CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 16 gennaio 2014
158.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 133/2013: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia (C. 1941 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo del disegno di legge C. 1941 Governo, approvato dal Senato, recante «DL 133/2013: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia»;
   considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia «sistema tributario e contabile dello Stato» nonché «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali che le lettere e) e g) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
   sottolineato che l'articolo 2, comma 1, aumenta al 128,5 per cento la misura dell'acconto IRES ed IRAP per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 per gli enti creditizi, finanziari e assicurativi e per la Banca d'Italia.
   rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
  valuti la Commissione di merito la ragionevolezza della misura del 128,5 per cento riferita alla fattispecie dell’«acconto» IRES ed IRAP per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 per gli enti creditizi, finanziari e assicurativi e per la Banca d'Italia prevista dall'articolo 2, comma 1 del provvedimento.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo concernente recepimento della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (Atto n. 47).

PARERE APPROVATO

  La I Commissione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo concernente il recepimento della direttiva 2011/95/UE del 13 dicembre 2011, recante norme comuni sull'attribuzione della qualifica di protezione internazionale, sullo status che questa attribuzione conferisce e sul contenuto della protezione medesima;
   richiamati i rilievi espressi dalla V Commissione sullo schema di regolamento in esame nella seduta del 14 gennaio 2014,
   ricordato che il provvedimento in esame attua la delega introdotta dalla legge di delegazione europea 2013 (ex articolo 1, comma 1, allegato B, della legge n. 96 del 2013);
   ricordati, altresì, i principi ed i criteri direttivi per l'attuazione della citata direttiva 2011/95/UE ai sensi dell'articolo 7 della legge di delegazione europea 2013;
   evidenziato che le disposizioni oggetto dello schema di decreto legislativo rientrano tra le materie di competenza esclusiva statale «diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea» e «immigrazione (rispettivamente lett. a) e b) dell'articolo 117, comma 2, della Costituzione;
   valutato che la direttiva 2011/95/Ue, per scongiurare gravi situazioni di disagio sociale, prevede, tra le altre cose, l'adozione da parte degli Stati membri di misure in materia di assistenza sociale, anche per consentire l'accesso da parte dei beneficiari di protezione internazionale a programmi specifici di supporto all'inclusione socio-abitativa e lavorativa, per facilitare la loro integrazione nella società, e tenendo conto delle loro esigenze particolari;
   considerato che, pur lasciando un margine ampio di discrezionalità agli Stati membri e rinviando la definizione concreta delle misure di integrazione alle singole legislazioni nazionali, la direttiva 2011/95/UE sottolinea chiaramente l'importanza di sostenere misure specifiche di inclusione sociale per i titolari di protezione internazionale;
   tenuto conto che lo stesso Commissario per i Diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa, Nils Muiznieks, ha censurato l'Italia in un rapporto del settembre 2012 proprio per le condizioni di vita e di accoglienza dei rifugiati nel nostro Paese;
   considerato che l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati nelle raccomandazioni sul sistema d'asilo italiano pubblicate nel luglio 2013 ha evidenziato le profonde difficoltà di integrazione e il numero elevato di beneficiari di protezione internazionale che vivono in situazioni di grave degrado abitativo;
   considerato, altresì, che lo schema di decreto legislativo all'esame non interviene Pag. 28in maniera adeguata proprio sul tema dell'integrazione, e che in particolare omette di riconoscere quel diritto all'accoglienza per i rifugiati, che è necessario proprio ad evitare le attuali situazioni di marginalità sociale;
   valutata pertanto l'opportunità che il Governo specifichi, in relazione all'articolo 1, lettera t), dello schema di decreto legislativo, che per i beneficiari di protezione internazionale, privi di mezzi di sussistenza sufficienti, sia garantito l'accesso ai programmi di accoglienza e integrazione (di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989 n. 416) per un periodo di sei mesi, rinnovabile per altri sei;
   rilevato inoltre che il testo in esame all'articolo 1, lettera t, prevede che l'accesso all'alloggio sia consentito ai titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, in condizioni di parità coi cittadini italiani, in conformità a quanto previsto per gli stranieri di cui all'articolo 40, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
   sottolineato che tale disposizione pare in apparente contraddizione con quanto si evince dalla relazione illustrativa, dove si afferma che la finalità della norma sarebbe proprio quella di escludere, ai fini dell'accesso dei rifugiati all'alloggio, l'applicazione delle condizioni di cui all'articolo 40, comma 6;
   auspicato, infine, che il Governo valuti l'opportunità di includere tra le definizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lett. l), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, come modificato dal presente schema di decreto legislativo, anche quella che consideri familiari anche i parenti conviventi a carico del beneficiario di protezione internazionale,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   a) sia chiarita l'apparente difformità tra il testo dello schema di decreto legislativo e le finalità espresse nella relazione illustrativa nel senso di un riconoscimento del diritto all'alloggio ai titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo n. 286 del 1998, in considerazione della condizione di particolare vulnerabilità dei beneficiari di protezione internazionale rispetto ai soggetti contemplati dall'articolo 40, comma 6;
   b) siano previste specifiche misure di integrazione per i beneficiari di protezione internazionale, anche promuovendo specifici programmi di incontro tra domanda e offerta di lavoro e sostenendo ogni iniziativa adeguata volta a superare la condizione di svantaggio determinata dalla perdita della protezione del Paese di origine e a rimuovere gli ostacoli che di fatto ne impediscono la piena integrazione;
   c) conformemente a quanto previsto dal criterio di delega di cui all'articolo 7, comma 1, lett. b) della legge di delegazione europea del 6 agosto 2013 n. 96, siano uniformati gli status giuridici del rifugiato e del beneficiario di protezione sussidiaria, anche con riferimento ai presupposti per l'ottenimento della cittadinanza di cui all'articolo 16, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91;
   d) il Piano nazionale di cui all'articolo 1, lett. t dello schema di decreto legislativo, la cui adozione è prevista ogni due anni, contenga specifiche e concrete misure da finanziarsi mediante il Fondo Asilo e immigrazione nonché una stima sul numero dei richiedenti asilo e beneficiari di protezione internazionale, privi di mezzi di sussistenza, che avrebbero necessità di accedere alle misure e ai servizi di accoglienza e integrazione indicati, effettuata sulla base del dato medio delle domande di asilo e dei riconoscimenti di protezione internazionale e umanitaria avvenuti in Italia negli ultimi cinque anni e tenuto conto dei flussi globali di richiedenti asilo;Pag. 29
   e) tra le fattispecie di atti persecutori indicati a titolo esemplificativo nel decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, modificato dal presente schema di decreto legislativo, all'articolo 7, comma 1, lett. e) siano incluse anche le ipotesi di azioni giudiziarie o sanzioni penali quale conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare per obiezione di coscienza.

