Asti
  Torino 1 (comune di Torino),
  Torino 2 (comuni di Caluso, Candia Canavese, Ciconio, Agliè, Barone Canavese, Villereggia, Vische, Torrazza Piemonte, Verolengo, Rondissone, San Giorgio Canavese, Alpignano, Venaria Reale, Pianezza, Caravino, Settimo Rottaro, Cascinette d'Ivrea, Castellamonte, Chiaverano, Albiano d'Ivrea, Azeglio, Bairo, Bollengo, Borgomasino, Burolo, Vialfrè, Scarmagno, Torre Canavese, Valperga, Vestignè, Strambino, Romano Canavese, Salassa, San Martino Canavese, Palazzo Canavese, Perosa Canavese, Piverone, Maglione, Cossano Canavese, San Giusto Canavese, Orio Canavese, Ozegna, Mazzè, Mercenasco, Montalenghe, Montanaro, Cuceglio, Foglizzo, Chieri, Andezeno, Arignano, Baldissero Torinese, Pavarolo, Marentino, Mombello di Torino, Montaldo Torinese, Moriondo Torinese, San Mauro Torinese, Casalborgone, Castagneto Po, Castiglione Torinese, Cavagnolo, Chivasso, Cinzano, Brozolo, Brusasco, Sciolze, Verrua Savoia, San Raffaele Cimena, San Sebastiano da Po, Rivalba, Lauriano, Monteu da Po, Gassino Torinese, Caselle Torinese, Robassomero, San Carlo Canavese, San Maurizio Canavese, Nole, Ciriè, Canischio, Castelnuovo Nigra, Ceresole Reale, Chiesanuova, Cintano, Alice Superiore, Alpette, Baldissero Canavese, Borgiallo, Brosso, Vico Canavese, Vidracco, Vistrorio, Sparone, Strambinello, Trausella, Traversella, Valprato Soana, Ronco Canavese, Rueglio, San Colombano Belmonte, Parella, Pavone Canavese, Pecco, Pont-Canavese, Prascorsano, Pratiglione, Quagliuzzo, Ribordone, Lessolo, Locana, Loranzè, Lugnacco, Meugliano, Noasca, Colleretto Castelnuovo, Colleretto Giacosa, Courgnè, Forno Canavese, Frassinetto, Ingria, Issiglio, Carema, Andrate, Banchette, Borgofranco d'Ivrea, Settimo Vittone, Tavagnasco, Salerano Canavese, Samone, Quassolo, Quincinetto, Montalto Dora, Nomaglio, Fiorano Canavese, Ivrea, Cafasse, Cantoira, Casellette, Ceres, Chialamberto, Ala di Stura, Balangero, Balme, Villanova Canavese, Viù, Traves, Usseglio, Val della Torre, Vallo Torinese, Varisella, San Gillio, Pessinetto, La Cassa, Lanzo Torinese, Lemie, Mathi, Mezzenile, Pag. 74Monastero Di Lanzo, Coassolo Torinese, Corio, Druento, Fiano, Germagnano, Givoletto, Groscavallo, Grosso, Barbania, Bosconero, Busano, Vauda Canavese, Rivara, Rivarolo Canavese, Rivarossa, Rocca Canavese, San Benigno Canavese, San Francesco al Campo, San Ponso, Oglianico, Pertusio, Levone, Lombardore, Lusigliè, Favria, Feletto, Front, Settimo Torinese, Mappano, Borgaro Torinese, Brandizzo, Volpiano, Leini),
  Provincia di Alessandria,
  P. Verbano Cusio Ossola,
  Provincia di Vercelli,
  Provincia di Biella,
  Provincia di Lodi,
  Provincia di Brescia,
  Provincia di Bergamo,
  P. di Monza e Brianza,
  Provincia di Como,
  Provincia di Pavia,
  Provincia di Mantova,
  Provincia di Lecco,
  Provincia di Varese,
  Provincia di Cremona,
  Milano 1 (circoscrizioni del Comune di Milano nn. 8, 9, 2, 3; comuni di Rho, Pero, Arese, Bollate, Baranzate, Novate Milanese, Paderno Dugnano, Cormano, Cusano Milanino, Bresso, Cinisello Balsamo, Sesto San Giovanni, Cologno Monzese, Vimodrone, Segrate, Cernusco sul Naviglio, Pioltello),
  Milano 2 (circoscrizioni del Comune di Milano nn. 1, 4, 5, 6, 7; comuni di Cornaredo, Settimo Milanese, Cusago, Trezzano sul Naviglio, Cesano Boscone, Corsico, Buccinasco, Assago, Rozzano, Basiglio, Pieve Emanuele, Opera, Locate di Triulzi, San Giuliano Milanese, San Donato Milanese, Peschiera Borromeo),
  Milano 3 (comuni di Carpiano, Cerro al Lambro, San Zenone al Lambro, Melegnano, Vizzolo Predabissi, Dresano, Colturano, Mediglia, Tribiano, Paullo, Pantigliate, Settala, Rodano, Liscate, Vignate, Melzo, Truccazzano, Cassina de’ Pecchi, Bussero, Carugate, Pessano con Bornago, Gorgonzola, Pozzuolo Martesana, Bellinzago Lombardo, Cambiago, Gessate, Inzago, Masate, Cassano d'Adda, Basiano, Pozzo d'Adda, Vaprio d'Adda, Trezzano Rosa, Grezzago, Trezzo sull'Adda, San Colombano al Lambro),
  Milano 4 (comuni di Legnano, Abbiategrasso, Parabiago, Garbagnate Milanese, Lainate, Magenta, Senago, Corbetta, Bareggio, Nerviano, Cerro Maggiore, Solato, Rescaldina, Cesate, Busto Garolfo, Canegrate, Arluno, Sedriano, Castano Primo, Magnago, Gaggiano, Vittuone, Vanzago, Lacchiarella, Inveruno, San Vittore Olona, Cuggiono, Pogliano Milanese, Motta Visconti, Turbigo, Binasco, Pregnana Milanese, Robecco sul Naviglio, San Giorgio su Legnano, Arconate, Zibido San Giacomo, Villa Cortese, Marcallo con Casone, Dairago, Rosate, Vanzaghello, Casorezzo, Santo Stefano Ticino, Robecchetto con Induno, Buscate, Albairate, Cisliano, Noviglio, Ossona, Boffalora sopra Ticino, Mesero, Casarile, Vermezzo, Vernate, Bernate Ticino, Bubbiano, Besate, Cassinetta di Lugagnano, Gudo Visconti, Zelo Surrigone, Ozzero, Calvignasco, Morimondo, Nosate),
  Provincia di Trento,
  Provincia di Bolzano,
  Provincia di Treviso,
  Provincia di Verona,
  Provincia di Padova,
  Provincia di Vicenza,
  Provincia di Venezia,
  Provincia di Belluno,
  Provincia di Rovigo,
  Provincia di Pordenone,
  Provincia di Udine,
  Provincia di Gorizia,
  Provincia di Trieste,
  Provincia di Imperia,
  Provincia di Savona,
  Provincia della Spezia,
  Provincia di Genova,
  Reggio Emilia,
  Provincia di Rimini,
  Provincia di Ravenna,
  Provincia di Forlì-Cesena,
  Provincia di Parma,
  Provincia di Modena,
  Provincia di Piacenza,
  Provincia di Bologna,
  Provincia di Ferrara,Pag. 75
  Provincia di Prato,
  Provincia di Pistoia,
  Provincia di Pisa,
  Provincia di Arezzo,
  Provincia di Siena,
  Provincia di Grosseto,
  Provincia di Lucca,
  Provincia di Firenze,
  Provincia di Livorno,
  Provincia di Massa-Carrara,
  Provincia di Perugia,
  Provincia di Terni,
  Prov. di Pesaro e Urbino,
  Provincia di Macerata,
  Provincia di Ancona,
  Provincia di Fermo,
  Provincia di Ascoli Piceno,
  Provincia di Latina,
  Provincia di Viterbo,
  Roma 1 (municipi del comune di Roma nn. I, II, III, IV, V),
  Roma 2 (municipi del comune di Roma nn. VI, VII, VIII, IX),
  Roma 3 (municipi del comune di Roma nn. XI, XII, XIII, XIV, XV),
  Roma 4 (municipio del comune di Roma n. X, comuni di Civitavecchia, Anguillara Sabazia, Bracciano, Cerveteri, Fiumicino, Ladispoli, Manziana, Santa Marinella, Trevignano Romano, Allumiere, Canale Monterano, Tolfa, Pomezia, Ardea, Anzio, Nettuno),
  Roma 5 (comuni di Monterotondo, Fiano Romano, Capena, Castelnuovo di Porto, Fonte Nuova, Mazzano Romano, Mentana, Monteflavio, Moricone, Morlupo, Nerola, Riano, Sacrofano, Sant'Oreste, Torrita Tiberina, Campagnano di Roma, Civitella San Paolo, Filacciano, Formello, Magliano Romano, Montelibretti, Montorio Romano, Nazzano, Palombara Sabina, Ponzano Romano, Rignano Flaminio, Sant'Angelo Romano, Tivoli, Agosta, Anticoli Corrado, Arsoli, Castel Madama, Cerreto Laziale, Cervara di Roma, Ciciliano, Cineto Romano, Cerano, Guidonia Montecelio, Jenne, Marcellina, Pisoniano, Poli, Riofreddo, Rocca Canterano, Roiate, Roviano, San Gregorio da Sassola, Sambuci, Vicovaro, Affile, Arcinazzo Romano, Camerata Nuova, Canterano, Capranica Prenestina, Casape, Licenza, Mandela, Marano Equo, Percile, Rocca Santo Stefano, Roccagiovine,San Polo dei Cavalieri, Saracinesco, Subiaco, Vallepietra, Vallinfreda, Vivaro Romano, Velletri, Albano Laziale, Ariccia, Artena, Castel Gandolfo, Ciampino, Marino, San Vito Romano, Valmontone, Bellegra, Carpineto Romano, Castel San Pietro Romano, Cave, Colleferro, Colonna, Frascati, Gallicano nel Lazio, Gavignano, Genazzano, Genzano di Roma, Gorga, Grottaferrata, Labico, Lanuvio, Lariano, Monte Porzio Catone, Monte Compatri, Montelanico, Nemi, Olevano Romano, Palestrina, Rocca di Cave, Rocca di Papa, Rocca Priora, San Cesareo, Segni, Zagarolo),
  Provincia di Frosinone,
  Provincia di Teramo,
  Provincia di Pescara
  Provincia di Chieti,
  Provincia dell'Aquila,
  Provincia di Isernia,
  Provincia di Campobasso,
  Provincia di Caserta,
  Provincia di Salerno,
  Provincia di Avellino,
  Napoli 1 (comune di Napoli),
  Napoli 2 (comuni di Giugliano in Campania, Pozzuoli, Casoria, Afragola, Marano di Napoli, Acerra, Casalnuovo di Napoli, Pomigliano d'Arco, Quarto, Caivano, Melito di Napoli, Arzano, Mugnano di Napoli, Sant'Antimo, Villaricca, Frattamaggiore, Qualiano, Cardito, Ischia, Casavatore, Grumo Nevano, Forio, Brusciano, Frattaminore, Casandrino, Monte di Procida, Calvizzano, Crispano, Procida, Barano d'Ischia, Casamicciola Terme, Castello di Cisterna, Lacco Ameno, Serrara Fontana, Bacoli),
  Napoli 3 (comuni di Torre del Greco, Castellammare di Stabia, Portici, Ercolano, San Giorgio a Cremano, Torre Annunziata, Somma Vesuviana, Nola, Marigliano, Gragnano, Boscoreale, Sant'Anastasia, San Giuseppe Vesuviano, Pompei, Ottaviano, Volla, Poggiomarino, Vico Equense, Sant'Antonio Pag. 76Abate, Cercola, Terzigno, Sorrento, Saviano, Palma Campania, Massa Lubrense, Pollena Trocchia, Piano di Sorrento, Cicciano, Santa Maria la Carità, San Gennaro Vesuviano, Boscotrecase, San Sebastiano al Vesuvio, Trecase, Sant'Agnello, Striano, Meta, Mariglianella, Agerola, Cimitile, Roccarainola, Capri, Anacapri, San Vitaliano, Lettere, Pimonte, Scisciano, Massa di Somma, Camposano, Visciano, Casola di Napoli, Tufino, San Paolo Bel Sito, Casamarciano, Carbonara di Nola, Comiziano, Liveri),
  Provincia di Potenza,
  Provincia di Bari,
  P. di Barletta-Andria-Trani,
  Provincia di Lecce,
  Provincia di Taranto,
  Provincia di Brindisi,
  Provincia di Foggia,
  Provincia di Crotone,
  Provincia di Reggio Calabria,
  Provincia di Catanzaro,
  Provincia di Cosenza,
  Provincia di Vibo Valentia,
  Provincia di Ragusa,
  Provincia di Catania,
  Provincia di Trapani,
  Provincia di Siracusa,
  Provincia di Palermo,
  Provincia di Agrigento,
  Provincia di Caltanissetta,
  Provincia di Messina,
  Provincia di Enna,
  Provincia di Olbia-Tempio,
  Provincia di Sassari,
  Provincia di Cagliari,
  Provincia dell'Ogliastra,
  Provincia di Oristano,
  Provincia di Carbonia-Provincia di Iglesias,
  Provincia di Nuoro,
  P. dei Medio Campidano.
1. 196. Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Dieni, Lombardi, Nuti, Grillo, Cozzolino, Toninelli.

  Alla Tabella B, Collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei Deputati, sostituire il capoverso: Circoscrizione Piemonte con il seguente:
  Circoscrizione Piemonte
   1. Alessandria
   2. Asti
   3. Biella
   4. Vercelli
   5. VCO
   6. Novara
   7. Cuneo
   8. Torino.
1. 197. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia.

  Alla Tabella B, Collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei Deputati, sostituire il capoverso: Circoscrizione Piemonte con il seguente:
  Circoscrizione Piemonte
   1. Pinerolo, Valsusa Valsangone, Valli di Lanzo
   2. Ivrea, Chivasso
   3. Settimo, Moncalieri
   4. Nichelino, Orbassano
   5. Collegno, Venaria
   6. To5, to6
   7. To1, to4
   8. To2, to3
   9. To7, to8
1. 198. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia.

  Alla Tabella B, Collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei Deputati, sostituire il capoverso: Circoscrizione Piemonte con il seguente:
  Circoscrizione Piemonte
   1. Valli Lanzo, Ivrea, Chivasso
   2. Settimo, Moncalieri, NichelinoPag. 77
   3. Valsusa, Pinerolo, Orbassano
   4. Venaria, Collegno, To3
   5. To8, to2, to7
   6. To5. to6, to4, To1
1. 199. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia.

  Alla Tabella B, Collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei Deputati, Circoscrizione Piemonte, al collegio n. 2, sopprimere la parola: Biella.

  Conseguentemente, al collegio n. 1 aggiungere la parola: Biella.
1. 200. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia.

  Alla Tabella B, Collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei Deputati, Circoscrizione Piemonte, al collegio n. 2, sopprimere la parola: Biella.

  Conseguentemente, al collegio n. 3 aggiungere la parola: Biella.
1. 201. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia.

  Alla Tabella B, Collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei Deputati, Circoscrizione Piemonte, capoverso 2, sopprimere la parola: Biella.

  Conseguentemente, al capoverso 3 aggiungere la parola: Biella.
1. 202. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia.

  Alla Tabella B, Collegi plurinominali per l'elezione del Senato della Repubblica, Regione Piemonte, capoverso 2 sopprimere la parola: Ivrea.

  Conseguentemente, al capoverso 3 aggiungere la parola: Ivrea.
1. 203. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia.

  Alla Tabella B, Collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei Deputati, Circoscrizione Lombardia, al capoverso 16 sopprimere le parole: Costa Volpino.

  Conseguentemente, al capoverso 15 aggiungere le parole: Costa Volpino.
1. 204. Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Alla Tabella B, Collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei Deputati, Circoscrizione Lombardia, capoverso 29, sostituire le parole: Cantù, Limbiate, Saronno con le seguenti: Cantù, Como, Erba, Olgiate Comasco.

  Conseguentemente, al capoverso 14, sostituire le parole: Erba, Lecco, Morbegno, Como con le parole: Saronno, Lecco, Morbegno.

  Conseguentemente, al capoverso 20, sostituire le parole: Gallarate, Olgiate Comasco, Tradate con le parole: Limbiate, Gallarate, Tradate.
1. 205. Matteo Bragantini, Invernizzi, Molteni.

  Alla Tabella B, Collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei Deputati, Circoscrizione Lombardia, capoverso 29, sostituire le parole: Cantù, Limbiate, Saronno con le seguenti: Cantù, Como, Erba, Olgiate Comasco, Lecco.

  Conseguentemente, al capoverso 14, sostituire le parole: Erba, Lecco, Morbegno, Como con le parole: Saronno, Morbegno.

  Conseguentemente, al capoverso 20, sostituire le parole: Gallarate, Olgiate Comasco, Pag. 78Tradate con le parole: Limbiate, Gallarate, Tradate.
1. 206. Matteo Bragantini, Invernizzi, Molteni.

  Alla Tabella B, Collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei Deputati, Circoscrizione Lombardia, capoverso 29, sostituire le parole: Cantù, Limbiate, Saronno con le seguenti: Cantù, Como, Erba.

  Conseguentemente, al capoverso 14, sostituire le parole: Erba, Lecco, Morbegno, Como con le parole: Limbiate, Saronno, Lecco, Morbegno.
1. 207. Matteo Bragantini, Invernizzi, Molteni.

  Alla Tabella B, Collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei Deputati, Circoscrizione Lombardia, capoverso 29, sostituire le parole: Cantù, Limbiate, Saronno con le seguenti: Cantù, Erba, Olgiate Comasco.

  Conseguentemente, al capoverso 14, sostituire le parole: Erba, Lecco, Morbegno, Como con le parole: Lecco, Morbegno, Como, Saronno.

  Conseguentemente, al capoverso 20, sostituire le parole: Gallarate, Olgiate Comasco, Tradate con le parole: Limbiate, Gallarate, Tradate.
1. 208. Matteo Bragantini, Invernizzi, Molteni.

  Alla Tabella B, Collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei Deputati, Circoscrizione Lombardia, capoverso 29, sostituire le parole: Cantù, Limbiate, Saronno con le seguenti: Cantù, Como, Olgiate Comasco.

  Conseguentemente, al capoverso 14, sostituire le parole: Erba, Lecco, Morbegno, Como con le parole: Erba, Lecco, Morbegno, Saronno.

  Conseguentemente, al capoverso 20, sostituire le parole: Gallarate, Olgiate Comasco, Tradate con le parole: Limbiate, Gallarate, Tradate.
1. 209. Matteo Bragantini, Invernizzi, Molteni.

  Alla Tabella B, Collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei Deputati, sostituire la circoscrizione Veneto con la seguente:
  Circoscrizione Veneto
   37. Bussolengo, Verona ovest, Verona est
   38. San Giovanni Lupatoto, San Martino Buon Albergo, Villafranca di Verona
   39. Este, Legnago, Rovigo
   40. Adria, Chioggia, Venezia-Mira
   42. Piove di Sacco, Padova centro storico, Padova-Selvazzano Dentro
   43. Bassano del Grappa, Schio, Thiene
   44. Belluno, Feltre, Vittorio V.to
   45. Cittadella, Vigonza, Albignasego
   46. Castelfranco V.to, Montebelluna, Treviso
   47. Venezia-Mestre, Mirano, Venezia-San Marco
   48. Conegliano, Oderzo, Portogruaro, Venezia-San Donà di Piave

  Conseguentemente, alla Tabella B Collegi plurinominali per l'elezione del Senato della Repubblica, sostituire la regione Veneto con la seguente:
  Regione Veneto
   20. Rovigo, Adria, Legnago, Villafranca Veronese, Chioggia
   21. Belluno, Feltre, Conegliano, Vittorio V.to, PortogruaroPag. 79
   22. Bassano, Thiene, Schio, Vicenza, Arzignano
   23. Verona est, Verona ovest, San Martino Buon Albergo, Bussolengo, San Giovanni Lupatoto
   24. Treviso, Castelfranco V.to, Montebelluna, Oderzo, Venezia-San Donà di Piave
   25. Padova centro storico, Padova-Selvazzano, Piove di Sacco, Este
   26. Dueville, Cittadella, Vigonza, Albignasego
   27. Venezia-Mestre, Mirano, Venezia-Mira, Venezia-San Marco.
1. 210. Matteo Bragantini, Invernizzi, Caon.

  Alla Tabella B, Collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei Deputati, Circoscrizione Veneto, al capoverso 45, sopprimere la parola: Mirano.

  Conseguentemente, al capoverso 47, aggiungere la parola: Mirano.
1. 211. Matteo Bragantini, Invernizzi, Prataviera.

  Alla Tabella B, Collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei Deputati, Circoscrizione Veneto, al capoverso 48, sopprimere le parole: Portogruaro, Venezia-San Donà di Piave.

  Conseguentemente, al capoverso 40, sostituire le parole: Adria, Chioggia, Piove di sacco con le seguenti: Portogruaro, Venezia-San Donà di Piave.

  Conseguentemente, al capoverso 39, aggiungere le parole: Adria, Piove di Sacco.

  Conseguentemente, al capoverso 47, aggiungere la parola: Chioggia.
1. 212. Matteo Bragantini, Invernizzi, Prataviera.

  Alla Tabella B, Collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati, Circoscrizione Friuli Venezia-Giulia, sostituire i capoversi 49, 50 e 51 con i seguenti:
   49. Gorizia Cervignano Codroipo
   50. Gemona Udine Cividale
   51. Trieste Muggia Sacile Pordenone.
1. 213. Matteo Bragantini, Invernizzi, Fedriga.

  Alla Tabella B, Collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati, Circoscrizione Friuli Venezia-Giulia, sostituire i capoversi 49, 50 e 51 con i seguenti:
   49. Trieste, Gorizia
   50. Alto Friuli
   51. Basso Friuli
   51-bis. Pordenone e Friuli Occidentale.
1. 214. Matteo Bragantini, Invernizzi, Fedriga.

  Alla Tabella B, Collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei Deputati, Circoscrizione Friuli Venezia-Giulia, sostituire i capoversi 49, 50 e 51 con i seguenti:
   49. Friuli
   50. Trieste, Pordenone, Gorizia.
1. 215. Matteo Bragantini, Invernizzi, Fedriga.

  Alla Tabella B Camera sostituire le parole da: La circoscrizione Trentino Alto Adige fino alla fine del periodo, con le seguenti: La circoscrizione della regione Trentino Alto Adige è ripartita in due collegi plurinominali corrispondenti con la provincia autonoma di Trento e la provincia autonoma di Bolzano.
1. 220. Biancofiore, Bianconi, Centemero, Gelmini, Ravetto.

Pag. 80

  Alla Tabella B, Collegi plurinominali per l'elezione del Senato della Repubblica, sostituire il capoverso: Regione Piemonte con il seguente:
  Regione Piemonte
   1. Alessandria, Asti
   2. Biella, Vercelli, Novara, Verbano
   3. Cuneo
   4. Torino
1. 221. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia.

  Alla Tabella B, Collegi plurinominali per l'elezione del Senato della Repubblica, sostituire il capoverso: Regione Piemonte con il seguente:
  Regione Piemonte
   1. Pinerolo, Valsusa, Valli Lanzo, Ivrea, Venaria
   2. Chivasso, Settimo, Moncalieri, to6, Nichelino
   3. Orbassano, Collegno, to7, To3, to8
   4. To1, to2, to4, To5.
1. 222. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia.

  Alla Tabella B, Collegi plurinominali per l'elezione del Senato della Repubblica, sostituire il capoverso: Regione Piemonte con il seguente:
  Regione Piemonte
   1. Pinerolo, val Susa, Orbassano, nichelino, collegno
   2. Moncalieri, settimo, to6, to7, to1
   3. Val di Lanzo, Ivrea, Chivasso, Venaria, To5
   4. To2, To3, to4, to8.
1. 223. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia.

  Alla tabella B, Collegi plurinominali per l'elezione del Senato della Repubblica, Regione Piemonte, capoverso 2, sopprimere la parola: Ivrea.

  Conseguentemente al capoverso 3 aggiungere la parola: Ivrea.
1. 225. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia.

  Alla Tabella B, Collegi plurinominali per l'elezione del Senato della Repubblica, Regione Piemonte, capoverso 2, sopprimere la parola: Ivrea.

  Conseguentemente al capoverso 3 aggiungere la parola: Ivrea.
1. 224. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia.

  Alla Tabella B, Collegi plurinominali per l'elezione del Senato della Repubblica, Circoscrizione Lombardia, al capoverso 11 sopprimere le parole: Albino, Costa Volpino, Zogno.

  Al capoverso 18 sopprimere le parole: Dalmine, Seriate, Treviglio.

  Al capoverso 19 sopprimere la parola: Bergamo.

  Conseguentemente aggiungere infine il seguente capoverso:
  19-bis. Albino, Costa Volpino, Zogno, Dalmine, Seriate, Treviglio, Bergamo».
1. 226. Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Alla Tabella B, Collegi plurinominali per l'elezione del Senato della Repubblica Regione Lombardia, al capoverso 14 sostituire le parole: Cinisello Balsamo con la seguente: Monza.

  Conseguentemente, al capoverso 15 sostituire la parola: Monza con le seguenti: Cinisello Balsamo.
1. 227. Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi.

Pag. 81

  Alla Tabella B, Collegi plurinominali per l'elezione del Senato della Repubblica Regione Veneto, al capoverso 24 sopprimere le parole: Portogruaro e Venezia-San Donà di Piave.

  dopo il Capoverso 24 aggiungere il seguente:
  
24-bis. Portogruaro, Venezia-San Donà di Piave».

  Conseguentemente, al capoverso 25 sopprimere la parola: Mirano.

  Al capoverso 27 sopprimere le parole: Chioggia, Venezia-Mestre, Venezia-Mira e Venezia-San Marco.

  Conseguentemente, dopo il capoverso 27 aggiungere il seguente:
  27-bis. Chioggia, Mirano, Venezia-Mestre, Venezia-Mira, Riviera del Brenta, Venezia-San Marco.
1. 228. Matteo Bragantini, Invernizzi, Prataviera.

  Alla Tabella B, Collegi plurinominali per l'elezione del Senato della Repubblica Regione Veneto, al capoverso 24 sopprimere le parole: Portogruaro, Venezia-San Donà di Piave.

  Dopo il Capoverso 24 aggiungere il seguente:
  24-bis. Portogruaro, Venezia-San Donà di Piave.

  Conseguentemente, al capoverso 25 sopprimere la parola: Mirano.

  Conseguentemente, dopo il capoverso 25 aggiungere i seguenti:
  25-bis. Mirano, Riviera del Brenta.
  25-ter. Chioggia.
  25-quater. Venezia-Mestre, Venezia-Mira.
  25-quinquies. Venezia-San Marco.

  Conseguentemente, al capoverso 27 sopprimere le parole: Chioggia, Venezia-Mestre, Venezia-Mira e Venezia-San Marco.
1. 229. Matteo Bragantini, Invernizzi, Prataviera.

  All'articolo 1, comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, sostituire le parole: nei collegi plurinominali indicati nella tabella «B» con le seguenti: collegi plurinominali.

  Conseguentemente:
   all'articolo 1, comma, 3, capoverso Art. 3, sopprimere il comma 4.
   dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 3.
(Delega al Governo per la determinazione dei collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi plurinominali di cui all'articolo 1, comma 2, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) i collegi sono costituiti garantendo la coerenza del relativo bacino territoriale e di norma la sua omogeneità economico-sociale e le sue caratteristiche storico-culturali; essi hanno un territorio continuo salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari. I collegi non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse, né dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più Pag. 82collegi. In quest'ultimo caso il comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del comune medesimo o della medesima città metropolitana. Nelle regioni a statuto ordinario la circoscrizione dei collegi plurinominali si conforma ad unità multiplo delle circoscrizioni dei collegi uninominali disposti per l'elezione dei consigli provinciali ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122. Nella Regione siciliana e nelle regioni Sardegna e Friuli-Venezia Giulia, ove debba procedersi alla suddivisione della circoscrizione in più collegi plurinominali, la circoscrizione dei collegi plurinominali si conforma, ove possibile, alle circoscrizioni disposte dalla legge regionale per l'elezione dei rispettivi consigli provinciali;
   b) la popolazione di ciascun collegio non può essere inferiore a quella che dà luogo alla assegnazione di tre seggi, né superiore a quella che dà luogo all'assegnazione di sei seggi, ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, introdotto dall'articolo 1, comma 3, della presente legge, ferma restando la prevalenza dei criteri di cui alla lettera a);

  2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato dei pareri espressi, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri ed entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali delle regioni il cui territorio è ripartito in più collegi plurinominali, è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia, da rendere entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione. Si prescinde dai pareri di cui al presente comma qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati.
  3. Successivamente alla prima determinazione dei collegi plurinominali, si procede alla revisione del numero dei collegi ovvero delle loro circoscrizioni per variazioni del parametro della popolazione soltanto quando esse danno luogo al superamento del limite inferiore o superiore dei seggi da assegnare. Alla revisione dei collegi plurinominali si procede altresì, con norme di legge, nel caso di modifica costituzionale avente ad oggetto il numero dei parlamentari.
  4. L'elenco dei collegi plurinominali istituiti con il decreto legislativo di cui al comma 1 è inserito come tabella B allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.
1. 6. Costa, Dorina Bianchi, Leone.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, commi 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sostituire la parola: plurinominali con la seguente: uninominali.
1. 8. Balduzzi, Romano, Mazziotti di Celso, Galgano.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 1, sopprimere le parole: , attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali.
1. 9. Dieni, Lombardi, Nuti, Grillo, Cozzolino, Toninelli, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2 sostituire i primi due periodi con il seguente: la Conferenza permanente Stato regioni comunica entro e non oltre 20 giorni dall'approvazione della presente legge, la ripartizione delle circoscrizioni elettorali e dei collegi plurinominali che ogni singola regione ha provveduto a delineare in accordo con gli enti locali territoriali, al Ministero dell'interno che entro e non oltre 30 giorni dall'avvenuta comunicazione provvede con proprio regolamento a redigere la definitiva ripartizione delle circoscrizioni elettorali e Pag. 83dei collegi plurinominali del territorio nazionale.

  Conseguentemente sostituire, ovunque ricorrano, le parole: tabella A allegata al presente testo unico con le seguenti: di cui all'articolo 1 , comma 2 e sostituire, ovunque ricorrano le parole: tabella B con le seguenti: di cui all'articolo 1 comma 2».
1. 10. Invernizzi, Matteo Bragantini.

Subemendamento all'emendamento 1. 11

  Al capoverso 2-bis sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: sette mesi.
0. 1. 11. 1. D'Ambrosio, Dadone, Nuti, Toninelli, Cozzolino, Fraccaro, Grillo, Dieni.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, sostituire i primi due periodi con il seguente: «Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali e nei relativi collegi plurinominali individuati con le modalità di cui al successivo comma.»

  Conseguentemente:
   a) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
    a) i collegi sono costituiti garantendo la coerenza del relativo bacino territoriale e di norma la sua omogeneità economico-sociale e le sue caratteristiche storico-culturali; essi hanno un territorio continuo salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari. I collegi possono anche includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse, ma non dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del comune medesimo o della medesima città metropolitana istituita ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi ed ai criteri indicati nella presente lettera, deve tener conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;
    b) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione non oltre il dieci per cento, in eccesso o in difetto. Tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della circoscrizione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero dei collegi plurinominali compresi nella circoscrizione. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto nella lettera a) per le zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, gli scarti dalla media circoscrizionale della popolazione sono giustificati non oltre il limite del quindici per cento, in eccesso o in difetto.

  Il Governo predispone lo schema del decreto legislativo di cui al periodo precedente sulla base delle indicazioni formulate, entro due mesi dal suo insediamento, da una Commissione, nominata dai Presidenti delle Camere, composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere.
  Lo schema del decreto legislativo di cui al primo periodo, corredato dai pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della Commissione di esperti, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, è trasmesso Pag. 84alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; laddove lo schema si discosti dalle proposte della Commissione di esperti il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il parere va espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione. Si prescinde dai pareri di cui al comma precedente qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati. Il Governo è delegato altresì ad adottare, entro lo stesso termine di cui al primo periodo, un decreto legislativo con cui sono apportate al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, le modificazioni strettamente conseguenti a quanto previsto dalla presente legge. Alla revisione delle circoscrizioni e dei collegi elettorali in Italia e all'estero si procede altresì, con norme di legge, nel caso di modifica costituzionale avente ad oggetto il numero dei parlamentari o in conseguenza di nuova disciplina sull'esercizio del voto da parte degli italiani all'estero.;
   b) al comma 3, capoverso articolo 3, apportare le seguenti modifiche:
    1) al comma 1, sostituire le parole: «di cui alla tabella A allegata al presente testo unico», con le seguenti: «di cui alla tabella, da individuarsi attraverso le modalità di cui al comma 2-bis»;
    2) al comma 2, sostituire le parole: «di cui alla Tabella “B” con le seguenti: «di cui alla tabella, da individuarsi attraverso le modalità di cui al comma 2-bis.
1. 11. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Rossi, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

Subemendamenti all'emendamento 1. 35

  Alla parte consequenziale, articolo 3, comma 1, sostituire le parole: il Governo è delegato ad adottare entro tre mesi con le seguenti: il Governo è delegato ad adottare entro sei mesi.
0. 1. 35. 1. Dadone, Nuti, Toninelli, Cozzolino, Fraccaro, Grillo, Dieni, D'Ambrosio.

  Alla parte consequenziale, articolo 3, comma 1, lettera b), sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 5 per cento.
0. 1. 35. 2. Nuti, Toninelli, Cozzolino, Fraccaro, Grillo, Dieni, D'Ambrosio, Dadone.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, sopprimere le parole: indicati nella tabella «B» allegata al presente testo unico.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 3, sopprimere le parole: di cui alla Tabella “B”.

  Conseguentemente, al medesimo comma 3, sopprimere il capoverso 4.

  Conseguentemente dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 3.
Delega per la determinazione dei collegi plurinominali.

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi plurinominali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a. i collegi sono costituiti garantendo la coerenza del relativo bacino territoriale e di Pag. 85norma la sua omogeneità economico-sociale e le sue caratteristiche storico-culturali; essi hanno un territorio continuo salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari. I collegi non possono includere, di norma, il territorio di comuni appartenenti a province diverse. Essi non possono altresì dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del comune medesimo o, se istituita, della medesima città metropolitana. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai princìpi ed ai criteri indicati nella presente lettera, deve tener conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;
   b. la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione non oltre il 10 per cento, in eccesso o in difetto. Tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della circoscrizione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero dei collegi uninominali compresi nella circoscrizione. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto nella lettera a) per le zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, gli scarti dalla media circoscrizionale della popolazione sono giustificati non oltre il limite del 15 per cento, in eccesso o in difetto.

  2. Il Governo predispone lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni formulate, entro trenta giorni dal suo insediamento, da una Commissione, la quale è nominata, sentita la Conferenza dei Presidenti di Gruppo, dal Presidente della Camera dei deputati ed è composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere.
  3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato dai pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della Commissione di esperti, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; laddove lo schema si discosti dalle proposte della Commissione di esperti il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il parere va espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione.
  4. Si prescinde dai pareri di cui al comma 3 qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati.
  5. All'inizio di ogni legislatura il Presidente della Camera dei deputati provvede alla nomina della Commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali, composta a norma del comma 2. Dopo ogni censimento generale, e ogni qualvolta ne avverta la necessità, la Commissione formula le indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce al Presidente della Camera dei deputati. Alla revisione delle circoscrizioni e dei collegi elettorali in Italia e all'estero si procede altresì, con norme di legge, nel caso di modifica costituzionale avente ad oggetto il numero dei parlamentari o in conseguenza di nuova disciplina sull'esercizio del voto da parte degli italiani all'estero.
1. 35. Balduzzi, Romano, Mazziotti di Celso, Galgano.

