CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 16 gennaio 2014
158.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale (Testo unificato C. 342 Realacci, C. 957 Micillo e C. 1814 Pellegrino).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La XIII Commissione (Agricoltura),
   esaminato, per i profili di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 342 Realacci, C. 957 Micillo e C. 1814 Pellegrino, recante disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente, trasmesso dalla Commissione Giustizia;

   manifestato apprezzamento per un provvedimento che finalmente riconosce la rilevanza penale di comportamenti che danneggiano l'ambiente e, in particolare, dell'inquinamento ambientale, definito anche con riferimento alla compromissione o al deterioramento rilevante dell'ecosistema e della biodiversità;

   considerato che tali comportamenti hanno frequentemente colpito la biodiversità agraria, i sistemi agrari e la filiera agroalimentare e che, pertanto, appare importante che la norma sull'inquinamento ambientale contenga uno specifico riferimento anche a tali fattispecie;

   sottolineata la necessità di colmare il vuoto normativo relativo al quadro sanzionatorio per la contaminazione da organismi geneticamente modificati, vicenda sulla quale tuttora persiste un'incertezza, in assenza di specifiche norme sanzionatorie,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   con riferimento al nuovo articolo 452-bis del codice penale (Inquinamento ambientale):
    1) sia inserito, al primo capoverso, numero 2), un riferimento specifico anche alla biodiversità agraria;
    2) al secondo capoverso, si preveda l'aumento della pena anche nel caso in cui l'inquinamento è prodotto nelle aree in cui si realizzano prodotti garantiti da un marchio o da una qualunque denominazione o specificazione di qualità riconosciuta dall'Unione europea, nei terreni ricadenti in una fascia di rispetto di almeno due chilometri da qualunque azienda che segue i metodi dell'agricoltura biologica o che a qualunque titolo riceva sostegno per l'applicazione di misure agroambientali, nonché nei siti inseriti negli elenchi predisposti nell'ambito della rete regionale di protezione della biodiversità;
    3) sia esplicitamente previsto che costituisce inquinamento ambientale anche l'immissione nell'ambiente di materiale genetico che cagioni una contaminazione rilevante, intesa come presenza nelle coltivazioni naturali di organismi geneticamente modificati in percentuale superiore allo 0,9 per cento.

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ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale (Testo unificato C. 342 Realacci, C. 957 Micillo e C. 1814 Pellegrino).

PROPOSTA DI PARERE DEI DEPUTATI GALLINELLA E LUPO

  La XIII Commissione,
   premesso che:
    il testo in esame è diretto ad innovare la materia della tutela penale dell'ambiente, introducendo in primo luogo nel codice penale i delitti di inquinamento ambientale e disastro ambientale;
    di grande rilievo è l'introduzione dell'aggravante per il reato associativo sia ordinario che di stampo mafioso in ragione della pericolosità di tali delitti ambientali, che mira, in particolare, ad arginare il fenomeno delle «ecomafie»;
    relativamente al settore primario, l'importanza di questa proposta è evidente dal momento che un'azione concreta per punire e contrastare i delitti contro l'ambiente può di certo garantire la preservazione di un ambiente incontaminato e quindi più adatto alla coltivazione di prodotti agroalimentari e all'allevamento del bestiame;
    troppo spesso i cittadini italiani consumano, inconsapevolmente, prodotti contaminati da sostanze tossiche che ne alterano la bontà, la qualità, ma che, soprattutto, potrebbero compromettere la salute;
   considerato che:
    la proposta di legge Micillo C. 957 mirava anche ad una tutela particolare della fauna selvatica, un aspetto troppo spesso sottovalutato quando si parla di «ambiente» ma che invece è fondamentale per preservare la biodiversità;
    la proposta puntava ad introdurre il delitto di alterazione del patrimonio naturale, della flora o della fauna selvatica o delle bellezze naturali protette, che avrebbe punito chiunque illegittimamente: 1) sottrae o danneggia minerali o vegetali cagionando o contribuendo a cagionare il pericolo concreto di una compromissione durevole o di un rilevante deterioramento della flora o per il patrimonio naturale; 2) sottrae animali ovvero li sottopone a condizioni o a trattamenti tali da cagionare il pericolo concreto di una compromissione durevole o di un rilevante deterioramento della fauna selvatica;
    troppo spesso animali, anche protetti, vengono sottoposti a trattamenti crudeli da parte dell'uomo; basti pensare, ad esempio, alle migliaia di uccelli selvatici che ogni giorno, illegalmente, vengono catturati con lo scopo di diventare richiami vivi per la caccia,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   appare opportuno che sia reintrodotto nel testo in esame il delitto di alterazione del patrimonio naturale, della flora e della fauna selvatica, in particolare punendo con la reclusione da uno a tre anni e la multa da 2.000 a 20.000 Pag. 144euro chiunque illegittimamente: 1) sottrae o danneggia minerali o vegetali cagionando o contribuendo a cagionare il pericolo concreto di una compromissione durevole o di un rilevante deterioramento della flora o per il patrimonio naturale; 2) sottrae animali ovvero li sottopone a condizioni o a trattamenti tali da cagionare il pericolo concreto di una compromissione durevole o di un rilevante deterioramento della fauna selvatica; si prevedano, altresì, ulteriori aggravanti se l'uccisione di fauna selvatica avviene con l'uso di sostanze venefiche o con altro mezzo insidioso.

  Gallinella, Lupo.