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ALLEGATO 3

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2013, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1 (Atto n. 67).

PARERE APPROVATO

  La I Commissione,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del regolamento, lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2013, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1 (Atto n. 67);
   visti i rendiconti annuali dell'attività svolta dalle associazioni combattentistiche depositati agli atti della Commissione ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995 dal rappresentante del Governo,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (Atto n. 61).

PARERE APPROVATO

  La I Commissione,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del regolamento, lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (Atto n. 61);
   ricordato che l'articolo 1 della legge n. 96 del 2013 che delega il Governo a recepire la predetta direttiva 2011/98/UE non stabilisce specifici criteri di delega rinviando ai criteri di natura generale stabiliti dall'articolo 32 della legge n. 234 del 2012 recante le norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
   evidenziato che la disciplina prevista dal provvedimento in titolo rientra nella materia dell'immigrazione, di competenza esclusiva dello Stato in base all'articolo 117, comma secondo, lett. b), della Costituzione;
   preso atto che lo schema di decreto legislativo è composto da un solo articolo che novella il testo unico in materia di immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 per introdurvi la disciplina prevista dalla citata direttiva 2011/98/UE;
   rilevato che le lettere b) e c) e d) aumentano a 60 giorni i termini vigenti per il rilascio del permesso di soggiorno e per il rilascio del nulla osta all'ingresso per lavoro da parte dello sportello unico per l'immigrazione;
   valutati positivamente, al riguardo, i chiarimenti forniti dal Governo che ha sottolineato come tale ampliamento dei termini è legato alla necessità di informatizzare i titoli autorizzatori nonché alla decisione di unificare le due procedure di rilascio dei medesimi prevedendo un termine uniforme che si attesta, peraltro, sui tempi medi di rilascio del permesso di soggiorno elettronico da parte degli Uffici immigrazione;
   tenuto, altresì, conto che da tale ampliamento dei termini non deriva una compressione dei diritti del lavoratore straniero posto che, nelle more della definizione delle procedure di rilascio dei titoli autorizzatori, il lavoratore straniero può soggiornare regolarmente in Italia e svolgere la propria attività lavorativa come stabilito dall'articolo 5, comma 9-bis, del citato testo unico in materia di immigrazione;
   richiamato, infine, quanto disposto ai sensi della lettera e) dell'articolo unico del provvedimento in esame secondo cui solo Pag. 32le domande di nulla osta che rientrano nelle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro, fissate annualmente con decreto del Presidente del Consiglio, possono essere esaminate e che le domande eccedentarie, rispetto alle predette quote, possono essere esaminate solo nell'ambito di quelle che si rendano disponibili nel limite delle quote stesse,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 5