  Al comma 1, articolo 1, comma 2, sopprimere le parole: indicati nella tabella “B” allegata al presente testo unico del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 ivi modificato e, conseguentemente, al comma 3 sopprimere le parole: di cui alla Tabella “B”.
1. 12. Balduzzi, Romano, Mazziotti di Celso, Galgano.

Pag. 86

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.
1. 15. Fraccaro, Dieni, Lombardi, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Grillo, Cozzolino, Toninelli.

Subemendamento all'emendamento 1. 16

  Sostituire la parola: quarantadue con la seguente: quarantacinque.

  Conseguentemente alla lettera a) sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 45 per cento e le parole: 11 punti con le seguenti: 6 punti.
0. 1. 16. 1. Fraccaro, Grillo, Dieni, D'Ambrosio, Dadone, Nuti, Toninelli, Cozzolino.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: trentacinque con la seguente: quarantadue.

  Conseguentemente:
   a) al comma 16, lettera a), numero 5) sostituire le parole: «35 per cento» con le seguenti: «42 per cento»;
   b) all'articolo 16, lettera a), numero 7), sostituire le parole: «di 18 punti» con le seguenti: «di 11 punti.
1. 16. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Rossi, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2 sostituire la parola: trentacinque con la seguente: quarantadue e, conseguentemente, al comma 16, lettera a), numero 5, sostituire le parole: 35 per cento con le seguenti: 42 per cento, e al numero 7 sostituire le parole: 18 punti con le seguenti:  13 punti.
1. 17. Mazziotti di Celso, Romano, Balduzzi, Galgano.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, sostituire la parola: trentacinque con la seguente: quarantadue.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 16, numero 5), sostituire le parole: 35 per cento con le seguenti: 42 per cento.
1. 18. Pisicchio, Labriola, Zaccagnini.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: trentacinque con la seguente: quarantuno.

  Conseguentemente:
   a)
al comma 16, lettera a), numero 5) sostituire le parole: 35 per cento con le seguenti: 41 per cento;
   b) all'articolo 16, lettera a), numero 7), sostituire le parole: «18 punti» con le seguenti: «12 punti».
1. 19. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Rossi, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

Subemendamento all'emendamento 1. 20

  Sostituire la parola: quarantuno con la seguente: quarantacinque.

  Conseguentemente sostituire le parole: 14 punti percentuali con le seguenti: 6 punti percentuali.
0. 1. 20. 1. Grillo, Dieni, D'Ambrosio, Dadone, Nuti, Toninelli, Cozzolino, Fraccaro.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, sostituire la parola: trentacinque con la seguente: quarantuno.

  Conseguentemente, al comma 16, lettera a), sostituire le parole: 35 per cento con le seguenti: 41 per cento, e al comma 16, n. 7, Pag. 87sostituire le parole: 18 punti con le seguenti: 14 punti percentuali.
1. 20. Romano, Mazziotti di Celso, Balduzzi, Galgano.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: trentacinque con la seguente: quaranta.

  Conseguentemente:
   a) al comma 16, lettera a), numero 5) sostituire le parole: 35 per cento con le seguenti: 40 per cento;
   b) all'articolo 16, lettera a), numero 7), sostituire le parole: 18 punti con le seguenti: 13 punti.
1. 21. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Rossi, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, sostituire la parola: trentacinque con le seguenti: quaranta per cento.

  Conseguentemente:
   a) al comma 16, lettera a), n. 5), sostituire le parole: 35 per cento con le seguenti: 40 per cento.
   b) al comma 16, lettera a), n. 7), sostituire le parole: 18 punti con le seguenti: 13 punti.
*1. 22. Migliore, Pilozzi, Kronbichler.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, sostituire la parola: trentacinque con le seguenti: quaranta per cento.

  Conseguentemente:
   a) al comma 16, lettera a), n. 5), sostituire le parole: 35 per cento con le seguenti: 40 per cento.
   b) al comma 16, lettera a), n. 7), sostituire le parole: 18 punti con le seguenti: 13 punti.
*1. 23. Di Lello, Locatelli, Di Gioia, Pastorelli, Labriola, Zaccagnini.

  Al comma 1, capoverso articolo 1, comma 2, sostituire la parola: trentacinque con la seguente: quaranta.

  Conseguentemente, al comma 16, lettera a), numero 5 sostituire le parole: 35 per cento con le seguenti: 40 per cento e al numero 7 sostituire le parole: 18 punti percentuali con le seguenti: 15 punti percentuali.
1. 24. Balduzzi, Mazziotti di Celso, Romano, Galgano.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, sostituire la parola: trentacinque con la seguente: quaranta.

  Conseguentemente, al comma 16, lettera a), punto 5, sostituire le parole: 35 per cento con le seguenti: 40 per cento.
*1. 26. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, sostituire la parola: trentacinque con la seguente: quaranta.

  Conseguentemente, al comma 16, lettera a), punto 5, sostituire le parole: 35 per cento con le seguenti: 40 per cento.
*1. 27. Pisicchio, Labriola, Zaccagnini.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, sostituire la parola: trentacinque con la seguente: quaranta.

  Conseguentemente, al comma 16, lettera a), punto 5, sostituire le parole: 35 per cento con le seguenti: 40 per cento.
*1. 28. La Russa, Corsaro.

Pag. 88

Subemendamenti all'emendamento 1. 29

  Al capoverso a) sostituire la parola: trentotto con la seguente: quarantaquattro.

  Conseguentemente al capoverso b) e d) sostituire le parole: almeno il 38 con le seguenti: almeno il 44 e sempre conseguentemente sostituire al capoverso c) la parola: trentotto con la seguente: quarantaquattro.
0. 1. 29. 1. Dieni, D'Ambrosio, Dadone, Nuti, Toninelli, Cozzolino, Fraccaro, Grillo.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera b) dopo le parole: almeno il 38 aggiungere le seguenti: e al numero 7) sostituire le parole: «18 punti percentuali» con le seguenti: «15 punti percentuali»;
   b) alla lettera d) dopo le parole: almeno il 38 aggiungere le seguenti: e al numero 7) sostituire le parole: «18 punti percentuali» con le seguenti: «15 punti percentuali».
0. 1. 29. 2. Rosato.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1 comma 1, capoverso Articolo 1, comma 2, sostituire la parola: trentacinque con la seguente: trentotto.
   b) all'articolo 1 comma 16, lettera a), numero 5) sostituire le parole: almeno il 35 con le seguenti: almeno il 38.
   c) all'articolo 2 comma 1, capoverso comma 2 sostituire la parola: trentacinque con la seguente: trentotto.
   d) all'articolo 2, comma 8, capoverso comma 1, numero 5) sostituire le parole: almeno il 35 con le seguenti: almeno il 38.
1. 29. Bindi, Giorgis, Rosato, Cuperlo, Gasparini, Rampi, Bargero, Giuditta Pini, Gribaudo, Cominelli, Malisani, Manzi, Rubinato, Murer, Carnevali, Giovanna Sanna.

  Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 4, dopo le parole: legge 4 agosto 1993, n. 277 aggiungere le parole: avendo comunque come prioritario il criterio che ciascun collegio sia costituito rispettando l'ambito della provincia».
1. 31. La Russa, Corsaro.

Subemendamenti all'articolo aggiuntivo 1. 01

  All'articolo 1-bis, al comma 1, alinea, sostituire le parole: Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi, con le seguenti: Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi,.
0. 1. 01. 1. Cozzolino, Fraccaro, Grillo, Dieni, D'Ambrosio, Dadone, Nuti, Toninelli.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al capoverso Art. 1-bis, comma 1, lettera a), aggiungere, dopo il primo periodo, il seguente: I collegi plurinominali sono costituiti a partire dal territorio delle province.
   b) al capoverso Art. 2-bis, comma 1, lettera a), aggiungere, dopo il primo periodo, il seguente: I collegi plurinominali sono costituiti a partire dal territorio delle province.
0. 1. 01. 2. Famiglietti.

  All'articolo 2-bis, comma 1, alinea, sostituire le parole: Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi, con le seguenti: Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi,.
0. 1. 01. 3. Fraccaro, Grillo, Dieni, D'Ambrosio, Dadone, Nuti, Toninelli, Cozzolino.

Pag. 89

  Sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente sopprimere i commi 18, 19, 20 e 21.
1. 36. Nuti, Grillo, Fraccaro, Dieni, Lombardi, Toninelli, Dadone, D'Ambrosio, Cozzolino.

  Apportare le seguenti modifiche:
   a) sopprimere il comma 2;
   b) al comma 3, capoverso Art. 3, al numero 3), sopprimere le parole: «salvo quanto disposto dall'articolo 2»;
   c) al comma 3, capoverso Art. 3, sopprimere il comma 4;
   d) al comma 16, lettera a), al numero 1) sostituire le parole: «nei collegi uninominali della Valle d'Aosta e del Trentino Alto Adige» con le seguenti: «nel collegio uninominale della Valle d'Aosta»;
   e) sopprimere il comma 18;
   f) sopprimere il comma 21;
   g) Alla Tabella B Camera sostituire le parole da: «La circoscrizione Trentino Alto Adige» fino alla fine del periodo con le seguenti: «La circoscrizione della regione Trentino Alto Adige è ripartita in due collegi plurinominali corrispondenti con la provincia autonoma di Trento e la provincia autonoma di Bolzano».
1. 37. Biancofiore, Bianconi, Centemero, Gelmini, Ravetto.

  Sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente, sostituire il comma 21 con il seguente:
  21. «Art. 93-bis. 1. – Con il decreto di cui all'articolo 3 è determinato il numero dei seggi spettanti alla circoscrizione della regione Trentino-Alto Adige, che è ripartita in due collegi plurinominali corrispondenti con la provincia autonoma di Trento e la provincia autonoma di Bolzano.
  2. I seggi attribuiti nella circoscrizione Trentino-Alto Adige sono computati, secondo le rispettive assegnazioni, nei numeri che ai sensi dell'articolo 83 determinano l'assegnazione del premio di maggioranza».
1. 38. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente al comma 24, capoverso Art. 93-quater, sopprimere il punto 6.
1. 39. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Sopprimere il comma 2.
1. 40. Biancofiore, Bianconi, Centemero, Gelmini, Ravetto.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. L'articolo 3 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è sostituito dal seguente:
  «Art. 3. – 1. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, è effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, da emanare contestualmente al decreto di convocazione dei comizi.
  2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 è determinato, per ciascuna circoscrizione, il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali di cui alla Tabella B Camera sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno.
  3. Il Governo è delegato a provvedere, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto Pag. 90legislativo adottato ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla determinazione dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione in modo che non superino mai il massimo di quattordici seggi, sulla base dei principi direttivi recati dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 276, in quanto applicabili.
  4. Il Governo predispone lo schema del decreto legislativo sulla base delle indicazioni formulate, entro due mesi dal suo insediamento, da una commissione, nominata dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, composta dal presidente dell'istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, sentito il parere dei presidenti dei gruppi parlamentari.
  5. Lo schema del decreto legislativo, corredato dai pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della commissione di esperti, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; laddove lo schema si discosti dalle proposte della commissione di esperti il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il parere va espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione, si prescinde dai pareri di cui al presente comma qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati.
  6. All'inizio di ogni legislatura i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica provvedono alla nomina della commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali. Dopo ogni censimento generale della popolazione, e ogni qual volta ne avverta la necessità, la commissione formula le indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce ai Presidenti delle Camere».
1. 41. Lombardi, Toninelli, Dadone, D'Ambrosio, Grillo, Cozzolino, Nuti, Fraccaro, Dieni.

  Al comma 3, capoverso articolo 3 apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, sostituire la parola «plurinominali» con la seguente: «uninominali»;
   b) sostituire il comma 3 con il seguente: «Salvo quanto disposto dall'articolo 2, i seggi spettanti alla circoscrizione ai sensi del comma 1 sono assegnati in collegi uninominali, costituiti nell'ambito di ciascuna circoscrizione sulla base dei criteri e dei principi direttivi recati dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277».
   c) sopprimere il comma 4.
1. 42. Balduzzi, Romano, Mazziotti di Celso, Galgano.

  Al comma 3, capoverso articolo 3, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di favorire l'accesso alla rappresentanza di candidati espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, uno dei collegi plurinominali nella circoscrizione del Friuli Venezia Giulia è formato dai comuni o frazioni di essi, come individuati dal decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia 18 dicembre 2008, n. 346, come successivamente integrato e modificato dai decreti 31 dicembre 2008, n. 362, 27 ottobre 2009, n. 300, 21 marzo 2012, n. 70 e n. 71 emessi in attuazione dell'articolo 10 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

Pag. 91

  Conseguentemente al comma 16, punto 3), dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   «b-bis)
Nel collegio di cui all'articolo 3, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, spetta comunque almeno un seggio alle liste rappresentative della minoranza linguistica slovena, nel caso in cui tali liste abbiano ottenuto nel collegio almeno il 7 per cento dei voti validi.»
1. 43. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

  Al comma 3, capoverso articolo 3, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di favorire l'accesso alla rappresentanza di candidati espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, uno dei collegi plurinominali nella circoscrizione del Friuli Venezia Giulia è formato dai comuni o frazioni di essi, come individuati dal decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia 18 dicembre 2008, n. 346, come successivamente integrato e modificato dai decreti 31 dicembre 2008, n. 362, 27 ottobre 2009, n. 300, 21 marzo 2012, n. 70 e n. 71 emessi in attuazione dell'articolo 10 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

  Conseguentemente al comma 16, punto 3), dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   «b-bis)
Nel collegio di cui all'articolo 3, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, spetta comunque almeno un seggio alle liste rappresentative della minoranza linguistica slovena, collegate ad una lista che presenti i requisiti di cui all'articolo 83, comma 1, punto 3), nel caso in cui tali liste abbiano ottenuto nel collegio almeno il 7 per cento dei voti validi».
1. 44. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

  Al comma 3, capoverso articolo 3, sopprimere i commi 3 e 4.
1. 47. Dadone, Grillo, Lombardi, Toninelli, D'Ambrosio, Cozzolino, Nuti, Fraccaro, Dieni.

  Al comma 3, capoverso articolo 3, comma 3, sostituire le parole: un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a sei con le seguenti: un numero di seggi non inferiore a sei e non superiore a dodici.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 1, sostituire il comma 4 con il seguente:
  «4. All'articolo 4, del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:
  «3. Ogni elettore può esprimere, sulle apposite righe stampate accanto al contrassegno della lista prescelta, uno o due voti di preferenza scrivendo il cognome o il nome e cognome di non più di due candidati. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza».
   b) all'articolo 1, comma 14, sostituire la lettera a) con la seguente:
    a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A destra di ciascun contrassegno sono tracciate, all'interno del relativo rettangolo, due linee orizzontali per l'espressione del voto preferenza»;
   c) all'articolo 1, dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:
  «15-bis. All'articolo 58 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» il secondo comma è sostituito dal seguente:
  «2. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente Pag. 92il contrassegno della lista prescelta e può esprimere il voto o i voti di preferenza nei limiti indicati dall'articolo 59, secondo comma. Sono vietati altri segni o indicazioni. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione.»

  15-ter. All'articolo 59, del «decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è aggiunto, in fine, il seguente comma: «L'elettore può manifestare una o due preferenze soltanto per i candidati della lista da lui votata».
  15-quater. Dopo l'articolo 59 del «decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è aggiunto il seguente:
  «Art. 59-bis – 1. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita, sulle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e il cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella medesima lista. In caso di identità di cognome tra candidati devono essere scritti sempre il nome e il cognome e, ove occorra, la data e il luogo di nascita.
  2. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scrivere solo uno dei due. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi è possibilità di confusione tra più candidati. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non è designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.
  3. Sono comunque valide le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato che si riferiscono a candidati della lista votata.
  4. Le preferenze espresse per candidati compresi in liste di altri collegi non sono valide. Sono, altresì, non valide le preferenze espresse per candidati compresi in una lista diversa da quella votata, anche se facente parte della stessa coalizione.
  5. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che ha votato la lista alla quale appartengono i candidati. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista appartenente alla medesima coalizione, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati. Nel caso in cui I contrassegni votati facciano parte di coalizioni diverse è nullo sia il voto di lista che quello di preferenza.
  6. Le preferenze in eccedenza al numero stabilito sono nulle e rimangono valide le prime preferenze espresse».

  15-quinquies. L'articolo 68 del «decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è sostituito dal seguente:
  «Art. 68 – 1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista cui è attribuito il voto e il cognome dei candidati ai quali è stata data la preferenza. Passa, quindi, la scheda a un altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.
  2. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o nella scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda viene subito impresso il timbro della sezione e sono apposte le firme del presidente e di due altri componenti dell'ufficio di sezione.
  3. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non è stata posta nella cassetta o nella scatola, dopo lo spoglio del voto.
  4. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.Pag. 93
  5. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale con il numero degli iscritti, dei votanti, dei voti di lista validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche e delle schede contenenti voti di lista contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura.
  6. Tutte le operazioni previste dal presente articolo devono essere compiute nell'ordine ivi indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale».

  15-sexies. All'articolo 70, del «decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957», il primo comma è sostituito dal seguente: «Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 58, 59, 59-bis e 62, sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.»
  15-septies. All'articolo 71, del «decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957», sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, il numero 2) è sostituito dal seguente:
  «2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio dà atto del numero dei voti di lista e dei voti di preferenza contestati e assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati ai fini dell'ulteriore esame da compiere da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi del numero 2), del primo comma, dell'articolo 76»;
   b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «I voti contestati devono essere raggruppati, per le singole liste e per i singoli candidati, a seconda dei motivi di contestazione che devono essere dettagliatamente descritti».

  15-octies. All'articolo 74, del «decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957», il secondo comma è sostituito dal seguente: «Nel verbale deve essere presa nota di tutte le operazioni prescritte dal presente testo unico e deve essere fatta menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati, siano o non siano attribuiti provvisoriamente alle liste o ai candidati, delle decisioni del presidente, nonché delle firme e dei sigilli».
  15-novies. All'articolo 76, del «decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957», il numero 1), del primo comma, è sostituito dal seguente:
  «1) fa lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni in conformità all'articolo 73, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 59, 59-bis, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74 e 75».

  15-decies. All'articolo 77, del «decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957», dopo il numero 1), del comma 1, è inserito il seguente:
  «1-bis. Determina, per ciascun collegio plurinominale, la cifra individuale di ciascun candidato nelle liste del collegio. Tale cifra è data dalla somma dei voti di preferenza conseguiti dal candidato della lista nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale. Determina, altresì, la graduatoria dei candidati della medesima lista disponendoli nell'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale il più anziano di età.»;
   d) all'articolo 1, dopo il comma 16, è inserito il seguente:
  16-bis. All'articolo 84, comma 1, del «decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957», le parole: «secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, numero 1-bis».
   e) all'articolo 1, sopprimere il comma 17.Pag. 94
   f) all'articolo 1, dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
  17-bis. All'articolo 86, del «decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957», il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti secondo la graduatoria redatta ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1-bis)».
* 1. 48. Costa, Dorina Bianchi, Leone.

  Al comma 3, capoverso articolo 3, comma 3, sostituire le parole: un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a sei con le seguenti: un numero di seggi non inferiore a sei e non superiore a dodici.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 1, sostituire il comma 4 con il seguente:
  «4. All'articolo 4, del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:
  «3. Ogni elettore può esprimere, sulle apposite righe stampate accanto al contrassegno della lista prescelta, uno o due voti di preferenza scrivendo il cognome o il nome e cognome di non più di due candidati. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza».
   b) all'articolo 1, comma 14, sostituire la lettera a) con la seguente:
    a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A destra di ciascun contrassegno sono tracciate, all'interno del relativo rettangolo, due linee orizzontali per l'espressione del voto preferenza»;
   c) all'articolo 1, dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:
  «15-bis. All'articolo 58 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» il secondo comma è sostituito dal seguente:
  «2. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta e può esprimere il voto o i voti di preferenza nei limiti indicati dall'articolo 59, secondo comma. Sono vietati altri segni o indicazioni. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione.»

  15-ter. All'articolo 59, del «decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è aggiunto, in fine, il seguente comma: «L'elettore può manifestare una o due preferenze soltanto per i candidati della lista da lui votata».
  15-quater. Dopo l'articolo 59 del «decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è aggiunto il seguente:
  «Art. 59-bis – 1. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita, sulle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e il cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella medesima lista. In caso di identità di cognome tra candidati devono essere scritti sempre il nome e il cognome e, ove occorra, la data e il luogo di nascita.
  2. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scrivere solo uno dei due. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi è possibilità di confusione tra più candidati. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non è designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.
  3. Sono comunque valide le preferenze espresse nominativamente in uno spazio Pag. 95diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato che si riferiscono a candidati della lista votata.
  4. Le preferenze espresse per candidati compresi in liste di altri collegi non sono valide. Sono, altresì, non valide le preferenze espresse per candidati compresi in una lista diversa da quella votata, anche se facente parte della stessa coalizione.
  5. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che ha votato la lista alla quale appartengono i candidati. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista appartenente alla medesima coalizione, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati. Nel caso in cui I contrassegni votati facciano parte di coalizioni diverse è nullo sia il voto di lista che quello di preferenza.
  6. Le preferenze in eccedenza al numero stabilito sono nulle e rimangono valide le prime preferenze espresse».

  15-quinquies. L'articolo 68 del «decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è sostituito dal seguente:
  «Art. 68 – 1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista cui è attribuito il voto e il cognome dei candidati ai quali è stata data la preferenza. Passa, quindi, la scheda a un altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.
  2. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o nella scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda viene subito impresso il timbro della sezione e sono apposte le firme del presidente e di due altri componenti dell'ufficio di sezione.
  3. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non è stata posta nella cassetta o nella scatola, dopo lo spoglio del voto.
  4. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.
  5. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale con il numero degli iscritti, dei votanti, dei voti di lista validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche e delle schede contenenti voti di lista contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura.
  6. Tutte le operazioni previste dal presente articolo devono essere compiute nell'ordine ivi indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale».

  15-sexies. All'articolo 70, del «decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957», il primo comma è sostituito dal seguente: «Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 58, 59, 59-bis e 62, sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.»
  15-septies. All'articolo 71, del «decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957», sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, il numero 2) è sostituito dal seguente:
  «2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio dà atto del numero dei voti di lista e dei voti di preferenza contestati e assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati ai fini dell'ulteriore esame da Pag. 96compiere da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi del numero 2), del primo comma, dell'articolo 76»;
   b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «I voti contestati devono essere raggruppati, per le singole liste e per i singoli candidati, a seconda dei motivi di contestazione che devono essere dettagliatamente descritti».

  15-octies. All'articolo 74, del «decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957», il secondo comma è sostituito dal seguente: «Nel verbale deve essere presa nota di tutte le operazioni prescritte dal presente testo unico e deve essere fatta menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati, siano o non siano attribuiti provvisoriamente alle liste o ai candidati, delle decisioni del presidente, nonché delle firme e dei sigilli».
  15-novies. All'articolo 76, del «decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957», il numero 1), del primo comma, è sostituito dal seguente:
  «1) fa lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni in conformità all'articolo 73, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 59, 59-bis, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74 e 75».

  15-decies. All'articolo 77, del «decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957», dopo il numero 1), del comma 1, è inserito il seguente:
  «1-bis. Determina, per ciascun collegio plurinominale, la cifra individuale di ciascun candidato nelle liste del collegio. Tale cifra è data dalla somma dei voti di preferenza conseguiti dal candidato della lista nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale. Determina, altresì, la graduatoria dei candidati della medesima lista disponendoli nell'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale il più anziano di età.»;
   d) all'articolo 1, dopo il comma 16, è inserito il seguente:
  16-bis. All'articolo 84, comma 1, del «decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957», le parole: «secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, numero 1-bis».
   e) all'articolo 1, sopprimere il comma 17.
   f) all'articolo 1, dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
  17-bis. All'articolo 86, del «decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957», il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti secondo la graduatoria redatta ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1-bis)».
* 1. 49. La Russa, Taglialatela.

Subemendamento all'emendamento 1. 50

  Sostituire la parola: dieci con la seguente: nove.
0. 1. 50. 1. Grillo, Dieni, D'Ambrosio, Dadone, Nuti, Toninelli, Cozzolino, Fraccaro.

  Al comma 3, capoverso articolo 3, sostituire le parole: non inferiore a tre e non superiore a 6 con le seguenti: non inferiore a cinque e non superiore a dieci.
1. 50. Lauricella.

Subemendamento all'emendamento 1. 51

  Sostituire la parola: otto con la seguente: sette.
0. 1. 51. 1. Dieni, D'Ambrosio, Dadone, Nuti, Toninelli, Cozzolino, Fraccaro, Grillo.

Pag. 97

  Al comma 3, capoverso articolo 3, comma 3, sostituire le parole: non inferiore a tre e non superiore a sei con le seguenti: non inferiore a quattro e non superiore a otto.
1. 51. Lauricella.

  Al comma 3, capoverso articolo 3, comma 3, le parole: non inferiore a tre e non superiore a sei sono sostituite con le seguenti: non inferiore a due e non superiore a tre.
1. 52. Costa, Dorina Bianchi, Leone.

  Al comma 3, capoverso articolo 3, sopprimere il comma 4.
1. 53. Bianconi, Centemero, Gelmini, Ravetto.

  Apportare le seguenti modificazioni:
  a) Sostituire il comma 4 con il seguente:
   4. All'articolo 4, il comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dai seguenti:
    «2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista. Ogni elettore può esprimere fino a due voti di preferenza. Qualora l'elettore esprima due voti di preferenza, essi devono riguardare due candidati di sesso diverso compresi nella stessa lista, pena l'annullamento del voto di preferenza.
    2.bis. I voti di preferenza si esprimono indicando i candidati prescelti a fianco del contrassegno di lista;

  b) Al comma 14, alla lettera a), dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è aggiunto infine, il seguente periodo:
  Accanto ad ogni singolo contrassegno sono tracciate le linee orizzontali in numero pari a quello dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere per i candidati della lista votata. Sono vietati altri segni e indicazioni.

  c) Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:
   15-bis. Il secondo comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
    «L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Con la stessa matita indica il voto di preferenza nei limiti indicati dall'articolo 59, secondo comma. Sono vietati altri segni o indicazioni. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione»;
   15-ter. All'articolo 59, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
    «L'elettore può manifestare la preferenza soltanto per i candidati della lista da lui votata. Il voto di preferenza deve essere espresso anche quando l'elettore intende attribuirlo ai candidati che per effetto dell'ordine di precedenza indicato dall'articolo 18-bis, comma 3, sono in testa alla lista votata»;
   15-quater. Dopo l'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono inseriti i seguenti:
    «Art. 59-bis1. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e il cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella medesima lista. In caso di identità di cognome tra candidati devono essere scritti sempre il nome e il cognome e, ove occorra, la data e il luogo di nascita.Pag. 98
    2. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scrivere solo uno dei due. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi è possibilità di confusione tra più candidati. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non è designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.
    3. Sono, comunque, valide le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato che si riferiscono a candidati della lista votata.
    4. Le preferenze espresse per candidati compresi in liste di altri collegi non sono valide. Sono, altresì, non valide le preferenze espresse per candidati compresi in una lista diversa da quella votata, anche se facente parte della stessa coalizione.
    5. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che ha votato la lista alla quale appartengono i candidati. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista appartenente alla medesima coalizione, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati. Nel caso in cui i contrassegni votati facciano parte di coalizioni diverse è nullo sia il voto di lista che quello di preferenza.
    6. Le preferenze in eccedenza al numero stabilito sono nulle e rimangono valide le prime preferenze espresse».
   15-quinquies. All'articolo 77, comma 1, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957,sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e il totale delle preferenze ottenute dai candidati di ciascuna lista»;

  d) Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
   16-bis. All'articolo 84, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze».
1. 56. Pisicchio, Migliore, Labriola, Zaccagnini.

  Sostituire, il comma 4, con il seguente:
  4. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» è aggiunto in fine, il seguente comma:
   «3. Ogni elettore può esprimere, sulle apposite righe stampate accanto al contrassegno della lista prescelta, uno o due voti di preferenza scrivendo il cognome o il nome e cognome di non più di due candidati. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza».

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 1, comma 14, sostituire la lettera a) con la seguente:
    a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A destra di ciascun contrassegno sono tracciate, all'interno dei relativo rettangolo, due linee orizzontali per l'espressione del voto preferenza».;

   b) all'articolo 1, dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:
  «15-bis. All'articolo 58 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» il secondo comma è sostituito dai seguente:
  «2. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta e può esprimere il voto o i voti di preferenza nei limiti indicati dall'articolo 59, secondo comma. Sono vietati altri segni o indicazioni. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e Pag. 99chiuderla. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione».

  15-ter. All'articolo 59, del «decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «L'elettore può manifestare una o due preferenze soltanto per i candidati della lista da lui votata».

  15-quater. Dopo l'articolo 59 del «decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è aggiunto il seguente:
  «Art. 59-bis – 1. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita, sulle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e il cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella medesima lista. In caso di identità di cognome tra candidati devono essere scritti sempre il nome e il cognome e, ove occorra, la data e il luogo di nascita.
  2. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scrivere solo uno dei due. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi è possibilità di confusione tra più candidati. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non è designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.
  3. Sono comunque valide le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato che si riferiscono a candidati della lista votata.
  4. Le preferenze espresse per candidati compresi in liste di altri collegi non sono valide. Sono, altresì, non valide le preferenze espresse per candidati compresi in una lista diversa da quella votata, anche se facente parte della stessa coalizione.
  5. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che ha votato la lista alla quale appartengono i candidati. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista appartenente alla medesima coalizione, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati. Nel caso in cui i contrassegni votati facciano parte di coalizioni diverse è nullo sia il voto di lista che quello di preferenza.
  6. Le preferenze in eccedenza al numero stabilito sono nulle e rimangono valide le prime preferenze espresse».

  15-quinquies. L'articolo 68 del «decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è sostituito dal seguente:
  «Art. 68. – 1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista cui è attribuito il voto e il cognome dei candidati ai quali è stata data la preferenza. Passa, quindi, la scheda a un altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.
  2. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o nella scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda viene subito impresso il timbro della sezione e sono apposte le firme del presidente e di due altri componenti dell'ufficio di sezione.
  3. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non è stata posta nella cassetta o nella scatola, dopo lo spoglio del voto.
  4. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.
  5. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza Pag. 100numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale con il numero degli iscritti, dei votanti, dei voti di lista validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche e delle schede contenenti voti di lista contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura.
  6. Tutte le operazioni previste dal presente articolo devono essere compiute nell'ordine ivi indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale».

  15-sexies. All'articolo 70, del «decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957», il primo comma è sostituito dal seguente: «Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 58, 59, 59-bis e 62, sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.»
  15-septies. All'articolo 71, del «decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957», sono apportate le seguenti modificazioni:
   c) al primo comma, il numero 2) è sostituito dal seguente:
  «2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio dà atto del numero dei voti di lista e dei voti di preferenza contestati e assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati ai fini dell'ulteriore esame da compiere da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi del numero 2), del primo comma, dell'articolo 76»;
   d) il secondo comma è sostituito dal seguente:
  «I voti contestati devono essere raggruppati, per le singole liste e per i singoli candidati, a seconda dei motivi di contestazione che devono essere dettagliatamente descritti».

  15-octies. All'articolo 74, del «decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957», il secondo comma è sostituito dal seguente:
  «Nel verbale deve essere presa nota di tutte le operazioni prescritte dal presente testo unico e deve essere fatta menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati, siano o non siano attribuiti provvisoriamente alle liste o ai candidati, delle decisioni del presidente, nonché delle firme e dei sigilli».

  15-novies. All'articolo 76, del «decreto del presidente della Repubblica n. 361 dei 1957», il numero 1), del primo comma, è sostituito dal seguente:
   «1) fa lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni in conformità all'articolo 73, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 59, 59-bis, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74 e 75».

  15-decies. All'articolo 77, del «decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957», dopo il numero 1), del comma 1, è inserito il seguente:
   «1-bis. Determina, per ciascun collegio plurinominale, la cifra individuale di ciascun candidato nelle liste del collegio. Tale cifra è data dalla somma dei voti di preferenza conseguiti dal candidato della lista nelle singole sezioni elettori del collegio plurinominale. Determina, altresì, la graduatoria dei candidati della medesima lista disponendoli nell'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale il più anziano di età.»;

   c) all'articolo 1, dopo il comma 16, è inserito il seguente:
  16-bis. All'articolo 84, comma 1, del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», le parole: «secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, numero 1-bis».

   d) all'articolo 1, sopprimere il comma 17.

Pag. 101

   e) all'articolo 1, dopo il comma 17 aggiungere il seguente:
  17-bis. All'articolo 86, del «decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957», il comma 1 è sostituito dal seguente:
  1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti secondo la graduatoria redatta ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1-bis)».
*1. 57. Costa, Dorina Bianchi, Leone.

  Sostituire, il comma 4, con il seguente:
  4. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» è aggiunto in fine, il seguente comma:
  «3. Ogni elettore può esprimere, sulle apposite righe stampate accanto al contrassegno della lista prescelta, uno o due voti di preferenza scrivendo il cognome o il nome e cognome di non più di due candidati. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza».

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 1, comma 14, sostituire la lettera a) con la seguente:
    a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A destra di ciascun contrassegno sono tracciate, all'interno dei relativo rettangolo, due linee orizzontali per l'espressione del voto preferenza».;

   b) all'articolo 1, dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:
  «15-bis. All'articolo 58 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» il secondo comma è sostituito dai seguente:
  «2. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta e può esprimere il voto o i voti di preferenza nei limiti indicati dall'articolo 59, secondo comma. Sono vietati altri segni o indicazioni. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione».

  15-ter. All'articolo 59, del «decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «L'elettore può manifestare una o due preferenze soltanto per i candidati della lista da lui votata».

  15-quater. Dopo l'articolo 59 del «decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è aggiunto il seguente:
  «Art. 59-bis – 1. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita, sulle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e il cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella medesima lista. In caso di identità di cognome tra candidati devono essere scritti sempre il nome e il cognome e, ove occorra, la data e il luogo di nascita.
  2. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scrivere solo uno dei due. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi è possibilità di confusione tra più candidati. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non è designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.
  3. Sono comunque valide le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato che si riferiscono a candidati della lista votata.
  4. Le preferenze espresse per candidati compresi in liste di altri collegi non sono valide. Sono, altresì, non valide le preferenze Pag. 102espresse per candidati compresi in una lista diversa da quella votata, anche se facente parte della stessa coalizione.
  5. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che ha votato la lista alla quale appartengono i candidati. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista appartenente alla medesima coalizione, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati. Nel caso in cui i contrassegni votati facciano parte di coalizioni diverse è nullo sia il voto di lista che quello di preferenza.
  6. Le preferenze in eccedenza al numero stabilito sono nulle e rimangono valide le prime preferenze espresse».