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ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale (Testo unificato C. 342 Realacci, C. 957 Micillo e C. 1814 Pellegrino).

NUOVA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La XIII Commissione (Agricoltura),

   esaminato, per i profili di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 342 Realacci, C. 957 Micillo e C. 1814 Pellegrino, recante disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente, trasmesso dalla Commissione Giustizia;

   manifestato apprezzamento per un provvedimento che finalmente riconosce la rilevanza penale di comportamenti che danneggiano l'ambiente e, in particolare, dell'inquinamento ambientale, definito anche con riferimento alla compromissione o al deterioramento rilevante dell'ecosistema e della biodiversità;

   considerato che tali comportamenti hanno frequentemente colpito la biodiversità agraria, i sistemi agrari e la filiera agroalimentare e che, pertanto, appare importante che la norma sull'inquinamento ambientale contenga uno specifico riferimento anche a tali fattispecie;

   sottolineata la necessità di colmare il vuoto normativo relativo al quadro sanzionatorio per la contaminazione da organismi geneticamente modificati, vicenda sulla quale tuttora persiste un'incertezza consistente, in assenza di specifiche norme sanzionatorie,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   con riferimento al nuovo articolo 452-bis del codice penale (Inquinamento ambientale):
    1) sia inserito, al primo capoverso, numero 2), un riferimento specifico anche alla biodiversità agraria;
    2) al secondo capoverso, si preveda l'aumento della pena anche nel caso in cui l'inquinamento è prodotto nelle aree in cui si realizzano prodotti garantiti da un marchio o da una qualunque denominazione o specificazione di qualità riconosciuta dall'Unione europea, nei terreni ricadenti in una fascia di rispetto di almeno due chilometri da qualunque azienda che segue i metodi dell'agricoltura biologica o che a qualunque titolo riceva sostegno per l'applicazione di misure agroambientali, nei siti inseriti negli elenchi predisposti nell'ambito della rete regionale di protezione della biodiversità, nonché quando, in conseguenza dell'inquinamento ambientale, sia gravemente compromessa la fertilità dei suoli;
    3) sia esplicitamente previsto che costituisce inquinamento ambientale anche l'immissione nell'ambiente di materiale genetico che cagioni una contaminazione rilevante, intesa come presenza nelle coltivazioni naturali di organismi geneticamente modificati in percentuale superiore allo 0,9 per cento.

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ALLEGATO 4

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis (C. 1864 Governo).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 12.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Disposizioni volte a fare fronte agli esiti del caso EU Pilot (4738/13/ENTR) in materia di bevande a base di succo di frutta).

  1. All'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 16 sono premesse le seguenti parole: «Fatta salva l'immissione in commercio verso altri paesi dell'Unione europea o verso altri paesi contraenti l'accordo sullo spazio economico europeo,»;
   b) al comma 16-ter, il primo periodo è soppresso.
12. 01. Oliverio.

  Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

Art. 12-bis.
(Disposizioni in materia di bevande a base di succo di frutta. Caso EU Pilot n. 4738/13/ENTR).

  1. Le bibite analcoliche di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, e successive modificazioni, prodotte in Italia devono avere un contenuto di succo di frutta non inferiore al 20 per cento o della equivalente quantità di succo concentrato o liofilizzato, fatte salve quelle destinate alla commercializzazione verso altri Paesi dell'Unione europea o verso gli altri Paesi contraenti l'accordo sullo spazio economico europeo, nonché quelle destinate all'esportazione.
  2. All'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, i commi 16, 16-bis e 16-ter sono abrogati.
  3. Le bevande prive del contenuto minimo obbligatorio ai sensi del comma 1, prodotte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere commercializzate entro gli otto mesi successivi a tale data.
12. 03. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 25.

  Sostituire i commi 1, 2, 3 e 4 con il seguente:
  1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni degli articoli 5, 6 e 7, pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2014, a 20,44 milioni di euro per l'anno 2015 e a 15,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, nonché a quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 23, valutati in euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede per i Pag. 147medesimi anni mediante l'utilizzo di corrispondenti ed equivalenti somme delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004.
25. 1. Il Relatore.

  All'articolo 25, sostituire il comma 1 con il seguente:
  1.Agli oneri derivanti dalle disposizioni degli articoli 5, 6 e 7, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2014, a 21 milioni di euro per l'anno 2015 e a 16 milioni di euro decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante aumento di 0,02 punti percentuali per l'anno 2014, di 0,125 punti percentuali per l'anno 2015 e di 0,08 punti percentuali a decorrere dal 2016 delle aliquote di cui all'articolo 30 bis, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2.

  Conseguentemente:
   a) sopprimere i commi da 2 a 3;
   b) al comma 4, sostituire le parole: «dalla disposizione del comma 2 del presente articolo» con le seguenti: «dalla disposizione di cui al comma 1 del presente articolo».
25. 2. Gallinella, Massimiliano Bernini, Benedetti, Gagnarli, L'Abbate, Lupo, Parentela.

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ALLEGATO 5

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis (C. 1864 Governo).

PROPOSTA DI RELAZIONE DEL RELATORE APROVATA DALLA COMMISSIONE

  La XIII Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 1864 Governo, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis»,

DELIBERA DI RIFERIRE IN SENSO FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   all'articolo 25, considerata l'esigenza di non incidere nuovamente su una misura recentemente definita in sede di legge finanziaria 2014, si segnala la necessità di trovare una copertura finanziaria diversa dalla riduzione dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato in agricoltura.