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale (Nuovo testo unificato C. 957 Micillo ed abb.).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La I Commissione,
   esaminato il nuovo testo unificato del disegno di legge C. 957 Micillo ed abb., recante «Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale»;
   rilevato che il testo unificato delle proposte di legge costituisce esercizio della competenza legislativa statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione lettera l) con riguardo alle materie «giurisdizione e norme processuali, ordinamento penale» nonché lettera s) con riferimento alla materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema»;
   preso atto che l'articolo 1, comma 1, introduce nel libro II del codice penale il Titolo VI-bis dei delitti contro l'ambiente, composto da 9 nuovi articoli e che il titolo comprende quattro nuovi delitti;
   osservato che i delitti contro l'ambiente disciplinati dal provvedimento in esame possono assumere natura di reati permanenti in cui l'offesa commessa dall'agente a un bene giuridico tutelato dall'ordinamento giuridico, si protrae nel tempo per effetto di una sua condotta persistente e volontaria;
   considerato che nelle fattispecie incriminatrici introdotte dal provvedimento non è specificato con chiarezza che le condotte ivi descritte sono punibili solo se poste in essere successivamente all'entrata in vigore delle norme in esame;
   considerato, altresì, che il nuovo articolo 452-ter che inserisce tra i delitti contro l'ambiente la fattispecie di «Disastro ambientale» stabilisce al comma 2 che costituisce disastro ambientale oltre che «l'alterazione irreversibile dell'equilibrio dell'ecosistema o l'alterazione la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali» anche «l'offesa della pubblica incolumità in ragione della rilevanza oggettiva per l'estensione della compromissione ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo»;
   rilevata a tale proposito la necessità di determinare in maniera più puntuale la nozione di disastro ambientale al fine di rispettare pienamente il principio di tassatività delle fattispecie incriminatrici che è finalizzato a consentire al cittadino la precisa e determinata conoscenza delle condotte vietate;
   evidenziato che con riferimento all'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 452-quater.1, primo comma, occorre, chiarire se, riguardo alla norma incriminatrice, l'avverbio illegittimamente abbia una portata ulteriore rispetto alla violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;
   sottolineato che l'articolo 1, comma 7, introduce nel Codice dell'ambiente una parte VII che reca una disciplina sanzionatoria Pag. 34per le violazioni ambientali di natura contravvenzionale e che, in particolare, l'articolo 319 indica l'ambito applicativo della disciplina facendo riferimento anche alle violazioni di natura amministrativa;
   rilevato che, ai sensi del nuovo articolo 325, la disciplina sanzionatoria per le violazioni ambientali di natura contravvenzionale introdotta dall'articolo 1, comma 7 del provvedimento in esame, non si applica ai procedimenti in corso;
   evidenziato che per il rispetto del principio costituzionale della parità di trattamento è necessario prevedere l'applicazione di tale disciplina anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della disposizione in esame;
   ricordato che l'articolo 1, comma 1, introduce gli istituti del ravvedimento operoso (articolo 452-sexies), della confisca (articolo 452-septies) e del ripristino dei luoghi (452-octies);
   rilevato che, in ossequio al principio di ragionevolezza, sarebbe opportuno non applicare l'istituto della confisca previsto dall'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 452-septies nell'ipotesi in cui l'imputato abbia efficacemente posto in essere le condotte di ravvedimento operoso di cui all'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 452-sexies;
   considerato che il delitto di inquinamento ambientale (articolo 452-bis), che punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 10.000 a 100.000 euro chiunque, in violazione della normativa (disposizioni legislative, regolamentari o amministrative) a tutela dell'ambiente, cagiona una compromissione o un deterioramento rilevante: 1) delle qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria; 2) dell'ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna selvatica (primo comma),