  15-quinquies. L'articolo 68 del «decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è sostituito dal seguente:
  «Art. 68. – 1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista cui è attribuito il voto e il cognome dei candidati ai quali è stata data la preferenza. Passa, quindi, la scheda a un altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.
  2. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o nella scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda viene subito impresso il timbro della sezione e sono apposte le firme del presidente e di due altri componenti dell'ufficio di sezione.
  3. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non è stata posta nella cassetta o nella scatola, dopo lo spoglio del voto.
  4. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.
  5. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale con il numero degli iscritti, dei votanti, dei voti di lista validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche e delle schede contenenti voti di lista contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura.
  6. Tutte le operazioni previste dal presente articolo devono essere compiute nell'ordine ivi indicato; dei compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale».

  15-sexies. All'articolo 70, del «decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957», il primo comma è sostituito dal seguente: «Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 58, 59, 59-bis e 62, sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.»
  15-septies. All'articolo 71, del «decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957», sono apportate le seguenti modificazioni:
   c) al primo comma, il numero 2) è sostituito dal seguente:
  «2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio dà atto del numero dei voti di lista e dei voti di preferenza contestati e assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati ai fini dell'ulteriore esame da compiere da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi del numero 2), del primo comma, dell'articolo 76»;Pag. 103
   d) il secondo comma è sostituito dal seguente:
  «I voti contestati devono essere raggruppati, per le singole liste e per i singoli candidati, a seconda dei motivi di contestazione che devono essere dettagliatamente descritti».

  15-octies. All'articolo 74, del «decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957», il secondo comma è sostituito dal seguente:
  «Nel verbale deve essere presa nota di tutte le operazioni prescritte dal presente testo unico e deve essere fatta menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati, siano o non siano attribuiti provvisoriamente alle liste o ai candidati, delle decisioni del presidente, nonché delle firme e dei sigilli».

  15-novies. All'articolo 76, del «decreto del presidente della Repubblica n. 361 dei 1957», il numero 1), del primo comma, è sostituito dal seguente:
   «1) fa lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni in conformità all'articolo 73, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 59, 59-bis, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74 e 75».

  15-decies. All'articolo 77, del «decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957», dopo il numero 1), del comma 1, è inserito il seguente:
  «1-bis. Determina, per ciascun collegio plurinominale, la cifra individuale di ciascun candidato nelle liste del collegio. Tale cifra è data dalla somma dei voti di preferenza conseguiti dal candidato della lista nelle singole sezioni elettori del collegio plurinominale. Determina, altresì, la graduatoria dei candidati della medesima lista disponendoli nell'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale il più anziano di età.»;

   c) all'articolo 1, dopo il comma 16, è inserito il seguente:
  16-bis. All'articolo 84, comma 1, del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», le parole: «secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, numero 1-bis».

   d) all'articolo 1, sopprimere il comma 17.

   e) all'articolo 1, dopo il comma 17 aggiungere il seguente:
  17-bis. All'articolo 86, del «decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957», il comma 1 è sostituito dal seguente:
  1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti secondo la graduatoria redatta ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1-bis)».
*1. 58. La Russa, Corsaro, Taglialatela.

  Sostituire il comma con il seguente: 4. Il comma 2 dell'articolo 4 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» è abrogato.
1. 59. D'Ambrosio, Grillo, Cozzolino, Lombardi, Toninelli, Dadone, Nuti, Fraccaro, Dieni.

  Sostituire il comma 4 con il seguente: «All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 361 del 1957 aggiungere in fine il seguente comma: “2-bis. Ogni elettore può esprimere un voto di preferenza indicando il cognome, o il nome e cognome, di un candidato. L'indicazione del voto di preferenza si esprime tracciando un solo segno su un apposito quadrato stampato a fianco del nome e cognome di ciascun candidato all'interno dello spazio riservato alla lista prescelta e Pag. 104votata sulla scheda di ciascun collegio plurinominale”».
1. 60. La Russa.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. All'articolo 4, comma 2, del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero sulla scheda a riempimento per la procedura di voto anticipato».
1. 61. Vargiu.

  Al comma 4, sostituire le parole: e il cognome e nome dei relativi candidati con le seguenti: ed ha facoltà di attribuire una preferenza per uno dei candidati compresi nella lista votata.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 14 sono inseriti i seguenti:
   Art. 14-bis. L'articolo 59 decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 è sostituito dal seguente:
   Art. 59. – 1. Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un voto di lista.
  2. L'elettore può esprimere il voto di preferenza esclusivamente per un candidato della lista da lui votata.
  3. Sono nulli i voti di preferenza nei quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista».
   Art. 14-ter. dopo l'articolo 59, è inserito il seguente:
   Art. 59-bis.1. L'elettore può esprimere un voto di preferenza, scrivendo con la matita copiativa, nell'apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.
1. 62. Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Al comma 4, sostituire le parole: e il cognome e nome dei relativi candidati con le seguenti: ed ha facoltà di attribuire una o due preferenze, nel rispetto dell'equilibrio di genere, per uno o due candidati compresi nella lista votata.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 14 aggiungere i seguenti:
   Art. 14-bis. L'articolo 59 è sostituito dal seguente:
   Art. 59. – 1. Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un voto di lista.
  2. L'elettore può esprimere il voto di preferenza esclusivamente per un candidato della lista da lui votata, o due voti di preferenza nel rispetto dell'equilibrio di genere.
  3. Sono nulli i voti di preferenza nei quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista».
   Art. 14-ter. dopo l'articolo 59, è inserito il seguente:
   Art. 59. – 1. L'elettore può esprimere due voti di preferenza, uno per ciascuno dei due sessi, scrivendo con la matita copiativa, nell'apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.
1. 63. Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Al comma 4, sostituire le parole: e il cognome e il nome dei relativi candidati con le seguenti: e il cognome e nome del relativo candidato nel collegio uninominale.
1. 64. Balduzzi, Romano, Mazziotti di Celso, Galgano.

Pag. 105

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
   1-bis. Non sono altresì eleggibili i titolari di una partecipazione di controllo del capitale sociale di una impresa concessionaria di beni o di servizi pubblici o di una impresa che controlla una impresa concessionaria di beni o di servizi pubblici o colui che in proprio esercita una impresa concessionaria di beni o di servizi pubblici.
  Non sono eleggibili i titolari di una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 120 del decreto legislativo 58 del 1998 in una impresa concessionaria di beni o di servizi pubblici o di una impresa che controlla una impresa concessionaria di beni o di servizi pubblici. Ai fini della disposizione di cui al presente comma è equiparata alla titolarità diretta la titolarità indiretta o la titolarità attribuita ad una società fiduciaria o ad un trust nonché il diritto di acquistare, a qualsiasi titolo, la titolarità anche tramite uno strumento finanziario, tipico o atipico, che incorpori o comunque attribuisca la titolarità della partecipazione o il diritto di acquistare la partecipazione.
  Dalla data di entrata in vigore della disposizione di cui al presente comma, se le situazioni giuridiche non sussistono al momento dell'elezione, ma sopravvengono, opera la immediata incompatibilità e la decadenza dall'ufficio.
1. 66. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Rossi, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente comma 4-bis. Dopo l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, inserire, il seguente articolo:

Art. 10-bis.
(Elezioni primarie).

  1. I partiti o i gruppi politici organizzati che intendano presentare liste di candidati per l'elezione della Camera dei deputati organizzano elezioni primarie per la selezione dei candidati ai sensi delle seguenti disposizioni, che costituiscono norme generati cui gli statuti dei partiti o dei gruppi politici organizzati devono attenersi ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera l) del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149.
  2. Le elezioni primarie si svolgono in una domenica compresa tra il novantesimo e il sessantesimo giorno antecedente alla data nella quale ha termine la legislatura e stabilita da un decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri.
  3. In caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati e sempre che le elezioni primarie non si siano già svolte nei termini del precedente comma, queste si svolgono la seconda domenica successiva alla data di pubblicazione del decreto che dispone lo scioglimento. In tal caso il decreto di convocazione dei comizi di cui all'articolo 11 è emanato e pubblicato unitamente a quello di scioglimento e, fermo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 11, il termine di cui al comma 3 della medesima disposizione è aumentato di un numero di giorni pari a quelli intercorrenti tra la data di pubblicazione del decreto e quella di svolgimento delle elezioni primarie.
  4. Le elezioni primarie sono organizzate in autonomia da ciascun partito o gruppo politico organizzato nel rispetto dei seguenti principi:
   a) attraverso le elezioni primarie sono selezionati almeno due terzi dei candidati in ogni collegio plurinominale di cui alla tabella «B» allegata al presente Testo unico, con arrotondamento all'unità superiore in caso di parte decimale superiore allo 0,5 e con arrotondamento all'unità inferiore in caso di parte decimale inferiore allo 0,5;
   b) la regolarità delle procedure è assicurata, eventualmente anche mediante un organo interno di garanzia, dai partiti o dai gruppi politici organizzati, i quali Pag. 106tengono traccia di tutte le operazioni e, al termine delle stesse, inviano una relazione dettagliata alla Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, denominata di seguito «Commissione». La Commissione vigila sulla regolarità delle procedure e sul rispetto delle presenti norme, potendo chiedere chiarimenti ai partiti o ai gruppi politici organizzati e segnalando eventuali violazioni all'autorità giudiziaria o all'Ufficio elettorale centrale nazionale di cui all'articolo 12. La Commissione, in ciascuna regione, opera mediante l'assistenza degli Uffici centrali circoscrizionali di cui all'articolo 13;
   c) l'elettorato attivo è riconosciuto agli iscritti ai partiti o ai gruppi politici organizzati aventi l'elettorato attivo di cui all'articolo 5, comma 1, e, a discrezione di questi, anche agli iscritti in un apposito registro tenuto dai medesimi partiti o gruppi politici. A tale registro possono iscriversi, fino al giorno precedente alla consultazione, gli elettori di cui all'articolo 5, comma 1, che intendano partecipare alle elezioni primarie, previa sottoscrizione di una dichiarazione di adesione ad una carta di principi che ciascun partito o gruppo politico ha cura di presentare, entro 3 giorni dalla pubblicazione del decreto che fissa la data delle elezioni primarie, alla Commissione. I partiti o i gruppi politici organizzati possono dotarsi della carta di principi anche in precedenza alla convocazione delle elezioni primarie, comunicandola alla Commissione; in tal caso essi hanno titolo a comunicare l'adozione di una nuova carta o di modifiche alta stessa entro il termine di cui al secondo periodo. Ogni elettore può partecipare alle elezioni primarie di un solo partito o gruppo politico organizzato; se tale obbligo è violato, il voto è nullo e all'elettore è applicata una sanzione amministrativa da cinquecento a millecinquecento euro;
   d) i candidati che partecipano alle elezioni primarie devono essere in possesso del requisito di elettorato passivo previsto dall'articolo 6, comma 1.

  5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle elezioni primarie promosse da partiti o gruppi politici organizzati che intendano presentare coalizioni di liste».
1. 67. Balduzzi, Romano, Mazziotti Di Celso, Galgano.

  Sopprimere il comma 5.

  Conseguentemente sopprimere il comma 8, sopprimere la lettera b) del comma 14, e sopprimere la lettera c) del comma 16.
1. 68. Dadone, Nuti, Fraccaro, D'Ambrosio, Grillo, Cozzolino, Lombardi, Toninelli, Dieni.

Subemendamenti all'emendamento 1. 69

  All'articolo 13-bis, al comma 6-bis, apportare le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  1. I partiti e i movimenti che intendono prendere parte alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono effettuare la designazione dei candidati nelle proprie liste attraverso elezioni primarie, ai sensi delle disposizioni del presente articolo.
   b) il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente:
  3. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la disciplina dei termini e dei modi per la comunicazione della decisione, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di effettuare la designazione dei candidati alle elezioni politiche attraverso le elezioni primarie, per la presentazione delle liste dei candidati alle elezioni primarie, di espressione del voto e di selezione dei candidati da presentare nelle liste elettorali, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:.
0. 1. 69. 1. Famiglietti.

Pag. 107

  All'articolo 13-bis, comma 3, sostituire la parola: tre con la seguente: cinque.
0. 1. 69. 2. Toninelli, Cozzolino, Fraccaro, Grillo, Dieni, D'Ambrosio, Dadone, Nuti.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. Dopo l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è inserito il seguente:
  «Art. 13-bis. – 1. La designazione dei candidati nelle liste dei partiti e dei movimenti che partecipano alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica avviene attraverso elezioni primarie da svolgere almeno due mesi prima della data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In caso di scioglimento anticipato delle Camere il termine è ridotto a quarantacinque giorni.
  2. Le elezioni primarie per la designazione dei candidati alle elezioni politiche sono indette con il provvedimento con il quale il Presidente della Repubblica indice le elezioni, e possono tenersi entro in una data antecedente di almeno quindici giorni quella di presentazione delle liste; tale termine può essere ridotto a 7 giorni in caso di scioglimento anticipato della legislatura.
  3. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la disciplina dei termini e dei modi per la presentazione delle liste dei candidati alle elezioni primarie, di espressione del voto e di selezione dei candidati da presentare nelle liste elettorali, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
   a) sono elettori tutti i cittadini regolarmente iscritti nelle liste elettorali;
   b) le liste dei candidati alle elezioni primarie, tra i quali è possibile scegliere, da parte dei cittadini, i candidati di ciascuna lista e per ciascun collegio alle elezioni politiche, possono essere composte da un numero minimo di candidati pari a quello dei candidati alle elezioni politiche per il corrispondente collegio, aumentato di almeno una unità; in ogni caso il numero massimo dei candidati non può essere superiore al doppio dei candidati previsti per ciascuna circoscrizione;
   c) nella composizione delle liste dei candidati alle elezioni primarie deve essere rispettato, ai sensi dell'articolo 51 della Costituzione, l'equilibrio di genere, attraverso la previsione di un numero equivalente di candidature per ciascun genere;
   d) l'elettore può esprimere il voto esclusivamente per i candidati presentati nell'ambito di una delle liste che partecipano alle elezioni primarie;
   e) l'espressione della scelta, da parte degli elettori, dei candidati da presentare nel corrispondente collegio alle elezioni politiche, avviene attraverso l'indicazione di uno o due dei candidati alle elezioni primarie; l'espressione del voto per due candidati deve riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento del voto;
   f) le liste dei candidati alle elezioni politiche presentate dai soggetti di cui al comma 1 in ciascun collegio vengono composte secondo l'ordine dei voti conseguiti alle elezioni primarie dai candidati del medesimo soggetto in tale collegio;
   g) le elezioni primarie si svolgono nello stesso giorno, fissato ai sensi del comma 2;
   h) le elezioni primarie sono pubbliche e statali;
   i) ai giudizi sulla validità delle elezioni primarie si applica l'articolo 66 della Costituzione.
1. 69. Marco Meloni, D'Attorre, Bindi, Lauricella, Fabbri, Gasparini, Pollastrini, Francesco Sanna, Giorgis, Rubinato, Rampi, Lattuca, Incerti, Mauri, Malpezzi, Cominelli, Gribaudo, Palma, Covello, Malisani, Manzi, Cenni, Terrosi, Murer, Bonomo, Giovanna Sanna.

Pag. 108

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. Il primo periodo dell'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è sostituito dal seguente: «I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste di candidati, debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime nelle singole circoscrizioni».
1. 70. Balduzzi, Andrea Romano, Mazziotti Di Celso, Galgano.

  Dopo il comma 7 inserire i seguenti:
  7-bis. L'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.
  7-ter. Il numero 2) del comma 1 dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
   «2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare alle liste e ai relativi contrassegni. I contrassegni di ciascuna lista e i nominativi dei relativi candidati sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;».

  7-quater. Al comma 2 dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'ordine delle liste, nonché l'ordine dei contrassegni delle liste sono stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24».

  Conseguentemente, sopprimere la lettera a) del comma 13.
1. 71. Cozzolino, Lombardi, Toninelli, Dadone, Nuti, Fraccaro, D'Ambrosio, Grillo, Dieni.

  Dopo il comma 7 inserire il seguente:
  7-bis. Il comma 3 dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.
1. 72. Nuti, Fraccaro, Cozzolino, Dieni, Lombardi, Toninelli, Dadone, D'Ambrosio, Grillo.

  Sopprimere il comma 8.
1. 73. Toninelli, Dadone, D'Ambrosio, Grillo, Nuti, Fraccaro, Cozzolino, Dieni, Lombardi.

  Al comma 8, capoverso, articolo 14-ter, comma 1, sostituire le parole: non sono consentiti con le seguenti: sono ammessi.
1. 74. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Rossi, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

  Al comma 8, capo verso «Art. 14-ter», comma 1, sopprimere la parola: non e aggiungere in fine il seguente periodo: Anche le liste che non hanno superato gli sbarramenti previsti dal comma 16 della presente legge, se apparentate, in caso di vittoria, accedono alla ripartizione dei seggi limitatamente alla quota percentuale del premio di maggioranza.
1. 75. Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Al comma 8, capoverso «Art. 14-ter» sopprimere la parola: non e aggiungere in fine il seguente periodo: Anche le liste che non hanno superato gli sbarramenti previsti dal comma 16 della presente legge, se apparentate, in caso di vittoria, accedono alla ripartizione dei seggi.
1. 76. Matteo Bragantini, Invernizzi.

Pag. 109

  Al comma 8, capoverso «Art. 14-ter», comma 1, sopprimere la parola: non.
1. 78. Dieni, Lombardi, Toninelli, Dadone, D'Ambrosio, Grillo, Nuti, Fraccaro, Cozzolino.

  Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
  8-bis.(Elezioni primarie per la Camera dei deputati). – 1. Dopo l'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
  «Art. 14-ter. – 1. Per la designazione dei candidati alla elezione della Camera dei deputati, i partiti o gruppi politici organizzati indicono elezioni primarie, nella misura del settantacinque per cento dei seggi da attribuire in ciascun collegio, garantendo la parità di genere.
  Le elezioni di cui al comma precedente avvengono a scrutinio segreto entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature per il rinnovo della stessa. In caso di scioglimento anticipato il termine è ridotto a sessanta giorni».

  Conseguentemente all'articolo 1 comma 9 lettera b) dopo le parole: un ordine numerico sono inserite le seguenti: ai sensi dell'articolo 1 comma 8-bis.
1. 79. Di Lello, Locatelli, Di Gioia, Pastorelli, Labriola, Zaccagnini.

  Sostituire il comma 9 con il seguente:
  9. All'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il primo periodo del comma 1, è sostituito dal seguente: «La presentazione delle liste di candidati deve essere sottoscritta, in ciascun collegio uninominale della circoscrizione, da almeno 200 e da non più di 400 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nei medesimi collegi, o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi»;
   b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di persone, ciascuna delle quali candidata in un collegio uninominale della circoscrizione. La lista è formata da un numero di candidati pari almeno alla metà del numero di collegi uninominali e non superiore al numero dei collegi uninominali. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento con arrotondamento all'unità superiore».
1. 80. Balduzzi, Andrea Romano, Mazziotti Di Celso, Galgano.

  Al comma 9, lettera a), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le liste o coalizioni di liste, per partecipare alla competizione elettorale, devono aver registrato il simbolo presso il Ministero dell'interno almeno 10 giorni prima della data di indizione della consultazione elettorale. Con proprio regolamento, il Ministero dell'interno definisce le modalità di registro, deposito, controllo, autenticazione e validazione del simbolo che rappresenta la lista o la coalizione di liste che intende partecipare alla competizione elettorale.
  I simboli, per essere presentati presso il Ministero dell'interno, devono essere sottoscritti da almeno 5.000 cittadini elettori iscritti nelle liste elettorali. Ogni elettore non può sottoscrivere più di un simbolo.
  I simboli riconosciuti ufficialmente negli statuti di partiti, gruppi o movimenti politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura precedente anche in una sola delle Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere, non sono soggetti alla raccolta delle sottoscrizioni di cui sopra.Pag. 110
  I simboli di cui al presente articolo presentati presso il Ministero dell'interno sono ritenuti validi per un periodo di dieci anni.
1. 81. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 9, lettera a), aggiungere in fine i seguenti periodi: Le liste o coalizioni di liste, per partecipare alla competizione elettorale, devono aver registrato il simbolo presso il Ministero dell'interno almeno 10 giorni prima della data di indizione della consultazione elettorale. Con proprio regolamento, il Ministero dell'interno definisce le modalità di registro, deposito, controllo, autenticazione e validazione del simbolo che rappresenta la lista o la coalizione di liste che intende partecipare alla competizione elettorale.
  I simboli, per essere presentati presso il Ministero dell'interno, devono essere sottoscritti da almeno 5.000 cittadini elettori iscritti nelle liste elettorali. Ogni elettore non può sottoscrivere più di un simbolo.
  I simboli riconosciuti ufficialmente negli statuti di partiti, gruppi o movimenti politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura precedente anche in una sola delle Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere, non sono soggetti alla raccolta delle sottoscrizioni di cui sopra.
1. 82. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 9, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non sono soggetti alla raccolta delle sottoscrizioni di cui sopra i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura precedente anche in una sola delle Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere.
1. 83. Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Al comma 9, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: «Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare da almeno sei mesi in almeno una delle due Camere nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi.
1. 84. La Russa, Corsaro.

  Al comma 9, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: «Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi.
1. 85. La Russa, Corsaro.

  Al comma 9, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) al comma 2, primo periodo, le parole: «in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso» sono sostituite dalle seguenti: «in almeno una delle Camere».
1. 86. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Rossi, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

  Al comma 9 lettera b), capoverso, comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
  1. Al terzo periodo dopo le parole: «A pena di inammissibilità,» aggiungere le seguenti: «in ciascuna lista nei collegi plurinominali e nel complesso delle capolisture circoscrizionali di ciascuna lista».
  2. Al terzo periodo le parole: «nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali non possono esservi più di Pag. 111due candidati consecutivi del medesimo genere» sono sostituite dalle seguenti: «In ciascuna lista nei collegi plurinominali è garantita l'alternanza per genere tra singole candidature».
1. 87. Locatelli, Labriola.

Subemendamento all'emendamento 1. 88

  Sostituire le parole da: due candidati con le seguenti: tre candidati.

  Conseguentemente alla parte consequenziale, sostituire le parole da: due candidati con le seguenti: tre candidati.
0. 1. 88. 1. Grillo, Cozzolino, Toninelli, Fraccaro, Dieni, D'Ambrosio, Dadone, Nuti.

  Al comma 9, lettera b), capoverso 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Nella successione interna delle liste non possono esservi due candidati consecutivi del medesimo genere, a pena di inammissibilità.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 4, lettera b), capoverso 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Nella successione interna delle liste non possono esservi due candidati consecutivi del medesimo genere, a pena di inammissibilità.
1. 88. Roberta Agostini, D'Attorre, Richetti, Schirò, Dorina Bianchi, Tinagli, Di Salvo, Locatelli, Labriola, Pollastrini, Fabbri, Bindi, Gasparini, Gullo, Piccione, Galgano, Petitti, Incerti, Mariano, Tartaglione, Giuliani, Bargero, Amoddio, Covello, Mariastella Bianchi, Gribaudo, Mauri, Cominelli, Scuvera, Maestri, Cinzia Maria Fontana, Iacono, Albanella, Giuditta Pini, Marzano, Rampi, Palma, Malisani, Manzi, Coccia, Malpezzi, Cenni, Terrosi, Ascani, Quartapelle Procopio, Murer, Bonomo, Gnecchi, Blazina, Giacobbe, Carnevali, Carocci, Giovanna Sanna, Garavini, Velo, Sbrollini, Villecco Calipari, Ventricelli, Valeria Valente, Rossomando, Greco, Simoni, Paola Bragantini, Bellanova, Bossa, Rubinato, Baruffi.

  Al comma 9, lettera b), capoverso, comma 3, terzo periodo, dopo le parole: ciascuna lista aggiungere le seguenti: al momento della presentazione.
1. 89. Bianconi, Centemero, Gelmini, Ravetto.

  Al comma 9, lettera b), capoverso comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: non possono esservi più di due candidati consecutivi del medesimo genere, con le seguenti: deve essere previsto l'ordine alternato di genere. Altresì, a pena di inammissibilità, i capolista nei collegi non possono essere rappresentati in misura superiore al cinquanta per cento da persone dello stesso genere.
1. 90. Migliore, Pilozzi, Kronbichler, Titti Di Salvo.

  Al comma 9, lettera b), capoverso comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali non possono esservi più di due candidati consecutivi del medesimo genere di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 ivi modificato, con le seguenti: e nei collegi plurinominali ciascuna lista deve essere formata da nomi di candidati e candidate in ordine alternato.
1. 91. Andrea Romano, Mazziotti Di Celso, Balduzzi, Galgano.

  Al comma 9, lettera b), capoverso comma 3, aggiungere in fine, il seguente periodo: Nella prima posizione dei candidati, nelle liste presentate nei collegi plurinominali, a pena di inammissibilità, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al quaranta per cento, con arrotondamento aritmetico.

Pag. 112

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 4, lettera b), capoverso 4, aggiungere in fine le seguenti parole: Nella prima posizione dei candidati nelle liste presentate nei collegi plurinominali, a pena di inammissibilità, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al quaranta per cento, con arrotondamento aritmetico.
1. 92. Roberta Agostini, D'Attorre, Pollastrini, Richetti, Fabbri, Gullo, Bindi, Gasparini, Scuvera, Mariano, Cominelli, Dorina Bianchi, Amoddio, Giuliani, Schirò, Tinagli, Locatelli, Di Salvo, Labriola, Tartaglione, Petitti, Piccione, Galgano, Gribaudo, Mariastella Bianchi, Incerti, Carocci, Maestri, Cinzia Maria Fontana, Iacono, Albanella, Giuditta Pini, Rampi, Bargero, Palma, Covello, Manzi, Coccia, Malisani, Cenni, Terrosi, Ascani, Quartapelle Procopio, Murer, Bonomo, Giovanna Sanna, Garavini, Mariano, Carnevali, Giacobbe, Gnecchi, Blazina, Velo, Sbrollini, Villecco Calipari, Ventricelli, Valeria Valente, Malpezzi, Rossomando, Greco, Simoni, Paola Bragantini, Bellanova, Bossa, Rubinato, Marzano, Baruffi.

Subemendamento all'emendamento 1. 93

  Sostituire le parole: nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al cinquanta per cento con le seguenti: il sesso femminile non può essere rappresentato in misura inferiore al cinquanta per cento.

  Conseguentemente alla parte consequenziale sostituire le parole: nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al cinquanta per cento con le seguenti: il sesso femminile non può essere rappresentato in misura inferiore al cinquanta per cento.
0. 1. 93. 1. Nuti, D'Ambrosio, Grillo, Cozzolino, Toninelli, Fraccaro, Dieni, Dadone.

  Al comma 9, lettera b), capoverso 3, aggiungere in fine le seguenti parole: Nella prima posizione dei candidati nelle liste presentate nei collegi plurinominali, a pena di inammissibilità, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al cinquanta per cento, con arrotondamento all'unità superiore.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 4, lettera b), capoverso 4, aggiungere in fine le seguenti parole: Nella prima posizione dei candidati nelle liste presentate nei collegi plurinominali, a pena di inammissibilità, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al cinquanta per cento, con arrotondamento all'unità superiore.
1. 93. Roberta Agostini, D'Attorre, Pollastrini, Richetti, Fabbri, Gullo, Bindi, Gasparini, Scuvera, Mariano, Cominelli, Dorina Bianchi, Schirò, Tinagli, Locatelli, Labriola, Di Salvo, Piccione, Mariano, Tartaglione, Amoddio, Galgano, Petitti, Incerti, Mariastella Bianchi, Bargero, Gribaudo, Maestri, Cinzia Maria Fontana, Bruno Bossio, Iacono, Albanella, Giuditta Pini, Rampi, Palma, Covello, Manzi, Malisani, Coccia, Malpezzi, Cenni, Terrosi, Ascani, Murer, Bonomo, Gnecchi, Blazina, Carnevali, Carocci, Giovanna Sanna, Marzano, Giacobbe, Garavini, Velo, Villecco Calipari, Sbrollini, Ventricelli, Valeria Valente, Rossomando, Rubinato, Quartapelle Procopio, Greco, Baruffi, Bellanova, Simoni, Bossa.

  Al comma 9, aggiungere in fine la seguente lettera:
   c) dopo il comma 3, inserire il seguente:
  «3-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3, alla lista è allegato un elenco di due candidati supplenti non del medesimo genere.

Pag. 113

  Conseguentemente, al comma 12, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) al comma 1, dopo il numero 6) sono aggiunti i seguenti:
    «6-bis) comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista all'Ufficio centrale nazionale, il quale verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 19, e comunica eventuali irregolarità agli uffici centrali circoscrizionali, che contattano immediatamente i delegati di ciascuna lista interessata ai fini dell'accertamento. Gli Uffici centrali circoscrizionali procedono per le eventuali modifiche inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste i candidati dello stesso genere presenti nell'allegato dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis;
    6-ter) a seguito degli accertamenti di cui al presente articolo, e di ulteriori verifiche prescritte dalla legge, procede per l'eventuale modifica della composizione delle liste dei candidati nei collegi plurinominali inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste i candidati dello stesso genere presenti nell'allegato dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis».
1. 94. Bianconi, Centemero, Gelmini, Ravetto.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  «1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) i collegi plurinominali sono costituiti, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957,così come sostituito dalla presente legge, garantendo la coerenza del relativo bacino territoriale e di norma la sua omogeneità economico-sociale e le sue caratteristiche storico-culturali; essi hanno un territorio continuo salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del comune medesimo o della medesima città metropolitana istituita ai sensi dell'articolo 23, comma 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi ed ai criteri indicati nella presente lettera, deve tener conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;
   b) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione non oltre il venti per cento, in eccesso o in difetto. Tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della circoscrizione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero dei collegi uninominali compresi nella circoscrizione. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto nella lettera a) per le zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, gli scarti dalla media circoscrizionale della popolazione sono giustificati non oltre il limite del venticinque per cento, in eccesso o in difetto.

  2. Il Governo predispone lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni formulate, entro due mesi dal suo insediamento, da una Commissione, nominata dai Presidenti delle Camere, composta dal presidente dell'istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere.
  3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato dai pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, Pag. 114dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della Commissione di esperti, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; laddove lo schema si discosti dalle proposte della Commissione di esperti il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il parere va espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione.
  4. Si prescinde dai pareri di cui al comma 3 qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati.
  5. All'inizio di ogni legislatura i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica provvedono alla nomina della Commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali, composta a norma del comma 2. Dopo ogni censimento generale, e ogni qualvolta ne avverta la necessità, la Commissione formula le indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce ai Presidenti delle Camere. Alla revisione delle circoscrizioni e dei collegi elettorali in Italia e all'estero si procede altresì, con norme di legge, nel caso di modifica costituzionale avente ad oggetto il numero dei parlamentari o in conseguenza di nuova disciplina sull'esercizio del voto da parte degli italiani all'estero.
  6. Fino alla data di entrata di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, continua ad applicarsi la disciplina per le elezioni della Camera dei deputati così come risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 2014.

  E dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  «1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) i collegi plurinominali sono costituiti, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2-ter, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, così come sostituito dalla presente legge, garantendo la coerenza del relativo bacino territoriale e di norma la sua omogeneità economico-sociale e le sue caratteristiche storico-culturali; essi hanno un territorio continuo salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del comune medesimo o della medesima città metropolitana istituita ai sensi dell'articolo 23, comma 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi ed ai criteri indicati nella presente lettera, deve tener conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;
   b) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione non oltre il venti per cento, in eccesso o in difetto. Tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della circoscrizione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero dei collegi uninominali compresi nella circoscrizione. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto nella lettera a) per le zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, gli scarti dalla media circoscrizionale della popolazione sono giustificati non oltre il limite del venticinque per cento, in eccesso o in difetto.

  2. Il Governo predispone lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 sulla Pag. 115base delle indicazioni formulate, entro due mesi dal suo insediamento, da una Commissione, nominata dai Presidenti delle Camere, composta dal presidente dell'istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere.
  3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato dai pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della Commissione di esperta prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; laddove lo schema si discosti dalle proposte della Commissione di esperti il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il parere va espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione.
  4. Si prescinde dai pareri di cui al comma 3 qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati.
  5. All'inizio di ogni legislatura i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica provvedono alla nomina della Commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali, composta a norma del comma 2. Dopo ogni censimento generale, e ogni qualvolta ne avverta la necessità, la Commissione formula le indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce ai Presidenti delle Camere. Alla revisione delle circoscrizioni e dei collegi elettorali in Italia e all'estero si procede altresì, con norme di legge, nel caso di modifica costituzionale avente ad oggetto il numero dei parlamentari o in conseguenza di nuova disciplina sull'esercizio del voto da parte degli italiani all'estero.
  6. Fino alla data di entrata di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, continua ad applicarsi la disciplina per le elezioni del Senato della Repubblica così come risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014.
1. 01. D'Attorre, Giorgis, Lattuca, Roberta Agostini, Gasparini, Francesco Sanna, Lauricella, Naccarato, Fabbri, Manzi, Malisani.

  Al comma 9, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   b-bis) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Ciascun elettore al momento dell'espressione del voto può esprimere una preferenza ad uno dei candidati compresi nella lista, barrando il riquadro accanto al cognome dello stesso.».
1. 95. La Russa, Corsaro.

  Sopprimere il comma 10.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 17.
*1. 96. Costa, Dorina Bianchi, Leone.

  Sopprimere il comma 10.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 17.
*1. 97. Taglialatela.

  Sostituire il comma 10 con il seguente:
  10. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il primo periodo è sostituito dal seguente:
  «1. Salva la deroga di cui al secondo comma, nessun candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno o con diversi contrassegni in più di un collegio uninominale.
  2. In deroga al divieto di cui al primo comma, ciascuna lista può presentare non più di tre candidati in due collegi uninominali della stessa circoscrizione; in tal Pag. 116caso, se il candidato risulta eletto in entrambi i collegi, egli è proclamato nel collegio ove la sua lista abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale».
1. 98. Balduzzi, Andrea Romano, Mazziotti Di Celso, Galgano.

  Al comma 11, sopprimere le parole: nei collegi plurinominali.
1. 99. Balduzzi, Andrea Romano, Mazziotti Di Celso, Galgano.

  Al comma 12, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
   a) al comma 1, il numero 3) è sostituito dal seguente: «verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte collegio per collegio dal numero di elettori prescritto e siano conformi ai requisiti di cui al terzo periodo del comma 3 dell'articolo 18-bis, dichiarandole non valide se non corrispondono a queste condizioni; se il numero di sottoscrizioni necessario manca in uno o più dei collegi uninominali della circoscrizione, cancella i candidati presentati nel collegio o nei collegi corrispondenti; in tal caso la lista è ammessa se contiene ancora un numero di candidati non inferiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18-bis e se rispetta altresì i requisiti di cui al terzo periodo del medesimo comma;
   b) al comma 1, numero 7-bis, le parole: «dei collegi plurinominali» sono soppresse.
1. 100. Balduzzi, Andrea Romano, Mazziotti Di Celso, Galgano.

  Apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 13 sopprimere la lettera a) è soppressa;
   b) al comma 14, sostituire la lettera a) con la seguente:
    «a) al comma 2, il primo periodo è sostituito da: “Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale, uno sotto all'altro, su un'unica colonna. Sul lato sinistro di ogni singolo contrassegno di lista è tracciato un rettangolo vuoto, in cui sono presenti due righe, poste l'una sotto all'altra, sulle quali l'elettore ha facoltà di esprimere fino a un massimo di due preferenze di genere diverso, ai sensi degli articoli 58 e 59 del presente testo unico.”».

  Conseguentemente:
   dopo il comma 15, inserire il seguente:
  «15-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 si apportano le seguenti modifiche:
   a) l'articolo 58 è sostituito dal seguente:

«Art. 58.
(Modalità di espressione del voto di lista e della preferenza).

