CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 27 gennaio 2014
165.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 146/13: Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria. C. 1921 Governo.

EMENDAMENTO RIFORMULATO

ART. 2.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso con il seguente:
  5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000, ovvero, se i fatti riguardano taluna delle sostanze stupefacenti o psicotrope di cui al numero 6 della tabella I prevista dall'articolo 14, limitatamente a piante e preparati attivi della Cannabis Indica (hashish, marijuana, resina, foglie e infiorescenze) con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.000 a euro 12.000.

  Conseguentemente dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 380, comma 2, lettera h) sostituire le parole: «salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo» con le seguenti «salvo il caso dei delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo».
  1-ter. All'articolo 19, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono aggiunte le seguenti parole: «salvo per il reato di cui all'articolo 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».
  1-quater. All'articolo 550, comma 1, primo periodo, del codice di procedura penale, dopo le parole «pena detentiva» sono aggiunte le seguenti: «fatta eccezione, in ogni caso, del reato di cui all'articolo 73, comma 5, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 9 ottobre 1990, n. 309.
2. 9. (ulteriore nuova formulazione) Il Relatore.