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) sia previsto espressamente, nelle disposizioni che introducono i delitti contro l'ambiente ex articolo 1, comma 1, del provvedimento che, con riguardo ai reati aventi natura di reati permanenti, le condotte ivi tipizzate sono punibili solo se hanno avuto inizio successivamente all'entrata in vigore delle norme in esame;
   2) all'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 452-ter, secondo comma, sia determinata in maniera più chiara e puntuale la nozione di disastro ambientale ex articolo 452-ter, comma 2 al fine di ottemperare al principio di tassatività della fattispecie incriminatrice;
   3) all'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 452-quater.1, primo comma, sia chiarito il significato dell'avverbio «illegittimamente» richiamato dalla fattispecie incriminatrice delitto di traffico ed abbandono di materiale di alta radioattività ex articolo 452-quater.1 al fine di definire se sia volto a connotare una condotta diversa rispetto alla violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;
   4) all'articolo 1, comma 7, capoverso articolo 319, sia chiarita la portata della disposizione che, nel definire l'ambito applicativo della disciplina sanzionatoria per le violazioni ambientali, introdotta in una nuova parte VII al Codice dell'ambiente, dall'articolo 1, comma 7 del provvedimento, fa riferimento anche alle violazioni di natura amministrativa mentre la nuova disciplina della citata parte VII si riferisce solo alle contravvenzioni;
   5) all'articolo 1, comma 7, capoverso articolo 325 sia disposto, nel rispetto del principio costituzionale della parità di trattamento che la predetta disciplina sanzionatoria per le violazioni ambientali di natura contravvenzionale si applica anche ai procedimenti in corso;
   6) in ossequio al principio di ragionevolezza, sia esclusa l'applicazione dell'istituto della confisca previsto dall'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 452-septies nell'ipotesi in cui l'imputato abbia efficacemente posto in essere le condotte Pag. 35di ravvedimento operoso di cui all'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 452-sexies

  e con la seguente osservazione:
  all'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 452-bis si valuti l'opportunità di una riformulazione della disposizione che introduce il delitto di inquinamento ambientale che punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 10.000 a 100.000 euro chiunque, in violazione della normativa (disposizioni legislative, regolamentari o amministrative) a tutela dell'ambiente, cagiona una compromissione o un deterioramento rilevante: 1) delle qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria; 2) dell'ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna selvatica (primo comma), alla luce di quanto disposto dall'articolo, 24, comma 1, del codice penale che stabilisce che la pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 50, né superiore a euro 50.000 e dall'articolo 136 del codice penale e all'articolo 102 della legge n. 689 del 1981, in base ai quali la multa non eseguita per insolvibilità del condannato si converte in libertà controllata per un periodo massimo di un anno.

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ALLEGATO 6

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale (Nuovo testo unificato C. 957 Micillo ed abb.)