  1. Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalla cassetta o scatola una scheda e la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme alla matita copiativa.
  2. L'elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, votare tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sul rettangolo contenente la lista che ha prescelto. Con la stessa matita può indicare i voti di preferenza di genere con le modalità e nei limiti stabiliti dall'articolo 59. Sono vietati altri segni e indicazioni. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla inumidendone la parte gommata. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione e indicando in ogni caso le modalità di libera espressione del voto di cui al presente comma.Pag. 117
  3. Compiuta l'operazione di voto, l'elettore consegna al presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina; ne verifica l'identità esaminando la firma e il bollo, e confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista; ne distacca l'appendice seguendo la linea tratteggiata e pone la scheda stessa nell'urna.
  4. Uno dei membri dell'Ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita colonna della lista sopraindicata.
  5. Le schede mancanti dell'appendice o prive di numero, di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna, e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata.»;
   b) l'articolo 59 è sostituito dal seguente:

«Art. 59.
(Cause di validità e nullità del voto).

  1. Una scheda valida rappresenta un voto di lista.
  2. L'elettore può manifestare un massimo di due preferenze, esclusivamente per candidati della lista da lui votata, purché siano di genere differente.
  3. Il voto di preferenza deve essere espresso anche quando l'elettore intenda attribuirlo al candidato capolista della lista da lui prescelta.
  4. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.
  5. I voti di preferenza si esprimono scrivendo con la matita copiativa, nell'apposito spazio tracciato di fianco al contrassegno della lista votata, sulle righe appositamente create, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, purché siano di generi differenti, compresi nella lista medesima. In caso d'identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, la data di nascita.
  6. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare le proprie preferenze, può scrivere solo uno dei due cognomi. L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.
  7. Le preferenze per candidati compresi in liste di altri Collegi sono inefficaci. Sono, altresì, inefficaci le preferenze, per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.
  8. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista ma abbia espresso, ai sensi del comma 5 del presente articolo, le preferenze per candidati presenti nella medesima lista, s'intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti.
  9. Se l'elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista, ma abbia scritto le sue preferenze per candidati appartenenti ad una sola di tali liste, il voto è attribuito alla lista in cui sono presenti i candidati indicati.
  10. Le preferenze espresse oltre le due preferenze di genere di cui al comma 2 del presente articolo sono nulle. Resta valido il voto assegnato alla lista di cui al comma 1.
  11. Qualora siano state espresse due preferenze dello stesso genere, sono considerate nulle le preferenze, mentre è salvo il voto di lista, ai sensi del comma 1.»;

   dopo il comma 15, inserire il seguente:
  15-ter. All'articolo 77, comma 1, numero 2), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché il totale delle preferenze ottenute dai candidati di ciascuna lista.»;

Pag. 118

   dopo il comma 16, inserire il seguente:
  16-bis. All'articolo 84, comma 1, le parole: «i candidati compresi nell'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze».
1. 101. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Rossi, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

  Al comma 13, lettera a), sostituire le parole: e i nominativi dei relativi candidati con le seguenti: e il nominativo del relativo candidato.
1. 102. Balduzzi, Andrea Romano, Mazziotti Di Celso, Galgano.

  Dopo il comma 13 inserire il seguente:
  13-bis. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo il numero 10, aggiungere, in fine, il seguente:
    «10-bis) sei schede bianche a riempimento di cui all'articolo 31, comma 1-bis, e sei buste di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 30-bis»;
   b) dopo l'articolo inserire il seguente:
  «Art. 30-bis.1. Ogni Prefettura-ufficio territoriale del Governo che abbia ricevuto richieste di voto anticipato, ai sensi degli articoli 41-bis e seguenti, provvede entro il ventiduesimo giorno che precede le votazioni a:
   a) predisporre le cabine elettorali in un locale della Prefettura idoneo;
   b) stampare in numero adeguato, in base alle richieste ricevute, le schede bianche a riempimento di cui all'articolo 31, comma 1-bis;
   c) predisporre buste non trasparenti, di colore diverso in base alla votazione di Camera dei deputati, Senato della Repubblica, referendum popolare e Parlamento europeo, in numero pari alle schede bianche di cui alla lettera b) in cui inserire la scheda di voto di cui all'articolo 31, comma 1-bis;
   d) predisporre dei moduli in numero pari alle schede bianche di cui alla lettera b) che attestino che il votante abbia espresso il voto presso l'ufficio della Prefettura, personalmente, in segretezza e libertà; tali moduli presenteranno un apposito spazio per l'apposizione delle firme del votante e del funzionario incaricato di ricevere la scheda votata;
   e) predisporre delle buste in numero pari alle schede bianche di cui alla lettera b) tali buste presentano un apposito spazio per l'indicazione di nome, cognome, comune di residenza, sezione di pertinenza del votante ai sensi dell'articolo 36, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, nonché Prefettura competente per quella circoscrizione elettorale; tali buste sono corredate da appositi sigilli antimanomissione;
   f) stampare un prospetto di tutte le liste di tutte le circoscrizioni d'Italia da mettere a disposizione del votante che abbia necessità di consultarlo».
1. 103. Vargiu.

  Al comma 14, premettere le seguenti lettere:
   0a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione delle schede per l'espressione del voto anticipato»;
   0a-bis) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  «1-bis. – Le schede per l'espressione del voto anticipato ai sensi degli articoli 30-bis, 41-quater, 41-quinquies, 41-sexies, 45, 45-bis, 48, 67, 68 e 70 sono bianche a riempimento e presentano:
   a) riportata la dicitura “scheda per il voto anticipato”;Pag. 119
   b) due spazi bianchi per l'apposizione del nome della lista, del numero progressivo e del nome del candidato;
   c) tre linee orizzontali per l'espressione del voto di preferenza, ove ciò sia consentito»;

   f) alla rubrica del titolo IV sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ordinaria e della votazione anticipata».
1. 104. Vargiu.

  Al comma 14, lettera a), sostituire le parole: dei relativi candidati nel collegio plurinominale con le seguenti: del relativo candidato nel collegio uninominale.
1. 105. Balduzzi, Andrea Romano, Mazziotti Di Celso, Galgano.

  Al comma 14 sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. L'ordine delle liste e dei contrassegni è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. Nella parte superiore della scheda sono riportate le istruzioni di voto di cui alla tabella A-quater allegata al presente testo unico. Nella parte sottostante le istruzioni, la scheda è suddivisa in tante colonne quante sono le liste ammesse nel collegio plurinominale. A ciascuna lista è riservata un'intera colonna della scheda. Nella parte superiore della colonna è riprodotto il contrassegno della lista. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Lo spazio sottostante il contrassegno è diviso in tanti riquadri quanti sono i seggi da assegnare in ciascun collegio plurinominale. Nel caso di liste che contengano meno candidati del massimo consentito a norma del comma 3 dell'articolo 18, i riquadri ulteriori rispetto alle candidature effettivamente presentate non vengono stampati. Sul lato sinistro di ciascun riquadro sono stampati, in linea verticale dall'alto verso il basso, un “+” in colore verde e un “–” in colore rosso. In ogni colonna vengono altresì indicati i nomi dei candidati nel collegio della corrispondente lista, riportando per ogni riquadro della colonna, partendo dall'alto verso il basso e seguendo l'ordine di presentazione, il nome di un candidato della lista».

  Conseguentemente, dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:
  14-bis. L'articolo 58 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» è sostituito dal seguente:

«Art. 58.

  1. Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalla cassetta o scatola una scheda e la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme alla matita copiativa.
  2. L'elettore esprime il proprio voto senza che sia avvicinato da alcuno.
  2-bis. L'elettore esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda un segno, comunque apposto, sopra il contrassegno della lista prescelta.
  2-ter. Una volta espresso il voto di lista, l'elettore può altresì escludere dalla sola lista prescelta un numero di candidati non superiore alla metà dei seggi assegnati al collegio plurinominale in cui esercita il diritto di voto. Per esprimere l'esclusione, l'elettore traccia con la matita un segno sopra il simbolo “–” colorato in rosso che compare nel riquadro contenete il nome del candidato che l'elettore intenda escludere.
  2-quater. Per ogni esclusione validamente effettuata, l'elettore può altresì esprimere un voto di preferenza, ulteriore rispetto a quello assegnato automaticamente ai sensi del comma 1 dell'articolo 59, a favore di uno dei candidati della lista votata e che egli non abbia escluso, oppure un voto di preferenza a un candidato di un'altra lista. Per esprimere la preferenza, l'elettore traccia con la matita un segno sopra il simbolo “+” colorato in verde che Pag. 120compare nel riquadro contenente il nome del candidato che l'elettore intenda preferire.
  2-quinquies. Sono vietati altri segni o indicazioni.
  2-sexies. Di queste modalità di espressione del voto, il Presidente dà all'elettore preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione e indicando il numero massimo di cancellazioni che l'elettore può effettuare in quel collegio plurinominale.
  2-septies. Una volta che l'elettore abbia espresso il voto, deve piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla».

  14-ter. L'articolo 59 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» è sostituito dal seguente:

«Art. 59.

  1. Quando l'elettore ha prescelto una lista nelle modalità indicate nel comma 2-bis del precedente articolo, alla lista prescelta sono assegnati tanti voti quanti sono i seggi attribuiti alla circoscrizione e a ogni candidato della lista è attribuito un voto di preferenza.
  2. Ai fini del presente testo unico, la somma dei voti attribuiti a ciascuna lista assume il nome di cifra elettorale di lista.
  3. Ai fini del presente testo unico, la somma dei voti di preferenza attribuiti a ciascun candidato assume il nome di cifra elettorale individuale.
  4. Per ogni esclusione validamente espressa, la cifra elettorale della lista del candidato escluso nonché la cifra individuale di quest'ultimo sono decurtate di un'unità.
  5. Per ogni preferenza validamente espressa, la cifra elettorale della lista del candidato preferito nonché la cifra elettorale individuale di quest'ultimo sono incrementate di un'unità.
  6. Nel caso non risulti dalla scheda una chiara ed univoca espressione di voto a favore di una sola tra le liste, l'intera scheda è nulla.
  7. Tutte le esclusioni espresse al di fuori della lista prescelta sono nulle.
  8. Se l'elettore ha escluso un numero di candidati superiore a quello massimo consentito, tutte le esclusioni sono nulle.
  9. Se l'elettore ha espresso un numero di preferenze superiori a quello delle esclusioni validamente espresse, tutte le preferenze espresse sono nulle.
  10. La nullità di esclusioni e preferenze non pregiudica la validità del voto per la lista, che viene computato a norma del comma 1 del presente articolo».

  14-quater. L'articolo 68 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» è sostituito dal seguente:

«Art. 68.

  1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede e la consegna al presidente. Questi, seconda quanto prescritta dall'articolo 59, enuncia ad alta voce il contrassegno della lista prescelta, nonché le esclusioni e le preferenze di candidature validamente espresse. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme al segretario, aggiorna, secondo quanto prescritto dall'articolo 59, le cifre elettorali di lista e le cifre elettorali individuali dei candidati.
  2. Ad ogni scheda, il segretario proclama ad alta voce le cifre elettorali di lista e le cifre elettorali individuali che hanno subito variazioni. Un terzo scrutatore pone le schede i cui voti sono stati spogliati nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.
  3. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.
  4. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.Pag. 121
  5. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati alle liste ed ai candidati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.
  6. Tutte le operazioni di cui al presente articolo devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale».

  14-quinquies. L'articolo 77 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» è sostituito dal seguente:

«Art. 77.

  1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, per ciascun collegio:
   a) determina le cifre elettorali di collegio di lista; tali cifre sono date, per ciascuna lista, dalla somma delle cifre elettorali conseguite dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio;
   b) determina le cifre elettorali individuali di collegio di ciascun candidato; tali cifre sono date dalla somma delle cifre elettorali individuali conseguite da ogni singolo candidato nelle singole sezioni elettorali del collegio;
   c) divide la cifra elettorale di collegio di lista successivamente per 1, 2, 3, 4, eccetera, sino a concorrenza del numero dei seggi da attribuire. Quindi, tra i quozienti così ottenuti, individua i più alti in numero eguale a quello dei seggi da assegnare nella circoscrizione, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascuna lista sono assegnati tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti inseriti nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio;
   d) infine, per ciascun collegio, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine delle cifre elettorali individuali e, in caso di parità, secondo l'ordine di lista».

  14-sexies. L'articolo 83 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» è abrogato.
  14-septies. Il comma 1 dell'articolo 84 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» è abrogato.
  14-octies. Le tabelle A-bis e A-ter allegate al «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» sono sostituite dalle seguenti:

Pag. 122

Pag. 123

Pag. 124

   b) sopprimere il comma 16.
1. 106. D'Ambrosio, Fraccaro, Dieni, Lombardi, Toninelli, Dadone, Nuti, Grillo, Cozzolino.

Pag. 125

  Al comma 14 sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. L'ordine delle liste e dei contrassegni è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. La scheda è suddivisa in tante colonne quante sono le liste ammesse nel collegio plurinominale. A ciascuna lista è riservata un'intera colonna della scheda. Nella parte superiore della colonna è riprodotto il contrassegno della lista. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Lo spazio sottostante il contrassegno è diviso in tanti riquadri quanti sono i seggi da assegnare in ciascun collegio plurinominale. Nel caso di liste che contengano meno candidati del massimo consentito a norma del comma 3 dell'articolo 18, i riquadri ulteriori rispetto alle candidature effettivamente presentate non vengono stampati. Sul lato sinistro di ciascun riquadro sono stampati, in linea verticale dall'alto verso il basso, un “+” in colore verde e un “-” in colore rosso. In ogni colonna vengono altresì indicati i nomi dei candidati nel collegio della corrispondente lista, riportando per ogni riquadro della colonna, partendo dall'alto verso il basso e seguendo l'ordine di presentazione, il nome di un candidato della lista».

  Conseguentemente:
   dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:
  «14-bis. L'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 58

  1. Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalla cassetta o scatola una scheda e la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme alla matita copiativa.
  2. L'elettore esprime il proprio voto senza che sia avvicinato da alcuno.
  2-bis. L'elettore esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda un segno, comunque apposto, sopra il contrassegno della lista prescelta.
  2-ter. Una volta espresso il voto di lista, l'elettore può altresì escludere dalla sola lista prescelta un numero di candidati non superiore alla metà dei seggi assegnati al collegio plurinominale in cui esercita il diritto di voto. Per esprimere l'esclusione, l'elettore traccia con la matita un segno sopra il simbolo “+” colorato in rosso che compare nel riquadro contenente il nome del candidato che l'elettore intenda escludere.
  2-quater. Per ogni esclusione validamente effettuata, l'elettore può altresì esprimere un voto di preferenza, ulteriore rispetto a quello assegnato automaticamente ai sensi del comma 1 dell'articolo 59, a favore di uno dei candidati della lista votata e che egli non abbia escluso. Per esprimere la preferenza, l'elettore traccia con la matita un segno sopra il simbolo “+” colorato in verde che compare nel riquadro contenente il nome del candidato che l'elettore intenda preferire.
  2-quinquies. Sono vietati altri segni o indicazioni.
  2-sexies. Di queste modalità di espressione del voto, il Presidente dà all'elettore preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione e indicando il numero massimo di cancellazioni che l'elettore può effettuare in quel collegio plurinominale.
  2-septies. Una volta che l'elettore abbia espresso il voto, deve piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla».

  «14-ter. L'articolo 59 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» è sostituito dal seguente:

«Art. 59

  1. Quando l'elettore ha prescelto una lista nelle modalità indicate nel comma 2-bis del precedente articolo, alla lista prescelta è assegnato un voto e a ogni candidato della lista è attribuito un voto di preferenza.Pag. 126
  2. Ai fini del presente testo unico, la somma dei voti attribuiti a ciascuna lista assume il nome di cifra elettorale di lista.
  3. Ai fini del presente testo unico, la somma dei voti di preferenza attribuiti a ciascun candidato assume il nome di cifra elettorale individuale.
  4. Per ogni esclusione validamente espressa, la cifra elettorale individuale del candidato escluso è decurtata di un'unità.
  5. Per ogni preferenza validamente espressa, la cifra elettorale individuale del candidato preferito è incrementata di un'unità.
  6. Nel caso non risulti dalla scheda una chiara ed univoca espressione di voto a favore di una sola tra le liste, l'intera scheda è nulla.
  7. Tutte le esclusioni e le preferenze espresse al di fuori della lista prescelta sono nulle.
  8. Se l'elettore ha escluso un numero di candidati superiore a quello massimo consentito, tutte le esclusioni sono nulle.
  9. Se l'elettore ha espresso un numero di preferenze superiori a quello delle esclusioni validamente espresse, tutte le preferenze espresse sono nulle.
  10. La nullità di esclusioni e preferenze non pregiudica la validità del voto per la lista, che viene computato a norma del comma 1 del presente articolo».

  «14-quater. L'articolo 68 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» è sostituito dal seguente:

«Art. 68

  1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede e la consegna al presidente. Questi, secondo quanto prescritto dall'articolo 59, enuncia ad alta voce il contrassegno della lista prescelta, nonché le esclusioni e le preferenze di candidature validamente espresse. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme al segretario, aggiorna, secondo quanto prescritto dall'articolo 59, le cifre elettorali di lista e le cifre elettorali individuali dei candidati.
  2. Ad ogni scheda, il segretario proclama ad alta voce le cifre elettorali di lista e le cifre elettorali individuali che hanno subito variazioni. Un terzo scrutatore pone le schede i cui voti sono stati spogliati nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.
  3. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.
  4. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.
  5. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati alle liste ed ai candidati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.
  6. Tutte le operazioni di cui al presente articolo devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale».

  «14-quinquies. L'articolo 77 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» è sostituito dal seguente:

«Art. 77

  1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, per ciascun collegio:
   a) determina le cifre elettorali di collegio di lista; tali cifre sono date, per ciascuna lista, dalla somma delle cifre elettorali conseguite dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio;Pag. 127
   b) determina le cifre elettorali individuali di collegio di ciascun candidato; tali cifre sono date dalla somma delle cifre elettorali individuali conseguite da ogni singolo candidato nelle singole sezioni elettorali del collegio;
   c) infine, dopo aver ricevuto le comunicazioni di cui all'articolo 83 da parte dell'ufficio elettorale nazionale, per ciascun collegio, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine delle cifre elettorali individuali e, in caso di parità, secondo l'ordine di lista».

  «14-sexies. Il comma 1 dell'articolo 84 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» è abrogato».
  «14-septies. Le tabelle A-bis e A-ter allegate al «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» sono sostituite dalle seguenti:

Pag. 128

   b) sopprimere il comma 16.
1. 107. Toninelli, Dadone, Cozzolino, Nuti, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Grillo.

Pag. 129

  Al comma 14, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  «3. La scheda elettorale nella circoscrizione della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste deve recare doppie diciture, in lingua italiana e in lingua francese».
1. 108. Dadone, Fraccaro, D'Ambrosio, Grillo, Nuti, Dieni, Lombardi, Toninelli, Cozzolino.

  Al comma 14, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
  c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  «3. La scheda elettorale nella circoscrizione del Trentino-Alto Adige/Südtirol deve recare doppie diciture, in lingua italiana e in lingua tedesca».
1. 109. Fraccaro, Dadone, D'Ambrosio, Grillo, Nuti, Dieni, Lombardi, Toninelli, Cozzolino.

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
  14-bis. 1. Dopo l'articolo 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono inseriti i seguenti articoli:
  «Art. 41-bis. – 1. Gli elettori possono esercitare il diritto elettorale attivo in data anteriore a quella stabilita per le elezioni senza oneri di giustificazione della scelta, nei modi e nei termini stabiliti agli articoli seguenti.
  2. La procedura di voto anticipato di cui al comma 1 si applica alle sole elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; alle consultazioni referendarie; alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

  Art. 41-ter1. L'elettore che intenda esercitare il voto anticipato, dopo l'indizione del decreto di convocazione dei comizi elettorali ai sensi dell'articolo 1 ed entro il trentesimo giorno prima della data delle votazioni, invia una richiesta alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo competente della provincia in cui intende votare, purché non si trovi all'interno della regione di residenza dell'elettore, con raccomandata con ricevuta di ritorno, compilando l'apposito modulo, disponibile sul sito del Ministero dell'interno e presso gli uffici di Poste italiane Spa.

  Art. 41-quater1. Tra il ventunesimo e il quattordicesimo giorno prima della data della votazione ordinaria, l'elettore che ne abbia fatto richiesta si reca alla Prefettura presso cui ha richiesto di poter votare:
   a) riceve la scheda di voto e la busta di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 30-bis;
   b) entra nella cabina elettorale predisposta ed esprime il suo voto, scrivendo in stampatello il nome della lista prescelta, o il numero progressivo della stessa e, ove consentito, quello del candidato prescelto; quindi inserisce la scheda votata dentro la predetta busta;
   c) consegna la busta contenente il voto al funzionario preposto a tale ufficio dal quale riceve il modulo di accompagnamento di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 30-bis, lo compila e lo sottoscrive;
   d) il funzionario provvede alla controfirma e all'apposizione del timbro sulla busta e sul modulo di accompagnamento;
   e) il funzionario inserisce la busta ed il modulo di accompagnamento di cui alla lettera d) del presente comma nella ulteriore busta di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 30-bis e compila quest'ultima con nome, cognome, comune e sezione di appartenenza del votante e Prefettura competente per quel comune, riferendosi per tale dato all'apposito elenco distribuito dal Ministero dell'interno, affisso nella stanza di voto e liberamente consultabile dal votante; quindi provvede Pag. 130all'apposizione del sigillo antimanomissione sulla ulteriore busta di cui alla citata lettera e), la sottopone al votante per la sottoscrizione, provvede all'apposizione del timbro e la controfirma a sua volta.
  Art. 41-quinquies1. Scaduti i termini per l'espressione del voto anticipato, ogni Prefettura presso cui si siano svolte operazioni di voto anticipato, entro il dodicesimo giorno che precede la data delle votazioni ordinarie, provvede a raggruppare per Prefettura di destinazione le singole buste di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 41-quater, ad inserirle in appositi plichi e inviarle alla Prefetture di destinazione con spedizione raccomandata allegando a ciascun plico un verbale di rendiconto sul numero delle buste per l'espressione del voto anticipato in esso contenute.
  Art. 41-sexies1. Ogni Prefettura, ricevuti i plichi di cui all'articolo 41-quinquies apre e assegna per Ufficio di sezione di destinazione le buste di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 41-quater. Provvede ad inserirle in una busta recante la dicitura «Voto anticipato» ed ad accorparle al materiale di ogni sezione che invia ai sindaci entro il terzo giorno che precede la votazione ordinaria.
  2. Qualora dei plichi contenenti schede votate anticipatamente arrivino in Prefettura dopo il termine di cui al comma 1, si procede alla distruzione delle stesse senza aprire in alcuna maniera il contenuto delle buste, mentre il verbale allegato al plico è inviato all'Ufficio circoscrizionale al fine di rilevamento di dati statistici sui voti anticipati non andati a buon fine in ottica di miglioramento delle procedure di voto anticipato».
1. 110. Vargiu.

  Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
  14-bis. All'articolo 45 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, apportare le seguenti modificazioni:
   a) aggiungere, in fine, il seguente comma:
  «Soltanto nel caso in cui nella sezione sia stato recapitato un plico contenente una sola scheda di voto anticipato di cui all'articolo 41-quinquies, schede in numero pari a quello degli scrutatori, del Presidente di sezione e del segretario del seggio non verranno siglate né timbrate»;
   b) dopo l'articolo 45 inserire il seguente:
  «Art. 45-bis1. Prima del rinvio di ogni ulteriore operazione elettorale, di cui all'articolo 45, ottavo comma, il Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione:
   a) apre, se presente, il plico della Prefettura contenente le schede votate anticipatamente;
   b) verifica se il votante le cui generalità sono riportate sulla busta esterna è presente sui registri elettorali;
   c) apre ogni busta esterna e verifica la consistenza e correttezza del modulo di accompagnamento;
   d) segna nel registro elettorale, nell'apposita casella, menzione dei votanti che hanno espresso il loro voto in via anticipata;
   e) ripone le buste contenenti le schede votate nell'urna in modo che vengano scrutinate con le altre, ad operazioni di votazione concluse.

  2. Se qualcuna delle verifiche di cui al presente articolo non dà esito positivo o se sono presenti più schede di voto anticipato da parte di uno stesso votante, il Presidente di seggio annulla la scheda e non pone menzione sul registro, sicché qualora il votante si presenti al seggio può esprimere nuovamente il proprio voto».
1. 111. Vargiu.

Pag. 131

  Al comma 15, capoverso comma 1, sostituire la parola: plurinominale con la seguente: uninominale.
1. 112. Balduzzi, Romano, Mazziotti Di Celso, Galgano.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
  «15-bis. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo il comma 2, inserire il seguente comma:
  2-bis. Salvo quanto previsto dal comma 2, al fine di garantire il rispetto della chiara volontà dell'elettore:
   a) se l'elettore traccia un segno, oltre che sul contrassegno della lista prescelta, anche sul nominativo di uno o più candidati della medesima lista, il voto è comunque attribuito alla lista;
   b) se l'elettore traccia un segno sul nominativo di uno o più candidati di una medesima lista, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista, il voto è comunque attribuito alla lista che ha presentato il candidato o i candidati prescelti;
   c) se l'elettore traccia un altro segno che non inficia la sua chiara volontà, tale segno non comporta l'annullamento del voto».
1. 113. Bianconi, Centemero, Gelmini, Ravetto.

  Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:
  15-bis: L'articolo 59 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:
  «Art. 59. – 1. Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un voto di lista.
  2. L'elettore può esprimere il voto di preferenza esclusivamente per un candidato della lista da lui votata.
  3. Sono nulli i voti di preferenza nei quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista».
  15-ter: 6. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dopo l'articolo 59 è inserito il seguente:
  «Art. 59-bis. – 1. L'elettore può esprimere un voto di preferenza, scrivendo con la matita copiativa, nell'apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome del candidato preferito, compreso nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.
  2. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno dei due. L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.
  3. Sono comunque efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata.
  4. Le preferenze per candidati compresi in liste di altre circoscrizioni sono inefficaci.
  5. Sono altresì inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.
  6. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista ma abbia scritto una preferenza per un candidato compreso in una lista, si intende che abbia votato la medesima lista alla quale appartiene il preferito.
  7. Se l'elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista, ma abbia scritto una preferenza per un candidato appartenente a una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato indicato.
  8. Le preferenze espresse in eccedenza alla prima sono nulle. Rimane valida la prima».Pag. 132
  15-quater. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, all'articolo 62 è premesso il seguente:
  «Art. 61-bis. – 1. L'indicazione della preferenza può essere fatta scrivendo, invece del cognome, il numero con il quale è contrassegnato nella lista il candidato preferito; tale preferenza è efficace purché sia compresa nello spazio a fianco del contrassegno votato.
  2. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia espresso la preferenza mediante numero nello spazio posto a fianco di un contrassegno, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il contrassegno medesimo».
  15-quinquies: L'articolo 68 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:
  «Art. 68. – 1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto e il cognome del candidato al quale è attribuita la preferenza. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.
  2. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.
  3. E vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.
  4. E vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista.
  5. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio. Terminato lo scrutinio delle schede, il totale dei voti di preferenza conseguiti da ciascun candidato viene riportato nel verbale e nelle tabelle di scrutinio sia in cifre che in lettere.
  6. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voto di preferenza, delle schede non contenenti alcun voto di preferenza, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.
  7. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale».
  15-sexies. All'articolo 71, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il numero 2) è sostituito dal seguente:
   «2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti di lista e dei voti di preferenza contestati ed assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini dell'ulteriore esame da compiersi dall'Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi dell'articolo 76, primo comma, numero 2)».
  10. All'articolo 76, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il numero 2) è sostituito dal seguente:
   «2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati Pag. 133e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei relativi voti e preferenze. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il Presidente della Corte d'appello o del Tribunale, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni di cui al presente numero, all'Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni».

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 16, numero 10, dopo le parole: di ciascuna circoscrizione, inserire le seguenti: tenendo conto che il primo seggio assegnato alla lista è destinato al primo candidato in ordine di lista nel collegio plurinominale e i successivi seggi assegnati, in base al maggior numero di preferenze ottenute dai singoli candidati di lista.
1. 114. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Dopo il comma 15 aggiungere i seguenti:
  «15-bis. L'articolo 77 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» è sostituito dal seguente:

«Art. 77.

  1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, per ciascun collegio plurinominale, determina le cifre elettorali di lista; tali cifre sono date, per ciascuna lista, dalla somma delle cifre elettorali conseguite dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio.
  2. L'Ufficio elettorale circoscrizionale, per ciascun collegio, divide la cifra elettorale di lista successivamente per 1, 2, 3, 4, ecc., sino a concorrenza del numero dei seggi da attribuire nel collegio. Quindi, tra i quozienti così ottenuti, individua i più alti in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascuna lista sono assegnati tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti inseriti nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.
  3. Terminate le operazioni, l'Ufficio elettorale circoscrizionale procede direttamente a proclamare eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine stabilito ai sensi del presente testo unico».
  15-ter. L'articolo 83 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» è abrogato».
  15-ter. Il comma 1 dell'articolo 84 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» è abrogato».

  Conseguentemente abolire il comma 16.
1. 115. Grillo, Fraccaro, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Dieni, Toninelli, Cozzolino.

  Dopo il comma 15 aggiungere i seguenti:
  15-bis. 1. All'articolo 48 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo il primo comma inserire il seguente:
  «Nel caso in cui al seggio sia stata recapitata una sola scheda di voto anticipato, il Presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio devono esprimere il proprio voto presso il seggio stesso tramite la scheda a riempimento e la busta di cui all'articolo 30, comma 1, numero 10-bis»;
  15-ter. 1. All'articolo 55, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: «né, qualora votino in Italia, inviare il voto per iscritto» sono soppresse;Pag. 134
  15-quater. All'articolo 67, primo comma, numero 3) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo le parole: «o la firma dello scrutatore», sono inserite le seguenti: «, ad eccezione delle schede a riempimento per il voto anticipato di cui agli articoli 30-bis e 31,»;
  15-quinquies. All'articolo 68 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo il comma 3-bis, è inserito il seguente:
  «3-ter. Il Presidente di seggio provvede a timbrare e firmare ogni scheda per l'espressione del voto anticipato scrutinata;
   15-sexies. All'articolo 70 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, apportare le seguenti modifiche:
   a) al primo comma, le parole: «Salve le disposizioni di cui agli articoli 58, 59, 61 e 62» sono sostituite dalle seguenti: «Salve le disposizioni di cui agli articoli 30-bis, 41-quater, 58, 59 e 62»;
   b) al secondo comma, le parole: «che non siano quelle prescritte dall'articolo 31» sono sostituite dalle seguenti: «che non siano quelle prescritte dagli articoli 30-bis e 31».
1. 116. Vargiu.

  Al comma 16, lettera a), numero 1, sostituire le parole: compresi i con le parole: esclusi i.
1. 117. La Russa, Corsaro.

  Al comma 16, lettera a), numero 1, sostituire le parole: compresi i voti con le parole: esclusi i voti.
1. 118. Migliore, Pilozzi, Kronbichler.

  Al comma 16, lettera a), numero 1, le parole: nei collegi uninominali della Valle d'Aosta e del Trentino Alto Adige sono sostituite dalle seguenti: nel collegio uninominale della Valle d'Aosta;
1. 119. Biancofiore, Bianconi, Centemero, Gelmini, Ravetto.

  Al comma 16, lettera a), capoverso 1) sopprimere le parole: della Valle d'Aosta e.
1. 120. Marguerettaz.

  Al comma 16, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente: «2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate che si siano presentate almeno in un quarto del totale dei collegi plurinominali, con arrotondamento all'unità inferiore, e che abbiano conseguito una cifra elettorale pari ad almeno il 2 per cento del totale dei voti validamente espressi, nonché la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista non collegata ed individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;».
1. 121. Pisicchio, Labriola, Zaccagnini.

  Al comma 16, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente: «2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate che si siano presentate almeno in un quarto del totale dei collegi plurinominali, con arrotondamento all'unità inferiore, e che abbiano conseguito una cifra elettorale pari ad almeno il 3 per cento del totale dei voti validamente espressi, nonché la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista non collegata ed individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;».
1. 122. Pisicchio, Labriola, Zaccagnini.

Pag. 135

  Al comma 16, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente: «2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate, singolarmente ammesse al riparto dei seggi ai sensi del n. 6), che si siano presentate almeno in un quarto del totale dei collegi plurinominali, con arrotondamento all'unità inferiore, nonché la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista non collegata ed individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale»
1. 123. Dieni, Fraccaro, D'Ambrosio, Toninelli, Cozzolino, Nuti, Dadone, Lombardi, Grillo.

  Al comma 16, lettera a), numero 2), dopo le parole: data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate inserire le seguenti: che siano ammesse al riparto dei seggi ai sensi del numero 6) e.
*1. 124. Giorgia Meloni, La Russa, Taglialatela.

  Al comma 16, lettera a), numero 2), dopo le parole: data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate inserire le seguenti: che siano ammesse al riparto dei seggi ai sensi del numero 6) e.
*1. 125. Costa, Dorina Bianchi, Leone.

  Al comma 16, lettera a), numero 2 dopo le parole: all'unità inferiore aggiungere le parole: e che abbiano raggiunto sul piano nazionale la percentuale di voti validi indicata al punto 3, lettera a), del presente articolo per le liste collegate.
1. 130. La Russa, Corsaro.

  Al comma 16, lettera a), n. 3), lettera a), sostituire le parole: 12 per cento, con le seguenti: 6 per cento.
1. 131. Migliore, Pilozzi, Kronbichler.

  Al comma 16, lettera a), numero 3), lettera a), sostituire le parole: a) le coalizioni di liste la cui cifra elettorale nazionale sia pari ad almeno il 12 per cento dei volti validi espressi con le seguenti: a) le coalizioni di liste la cui cifra elettorale nazionale sia pari ad almeno il 6 per cento dei volti validi espressi.
1. 132. Nuti, Dieni, Toninelli, Cozzolino, Lombardi, Fraccaro, Dadone, D'Ambrosio, Grillo.

  Al comma 16, lettera a), numero 3), lettera a), le parole: almeno il 12 per cento sono sostituite con le seguenti: almeno l'8 per cento.
1. 133. Costa, Dorina Bianchi, Leone.

  Al comma 16, lettera a), numero 3), lettera a), sostituire le parole: 12 per cento dei voti validi espressi con le seguenti: 10 per cento dei voti validi espressi.

  Conseguentemente,
   al comma 16, lettera a), numero 3), lettera a), sostituire le parole: 5 per cento dei voti validi con le seguenti: 3 per cento dei voti validi;
   al comma 16, alinea, lettera a), numero 6), sostituire le parole: almeno il 5 per cento con le seguenti: almeno il 3 per cento.
1. 134. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Rossi, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

  Al comma 16, lettera a), numero 3), lettera a), sostituire le parole: 12 per cento Pag. 136dei voti validi espressi con le seguenti: 10 per cento dei voti validi espressi.
1. 136. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Rossi, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

  Al comma 16, lettera a) apportare le seguenti modifiche:
   a) al punto 3), lettera a), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 2 per cento;
   b) al punto 3, lettera b) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 8 per cento con le seguenti: 4 per cento;
   c) al punto 6, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 2 per cento.
1. 137. Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Al comma 16, lettera a), n. 3), lettera a), sostituire le parole: 5 per cento, con le seguenti: 2 per cento.
1. 138. Migliore, Pilozzi, Kronbichler.

  Al comma 16, lettera a) numero 3), lettera a), sostituire le parole: 5 per cento dei voti validi espressi con le seguenti: 2 per cento dei voti validi espressi.

  Conseguentemente all'articolo 1, comma 16, 6) le parole: 5 per cento sono sostituite dalle seguenti: 2 per cento.
1. 139. Pisicchio, Labriola, Zaccagnini.

  Al comma 16, lettera a), numero 3), lettera a), le parole: almeno il 5 per cento dei voti validi sono sostituite da: almeno il 3 per cento dei voti validi.
  Al comma 16, alinea, lettera a), numero 6), le parole: conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento sono sostituite da: conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento.
  Al comma 16, alinea, lettera a), numero 3), lettera b), le parole: le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno l'8 per cento dei voti validi sono sostituite da: le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi.
  Al comma 16, alinea, lettera a), numero 3), lettera b), le parole: di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno l'8 per cento dei voti validi sono sostituite da: di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi.
1. 140. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Rossi, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

  Al comma 16, lettera a), numero 3), lettera a), dopo le parole: 5 per cento dei voti validi espressi sono sostituite da: 3 per cento dei voti validi espressi nonché la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi;.

  Conseguentemente al comma 16, lettera a), alinea, numero 6), le parole: il 5 per cento dei voti validi espressi sono sostituite da: il 3 per cento dei voti validi espressi la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi.
1. 141. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Rossi, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

  Al comma 16, lettera a), numero 3), lettera a), le parole: almeno il 5 per cento sono sostituite con le seguenti: almeno il 3 per cento e al comma 16, lettera a), numero 6), dopo le parole: almeno il 5 per cento dei voti validi espressi sono inserite Pag. 137le seguenti: e, per le coalizioni di cui al numero 3) lettera a) che non contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi, la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale.
1. 142. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Rossi, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

  Al comma 16, lettera a) apportare le seguenti modifiche:
   a) al punto 3), lettera a), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3 per cento;
   b) al punto 3 lettera b) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 8 per cento con le seguenti: 5 per cento;
   c) al punto 6, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3 per cento.
1. 143. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 16, lettera a), numero 3), lettera a), sostituire le parole: 5 per cento dei voti validi con le seguenti: 3 per cento dei voti validi.

  Conseguentemente al comma 16, alinea, lettera a), numero 6), sostituire le parole: almeno il 5 per cento con le seguenti: almeno il 3 per cento.
1. 144. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Rossi, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

  Al comma 16, lettera a), numero 3) lettera a) sostituire le parole: 5 per cento dei voti validi espressi con le seguenti: 3 per cento dei voti validi espressi.

  Conseguentemente all'articolo 1, comma 16, 6) le parole: 5 per cento sono sostituite dalle seguenti: 3 per cento.
1. 145. Pisicchio, Labriola, Zaccagnini.

  Al comma 16, lettera a), capoverso 3), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 16, lettera a), capoverso 6), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4 per cento.
1. 148. Matteo Bragantini, Invernizzi.

Subemendamento all'emendamento 1.149.

  Alla lettera b), sostituire le parole: e che abbiano ottenuto almeno l'8 per cento con le seguenti: e che abbiano ottenuto almeno il 7 per cento.
0. 1. 149. 1. Invernizzi.

  Al comma 16, lettera a), apportare le seguenti modifiche:
   a) al numero 3), lettera a), dopo le parole: «5 per cento dei voti validi espressi» sono inserite le seguenti: «ovvero una lista collegata che abbia presentato liste di candidati in non più di sette circoscrizioni, che nel loro complesso abbiano un numero di residenti pari almeno al 20 per cento della popolazione della Repubblica, e che abbia ottenuto almeno l'8 per cento dei voti validi nel complesso delle circoscrizioni in cui ha presentato liste di candidati»;
   b) al numero 3), lettera b), dopo le parole: «8 per cento dei voti validi espressi» sono inserite le seguenti: «, le singole liste non collegate che abbiano presentato liste di candidati in non più di sette circoscrizioni che nel loro complesso abbiano un numero di residenti pari almeno al 20 per cento della popolazione della Repubblica, e che abbiano ottenuto almeno l'8 per cento dei voti validi nel complesso delle circoscrizioni in cui hanno presentato liste di candidati»;Pag. 138
   c) al numero 6), dopo le parole: «5 per cento dei voti validi espressi» sono inserite le seguenti: «ovvero le liste collegate che abbiano presentato liste di candidati in non più di sette circoscrizioni, che nel loro complesso abbiano un numero di residenti pari almeno al 20 per cento della popolazione della Repubblica, e che abbiano ottenuto almeno l'8 per cento dei voti validi nel complesso delle circoscrizioni in cui hanno presentato liste di candidati».
1. 149. Bianconi, Centemero, Gelmini, Ravetto.

  Al comma 16, lettera a), numero 3), dopo le parole: 5 per cento dei voti validi espressi aggiungere le seguenti: nonché la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi.

  Conseguentemente, al comma 16, lettera a), alinea, numero 6), dopo le parole: il 5 per cento dei voti validi espressi aggiungere le seguenti: la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi.
1. 150. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Rossi, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

  Al comma 16, apportare le seguenti modificazioni:
   a) la parola: «plurinominali» di cui al comma 1, numero 3), lettere a) e b), e numero 10) primo periodo, è sostituita dalla parola: «uninominali»;
   b) la parola; «plurinominale» di cui al comma 1, numero 6) è sostituita dalla parola: «uninominale»;
   c) al comma 1, numero 10, lettera f), il secondo periodo è soppresso;
   d) al comma 1, numero 10, la lettera g) è soppressa;
   e) al comma 6, le parole: «nei collegi plurinominali della» sono sostituite dalla parola: «nella».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 16 aggiungere i seguenti:
  Art. 16-bis. – 1. All'articolo 58, comma 2, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «ovvero sul nome del relativo candidato nel collegio uninominale ovvero su entrambi».

  Art. 16-ter. – 1. All'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 le parole: «secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle parole: «sulla base dei migliori risultati ottenuti, in termini percentuali, dalla lista in ciascun collegio uninominale della circoscrizione»;
   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi componenti, restano eletti tutti i candidati della lista, e si procede ad un nuovo riparto dei seggi nei riguardi delle altre liste della medesima coalizione ammesse al riparto dei seggi sulla base di un secondo quoziente ottenuto dividendo il totale dei voti validi attribuiti alle liste per il numero dei seggi che sono rimasti da assegnare. Si effettua poi la attribuzione dei seggi tra le varie liste seguendo le norme di cui all'articolo 83»;
   c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «Qualora la lista di cui al comma 1 non sia collegata in alcuna coalizione ovvero qualora al termine delle operazioni di cui al comma 2 residuino ancora seggi da assegnare, si procede ai sensi del comma 2 nei confronti di tutte le altre liste ammesse al riparto dei seggi».

Pag. 139

  3. All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato che nella lista ha ottenuto il miglior risultato in un collegio uninominale diverso da quello il cui seggio è rimasto vacante».
   b) sostituire la tabella «A» allegata alla presente legge con quelle di cui all'allegato unico della legge n. 277/1993;
   c) dopo l'articolo 2, inserire il seguente:
  «Art. 3. – (Norma di delega per l'individuazione dei collegi uninominali). – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) i collegi sono costituiti garantendo la coerenza del relativo bacino territoriale e di norma la sua omogeneità economico-sociale e le sue caratteristiche storico-culturali; essi hanno un territorio continuo salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari. I collegi non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse, né dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del comune medesimo o, se istituita, della medesima città metropolitana. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai princìpi ed ai criteri indicati nella presente lettera, deve tener conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;
   b) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione non oltre il 10 per cento, in eccesso o in difetto. Tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della circoscrizione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero dei collegi uninominali compresi nella circoscrizione. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto nella lettera a) per le zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, gli scarti dalla media circoscrizionale della popolazione sono giustificati non oltre il limite del 15 per cento, in eccesso o in difetto.

  2. Il Governo predispone lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni formulate, entro trenta giorni dal suo insediamento, da una Commissione, la quale è nominata, sentita la Conferenza dei Presidenti di Gruppo, dal Presidente della Camera dei deputati ed è composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere.
  3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato dai pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della Commissione di esperti, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; laddove lo schema si discosti dalle proposte della Commissione di esperti il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il parere va espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione.Pag. 140
  4. Si prescinde dai pareri di cui al comma 3 qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati.
  5. All'inizio di ogni legislatura il Presidente della Camera dei deputati provvede alla nomina della Commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali, composta a norma del comma 2. Dopo ogni censimento generale, e ogni qualvolta ne avverta la necessità, la Commissione formula le indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce al Presidente della Camera dei deputati. Alla revisione delle circoscrizioni e dei collegi elettorali in Italia e all'estero si procede altresì, con norme di legge, nel caso di modifica costituzionale avente ad oggetto il numero dei parlamentari o in conseguenza di nuova disciplina sull'esercizio del voto da parte degli italiani all'estero»;
   d) dopo il comma 4, inserire il seguente comma:
  «4-bis. Dopo l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, inserire, ricomprendendolo nel titolo III, il seguente articolo 10-bis:
  «Art. 10-bis. – (Elezioni primarie). – 1. I partiti o i gruppi politici organizzati che intendano presentare liste di candidati per l'elezione della Camera dei deputati organizzano elezioni primarie per la selezione dei candidati ai sensi delle seguenti disposizioni, che costituiscono norme generali cui gli statuti dei partiti o dei gruppi politici organizzati devono attenersi ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera l) del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149.
  2. Le elezioni primarie si svolgono in una domenica compresa tra il novantesimo e il sessantesimo giorno antecedente alla data nella quale ha termine la legislatura e stabilita da un decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri.
  3. In caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati e sempre che le elezioni primarie non si siano già svolte nei termini del precedente comma, queste si svolgono la seconda domenica successiva alla data di pubblicazione del decreto che dispone lo scioglimento. In tal caso il decreto di convocazione dei comizi di cui all'articolo 11 è emanato e pubblicato unitamente a quello di scioglimento e, fermo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 11, il termine di cui al comma 3 della medesima disposizione è aumentato di un numero di giorni pari a quelli intercorrenti tra la data di pubblicazione del decreto e quella di svolgimento delle elezioni primarie.
  4. Le elezioni primarie sono organizzate in autonomia da ciascun partito o gruppo politico organizzato nel rispetto dei seguenti principi:
   a) attraverso le elezioni primarie sono selezionati almeno tre quarti dei candidati in ogni circoscrizione di cui alla tabella “A” allegata al presente Testo unico, con arrotondamento all'unità superiore;
   b) la regolarità delle procedure è assicurata, eventualmente anche mediante un organo interno di garanzia, dai partiti o dai gruppi politici organizzati, i quali tengono traccia di tutte le operazioni e, al termine delle stesse, inviano una relazione dettagliata alla Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, denominata di seguito “Commissione”. La Commissione vigila sulla regolarità delle procedure e sul rispetto delle presenti norme, potendo chiedere chiarimenti ai partiti o ai gruppi politici organizzati e segnalando eventuali violazioni all'autorità giudiziaria o all'Ufficio elettorale centrale nazionale di cui all'articolo 12. La Commissione, in ciascuna regione, opera mediante l'assistenza degli Uffici centrali circoscrizionali di cui all'articolo 13;
   c) l'elettorato attivo è riconosciuto agli iscritti ai partiti o ai gruppi politici organizzati aventi l'elettorato attivo di cui all'articolo 5, comma 1, e, a discrezione di questi, anche agli iscritti in un apposito registro tenuto dai medesimi partiti o gruppi politici. A tale registro possono iscriversi, fino al giorno precedente alla Pag. 141consultazione, gli elettori di cui all'articolo 5, comma 1, che intendano partecipare alle elezioni primarie, previa sottoscrizione di una dichiarazione di adesione ad una carta di principi che ciascun partito o gruppo politico ha cura di presentare, entro 3 giorni dalla pubblicazione del decreto che fissa la data delle elezioni primarie, alla Commissione. I partiti o i gruppi politici organizzati possono dotarsi della carta di principi anche in precedenza alla convocazione delle elezioni primarie, comunicandola alla Commissione; in tal caso essi hanno titolo a comunicare l'adozione di una nuova carta o di modifiche alla stessa entro il termine di cui al secondo periodo. Ogni elettore può partecipare alle elezioni primarie di un solo partito o gruppo politico organizzato; se tale obbligo è violato, il voto è nullo e all'elettore è applicata una sanzione amministrativa da cinquecento a millecinquecento euro;
   d) i candidati che partecipano alle elezioni primarie devono essere in possesso del requisito di elettorato passivo previsto dall'articolo 6, comma 1.

  5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle elezioni primarie promosse da partiti o gruppi politici organizzati che intendano presentare coalizioni di liste».
1. 151. Balduzzi, Andrea Romano, Mazziotti Di Celso, Galgano.

  Al comma 16, lettera a), numero 3), sostituire le parole: del 20 per cento con le parole: del 35 per cento.
1. 153. La Russa, Corsaro.

  Al comma 16, lettera a), numero 3, sostituire le parole: del 20 per cento con le parole: del 30 per cento.
1. 154. La Russa, Corsaro.

  Al comma 16, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), punto 3), dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   «a-bis) in deroga alla lettera a), nella regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, le liste rappresentative della minoranza linguistica slovena che abbiano conseguito almeno l'1 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni della regione medesima;»;
   b) alla lettera a), punto 3), dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   «b-bis) in deroga alla lettera b), nella regione Friuli-Venezia Giulia invece, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, le liste rappresentative della minoranza linguistica slovena che abbiano conseguito almeno l'1 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni della regione medesima;»;
   c) alla lettera a), punto 6) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «nella regione Friuli-Venezia Giulia invece, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, le liste rappresentative della minoranza linguistica slovena che abbiano conseguito almeno l'1 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni della regione medesima;».
1. 155. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

  Al comma 16, lettera a), numero 3), sostituire le parole: 8 per cento dei voti validi espressi con le seguenti: 4 per cento dei voti validi espressi.
1. 158. Pisicchio, Labriola, Zaccagnini.

  Al comma 16, lettera a), numero 3), sostituire le parole: b) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi con le seguenti: b) le singole liste non collegate che abbiano conseguito Pag. 142sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi.
1. 159. Dadone, D'Ambrosio, Grillo, Nuti, Dieni, Toninelli, Cozzolino, Lombardi, Fraccaro.

  Al comma 16, lettera a), numero 3), lettera b), sostituire ove ricorrenti le parole: l'8 per cento dei voti validi con le seguenti: il 4 per cento dei voti validi.
1. 160. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Rossi, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

Subemendamento all'emendamento 1.162.

  Sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 6 per cento.
0. 1. 162. 1. Nuti, Toninelli, Dadone, Fraccaro, Dieni, Cozzolino, D'Ambrosio, Grillo.

  Al comma 16, lettera a), numero 3), lettera b), le parole: 8 per cento dei voti validi espressi sono sostituite dalle seguenti: 5 per cento dei voti validi espressi.
1. 162. Pisicchio, Labriola, Zaccagnini.

  Al comma 16, lettera a), numero 3), lettera b), sostituire ove ricorrenti le parole: l'8 per cento dei voti validi con le seguenti: il 5 per cento dei voti validi.
1. 163. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Rossi, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

  Al comma 16, lettera a), capoverso 3), alla lettera b) sostituire ove ricorrano le parole: 8 per cento con le seguenti: 6 per cento.
1. 164. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 16, lettera a), capoverso 3), dopo la lettera b) inserire la seguente:
   c) le singole liste non collegate che si siano presentate in non più di sette circoscrizioni e abbiano conseguito almeno il 7 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni in cui si sono presentate, la cui popolazione complessiva non sia inferiore a un quarto della popolazione nazionale.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 16, lettera a):
   al capoverso 4), primo periodo, sostituire le parole: «lettera b)» con le seguenti: «lettere b) e c)»;
   al capoverso 6), dopo le parole: «almeno il 5 per cento dei voti validi espressi» inserire le seguenti: «nonché le liste che si siano presentate in non più di sette circoscrizioni e abbiano conseguito almeno il 7 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni in cui si sono presentate, la cui popolazione complessiva non sia inferiore a un quarto della popolazione nazionale»;
   al capoverso 9), ultimo periodo, sostituire le parole: «lettera b)» con le seguenti: «lettere b) e c)»;
   al capoverso 10), sostituire le parole: «lettera b)» con le seguenti: «lettere b) e c)».
1. 165. Invernizzi.

  Al comma 16, lettera a), capoverso 3), dopo la lettera b) inserire la seguente:
   c) le singole liste non collegate che si siano presentate in non più di sette circoscrizioni e abbiano conseguito almeno il 6 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni in cui si sono presentate, la cui popolazione complessiva non sia inferiore a un quarto della popolazione nazionale».

Pag. 143

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 16, lettera a):
   al capoverso 4), primo periodo, sostituire le parole: «lettera b)» con le seguenti: «lettere b) e c)»;
   al capoverso 6), dopo le parole: «almeno il 5 per cento dei voti validi espressi» inserire le seguenti: «nonché le liste che si siano presentate in non più di sette circoscrizioni e abbiano conseguito almeno l'8 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni in cui si sono presentate, la cui popolazione complessiva non sia inferiore a un quarto della popolazione nazionale»;
   al capoverso 9), ultimo periodo, sostituire le parole: «lettera b)» con le seguenti: «lettere b) e c)»;
   al capoverso 10), sostituire le parole: «lettera b)» con le seguenti: «lettere b) e c)».
1. 166. Invernizzi.

  Al comma 16, lettera a), capoverso 3), dopo la lettera b) inserire la seguente:
   c) le singole liste non collegate che abbiano conseguito almeno il 7 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni territorialmente contigue in cui si sono presentate, la cui popolazione complessiva non sia inferiore a un quarto della popolazione nazionale.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 16, lettera a):
   al capoverso 4), primo periodo, sostituire le parole: «lettera b» con le seguenti: «lettere b) e c)»;
   al capoverso 6), dopo le parole: «almeno il 5 per cento dei voti validi espressi» inserire le seguenti: «nonché le liste che abbiano conseguito almeno il 7 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni territorialmente contigue in cui si sono presentate, la cui popolazione complessiva non sia inferiore a un quarto della popolazione nazionale»;
   al capoverso 9), ultimo periodo, sostituire le parole: «lettera b)» con le seguenti: «lettere b) e c)»;
   al capoverso 10), sostituire le parole: «lettera b» con le seguenti: «lettere b) e c)».
1. 167. Invernizzi.

  Al comma 16, lettera a), numero 4), dopo il primo periodo, inserire il seguente: A garanzia della rappresentatività della Camera dei Deputati, alle liste non collegate che non abbiano conseguito sul piano nazionale la percentuale di cui al numero 3, lettera b), è riservata una quota percentuale del totale dei seggi pari alla somma delle percentuali di voti conseguiti dalle medesime liste, comunque non superiore al 10 per cento del totale dei seggi, ripartita in maniera proporzionale al risultato elettorale conseguito.

  Conseguentemente, al numero 9, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: tenendo conto della quota dei seggi da assegnare ai sensi del numero 4).
1. 168. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 16, lettera a), numero 5), sopprimere le parole:
   «5) verifica poi se la cifra elettorale nazionale della coalizione di liste o della singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale individuata ai sensi del numero 2) corrisponda ad almeno il 35 per cento del totale dei voti validamente espressi;».

  Conseguentemente, sempre alla lettera a) del comma 16, sopprimere le parole:
   «7) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo e la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 1 non abbia già conseguito una percentuale di seggi, sul Pag. 144totale di 617, pari almeno alla percentuale della relativa cifra elettorale nazionale sul totale dei voti validamente espressi aumentata di 18 punti percentuali, ad essa viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza, ma in ogni caso non più di quanti siano sufficienti per arrivare al totale di 340 seggi. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta coalizione di liste o singola lista;
   8) l'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi, in numero pari alla differenza tra 617 e il totale dei seggi assegnati alla coalizione di liste o singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del numero 7), tra le altre coalizioni di liste e singole liste di cui al comma 1, numero 3). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.»

  e le parole:
  « 11) Qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo e la coalizione di liste o la singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale abbia già conseguito ai sensi del numero 4) una quota di seggi superiore a 340 si procede direttamente all'attribuzione dei seggi ai sensi dei numeri 7-ter), 8) e 9);»
1. 169. Toninelli, Cozzolino, Lombardi, Dadone, D'Ambrosio, Grillo, Nuti, Dieni, Fraccaro.

  Al comma 16, lettera a), numero 5), sostituire le parole: «5) verifica poi se la cifra elettorale nazionale della coalizione di liste o della singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale individuata ai sensi del numero 2) corrisponda ad almeno il 35 per cento del totale dei voti validamente espressi;» con le seguenti: «5) verifica poi se la cifra elettorale nazionale della coalizione di liste o della singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale individuata ai sensi del numero 2) corrisponda ad almeno il 50 per cento del totale dei voti validamente espressi.

  e sostituire altresì le parole: «7) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo e la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 1 non abbia già conseguito una percentuale di seggi, sul totale di 617, pari almeno alla percentuale della relativa cifra elettorale nazionale sul totale dei voti validamente espressi aumentata di 18 punti percentuali» con le seguenti: «7) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo e la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 1 non abbia già conseguito una percentuale di seggi, sul totale di 617, pari almeno alla percentuale della relativa cifra elettorale nazionale sul totale dei voti validamente espressi aumentata di 3 punti percentuali».
1. 170. Grillo, D'Ambrosio, Toninelli, Cozzolino, Lombardi, Nuti, Dieni, Fraccaro, Dadone.

  Al comma 16, lettera a), punto 5, sostituire le parole: almeno il 35 per cento del totale dei voti validamente espressi con le seguenti: almeno il 35 per cento del totale dei cittadini aventi diritto al voto.
1. 171. Invernizzi, Matteo Bragantini.

Pag. 145

  Al comma 16, lettera a), numero 6), sostituire le parole: 6) individua quindi, nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3), lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi con le seguenti: «6) individua quindi, nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3), lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi.
1. 172. D'Ambrosio, Toninelli, Cozzolino, Nuti, Dieni, Fraccaro, Dadone, Lombardi, Grillo.

  Al comma 16, lettera a), numero 6), dopo le parole: almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel collegio plurinominale aggiungere le seguenti: nonché la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi.
1. 173. Pisicchio, Labriola, Zaccagnini.

  Al comma 16, lettera a), numero 7) sostituire le parole: 7) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo e la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 1 non abbia già conseguito una percentuale di seggi, sul totale di 617, pari almeno alla percentuale della relativa cifra elettorale nazionale sul totale dei voti validamente espressi aumentata di 18 punti percentuali, ad essa viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza, ma in ogni caso non più di quanti siano sufficienti per arrivare al totale di 340 seggi con le seguenti: 7) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo alla coalizione di liste o alla singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 1, viene attribuito un numero di seggi pari a quello assegnatole ai sensi del n. 4) comma 1, incrementato del 20 per cento con approssimazione per difetto.
1. 175. Nuti, Dieni, Fraccaro, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Cozzolino, Lombardi, Grillo.

  Sopprimere la lettera c) del comma 16.

  Conseguentemente sopprimere il comma 5, sopprimere il comma 8, e sopprimere la lettera b) del comma 14.
1. 178. Dadone, Lombardi, Grillo, Cozzolino, Dieni, Fraccaro, D'Ambrosio, Toninelli, Nuti.

  Al comma 16, lettera c), sostituire le parole: 1) alla lista o coalizione di liste che abbia ottenuto il maggior numero di voti al turno di ballottaggio viene assegnata una quota di seggi pari a 327 seggi con le seguenti: 1) alla lista o coalizione di liste che abbia ottenuto il maggior numero di voti al turno di ballottaggio viene assegnata una quota di seggi pari a quella assegnatale ai sensi del n. 4 del comma 1, incrementa del 20 per cento.

  Conseguentemente, alla lettera c) del comma 16, sostituire le parole: 2) l'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti 290 seggi con le seguenti: 2) l'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi assegnati nelle circoscrizioni italiane con l'esclusione della Valle d'Aosta.
1. 179. Dadone, Lombardi, Grillo, Cozzolino, Dieni, Fraccaro, D'Ambrosio, Toninelli, Nuti.

  Al comma 16, lettera c), sostituire le parole: 3. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 5) abbia dato esito negativo, si procede ad un turno di ballottaggio fra le liste o le coalizioni di liste che abbiano ottenuto al primo turno le due maggiori cifre elettorali nazionali con Pag. 146le seguenti: 3. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 5) abbia dato esito negativo, si procede ad un turno di ballottaggio fra le liste o le coalizioni di liste che abbiano ottenuto al primo turno le tre maggiori cifre elettorali nazionali.
1. 180. Cozzolino, Dadone, Lombardi, Grillo, Dieni, Fraccaro, D'Ambrosio, Toninelli, Nuti.

  Sopprimere il comma 18.
1. 181. Biancofiore, Bianconi, Centemero, Gelmini, Ravetto.

  Conseguentemente, alla Tabella B Camera sostituire le parole da: La circoscrizione Trentino Alto Adige fino alla fine del periodo con le seguenti: La circoscrizione della regione Trentino Alto Adige è ripartita in due collegi plurinominali corrispondenti con la provincia autonoma di Trento e la provincia autonoma di Bolzano.
1. 182. Biancofiore, Bianconi, Centemero, Gelmini, Ravetto.

  Sopprimere il comma 21.
1. 183. Biancofiore, Bianconi, Centemero, Gelmini, Ravetto.

Subemendamento all'emendamento 1.184.

  All'articolo 93-bis, comma 4, sostituire le parole: 1500 elettori con le seguenti: 1600 elettori.
0. 1. 184. 1. Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Toninelli, Nuti, Dieni, Cozzolino, Grillo.

  Sostituire il comma 21 con il seguente:
  21. Dopo l'articolo 93, sono inseriti i seguenti:
   «Art. 93-bis. 1. Con il decreto di cui all'articolo 3 è determinato il numero dei seggi spettanti alla regione Trentino-Alto Adige non assegnati nei collegi uninominali. I voti espressi nella circoscrizione del Trentino-Alto Adige sono computati dall'Ufficio centrale nazionale ai fini della determinazione: della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista e della cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate; della determinazione della soglia minima percentuale di voti validi stabilita, per ciascuna lista singola o collegata in coalizione nonché per le coalizioni medesime, per concorrere all'assegnazione seggi nelle circoscrizioni; della determinazione della percentuale della cifra elettorale nazionale che consente l'attribuzione dell'ulteriore numero di seggi necessario per arrivare al totale di 340 seggi. Dei voti espressi nella circoscrizione del Trentino-Alto Adige non si tiene conto ai fini dell'attribuzione dei seggi nelle altre circoscrizioni.
  2. Le liste di cui all'articolo 14, singole o coalizzate, presentano candidati, ad esse collegati, nei collegi uninominali e le stesse liste si collegano ad una lista circoscrizionale che concorre all'attribuzione di seggi assegnati alla circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 93 comma 1 e la medesima lista circoscrizionale è collegata alle liste di cui all'articolo 14, singole o coalizzate. I candidati aderiscono alla lista circoscrizionale con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega. Nella dichiarazione di collegamento il candidato indica il contrassegno che accompagna il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio. La candidatura della stessa persona in più di un collegio è nulla. Nessuna candidatura Pag. 147nei collegi uninominali può essere collegata a più di una lista circoscrizionale. Per ogni candidato nei collegi uninominali deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e, il contrassegno tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno che lo contraddistingue, nonché la lista circoscrizionale alla quale il candidato si collega ai fini del comma 2 dell'articolo 93-quater. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.
  3. Nessuna lista può essere collegata a più di una candidatura nel medesimo collegio uninominale. All'atto della presentazione della lista i presentatori indicano il contrassegno, ovvero i contrassegni delle candidature uninominali cui la lista è collegata e la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato che la presenta.
  4. La dichiarazione di presentazione delle liste circoscrizionali che concorrono all'assegnazione dei seggi determinati ai sensi del comma 1 deve essere sottoscritta da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nella circoscrizione. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a due terzi e non superiore al numero dei seggi di cui al comma 1. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della lista è ridotto della metà. La dichiarazione di presentazione delle candidature nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni del collegio.
  5. La presentazione delle liste circoscrizionali e delle candidature nei collegi uninominali è effettuata insieme al deposito del relativo contrassegno, presso la cancelleria della corte d'appello di Trento. Insieme con le liste dei candidati o le candidature nei collegi uninominali devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la dichiarazione di presentazione delle candidature nei collegi uninominali e della lista dei candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori; alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui al comma 2.
  6. Qualora i presentatori delle liste circoscrizionali intendano effettuare il collegamento della candidatura in coalizione ai sensi dell'articolo 14-bis, le dichiarazioni di collegamento sono effettuate nei termini e con le modalità di cui, rispettivamente, agli articoli 14 e 14-bis.»;
  «Art. 93-ter. 1. L'elettore esprime un unico voto per la lista, singola o coalizzata, che sostiene il candidato ad essa collegato, tracciando un segno sul contrassegno della lista stessa. Tale voto si intende espresso anche per il candidato nel collegio uninominale nonché in favore della lista circoscrizionale a questo collegata.
  2. Il modello di scheda per l'elezione nei collegi uninominali e nella lista circoscrizionale della circoscrizione Trentino-Alto Adige è allegato alla presente legge.
  Art. 93-quater. 1. L'ufficio elettorale circoscrizionale procede, con l'assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni:
   a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
   b) somma i voti ottenuti da ciascuna lista singola o da ciascuna coalizione di liste e, correlativamente i voti di ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali;
   c) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista o coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi ottenuti in collegamento con i candidati nei collegi uninominali, collegati con la lista ai sensi del comma 2 dell'articolo 93-bis, in ciascun collegio.
   d) acquisisce dall'ufficio centrale nazionale l'accertamento se una delle liste o coalizione di liste sia collegata a lista o Pag. 148coalizione di liste la cui cifra elettorale nazionale abbia raggiunto la percentuale della cifra elettorale nazionale che consente l'attribuzione dell'ulteriore numero di seggi necessario per arrivare al totale di 340 seggi o se ad essa sia stato attribuito un numero di seggi non inferiore a tale numero. In caso di accertamento positivo ad essa assegna la metà più uno dei seggi di cui all'articolo 93-bis, comma 1. Qualora tale accertamento sia negativo e si procede al turno di ballottaggio, attribuisce la metà più uno dei seggi della circoscrizione alla lista o coalizione di liste che raggiunge in tale turno il maggior numero di voti validi.

  2. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.
  3. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni lista, i candidati della lista medesima secondo l'ordine in cui essi si succedono.
  4. Ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3), l'Ufficio centrale elettorale comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale di ciascuna lista circoscrizionale, la cifra elettorale di ciascun candidato nei collegi uninominali e il totale dei voti validi nella circoscrizione. I voti espressi in favore di liste singole o coalizzate collegate a un candidato nel collegio uninominale che sono computati nella cifra elettorale della lista circoscrizionale cui la lista o coalizione e la candidatura sono collegate, sono computati in sede nazionale ai fini delle determinazioni di cui all'articolo 93 comma 1 e in favore di alcuna lista, anche se contraddistinta con il medesimo contrassegno 5. I seggi attribuiti nella circoscrizione Trentino-Alto Adige sono computati, secondo le rispettive assegnazioni, nei numeri che ai sensi dell'articolo 83 determinano l'assegnazione del premio di maggioranza».
1. 184. Plangger, Schullian, Gebhard, Ottobre, Nicoletti, Bressa.

  Sostituire il comma 21 con il seguente:
  21. «Art. 93-bis. 1. – Con il decreto di cui all'articolo 3 è determinato il numero dei seggi spettanti alla circoscrizione della regione Trentino-Alto Adige, che è ripartita in due collegi plurinominali corrispondenti con la provincia autonoma di Trento e la provincia autonoma di Bolzano.
  2. I seggi attribuiti nella circoscrizione Trentino-Alto Adige sono computati, secondo le rispettive assegnazioni, nei numeri che ai sensi dell'articolo 83 determinano l'assegnazione del premio di maggioranza.».
1. 185. Matteo Bragantini.

  Al comma 21, capoverso Art. 93-bis apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis Tra le candidature nei collegi uninominali contraddistinte dal medesimo contrassegno presentate nella medesima circoscrizione, a pena di inammissibilità, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al cinquanta per cento, con arrotondamento all'unità superiore.
   b) al comma 4, secondo periodo dopo le parole: «non superiore al numero dei seggi di cui al comma 1.» sono aggiunte le seguenti: «A pena di inammissibilità, in ciascuna lista circoscrizionale, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al cinquanta per cento, con arrotondamento all'unità superiore.
1. 187. Locatelli, Labriola.

Pag. 149

  Al comma 21, capoverso Art. 93-quater, comma 1, alla lettera c) aggiungere in fine le parole: , detratto, per ciascun collegio uninominale in cui è stato proclamato eletto un candidato collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato medesimo».
1. 188. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 21, capoverso Art. 93-quater, lettera e), dopo le parole: ciascuna lista , inserire le seguenti: , sottratti i voti dei candidati direttamente eletti nei collegi uninominali.
1. 189. Migliore, Pilozzi, Kronbichler.

  Al comma 21, capoverso Art. 93-quater, lettera c), aggiungere in fine, le parole: che non siano proclamati eletti ai sensi del comma 2.
1. 190. La Russa, Corsaro, Taglialatela.

  Sopprimere il comma 22.
1. 191. Toninelli, Lombardi, Grillo, Dadone, Cozzolino, Dieni, Fraccaro, D'Ambrosio, Nuti.

  Al comma 22, dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 inserire le seguenti: e di cui al comma 3, primo periodo, dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e sostituire le parole: in entrambe le Camere con le seguenti: in almeno una delle due Camere.
*1. 192. La Russa, Taglialatela, Corsaro.

  Al comma 22, dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 inserire le seguenti: e di cui al comma 3, primo periodo, dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e sostituire le parole: in entrambe le Camere con le seguenti: in almeno una delle due Camere.
*1. 193. Costa, Dorina Bianchi, Leone.

  Al comma 25, dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 inserire le seguenti: e di cui al comma 3, primo periodo, dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533.
1. 194. Costa, Dorina Bianchi, Leone.

ART. 2.

  Sopprimerlo.
* 2. 1. Migliore, Pilozzi, Kronbichler.

  Sopprimerlo.
* 2. 2. Nuti, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Toninelli, Grillo.

  Sopprimerlo.
* 2. 3. Lauricella, Naccarato, Bindi, Bruno Bossio, Lattuca, Malisani.

  Sopprimerlo.
* 2. 4. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Sopprimerlo.
* 2. 5. Pisicchio.

  Sopprimerlo.
* 2. 6. Costa, Dorina Bianchi, Leone.

  Sopprimerlo.
* 2. 7. Taglialatela.

Pag. 150

Subemendamento all'emendamento 2.8.

  Sostituire le parole: il giorno successivo alla con le seguenti: dieci giorni dopo l’.
0. 2. 8. 1. Nuti, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Toninelli, Dieni, Cozzolino, Grillo.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla entrata in vigore della legge costituzionale di modifica della II parte, Titolo I, e dell'articolo 94 della Costituzione.
2. 8. Lauricella, Naccarato, Bindi, Bruno Bossio, Rampi, Manzi, Malisani.

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 2.
(Ripartizione dei seggi tra regioni e ripartizioni).