PARERE APPROVATO

  La I Commissione,
   esaminato il nuovo testo unificato del disegno di legge C. 957 Micillo ed abb., recante «Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale»;
   rilevato che il testo unificato delle proposte di legge costituisce esercizio della competenza legislativa statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione lettera l) con riguardo alle materie «giurisdizione e norme processuali, ordinamento penale», nonché lettera s) con riferimento alla materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema»;
   preso atto che l'articolo 1, comma 1, introduce nel libro II del codice penale il Titolo VI-bis dei delitti contro l'ambiente, composto da 9 nuovi articoli e che il titolo comprende quattro nuovi delitti;
   rilevato che i delitti contro l'ambiente disciplinati dal provvedimento in esame possono assumere natura di reati permanenti, in cui l'offesa commessa dall'agente a un bene giuridico tutelato dall'ordinamento giuridico, si protrae nel tempo per effetto di una sua condotta persistente e volontaria;
   considerato che nelle fattispecie incriminatrici introdotte dal provvedimento non è specificato con chiarezza che le condotte ivi descritte sono punibili solo se poste in essere successivamente all'entrata in vigore delle norme in esame;
   considerato che il nuovo articolo 452-ter, che inserisce, tra i delitti contro l'ambiente, la fattispecie di «Disastro ambientale» stabilisce, al comma secondo, che costituisce disastro ambientale oltre che «l'alterazione irreversibile dell'equilibrio dell'ecosistema o l'alterazione la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali» anche «l'offesa della pubblica incolumità in ragione della rilevanza oggettiva per l'estensione della compromissione ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo»;
   rilevata a tale proposito la necessità di determinare in maniera più puntuale la nozione di disastro ambientale, al fine di rispettare pienamente il principio di tassatività delle fattispecie incriminatrici, che è finalizzato a consentire al cittadino la precisa e determinata conoscenza delle condotte vietate;
   evidenziato che con riferimento all'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 452-quater.1, primo comma, occorre chiarire se l'avverbio «illegittimamente», richiamato dalla fattispecie incriminatrice, abbia una portata ulteriore rispetto alla violazione di «disposizioni legislative, regolamentari o amministrative»;
   ricordato che il provvedimento in esame introduce gli istituti del ravvedimento Pag. 37operoso (articolo 452-sexies), della confisca (articolo 452-septies) e del ripristino dei luoghi (452-octies);
   rilevato che, in ossequio al principio di ragionevolezza, sarebbe opportuno non applicare l'istituto della confisca previsto dall'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 452-septies nell'ipotesi in cui l'imputato abbia efficacemente posto in essere le condotte di ravvedimento operoso di cui all'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 452-sexies;
   sottolineato che l'articolo 1, comma 7, introduce nel Codice dell'ambiente una parte VII che reca una disciplina sanzionatoria per le violazioni ambientali di natura contravvenzionale e che, in particolare l'articolo 319 introdotto nel decreto legislativo n. 152 del 2006 dal provvedimento indica l'ambito applicativo della disciplina facendo riferimento anche alle violazioni di natura amministrativa;
   rilevato che, ai sensi del nuovo articolo 325 del decreto legislativo n. 152 del 2006 inserito dal provvedimento in esame, la disciplina sanzionatoria per le violazioni ambientali di natura contravvenzionale, introdotta dall'articolo 1, comma 7, del provvedimento in esame, non si applica ai procedimenti in corso;
   evidenziato che, per il rispetto del principio costituzionale della parità di trattamento, è necessario prevedere l'applicazione di tale disciplina anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della disposizione in esame;
   considerato che il delitto di inquinamento ambientale di cui al nuovo articolo 452-bis, punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 10.000 a 100.000 euro chiunque, in violazione della normativa (disposizioni legislative, regolamentari o amministrative) a tutela dell'ambiente, cagiona una compromissione o un deterioramento rilevante: 1) delle qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria; 2) dell'ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna selvatica;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) sia previsto espressamente, nelle disposizioni che introducono i delitti contro l'ambiente ex articolo 1, comma 1, del provvedimento che, con riguardo ai reati aventi natura di reati permanenti, le condotte ivi tipizzate sono punibili solo se hanno avuto inizio successivamente all'entrata in vigore delle norme in esame;
   b) all'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 452-ter, secondo comma, sia determinata in maniera più chiara e puntuale la nozione di disastro ambientale, al fine di ottemperare al principio di tassatività della fattispecie incriminatrice;
   c) all'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 452-quater.1, primo comma, sia chiarito il significato dell'avverbio «illegittimamente» richiamato dalla fattispecie incriminatrice (delitto di traffico ed abbandono di materiale di alta radioattività), al fine di definire se sia volto a connotare una condotta diversa rispetto alla «violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative»;
   d) in ossequio al principio di ragionevolezza, sia esclusa l'applicazione dell'istituto della confisca previsto dall'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 452-septies nell'ipotesi in cui l'imputato abbia efficacemente posto in essere le condotte di ravvedimento operoso di cui all'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 452-sexies;
   e) all'articolo 1, comma 7, capoverso articolo 319, sia chiarita la portata della disposizione che, nel definire l'ambito applicativo della disciplina sanzionatoria per le violazioni ambientali, introdotta in una nuova parte VII al Codice dell'ambiente, fa riferimento anche alle violazioni di natura amministrativa mentre la nuova disciplina della citata parte VII si riferisce solo alle contravvenzioni;
   f) all'articolo 1, comma 7, capoverso articolo 325 sia disposto, nel rispetto del Pag. 38principio costituzionale della parità di trattamento, che la predetta disciplina sanzionatoria per le violazioni ambientali si applica anche ai procedimenti in corso;
   g) all'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 452-bis, si valuti l'opportunità di una riformulazione della disposizione che introduce il delitto di inquinamento ambientale che punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 10.000 a 100.000 euro chiunque, in violazione della normativa (disposizioni legislative, regolamentari o amministrative) a tutela dell'ambiente, cagiona una compromissione o un deterioramento rilevante: 1) delle qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria; 2) dell'ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna selvatica, alla luce di quanto disposto dall'articolo 24, comma 1, del codice penale che stabilisce che la pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 50, né superiore a euro 50.000 e dall'articolo 136 del codice penale e all'articolo 102 della legge n. 689 del 1981, in base ai quali la multa non eseguita per insolvibilità del condannato si converte in libertà controllata per un periodo massimo di un anno.