  1. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, di seguito denominato «legge elettorale per il Senato» sono sostituiti dai seguenti:
  «2. Quando ad una regione ai sensi del comma 1 è attribuito un numero di seggi superiore a quello attribuito alla circoscrizione provinciale non metropolitana nella quale è assegnato il più alto numero di seggi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, la circoscrizione regionale è suddivisa in ripartizioni coincidenti con le province, a eccezione delle province di Milano, Roma e Napoli, nel cui territorio sono istituite le ripartizioni subprovinciali di cui alla tabella A allegata al presente decreto legislativo.
  3. Con il decreto di cui al comma 1, si provvede altresì alla distribuzione dei seggi tra le ripartizioni.
  4. Ai fini del precedente comma, il numero dei residenti in ciascuna regione è diviso per il numero dei seggi ad essa assegnati ai sensi del comma 1. Trascurata la parte frazionaria, il risultato di tale divisione rappresenta il quoziente ripartizionale per l'assegnazione di un seggio. Quindi, per ciascuna ripartizione, il numero corrispondente alla popolazione ivi residente è diviso per tale quoziente. Il risultato intero ottenuto rappresenta il numero di seggi attribuiti a ciascuna ripartizione. I seggi eventualmente residui sono attribuiti sulla base della graduatoria dei più alti resti.
  5. Se, terminate tali operazioni, vi sono ripartizioni cui non è assegnato alcun seggio, ad esse ne è attribuito uno d'ufficio. Qualora vengano attribuiti uno o più seggi d'ufficio, l'assegnazione dei seggi alle altre ripartizioni avviene sulla base del comma precedente, ma il quoziente ripartizionale per l'assegnazione di un seggio è ottenuto dividendo il numero dei residenti in tali ripartizioni per il risultato della sottrazione del numero dei seggi assegnati d'ufficio al numero totale dei seggi assegnati alla Regione ai sensi del comma 1».

Art. 3.
(Presentazione delle liste).

  1. I commi 2 e 3 dell'articolo 9 della «legge elettorale per il Senato» sono sostituiti dai seguenti:
   «2. La presentazione delle liste avviene a livello regionale, ad eccezione delle regioni suddivise in ripartizioni, dove avviene, esclusivamente a livello ripartizionale.
   2-bis. Ogni lista deve essere composta da un elenco di candidati presentati secondo un determinato ordine. La lista deve essere formata complessivamente da un numero di candidati compreso tra i due terzi e la totalità dei seggi assegnati alla ripartizione o, quanto alle regioni non Pag. 151suddivise in ripartizioni, alla regione in cui la lista è presentata. In tutti i casi, però, il numero dei candidati non può essere inferiore a tre.
   2-ter. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura in più di una lista.
   3. La presentazione delle liste di candidati deve essere accompagnata da almeno 600 sottoscrizioni per ogni seggio attribuito alla regione o alla ripartizione in cui la lista viene presentata. Le sottoscrizioni non possono essere superiori di 500 al numero minimo previsto dal precedente periodo. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare».

  2. Il comma 4 dell'articolo 9 della «legge elettorale per il Senato» è abrogato.

Art. 4.
(Ordine delle liste e stampa delle schede e dei manifesti).

  1. L'articolo 11 della «legge elettorale per il Senato» è sostituito dal seguente:
  Art. 11. – 1. L'Ufficio elettorale regionale, appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:
   a) stabilisce mediante sorteggio, da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare alle liste e ai relativi contrassegni. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;
   b) comunica ai delegati le definitive decisioni adottate;
   c) procede, per mezzo delle Prefetture – Uffici territoriali del Governo:
    1) alla stampa delle schede di votazione, recanti i contrassegni delle liste, i quali devono essere riprodotti sulle schede medesime con i colori depositati presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8;
    2) alla stampa del manifesto con le liste dei candidati, con i relativi contrassegni e numero d'ordine, e all'invio del manifesto ai sindaci dei comuni della ripartizione o, quanto alle regioni non suddivise in ripartizioni, della regione, i quali ne curano l'affissione nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione.

  2. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno, hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle B e C allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella ripartizione o nella regione a norma degli articoli 8 e 9.
  3. L'ordine delle liste e dei rispettivi contrassegni è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni di cui al comma 1, lettera a). Nella parte superiore della scheda sono riportate le istruzioni di voto come da tabella D allegata al presente decreto legislativo. Nella parte sottostante le istruzioni, la scheda è suddivisa in tante colonne quante sono le liste ammesse nella circoscrizione o nella ripartizione. A ciascuna lista è riservata un'intera colonna della scheda. Nella parte superiore della Pag. 152colonna è riprodotto il contrassegno della lista. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Lo spazio sottostante il contrassegno è diviso in tanti riquadri quanti sono i seggi da assegnare nella ripartizione o, quanto alle regioni non suddivise in ripartizioni, nella regione. Nel caso di liste che contengano meno candidati del massimo consentito, i riquadri ulteriori rispetto alle candidature effettivamente presentate non vengono stampati. Sul lato sinistro di ciascun riquadro sono stampati, in linea verticale dall'alto verso il basso, un “+” in colore verde e un “–” in colore rosso. In ogni colonna vengono altresì indicati i nomi dei candidati nella ripartizione o nella regione della corrispondente lista, riportando per ogni riquadro della colonna, partendo dall'alto verso il basso e seguendo l'ordine di presentazione, il nome di un candidato della lista.
  4. Le schede devono pervenire agli Uffici elettorali debitamente piegate.
  5. La scheda elettorale nella regione della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste deve recare doppie diciture, in lingua italiana e in lingua francese.
  6. La scheda elettorale nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol deve recare doppie diciture, in lingua italiana e in lingua tedesca».

Art. 5.
(Voto dei rappresentanti di lista).

  1. I commi 3 e 4 dell'articolo 13 della «legge elettorale per il Senato» sono sostituiti dai seguenti:
  «3. I rappresentanti delle liste dei candidati nelle elezioni del Senato della Repubblica votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, purché siano elettori della ripartizione o, quanto alle regioni non suddivise in ripartizioni, della regione.
  4. I rappresentanti delle liste dei candidati alle elezioni della Camera dei deputati votano per l'elezione del Senato della Repubblica nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni, purché siano elettori della ripartizione o, quanto alle regioni non suddivise in ripartizioni, della regione».

Art. 6.
(Modalità di espressione del voto).

  1. L'articolo 14 della «legge elettorale per il Senato» è sostituito dal seguente:
  «Art. 14. – 1. L'elettore esprime il proprio voto senza che sia avvicinato da alcuno.
  2. L'elettore esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda un segno, comunque apposto, sopra il contrassegno della lista prescelta.
  3. Una volta espresso il voto di lista, l'elettore può altresì escludere dalla sola lista prescelta un numero di candidati non superiore alla metà dei seggi assegnati alla ripartizione o, quanto alle regioni non suddivise in ripartizioni, alla regione in cui esercita il diritto di voto. Per esprimere l'esclusione, l'elettore traccia con la matita un segno sopra il simbolo “–” colorato in rosso che compare nel riquadro contenente il nome del candidato che l'elettore intenda escludere.
  4. Per esclusione validamente effettuata, l'elettore può altresì esprimere un voto di preferenza, ulteriore rispetto a quello assegnato automaticamente ai sensi del comma 1 dell'articolo 59 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, a favore di uno dei candidati della lista votata e che egli non abbia escluso, oppure un voto di preferenza a un candidato di un'altra lista. Per esprimere la preferenza, l'elettore traccia con la matita un segno sopra il simbolo “+” colorato in verde che compare nel riquadro contenente il nome del candidato che l'elettore intenda preferire.
  5. Sono vietati altri segni o indicazioni.
  6. Di queste modalità di espressione del voto il Presidente dà all'elettore preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione Pag. 153e indicando il numero massimo di cancellazioni che l'elettore può effettuare in quella ripartizione o regione.
  7. Dopo aver espresso il voto, l'elettore deve piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla».

Art. 7.
(Determinazione delle cifre elettorali).

  1. L'articolo 16 della «legge elettorale per il Senato» è sostituito dal seguente:
  «Art. 16. – 1. L'Ufficio elettorale regionale delle regioni suddivise in ripartizioni, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente, per ciascuna ripartizione:
   a) determina le cifre elettorali ripartizionali di lista; tali cifre sono date, per ciascuna lista, dalla somma delle cifre elettorali conseguite dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della ripartizione;
   b) determina le cifre elettorali ripartizionali di lista corrette; a tal fine, divide le cifre elettorali ripartizionali di lista per il numero di seggi assegnati alla ripartizione e trascura la parte frazionaria;
   c) determina le cifre elettorali circoscrizionali di lista; a tal fine, per ciascuna lista, somma le cifre elettorali ripartizionali corrette conseguite in tutte le ripartizioni della circoscrizione;
   d) determina le cifre elettorali individuali ripartizionali di ciascun candidato; tali cifre sono date dalla somma delle cifre elettorali individuali conseguite da ogni singolo candidato nelle singole sezioni elettorali della ripartizione.

  2. L'Ufficio elettorale regionale delle altre regioni:
   a) determina le cifre elettorali regionali di lista; tali cifre sono date, per ciascuna lista, dalla somma delle cifre elettorali conseguite dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali regionali;
   b) determina le cifre elettorali individuali regionali di ciascun candidato; tali cifre sono date dalla somma delle cifre elettorali individuali conseguite da ogni singolo candidato nelle singole sezioni elettorali della regione».

Art. 8.
(Distribuzione dei seggi tra le liste).

  1. L'articolo 17 della «legge elettorale per il Senato» è sostituito dal seguente:
  «Art. 17. – 1. Effettuate le operazioni di cui all'articolo precedente, l'Ufficio elettorale regionale procede alla distribuzione regionale dei seggi. A tal fine divide la cifra elettorale regionale di ciascuna lista successivamente per 2, 3, 4, 5, ecc., sino a concorrenza del numero dei seggi da attribuire accresciuto di una unità. Quindi, tra i quozienti così ottenuti, individua i più alti in numero eguale a quello dei seggi da assegnare nella regione, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascuna lista sono assegnati tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti inseriti nella graduatoria. I seggi sono assegnati alle liste a cui corrispondono i più alti quozienti ottenuti da tali divisioni nel limite dei seggi da assegnare in quella regione. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.
  2. Nelle regioni suddivise in ripartizioni, l'Ufficio elettorale regionale, per ciascuna ripartizione:
   a) individua le liste che hanno ottenuto seggi a livello regionale ai sensi del comma 1;
   b) calcola la somma di tutte le cifre elettorali ripartizionali di lista delle liste di cui alla lettera a);
   c) divide il risultato di tale somma per il numero dei seggi assegnati alla Pag. 154ripartizione, ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto legislativo, trascurando la parte frazionaria;
   d) per ciascuna lista di cui alla lettera a) divide la cifra elettorale ripartizionale di lista per il quoziente di cui alla lettera c) e calcola altresì i resti di tali divisioni. Il risultato intero ricavato da tali operazioni rappresenta il numero di seggi attribuiti a ciascuna lista;
   e) qualora la somma dei seggi assegnati a tutte le liste ai sensi della lettera d) sia inferiore al numero dei seggi attribuiti a quella ripartizione ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto legislativo, assegna i seggi residui alle liste di cui alla lettera a) sulla base della graduatoria dei più alti resti;
   f) per ciascuna lista di cui alla lettera a) calcola l'indice elettorale di attribuzione; a tal fine divide ciascun resto di cui alla lettera d) per il quoziente di cui alla lettera c).

  3. Effettuate le operazioni di cui al comma 2, l'Ufficio elettorale regionale accerta se la somma del numero dei seggi assegnati a ciascuna lista in tutte le ripartizioni della regione corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del comma 1.
  4. Qualora la verifica di cui al comma 3 abbia dato esito negativo, l'Ufficio elettorale regionale individua le liste eccedentarie e le liste deficitarie; quindi, iniziando dalla lista maggiormente eccedentaria e, in caso di parità, da quella fra queste che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale regionale, proseguendo poi con le altre liste in ordine decrescente di seggi eccedenti, procede alle seguenti operazioni:
   a) sottrae i seggi eccedenti alla lista eccedentaria in quelle ripartizioni dove essa, avendo ottenuto seggi ai sensi della lettera e) del comma 2, ha ottenuto questi ultimi con il minor indice elettorale di attribuzione e nelle quali inoltre le liste deficitarie abbiano resti non utilizzati. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima ripartizione due o più liste deficitarie abbiano resti non utilizzati, attribuisce il seggio alla lista con il più alto resto;
   b) qualora una lista eccedentaria abbia un numero di seggi eccedenti superiore a quello dei seggi ad essa assegnati ai sensi della lettera e) del comma 2, compiute le operazioni di cui alla lettera a) del presente comma, sottrae a questa i seggi in quelle ripartizioni nelle quali essa riporti il più basso quoziente ottenuto dividendo la cifra elettorale ripartizionale corretta di quella lista per il numero di seggi da questa ottenuto in quella ripartizione e nelle quali inoltre le liste deficitarie abbiano resti non utilizzati. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima ripartizione due o più liste deficitarie abbiano resti non utilizzati, attribuisce il seggio alla lista con il più alto resto;
   c) nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima ripartizione ai fini del completamento delle operazioni di cui alle lettere precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, procede a sottrarre alla lista eccedentaria i seggi in quelle ripartizioni dove essa, avendo ottenuto seggi ai sensi della lettera e) del comma 2, ha ottenuto questi ultimi con il minor indice elettorale di attribuzione. Qualora una lista eccedentaria abbia un numero di seggi eccedenti superiore a quello dei seggi ad essa assegnati ai sensi della lettera e) del comma 2, compiute le operazioni di cui al periodo precedente, sottrae a questa i seggi in quelle ripartizioni nelle quali essa riporti il più basso quoziente ottenuto dividendo la cifra elettorale ripartizionale corretta di quella lista per il numero di seggi da questa ottenuto in quella ripartizione. Conseguentemente attribuisce alla lista deficitaria i seggi in quelle altre ripartizioni nelle quali abbia i maggiori indici elettorali di attribuzione dando la precedenza alle ripartizioni ove non abbia ottenuto seggi ai sensi della lettera e) del comma 2;
   d) infine, per ciascuna ripartizione, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali Pag. 155ciascuna lista ha diritto nella ripartizione, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine delle cifre elettorali individuali e, in caso di parità, secondo l'ordine di lista.

  5. Qualora la verifica di cui al comma 3 abbia dato esito positivo, l'Ufficio elettorale regionale, per ciascuna ripartizione, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine delle rispettive cifre elettorali individuali ripartizionali e, in caso di parità, secondo l'ordine di lista.
  6. Nelle regioni non suddivise in ripartizioni, l'Ufficio elettorale regionale proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine delle rispettive cifre elettorali individuali regionali e, in caso di parità, secondo l'ordine di lista».

Art. 9.
(Abrogazione delle disposizioni speciali per il Molise).

  1. L'articolo 17-bis della «legge elettorale per il Senato» è abrogato.

Art. 10.
(Esaurimento dei candidati di una lista).

  1. L'articolo 19 della «legge elettorale per il Senato» è sostituito dal seguente:
  «Art. 19. – 1. Qualora una lista abbia esaurito i candidati presentati in una ripartizione, al fine dell'attribuzione dei seggi vacanti l'Ufficio elettorale regionale procede come segue:
   a) se alla lista che ha esaurito i candidati sono stati sottratti seggi in altre ripartizioni di quella regione ai sensi del comma 4 dell'articolo 17, li riassegna ad essa, nel limite dei seggi vacanti, procedendo dall'ultimo seggio che le era stato sottratto;
   b) se alla lista che ha esaurito i candidati non sono stati sottratti seggi in altre ripartizioni di quella regione ai sensi del comma 4 dell'articolo 17, assegna ad essa i seggi vacanti secondo l'ordine decrescente degli indici elettorali di attribuzione di cui alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 17, dando la precedenza alle ripartizioni ove non abbia ottenuto seggi ai sensi della lettera e) del comma 2 dell'articolo 17.

  2. Qualora una lista abbia esaurito i candidati presentati in una regione, l'Ufficio elettorale regionale assegna i seggi vacanti sulla base dei maggiori quozienti non ancora utilizzati nella graduatoria di cui all'articolo 17 comma 1.
  3. Nel caso di cui al precedente comma, qualora si tratti di una regione suddivisa in ripartizioni, per l'attribuzione dei seggi vacanti alla lista beneficiaria si applicano i meccanismi di assegnazione dei seggi previsti dal comma 1 per la lista che abbia esaurito i candidati presentati in una ripartizione.
  4. Al termine delle operazioni di cui ai commi precedenti, gli Uffici elettorali regionali provvedono alle relative proclamazioni».

Art. 11.
(Elezioni suppletive).

  1. Dopo l'articolo 19 della «legge elettorale per il Senato» è aggiunto il seguente:
  «Art. 19-bis. – 1. Qualora la lista cui era stato attribuito l'unico seggio di una regione o ripartizione uninominale esaurisca i candidati, si procede a elezioni suppletive.
  2. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura.Pag. 156
  3. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.
  4. Qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 3 cada in un periodo compreso tra il 1o agosto e il 15 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quarantacinque giorni; qualora il termine suddetto cada in un periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, il Governo può disporre la proroga per non oltre trenta giorni.
  5. Il senatore eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o l'anticipato scioglimento del Senato della Repubblica.
  6. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive, le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni».

Art. 12.
(Abrogazione delle disposizioni speciali per le Regioni a Statuto speciale).

  1. Il Titolo VII della «legge elettorale per il Senato» è abrogato.

Art. 13.
(Sostituzione delle tabelle).

  1. Le tabelle A e B, allegate alla «legge elettorale per il Senato», sono sostituite dalle tabelle A, B, C e D allegate alla presente legge.

  Conseguentemente sostituire le tabelle allegate A e B Senato con le seguenti:

«tabella A

RIPARTIZIONI ELETTORALI

  Milano 1 (comuni di Milano, Rho, Pero, Arese, Bollate, Baranzate, Novate Milanese, Paderno Dugnano, Cormano, Cusano Milanino, Bresso, Cinisello Balsamo, Sesto San Giovanni, Cologno Monzese, Vimodrone, Segrate, Cernusco sul Naviglio, Pioltello, Comaredo, Settimo Milanese, Cusago, Trezzano sul Naviglio, Cesano Boscone, Corsico, Buccinasco, Assago, Rozzano, Basiglio, Pieve Emanuele, Opera, Locate di Triulzi, San Giuliano Milanese, San Donato Milanese, Peschiera Borromeo)

  Milano 2 (comuni di Carpiano, Cerro al Lambro, San Zenone al Lambro, Melegnano, Vizzolo Predabissi, Dresano, Colturano, Mediglia, Tribiano, Paullo, Pantigliate, Settala, Rodano, Liscate, Vignate, Melzo, Truccazzano, Cassina de’ Pecchi, Bussero, Carugate, Pessano con Bornago, Gorgonzola, Pozzuolo Martesana, Bellinzago Lombardo, Cambiago, Gessate, Inzago, Masate, Cassano d'Adda, Basiano, Pozzo d'Adda, Vaprio d'Adda, Trezzano Rosa, Grezzago, Trezzo sull'Adda, San Colombano al Lambro)

  Milano 3 (comuni di Legnano, Abbiategrasso, Parabiago, Garbagnate Milanese, Lainate, Magenta, Senago, Corbetta, Bareggio, Nerviano, Cerro Maggiore, Solaro, Rescaldina, Cesate, Busto Garolfo, Canegrate, Arluno, Sedriano, Castano Primo, Magnago, Gaggiano, Vittuone, Vanzago, Lacchiarella, Inveruno, San Vittore Olona, Cuggiono, Pogliano Milanese, Motta Visconti, Turbigo, Binasco, Pregnana Milanese, Robecco sul Naviglio, San Giorgio su Legnano, Arconate, Zibido San Giacomo, Villa Cortese, Marcallo con Casone, Dairago, Rosate, Vanzaghello, Casorezzo, Santo Stefano Ticino, Robecchetto con Induno, Buscate, Albairate, Cisliano, Noviglio, Ossona, Boffalora sopra Ticino, Mesero, Casarile, Vermezzo, Vernate, Bernate Ticino, Bubbiano, Besate, Cassinetta di Lugagnano, Gudo Visconti, Zelo Surrigone, Ozzero, Calvignasco, Morimondo, Nosate)

Pag. 157

  Roma 1 (municipi del comune di Roma nn. I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV, XV)

  Roma 2 (municipio del comune di Roma n. X, comuni di Civitavecchia, Anguillara Sabazia, Bracciano, Cerveteri, Fiumicino, Ladispoli, Manziana, Santa Marinella, Trevignano Romano, Allumiere, Canale Monterano, Tolfa, Pomezia, Ardea, Anzio, Nettuno)

  Roma 3 (comuni di Monterotondo, Fiano Romano, Capena, Castelnuovo di Porto, Fonte Nuova, Mazzano Romano, Mentana, Monteflavio, Moricone, Morlupo, Nerola, Riano, Sacrofano, Sant'Oreste, Torrita Tiberina, Campagnano di Roma, Civitella San Paolo, Filacciano, Formello, Magliano Romano, Montelibretti, Montorio Romano, Nazzano, Palombara Sabina, Ponzano Romano, Rignano Flaminio, Sant'Angelo Romano, Tivoli, Agosta, Anticoli Corrado, Arsoli, Castel Madama, Cerreto Laziale, Cervara di Roma, Ciciliano, Cineto Romano, Gerano, Guidonia Montecelio, Jenne, Marcellina, Pisoniano, Poli, Riofreddo, Rocca Canterano, Roiate, Roviano, San Gregorio da Sassola, Sambuci, Vicovaro, Affile, Arcinazzo Romano, Camerata Nuova, Canterano, Capranica Prenestina, Casape, Licenza, Mandela, Marano Equo, Percile, Rocca Santo Stefano, Roccagiovine, San Polo dei Cavalieri, Saracinesco, Subiaco, Vallepietra, Vallinfreda, Vivaro Romano, Velletri, Albano Laziale, Ariccia, Artena, Castel Gandolfo, Ciampino, Marino, San Vito Romano, Valmontone, Bellegra, Carpineto Romano, Castel San Pietro Romano, Cave, Colleferro, Colonna, Frascati, Gallicano nel Lazio, Gavignano, Genazzano, Genzano di Roma, Gorga, Grottaferrata, Labico, Lanuvio, Lariano, Monte Porzio Catone, Monte Compatri, Montelanico, Nemi, Olevano Romano, Palestrina, Rocca di Cave, Rocca di Papa, Rocca Priora, San Cesareo, Segni, Zagarolo)

  Napoli 1 (comune di Napoli)

  Napoli 2 (comuni di Giugliano in Campania, Pozzuoli, Casoria, Afragola, Marano di Napoli, Acerra, Casalnuovo di Napoli, Pomigliano d'Arco, Quarto, Caivano, Melito di Napoli, Arzano, Mugnano di Napoli, Sant'Antimo, Villaricca, Frattamaggiore, Qualiano, Cardito, Ischia, Casavatore, Grumo Nevano, Forio, Brusciano, Frattaminore, Casandrino, Monte di Procida, Calvizzano, Crispano, Procida, Barano d'Ischia, Casamicciola Terme, Castello di Cisterna, Lacco Ameno, Serrara Fontana, Bacoli, Torre del Greco, Castellammare di Stabia, Portici, Ercolano, San Giorgio a Cremano, Torre Annunziata, Somma Vesuviana, Nola, Marigliano, Gragnano, Boscoreale, Sant'Anastasia, San Giuseppe Vesuviano, Pompei, Ottaviano, Volla, Poggiomarino, Vico Equense, Sant'Antonio Abate, Cercola, Terzigno, Sorrento, Saviano, Palma Campania, Massa Lubrense, Pollena Trocchia, Piano di Sorrento, Cicciano, Santa Maria la Carità, San Gennaro Vesuviano, Boscotrecase, San Sebastiano al Vesuvio, Trecase, Sant'Agnello, Striano, Meta, Mariglianella, Agerola, Cimitile, Roccarainola, Capri, Anacapri, San Vitaliano, Lettere, Pimonte, Scisciano, Massa di Somma, Camposano, Visciano, Casola di Napoli, Tufino, San Paolo Bel Sito, Casamarciano, Carbonara di Nola, Comiziano, Liveri).

N.B.: Le circoscrizioni del comune di Milano sono individuate ai sensi del «Regolamento del decentramento territoriale Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 13.3.1997 con deliberazione n. 26/97 - entrato in vigore il 24.4.1997, aggiornato con i contenuti della delibera di Consiglio Comunale n. 54/2011 PG n. 477168/2011 avente ad oggetto: Istituzione presso ogni Consiglio di Zona della Commissione Decentramento e conseguente introduzione dell'articolo 19-bis del Regolamento del decentramento territoriale».
   I municipi del comune di Roma sono individuati ai sensi della Deliberazione dal verbale delle deliberazioni dell'assemblea capitolina Protocollo RC n. 20071/12 seduta pubblica 11 marzo 2013.

Pag. 158

Pag. 159

Pag. 160

Pag. 161

2. 9. Toninelli, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Dieni, Lombardi, Nuti, Grillo, Cozzolino.

Pag. 162

  Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
   a) al capoverso comma 2, sostituire i primi due periodi con il seguente: Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali e nei relativi collegi plurinominali individuati con le modalità di cui al comma 2-quinquies.;
   b) al capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: Tabella «B» con le seguenti: tabella, di cui al comma 2-quinquies.;
   c) dopo il comma 2-quater, aggiungere il seguente:
  «2-quinquies. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) i collegi sono costituiti garantendo la coerenza del relativo bacino territoriale e di norma la sua omogeneità economico-sociale e le sue caratteristiche storico-culturali; essi hanno un territorio continuo salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari. I collegi possono anche includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse, ma non dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del comune medesimo o della medesima città metropolitana istituita ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi ed ai criteri indicati nella presente lettera, deve tener conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;
   b) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione non oltre il dieci per cento, in eccesso o in difetto. Tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della circoscrizione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero dei collegi plurinominali compresi nella circoscrizione. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto nella lettera a) per le zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, gli scarti dalla media circoscrizionale della popolazione sono giustificati non oltre il limite del quindici per cento, in eccesso o in difetto. Il Governo predispone lo schema del decreto legislativo di cui al periodo precedente sulla base delle indicazioni formulate, entro due mesi dal suo insediamento, da una Commissione, nominata dai Presidenti delle Camere, composta dal presidente dell'istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere. Lo schema del decreto legislativo di cui al primo periodo, corredato dai pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della Commissione di esperti, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; laddove lo schema si discosti dalle proposte della Commissione di esperti il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il parere va espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione. Si prescinde dai pareri di cui al comma precedente qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati. Il Governo è delegato altresì ad adottare, entro lo stesso termine di cui al primo periodo, un decreto legislativo con Pag. 163cui sono apportate al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, le modificazioni strettamente conseguenti a quanto previsto dalla presente legge. Alla revisione delle circoscrizioni e dei collegi elettorali in Italia e all'estero si procede altresì, con norme di legge, nel caso di modifica costituzionale avente ad oggetto il numero dei parlamentari o in conseguenza di nuova disciplina sull'esercizio del voto da parte degli italiani all'estero.».
2. 10. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Rossi, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

  Al comma 1, capoverso 2, sopprimere l'ultimo periodo.
2. 11. D'Ambrosio, Fraccaro, Dieni, Toninelli, Dadone, Lombardi, Nuti, Grillo, Cozzolino.

  Al comma 1, capoverso comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: almeno al trentacinque per cento con le seguenti: almeno al quarantadue per cento.

  Conseguentemente, al comma 8, capoverso 1:
   numero 5), sostituire la parola: 35 con la seguente: 42;
   numero 7), sostituire la parola: 18 con la seguente: 11.
2. 12. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Rossi, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

  Al comma 1, capoverso comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: almeno al trentacinque per cento con le seguenti: almeno al quarantuno per cento.

  Conseguentemente, al comma 8, capoverso 1:
   numero 5), sostituire la parola: 35 con la seguente: 41;
   numero 7), sostituire la parola: 18 con la seguente: 12.
2. 13. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Rossi, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

  Al comma 1, capoverso, comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: almeno al trentacinque per cento con le seguenti: almeno al quaranta per cento.

  Conseguentemente, al comma 8, capoverso 1:
   numero 5), sostituire la parola: 35 con la seguente: 40;
   numero 7), sostituire la parola: 18 con la seguente: 13.
2. 14. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Rossi, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

  Al comma 1, capoverso 2, ultimo periodo, sostituire le parole: trentacinque per cento con le seguenti: quaranta per cento.

  Conseguentemente, al comma 8, capoverso 1, punto 5, sostituire le parole: il 35 per cento con le seguenti: il 40 per cento.
2. 15. La Russa, Corsaro.

  Al comma 1 sopprimere i capoversi 2-ter e 2-quater.
2. 16. Toninelli, Lombardi, Nuti, D'Ambrosio, Fraccaro, Dieni, Dadone, Grillo, Cozzolino.

Pag. 164

  Al comma 1 sostituire il capoverso 2-ter con i seguenti:
  «2-ter. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, è effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, da emanare contestualmente al decreto di convocazione dei comizi.
  2-quater. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 è determinato, per ciascuna circoscrizione, il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali di cui alla Tabella B Senato sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno.
  2-quinquies. Il Governo è delegato a provvedere, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla determinazione dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione in modo che non superino mai il massimo di quattordici seggi, sulla base dei principi direttivi recati dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 276, in quanto applicabili.
  2-sexies. Il Governo predispone lo schema del decreto legislativo sulla base delle indicazioni formulate, entro due mesi dal suo insediamento, da una commissione, nominata dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, composta dal presidente dell'istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, sentito il parere dei presidenti dei gruppi parlamentari.
  2-septies. Lo schema del decreto legislativo, corredato dai pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della commissione di esperti prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; laddove lo schema si discosti dalle proposte della commissione di esperti il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il parere va espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione. Si prescinde dai pareri di cui al presente comma qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati.
  2-octies. All'inizio di ogni legislatura i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica provvedono alla nomina della commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali. Dopo ogni censimento generale della popolazione, e ogni qual volta ne avverta la necessità, la commissione formula le indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce ai Presidenti delle Camere».

  Conseguentemente, sopprimere il capoverso 2-quater.
2. 17. Fraccaro, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nuti, D'Ambrosio, Dadone, Grillo, Cozzolino.

  Al comma 1, sopprimere il capoverso 2-quater.
2. 18. Bianconi, Centemero, Gelmini, Ravetto.

  Al comma 1, capoverso 2-quater, dopo le parole: legge 4 agosto 1993, n. 276 aggiungere le seguenti: avendo comunque come prioritario il criterio che ciascun collegio sia costituito rispettando l'ambito della provincia.
2. 19. La Russa, Corsaro.

Pag. 165

Subemendamento all'emendamento 2.20

  Alla parte consequenziale, al capoverso b-bis) sostituire le parole: almeno il 7 per cento» con le seguenti: almeno il 10 per cento».
0. 2. 20. 1. Dadone, Nuti, Toninelli, Cozzolino, Fraccaro, Grillo, Dieni, D'Ambrosio.

  Al comma 1, dopo il capoverso 2-quater, aggiungere il seguente:
  «2-quinquies. Al fine di favorire l'accesso alla rappresentanza di candidati espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, uno dei collegi plurinominali nella circoscrizione del Friuli Venezia Giulia è formato dai comuni o frazioni di essi, come individuati dal decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia 18 dicembre 2008, n. 346, come successivamente integrato e modificato dai decreti 31 dicembre 2008, n. 362, 27 ottobre 2009, n. 300, 21 marzo 2012, n. 70 e n. 71 emessi in attuazione dell'articolo 10 della legge 23 febbraio 2001, n. 38».

  Conseguentemente, al comma 8, punto 3), dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
  «b-bis) Nel collegio di cui all'articolo 3, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, spetta comunque almeno un seggio alle liste rappresentative della minoranza linguistica slovena, collegate ad una lista che presenti i requisiti di cui all'articolo 83, comma 1, punto 3), nel caso in cui tali liste abbiano ottenuto nel collegio almeno il 7 per cento dei voti validi».
2. 20. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

  Al comma 1, dopo il comma 2-quater aggiungere il seguente:
  «2-quinquies. Al fine di favorire l'accesso alla rappresentanza di candidati espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, uno dei collegi plurinominali nella circoscrizione del Friuli Venezia Giulia è formato dai comuni o frazioni di essi, come individuati dal decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia 18 dicembre 2008, n. 346, come successivamente integrato e modificato dai decreti 31 dicembre 2008, n. 362, 27 ottobre 2009, n. 300, 21 marzo 2012, n. 70 e n. 71 emessi in attuazione dell'articolo 10 della legge 23 febbraio 2001, n. 38».

  Conseguentemente, al comma 8, punto 3), dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
  «b-bis) Nel collegio di cui all'articolo 3, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, spetta comunque almeno un seggio alle liste rappresentative della minoranza linguistica slovena, nel caso in cui tali liste abbiano ottenuto nel collegio almeno il 7 per cento dei voti validi».
2. 21. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

  Sopprimere il comma 2.
2. 22. Dadone, Lombardi, Nuti, D'Ambrosio, Fraccaro, Dieni, Toninelli, Grillo, Cozzolino.

  Sopprimere il comma 3.
2. 23. Dadone, Fraccaro, Lombardi, Nuti, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Grillo, Cozzolino.

  Al comma 4 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   «a-bis) Il comma 3 è abrogato».
2. 24. Grillo, Cozzolino, Dadone, Fraccaro, Lombardi, Nuti, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli.

Pag. 166

Subemendamento all'emendamento 2.25

  Sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: quattro anni e sostituire le parole: in almeno una delle due Camere con le seguenti: in entrambe le Camere.
0. 2. 25. 1. Nuti, Toninelli, Cozzolino, Fraccaro, Grillo, Dieni, D'Ambrosio, Dadone.

  Al comma 4, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
  a-bis) Il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: «Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare da almeno sei mesi in almeno una delle due Camere nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi».
2. 25. La Russa, Corsaro.

Subemendamento all'emendamento 2.26

  Sostituire le parole: in almeno una delle due Camere con le seguenti: in entrambe le Camere.
0. 2. 26. 1. Toninelli, Cozzolino, Fraccaro, Grillo, Dieni, D'Ambrosio, Dadone.

  Al comma 4, dopo la lettera a), aggiungere la seguente lettera:
   a-bis) il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: «Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi.
2. 26. La Russa, Corsaro.

  Al comma 4, dopo la lettera a), inserire la seguente:
   a-bis) al comma 3, primo periodo, le parole: «in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso» sostituire con «in almeno una delle Camere».
2. 27. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Rossi, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

Subemendamento all'emendamento 2.28

  Al capoverso 3-bis. Sopprimere le parole: , nella misura del settantacinque per cento dei seggi da attribuire in ciascun collegio,.
0. 2. 28. 1. Cozzolino, Fraccaro, Grillo, Dieni, D'Ambrosio, Dadone, Nuti, Toninelli.

  Al comma 4, dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. Per la designazione dei candidati alla elezione del Senato della Repubblica, i partiti o gruppi politici organizzati indicono elezioni primarie, nella misura del settantacinque per cento dei seggi da attribuire in ciascun collegio, garantendo la parità di genere.
  Le elezioni di cui al comma precedente avvengono a scrutinio segreto entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature per il rinnovo della stessa. In caso di scioglimento anticipato il termine è ridotto a sessanta giorni».

  Conseguentemente, all'articolo 2 comma 4 lettera b) dopo le parole: un ordine numerico sono inserite le seguenti: ai sensi dell'articolo 2 comma 4, lettera aa).
2. 28. Di Lello, Locatelli, Di Gioia, Pastorelli.

Pag. 167

  Al comma 4, lettera b) apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Nessun candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno o con diversi contrassegni in più di un collegio plurinominale. La candidatura della stessa persona in più di un collegio è nulla»;
   b) dopo le parole: «A pena di inammissibilità,» inserire le seguenti: «in ciascuna lista nei collegi plurinominali e nel complesso delle capolisture circoscrizionali di ciascuna lista»;
   c) all'ultimo periodo, sostituire le parole: «, nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali non possono esservi più di due candidati consecutivi del medesimo genere» con le seguenti: «In ciascuna lista nei collegi plurinominali è garantita l'alternanza per genere tra singole candidature».
2. 29. Locatelli, Labriola.

  Al comma 4, lettera b), terzo periodo, dopo le parole: ciascuna lista inserire le seguenti: al momento della presentazione.
2. 30. Bianconi, Centemero, Gelmini, Ravetto.

  Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: non possono esservi più di due candidati consecutivi del medesimo genere con le seguenti: deve essere previsto l'ordine alternato di genere. Altresì, a pena di inammissibilità, i capolista nei collegi non possono essere rappresentati in misura superiore al cinquanta per cento da persone dello stesso genere.
2. 31. Migliore, Pilozzi, Kronbichler, Titti Di Salvo.

  Al comma 4, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: Nessun candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno o con diversi contrassegni in più di un collegio plurinominale.
2. 32. Fraccaro, Lombardi, Nuti, Grillo, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli.

  Al comma 4, aggiungere in fine la seguente lettera:
   c) dopo il comma 4, inserire il seguente comma:
  «4-bis. Salvo quanto previsto dal comma 4, alla lista è allegato un elenco di due candidati supplenti non del medesimo genere».

  Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 4, inserire il seguente comma:
  4-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo n. 533 del 1993, dopo il comma 4, inserire il seguente:
  «4-bis. A seguito degli accertamenti di cui al presente articolo, e di ulteriori verifiche prescritte dalla legge, l'ufficio elettore regionale procede per l'eventuale modifica della composizione delle liste dei candidati nei collegi plurinominali inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste i candidati dello stesso genere presenti nell'allegato dei candidati supplenti di cui all'articolo 9, comma 4-bis
2. 33. Bianconi, Centemero, Gelmini, Ravetto.

  Al comma 5 apportare le seguenti modifiche:
   1) sopprimere le lettere a) b) e c);
   2) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
   «d) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale, uno sotto all'altro, su un'unica colonna. Sul lato sinistro di ogni singolo contrassegno di Pag. 168lista è tracciato un rettangolo vuoto, in cui sono presenti due righe, poste l'una sotto all'altra, sulle quali l'elettore ha facoltà di esprimere un massimo di due preferenze di genere, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del presente decreto legislativo»;
   3) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
  «5-bis. All'articolo 14 del decreto legislativo n. 533 del 1993, dopo il comma 1, si aggiunge il seguente comma:
  “2. Con la matita di cui al comma 1 si indica un massimo di due voti di preferenza per candidati di genere differente. I voti di preferenza si esprimono scrivendo con la matita copiativa, nell'apposito spazio tracciato di fianco al contrassegno della lista votata, sulle righe appositamente create, il nome e cognome o solo il cognome di un massimo di due candidati preferiti che siano di genere differente, compresi nella lista medesima. In caso d'identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, la data di nascita. Qualora un candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare a questi la preferenza, può scriverne uno dei due. L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati. Sono vietati altri segni e indicazioni”»;
   b) al comma 6, capoverso «articolo 15», numero 2), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché il totale delle preferenze ottenute dai candidati di ciascuna lista»;
   c) al comma 9, capoverso comma 1, le parole: «secondo l'ordine di presentazione», sono sostituite dalle seguenti: «che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze».
2. 34. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Rossi, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

  Al comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   «a) stabilisce mediante sorteggio, da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare alle liste, che possono essere presentate solo singolarmente, senza possibilità di dichiarazione di collegamento, e ai relativi contrassegni. I contrassegni di ciascuna lista e i cognomi e i nomi dei relativi candidati sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio».
2. 35. Dieni, Toninelli, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Grillo, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio.

  Al comma 5, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) il comma 3 è sostituito dai seguenti:
  «3. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno, hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nel collegio plurinominale a norma degli articoli 8 e 9. L'ordine delle liste e dei rispettivi contrassegni è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni di cui al comma 1, lettera a). Nella parte superiore della scheda sono riportate le istruzioni di voto come da tabella C allegata al presente decreto legislativo. Nella parte sottostante le istruzioni, la scheda è suddivisa in tante colonne quante sono le liste ammesse nel collegio. A ciascuna lista è riservata un'intera colonna della scheda. Nella parte superiore della colonna è riprodotto il contrassegno della lista. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Lo spazio sottostante il contrassegno è diviso in tanti riquadri quanti sono i seggi da assegnare Pag. 169nel collegio. Nel caso di liste che contengano meno candidati del massimo consentito, i riquadri ulteriori rispetto alle candidature effettivamente presentate non vengono stampati. Sul lato sinistro di ciascun riquadro sono stampati, in linea verticale dall'alto verso il basso, un “+” in colore verde e un “–” in colore rosso. In ogni colonna vengono altresì indicati i nomi dei candidati nel collegio della corrispondente lista, riportando per ogni riquadro della colonna, partendo dall'alto verso il basso e seguendo l'ordine di presentazione, il nome di un candidato della lista.
  3-bis. Le tabelle A e B allegate al decreto legislativo n. 533 del 1993 sono sostituite dalle seguenti:

Pag. 170

Pag. 171

Pag. 172

2. 36. Fraccaro, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nuti, Grillo, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio.

Pag. 173

  Al comma 5, sopprimere la lettera d).

  Conseguentemente, al comma 8 sopprimere le parole:
  3. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 5) abbia dato esito negativo, si procede ad un turno di ballottaggio fra le liste o le coalizioni di liste che abbiano ottenuto al primo turno le due maggiori cifre elettorali nazionali, calcolate ai sensi del comma 1, numeri 1) e 2). I seggi vengono assegnati secondo le seguenti modalità:
   1) alla lista o coalizione di liste che abbia ottenuto il maggior numero di voti al ballottaggio viene assegnata una quota di seggi pari a 163 seggi. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta coalizione di liste o singola lista. Divide quindi la cifra elettorale nazionale della coalizione o della singola lista per il nuovo totale dei seggi assegnati, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza;
   2) l'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti 145 seggi, tra le altre coalizioni di liste e singole liste di cui al comma 1, numero 3). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
   3) l'Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto con le modalità di cui al comma 1, numero 9); a tal fine si considerano i seggi di cui al comma 3, numero 1) e numero 2);
   4) ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi del comma 1, numero 6), l'Ufficio procede infine ai sensi del comma 1, numero 10). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza per la coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi al turno di ballottaggio e il quoziente elettorale nazionale di minoranza per le altre coalizioni di liste o singole liste.
2. 37. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nuti, Grillo.

  Al comma 5, dopo la lettera d) aggiungere la seguente lettera:
   e) al comma 4-bis è aggiunto in fine il seguente periodo: «La scheda elettorale nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol deve recare doppie diciture, in lingua italiana e in lingua tedesca».
2. 38. Dieni, Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Grillo.

  Dopo il comma 5 inserire il seguente:
  5-bis. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 533 del 1993 la parola: «venticinquesimo» è sostituita dalla seguente: «diciottesimo».
2. 39. Dieni, Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Grillo.

Pag. 174

  Dopo il comma 5 inserire il seguente:
  5-bis. L'articolo 14 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 14.

  1. L'elettore esprime il proprio voto senza che sia avvicinato da alcuno.
  2. L'elettore esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda un segno, comunque apposto, sopra il contrassegno della lista prescelta.
  3. Una volta espresso il voto di lista, l'elettore può altresì escludere dalla sola lista prescelta un numero di candidati non superiore alla metà dei seggi assegnati al collegio. Per esprimere l'esclusione, l'elettore traccia con la matita un segno sopra il simbolo “–” colorato in rosso che compare nel riquadro contenente il nome del candidato che l'elettore intenda escludere.
  4. Per ogni esclusione validamente effettuata, l'elettore può altresì esprimere un voto di preferenza, ulteriore rispetto a quello assegnato automaticamente ai sensi del comma 1 dell'articolo 59 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, a favore di uno dei candidati della lista votata e che egli non abbia escluso, oppure un voto di preferenza a un candidato di un'altra lista. Per esprimere la preferenza, l'elettore traccia con la matita un segno sopra il simbolo “+” colorato in verde che compare nel riquadro contenente il nome del candidato che l'elettore intenda preferire.
  5. Sono vietati altri segni o indicazioni.
  6. Di queste modalità di espressione del voto il Presidente dà all'elettore preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione e indicando il numero massimo di cancellazioni che l'elettore può effettuare in quel collegio.
  7. Dopo aver espresso il voto, l'elettore deve piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla».

  Conseguentemente, sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. L'articolo 15 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 15.

  1. L'Ufficio elettorale regionale delle regioni suddivise in collegi, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente, per ciascun collegio:
   a) determina le cifre elettorali di collegio di lista; tali cifre sono date, per ciascuna lista, dalla somma delle cifre elettorali conseguite dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio;
   b) determina le cifre elettorali di collegio di lista corrette; a tal fine, divide le cifre elettorali di collegio di lista per il numero di seggi assegnati al collegio e trascura la parte frazionaria;
   c) determina le cifre elettorali circoscrizionali di lista; a tal fine, per ciascuna lista, somma le cifre elettorali di collegio corrette conseguite in tutte i collegi della circoscrizione;
   d) determina le cifre elettorali individuali di collegio di ciascun candidato; tali cifre sono date dalla somma delle cifre elettorali individuali conseguite da ogni singolo candidato nelle singole sezioni elettorali del collegio.

  2. L'Ufficio elettorale regionale delle altre regioni:
   a) determina le cifre elettorali regionali di lista; tali cifre sono date, per ciascuna lista, dalla somma delle cifre elettorali conseguite dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali regionali;
   b) determina le cifre elettorali individuali regionali di ciascun candidato; tali cifre sono date dalla somma delle cifre elettorali individuali conseguite da ogni singolo candidato nelle singole sezioni elettorali della regione».

Pag. 175

  Conseguentemente, sostituire il comma 8 con i seguenti:
  8. L'articolo 16 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 16.

  1. Effettuate le operazioni di cui all'articolo precedente, l'Ufficio elettorale regionale procede alla distribuzione regionale dei seggi. A tal fine divide la cifra elettorale regionale di ciascuna lista successivamente per 2, 3, 4, 5, ecc., sino a concorrenza del numero dei seggi da attribuire accresciuto di una unità. Quindi, tra i quozienti così ottenuti, individua i più alti in numero eguale a quello dei seggi da assegnare nella regione, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascuna lista sono assegnati tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti inseriti nella graduatoria. I seggi sono assegnati alle liste a cui corrispondono i più alti quozienti ottenuti da tali divisioni nel limite dei seggi da assegnare in quella regione. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.
  2. Nelle regioni suddivise in collegi, l'Ufficio elettorale regionale, per ciascun collegio:
   a) individua le liste che hanno ottenuto seggi a livello regionale ai sensi del comma 1;
   b) calcola la somma di tutte le cifre elettorali di collegio di lista delle liste di cui alla lettera a);
   c) divide il risultato di tale somma per il numero dei seggi assegnati al collegio, ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto legislativo, trascurando la parte frazionaria;
   d) per ciascuna lista di cui alla lettera a) divide la cifra elettorale di collegio di lista per il quoziente di cui alla lettera c) e calcola altresì i resti di tali divisioni. Il risultato intero ricavato da tali operazioni rappresenta il numero di seggi attribuiti a ciascuna lista;
   e) qualora la somma dei seggi assegnati a tutte le liste ai sensi della lettera d) sia inferiore al numero dei seggi attribuiti a quel collegio ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto legislativo, assegna i seggi residui alle liste di cui alla lettera a) sulla base della graduatoria dei più alti resti;
   f) per ciascuna lista di cui alla lettera a) calcola l'indice elettorale di attribuzione; a tal fine divide ciascun resto di cui alla lettera d) per il quoziente di cui alla lettera c).

  3. Effettuate le operazioni di cui al comma 2, l'Ufficio elettorale regionale accerta se la somma del numero dei seggi assegnati a ciascuna lista in tutti i collegi della regione corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del comma 1.
  4. Qualora la verifica di cui al comma 3 abbia dato esito negativo, l'Ufficio elettorale regionale individua le liste eccedentarie e le liste deficitarie; quindi, iniziando dalla lista maggiormente eccedentaria e, in caso di parità, da quella fra queste che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale regionale, proseguendo poi con le altre liste in ordine decrescente di seggi eccedenti, procede alle seguenti operazioni:
   a) sottrae i seggi eccedenti alla lista eccedentaria in quei collegi dove essa, avendo ottenuto seggi ai sensi della lettera e) del comma 2, ha ottenuto questi ultimi con il minor indice elettorale di attribuzione e nei quali inoltre le liste deficitarie abbiano resti non utilizzati. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nel medesimo collegio due o più liste deficitarie abbiano resti non utilizzati, attribuisce il seggio alla lista con il più alto resto;
   b) qualora una lista eccedentaria abbia un numero di seggi eccedenti superiore a quello dei seggi ad essa assegnati ai sensi della lettera e) del comma 2, compiute le operazioni di cui alla lettera a) del presente Pag. 176comma, sottrae a questa i seggi in quei collegi nei quali essa riporti il più basso quoziente ottenuto dividendo la cifra elettorale di collegio corretta di quella lista per il numero di seggi da questa ottenuto in quel collegio e nel quale inoltre le liste deficitarie abbiano resti non utilizzati. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nel medesimo collegio due o più liste deficitarie abbiano resti non utilizzati, attribuisce il seggio alla lista con il più alto resto;
   c) nel caso in cui non sia possibile fare riferimento al medesimo collegio ai fini del completamento delle operazioni di cui alle lettere precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, procede a sottrarre alla lista eccedentaria i seggi in quei collegi dove essa, avendo ottenuto seggi ai sensi della lettera e) del comma 2, ha ottenuto questi ultimi con il minor indice elettorale di attribuzione. Qualora una lista eccedentaria abbia un numero di seggi eccedenti superiore a quello dei seggi ad essa assegnati ai sensi della lettera e) del comma 2, compiute le operazioni di cui al periodo precedente, sottrae a questa i seggi in quei collegi nei quali essa riporti il più basso quoziente ottenuto dividendo la cifra elettorale di collegio corretta di quella lista per il numero di seggi da questa ottenuto in quel collegio. Conseguentemente attribuisce alla lista deficitaria i seggi in quegli altri collegi nei quali abbia i maggiori indici elettorali di attribuzione dando la precedenza ai collegi ove non abbia ottenuto seggi ai sensi della lettera e) del comma 2;
   d) infine, per ciascun collegio, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto nel collegio, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine delle cifre elettorali individuali e, in caso di parità, secondo l'ordine di lista.

  5. Qualora la verifica di cui al comma 3 abbia dato esito positivo, l'Ufficio elettorale regionale, per ciascun collegio, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine delle rispettive cifre elettorali individuali di collegio e, in caso di parità, secondo l'ordine di lista.
  6. Nelle regioni non suddivise in collegi, l'Ufficio elettorale regionale proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine delle rispettive cifre elettorali individuali regionali e, in caso di parità, secondo l'ordine di lista».

  8-bis. Le tabelle A e B allegate al decreto legislativo n. 533 del 1993 sono sostituite dalle seguenti:

Pag. 177

Pag. 178

Pag. 179

2. 40. Nuti, Grillo, Cozzolino, Fraccaro, Dieni, Toninelli, Lombardi, Dadone, D'Ambrosio.

Pag. 180

   Dopo il comma 5, inserire il seguente:
  «5-bis. All'articolo 14 del decreto legislativo n. 533 del 1993, dopo il comma 1, inserire il seguente comma:
   2. Al fine di garantire il rispetto della chiara volontà dell'elettore:
    a) se l'elettore traccia un segno, oltre che sul contrassegno della lista prescelta, anche sul nominativo di uno o più candidati della medesima lista, il voto è comunque attribuito alla lista;
    b) se l'elettore traccia un segno sul nominativo di uno o più candidati di una medesima lista, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista, il voto è comunque attribuito alla lista che ha presentato il candidato o i candidati prescelti;
    c) se l'elettore traccia un altro segno che non inficia la sua chiara volontà, tale segno non comporta l'annullamento del voto.»
2. 41. Bianconi, Centemero, Gelmini, Ravetto.

  Sopprimere il comma 6.

  Conseguentemente, sostituire il comma 8 con il seguente:
  «L'articolo 16 del testo unico del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

Art. 16.

  1. L'Ufficio elettorale regionale, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente, per ciascun collegio, determina le cifre elettorali di lista; tali cifre sono date, per ciascuna lista, dalla somma delle cifre elettorali conseguite dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;
  2. L'Ufficio elettorale regionale determina altresì le cifre elettorali regionali di lista; tali cifre sono date, per ciascuna lista, dalla somma delle cifre elettorali conseguite dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali regionali;
  3. Effettuate le operazioni di cui all'articolo precedente, l'Ufficio elettorale regionale procede alla distribuzione regionale dei seggi. A tal fine divide la cifra elettorale regionale di ciascuna lista successivamente per 2, 3, 4, 5, eccetera, sino a concorrenza del numero dei seggi da attribuire accresciuto di una unità. Quindi, tra i quozienti così ottenuti, individua i più alti in numero eguale a quello dei seggi da assegnare nella regione, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascuna lista sono assegnati tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti inseriti nella graduatoria. I seggi sono assegnati alle liste a cui corrispondono i più alti quozienti ottenuti da tali divisioni nel limite dei seggi da assegnare in quella regione. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.
  4. Successivamente, l'Ufficio elettorale regionale, per ciascun collegio:
   a) individua le liste che hanno ottenuto seggi a livello regionale ai sensi del comma 1;
   b) calcola la somma di tutte le cifre elettorali di collegio di lista delle liste di cui alla lettera a);
   c) divide il risultato di tale somma per il numero dei seggi assegnati al collegio, ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto legislativo, trascurando la parte frazionaria;
   d) per ciascuna lista di cui alla lettera a) divide la cifra elettorale di collegio di lista per il quoziente di cui alla lettera c) e calcola altresì i resti di tali divisioni. Il risultato intero ricavato da tali operazioni rappresenta il numero di seggi attribuiti a ciascuna lista;
   e) qualora la somma dei seggi assegnati a tutte le liste ai sensi della lettera d) sia inferiore al numero dei seggi attribuiti Pag. 181a quel collegio ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto legislativo, assegna i seggi residui alle liste di cui alla lettera a) sulla base della graduatoria dei più alti resti;
   f) per ciascuna lista di cui alla lettera a) calcola l'indice elettorale di attribuzione; a tal fine divide ciascun resto di cui alla lettera d) per il quoziente di cui alla lettera c).

  5. Effettuate le operazioni di cui al comma precedente, l'Ufficio elettorale regionale accerta se la somma del numero dei seggi assegnati a ciascuna lista in tutti i collegi della regione corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del comma 3.
  6. Qualora la verifica di cui al comma precedente abbia dato esito negativo, l'Ufficio elettorale regionale individua le liste eccedentarie e le liste deficitarie; quindi, iniziando dalla lista maggiormente eccedentaria e, in caso di parità, da quella tra queste che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale regionale, proseguendo poi con le altre liste in ordine decrescente di seggi eccedenti, procede alle seguenti operazioni:
   a) sottrae i seggi eccedenti alla lista eccedentaria in quei collegi dove essa, avendo ottenuto seggi ai sensi della lettera e) del comma 2, ha ottenuto questi ultimi con il minor indice elettorale di attribuzione e nelle quali inoltre le liste deficitarie abbiano resti non utilizzati. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nel medesimo collegio due o più liste deficitarie abbiano resti non utilizzati, attribuisce il seggio alla lista con il più alto resto;
   b) qualora una lista eccedentaria abbia un numero di seggi eccedenti superiore a quello dei seggi ad essa assegnati ai sensi della lettera e) del comma 2, compiute le operazioni di cui alla lettera a) del presente comma, sottrae a questa i seggi in quei collegi nei quali essa riporti il più basso quoziente ottenuto dividendo la cifra elettorale di collegio corretta di quella lista per il numero di seggi da questa ottenuto in quel collegio e nei quali inoltre le liste deficitarie abbiano resti non utilizzati. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nel medesimo collegio due o più liste deficitarie abbiano resti non utilizzati, attribuisce il seggio alla lista con il più alto resto;
   c) nel caso in cui non sia possibile fare riferimento al medesimo collegio ai fini del completamento delle operazioni di cui alle lettere precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, procede a sottrarre alla lista eccedentaria i seggi in quei collegi dove essa, avendo ottenuto seggi ai sensi della lettera e) del comma 4, ha ottenuto questi ultimi con il minor indice elettorale di attribuzione. Qualora una lista eccedentaria abbia un numero di seggi eccedenti superiore a quello dei seggi ad essa assegnati ai sensi della lettera e) del comma 4, compiute le operazioni di cui al periodo precedente, sottrae a questa i seggi in quei collegi nei quali essa riporti il più basso quoziente ottenuto dividendo la cifra elettorale di collegio per il numero di seggi da questa ottenuto in quel collegio. Conseguentemente attribuisce alla lista deficitaria i seggi in quegli altri collegi nei quali abbia i maggiori indici elettorali di attribuzione dando la precedenza ai collegi ove non abbia ottenuto seggi ai sensi della lettera e) del comma 4;
   d) infine, per ciascun collegio, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto nel collegio, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine stabilito dal presente decreto legislativo.

  7. Qualora la verifica di cui al comma 5 abbia dato esito positivo, l'Ufficio elettorale regionale, per ciascun collegio, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine stabilito dal presente decreto legislativo».
2. 42. Grillo, Cozzolino, Fraccaro, Dieni, Nuti, Toninelli, Lombardi, Dadone, D'Ambrosio.

Pag. 182

  Al comma 8, capoverso 1, punto 1, sostituire le parole: compresi i con le parole: esclusi i.
2. 43. La Russa, Corsaro.

  Al comma 8 capoverso 1, numero 1), sopprimere le parole: della Valle d'Aosta e.
2. 44. Marguerettaz.

  Al comma 8, capoverso 1, punto 2 dopo le parole: all'unità inferiore aggiungere le parole: e che abbiano raggiunto sul piano nazionale la percentuale di voti validi indicata al punto 3, lettera a), del presente articolo per le liste collegate.
2. 45. La Russa, Corsaro.

  Al comma 8, capoverso 1, numero 3), lettera a), sostituire le parole: le coalizioni di liste la cui cifra elettorale nazionale sia pari ad almeno il 12 per cento dei voti validi espressi con le seguenti: le coalizioni di liste la cui cifra elettorale nazionale sia pari ad almeno il 6 per cento dei voti validi espressi.
2. 46. D'Ambrosio, Grillo, Cozzolino, Fraccaro, Dieni, Nuti, Toninelli, Lombardi, Dadone.

  Al comma 8, capoverso comma 1, numero 3), lettera a), le parole: il 12 per cento sono sostituite da: il 10 per cento.

  Al comma 8, capoverso comma 1, numero 3), lettera a), le parole: il 5 per cento sono sostituite da: il 3 per cento.
2. 47. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Rossi, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

Subemendamento all'emendamento 2.48

  Sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 7 per cento.
0. 2. 48. 1. Fraccaro, Toninelli, Dadone, Nuti, Cozzolino, Grillo, Dieni, D'Ambrosio.

  Al comma 8, capoverso comma 1, numero 3), lettera a), le parole: il 12 per cento sono sostituite da: il 10 per cento.
2. 48. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Rossi, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

Subemendamento all'emendamento 2.49

  Sostituire le parole: il 3 per cento con le seguenti: 4,5 per cento.
0. 2. 49. 1. Grillo, Toninelli, Dadone, Nuti, Cozzolino, Fraccaro, Dieni, D'Ambrosio.

  Al comma 8, capoverso comma 1, numero 3), lettera a), le parole: il 5 per cento sono sostituite da: il 3 per cento.

  Al comma 8, alinea, numero 1), lettera b), le parole: l'8, ovunque presenti, sono sostituite da: il 5.
2. 49. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Rossi, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

Subemendamenti all'emendamento 2.50

  Sopprimere le parole: , nonché la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi.
0. 2. 50. 1. Dadone, Toninelli, Nuti, Cozzolino, Fraccaro, Grillo, Dieni, D'Ambrosio.

  Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: il 3 per cento con le seguenti: 4,5 per cento.
0. 2. 50. 2. Dieni, Toninelli, Dadone, Nuti, Cozzolino, Fraccaro, Grillo, D'Ambrosio.

Pag. 183

  Al comma 8, capoverso comma 1, numero 3, lettera a), le parole: 5 per cento dei voti validi espressi sono sostituite da: il 3 per cento dei voti validi espressi, nonché la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi,.

  Conseguentemente:

  Al comma 8, alinea «comma 1», numero 6), le parole: il 5 per cento dei voti validi espressi sono sostituite da: il 3 per cento dei voti validi espressi, nonché la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi.
2. 50. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Rossi, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

  Al comma 8, capoverso comma 1, numero 3), lettera a), le parole: il 5 per cento sono sostituite da: il 3 per cento.
2. 51. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Rossi, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

  Al comma 8, capoverso, comma 1, numero 3), lettera a), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 8, capoverso, comma 1, numero 6), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4 per cento.
2. 52. Invernizzi.

Subemendamento all'emendamento 2.53

  Aggiungere in fine le parole: , purché questa abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 4,5 dei voti validi espressi.

  Conseguentemente alla parte consequenziale, aggiungere, infine, le parole: , purché questa abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 4,5 dei voti validi espressi.
0. 2. 53. 1. Cozzolino, Toninelli, Dadone, Nuti, Fraccaro, Grillo, Dieni, D'Ambrosio.

  Al comma 8, alinea comma 1, numero 3, lettera a), dopo le parole: 5 per cento dei voti validi espressi aggiungere le seguenti: nonché la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi;.

  Conseguentemente:

  Al comma 8, alinea «comma 1», numero 6), dopo le parole: il 5 per cento dei voti validi espressi aggiungere le seguenti: , nonché la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi.
2. 53. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Rossi, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

Subemendamento all'emendamento 2.54

  Alle lettere a), b) e c) sostituire le parole: 8 per cento con le seguenti: 40 per cento.
0. 2. 54. 1. Grillo, Toninelli, Dadone, Nuti, Cozzolino, Fraccaro, Dieni, D'Ambrosio.

Pag. 184

  Al comma 8, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al numero 3), lettera a), dopo le parole: 5 per cento dei voti validi espressi inserire le seguenti: ovvero una lista collegata che abbia presentato liste di candidati in non più di sette circoscrizioni, che nel loro complesso abbiano un numero di residenti pari almeno al 20 per cento della popolazione della Repubblica, e che abbia ottenuto almeno l'8 per cento dei voti validi nel complesso delle circoscrizioni in cui ha presentato liste di candidati;
   b) al numero 3), lettera b), dopo le parole: 8 per cento dei voti validi espressi inserire le seguenti:, le singole liste non collegate che abbiano presentato liste di candidati in non più di sette circoscrizioni che nel loro complesso abbiano un numero di residenti pari almeno al 20 per cento della popolazione della Repubblica, e che abbiano ottenuto almeno l'8 per cento dei voti validi nel complesso delle circoscrizioni in cui hanno presentato liste di candidati,;
   c) al numero 6), dopo le parole: 5 per cento dei voti validi espressi inserire le seguenti: ovvero le liste collegate che abbiano presentato liste di candidati in non più di sette circoscrizioni, che nel loro complesso abbiano un numero di residenti pari almeno al 20 per cento della popolazione della Repubblica, e che abbiano ottenuto almeno l'8 per cento dei voti validi nel complesso delle circoscrizioni in cui hanno presentato liste di candidati,.
2. 54. Bianconi, Centemero, Gelmini, Ravetto.

Subemendamento all'emendamento 2.55

  Sostituire le parole: 35 per cento con le seguenti: 25 per cento.
0. 2. 55. 1. Fraccaro, Toninelli, Dadone, Nuti, Cozzolino, Grillo, Dieni, D'Ambrosio.

  Al comma 8, capoverso 1, punto 3, lettera a) sostituire le parole: del 20 per cento con le seguenti: del 35 per cento.
2. 55. La Russa, Corsaro.

  Al comma 8, capoverso 1, punto 3, lettera a) sostituire le parole: del 20 per cento con le seguenti: del 30 per cento.
2. 56. La Russa, Corsaro.

Subemendamento all'emendamento 2.57

  Alle lettere a), b) e c) sostituire le parole: 1 per cento con le seguenti: 2 per cento.
0. 2. 57. 1. Dieni, Fraccaro, Toninelli, Dadone, Nuti, Cozzolino, Grillo, D'Ambrosio.

  Al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al punto 3), dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
    a-bis) in deroga alla lettera a), nella regione Friuli-Venezia Giulia invece, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, le liste rappresentative della minoranza linguistica slovena che abbiano conseguito almeno l'1 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni della regione medesima;
   b) al punto 3), dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
    b-bis) in deroga alla lettera b), nella regione Friuli-Venezia Giulia invece, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, le liste rappresentative della minoranza linguistica slovena che abbiano conseguito almeno l'1 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni della regione medesima;
   c) al punto 6) aggiungere infine il seguente periodo: «nella regione Friuli-Venezia Giulia invece, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, le Pag. 185liste rappresentative della minoranza linguistica slovena che abbiano conseguito almeno l'1 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni della regione medesima;
2. 57. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

  Al comma 8, capoverso 1, numero 3, lettera b), sostituire le parole: le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi con le seguenti: le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi.
2. 58. Nuti, Lombardi, D'Ambrosio, Grillo, Cozzolino, Fraccaro, Dieni, Toninelli, Dadone.

Subemendamento all'emendamento 2.59

  Sostituire le parole: il 4 con le seguenti: il 4,5.
0. 2. 59. 1. D'Ambrosio, Fraccaro, Toninelli, Dadone, Nuti, Cozzolino, Grillo, Dieni.

  Al comma 8, capoverso 1, numero 3), lettera b), sostituire le parole: l'8, ovunque presenti, con le seguenti: il 4.
2. 59. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Rossi, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

  Al comma 8, alinea, numero 1), lettera b), le parole: l'8, ovunque presenti, sono sostituite da: il 5.
2. 60. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Rossi, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

  Al comma 8, capoverso, comma 1, numero 3), lettera b), sostituire ove ricorrano le parole: 8 per cento con le seguenti: 6 per cento.
2. 61. Invernizzi.

  Al comma 8, capoverso, comma 1, numero 3), dopo la lettera b) inserire la seguente:
   c) le singole liste non collegate che si siano presentate in non più di sette circoscrizioni e abbiano conseguito almeno il 6 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni in cui si sono presentate, la cui popolazione complessiva non sia inferiore a un quarto della popolazione nazionale;

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 8, capoverso, al comma 1:
   al numero 4), primo periodo, sostituire le parole:
lettera b) con le seguenti: lettere b) e c);
   al numero 6), dopo le parole: almeno l'8 per cento dei voti validi espressi inserire le seguenti:, le liste che si siano presentate in non più di sette circoscrizioni e abbiano conseguito almeno il 7 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni in cui si sono presentate, la cui popolazione complessiva non sia inferiore a un quarto della popolazione nazionale;
   al numero 9), ultimo periodo, sostituire le parole: lettera b) con le seguenti: lettere b) e c);
   al numero 10), sostituire le parole: lettera b) con le seguenti: lettere b) e c).
2. 62. Invernizzi.

  Al comma 8, capoverso, al comma 1, numero 3), dopo la lettera b) inserire la seguente:
  c)
le singole liste non collegate che si siano presentate in non più di sette circoscrizioni e abbiano conseguito almeno il Pag. 1867 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni in cui si sono presentate, la cui popolazione complessiva non sia inferiore a un quarto della popolazione nazionale;

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 8, capoverso, al comma 1:
  al numero 4), primo periodo, sostituire le parole: «lettera b)» con le seguenti: «lettere b) e c)»;
  al numero 6), dopo le parole: «almeno il 5 per cento dei voti validi espressi» inserire le seguenti: «, le liste che si siano presentate in non più di sette circoscrizioni e abbiano conseguito almeno il 7 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni in cui si sono presentate, la cui popolazione complessiva non sia inferiore a un quarto della popolazione nazionale»;
  al numero 9), ultimo periodo, sostituire le parole: «lettera b)» con le seguenti: «lettere b) e c)»;
  al numero 10), sostituire le parole: «lettera b)» con le seguenti: «lettere b) e c)».
2. 63. Invernizzi.

  Al comma 8, capoverso, al comma 1, numero 3), dopo la lettera b) inserire la seguente:
  «c) le singole liste non collegate che abbiano conseguito almeno 7 per cento dei volti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni territorialmente contigue in cui si sono presentate, la cui popolazione complessiva non sia inferiore a un quarto della popolazione nazionale;»;

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 8, capoverso, al comma 1:
  al numero 4), primo periodo, sostituire le parole: «lettera b)» con le seguenti: «lettere b) e c)»;
  al numero 6), le liste che abbiano conseguito almeno il 7 per cento dei volti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni territorialmente contigue in cui si sono presentate, la cui popolazione complessiva non sia inferiore a un quarto della popolazione nazionale»;
  al numero 9), ultimo periodo, sostituire le parole: «lettera b)» con le seguenti: «lettere b) e c)»;
  al numero 10), sostituire le parole: «lettera b)» con le seguenti: «lettere b) e c).
2. 64. Invernizzi.

  Al comma 8, capoverso comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:
  Sono consentiti ulteriori apparentamenti fra le liste o coalizioni di cui al periodo precedente e le altre liste escluse dal ballottaggio.
2. 65. Gitti, Dellai, Cesa, Schirò, Fauttilli, De Mita, Caruso, Rossi, Piepoli, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Santerini, Binetti, Sberna, Marazziti.

  Aggiungere in fine il seguente comma:
  «11-bis. Al Titolo VII del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) Al titolo, sopprimere le parole «e Trentino-Alto Adige»;
   b) All'articolo 20, comma 1, sopprimere le parole: «e nei collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige»;
   c) All'articolo 20, comma 1, sopprimere la lettera b);
   d) All'articolo 20, comma 1, lettera c), le parole «nei collegi uninominali delle due regioni» sono sostituite dalle seguenti: «nel collegio uninominale della Valle d'Aosta»;
   e) L'articolo 21-bis è soppresso;
   f) All'articolo 21-ter, comma 1, sopprimere le parole: «in uno dei collegi uninominali del Trentino-Alto Adige».

Pag. 187

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 8, numero 1), sopprimere le parole: «e nel Trentino Alto Adige», e nella Tabella B Senato le parole da: «La Regione Trentino Alto Adige» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «La Regione Trentino Alto Adige è costituita, ai fini dell'elezione del Senato, in due collegi plurinominali corrispondenti con la provincia autonoma di Trento e la provincia autonoma di Bolzano».
2. 66. Biancofiore, Bianconi, Centemero, Gelmini, Ravetto.

Subemendamento all'emendamento 2.01

  Sostituire le parole: 90 giorni con le seguenti: sei mesi.
0. 2. 01. 1. D'Ambrosio, Fraccaro, Toninelli, Dadone, Nuti, Cozzolino, Grillo, Dieni.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 3.

  1. Il Governo è autorizzato, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad emanare un decreto legislativo per la definizione dei collegi elettorali di cui alla Tabella A e B.
2. 01. Pisicchio.

  All'articolo 2, aggiungere in fine il seguente comma:
  «Articolo 3. Disposizioni in materia di elezioni primarie.

  1. Le elezioni primarie rappresentano lo strumento obbligatorio per la selezione dei candidati di ciascun partito politico o coalizione di partiti nelle consultazioni elettorali nei seguenti casi:
   a) determinazione dei candidati alle cariche di presidente della giunta regionale, di sindaco e di presidente di provincia, ove queste abbiano luogo a suffragio diretto;
   b) proposta di candidatura, nel rispetto dell'articolo 92 della Costituzione, alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri;
   c) selezione dei candidati alle assemblee rappresentative di livello comunale, provinciale, nazionale ed europeo per le quali è prevista l'elezione nell'ambito di collegi uninominali con formula maggioritaria, nonché delle medesime candidature nel caso in cui sia previsto un sistema elettorale di natura diversa che non contempli il voto di preferenza.

  2. Non sono ammesse alle predette competizioni elettorali liste politiche presentate da partiti che non si siano avvalsi delle elezioni primarie come strumento di selezione delle candidature.
  3. Le elezioni primarie sono indette dall'ufficio elettorale competente che ne stabilisce la data e le sedi in cui devono tenersi, sentiti il prefetto e i sindaci dei comuni interessati, non oltre il centocinquantesimo giorno antecedente la data prevista per lo svolgimento della competizione elettorale.
  4. Le elezioni primarie devono aver luogo non oltre il novantesimo giorno antecedente la data prevista per il rinnovo degli organi interessati.
  5. L'ufficio elettorale competente provvede a dare comunicazione ai cittadini della data e delle modalità di svolgimento delle elezioni primarie mediante affissioni pubbliche. Le medesime comunicazioni sono altresì pubblicate nel sito internet istituzionale del Ministero dell'interno e nel sito ufficiale dei partiti politici o della coalizione di partiti che partecipano alle elezioni primarie.
  6. In caso di elezioni anticipate, il decreto di convocazione dei comizi elettorali stabilisce la data delle elezioni anteponendo un periodo di almeno quarantacinque giorni a quello previsto dalle disposizioni vigenti per gli adempimenti relativi alla presentazione delle liste e allo Pag. 188svolgimento della campagna elettorale, al fine di consentire l'espletamento delle elezioni primarie che devono tenersi entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni.
  7. Al fine di disciplinare lo svolgimento delle elezioni primarie, gli organi deliberativi del partito politico approvano a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto un regolamento che deve essere depositato unitamente al simbolo del partito politico o della coalizione di partiti almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per le elezioni primarie. In caso di coalizione di partiti, il medesimo regolamento deve essere ratificato nella stessa formulazione dagli organi deliberativi dei singoli partiti politici aderenti alla coalizione.
  8. Il regolamento stabilisce le condizioni per la presentazione delle candidature e assicura pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle candidature e può prevedere che la prerogativa di sottoscrivere le candidature sia riservata ai soli iscritti o agli elettori del collegio ovvero sia attribuita, in via comunque non esclusiva, a un numero qualificato di componenti degli organismi dirigenti.
  9. La presentazione delle candidature alle elezioni primarie deve aver luogo non oltre il trentesimo giorno antecedente lo svolgimento delle stesse elezioni primarie e almeno centoventi giorni prima della data fissata per la tornata elettorale.
  10. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente legge o dal regolamento di cui all'articolo 3 si applicano alle elezioni primarie le disposizioni vigenti in materia di elezioni e di reati elettorali, in quanto compatibili.
  11. Al fine di consentire lo svolgimento delle elezioni primarie, gli organi direttivi centrali di ciascun partito politico, anche in caso di coalizione di partiti, almeno quaranta giorni prima della data fissata per il loro svolgimento, provvedono alla nomina della commissione elettorale centrale, in modo da garantire la rappresentanza delle minoranze.
  12. La commissione elettorale centrale accerta la regolarità delle candidature ed esclude quelle che non presentano i requisiti necessari, nomina gli scrutatori, sovrintende alla regolarità delle elezioni, procede alla proclamazione dei vincitori, decide insindacabilmente sui reclami relativi alla mancata iscrizione nelle liste elettorali, su quelli concernenti l'esclusione delle candidature, nonché su quelli relativi alla regolarità delle operazioni elettorali e alla proclamazione dei vincitori, ferma restando in ogni caso la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria in ordine a fattispecie che integrano ipotesi di reato.
  13. Le direzioni delle articolazioni territoriali dei partiti politici o delle coalizioni di partiti provvedono con i medesimi criteri di cui al comma 2 alla nomina delle commissioni elettorali relative agli ambiti territoriali di loro competenza, entro il trentacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni primarie.
  14. L'elettorato attivo per le elezioni primarie è riconosciuto agli iscritti al partito politico residenti nell'ambito territoriale interessato dal procedimento elettorale e ai sostenitori non iscritti a nessun partito politico.
  15. Gli elenchi degli iscritti sono depositati ogni anno, a cura del responsabile territoriale del partito politico o della coalizione di partiti, presso la cancelleria del tribunale competente per territorio. Le liste dei sostenitori sono compilate a cura della commissione elettorale territoriale competente di cui all'articolo 5, comma 3, e sono depositate dal presidente della stessa entro il quindicesimo giorno antecedente la data delle elezioni primarie presso la medesima cancelleria nella quale sono stati depositati gli elenchi degli iscritti.
  16. È vietato far parte di liste di sostenitori di due o più partiti politici o coalizioni di partiti.
  17. Entro due giorni dal ricevimento delle liste, al fine di garantire il rispetto del divieto di cui al comma 3 del presente articolo, la cancelleria del tribunale provvede d'ufficio alla verifica delle stesse, nonché degli elenchi degli iscritti al partito politico, e procede all'eliminazione dei nominativi di coloro che risultano iscritti Pag. 189o sostenitori in più partiti politici o coalizioni di partiti, dandone comunicazione alla commissione elettorale territoriale competente di cui all'articolo 5, comma 3.
  18. Gli elenchi degli iscritti ai partiti politici o alla coalizione di partiti sono tutelati ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e sono accessibili ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
  19. Le elezioni primarie hanno luogo in un unico giorno.
  20. Il voto è libero e segreto.
  21. I regolamenti di cui all'articolo 3 determinano i criteri per la durata dell'apertura delle urne e per garantire la segretezza del voto.
  22. Ciascun elettore ha il diritto di votare per un solo candidato per ogni consultazione elettorale.
  23. Chiuse le operazioni di voto, si procede allo spoglio immediato delle schede, allo scrutinio dei voti espressi e alla verbalizzazione dei risultati.
  24. I regolamenti di cui all'articolo 3 determinano, in caso di parità di voti, i criteri di prevalenza.
  25. Le presenti disposizioni si applicano a partire dalla prima tornata elettorale successiva a quella della sua data di entrata in vigore».
2. 02. Giorgia Meloni, La Russa.

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche alla legge 10 dicembre 1993, n. 515).

  1. Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 7:
    1) al comma 1, le parole: «per ogni cittadino residente nelle circoscrizioni o collegi elettorali nei quali il candidato si presenta», sono sostituite dalle seguenti:

  «per ogni elettore del collegio nel quale il candidato si presenta.»;

  2) al comma 3, le parole: «al Collegio regionale di Garanzia elettorale di cui all'articolo 13» sono sostituite dalle seguenti:

  «al collegio della Corte dei conti di cui all'articolo 12»;

  3) al comma 6, le parole: «al Collegio regionale di Garanzia elettorale di cui all'articolo 13» sono sostituite dalle seguenti:

  «al collegio della Corte dei conti di cui all'articolo 12»;

  4) al comma 7, le parole: «al Collegio regionale di Garanzia elettorale» sono sostituite dalle seguenti:

  «al collegio della Corte dei conti di cui all'articolo 12»;
   b) all'articolo 12, comma 2, dopo le parole: «dei controlli», sono inserite le seguenti:

  «sulle dichiarazioni di cui all'articolo 7, nonché»;
   c) l'articolo 13 è soppresso;
   d) all'articolo 14:

  1) al comma 1, le parole «Il Collegio regionale di Garanzia elettorale di cui all'articolo 13» sono sostituite dalle seguenti:

  «Il collegio della Corte dei conti di cui all'articolo 12»;

  2) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;
   e) all'articolo 15:

  1) al comma 5, le parole: «il collegio regionale di garanzia elettorale, di cui all'articolo 13» sono sostituite dalle seguenti:

  «il collegio della Corte dei conti»;

Pag. 190

  2) ai commi 6, 7, 8, 10 e 11, le parole: «il collegio regionale di garanzia elettorale» sono sostituite dalle seguenti:

  «il collegio della Corte dei conti».
2. 03. Migliore, Pilozzi, Kronbichler.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 2-bis.

  1. All'articolo 3 della legge 8 marzo 1989, n. 95, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
  «1-bis. In caso di convocazione dei comizi elettorali, il termine per la presentazione della domanda di cui al precedente comma è di giorni quindici dal decreto di convocazione. I termini di cui ai successivi commi 4 e 5 sono ridotti a giorni cinque».
2. 04. Abrignani, Bianconi.

  Dopo l'articolo 2 inserire i seguenti:

Art. 3.
(Integrazione della legge 15 febbraio 1953, n. 60).

  1. Dopo l'articolo 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 60, è inserito il seguente:
  «Art. 2-bis. – 1. Anche fuori dei casi previsti dall'articolo 2 e ferma restando l'applicazione del medesimo articolo, i membri del Parlamento non possono avere, nelle imprese che siano in rapporti con amministrazioni pubbliche, interessi rilevanti determinati da una delle seguenti condizioni:
   a) la qualità di rappresentante legale, amministratore o dirigente di imprese costituite in qualsiasi forma, anche a partecipazione pubblica:

  1) quando si tratta di imprese che hanno rapporti contrattuali o negoziali di qualsiasi natura con una pubblica amministrazione, il rapporto comporta l'obbligo di adempimenti specifici o l'osservanza di prescrizioni normative a tutela di un interesse pubblico e l'impresa ha un volume d'affari di almeno 100 milioni annui, ovvero pari almeno al 3 per cento del volume d'affari complessivo nel mercato di riferimento in ambito nazionale;
  2) quando si tratta di imprese che operano nelle attività economiche regolate in base a titoli di concessione, licenza d'uso o comunque in base a titoli della stessa o di analoga natura, rilasciati o conferiti da un'amministrazione pubblica statale, da istituzioni o enti pubblici nazionali ovvero da una regione o da una provincia autonoma;
   b) il controllo, anche per interposta persona, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o dell'articolo 23, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, nelle imprese di cui alla lettera a);
   c) la prestazione d'opera a favore delle imprese di cui alla lettera a), per consulenze a carattere continuativo della durata complessiva di almeno ventiquattro mesi.

  2. Ai sensi del comma 1, lettera b), si ha interposizione di persona quando nelle condizioni indicate è il coniuge, il convivente di fatto, un parente fino al quarto grado, un affine fino al secondo grado.
  3. L'istruttoria preliminare sui casi di cui al comma 1 è affidata all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. A tal fine, ricevuta dal Presidente della Camera di appartenenza la dichiarazione personale concernente le condizioni di cui al comma 1, resa dall'eletto alla stessa Presidenza nel termine di dieci giorni dalla proclamazione, l'Autorità compie, nei trenta giorni successivi, ogni adempimento necessario, anche con i poteri di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in quanto compatibili. La dichiarazione dell'eletto è comunicata alle Camere in seduta pubblica dai rispettivi Presidenti. In esito ai propri accertamenti, Pag. 191l'Autorità trasmette una relazione al Presidente della Camera interessata, per gli adempimenti della Giunta competente ai sensi dell'articolo 8.
  4. Quando una condizione di incompatibilità prevista dal presente articolo è accertata dalla Giunta competente ai sensi dell'articolo 8, che vi provvede entro i trenta giorni successivi alla trasmissione della relazione di cui al comma 3, il membro del Parlamento, ricevutane comunicazione dalla Giunta, può, entro i trenta giorni successivi, rimuovere la causa di incompatibilità mediante rinuncia idonea alla cessazione della condizione medesima.
  5. Si ha rinuncia, nei casi di controllo da partecipazione proprietaria previsti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), quando l'interessato conferisce un mandato irrevocabile per la vendita delle proprie quote di partecipazione rilevanti ai sensi delle stesse disposizioni. Il mandato è valido, per gli effetti di cui al presente comma:
   a) se vincolato al termine di trecentosessantacinque giorni;
   b) se conferito a persona o ente nei cui riguardi il membro del Parlamento interessato non è in alcuna delle condizioni di cui al comma 1;
   c) se diretto a vendere a persone o enti che non hanno, neanche per interposta persona ai sensi del comma 2, rapporti contrattuali, di partecipazione azionaria o di natura professionale con il membro del Parlamento interessato;
   d) se non è diretto a vendere al coniuge, al convivente di fatto, ai parenti fino al quarto grado, agli affini fino al secondo grado dello stesso membro del Parlamento.

  6. Conferito il mandato a vendere, il mandatario ha la piena responsabilità, propria ed esclusiva, concernente i rapporti giuridici connessi alle quote di partecipazione in vendita.
  7. La rinuncia è comunicata, per il tramite del Presidente della Camera di appartenenza, alla competente Giunta delle elezioni dal membro del Parlamento interessato, che ne fornisce idonea documentazione entro trenta giorni dalla comunicazione della Giunta, di cui al comma 4.
  8. Gli adempimenti di rinuncia sono immediatamente comunicati dalla Giunta competente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Entro quindici giorni dalla comunicazione, l'Autorità accerta se l'adempimento è conforme alle prescrizioni di cui ai commi 4 e 5. In caso negativo, indica all'interessato le misure necessarie per assicurare la conformità e i termini di adempimento, non superiori a trenta giorni. L'Autorità comunica immediatamente l'esito dell'accertamento al Presidente della Camera di appartenenza, per il seguito di competenza della Giunta, ai sensi dell'articolo 8».
  9. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all'articolo 2-bis della legge 13 febbraio 1953, n. 60, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, hanno effetto nei riguardi dei membri del Parlamento in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, dalla quale decorrono i termini previsti dal medesimo articolo 2-bis.
  10. L'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è abrogato.
2. 06. Pisicchio.

  Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

«Art. 2.
(Disposizioni in materia di conflitto di interessi).

  1. I membri del Parlamento, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno l'obbligo di agire esclusivamente perseguendo la cura degli interessi pubblici loro affidati. A tal fine, sono tenuti ad adottare le misure previste dal presente articolo, volte ad evitare l'insorgenza di conflitti di interessi tra il mandato svolto e qualsiasi interesse privato di cui gli stessi siano titolari.Pag. 192
  2. Sussiste conflitto di interessi in tutti i casi in cui i membri del Parlamento versino in una delle situazioni di incompatibilità di cui al presente articolo.
  3. Il mandato parlamentare è incompatibile con:
   a) qualsiasi ufficio o carica pubblica anche di natura elettiva; è ammesso soltanto il cumulo tra mandato parlamentare e cariche di Governo statali;
   b) qualsiasi carica o ufficio o funzione comunque denominata, in enti di diritto pubblico, anche economici, imprese e società pubbliche o private, organismi di diritto pubblico, consorzi, aziende speciali, nonché istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
   c) qualsiasi carica o ufficio o funzione comunque denominata, in enti senza scopo di lucro sottoposti a vigilanza e controllo da parte del Governo statale, regionale e locale;
   d) qualunque attività professionale o di lavoro autonomo, di qualunque natura, anche se gratuita, anche in forma associata o societaria, di consulenza o arbitrale, a favore di soggetti pubblici o privati;
   e) qualsiasi tipo di impiego o lavoro pubblico o privato.

  4. L'incompatibilità sussiste anche quando le predette attività, cariche o funzioni sono svolte per il tramite di interposta persona o attraverso società fiduciarie, nonché all'estero.
  5. I parlamentari iscritti in albi o elenchi professionali sono sospesi di diritto dai relativi albi o elenchi per tutta la durata del mandato e possono percepire unicamente i proventi derivanti da prestazioni professionali svolte in precedenza.
  6. Il titolare del mandato parlamentare, entro dieci giorni dall'assunzione della carica, deve optare tra gli incarichi e le funzioni indicati al comma 3 e il mandato parlamentare. Nel caso in cui opti per il mandato parlamentare, da tali incarichi e funzioni non può derivare, per tutta la durata della carica, alcuna forma di retribuzione o di vantaggio per il titolare.
  7. I dipendenti pubblici e privati sono collocati in aspettativa non retribuita, con decorrenza dal giorno del giuramento, senza pregiudizio per la propria posizione professionale e progressione di carriera.
  8. Il mandato parlamentare è altresì incompatibile con la proprietà, il possesso o la disponibilità di partecipazioni di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da parte del membro del Parlamento, del coniuge, del convivente di fatto o dei parenti o affini entro il secondo grado, anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie, di un'impresa che svolga la propria attività in regime di autorizzazione o concessione rilasciata dallo Stato dalle Regioni o dagli enti locali, di un'impresa che sia titolare di diritti esclusivi o operi in regime di monopolio, di imprese che operino nei settori delle opere pubbliche di preminente interesse nazionale, della difesa e dell'energia, del credito e del risparmio, della radiotelevisione e dell'editoria o della diffusione tramite internet, nonché di altre imprese di interesse nazionale. In tal caso, l'interessato, entro dieci giorni dall'assunzione della carica, deve optare tra il mantenimento delle suddette partecipazioni di controllo e il mandato parlamentare.
  9. Entro 20 giorni dalla data della proclamazione l'interessato è tenuto a depositare presso la Giunta delle elezioni della Camera di appartenenza, apposita dichiarazione in cui l'interessato deve indicare la sussistenza delle situazioni di incompatibilità di cui ai commi 3 e 8. Ogni variazione degli elementi di tale dichiarazione dovrà essere comunicata, mediante apposita dichiarazione integrativa, entro venti giorni dalla sua realizzazione.
  10. La Giunta delle elezioni accerta la veridicità e la completezza delle dichiarazioni presentate. Tali dichiarazioni sono rese pubbliche e di facile accessibilità mediante pubblicazione sul sito internet Pag. 193della Camera o del Senato, in apposita sezione dedicata al conflitto di interessi dei membri del Parlamento.
  11. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione delle dichiarazioni, e comunque durante l'intera durata del mandato parlamentare, la Giunta delle elezioni procede al l'accertamento d'ufficio della eventuale sussistenza delle cause di incompatibilità indicate dai commi 3 e 8 e ne verifica l'effettiva rimozione.
  12. Nel caso in cui accerti la mancata rimozione delle cause di incompatibilità, la Giunta delle elezioni ne dà immediata comunicazione all'interessato, invitandolo ad optare, entro dieci giorni, tra il mantenimento della posizione incompatibile e il mandato parlamentare.
  13. Qualora l'interessato non ottemperi al provvedimento con cui la Giunta delle elezioni della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, lo invita ad optare tra il mantenimento della posizione incompatibile e il mandato parlamentare anche nel caso in cui la causa di incompatibilità sopravvenga, la Camera di appartenenza deliberà immediatamente ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione e pronuncia la decadenza del parlamentare.
2. 07. Fraccaro, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nuti, Toninelli, Grillo.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Al primo comma dell'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo il numero 1), è inserito il seguente:
  «1-bis. coloro che detengano, anche indirettamente, o congiuntamente con altri, una partecipazione che comporti il controllo, ovvero l'esercizio di un'influenza dominante, nelle forme di cui all'articolo 2359 del codice civile, all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e all'articolo 93 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, su una società vincolata con lo Stato nei modi di cui al numero 1) del presente comma, ovvero intrattengano con essa rapporti contrattuali che conferiscono la facoltà di esercitare un'influenza dominante sulla composizione degli organi sociali o sulle attività societarie, o beneficino di tali rapporti contrattuali per interposta persona. La detenzione indiretta è individuata nel caso in cui le quote societarie siano detenute per oltre il 20 per cento, complessivamente calcolato, dall'interessato, dai suoi ascendenti e discendenti, dal coniuge, dai collaterali fino al 3o grado».
2. 08. Migliore, Pilozzi, Kronbichler.

  Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

«Art. 3.
(Integrazione della legge 15 febbraio 1953, n. 60).

  1. Dopo l'articolo 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 60, è inserito il seguente:
  «Art. 2-bis. – 1. Anche fuori dei casi previsti dall'articolo 2 e ferma restando l'applicazione del medesimo articolo, i membri del Parlamento non possono avere, nelle imprese che siano in rapporti con amministrazioni pubbliche, interessi rilevanti determinati da una delle seguenti condizioni:
   a) la qualità di rappresentante legale, amministratore di imprese costituite in qualsiasi forma, anche a partecipazione pubblica:
    1) quando si tratta di imprese che hanno rapporti contrattuali o negoziali di qualsiasi natura con una pubblica amministrazione, il rapporto comporta l'obbligo di adempimenti specifici o l'osservanza di prescrizioni normative a tutela di un interesse pubblico e l'impresa ha un volume d'affari di almeno 100 milioni annui, ovvero Pag. 194pari almeno al 3 per cento del volume d'affari complessivo nel mercato di riferimento in ambito nazionale;
    2) quando si tratta di imprese che operano nelle attività economiche regolate in base a titoli di concessione, licenza d'uso o comunque in base a titoli della stessa o di analoga natura, rilasciati o conferiti da un'amministrazione pubblica statale, da istituzioni o enti pubblici nazionali ovvero da una regione o da una provincia autonoma;
   b) il controllo, anche per interposta persona, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o dell'articolo 23, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, nelle imprese di cui alla lettera a);
   c) la prestazione d'opera a favore delle imprese di cui alla lettera a), per consulenze a carattere continuativo della durata complessiva di almeno ventiquattro mesi.

  2. Ai sensi del comma 1, lettera b), si ha interposizione di persona quando nelle condizioni indicate è il coniuge, il convivente di fatto, un parente fino al quarto grado, un affine fino al secondo grado.
  3. L'istruttoria preliminare sui casi di cui al comma 1 è affidata all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. A tal fine, ricevuta dal Presidente della Camera di appartenenza la dichiarazione personale concernente le condizioni di cui al comma 1, resa dall'eletto alla stessa Presidenza nel termine di dieci giorni dalla proclamazione, l'Autorità compie, nei trenta giorni successivi, ogni adempimento necessario, anche con i poteri di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in quanto compatibili. La dichiarazione dell'eletto è comunicata alle Camere in seduta pubblica dai rispettivi Presidenti. In esito ai propri accertamenti, l'Autorità trasmette una relazione al Presidente della Camera interessata, per gli adempimenti della Giunta competente ai sensi dell'articolo 8.
  4. Quando una condizione di incompatibilità prevista dal presente articolo è accertata dalla Giunta competente ai sensi dell'articolo 8, che vi provvede entro i trenta giorni successivi alla trasmissione della relazione di cui al comma 3, il membro del Parlamento, ricevutane comunicazione dalla Giunta, può, entro i trenta giorni successivi, rimuovere la causa di incompatibilità mediante rinuncia idonea alla cessazione della condizione medesima.
  5. Si ha rinuncia, nei casi di controllo da partecipazione proprietaria previsti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), quando l'interessato conferisce un mandato irrevocabile per la vendita delle proprie quote di partecipazione rilevanti ai sensi delle stesse disposizioni. Il mandato è valido, per gli effetti di cui al presente comma:
   a) se vincolato al termine di trecentosessantacinque giorni;
   b) se conferito a persona o ente nei cui riguardi il membro dei Parlamento interessato non è in alcuna delle condizioni di cui al comma 1;
   c) se diretto a vendere a persone o enti che non hanno, neanche per interposta persona ai sensi del comma 2, rapporti contrattuali, di partecipazione azionaria o di natura professionale con il membro del Parlamento interessato;
   d) se non è diretto a vendere al coniuge, al convivente di fatto, ai parenti fino al quarto grado, agli affini fino al secondo grado dello stesso membro del Parlamento.

  6. Conferito il mandato a vendere, il mandatario ha la piena responsabilità, propria ed esclusiva, concernente i rapporti giuridici connessi alle quote di partecipazione in vendita.
  7. La rinuncia è comunicata, per il tramite del Presidente della Camera di appartenenza, alla competente Giunta delle elezioni dal membro del Parlamento interessato, che ne fornisce idonea documentazione entro trenta giorni dalla comunicazione della Giunta, di cui al comma 4.Pag. 195
  8. Gli adempimenti di rinuncia sono immediatamente comunicati dalla Giunta competente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Entro quindici giorni dalla comunicazione, l'Autorità accerta se l'adempimento è conforme alle prescrizioni di cui ai commi 4 e 5. In caso negativo, indica all'interessato le misure necessarie per assicurare la conformità e i termini di adempimento, non superiori a trenta giorni. L'Autorità comunica immediatamente l'esito dell'accertamento al Presidente della Camera di appartenenza, per il seguito di competenza della Giunta, ai sensi dell'articolo 8».
  9. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all'articolo 2-bis della legge 13 febbraio 1953, n. 60, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, hanno effetto nei riguardi dei membri del Parlamento in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, dalla quale decorrono i termini previsti dal medesimo articolo 2-bis.
  10. L'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è abrogato.
2. 09. Di Lello, Locatelli, Di Gioia, Pastorelli, Valiante.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, in materia di incandidabilità alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica).

  1. Al testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, sono apportate le modifiche seguenti:
  1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1.
(Incandidabilità alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica).

  1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato e di senatore:
   a) coloro che hanno ricoperto per due volte l'ufficio di membro del Parlamento;
   b) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per delitto non colposo ovvero a pena detentiva superiore a mesi dieci e giorni venti di reclusione per delitto colposo;

  2) All'articolo 3, il comma 1 è sostituito dal seguente:
   1. Qualora una causa di incandidabilità di cui all'articolo 1 sopravvenga o comunque sia accertata nel corso del mandato elettivo, la Camera di appartenenza delibera immediatamente ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione e pronuncia la decadenza del parlamentare. A tal fine le sentenze definitive di condanna di cui all'articolo 1, emesse nei confronti di deputati o senatori in carica, sono immediatamente comunicate, a cura del pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, alla Camera di rispettiva appartenenza.

  3) All'articolo 13:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
    «1. L'incandidabilità alla carica di deputato, senatore e membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, derivante da sentenza definitiva di condanna per i delitti indicati all'articolo 1, decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza stessa ed è perpetua;
   b) il comma 3 è abrogato».
2. 010. Fraccaro, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nuti, Toninelli, Grillo.

Pag. 196

  Dopo l'articolo 2 inserire i seguenti:

Art. 2-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2001 n. 459, apportare le seguenti modifiche:
  al comma 1 dopo le parole: «di cui all'articolo 5, comma 1» aggiungere le seguenti: «nonché i cittadini italiani temporaneamente domiciliati all'estero almeno da trenta giorni al momento dell'indizione delle votazioni, iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 3 della presente legge, a condizione che il domicilio all'estero disti almeno 300 km dal comune di residenza e che si protragga per almeno tre mesi successivi all'indizione delle votazioni».

  2. Possono esercitare il diritto di cui al comma 1, i cittadini italiani domiciliati all'estero, anche temporaneamente.

Art. 2-ter.

  1. Dopo l'articolo 4 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, aggiungere il seguente:
  «4-bis. – I cittadini italiani di cui all'articolo 1, iscritti nelle liste elettorali di uno dei Comuni della Repubblica manterranno tale iscrizione. In occasione di ogni consultazione elettorale ciascun elettore di cui all'articolo 1 può esercitare il diritto di voto nella circoscrizione estero dandone comunicazione, attraverso comunicazione scritta o attraverso posta certificata, al Comune italiano di residenza entro il decimo giorno successivo all'indizione delle votazioni.
  2. I comuni sono tenuti a comunicare, senza ritardo, al Ministero dell'interno i nominativi degli elettori che hanno dato comunicazione di cui al comma 1. Almeno dieci giorni prima della data a decorrere dalla quale hanno inizio le votazioni nella circoscrizione estero, il Ministero dell'Interno comunica i nominativi degli elettori al Ministero degli Esteri al fine della trasmissione degli stessi agli uffici diplomatici e consolari di domicilio degli elettori, che provvederanno ad inserire gli stessi negli elenchi speciali del registro di cui all'articolo 3 comma 1».

Art. 2-quater.

  1. Ciascun ufficio diplomatico e consolare provvede a realizzare un registro costantemente aggiornato dei «cittadini italiani temporaneamente domiciliati all'estero» utilizzando le dichiarazioni di cui al comma 2.
  In occasione di ogni consultazione elettorale, l'ufficio diplomatico provvede a realizzare un elenco speciale recante i nominativi dei cittadini, tra quelli già inseriti nel registro, che hanno espresso volontà di esercitare il diritto di voto nella circoscrizione estero con la comunicazione di cui all'articolo 7 della presente legge.
  2. I cittadini italiani temporaneamente all'estero possono comunicare al Ministero degli affari esteri la loro presenza temporanea all'estero attraverso l'iscrizione al portale del Ministero degli esteri «Dove siamo nel mondo», indicando il nome ed il cognome, il luogo e la data di nascita, il sesso, l'indirizzo del domicilio, la data di ingresso nel Paese di domicilio e l'indicazione del periodo di permanenza presso il domicilio, l'indirizzo di residenza, il comune di registrazione nelle liste elettorali, ove possibile i recapiti telefonici, telematici e telefax all'estero.
  Fermo restando il carattere opzionale della comunicazione di cui al presente comma, questi è da considerarsi obbligatoria in caso di volontà del cittadino di esercitare il diritto di voto nella circoscrizione estero, in tal caso l'iscrizione al portale deve avvenire inderogabilmente entro il decimo giorno successivo all'indizione delle votazioni.
  Il nominativo viene automaticamente cancellato dal registro al termine dei periodo di permanenza. Pag. 197
  3. All'articolo 5 della legge della legge 27 dicembre 2001, n. 459, apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 2 aggiungere il seguente periodo: «I cittadini che – sebbene risultano iscritti al registro di cui al comma 1 del presente articolo - non hanno fatto pervenire la dichiarazione nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 2 della presente legge restano iscritti nelle liste della sezione dei comune di residenza e ivi esercitano il proprio diritto di voto;
   b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
    3) Ai fini della determinazione delle liste elettorali di cui al comma 1, si terra altresì conto dei dati dell'elenco speciale di cui al comma 1 del presente articolo».

Art. 2-quinquies.

  1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede a carico del «Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione del referendum», iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base 7.1.3.2 «Spese elettorali» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. 011. Vargiu.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.
(Requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto da parte degli studenti fuori sede nell'ambito del territorio nazionale).

  1. In occasione delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione e delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettati all'Italia, possono chiedere di esercitare il loro diritto di voto per corrispondenza nelle circoscrizioni, o nelle altre ripartizioni elettorali previste dalla legge elettorale, di appartenenza nel territorio nazionale, secondo le modalità indicate nel presente articolo, gli studenti fuori sede nell'ambito dei territorio nazionale non rientranti nelle categorie di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, che si trovano temporaneamente all'estero per motivi di studio per un periodo complessivo minimo di tre mesi e un massimo di dodici mesi.
  2. Presso ciascun consolato è istituito un ufficio elettorale con il compito di provvedere, per il territorio di propria competenza, alla costituzione dell'elenco dei cittadini italiani che si trovano temporaneamente all'estero, finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali per le votazioni di cui al comma 1. In tale elenco sono iscritti esclusivamente i cittadini italiani che si trovano nelle condizioni previste dal citato comma 1, i quali, entro il quarantesimo giorno che precede quello delle votazioni, comunicano all'ufficio elettorale, secondo modalità fissate da un apposito regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, in accordo con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la propria volontà di partecipare alle votazioni allegando, ai fini del controllo:
   a) il numero identificativo del proprio passaporto o della carta d'identità o di un documento d'identità valido rilasciato dal Paese di residenza e riconosciuto dal Ministero dell'interno;
   b) la documentazione attestante il temporaneo domicilio all'estero e recante l'indicazione del relativo indirizzo ai fini del voto per corrispondenza.

  3. L'ufficio consolare, entro il venticinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, trasmette a ciascun comune pervia telematica, ove possibile per posta elettronica certificata, ovvero tramite telefax, l'elenco dei nominativi, con luogo e data di nascita, dei residenti nel Pag. 198comune che hanno fatto pervenire la richiesta e la documentazione di cui al comma 2. Ciascun comune, entro le successive quarantotto ore, con le stesse modalità, invia all'ufficio consolare l'attestazione dell'ufficiale elettorale, anche cumulativa, in ordine alla mancanza di cause ostative al godimento dell'elettorato attivo da parte di ciascuno degli elettori compresi nell'elenco di cui al primo periodo. Nei due giorni successivi alla scadenza del termine di cui al secondo periodo, l'ufficiale elettorale redige l'elenco degli elettori per i quali è stata rilasciata l'attestazione di mancanza di cause ostative all'esercizio del diritto di voto per corrispondenza all'estero e lo trasmette alla commissione elettorale circondariale, che provvede a cancellare, entro il ventesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, i medesimi elettori dalle liste destinate alle sezioni in cui essi risultano iscritti. Nei casi in cui vi siano cause ostative al godimento dell'elettorato attivo, l'ufficiale elettorale non rilascia la relativa attestazione e il comune trasmette, entro il medesimo termine previsto dal secondo periodo, per via telematica o tramite telefax, un'apposita comunicazione all'ufficio consolare, che provvede a informare tempestivamente gli interessati. L'ufficio consolare iscrive i nominativi degli elettori che si trovano temporaneamente all'estero aventi diritto al voto nell'elenco di cui al comma 2.
  4. Presso l'ufficio centrale nazionale è costituito un unico seggio elettorale per gli elettori che si trovano temporaneamente all'estero aventi diritto al voto, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dai medesimi elettori. L'assegnazione delle buste contenenti le schede ai singoli seggi è effettuata a cura dell'ufficio centrale circoscrizionale.
  5. Per le operazioni necessarie all'esercizio del voto per corrispondenza si attuano, in quanto compatibili e con i dovuti adeguamenti connessi alla destinazione del voto alle circoscrizioni o alle ripartizioni elettorali di appartenenza dell'elettore nel territorio nazionale, come previsto dal comma 1 del presente articolo, le disposizioni della legge 27 dicembre 2001, n. 459.
  6. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo. Lo schema di regolamento è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso inutilmente tale termine il regolamento è emanato anche in mancanza del parere parlamentare.
2. 014. Centemero.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 3.
(Modifiche al sistema di elezione del Parlamento europeo).

  1. Dopo l'ottavo comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 e successive modificazioni, è inserito il seguente: «Nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. Nelle medesime liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.
  2. Dopo il primo comma dell'articolo 14 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è inserito il seguente: «nel caso di espressione di più preferenze, almeno una deve riguardare candidato di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza.
  3. Al primo comma dell'articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il numero 1-bis) è abrogato;Pag. 199
   b) al numero 2), le parole: «di cui al numero 1-bis)» sono soppresse.
2. 017. Pisicchio, Migliore.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:
  2-bis. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) dopo il comma 1 dell'articolo 2 è inserito il seguente: «La regione Sardegna e la regione Sicilia costituiscono ciascuna una circoscrizione elettorale».
   b) al comma 2 dell'articolo 12 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle circoscrizioni V e VI le liste dei candidati devono essere sottoscritte da non meno di 5.000 e da non più di 10.000 elettori».
   c) il comma 1 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente: «L'elettore può manifestare non più di tre preferenze in ogni circoscrizione, ad esclusione delle circoscrizioni V e VI, nelle quali può manifestare non più di una preferenza».
   d) La tabella A allegata alla legge è sostituita dalla tabella A di cui al seguente allegato 1:

Allegato 1
(Articolo 4)

«Tabella A

Circoscrizioni elettorali

  Circoscrizioni
  I - Italia nord-occidentale (Piemonte-Valle d'Aosta-Liguria-Lombardia) - Milano
  II - Italia nord-orientale (Veneto-Trentino-Alto Adige-Friuli Venezia Giulia-Emilia-Romagna) - Venezia
  III - Italia centrale (Toscana-Umbria-Marche-Lazio) - Roma
  IV - Italia meridionale (Abruzzo-Molise-Campania-Puglia-Basilicata-Calabria) - Napoli
  V - Sardegna - Cagliari
  VI - Sicilia - Palermo.
2. 018. Vargiu.
(Inammissibile)